Cause di servizio in itinere

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sgtbuck
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Cause di servizio in itinere

Messaggio da sgtbuck »

Possono essere riconosciute le c. di s. in itinere?
Ci sono particolari motivi ostativi.


ZioSam
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Re: Cause di servizio in itinere

Messaggio da ZioSam »

Se il fatto avviene nell'itinerario previsto, in un arco orario consono e NON per colpa tua, allora si.

Non ricordo però se devi essere autorizzato dal tuo Comando a poter effettuare giornalmente il tragitto casa-lavoro e viceversa.
franruggi
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Re: Cause di servizio in itinere

Messaggio da franruggi »

L autorizzazione ci deve essere, contestualmente non ci deve essere dolo o negligenza nell incidente


Saluti
Francesco
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pietro17
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Re: Cause di servizio in itinere

Messaggio da pietro17 »

Scusate ma devi essere autorizzato anche se risiedi nello stesso comune del tuo comando/ufficio?

Saluti.


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italiauno61

Re: Cause di servizio in itinere

Messaggio da italiauno61 »

pietro17 ha scritto:Scusate ma devi essere autorizzato anche se risiedi nello stesso comune del tuo comando/ufficio?

Saluti.


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Non mi pare...l'importante è che in sede di rapporto informativo il responsabile dichiari che l'infortunio è avvenuto "in itinere". Per itinere, come saprete tutti, si intende dal primo suolo pubblico fuori dell'abitazione al Comando di appartenenza seguendo l'itinerario più consono...Dico suolo pubblico perchè, se per andare in ufficio il dipendente cade dalle scale del proprio palazzo, allora il trauma eventualmente riportato NON può considerarsi contratto in itinere...E' considerato in itinere anche il percorso fatto con i mezzi pubblici e quindi una lesione/trauma contratto scendendo dall'autobus o inciampando su una buca attraversando la strada per raggiungere il proprio posto di lavoro, può riconoscersi dipendente da causa di servizio...
panorama
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Re: Cause di servizio in itinere

Messaggio da panorama »

PolStato
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1) - La ricorrente in data 27/6/2001, comandata in servizio con orario 19.00/1.00, intorno alle 18,35, mentre si recava con la propria bicicletta in Questura per intraprendere il turno di servizio, cadeva procurandosi forti contusioni al ginocchio e al braccio.

2) - l’amministrazione, con note del dirigente dell’ufficio e del questore in data 23 marzo 2012, confermava che il luogo in cui si era verificato l’infortunio era la via di collegamento più veloce tra l’abitazione della dipendente e la questura, che la data e l’ora dell’infortunio erano coerenti con il servizio che l’impiegata doveva prestare e che, trattandosi di caduta dalla propria bicicletta non era stato redatto alcun documento CID, né la stessa aveva percepito somme a titolo di risarcimento da parte di assicurazioni.

Ricorso ACCOLTO.
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16/05/2014 201304031 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 22/01/2014


Numero 01593/2014 e data 16/05/2014


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 22 gennaio 2014

NUMERO AFFARE 04031/2013

OGGETTO:
Ministero dell’interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS-, nata …. il …… e residente ….., contro il decreto ministeriale 30 novembre 2012 n. …., notificatole il 4 marzo 2013, recante diniego di riconoscimento di dipendenza d’infermità da causa di servizio di infermità e dell’equo indennizzo.

LA SEZIONE
Vista la relazione 28 novembre 2013 prot. n. 333-A/U.C.10442/2680/E.I. con la quale il ministero dell’interno, dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, notificato al ministero a mezzo del servizio postale il 1° luglio 2013 (data di spedizione);
esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Adolfo Metro.

Premesso:
con istanze del 9/9/2001 e del 26/4/2006 la signora -OMISSIS-, sovrintendente della Polizia di Stato, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “esiti di frattura composta del capitello radiale sn a moderato impegno funzionale”.

La commissione medica ospedaliera di Chieti accertava l’esistenza dell’infermità, giudicandola ascrivibile alla tabella B.

Il parere del comitato di verifica per le cause di servizio n. …../2008 dell’11/5/2009 non riconosceva l’infermità come dipendente da fatti di servizio, ritenendo che, ai fini del riconoscimento, l’istante aveva l’onere di “evidenziare e documentare la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento stesso”.

Il Servizio del trattamento di pensione e della previdenza provvedeva ad acquisire ulteriore e specifica documentazione presso la Questura di ….., richiedendo successivamente, al comitato, di riesaminare la pratica.

Il comitato con parere n. …./2012 del 7/11/2012, fatto proprio dal decreto ministeriale sopra indicato, confermava il precedente pronunciamento negativo, non riconoscendo l’infermità come dipendente da causa di servizio.

Avverso tale atto la ricorrente ha proposto i seguenti motivi di gravame:
- violazione del decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2001 n. 461 e della legge 7 agosto 1990 n. 241 con riferimento alla ragionevole durata del procedimento e violazione dei principi sulla partecipazione;
- violazione dei principi generali in tema di motivazione, ed in particolare, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, errata valutazione dei presupposti di fatto, eccesso di potere, sviamento, illogicità, perplessità e ingiustizia manifesta.

L’amministrazione, nella relazione, ha sostenuto l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Considerato:

il ricorso è fondato.

La ricorrente in data 27/6/2001, comandata in servizio con orario 19.00/1.00, intorno alle 18,35, mentre si recava con la propria bicicletta in questura per intraprendere il turno di servizio, cadeva procurandosi forti contusioni al ginocchio e al braccio. Comunicava telefonicamente l’accaduto al sottufficiale di turno della questura e, intorno alle 18.45, veniva accompagnata da un collega presso il locale pronto soccorso, dove le venivano diagnosticate la frattura del capitello radiale sx e una contusione al ginocchio sx.

Tali fatti risultano, oltre che dalla documentazione sanitaria, dalle relazioni del capo di gabinetto e del questore in data 17 novembre 2001, nelle quali è stato evidenziato che il sinistro è avvenuto lungo il percorso più breve tra la residenza della ricorrente e il luogo di lavoro, nonché dalla relazione di servizio dell’ufficio denunce e dalla relazione di servizio della volante 1, che ha attestato il prelievo della ricorrente dal pronto soccorso.

Tale documentazione era ritenuta insufficiente dal comitato, al fine di consentire la valutazione dell’esistenza o meno del nesso di causalità, in relazione alla specifica patologia e allo specifico evento di cui si chiedeva il riconoscimento; a tal fine, lo stesso comitato suggeriva all’interessata e all’amministrazione di produrre ulteriore documentazione quale, a titolo esemplificativo, il verbale dell’autorità di polizia intervenuta sul luogo, valide testimonianze, il modulo “CID”, la liquidazione dell’assicurazione, eventuali sentenze, ecc.

In relazione a tali richieste l’amministrazione, con note del dirigente dell’ufficio e del questore in data 23 marzo 2012, confermava che il luogo in cui si era verificato l’infortunio era la via di collegamento più veloce tra l’abitazione della dipendente e la questura, che la data e l’ora dell’infortunio erano coerenti con il servizio che l’impiegata doveva prestare e che, trattandosi di caduta dalla propria bicicletta non era stato redatto alcun documento CID, né la stessa aveva percepito somme a titolo di risarcimento da parte di assicurazioni.

Nonostante tali precisazioni il comitato, con il parere richiamato dal provvedimento impugnato, ha confermato che non erano sopravvenuti elementi tali da modificare il parere espresso in precedenza.

Il provvedimento impugnato e il richiamato parere del comitato, che costituisce atto vincolante per l’amministrazione, devono ritenersi palesemente illogici e contraddittòri nella parte in cui assumono che gli elementi prodotti dall’amministrazione e dall’interessata non sono sufficienti per dimostrare che l’incidente occorsole sia classificabile come incidente “in itinere”, ossia, verificatosi nel tragitto compreso tra l’abitazione della ricorrente e il luogo di lavoro, in un orario coerente con la presa di servizio dell’interessata in base al turno assegnatole; al riguardo, tutta la documentazione in atti risulta concorde su tali fatti e, in relazione alle caratteristiche dell’incidente, non risulta possa essere richiesta un’ulteriore documentazione come quella elencata dal comitato, la quale non è coerente con il tipo di incidente verificatosi.

Non sussiste, pertanto, la genericità degli elementi addotti dalla ricorrente e dall’amministrazione, i quali, al contrario, sono ampiamente probatori dei fatti accaduti e del loro rapporto causale con lo svolgimento del servizio.

Il ricorso va pertanto, accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Gli ulteriori motivi di censura possono considerarsi assorbiti.

P.Q.M.

esprime il parere che ricorso debba essere accolto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Adolfo Metro Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Francesca Albanesi
panorama
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Re: Cause di servizio in itinere

Messaggio da panorama »

incidente stradale avvenuto in itinere.

Accolto
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24/10/2014 201400428 Sentenza 1


N. 00428/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00226/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 226 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. R. S., con domicilio eletto presso R. S. in Pescara, via Roma, 138;

contro
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo c/ S.Domenico;

per l'annullamento
del decreto 28 febbraio 2013, n. 587, con il quale il Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia non ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio l’infermità da cui era affetto il sig. -OMISSIS-; nonché degli atti presupposti e connessi, tra cui il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio reso in data 27 luglio 2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2014 il dott. Michele Eliantonio e uditi l'avv. R. S. per la parte ricorrente e l'avv. distrettuale dello Stato Generoso Di Leo per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La sig.ra -OMISSIS-, vedova -OMISSIS- in servizio al momento del decesso presso la Casa circondariale di Chieti, riferisce di aver chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, che ne avevano poi determinato la morte, contratte dal proprio marito in un incidente stradale avvenuto in itinere, mentre tornava a casa dal posto di lavoro.

Riferisce, altresì, che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nella seduta del 27 luglio 2012 non aveva riconosciuto la dipendenza da fatti di servizio delle infermità che avevano determinato il decesso.

Con il ricorso in esame ha impugnato dinanzi questo Tribunale il decreto del 28 febbraio 2013, con il quale il Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, richiamando tale parere, non ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio la predetta infermità.

Ha dedotto a tal fine che l’atto impugnato era inficiato da eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto non era adeguatamente considerata la dinamica dell’incidente occorso in itinere.

Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio, senza produrre alcun atto.

Alla pubblica udienza del 16 ottobre 2014 la causa è stata trattenuta a decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in esame è stato impugnato il decreto del 28 febbraio 2013, con il quale il Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia non ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio le infermità, che ne avevano poi determinato la morte, contratte dal marito della ricorrente in un incidente stradale avvenuto in itinere.

Tale diniego, come sopra si è già esposto, è motivato per relationem al parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che non aveva riconosciuto la dipendenza di tali infermità da fatti di servizio sulla base della seguente testuale considerazione: “in quanto le circostanze di tempo, di modo e di luogo in cui ebbe a verificarsi l’evento in questione configurano l’ipotesi di grave imprudenza, interruttiva di qualsiasi rapporto di causalità o di concausalità efficiente e determinante del servizio”.

L’atto impugnato ha recepito tali valutazioni.

Nei confronti di tale atto la parte ricorrente ha dedotto nella sostanza che l’atto impugnato era inficiato da eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto non era stata adeguatamente considerata la dinamica dell’incidente occorso in itinere. Ed al riguardo ha versato in giudizio la relazione di un consulente tecnico di parte con la quale meglio si descrivono le dinamiche dell’incidente in questione.

In tale relazione si precisa che in una strada rettilinea -OMISSIS- tornava a casa dal posto di lavoro su un motociclo ad una velocità di circa 50 km/h, mentre era in atto un temporale, e che per non tamponare un mezzo che si era fermato al centro della strada per voltare a sinistra, era caduto finendo nella opposta corsia di marcia, dove era stato investito da una autovettura che procedeva in senso inverso alla velocità di circa 70 km/h.

L’Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, non ha depositato documenti o scritti difensivi, mentre la parte ricorrente ha versato in giudizio oltre alla predetta CTP, anche l’atto impugnato ed il presupposto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

Ora va ricordato che l’art. 46 del c.p.a. impone all’Amministrazione intimata di versare in giudizio, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, oltre al provvedimento impugnato anche “gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio”. Il successivo art. 73 dispone poi, che ulteriori documenti possano essere depositati fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza.

Ciò detto, va rilevato che l’Amministrazione non ha adempiuto al predetto obbligo di versare il giudizio tutti gli atti del procedimento, né ha ritenuto opportuno meglio precisare, con il deposito di atti ulteriori, per quale ragione avesse ritenuto che ricorresse nella specie un’ipotesi di grave imprudenza “interruttiva di qualsiasi rapporto di causalità o di concausalità efficiente e determinante del servizio”.

Per cui la decisione non può non essere assunta che allo stato degli atti.

Fatte tali precisazioni, va anche ricordato che il diritto vivente è pacifico nel riconoscere come dipendente da causa di servizio anche la patologia contratta dal pubblico dipendente in esito al c.d. infortunio in itinere, cioè l’infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. A tal fine si è tuttavia, pur sempre, ritenuto necessario che tra i fatti di servizio latamente intesi e le infermità o lesioni riportate dal dipendente sussista un rapporto di tipo causale ovvero concausale efficiente e determinante e che tale nesso causale è stato escluso nelle ipotesi in cui l’evento si sia verificato per dolo o colpa grave dell’interessato.

L’art. 58 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, contenente “Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato”, dispone, infatti, testualmente che “nulla può essere liquidato all'impiegato se la menomazione della integrità fisica sia stata contratta per dolo o colpa grave di lui”.

La giurisprudenza amministrativa ha al riguardo ripetutamente chiarito che il nesso di causalità tra l’attività lavorativa in senso ampio e l’evento dannoso si interrompe ogni qualvolta quest’ultimo sia stato determinato dalla stessa condotta del dipendente che abbia agito con dolo o colpa grave (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 25 ottobre 2010, n. 4116, 8 marzo 2010, n. 1349). In particolare, è stato escluso che sussistano i presupposti del c.d. infortunio in itinere “quando dagli accertamenti dei carabinieri risulti che la causa dell’incidente occorso ad un pubblico dipendente, mentre si recava al posto di lavoro, è da attribuire all'eccessiva velocità dell'auto da lui guidata, nonostante che il fondo stradale fosse reso viscido dalla pioggia” (Cons. Stato, sez. IV, 8 novembre 1996, n. 1546); mentre, per altro verso, si è ritenuto che, per ritenere sussistente la colpa grave “non basta accertare la violazione di una norma, ma occorre che il comportamento sia così imprudente da rendere ampiamente prevedibile l’evento dannoso” (Cons. St. sez. VI, 1 febbraio 2010, n. 398).

Anche la Corte di Cassazione ha escluso l’indennizzabilità ad opera dell’Inail dell’infortunio in itinere causato da comportamenti del lavoratore contrari a norme di legge o di comune prudenza (Cass. Sez. Lav. n. 6725/2013, n. 19486/2009, n.17655/2009 con riferimento ad un lavoratore che non aveva rispettato un segnale di stop; v. anche Cass. Sez. Lav. n. 5525/04 e n. 11885/03); e le citate pronunce della Cassazione sono particolarmente significative ove si consideri che presupposto per l’indennizzabilità dell’infortunio, anche in itinere, in ambito Inail è la sussistenza della semplice “occasione di lavoro” (artt. 2 e 210 TU 1124/65), requisito che appare più ampio e meno stringente del nesso causale ovvero concausale efficiente e determinante richiesto dalla legge ai fini del riconoscimento della cd. causa di servizio (ex art. 64 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 “le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante”).

Ora, con specifico riferimento a quelli che sono gli atti del giudizio, deve ritenersi che siano fondate le censure di difetto di motivazione e di istruttoria.

Posto che non c’è contestazione sul fatto che le lesioni e la conseguente infermità riportate dal ricorrente siano conseguenza di un infortunio in itinere, va detto che, vigendo nel diritto pubblico e nel diritto del lavoro i medesimi princìpi generali sulla dipendenza delle infermità dalla prestazione lavorativa, il riconoscimento della causa di servizio per un infortunio in itinere non può essere negato senza un accertamento dei fatti, e tantomeno con un’apodittica, oltre che irrilevante per quanto si è detto, affermazione di “grave imprudenza”.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto impugnato, data l’evidente mancanza, allo stato degli atti, di un’accurata indagine in ordine alle circostanze di tempo, di modo e di luogo in cui ebbe a verificarsi l’evento in questione; e dato che tale carenza istruttoria e di motivazione non consente al Collegio di comprendere per quali ragioni e sulla base di quali elementi sia stata rilevata la predetta “grave imprudenza”.

La spese, come di regola, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo conto dei parametri e di quanto oggi disposto dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto 28 febbraio 2013, n. 587, del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento a favore della parte ricorrente delle spese e degli onorari di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 2.500 (duemilacinquecento), oltre agli accessori di legge (spese generali, IVA e CAP) ed al rimborso del contributo unico versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente, Estensore
Dino Nazzaro, Consigliere
Alberto Tramaglini, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/10/2014
panorama
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Re: Cause di servizio in itinere

Messaggio da panorama »

PolPen

Ricorso straordinario al PDR ACCOLTO.
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1) - a seguito d’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto con la propria autovettura mentre si recava dal luogo di lavoro alla propria abitazione.

2) - mentre stava rientrando presso la propria abitazione, entro il limite temporale di un’ora dalla fine del servizio.

Con il presente Parere il CdS precisa:

3) - Dunque, l’organo tecnico consultivo e l’Amministrazione, atteso che il ricorrente abbia subito l’incidente durante il percorso dalla sede di lavoro all’abitazione, in astratto ascrivibile alla categoria dell’infortunio in itinere, hanno ritenuto che l’intera dinamica incidentale, così come desumibile dalla documentazione in atti e da quanto rappresentato in ricorso, configurando l’ipotesi della colpa grave,

4) - Nella fattispecie, la Sezione rileva come non siano sufficientemente enunciati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche in base ai quali è stata ravvisata la colpa grave nella condotta del ricorrente, giungendo conclusivamente a ritenere configurarsi il profilo d’illegittimità del provvedimento impugnato, per difetto della motivazione, dedotto al motivo 6) di censura.

5) - il giudizio con il quale si confuti l’ascrivibilità a causa di servizio dell’infortunio in itinere del pubblico dipendente, in quanto determinato da negligenza di quest’ultimo, deve essere sufficientemente motivato in ordine alla ricorrenza degli estremi della colpa grave, non potendo di per sé il semplice comportamento colposo escludere la dipendenza dalla causa di servizio. In altri termini, la qualifica di “condotta gravemente colposa” del comportamento del pubblico dipendente, lungi dal poter discendere da argomentazioni svolte su un piano meramente presuntivo, va invece compiutamente dimostrata, con specifico riferimento alla concreta efficienza da siffatto comportamento assunta ai fini del determinismo di un evento che, in difetto del comportamento di che trattasi, sarebbe potuto non venire ad esistenza, ovvero manifestarsi con diverse conseguenze (Cons. Stato, Sez. II, 21 novembre 2007, 1939/ 2005).

6) - Non è così nel caso in specie, ove la qualificazione della condotta in termini d’imputabilità per colpa grave, espressa dal comitato di verifica e decretata dal direttore generale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, non appare sostenuta da una ricostruzione dell’incidente chiara, precisa e circostanziata, lasciando ragionevoli dubbi sulla sussistenza della colpa grave e, dunque, negando la legittimità della valutazione giuridica di rigetto dell’ipotesi di sussistenza dell’infortunio in itinere reclamata dal ricorrente.

Il resto leggetelo qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201502377 - Public 2015-08-12 -

Numero 02377/2015 e data 12/08/2015


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 15 luglio 2015

NUMERO AFFARE 04308/2009

OGGETTO:
Ministero della giustizia.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal -OMISSIS- per l’annullamento del decreto del Ministero della giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, -OMISSIS-, con il quale è stata respinta l’istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell’infermità “esiti trauma distrattivo rachide cervicale e lesione menisco mediale ginocchio dx”.

LA SEZIONE
Vista la relazione del Ministero della giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, prot. n. -OMISSIS-, con la quale viene chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;

visto il ricorso, proposto con atto del -OMISSIS-;
visto il proprio parere interlocutorio, reso nell’adunanza del -OMISSIS-;
visto l’art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo La Rosa.

Premesso.

Il signor-OMISSIS-, assistente capo del corpo della polizia penitenziaria, con istanza del -OMISSIS- ha chiesto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell’infermità “esiti trauma distrattivo rachide cervicale e lesione menisco mediale ginocchio dx”, subiti a seguito d’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto con la propria autovettura mentre si recava dal luogo di lavoro alla propria abitazione.

-OMISSIS-, ha riscontrato l’interessato affetto dall’infermità sopra menzionata, riconoscendo una menomazione all’integrità fisica ascrivibile alla tabella B, misura massima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834.

L’Amministrazione, con relazione del -OMISSIS-, ha deliberato che l’infermità “esiti trauma distrattivo rachide cervicale e lesione menisco mediale ginocchio dx” “non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio”.

Conformandosi al citato parere, ai sensi dell’articolo n. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461, l’Amministrazione competente ha adottato l’impugnato provvedimento -OMISSIS-, con il quale è stato negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della summenzionata infermità.

A fondamento del ricorso il signor-OMISSIS- sostiene la dipendenza da fatti di servizio della patologia riscontrata, in quanto conseguente ad un sinistro stradale che lo ha visto coinvolto il -OMISSIS- mentre stava rientrando presso la propria abitazione, entro il limite temporale di un’ora dalla fine del servizio. Il ricorrente, sostenendo che nella fattispecie si configuri il sinistro in itinere, deduce, in particolare, i seguenti motivi di censura:

1) illegittimità della dichiarazione di tardività della domanda, in quanto prodotta entro il termine previsto;
2) omissione della comunicazione di avvio del procedimento, di cui all’art. 5 comma 3° del DPR 461/2001, da parte dell’ufficio competente;
3) ritardo nei tempi di effettuazione della visita da parte della commissione medica ospedaliera;
4) ritardo nei tempi di trasmissione del verbale della commissione al comitato di verifica per le cause di servizio;
5) ritardo nella notificazione all’interessato e omessa comunicazione della possibilità di presentare richiesta di equo indennizzo;
6) carenza e contraddittorietà della motivazione da parte del comitato di verifica che si limita a un generico riferimento al sinistro;
7) omesso accertamento del nesso causale tra evento ed attività lavorativa nell’avallare l’ipotesi di colpa grave nell’incidente, mentre il -OMISSIS-, di entrambi i conducenti; l’ipotesi della corresponsabilità appare incompatibile con la colpa grave, che al contrario presuppone un grado di responsabilità elevato vicino -OMISSIS-; la condotta del ricorrente deve essere ascritta alla categoria della colpa lieve e, come tale, é irrilevante ai fini dell’interruzione della relazione di causalità tra i fatti accertati e l’attività lavorativa espletata.

Il Ministero riferente, con nota -OMISSIS- trasmettendo un’integrazione alla relazione ministeriale, nella quale si esprime conclusivamente per la reiezione del ricorso.

Considerato.

Il gravame è fondato. Come si evince dai relativi atti e passaggi procedurali, l’istruttoria che ha portato all’emissione dell’atto impugnato non si manifesta completamente esente da profili d’illegittimità.

Preliminarmente, con riferimento alla censura 1) richiamata in premessa, rileva la Sezione come l’Amministrazione, nella nota-OMISSIS-, abbia dichiarato errata l’affermazione, contenuta nel decreto impugnato, d’intempestività della presentazione della domanda, imputabile ad un refuso di scrittura.

L’Amministrazione ha, altresì, dichiarato essere, tale affermazione, ininfluente ai fini del giudizio, in quanto affidato ad altra motivazione ed ha annunciato, nella citata nota, che “sta provvedendo alla sua rettifica”.

In disparte le valutazioni sul richiamato primo mezzo di censura, ritiene la Sezione di desumere il proprio parere di accoglimento del ricorso in esame dalla censura 6), dedotta dal ricorrente con riferimento alla fattispecie dell’infortunio in itinere.

Invero, nell’infortunio in itinere, per giurisprudenza costante, la dipendenza da causa di servizio discende dall’accertamento che l’evento sia obiettivamente riconducibile a fatti in cui il dipendente si sia trovato coinvolto per ragioni legate alla propria attività lavorativa intesa in senso ampio; pertanto, il nesso di causalità sul quale sono chiamati ad esprimersi gli organi consultivi per le cause di servizio è quello materiale fra l’evento dannoso e le infermità riscontrate. In un momento successivo, l’Amministrazione deve accertare e valutare l’esistenza e l’intensità dell’eventuale colpa del dipendente, in modo da definire se il dolo o la colpa grave del dipendente abbiano interrotto il nesso causale tra servizio ed evento morboso, così da escludere la concessione di benefici connessi alla contrazione dell’infermità. In tal caso la responsabilità del dipendente deve caratterizzarsi come colpa grave ed è onere dell’Amministrazione provarne la sussistenza (Cons. Stato, Sez. IV, 5051/2008).

Nel caso in specie, il parere espresso dal comitato di verifica per le cause di servizio riporta come motivazione che “le circostanze di tempo, di modo e di luogo in cui ebbe a verificarsi l’evento in questione configurano l’ipotesi della colpa grave, interruttiva di qualsiasi rapporto di causalità o di concausalità efficiente e determinante con il servizio”. A detto parere si è, poi, conformata l’Amministrazione competente nell’adottare l’impugnato provvedimento -OMISSIS-, con il quale è stato negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della summenzionata infermità. Dunque, l’organo tecnico consultivo e l’Amministrazione, atteso che il ricorrente abbia subito l’incidente durante il percorso dalla sede di lavoro all’abitazione, in astratto ascrivibile alla categoria dell’infortunio in itinere, hanno ritenuto che l’intera dinamica incidentale, così come desumibile dalla documentazione in atti e da quanto rappresentato in ricorso, configurando l’ipotesi della colpa grave, deponga per il rigetto della domanda di riconoscimento della causa di servizio per l’infermità di cui è causa.

Orbene, per costante giurisprudenza, le valutazioni espresse dall’autorità amministrativa, non sindacabili sul piano di merito, sono censurabili sul piano della legittimità in caso vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati; in difetto di concludenti argomentazioni circa l’efficienza della condotta colposa dell’interessato ai fini del determinismo dell’incidente stradale onde trattasi, la sussunzione nel concetto di “colpa grave” della condotta del ricorrente si risolve in un’apodittica petizione di principio, non potendosi affermare quel carattere di grave negligenza e/o imprudenza idoneo ad interrompere il nesso di causalità fra evento lesivo ed occasione di servizio (Cons. Stato, Sez. II, 21 novembre 2007, 1939/ 2005). Nella fattispecie, la Sezione rileva come non siano sufficientemente enunciati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche in base ai quali è stata ravvisata la colpa grave nella condotta del ricorrente, giungendo conclusivamente a ritenere configurarsi il profilo d’illegittimità del provvedimento impugnato, per difetto della motivazione, dedotto al motivo 6) di censura.

Nel caso in specie, a giudizio della Sezione, non é tanto la figura del concorso di colpa, di cui alla censura 7) del ricorso, inidonea da sola ad interrompere il rapporto di causalità, come invece sostenuto dal ricorrente, ad assumere rilievo, quanto piuttosto il grado di gravità della colpa concorrente, utile a stabilire, o al contrario ad escludere, il citato nesso di causalità. Il concorso di colpa, infatti, ha un senso nella determinazione della responsabilità e dunque della ripartizione delle spese fra le parti, mentre è diverso il ricorso all’indennizzo da parte dell’Amministrazione, per la quale ha interesse solo il fatto che il soggetto sia responsabile per colpa grave o dolo nell’incidente (cfr. Cons. Stato Sez. IV, Sent., 25-06-2010, n. 4116).

Invero, per costante giurisprudenza, il giudizio con il quale si confuti l’ascrivibilità a causa di servizio dell’infortunio in itinere del pubblico dipendente, in quanto determinato da negligenza di quest’ultimo, deve essere sufficientemente motivato in ordine alla ricorrenza degli estremi della colpa grave, non potendo di per sé il semplice comportamento colposo escludere la dipendenza dalla causa di servizio. In altri termini, la qualifica di “condotta gravemente colposa” del comportamento del pubblico dipendente, lungi dal poter discendere da argomentazioni svolte su un piano meramente presuntivo, va invece compiutamente dimostrata, con specifico riferimento alla concreta efficienza da siffatto comportamento assunta ai fini del determinismo di un evento che, in difetto del comportamento di che trattasi, sarebbe potuto non venire ad esistenza, ovvero manifestarsi con diverse conseguenze (Cons. Stato, Sez. II, 21 novembre 2007, 1939/ 2005).

Non è così nel caso in specie, ove la qualificazione della condotta in termini d’imputabilità per colpa grave, espressa dal comitato di verifica e decretata dal direttore generale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, non appare sostenuta da una ricostruzione dell’incidente chiara, precisa e circostanziata, lasciando ragionevoli dubbi sulla sussistenza della colpa grave e, dunque, negando la legittimità della valutazione giuridica di rigetto dell’ipotesi di sussistenza dell’infortunio in itinere reclamata dal ricorrente.

Quanto, infine, alle censure 2), 3), 4) e 5) dedotte in ricorso con riferimento al mancato rispetto delle norme che presiedono al procedimento amministrativo che ha condotto alla formazione dell’atto impugnato, con particolare riferimento alla prevista tempistica dei pertinenti passaggi procedurali, osserva la Sezione che, per consolidata giurisprudenza, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, hanno funzione sollecitatoria e, dunque, il loro mancato rispetto non comporta l’illegittimità dell’atto gravato.

In predetto quadro argomentativo, è dunque per difetto di motivazione del provvedimento impugnato che la Sezione ritiene fondato il ricorso che, fatti salvi eventuali provvedimenti dell’Amministrazione, ai fini di un sostanziale riesame del gravame con esso proposto, deve essere accolto.

P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto. Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo La Rosa Sergio Santoro




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Re: Cause di servizio in itinere

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Accolto.
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1) - Il ricorrente, al tempo del fatto militare di leva, in occasione della anticipazione della libera uscita, subiva un incidente stradale in qualità di trasportato e si fratturava la gamba destra.

2) - Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie con parere n. 1387/96 del 27 giugno 1996, riteneva l’infermità non dipendente da causa di servizio perché l’infortunio occorso al ricorrente non poteva essere collegato al servizio.

3) - Il ricorrente con l’unico motivo di gravame censura la interpretazione, al riguardo fornita dall’amministrazione resistente dell’art. 1 della L. 308/81, all’epoca vigente, nella parte in cui ha escluso il ricorrente dai previsti benefici connessi ad infortuni occorsi ai militari di leva in servizio o in occasione del servizio.

4) - Ritiene la parte ricorrente che nel concetto di servizio deve comprendersi, come nel caso di specie, anche la libera uscita dei militari di leva, atteso che le esclusioni dei benefici richiesti sono testualmente indicati nel secondo comma del citato art. 1 e riguardano i militari in licenza, in permesso ovvero si trovano fuori dal presidio senza permesso.

Il TAR LAZIO precisa:

5) - Il legislatore ha inteso ricomprendere nel contesto del servizio tutti gli infortuni che, incolpevolmente, attingono il militare accasermato.

6) - Conseguentemente tale nesso causale, per così dire artificiale, si interrompe con la cessazione dell’obbligo di accasermamento del militare, ovvero per violazione delle norme di presidio.

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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201709332, - Public 2017-08-21 -

Pubblicato il 21/08/2017


N. 09332/2017 REG.PROV.COLL.
N. 13980/2002 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13980 del 2002, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Bonaiuti, Paolo Bonaiuti, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Bonaiuti in Roma, via R. Grazioli Lante, 16;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del decreto n. 1887 del Ministero della Difesa datato 19 settembre 2002, notificato il 15 ottobre 2002;
di ogni altro provvedimento connesso e/o presupposto a quello impugnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2017 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, al tempo del fatto militare di leva, in occasione della anticipazione della libera uscita, subiva un incidente stradale in qualità di trasportato e si fratturava la gamba destra.

La CMO riconosceva tale evento come dipendente da causa di servizio, ascrivibile alla tabella B), misura massima.

La vicenda, stante la discordanza del parere del Comandante di Corpo, proprio in relazione alla dipendenza dell’infortunio da causa di servizio, veniva trasmessa alla CMO di II istanza che, comunque, confermava la decisione dell’Organo di primo grado.

Con successiva istanza l’attuale ricorrente chiedeva la corresponsione dell’equo indennizzo per l’accertata infermità.

Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie con parere n. 1387/96 del 27 giugno 1996, riteneva l’infermità non dipendente da causa di servizio perché l’infortunio occorso al ricorrente non poteva essere collegato al servizio.

La Commissione Medico legale del Ministero della Difesa confermava il giudizi espresso dall’Organo consultivo.

Con il provvedimento in questa sede contestato l’amministrazione resistente ha, quindi, respinto, l’istanza di equo indennizzo avanzata dall’attuale ricorrente.

Avverso tale determinazione il sig. OMISSIS ha reagito con ricorso giurisdizionale oggetto del presente scrutinio.

Alla udienza del giorno 17 maggio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Osserva il Collegio.

Il ricorrente con l’unico motivo di gravame censura la interpretazione, al riguardo fornita dall’amministrazione resistente dell’art. 1 della L. 308/81, all’epoca vigente, nella parte in cui ha escluso il ricorrente dai previsti benefici connessi ad infortuni occorsi ai militari di leva in servizio o in occasione del servizio.

Ritiene la parte ricorrente che nel concetto di servizio deve comprendersi, come nel caso di specie, anche la libera uscita dei militari di leva, atteso che le esclusioni dei benefici richiesti sono testualmente indicati nel secondo comma del citato art. 1 e riguardano i militari in licenza, in permesso ovvero si trovano fuori dal presidio senza permesso.

La censura è fondata.

La ratio della norma è chiara.

Il legislatore ha inteso ricomprendere nel contesto del servizio tutti gli infortuni che, incolpevolmente, attingono il militare accasermato.

Conseguentemente tale nesso causale, per così dire artificiale, si interrompe con la cessazione dell’obbligo di accasermamento del militare, ovvero per violazione delle norme di presidio.

La giurisprudenza sul punto è chiara ed univoca : “In via generale, è da ricordare che deve riconoscersi come dipendente da causa di servizio l’infortunio di cui rimane vittima il dipendente che si rechi alla sua abitazione al termine del servizio, essendo esso ascrivibile alla categoria del c.d. infortunio in itinere, ravvisabile ogni qualvolta che possa ritenersi esistente un nesso di causalità tra l’attività lavorativa in senso ampio e l’evento dannoso: è stato, pertanto, affermato che gli accadimenti che si verificano al momento dell’allontanamento dalla caserma (e quindi al militare che era da considerare per così dire accasermato) per usufruire della libera uscita concretizzano gli estremi dell’infortunio in itinere che sussiste quando il militare sia incorso in incidente stradale mentre stava raggiungendo il luogo di destinazione per fruire del permesso concessogli (Cons. di St., Sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7945; Sez. V, 12 giugno 1984, n. 458).
Negli stessi termini : Cons. di St., Sez. IV, 20 gennaio 2006, n. 144.

Pertanto, il riferito dato fattuale risulta provato dalle concordi rappresentazioni di parte e dell’avvocatura erariale, ciò che costituisce momento dirimente ed essenziale della presente questione riguarda l’aspetto soggettivo dell’infortunio : il militare non deve aver causato l’infortunio neppure per colpa.

Anche su tale questione la giurisprudenza è ferma nell’escludere qualsivoglia relazione causale nel caso di colpa e, a maggior ragione, di dolo, del militare nella dinamica dell’infortunio : “… E’ stato, tuttavia, precisato che il nesso di causalità tra l’attività lavorativa in senso ampio e l’evento dannoso si interrompe ogni qualvolta quest’ultimo sia determinato dalla stessa condotta del dipendente che abbia agito con dolo o colpa grave (Cons. di St., Sez. IV, 21 novembre 1994, n. 912; 20 maggio 1987, n. 308; Cons. Giust. Amm., 22 luglio 2002, n. 421): in particolare, è stato escluso che sussistano i presupposti del c.d. infortunio in itinere “quando dagli accertamenti dei carabinieri risulti che la causa dell’incidente occorso ad un pubblico dipendente, mentre si recava al posto di lavoro, è da attribuire all’eccessiva velocità dell’auto da lui guidata, nonostante che il fondo stradale fosse reso viscido dalla pioggia” (Cons.di St., Sez. IV, 8 novembre 1996, n. 1546).

Nel caso di specie risulta dagli atti che il ricorrente era trasportato, per cui nessun rilievo può, allo stesso, essere mosso per l’evento dannoso occorsogli.

Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto ed annullato il provvedimento censurato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accogli e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M. n.55/2014, complessivamente liquida in euro 1.000,00 ( mille), oltre IVA, CPA e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Re: Cause di servizio in itinere

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Ricorso straordinario al PdR respinto.

distintivo d'onore di mutilato in servizio ( applicazione dell’art. 862 del D.P.R. n.90 del 15/03/2010 )

-----------------------------------------------

1) - infortunio avvenuto lungo il percorso compreso fra l'abitazione del soggetto ed il luogo di lavoro

Il CdS precisa:

2) - In conformità ad una consolidata giurisprudenza il trasporto verso il luogo di lavoro deve ricomprendersi nell’ambito del servizio.

3) - Deve dunque ritenersi che sussistano entrambi i requisiti della dipendenza da causa di servizio e della occorrenza dell’evento durante il servizio.

4) - Argomento decisivo per la valutazione delle motivazioni addotte dal ricorrente nella richiesta di annullamento è la natura del riconoscimento del distintivo d’onore.

5) - La sua concessione si giustifica in forza della meritorietà dell’atto da cui l’evento traumatico deriva.

6) - Occorre infatti differenziare
- ) - la natura premiale del distintivo
- ) - da quella risarcitorio/indennitaria del contributo economico, associato all’evento traumatico occorso durante e per causa di servizio.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201801215 - Public 2018-05-09 -

Numero 01215/2018 e data 08/05/2018 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 11 aprile 2018


NUMERO AFFARE 01908/2016

OGGETTO:
Ministero della difesa


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal carabiniere scelto Davide R.. contro Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale Militare - per l'annullamento del provvedimento di diniego di concessione del distintivo d'onore di mutilato in servizio prot. n.716562

LA SEZIONE
Visto Il Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Davide R.. contro il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale Militare per l'annullamento del provvedimento di diniego di concessione del distintivo d'onore di mutilato in servizio n.716562 del 9 ottobre 2015.

Vista la Relazione prot. n. 0584742 del 03-10-2016 con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Fabrizio Cafaggi;


Il ricorrente R.. Davide, a seguito di infortunio occorso sul lavoro, con istanza del 1 aprile 2015 ha chiesto al Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Militare 111° Reparto, Servizio Ricompense ed Onorificenze - il riconoscimento del distintivo d’onore per mutilati di servizio. L’amministrazione ha rigettato l’istanza affermando l’insussistenza dei requisiti necessari.

La dipendenza da causa di servizio dell'infortunio è stata oggetto di accertamento da parte della Commissione medico ospedaliera (CMO) e del Comitato di verifica per le cause di servizio (CVSC). Dopo avere espletato tutti gli accertamenti di legge, oltre ad avere acquisito il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, che ha giudicato l'infermità dipendente da causa di servizio, il Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri, con decreto n. 2143 del 17/06/2014, ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell'infermità del carabiniere scelto Davide R.. ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461. "OMISSIS”.

Nel parere reso dal Ministero dell’economia si afferma “può riconoscersi dipendente da fatti di servizio in quanto la lesione in questione risulta conseguente ad infortunio avvenuto lungo il percorso compreso fra l'abitazione del soggetto ed il luogo di lavoro e che il nesso di causalità non appare interrotto da elementi o condizioni che possono configurare il dolo o la colpa grave del dipendente”.

Il ricorrente lamenta eccesso di potere da parte dell’amministrazione. Il ricorrente lamenta, inoltre, violazione di legge per falsa ed erronea applicazione dell’art. 862 del D.P.R. n.90 del 15/03/2010 che recita: " I militari delle forze armate e del corpo della guardia di finanza che hanno riportato in servizio e per causa di servizio ferite o lesioni con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti, possono fregiarsi dello speciale distintivo d'onore". A parere del ricorrente il Ministero della Difesa avrebbe semplicemente dovuto verificare e prendere atto dell'esistenza del decreto di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni subite dal R… e concedere l'autorizzazione al medesimo di fregiarsi del distintivo d'onore di mutilato in servizio.

La concessione del distintivo d’onore è subordinata dalla norma citata al ricorso della duplice condizione che l’evento traumatico, che ha provocato ferite e lesioni, sia avvenuto per cause di servizio ed in servizio.

Secondo l’Amministrazione nel caso di specie solo una delle condizioni ricorre, essendo l’incidente automobilistico avvenuto nel tragitto che conduce al luogo di lavoro. Le menomazioni sarebbero avvenute dunque per causa di servizio ma non in servizio. Il rilievo non è dotato di pregio. In conformità ad una consolidata giurisprudenza il trasporto verso il luogo di lavoro deve ricomprendersi nell’ambito del servizio.

Deve dunque ritenersi che sussistano entrambi i requisiti della dipendenza da causa di servizio e della occorrenza dell’evento durante il servizio.

Argomento decisivo per la valutazione delle motivazioni addotte dal ricorrente nella richiesta di annullamento è la natura del riconoscimento del distintivo d’onore. La sua concessione si giustifica in forza della meritorietà dell’atto da cui l’evento traumatico deriva. Occorre infatti differenziare la natura premiale del distintivo da quella risarcitorio/indennitaria del contributo economico, associato all’evento traumatico occorso durante e per causa di servizio. Correttamente tale non è stato ritenuto dall’Amministrazione il percorso che conduce al posto di lavoro che, pur costituendo attività strumentale all’adempimento della prestazione lavorativa, non rappresenta attività particolarmente meritoria e dunque legittimante la concessione del distintivo.

Deve pertanto ritenersi legittima ed esente da vizi la determinazione con la quale la Direzione generale dell’Arma dei carabinieri ha rifiutato di concedere al ricorrente Davide R… il distintivo d’onore. Per tali motivi la Sezione esprime il parere che il ricorso debba ritenersi infondato nel merito

P.Q.M.


Il ricorso deve essere respinto perché infondato nel merito






L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio Cafaggi Gianpiero Paolo Cirillo




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Re: Cause di servizio in itinere

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per i colleghi CC.

allego la circolare del CGA del 10 dicembre 2015 relativa alla compilazione del modello C ma in questa circolare si parla anche infortunio in itinere, quindi, leggete bene.

vedi Allegato
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Re: Cause di servizio in itinere

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per notizia,

In questa sentenza il CdS precisa, con specifico riferimento all'ipotesi dell’infortunio in itinere con conseguente decesso dell’interessato, quale pedone, quanto segue:
------------------------------------

Pubblicato il 04/09/2019

N. 06091/2019 REG. PROV. COLL.
N. 06884/2010 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6884 del 2010, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Mechelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Teulada, n. 38/A;

contro
Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;

per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il riconoscimento della dipendenza del decesso dalla causa di servizio.

OMISSIS

7.1. Ciò considerato in ordine alla sussistenza dei fatti posti a base del provvedimento impugnato, il Collegio, quanto all’esame della sussistenza della dipendenza della causa di servizio, rammenta che:

a) “il sindacato giurisdizionale esperibile sulle valutazioni tecniche degli organi medico-legali circa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente è limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti; di conseguenza al giudice amministrativo spetta una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, relativa alla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, laddove l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, in cui si sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, rappresenta un tipico esercizio di attività di merito tecnico riservato all'organo di verifica delle cause di servizio” (Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2012, n. 4049; in termini Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2012, n. 2093; Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio 2011, n. 2959; id., 6 maggio 2010, n. 2619);

b) più in generale, si è affermato che “nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti, anche ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo, il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce la competenza in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità, nonché alla verifica della regolarità del procedimento” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 gennaio 2012, n. 404; id., 9 marzo 2010, n. 3827);

c) con specifico riferimento all'ipotesi dell’infortunio in itinere, la giurisprudenza ha, inoltre, avuto modo di affermare che ai fini di una valutazione della sussistenza della relazione di strumentalità tra l'attività nella quale è occorso l'infortunio ed il servizio “deve accedersi a criteri valutativi estremamente rigorosi nel considerare l'evento dannoso come verificatosi nel tragitto di provenienza o in direzione del luogo di lavoro” (Cons. Stato, sez. VI, 17 luglio -OMISSIS-6, n. 4572);

d) in particolare, “si verifica l'ipotesi dell'infortunio in itinere allorché il fatto invalidante sia avvenuto fuori dai locali di ufficio durante un percorso esterno imposto da ragioni di servizio e purché al verificarsi dell'incidente non abbia concorso il dipendente con iniziative colpose o ingiustificate o con imprudenza grave” (Corte conti, sez. III centrale, 11 marzo 1998, n. 78; Corte conti, sez. III pens. civ., 28 giugno 1983, n. 5430; sez. Abruzzo, 29 agosto 1995, n. 273), che la dipendenza causale tra la patologia e l'incidente deve essere provata da colui il quale ne richiede il riconoscimento (Cass. civ., sez. un., 17 giugno -OMISSIS-4, n. 11353; sez. lavoro, 5 agosto -OMISSIS-3, n. 11823; 7 giugno -OMISSIS-3, n. 9171) e che la grave responsabilità (seppur concorrente) del dipendente, acclarata nel determinismo causale dell'infortunio, pone l'evento al di fuori della tutela pubblicistica di cui si tratta e della quale l'equo indennizzo costituisce logica espressione consequenziale (Cons. Stato, n. 4116/2010);

e) il comma 2 dell'art. 190 del codice della strada “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”;

f) ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, “I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”, così come, ai sensi del comma 2 dell’art. 191 del codice della strada, “Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza”;

g) dal compendio normativo consegue pertanto che, in caso di attraversamento della carreggiata da parte di un pedone in assenza di attraversamenti pedonali, di sottopassaggi e di sovrapassaggi, incombono non solo sui conducenti ma anche sul pedone rigide regole di cautela volte ad evitare l’accadimento di sinistri.

7.2. Ebbene, alla luce di tale ricostruzione fattuale e dei principi normativi e giurisprudenziali applicabili alla fattispecie, il Collegio osserva che:

a) non vi sono dubbi in ordine al fatto che il sinistro avveniva “in itinere” per raggiungere la sede di servizio a termine di una licenza di due giorni, nel percorso normale previsto per il rientro in caserma e mediante l'uso del veicolo privato in quanto necessitato;

b) in assenza di prove sul regolare funzionamento dei fari della autovettura “-OMISSIS-”, “i fattori che possono aver determinato l'incidente potrebbero essere ricercati, per quanto riguarda il -OMISSIS-, nell'eventuale incertezza sulla valutazione della velocità della -OMISSIS- e quindi dell'effettiva distanza che lo separava dall'auto stessa, -OMISSIS-nta ad una esiziale incertezza nella manovra di "scarto" del pedone non attuata dal -OMISSIS-” (v. la citata consulenza tecnica Ufficio GIP Sassari);

c) pertanto, appare conseguente il giudizio della Commissione, secondo la quale la condotta tenuta dal -OMISSIS-- nell’effettuare l’attraversamento della -OMISSIS- si connota per un grado di imprudenza tale da configurare colpa grave e al punto da interrompere il nesso causale del fatto con il rapporto di lavoro, necessario per ritenere sussistente la dipendenza del decesso dalla causa di servizio;

d) del resto, sebbene entrambe le autovetture viaggiavano a una velocità superiore al limite di velocità di 80 km/h previsto per quel tratto di strada, ad avviso del consulente tecnico del Tribunale di Sassari – Ufficio GIP, i conducenti, per arrestare l’autovettura senza investire il -OMISSIS-, in considerazione del ridotto campo di visibilità dovuto in particolare all’ora serale ed all’assenza di illuminazione, avrebbero dovuto tenere una velocità massima di 70 km/h, quindi una velocità comunque inferiore rispetto al limite di velocità in quel tratto stradale; da che discende che anche una condotta dei conducenti rispettosa dei limiti di velocità imposti loro dal codice della strada non avrebbe per certo evitato il sinistro;

e) in conclusione, atteso che non può essere riconosciuta nella fattispecie la dipendenza dell’evento morte da una causa di servizio, il giudizio negativo della Commissione medica risulta sorretto da una motivazione - adeguata e sufficiente - che non presenta profili di illogicità sindacabili in questa sede di legittimità.

7.3. Peraltro, in senso contrario, non può deporre la sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale penale di Sassari a seguito di giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti del signor -OMISSIS--, versata in atti in ottemperanza alla citata ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-, atteso che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cd. patteggiamento):

a) ai sensi dell’art. 445, c. 1-bis c.p.p., non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi (salvo quanto previsto dall’art. 653 c.p.p. per i giudizi disciplinari);

b) per giurisprudenza costante (cfr. Cons, Stato, sez. VI, 23 febbraio 1999, n. 188), non costituisce ammissione di colpa, né vincola il giudice amministrativo in ordine all’accertamento del fatto, attesa l’autonomia del giudizio amministrativo rispetto a quello penale e la sommarietà di un accertamento sotteso ad una pronuncia applicativa di una pena concordata;

b.1) invero, “la sentenza di applicazione della pena ex art. 444, c.p.p. non comporta alcuna ammissione di responsabilità, ma costituisce un accordo sulla misura della sanzione applicabile, grazie al quale l'imputato può beneficiare di uno sconto fino ad un terzo, evitando così l'alea del dibattimento, ed in effetti il consenso dell'imputato ed il conseguente accordo con l'accusa può essere raggiunto anche in caso di innocenza del primo; quindi, sulla base di tale incontro di volontà, il giudice formula un giudizio di non manifesta innocenza ex art. 129, c.p.p., oltre che in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto ed applicazione delle circostanze, nonché in ordine all'adeguatezza della pena concordata” (Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2016, n. 3272).

OMISSIS

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello R.G. n. 6884/2010, come in epigrafe proposto, lo respinge.

OMISSIS
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Re: Cause di servizio in itinere

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Tutto quello che c’è da sapere sulle domande di riconoscimento per cause di servizio ed incidenti in itinere. Potrebbe interessarvi.
Inoltre, a pag. 14 del PDF parla del personale in congedo.
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