Causa di Servizio consiglio su cosa fare

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Domi64
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Causa di Servizio consiglio su cosa fare

Messaggio da Domi64 »

Buona sera, sono Sov.te Capo Tec. Coord. della Polizia di Stato arruolatomi nel settembre 1986, tra 1 anno e 5 mesi andrò in pensione per limite d'età, chiedo cortesemente ai più esperti del forum dei consigli per le dipendenze delle Cause di Servizio:
1) Causa di Servizio per trauma in servizio non ascrivibile,
2) Causa di Servizio riconosciuta tab.B,
3) Causa di servizio riconosciuta 8^ cat.,
4) Causa di Servizo riconosciuta si dipendenza da Causa di Servizio ai fini della ppo a seguito della sentenza della Corte dei Conti, chiedo cosa devo fare nel momento in cui presenterò la domanda di ppo se devo citare tutti I decreti ma soprattutto visto che la C.d.C. nella sentenza non cita nessuna cat. o tab., mentre nel decreto dove è stata rifiutata la dipendenza la CMO mi aveva assegnata la 5^ cat..
Mi chiedo quando farò la domanda di ppo sarò Invitato dalla cmo per avere assegnata una nuova cat., Mi faranno un cumulo e mi assegneranno una nuova categoria, come funziona.
Altra domanda mi conviene chiede aggravamento per la tab.B?
Grazie spero che quello sopradescritto sia chiaro su ciò che chiedo, attendo vostre preziose indicazioni e altri eventuali suggerimenti su quello che posso chiedere o fare per non cadere in errore.
Grazie


mauri64
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Re: Causa di Servizio consiglio su cosa fare

Messaggio da mauri64 »

Ciao Domi64,
per quanto concerne i numerosi quesiti posti, dovrai attendere la disponibilità e competenza degli esperti in materia.
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NavySeals
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Re: Causa di Servizio consiglio su cosa fare

Messaggio da NavySeals »

Strano che la CdC non ti abbia assegnato la tabella, se poni gli estremi della tua sentenza la guardo. Detto questo, se dovrai andare ancora in CMO dipende o meno da quando al A8 (l'unica che ti porta la ppo, al momento) sia stata assegnata. In ogni modo in CMO faranno il cumulo di tutto, specie se chiedi una aggravamento, verrai sicuramente convocato.
mauri64
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Re: Causa di Servizio consiglio su cosa fare

Messaggio da mauri64 »

@ Domi64,
qualora sia interessato ad una previsione pensionistica a cura dell'esperto contabile, devi avanzare richiesta nella sezione "Calcoli Pensionistici", dove allegherò il relativo modulo.
Domi64
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Re: Causa di Servizio consiglio su cosa fare

Messaggio da Domi64 »

Buona sera, grazie mauri64 entrando nella sezione Calcoli Pensionistici trovo il modulo?
mauri64
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Re: Causa di Servizio consiglio su cosa fare

Messaggio da mauri64 »

Ciao Domi64,
come accennato sopra, una volta entrato nella sezione "Calcoli Pensionistici" apri un nuovo argomento e richiedi una previsione, a quel punto allegherò il relativo modulo.
Domi64
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Re: Causa di Servizio consiglio su cosa fare

Messaggio da Domi64 »

Ciao NavySeals, la mia sentenza era stata postata nel 2017 su questo forum, la sentenza cita come avevo già scritto precedentemente, e si dipendenza da c.d.s. ai fini della ppo, anche il decreto del Ministero cita la stessa cosa e si dipendenza da c.d.s. ai fini della ppo in esecuzione della sentenza della C.d. C..
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nonno Alberto
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Re: Causa di Servizio consiglio su cosa fare

Messaggio da nonno Alberto »

Ciao,

Prima di entrare nel merito del quesito è doveroso un distinguo, tu hai ottenuto con sentenza della Corte dei conti una 5° cat Tab A solo ai fini della futura PPO, tant'è con non avrai avuto l'equo indennizzo poiché avresti dovuto fare ricorso al Tar.

Ciò detto,

Domi64 ha scritto: sab nov 26, 2022 5:41 pm Buona sera, sono Sov.te Capo Tec. Coord. della Polizia di Stato arruolatomi nel settembre 1986, tra 1 anno e 5 mesi andrò in pensione per limite d'età, chiedo cortesemente ai più esperti del forum dei consigli per le dipendenze delle Cause di Servizio:

1) Causa di Servizio per trauma in servizio non ascrivibile,

Trauma a cosa ?

Quindi un modello ML / C, di cui potrai al momento opportuno, debitamente refertato con esame diagnostico, chiedere l'ascrizione a tabella e contestuale equo indennizzo.


2) Causa di Servizio riconosciuta tab.B,

È stata indennizzata ? Sono trascorsi più di 5 anni dal decreto di equo i. ?

3) Causa di servizio riconosciuta 8^ cat.,

Quando ? È stata indennizzata ?

Hai fatto richiesta dello scatto stipendiale del 1,25 % ?


Piccola nota, avendo già una 5°, farei richiesta dello scatto stipendiale del 2,50 %


Hai fatto richiesta presso il tuo cup /Asl di esenzione ticket per le patologie in tabella A ?


4) Causa di Servizo riconosciuta si dipendenza da Causa di Servizio ai fini della ppo a seguito della sentenza della Corte dei Conti, chiedo cosa devo fare nel momento in cui presenterò la domanda di ppo se devo citare tutti I decreti ma soprattutto visto che la C.d.C. nella sentenza non cita nessuna cat. o tab., mentre nel decreto dove è stata rifiutata la dipendenza la CMO mi aveva assegnata la 5^ cat..

La domanda di ppo andrà presentata dopo il primo rateo pensionistico.

Dovrai esibire copia del verbale, copia decreti di e.i. e copia della sentenza della Corte dei conti.

Mi chiedo quando farò la domanda di ppo sarò Invitato dalla cmo per avere assegnata una nuova cat., Mi faranno un cumulo e mi assegneranno una nuova categoria, come funziona.

Per non tornare in cmo dovresti utilizzare solo la sentenza, ma sarebbe un errore poiché rivalutato con l'8 tab e ben documentata la tabella B sei già in 4°, e qui sarebbe opportuno chiedere nella sezione calcoli pensionistici due proiezioni con ppo di 5° e 4° tabella.

Altra domanda mi conviene chiede aggravamento per la tab.B?

Potresti fare la richiesta 6 mesi prima della pensione, in modo che verrà valutata in cumulo con la domanda di ppo che farai successivamente dopo il primo rateo pensionistico.

Poiché, considerato che hai già una 5° + una 8°, per cumulo sei già in 4° non vorrei mai che una semplice tabella B ( di cui non conosciamo la patologia) venga ascritta per riscontrato aggravamento ad una 7°, ti ritroveresti in cumulo con una 3° e ti riformano prima della pensione di anzianità, non so se la cosa ti faccia piacere o meno.

È solo un cattivo pensiero..... ma.....
:lol:
Domi64
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Re: Causa di Servizio consiglio su cosa fare

Messaggio da Domi64 »

Buona sera nonno Alberto, intanto grazie per tutte le delucidazioni.
In merito alla 5° cat mi è stata data dalla C.M.O. e no dalla Corte dei Conti che mi ha riconosciuto la causa di servizio ai fini della ppo ma nella sentenza non cita ne tabella ne categoria.
Per quanto riguarda e.i. dopo aver vinto il ricorso ho chiesto e. i. ma non mi è stato concesso perché nel decreto di e. i. della C.d.S. della 8° cat hanno inserito in un piccolo trafiletto che recitava che per la patologia respinta dal c.d.v. era in atto il ricorso con C.d.C., l'avvocato mi ha detto che per ottenere e.i. avrei dovuto impugnare anche quel decreto mentre era in atto il ricorso di riconoscimento della c.d.s. con la C.d.C., inoltre mi ha detto che per avere e.i. ricorrere al tar non conveniva vista la cifra che avrei dovuto percepire e quella che avrei dovuto pagare per il ricorso non valeva la pena.
1) Il trauma in servizio nel 2001 a seguito di inc. Strad. distorsioni alle rachidi cervicali Mod. C a seguito di referto dell'ospedale con successivo decreto, non ho mai fatta nessuna domanda ne di iscrizione a tab. ne di indennizzo, l'unica domanda è stata quella di aggravamento fatta nel 2018 ma la C.M.O mi ha detto che non è aggravabile infatti adesso mi è arrivato il Decreto negativo.
2) la tab. B per spondilo attrosi diffuse non è stata indennizzata perché mi hanno detto che già avevo avuto altro indennizzo per cosa non saprei, altre richieste mai fatte di scatti stip.di nessun tipo. (Unico indennizzo è questo
Scatti legge 539/50 già lo percepisco questo sicuramente indennizzo 8^ cat.)
3) la C.d.S. riconosciuta nel 2009 con L'indennizzo dell'8^ cat. mi è stato dato nel 2018, per quanto riguarda la richiesta al cup per l'esenzione ticket già fatta ma il mio medico mi dice che con questo tipo di esenzione non può fare nessuna richiesta perché non spetta nulla, ne medicine ne altre prescrizioni, onestamente non so a che serve averla.
Spero di essere stato chiaro nelle descrizioni.

Grazie
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nonno Alberto
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Re: Causa di Servizio consiglio su cosa fare

Messaggio da nonno Alberto »

Ciao,
Domi64 ha scritto: mar nov 29, 2022 7:22 pm Buona sera nonno Alberto, intanto grazie per tutte le delucidazioni.

In merito alla 5° cat mi è stata data dalla C.M.O. e no dalla Corte dei Conti che mi ha riconosciuto la causa di servizio ai fini della ppo ma nella sentenza non cita ne tabella ne categoria.

Be' certo, la CMO ascrive a tabella e categoria e il comitato di verifica riconosce, per cui il ricorso e stato fatto contro il diniego del comitato, pertanto la sentenza a confermato il giudizio della CMO, però come già detto da NavySeals, sarebbe interessante dare una letta a tale sentenza, magari la puoi girare in mp a NavySeals.

Per quanto riguarda e.i. dopo aver vinto il ricorso ho chiesto e. i. ma non mi è stato concesso perché nel decreto di e. i. della C.d.S. della 8° cat hanno inserito in un piccolo trafiletto che recitava che per la patologia respinta dal c.d.v. era in atto il ricorso con C.d.C., l'avvocato mi ha detto che per ottenere e.i. avrei dovuto impugnare anche quel decreto mentre era in atto il ricorso di riconoscimento della c.d.s. con la C.d.C., inoltre mi ha detto che per avere e.i. ricorrere al tar non conveniva vista la cifra che avrei dovuto percepire e quella che avrei dovuto pagare per il ricorso non valeva la pena.

Sai come dice NavySeals, *te la faccio semplice ":lol: :lol: come ho già scritto precedentemente, l'equo indennizzo è materia del Tar, condivido il pensiero che le spese avrebbero superato l'importo di equo i.


1) Il trauma in servizio nel 2001 a seguito di inc. Strad. distorsioni alle rachidi cervicali Mod. C a seguito di referto dell'ospedale con successivo decreto, non ho mai fatta nessuna domanda ne di iscrizione a tab. ne di indennizzo,

Di questo modello ML /C , potrai all'occorrenza per constatato aggravamento, chiedere :

Domanda di ascrizione a tabella e categoria e contestuale equo indennizzo.


l'unica domanda è stata quella di aggravamento fatta nel 2018 ma la C.M.O mi ha detto che non è aggravabile infatti adesso mi è arrivato il Decreto negativo.


2) la tab. B per spondilo attrosi diffuse non è stata indennizzata perché mi hanno detto che già avevo avuto altro indennizzo per cosa non saprei,



altre richieste mai fatte di scatti stip.di nessun tipo. (Unico indennizzo è questo
Scatti legge 539/50 già lo percepisco questo sicuramente indennizzo 8^ cat.)

Qual'e l'importo mensile ?



3) la C.d.S. riconosciuta nel 2009 con L'indennizzo dell'8^ cat. mi è stato dato nel 2018,

Bene, entro 5 anni dalla notifica del decreto potrai chiedere aggravamento e revisione e.i. (quindi, se interessato e ci sono le condizioni entro il 2023 occhio al mese).


per quanto riguarda la richiesta al cup per l'esenzione ticket già fatta ma il mio medico mi dice che con questo tipo di esenzione non può fare nessuna richiesta perché non spetta nulla, ne medicine ne altre prescrizioni, onestamente non so a che serve averla.


Invalidi per servizio

S03 Invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 6° all'8° (ex art.6 DM 1.2.1991)


Categorie di invalidi esenti per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche incluse nei Lea

I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket),

Come già scritto, informati sulla richiesta dello scatto stipendiale del 2,50 % ( che poi sarebbe un ulteriore 1,25 %, che sommato da il 2,50%) poiché gia titolare di una 5° tab con sentenza e solo ai fini di ppo,al limite la rigettano.


Domi64
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Re: Causa di Servizio consiglio su cosa fare

Messaggio da Domi64 »

Buon Pomeriggio, Grazie ancora per le delucidazioni, appena posso posto la sentenza.
Grazie
Domi64
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Re: Causa di Servizio consiglio su cosa fare

Messaggio da Domi64 »

Ciao nonno Alberto, Ciao NavySeals
Sono riuscito a trovare la mia sentenza
all'interno del forum era stata postata il 06.04.2017

SICILIA SENTENZA 222 27/03/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA 222 2017 PENSIONI 27/03/2017



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

Il Giudice Unico delle Pensioni
Cons. Giuseppe Colavecchio

ha emesso la seguente
SENTENZA 222/2017

sul ricorso in riassunzione, iscritto al n. 62606 del registro di segreteria, depositato in data 20.07.2015, proposto da

• F. D. nato a Palermo, il 10.05.1964, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Guerra e dall’avv. Maurizio Maria Guerra , giusta procura allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 82;

contro

• Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro-tempore;

• Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del legale rappresentante pro-tempore;

• I.N.P.S., Sede provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Di Gloria, giusta procura generali alle liti in notar Castellini di Roma del 21.07.2015 (rep. n. 80974/21569), ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Laurana n. 59.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Sentiti, nella pubblica udienza del 22.03.2017, l’avv. Alessandro Maggio per delega dell’avv. Paolo Guerra e dell’avv. Maurizio Maria Guerra per il ricorrente, l’avv. Tiziana Norrito in sostituzione dell’avv. Marco Di Gloria per l’I.N.P.S. e il dott. Mario Pasta per il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ritenuto in
FATTO

1. Il sig. F.D. revisore tecnico della Polizia di Stato ancora in servizio, con ricorso iscritto al n. 60070 del registro di segreteria, depositato in data 06.03.2012, impugnava - ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e “quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata ex art. 12 del d.p.r. n. 461/2001” - il decreto del Ministero dell’Interno n. 2567 del 29.10.2009 nella parte in cui era respinta l’istanza del 14.02.2008 volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “cardiopatia ischemica: pregresso IMA non Q. trattato con angioplastica + stent medicato, in buon compenso emodinamico” (come diagnosticata dalla C.M.O. di Palermo nel verbale n. 990 del 14.11.2008), nonché il parere n. 13149/2009 del 09.06.2009 del Comitato per le cause di servizio, le cui conclusioni erano reiterate nel parere n. 438/2009 del 07.10.2009.

1.1. Il ricorrente allegava una perizia medico-legale e menzionava giurisprudenza sulla materia oggetto del contendere; in via istruttoria, chiedeva l’acquisizione del fascicolo amministrativo, una relazione dell’amministrazione sul servizio svolto, le cartelle cliniche e ogni altro atto sanitario risultante dai registri dei richiedenti visita, nonché una consulenza tecnica d’ufficio.

1.2. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella memoria depositata in data 11.04.2012, chiedeva in via preliminare, “l’estromissione del Comitato di Verifica per le cause di Servizio … per difetto di legittimazione passiva”; nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso.

1.3. Il Ministero dell’Interno, nella memoria depositata in data 02.05.2012, dopo avere ricostruito i fatti di causa, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo poiché parte attrice era ancora in servizio attivo; in via subordinata, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva poiché la competenza era dell’I.N.P.S.; infine, si opponeva alla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio.

1.4. Il ricorrente depositava, in data 13.01.2015, memoria difensiva.

2. Il sig. F.D., con ricorso iscritto al n. 61790 del registro di segreteria, depositato in data 23.05.2014, impugnava la nota del Ministero dell’Interno del 09.04.2013 che respingeva la domanda del 15.11.2012 diretta “ad ottenere l’estensione della pronuncia amministrativa sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità «infarto miocardio acuto inferiore laterale non q. angioplastica primaria sul PL (CX), con impianto di stent medicato» quale presupposto del diritto a pensione privilegiata” nonché “la mancata risposta e il conseguente silenzio diniego ex art. 2 della legge n. 241/1990 da parte dell’INPS … sulla domanda con cui … ha chiesto, per quanto di eventuale competenza, la pronuncia amministrativa sulla dipendenza da causa di servizio” della patologia di cui sopra.

1.1. Il Ministero dell’Interno, nella memoria depositata in data 19.06.2014, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione poiché parte attrice era ancora in servizio attivo; in via subordinata, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva poiché la competenza era dell’I.N.P.S.; infine, si opponeva alla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio.

1.2. L’I.N.P.S., nella memoria depositata in data 19.01.2015, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancanza della domanda “intesa al riconoscimento della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata”; in subordine chiedeva il rigetto del ricorso.

1.3. Il ricorrente depositava, in data 14.01.2015, memoria difensiva.

3. Questa Sezione, con sentenza n. 119/2015, riuniti i ricorsi e affermata la giurisdizione, li dichiarava inammissibili per carenza di interesse ad agire poiché il sig. F. era ancora in servizio al momento della proposizione delle relative istanze.

4. La locale Sezione di Appello, con sentenza n. 120/2015 emessa ai sensi del comma 3 dell’art. 9 della legge n. 205/2000 a seguito di richiesta di sospensione cautelare da parte del ricorrente della sentenza del giudice di prime cure, annullava la predetta statuizione, rimettendo il giudizio a questa Sezione per la trattazione di merito.

5. Parte attrice, con ricorso in riassunzione iscritto al n. 62606 del registro di segreteria, riassumeva il giudizio e riproponeva “tutte le censure già proposte nei ricorsi stessi e negli atti difensivi di prime cure”.

5.1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella memoria depositata in data 29.09.2015, ribadiva il contenuto della precedente memoria ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva.

5.2. L’I.N.P.S., nella memoria depositata in data 05.04.2016, chiedeva il rigetto del ricorso,
censurando la sentenza n. 120/2015 della locale Sezione di Appello e sottolineando la mancanza di uno dei presupposti per il riconoscimento della pensione privilegiata, ovverosia la cessazione dal servizio.

5.3. Il ricorrente depositava, in data 11.04.2016, memoria difensiva.

5.4. Il Ministero dell’Interno non si costituiva nel giudizio riassunto.

5.6. Il giudice, con ordinanza n. 78/2016, ordinava alla Commissione Medico Legale istituita presso questa Corte di accertare, sulla base della documentazione sanitaria agli atti, nonché di ulteriori verifiche specialistiche ritenute necessarie, previa occorrendo visita diretta dell’interessato, se la patologia “cardiopatia ischemica: pregresso IMA non Q. trattato con angioplastica + stent medicato, in buon compenso emodinamico” potesse ritenersi dipendente da causa di servizio, tenuto conto delle modalità di svolgimento dello stesso, come rigorosamente documentate in atti.

5.6. La Commissione depositava, in data, 28.10.2016, la relazione peritale.

5.7. Il ricorrente depositava, in data 08.11.2016, memoria difensiva.

5.8. Il Ministero dell’Interno, nell’articolata memoria depositata in data 22.11.2016, preliminarmente osservava di non avere avuto conoscenza dell’udienza del 20.04.2016, esitata con l’ordinanza n. 78/2016; ciò posto, eccepiva il difetto di giurisdizione poiché il ricorrente era ancora in servizio, con la conseguenza che la cognizione della controversia sarebbe spettata al giudice amministrativo; in subordine, chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendo che non fosse stata raggiunta alcuna prova che il servizio svolto, in condizioni lavorative normali, avesse potuto costituire una concausa efficiente e determinante nell’insorgenza delle patologie lamentate.

5.9. L’udienza del 23.11.2006 era rinviata, su richiesta di parte ricorrente, all’odierna udienza per consentire l’esame della memoria del Ministero dell’Interno depositata in data 22.11.2016.

5.10 Parte attrice depositava, in data 23.02.2017, memoria difensiva.

6. Il decidente al termine della camera di consiglio, costatata l’assenza delle parti, depositava - ai sensi dell’art. 429, comma 1, c.p.c. come modificato dall’art. 53 del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 - in segreteria, per i seguiti di competenza, la presente sentenza.

Considerato in
DIRITTO

1. Preliminarmente, deve darsi atto che contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero dell’Interno nella memoria depositata in data 22.11.2016, il decreto di fissazione dell’udienza del 20.04.2016 è stato notificato all’Avvocatura dello Stato in data 16.11.2015.

2. L’eccezione di difetto di giurisdizione del Ministero dell’Interno deve essere respinta poiché sulla questione si è formato il giudicato, tenuto conto che la sentenza n. 119/2015 di questa Sezione l’aveva espressamente affermata e sul punto non vi è stata alcuna impugnativa da parte del Ministero; infatti, la locale Sezione di appello, con sentenza n. 120/2015, ha annullato - a seguito dell’impugnativa del sig. F. - la suddetta decisione n. 119/2015 con riferimento al diverso profilo della sostenuta violazione dell’art. 71, lettera b), del regio decreto n. 1038/1933 e della ritenuta mancanza di un interesse concreto ed attuale a ricorrere di parte attrice poiché ancora in servizio.

3. Occorre adesso esaminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella memoria depositata in data 29.09.2015.

All’uopo si osserva che la dottrina e la giurisprudenza di legittimità più recenti (Cassazione Civile sez. III n. 13403/05, sez. III n. 7525/2005, sez. I n. 17606/2003, sez. III n. 16492/2002) ritengono che le condizioni dell’azione - possibilità giuridica, interesse ad agire, legittimazione ad agire e contraddire - debbano essere accertate in relazione non alla loro sussistenza effettiva ma alla loro affermazione con l’atto introduttivo del giudizio, nell’ambito d’una preliminare valutazione formale dell’ipotetica accoglibilità della domanda e, così configuratele, possa parlarsi di condizioni la cui ricorrenza deve essere accertata d’ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del procedimento, con riferimento al momento della proposizione della domanda stessa.

In altri termini, l’accertamento della legittimazione attiva e passiva deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto; per cui, ove di tale coincidenza risultasse il difetto, essendosi fatto valere dall’attore un diritto altrui affermato come altrui, salva l’ipotesi di legittima sostituzione processuale, od essendosi dallo stesso assunta la violazione del diritto fatto valere ad opera di soggetto diverso da quello affermato parte del rapporto dedotto, rimarrebbe ex actis accertato che, indipendentemente dalla rispondenza al vero dei fatti allegati, comunque l’ipotetico diritto azionato o non apparterrebbe a colui che agisce ovvero non sarebbe violato o pregiudicato da colui contro il quale l’azione è proposta, e ciò non può che comportare una pronunzia di inammissibilità dell’azione per difetto di titolarità attiva o passiva della stessa.

L’accertamento, invece, non dell’ipotetica titolarità dell’azione ma dell’effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza.

Ne consegue che il Ministero dell’Economia e delle Finanze con l’eccezione in questione afferma unicamente la propria estraneità alla titolarità dei diritti e degli obblighi che al rapporto sostanziale controverso si ricollegano, così da integrare una questione relativa non alla valutazione dei requisiti dell’azione, bensì di merito, da risolversi eventualmente con una pronuncia di rigetto, nei propri confronti, della domanda proposta dall’attore.

L’eccezione preliminarmente opposta è pertanto infondata e, come tale, deve essere respinta.

Quanto in precedenza chiarito comporta, altresì, il rigetto nel merito del ricorso poiché il parere reso dalla C.M.O. di Palermo nel verbale n. 990 del 14.11.2008 e il parere n. 13149/2009 del 09.06.2009 del Comitato per le cause di servizio costituiscono atti endoprocedimentali che sono confluiti nel decreto del Ministero dell’Interno n. 2567 del 29.10.2009, provvedimento lesivo - secondo la prospettazione della locale Sezione di Appello - della sfera giuridica del ricorrente.

4. Da rigettare è anche la doglianza dell’I.N.P.S., contenuta nella memoria depositata in data in data 05.04.2016, che ha censurato la sentenza n. 120/2015 della locale Sezione di Appello, sottolineando la mancanza di uno dei presupposti per il riconoscimento della pensione privilegiata, ovverosia la cessazione dal servizio.

Sulla questione, infatti, la predetta decisione non è altrimenti censurabile da parte di questo decidente.

5. Nel merito, il ricorso è meritevole di accoglimento.

La materia del contendere attiene al riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio della patologia “pregresso infarto miocardico infero-latero trattato con PCI primaria e impianto di stent, in atto in buon compenso emodinamico”, così come diagnosticata dal consulente tecnico d’ufficio.

L’art. 64 del d.p.r. n. 1092/1973 (come richiamato dall’art. 1839 del decreto legislativo n. 66/2010, in vigore dall’09.10.2010, decreto legislativo che ha abrogato la legge n. 308/1981), quale norma di carattere generale per la concessione della pensione “per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio”, stabilisce, al comma 3, che tale dipendenza sussiste solo quando tali fatti di servizio “ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante”; il successivo art. 67, al comma 1, prevede un trattamento di favore per i militari, sia di ruolo che di leva, per la concessione della relativa pensione, prevedendo che “al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da causa di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge n. 18 marzo 1969, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione”, senza necessità, a differenza degli impiegati civili, che sussista l’ulteriore requisito dell’inabilità al servizio.

Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, il nesso di causalità si configura ogni qualvolta il processo genetico o evolutivo della infermità sia influenzato anche da elementi, soggettivi o oggettivi, ricollegabili al servizio prestato. Ciò significa che l’eventuale carattere endogeno-costituzionale dell’infermità o comunque la predisposizione organica o acquisita del soggetto alla medesima non sono di per sé fatti ostativi al riconoscimento del diritto a pensione qualora sia provato che l’attività svolta, nella sua globalità ovvero in un suo particolare aspetto fenomenico, abbia determinato l’insorgenza della malattia o il suo aggravamento.

Aggiungasi che la relazione di idoneità tra la patologia insorta e il servizio militare prestato deve essere accertata non già con criteri astratti ed assoluti bensì con riguardo, in concreto, alle condizioni soggettive dell’interessato ed a quelle oggettive in cui il servizio è stato svolto, sulla base di valide prove documentali in ordine alla loro incidenza, sotto il profilo medico-legale, sulle infermità di cui è causa. Il servizio, per porsi in termini anche di fattore concausale oltre che causale, deve rivestire un ruolo, sul piano qualitativo e/o quantitativo, tale per cui, senza di esso, l’infermità non sarebbe potuta insorgere e/o aggravarsi (cosiddetto “rischio specifico”) e avere inciso in maniera specifica e determinante, non essendo sufficiente che esso si ponga in termini di mera occasionalità (cosiddetto “rischio generico”).

In ultimo, ai fini dell’accertamento del nesso di causa di una determinata infermità con il servizio espletato, non possono non acquistare rilevanza anche eventuali errori, ritardi o omissioni negli accertamenti diagnostici svolti dall’Amministrazione, sempre supportati da valutazioni medico-legali, che possono avere svolto un ruolo concausale, efficiente e determinante, nella sua insorgenza.

Ciò posto, ai fini della decisione acquista rilevanza il parere reso dal consulente d’ufficio che, a seguito di accurate indagini diagnostiche, di attento esame della documentazione in atti, nonché di visita diretta del periziando, ha ritenuto che l’infermità di cui sopra debba ritenersi “dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante”.

Il citato parere, in toto condivisibile, si presenta basato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su adeguato supporto medico-scientifico, adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto ivi menzionate.

In particolare, il consulente dopo avere descritto la genesi della patologia in questione, unitamente all’indicazione dei principali fattori di rischio, ha ritenuto che nonostante il sig. F. avesse “una condizione clinica cardiologica predisponente all’evento infartuale acuto determinata dalla familiarità e dal tabagismo”, lo stress lavorativo cui è stato esposto, soprattutto negli ultimi periodi, come evincibile dalla documentazione agli atti (in particolare la scheda informativa sottoscritta dal vice questore aggiunto preso la Questura di OMISSIS, ove il ricorrente è in servizio dal 20.08.1992 e prodotta anche dal Ministero dell’Interno), nonché le condizioni non salubri del microclima lavorativo (come sempre descritte nella citata scheda informativa ove si precisa che solo negli ultimi tre anni l’amministrazione ha adottato provvedimenti “per l’adeguamento secondo le norme di sicurezza degli ambienti di lavoro”), “abbiano potuto contribuire all’insorgenza dell’evento infartuale (gennaio 2008) nel senso di un suo più precoce appalesamento”, con la conseguenza che il servizio ne ha costituito una concausa efficiente e determinante.

Appare, pertanto, smentita la tesi difensiva del Ministero dell’Interno, contenuta nella memoria depositata in data 22.11.2016, secondo la quale il ricorrente avrebbe prestato un servizio ordinario normalmente richiesto agli appartenenti alla Polizia di Stato; nella citata schede informativa, infatti, si legge che “detti servizi venivano espletati in condizioni di assoluto disagio”, con turni di 24 ore in avverse condizioni climatiche e di lavoro, con lo svolgimento di circa 350 ore annuali di straordinario. Tali elementi sono stati valorizzati dal consulente d’ufficio per l’accertamento della causa di servizio, secondo i principi giurisprudenziali sopra citati.

6. Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e del recente indirizzo giurisprudenziale, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra tutte le parti processuali.

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - in composizione monocratica del Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara che la patologia “pregresso infarto miocardico infero-latero trattato con PCI primaria e impianto di stent, in atto in buon compenso emodinamico” debba ritenersi dipendente da causa di servizio ai fini della pensione privilegiata. Spese compensante.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 marzo 2017.

Il Giudice
F.to Cons. Giuseppe Colavecchio

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.
Palermo, 22 marzo 2017


Pubblicata il 27 marzo 2017


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Re: Causa di Servizio consiglio su cosa fare

Messaggio da NavySeals »

Ciao, presumo che nel ricorso avevi chiesto il mero riconoscimento e non la tabella. O comunque, anche se era stata chiesta, essendo ancora in servizio, il giudice ti ha dato il riconoscimento e ta tabelarizzazione avverrà a seguito di visita alla cessazione dal servizio.
Domi64
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Re: Causa di Servizio consiglio su cosa fare

Messaggio da Domi64 »

Ciao NavySeals,
Grazie a tutti per i vostri preziosi consigli.
mauri64
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Re: Causa di Servizio consiglio su cosa fare

Messaggio da mauri64 »

👋👋
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