cedolino marzo 2023

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avt8
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cedolino marzo 2023

Messaggio da avt8 »

Se siete interessati dal sito Inps gestione dipendenti pubblici e visibile il cedolino completo nei dettagli della pensione di marzo


mauri64
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Re: cedolino marzo 2023

Messaggio da mauri64 »

Ciao avt8,
grazie dell'info, abbiamo avuto conferma stamane dai numerosi quesiti riguardanti la rivalutazione aggiornata. :D
FrancoGuido
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Re: cedolino marzo 2023

Messaggio da FrancoGuido »

grazie
dominic
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Re: cedolino marzo 2023

Messaggio da dominic »

sera, vedo nel cedolino di marzo la voce conguaglio perequazione euro 250 sapreste dirmi grazie
mauri64
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Re: cedolino marzo 2023

Messaggio da mauri64 »

Ciao dominic,
si riferisce al decreto Aiuti bis, leggi l'articolo.

Al comma 1 dell’art 22, di cui riportiamo il testo tratto dalla suddetta bozza, vengono riportate le novità per la rivalutazione della pensione anticipata ad ottobre 2022:

ART. 22

(Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale:

a) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all’articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l’anno 2021 è anticipato al 1° ottobre 2022;

b) la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 è anticipata, per una quota pari a due punti percentuali, con decorrenza dal 1° ottobre 2022, con relativo riconoscimento anche sulla tredicesima mensilità. In sede di rivalutazione delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 è applicata in misura corrispondentemente ridotta di due punti percentuali.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 2.381 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede quanto a 701 milioni di euro per l’anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 1.680 milioni di euro per l’anno 2022 ai sensi dell’articolo XXX.

Una delle novità introdotte dal Governo Draghi nel decreto Aiuti Bis è l’aumento delle pensioni sotto un certo importo (€ 2.692 mensile lordo), finalizzato a contrastare gli effetti negativi dell’inflazione, che quest’anno si è rilevata altissima e aiutare in qualche modo il potere di acquisto dei pensionati delle fasce più deboli.

Dalla bozza del decreto si evidenzia quanto segue.

Tra le varie misure, il governo uscente ha stabilito, in via eccezionale, di rivalutare le pensioni dal prossimo 1° ottobre anticipando praticamente di tre mesi la rivalutazione.

Ai pensionati sarà corrisposto un acconto straordinario anticipato del 2% della rivalutazione prevista per il prossimo anno 2023.

Sempre dal 1° ottobre 2022 ci sarà la novità dell’anticipo della perequazione che, come di consueto, scatterebbe dall’1.1.2023.

La rivalutazione sarà dello 0,2%, data dalla differenza di inflazione definitiva 2021 pari a + 1,9% anziché dell’1,7% preventivata.

L’Inps, attualmente dal gennaio 2022, sta applicando, in via provvisoria, l’1.7% sulle pensioni in godimento.

Quindi da ottobre 2022, i pensionati, oltre all’anticipo della perequazione, percepiranno anche gli arretrati spettanti da gennaio 2022 a settembre 2022.

In definitiva dal 1° ottobre 2022 l’incremento delle pensioni sarà pari al 2,2% e riguarderà anche la tredicesima mensilità pagata a dicembre.

Comunque, l’incremento della pensione dal mese di ottobre 2022, secondo il decreto Aiuti Bis, non riguarderà tutte le pensioni e sarà legato alle fasce di reddito, secondo le seguenti aliquote percentuali:

100% dell’inflazione per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo pari a € 523,83 (pari a € 2.095,32);
90% dell’inflazione per le pensioni comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo (fino a € 2.619,15);
75% dell’inflazione per le pensioni oltre 5 volte il trattamento minimo (oltre i 2.619,15 euro).
Il decreto Aiuti bis prevede che l’aumento del 2% venga riconosciuto solo per i trattamenti pensionistici mensili complessivamente pari o inferiori a € 2.692 lordi mensili, corrispondente ad un importo lordo annuo di € 35.000.

Superata questa cifra la rivalutazione non si applica in nessun modo.
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