CAUSE DI SERVIZIO negative.

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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

Messaggio da spazzanevepuntocom »

panorama ha scritto:Stiamo andando controcorrente, contro un sistema potente.

Per notizia ai tanti colleghi che danno mandato ai loro avvocati per fare ricorsi per ottenere una causa di servizio.

Leggete qui sotto.

"coxartrosi bilaterale".

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08/01/2013 201300031 Sentenza 4

N. 00031/2013REG.PROV.COLL.
N. 02414/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2414 del 2011, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
B. V., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Garlatti, con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 00277/2011, resa tra le parti, concernente rigetto istanza volta al riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Biagio Volta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2012 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Garlatti e Giulio Bacosi (avv. St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. - Con ricorso al TAR della Lombardia, il sig. B. V. , appuntato scelto dell’arma dei carabinieri, impugnava, chiedendone l’annullamento del decreto n. 21049 del 13.03.2009 del Direttore di amministrazione del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, emesso ai sensi dell’art. 14, comma 1, DPR 461/2001, di rigetto della propria la domanda (presentata in data 08.11.2005) e tesa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “grave coxalgia bilaterale” ed alla concessione dell’equo indennizzo per l’infermità, importante coxartrosi bilaterale. Il diniego veniva emesso sulla scorta del parere obbligatorio reso dal Comitato di Verifica reso in data 17 dicembre 2007 che, in contrasto precedente giudizio della Commissione medica ospedaliera, valutava (e successivamente confermava) che l’infermità riscontrata in capo al ricorrente (ovvero “importante coxartrosi bilaterale”) non potesse essere considerata dipendente da causa di servizio, ma patologia “legata a disturbi circolatori meccanici e dismetabolici”.

A sostegno del ricorso, l’interessato deduceva vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

1.1.- Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo, dopo aver disposto CTU, sulla base del suo esito ha accolto il ricorso proposto, disponendo l’annullamento del diniego, dichiarando il diritto al riconoscimento della causa di servizio (precisando la categoria dell’infermità) e condannando l’amministrazione al pagamento delle spese .

2.- Il Ministero della difesa ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone l’annullamento alla stregua di mezzi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione .

2.1.- Si è costituito nel giudizio il ricorrente in primo grado (appellato nel presente giudizio), resistendo al gravame ed esponendo le proprie argomentazioni difensive, che si hanno qui per riportate.

2.2.- Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO
1.- La controversia sottoposta alla Sezione dal giudizio in esame verte sulla legittimità di un diniego di riconoscimento di causa di servizio, e sulla spettanza del diritto a detto riconoscimento, dichiarata, dalla sentenza impugnata, sulla base di consulenza tecnica disposta dal giudice di primo grado. Il tema del contendere investe anche profili inerenti ammissibilità e valenza della consulenza tecnica in “subjecta materia”.

2.1- A sostegno dell’appello il Ministero, premesso che la decisione gravata si porrebbe in contrasto con la pacifica giurisprudenza amministrativa sulla discrezionalità e tendenziale insindacabilità dei giudizi resi dagli organi medico-legali, ha dedotto anzitutto che il provvedimento di diniego ha natura vincolata ed è stato emesso al termine di un procedimento nel quale è stato consentito all’interessato di esporre le proprie osservazioni. La censura è infondata.

La natura del potere esercitato costituisce senza dubbio il tema centrale della controversia (punto 2.3.), ma la soluzione di questa questione è indipendente dai profili di partecipazione procedimentale, che peraltro non sembrano venuti in rilievo nel primo grado di giudizio.

2.2.- Anche il secondo motivo rinvenibile nell’atto d’appello, è infondato; esso sostiene che la sostanziale insindacabilità del giudizio reso dagli organi tecnici dell’amministrazione paleserebbe l’illegittimità del ricorso, da parte del giudice di primo grado alla consulenza tecnica d’ufficio; questa inoltre sarebbe stata utilizzata per sopperire ad un totale inadempimento dell’onere probatorio, imposto dalla legge.

Muovendo da quest’ultimo profilo, che argomenta sul difetto probatorio della tesi dell’appellato, il Collegio deve rilevare che comunque il sig. V….. aveva proposto un ricorso che riferiva dell’opposto parere medico della CMO, assolvendo pertanto sostanzialmente all’onere di fornire quantomeno un “principio di prova” delle proprie ragioni, la quale notoriamente può provenire anche da atti o documenti della stessa amministrazione intimata in giudizio.

La presenza di tale elemento, pertanto, consente di fuoriuscire dal consueto ambito dell’insindacabilità del giudizio tecnico, realizzando una fattispecie contenziosa che, sia pure potenzialmente (e diversamente da quanto sostenuto dal Ministero), permette di sottoporre alla valutazione giurisdizionale il giudizio reso dal Comitato di verifica e che ha originato il rigetto del riconoscimento richiesto. In particolare, la consulenza tecnica d’ufficio ( inserita nel sistema processuale dall’art. 16 della legge n. 205/2000) deve ritenersi utilizzabile, in materie tradizionalmente oggetto di discrezionalità tecnica, tutte le volte che sia presente un sufficiente principio di prova indicato dal ricorrente (rinvenibile a maggior ragione nel caso che il medesimo provenga da organi tecnici della amministrazione) tendente a dimostrare i sostenuti vizi che inficerebbero il giudizio reso dall’amministrazione. In altri termini, l’introduzione della consulenza tecnica, in quanto strumento probatorio, non è idonea “ex se” a modificare il quadro dei principi che regola il sindacato del giudice amministrativo nella materia.

2.3.- Venendo al tema centrale sollevato dall’appello, la possibilità di procedere alla CTU non può estendersi, tuttavia, sino a determinare e legittimare una sostituzione del giudice amministrativo alle valutazioni compiute dell’amministrazione (che costituisce in realtà la forma più accentuata di sindacabilità), tramite il proprio Comitato di verifica ; questa è in realtà l’obiezione cardine che l’appello muove alla sentenza impugnata, formulando la terza censura rinvenibile nell’atto e che risulta fondata.

Nell’ordinanza che ha disposto l’incombente il TAR aveva formulato al consulente i seguenti quesiti:
a) “Dica, sulla scorta dell’esame del periziando, della documentazione esibita in giudizio e di quella eventualmente ritenuta necessaria e fornita dai ricorrenti in sede peritale, se il ricorrente (……) sia affetto dalle patologie indicate in ricorso; b) Dica, altresì, se sussista nesso causale in termini di alta probabilità scientifica logico razionale tra l’evento patologico eventualmente riscontrato e le condizioni lavorative dedotte in ricorso e quali risultano dalla documentazione in atti; c) Se, in conseguenza dell’evento dannoso e tenuto conto di eventuali precedenti morbosi del soggetto, ovvero della coesistenza o concorrenza di precedenti morbosi, siano derivati al ricorrente postumi che abbiano ridotto in modo permanente o temporaneo l’idoneità del soggetto a svolgere le comuni attività lavorative e la propria vita di relazione”. ‘E evidente che la risposta del CTU, pienamente collocatasi nell’alveo dei quesiti proposti, ha realizzato un sostituzione piena della funzione del Comitato di verifica, il cui giudizio il giudice di primo grado perviene a ribaltare muovendo da premesse del tutto opposte ai principi regolanti la materia e che pertanto non possono essere condivisi.

Il Tar, dopo aver ampiamente riportato la normativa e la giurisprudenza regolanti la materia, avvia il proprio ragionamento affermando preliminarmente che la tradizionale insindacabilità dei giudizi tecnico-discrezionali (che consente soltanto un sindacato di tipo “debole” sugli stessi), “deve essere revocata in dubbio sulla base di due alternative ragioni: la prima attiene alla natura della posizione soggettiva tutelata”, che essendo di diritto soggettivo collocherebbe la disponibilità della materia nella sola sfera del dipendente; “la seconda prescinde dalla natura della posizione soggettiva tutelata ed attiene al sindacato comunque esercitabile dal giudice amministrativo sugli apprezzamenti tecnici compiuti dalla pubblica amministrazione”. Conclude il primo giudice, dopo articolato e completo riepilogo dell’assetto da esso criticato, affermando che “ La corretta applicazione dei principi tutti sopra esposti comporta che l’opinabilità degli apprezzamenti tecnici medici, cui la norma di sicurezza sociale subordina il conseguimento del beneficio previdenziale invocato in questa sede, non rientra nelle ipotesi in cui è impedita la loro sostituzione con gli accertamenti istruttori compiuti dal giudice”.

Al riguardo il Collegio ritiene di dover chiarire quanto segue.

Anzitutto, a corollario di quanto già evidenziato in termini generali, l’ introduzione della consulenza tecnica nel processo amministrativo non determina necessariamente una diversa definizione della posizione giuridica soggettiva, la quale ben può permanere di interesse legittimo anche se in sede processuale vengano introdotti meccanismi tradizionalmente utilizzati per i diritti soggettivi. Né la natura di diritto soggettivo può essere dedotta dalla presenza nell’ordinamento di un diritto di natura patrimoniale quale l’equo indennizzo ; quest’ultimo (sulla cui sussistenza il giudice amministrativo conosce in sede di giurisdizione esclusiva) e che si rapporta al diverso concetto “soggettivo” di menomazione fisica, sorge infatti solo nel caso di favorevole conclusione del procedimento che lo precede, previo accertamento dell’indispensabile nesso di causalità tra la patologia ed il servizio prestato; ed è noto che a fronte di poteri dell’amministrazione sussistono normalmente solo interessi legittimi, anche perché , nel caso specifico del pubblico impiego, l’amministrazione è la sola responsabile del corretto utilizzo del personale nelle varie forme organizzative del servizi. L’azione di accertamento ( proposta dal ricorrente in primo grado ed accolta) non è quindi proponibile in quanto mirante a riconoscere posizioni giuridiche che non sono di diritto soggettivo, né si basano sull’accadimento di fatti, poiché nessuna di queste caratteristiche riveste il nesso di causalità sul quale l’amministrazione è chiamata ad esprimersi.

Quanto al secondo aspetto, attinente all’intensità del sindacato esercitabile, questo, secondo i primi giudici non potrebbe essere limitato a quello di tipo “debole” e sopra richiamato ma sarebbe di tipo “forte” , estendendosi sino a comprendere la possibilità di sostituzione, criticata dall’appellante. In particolare affermano i primi giudici che “l’opinabilità degli apprezzamenti tecnici medici, cui la norma di sicurezza sociale subordina il conseguimento del beneficio previdenziale invocato in questa sede, non rientra nelle ipotesi in cui è impedita la loro sostituzione con gli accertamenti istruttori compiuti dal giudice”.

Su questo punto, tuttavia, ritiene il Collegio che a sostegno di un sindacato forte non appare sufficiente, sul piano logico, rilevare che i giudizi medici siano “opinabili” ; tale osservazione , infatti, è formulabile anche contro le risultanze mediche opposte dalla parte ricorrente allo scopo di dimostrare la dipendenza da causa di servizio. Né, sul piano giuridico, soccorre la tesi del TAR l’orientamento della Corte costituzionale (v. sentenze n.146/1987 e n.25/1989) in materia di consulenza tecnica nel processo amministrativo, poiché esso si fonda sulla “ratio” di rendere più agevole l’accertamento del fatto controverso. Ed invero la consulenza tecnica sulla dipendenza di causa di servizio trova nella verifica dei fatti avvenuti soltanto il suo presupposto “storico”, richiedendo a completamento l’indispensabile espressione di un “quid pluris” quale la valutazione del nesso causale, che postula il possesso di conoscenze scientifico-mediche. Nel verificare la corretta espressione di quest’ultime, e nei limiti consentiti, il giudice amministrativo può utilizzare la CTU ma unicamente al fine di vagliare non la opinabilità tecnico-scientifica del giudizio di non dipendenza e tanto meno di sostituirsi , ma solo la presenza di gravi elementi di illogicità o anomalie tali che ne richiedano la riformulazione. Nella fattispecie, peraltro (ed a conferma che si tratta di una sostituzione piena dell’azione amministrativa), deve rilevarsi il quesito formulato al CTU, non reca alcuna richiesta di esaminare la validità del giudizio espresso dal Comitato, pur oggetto di impugnazione. Al di fuori di ciò, pertanto, il giudice che pronunzi il diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (v. punto 2 del dispositivo e petitum del ricorso), sulla base della ritenuta “opinabilità” del giudizio impugnato, accoglie un’azione inammissibile sotto il profilo tipologico, sia in quanto non si verte in materia di diritti soggettivi, sia perchè tendente a sostituirsi alle valutazioni dell’amministrazione. Allo stato attuale della legislazione e della giurisprudenza , questo non è possibile in nessuna sede di cognizione, restando l’effettività della tutela che intenda affermare la dipendenza dal servizio, limitata ed affidata alla eventuale sede conformativa dell’azione dell’amministrazione rispetto a quel giudicato che sia pervenuto a dimostrare la sussistenza dei vizi sopra richiamati.

3.- Conclusivamente e sintetizzando, l’appello del Ministero merita accoglimento in quanto :

a) la formale introduzione della consulenza tecnica nel processo amministrativo non autorizza a qualificare come diritto soggettivo la posizione (che permane di interesse legittimo) del dipendente pubblico che richiede il riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio; conseguentemente in materia non sono ammissibili azioni di accertamento;

b) l’accertamento del nesso di dipendenza permane soggetto al sindacato del giudice amministrativo esclusivamente in casi di palesi illogicità o errore tecnico o fattuale (il c.d. “sindacato debole”), e al di fuori di tali ipotesi non può pertanto estendersi sino a sostituire le valutazioni di spettanza degli organi tecnici dell’amministrazione;

c) detto sindacato non esclude perciò che , sia pure nei cennati limiti, il giudice amministrativo possa far ricorso alla CTU, a norma dell’art. 67 del c.p.a., la quale deve però investire anche la attendibilità delle ragioni addotte dal Comitato di verifica per negare la dipendenza da causa di servizio.

3.1.- All’accoglimento dell’appello segue la riforma della sentenza impugnata e la definizione del ricorso di primo grado come in motivazione.

4.- Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di entrambi di gradi di giudizio, attesa la sufficiente complessità delle questioni sollevate e trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe,
accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara in parte inammissibile il ricorso di primo grado (relativamente all’azione di accertamento) e lo respinge con riguardo all’azione di annullamento.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2012 , dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con l’intervento dei signori:

Anna Leoni, Presidente FF
Fabio Taormina, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/01/2013




purtroppo abbiamo compreso da tempo che fare ricorso ai pareri negativi del Comitato di Verifica C.S. nella maggior parte dei casi è come gettare soldi dalla finestra, poi c'è anche chi non ha reali possibilità economiche per fare ricorso;
io sono stato riformato per coxartrosi bilaterale e nel mese di ottobre 2012 ho ricevuto il parere negativo del C.D.V.C.S., non ho fatto ricorso perchè non ho soldi da buttare....non voglio aggiungere altro!


Per me, una persona eccezionale è quella che si interroga sempre, laddove gli altri vanno avanti come pecore.
Fabrizio De Andrè
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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

Messaggio da panorama »

02/05/2013 201304376 Sentenza 1Q

N. 04376/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00931/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)

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N.B.: con questa sentenza il TAR LAZIO ha precisato che:

Occorre premettere che gli artt. 6 -10, d.P.R. n. 461 del 2001, hanno dettato un nuovo e più ragionevole criterio di riparto delle competenze tra Commissione medica ospedaliera e Comitato di verifica sulla causa di servizio (succeduto al soppresso C.P.P.O.) assegnando:

- alla prima il giudizio diagnostico sulle infermità o lesioni denunciate dal pubblico dipendente e, per il caso che da esse siano residuati postumi invalidanti a carattere permanente, l'indicazione della categoria di menomazioni alle quali essi devono ritenersi ascrivibili,

- mentre al secondo ha affidato in via esclusiva il compito di accertare l'esistenza di un nesso causale o quanto meno concausale, ma pur sempre efficiente e determinante, fra le patologie riscontrate dalla Commissione a carico del pubblico dipendente e l'attività lavorativa da lui svolta.

- Ne consegue che è solo al detto Comitato che spetta il giudizio in ordine all'esistenza del rapporto eziologico tra infermità lamentata dal ricorrente e attività lavorativa.


GIUSTO PER NOTIZIA a quanti hanno i dubbi.
panorama
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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

Messaggio da panorama »

Abbiamo il CdV che ha un potere enorme di decisione e abbiamo molti Tar che per tale motivi reputano il giudizio insindacabile/supremo, respingendo nel 98% dei casi tutti i ricorso proposti per il riconoscimento delle cause di servizio.

Abbiamo poco e niente di scampo di fronte ad un colosso del genere creato appunto da una legge dello Stato Italiano.

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DOMANDA del richiedente:
1) - "Esiti di intervento chirurgico di emitiroidectomia dx per adenoma follicolare in buon compenso metabolico con disfonia reattiva post-operatoria”

RISPOSTA del Comitato di Verifica:
2) - il Comitato ha evidenziato che “trattasi di infermità dovuta ad eccessiva produzione di ormoni da parte della tiroide, frequentemente a carattere immunitario ed eredo-costituzionale, ovvero su base tossica (ingestione di iodio o di ormoni tiroidei), sull’insorgenza e decorso della quale gli eventi del servizio prestato non possono aver esercitato alcuna influenza nociva, neppure sotto il profilo della concausa efficiente e determinante”

e

DOMANDA del richiedente:
3) - “Discopatie multiple cervico-dorsali a scarsa incidenza funzionale.

RISPOSTA del Comitato di verifica:
4) - ha invece rilevato che si tratta di “infermità dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali associate ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali”, aggiungendo che “I processi artrosici sono da considerarsi prevalentemente sintomo del fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari. Per quanto riguarda la localizzazione a livello rachideo, essi si estrinsecano nell’interessamento sia dei corpi vertebrali e delle articolazioni, che delle strutture dei dischi intervertebrali e dei legamenti adiacenti. Sulla insorgenza e sul decorso di tali alterazioni, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti”.

Ricorso RESPINTO:

Per completezza leggete il tutto qui sotto.

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14/06/2013 201300970 Sentenza 2


N. 00970/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00476/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 476 del 2011, proposto da:
G. M., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Santa Attolico in Adelfia, via Vittorio Emanuele n. 27;

contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comitato di verifica per le cause di servizio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento
del Decreto n. ……/10 – posizione 57867/B emesso in data 06.12.2010 dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione Sezione Equo Indennizzo, con il quale è stata rigettata la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo presentata dal ricorrente per le infermità “Esiti di intervento chirurgico di emitiroidectomia dx per adenoma follicolare in buon compenso metabolico con disfonia reattiva post-operatoria” e “Discopatie multiple cervico-dorsali a scarsa incidenza funzionale”
e di tutti gli atti presupposti, preparatori e comunque connessi, tra i quali il parere n. ……./2010, emesso in data 4.11.2010 dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, nella parte in cui ha giudicato non dipendenti da causa di servizio le infermità in questione, nonché il Verbale Mod. B n. …, in data 1.12.2009, della C.M.O. del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari, nella parte in cui ha ascritto alla Tabella “B” l’infermità “Esiti di intervento chirurgico di emitiroidectomia dx per adenoma follicolare in buon compenso metabolico con disfonia reattiva post-operatoria” e giudicato non classificabile l’infermità “Discopatie multiple cervico-dorsali a scarsa incidenza funzionale”;

nonché per l’accertamento ed il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle predette infermità e del diritto del ricorrente al relativo equo indennizzo di 7^ Categoria della Tabella “A”;
e per la condanna della resistente Amministrazione a corrispondere al ricorrente il relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell’effettivo soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comitato di verifica per le cause di servizio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Pierpaolo De Vizio, su delega dell'avv. Angelo Fiore Tartaglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente sig. OMISSIS, Appuntato Scelto in congedo dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato gli atti in epigrafe, che hanno riconosciuto non dipendente da causa di servizio le infermità “Esiti di intervento chirurgico di emitiroidectomia dx per adenoma follicolare in buon compenso metabolico con disfonia reattiva post-operatoria” e “Discopatie multiple cervico-dorsali a scarsa incidenza funzionale” e conseguentemente respinto la richiesta di concessione di equo indennizzo.

1.1. Le censure del ricorrente si articolano in tre motivi di ricorso (violazione dell’art. 10-bis L. 241/90; eccesso di potere per erronea interpretazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, insufficienza della motivazione, contraddittorietà ed illogicità manifeste; illegittimità e/o eccesso di potere per violazione e/o erronea applicazione dei criteri previsti dal D.Lgs. 209/2005, dal D.P.R. 37/2009 e dal D.P.R. 181/2009).

1.2. Si sono costituiti il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comitato di verifica per le cause di servizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. Non può trovare accoglimento la prima censura, con la quale il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10-bis L. 241/90, per avere l’Amministrazione omesso la comunicazione del preavviso di rigetto.

2.1.1. Al riguardo il Collegio rileva che il diniego di riconoscimento dell’equo indennizzo non richiede tale adempimento procedimentale sia perché il relativo procedimento è ricompreso tra quelli di natura previdenziale, sia perché ricorrono le condizioni previste dall’art. 21-octies L. 241/90, dato che il giudizio espresso dal Comitato di Verifica è vincolante per l’Amministrazione, la quale non avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso (in senso conforme Tar Puglia Bari, Sez. II, n. 327/2013; Tar Puglia Lecce, Sez. II, nn. 426/2012 e 1635/2012; Tar Campania Napoli, Sez. VII, nn. 4529 e 4532; Tar Sicilia Catania, Sez. III, n. 1226/2012).

2.2. Va disatteso anche il secondo motivo, con cui il ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere, sulla base dell’assunto che il mancato riconoscimento, da parte del Comitato di Verifica e conseguentemente del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, della dipendenza da causa di servizio delle infermità di cui è causa sarebbe conseguenza di un’erronea interpretazione della situazione di fatto, di errore sul presupposto, illogicità, incongruità, insufficienza ed apoditticità della motivazione, contraddittorietà ed illogicità manifeste.

2.2.1. Al riguardo il Collegio rileva che il Comitato di verifica per le cause di servizio è l’unico organo competente, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 461/2001 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio), ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio.

2.2.2. Trattasi di valutazioni sindacabili in sede giurisdizionale, oltre che per vizi del procedimento, soltanto per manifesta illogicità o mancata considerazione di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva, nonché per palese difetto di istruttoria e di motivazione. Tale sindacato non si estende al merito delle valutazioni medico-legali dell’amministrazione (cfr. C.d.S. Sez. V, n. 1693/2008; Sez. IV, nn. 2636/2007, 3911/2007, 2395/2007, 2323/2007, 2619/2010 e 1448/2012; Sez. VI, nn. 7516/2009, 1889/2009, 1679/2009; Sez. III, n. 2164/2009; Tar Puglia Bari, Sez. II, n. 327/2013; Tar Campania Salerno, Sez. I, n. 10718/2010; Tar Campania Napoli, Sez. VI, n. 16721/2010; Sez. VII, nn. 4529/2012, 4532/2012 e 1449/2011).

2.2.3. Nella fattispecie in esame, il Comitato ha valutato l’asserita incidenza del servizio, ma ha ritenuto che nessuna delle due infermità prese in considerazione possa essere riconosciuta dipendente da fatti di servizio. In particolare, con riguardo all’infermità “Esiti di intervento chirurgico di emitiroidectomia dx per adenoma follicolare in buon compenso metabolico con disfonia reattiva post-operatoria”, il Comitato ha evidenziato che “trattasi di infermità dovuta ad eccessiva produzione di ormoni da parte della tiroide, frequentemente a carattere immunitario ed eredo-costituzionale, ovvero su base tossica (ingestione di iodio o di ormoni tiroidei), sull’insorgenza e decorso della quale gli eventi del servizio prestato non possono aver esercitato alcuna influenza nociva, neppure sotto il profilo della concausa efficiente e determinante”. Con riferimento all’infermità “Discopatie multiple cervico-dorsali a scarsa incidenza funzionale” ha invece rilevato che si tratta di “infermità dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali associate ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali”, aggiungendo che “I processi artrosici sono da considerarsi prevalentemente sintomo del fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari. Per quanto riguarda la localizzazione a livello rachideo, essi si estrinsecano nell’interessamento sia dei corpi vertebrali e delle articolazioni, che delle strutture dei dischi intervertebrali e dei legamenti adiacenti. Sulla insorgenza e sul decorso di tali alterazioni, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti”.

2.2.4. Il parere del Comitato di verifica risulta adeguatamente motivato nell’escludere qualsiasi efficienza causale del servizio prestato ed appare ancorato ai dati di comune esperienza e delle attuali conoscenze scientifiche, sulla base delle quali le predette patologie sono state ricondotte a ben precisi e diversi fattori causali. L’istruttoria svolta appare completa, essendo stati posti all’attenzione del Comitato, oltre a tutte le certificazioni mediche, i rapporti informativi da cui risultano tutti i servizi svolti dal ricorrente, inclusa la missione in Kosovo. Inoltre nell’impugnato parere si precisa che sono stati esaminati e valutati, “senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti” che, come visto, sono stati tutti trasmessi al Comitato. Pertanto, in assenza di un vizio idoneo ad inficiarne il contenuto, l’Amministrazione intimata ha legittimamente adottato il provvedimento di diniego, non potendo riconoscersi rilievo, in senso contrario, ai documenti depositati dal ricorrente tra cui, in particolare, il Rapporto n. 1/2012 redatto dalla Nanodiagnostics in data 11.1.2012.

2.3. È infondato anche il terzo motivo, con il quale viene censurata l’ascrizione tabellare della menomazione complessiva dell’integrità fisica del ricorrente, come determinata dalla C.M.O. di Bari, sulla base dell’asserita erronea valutazione della situazione di fatto, nonché della violazione e/o erronea applicazione dei criteri previsti dal D.Lgs. 209/2005, dal D.P.R. 37/2009 e dal D.P.R. 181/2009.

2.3.1. La C.M.O. è l’organo al quale, ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 461/2001 e dell’art. 198 D.Lgs. 66/2010, è attribuito il compito di effettuare la diagnosi dell’infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell’esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia. È rimessa alla Commissione anche l’indicazione della categoria di compenso cui sia ascrivibile la menomazione derivante dall’infermità.

2.3.2. Sul punto il Collegio rileva che, analogamente a quanto sopra rilevato con riferimento all’attività del Comitato di verifica per le cause di servizio, anche le valutazioni ed il conseguente giudizio espresso dalla C.M.O. di Bari sono sindacabili in sede giurisdizionale, oltre che per vizi del procedimento, soltanto per manifesta illogicità o mancata considerazione di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva, nonché per palese difetto di istruttoria e di motivazione, non potendosi invece tale sindacato estendere al merito delle valutazioni medico-legali dell’amministrazione.

2.3.3. Risulta documentalmente che il giudizio della C.M.O. di Bari è stato effettuato in considerazione dei dati anamnestici, degli esiti di un esame obiettivo e di accertamenti clinici e strumentali interni ed esterni, con conseguente giudizio diagnostico, sullo stato di salute del ricorrente. Le valutazioni del predetto organo appaiono pertanto supportate da un adeguato corredo istruttorio e motivazionale, quindi complessivamente non inficiate da vizi macroscopici.

In ragione delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.

3. Il complesso della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo rigetta.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/06/2013
nabboni

Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

Messaggio da nabboni »

Non so se è stata già pubblicata, ma in questa sentenza c'è come prepare bene un ricorso avverso il non riconoscimento, perlatro di una patologia che ha zero riconoscimenti.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 28-02-2011, n. 138 Causa di servizio civile o militare

Svolgimento del processo

Con istanza datata 24.3.2004, il Caporal maggiore VSP Ga.Me.Co. chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Sindrome depressiva con spunti interpretativi".

Con p.v. mod. ML/AB n. 2944 datato 3.12.2004, la C.M.O. distaccata di Messina del Centro militare di medicina legale di Palermo giudicava il richiedente affetto da "Pregresso disturbo depressivo psicotico con spunti interpretativi non congrui con il tono dell'umore. Lieve labilità emotiva in compenso farmacologico", infermità ritenuta ascrivibile alla tabella A, quarta categoria.

Con parere n. 33171/2005 reso nell'adunanza n. 309/2005 del 18.11.2005, il Comitato di verifica per le cause di servizio riteneva la suddetta infermità non dipendente da causa di servizio.

L'Amministrazione della difesa attivava, in data 20.2.2006, la procedura prevista dall'art. 10 bis legge n. 241/90 e, poiché il sottufficiale produceva ulteriore documentazione relativa al nesso causale tra il servizio e l'infermità presa in esame, in data 22.3.2006 chiedeva al predetto Comitato di esprimersi nuovamente al riguardo.

Con parere n. 7385/2006 reso nell'adunanza n. 56/2006 del 29.5.2006, il Comitato di verifica per le cause di servizio, confermando il precedente giudizio, nuovamente riteneva l'infermità non dipendente da causa di servizio in quanto "trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neurologici, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta, non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio, idonee per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l'infermità non può collegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale, efficiente e determinante".

Il Comitato affermava di aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi al servizio da parte del ricorrente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti.

Con decreto n. 2814/N del 19.12.2006, l'Amministrazione della difesa negava la dipendenza da causa di servizio, in conformità al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Avverso tale decreto, il Caporal maggiore VSP Ga.Me.Co. proponeva ricorso al T.A.R. Catania, deducendo i seguenti motivi:

1) Eccesso di potere per illogicità manifesta; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed, in particolare, per omessa considerazione dei pareri di parte.

Il ricorrente rilevava di aver espletato una serie di servizi pericolosi in condizioni climatiche, ambientali e temporali disagevoli, nel contesto di missioni militari espletate all'estero, in zone interessate ad eventi bellici, negli anni 2000-2001-2002.

Tale attività di servizio gli aveva procurato un elevato stress psico-fisico, per il quale dichiarava di essersi sottoposto a terapia farmacologica sotto il controllo di uno specialista in psichiatria.

Il medico curante redigeva una relazione da cui si evince il collegamento tra il sovraccarico lavorativo e l'aumento della quota ansiosa a carico di esso ricorrente.

Rilevava il ricorrente che i provvedimenti impugnati collidono con le risultanze della dettagliata documentazione medica specialistica allegata alla domanda presentata all'Amministrazione, con la quale si dimostrerebbe incontrovertibilmente la riconducibilità della malattia alla causa di servizio, giudizio al quale gli specialisti sarebbero pervenuti a seguito di accurati esami clinici del ricorrente.

Per contro, l'impugnato parere del Comitato si fonderebbe su un giudizio aprioristico scollegato dall'esame diretto del soggetto interessato.

2) Violazione di legge con riferimento all'art. 3 Legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione; violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 11 comma 1 del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461.

3) Violazione di legge per difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461.

Ad avviso del ricorrente il decreto con il quale il dirigente del Ministero della difesa ha negato la riconducibilità al servizio della patologia sofferta si limita a recepire pedissequamente il parere del Comitato senza tenere conto delle risultanze istruttorie e della documentazione medica allegata all'istanza.

4) Eccesso di potere per travisamento della realtà e per omessa considerazione di fatti rilevanti; eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà.

Il ricorrente eccepiva che dalla relazione redatta dal medico curante che lo ha assistito, allegata agli atti, emergerebbe la chiara correlazione tra il servizio e l'insorgenza della patologia lamentata.

Con sentenza n. 728/09, il T.A.R. adito rigettava il ricorso.

Con l'appello in epigrafe, l'odierno ricorrente ha dedotto che il parere emesso dal Comitato di verifica per le cause di servizio sarebbe stato emesso senza tenere conto delle condizioni ambientali e di servizio in cui egli ha operato.

Avrebbe, pertanto, errato il Giudice di prime cure nel ritenere legittimo il provvedimento impugnato.

Conclusivamente, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e del provvedimento gravato in primo grado.

Ha replicato il Ministero appellato per chiedere il rigetto del ricorso in appello, sostenendone l'infondatezza.

Alla pubblica udienza del 29 giugno 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

L'appello è fondato e, pertanto, va accolto.

Invero, secondo costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, i giudizi medico-legali recepiti nella determinazione oggetto del giudizio (quali il parere del C.V.C.S.), costituiscono valutazioni di ordine tecnico che, salve le ipotesi di violazione di legge o di illogicità manifesta, restano sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 28.10.2005 n. 141/2006).

Nel caso di specie, tuttavia, il Comitato di verifica per le cause di servizio ha emesso il contestato parere senza esprimere alcuno specifico riferimento alla documentazione esibita dall'istante, con particolare riferimento a quella sanitaria rilasciata dallo specialista di parte.

Questi, nelle sue deduzioni avverso la delibera del Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell'economia e delle finanze reso nell'adunanza n. 309/2005 del 18/11/2005, ha sottolineato la significativa circostanza che, all'atto dell'arruolamento, il profilo "apparati vari" dell'odierno ricorrente, alla voce PS (psichico), non evidenziava "nulla di anomalo" e che, pertanto, l'infermità dallo stesso lamentata non può che essere ricollegata ad eventi successivi all'arruolamento.

Risulta dagli atti del processo che il ricorrente ha svolto missioni all'estero: in Bosnia, dal 30 settembre 1999 all'8 marzo 2000 ed in Kossovo dal 5 febbraio al 14 luglio 2001, durante le quali è stato indubbiamente sottoposto ad eventi stressanti e ripetuti, che di certo hanno influito sul suo sistema psichico, aggravato dal trasferimento presso il nuovo Ente, ove ha manifestato la sintomatologia in argomento.

In merito alla stessa, lo specialista ha ritenuto di precisare che il quadro clinico di "Pregresso disturbo depressivo psicotico con spunti interpretativi non congrui con il tono dell'umore", ritenuto "Episodio Depressivo Maggiore Grave con manifestazioni Psicotiche Incongrue dell'umore", è una manifestazione episodica caratterizzata da umore depresso per la maggior parte del giorno, marcata perdita degli interessi, alterazioni del ciclo del sonno e diminuzione della capacità di elaborare pensieri, con conseguenze sul rendimento lavorativo e sulla capacità di interazione sociale e che, tuttavia, la incongruità delle manifestazioni psicotiche (nella fattispecie gli spunti interpretativi "deliranti") è relativa alla natura del contenuto dei disturbi deliranti, in questo caso diversa dai tipici temi presenti nella depressione, quali inadeguatezza, colpa, malattia e punizione. Trattasi, invece, di deliri a tematica persecutoria e, comunque, non direttamente correlati con la depressione.

Lo specialista, poi, con riferimento alle conclusioni cui è pervenuto il Comitato con la predetta delibera del 18/11/2005, ha precisato, citando autorevoli fonti dottrinarie della specifica materia, che il fattore stressante (nel caso de quo: le missioni, il trasferimento e le angherie dei commilitoni più anziani), percepito dal soggetto come maggiormente condizionante in modo negativo l'autostima, produce depressione.

Inoltre, quello che può sembrare un fattore stressante relativamente lieve a persone esterne (...non rinvenendosi documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee...) può essere devastante per il paziente a causa dei significati connessi all'evento.

Ha poi ulteriormente precisato che viene riconosciuta la dipendenza della causa di servizio ogni qualvolta gli eventi della vita militare siano causa o concausa saltuariamente su un substrato già predisposto alla patologia ma non ancora, di per sé, minato sino alla conclamazione della patologia stessa.

Detto specialista ha concluso per il riconoscimento della infermità come dipendente da causa di servizio, richiamando, come perfettamente calzante al caso in trattazione, una decisione della Corte dei Conti, secondo cui: "Pur se trattasi di affezione prevalentemente endogeno-costituzionale, non può escludersi che la sindrome depressiva sia stata concausata da eventi esterni di servizio che hanno influito deleteriamente sulla rottura dell'equilibrio neuro-psichico del soggetto" (cfr. sentenza C. dei Conti, sez. IV pens. mil. 3 maggio 1978, n. 52015).

D'altra parte, nel caso di specie, lo stesso Comitato, con l'impu-gnato parere n. 33171/2005, confermato da quello successivo, n. 7385/06, pur giudicando che la suddetta infermità non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, ha tuttavia ritenuto che "trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazioni attraverso i canali neuro-vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta".

Pertanto, contrariamente alle conclusioni cui è pervenuto il predetto Comitato e posto a base dell'impugnato decreto n. 2814/N del 19.12.2006, il Collegio ritiene che l'infermità "Sindrome depressiva con spunti interpretativi", pur potendosi riscontrare nel caso di specie, come rilevato dal Comitato, l'assenza di "... documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo", vada riconosciuta come dipendente da causa di servizio, sulla base della suddetta valutazione dello specialista di parte ricorrente nonché della richiamata decisione della Corte dei Conti, in quanto non si può che convenire sul fatto che la patologia del ricorrente, assente all'atto dell'arruolamento, sia da ricollegare agli invocati eventi, perlomeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante.

Orbene, è ben vero che l'Amministrazione, cui spetta emanare il provvedimento definitivo, non è tenuta ad esplicitare ulteriormente, se non per relationem, le ragioni per le quali aderisce al parere del Comitato, tuttavia, è altrettanto vero che alla stessa incombe l'onere di verificare che quest'ultimo, nel pronunciarsi, abbia tenuto conto delle argomentazioni, eventualmente di segno opposto, svolte dagli altri organi tecnici già intervenuti nel precedente ed autonomo procedimento finalizzato ad accertare la dipendenza da causa di servizio.

L'Amministrazione, infatti, con il provvedimento definitivo, può discostarsi dal parere del Comitato, fornendo adeguata motivazione, allorché ritenga che esso non abbia adeguatamente dato conto delle deduzioni esposte dallo specialista di parte ricorrente sulla natura e sull'eziopatogenesi dell'affezione lamentata dall'interessato.

Conclusivamente, l'appello va accolto, perché fondato.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Considerata, tuttavia, la particolare natura della presente controversia, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 29 giugno 2010, con l'intervento dei signori: Paolo D'Angelo, Presidente f.f., Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 28 febbraio 2011.
panorama
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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

Messaggio da panorama »

Attenzione all'assunzione dei carboidrati, poiché questa è la scusa del Comitato di Verifica, quindi se dovete controbattere munitevi già da adesso di una buona consulenza.

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oggi (10 luglio 2013) il T.A.R. per la Emilia Romagna di Bologna ha rigettato il ricorso proposto da un collega in congedo del Corpo di Polizia penitenziaria volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “diabete mellito di tipo 2 in trattamento con antidiabetici orali”, il Comitato di verifica per le cause di servizio, si esprimeva negativamente con parere reso in data 23 luglio 2012 e, in ragione di ciò, la Direzione generale del Personale e della Formazione presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia rigettava l’istanza dell’interessato;

1) - il Comitato di verifica per le cause di servizio si è nella circostanza così espresso: “…l’infermità “Diabete mellito di tipo 2 in trattamento con antidiabetici orali” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di infermità dovuta ad anomala secrezione dell’insulina da parte delle isole pancreatiche con conseguente alterazione del trasporto e del metabolismo dei glicidi, a genesi multifattoriale, che nelle forme giovanili (diabete tipo 1) è indubbiamente ereditaria e necessita di trattamento insulinico (diabete insulino-dipendente); nelle forme di tipo 2 (insulino-indipendente) oltre alla componente eredo-costituzionale, assume importante rilievo l’eccessiva assunzione di carboidrati. E’ pertanto da escludere qualsiasi influenza nociva degli allegati eventi del servizio prestato nel determinismo e nella successiva evoluzione dell’affezione …”;

2) - neppure la denunciata frequentazione della mensa aziendale risulta rivestire un rilievo significativo quanto all’eccessiva assunzione di carboidrati, derivando la quantità, e non la qualità, del cibo da scelte autonomamente compiute dal dipendente e quindi non ascrivibile all’attività di servizio in sé.
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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

Messaggio da eldo62 »

Mi sa tanto che hanno fregato pure a me.Oggi ho telefonato al Ministero e mi hanno detto che il c.v.c.s.non mi ha riconosciuto la causa di servizio spondilodiscoartrosi cervicale e lombare, mi hanno detto che non sanno quando mi verrà notificato il decreto. Adesso per me , come per tanti illustri colleghi che già ci sono passati e che sicuramente mi sapranno comprendere, si apre uno scenario a dir poco deludente e sconfortante. Sono in malattia da 180 giorni circa per microdiscectomia e artrodesi intersomatica cervicale (asportazione ernia cervicale) purtroppo attualmente permangono e, da quello che ho capito, permarranno per lungo tempo, seri problemi post-operatori.
Secondo voi mi conviene fare ricorso, avendo nel corso della mia carriera lavorativa nell'Arma per circa 30 anni, svolto servizio sempre nella territoriale dove ho riportato 5 infortuni di cui 3 per distorsione del rachide cervicale, tutti riconosciuti con modello C? qualcuno sa dirmi, approssimativamente quanto costa, in termini di denaro, un ricorso al TAR? e una perizia medico-legale?
Non avendo avuto il riconoscimento della causa di servizio mi riformeranno per questa malattia?
Nel caso in cui mi riformassero avendo all'attivo 30 anni di servizio più 1,6 di lavoro esterno più 5 di maggiorazione per un totale di anni utili di 36,5 tutti ricongiunti e riscattati a quanto ammonterebbe la mia pensione prevedendola per fine anno? grado Brig. in avanzamento in 2^ valutazione a Capo, due figli maggiorenni e moglie a carico, secondo Ass. funzionale Si. Spero di non essere incappato in un momento sbagliato perchè di fregature nel corso degli anni ne ho già subite abbastanza ad incominciare dalla riforma pensionistica Dini e compagnia bella che via via si susseguivano.
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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

Messaggio da panorama »

Come fa il CVCS. ha non riconoscerti la causa di servizio per: "spondilodiscoartrosi cervicale e lombare", nonostante che sei in malattia da 180 giorni circa per microdiscectomia e artrodesi intersomatica cervicale (asportazione ernia cervicale) avendo tu - come dici- riportato 5 infortuni di cui 3 per distorsione del rachide cervicale, tutti riconosciuti con modello C?
Sicuramente il tuo comando nel rapporto informativo ha omesso - ai danni tuoi - di citare le tue 3 distorsioni del rachide cervicale.
Ti conviene chiedere l'accesso agli atti al tuo Comando di Corpo chiedendo di estrarre copia degli atti ivi esistenti e nel caso noti che hanno omesso quanto sopra, ti conviene chiedere il riesame del verdetto e qualora ti negano nuovamente non ti resta altro che fare ricorso al Tar.
Facendo così guadagni già tempo per quando arriva il decreto che ti devono notificare.
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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

Messaggio da eldo62 »

Infatti panorama sono rimasto abbastanza sorpreso anch'io perchè la spondilodiscoartrosi debitamente motivata e supportata da precedenti traumi specialmente quelli violenti è e rimane una delle poche malattie che ancora oggi vengono riconosciute dal c.v.c.s al nostro comparto. Io nella domanda oltre ad indicare i servizi e i reparti in cui ho fatto servizio ho anche riportato gli infortuni alla cervicale, quindi non riesco a capire il motivo per cui mi è stata negata.
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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

Messaggio da panorama »

Evidentemente come fanno sempre, un addetto ai lavori "scrivano" fa copia e incolla ed il gioco è fatto.
Ti consiglio di leggere l'altro post CAUSE DI SERVIZIO ove io pubblico tutti i ricorsi vinti e ne stanno anche del tuo caso, ossia che il CVCS non legge quello che ognuno di noi scrive.
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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

Messaggio da pietro17 »

Non capisco, sicuramente per colpa mia, la procedura da te adottata. Se avevi già riconosciuti con mod. C patologie al rachide cervicale, per quanto concerne la spondilodiscoartrosi non dovevi fare altro che richiedere l'aggravamento in maniera tale che, dopo l'accertamento da parte della Cmo, con l'eventuale iscrizione a cat tab a, la pratica non passava più da cvcs
Se vuoi raccontare meglio la procedura che ti hanno fatto seguire i tuoi colleghi, vediamo se si può trovare una soluzione.
Saluti


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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

Messaggio da pietro17 »

Per eldo62 ho dimenticato che se non ci sono altre problematiche in corso, i problemi post operatori dovrebbero scomparire nel giro di poco tempo. Se vedi i miei post, purtroppo, sono abbastanza ferrato in materia.
Saluti


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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

Messaggio da pietro17 »

Ne aggiungo un'altra, chiama direttamente il cvcs ti fai dare più notizie possibili circa la tua pratica e chiedi se esiste ancora la possibilità entrò 10 giorni da quando ti verrà notificato il diniego circa il riconoscimento delle patologie, di presentare altra documentazione sanitaria integrativa. Se così fosse ancora possibile, ti eviteresti il ricorso al TAR.
Saluti.


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salvo 63
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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

Messaggio da salvo 63 »

X eldo62 purtroppo la storia si ripete.....
Ciao eldo 62,mi dispiace se le cose non sono andate come volevi io non mi sento di darti dei consigli in quanto non competente,ma vorrei raccontarti la mia storia che per certi versi si assomiglia.
Nel 2004 e nel 2006 ho subito per causa di servizio con il c.d modello c, e successivi decreti di riconoscimento da causa di servizio per postumi di traumi distorsivi del rachide cervicale e contusioni in vari parti del corpo,verificatosi in occasione di risse tra detenuti e aggressioni al personale di Polizia Penitenziaria, supportati da regolari relazioni di servizio, denunce alla A. G e quant’altro,posso solo dirti che a causa di quegli eventi nel corso del tempo ho avuto diversi problemi di salute quali dolori alla cervicale,vertigini ecc ecc, per cui nel 2008 mi sono deciso di presentare ulteriore causa di servizio per “cervicouncoatrosi,con ridotti spazi discali e lordosi” il tutto nella convinzione che quantomeno sul raddrizzamento della fisiologica lordosi cervicale poteva esserci un’interdipendenza anche perché su attestazione di un’ortopedico della USL è stato certificato che il raddrizzamento della lordosi fisiologica avviene a seguito dei continui traumi subiti,la C.M.O competente esprime il giudizio di “ non classificabile” ebbene concludo con la motivazione del rigetto da parte del comitato verifiche proprio su quel punto “per quanto riguarda la localizzazione a livello rachideo,essi si estrinsecano nell’interessamento sia dei corpi vertebrali e delle articolazioni, che delle strutture dei dischi intervertebrali e dei legamenti adiacenti” eppure io non ho mai avuto incidenti stradali o altro che potesse presagire questa motivazione, io l’ho fatto nella convinzione che potevo ottenere( dietro tutte queste motivazioni)il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ma cosi non è andata, comunque tanti auguri per la tua battaglia.
Salvo 63
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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

Messaggio da pietro17 »

Anche nel tuo caso, penso che era meglio chiedere un aggravamento e non un riconoscimento ex novo.
Saluti


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salvo 63
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Iscritto il: sab mag 21, 2011 5:53 pm

Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

Messaggio da salvo 63 »

Certo qualora si trattasse di patologie classificate anche a tab B ma nel mio caso si tratta del riconoscimento di postumi di traumi, che come ti ho scritto nel precedente post non sono state classificate se pur riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Cordiali saluti salvo 63
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