CAUSE DI SERVIZIO negative.
Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.
Questa è una sentenza del Tar Emilia Romagna sez. di Bologna il quale in mereto a questa malattia "Distimia con stato ansioso generalizzato in trattamento" afferma:
1)- Il provvedimento impugnato ha recepito il parere della Commissione medica ospedaliera la quale ha negato la dipendenza da causa di servizio dell’infermità riscontrata in quanto “ trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro – vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l’infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante”.
2)- il Collegio osserva, uniformandosi alla giurisprudenza dominante (cfr C.d.S., sez. VI^, 31 marzo 2009, n. 1889), come, sia nel regime regolato dal D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito nella legge 20 novembre 1987 n. 472, sia nel vigente sistema delineato dal d.P.R. n. 461 del 2001, gli accertamenti svolti dalla CMO, rientrino sempre nella discrezionalità tecnica di detto organo consultivo, le cui valutazioni conclusive sono assunte sulla base di cognizioni della scienza medica e specialistica e sulle quali non è ammesso un sindacato di merito del giudice amministrativo, ma soltanto quello di legittimità nelle ipotesi di evidenti e macroscopici vizi logici o qualche contraddittorietà, desumibili dalla motivazione degli atti impugnati(Consiglio di stato, sez. IV, 04 maggio 2011 , n. 2683).
3)- Il Ministero si è attenuto, nell'esercizio di un’attività di carattere vincolato, al parere della Commissione medica. Né poteva fare altrimenti non rilevandosi, nel caso, alcuna possibilità di diversa scelta, pur di merito (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 13 aprile 2011 , n. 550).
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N. 00553/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00445/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 445 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Salerno, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
del decreto ministeriale n. …. del 23.12.2008, notificato al ricorrente in data 14.02.2009 , con cui il Ministero dell'Interno respingeva l'istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e il beneficio dell'equo indennizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2011 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della propria patologia riconosciuta consistente nella “distimia con stato ansioso generalizzato in trattamento” con il conseguente diniego del beneficio dell’equo indennizzo, deducendone l’illegittimità.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato che ah chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.
2. Il provvedimento impugnato ha recepito il parere della Commissione medica ospedaliera la quale ha negato la dipendenza da causa di servizio dell’infermità riscontrata in quanto “ trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro – vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l’infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante”.
3. Ciò premesso il ricorso è infondato.
Al riguardo, il Collegio osserva, uniformandosi alla giurisprudenza dominante (cfr C.d.S., sez. VI^, 31 marzo 2009, n. 1889), come, sia nel regime regolato dal D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito nella legge 20 novembre 1987 n. 472, sia nel vigente sistema delineato dal d.P.R. n. 461 del 2001, gli accertamenti svolti dalla CMO, rientrino sempre nella discrezionalità tecnica di detto organo consultivo, le cui valutazioni conclusive sono assunte sulla base di cognizioni della scienza medica e specialistica e sulle quali non è ammesso un sindacato di merito del giudice amministrativo, ma soltanto quello di legittimità nelle ipotesi di evidenti e macroscopici vizi logici o qualche contraddittorietà, desumibili dalla motivazione degli atti impugnati(Consiglio di stato, sez. IV, 04 maggio 2011 , n. 2683).
Orbene, non rinvenendosi nel caso in esame alcuna di dette ultime ipotesi, deve escludersi che l’Amministrazione sia incorsa nei vizi dedotti alla luce di tutta la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato.
Infatti, il Ministero si è attenuto, nell'esercizio di un’attività di carattere vincolato, al parere della Commissione medica. Né poteva fare altrimenti non rilevandosi, nel caso, alcuna possibilità di diversa scelta, pur di merito (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 13 aprile 2011 , n. 550).
4. Per tali ragioni il ricorso va respinto.
5. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione, tra le parti, delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Grazia Brini, Consigliere
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2011
1)- Il provvedimento impugnato ha recepito il parere della Commissione medica ospedaliera la quale ha negato la dipendenza da causa di servizio dell’infermità riscontrata in quanto “ trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro – vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l’infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante”.
2)- il Collegio osserva, uniformandosi alla giurisprudenza dominante (cfr C.d.S., sez. VI^, 31 marzo 2009, n. 1889), come, sia nel regime regolato dal D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito nella legge 20 novembre 1987 n. 472, sia nel vigente sistema delineato dal d.P.R. n. 461 del 2001, gli accertamenti svolti dalla CMO, rientrino sempre nella discrezionalità tecnica di detto organo consultivo, le cui valutazioni conclusive sono assunte sulla base di cognizioni della scienza medica e specialistica e sulle quali non è ammesso un sindacato di merito del giudice amministrativo, ma soltanto quello di legittimità nelle ipotesi di evidenti e macroscopici vizi logici o qualche contraddittorietà, desumibili dalla motivazione degli atti impugnati(Consiglio di stato, sez. IV, 04 maggio 2011 , n. 2683).
3)- Il Ministero si è attenuto, nell'esercizio di un’attività di carattere vincolato, al parere della Commissione medica. Né poteva fare altrimenti non rilevandosi, nel caso, alcuna possibilità di diversa scelta, pur di merito (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 13 aprile 2011 , n. 550).
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N. 00553/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00445/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 445 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Salerno, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
del decreto ministeriale n. …. del 23.12.2008, notificato al ricorrente in data 14.02.2009 , con cui il Ministero dell'Interno respingeva l'istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e il beneficio dell'equo indennizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2011 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della propria patologia riconosciuta consistente nella “distimia con stato ansioso generalizzato in trattamento” con il conseguente diniego del beneficio dell’equo indennizzo, deducendone l’illegittimità.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato che ah chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.
2. Il provvedimento impugnato ha recepito il parere della Commissione medica ospedaliera la quale ha negato la dipendenza da causa di servizio dell’infermità riscontrata in quanto “ trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro – vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l’infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante”.
3. Ciò premesso il ricorso è infondato.
Al riguardo, il Collegio osserva, uniformandosi alla giurisprudenza dominante (cfr C.d.S., sez. VI^, 31 marzo 2009, n. 1889), come, sia nel regime regolato dal D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito nella legge 20 novembre 1987 n. 472, sia nel vigente sistema delineato dal d.P.R. n. 461 del 2001, gli accertamenti svolti dalla CMO, rientrino sempre nella discrezionalità tecnica di detto organo consultivo, le cui valutazioni conclusive sono assunte sulla base di cognizioni della scienza medica e specialistica e sulle quali non è ammesso un sindacato di merito del giudice amministrativo, ma soltanto quello di legittimità nelle ipotesi di evidenti e macroscopici vizi logici o qualche contraddittorietà, desumibili dalla motivazione degli atti impugnati(Consiglio di stato, sez. IV, 04 maggio 2011 , n. 2683).
Orbene, non rinvenendosi nel caso in esame alcuna di dette ultime ipotesi, deve escludersi che l’Amministrazione sia incorsa nei vizi dedotti alla luce di tutta la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato.
Infatti, il Ministero si è attenuto, nell'esercizio di un’attività di carattere vincolato, al parere della Commissione medica. Né poteva fare altrimenti non rilevandosi, nel caso, alcuna possibilità di diversa scelta, pur di merito (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 13 aprile 2011 , n. 550).
4. Per tali ragioni il ricorso va respinto.
5. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione, tra le parti, delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Grazia Brini, Consigliere
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2011
Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.
Questa notizia la metto anche qui in modo da poterla leggere più persone possibile.
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Infarto e stress da lavoro, c'è una correlazione «È configurabile come infortunio sul lavoro se la causa dell'evento lesivo risulta concentrata nel tempo»
La Corte di Cassazione è consolidata nell'affermare la configurabilità dell'infarto cardiaco da stress per attività lavorativa, come causa violenta di infortunio sul lavoro.
In tale circostanza, il conseguente obbligo per l'Inail di corrispondere il trattamento assicurativo previsto per legge, può essere riconosciuto anche in presenza di precedenti patologie al sistema cardiocircolatorio. Tra le più recenti sentenze si segnalano Cass. n. 14025/00, Cass. n. 12685/03 e Cass. n. 26231/09.
In particolare, con la sentenza 12685/03, la Corte di Cassazione ha confermato la precedente giurisprudenza. In riferimento alla nozione di causa violenta, la Corte ha in particolare ribadito che: "Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta consiste in un evento che con forza concentrata e straordinaria agisca, in occasione di lavoro, dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, determinando una rottura dell'equilibrio organico. Con riguardo ad un infarto cardiaco, che di per sé non integra la causa violenta, va accertato se la rottura dell'equilibrio nell'organismo del lavoratore sia da collegare causalmente a specifiche condizioni ambientali e di lavoro improvvisamente eccedenti la normale adattabilità e tollerabilità".
La pronuncia sopra indicata esplicita che la causa violenta dell'infarto sia da individuarsi nelle specifiche condizioni ambientali e di lavoro che, improvvisamente, divengono eccedenti rispetto alla normale adattabilità e tollerabilità dell'organismo del lavoratore. Tale orientamento è confermato da ultimo dalla sentenza Cass. n. 26231/09.
Con riguardo al tema dell'infarto cardiaco da stress, va segnalata anche la recente sentenza relativa ad una causa attualmente patrocinata dalla sede territoriale Inas di Varese.
La sentenza ancora al primo grado di giudizio emessa dal Tribunale di Busto Arsizio lo scorso 11 aprile, infatti, conferma i precedenti orientamenti della Corte di Cassazione, sopra indicati, in tema di infarto da stress. È questo il caso di un assicurato adibito al carico e allo scarico delle merci il cui impegno lavorativo nel periodo prenatalizio è passato da sei giorni a sette giorni la settimana, per circa 10 ore al giorno. Lo sforzo ingente effettuato dal lavoratore e il faticoso ritmo lavorativo hanno originato un abnorme stress psicofisico, cagionando l'infarto cardiaco.
Proprio l'abnorme stress subito, come descritto nel ricorso di parte ricorrente, ha svolto un ruolo concausale e determinante nel sorgere dell'evento lesivo. Per tali motivi, il Tribunale di Busto Arsizio ha riconosciuto in primo grado l'evento lesivo quale infortunio indennizzabile dall' Inail.
La pronuncia sopra indicata tiene conto, sia della sussistenza del nesso causale tra evento eccezionale e lavoro svolto, sia del requisito della rapidità impiegata nel contrastare una forza antagonista.
L'infarto, infatti, è configurabile come infortunio sul lavoro se la causa dell'evento lesivo risulta concentrata nel tempo, oppure come malattia professionale se la causa è diluita nel tempo e quindi non violenta.
Il Patronato Inas Cisl di Messina sta studiando, con i propri esperti, la sentenza e i casi che possono essere interessati alla pronuncia del primo grado di giudizio e quindi ancora non definitiva. Per qualsiasi informazione o assistenza è possibile sempre rivolgersi presso le sedi del Patronato Inas Cisl che, a Messina, si trova in viale Europa 58, is. 68.
Inas Cisl Messinainas@cislmessina.it
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Infarto e stress da lavoro, c'è una correlazione «È configurabile come infortunio sul lavoro se la causa dell'evento lesivo risulta concentrata nel tempo»
La Corte di Cassazione è consolidata nell'affermare la configurabilità dell'infarto cardiaco da stress per attività lavorativa, come causa violenta di infortunio sul lavoro.
In tale circostanza, il conseguente obbligo per l'Inail di corrispondere il trattamento assicurativo previsto per legge, può essere riconosciuto anche in presenza di precedenti patologie al sistema cardiocircolatorio. Tra le più recenti sentenze si segnalano Cass. n. 14025/00, Cass. n. 12685/03 e Cass. n. 26231/09.
In particolare, con la sentenza 12685/03, la Corte di Cassazione ha confermato la precedente giurisprudenza. In riferimento alla nozione di causa violenta, la Corte ha in particolare ribadito che: "Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta consiste in un evento che con forza concentrata e straordinaria agisca, in occasione di lavoro, dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, determinando una rottura dell'equilibrio organico. Con riguardo ad un infarto cardiaco, che di per sé non integra la causa violenta, va accertato se la rottura dell'equilibrio nell'organismo del lavoratore sia da collegare causalmente a specifiche condizioni ambientali e di lavoro improvvisamente eccedenti la normale adattabilità e tollerabilità".
La pronuncia sopra indicata esplicita che la causa violenta dell'infarto sia da individuarsi nelle specifiche condizioni ambientali e di lavoro che, improvvisamente, divengono eccedenti rispetto alla normale adattabilità e tollerabilità dell'organismo del lavoratore. Tale orientamento è confermato da ultimo dalla sentenza Cass. n. 26231/09.
Con riguardo al tema dell'infarto cardiaco da stress, va segnalata anche la recente sentenza relativa ad una causa attualmente patrocinata dalla sede territoriale Inas di Varese.
La sentenza ancora al primo grado di giudizio emessa dal Tribunale di Busto Arsizio lo scorso 11 aprile, infatti, conferma i precedenti orientamenti della Corte di Cassazione, sopra indicati, in tema di infarto da stress. È questo il caso di un assicurato adibito al carico e allo scarico delle merci il cui impegno lavorativo nel periodo prenatalizio è passato da sei giorni a sette giorni la settimana, per circa 10 ore al giorno. Lo sforzo ingente effettuato dal lavoratore e il faticoso ritmo lavorativo hanno originato un abnorme stress psicofisico, cagionando l'infarto cardiaco.
Proprio l'abnorme stress subito, come descritto nel ricorso di parte ricorrente, ha svolto un ruolo concausale e determinante nel sorgere dell'evento lesivo. Per tali motivi, il Tribunale di Busto Arsizio ha riconosciuto in primo grado l'evento lesivo quale infortunio indennizzabile dall' Inail.
La pronuncia sopra indicata tiene conto, sia della sussistenza del nesso causale tra evento eccezionale e lavoro svolto, sia del requisito della rapidità impiegata nel contrastare una forza antagonista.
L'infarto, infatti, è configurabile come infortunio sul lavoro se la causa dell'evento lesivo risulta concentrata nel tempo, oppure come malattia professionale se la causa è diluita nel tempo e quindi non violenta.
Il Patronato Inas Cisl di Messina sta studiando, con i propri esperti, la sentenza e i casi che possono essere interessati alla pronuncia del primo grado di giudizio e quindi ancora non definitiva. Per qualsiasi informazione o assistenza è possibile sempre rivolgersi presso le sedi del Patronato Inas Cisl che, a Messina, si trova in viale Europa 58, is. 68.
Inas Cisl Messinainas@cislmessina.it
Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.
“note cliniche e radiografiche di bronchite cronica”.
Ricorrente al PRD è un assistente capo della polizia di Stato.
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Numero 03941/2011 e data 27/10/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 27 luglio 2011
NUMERO AFFARE 02430/2010
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Questo il giudizio del Comitato di Verifica:
L’amministrazione richiedeva, in sede istruttoria, il prescritto parere del comitato di verifica per le cause di servizio, il quale, nell’adunanza n. .../2006 del 18 ottobre 2006, giudicava la patologia ascritta non dipendente da causa di servizio esprimendosi nel senso che la malattia “note cliniche e radiografiche di bronchite cronica” non poteva riconoscersi dipendente da fatti di servizio, “in quanto trattasi di affezione infiammatoria cronica dei bronchi, la cui patogenesi è da attribuire al persistere di fatti flogistici da cause diverse, favorita da una peculiare predisposizione del soggetto su base costituzionale, sulla quale non possono aver svolto il ruolo di causa o di concausa efficiente e determinante gli eventi del servizio descritti agli atti, che non hanno comportato l’esposizione continuativa e protratta agli agenti atmosferici, o l’inalazione di ingenti quantitativi di polveri o di sostanze aeriformi irritanti per le mucose dell’apparato respiratorio; né possono prendersi in esame, quali possibili fattori nocivi, le caratteristiche microclimatiche e ambientali, rispetto alle quali l’interessato può adeguarsi con opportuno abbigliamento”.
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Ricorrente al PRD è un assistente capo della polizia di Stato.
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Numero 03941/2011 e data 27/10/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 27 luglio 2011
NUMERO AFFARE 02430/2010
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Questo il giudizio del Comitato di Verifica:
L’amministrazione richiedeva, in sede istruttoria, il prescritto parere del comitato di verifica per le cause di servizio, il quale, nell’adunanza n. .../2006 del 18 ottobre 2006, giudicava la patologia ascritta non dipendente da causa di servizio esprimendosi nel senso che la malattia “note cliniche e radiografiche di bronchite cronica” non poteva riconoscersi dipendente da fatti di servizio, “in quanto trattasi di affezione infiammatoria cronica dei bronchi, la cui patogenesi è da attribuire al persistere di fatti flogistici da cause diverse, favorita da una peculiare predisposizione del soggetto su base costituzionale, sulla quale non possono aver svolto il ruolo di causa o di concausa efficiente e determinante gli eventi del servizio descritti agli atti, che non hanno comportato l’esposizione continuativa e protratta agli agenti atmosferici, o l’inalazione di ingenti quantitativi di polveri o di sostanze aeriformi irritanti per le mucose dell’apparato respiratorio; né possono prendersi in esame, quali possibili fattori nocivi, le caratteristiche microclimatiche e ambientali, rispetto alle quali l’interessato può adeguarsi con opportuno abbigliamento”.
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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.
Il Consiglio di Stato ha precisato:
la Sezione si richiama alla decisione 27 gennaio 2011 n. 618 della quarta sezione di questo Consiglio, secondo cui il preavviso prescritto dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 «non può però ridursi né ad un mero rituale formalistico né ad un banale cavillo, del tutto disgiunto dalla realtà delle cose.
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Numero 04752/2011 e data 19/12/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 16 novembre 2011
NUMERO AFFARE 00773/2010
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor OMISSIS, luogotenente dei carabinieri, nato a OMISSIS, per l’annullamento del decreto ministeriale 30 marzo 2009 n. …/N, di diniego di equo indennizzo per infermità.
LA SEZIONE
OMISSIS.
Premesso:
OMISSIS
Il signor OMISSIS impugna il decreto di rigetto, deducendone l’illegittimità per i motivi che si possono riassumere come segue.
1) Violazione dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 introdotto con l’articolo 6 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, per non essergli stato dato preavviso di provvedimento negativo.
OMISSIS
OMISSIS
Considerato:
Il quarto motivo di ricorso, che va esaminato per primo, è infondato: OMISSIS
Col quinto motivo OMISSIS. Anche questo motivo è infondato.
Venendo ai primi due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, la Sezione si richiama alla decisione 27 gennaio 2011 n. 618 della quarta sezione di questo Consiglio, secondo cui il preavviso prescritto dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 «non può però ridursi né ad un mero rituale formalistico né ad un banale cavillo, del tutto disgiunto dalla realtà delle cose. La norma, se inquadrata nell’ottica dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, deve dunque essere interpretata nel senso che il privato non può limitarsi a dolersi della mera circostanza della mancata comunicazione del preavviso di rigetto, ma deve anche allegare, o almeno indicare, quali erano gli ulteriori elementi, conoscitivi o di giudizio, che, ove avesse ricevuto della comunicazione, avrebbe potuto introdurre per contestare le preliminari conclusioni della P.A. In tale ambito, la doglianza relativa alla violazione della norma in esame può trovare favorevole ingresso solo quando il privato fornisca in giudizio le indicazioni o almeno lumi sugli elementi che non aveva potuto introdurre nel procedimento. In sostanza, deve essere evidente che il fatto colposo della P.A. deve avere vanificato in concreto i suoi diritti di partecipazione e la corretta valutazione dei presupposti rilevanti per il provvedimento finale da parte dell’Amministrazione». Nel caso in esame il ricorrente non adduce nessun fatto che avrebbe potuto sottoporre all’amministrazione (cioè, al comitato per il tramite di una richiesta di riesame da parte del ministero) e che gli è stato impedito di far esaminare.
Quanto al fatto che ad altri militari sia stato dato preavviso di provvedimento negativo e per loro sia stato dato avvio alla richiesta di riesame, la doglianza è generica e irrilevante, non risultando che vi sia stato trattamento diverso per casi uguali.
Il ricorso, in conclusione, è infondato e va respinto.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mauro Zampini Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Elvira Pallotta
la Sezione si richiama alla decisione 27 gennaio 2011 n. 618 della quarta sezione di questo Consiglio, secondo cui il preavviso prescritto dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 «non può però ridursi né ad un mero rituale formalistico né ad un banale cavillo, del tutto disgiunto dalla realtà delle cose.
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Numero 04752/2011 e data 19/12/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 16 novembre 2011
NUMERO AFFARE 00773/2010
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor OMISSIS, luogotenente dei carabinieri, nato a OMISSIS, per l’annullamento del decreto ministeriale 30 marzo 2009 n. …/N, di diniego di equo indennizzo per infermità.
LA SEZIONE
OMISSIS.
Premesso:
OMISSIS
Il signor OMISSIS impugna il decreto di rigetto, deducendone l’illegittimità per i motivi che si possono riassumere come segue.
1) Violazione dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 introdotto con l’articolo 6 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, per non essergli stato dato preavviso di provvedimento negativo.
OMISSIS
OMISSIS
Considerato:
Il quarto motivo di ricorso, che va esaminato per primo, è infondato: OMISSIS
Col quinto motivo OMISSIS. Anche questo motivo è infondato.
Venendo ai primi due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, la Sezione si richiama alla decisione 27 gennaio 2011 n. 618 della quarta sezione di questo Consiglio, secondo cui il preavviso prescritto dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 «non può però ridursi né ad un mero rituale formalistico né ad un banale cavillo, del tutto disgiunto dalla realtà delle cose. La norma, se inquadrata nell’ottica dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, deve dunque essere interpretata nel senso che il privato non può limitarsi a dolersi della mera circostanza della mancata comunicazione del preavviso di rigetto, ma deve anche allegare, o almeno indicare, quali erano gli ulteriori elementi, conoscitivi o di giudizio, che, ove avesse ricevuto della comunicazione, avrebbe potuto introdurre per contestare le preliminari conclusioni della P.A. In tale ambito, la doglianza relativa alla violazione della norma in esame può trovare favorevole ingresso solo quando il privato fornisca in giudizio le indicazioni o almeno lumi sugli elementi che non aveva potuto introdurre nel procedimento. In sostanza, deve essere evidente che il fatto colposo della P.A. deve avere vanificato in concreto i suoi diritti di partecipazione e la corretta valutazione dei presupposti rilevanti per il provvedimento finale da parte dell’Amministrazione». Nel caso in esame il ricorrente non adduce nessun fatto che avrebbe potuto sottoporre all’amministrazione (cioè, al comitato per il tramite di una richiesta di riesame da parte del ministero) e che gli è stato impedito di far esaminare.
Quanto al fatto che ad altri militari sia stato dato preavviso di provvedimento negativo e per loro sia stato dato avvio alla richiesta di riesame, la doglianza è generica e irrilevante, non risultando che vi sia stato trattamento diverso per casi uguali.
Il ricorso, in conclusione, è infondato e va respinto.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mauro Zampini Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Elvira Pallotta
Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.
Questa è nuova e tratta: "Glaucoma cronico semplice".
Viene precisato da parte dei Giudici quanto sotto:
1)- al riguardo il ricorrente si limita ad affermare che egli, nell’espletamento delle sue attività, per oltre 20 anni, dal 1974 ( anno di assunzione) fino all’entrata in vigore del dlgs n.626 del 1994, “ ha espletato le sue mansioni lavorative di contabile in un contesto storico ambientale in carenza di normativa di sicurezza e tutela dei lavoratori “. Si tratta di una affermazione fattualmente esatta, ma che non offre alcun elemento per specificare e qualificare il nesso di causalità tra attività e infermità, ulteriore rispetto ai profili considerati dal Comitato. E del resto la valutazione operata dal Comitato si è dipanata sulla base di tutti gli elementi documentali relativi proprio ai servizi svolti dal ricorrente. Siamo quindi esattamente sul terreno tecnico discrezionale che è riservato dalla legge all’organo collegiale di verifica.
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Numero 04937/2011 e data 28/12/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 9 novembre 2011
NUMERO AFFARE 00095/2010
OGGETTO:
Ministero della giustizia.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS, per chiedere l’annullamento del decreto in data 20 maggio 2009, del direttore generale del personale e della formazione – Ministero della giustizia, con il quale, sulla base del parere del Comitato di verifica per le pensioni di servizio, (seduta n. … del 2009), è stata rigettata la sua istanza di riconoscimento della causa di servizio per l’infermità: “ Glaucoma cronico semplice”.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. …… in data 9 dicembre 2009, con la quale il Ministero della giustizia, dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ' ricorso straordinario in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Paolo De Ioanna;
Premesso.
1. Il sig. OMISSIS chiede l’annullamento del decreto in data 20 maggio 2009, del direttore generale del personale e della formazione – Ministero grazia e giustizia, con il quale, sulla base del parere del Comitato di verifica per le pensioni di servizio, (seduta n. … del 2009), è stata rigettata la sua istanza di riconoscimento della causa di servizio per l’infermità: “Glaucoma cronico semplice”.
2.Il ricorrente deduce in sostanza il profilo della carenza o insufficienza della motivazione posta alla base del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio.
In modo particolare, argomenta che le conclusioni cui perviene il Comitato di verifica nel parere relativo alla sua vicenda non avrebbe motivato in modo adeguato in ordine al nesso eziologico tra l’infermità dedotta e i profili di rischio connessi con la sua attività professionale.
L’Amministrazione ha prodotto la prevista relazione istruttoria, sostenendo la piena legittimità del suo operato. Gli elementi in atti consentono di procedere nell’esame di merito del ricorso.
Considerato.
1. Il ricorso non è fondato.
Questo Consesso ha più volte avuto modo di puntualizzare, sulla base di una giurisprudenza del tutto pacifica, che per poter mettere in discussione, sotto il profilo delle sua legittimità, le conclusioni di un organo tecnico sanitario, quale è il Comitato di verifica per le cause di servizio, il cui parere è vincolante per l’’Amministrazione titolare del potere di emissione del provvedimento che conclude il procedimento ( per il riconoscimento della causa di servizio ) è necessario poter ricostruire evidenti e dimostrabili profili di incoerenza e/o illogicità, tali da inficiare in modo certo il processo valutativo, anche dal punto di vista della mancata valutazione di elementi documentali acquisiti.
Ove tale esame ab externo del processo logico valutativo confermi, su basi documentate e dimostrabili, tali carenze logiche, è possibile che si configuri un vizio di legittimità riconducibile alla vasta tipologia della carenza della motivazione o dell’ eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Questa indagine è possibile in quanto secondo la legge il Comitato di verifica è l’unico soggetto titolare del potere di accertare l’efficienza del nesso causale o concausale idoneo a determinare la genesi dell’infermità.
2. Ora nel caso che ci occupa le censure svolte dal ricorrente attengono direttamente alla valutazione medico sanitaria operata dal Comitato, ma non offrono elementi di prova idonei a svolgere una linea di indagine tesa a costruire le figure sintomatiche dei vizi di legittimità prima indicati. Il ricorrente ritiene che nel suo caso la carenza del nesso di causalità tra l’infermità ed il servizio prestato sia solo enunciata, ma non dimostrata come risultante di una indagine approfondita e puntuale. Si tratterebbe di una motivazione insufficiente, espressione di una valutazione carente e priva della necessaria profondità. Ma al riguardo il ricorrente si limita ad affermare che egli, nell’espletamento delle sue attività, per oltre 20 anni, dal 1974 ( anno di assunzione) fino all’entrata in vigore del dlgs n.626 del 1994, “ ha espletato le sue mansioni lavorative di contabile in un contesto storico ambientale in carenza di normativa di sicurezza e tutela dei lavoratori “. Si tratta di una affermazione fattualmente esatta, ma che non offre alcun elemento per specificare e qualificare il nesso di causalità tra attività e infermità, ulteriore rispetto ai profili considerati dal Comitato. E del resto la valutazione operata dal Comitato si è dipanata sulla base di tutti gli elementi documentali relativi proprio ai servizi svolti dal ricorrente. Siamo quindi esattamente sul terreno tecnico discrezionale che è riservato dalla legge all’organo collegiale di verifica.
3. Nel caso che ci occupa la motivazione appare puntuale e circostanziata con riferimento ai profili professionali svolti dal ricorrente; essa è il frutto di una istruttoria completa, che ha fatto riferimento a tutti i precedenti e a tutti gli elementi connessi con lo svolgimento effettivo del servizio. Ove questa Sezione volesse spingersi nella valutazione interna delle censure svolte, dovrebbe in realtà sostituirsi alla stessa valutazione del Comitato, invadendo un’area di discrezionalità tecnica sottratta di norma a questa cognizione contenziosa.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto è infondato e deve essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo De Ioanna Pietro Falcone
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Tiziana Tomassini
Viene precisato da parte dei Giudici quanto sotto:
1)- al riguardo il ricorrente si limita ad affermare che egli, nell’espletamento delle sue attività, per oltre 20 anni, dal 1974 ( anno di assunzione) fino all’entrata in vigore del dlgs n.626 del 1994, “ ha espletato le sue mansioni lavorative di contabile in un contesto storico ambientale in carenza di normativa di sicurezza e tutela dei lavoratori “. Si tratta di una affermazione fattualmente esatta, ma che non offre alcun elemento per specificare e qualificare il nesso di causalità tra attività e infermità, ulteriore rispetto ai profili considerati dal Comitato. E del resto la valutazione operata dal Comitato si è dipanata sulla base di tutti gli elementi documentali relativi proprio ai servizi svolti dal ricorrente. Siamo quindi esattamente sul terreno tecnico discrezionale che è riservato dalla legge all’organo collegiale di verifica.
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Numero 04937/2011 e data 28/12/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 9 novembre 2011
NUMERO AFFARE 00095/2010
OGGETTO:
Ministero della giustizia.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS, per chiedere l’annullamento del decreto in data 20 maggio 2009, del direttore generale del personale e della formazione – Ministero della giustizia, con il quale, sulla base del parere del Comitato di verifica per le pensioni di servizio, (seduta n. … del 2009), è stata rigettata la sua istanza di riconoscimento della causa di servizio per l’infermità: “ Glaucoma cronico semplice”.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. …… in data 9 dicembre 2009, con la quale il Ministero della giustizia, dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ' ricorso straordinario in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Paolo De Ioanna;
Premesso.
1. Il sig. OMISSIS chiede l’annullamento del decreto in data 20 maggio 2009, del direttore generale del personale e della formazione – Ministero grazia e giustizia, con il quale, sulla base del parere del Comitato di verifica per le pensioni di servizio, (seduta n. … del 2009), è stata rigettata la sua istanza di riconoscimento della causa di servizio per l’infermità: “Glaucoma cronico semplice”.
2.Il ricorrente deduce in sostanza il profilo della carenza o insufficienza della motivazione posta alla base del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio.
In modo particolare, argomenta che le conclusioni cui perviene il Comitato di verifica nel parere relativo alla sua vicenda non avrebbe motivato in modo adeguato in ordine al nesso eziologico tra l’infermità dedotta e i profili di rischio connessi con la sua attività professionale.
L’Amministrazione ha prodotto la prevista relazione istruttoria, sostenendo la piena legittimità del suo operato. Gli elementi in atti consentono di procedere nell’esame di merito del ricorso.
Considerato.
1. Il ricorso non è fondato.
Questo Consesso ha più volte avuto modo di puntualizzare, sulla base di una giurisprudenza del tutto pacifica, che per poter mettere in discussione, sotto il profilo delle sua legittimità, le conclusioni di un organo tecnico sanitario, quale è il Comitato di verifica per le cause di servizio, il cui parere è vincolante per l’’Amministrazione titolare del potere di emissione del provvedimento che conclude il procedimento ( per il riconoscimento della causa di servizio ) è necessario poter ricostruire evidenti e dimostrabili profili di incoerenza e/o illogicità, tali da inficiare in modo certo il processo valutativo, anche dal punto di vista della mancata valutazione di elementi documentali acquisiti.
Ove tale esame ab externo del processo logico valutativo confermi, su basi documentate e dimostrabili, tali carenze logiche, è possibile che si configuri un vizio di legittimità riconducibile alla vasta tipologia della carenza della motivazione o dell’ eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Questa indagine è possibile in quanto secondo la legge il Comitato di verifica è l’unico soggetto titolare del potere di accertare l’efficienza del nesso causale o concausale idoneo a determinare la genesi dell’infermità.
2. Ora nel caso che ci occupa le censure svolte dal ricorrente attengono direttamente alla valutazione medico sanitaria operata dal Comitato, ma non offrono elementi di prova idonei a svolgere una linea di indagine tesa a costruire le figure sintomatiche dei vizi di legittimità prima indicati. Il ricorrente ritiene che nel suo caso la carenza del nesso di causalità tra l’infermità ed il servizio prestato sia solo enunciata, ma non dimostrata come risultante di una indagine approfondita e puntuale. Si tratterebbe di una motivazione insufficiente, espressione di una valutazione carente e priva della necessaria profondità. Ma al riguardo il ricorrente si limita ad affermare che egli, nell’espletamento delle sue attività, per oltre 20 anni, dal 1974 ( anno di assunzione) fino all’entrata in vigore del dlgs n.626 del 1994, “ ha espletato le sue mansioni lavorative di contabile in un contesto storico ambientale in carenza di normativa di sicurezza e tutela dei lavoratori “. Si tratta di una affermazione fattualmente esatta, ma che non offre alcun elemento per specificare e qualificare il nesso di causalità tra attività e infermità, ulteriore rispetto ai profili considerati dal Comitato. E del resto la valutazione operata dal Comitato si è dipanata sulla base di tutti gli elementi documentali relativi proprio ai servizi svolti dal ricorrente. Siamo quindi esattamente sul terreno tecnico discrezionale che è riservato dalla legge all’organo collegiale di verifica.
3. Nel caso che ci occupa la motivazione appare puntuale e circostanziata con riferimento ai profili professionali svolti dal ricorrente; essa è il frutto di una istruttoria completa, che ha fatto riferimento a tutti i precedenti e a tutti gli elementi connessi con lo svolgimento effettivo del servizio. Ove questa Sezione volesse spingersi nella valutazione interna delle censure svolte, dovrebbe in realtà sostituirsi alla stessa valutazione del Comitato, invadendo un’area di discrezionalità tecnica sottratta di norma a questa cognizione contenziosa.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto è infondato e deve essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo De Ioanna Pietro Falcone
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Tiziana Tomassini
Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.
1)- ipertensione arteriosa con impegno d'organo in soggetto con reumatismo articolare e pericardite
2)- esiti di intervento chirurgico artroscopico di sinoviectomia per pregresso trauma distorsivo ginocchio sx con moderato impegno funzionale in atto
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio:
- ha giudicato l'infermità "ipertensione arteriosa con impegno d'organo in soggetto con reumatismo articolare e pericardite" NON dipendente da causa di servizio;
con successivo parere:
- ha ritenuto gli "esiti di intervento chirurgico artroscopico di sinoviectomia per pregresso trauma distorsivo ginocchio sx con moderato impegno funzionale in atto", dipendenti da causa di servizio.
nel parere i Giudici riferiscono:
1)- la Commissione medica ospedaliera deve pronunciarsi solo sull'esistenza dell'infermità,
2)- mentre il Comitato di Verifica è chiamato ad esprimere un parere sulla dipendenza da cause di servizio al quale, a sua volta, l'Amministrazione è tenuta a conformarsi (Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889).
3)- Il Comitato di verifica, ai sensi dell’art. 11, d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, deve, dunque, fare riferimento all'accertamento eseguito dalla Commissione Medica esclusivamente con riguardo alla diagnosi, essendo invece l’unico organo competente ad emettere il giudizio definitivo circa la dipendenza o meno da causa di servizio della patologia già diagnosticata (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 12 gennaio 2009, n.23; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 dicembre 2008 , n. 11300).
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Numero 04899/2011 e data 27/12/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 23 novembre 2011
NUMERO AFFARE 01335/2010
OGGETTO:
Ministero della Difesa Comando Generale Arma Carabinieri.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall'Appuntato Scelto dei Carabinieri OMISSIS, per l'annullamento del decreto n…./09 del 03.06.2009 nella parte in cui dispone il diniego dell' equo indennizzo.
LA SEZIONE
OMISSIS
PREMESSO:
L'Appuntato Scelto dei Carabinieri OMISSIS riferisce di aver presentato, rispettivamente in data …..2003 e …...2005, le istanze volte ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per le infermità "reumatismo articolare acuto con cardite " e "esiti di intervento chirurgico artroscopico di sinoviectomia per pregresso trauma distorsivo ginocchio sx con moderato impegno funzionale in atto" .
La Commissione Medica Ospedaliera di Roma con verbale modo B n. ……., in data 08.03.2005, ha giudicato la prima delle due infermità ascrivibile alla 8^ Categoria - Tab. A, diagnosticandola come "ipertensione arteriosa con impegno d'organo in soggetto con reumatismo articolare e pericardite". Con successivo verbale modo B, n. ……., del 10.11.2006, la stessa C.M.O. ha giudicato gli "esiti di intervento chirurgico artroscopico di sinoviectomia per pregresso trauma distorsivo ginocchio sx con moderato impegno funzionale in atto", ascrivibili a Tab. B.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con:
- parere n……./2006, in data 17.10.2007, ha giudicato l'infermità "ipertensione arteriosa con impegno d'organo in soggetto con reumatismo articolare e pericardite" NON dipendente da causa di servizio;
- successivo parere n……./2007,datato 17.09.2008, ha ritenuto gli "esiti di intervento chirurgico artroscopico di sinoviectomia per pregresso trauma distorsivo ginocchio sx con moderato impegno funzionale in atto", dipendenti da causa di servizio.
Il militare, invitato a partecipare al procedimento ha prodotto, con lettera datata 16.06.2008, osservazioni in ordine al giudizio di mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità, allegando relazione medico - legale del Dott. M. M..
Alla luce delle osservazioni stesse l'Amministrazione, con lettera del 07.07.2008, ha richiesto al C.V.C.S. il riesame della pratica.
Con conseguente parere n……/2008, datato 27.02.2009, il Comitato di Verifica ha confermato il precedente accertamento negativo.
Il Comando Generale, uniformandosi ai pareri del C.V.C.S., ha successivamente emesso il decreto n……/09 in data 03.06.2009, notificato il 24.09.2009, con il quale ha:
- contestualmente riconosciuto la dipendenza da causa di servizio ed ha concesso l'equo indennizzo per gli "esiti di intervento chirurgico artroscopico di sinoviectomia per pregresso trauma distorsivo ginocchio sx con moderato impegno funzionale in atto", commisurandolo alla Tabella B. spettante;
- rigettato la domanda per la restante patologia, perché giudicata NON dipendente da causa di servizio dal Comitato di Verifica.
Avverso tale provvedimento l'interessato, con atto datato 22.12.2009, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica chiedendone l'annullamento nella parte in cui dispone il diniego dell' equo indennizzo per la "ipertensione arteriosa con impegno d'organo in soggetto con reumatismo articolare e pericardite".
Il ricorrente ha conseguentemente chiesto l'accertamento del "diritto al riconoscimento della causa di servizio in riferimento all'infermità “reumatismo acuto con cordite” con riconoscimento dell'equo indennizzo quantificato in Euro 36.176,12 salva più esatta, maggiore o minore, valutazione ... ".
Il Ministero riferente, con la propria relazione, rileva l’infondatezza del gravame, stanti i ristretti margini di sindacabilità del giudizio medico-legale espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, cui deve necessariamente uniformarsi il provvedimento finale.
CONSIDERATO:
L’impugnativa è da ritenere infondata nel merito.
E’ noto che possono considerarsi dipendenti da causa di servizio quelle lesioni o infermità che il dipendente subisce o contrae a causa del servizio, cioè nello svolgimento della prestazione lavorativa ovvero che trovano la propria causa genetica in quest’ultima: pertanto, tra il fatto di servizio e la lesione o infermità deve sussistere un rapporto di causa/effetto, nel senso che il primo deve possedere una particolare forza efficiente rispetto alla produzione dell’evento.
Detto rapporto causa/effetto deve essere stabilito con un grado di consistente certezza e non può essere basato su mere illazioni ovvero sulla mera possibilità dell’esistenza di un nesso eziologico tra l’infermità e la prestazione lavorativa. Al riguardo, come, peraltro, già rilevato dal Ministero resistente, deve precisarsi che con la nuova disciplina delineata dal d.P.R. n. 461 del 2001, la procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata sostanzialmente riformata, in quanto la Commissione medica ospedaliera deve pronunciarsi solo sull'esistenza dell'infermità, mentre il Comitato di Verifica è chiamato ad esprimere un parere sulla dipendenza da cause di servizio al quale, a sua volta, l'Amministrazione è tenuta a conformarsi (Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889).
Il Comitato di verifica, ai sensi dell’art. 11, d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, deve, dunque, fare riferimento all'accertamento eseguito dalla Commissione Medica esclusivamente con riguardo alla diagnosi, essendo invece l’unico organo competente ad emettere il giudizio definitivo circa la dipendenza o meno da causa di servizio della patologia già diagnosticata (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 12 gennaio 2009, n.23; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 dicembre 2008 , n. 11300).
Occorre ribadire che i giudizi medico legali espressi dagli organi tecnico consultivi – quali i Comitati di Verifica per le Cause di Servizio - ai fini dell’accertamento della dipendenza di una infermità da causa di servizio, sono correttamente basati su una valutazione che, per sua natura, è sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, in quanto costituisce valutazione di ordine eminentemente tecnico (così, ad esempio, Consiglio di Stato, Sez. III, 14 luglio 2009, n. 1599/2009; Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 luglio 2001, n. 9360), fatte salve le sole ipotesi di violazione di legge e di eccesso di potere per illogicità che vanno certamente escluse nel caso in esame, atteso che il giudizio formulato dall’Organo tecnico è specificamente motivato nell’individuare le cause determinanti l’infermità e la mancata incidenza sulla stessa (sotto il profilo eziologico) degli aspetti connessi allo svolgimento del servizio, laddove si afferma che:
<<che l'infermità' "ipertensione arteriosa con impegno d'organo in soggetto con reumatismo articolare e pericardite "non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di affezione frequentemente di natura primitiva, insorgente sovente in individui con familiarità ipertensiva, per probabile errore genetico e conseguente alterazione della pompa del sodio a livello della membrana cellulare, favorita da fattori individuali spesso legati ad abitudini di vita del soggetto. Nel determinismo e nel successivo decorso dell’affezione, di natura prevalentemente endogena, nessun ruolo può aver svolto il servizio prestato, tenuto anche conto delle modalità di svolgimento e dei disagi descritti negli atti, i quali considerati nel loro insieme, non risultano tali da assurgere al ruolo di causa ovvero di concausa efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del "'dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti >>;
Questo Collegio ritiene che, nel caso di specie, l’Organo tecnico, incaricato di definire la vertenza sotto il profilo medico legale, sia pervenuto alla determinazione di dover escludere la riconducibilità dell’infermità al tipo di attività professionale svolta, con un ragionamento immune da vizi logici e motivazionali, oltre che perfettamente coerente nel porre in relazione premesse e conseguenze.
Ad una tale conclusione il Comitato di Verifica è, infatti, giunto sulla base delle conoscenze mediche e dei risultati acquisiti in tema di correlazione tra la patologia lamentata ed asseriti eventi scatenanti, tenendo conto (puntualmente motivando come sopra le proprie valutazioni) delle modalità, anche temporali, di svolgimento del servizio stesso.
Le tracciate coordinate di giudizio vanno poste in correlazione con le censure di parte ricorrente, le quali tendono sostanzialmente a contestare il risultato tecnico-scientifico su cui si è attestato il gravato parere, altresì sconfinando nel merito dello stesso, con argomentazioni che, peraltro, non evidenziano quei profili di illegittimità che soli consentono il sindacato giurisdizionale.
Alla luce di tali considerazioni e della prevalente giurisprudenza, il decreto impugnato è da ritenersi legittimo nella parte in cui recepisce, in senso assorbente, il parere espresso dal C.V.C.S. in sede di accertamento della dipendenza dell' infermità dalla causa di servizio. Tale assorbimento non è limitato al solo esito del parere, ma si estende anche alla motivazione che lo ha determinato.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, in quanto infondato.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Alessandro Pajno
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
2)- esiti di intervento chirurgico artroscopico di sinoviectomia per pregresso trauma distorsivo ginocchio sx con moderato impegno funzionale in atto
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio:
- ha giudicato l'infermità "ipertensione arteriosa con impegno d'organo in soggetto con reumatismo articolare e pericardite" NON dipendente da causa di servizio;
con successivo parere:
- ha ritenuto gli "esiti di intervento chirurgico artroscopico di sinoviectomia per pregresso trauma distorsivo ginocchio sx con moderato impegno funzionale in atto", dipendenti da causa di servizio.
nel parere i Giudici riferiscono:
1)- la Commissione medica ospedaliera deve pronunciarsi solo sull'esistenza dell'infermità,
2)- mentre il Comitato di Verifica è chiamato ad esprimere un parere sulla dipendenza da cause di servizio al quale, a sua volta, l'Amministrazione è tenuta a conformarsi (Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889).
3)- Il Comitato di verifica, ai sensi dell’art. 11, d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, deve, dunque, fare riferimento all'accertamento eseguito dalla Commissione Medica esclusivamente con riguardo alla diagnosi, essendo invece l’unico organo competente ad emettere il giudizio definitivo circa la dipendenza o meno da causa di servizio della patologia già diagnosticata (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 12 gennaio 2009, n.23; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 dicembre 2008 , n. 11300).
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Numero 04899/2011 e data 27/12/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 23 novembre 2011
NUMERO AFFARE 01335/2010
OGGETTO:
Ministero della Difesa Comando Generale Arma Carabinieri.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall'Appuntato Scelto dei Carabinieri OMISSIS, per l'annullamento del decreto n…./09 del 03.06.2009 nella parte in cui dispone il diniego dell' equo indennizzo.
LA SEZIONE
OMISSIS
PREMESSO:
L'Appuntato Scelto dei Carabinieri OMISSIS riferisce di aver presentato, rispettivamente in data …..2003 e …...2005, le istanze volte ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per le infermità "reumatismo articolare acuto con cardite " e "esiti di intervento chirurgico artroscopico di sinoviectomia per pregresso trauma distorsivo ginocchio sx con moderato impegno funzionale in atto" .
La Commissione Medica Ospedaliera di Roma con verbale modo B n. ……., in data 08.03.2005, ha giudicato la prima delle due infermità ascrivibile alla 8^ Categoria - Tab. A, diagnosticandola come "ipertensione arteriosa con impegno d'organo in soggetto con reumatismo articolare e pericardite". Con successivo verbale modo B, n. ……., del 10.11.2006, la stessa C.M.O. ha giudicato gli "esiti di intervento chirurgico artroscopico di sinoviectomia per pregresso trauma distorsivo ginocchio sx con moderato impegno funzionale in atto", ascrivibili a Tab. B.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con:
- parere n……./2006, in data 17.10.2007, ha giudicato l'infermità "ipertensione arteriosa con impegno d'organo in soggetto con reumatismo articolare e pericardite" NON dipendente da causa di servizio;
- successivo parere n……./2007,datato 17.09.2008, ha ritenuto gli "esiti di intervento chirurgico artroscopico di sinoviectomia per pregresso trauma distorsivo ginocchio sx con moderato impegno funzionale in atto", dipendenti da causa di servizio.
Il militare, invitato a partecipare al procedimento ha prodotto, con lettera datata 16.06.2008, osservazioni in ordine al giudizio di mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità, allegando relazione medico - legale del Dott. M. M..
Alla luce delle osservazioni stesse l'Amministrazione, con lettera del 07.07.2008, ha richiesto al C.V.C.S. il riesame della pratica.
Con conseguente parere n……/2008, datato 27.02.2009, il Comitato di Verifica ha confermato il precedente accertamento negativo.
Il Comando Generale, uniformandosi ai pareri del C.V.C.S., ha successivamente emesso il decreto n……/09 in data 03.06.2009, notificato il 24.09.2009, con il quale ha:
- contestualmente riconosciuto la dipendenza da causa di servizio ed ha concesso l'equo indennizzo per gli "esiti di intervento chirurgico artroscopico di sinoviectomia per pregresso trauma distorsivo ginocchio sx con moderato impegno funzionale in atto", commisurandolo alla Tabella B. spettante;
- rigettato la domanda per la restante patologia, perché giudicata NON dipendente da causa di servizio dal Comitato di Verifica.
Avverso tale provvedimento l'interessato, con atto datato 22.12.2009, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica chiedendone l'annullamento nella parte in cui dispone il diniego dell' equo indennizzo per la "ipertensione arteriosa con impegno d'organo in soggetto con reumatismo articolare e pericardite".
Il ricorrente ha conseguentemente chiesto l'accertamento del "diritto al riconoscimento della causa di servizio in riferimento all'infermità “reumatismo acuto con cordite” con riconoscimento dell'equo indennizzo quantificato in Euro 36.176,12 salva più esatta, maggiore o minore, valutazione ... ".
Il Ministero riferente, con la propria relazione, rileva l’infondatezza del gravame, stanti i ristretti margini di sindacabilità del giudizio medico-legale espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, cui deve necessariamente uniformarsi il provvedimento finale.
CONSIDERATO:
L’impugnativa è da ritenere infondata nel merito.
E’ noto che possono considerarsi dipendenti da causa di servizio quelle lesioni o infermità che il dipendente subisce o contrae a causa del servizio, cioè nello svolgimento della prestazione lavorativa ovvero che trovano la propria causa genetica in quest’ultima: pertanto, tra il fatto di servizio e la lesione o infermità deve sussistere un rapporto di causa/effetto, nel senso che il primo deve possedere una particolare forza efficiente rispetto alla produzione dell’evento.
Detto rapporto causa/effetto deve essere stabilito con un grado di consistente certezza e non può essere basato su mere illazioni ovvero sulla mera possibilità dell’esistenza di un nesso eziologico tra l’infermità e la prestazione lavorativa. Al riguardo, come, peraltro, già rilevato dal Ministero resistente, deve precisarsi che con la nuova disciplina delineata dal d.P.R. n. 461 del 2001, la procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata sostanzialmente riformata, in quanto la Commissione medica ospedaliera deve pronunciarsi solo sull'esistenza dell'infermità, mentre il Comitato di Verifica è chiamato ad esprimere un parere sulla dipendenza da cause di servizio al quale, a sua volta, l'Amministrazione è tenuta a conformarsi (Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889).
Il Comitato di verifica, ai sensi dell’art. 11, d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, deve, dunque, fare riferimento all'accertamento eseguito dalla Commissione Medica esclusivamente con riguardo alla diagnosi, essendo invece l’unico organo competente ad emettere il giudizio definitivo circa la dipendenza o meno da causa di servizio della patologia già diagnosticata (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 12 gennaio 2009, n.23; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 dicembre 2008 , n. 11300).
Occorre ribadire che i giudizi medico legali espressi dagli organi tecnico consultivi – quali i Comitati di Verifica per le Cause di Servizio - ai fini dell’accertamento della dipendenza di una infermità da causa di servizio, sono correttamente basati su una valutazione che, per sua natura, è sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, in quanto costituisce valutazione di ordine eminentemente tecnico (così, ad esempio, Consiglio di Stato, Sez. III, 14 luglio 2009, n. 1599/2009; Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 luglio 2001, n. 9360), fatte salve le sole ipotesi di violazione di legge e di eccesso di potere per illogicità che vanno certamente escluse nel caso in esame, atteso che il giudizio formulato dall’Organo tecnico è specificamente motivato nell’individuare le cause determinanti l’infermità e la mancata incidenza sulla stessa (sotto il profilo eziologico) degli aspetti connessi allo svolgimento del servizio, laddove si afferma che:
<<che l'infermità' "ipertensione arteriosa con impegno d'organo in soggetto con reumatismo articolare e pericardite "non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di affezione frequentemente di natura primitiva, insorgente sovente in individui con familiarità ipertensiva, per probabile errore genetico e conseguente alterazione della pompa del sodio a livello della membrana cellulare, favorita da fattori individuali spesso legati ad abitudini di vita del soggetto. Nel determinismo e nel successivo decorso dell’affezione, di natura prevalentemente endogena, nessun ruolo può aver svolto il servizio prestato, tenuto anche conto delle modalità di svolgimento e dei disagi descritti negli atti, i quali considerati nel loro insieme, non risultano tali da assurgere al ruolo di causa ovvero di concausa efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del "'dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti >>;
Questo Collegio ritiene che, nel caso di specie, l’Organo tecnico, incaricato di definire la vertenza sotto il profilo medico legale, sia pervenuto alla determinazione di dover escludere la riconducibilità dell’infermità al tipo di attività professionale svolta, con un ragionamento immune da vizi logici e motivazionali, oltre che perfettamente coerente nel porre in relazione premesse e conseguenze.
Ad una tale conclusione il Comitato di Verifica è, infatti, giunto sulla base delle conoscenze mediche e dei risultati acquisiti in tema di correlazione tra la patologia lamentata ed asseriti eventi scatenanti, tenendo conto (puntualmente motivando come sopra le proprie valutazioni) delle modalità, anche temporali, di svolgimento del servizio stesso.
Le tracciate coordinate di giudizio vanno poste in correlazione con le censure di parte ricorrente, le quali tendono sostanzialmente a contestare il risultato tecnico-scientifico su cui si è attestato il gravato parere, altresì sconfinando nel merito dello stesso, con argomentazioni che, peraltro, non evidenziano quei profili di illegittimità che soli consentono il sindacato giurisdizionale.
Alla luce di tali considerazioni e della prevalente giurisprudenza, il decreto impugnato è da ritenersi legittimo nella parte in cui recepisce, in senso assorbente, il parere espresso dal C.V.C.S. in sede di accertamento della dipendenza dell' infermità dalla causa di servizio. Tale assorbimento non è limitato al solo esito del parere, ma si estende anche alla motivazione che lo ha determinato.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, in quanto infondato.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Alessandro Pajno
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.
Questa sentenza NEGATIVA è una delle centinaia di centinaia che ho trovato ma mi hanno colpito alcuni passaggi:
1) - Il Collegio osserva che, con l'entrata in vigore del citato D.P.R. n. 461 del 2001, è stato affidato a un solo organo, il Comitato di verifica per le cause di servizio, il compito di accertare l'esistenza del nesso causale o concausale della dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta dal dipendente (ex multis Tar Catanzaro sez. I 14 giugno 2012 n. 601; Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2507/2008).
2) - Il suddetto D.P.R. n. 461 del 2001 non solo attribuisce a detto organo competenza esclusiva nella materia in questione, ma impone all'organo di Amministrazione attiva di conformarsi al parere da esso reso e di assumerlo come motivazione dell'adottando provvedimento, sia esso di accoglimento che di rigetto (T.A.R. Puglia - Bari n. 400/2012, Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3911/2007).
3) - Il Collegio, aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, ritiene che non sussiste un obbligo dell'amministrazione che ritenga di conformarsi al parere del Comitato - che per la sua struttura e le sue funzioni è competente ad esprimere un parere completo ed esauriente - di chiarire le ragioni per le quali aderisce al parere medesimo; di conseguenza, un obbligo di motivazione in capo all'amministrazione è ipotizzabile solo per il caso che essa disponga di elementi tali, sul piano tecnico-amministrativo e/o medico legale, da giustificare il sovvertimento delle conclusioni cui è pervenuto il Comitato (ex multis Consiglio di Stato sez. IV n. 2243/2008; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI n. 653/2011, T.A.R. Puglia, sede di Bari, Sezione II, n. 2377/2008 e Sezione III, n. 1652/2009).
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25/07/2012 201200805 Sentenza 2
N. 00805/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00991/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 991 del 2009, proposto da:
G. F., rappresentato e difeso dagli avv. Marco Cavalcanti, Sandraida Petrassi, con domicilio eletto presso Sandraida Petrassi in Cosenza, via Panebianco, 285;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34; Comitato di Verifica Per Le Cause di Servizio;
per l'annullamento del provvedimento di disconoscimento della causa di servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2012 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente che, in data 18.8.2000, immediatamente dopo una missione Nato, presentava domanda tesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie appena scoperte “ extrasistolia sopraventricolare e ventricolare frequente con episodi di tipo bigemino e trigemino pregresso episodio di fibrillazione atriale”.
La Commissione Medica Ospedaliera di Catanzaro, all’unanimità, in data 22 marzo 2001, valutava come dipendente da causa di servizio la patologia lamentata (fibrillazione atriale diagnosticata dall’osp. di Cosenza in data omissis).
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, nell’Adunanza n.3/2006, esprimeva parere negativo ritenendo che le anomalie del ritmo cardiaco trovino origine nelle cause più svariate. A seguito della comunicazione da parte dell’amministrazione del preavviso di rigetto, il ricorrente presentava una memoria. Il Comitato di verifica in data 27.6.2008 confermava il parere negativo. Con decreto del 4.06.2009, prot. M.D. GPREV/III/7/1, notificato il successivo 25.06.2009, il Ministero della Difesa, in persona del Direttore Generale della Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva, disconosceva al ricorrente la dipendenza dalla causa di servizio della seguente infermità “extrasistolia sopraventricolare e ventricolare frequente con episodi di tipo bigemino e trigemino pregresso episodio di fibrillazione atriale”, per le quali aveva avanzato rituale richiesta di riconoscimento e ottenuto effettivo riscontro.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione statale per chiedere il respingimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 20 luglio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorrente prospetta una serie di motivi che vizierebbero gli atti impugnati: 1.Violazione del principio di legittimo affidamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis l. n.241/1990; eccesso di potere per mancanza e insufficiente motivazione, falsa applicazione di legge, disparità di trattamenti, difetto di istruttoria.
Il primo motivo, con il quale è dedotta la violazione del legittimo affidamento, è infondato giacché l’amministrazione, nel lasso temporale intercorso tra istanza volta ottenere il riconoscimento della causa di servizio e il provvedimento di diniego, non ha compiuto alcun atto favorevole al ricorrente tale da ingenerare l’affidamento nell’accoglimento dell’istanza.
Anche il secondo mezzo di ricorso è infondato in quanto nel provvedimento impugnato l’amministrazione dà atto dell’ulteriore documentazione prodotta dall’interessato a seguito del preavviso di rigetto.
Con gli ulteriori motivi di ricorso il ricorrente si lamenta, in primo luogo, della genericità del parere reso dalla Commissione di Verifica che non ha esplicitato le modalità di valutazione e i relativi parametri di riferimento; in secondo luogo del fatto che tale parere è stato pedissequamente recepito nel decreto ministeriale di rigetto della domanda.
I motivi sono infondati.
Il Collegio osserva che, con l'entrata in vigore del citato D.P.R. n. 461 del 2001, è stato affidato a un solo organo, il Comitato di verifica per le cause di servizio, il compito di accertare l'esistenza del nesso causale o concausale della dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta dal dipendente (ex multis Tar Catanzaro sez. I 14 giugno 2012 n. 601; Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2507/2008).
Il suddetto D.P.R. n. 461 del 2001 non solo attribuisce a detto organo competenza esclusiva nella materia in questione, ma impone all'organo di Amministrazione attiva di conformarsi al parere da esso reso e di assumerlo come motivazione dell'adottando provvedimento, sia esso di accoglimento che di rigetto (T.A.R. Puglia - Bari n. 400/2012, Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3911/2007).
Il Collegio, aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, ritiene che non sussiste un obbligo dell'amministrazione che ritenga di conformarsi al parere del Comitato - che per la sua struttura e le sue funzioni è competente ad esprimere un parere completo ed esauriente - di chiarire le ragioni per le quali aderisce al parere medesimo; di conseguenza, un obbligo di motivazione in capo all'amministrazione è ipotizzabile solo per il caso che essa disponga di elementi tali, sul piano tecnico-amministrativo e/o medico legale, da giustificare il sovvertimento delle conclusioni cui è pervenuto il Comitato (ex multis Consiglio di Stato sez. IV n. 2243/2008; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI n. 653/2011, T.A.R. Puglia, sede di Bari, Sezione II, n. 2377/2008 e Sezione III, n. 1652/2009).
Nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti, il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva nella materia de qua, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili.
Si tratta di limiti che perimetrano in termini chiari, puntuali e ineludibili l'ambito entro il quale il giudice amministrativo può svolgere il proprio compito che, avendo ad oggetto la verifica della regolarità del procedimento, non gli consentono in alcun caso di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico in quanto fondato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnico discrezionale (Consiglio di Stato, sezione V n. 2093/2012; Consiglio di Stato, sezione IV, n. 3911/2007; T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, n. 2377/2008).
Nel caso in questione, non sussistono macroscopici vizi logici, giacché la circostanza che altri organi tecnici quale la C.M.O. di Catanzaro abbia attestato la dipendenza da causa di servizio da fattori di servizio, non costituisce un sintomo di irrazionalità del giudizio tecnico del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio.
Il Comitato ha puntualmente rilevato che le cause delle anomali riscontrate sono le più svariate, talune congenite, altre acquisite, anche a seguito di stress. Nel caso di specie, mentre il ricorrente sostiene che la causa di tale anomalia sia lo stress lavorativo, il Comitato di verifica lo esclude nel momento in cui afferma di “di aver esaminato e valutato, “senza tralasciarne alcuno”, gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”.
In ragione di quanto innanzi considerato, deve rilevarsi la legittimità dell'avversato decreto ministeriale poiché a sua volta conforme al parere reso dal Comitato di verifica le cui considerazioni si intendono integralmente riprodotte e che, a loro volta, non appaiono inficiate da quei vizi logici - di cui sopra - il cui riscontro consentirebbe al giudice amministrativo di operarne il relativo sindacato.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Massimo Luciano Calveri, Presidente
Giovanni Iannini, Consigliere
Emiliano Raganella, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2012
1) - Il Collegio osserva che, con l'entrata in vigore del citato D.P.R. n. 461 del 2001, è stato affidato a un solo organo, il Comitato di verifica per le cause di servizio, il compito di accertare l'esistenza del nesso causale o concausale della dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta dal dipendente (ex multis Tar Catanzaro sez. I 14 giugno 2012 n. 601; Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2507/2008).
2) - Il suddetto D.P.R. n. 461 del 2001 non solo attribuisce a detto organo competenza esclusiva nella materia in questione, ma impone all'organo di Amministrazione attiva di conformarsi al parere da esso reso e di assumerlo come motivazione dell'adottando provvedimento, sia esso di accoglimento che di rigetto (T.A.R. Puglia - Bari n. 400/2012, Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3911/2007).
3) - Il Collegio, aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, ritiene che non sussiste un obbligo dell'amministrazione che ritenga di conformarsi al parere del Comitato - che per la sua struttura e le sue funzioni è competente ad esprimere un parere completo ed esauriente - di chiarire le ragioni per le quali aderisce al parere medesimo; di conseguenza, un obbligo di motivazione in capo all'amministrazione è ipotizzabile solo per il caso che essa disponga di elementi tali, sul piano tecnico-amministrativo e/o medico legale, da giustificare il sovvertimento delle conclusioni cui è pervenuto il Comitato (ex multis Consiglio di Stato sez. IV n. 2243/2008; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI n. 653/2011, T.A.R. Puglia, sede di Bari, Sezione II, n. 2377/2008 e Sezione III, n. 1652/2009).
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25/07/2012 201200805 Sentenza 2
N. 00805/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00991/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 991 del 2009, proposto da:
G. F., rappresentato e difeso dagli avv. Marco Cavalcanti, Sandraida Petrassi, con domicilio eletto presso Sandraida Petrassi in Cosenza, via Panebianco, 285;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34; Comitato di Verifica Per Le Cause di Servizio;
per l'annullamento del provvedimento di disconoscimento della causa di servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2012 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente che, in data 18.8.2000, immediatamente dopo una missione Nato, presentava domanda tesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie appena scoperte “ extrasistolia sopraventricolare e ventricolare frequente con episodi di tipo bigemino e trigemino pregresso episodio di fibrillazione atriale”.
La Commissione Medica Ospedaliera di Catanzaro, all’unanimità, in data 22 marzo 2001, valutava come dipendente da causa di servizio la patologia lamentata (fibrillazione atriale diagnosticata dall’osp. di Cosenza in data omissis).
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, nell’Adunanza n.3/2006, esprimeva parere negativo ritenendo che le anomalie del ritmo cardiaco trovino origine nelle cause più svariate. A seguito della comunicazione da parte dell’amministrazione del preavviso di rigetto, il ricorrente presentava una memoria. Il Comitato di verifica in data 27.6.2008 confermava il parere negativo. Con decreto del 4.06.2009, prot. M.D. GPREV/III/7/1, notificato il successivo 25.06.2009, il Ministero della Difesa, in persona del Direttore Generale della Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva, disconosceva al ricorrente la dipendenza dalla causa di servizio della seguente infermità “extrasistolia sopraventricolare e ventricolare frequente con episodi di tipo bigemino e trigemino pregresso episodio di fibrillazione atriale”, per le quali aveva avanzato rituale richiesta di riconoscimento e ottenuto effettivo riscontro.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione statale per chiedere il respingimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 20 luglio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorrente prospetta una serie di motivi che vizierebbero gli atti impugnati: 1.Violazione del principio di legittimo affidamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis l. n.241/1990; eccesso di potere per mancanza e insufficiente motivazione, falsa applicazione di legge, disparità di trattamenti, difetto di istruttoria.
Il primo motivo, con il quale è dedotta la violazione del legittimo affidamento, è infondato giacché l’amministrazione, nel lasso temporale intercorso tra istanza volta ottenere il riconoscimento della causa di servizio e il provvedimento di diniego, non ha compiuto alcun atto favorevole al ricorrente tale da ingenerare l’affidamento nell’accoglimento dell’istanza.
Anche il secondo mezzo di ricorso è infondato in quanto nel provvedimento impugnato l’amministrazione dà atto dell’ulteriore documentazione prodotta dall’interessato a seguito del preavviso di rigetto.
Con gli ulteriori motivi di ricorso il ricorrente si lamenta, in primo luogo, della genericità del parere reso dalla Commissione di Verifica che non ha esplicitato le modalità di valutazione e i relativi parametri di riferimento; in secondo luogo del fatto che tale parere è stato pedissequamente recepito nel decreto ministeriale di rigetto della domanda.
I motivi sono infondati.
Il Collegio osserva che, con l'entrata in vigore del citato D.P.R. n. 461 del 2001, è stato affidato a un solo organo, il Comitato di verifica per le cause di servizio, il compito di accertare l'esistenza del nesso causale o concausale della dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta dal dipendente (ex multis Tar Catanzaro sez. I 14 giugno 2012 n. 601; Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2507/2008).
Il suddetto D.P.R. n. 461 del 2001 non solo attribuisce a detto organo competenza esclusiva nella materia in questione, ma impone all'organo di Amministrazione attiva di conformarsi al parere da esso reso e di assumerlo come motivazione dell'adottando provvedimento, sia esso di accoglimento che di rigetto (T.A.R. Puglia - Bari n. 400/2012, Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3911/2007).
Il Collegio, aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, ritiene che non sussiste un obbligo dell'amministrazione che ritenga di conformarsi al parere del Comitato - che per la sua struttura e le sue funzioni è competente ad esprimere un parere completo ed esauriente - di chiarire le ragioni per le quali aderisce al parere medesimo; di conseguenza, un obbligo di motivazione in capo all'amministrazione è ipotizzabile solo per il caso che essa disponga di elementi tali, sul piano tecnico-amministrativo e/o medico legale, da giustificare il sovvertimento delle conclusioni cui è pervenuto il Comitato (ex multis Consiglio di Stato sez. IV n. 2243/2008; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI n. 653/2011, T.A.R. Puglia, sede di Bari, Sezione II, n. 2377/2008 e Sezione III, n. 1652/2009).
Nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti, il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva nella materia de qua, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili.
Si tratta di limiti che perimetrano in termini chiari, puntuali e ineludibili l'ambito entro il quale il giudice amministrativo può svolgere il proprio compito che, avendo ad oggetto la verifica della regolarità del procedimento, non gli consentono in alcun caso di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico in quanto fondato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnico discrezionale (Consiglio di Stato, sezione V n. 2093/2012; Consiglio di Stato, sezione IV, n. 3911/2007; T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, n. 2377/2008).
Nel caso in questione, non sussistono macroscopici vizi logici, giacché la circostanza che altri organi tecnici quale la C.M.O. di Catanzaro abbia attestato la dipendenza da causa di servizio da fattori di servizio, non costituisce un sintomo di irrazionalità del giudizio tecnico del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio.
Il Comitato ha puntualmente rilevato che le cause delle anomali riscontrate sono le più svariate, talune congenite, altre acquisite, anche a seguito di stress. Nel caso di specie, mentre il ricorrente sostiene che la causa di tale anomalia sia lo stress lavorativo, il Comitato di verifica lo esclude nel momento in cui afferma di “di aver esaminato e valutato, “senza tralasciarne alcuno”, gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”.
In ragione di quanto innanzi considerato, deve rilevarsi la legittimità dell'avversato decreto ministeriale poiché a sua volta conforme al parere reso dal Comitato di verifica le cui considerazioni si intendono integralmente riprodotte e che, a loro volta, non appaiono inficiate da quei vizi logici - di cui sopra - il cui riscontro consentirebbe al giudice amministrativo di operarne il relativo sindacato.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Massimo Luciano Calveri, Presidente
Giovanni Iannini, Consigliere
Emiliano Raganella, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2012
Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.
Per notizia e riferimento in caso di bisogno.
Un giovane alle prove di un concorso nella PolPen maschile riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, è stato ritenuto inidoneo per “ipoacusia percettiva bilaterale sx>dx.
Quindi è stato costretto ha dover fare ricorso al TAR LAZIO il quale ha disposto una verificazione ed è emerso quanto sotto:
Considerato che dalla verificazione disposta dal Collegio ed effettuata dal prof. Maurizio Saponara, associato presso il Dipartimento “Organi di senso” della facoltà di Medicina ed Odontoiatria dell’Università Sapienza, emerge che il ricorrente “presenta una ipoacusia percettiva sn limitata alle alte frequenze, tipo trauma acustico da spari (ex militare), con perdita uditiva massima a 4K di 50 decibel con mascheramento” (relazione del 30 maggio 2012) e che lo stesso, pertanto, “in riferimento ai parametri descritti dall’art. 123 lettera d) d. lgs. n. 443/92, risulta idoneo all’accesso al concorso di polizia penitenziaria”
Quindi il problema qui era dovuto a TRAUMA ACUSTICO DA SPARI (ex Militare).
Un giovane alle prove di un concorso nella PolPen maschile riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, è stato ritenuto inidoneo per “ipoacusia percettiva bilaterale sx>dx.
Quindi è stato costretto ha dover fare ricorso al TAR LAZIO il quale ha disposto una verificazione ed è emerso quanto sotto:
Considerato che dalla verificazione disposta dal Collegio ed effettuata dal prof. Maurizio Saponara, associato presso il Dipartimento “Organi di senso” della facoltà di Medicina ed Odontoiatria dell’Università Sapienza, emerge che il ricorrente “presenta una ipoacusia percettiva sn limitata alle alte frequenze, tipo trauma acustico da spari (ex militare), con perdita uditiva massima a 4K di 50 decibel con mascheramento” (relazione del 30 maggio 2012) e che lo stesso, pertanto, “in riferimento ai parametri descritti dall’art. 123 lettera d) d. lgs. n. 443/92, risulta idoneo all’accesso al concorso di polizia penitenziaria”
Quindi il problema qui era dovuto a TRAUMA ACUSTICO DA SPARI (ex Militare).
Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.
Il Tar Puglia - sezione di Lecce, così si esprime nei confronti del ricorso fatto da un APS. CC.:
1) - Il Collegio osserva che tutte le predette attività di servizio dedotte sono riconducibili, in realtà, ad ordinari compiti istituzionali, normalmente ascrivibili alla tutela dell’ordine pubblico per un appartenente all’Arma dei Carabinieri, posto che quest’ultima è chiamata ad esercitare, com’è noto, la principale funzione di prevenzione e repressione dei reati e, più in generale, il contrasto delle varie forme di criminalità.
Leggendo la sentenza mi è caduto un masso in testa che mi ha lasciato senza parole.
Che dire: "non ci sono parole".
Cosa fare allora oggi contro le malattie?
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 01590/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01606/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1606 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Olga Perugini, con domicilio eletto presso Carmela Convertini in Lecce, viale M. De Pietro N. 23;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;
per l'annullamento
del decreto n. 2891/10, pos. n. 50060/B, datato 14.04.2010, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 8^ sez., notificato al ricorrente in data 07.07.2010 (all.2), limitatamente al diniego della concessione dell'equo indennizzo per le infermità:
- "spondiloartrosi diffusa del rachide cervicale con discopatia C5-C6, C6-C7, L5-S1, a lieve incidenza funzionale;
- "ernia iatale da scivolamento con esofagite da reflusso";
- gastroduodenite;
di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale, quand'anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori Avvocato dello Stato A. Roberti.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il decreto impugnato, la competente Direzione di Amministrazione – 8^ Sezione Equo Indennizzo - del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri , chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di equo indennizzo e di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una serie di infermità lamentate dall’appuntato scelto OMISSIS, ha respinto l’istanza sulla base di due pareri espressi dal Comitato di Verifica per le cause di servizio, rispettivamente resi in data 20.3.2008 e 10.3.2010.
Il ricorrente ha contestato il decreto in argomento del quale ha chiesto l’annullamento sulla base dei seguenti motivi :
l’Amministrazione preposta ha omesso la valutazione di fatti rilevanti inerenti il servizio, è incorsa in erronea e superficiale valutazione di elementi causali /concausali ai fini del riconoscimento di dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dal ricorrente;
sono stati violati i termini procedurali previsti dal D.P.R. n° 461/2001;
è stato violato l’art 3 della legge 241 del 1990;
è stata violata la legge 15 del 2005;
il decreto è affetto da carenza motivazionale, in quanto basato su un parere del Comitato di Verifica stereotipato
Si è costituito in giudizio il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per resistere al ricorso del quale ha chiesto il rigetto stante la sua infondatezza.
La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 12 luglio 2012.
DIRITTO
Il ricorso è infondato nel merito e va respinto.
La tesi secondo la quale il rigetto dell’istanza di concessione dell’equo indennizzo prodotta dall’Appuntato OMISSIS si basa, in principal luogo, sulla omessa o superficiale valutazione di rilevanti fatti inerenti al servizio prestato non può condividersi.
Parte ricorrente ha dedotto, più in particolare, di avere svolto “ innumerevoli servizi gravosi , tra i quali annovera servizi di vigilanza esterna, pattugliamento, perlustrazioni, posti di blocco stradale (indossando corsetto antiproiettili), appiattamenti e pedinamenti prolungati anche oltre il normale orario di servizio, servizio scorta, indagini di polizia giudiziaria , ricerca latitanti, arresti su mandato della Magistratura , traduzione detenuti, piantonamento detenuti presso ospedali, perquisizioni personali e domiciliari , arresti in flagranza di reato, servizi di ordine pubblico e di rinforzo vari ai Comandi Provinciali (negli stadi calcio, concerti, manifestazioni politiche e religiose, ecc.) pronto intervento, ricezione di denunce all’interno delle caserme, servizi di guardia in caserma.”
La difesa del ricorrente ha, inoltre, rappresentato che detti servizi sono stati espletati dall’interessato in qualunque condizione meteo avversa, con esposizione ad alto rischio connesso al servizio di istituto, provocando un regime alimentare scorretto e con esposizione a subordinazione gerarchica che ha influito sulla insorgenza delle su descritte patologie .
Il Collegio osserva che tutte le predette attività di servizio dedotte sono riconducibili, in realtà, ad ordinari compiti istituzionali, normalmente ascrivibili alla tutela dell’ordine pubblico per un appartenente all’Arma dei Carabinieri, posto che quest’ultima è chiamata ad esercitare, com’è noto, la principale funzione di prevenzione e repressione dei reati e, più in generale, il contrasto delle varie forme di criminalità.
Non può dimenticarsi che l’Arma dei Carabinieri è forza armata e, altresì, autorità di pubblica sicurezza nel panorama ordinamentale italiano, con ogni ovvia conseguenza sotto il profilo della doverosa esposizione anche a notevole coefficiente di rischio dei suoi appartenenti.
Né può ignorarsi che lo statuto giuridico del militare dell’Arma dei Carabinieri implica anche lo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria sia in via autonoma, sia sotto la direzione del Pubblico Ministero che dispone direttamente della Polizia giudiziaria, ai sensi dell’art 109 della Cost.
In un quadro di riferimento di questo tipo, l’elenco di attività svolte dal ricorrente – che include attività di pubblica sicurezza e attività di polizia giudiziaria- è perfettamente coerente con le finalità istituzionali che l’Arma deve perseguire e non denuncia alcun elemento di particolare straordinarietà nel servizio prestato dall’interessato, né lo svolgimento di funzioni in condizioni anomale, capaci di avere un ruolo nel determinismo delle infermità lamentate.
La stessa difesa della parte ricorrente finisce con l’ammettere che l’alto rischio sopportato è connesso al servizio d’istituto, il che significa riconoscimento di una condizione di speciale dovere di esposizione a pericoli che anche il codice penale italiano contempla quando interdice a particolari categorie di soggetti, fra i quali sono da collocare senz’altro i militari dell’Arma in servizio permanente effettivo-la possibilità di giovarsi della causa di giustificazione dello stato di necessità (vedi art 384 c.p.).
La motivazione del decreto impugnato appare, d’altronde, analizzare in dettaglio l’eziologia delle infermità lamentate dal ricorrente e l’incidenza anche di tipo concausale che può essere stata prodotta dalle (ordinarie) attività di servizio espletate dal ricorrente, pervenendo ad una valutazione finale di non dipendenza da causa di servizio, che appare immune dalle censure di superficiale vaglio formulate dalla difesa dell’interessato.
Il Comitato di Verifica ha, infatti, escluso che le infermità lamentate fossero ascrivibili, anche a solo titolo di concausa, allo svolgimento di attività di servizio elencate, in quanto si tratta di patologie da addebitare per un verso, al naturale logorio di organi, come nel caso delle affezioni del rachide cervicale e, per altro verso, a fatti di ordine costituzionale del soggetto, almeno per quel che concerne l’ernia iatale da scivolamento.
Si deve pure mettere in risalto che il militare interessato deduce di essere stato esposto a ripetuti microtraumi da sobbalzi derivanti dall’avere guidato autovetture da strada e campagnole in occasione del servizio di pattuglia, ma la prova documentale di avere patito effettivamente lesioni direttamente riconducibili ad una guida in condizioni avverse è del tutto carente.
Le valutazioni formulate dal Comitato di Verifica sono espressione, peraltro, di discrezionalità tecnica e possono essere censurate (in sede di legittimità) solo in presenza di ipotesi di conclamata irrazionalità del giudizio, non ravvisabile nel caso che ci occupa.
Quanto alla pur denunciata sottoposizione del militare richiedente a disordini alimentari e a subordinazione gerarchica, che possono aver influito sulla insorgenza o ingravescenza di patologie quali la gastroduodenite, è appena il caso di rilevare che si tratta di fattori che si accompagnano quasi naturalmente alla prestazione del servizio per un militare dell’Arma dei Carabinieri, spesso caratterizzato dalla imprevedibilità degli eventi ai quali occorre far fronte, con conseguente necessità di adattamento da parte del militare a turni di servizio irregolari.
Ciò, senza considerare che la subordinazione gerarchica costituisce, con tutta evidenza, condizione tipica dell’assetto organizzativo della stessa Arma dei Carabinieri, al punto tale da potersi ritenere elemento indefettibile della struttura lavorativa.
Non essendo stata allegata la sottoposizione dell’interessato a vessazioni , umiliazioni, o altri comportamenti riprovevoli da parte di superiori gerarchici non si comprende come essa possa provocare, di per sé, l’insorgenza di infermità che riconoscono, peraltro, un processo generativo multifattoriale, così come lo stesso Comitato di Verifica ha evidenziato .
Non sussiste poi il denunziato vizio di legittimità per l’allegata violazione dei termini procedurali previsti dal D.P.R. n° 461/2001.
La giurisprudenza ha formulato l’avviso, che il Collegio condivide, secondo il quale “L'eventuale superamento dei termini per l'adozione del provvedimento finale non incide sulla legittimità dello stesso, poiché il procedimento amministrativo afferente al riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio è disciplinato dal D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 che, nell'individuare varie fasi e prevederne la relativa scansione temporale, non implica termini di natura perentoria ma solo di carattere sollecitatorio od ordinatorio” (Vedi: T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 03 febbraio 2011 , n. 653).
Né può trovare ingresso la censura di carenza di motivazione che parte ricorrente formula con riferimento al segmento motivazionale in cui il decreto recepirebbe il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio che è stato reso, a sua volta, secondo formule stereotipate.
La circostanza che il Comitato di Verifica abbia formulato il parere di competenza riproducendo espressioni linguistiche adoperate nel contesto di altri pronunciamenti non priva l’atto consultivo dell’indispensabile nucleo motivazionale, né lo riduce a mera formula di stile.
Sotto questo aspetto appare necessario che il parere venga reso sulla base degli elementi di conoscenza che l’organo tecnico possiede e alla stregua della miglior scienza medico legale del momento; una volta effettuata questa operazione logica è ben possibile che la motivazione riproduca alcune frasi rintracciabili anche all’interno di altri apporti consultivi, se la reiterazione dipende dalla analogia delle situazioni sottoposte a disamina ma pur sempre con una attenzione specifica al caso concreto .
Infine, deve dirsi della asserita violazione della legge 15 del 2005, che parte ricorrente contesta sotto il profilo, sembra di capire, della omessa adozione del preavviso di rigetto, ai sensi dell’art.10 bis della legge 241 del 1990, così come modificata dalla prima normativa su enunciata.
Senza soffermarci sulla natura obbligatoria o meno dell’adempimento in questione nell’ambito dei procedimenti relativi alla concessione dell’equo indennizzo, la tesi del ricorrente è smentita in fatto dalla produzione, da parte dell’Amministrazione resistente , di copia della nota spedita tramite raccomandata del 10.7.2008 all’interessato al fine di assicurargli le garanzie partecipative previste dall’art.10 bis su richiamato.
In conclusione, il ricorso è da respingere.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per procedere a compensazione delle spese processuali, anche avuto riguardo alla natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente FF
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore
Paolo Marotta, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2012
1) - Il Collegio osserva che tutte le predette attività di servizio dedotte sono riconducibili, in realtà, ad ordinari compiti istituzionali, normalmente ascrivibili alla tutela dell’ordine pubblico per un appartenente all’Arma dei Carabinieri, posto che quest’ultima è chiamata ad esercitare, com’è noto, la principale funzione di prevenzione e repressione dei reati e, più in generale, il contrasto delle varie forme di criminalità.
Leggendo la sentenza mi è caduto un masso in testa che mi ha lasciato senza parole.
Che dire: "non ci sono parole".
Cosa fare allora oggi contro le malattie?
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N. 01590/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01606/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1606 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Olga Perugini, con domicilio eletto presso Carmela Convertini in Lecce, viale M. De Pietro N. 23;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;
per l'annullamento
del decreto n. 2891/10, pos. n. 50060/B, datato 14.04.2010, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 8^ sez., notificato al ricorrente in data 07.07.2010 (all.2), limitatamente al diniego della concessione dell'equo indennizzo per le infermità:
- "spondiloartrosi diffusa del rachide cervicale con discopatia C5-C6, C6-C7, L5-S1, a lieve incidenza funzionale;
- "ernia iatale da scivolamento con esofagite da reflusso";
- gastroduodenite;
di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale, quand'anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori Avvocato dello Stato A. Roberti.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il decreto impugnato, la competente Direzione di Amministrazione – 8^ Sezione Equo Indennizzo - del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri , chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di equo indennizzo e di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una serie di infermità lamentate dall’appuntato scelto OMISSIS, ha respinto l’istanza sulla base di due pareri espressi dal Comitato di Verifica per le cause di servizio, rispettivamente resi in data 20.3.2008 e 10.3.2010.
Il ricorrente ha contestato il decreto in argomento del quale ha chiesto l’annullamento sulla base dei seguenti motivi :
l’Amministrazione preposta ha omesso la valutazione di fatti rilevanti inerenti il servizio, è incorsa in erronea e superficiale valutazione di elementi causali /concausali ai fini del riconoscimento di dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dal ricorrente;
sono stati violati i termini procedurali previsti dal D.P.R. n° 461/2001;
è stato violato l’art 3 della legge 241 del 1990;
è stata violata la legge 15 del 2005;
il decreto è affetto da carenza motivazionale, in quanto basato su un parere del Comitato di Verifica stereotipato
Si è costituito in giudizio il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per resistere al ricorso del quale ha chiesto il rigetto stante la sua infondatezza.
La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 12 luglio 2012.
DIRITTO
Il ricorso è infondato nel merito e va respinto.
La tesi secondo la quale il rigetto dell’istanza di concessione dell’equo indennizzo prodotta dall’Appuntato OMISSIS si basa, in principal luogo, sulla omessa o superficiale valutazione di rilevanti fatti inerenti al servizio prestato non può condividersi.
Parte ricorrente ha dedotto, più in particolare, di avere svolto “ innumerevoli servizi gravosi , tra i quali annovera servizi di vigilanza esterna, pattugliamento, perlustrazioni, posti di blocco stradale (indossando corsetto antiproiettili), appiattamenti e pedinamenti prolungati anche oltre il normale orario di servizio, servizio scorta, indagini di polizia giudiziaria , ricerca latitanti, arresti su mandato della Magistratura , traduzione detenuti, piantonamento detenuti presso ospedali, perquisizioni personali e domiciliari , arresti in flagranza di reato, servizi di ordine pubblico e di rinforzo vari ai Comandi Provinciali (negli stadi calcio, concerti, manifestazioni politiche e religiose, ecc.) pronto intervento, ricezione di denunce all’interno delle caserme, servizi di guardia in caserma.”
La difesa del ricorrente ha, inoltre, rappresentato che detti servizi sono stati espletati dall’interessato in qualunque condizione meteo avversa, con esposizione ad alto rischio connesso al servizio di istituto, provocando un regime alimentare scorretto e con esposizione a subordinazione gerarchica che ha influito sulla insorgenza delle su descritte patologie .
Il Collegio osserva che tutte le predette attività di servizio dedotte sono riconducibili, in realtà, ad ordinari compiti istituzionali, normalmente ascrivibili alla tutela dell’ordine pubblico per un appartenente all’Arma dei Carabinieri, posto che quest’ultima è chiamata ad esercitare, com’è noto, la principale funzione di prevenzione e repressione dei reati e, più in generale, il contrasto delle varie forme di criminalità.
Non può dimenticarsi che l’Arma dei Carabinieri è forza armata e, altresì, autorità di pubblica sicurezza nel panorama ordinamentale italiano, con ogni ovvia conseguenza sotto il profilo della doverosa esposizione anche a notevole coefficiente di rischio dei suoi appartenenti.
Né può ignorarsi che lo statuto giuridico del militare dell’Arma dei Carabinieri implica anche lo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria sia in via autonoma, sia sotto la direzione del Pubblico Ministero che dispone direttamente della Polizia giudiziaria, ai sensi dell’art 109 della Cost.
In un quadro di riferimento di questo tipo, l’elenco di attività svolte dal ricorrente – che include attività di pubblica sicurezza e attività di polizia giudiziaria- è perfettamente coerente con le finalità istituzionali che l’Arma deve perseguire e non denuncia alcun elemento di particolare straordinarietà nel servizio prestato dall’interessato, né lo svolgimento di funzioni in condizioni anomale, capaci di avere un ruolo nel determinismo delle infermità lamentate.
La stessa difesa della parte ricorrente finisce con l’ammettere che l’alto rischio sopportato è connesso al servizio d’istituto, il che significa riconoscimento di una condizione di speciale dovere di esposizione a pericoli che anche il codice penale italiano contempla quando interdice a particolari categorie di soggetti, fra i quali sono da collocare senz’altro i militari dell’Arma in servizio permanente effettivo-la possibilità di giovarsi della causa di giustificazione dello stato di necessità (vedi art 384 c.p.).
La motivazione del decreto impugnato appare, d’altronde, analizzare in dettaglio l’eziologia delle infermità lamentate dal ricorrente e l’incidenza anche di tipo concausale che può essere stata prodotta dalle (ordinarie) attività di servizio espletate dal ricorrente, pervenendo ad una valutazione finale di non dipendenza da causa di servizio, che appare immune dalle censure di superficiale vaglio formulate dalla difesa dell’interessato.
Il Comitato di Verifica ha, infatti, escluso che le infermità lamentate fossero ascrivibili, anche a solo titolo di concausa, allo svolgimento di attività di servizio elencate, in quanto si tratta di patologie da addebitare per un verso, al naturale logorio di organi, come nel caso delle affezioni del rachide cervicale e, per altro verso, a fatti di ordine costituzionale del soggetto, almeno per quel che concerne l’ernia iatale da scivolamento.
Si deve pure mettere in risalto che il militare interessato deduce di essere stato esposto a ripetuti microtraumi da sobbalzi derivanti dall’avere guidato autovetture da strada e campagnole in occasione del servizio di pattuglia, ma la prova documentale di avere patito effettivamente lesioni direttamente riconducibili ad una guida in condizioni avverse è del tutto carente.
Le valutazioni formulate dal Comitato di Verifica sono espressione, peraltro, di discrezionalità tecnica e possono essere censurate (in sede di legittimità) solo in presenza di ipotesi di conclamata irrazionalità del giudizio, non ravvisabile nel caso che ci occupa.
Quanto alla pur denunciata sottoposizione del militare richiedente a disordini alimentari e a subordinazione gerarchica, che possono aver influito sulla insorgenza o ingravescenza di patologie quali la gastroduodenite, è appena il caso di rilevare che si tratta di fattori che si accompagnano quasi naturalmente alla prestazione del servizio per un militare dell’Arma dei Carabinieri, spesso caratterizzato dalla imprevedibilità degli eventi ai quali occorre far fronte, con conseguente necessità di adattamento da parte del militare a turni di servizio irregolari.
Ciò, senza considerare che la subordinazione gerarchica costituisce, con tutta evidenza, condizione tipica dell’assetto organizzativo della stessa Arma dei Carabinieri, al punto tale da potersi ritenere elemento indefettibile della struttura lavorativa.
Non essendo stata allegata la sottoposizione dell’interessato a vessazioni , umiliazioni, o altri comportamenti riprovevoli da parte di superiori gerarchici non si comprende come essa possa provocare, di per sé, l’insorgenza di infermità che riconoscono, peraltro, un processo generativo multifattoriale, così come lo stesso Comitato di Verifica ha evidenziato .
Non sussiste poi il denunziato vizio di legittimità per l’allegata violazione dei termini procedurali previsti dal D.P.R. n° 461/2001.
La giurisprudenza ha formulato l’avviso, che il Collegio condivide, secondo il quale “L'eventuale superamento dei termini per l'adozione del provvedimento finale non incide sulla legittimità dello stesso, poiché il procedimento amministrativo afferente al riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio è disciplinato dal D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 che, nell'individuare varie fasi e prevederne la relativa scansione temporale, non implica termini di natura perentoria ma solo di carattere sollecitatorio od ordinatorio” (Vedi: T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 03 febbraio 2011 , n. 653).
Né può trovare ingresso la censura di carenza di motivazione che parte ricorrente formula con riferimento al segmento motivazionale in cui il decreto recepirebbe il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio che è stato reso, a sua volta, secondo formule stereotipate.
La circostanza che il Comitato di Verifica abbia formulato il parere di competenza riproducendo espressioni linguistiche adoperate nel contesto di altri pronunciamenti non priva l’atto consultivo dell’indispensabile nucleo motivazionale, né lo riduce a mera formula di stile.
Sotto questo aspetto appare necessario che il parere venga reso sulla base degli elementi di conoscenza che l’organo tecnico possiede e alla stregua della miglior scienza medico legale del momento; una volta effettuata questa operazione logica è ben possibile che la motivazione riproduca alcune frasi rintracciabili anche all’interno di altri apporti consultivi, se la reiterazione dipende dalla analogia delle situazioni sottoposte a disamina ma pur sempre con una attenzione specifica al caso concreto .
Infine, deve dirsi della asserita violazione della legge 15 del 2005, che parte ricorrente contesta sotto il profilo, sembra di capire, della omessa adozione del preavviso di rigetto, ai sensi dell’art.10 bis della legge 241 del 1990, così come modificata dalla prima normativa su enunciata.
Senza soffermarci sulla natura obbligatoria o meno dell’adempimento in questione nell’ambito dei procedimenti relativi alla concessione dell’equo indennizzo, la tesi del ricorrente è smentita in fatto dalla produzione, da parte dell’Amministrazione resistente , di copia della nota spedita tramite raccomandata del 10.7.2008 all’interessato al fine di assicurargli le garanzie partecipative previste dall’art.10 bis su richiamato.
In conclusione, il ricorso è da respingere.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per procedere a compensazione delle spese processuali, anche avuto riguardo alla natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente FF
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore
Paolo Marotta, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2012
Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.
Per notizia per quando avanzate istanze.
1) - disciplina dettata dal d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
2) - Al riguardo, va osservato che l’art. 2 del citato decreto pone a carico dell’interessato, in sede di presentazione dell’istanza, l’onere di indicare “specificamente la natura dell’infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale e sull’idoneità al servizio, allegando ogni documento utile”.
Ecco quanto espresso dal CdS con proprio parere.
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26/09/2012 201103330 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 23/05/2012
Numero 04092/2012 e data 26/09/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 23 maggio 2012
NUMERO AFFARE 03330/2011
OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale della previdenza militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da OMISSIS, avverso mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità e diniego dell'equo indennizzo;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 0120182 614222 in data 19/07/2011 con la quale il Ministero della difesa direzione generale della previdenza militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Roberto Garofoli;
Premesso.
Con l’odierno ricorso straordinario, il ricorrente impugna il decreto n. 1033/N dell’11 marzo 2010, con il quale è stata respinta l’istanza per la concessione dell’equo indennizzo per infermità da causa di servizio.
Il ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere.
L’Amministrazione ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
Considerato.
La Sezione ritiene che il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
Invero, non appaiono fondate le censure relative alla carenza di istruttoria e al difetto di motivazione, posto che l’Amministrazione è pervenuta all’adozione dell’atto impugnato nel rispetto della disciplina dettata dal d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
Al riguardo, va osservato che l’art. 2 del citato decreto pone a carico dell’interessato, in sede di presentazione dell’istanza, l’onere di indicare “specificamente la natura dell’infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale e sull’idoneità al servizio, allegando ogni documento utile”.
Sulla base degli “elementi informativi disponibili”, ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto, l’amministrazione redige una relazione da trasmettere al Comitato di verifica per le cause di servizio, competente a formulare un parere in merito.
Il suddetto parere si impone nel suo contenuto tecnico-discrezionale all’amministrazione, la quale – secondo quanto affermato più volte dal Consiglio di Stato – “nell’adottare il provvedimento finale, è tenuta esclusivamente, nell’esercizio dei poteri ad essa peculiari di amministrazione attiva, alla verifica estrinseca della completezza e della regolarità del precedente procedimento di valutazione, senza quindi attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico: e ciò in quanto l’Amministrazione medesima è tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui, in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del Comitato anzidetto” (in termini, da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1510).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha concretamente indicato eventuali elementi non presi in considerazione dal Comitato ai fini dell’adozione del parere, né ha addotto ragioni idonee a porre in dubbio la logicità e la ragionevolezza della valutazione tecnica emessa.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto deve essere respinto.
La coeva richiesta di misura cautelare resta pertanto assorbita.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Garofoli Alessandro Pajno
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
1) - disciplina dettata dal d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
2) - Al riguardo, va osservato che l’art. 2 del citato decreto pone a carico dell’interessato, in sede di presentazione dell’istanza, l’onere di indicare “specificamente la natura dell’infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale e sull’idoneità al servizio, allegando ogni documento utile”.
Ecco quanto espresso dal CdS con proprio parere.
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26/09/2012 201103330 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 23/05/2012
Numero 04092/2012 e data 26/09/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 23 maggio 2012
NUMERO AFFARE 03330/2011
OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale della previdenza militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da OMISSIS, avverso mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità e diniego dell'equo indennizzo;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 0120182 614222 in data 19/07/2011 con la quale il Ministero della difesa direzione generale della previdenza militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Roberto Garofoli;
Premesso.
Con l’odierno ricorso straordinario, il ricorrente impugna il decreto n. 1033/N dell’11 marzo 2010, con il quale è stata respinta l’istanza per la concessione dell’equo indennizzo per infermità da causa di servizio.
Il ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere.
L’Amministrazione ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
Considerato.
La Sezione ritiene che il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
Invero, non appaiono fondate le censure relative alla carenza di istruttoria e al difetto di motivazione, posto che l’Amministrazione è pervenuta all’adozione dell’atto impugnato nel rispetto della disciplina dettata dal d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
Al riguardo, va osservato che l’art. 2 del citato decreto pone a carico dell’interessato, in sede di presentazione dell’istanza, l’onere di indicare “specificamente la natura dell’infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale e sull’idoneità al servizio, allegando ogni documento utile”.
Sulla base degli “elementi informativi disponibili”, ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto, l’amministrazione redige una relazione da trasmettere al Comitato di verifica per le cause di servizio, competente a formulare un parere in merito.
Il suddetto parere si impone nel suo contenuto tecnico-discrezionale all’amministrazione, la quale – secondo quanto affermato più volte dal Consiglio di Stato – “nell’adottare il provvedimento finale, è tenuta esclusivamente, nell’esercizio dei poteri ad essa peculiari di amministrazione attiva, alla verifica estrinseca della completezza e della regolarità del precedente procedimento di valutazione, senza quindi attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico: e ciò in quanto l’Amministrazione medesima è tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui, in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del Comitato anzidetto” (in termini, da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1510).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha concretamente indicato eventuali elementi non presi in considerazione dal Comitato ai fini dell’adozione del parere, né ha addotto ragioni idonee a porre in dubbio la logicità e la ragionevolezza della valutazione tecnica emessa.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto deve essere respinto.
La coeva richiesta di misura cautelare resta pertanto assorbita.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Garofoli Alessandro Pajno
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.
Sindrome da disadattamento con fase ansioso depressiva.
Ricorso straordinario perso.
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30/11/2012 201103101 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 17/10/2012
Numero 05104/2012 e data 30/11/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 17 ottobre 2012
NUMERO AFFARE 03101/2011
OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor C. D. M., avverso diniego concessione equo indennizzo;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 333-A/U.C./0172785/2198/E.I. in data 12/07/2011 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco D'Ottavi;
PREMESSO:
Il richiedente Ministero nella suindicata relazione premette che con D.M. n.904, del 14 aprile 2010 all’assistente capo in pensione signor C. D. M., attuale ricorrente, veniva concesso l’equo indennizzo di tabella B, misura minima, per la menomazione dell’integrità fisica conseguente all’infermità “ OMISSIS”; nelle more dell’adozione del provvedimento, il dipendente, con istanza in data 12 maggio 2005 chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo anche per la malattia “sindrome da disadattamento con fase ansioso depressiva”.
La C.M.O di Verona, dopo essersi pronunciata più volte per l’inidoneità temporanea dell’interessato al servizio nella Polizia di Stato con p.v. mod. ML/AB n.2972 dell’8 agosto 2005, riconosceva l’interessato affetto da “disturbo dell’adattamento in paziente con atteggiamento disforico”, giudicando tale patologia non ascrivibile ad alcuna categoria di compenso ai fini dell’equo indennizzo, “in quanto non stabilizzata allo stato degli atti”; nel prosieguo dell’istruttoria veniva acquisito il parere n.26073/2007, emesso nell’adunanza n.387/2008 del 15 luglio 2008 con il quale il Comitato di verifica per le cause di servizio (C.V.C.S), dopo aver esaminato l’intera documentazione amministrativo-sanitaria relativa alla pratica in esame si esprimeva nel senso “che l’infermità: “disturbo dell’adattamento in paziente con atteggiamento disforico” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro-vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l’infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante; quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciare alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”.
In conformità al motivato giudizio espresso dal C.V.C.S. è stato adottato il d.m. n.3800/10 in data 20 luglio 2010 con cui è stata negata al richiedente la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “disturbo dell’adattamento in paziente con atteggiamento disforico”, stante la ritenuta non dipendenza da causa di servizio di detta patologia.
Avverso tale decreto l’istante ha proposto ricorso straordinario, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato in quanto sostanzialmente viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; lamenta, in particolare l’illegittimità dell’atto impugnato per “errata valutazione della patologia richiesta come dipendente da causa di servizio”; sostiene inoltre che l’infermità per cui è causa sarebbe insorta in conseguenza dei vari procedimenti disciplinari instaurati a suo carico (i quali costituirebbero espressione di una vera e propria “persecuzione in ambito lavorativo, dovuta ad un accanimento disciplinare”), nonché della gravosità del servizio prestato, il quale avrebbe assunto un ruolo di causa e/o concausa efficiente e determinante.
Il ministero dopo analitico esame delle censure prospettate conclude per la reiezione del ricorso.
CONSIDERATO:
Rileva la Sezione che come risulta dalla documentata riscontrata relazione l’impugnato provvedimento è stato emanato al termine ed all’esito di una approfondita istruttoria svoltasi secondo la richiamata normativa di riferimento.
In particolare osserva la Sezione che le prospettate doglianze, sono infondate. Invero, al contrario di quanto dedotto dal ricorrente l’Amministrazione si è data carico di valutare la tipologia del servizio prestato dal dipendente ed il suo particolare stato di servizio, escludendo, motivatamente che questo possa aver influito sull’insorgenza e/o l’aggravamento dell’infermità. Né appaiono sussistere elementi specifici che possano far ritenere il le valutazioni mediche inattendibili.
Pertanto il ricorso deve essere respinto
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco D'Ottavi Giuseppe Barbagallo
IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola
Ricorso straordinario perso.
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30/11/2012 201103101 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 17/10/2012
Numero 05104/2012 e data 30/11/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 17 ottobre 2012
NUMERO AFFARE 03101/2011
OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor C. D. M., avverso diniego concessione equo indennizzo;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 333-A/U.C./0172785/2198/E.I. in data 12/07/2011 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco D'Ottavi;
PREMESSO:
Il richiedente Ministero nella suindicata relazione premette che con D.M. n.904, del 14 aprile 2010 all’assistente capo in pensione signor C. D. M., attuale ricorrente, veniva concesso l’equo indennizzo di tabella B, misura minima, per la menomazione dell’integrità fisica conseguente all’infermità “ OMISSIS”; nelle more dell’adozione del provvedimento, il dipendente, con istanza in data 12 maggio 2005 chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo anche per la malattia “sindrome da disadattamento con fase ansioso depressiva”.
La C.M.O di Verona, dopo essersi pronunciata più volte per l’inidoneità temporanea dell’interessato al servizio nella Polizia di Stato con p.v. mod. ML/AB n.2972 dell’8 agosto 2005, riconosceva l’interessato affetto da “disturbo dell’adattamento in paziente con atteggiamento disforico”, giudicando tale patologia non ascrivibile ad alcuna categoria di compenso ai fini dell’equo indennizzo, “in quanto non stabilizzata allo stato degli atti”; nel prosieguo dell’istruttoria veniva acquisito il parere n.26073/2007, emesso nell’adunanza n.387/2008 del 15 luglio 2008 con il quale il Comitato di verifica per le cause di servizio (C.V.C.S), dopo aver esaminato l’intera documentazione amministrativo-sanitaria relativa alla pratica in esame si esprimeva nel senso “che l’infermità: “disturbo dell’adattamento in paziente con atteggiamento disforico” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro-vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l’infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante; quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciare alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”.
In conformità al motivato giudizio espresso dal C.V.C.S. è stato adottato il d.m. n.3800/10 in data 20 luglio 2010 con cui è stata negata al richiedente la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “disturbo dell’adattamento in paziente con atteggiamento disforico”, stante la ritenuta non dipendenza da causa di servizio di detta patologia.
Avverso tale decreto l’istante ha proposto ricorso straordinario, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato in quanto sostanzialmente viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; lamenta, in particolare l’illegittimità dell’atto impugnato per “errata valutazione della patologia richiesta come dipendente da causa di servizio”; sostiene inoltre che l’infermità per cui è causa sarebbe insorta in conseguenza dei vari procedimenti disciplinari instaurati a suo carico (i quali costituirebbero espressione di una vera e propria “persecuzione in ambito lavorativo, dovuta ad un accanimento disciplinare”), nonché della gravosità del servizio prestato, il quale avrebbe assunto un ruolo di causa e/o concausa efficiente e determinante.
Il ministero dopo analitico esame delle censure prospettate conclude per la reiezione del ricorso.
CONSIDERATO:
Rileva la Sezione che come risulta dalla documentata riscontrata relazione l’impugnato provvedimento è stato emanato al termine ed all’esito di una approfondita istruttoria svoltasi secondo la richiamata normativa di riferimento.
In particolare osserva la Sezione che le prospettate doglianze, sono infondate. Invero, al contrario di quanto dedotto dal ricorrente l’Amministrazione si è data carico di valutare la tipologia del servizio prestato dal dipendente ed il suo particolare stato di servizio, escludendo, motivatamente che questo possa aver influito sull’insorgenza e/o l’aggravamento dell’infermità. Né appaiono sussistere elementi specifici che possano far ritenere il le valutazioni mediche inattendibili.
Pertanto il ricorso deve essere respinto
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco D'Ottavi Giuseppe Barbagallo
IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola
Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.
1) - è stato negato il riconoscimento "Gonartrosi bilaterale" e "Insufficienza venosa arti inferiori" e conseguentemente è stata respinta l'istanza di concessione dell'equo indennizzo;
2) - Il ricorrente, infatti, nel descrivere le modalità del servizio prestato, ha fatto generico riferimento a situazioni di stress e di disagio dovute all’espletamento di servizi esterni, con turni diurni e notturni, nelle più svariate condizioni ambientali ed anche in zone impervie e disagiate, svolgendo pattugliamenti, perlustrazioni, posti di blocco e di controllo;
IL TAR PRECISA:
3) - A ben guardare, tuttavia, le modalità di espletamento del servizio descritte nel ricorso - ma anche nelle osservazioni del 3.7.2009 prodotte avverso il parere del Comitato dell’8.3.2007 - rientrano in quelle che sono le ordinarie mansioni che il dipendente è chiamato a svolgere in relazione al ruolo ricoperto, mentre non vengono allegate, né provate, specifiche circostanze di servizio particolarmente gravose, eccezionali ed esorbitanti rispetto a quelle ordinarie, idonee ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità di che trattasi, quantomeno sul piano concausale.
4) - Né dalla documentazione versata in atti emergono specifici episodi verificatisi durante il servizio o condizioni lavorative particolarmente gravose ed eccezionali, non potendo ritenersi tali i generici richiami ai turni lavorativi diurni e notturni ed alle inclemenze atmosferiche cui il dipendente sarebbe stato esposto;
Per il resto leggete qui sotto la sentenza, abbreviata da me per motivi di spazio e per non ripetere le stesse cose che vengono riportate nelle sentenze.
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N. 00015/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01932/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1932 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M. D., rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Ingletti, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele Dell'Anna in Lecce, via S. Trinchese, 8;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F. Rubichi, 23;
per l'annullamento
- del decreto datato 26 agosto 2009, notificato al ricorrente in data 8.10.2009, mediante il quale è stato negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità "Gonartrosi bilaterale" e "Insufficienza venosa arti inferiori" e conseguentemente è stata respinta l'istanza di concessione dell'equo indennizzo OMISSIS;
- OMISSIS;
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente, Maresciallo Maggiore dei CC, ha impugnato i provvedimenti OMISSIS.
In particolare, egli si duole del fatto che il Comitato non avrebbe adeguatamente considerato le circostanze concrete in cui il servizio si è svolto, in modo da accertare in esso la possibile presenza di quei fattori causali e/o concausali tali da aver potuto incidere sul determinismo delle affezioni di che trattasi, evidenziando quindi, il giudizio espresso, contraddittorietà rispetto alle conclusioni cui è giunta la Commissione Medica Ospedaliera nel verbale n. 1604 del 14.7.2004 e carenza sul piano istruttorio e motivazionale.
Poiché l’interessato ha presentato osservazioni avverso il predetto parere negativo del Comitato di Verifica, l’Amministrazione, con nota n. 35731 del 13.7.2009, ha chiesto a quest’ultimo un riesame delle proprie valutazioni; con successivo parere reso nell’adunanza n. 467 del 16.10.2009, tuttavia, il Comitato, sul rilievo che nelle osservazioni prodotte dall’interessato non si fossero rilevati elementi tali da giungere a conclusioni diverse da quelle precedentemente espresse, ha confermato il proprio giudizio negativo.
OMISSIS.
II. OMISSIS.
Il ricorrente, infatti, nel descrivere le modalità del servizio prestato, ha fatto generico riferimento a situazioni di stress e di disagio dovute all’espletamento di servizi esterni, con turni diurni e notturni, nelle più svariate condizioni ambientali ed anche in zone impervie e disagiate, svolgendo pattugliamenti, perlustrazioni, posti di blocco e di controllo; la tipologia del servizio reso, quindi, sarebbe stata tale da provocare continue sollecitazioni sugli organi colpiti dalle infermità sofferte.
A ben guardare, tuttavia, le modalità di espletamento del servizio descritte nel ricorso - ma anche nelle osservazioni del 3.7.2009 prodotte avverso il parere del Comitato dell’8.3.2007 - rientrano in quelle che sono le ordinarie mansioni che il dipendente è chiamato a svolgere in relazione al ruolo ricoperto, mentre non vengono allegate, né provate, specifiche circostanze di servizio particolarmente gravose, eccezionali ed esorbitanti rispetto a quelle ordinarie, idonee ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità di che trattasi, quantomeno sul piano concausale.
Né dalla documentazione versata in atti emergono specifici episodi verificatisi durante il servizio o condizioni lavorative particolarmente gravose ed eccezionali, non potendo ritenersi tali i generici richiami ai turni lavorativi diurni e notturni ed alle inclemenze atmosferiche cui il dipendente sarebbe stato esposto. Come sostenuto dalla giurisprudenza, anche di questa Sezione (ex multis, sent. n. 2024 del 22.11.2011), infatti, nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (Cons. Stato, 11 maggio 2007, n. 2274; T.A.R. Lazio, sez. I, 23 giugno 2003 n. 5513 e 3 aprile 2008, n. 2828; Tribunale di Rimini, 2 ottobre 2004; TAR Toscana, 17 dicembre 2001, n. 1986; Corte dei Conti Sardegna, sez. giurisdizionale, 9 febbraio 1995, n. 63).
Alcuna contraddittorietà od omissione, quindi, né in relazione al profilo istruttorio né con riguardo all’aspetto motivazionale, è riscontrabile negli atti impugnati, con la conseguenza che le censure prospettate in ricorso, sia con riferimento al parere del Comitato di Verifica, sia rispetto al decreto dell’Amministrazione che lo recepisce, si rivelano del tutto infondate.
Va, peraltro, evidenziato che il parere del Comitato di Verifica non si pone in contraddizione con il giudizio diagnostico della C.M.O. di Bari di cui al verbale n. 1604 del 14.7.2004; quest’ultima, infatti, non ha espresso alcuna valutazione sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità in questione (né avrebbe potuto farlo, stante la separazione delle competenze tra la CMO ed il Comitato di Verifica nell’ambito del procedimento volto all’accertamento della dipendenza da causa di servizio operata dal D.P.R. n. 461/2001), ma si è limitata ad un giudizio puramente diagnostico, precisando, peraltro, che l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle predette infermità era ancora in corso.
Per tutte le argomentazioni che precedono, quindi, il Collegio reputa il ricorso infondato e da respingere.
III. Sussistono, tuttavia, valide ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio, anche tenuto conto della natura della controversia in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Enrico d'Arpe, Consigliere
Simona De Mattia, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/01/2013
2) - Il ricorrente, infatti, nel descrivere le modalità del servizio prestato, ha fatto generico riferimento a situazioni di stress e di disagio dovute all’espletamento di servizi esterni, con turni diurni e notturni, nelle più svariate condizioni ambientali ed anche in zone impervie e disagiate, svolgendo pattugliamenti, perlustrazioni, posti di blocco e di controllo;
IL TAR PRECISA:
3) - A ben guardare, tuttavia, le modalità di espletamento del servizio descritte nel ricorso - ma anche nelle osservazioni del 3.7.2009 prodotte avverso il parere del Comitato dell’8.3.2007 - rientrano in quelle che sono le ordinarie mansioni che il dipendente è chiamato a svolgere in relazione al ruolo ricoperto, mentre non vengono allegate, né provate, specifiche circostanze di servizio particolarmente gravose, eccezionali ed esorbitanti rispetto a quelle ordinarie, idonee ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità di che trattasi, quantomeno sul piano concausale.
4) - Né dalla documentazione versata in atti emergono specifici episodi verificatisi durante il servizio o condizioni lavorative particolarmente gravose ed eccezionali, non potendo ritenersi tali i generici richiami ai turni lavorativi diurni e notturni ed alle inclemenze atmosferiche cui il dipendente sarebbe stato esposto;
Per il resto leggete qui sotto la sentenza, abbreviata da me per motivi di spazio e per non ripetere le stesse cose che vengono riportate nelle sentenze.
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N. 00015/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01932/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1932 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M. D., rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Ingletti, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele Dell'Anna in Lecce, via S. Trinchese, 8;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F. Rubichi, 23;
per l'annullamento
- del decreto datato 26 agosto 2009, notificato al ricorrente in data 8.10.2009, mediante il quale è stato negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità "Gonartrosi bilaterale" e "Insufficienza venosa arti inferiori" e conseguentemente è stata respinta l'istanza di concessione dell'equo indennizzo OMISSIS;
- OMISSIS;
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente, Maresciallo Maggiore dei CC, ha impugnato i provvedimenti OMISSIS.
In particolare, egli si duole del fatto che il Comitato non avrebbe adeguatamente considerato le circostanze concrete in cui il servizio si è svolto, in modo da accertare in esso la possibile presenza di quei fattori causali e/o concausali tali da aver potuto incidere sul determinismo delle affezioni di che trattasi, evidenziando quindi, il giudizio espresso, contraddittorietà rispetto alle conclusioni cui è giunta la Commissione Medica Ospedaliera nel verbale n. 1604 del 14.7.2004 e carenza sul piano istruttorio e motivazionale.
Poiché l’interessato ha presentato osservazioni avverso il predetto parere negativo del Comitato di Verifica, l’Amministrazione, con nota n. 35731 del 13.7.2009, ha chiesto a quest’ultimo un riesame delle proprie valutazioni; con successivo parere reso nell’adunanza n. 467 del 16.10.2009, tuttavia, il Comitato, sul rilievo che nelle osservazioni prodotte dall’interessato non si fossero rilevati elementi tali da giungere a conclusioni diverse da quelle precedentemente espresse, ha confermato il proprio giudizio negativo.
OMISSIS.
II. OMISSIS.
Il ricorrente, infatti, nel descrivere le modalità del servizio prestato, ha fatto generico riferimento a situazioni di stress e di disagio dovute all’espletamento di servizi esterni, con turni diurni e notturni, nelle più svariate condizioni ambientali ed anche in zone impervie e disagiate, svolgendo pattugliamenti, perlustrazioni, posti di blocco e di controllo; la tipologia del servizio reso, quindi, sarebbe stata tale da provocare continue sollecitazioni sugli organi colpiti dalle infermità sofferte.
A ben guardare, tuttavia, le modalità di espletamento del servizio descritte nel ricorso - ma anche nelle osservazioni del 3.7.2009 prodotte avverso il parere del Comitato dell’8.3.2007 - rientrano in quelle che sono le ordinarie mansioni che il dipendente è chiamato a svolgere in relazione al ruolo ricoperto, mentre non vengono allegate, né provate, specifiche circostanze di servizio particolarmente gravose, eccezionali ed esorbitanti rispetto a quelle ordinarie, idonee ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità di che trattasi, quantomeno sul piano concausale.
Né dalla documentazione versata in atti emergono specifici episodi verificatisi durante il servizio o condizioni lavorative particolarmente gravose ed eccezionali, non potendo ritenersi tali i generici richiami ai turni lavorativi diurni e notturni ed alle inclemenze atmosferiche cui il dipendente sarebbe stato esposto. Come sostenuto dalla giurisprudenza, anche di questa Sezione (ex multis, sent. n. 2024 del 22.11.2011), infatti, nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (Cons. Stato, 11 maggio 2007, n. 2274; T.A.R. Lazio, sez. I, 23 giugno 2003 n. 5513 e 3 aprile 2008, n. 2828; Tribunale di Rimini, 2 ottobre 2004; TAR Toscana, 17 dicembre 2001, n. 1986; Corte dei Conti Sardegna, sez. giurisdizionale, 9 febbraio 1995, n. 63).
Alcuna contraddittorietà od omissione, quindi, né in relazione al profilo istruttorio né con riguardo all’aspetto motivazionale, è riscontrabile negli atti impugnati, con la conseguenza che le censure prospettate in ricorso, sia con riferimento al parere del Comitato di Verifica, sia rispetto al decreto dell’Amministrazione che lo recepisce, si rivelano del tutto infondate.
Va, peraltro, evidenziato che il parere del Comitato di Verifica non si pone in contraddizione con il giudizio diagnostico della C.M.O. di Bari di cui al verbale n. 1604 del 14.7.2004; quest’ultima, infatti, non ha espresso alcuna valutazione sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità in questione (né avrebbe potuto farlo, stante la separazione delle competenze tra la CMO ed il Comitato di Verifica nell’ambito del procedimento volto all’accertamento della dipendenza da causa di servizio operata dal D.P.R. n. 461/2001), ma si è limitata ad un giudizio puramente diagnostico, precisando, peraltro, che l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle predette infermità era ancora in corso.
Per tutte le argomentazioni che precedono, quindi, il Collegio reputa il ricorso infondato e da respingere.
III. Sussistono, tuttavia, valide ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio, anche tenuto conto della natura della controversia in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Enrico d'Arpe, Consigliere
Simona De Mattia, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/01/2013
Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.
Stiamo andando controcorrente, contro un sistema potente.
Per notizia ai tanti colleghi che danno mandato ai loro avvocati per fare ricorsi per ottenere una causa di servizio.
Leggete qui sotto.
"coxartrosi bilaterale".
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08/01/2013 201300031 Sentenza 4
N. 00031/2013REG.PROV.COLL.
N. 02414/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2414 del 2011, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
B. V., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Garlatti, con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 00277/2011, resa tra le parti, concernente rigetto istanza volta al riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Biagio Volta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2012 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Garlatti e Giulio Bacosi (avv. St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Con ricorso al TAR della Lombardia, il sig. B. V. , appuntato scelto dell’arma dei carabinieri, impugnava, chiedendone l’annullamento del decreto n. 21049 del 13.03.2009 del Direttore di amministrazione del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, emesso ai sensi dell’art. 14, comma 1, DPR 461/2001, di rigetto della propria la domanda (presentata in data 08.11.2005) e tesa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “grave coxalgia bilaterale” ed alla concessione dell’equo indennizzo per l’infermità, importante coxartrosi bilaterale. Il diniego veniva emesso sulla scorta del parere obbligatorio reso dal Comitato di Verifica reso in data 17 dicembre 2007 che, in contrasto precedente giudizio della Commissione medica ospedaliera, valutava (e successivamente confermava) che l’infermità riscontrata in capo al ricorrente (ovvero “importante coxartrosi bilaterale”) non potesse essere considerata dipendente da causa di servizio, ma patologia “legata a disturbi circolatori meccanici e dismetabolici”.
A sostegno del ricorso, l’interessato deduceva vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
1.1.- Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo, dopo aver disposto CTU, sulla base del suo esito ha accolto il ricorso proposto, disponendo l’annullamento del diniego, dichiarando il diritto al riconoscimento della causa di servizio (precisando la categoria dell’infermità) e condannando l’amministrazione al pagamento delle spese .
2.- Il Ministero della difesa ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone l’annullamento alla stregua di mezzi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione .
2.1.- Si è costituito nel giudizio il ricorrente in primo grado (appellato nel presente giudizio), resistendo al gravame ed esponendo le proprie argomentazioni difensive, che si hanno qui per riportate.
2.2.- Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- La controversia sottoposta alla Sezione dal giudizio in esame verte sulla legittimità di un diniego di riconoscimento di causa di servizio, e sulla spettanza del diritto a detto riconoscimento, dichiarata, dalla sentenza impugnata, sulla base di consulenza tecnica disposta dal giudice di primo grado. Il tema del contendere investe anche profili inerenti ammissibilità e valenza della consulenza tecnica in “subjecta materia”.
2.1- A sostegno dell’appello il Ministero, premesso che la decisione gravata si porrebbe in contrasto con la pacifica giurisprudenza amministrativa sulla discrezionalità e tendenziale insindacabilità dei giudizi resi dagli organi medico-legali, ha dedotto anzitutto che il provvedimento di diniego ha natura vincolata ed è stato emesso al termine di un procedimento nel quale è stato consentito all’interessato di esporre le proprie osservazioni. La censura è infondata.
La natura del potere esercitato costituisce senza dubbio il tema centrale della controversia (punto 2.3.), ma la soluzione di questa questione è indipendente dai profili di partecipazione procedimentale, che peraltro non sembrano venuti in rilievo nel primo grado di giudizio.
2.2.- Anche il secondo motivo rinvenibile nell’atto d’appello, è infondato; esso sostiene che la sostanziale insindacabilità del giudizio reso dagli organi tecnici dell’amministrazione paleserebbe l’illegittimità del ricorso, da parte del giudice di primo grado alla consulenza tecnica d’ufficio; questa inoltre sarebbe stata utilizzata per sopperire ad un totale inadempimento dell’onere probatorio, imposto dalla legge.
Muovendo da quest’ultimo profilo, che argomenta sul difetto probatorio della tesi dell’appellato, il Collegio deve rilevare che comunque il sig. V….. aveva proposto un ricorso che riferiva dell’opposto parere medico della CMO, assolvendo pertanto sostanzialmente all’onere di fornire quantomeno un “principio di prova” delle proprie ragioni, la quale notoriamente può provenire anche da atti o documenti della stessa amministrazione intimata in giudizio.
La presenza di tale elemento, pertanto, consente di fuoriuscire dal consueto ambito dell’insindacabilità del giudizio tecnico, realizzando una fattispecie contenziosa che, sia pure potenzialmente (e diversamente da quanto sostenuto dal Ministero), permette di sottoporre alla valutazione giurisdizionale il giudizio reso dal Comitato di verifica e che ha originato il rigetto del riconoscimento richiesto. In particolare, la consulenza tecnica d’ufficio ( inserita nel sistema processuale dall’art. 16 della legge n. 205/2000) deve ritenersi utilizzabile, in materie tradizionalmente oggetto di discrezionalità tecnica, tutte le volte che sia presente un sufficiente principio di prova indicato dal ricorrente (rinvenibile a maggior ragione nel caso che il medesimo provenga da organi tecnici della amministrazione) tendente a dimostrare i sostenuti vizi che inficerebbero il giudizio reso dall’amministrazione. In altri termini, l’introduzione della consulenza tecnica, in quanto strumento probatorio, non è idonea “ex se” a modificare il quadro dei principi che regola il sindacato del giudice amministrativo nella materia.
2.3.- Venendo al tema centrale sollevato dall’appello, la possibilità di procedere alla CTU non può estendersi, tuttavia, sino a determinare e legittimare una sostituzione del giudice amministrativo alle valutazioni compiute dell’amministrazione (che costituisce in realtà la forma più accentuata di sindacabilità), tramite il proprio Comitato di verifica ; questa è in realtà l’obiezione cardine che l’appello muove alla sentenza impugnata, formulando la terza censura rinvenibile nell’atto e che risulta fondata.
Nell’ordinanza che ha disposto l’incombente il TAR aveva formulato al consulente i seguenti quesiti:
a) “Dica, sulla scorta dell’esame del periziando, della documentazione esibita in giudizio e di quella eventualmente ritenuta necessaria e fornita dai ricorrenti in sede peritale, se il ricorrente (……) sia affetto dalle patologie indicate in ricorso; b) Dica, altresì, se sussista nesso causale in termini di alta probabilità scientifica logico razionale tra l’evento patologico eventualmente riscontrato e le condizioni lavorative dedotte in ricorso e quali risultano dalla documentazione in atti; c) Se, in conseguenza dell’evento dannoso e tenuto conto di eventuali precedenti morbosi del soggetto, ovvero della coesistenza o concorrenza di precedenti morbosi, siano derivati al ricorrente postumi che abbiano ridotto in modo permanente o temporaneo l’idoneità del soggetto a svolgere le comuni attività lavorative e la propria vita di relazione”. ‘E evidente che la risposta del CTU, pienamente collocatasi nell’alveo dei quesiti proposti, ha realizzato un sostituzione piena della funzione del Comitato di verifica, il cui giudizio il giudice di primo grado perviene a ribaltare muovendo da premesse del tutto opposte ai principi regolanti la materia e che pertanto non possono essere condivisi.
Il Tar, dopo aver ampiamente riportato la normativa e la giurisprudenza regolanti la materia, avvia il proprio ragionamento affermando preliminarmente che la tradizionale insindacabilità dei giudizi tecnico-discrezionali (che consente soltanto un sindacato di tipo “debole” sugli stessi), “deve essere revocata in dubbio sulla base di due alternative ragioni: la prima attiene alla natura della posizione soggettiva tutelata”, che essendo di diritto soggettivo collocherebbe la disponibilità della materia nella sola sfera del dipendente; “la seconda prescinde dalla natura della posizione soggettiva tutelata ed attiene al sindacato comunque esercitabile dal giudice amministrativo sugli apprezzamenti tecnici compiuti dalla pubblica amministrazione”. Conclude il primo giudice, dopo articolato e completo riepilogo dell’assetto da esso criticato, affermando che “ La corretta applicazione dei principi tutti sopra esposti comporta che l’opinabilità degli apprezzamenti tecnici medici, cui la norma di sicurezza sociale subordina il conseguimento del beneficio previdenziale invocato in questa sede, non rientra nelle ipotesi in cui è impedita la loro sostituzione con gli accertamenti istruttori compiuti dal giudice”.
Al riguardo il Collegio ritiene di dover chiarire quanto segue.
Anzitutto, a corollario di quanto già evidenziato in termini generali, l’ introduzione della consulenza tecnica nel processo amministrativo non determina necessariamente una diversa definizione della posizione giuridica soggettiva, la quale ben può permanere di interesse legittimo anche se in sede processuale vengano introdotti meccanismi tradizionalmente utilizzati per i diritti soggettivi. Né la natura di diritto soggettivo può essere dedotta dalla presenza nell’ordinamento di un diritto di natura patrimoniale quale l’equo indennizzo ; quest’ultimo (sulla cui sussistenza il giudice amministrativo conosce in sede di giurisdizione esclusiva) e che si rapporta al diverso concetto “soggettivo” di menomazione fisica, sorge infatti solo nel caso di favorevole conclusione del procedimento che lo precede, previo accertamento dell’indispensabile nesso di causalità tra la patologia ed il servizio prestato; ed è noto che a fronte di poteri dell’amministrazione sussistono normalmente solo interessi legittimi, anche perché , nel caso specifico del pubblico impiego, l’amministrazione è la sola responsabile del corretto utilizzo del personale nelle varie forme organizzative del servizi. L’azione di accertamento ( proposta dal ricorrente in primo grado ed accolta) non è quindi proponibile in quanto mirante a riconoscere posizioni giuridiche che non sono di diritto soggettivo, né si basano sull’accadimento di fatti, poiché nessuna di queste caratteristiche riveste il nesso di causalità sul quale l’amministrazione è chiamata ad esprimersi.
Quanto al secondo aspetto, attinente all’intensità del sindacato esercitabile, questo, secondo i primi giudici non potrebbe essere limitato a quello di tipo “debole” e sopra richiamato ma sarebbe di tipo “forte” , estendendosi sino a comprendere la possibilità di sostituzione, criticata dall’appellante. In particolare affermano i primi giudici che “l’opinabilità degli apprezzamenti tecnici medici, cui la norma di sicurezza sociale subordina il conseguimento del beneficio previdenziale invocato in questa sede, non rientra nelle ipotesi in cui è impedita la loro sostituzione con gli accertamenti istruttori compiuti dal giudice”.
Su questo punto, tuttavia, ritiene il Collegio che a sostegno di un sindacato forte non appare sufficiente, sul piano logico, rilevare che i giudizi medici siano “opinabili” ; tale osservazione , infatti, è formulabile anche contro le risultanze mediche opposte dalla parte ricorrente allo scopo di dimostrare la dipendenza da causa di servizio. Né, sul piano giuridico, soccorre la tesi del TAR l’orientamento della Corte costituzionale (v. sentenze n.146/1987 e n.25/1989) in materia di consulenza tecnica nel processo amministrativo, poiché esso si fonda sulla “ratio” di rendere più agevole l’accertamento del fatto controverso. Ed invero la consulenza tecnica sulla dipendenza di causa di servizio trova nella verifica dei fatti avvenuti soltanto il suo presupposto “storico”, richiedendo a completamento l’indispensabile espressione di un “quid pluris” quale la valutazione del nesso causale, che postula il possesso di conoscenze scientifico-mediche. Nel verificare la corretta espressione di quest’ultime, e nei limiti consentiti, il giudice amministrativo può utilizzare la CTU ma unicamente al fine di vagliare non la opinabilità tecnico-scientifica del giudizio di non dipendenza e tanto meno di sostituirsi , ma solo la presenza di gravi elementi di illogicità o anomalie tali che ne richiedano la riformulazione. Nella fattispecie, peraltro (ed a conferma che si tratta di una sostituzione piena dell’azione amministrativa), deve rilevarsi il quesito formulato al CTU, non reca alcuna richiesta di esaminare la validità del giudizio espresso dal Comitato, pur oggetto di impugnazione. Al di fuori di ciò, pertanto, il giudice che pronunzi il diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (v. punto 2 del dispositivo e petitum del ricorso), sulla base della ritenuta “opinabilità” del giudizio impugnato, accoglie un’azione inammissibile sotto il profilo tipologico, sia in quanto non si verte in materia di diritti soggettivi, sia perchè tendente a sostituirsi alle valutazioni dell’amministrazione. Allo stato attuale della legislazione e della giurisprudenza , questo non è possibile in nessuna sede di cognizione, restando l’effettività della tutela che intenda affermare la dipendenza dal servizio, limitata ed affidata alla eventuale sede conformativa dell’azione dell’amministrazione rispetto a quel giudicato che sia pervenuto a dimostrare la sussistenza dei vizi sopra richiamati.
3.- Conclusivamente e sintetizzando, l’appello del Ministero merita accoglimento in quanto :
a) la formale introduzione della consulenza tecnica nel processo amministrativo non autorizza a qualificare come diritto soggettivo la posizione (che permane di interesse legittimo) del dipendente pubblico che richiede il riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio; conseguentemente in materia non sono ammissibili azioni di accertamento;
b) l’accertamento del nesso di dipendenza permane soggetto al sindacato del giudice amministrativo esclusivamente in casi di palesi illogicità o errore tecnico o fattuale (il c.d. “sindacato debole”), e al di fuori di tali ipotesi non può pertanto estendersi sino a sostituire le valutazioni di spettanza degli organi tecnici dell’amministrazione;
c) detto sindacato non esclude perciò che , sia pure nei cennati limiti, il giudice amministrativo possa far ricorso alla CTU, a norma dell’art. 67 del c.p.a., la quale deve però investire anche la attendibilità delle ragioni addotte dal Comitato di verifica per negare la dipendenza da causa di servizio.
3.1.- All’accoglimento dell’appello segue la riforma della sentenza impugnata e la definizione del ricorso di primo grado come in motivazione.
4.- Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di entrambi di gradi di giudizio, attesa la sufficiente complessità delle questioni sollevate e trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe,
accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara in parte inammissibile il ricorso di primo grado (relativamente all’azione di accertamento) e lo respinge con riguardo all’azione di annullamento.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2012 , dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con l’intervento dei signori:
Anna Leoni, Presidente FF
Fabio Taormina, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/01/2013
Per notizia ai tanti colleghi che danno mandato ai loro avvocati per fare ricorsi per ottenere una causa di servizio.
Leggete qui sotto.
"coxartrosi bilaterale".
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08/01/2013 201300031 Sentenza 4
N. 00031/2013REG.PROV.COLL.
N. 02414/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2414 del 2011, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
B. V., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Garlatti, con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 00277/2011, resa tra le parti, concernente rigetto istanza volta al riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Biagio Volta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2012 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Garlatti e Giulio Bacosi (avv. St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Con ricorso al TAR della Lombardia, il sig. B. V. , appuntato scelto dell’arma dei carabinieri, impugnava, chiedendone l’annullamento del decreto n. 21049 del 13.03.2009 del Direttore di amministrazione del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, emesso ai sensi dell’art. 14, comma 1, DPR 461/2001, di rigetto della propria la domanda (presentata in data 08.11.2005) e tesa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “grave coxalgia bilaterale” ed alla concessione dell’equo indennizzo per l’infermità, importante coxartrosi bilaterale. Il diniego veniva emesso sulla scorta del parere obbligatorio reso dal Comitato di Verifica reso in data 17 dicembre 2007 che, in contrasto precedente giudizio della Commissione medica ospedaliera, valutava (e successivamente confermava) che l’infermità riscontrata in capo al ricorrente (ovvero “importante coxartrosi bilaterale”) non potesse essere considerata dipendente da causa di servizio, ma patologia “legata a disturbi circolatori meccanici e dismetabolici”.
A sostegno del ricorso, l’interessato deduceva vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
1.1.- Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo, dopo aver disposto CTU, sulla base del suo esito ha accolto il ricorso proposto, disponendo l’annullamento del diniego, dichiarando il diritto al riconoscimento della causa di servizio (precisando la categoria dell’infermità) e condannando l’amministrazione al pagamento delle spese .
2.- Il Ministero della difesa ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone l’annullamento alla stregua di mezzi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione .
2.1.- Si è costituito nel giudizio il ricorrente in primo grado (appellato nel presente giudizio), resistendo al gravame ed esponendo le proprie argomentazioni difensive, che si hanno qui per riportate.
2.2.- Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- La controversia sottoposta alla Sezione dal giudizio in esame verte sulla legittimità di un diniego di riconoscimento di causa di servizio, e sulla spettanza del diritto a detto riconoscimento, dichiarata, dalla sentenza impugnata, sulla base di consulenza tecnica disposta dal giudice di primo grado. Il tema del contendere investe anche profili inerenti ammissibilità e valenza della consulenza tecnica in “subjecta materia”.
2.1- A sostegno dell’appello il Ministero, premesso che la decisione gravata si porrebbe in contrasto con la pacifica giurisprudenza amministrativa sulla discrezionalità e tendenziale insindacabilità dei giudizi resi dagli organi medico-legali, ha dedotto anzitutto che il provvedimento di diniego ha natura vincolata ed è stato emesso al termine di un procedimento nel quale è stato consentito all’interessato di esporre le proprie osservazioni. La censura è infondata.
La natura del potere esercitato costituisce senza dubbio il tema centrale della controversia (punto 2.3.), ma la soluzione di questa questione è indipendente dai profili di partecipazione procedimentale, che peraltro non sembrano venuti in rilievo nel primo grado di giudizio.
2.2.- Anche il secondo motivo rinvenibile nell’atto d’appello, è infondato; esso sostiene che la sostanziale insindacabilità del giudizio reso dagli organi tecnici dell’amministrazione paleserebbe l’illegittimità del ricorso, da parte del giudice di primo grado alla consulenza tecnica d’ufficio; questa inoltre sarebbe stata utilizzata per sopperire ad un totale inadempimento dell’onere probatorio, imposto dalla legge.
Muovendo da quest’ultimo profilo, che argomenta sul difetto probatorio della tesi dell’appellato, il Collegio deve rilevare che comunque il sig. V….. aveva proposto un ricorso che riferiva dell’opposto parere medico della CMO, assolvendo pertanto sostanzialmente all’onere di fornire quantomeno un “principio di prova” delle proprie ragioni, la quale notoriamente può provenire anche da atti o documenti della stessa amministrazione intimata in giudizio.
La presenza di tale elemento, pertanto, consente di fuoriuscire dal consueto ambito dell’insindacabilità del giudizio tecnico, realizzando una fattispecie contenziosa che, sia pure potenzialmente (e diversamente da quanto sostenuto dal Ministero), permette di sottoporre alla valutazione giurisdizionale il giudizio reso dal Comitato di verifica e che ha originato il rigetto del riconoscimento richiesto. In particolare, la consulenza tecnica d’ufficio ( inserita nel sistema processuale dall’art. 16 della legge n. 205/2000) deve ritenersi utilizzabile, in materie tradizionalmente oggetto di discrezionalità tecnica, tutte le volte che sia presente un sufficiente principio di prova indicato dal ricorrente (rinvenibile a maggior ragione nel caso che il medesimo provenga da organi tecnici della amministrazione) tendente a dimostrare i sostenuti vizi che inficerebbero il giudizio reso dall’amministrazione. In altri termini, l’introduzione della consulenza tecnica, in quanto strumento probatorio, non è idonea “ex se” a modificare il quadro dei principi che regola il sindacato del giudice amministrativo nella materia.
2.3.- Venendo al tema centrale sollevato dall’appello, la possibilità di procedere alla CTU non può estendersi, tuttavia, sino a determinare e legittimare una sostituzione del giudice amministrativo alle valutazioni compiute dell’amministrazione (che costituisce in realtà la forma più accentuata di sindacabilità), tramite il proprio Comitato di verifica ; questa è in realtà l’obiezione cardine che l’appello muove alla sentenza impugnata, formulando la terza censura rinvenibile nell’atto e che risulta fondata.
Nell’ordinanza che ha disposto l’incombente il TAR aveva formulato al consulente i seguenti quesiti:
a) “Dica, sulla scorta dell’esame del periziando, della documentazione esibita in giudizio e di quella eventualmente ritenuta necessaria e fornita dai ricorrenti in sede peritale, se il ricorrente (……) sia affetto dalle patologie indicate in ricorso; b) Dica, altresì, se sussista nesso causale in termini di alta probabilità scientifica logico razionale tra l’evento patologico eventualmente riscontrato e le condizioni lavorative dedotte in ricorso e quali risultano dalla documentazione in atti; c) Se, in conseguenza dell’evento dannoso e tenuto conto di eventuali precedenti morbosi del soggetto, ovvero della coesistenza o concorrenza di precedenti morbosi, siano derivati al ricorrente postumi che abbiano ridotto in modo permanente o temporaneo l’idoneità del soggetto a svolgere le comuni attività lavorative e la propria vita di relazione”. ‘E evidente che la risposta del CTU, pienamente collocatasi nell’alveo dei quesiti proposti, ha realizzato un sostituzione piena della funzione del Comitato di verifica, il cui giudizio il giudice di primo grado perviene a ribaltare muovendo da premesse del tutto opposte ai principi regolanti la materia e che pertanto non possono essere condivisi.
Il Tar, dopo aver ampiamente riportato la normativa e la giurisprudenza regolanti la materia, avvia il proprio ragionamento affermando preliminarmente che la tradizionale insindacabilità dei giudizi tecnico-discrezionali (che consente soltanto un sindacato di tipo “debole” sugli stessi), “deve essere revocata in dubbio sulla base di due alternative ragioni: la prima attiene alla natura della posizione soggettiva tutelata”, che essendo di diritto soggettivo collocherebbe la disponibilità della materia nella sola sfera del dipendente; “la seconda prescinde dalla natura della posizione soggettiva tutelata ed attiene al sindacato comunque esercitabile dal giudice amministrativo sugli apprezzamenti tecnici compiuti dalla pubblica amministrazione”. Conclude il primo giudice, dopo articolato e completo riepilogo dell’assetto da esso criticato, affermando che “ La corretta applicazione dei principi tutti sopra esposti comporta che l’opinabilità degli apprezzamenti tecnici medici, cui la norma di sicurezza sociale subordina il conseguimento del beneficio previdenziale invocato in questa sede, non rientra nelle ipotesi in cui è impedita la loro sostituzione con gli accertamenti istruttori compiuti dal giudice”.
Al riguardo il Collegio ritiene di dover chiarire quanto segue.
Anzitutto, a corollario di quanto già evidenziato in termini generali, l’ introduzione della consulenza tecnica nel processo amministrativo non determina necessariamente una diversa definizione della posizione giuridica soggettiva, la quale ben può permanere di interesse legittimo anche se in sede processuale vengano introdotti meccanismi tradizionalmente utilizzati per i diritti soggettivi. Né la natura di diritto soggettivo può essere dedotta dalla presenza nell’ordinamento di un diritto di natura patrimoniale quale l’equo indennizzo ; quest’ultimo (sulla cui sussistenza il giudice amministrativo conosce in sede di giurisdizione esclusiva) e che si rapporta al diverso concetto “soggettivo” di menomazione fisica, sorge infatti solo nel caso di favorevole conclusione del procedimento che lo precede, previo accertamento dell’indispensabile nesso di causalità tra la patologia ed il servizio prestato; ed è noto che a fronte di poteri dell’amministrazione sussistono normalmente solo interessi legittimi, anche perché , nel caso specifico del pubblico impiego, l’amministrazione è la sola responsabile del corretto utilizzo del personale nelle varie forme organizzative del servizi. L’azione di accertamento ( proposta dal ricorrente in primo grado ed accolta) non è quindi proponibile in quanto mirante a riconoscere posizioni giuridiche che non sono di diritto soggettivo, né si basano sull’accadimento di fatti, poiché nessuna di queste caratteristiche riveste il nesso di causalità sul quale l’amministrazione è chiamata ad esprimersi.
Quanto al secondo aspetto, attinente all’intensità del sindacato esercitabile, questo, secondo i primi giudici non potrebbe essere limitato a quello di tipo “debole” e sopra richiamato ma sarebbe di tipo “forte” , estendendosi sino a comprendere la possibilità di sostituzione, criticata dall’appellante. In particolare affermano i primi giudici che “l’opinabilità degli apprezzamenti tecnici medici, cui la norma di sicurezza sociale subordina il conseguimento del beneficio previdenziale invocato in questa sede, non rientra nelle ipotesi in cui è impedita la loro sostituzione con gli accertamenti istruttori compiuti dal giudice”.
Su questo punto, tuttavia, ritiene il Collegio che a sostegno di un sindacato forte non appare sufficiente, sul piano logico, rilevare che i giudizi medici siano “opinabili” ; tale osservazione , infatti, è formulabile anche contro le risultanze mediche opposte dalla parte ricorrente allo scopo di dimostrare la dipendenza da causa di servizio. Né, sul piano giuridico, soccorre la tesi del TAR l’orientamento della Corte costituzionale (v. sentenze n.146/1987 e n.25/1989) in materia di consulenza tecnica nel processo amministrativo, poiché esso si fonda sulla “ratio” di rendere più agevole l’accertamento del fatto controverso. Ed invero la consulenza tecnica sulla dipendenza di causa di servizio trova nella verifica dei fatti avvenuti soltanto il suo presupposto “storico”, richiedendo a completamento l’indispensabile espressione di un “quid pluris” quale la valutazione del nesso causale, che postula il possesso di conoscenze scientifico-mediche. Nel verificare la corretta espressione di quest’ultime, e nei limiti consentiti, il giudice amministrativo può utilizzare la CTU ma unicamente al fine di vagliare non la opinabilità tecnico-scientifica del giudizio di non dipendenza e tanto meno di sostituirsi , ma solo la presenza di gravi elementi di illogicità o anomalie tali che ne richiedano la riformulazione. Nella fattispecie, peraltro (ed a conferma che si tratta di una sostituzione piena dell’azione amministrativa), deve rilevarsi il quesito formulato al CTU, non reca alcuna richiesta di esaminare la validità del giudizio espresso dal Comitato, pur oggetto di impugnazione. Al di fuori di ciò, pertanto, il giudice che pronunzi il diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (v. punto 2 del dispositivo e petitum del ricorso), sulla base della ritenuta “opinabilità” del giudizio impugnato, accoglie un’azione inammissibile sotto il profilo tipologico, sia in quanto non si verte in materia di diritti soggettivi, sia perchè tendente a sostituirsi alle valutazioni dell’amministrazione. Allo stato attuale della legislazione e della giurisprudenza , questo non è possibile in nessuna sede di cognizione, restando l’effettività della tutela che intenda affermare la dipendenza dal servizio, limitata ed affidata alla eventuale sede conformativa dell’azione dell’amministrazione rispetto a quel giudicato che sia pervenuto a dimostrare la sussistenza dei vizi sopra richiamati.
3.- Conclusivamente e sintetizzando, l’appello del Ministero merita accoglimento in quanto :
a) la formale introduzione della consulenza tecnica nel processo amministrativo non autorizza a qualificare come diritto soggettivo la posizione (che permane di interesse legittimo) del dipendente pubblico che richiede il riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio; conseguentemente in materia non sono ammissibili azioni di accertamento;
b) l’accertamento del nesso di dipendenza permane soggetto al sindacato del giudice amministrativo esclusivamente in casi di palesi illogicità o errore tecnico o fattuale (il c.d. “sindacato debole”), e al di fuori di tali ipotesi non può pertanto estendersi sino a sostituire le valutazioni di spettanza degli organi tecnici dell’amministrazione;
c) detto sindacato non esclude perciò che , sia pure nei cennati limiti, il giudice amministrativo possa far ricorso alla CTU, a norma dell’art. 67 del c.p.a., la quale deve però investire anche la attendibilità delle ragioni addotte dal Comitato di verifica per negare la dipendenza da causa di servizio.
3.1.- All’accoglimento dell’appello segue la riforma della sentenza impugnata e la definizione del ricorso di primo grado come in motivazione.
4.- Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di entrambi di gradi di giudizio, attesa la sufficiente complessità delle questioni sollevate e trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe,
accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara in parte inammissibile il ricorso di primo grado (relativamente all’azione di accertamento) e lo respinge con riguardo all’azione di annullamento.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2012 , dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con l’intervento dei signori:
Anna Leoni, Presidente FF
Fabio Taormina, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/01/2013
Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.
Quello che ha richiesto il collega è stato davvero una grande cosa giusta, ossia quello di aver chiesto il CURRICULA VITAE di questi signori (scenziati) che giudicano le nostre malattie giudicandole tutte NON dipendenti da fatti di servizio.
Infatti è la prima volta che leggo una sentenza che riporta queste richieste.
A mio avviso dovremmo essere tutti a chiedere a questi Dottori di che tipo di Laurea sono in possesso.
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1) - Con istanza formale di accesso, notificata in data 29 giugno 2012, il Capo I Classe OMISSIS chiedeva al Ministero della Difesa di ottenere copia della documentazione inerente alla procedura a seguito della quale gli era stato negato il riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla legge per i casi di malattia dipendente da causa di servizio.
2) - In particolare, l’odierno ricorrente richiedeva copia dei curricula vitae et studiorum relativi ai componenti del Comitato di Verifica che aveva espresso parere negativo in merito alla sua istanza, al fine di accertare la loro professionalità e le loro competenze specialistiche in campo medico.
Il resto potete leggerlo qui sotto.
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27/02/2013 201300162 Sentenza 1
N. 00162/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00610/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 610 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Tack, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via S. Sonnino 77;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Cagliari, via Dante N.23;
per l'annullamento
del silenzio serbato dal Ministero della Difesa sull’istanza di accesso, presentata dal ricorrente in data 29 giugno 2012, alla documentazione relativa al procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 il dott. Giorgio Manca e uditi l’avv. Carlo Tack per il ricorrente e l’avv. dello Stato Anna Maria Bonomo per il Ministero;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza formale di accesso, notificata in data 29 giugno 2012, il Capo I Classe OMISSIS chiedeva al Ministero della Difesa di ottenere copia della documentazione inerente alla procedura a seguito della quale gli era stato negato il riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla legge per i casi di malattia dipendente da causa di servizio.
In particolare, l’odierno ricorrente richiedeva copia dei curricula vitae et studiorum relativi ai componenti del Comitato di Verifica che aveva espresso parere negativo in merito alla sua istanza, al fine di accertare la loro professionalità e le loro competenze specialistiche in campo medico.
2. Atteso il silenzio-diniego formatosi sulla propria istanza di accesso, con ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 31 agosto 2012, OMISSIS ha domandato l’annullamento del silenzio diniego del Ministero della Difesa nonché l’accertamento del diritto all’accesso.
3. Con atto depositato in data 31 ottobre 2012, si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.
4. Con successiva memoria, in data 12 novembre 2012, il Ministero ha insistito sulla infondatezza del ricorso.
5. Alla Camera di Consiglio del 28 novembre 2011, la causa è stata posta in decisione.
6. Con ordinanza del 13 dicembre 2012, adottata ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., il Collegio, avendo rilevato la mancata notifica del ricorso ad alcuno dei controinteressati, da individuarsi presumibilmente nei componenti del Comitato di Verifica, e ritenendo conseguentemente che sussistessero seri dubbi in ordine alla sua ammissibilità, ha invitato le parti a presentare memorie vertenti su tale questione.
7. Con memoria del 28 dicembre 2012, il ricorrente ha concluso per l’ammissibilità del ricorso. Le difese dell’OMISSIS, sul punto, si snodano su tre profili: il primo riguardante l’assenza di controinteressati in senso “sostanziale”, in relazione all’ostensione richiesta; il secondo concernente il mancato coinvolgimento, da parte dell’Amministrazione, di eventuali controinteressati nel corso del procedimento di accesso, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184; l’ultimo relativo alla mancata partecipazione dei componenti del Comitato di Verifica ad un precedente giudizio, occorso tra le medesime parti, che aveva portato il TAR Sardegna ad annullare il provvedimento con il quale era stata negato, per la prima volta, all’OMISSIS il riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio.
8. Tali rilievi non sono fondati; pertanto, il ricorso è inammissibile.
Giova osservare, al riguardo, quanto segue.
L’art. 116 cod. proc. amm. richiede espressamente la notifica del ricorso in materia di accesso ad almeno un controinteressato. La giurisprudenza ha, al riguardo, chiarito che debbono qualificarsi come controinteressati, specialmente a seguito delle modifiche apportate all’art. 22, comma 1, lett. c) della L. 7 agosto 1990, n. 241 dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, non tutti coloro i quali siano, in qualsiasi modo, “contemplati” nell’istanza di accesso, bensì coloro che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
Pertanto, ai fini della qualifica di un soggetto come controinteressato «non basta che taluno venga chiamato in qualche modo in causa dal documento richiesto, ma occorre in capo a tale soggetto un quid pluris, vale a dire la titolarità di un diritto alla riservatezza sui dati racchiusi nello stesso documento, atteso che in materia di accesso la veste di controinteressato è una proiezione del valore della riservatezza, e non già della mera oggettiva riferibilità di un dato alla sfera di un certo soggetto» (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, sentenza 27 maggio 2011, n. 3190; cfr., da ultimo, anche Cons. Stato, sez. IV, sentenza 17 ottobre 2012, n. 5325).
9. Nel caso di specie, la richiesta di accesso era volta ad ottenere dati riguardanti la sfera di riservatezza dei componenti del Comitato di Verifica, essendo stata richiesta l’ostensione dei relativi curricula vitae et studiorum.
Al riguardo, è inconferente il richiamo, operato dal ricorrente (pag. 3, memoria del 28 dicembre 2012), a quella giurisprudenza che esclude la posizione di controinteressati in capo ai soggetti partecipanti ad una procedura concorsuale, sul rilievo che essi abbiano già implicitamente acconsentito, una volta presentata la domanda di partecipazione, all'accesso alla documentazione da parte dei soggetti interessati.
10. Nel caso in esame, difatti, i componenti del Comitato di Verifica non hanno prestato alcun assenso alla libera ostensione dei propri dati personali.
11. Pertanto, il ricorso de quo è inammissibile, attesa la mancata notifica ex art. 116 cod. proc. amm. ad almeno uno dei componenti del Comitato di verifica, i quali vedrebbero compromessa, dall’ostensione dei curricula personali, la propria sfera di riservatezza.
12. Il secondo profilo di difesa del ricorrente si fonda, sostanzialmente, su quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale «il ricorso in materia di accesso non può essere dichiarato inammissibile per difetto di notificazione ad uno dei controinteressati nel caso in cui sia stata la stessa amministrazione a non avere consentito la partecipazione procedimentale a soggetti che potrebbero subire un pregiudizio dall’accoglimento dell’istanza (tra gli altri, Cons. Stato, Sez. VI, 30 luglio 2010, n. 5062)» (v. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 5 settembre 2012, n. 4703; sez. IV, sentenza 16 maggio 2011, n. 2968; sez. IV, sentenza 14 aprile 2010, n. 2093).
Tale orientamento si basa sulla considerazione per cui l’art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, pone in capo all’Amministrazione l’obbligo di coinvolgere nel procedimento i controinteressati all’accesso che abbia individuato, con la conseguenza che, laddove la P.A. non abbia provveduto a ciò, l’errore del ricorrente che non abbia convenuto in giudizio i controinteressati deve essere considerato scusabile e deve essere disposta la rimessione in termini ai fini dell’integrazione del contraddittorio.
13. La ratio che sta alla base dell’orientamento giurisprudenziale in esame deve essere rinvenuta nell’esigenza di tutelare l’istante nei casi in cui i controinteressati non risultino agevolmente individuabili, nonché nella necessità di evitare la declaratoria di inammissibilità del ricorso, laddove l’errore sia originato da una condotta dell’Amministrazione idonea a “trarre in inganno” il soggetto istante circa l’insussistenza di soggetti controinteressati.
14. A ben vedere, tali esigenze non sussistono nel caso di specie.
Per un verso, difatti, i controinteressati erano facilmente individuabili (e lo stesso ricorrente afferma di conoscerne i nominativi: cfr. memoria di replica del 16 novembre 2012, pag. 4).
Per altro verso, l’Amministrazione non ha condotto un’istruttoria procedimentale, essendo rimasta inerte a fronte dell’istanza di accesso dell’odierno ricorrente. Con la conseguenza che non può essersi ingenerato, in capo a quest’ultimo, alcun affidamento che sorregga il riconoscimento dell’errore scusabile circa l’insussistenza di controinteressati all’ostensione della documentazione richiesta.
15. Con riguardo all’ultimo profilo di difesa del ricorrente, giova osservare che mentre nel processo deciso da questo TAR con sentenza n. 604/2011, oggetto del giudizio era l’annullamento del provvedimento con il quale era stato negato all’OMISSIS, per la prima volta, il riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio, l’oggetto del presente giudizio è l’ostensione di documenti che coinvolgono la sfera di riservatezza dei componenti del Comitato di Verifica. Con la conseguenza che questi ultimi avrebbero dovuto essere coinvolti, nel presente giudizio.
16. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso è inammissibile.
17. Le spese giudiziali possono essere compensate tra le parti, considerata la peculiarità, anche sotto il profilo processuale, della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore
Gianluca Rovelli, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/02/2013
Infatti è la prima volta che leggo una sentenza che riporta queste richieste.
A mio avviso dovremmo essere tutti a chiedere a questi Dottori di che tipo di Laurea sono in possesso.
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1) - Con istanza formale di accesso, notificata in data 29 giugno 2012, il Capo I Classe OMISSIS chiedeva al Ministero della Difesa di ottenere copia della documentazione inerente alla procedura a seguito della quale gli era stato negato il riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla legge per i casi di malattia dipendente da causa di servizio.
2) - In particolare, l’odierno ricorrente richiedeva copia dei curricula vitae et studiorum relativi ai componenti del Comitato di Verifica che aveva espresso parere negativo in merito alla sua istanza, al fine di accertare la loro professionalità e le loro competenze specialistiche in campo medico.
Il resto potete leggerlo qui sotto.
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27/02/2013 201300162 Sentenza 1
N. 00162/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00610/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 610 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Tack, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via S. Sonnino 77;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Cagliari, via Dante N.23;
per l'annullamento
del silenzio serbato dal Ministero della Difesa sull’istanza di accesso, presentata dal ricorrente in data 29 giugno 2012, alla documentazione relativa al procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 il dott. Giorgio Manca e uditi l’avv. Carlo Tack per il ricorrente e l’avv. dello Stato Anna Maria Bonomo per il Ministero;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza formale di accesso, notificata in data 29 giugno 2012, il Capo I Classe OMISSIS chiedeva al Ministero della Difesa di ottenere copia della documentazione inerente alla procedura a seguito della quale gli era stato negato il riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla legge per i casi di malattia dipendente da causa di servizio.
In particolare, l’odierno ricorrente richiedeva copia dei curricula vitae et studiorum relativi ai componenti del Comitato di Verifica che aveva espresso parere negativo in merito alla sua istanza, al fine di accertare la loro professionalità e le loro competenze specialistiche in campo medico.
2. Atteso il silenzio-diniego formatosi sulla propria istanza di accesso, con ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 31 agosto 2012, OMISSIS ha domandato l’annullamento del silenzio diniego del Ministero della Difesa nonché l’accertamento del diritto all’accesso.
3. Con atto depositato in data 31 ottobre 2012, si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.
4. Con successiva memoria, in data 12 novembre 2012, il Ministero ha insistito sulla infondatezza del ricorso.
5. Alla Camera di Consiglio del 28 novembre 2011, la causa è stata posta in decisione.
6. Con ordinanza del 13 dicembre 2012, adottata ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., il Collegio, avendo rilevato la mancata notifica del ricorso ad alcuno dei controinteressati, da individuarsi presumibilmente nei componenti del Comitato di Verifica, e ritenendo conseguentemente che sussistessero seri dubbi in ordine alla sua ammissibilità, ha invitato le parti a presentare memorie vertenti su tale questione.
7. Con memoria del 28 dicembre 2012, il ricorrente ha concluso per l’ammissibilità del ricorso. Le difese dell’OMISSIS, sul punto, si snodano su tre profili: il primo riguardante l’assenza di controinteressati in senso “sostanziale”, in relazione all’ostensione richiesta; il secondo concernente il mancato coinvolgimento, da parte dell’Amministrazione, di eventuali controinteressati nel corso del procedimento di accesso, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184; l’ultimo relativo alla mancata partecipazione dei componenti del Comitato di Verifica ad un precedente giudizio, occorso tra le medesime parti, che aveva portato il TAR Sardegna ad annullare il provvedimento con il quale era stata negato, per la prima volta, all’OMISSIS il riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio.
8. Tali rilievi non sono fondati; pertanto, il ricorso è inammissibile.
Giova osservare, al riguardo, quanto segue.
L’art. 116 cod. proc. amm. richiede espressamente la notifica del ricorso in materia di accesso ad almeno un controinteressato. La giurisprudenza ha, al riguardo, chiarito che debbono qualificarsi come controinteressati, specialmente a seguito delle modifiche apportate all’art. 22, comma 1, lett. c) della L. 7 agosto 1990, n. 241 dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, non tutti coloro i quali siano, in qualsiasi modo, “contemplati” nell’istanza di accesso, bensì coloro che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
Pertanto, ai fini della qualifica di un soggetto come controinteressato «non basta che taluno venga chiamato in qualche modo in causa dal documento richiesto, ma occorre in capo a tale soggetto un quid pluris, vale a dire la titolarità di un diritto alla riservatezza sui dati racchiusi nello stesso documento, atteso che in materia di accesso la veste di controinteressato è una proiezione del valore della riservatezza, e non già della mera oggettiva riferibilità di un dato alla sfera di un certo soggetto» (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, sentenza 27 maggio 2011, n. 3190; cfr., da ultimo, anche Cons. Stato, sez. IV, sentenza 17 ottobre 2012, n. 5325).
9. Nel caso di specie, la richiesta di accesso era volta ad ottenere dati riguardanti la sfera di riservatezza dei componenti del Comitato di Verifica, essendo stata richiesta l’ostensione dei relativi curricula vitae et studiorum.
Al riguardo, è inconferente il richiamo, operato dal ricorrente (pag. 3, memoria del 28 dicembre 2012), a quella giurisprudenza che esclude la posizione di controinteressati in capo ai soggetti partecipanti ad una procedura concorsuale, sul rilievo che essi abbiano già implicitamente acconsentito, una volta presentata la domanda di partecipazione, all'accesso alla documentazione da parte dei soggetti interessati.
10. Nel caso in esame, difatti, i componenti del Comitato di Verifica non hanno prestato alcun assenso alla libera ostensione dei propri dati personali.
11. Pertanto, il ricorso de quo è inammissibile, attesa la mancata notifica ex art. 116 cod. proc. amm. ad almeno uno dei componenti del Comitato di verifica, i quali vedrebbero compromessa, dall’ostensione dei curricula personali, la propria sfera di riservatezza.
12. Il secondo profilo di difesa del ricorrente si fonda, sostanzialmente, su quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale «il ricorso in materia di accesso non può essere dichiarato inammissibile per difetto di notificazione ad uno dei controinteressati nel caso in cui sia stata la stessa amministrazione a non avere consentito la partecipazione procedimentale a soggetti che potrebbero subire un pregiudizio dall’accoglimento dell’istanza (tra gli altri, Cons. Stato, Sez. VI, 30 luglio 2010, n. 5062)» (v. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 5 settembre 2012, n. 4703; sez. IV, sentenza 16 maggio 2011, n. 2968; sez. IV, sentenza 14 aprile 2010, n. 2093).
Tale orientamento si basa sulla considerazione per cui l’art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, pone in capo all’Amministrazione l’obbligo di coinvolgere nel procedimento i controinteressati all’accesso che abbia individuato, con la conseguenza che, laddove la P.A. non abbia provveduto a ciò, l’errore del ricorrente che non abbia convenuto in giudizio i controinteressati deve essere considerato scusabile e deve essere disposta la rimessione in termini ai fini dell’integrazione del contraddittorio.
13. La ratio che sta alla base dell’orientamento giurisprudenziale in esame deve essere rinvenuta nell’esigenza di tutelare l’istante nei casi in cui i controinteressati non risultino agevolmente individuabili, nonché nella necessità di evitare la declaratoria di inammissibilità del ricorso, laddove l’errore sia originato da una condotta dell’Amministrazione idonea a “trarre in inganno” il soggetto istante circa l’insussistenza di soggetti controinteressati.
14. A ben vedere, tali esigenze non sussistono nel caso di specie.
Per un verso, difatti, i controinteressati erano facilmente individuabili (e lo stesso ricorrente afferma di conoscerne i nominativi: cfr. memoria di replica del 16 novembre 2012, pag. 4).
Per altro verso, l’Amministrazione non ha condotto un’istruttoria procedimentale, essendo rimasta inerte a fronte dell’istanza di accesso dell’odierno ricorrente. Con la conseguenza che non può essersi ingenerato, in capo a quest’ultimo, alcun affidamento che sorregga il riconoscimento dell’errore scusabile circa l’insussistenza di controinteressati all’ostensione della documentazione richiesta.
15. Con riguardo all’ultimo profilo di difesa del ricorrente, giova osservare che mentre nel processo deciso da questo TAR con sentenza n. 604/2011, oggetto del giudizio era l’annullamento del provvedimento con il quale era stato negato all’OMISSIS, per la prima volta, il riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio, l’oggetto del presente giudizio è l’ostensione di documenti che coinvolgono la sfera di riservatezza dei componenti del Comitato di Verifica. Con la conseguenza che questi ultimi avrebbero dovuto essere coinvolti, nel presente giudizio.
16. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso è inammissibile.
17. Le spese giudiziali possono essere compensate tra le parti, considerata la peculiarità, anche sotto il profilo processuale, della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore
Gianluca Rovelli, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/02/2013
Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.
Il CdS è stato chiaro.
L'Appuntato CC.
Deduce, quali motivi di illegittimità degli atti menzionati, la violazione di legge, genericamente indicata e con specifico riferimento al mancato rispetto dell'obbligo, di cui all'art. 10 bis della legge n.241 del 1990, di preavviso dei motivi che ostano all'accoglimento del riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio e del diniego di equo indennizzo.
Il CdS a seguito del ricorso straordinario al PDR precisa:
1) - La prima doglianza con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, non avendo l’amministrazione procedente comminato il c.d. preavviso di rigetto, è infondata, e deve di conseguenza essere rigettata.
2) - Deve, in proposito, essere ricordato che la giurisprudenza delle Sezioni consultive del Consiglio di Stato ha da tempo escluso che la disciplina di cui all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 trovi applicazione nel procedimento riguardante il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio di infermità, regolato dal D.P.R. n. 461 del 2001, e ciò in considerazione della natura vincolante del parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all’art. 14 del cennato D.P.R. n. 461 del 2001.
3) - E’ stato, infatti, osservato che la natura non solo obbligatoria, ma vincolante, del parere reso nella materia in questione dal Comitato di verifica per le cause di servizio esclude l’obbligo del preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 (Cons. Stato, Sez. III 18 dicembre 2007 n. 3036/07).
4) - Il sopra ricordato indirizzo della III Sezione consultiva del Consiglio di Stato è conforme, d’altra parte, a quello elaborato in sede giurisdizionale, alla stregua del quale la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 non è invocabile allorchè il provvedimento conclusivo del procedimento abbia contenuto vincolato (Cons. Stato, Sez. IV, 10 ottobre 2007 n. 5314).
Ricorso infondato.
Il resto leggetelo qui sotto.
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30/04/2013 201100802 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 13/03/2013
Numero 02044/2013 e data 30/04/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 13 marzo 2013
NUMERO AFFARE 00802/2011
OGGETTO:
Ministero della difesa
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall'appuntato dei carabinieri D. L., avverso il mancato riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio e il diniego di equo indennizzo.
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 61687, in data 14/02/2011, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
Visto il ricorso straordinario;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Mauro Zampini;
Premesso:
L'appuntato D. L. chiede, con il ricorso oggetto di esame, l'annullamento del decreto di rigetto e del conforme parere sfavorevole del Comitato di verifica per le cause di servizio, relativi all'infermità "note di rinosinusite cronica frontale e mascellare".
Deduce, quali motivi di illegittimità degli atti menzionati, la violazione di legge, genericamente indicata e con specifico riferimento al mancato rispetto dell'obbligo, di cui all'art. 10 bis della legge n.241 del 1990, di preavviso dei motivi che ostano all'accoglimento del riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio e del diniego di equo indennizzo.
Considerato:
Il ricorso è infondato.
La prima doglianza con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, non avendo l’amministrazione procedente comminato il c.d. preavviso di rigetto, è infondata, e deve di conseguenza essere rigettata.
Deve, in proposito, essere ricordato che la giurisprudenza delle Sezioni consultive del Consiglio di Stato ha da tempo escluso che la disciplina di cui all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 trovi applicazione nel procedimento riguardante il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio di infermità, regolato dal D.P.R. n. 461 del 2001, e ciò in considerazione della natura vincolante del parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all’art. 14 del cennato D.P.R. n. 461 del 2001.
E’ stato, infatti, osservato che la natura non solo obbligatoria, ma vincolante, del parere reso nella materia in questione dal Comitato di verifica per le cause di servizio esclude l’obbligo del preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 (Cons. Stato, Sez. III 18 dicembre 2007 n. 3036/07).
Il procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da una infermità, pur non essendo ricompreso fra le ipotesi di esclusione espressamente previste dalla legge, è tuttavia scandito con precisione da cadenze temporali predefinite dal d. lgs. n. 461 del 2001, che all’art. 14 ha qualificato il parere del Comitato di verifica come vincolante (Cons. Stato, Sez. III 14 settembre 2010 n. 3270/2009); tale natura vincolante del parere rende superflua l’invocata comunicazione, dovendo l’amministrazione conformarsi al parere.
Il sopra ricordato indirizzo della III Sezione consultiva del Consiglio di Stato è conforme, d’altra parte, a quello elaborato in sede giurisdizionale, alla stregua del quale la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 non è invocabile allorchè il provvedimento conclusivo del procedimento abbia contenuto vincolato (Cons. Stato, Sez. IV, 10 ottobre 2007 n. 5314).
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba considerarsi infondato.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mauro Zampini Pietro Falcone
IL SEGRETARIO
Tiziana Tomassini
L'Appuntato CC.
Deduce, quali motivi di illegittimità degli atti menzionati, la violazione di legge, genericamente indicata e con specifico riferimento al mancato rispetto dell'obbligo, di cui all'art. 10 bis della legge n.241 del 1990, di preavviso dei motivi che ostano all'accoglimento del riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio e del diniego di equo indennizzo.
Il CdS a seguito del ricorso straordinario al PDR precisa:
1) - La prima doglianza con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, non avendo l’amministrazione procedente comminato il c.d. preavviso di rigetto, è infondata, e deve di conseguenza essere rigettata.
2) - Deve, in proposito, essere ricordato che la giurisprudenza delle Sezioni consultive del Consiglio di Stato ha da tempo escluso che la disciplina di cui all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 trovi applicazione nel procedimento riguardante il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio di infermità, regolato dal D.P.R. n. 461 del 2001, e ciò in considerazione della natura vincolante del parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all’art. 14 del cennato D.P.R. n. 461 del 2001.
3) - E’ stato, infatti, osservato che la natura non solo obbligatoria, ma vincolante, del parere reso nella materia in questione dal Comitato di verifica per le cause di servizio esclude l’obbligo del preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 (Cons. Stato, Sez. III 18 dicembre 2007 n. 3036/07).
4) - Il sopra ricordato indirizzo della III Sezione consultiva del Consiglio di Stato è conforme, d’altra parte, a quello elaborato in sede giurisdizionale, alla stregua del quale la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 non è invocabile allorchè il provvedimento conclusivo del procedimento abbia contenuto vincolato (Cons. Stato, Sez. IV, 10 ottobre 2007 n. 5314).
Ricorso infondato.
Il resto leggetelo qui sotto.
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30/04/2013 201100802 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 13/03/2013
Numero 02044/2013 e data 30/04/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 13 marzo 2013
NUMERO AFFARE 00802/2011
OGGETTO:
Ministero della difesa
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall'appuntato dei carabinieri D. L., avverso il mancato riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio e il diniego di equo indennizzo.
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 61687, in data 14/02/2011, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
Visto il ricorso straordinario;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Mauro Zampini;
Premesso:
L'appuntato D. L. chiede, con il ricorso oggetto di esame, l'annullamento del decreto di rigetto e del conforme parere sfavorevole del Comitato di verifica per le cause di servizio, relativi all'infermità "note di rinosinusite cronica frontale e mascellare".
Deduce, quali motivi di illegittimità degli atti menzionati, la violazione di legge, genericamente indicata e con specifico riferimento al mancato rispetto dell'obbligo, di cui all'art. 10 bis della legge n.241 del 1990, di preavviso dei motivi che ostano all'accoglimento del riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio e del diniego di equo indennizzo.
Considerato:
Il ricorso è infondato.
La prima doglianza con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, non avendo l’amministrazione procedente comminato il c.d. preavviso di rigetto, è infondata, e deve di conseguenza essere rigettata.
Deve, in proposito, essere ricordato che la giurisprudenza delle Sezioni consultive del Consiglio di Stato ha da tempo escluso che la disciplina di cui all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 trovi applicazione nel procedimento riguardante il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio di infermità, regolato dal D.P.R. n. 461 del 2001, e ciò in considerazione della natura vincolante del parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all’art. 14 del cennato D.P.R. n. 461 del 2001.
E’ stato, infatti, osservato che la natura non solo obbligatoria, ma vincolante, del parere reso nella materia in questione dal Comitato di verifica per le cause di servizio esclude l’obbligo del preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 (Cons. Stato, Sez. III 18 dicembre 2007 n. 3036/07).
Il procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da una infermità, pur non essendo ricompreso fra le ipotesi di esclusione espressamente previste dalla legge, è tuttavia scandito con precisione da cadenze temporali predefinite dal d. lgs. n. 461 del 2001, che all’art. 14 ha qualificato il parere del Comitato di verifica come vincolante (Cons. Stato, Sez. III 14 settembre 2010 n. 3270/2009); tale natura vincolante del parere rende superflua l’invocata comunicazione, dovendo l’amministrazione conformarsi al parere.
Il sopra ricordato indirizzo della III Sezione consultiva del Consiglio di Stato è conforme, d’altra parte, a quello elaborato in sede giurisdizionale, alla stregua del quale la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 non è invocabile allorchè il provvedimento conclusivo del procedimento abbia contenuto vincolato (Cons. Stato, Sez. IV, 10 ottobre 2007 n. 5314).
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba considerarsi infondato.
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Mauro Zampini Pietro Falcone
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