causa si servizio per problema cardiaco

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ferreo
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causa si servizio per problema cardiaco

Messaggio da ferreo »

Salve a tutti del forum appena iscritto in breve ho 28 anni di servizio contributivi ne ho 30 tre mesi fa operato tre bypass coronarico più anello plastico valvola mitrale sono in convalescenza vorrei sapere da qualcuno di voi esperti se mi riconoscono la causa di servizio che in questi giorni sto preparando per la patologia in questione inoltre vorrei dei consigli se c'è la probabilità di riforma totale ciò che desidero tra l altro grazie


italiauno61

Re: causa si servizio per problema cardiaco

Messaggio da italiauno61 »

Buongiorno, innanzitutto auguri per la tua salute e per un pronto recupero...
per quanto richiedi ci vorrebbe la palla di cristallo. Il riconoscimento della causa di servizio, infatti, da parte del Comitato è un terno al lotto. Molto si basa sul rapporto informativo che redigerà il tuo comando e su che tipo di servizio istituzionale sei stato impiegato. Purtroppo, spesso e volentieri, nella nostra beata ingenuità speriamo in un favorevole riconoscimento e restiamo delusi...L'impianto di stent o di protesi, solitamente comporta la totale non idoneità al servizio militare. Quindi potrebbero riformarti. o magari dichiararti idoneo al transito nei ruoli civili. Anche qui bisognerebbe avere il dono della preveggenza. Valutare bene se conviene andare a casa o proseguire l'attività lavorativa...Farsi fare i calcoli di quanto percepiremo in congedo con 30 anni di contributi e quindi con la maggioranza del nostro servizio prestato in regime contribuitivo e non retributivo, a questo punto diventa importantissimo per decidere il meglio per noi e per la nostra famiglia...
ferreo
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Re: causa si servizio per problema cardiaco

Messaggio da ferreo »

Grazie italia un'opera avermi risposto a questo punto mi auguro prima una pronta "guarigione" e di starmene buono buono a casa sperando nella riforma perché sinceramente fisicamente non mi sento più come prima dell intervento.
panorama
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Re: causa si servizio per problema cardiaco

Messaggio da panorama »

in materia cardiaca (diversa) a questo militare è successo questo.
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è stato ritenuto "Permanentemente non idoneo al servizio militare ai sensi dell'art. 582, lettera l, punto 2, del DPR n. 90 del 15 marzo 2010 e dell'art. 10, lett. b), della Direttiva applicativa della Direzione generale della sanità militare, di cui all’art. 580, comma 4, del citato DPR n. 90/2010";
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SENTENZA BREVE ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201504285 - Public 2015-03-18 -


N. 04285/2015 REG.PROV.COLL.
N. 07228/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7228 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. A. S., con domicilio eletto presso G. P. in Roma, Via Giovanni Vitelleschi, 26;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del verbale 7 marzo 2014 Comando Logistico dell'Esercito, Dipartimento di Sanità, comunicato con nota del 13 marzo 2014, con il quale il ricorrente è stato ritenuto "Permanentemente non idoneo al servizio militare ai sensi dell'art. 582, lettera l, punto 2, del DPR n. 90 del 15 marzo 2010 e dell'art. 10, lett. b), della Direttiva applicativa della Direzione generale della sanità militare, di cui all’art. 580, comma 4, del citato DPR n. 90/2010";
del foglio di proposta a rassegna …../2014 Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova, con parere del Capo Reparto di Sanità del 7 marzo 2014;
del verbale della visita cardiologica con elettrocardiogramma a cui il ricorrente è stato sottoposto presso il Policlinico Militare di Roma "Celio", Dipartimento Patologia Cardiorespiratoria;
di ogni atto presupposto, connesso o, comunque, consequenziale;

con atto contenente motivi aggiunti,
del Decreto Dirigenziale del 15 ottobre 2014 con cui il ricorrente è stato prosciolto dalla ferma prefissata per perdita permanente dell’idoneità fisico-attitudinale richiesta per il reclutamento e collocato in congedo assoluto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2015 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento datato il 7 marzo 2014 e comunicato il successivo 13 marzo, con il quale il Comando Logistico dell’Esercito ha dichiarato il ricorrente permanentemente non idoneo al servizio militare, con la seguente motivazione: “ai sensi dell’art. 582, lettera I, punto 2, del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010 e dell’art. 10, comma b, della Direttiva applicativa della Direzione Generale della sanità militare, di cui all’art. 580, comma 4, del D.P.R. 90/2010”;

Considerato, altresì, che la parte istante con separato atto contenente motivi aggiunti ha impugnato anche il Decreto Dirigenziale del 15 ottobre 2014, notificato il successivo 8 novembre, con cui il Capo del II Reparto della Direzione Generale per il Personale del Ministero della Difesa ha prosciolto dalla ferma prefissata e collocato in congedo assoluto il ricorrente sul presupposto della accertata inidoneità al servizio militare;

Considerato che questa Sezione, con ordinanze collegiali istruttorie nn. 2572/2014 e 10179/2014 ha disposto due distinte visite mediche di verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo, incaricando di tale incombente il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale di Sanità per mezzo di apposita Commissione medica;

Considerato che con nota pervenuta in data 13 febbraio 2015 la suddetta Direzione Centrale di Sanità ha inviato il verbale dell’ultima delle disposte verificazioni, effettuata in data 26 gennaio 2015, da cui risulta che la Commissione medica, esaminata la documentazione sanitaria e le risultanze degli ulteriori accertamenti sanitari a cui il ricorrente è stato sottoposto, “ritiene che l’attuale condizione del signor -OMISSIS- sia correttamente definibile come pregresso -OMISSIS-, trattato con exeresi chirurgica, in assenza di alterazioni funzionali cardiache”; tale condizione appare peraltro sovrapponibile a quanto descritto al codice 30 dell’Elenco generale delle imperfezioni, infermità e condizioni idonei al servizio militare, datata 5 dicembre 2005, che prevede i tumori ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione e numero … non producono limitazioni funzionali, cui corrisponde l’attribuzione di un coefficiente 2 all’apparto cardio-circolatorio (2AC), compatibile con un giudizio di idoneità al servizio militare”;

Considerato, pertanto, che le risultanze della disposta visita di verificazione sono positive per il ricorrente, per cui le censure mosse all’impugnato giudizio di non idoneità si appalesano fondate con la conseguenza che il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati anche con atto contenente motivi aggiunti, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Considerato, infine, che per le spese di funzionamento dell’organo tecnico investito con le citate ordinanze collegiali che ha disposto le suindicate due verificazioni, delega il relatore in merito alla liquidazione del compenso ai sensi dell’art. 66, comma 4, del c.p.a., laddove formalmente richiesto, per gli eseguiti accertamenti sanitari svolti dai rispettivi Collegi Medici, ponendoli a carico della medesima parte soccombente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento).

Pone a carico della parte ricorrente le eventuali spese di funzionamento dei Collegi Medici nei modi e nei termini di cui in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte istante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/03/2015
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