CDS E TAR ANNULLANO VERBALI DI RIFORMA

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CDS E TAR ANNULLANO VERBALI DI RIFORMA

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CONSIGLIO DI STATO E TAR ANNULLANO VERBALE DI RIFORMA
Messaggio da aeronatica » gio apr 08, 2021 8:27 am

Buon giorno a tutti.
E' con immenso piacere che estendo a questo Forum la sentenza n. 6899 pubblicata il 09.11.2020 dalla IV Sezione del Consiglio di Stato che ha accolto il gravame del Collega annullando i provvedimenti di collocamento in congedo e di riforma sanitaria assunti nel 2011.
Purtroppo, dopo che il T.A.R. di Bologna aveva emesso sentenza di rigetto del ricorso proposto, negando sotto tutti i profili di doglianza eccepiti l'accoglimento del gravame si è dovuto proporre appello.
Finalmente, dopo quasi 10 anni dall'intervenuto collocamento in congedo il C.D.S. ha emesso propria disamina del petitum e causa petendi proposta, accogliendo definitivamente l'appello.
Ora il Collega dovrà ottenere la restitutio in integrum economica e giuridica degli ultimi 10 anni, dalla data di collocamento in congedo fino alla riammissione in servizio e fino al riesercizio dei poteri amministrativi.
Ciò, nella sostanza comporta la ricostruzione di carriera ai fini economici, giuridici (con gli avanzamenti di grado ed aggiornamento economico indennità stipendiali e contrattuali) e contributivi (con versamento dei contributi per il periodo trascorso), arretrati stipendiali, interessi economici e rivalutazione monetaria su circa 120 stipendi e 12 tredicesime.
L'adempimento ed esecuzione della sentenza comporterà per l'Amministrazione il dovere di sottoporre nuovamente il Collega a visita medico collegiale dinanzi alla C.M.O. con le garanzie Costituzionali dovute ed in precedenza violate.
Ciò non vuole dire obbligatoriamente tornare idoneo al servizio incondizionato ma certo a seconda del caso (come per il Collega) vuole dire maturare gli ultimi 10 anni di servizio e raggiungere il massimo contributivo venendo collocato in congedo per raggiunti limiti di età, nuova liquidazione TFS e nuovo calcolo trattamento di quiescenza.
E' di facile percezione comprendere che è meglio un trattamento di quiescenza per limiti di età al massimo contributivo di 42 anni e mesi che non il trattamento di quiescenza di una pensione di inabilità con minore periodo contributivo.
Vi allego il testo della sentenza con oscuramento delle generalità del Collega.
Invito tutti quindi a porre la giusta attenzione al verbale di riforma, al procedimento esperito, al decreto di collocamento in congedo che consiglio sempre di impugnare (al 99%) dato che molto spesso gli organi sanitari di prima e seconda istanza sbagliano colposamente o dolosamente sia il procedimento che il provvedimento e le conseguenze anche economiche sono effettivamente sostanziose.
Vi invito anche a valutare l'aspetto seguente ad una pronuncia come quella qui in argomento relatico al risarcimento del danno che verrà richiesto in conseguenza dell'illegittimo precoce allontanamento dal servizio attivo con tutti i danni economici correlati.
Ulteriore aspetto importante è quello di prestare analoga puntuale attenzione ai provvedimenti sanitari con i quali vengono concessi i giorni di temporanea non idoneità (T.N.I.) mediante i quali l'interessato viene fatto decadere dal servizio per superamento dei 730 giorni di aspettativa nell'ultimo quinquennio di servizio.
Anche in quel caso il collocamento in congedo è illegittimo in quanto al 99% ed anche di più il conteggio del periodo di comporto è errato e quindi il dichiarato superamento non è mai avvenuto con ovvio poi giusto e conseguente annullamento degli atti in sede giudiziale ove precisamente e puntualmente impugnati.
Ultimo profilo sul quale ritengo opportuno meditare è relativo al fatto che probabilmente una volta che in tale situazione di sequele sanitarie (con visite, rinvii, nuove visite ed esami) si giunge finalmente ad un provvedimento di riforma, immagino non si abbia voglia di impugnarlo per farlo annullare e ricominciare tutto da capo, ma data l'isteresi del sistema ed i tempi dei procedimenti vi è certa dilazione temporale tra l'impugnazione e l'esito giurisdizionale dei Tribunali che permette la fruizione del meritato trattamento di quiescenza prima della determinazione giurisdizionale con le conseguenze sopra descritte.
Lascio a voi tutti le relative conclusioni porgendo i migliori saluti.
Trascrivo di seguito anche ulteriore sentenza n. 646 del 16.09.2020 favorevole, divenuta irrevocabile in quanto non impugnata dal Ministero Difesa, pronunciata dal TAR di Brescia che ha annullato il verbale di riforma di altro Collega che medio tempore è anche transitato nelle aree funzionali del personale Civile del Ministero della Difesa ed ora dovrà essere riammesso in servizio quale militare non esistendo più nel mondo giuridico l'atto di riforma interruttivo del servizio permanente.
Sperando di aver sollecitato interesse e valutazioni personali porgo i migliori saluti restando disponibile per ogni chiarimento desiderato.
(popibear2001@yahoo.it - manlioferrario@gmail.com)

Pubblicato il 09/11/2020
N. 06899/2020REG.PROV.COLL.
N. 05387/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5387 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Zaccaglino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fontana n. 18;
contro
Ministero della Difesa non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente collocamento al congedo per inidoneità al servizio;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2020 il Pres. Roberto Giovagnoli;
Nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Viene in decisione l’appello proposto da -OMISSIS-per ottenere la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con la quale è stato respinto il ricorso e i motivi aggiunti avverso il provvedimento con cui era stato giudicato permanentemente inidoneo al servizio militare incondizionato e non reimpiegabile nelle corrispondenti aree del servizio civile.
Si è costituito il Ministero della Difesa per resistere all’appello.
Alla pubblica udienza del 15 ottobre 2020, la causa è stata trattenuta per la decisione.
L’appello merita accoglimento.
Risulta fondata ed assorbente la censura con la quale il ricorrente lamenta il mancato preavviso e la mancata partecipazione di un medico di fiducia alla seduta della CMO di Padova del 18 aprile 2011, all’esito della quale il ricorrente veniva dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare e non reimpiegabile in corrispondenti aree del servizio civile.
I vizi procedimentali in esame, invero, hanno leso il diritto del ricorrente all’assistenza medica e al contraddittorio nell’ambito del procedimento che ha portato all’adozione del provvedimento finale. Rispetto all’adozione di un provvedimento così determinante rispetto alla condizione lavorativa del ricorrente, deve escludere che dette omissioni procedurali possa risultare sanate ex post sulla base di opinabili considerazioni circa la non influenza del medico di fiducia sull’esito finale del procedimento.
L’appello deve, pertanto, essere accolto (con assorbimento degli ulteriori motivi) e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere accolto il ricorso di primo grado.
Sussistono i presupposti per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso proposto in primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli, Presidente, Estensore
Luca Lamberti, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Alessandro Verrico, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Roberto Giovagnoli
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


Pubblicato il 16/09/2020
N. 00646/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00719/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 719 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC giuseppe.zaccaglino@milano,pecavvocati.it;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima, in Brescia, via S. Caterina n. 6;
per l’annullamento e/o riforma degli atti, previa sospensione cautelare dell’efficacia
del verbale sanitario della Commissione Medica Interforze di seconda istanza modello BL/S n. J11700281 del 30.03.2017;
e per la nomina
di un verificatore/consulente tecnico d’ufficio in grado di periziare lo stato di salute del ricorrente, la sua idoneità al servizio, la menomazione fisica e il nesso eziologico al servizio prestato e la riconducibilità alla tabella di cui alla L. n. 843/1981.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti e i documenti della causa;
Relatore la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi nella camera di consiglio decisoria del giorno 15 luglio 2020, sostitutiva, ai sensi dell’articolo 84, commi 5 e 6, D.L. n. 18/2020 dell’udienza pubblica, così come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO
1.1. Il signor -OMISSIS-, maresciallo di prima classe dell’Aeronautica Militare con sede di servizio a Ghedi (6^ Stormo), con il ricorso introduttivo del presente giudizio chiedeva l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del verbale sanitario della Commissione Medica Interforze di seconda istanza del 30.03.2017, con il quale era stato dichiarato non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato, nonché la nomina di un consulente tecnico per la verifica del proprio stato di salute, della propria idoneità al servizio, della menomazione fisica patita e del nesso eziologico con il servizio prestato, nonché della riconducibilità della medesima alla Tabella di cui alla L. n. 843/1981.
1.2. Esponeva a tal fine il ricorrente:
- di aver subito in data 13.01.2016 l’intervento chirurgico di protesizzazione totale dell’anca destra (PTA);
- di aver positivamente completato il successivo percorso di riabilitazione, con pieno ripristino della mobilità dell’articolazione;
- di essere stato coinvolto in data 7.04.2010 in un sinistro stradale, già riconosciuto dipendente da causa di servizio, che causava – tra l’altro – anche un trauma e una contusione all’anca e al bacino destro;
- di avere conseguentemente presentato domanda di riconoscimento di interdipendenza della PTA con il surricordato sinistro stradale, che appunto era già stato riconosciuto come dipendente da causa di servizio;
- di essere stato dichiarato non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato dalla Commissione Medica Ospedaliera;
- di aver presentato istanza di riesame alla CMI, che aveva confermato il giudizio della CMO con l’atto qui impugnato.
1.3. Secondo l’esponente l’atto impugnato sarebbe affetto dai seguenti vizi di legittimità:
- “Violazione e falsa applicazione del Decreto 04 giugno 2014 - Approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 131 del 09.06.2014 – eccesso di potere, falso presupposto e difetto di motivazione. Violazione D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 art. 584, comma 1, lettera sub c)”, perché l’intervento di PTA aveva risolto tutti i sintomi patologici della patologia sofferta, senza postumi di natura sanitaria, cosicché il giudizio della CMI si appaleserebbe immotivato e contrario alla disciplina che regola l’accertamento dell’idoneità psico-fisica del personale già in servizio;
- “Violazione legge n. 834/81. Illogicità e contraddittorietà del giudizio di non idoneità gravato, con il precedente giudizio di idoneità emesso dalla stessa CMO. Eccesso di potere, falso presupposto”, sia perché la CMO nel 2016 aveva ritenuto il ricorrente idoneo al servizio e nelle more non era intervenuto alcun peggioramento dello stato di salute del militare, sia perché la menomazione sofferta era stata iscritta alla Tabella B, ovverosia tra quelle cui non consegue la inidoneità totale al servizio;
- “Violazione principi di imparzialità, del buon andamento e del giusto procedimento, violazione legge n. 241/90”, perché il militare non era stato preavvisato che la visita avrebbe potuto concludersi con un giudizio di non idoneità al servizio, di talché egli non si era fatto assistere da un medico di fiducia;
- “Disparità trattamento a parità di condizioni”, perché altri appartenenti alle Forze Armate (nominativamente indicati), pur avendo subito un intervento di PTA, non erano stati dichiarati non idonei permanentemente al servizio militare incondizionato;
- “Violazione D. Lgs. n. 66/10 art. 929, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà”, perché l’inidoneità al servizio militare incondizionato era stata retrodatata rispetto alla verbale della CMI impugnato.
2.1. Si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, depositando comparsa di stile e relazione dell’Amministrazione volta a contrastare il ricorso avversario.
2.2. Con successiva memoria difensiva l’Amministrazione resistente eccepiva l’inammissibilità del ricorso, sia perché erano stati dedotti motivi di doglianza non proposti nel ricorso gerarchico esperito contro la valutazione della Commissione medica di I istanza, sia perché non erano state dedotte censure avverso le altre patologie (i.e. iniziale coxartrosi sinistra e gravi discopatie) prese in considerazione dalla Commissione medica di II istanza.
Nel merito la difesa erariale richiamava la relazione dell’Amministrazione.
3. Replicava con memorie il ricorrente, insistendo sull’accoglimento del ricorso.
4. Respinta dal Tribunale la domanda cautelare, la causa veniva trattenuta in decisione alla camera di consiglio decisoria del 15 luglio 2020, sostitutiva, ai sensi dell’articolo 84, commi 5 e 6, D.L. n. 18/2020, della pubblica udienza.
DIRITTO
1. Viene in decisione la causa promossa dal signor -OMISSIS-, maresciallo di prima classe dell’Aeronautica Militare, avverso il verbale sanitario della Commissione Medica Interforze di seconda istanza, che, nel confermare il giudizio della Commissione Medica Ospedaliera, lo ha dichiarato non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato, con la possibilità di reimpiego nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa, ovvero, nel caso in cui l’infermità patita fosse riconosciuta come dipendente da causa di servizio, di reimpiego nei ruoli militari come parzialmente idoneo.
2.1. Preliminarmente, il Collegio deve farsi carico della eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del Ministero e di cui si è dato atto in narrativa.
2.2.1. L’eccezione è infondata in entrambi i profili in cui si articola, ovverosia la prospettazione di doglianze non sollevate in sede rimediale interna, e la mancata considerazione delle altre patologie di cui pure è afflitto il ricorrente.
2.2.2. Quanto al primo profilo, va osservato che la rivalutazione operata dalla CMI delle condizioni di salute del ricorrente in relazione alla prestazione lavorativa da rendere non è equiparabile a un ricorso gerarchico. E ciò sia in ragione della natura eminentemente tecnica del giudizio che la Commissione è chiamata a esprimere, sia in ragione della devoluzione integrale della questione che viene operata a favore dell’Organo di secondo livello, il quale non è vincolato alle eventuali critiche sollevate dall’interessato. Sicché, specularmente, l’interessato per attivare il rimedio non è tenuto a evidenziare specifiche incongruenze o determinati errori del giudizio della CMO, ma può limitarsi a richiedere un riesame integrale alla CMI.
D’altro canto, non vi è coincidenza tra l’ambito decisionale spettante alla Commissione Medica di seconda istanza e quello proprio di questo Giudice, a cui non è consentito entrare nel merito della valutazione tecnica, ma solo operarne un sindacato ab estrinseco.
Ne consegue che non è maturata alcuna limitazione ai vizi di legittimità che il signor -OMISSIS-poteva far valere in questa sede avverso l’atto impugnato.
2.2.3. Quanto al secondo profilo di inammissibilità del ricorso, va osservato che la decisione della CMI si fonda sostanzialmente sull’intervento di PTA cui è stato sottoposto il signor -OMISSIS-.
Si legge, infatti, nel verbale impugnato al punto denominato “motivazione” che viene confermata la decisione della CMO «in relazione alla storia clinica, alla visita medica diretta e alla valutazione specialistica eseguita, da cui è emerso che il militare è portatore di artoprotesi dell'articolazione coxo-femorale destra, e pertanto non è ritenuto in possesso dei requisiti di idoneità a prestare il servizio militare nell'AM. Peraltro, secondo quanto documentato dallo stesso dipendente con certificazione di specialista ortopedico di fiducia, il medesimo risulta anche affetto da iniziale coxartrosi sinistra».
Emerge, dunque, (i) che le discopatie, di cui pure soffre il militare, non sono state considerate ai fini del giudizio di idoneità, (ii) che la coxoartrosi sinistra, peraltro, allo stadio iniziale, non assume nella valutazione della CMI un ruolo di concausa della inidoneità.
E, d’altro canto, che la PTA sia la ragione del giudizio di inidoneità emerge anche dal passaggio del verbale della CMI che ammette il dipendente al servizio militare parziale, quando questa infermità e non altre fosse ritenuta dipendente da causa di servizio.
Pertanto non era necessario, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, dedurre specifiche censure in relazione alle ulteriori infermità, diverse dalla PTA, di cui è affetto il ricorrente.
3.1. Si può quindi passare al merito del ricorso, con l’avvertenza che non è consentito a questo Giudice sostituire il proprio – opinabile – giudizio a quello – parimenti opinabile – della CMI, ma soltanto verificare se, nei limiti di quanto prospettato in ricorso, la decisione dell’Amministrazione sia affetta da vizi procedurali, ovvero da un palese travisamento del dato fattuale, o, ancora, da una manifesta illogicità (cfr., ex plurimis, T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. I, sentenza n. 1008/2020).
3.2.1. Fatta questa premessa, il ricorso è fondato nei termini che si vanno a esporre.
Vero è che ai fini del reclutamento nelle Forze Armate è necessario essere in possesso – tra l’altro – dei requisiti di idoneità psico-fisica (articoli 635 630 D.Lgs. n. 66/2010), e tra le infermità che incidono negativamente sulla idoneità psico-fisica vi sono anche le lesioni all’apparato scheletrico e locomotore (articolo 586 D.P.R. n. 90/2010).
Vero è, tuttavia, che qui non si discute della idoneità al reclutamento, bensì della idoneità alla permanenza in servizio attivo, e che – come rilevato nel primo motivo di ricorso – in tal caso, a mente dell’articolo 584 D.P.R. n. 90/2010, si deve tener conto dell’età, del grado, della categoria, della specialità, della qualifica, degli incarichi, delle particolari norme che regolano la posizione di stato, nonché dell’attività effettivamente svolta e della possibilità che l’esperienza compensi il deficit funzionale.
Al momento della dichiarazione di inidoneità al servizio incondizionato il ricorrente aveva 46 anni e svolgeva le mansioni di addetto alla segreteria del 102° Gruppo Volo. Ebbene, nel verbale della CMI non viene fatto cenno né all’età del ricorrente, né alle mansioni effettivamente svolte, neppure viene spiegato perché la protesi all’anca sarebbe impeditiva dell’adempimento dei compiti di segreteria, mentre non lo sarebbe delle prestazioni lavorative che vengono rese dagli appartenenti al ruolo civile dell’Amministrazione della difesa.
Sussiste, dunque, il lamentato difetto di motivazione.
3.2.3. E l’incongruità della decisione della CMI appare ancora più evidente se si considera che – come evidenziato nel secondo motivo di ricorso – la CMO ha ascritto la coxartrosi destra, poi risolta con l’intervento di PTA, alla Tabella B L. n. 834/1981.
Ora, ai sensi della Direttiva del 18.03.2009 “sui criteri e le procedure da adottare nella formulazione di decisioni sanitari e giudizi medico-legali in tema di assenza dal servizio per malattia e di valutazione della idoneità al servizio militare per il personale della Forza Armata”, il confine tra idoneità e inidoneità al servizio è fissato tra la 5^ e la 6^ categoria della Tabella A, mentre le infermità di cui alla Tabella B non determinano l’inidoneità al servizio.
E’ ben vero che si tratta di criteri orientativi, ma, ancora una volta, ove la CMI avesse voluto discostarsene, avrebbe dovuto motivare sul perché una menomazione ascritta alla Tabella B determinava l’inidoneità al servizio militare incondizionato. E così non è stato.
3.3. Né la motivazione può essere integrata con la relazione defensionale trasmessa dall’Amministrazione alla difesa erariale, trattandosi di un’integrazione postuma resa al di fuori del contesto procedimentale, non concretizzatasi in un atto proveniente dall’organo tecnico (la Commissione medica) che ha emesso il verbale impugnato.
4.1. In conclusione, il Collegio, all’esito dell’approfondito esame proprio di questa fase del giudizio, ritiene fondati i primi due motivi di impugnazione, e, conseguentemente, meritevole di accoglimento il ricorso.
4.2.1. Sono di contro infondati i restanti motivi di impugnazione.
In particolare, quanto al terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole di non essere stato preavvisato che l’esito del procedimento avrebbe potuto essere un giudizio di non idoneità permanente al servizio militare incondizionato, con la conseguenza di non essersi fatto assistere da un medico di fiducia, è sufficiente osservare come la proposizione dell’istanza di riesame dimostri al contrario che il militare era ben a conoscenza del possibile epilogo degli accertamenti medici a cui era sottoposto. Invero, nel reclamo presentato ai sensi dell’articolo 19, comma 4, D.P.R. n. 461/2001 il signor -OMISSIS-dichiara di non concordare con il giudizio di non idoneità della CMO, ne consegue che egli era consapevole che il riesame poteva pure concludersi con la conferma del giudizio dell’Organo tecnico di prima istanza.
4.2.2. Quanto al quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente prospetta una disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi, che, pur avendo subito intervento di PTA, erano stati dichiarati idonei al servizio militare incondizionato, il Collegio ritiene che debba essere ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento presuppone la perfetta identità delle situazioni comparate (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, sentenza n. 224/2020).
Sennonché, degli altri militari indicati quali termini di paragone non è dato conoscere, oltre che le complessive condizioni di salute, il grado, la categoria, la specialità, la qualifica, gli incarichi, le eventuali particolari norme che regolano la posizione di stato, l’attività effettivamente svolta e la possibilità che l’esperienza compensi il deficit funzionale. Non vi è, dunque, prova della perfetta identità delle situazioni paragonate.
4.2.3. Quanto, infine, al quinto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la retrodatazione degli effetti della decisione della CMI, va considerato che tale decisione è stata di conferma del giudizio della CMO e, dunque, l’accertamento di inidoneità non può che valere ora per allora.
5.1. In definitiva, in accoglimento del ricorso è annullato l’atto della CMI impugnato: per l’effetto l’Amministrazione, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione – se anteriore - della presente sentenza, dovrà rivalutare l’idoneità al servizio militare incondizionato del signor -OMISSIS-, secondo quanto previsto dall’articolo 584 D.P.R. n. 90/2010.
5.2. Non vi è necessità di procedere a CTU, perché – come già osservato dal Tribunale in sede cautelare - il quadro clinico è pacifico, mentre a essere contestate sono le conseguenze di quel quadro clinico rispetto alla prestazione lavorativa da rendere.
5.3. In relazione alle peculiarità della vicenda e all’andamento del giudizio le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’atto impugnato, ordinando all’Amministrazione di provvedere alla rivalutazione di cui parimenti in motivazione nel temine di 90 giorni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandra Tagliasacchi Angelo Gabbricci

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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