CC.: reclamare liquidazione dei fogli di viaggio e punizione

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CC.: reclamare liquidazione dei fogli di viaggio e punizione

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Il CdS con il presente Parere, accoglie il ricorso straordinario dell’interessato.

sanzione disciplinare di corpo di giorni 3 di consegna

Ecco alcuni brani:

1) - motivazione: “Maresciallo Ordinario dei Carabinieri non rappresentava, nelle forme e secondo le procedure previste, la mancata corresponsione di trattamento economico di missione cui asseriva avere diritto ricorrendo direttamente, dopo notevole lasso di tempo, all’intervento di un legale causando nocumento al prestigio dell’Istituzione in violazione dell’art. 12, comma 2, del RDM (doveri attinenti alla dipendenza gerarchica), dell’art. 10, comma 2 del RDM (doveri attinenti al grado), del numero 425 del Regolamento generale per l’Arma dei Carabinieri (trascuratezza, negligenza e ritardi nell’adempimento dei doveri in genere) e del n. 65 dell’ISC” (Istruzione sul carteggio per l’Arma dei Carabinieri).

2) - In proposito, il ricorrente afferma di aver prima esperito la via gerarchica rivolgendosi agli uffici competenti e al superiore gerarchico e, solo dopo un notevole lasso di tempo, a uno studio legale.
- Lamenta ancora il difetto di istruttoria per non essere stati sentiti i superiori gerarchici, ai quali si era rivolto prima di ricorrere allo studio legale, nonché una non precisa e specifica contestazione degli addebiti.

3) - Il maresciallo non avrebbe avanzato ai propri superiori gerarchici istanze concernenti la mancata liquidazione dei fogli di viaggio relativi a trasferte effettuate dal Comune di Bitti (NU), precedente sede di servizio, incaricando invece un Avvocato che, “senza verificare la certezza, la liquidità e l’esigibilità del presunto credito”, invitava l’amministrazione a corrispondere al ricorrente il trattamento di missione, oltre a interessi e spese e prospettando un eventuale citazione in giudizio.

Il CdS precisa ciò che è giusto:

4) - Al riguardo, preme evidenziare che si tratta di obbligazioni pecuniarie che, ex art. 1182, terzo comma, cod. civ., devono essere adempiute al domicilio del creditore, e per le quali pertanto non è astrattamente necessaria alcuna richiesta di pagamento da parte del creditore: risulta pertanto fuori sistema pretendere una richiesta scritta (per via gerarchica) per ottenere il soddisfacimento di un credito per cui il creditore non aveva neppure l’onere di richiedere l’adempimento.

5) - Il ricorrente nel richiedere agli uffici amministrativi della stessa Arma il pagamento delle proprie spettanze, ha ritenuto di farsi assistere da un avvocato, al fine di meglio tutelare la sua pretesa, con ciò, ritiene la Sezione, esercitando un proprio diritto.

6) - Anche la contestazione che il ricorso all’intervento di un legale sia avvenuto “dopo notevole lasso di tempo”, contrariamente a quanto afferma l’Amministrazione, non può configurarsi come una ipotesi di negligenza (per la suesposta ragione che la somma gli era dovuta a prescindere da qualsiasi richiesta), ma ragionevolmente dimostra, come affermato nel ricorso, che il ricorrente ha atteso un lasso di tempo più che congruente prima di assumere iniziative volte a far valere i propri diritti.

7) - La indicata qualificazione temporale, pertanto, lungi dal poter essere addebitata al dipendente creditore, costituisce viceversa ex se il fondamento della legittimità e correttezza della scelta difensiva operata dal ricorrente.

N.B.: rileggi i punti dal n. 3 al n. 7.

PS.: Cmq. leggete il tutto qui sotto.

( a seguito delle verifiche effettuate, sono state effettivamente liquidate al Maresciallo C. S. le indennità di missione per un totale di 806,35 euro )

( corrispondere al ricorrente il trattamento di missione, oltre a interessi e spese e prospettando un eventuale citazione in giudizio ).
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201902018

Numero 02018/2019 e data 10/07/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 17 aprile 2019


NUMERO AFFARE 02895/2013

OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale per il personale militare.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Maresciallo Ordinario S. C., avverso la sanzione disciplinare di corpo di giorni 3 di consegna;

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 0464718 del 20/12/2012 con la quale il Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Maria Francesca Rocchetti;


Premesso:

1) Con provvedimento n. 325/4 del 28 maggio 2010, il Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare di giorni 3 (tre) di consegna, per la mancanza compendiata nella seguente motivazione: “Maresciallo Ordinario dei Carabinieri non rappresentava, nelle forme e secondo le procedure previste, la mancata corresponsione di trattamento economico di missione cui asseriva avere diritto ricorrendo direttamente, dopo notevole lasso di tempo, all’intervento di un legale causando nocumento al prestigio dell’Istituzione in violazione dell’art. 12, comma 2, del RDM (doveri attinenti alla dipendenza gerarchica), dell’art. 10, comma 2 del RDM (doveri attinenti al grado), del numero 425 del Regolamento generale per l’Arma dei Carabinieri (trascuratezza, negligenza e ritardi nell’adempimento dei doveri in genere) e del n. 65 dell’ISC” (Istruzione sul carteggio per l’Arma dei Carabinieri).

2) In pari data (28 maggio 2010), il Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro ha comunicato al ricorrente (nota n. 325/3) che la contestazione degli addebiti (nota n. 325/1 del 15 marzo 2010) annoverava tra le norme violate, per mero errore formale, l’art. 39, comma 6, lettera a), (Relazioni con i superiori), del Regolamento di disciplina militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, e che tale articolo doveva essere sostituito con gli articoli 12, comma 2, (doveri attinenti alla dipendenza gerarchica) e 10, comma 2, (doveri attinenti al grado), del medesimo Regolamento.

3) Avverso tale sanzione il maresciallo, in data 16 giugno 2010, ha proposto ricorso gerarchico (n. 28/6 del 17 giugno 2010) al Comandante Provinciale Carabinieri di Nuoro chiedendone l’annullamento. Con la determinazione n. 28 /6-4 del 31 luglio 2010, il ricorso gerarchico è stato respinto.

4) Con il ricorso in esame, in data 8 novembre 2010, l’interessato ha chiesto l’annullamento della predetta determinazione, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.

I motivi di ricorso, non rubricati dal ricorrente, analoghi a quelli indicati nel ricorso gerarchico, possono così riassumersi:

- insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la configurazione di un comportamento passibile di sanzione disciplinare;

- travisamento dei fatti e difetto di istruttoria;

- illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione del provvedimento sanzionatorio;

- difformità tra la contestazione degli addebiti e il provvedimento sanzionatorio, dalla quale conseguirebbe la lesione delle prerogative di difesa;

Il ricorrente censura, inoltre, la carenza di motivazione del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico e la mancata indicazione nel provvedimento disciplinare della possibilità di proporre ricorso al TAR nel termine di 60 giorni.

5) In particolare, il ricorrente lamenta che nel decreto impugnato non sarebbero state considerate le giustificazioni addotte; deduce, altresì, la illogicità e contraddittorietà del provvedimento disciplinare, che, peraltro, nella motivazione imputa al ricorrente di “essersi rivolto all’avvocato dopo un notevole lasso di tempo”. In proposito, il ricorrente afferma di aver prima esperito la via gerarchica rivolgendosi agli uffici competenti e al superiore gerarchico e, solo dopo un notevole lasso di tempo, a uno studio legale. Lamenta ancora il difetto di istruttoria per non essere stati sentiti i superiori gerarchici, ai quali si era rivolto prima di ricorrere allo studio legale, nonché una non precisa e specifica contestazione degli addebiti.

6) Con relazione del 20 dicembre 2012, n. 0464718, l’Amministrazione si è espressa per il rigetto del gravame ritenendo che il ricorrente nella rappresentazione delle proprie pretese abbia violato la prescritta via gerarchica con conseguente nocumento del prestigio dell’Istituzione. Il maresciallo non avrebbe avanzato ai propri superiori gerarchici istanze concernenti la mancata liquidazione dei fogli di viaggio relativi a trasferte effettuate dal Comune di Bitti (NU), precedente sede di servizio, incaricando invece un Avvocato che, “senza verificare la certezza, la liquidità e l’esigibilità del presunto credito”, invitava l’amministrazione a corrispondere al ricorrente il trattamento di missione, oltre a interessi e spese e prospettando un eventuale citazione in giudizio.

7) Con parere interlocutorio n.1063, in data 11 maggio 2017, la seconda Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto indispensabile acquisire, “a cura dell’Amministrazione richiedente una dettagliata relazione integrativa nella quale siano indicati i tempi e i modi di soddisfazione del credito, specificando se il trattamento di missione sia stato corrisposto, alla fine, spontaneamente dall’Amministrazione, ovvero a seguito di procedimento giurisdizionale, ovvero, viceversa, non sia stato corrisposto affatto.”.

8) In esito alle dette richieste istruttorie, l’amministrazione ha trasmesso un corposo carteggio tra il Comando legione Carabinieri Sardegna – Servizio amministrativo, il Comando provinciale di Nuoro- sezione amministrativa e la Compagnia di Bitti. Dal carteggio emerge che il ricorrente avesse effettivamente diritto al trattamento economico di missione per servizi fuori sede resi dal 21 settembre 2004 al 31 ottobre 2007; a seguito delle verifiche effettuate, sono state effettivamente liquidate al Maresciallo C. S. le indennità di missione per un totale di 806,35 euro.

Considerato:

Il ricorrente ha chiesto, tramite il suo avvocato, al competente ufficio dell’Arma, emolumenti a lui effettivamente spettanti, come è stato successivamente accertato anche d’ufficio (cfr. § 7 e § 8).

Il provvedimento sanzionatorio muove, pertanto, dall’assunto che il ricorrente, pur se a fronte di un proprio credito effettivamente insoddisfatto, non potesse rivolgersi ad un avvocato per chiedere, tramite quest’ultimo, alla stessa amministrazione, “dopo un notevole lasso di tempo”, di adempiere, ma dovesse prima esperire la via gerarchica.

Nondimeno, il ricorrente afferma di aver riferito della questione relativa al credito insoddisfatto al superiore gerarchico, nonché al superiore addetto alla Sezione amministrativa; nelle relative dichiarazioni in atti, acquisite dall’amministrazione successivamente (nel 2012), gli stessi precisano di aver invitato il ricorrente a formalizzare per iscritto la richiesta.

Al riguardo, preme evidenziare che si tratta di obbligazioni pecuniarie che, ex art. 1182, terzo comma, cod. civ., devono essere adempiute al domicilio del creditore, e per le quali pertanto non è astrattamente necessaria alcuna richiesta di pagamento da parte del creditore: risulta pertanto fuori sistema pretendere una richiesta scritta (per via gerarchica) per ottenere il soddisfacimento di un credito per cui il creditore non aveva neppure l’onere di richiedere l’adempimento.

Il ricorrente nel richiedere agli uffici amministrativi della stessa Arma il pagamento delle proprie spettanze, ha ritenuto di farsi assistere da un avvocato, al fine di meglio tutelare la sua pretesa, con ciò, ritiene la Sezione, esercitando un proprio diritto.

Nel caso di specie, peraltro, la contestazione dell’addebito riguardava il fatto di non aver mai comunicato “in alcuna forma” ai suoi superiori, “né prodotte istanze”, per rappresentare la situazione relativa al mancato pagamento degli emolumenti, nonché l’intendimento di procedere tramite un legale.

Anche la contestazione che il ricorso all’intervento di un legale sia avvenuto “dopo notevole lasso di tempo”, contrariamente a quanto afferma l’Amministrazione, non può configurarsi come una ipotesi di negligenza (per la suesposta ragione che la somma gli era dovuta a prescindere da qualsiasi richiesta), ma ragionevolmente dimostra, come affermato nel ricorso, che il ricorrente ha atteso un lasso di tempo più che congruente prima di assumere iniziative volte a far valere i propri diritti.

La indicata qualificazione temporale, pertanto, lungi dal poter essere addebitata al dipendente creditore, costituisce viceversa ex se il fondamento della legittimità e correttezza della scelta difensiva operata dal ricorrente.

La sanzione irrogata dall’amministrazione, dunque, non costituisce l’esito di un processo valutativo logico e coerente, sicché sussistono i rilevati profili di eccesso di potere che inficiano il provvedimento sanzionatorio finale.

Per le ragioni esposte, la Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario debba essere accolto.

P.Q.M.


Esprime il parere che il ricorso in oggetto debba essere accolto.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Francesca Rocchetti Roberto Giovagnoli




IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli


giuseppesa
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Re: CC.: reclamare liquidazione dei fogli di viaggio e punizione

Messaggio da giuseppesa »

non so il tuo caso, per giungere a richiedere l intervento di un avvocato vuol dire che qualcuno nel trattare il tuo foglio di viaggio ha dormito, ma e' stato solerte nell'applicare la sanzione disciplinare. Secondo me hai fatto bene a rivolgerti legale, questo fa capire il perché tanti signori dirigenti si offendano della lesa maesta' e applicano subito il regolamento di disciplina militare tirando fuori l 'onorabilita' dell arma che resta unica, colui che ha proposto la punizione perché non ha controllato il tempo trascorso e perché non avevano liquidato quel foglio di viaggio? Evidentemente qualche mancanza o disattenzione c'e' stata da parte dell ufficio amministrativo del provinciale.
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Re: CC.: reclamare liquidazione dei fogli di viaggio e punizione

Messaggio da pokemon »

Spesso si lascia in pace chi ha appiccato l'incendio e si castiga chi ha dato l'allarme.
(Nicolas Chamfort)
panorama
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Re: CC.: reclamare liquidazione dei fogli di viaggio e punizione

Messaggio da panorama »

Vi è una norma esistente sul foglio di viaggio o cdv:

1) - Il tutto si potrebbe risolvere se verrebbe attuata la Circolare del C.G.A. – Direzione di Amministrazione – n. 6/19/19 datata 15 marzo 2004 che ribadisce la liquidazione dei servizi entro 30 giorni dalla loro effettuazione.
panorama
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Re: CC.: reclamare liquidazione dei fogli di viaggio e punizione

Messaggio da panorama »

Quanti sono che conoscono la norma?

Poi vi racconterò quello che ho fatto io.
giuseppesa
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Re: CC.: reclamare liquidazione dei fogli di viaggio e punizione

Messaggio da giuseppesa »

panorama concordo con te , mi hai ricordato che fu emanata una circolare che prevedeva il rimborso dei fogli di viaggio entro 30 giorni.
adesso mi chiedo , considerato che ho letto anche su un giornale che in caso analogo punizione a militare il tar ha dato ragione al militare ricorrente, non sarebbe il caso che questo militare denunci il superiore per abuso di autorità?
che ne pensate?
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