CC. Collocamento in ausiliaria

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CC. Collocamento in ausiliaria

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Per notizia,
di queste sentenze ne ho trovate oltre 15 e tutte con lo stesso giudizio negativo. Pertanto ho pensato di informare i colleghi prima che avanzano analoghi ricorsi. Buona lettura.


N. 33494/2010 REG.SEN.
N. 06123/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6123 del 2003, proposto dal signor E…. R….., rappresentato e difeso dall'avv. N… B….., con domicilio eletto presso OMISSIS in Roma, p.zza delle Belle Arti 1;
contro
il Ministero della Difesa (Comando Generale Arma dei Carabinieri), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l'annullamento
del provvedimento con cui i competenti organi ministeriali ne hanno rigettata l’istanza volta ad ottenere il suo collocamento in ausiliaria.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2010, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Ritenendolo illegittimo sotto più profili (anche di ordine costituzionale), il signor E….. R…….. ha impugnato il provvedimento con cui i competenti organi ministeriali ne hanno rigettata l’istanza volta ad ottenere il suo collocamento in ausiliaria.
All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 20.10.2010, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – ne constata (e ciò, com’è agevole arguire, rende superflua la formulazione di qualsivoglia considerazione in punto di rito) la palese infondatezza.
Risulta, infatti, “per tabulas” che la posizione di stato del ricorrente è stata correttamente definita alla luce della disciplina vigente all’atto della loro cessazione dal servizio permanente.
Ed in effetti; se è vero che il collocamento in congedo a domanda, con transito nella categoria dell’ausiliaria, era regolato – sino al 27.9.96 – da norme che sancivano la possibilità di detto transito anche per chi (come il ricorrente) avesse prestato (solo) 25 anni di effettivo servizio, è altrettanto vero che una simile regolamentazione – con l’entrata in vigore degli artt.1, comma 178, della legge n.662/96 e 3, comma1, del d.lg. n.165/97 – ha subìto delle profonde modifiche: a seguito delle quali (e si viene, così, al “nodo” della questione controversa) il collocamento “de quo” è previsto per il solo personale che (a differenza del ricorrente stesso) abbia lasciato il servizio per sopraggiunti limiti di età.
Ciò posto; si rileva come la dedotta questione di (in)costituzionalità dell’art.7, comma 7, del d.lg. n.165/97 e dell’art.1 bis della legge n.250/2001 (che, secondo le prospettazioni attoree, si porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e 97 della nostra Carta fondamentale) sia – a sua volta – manifestamente infondata: non foss’altro perché, tra la posizione giuridica del ricorrente e quella dei soggetti appartenenti alle categorie prese in considerazione dalle norme di cui si è testè fatto cenno, non è riscontrabile alcuna reale omogeneità.
Mentre – invero – il ricorrente (oltre ad esser transitati nella riserva a domanda: e non “ex lege”) hanno maturato (come si è detto) soltanto 25 anni di effettivo servizio, i beneficiari del disposto dell’art.7, comma 7, del menzionato d.lg. (pur non avendo raggiunto il limite di età previsto per il transito in ausiliaria) avevano maturato – alla data del loro passaggio nella riserva – un’anzianità di effettivo servizio non inferiore a 40 anni.
In conclusione; atteso
-che il legislatore, all’art.7, comma 6, del d.lg. n. 165/97, ha previsto che – per un periodo di 11 anni dall’entrata in vigore di tale testo normativo – il collocamento in ausiliaria potesse (anche) avvenire a domanda del militare che avesse svolto non meno di 40 anni di effettivo servizio;
-che la norma tacciata di incostituzionalità (e, cioè, quella di cui al successivo comma 7 di detto d.lg.) si raccorda perfettamente con questa disposizione: mirando ad evitare un trattamento (esso sì) ingiustificatamente deteriore per coloro che, in possesso della cennata anzianità di servizio, fossero stati collocati nella riserva (per effetto diretto dei, non convertiti, DD.LL. “505” e “606”) nel periodo che va dal 28.9.96 al 31.12.97;
-che, altrettanto coerentemente, l’art.1 bis del D.L. n.157/2001 (convertito in legge n. “250”) ha inteso eliminare la disparità di trattamento (operata dal d.lg. n.165/97) tra gli Ufficiali che avevano lasciato il servizio – a domanda – nel suddetto periodo e i colleghi (solo ai quali era consentito, inizialmente, il transito in ausiliaria) che avevano provveduto analogamente dopo l’1.1.98;
-che la p.a., nel caso di specie, ha fatto corretta applicazione di tali principi (non confliggenti, come si è detto, con alcuna norma di rango costituzionale),
il ricorso in esame non può – appunto – che esser riconosciuto infondato: e, per ciò stesso,
meritevole di reiezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza; e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
-rigetta il ricorso indicato in epigrafe;
-condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 20 ottobre 2010, con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore
Domenico Landi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/11/2010
a.


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Re: CC. Collocamento in ausiliaria

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risarcimento del danno derivante dall’illegittimo collocamento in congedo disposto con provvedimento della Regione Carabinieri Lombardia in data 08.10.1994.

Con il presente ricorso, il ricorrente ha riassunto la medesima controversia risarcitoria già proposta davanti al giudice ordinario dopo che la Corte di Cassazione, con sentenza 31 marzo 2010 n. 5025, ha cassato la decisione dell’autorità giudiziaria ordinaria per difetto di giurisdizione, individuando nel giudice amministrativo l’autorità munita di giurisdizione nel caso di specie.

il ricorrente, Maresciallo Maggiore “A” dei Carabinieri in servizio nella categoria ausiliaria richiamato, è stato collocato in congedo con decorrenza dal 31.12.1994 (Omissis).

Per il motivo di cui sopra ci sono stati alcini ricorsi ed una volta ottenuto l’annullamento del provvedimento di collocamento in congedo, ha adito il giudice ordinario, chiedendo la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno (Omissis).

IL TAR precisa:

Sull’importo complessivo, parti ad Euro 23.737,75 devono essere attribuiti gli interessi compensativi, diretti a risarcire il danno discendente dalla mancata tempestiva fruizione dell’equivalente monetario dei beni patrimoniali e non patrimoniali pregiudicati, interessi da calcolare, dal momento dell’evento dannoso e sino alla liquidazione, sulla somma capitale via via rivalutata in tale arco di tempo.

In proposito, risulta equo applicare un tasso di interesse ponderato del 4,5% sul danno rivalutato.

Inoltre, dal giorno della liquidazione al saldo devono essere applicati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.

Per comprendere al meglio i fatti vi invito a leggere il tutto qui sotto.

Speriamo che il responsabile dei danni venga a risarcire di tasca.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

15/01/2013 20130011 Sentenza 3


N. 00118/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01399/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2010, proposto da:
E. P., rappresentato e difeso dagli avv.ti Simona Panara e Maria Alessandra Forcellati, domiciliato presso la segreteria del Tribunale, in Milano via Corridoni n. 39;

contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui Uffici domicilia in Milano, Via Freguglia n. 1;

per la condanna
dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall’illegittimo collocamento in congedo disposto con provvedimento della Regione Carabinieri Lombardia in data 08.10.1994.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2012 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, E. P. ha riassunto la medesima controversia risarcitoria già proposta davanti al giudice ordinario dopo che la Corte di Cassazione, con sentenza 31 marzo 2010 n. 5025, ha cassato la decisione dell’autorità giudiziaria ordinaria per difetto di giurisdizione, individuando nel giudice amministrativo l’autorità munita di giurisdizione nel caso di specie.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente.

All’udienza del 12.12.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
1) Sul piano fattuale va osservato che: a) il ricorrente, Maresciallo Maggiore “A” dei Carabinieri in servizio nella categoria ausiliaria richiamato, è stato collocato in congedo con decorrenza dal 31.12.1994 con provvedimento della Regione Carabinieri Lombardia datato 08.10.1994, poi confermato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in data 24.10.1994; b) la determinazione di collocamento in congedo è motivata nel senso che l’interessato “non riunisce i requisiti di condotta e di rendimento per essere ammesso all’eventuale richiamo in servizio dall’ausiliaria per l’anno 1995”; c) OMISSIS ha impugnato il provvedimento di collocamento in congedo, che è stato annullato dal Tar Lombardia con sentenza n. 1208/96, depositata in data 18.07.1996, in ragione della ritenuta sussistenza del vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento; d) l’amministrazione ha impugnato la decisione di primo grado, ma l’appello è stato respinto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 902/98, depositata in data 2.06.1998; e) in particolare, il giudice d’appello, pur escludendo l’esistenza del vizio procedimentale ritenuto in primo grado, ha confermato l’annullamento del provvedimento di collocamento in congedo, ritenendolo viziato per eccesso di potere, in termini di sviamento, in quanto le valutazioni negative in esso espresse non trovavano corrispondenza nei giudizi formulati dai superiori gerarchici e nella documentazione prodotta in causa; f) OMISSIS, una volta ottenuto l’annullamento del provvedimento di collocamento in congedo, ha adito il giudice ordinario, chiedendo la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno; g) con sentenza n. 13485, depositata in data 25.11.2004, il Tribunale di Milano ha accolto la domanda, condannando l’amministrazione a risarcire a OMISSIS il danno quantificato in Euro 23.737,75 oltre interessi compensativi al tasso del 4,5% annuo dal fatto al saldo; h) la sentenza è stata confermata in appello, con sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1190/2008, depositata in data 24.04.2008; i) con sentenza n. 5025/2010, depositata in data 03.03.2010, la Corte di Cassazione ha accolto l’impugnazione proposta per difetto di giurisdizione, cassando la sentenza del giudice d’appello e rimettendo le parti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale; l) con il ricorso in esame, OMISSIS ha ritualmente riassunto la lite dinanzi al giudice amministrativo.

2) Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

In particolare, il Tribunale ritiene che gli elementi probatori già acquisiti in sede civile e valutabili come argomenti di prova, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., nonché i documenti prodotti nel presente giudizio conducano a ritenere fondata la pretesa risarcitoria.

Del resto, l’amministrazione si è limitata ad una costituzione formale, senza sviluppare delle dettagliate difese.

Non è dubitabile, in primo luogo, che il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale lamentato trovi causa nel provvedimento di collocamento in congedo, la cui illegittimità è già stata accertata dal giudice amministrativo, di primo e di secondo grado, che ne ha disposto l’annullamento.

Tanto basta per ritenere integrata l’ingiustizia del danno, ai sensi dell’art. 2043 c.c., in quanto l’amministrazione ha inciso contra ius nella sfera giuridica del ricorrente, mediante un illegittimo provvedimento di collocamento in congedo.

Inoltre, la palese contraddizione tra, da un lato, i dati riferiti nella motivazione del provvedimento impugnato e, dall’altro, le valutazioni espresse dai superiori gerarchici nei confronti di OMISSIS, nonché le dichiarazioni rese dai Sindaci dei Comuni di Bellusco, Cavenago Brianza e Mezzago – come già messo in luce nelle decisioni di annullamento del provvedimento di collocamento in congedo - rendono del tutto ingiustificato il giudizio negativo posto a base del congedo e conducono configurare una violazione delle regole di correttezza e di buona amministrazione, che connota di negligenza la condotta dell’amministrazione.

Sul piano della natura e della quantificazione del danno, va osservato che il ricorrente ha allegato e documentato e deve, pertanto, essergli riconosciuto, un danno patrimoniale correlato sia al costo per la locazione di un immobile ad uso abitativo, reperito dopo la restituzione dell’alloggio di sevizio, sia alle spese di trasloco; danno da quantificare in base alla documentazione in atti - e in coerenza con le conclusioni cui era addivenuto il giudice ordinario – in Euro 8.737,75.

Parimenti, deve essere accolta la pretesa al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione di un diritto della personalità, in quanto le considerazioni sviluppate dall’amministrazione nel provvedimento impugnato sono oggettivamente idonee a pregiudicare la reputazione del ricorrente, solo parzialmente riparato in via specifica mediante l’attribuzione della medaglia d’oro al merito di lungo comando.

Si tratta di un danno da liquidare in via equitativa e stimabile – in coerenza con le valutazioni già espresse dalla sentenza del giudice ordinario con la decisione cassata per difetto di giurisdizione – in Euro 15.000,00.

Sull’importo complessivo, parti ad Euro 23.737,75 devono essere attribuiti gli interessi compensativi, diretti a risarcire il danno discendente dalla mancata tempestiva fruizione dell’equivalente monetario dei beni patrimoniali e non patrimoniali pregiudicati, interessi da calcolare, dal momento dell’evento dannoso e sino alla liquidazione, sulla somma capitale via via rivalutata in tale arco di tempo.

In proposito, risulta equo applicare un tasso di interesse ponderato del 4,5% sul danno rivalutato.

Inoltre, dal giorno della liquidazione al saldo devono essere applicati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.

Ovviamente, ferma restando la statuizione di condanna, tanto il capitale quanto gli interessi dovranno essere versati materialmente solo qualora il risarcimento non sia già stato corrisposto dall’amministrazione, secondo gli importi suindicati, in base alla sentenza del giudice ordinario di primo grado, attesa la necessità di evitare qualunque duplicazione risarcitoria.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto condanna l’amministrazione a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 23.737,75 oltre agli interessi come determinati in motivazione.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Silvana Bini, Primo Referendario
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 15/01/2013
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Re: CC. Collocamento in ausiliaria

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Questa riguarda un collega della GdiF poiché a suo tempo gli è stato ridotto il prescritto periodo di permanenza nell’ausiliaria.

1) - la Difesa erariale ha eccepito il difetto di giurisdizione del TAR, evidenziando che le controversie in materia di indennità di ausiliaria sono devolute alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti

2) - il ricorrente ha replicato alla suddetta eccezione, evidenziando che la giurisdizione della Corte dei Conti sussiste quando la domanda ha ad oggetto il riconoscimento dell’an e del quantum del trattamento pensionistico e non quando - come nel caso in esame - la domanda ha ad oggetto l’accertamento del diritto del militare ad essere collocato nell’ausiliaria ovvero a permanervi per tutto il tempo stabilito dalla legge;

IL TAR precisa:

3) - l’eccezione processuale sollevata dalla Difesa erariale è fondata perché, secondo la più recente giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Roma Lazio, Sez. I-bis, 5 aprile 2011, n. 2999; idem, 1° luglio 2009, n. 6341; T.A.R. Roma Lazio, Sez. III, 3 dicembre 2007, n. 12099; TAR Puglia Lecce, Sez. III, 6 giugno 2008 n. 1665), avendo l’indennità di ausiliaria spettante ai militari natura di assegno accessorio del trattamento pensionistico, le domande relative a pretese incidenti sulla medesima indennità o comunque intese al conseguimento di un più favorevole trattamento pensionistico rientrano nella giurisdizione della Corte dei Conti, trattandosi di controversie sostanzialmente pensionistiche;

4) - in ragione di quanto precede, al Collegio non resta che dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, trattandosi di controversia pensionistica rientrante nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti;

Ricorso dichiarato inammissibile.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.

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01/07/2013 201306496 Sentenza 2


N. 06496/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01114/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1114 del 2008, proposto da G. S., rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Bacci, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Capuana n. 207;

contro
il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento
delle determinazioni assunte dal Comando Generale della Guardia di Finanza, Centro Reclutamento, Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza, di tenore e contenuto sconosciuti, con le quali è stato ridotto al ricorrente il prescritto periodo di permanenza nell’ausiliaria,

nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a beneficiare per intero del prescritto periodo di permanenza nell’ausiliaria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2013 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che il ricorrente, già appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, contesta la legittimità delle determinazioni assunte dal Comando Generale della Guardia di Finanza, con le quali è stato ridotto il periodo di sua permanenza nell’ausiliaria, evidenziando quanto segue: A) egli è cessato dal servizio permanente effettivo in data 13 dicembre 1994; B) ai sensi dell’art. 44, comma 1, della legge n. 212/1983 il trattamento indennitario dell’ausiliaria, decorrente dal 1° gennaio 1995, avrebbe dovuto essere riconosciuto fino al 1° gennaio 2002, in ragione di quanto previsto dalla disposizione dell’art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1999; invece l’Amministrazione, errando nell’applicazione di tale disposizione, ha fatto cessare la corresponsione dell’indennità di ausiliaria a far data dal 31 dicembre 2000;

CONSIDERATO che la Difesa erariale con memoria depositata in data 9 aprile 2008 ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, evidenziando che le controversie in materia di indennità di ausiliaria sono devolute alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti.

CONSIDERATO che il ricorrente con memoria depositata in data 28 maggio 2013 ha replicato alla suddetta eccezione, evidenziando che la giurisdizione della Corte dei Conti sussiste quando la domanda ha ad oggetto il riconoscimento dell’an e del quantum del trattamento pensionistico e non quando - come nel caso in esame - la domanda ha ad oggetto l’accertamento del diritto del militare ad essere collocato nell’ausiliaria ovvero a permanervi per tutto il tempo stabilito dalla legge;

CONSIDERATO che l’eccezione processuale sollevata dalla Difesa erariale è fondata perché, secondo la più recente giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Roma Lazio, Sez. I-bis, 5 aprile 2011, n. 2999; idem, 1° luglio 2009, n. 6341; T.A.R. Roma Lazio, Sez. III, 3 dicembre 2007, n. 12099; TAR Puglia Lecce, Sez. III, 6 giugno 2008 n. 1665), avendo l’indennità di ausiliaria spettante ai militari natura di assegno accessorio del trattamento pensionistico, le domande relative a pretese incidenti sulla medesima indennità o comunque intese al conseguimento di un più favorevole trattamento pensionistico rientrano nella giurisdizione della Corte dei Conti, trattandosi di controversie sostanzialmente pensionistiche;

CONSIDERATO che, in ragione di quanto precede, al Collegio non resta che dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, trattandosi di controversia pensionistica rientrante nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti;

CONSIDERATO che la definizione in rito del giudizio e le incertezze sul riparto di giurisdizione (documentate dalla giurisprudenza richiamata dal ricorrente) consente di disporre l’integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1114/2008, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Carlo Polidori, Consigliere, Estensore


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Re: CC. Collocamento in ausiliaria

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periodo di collocamento in ausiliaria a mente del dlgs 165/1997.

Ricorso Accolto

Il resto leggetelo qui sotto.
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03/03/2014 201402456 Sentenza 1B


N. 02456/2014 REG.PROV.COLL.
N. 08024/2003 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8024 del 2003, proposto da:
R. C., erede L. R., rappresentato e difeso dall'avv. Mario Bacci, con domicilio eletto presso Mario Bacci in Roma, via L. Capuana, 207;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Aeronautica Militare, Inpdap - Istit. Naz.le Previdenza Dipendenti Amm.Ne Pubblica;

per l'annullamento
D.D. …. del 21.2.2001 e nota del 15.5.2003 avente ad oggetto “collocamento nella riserva”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2013 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente consorte ed erede del defunto sig. L. R., sottufficiale dell’aereonautica militare, con il presente ricorso contesta il provvedimento con il quale l’Amministrazione della difesa ha disposto, a mente del dlgs 165/1997, la riduzione, di due anni, del periodo di collocamento in ausiliaria del marito.

Al riguardo il Collegio osserva che la norma appena citata ha ridotto, per il personale militare, il periodo di permanenza in ausiliaria di un anno ogni tre a far data dal 1 gennaio 1998.

Ora risulta dagli atti e non è oggetto di contestazione che il sig. L. R. è stato collocato in ausiliaria in data 1 gennaio 1995, così che, alla data del 31 dicembre 1997, aveva diritto ad altri cinque anni dell’indicato beneficio.

Invero, l’amministrazione della difesa, attraverso una operazione ermeneutica, non condivisa dal Collegio, ha ritenuto che detta riduzione dovesse operare con riferimento all’intero periodo previsto per la misura, così che la stessa, nei confronti del ricorrente doveva terminare in data 1 gennaio 2001.

In realtà la presente vicenda deve necessariamente tenere conto dei principi generali propri dell’ordinamento giuridico e, segnatamente, dell’art. 11 delle preleggi, secondo il quale la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo.

Né, la norma citata ha previsto una sua efficacia retroattiva di modo che, la situazione ormai quesita dal ricorrente, non può più essere messa in discussione e la riduzione deve imputarsi esclusivamente al periodo di ausiliaria residua.

Tanto premesso, quindi, la diminuzione del periodo di ausiliaria del ricorrente avrebbe comportato, a mente della riferita statuizione normativa, la diminuzione di un solo anno, così che il beneficio avrebbe dovuto terminare, non già il 1 gennaio 2001, come disposto dalla p.a., bensì il 1 gennaio 2002.

Per tali motivi il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento censurato annullato. Contestualmente l’amministrazione deve definire, alla anzidetta data, la situazione del giuridica del militare in conseguenza della posizione di ausiliaria e deve corrispondere, nei termini di cui in motivazione, la differenza economica tra quanto effettivamente percepito e quanto dovuto.

Tale somma dovrà essere aumentata degli interessi legali sino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Inoltre l’amministrazione deve, alla anzidetta data ( 1 gennaio 2002), definire la situazione giuridica del militare in conseguenza della posizione di ausiliaria e deve corrispondere, nei termini di cui in motivazione, la differenza economica tra quanto effettivamente percepito e quanto dovuto.
Tale somma dovrà essere aumentata degli interessi legali sino al soddisfo.

Condanna la parte resistente alle spese di lite che liquida in euro 2.000 ( duemila), oltre IVA e CPA:
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giampiero Lo Presti, Consigliere
Roberto Vitanza, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 03/03/2014
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Re: CC. Collocamento in ausiliaria

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se può interessare a qualcuno in detta posizione.

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Ricorso ACCOLTO

1) - rideterminazione e riliquidazione indennità di buonuscita

2) - Di conseguenza, la sentenza veniva parzialmente ottemperata in quanto l'I.N.P.S. provvedeva alla liquidazione dell’indennità di buonuscita rideterminata per € 6.109,45, senza tuttavia provvedere in merito agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, come pure previsto dalla sentenza di cui oggi si chiede l’ottemperanza.

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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 3T ,numero provv.: 201509132 - Public 2015-07-07 -

N. 09132/2015 REG.PROV.COLL.
N. 06029/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6029 del 2013, proposto da:
G. A., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Rita Moscioni, con domicilio eletto presso Biagio Marinelli in Roma, Via Acquedotto Paolo N. 22;

contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Francesca Granata, con domicilio eletto presso Maria Francesca Granata in Roma, Via Cesare Beccaria,29; Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'ottemperanza
rideterminazione e riliquidazione indennita' di buonuscita tenendo conto di tutti gli incrementi retributivi di carattere generale che sarebbero spettati se il ricorrente fosse rimasto in servizio fino al raggiungimento del limite di età, in ottemperanza alla sentenza TAR Lazio sez. III ter 2865/2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza di questo TAR Lazio sez. III ter n. 2865/2011, passata in giudicato in data 16/05/2012, il ricorrente, in accoglimento del proprio ricorso, otteneva la condanna dell'I.N.P.D.A.P. alla rideterminazione e riliquidazione dell’indennità di buonuscita - ex art. 43, II comma, lett. A), della legge n. 224/96 - tenendo conto di tutti gli incrementi retributivi di carattere generale che gli sarebbero spettati se fosse rimasto in servizio fino al raggiungimento del limite di età (01/06/1994), oltre interessi e rivalutazione monetaria.

In mancanza di spontaneo adempimento delle Amministrazioni, è stato notificato ad istanza dell’interessato, in data 12/06/2012, rituale atto di diffida e messa in mora al Ministero della Difesa, in persona del Ministro Pro-Tempore, e all'I.N.P.D.A.P. Direzione Generale (oggi I.N.P.S.), in persona del Legale Rappresentante Pro-Tempore in data 21/06/2012.

Di conseguenza, la sentenza veniva parzialmente ottemperata in quanto l'I.N.P.S. provvedeva alla liquidazione dell’indennità di buonuscita rideterminata per € 6.109,45, senza tuttavia provvedere in merito agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, come pure previsto dalla sentenza di cui oggi si chiede l’ottemperanza.

A seguito di ciò, il ricorrente ha notificato in data 17/04/2013, rituale atto di diffida e messa in mora all'I.N.P.S. Direzione Generale.

Il suddetto Ente ha risposto con lettera del 17/05/2013, con la quale ha comunicato al ricorrente di aver pienamente ottemperato alla sentenza in oggetto, e che gli eventuali interessi dovranno essere richiesti al Ministero della Difesa.

In via preliminare, occorre riconoscere che, come già affermato da T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 07-09-2011, n. 1618, “Nel caso di ritardato pagamento dell'indennità di buonuscita in favore di un dipendente pubblico, l'obbligo di corrispondere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria spetta all' INPDAP, a nulla rilevando la responsabilità di altri organismi preposti alla liquidazione”.

Conseguentemente, accertato che la sentenza è stata solo parzialmente eseguita, si ordina all’INPS di provvedere nel termine di giorni 30 al calcolo ed alla liquidazione degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, 36 comma, della legge 23/12/1994, n. 724, dalla data di maturazione del diritto stesso (sorto in data 01/06/1994) al saldo, nei limiti ed alle condizioni fissate dalla decisione del Cons. Stato, Ad. Plen., 15/6/1998, n. 3.

In caso di inadempimento dell’obbligo sopra specificato, nomina commissario ad acta il Prefetto di Roma ovvero un funzionario appartenente alla carriera prefettizia dallo stesso delegato, il quale si insedierà entro cinque giorni dalla scadenza del termine predetto ed , in sostituzione dell’Amministrazione e con spese a carico di quest’ultima, provvederà ad emanare gli atti necessari per dare corretta e completa esecuzione per l’ottemperanza, entro il termine perentorio di 30 giorni;

fissa per l’eventuale attività del commissario ad acta , il compenso di euro 1.000,00 (mille\00), da porsi a carico dell’Amministrazione.

Le spese della presente controversia si liquidano forfettariamente in € 1.000,00 e si pongono a carico dell’amministrazione soccombente, oltre ad eventuali € 1.000,00, in caso di insediamento del commissario ad acta .

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’amministrazione a provvedere secondo quanto detto in motivazione nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza con nomina di commissario ad acta nei termini di cui in motivazione. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese che si liquidano in € 1000,00 oltre ad eventuali ulteriori € 1.000,00 in caso di nomina di commissario ad acta .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Mario Alberto di Nezza, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/07/2015

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N.B.: questa qui sotto è la sentenza richiamata per l'ottemperanza di quanto ottenuto ed emessa a suo tempo..
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 3T ,numero provv.: 201102865, - Public 2012-03-11 -


N. 02865/2011 REG.PROV.COLL.
N. 04401/1999 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4401 del 1999, proposto da:
S. S. , R. F., G. B. M., S. S., A. G. ved. del Col. U. B., A. L., F. C., A. D’A., L. C., S. V., L. M., G. G., L. M., N. V., V. N., L. M., L. L., G. D. T., G. T., R. C., C. P., A. M., G. A., E. I., L. P., G. T., S. P., A. A., M. M., E. Q., P. I., A. B., rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Coronas, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via G. Ferrari, 4;

contro
Inpdap - Gestione Autonoma ex Enpas, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Passarelli, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via C. Beccaria, 29;

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’accertamento
del loro diritto patrimoniale alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione dei benefici economici di cui all’art. 43, III comma, lett. a), della legge 19/5/1986, n. 224, e cioè tenendo conto di tutti gli incrementi retributivi di carattere generale che sarebbero loro spettati se fossero rimasti in servizio fino al raggiungimento del rispettivo limite di età, e per la conseguente condanna dell’Amministrazione alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’I.N.P.D.A.P. e del Ministero della Difesa;
Vista le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2011 il I ref. Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto notificato nei giorni 18 - 22/3/1999 e depositato il successivo 31/3 i ricorrenti, già ufficiali delle Forze Armate, collocati in ausiliaria ai sensi dell’art. 43, V comma, della legge 19/5/1986, n. 224, e dunque con diritto al trattamento pensionistico ed all’indennità di buonuscita che sarebbe loro spettata se fossero rimasti in servizio fino al limite di età, lamentano di avere percepito un’indennità di buonuscita non comprensiva di tutti gli elementi prescritti dalla norma predetta, di cui deducono dunque la violazione.

L’art. 43 della legge n. 224/86, la cui ratio è quella di favorire l’esodo degli ufficiali in esubero, garantendo loro gli stessi benefici che avrebbero ottenuto ove fossero rimasti in servizio fino al limite di età, dà diritto ai ricorrenti di ottenere la riliquidazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione di tutti gli aumenti (tra cui quelli periodici ed i passaggi di classi di stipendio) conseguiti dai pari grado e pari anzianità nel periodo intercorrente tra il loro collocamento in ausiliaria o nella riserva ed il raggiungimento del limite di età.

Si sono costituiti in giudizio l’I.N.P.D.A.P. ed il Ministero della Difesa; l’Istituto previdenziale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo l’estromissione dal giudizio, asseritamente vertendosi in tema di determinazioni di stato giuridico dei dipendenti statali per le quali legittimato passivo sarebbe il Ministero della difesa, e comunque l’infondatezza nel merito del ricorso.

All’udienza del 10/3/2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Deve essere anzitutto disattesa l’eccezione sollevata dalla difesa dell’I.N.P.D.A.P. sul difetto di legittimazione passiva dell’Istituto perché si verterebbe in tema di determinazioni di stato giuridico dei dipendenti statali di competenza del Ministero della difesa, avendo il presente ricorso limitato il petitum alla sola rideterminazione dell’indennità di buonuscita.

A tal riguardo, osserva il Collegio che, nel caso di specie, si tratta di un giudizio di accertamento di diritti patrimoniali con domanda di condanna al pagamento delle differenze dovute e, pur essendo il ricorso formalmente proposto nei confronti sia dell’Amministrazione statale di appartenenza sia dell’I.N.P.D.A.P., in realtà la domanda attorea di riliquidazione delle competenze di buonuscita deve ritenersi spiegata nei confronti dell’Ente previdenziale, in quanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, “l'unico soggetto obbligato a corrispondere l'indennità di buonuscita è l’I.N.P.D.A.P.” (Consiglio Stato , sez. VI, 31/1/ 2006 , n. 329) che, pertanto, è titolare della legittimazione processuale passiva nel presente giudizio. Ciò, alla stregua del convincimento per cui l'INPDAP, che, a norma dell'art. 4, d.lg. n. 479 del 1994, è succeduto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei dipendenti statali (ENPAS) nella totalità dei relativi rapporti giuridici, deve ritenersi l'unico soggetto legittimato passivo nei giudizi promossi, come nel caso in esame, in materia di indennità di buonuscita” ’ (C.d.S., sez. VI, 6/9/2010, n. 6465).

2. Nel merito, il ricorso appare meritevole di positiva valutazione e deve dunque essere accolto.

Ed invero l’invocato art. 43, V comma, della legge 19/5/1986, n. 224 dispone che “il Ministro della Difesa ed il Ministro delle Finanze, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà, in relazione alle esigenze di servizio, di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali che ne facciano domanda e si trovino a non più di quattro anni dal limite di età. Ai predetti ufficiali si applicano le norme di cui al secondo periodo del precedente comma 4”.

Quest’ultima norma riconosce ai predetti ufficiali, all’atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico, le indennità e i benefici di cui al precedente comma 3, ed in particolare, per quanto disposto sub lett. a), “il trattamento pensionistico e l’indennità di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio”.

In applicazione delle esposte disposizioni, gli odierni ricorrenti, collocati in ausiliaria, su domanda, quando a ciascuno di essi mancavano meno di quattro anni al raggiungimento del limite di età, avevano diritto a ricevere, all’atto della cessazione dal servizio, l’indennità di buonuscita calcolata sulla base del trattamento economico che avrebbero maturato qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età.
Non avendola ricevuta in tale misura, hanno ora diritto ad ottenere la differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto sarebbe loro spettato (in termini T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 2/7/2008, n. 6363; id., 20/3/2007, n. 2433; T.A.R. Veneto, Sez. III, 26/1/2005, n. 246).

Vale la pena osservare come, del resto, l’art. 43 della legge n. 224/86 costituisce una disposizione non nuova nel nostro ordinamento, essendo analogo all’art. 1 bis del d.l. 23/12/1978, n. 814, convertito nella legge 19/2/1979, n. 52, sul quale si era formato un consolidato indirizzo giurisprudenziale (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 20/5/1992, n. 553; T.A.R. Lazio, Sez. I, 21/1/1985, n. 89), nel senso che agli ufficiali collocati a riposo con i benefici previsti dalla stessa norma spettava la perequazione dell’indennità di buonuscita in base agli incrementi retributivi di carattere generale concessi al personale in servizio di pari grado ed anzianità, ed avente decorrenza compresa tra la cessazione dal servizio e la data in cui gli ufficiali stessi avrebbero raggiunto il limite di età.

L’importo da corrispondere a tale titolo ai ricorrenti deve essere maggiorato con gli accessori legali, ai sensi dell’art. 22, XXXVI comma, della legge 23/12/1994, n. 724, dalla data di maturazione del diritto stesso al saldo, nei limiti ed alle condizioni fissate dalla decisione del Cons. Stato, Ad. Plen., 15/6/1998, n. 3.

3. - In conclusione, alla stregua di quanto precede, il ricorso deve essere accolto, con conseguente condanna dell’Inpdap alla riliquidazione, nei confronti dei ricorrenti, della buonuscita nei termini sopra specificati.

Attesa la natura delle questioni trattate, il Collegio ritiene peraltro sussistere giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’I.N.P.D.A.P. di corrispondere ai ricorrenti, nei sensi di cui in motivazione, la differenza tra l’indennità di buonuscita percepita e quella spettante se fossero rimasti in servizio fino al limite di età.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Donatella Scala, Consigliere
Rosa Perna, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 01/04/2011
panorama
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Re: CC. Collocamento in ausiliaria

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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201709830, - Public 2017-09-19 -
Pubblicato il 19/09/2017


N. 09830/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04189/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4189 del 2013, proposto da:
Antonio Ambrogio, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Viti, Oreste Grazioli, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Viti in Roma, viale Bruno Buozzi, 32;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale non costituito in giudizio;

per la declaratoria e l’accertamento
del diritto del ricorrente alla liquidazione della buonuscita con il computo del periodo di servizio prestato in qualità di richiamato-trattenuto in servizio ai sensi dell'art. 59 lett. b) della l. n. 113/54, dal 3/4/1980 al 3/4/1985;

della nota n. 17195 del 23 ottobre 2012 con la quale l’amministrazione resistente ha respinto l’istanza di rettifica del Modello PL1;

del provvedimento con il quale è stata respinta la retrodatazione dell'iscrizione al fondo di previdenza e credito ex Enpas; nonché della nota Inps n. 10 del 2007.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2017 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è ufficiale medico dell’Esercito italiano collocato, dal 15 settembre 2012, in ausiliaria.

Con nota del 24 settembre 2012 il predetto ha avanzato istanza all’amministrazione della Difesa affinchè quest’ultima provvedesse alla integrazione del Modello PL1, atteso che il periodo in cui lo stesso è stato trattenuto in servizio ( 3 aprile 1980/3 aprile 1985), non è stato computato ai fini previdenziali e della buona uscita.

L’Amministrazione della Difesa ha respinto l’indicata istanza anche alla luce della nota INPS in epigrafe riportata e per il fatto che l’indicato periodo non risultava regolarizzato dall’attuale ricorrente con i previsti versamenti a suo carico.

Avverso tale negativa determinazione è insorta la parte con ricorso giurisdizionale affidato ad un unico ed articolato motivo di gravame.

Si è costituita l’Amministrazione della Difesa eccependo il suo difetto di legittimazione, in uno con la inammissibilità del ricorso per intervenuta prescrizione dell’asserito diritto.

All’Udienza del giorno 27 giugno 2017 il ricorso è passato in decisione.

Preliminarmente il Collegio deve esaminare le eccezioni avanzate dalla resistente.

Con riferimento al sollevato difetto di legittimazione, è opinione del Collegio che il rilievo sia privo di pregio, sia con riferimento al provvedimento di diniego, assunto dalla amministrazione della Difesa ed impugnato dal ricorrente, che in relazione al fatto che spetta all’Amministrazione in questione provvedere alla esatta compilazione del Modello PL1.

Il Ministero della Difesa è, pertanto, legittimato passivo nel presente giudizio.

Fondata è invece la eccezione di inammissibilità.

La presente questione risulta scrutinata più volte dal Giudice amministrativo, sia di primo grado che di appello ( Tar Lazio-Roma, Sez. 1° bis, nn. 6266 e 6271 del 2004 e n. 3187/13; Consiglio di Stato, Sez.VI°, n. 6363 del 2005 e n. 1643 del 2006).

Il principio giuridico pacificamente e costantemente espresso dalla riportata giurisprudenza, si può così riassumere : sussiste l’obbligo del Ministero della Difesa di provvedere all’iscrizione (ora per allora) dei vari ricorrenti al Fondo di previdenza, con conseguente versamento all’I.N.P.D.A.P. ( ora INPS) del relativo contributo, limitatamente all’importo ad esso facente carico;

inoltre, sussiste l’obbligo per l’I.N.P.D.A.P. ( ora INPS), di procedere all'apertura di un'iscrizione con decorrenza dal momento in cui i medesimi iniziarono ad essere retribuiti con il sistema dello stipendio,
provvedendo altresì a predisporre un piano di riscossione a carico sia dell'intimata Amministrazione della Difesa, che dei militari interessati (per ciascuna delle anzidette parti, in proporzione alla contribuzione dovuta).

Nondimeno, risulta altrettanto pacifico che la giurisprudenza, sia di legittimità (Cass. Sez., lav. 24 marzo 2005, n. 6340), che del Consiglio di Stato (Cons. St., Sez. 4, n. 7905 del 2006 e n. 2445 del 2007), - investita della questione relativa alla interpretazione dell’articolo 3, comma 9, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335 – è ferma nel ritenere che, il diritto dell’ente previdenziale a ricevere e/o pretendere le contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria, si prescrive con il decorso di cinque anni.

Parimenti il medesimo termine di prescrizione si applica al diritto dell’interessato di procedere ai previsti versamenti.

Inoltre, sempre la giurisprudenza, ha chiarito che il regime di tale prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti ed è irrinunciabile, trattandosi di una prescrizione con effetto estintivo e non già preclusivo, per cui la stessa opera di diritto e deve essere, se non eccepita dalla parte, rilevata d’ufficio.

Il giudice di legittimità (Cass. Civ., n. 9408/2002) ha, inoltre, ritenuto che il fondamento di tale innovativa disciplina normativa è ragionevole e coerente con i principi costituzionali di riferimento e che tale scelta legislativa “corrisponde ad un’esigenza di equilibrio finanziario degli enti previdenziali, che impedisce agli assicurati di costituirsi benefici attraverso una contribuzione concentrata nel tempo e ritardata, che trova espressione anche nella indisponibilità negoziale della materia, sancita dall’articolo 2115, terzo comma, cod. civ. (Cass. 19 gennaio 1968, n. 131, e 5 ottobre 1998, n. 9865). Tale indisponibilità giustifica anche la sottrazione dell’operatività della prescrizione estintiva all’autonomia dell’ente creditore”.

Le riportate disposizioni in materia previdenziali, di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applicano, pertanto “… a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria”, avendo la ricordata legge la finalità di ridefinire “il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall’art. 38 della Costituzione (art. 1, comma 1)”, con conseguente portata generale di tutte le sue disposizioni.

Ora, risulta dagli atti di causa che la parte non ha, nel previsto termine prescrizionale, avanzato alcuna istanza alla p.a. onde richiedere il beneficio per cui è causa.

Né la successiva istanza del 2012 può superare il dato fattuale oggettivo dell’avvenuta prescrizione del diritto.

Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi





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panorama
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Re: CC. Collocamento in ausiliaria

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Collega CC., (Perso)

- ) - egli viene ritenuto non “più meritevole di ulteriore trattenimento in servizio” e conseguentemente “ricollocato in congedo”, nella categoria dell’ausiliaria, pur avendo il ricorrente tutti i requisiti previsti dalla norma.
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Nel Parere del CdS si legge (qui sotto alcuni brani per semplificare):

1) - egli viene ritenuto non “più meritevole di ulteriore trattenimento in servizio” e conseguentemente “ricollocato in congedo”, nella categoria dell’ausiliaria.

2) - Espone il ricorrente di essere stato comandante della Stazione Carabinieri di Montevarchi dal 24.10.1990 e fino al compimento del sessantesimo anno di età (04.10.2013), allorquando cessava dal servizio permanente effettivo per transitare nel ruolo della “Ausiliaria”.

3) - Egli veniva poi richiamato in servizio temporaneo prima per il periodo dal 5 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 e poi ulteriormente trattenuto in servizio prima per tutto il 2014 e poi per il 2015.

4) - Con decorrenza dal 01.01.2016 il trattenimento in servizio gli veniva denegato in quanto, afferma in sede di ricorso, “a dire dell'amministrazione pur essendo il ricorrente in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore, lo stesso non sarebbe più meritevole di ulteriore trattenimento in servizio”.

5) - a mente delle modalità attuative del piano dei richiami in servizio per l’anno 2016 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di cui alla nota n. 90004- 105/M2-2 di prot. in data 7 dicembre 2015, “i Comandi di Corpo … procederanno … nel caso in cui ritengano che non sussistano più, nei confronti di personale in possesso dei prescritti requisiti, i presupposti per concedere il previsto parere di meritevolezza ovvero motivi di opportunità sconsiglino di procedere al richiamo in servizio degli stessi, a collocare in congedo il personale”; ed espressione di tale potere attribuito ai “Comandi di Corpo” nella procedura de qua è appunto la nota impugnata.

6) - La materia è oggi regolata dagli artt. 886, 992 e 993 del D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare).

7) - La normativa di settore affida dunque alla più ampia discrezionalità dell'amministrazione ogni determinazione in ordine al richiamo del personale militare in ausiliaria, sicché il personale in questione è titolare di soli interessi legittimi a fronte del provvedimento di richiamo in servizio (Consiglio di Stato, sez. IV, 10/12/2007, n. 6329).

8) - In particolare, quanto all’Arma dei Carabinieri, valga rilevare che, per rendere più trasparente ed efficace l'azione amministrativa prodromica alla individuazione del personale da richiamare, il Comando generale dell'Arma, nel procedimentalizzare l'esercizio della propria amplissima discrezionalità, ha individuato la ipotesi che i Comandi di Corpo, nel caso in cui ritengano che non sussistano più, nei confronti di personale in possesso dei prescritti requisiti, i presupposti per concedere il previsto parere di meritevolezza ovvero motivi di opportunità sconsiglino di procedere al richiamo in servizio degli stessi, procedano a collocare in congedo il personale, pure se in possesso dei rigorosi requisiti soggettivi richiesti.

9) - Il sottufficiale collocato in ausiliaria non può dunque "pretendere" di essere richiamato in servizio temporaneo, atteso che in ordine ad esso l'Amministrazione competente gode, di un ampio potere discrezionale, da esercitare annualmente nei limiti dello stanziamento di bilancio e sul presupposto di comprovate esigenze di organico.

10) - Una volta chiarito che il richiamo in servizio è un atto discrezionale, ritiene il Collegio di conseguenza evidente che, nella fattispecie all’esame, l'Amministrazione abbia fatto buon governo della funzione amministrativa laddove ha imputato il mancato trattenimento in servizio del ricorrente collocato in ausiliaria a ragioni di opportunità legate alla “gestione del Reparto”.

11) - Va premesso sul punto che la presentazione di una dichiarazione di disponibilità a prestare ulteriore servizio come richiamato, non impone l'obbligo per la Amministrazione, di provvedere in tal senso.

N.B.: per completezza dell'argomento trattato Leggete il tutto qui sotto per comprendere al meglio la situazione.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201802030 - Public 2018-08-06 -
Numero 02030/2018 e data 06/08/2018 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 4 luglio 2018


NUMERO AFFARE 01685/2016

OGGETTO:
Ministero della difesa - direzione generale per il personale militare - II reparto - 5^ divisione.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con richiesta di sospensione dell’atto impugnato, proposto da A.. T.. contro Comando Legione Carabinieri Toscana, Ministero della Difesa e nei confronti del Comandante della Compagnia Carabinieri di San Giovanni Valdarno, avverso la nota del Comando Legione Carabinieri “Toscana” prot. n. 604/15 in data 22 dicembre 2015, con la quale egli viene ritenuto non “più meritevole di ulteriore trattenimento in servizio” e conseguentemente “ricollocato in congedo”, nella categoria dell’ausiliaria.

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 459501 in data 21/07/2016, con la quale il Ministero della difesa - direzione generale per il personale militare - II reparto - 5^ divisione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo indicato in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Giuseppe Rotondo;


PREMESSO e CONSIDERATO

Espone il ricorrente di essere stato comandante della Stazione Carabinieri di Montevarchi dal 24.10.1990 e fino al compimento del sessantesimo anno di età (04.10.2013), allorquando cessava dal servizio permanente effettivo per transitare nel ruolo della “Ausiliaria”.

Egli veniva poi richiamato in servizio temporaneo prima per il periodo dal 5 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 e poi ulteriormente trattenuto in servizio prima per tutto il 2014 e poi per il 2015.

Con decorrenza dal 01.01.2016 il trattenimento in servizio gli veniva denegato in quanto, afferma in sede di ricorso, “a dire dell'amministrazione pur essendo il ricorrente in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore, lo stesso non sarebbe più meritevole di ulteriore trattenimento in servizio”.

Nell’impugnare il citato atto di diniego, il ricorrente deduce i seguenti vizi-motivi.

1. Violazione degli arti. 24 e 111 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della L. 241/1990. Violazione del principio di legalità e dell'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, nr. 689 e successive modificazioni. Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.

1.1 Il provvedimento impugnato non ha fornito alcuna motivazione concreta sulle circostanze che hanno indotto il Comando Legione Carabinieri Toscana a denegare l'istanza avanzata dall'odierno ricorrente di permanenza al Comando Stazione di Montevarchi; e questo pur avendo il ricorrente tutti i requisiti previsti dalla norma. Il breve richiamo a problemi inerenti la gestione del reparto comunque non varrebbe a rappresentare “adeguata e specifica motivazione”;

2. Violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/90 — Difetto di istruttoria

2.1 L’intimata Amministrazione ha omesso di comunicare l'avvio del procedimento e gli eventuali motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza.

Il Ministero della Difesa, nella relazione indicata in epigrafe, premessa eccezione di inammissibilità del ricorso “in quanto proposto avverso la nota … del 22 dicembre 2015 … atto non provvedimentale, in quanto meramente comunicativo, sprovvisto di propria capacità lesiva”, ritiene comunque il ricorso infondato nel merito.

All’Adunanza del 4 luglio 2018 il ricorso è stato trattenuto per il parere ex art. 12 del D.P.R. n. 1199/1971.

RITENUTO

In limine, il Collegio ritiene ammissibile il ricorso straordinario in quanto attinente a controversia sulla quale sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando l’oggetto del ricorso tra le determinazioni concernenti lo status giuridico del dipendente pubblico non contrattualizzato.

Il ricorrente censura la determinazione con la quale l’Amministrazione non ha ravvisato sussistente l’interesse pubblico primario a promuovere l’ulteriore trattenimento in servizio del Luogotenente ricorrente.

Così perimetrato l’oggetto del gravame, alla stregua del petitum e della causa petendi dedotti in ricorso, perde di rilevanza la circostanza che il ricorrente abbia impugnato da un punto di vista meramente formale la nota n. 604/16-0/2013-AV del 22 dicembre 2015 del Comando Legione dei Carabinieri "Toscana", che l’Amministrazione ritiene “atto non provvedimentale, in quanto meramente comunicativo, sprovvisto di propria capacità lesiva e, come tale, non passibile di impugnazione”.

In primo luogo, perché l’interessato, pur non citando gli estremi dell’atto, ha chiaramente indicato nell’oggetto di gravame il provvedimento adottato dal Comando Legione Carabinieri "Toscana" — Stato Maggiore Ufficio Personale, a mezzo del quale veniva disposto il ricollocamento in congedo dell'odierno ricorrente, nella categoria ausiliaria, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 (ultimo giorno di servizio 31 dicembre 2015).

In secondo luogo perché, in ogni caso e comunque, il contenuto sostanziale del ricorso, tenuto conto delle censure articolate e delle richieste formulate, consente la corretta individuazione ed identificazione dell’atto concretamente lesivo che il ricorrente ha inteso impugnare e che si sostanzia nel provvedimento con il quale l’Amministrazione ha ritenuto insussistenti le ragioni di opportunità per il trattenimento in servizio del Luogotenente.

Tale atto, peraltro ( col quale si rappresenta al Ministero della Difesa che il Comando di Corpo non ritiene più l’ispettore “meritevole di ulteriore trattenimento in servizio” sì che lo stesso “sarà ricollocato in congedo, nella categoria dell’ausiliaria” ), lungi dal possedere il valore di mera comunicazione attribuitogli dal Ministero, ha vero e proprio valore provvedimentale, nella misura in cui costituisce atto interruttivo per il ricorrente del procedimento di richiamo in servizio cui egli aspira; né lo stesso ha il valore di mera “proposta” ( come risulta dall’oggetto della nota stessa ), dal momento che la nota stessa non tende a sollecitare l’attività di un altro organo ( com’è proprio della proposta ) e che, a mente delle modalità attuative del piano dei richiami in servizio per l’anno 2016 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di cui alla nota n. 90004- 105/M2-2 di prot. in data 7 dicembre 2015, “i Comandi di Corpo … procederanno … nel caso in cui ritengano che non sussistano più, nei confronti di personale in possesso dei prescritti requisiti, i presupposti per concedere il previsto parere di meritevolezza ovvero motivi di opportunità sconsiglino di procedere al richiamo in servizio degli stessi, a collocare in congedo il personale”; ed espressione di tale potere attribuito ai “Comandi di Corpo” nella procedura de qua è appunto la nota impugnata.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Non è condivisibile anzitutto la censura, denunciata col secondo mezzo di gravame e che merita prioritaria trattazione per ragioni d’ordine logico, imperniata sulla violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241 del 1990, in quanto il richiamo in servizio del personale in posizione di ausiliaria configura una fattispecie articolata in distinti segmenti procedimentali, l’uno presupposto al successivo ed il primo dei quali (cfr. art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 497 del 1998, le cui disposizioni sono estese, ai sensi del successivo art. 2, al personale appartenente ai ruoli non direttivi delle Forze armate nonché al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza) presuppone l’iniziativa dall’amministrazione di appartenenza del dipendente, escludendosi così alcuna pertinenza alla fattispecie in esame dell’art. 10-bis citato, che disciplina ipotesi di procedimenti ad iniziativa di parte.

Nessuna violazione delle garanzie procedimentali assicurate dalla legge n. 241/1990 può dirsi dunque nella fattispecie sussistente, atteso che il procedimento di richiamo, come s’è detto, è stato iniziato d'ufficio, è stato procedimentalizzato in modo giustamente rigido dall'amministrazione ed ha visto la partecipazione del privato, che si è tradotta nella dichiarazione di gradimento.

Infondato s’appalesa anche il primo mezzo di doglianza.

La materia in esame era disciplinata dagli artt. 44 e 45 della legge n. 212 del 1983, i quali così disponevano per la parte di interesse.

Art. 44 (così come sostituito dall'art. 39, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196): "i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aero-nautica e del Corpo della Guardia di Finanza cessano dal servizio permanente al raggiungimento del cinquantaseiesimo anno di età e sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità".
Art 45 (così come sostituito dall'art. 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 498): "la categoria dell'ausiliaria comprende il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti che, essendovi transitato nei casi previsti per legge, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestar servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione. Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica".

La materia è oggi regolata dagli artt. 886, 992 e 993 del D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare).

Recita il primo comma dell’art. 886: “La categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che, essendovi transitato nei casi previsti, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione”.

Dispone l’art. 992 del citato decreto:

“1. Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di
cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell’ articolo 909, comma 4.

2. Il personale militare permane in ausiliaria:

a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60
anni, ma inferiore a 62 anni;

b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62
anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.

3. All'atto della cessazione dal servizio, il personale è iscritto in appositi ruoli dell'ausiliaria,
da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza, nonché del grado rivestito. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto”.

Stabilisce infine il successivo art. 993:

“1. Il richiamo in servizio presso l'Amministrazione della difesa è disposto con decreto del
Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

2. Il Ministero della difesa, sulla base delle richieste di impiego pervenute dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’ articolo 992, predispone appositi elenchi di posti
organici disponibili, per gradi o qualifiche funzionali, suddivisi per province e relativi
comuni.

3. Sulla base degli elenchi di cui al comma 2, l'amministrazione interessa, in ordine
decrescente di età, i militari in posizione di ausiliaria, che possiedono i requisiti richiesti, per l'assunzione dell'impiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza.

4. Il richiamo in servizio dei militari che accettano l'impiego è disposto con decreto del
Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione.

5. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell’ausiliaria”.

Dalla lettura delle predette disposizioni emerge, ad avviso del Collegio, una netta distinzione logica tra il collocamento in ausiliaria ed il richiamo in servizio: mentre, invero, il collocamento in ausiliaria presuppone da un lato il possesso da parte del sottufficiale di specifici requisiti dall’altro l'aver “manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione", il richiamo in servizio è disposto con un atto, certamente discrezionale, che può essere assunto solo ove l'Amministrazione ritenga di poter utilmente utilizzare il personale richiamato (nel testo previgente del predetto art. 45 era, invero, espressamente disposto che il personale collocato in ausiliaria avrebbe potuto essere richiamato in servizio in caso di necessità).

La normativa di settore affida dunque alla più ampia discrezionalità dell'amministrazione ogni determinazione in ordine al richiamo del personale militare in ausiliaria, sicché il personale in questione è titolare di soli interessi legittimi a fronte del provvedimento di richiamo in servizio (Consiglio di Stato, sez. IV, 10/12/2007, n. 6329).

In particolare, quanto all’Arma dei Carabinieri, valga rilevare che, per rendere più trasparente ed efficace l'azione amministrativa prodromica alla individuazione del personale da richiamare, il Comando generale dell'Arma, nel procedimentalizzare l'esercizio della propria amplissima discrezionalità, ha individuato la ipotesi che i Comandi di Corpo, nel caso in cui ritengano che non sussistano più, nei confronti di personale in possesso dei prescritti requisiti, i presupposti per concedere il previsto parere di meritevolezza ovvero motivi di opportunità sconsiglino di procedere al richiamo in servizio degli stessi, procedano a collocare in congedo il personale, pure se in possesso dei rigorosi requisiti soggettivi richiesti.

Come già rilevato da questo Consiglio, la fissazione di criteri generali preventivi esprime la legittima autolimitazione della potestà ampiamente discrezionale dell'amministrazione della difesa, né la severità di tali criteri appare frutto di travisamento o di scelte irragionevoli (cfr. sez. III, 6 febbraio 2007, n. 4335/2007).

Il sottufficiale collocato in ausiliaria non può dunque "pretendere" di essere richiamato in servizio temporaneo, atteso che in ordine ad esso l'Amministrazione competente gode, di un ampio potere discrezionale, da esercitare annualmente nei limiti dello stanziamento di bilancio e sul presupposto di comprovate esigenze di organico.

Una volta chiarito che il richiamo in servizio è un atto discrezionale, ritiene il Collegio di conseguenza evidente che, nella fattispecie all’esame, l'Amministrazione abbia fatto buon governo della funzione amministrativa laddove ha imputato il mancato trattenimento in servizio del ricorrente collocato in ausiliaria a ragioni di opportunità legate alla “gestione del Reparto”.

Nel caso all’esame la motivazione dell’esclusione dal richiamo è chiaramente individuata nella nota del Comando Provinciale in data 21 dicembre 2015, che ritiene insussistente “l’interesse primario dell’Amministrazione a promuovere l’ulteriore trattenimento in servizio … per ragioni di opportunità riconducibili alla gestione del Reparto.

La motivazione, ancorché stringata, non s’appalesa insufficiente né incongrua, tenuto conto dell’interesse primario affidato alle cure dall’Amministrazione; ed invero, il trattenimento in servizio del personale in congedo presuppone che l'Amministrazione ritenga, con una propria valutazione di merito, di poter effettivamente utilizzare il personale richiamato.

Va premesso sul punto che la presentazione di una dichiarazione di disponibilità a prestare ulteriore servizio come richiamato, non impone l'obbligo per la Amministrazione, di provvedere in tal senso.

Nel caso in questione, con dichiarazione sottoscritta in data 26.11.2015, il ricorrente, nel dichiarare la propria disponibilità all'eventuale prosecuzione del richiamo, contestualmente, si era impegnato a non avere nulla a pretendere, in caso di esclusione dalla pianificazione del richiamo per l'anno 2013, ritenendo, quindi, implicitamente possibile, nonché probabile, tale eventualità.

Ciò posto, l’Amministrazione si è onerata di indicare le ragioni sottese alla decisione presa rendendole percepibili attraverso l’atto impugnato, sì da rendere priva di pregio la dedotta presunta carenza di motivazione, a supporto della quale il ricorrente non si è peritato di allegare il benché minimo principio di prova o elemento indiziario-sintomatico in grado di confutare siffatte ragioni e/o revocare in dubbio l’attendibilità delle esigenze rappresentate dal Comando.

Ne consegue, che il ricorso in esame è, a parere del Collegio, infondato e va, pertanto, respinto, con assorbimento dell'istanza di sospensione degli atti impugnati.

P.Q.M.

la Sezione esprime il parere che il ricorso vada respinto.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Rotondo Salvatore Cacace




IL SEGRETARIO
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Re: CC. Collocamento in ausiliaria

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INPS. HERMES. 24/01/2018. messaggio 0000341


Oggetto: Riliquidazione della buonuscita per il personale militare richiamato senza assegni – nuove istruzioni
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Re: CC. Collocamento in ausiliaria

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Ministero della Difesa 2018 a seguito del Decreto Legislativo 94/2017.


Innovazioni normative introdotte dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94:

- esercizio dell’opzione dell’incremento del montante individuale dei contributi ai fini del computo della pensione, in alternativa al collocamento in ausiliaria;

- modalità di calcolo del trattamento di pensione del personale militare destinatario del sistema contributivo del pro-rata.
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Re: CC. Collocamento in ausiliaria

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Prot. M_D GPREV 0038348 dell’11/03/2014

Risposta al quesito del Comando Generale dell’Arma dei CC in materia di modalità di calcolo dell’indennità di ausiliaria alla luce dell’art. 1864 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
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Re: CC. Collocamento in ausiliaria

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Circolare INPS n° 159 del 28-10-2021

OGGETTO: Riliquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) per il personale militare richiamato in servizio a domanda senza oneri (o senza assegni) dall’ausiliaria.

SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni alle Strutture territoriali in merito alla riliquidazione del trattamento di fine servizio per il personale militare richiamato in servizio a domanda senza oneri (o senza assegni) dall’ausiliaria, per svolgere attività di lavoro in favore dell’Amministrazione di appartenenza o di altre pubbliche Amministrazioni.

INDICE

1. Premessa

2. Quadro normativo

3. Adempimenti operativi

4. Sistemazione della posizione assicurativa e aspetti contributivi

5. Modalità di compilazione della ListaPosPA


1. Premessa

Con riferimento alla problematica concernente la riliquidazione dell’indennità di buonuscita per il personale in ausiliaria, richiamato in servizio a domanda “senza oneri” (o senza assegni), l’Istituto, con messaggio n. 6292/2015, aveva disposto che il servizio prestato dal personale militare richiamato in servizio o senza assegni fosse da ritenersi utile ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, sempre che fosse stato accertato il versamento del contributo “Opera di Previdenza” da parte dell’Amministrazione di appartenenza sia per la quota a carico dell’Amministrazione medesima sia per la quota a carico dell’amministrato.

Successivamente, con messaggio n. 341/2018, su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e modificando la precedente impostazione, l’Istituto aveva fornito indicazioni alle Strutture territoriali disponendo la non valutabilità, ai fini della riliquidazione del trattamento di fine servizio (TFS), del periodo di richiamo in servizio a domanda e senza assegni.

Con parere n. 22028 del 15 dicembre 2020, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel fornire riscontro alla richiesta avanzata dal Comando Generale della Guardia di Finanza, ha precisato che i periodi di richiamo senza assegni sono oggetto di riliquidazione ai fini del TFS.

Premesso quanto sopra, alla luce delle valutazioni espresse nel citato parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare uniformità di indirizzo alle proprie Strutture territoriali, si fornisce di seguito un riepilogo del quadro normativo e operativo, conforme alle indicazioni fornite con il messaggio citato n. 6292/2015, concernente l’istituto del richiamo in servizio senza assegni, con riferimento a tutti i Corpi militari.

2. Quadro normativo

La disciplina dell’istituto giuridico del richiamo senza oneri (o senza assegni) trova la propria fonte normativa nell’articolo 52, comma 1, e nell’articolo 100, commi 1 e 2, del Testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con il R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458. Tale Regio decreto (successivamente abrogato dall’art. 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui contenuto è stato reiterato nel codice dell’Ordinamento militare) prevedeva che al personale militare richiamato in servizio dal congedo, provvisto di pensione civile o militare, competeva lo stipendio o la paga giornaliera, restando sospeso il trattamento pensionistico, il quale continuava ad essere erogato in luogo dello stipendio se più favorevole, configurandosi in tal caso il richiamo senza oneri.

L’attuale disciplina sul richiamo in servizio è contenuta negli articoli 986 e 1876 del suddetto decreto legislativo n. 66/2010. In particolare, il citato articolo 986, nel disciplinare le diverse tipologie di richiamo in servizio, fa riferimento anche al richiamo senza assegni (o senza oneri) disponendo che “il militare in congedo può essere richiamato in servizio a) d’ autorità, secondo le norme e nei casi previsti dal presente codice; b) a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata”e che“il richiamo a domanda: a) senza assegni, è disposto con decreto ministeriale”.

3. Adempimenti operativi

Le seguenti istruzioni operative trovano applicazione nei confronti di tutti i Corpi militari, il cui personale è collocato in ausiliaria e viene richiamato a domanda senza assegni per lo svolgimento di attività a favore della propria o di altre Amministrazioni pubbliche.

Pertanto, le Strutture territoriali, sulla base della documentazione trasmessa dalle Amministrazioni militari, dovranno porre in essere tutti gli adempimenti al fine di riliquidare il trattamento di fine servizio dei militari in questione, una volta che gli stessi siano cessati dal periodo di richiamo senza assegni, valutando conseguentemente il periodo medesimo.

La base di calcolo della suddetta prestazione è rappresentata dal trattamento economico, costituito dalle voci utili ai fini del TFS, che l’interessato avrebbe maturato in attività di servizio.

4. Sistemazione della posizione assicurativa e aspetti contributivi

Il contributo previdenziale del 9,60% deve essere determinato dalle Amministrazioni datrici di lavoro sul trattamento economico “virtuale” previsto per il personale in attività di servizio, compresi gli eventuali miglioramenti economici.

Le Strutture territoriali devono inoltre accertare, attraverso l’applicativo gestionale ECA, che la quota di contributo previdenziale dovuta dall’Amministrazione, pari al 7,10%, nonché quella a carico dell’iscritto, pari al 2,50%, siano state debitamente versate dall’Amministrazione stessa.

5. Modalità di compilazione della ListaPosPA

Nei periodi di richiamo senza oneri del personale in ausiliaria, si dovrà continuare a trasmettere le denunce mensili identificando detto personale con i codici “Tipo Impiego” già in uso: “40 Ausiliaria Ufficiali” e “41 Ausiliaria Sottufficiali”, valorizzando in questo caso anche gli elementi <imponibile> e <Contributo> della Gestione Previdenziale per il Regime Fine Servizio TFS; in particolare, nell’elemento “Imponibile” dovrà essere dichiarata la retribuzione che coincide con la base contributiva, pari all’80% delle voci utili ai fini del TFS che l’interessato avrebbe maturato in attività di servizio, e nell’elemento “Contributo” andrà indicato l’importo da versare pari al 9,60% di tale imponibile.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele



Quì sotto la Circolare in PDF
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Re: CC. Collocamento in ausiliaria

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Dal sito del Ministero della Difesa

Richiami ausiliaria a favore delle PP.AA.

Comunicato del 05/10/2021: Personale Militare in Ausiliaria e P.A.. Elenco del personale militare collocato in Ausiliaria – V

Al fine di aggiornare l’elenco del Personale militare collocato in Ausiliaria al 31/07/2021 e pubblicato, ai sensi dell’art. 992 comma 3 del COM, sulla G.U. n. 229 del 24/09/2021 – S.O. n.34, si rende disponibile il documento tramite il seguente link:

- Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 229 del 24 settembre 2021 (file .pdf 2 Mb)

https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/ ... 202021.pdf


Rimangono invariate le modalità e le procedure di richiesta da parte delle Amministrazioni Pubbliche rese note con i precedenti comunicati.


N.B.: anche quest'anno abbiamo un solo collega CC. App.Sc. Q.S. ( GRADUATI IN AUSILIARIA ARMA DEI CARABINIERI RUOLO APPUNTATI E CARABINIERI ) - Data Collocamento Ausiliaria 05/02/2019 -
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Re: CC. Collocamento in ausiliaria

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Rif. - Riordino - Circolare n. M_D GMIL REG2017 0587280 27-10-2017 - II Reparto - Innovazioni normative introdotte dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94: esercizio dell’opzione dell’incremento del montante individuale dei contributi ai fini del computo della pensione, in alternativa al collocamento in ausiliaria; permanenza in ausiliaria del personale militare in congedo.

c. Personale che deve presentare dichiarazione di disponibilità/istanza di cessazione
- Omissis;
- il fac-simile in allegato D, nell’ipotesi di cui al terzo alinea del paragrafo 2 (“40 anni effettivi”).

Ecco quì sotto cosa riporta il 3° alinea del paragrafo 2 sopra indicato:

- a domanda a condizione di aver prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo, ai sensi degli articoli 7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (come modificato dall’articolo 2, comma 3-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 aggiunto dalla relativa legge di conversione) e 2229, comma 6 del C.O.M., fino all’anno 2024 (c.d. “40 anni effettivi”).
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Re: CC. Collocamento in ausiliaria

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ORDINANZA COLLEGIALE sede di ROMA, sezione SEZIONE 5, numero provv.: 202206402

Pubblicato il 19/05/2022 - (rinvia la trattazione della causa all’udienza pubblica del giorno 07 ottobre 2022)

N. 06402/2022 REG. PROV. COLL.
N. 03999/2020 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3999 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Cerignoli, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;


contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S., in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Lanzetta e Alessandro Di Meglio, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Elisabetta Lanzetta in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29;

Guardia di Finanza - Comando Generale e Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12.
nei confronti

per l'annullamento
- del provvedimento dell'INPS - filiale di Roma Tuscolano, del 10 febbraio 2020 prot. n. OMISSIS, con il quale l'Ente rispondeva alla richiesta avente ad oggetto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita (TFS);

per la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita spettante (TFS) in applicazione delle norme sul trattamento di previdenza approvato con d.p.r. 29 dicembre 1973 n.1032 e successive modificazioni ed integrazioni, con riconoscimento e salvezza di ogni relativo effetto giuridico ed economico;

nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno da ritardo derivante dall'esito negativo della richiesta- pervenuto al ricorrente a mezzo raccomandata soltanto in data 18 febbraio 2020, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti

e subendi derivanti dall'illegittimo comportamento doloso e/o colposo dell'Amministrazione competente.


Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti tutti gli atti della causa.
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S. e del Ministero della Difesa, nonché della Guardia di Finanza - Comando Generale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2022 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


Premesso che con ricorso, notificato all’INPS, in data 18 maggio 2020, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della filiale di Roma Tuscolano del 10 febbraio 2020 avente ad oggetto la riliquidazione della indennità di buonuscita dell’interessato.

Verificato che la disciplina del "richiamo senza assegni" trova la propria fonte normativa nell'art. 52, comma 1, e nell'art. 100, commi 1e 2, del testo unico concernente gli stipendi e gli assegni fissi per il regio esercito, approvato con il r.d. del 31 dicembre 1928, n. 3458.

Tale norma prevedeva che al personale richiamato in servizio dal congedo, provvisto di pensione civile o militare, competeva lo stipendio o la paga giornaliera, restando sospeso il trattamento pensionistico, il quale continuava ad essere erogato in luogo dello stipendio se più favorevole, configurandosi, in tal caso, il richiamo senza oneri.

Ritenuto di dover approfondire la questione, così come prospettata dalle parti, in merito al servizio prestato dal personale militare richiamato in servizio o senza assegni, ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, con riferimento all’effettivo versamento del contributo “Opera di Previdenza” da parte dell’Amministrazione di appartenenza, Guardia di Finanza.

Ritenuto necessario, ai fini della decisione, che l’Amministrazione depositi, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, una dettagliata e documentata relazione sui fatti di causa, con particolare riferimento all’effettivo versamento dei previsti contributi oggetto di contestazione nel presente giudizio.

Ritenuto pertanto di rinviare la trattazione all’udienza pubblica del giorno 07 ottobre 2022.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) dispone gli incombenti istruttori di cui in parte motiva e rinvia la trattazione della causa all’udienza pubblica del giorno 07 ottobre 2022.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
Ida Tascone, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ida Tascone Leonardo Spagnoletti



IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
panorama
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Re: CC. Collocamento in ausiliaria

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Il CdS rigetta l'Appello del ricorrente

- Ricorso al Tar 2019, la relativa sentenza Breve resa pubblica il 29/05/2019 (aveva presentato istanza di richiamo in servizio dall’ausiliaria per l’anno 2019).

1) - l’Amministrazione ha rigettato la domanda, comunicando il provvedimento di archiviazione dell’istanza per carenza dei requisiti di cui alla circolare del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri del 22.12.2018, in quanto nell’ultimo triennio era stato assente per malattia per un periodo complessivo superiore a 90 giorni.

2) - circolare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nr. 900004-122/M2-2 datata 22,12,2018, nella parte in cui introduce il requisito dinon essere rimasto assente dal servizio, nel citato triennio, per malattia (riposo medico, ricovero, licenza straordinaria di convalescenza, aspettativa per infermità), sia o non dipendente da causa di servizio, per un periodo complessivamente superiore a 90 (novanta) giorni”, di cui allegato A della medesima circolare;
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