CAUSA DI SERVIZIO NEGATA E RECUPERO SOMME DA AMMINISTRAZIONE

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blublu
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CAUSA DI SERVIZIO NEGATA E RECUPERO SOMME DA AMMINISTRAZIONE

Messaggio da blublu »

Buongiorno,
mi hanno negato la causa di servizio ed ora la mia amministrazione vuole recuperare il 50% dello stipendio che mi è stato corrisposto a partire dal 12esimo al 18esimo mese e il 100% delle somme dal 18esimo mese al 21esimo mese (giorno della riforma) nonché il 100% dello stipendio dal giorno della riforma al giorno del transito all'impiego civile (circa ulteriori 9 mesi).
Nell'aprile del 2016 avevo già ricevuto una comunicazione da Maricommi, atto dispositivo, che mi informava che sarebbe accaduta questa cosa.
Sinceramente sono estremamente preoccupato dato che stiamo parlando di cifre che si aggirano attorno ai 20mila euro.
Posso fare questo a distanza di 2 anni dalla riforma?


naturopata
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Re: CAUSA DI SERVIZIO NEGATA E RECUPERO SOMME DA AMMINISTRAZ

Messaggio da naturopata »

blublu ha scritto:Buongiorno,
mi hanno negato la causa di servizio ed ora la mia amministrazione vuole recuperare il 50% dello stipendio che mi è stato corrisposto a partire dal 12esimo al 18esimo mese e il 100% delle somme dal 18esimo mese al 21esimo mese (giorno della riforma) nonché il 100% dello stipendio dal giorno della riforma al giorno del transito all'impiego civile (circa ulteriori 9 mesi).
Nell'aprile del 2016 avevo già ricevuto una comunicazione da Maricommi, atto dispositivo, che mi informava che sarebbe accaduta questa cosa.
Sinceramente sono estremamente preoccupato dato che stiamo parlando di cifre che si aggirano attorno ai 20mila euro.
Posso fare questo a distanza di 2 anni dalla riforma?
Tutto corretto, almeno che tu non abbia avuto una riforma parziale e per cui se il decreto di non riconoscimento della causa di servizio è intervenuto a distanza superiore ai due anni dall'istanza di riconoscimento della causa di servizio. La decurtazione ovviamente sarà spalmata.

Ciao.
blublu
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Re: CAUSA DI SERVIZIO NEGATA E RECUPERO SOMME DA AMMINISTRAZ

Messaggio da blublu »

Sono risultano in data marzo 2016 non idoneo M.M. si idoneo al transito dei ruolo civili e poi sono passato ai civili nel dicembre 2016.
Viene eventualmente restituito anche lo stipendio nei mesi della speciale aspettativa?
naturopata
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Re: CAUSA DI SERVIZIO NEGATA E RECUPERO SOMME DA AMMINISTRAZ

Messaggio da naturopata »

blublu ha scritto:Sono risultano in data marzo 2016 non idoneo M.M. si idoneo al transito dei ruolo civili e poi sono passato ai civili nel dicembre 2016.
Viene eventualmente restituito anche lo stipendio nei mesi della speciale aspettativa?
Si.
blublu
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Re: CAUSA DI SERVIZIO NEGATA E RECUPERO SOMME DA AMMINISTRAZ

Messaggio da blublu »

Vi è un dpr 171/07 dove all'art. 12 viene riportato che
"Non si da luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo."
Da quello che posso dedurre io, essendo entrato in aspettativa il 4 agosto 2014, non dovrei rischiare nulla dato che il decreto del diniego di causa di servizio è datata 1 febbraio 2018
naturopata
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Re: CAUSA DI SERVIZIO NEGATA E RECUPERO SOMME DA AMMINISTRAZ

Messaggio da naturopata »

blublu ha scritto:Vi è un dpr 171/07 dove all'art. 12 viene riportato che
"Non si da luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo."
Da quello che posso dedurre io, essendo entrato in aspettativa il 4 agosto 2014, non dovrei rischiare nulla dato che il decreto del diniego di causa di servizio è datata 1 febbraio 2018
E' quello che ho già detto io, ma devi essere riformato in modo parziale, se non hai avuto la riforma parziale ti attacchi al tram.


2. Il personale militare, giudicato permanentemente non idoneo al
servizio in modo parziale
, permane ovvero e' collocato in aspettativa
fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio della lesione o infermita' che ha causato la predetta non
idoneita', anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa
vigente. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento
piu' favorevole, durante l'aspettativa per infermita' sino alla
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
della lesione subita o dell'infermita' contratta, competono gli
emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel
caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio
e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della
stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste
dall'articolo 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono
ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al
diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme
corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul
riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il
ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.
Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di
aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del
predetto limite massimo.
palmy66
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Re: CAUSA DI SERVIZIO NEGATA E RECUPERO SOMME DA AMMINISTRAZ

Messaggio da palmy66 »

naturopata ha scritto:
blublu ha scritto:Vi è un dpr 171/07 dove all'art. 12 viene riportato che
"Non si da luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo."
Da quello che posso dedurre io, essendo entrato in aspettativa il 4 agosto 2014, non dovrei rischiare nulla dato che il decreto del diniego di causa di servizio è datata 1 febbraio 2018
E' quello che ho già detto io, ma devi essere riformato in modo parziale, se non hai avuto la riforma parziale ti attacchi al tram.


2. Il personale militare, giudicato permanentemente non idoneo al
servizio in modo parziale
, permane ovvero e' collocato in aspettativa
fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio della lesione o infermita' che ha causato la predetta non
idoneita', anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa
vigente. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento
piu' favorevole, durante l'aspettativa per infermita' sino alla
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
della lesione subita o dell'infermita' contratta, competono gli
emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel
caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio
e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della
stessa amministrazione o in altre amministrazioni
, previste
dall'articolo 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono
ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al
diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme
corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul
riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il
ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.
Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di
aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del
predetto limite massimo.
ma lui è transitato da quanto ho letto.............
blublu
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Re: CAUSA DI SERVIZIO NEGATA E RECUPERO SOMME DA AMMINISTRAZ

Messaggio da blublu »

In marina la riforma parziale non esiste
naturopata
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Re: CAUSA DI SERVIZIO NEGATA E RECUPERO SOMME DA AMMINISTRAZ

Messaggio da naturopata »

palmy66 ha scritto:
naturopata ha scritto:
blublu ha scritto:Vi è un dpr 171/07 dove all'art. 12 viene riportato che
"Non si da luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo."
Da quello che posso dedurre io, essendo entrato in aspettativa il 4 agosto 2014, non dovrei rischiare nulla dato che il decreto del diniego di causa di servizio è datata 1 febbraio 2018
E' quello che ho già detto io, ma devi essere riformato in modo parziale, se non hai avuto la riforma parziale ti attacchi al tram.


2. Il personale militare, giudicato permanentemente non idoneo al
servizio in modo parziale
, permane ovvero e' collocato in aspettativa
fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio della lesione o infermita' che ha causato la predetta non
idoneita', anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa
vigente. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento
piu' favorevole, durante l'aspettativa per infermita' sino alla
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
della lesione subita o dell'infermita' contratta, competono gli
emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel
caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio
e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della
stessa amministrazione o in altre amministrazioni
, previste
dall'articolo 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono
ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al
diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme
corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul
riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il
ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.
Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di
aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del
predetto limite massimo.
ma lui è transitato da quanto ho letto.............
Si ma non ha la riforma parziale, non so se è chiaro.
naturopata
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Re: CAUSA DI SERVIZIO NEGATA E RECUPERO SOMME DA AMMINISTRAZ

Messaggio da naturopata »

blublu ha scritto:In marina la riforma parziale non esiste
E' una disparità di trattamento più volte in discussione in parlamento, ma mi sembra che nulla di nuovo sia all'orizzonte, ma per te i giochi sono fatti. Automaticamente a te quell'art. è inapplicabile. Potresti provare un Ricorso alquanto complesso in questo senso per l'applicazione del comma 2 sopra richiamato, tuttavia non è detto che poi tu risulti comunque inidoneo parziale, magari lo sei comunque assoluto. Il fatto dell'inidoneità parziale incompatibile con l'attività di marina è data dall'imbarco in unità navali, ma ciò non toglie che ci siano anche attività a terra e amministrative, ma la legge al momento lo esclude. Però per te oramai i giochi sono fatti e devi giocare con le carte che hai, ovvero quasi nulle per un ricorso al TAR che si preannuncia quasi impossibile.
panorama
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Re: CAUSA DI SERVIZIO NEGATA E RECUPERO SOMME DA AMMINISTRAZIONE

Messaggio da panorama »

Il CdS con il presente Parere rigetta il ricorso straordinario.

1) - competenze stipendiali corrisposte nel periodo di aspettativa per infermità successivamente giudicate non dipendenti da causa di servizio

2) - collocato in aspettativa in data 9 maggio 2009 e sino al 16 febbraio 2011, per la durata complessiva di 649 giorni

Il CdS scrive:

3) - …….. alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “il recupero di somme indebitamente erogate dalla p.a. ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate.
- Si tratta cioè di atti vincolati, di carattere non autoritativo, di doveroso recupero di somme erroneamente corrisposte dall’amministrazione, rispetto ai quali – nell’ambito del rapporto obbligatorio di reciproco dare avere (paritetico) - resta ferma la possibilità per l'interessato di contestare eventuali errori di conteggio e la sussistenza dell’indebito (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2019, n. 1852)” (così da ultimo Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5343/2019 e n. 5342/2019).
------------------------------

PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201902530

Numero 02530/2019 e data 30/09/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 25 settembre 2019


NUMERO AFFARE 01586/2018

OGGETTO:
Ministero della difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, previa istanza di sospensione, dal Brig. in congedo Ciro R.. per l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento n. 692 in data 17 luglio 2017 del Centro nazionale amministrativo dell’Arma dei Carabinieri, concernente competenze stipendiali indebitamente erogate, nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali.

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 6/331/1-5-2018 in data 5 luglio 2018, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto;


Premesso:

Il Brig. in congedo Ciro R.. ha impugnato, previa istanza di sospensione, l’ingiunzione di pagamento n. 692 in data 17 luglio 2017 del Centro nazionale amministrativo dell’Arma dei Carabinieri, concernente la somma di euro 16.661,32 relativa a competenze stipendiali corrisposte nel periodo di aspettativa per infermità successivamente giudicate non dipendenti da causa di servizio, nonché di qualunque atto presupposto, connesso e consequenziale anche se non espressamente menzionato.

Il ricorrente era stato collocato in aspettativa in data 9 maggio 2009 e sino al 16 febbraio 2011, per la durata complessiva di 649 giorni, per infermità per le quali all’epoca non risultava ancora definito il relativo procedimento finalizzato all’eventuale riconoscimento della loro dipendenza da causa di servizio. Detto procedimento si concludeva con il decreto n. 1476/N in data 26 marzo 2014 del Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva, con il quale, in esito al parere negativo espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio n. 15552/2013 reso nell’adunanza n. 292/2013 del 25 giugno 2013, l’istanza a suo tempo prodotta dall’interessato veniva respinta, essendosi ritenute le infermità lamentate non dipendenti da fatti di servizio.

A mente dell’art. 39, comma 4, del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, “al personale collocato in aspettativa per infermità, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa”.

In attuazione di tale disposizione, nelle more della definizione del procedimento relativo al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, l’amministrazione aveva, quindi, corrisposto all’odierno ricorrente gli emolumenti spettanti in misura intera.

In conseguenza dell’esito negativo di detto procedimento, il Centro nazionale amministrativo dell’Arma, con nota n. 177924RC/7/300-1/11455 in data 8 novembre 2016, avviava l’azione di recupero dei maggiori importi indebitamente corrisposti dal 9 maggio 2010 al 16 febbraio 2011, complessivamente pari ad euro 16.653,23, evidenziando la possibilità per l’interessato di presentare entro 30 giorni eventuali memorie e di richiedere la rateizzazione delle somme da restituire.

Non avendo ricevuto riscontro da parte del militare, il predetto Comando emanava l’ingiunzione di pagamento n. 692 in data 17 luglio 2017, oggetto di impugnazione, per l’importo di euro 16.661,32, comprensivi di euro 8,09 per spese di notifica.

Avverso il provvedimento il Brig. in congedo R.. promuoveva ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Abruzzo, che, peraltro, non veniva depositato. A seguito di detta archiviazione, il Centro nazionale amministrativo reiterava la richiesta di ristoro con nota n. 177924RC/5/PCT/var/1-5 in data 8 gennaio 2018.

Con l’odierno gravame, con un unico motivo di doglianza, il ricorrente deduce, in estrema sintesi, la violazione dei termini per la conclusione del procedimento previsti dall’art. 2 della legge n. 241/1990 – in relazione alla notifica, avvenuta in data 14 maggio 2014, del provvedimento di rigetto delle istanze di riconoscimento di dipendenza delle infermità da causa di servizio – ed invoca l’applicazione del principio del legittimo affidamento, riconosciuto da giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di cassazione e della Corte dei conti richiamata nel ricorso, in relazione alla percezione in buona fede delle somme in parola.

Il Ministero della difesa, con relazione n. 6/331/1-5-2018 in data 5 luglio 2018, trasmessa con nota pari numero in data 5 settembre 2018, ripercorsa la vicenda, eccepisce l’infondatezza del gravame alla luce delle vigenti disposizioni normative e l’obbligatorietà per l’amministrazione di recuperare le somme indebitamente erogate anche ai sensi della giurisprudenza amministrativa.

Considerato:

La Sezione rileva preliminarmente che il ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente impugnare il decreto di rigetto dell’istanza di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio – notificato, come dal medesimo rilevato nel gravame, in data 14 maggio 2014 –, in quanto immediatamente lesivo ai fini in parola in virtù del disposto del richiamato art. 39, comma 4, del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.

In disparte tale pur rilevante profilo, il ricorso è in ogni caso infondato.

L’amministrazione ha correttamente applicato, nel caso di specie, la citata disposizione normativa, a mente della quale, come ricordato in premessa, nelle more della definizione del procedimento di riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, gli emolumenti spettanti devono essere corrisposti all’interessato per intero, salvo ripetere, in caso di esito negativo, la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.

Né l’amministrazione medesima avrebbe potuto operare diversamente, anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “il recupero di somme indebitamente erogate dalla p.a. ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate. Si tratta cioè di atti vincolati, di carattere non autoritativo, di doveroso recupero di somme erroneamente corrisposte dall’amministrazione, rispetto ai quali – nell’ambito del rapporto obbligatorio di reciproco dare avere (paritetico) - resta ferma la possibilità per l'interessato di contestare eventuali errori di conteggio e la sussistenza dell’indebito (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2019, n. 1852)” (così da ultimo Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5343/2019 e n. 5342/2019).

Inoltre, deve pure essere rilevato che, “nel caso di recupero da parte dell’amministrazione di somme erroneamente corrisposte, né l’affidamento del percipiente, né il decorso del tempo sono di ostacolo all’esercizio del diritto-dovere di ripetere le somme, essendo il recupero un atto dovuto, privo di valenza provvedimentale, da adottarsi con il solo dovere di osservare modalità non eccessivamente onerose per il soggetto colpito (Cons. St. Sez. IV, 8.6.2009, n. 3516; Sez. V, 30.9.2013, n. 4849). Ne discende che l’amministrazione non è tenuta a fornire una specifica motivazione né sulle ragioni del recupero, né sulla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 21-nonies (interesse pubblico, interesse dei destinatari e dei controinteressati, termine ragionevole) per l’esercizio del potere di autotutela amministrativa, dato che il danno prodotto all’amministrazione dalla corresponsione di un beneficio economico senza titolo, con vantaggio ingiustificato per il destinatario, fa sorgere un interesse pubblico in re ipsa al recupero delle somme, nonché un obbligo ex lege rispetto al quale il decorso del tempo non assume rilevanza” (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 379/2014, nonché, più di recente, n. 3811/2017).

I rilievi che precedono confermano, conclusivamente, la piena legittimità del recupero degli emolumenti non dovuti già corrisposti dall’amministrazione all’interessato.

Il ricorso deve, quindi, essere respinto perché infondato, restando così assorbita l’istanza cautelare.

P.Q.M.

Esprime l’avviso che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento dell’istanza cautelare.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giancarlo Carmelo Pezzuto Mario Luigi Torsello




IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa
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