causa di servizio

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panorama
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

Il CdS accoglie l'Appello del collega

1) - Il Ministero della Giustizia, con nota del 19 marzo 2015, ha rigettato la domanda presentata il 28 gennaio 1991 dell’odierno appellante, guardia in congedo del disciolto corpo degli Agenti di Custodia, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo relativamente alla malattia “-OMISSIS-”, nonché per la corresponsione della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo.

2) - L’istanza di concessione dell’equo indennizzo è stata rigettata causa della tardività della presentazione della domanda.

Il CdS precisa:

3) - A parere del Collegio, nel caso di specie tale consapevolezza non è stata raggiunta nei termini temporali indicati nella sentenza gravata.

4) - Il Ministero ha preteso di far decorrere il suddetto termine decadenziale dalla diagnosi formulata in sede di ricovero nel 1986, “-OMISSIS-”, ma da tale diagnosi non si evinceva l’esistenza della patologia “-OMISSIS-”, per la quale l’interessato ha chiesto la dipendenza da causa di servizio e, di conseguenza, l’equo indennizzo.

5) - L’episodio OMISSIS diagnosticato nel 1986 non si palesa idoneo, per natura e intensità, a rivelare la seria infermità per la quale è stato richiesto l’equo indennizzo e, pertanto l’appellante non era in grado di essere a conoscenza nel 1986 dell’esistenza della patologia oggetto di richiesta, manifestatasi più tardi con le diagnosi di “-OMISSIS-” nel 1992, di “-OMISSIS-” del 9.7.1996 da parte della Commissione Medica Ospedaliera di -OMISSIS- e di “-OMISSIS-” che ha portato al riconoscimento della concedibilità della pensione privilegiata da parte della Corte dei Conti.
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panorama
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

Sentenza Tar F.V.G. (Trieste) 7/2023 (ricorso del 2022)


per l'annullamento

del silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta presentata il 04 agosto 2021 ed inoltrata tramite pec in pari data, con cui il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la corresponsione dell'equo indennizzo per la patologia «-OMISSIS-»

FATTO e DIRITTO

Rilevato che il ricorrente, militare in servizio presso un reparto sito nella Regione Friuli-Venezia Giulia, ha agito con ricorso ex art. 117 del c.p.a. per l’accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza presentata in data 04.08.2021 e volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta (“-OMISSIS-”);

rilevato che i resistenti Ministeri, costituiti in data 19.10.2022, non hanno svolto difese nel merito;

rilevato che, dopo oltre un anno dalla presentazione dell’istanza, non risulta adottato alcun provvedimento;

rilevato, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia, non essendo tale amministrazione competente all’adozione del provvedimento finale (cfr. art. 1, comma 1, lett. c) del d.P.R. 461 del 2001);

considerato esperibile il rimedio ex art. 117 del c.p.a. anche nell’ambito del procedimento di cui trattasi (cfr., ex multis, Tar Lombardia, Milano, sez. III, 27 maggio 2022, n. 1233; Tar Lazio, Roma, sez. I bis, 23 marzo 2020, n. 3566; id., sez. III, 01 marzo 2019, n. 2712; Tar Campania, Salerno, sez. I, 25 settembre 2020, n. 1196);

considerato che la durata massima del procedimentola cui tempistica è dettagliatamente scandita dagli artt. 5 e ss. del d.P.R. 461 del 2001non può superare i 180 giorni dalla ricezione della domanda, termine massimo di definizione di qualsiasi procedimento di competenza delle amministrazioni statali, come sancito in termini generali dall’art. 2, comma 4 della l. 241 del 1990;

ritenuto, pertanto, doversi accogliere la domanda del ricorrente e, per l’effetto, condannare l’amministrazione a provvedere sull’istanza del 04.08.2021 (doc. 3) entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;

ritenuto di nominare, ai sensi dell’art. 117, comma 3, un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza oltre il termine anzidetto, che si individua nel Dirigente Responsabile della Direzione generale della previdenza militare e della leva (PREVIMIL) del Ministero della Difesa (dirgen@previmil.difesa.it) o suo delegato, affinché provveda entro l’ulteriore termine di giorni 30;

ritenuto che le spese di lite debbano essere liquidate a favore del ricorrente, come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore, come richiesto;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze e ne dispone l’estromissione dal giudizio;

- condanna il Ministero della Difesa a provvedere sull’istanza del ricorrente entro il termine di giorni 60 della comunicazione o notificazione della presente sentenza;

- nomina, per il caso di persistente inottemperanza, il commissario ad acta indicato in motivazione.

Condanna il Ministero della Difesa a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano nella somma di € 1.000,00, oltre spese generali e accessori di legge, disponendone la distrazione a favore del difensore, come richiesto.
Max1963
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Re: causa di servizio

Messaggio da Max1963 »

Molto interessante, quindi i 3 anni che si prende la CMO di Roma non stanno ne in cielo né in terra. Certo bisognerebbe adire al Tar, ma credo si vincerebbe facile...
mauri64
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Re: causa di servizio

Messaggio da mauri64 »

Ciao,
ottimo risultato...
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nonno Alberto
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Re: causa di servizio

Messaggio da nonno Alberto »

panorama ha scritto: lun gen 16, 2023 6:48 pm Sentenza Tar F.V.G. (Trieste) 7/2023 (ricorso del 2022)


per l'annullamento

del silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta presentata il 04 agosto 2021 ed inoltrata tramite pec in pari data, con cui il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la corresponsione dell'equo indennizzo per la patologia «-OMISSIS-»

FATTO e DIRITTO

Rilevato che il ricorrente, militare in servizio presso un reparto sito nella Regione Friuli-Venezia Giulia, ha agito con ricorso ex art. 117 del c.p.a. per l’accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza presentata in data 04.08.2021 e volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta (“-OMISSIS-”);

rilevato che i resistenti Ministeri, costituiti in data 19.10.2022, non hanno svolto difese nel merito;

rilevato che, dopo oltre un anno dalla presentazione dell’istanza, non risulta adottato alcun provvedimento;

rilevato, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia, non essendo tale amministrazione competente all’adozione del provvedimento finale (cfr. art. 1, comma 1, lett. c) del d.P.R. 461 del 2001);

considerato esperibile il rimedio ex art. 117 del c.p.a. anche nell’ambito del procedimento di cui trattasi (cfr., ex multis, Tar Lombardia, Milano, sez. III, 27 maggio 2022, n. 1233; Tar Lazio, Roma, sez. I bis, 23 marzo 2020, n. 3566; id., sez. III, 01 marzo 2019, n. 2712; Tar Campania, Salerno, sez. I, 25 settembre 2020, n. 1196);

considerato che la durata massima del procedimentola cui tempistica è dettagliatamente scandita dagli artt. 5 e ss. del d.P.R. 461 del 2001non può superare i 180 giorni dalla ricezione della domanda, termine massimo di definizione di qualsiasi procedimento di competenza delle amministrazioni statali, come sancito in termini generali dall’art. 2, comma 4 della l. 241 del 1990;

ritenuto, pertanto, doversi accogliere la domanda del ricorrente e, per l’effetto, condannare l’amministrazione a provvedere sull’istanza del 04.08.2021 (doc. 3) entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;

ritenuto di nominare, ai sensi dell’art. 117, comma 3, un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza oltre il termine anzidetto, che si individua nel Dirigente Responsabile della Direzione generale della previdenza militare e della leva (PREVIMIL) del Ministero della Difesa (dirgen@previmil.difesa.it) o suo delegato, affinché provveda entro l’ulteriore termine di giorni 30;

ritenuto che le spese di lite debbano essere liquidate a favore del ricorrente, come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore, come richiesto;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze e ne dispone l’estromissione dal giudizio;

- condanna il Ministero della Difesa a provvedere sull’istanza del ricorrente entro il termine di giorni 60 della comunicazione o notificazione della presente sentenza;

- nomina, per il caso di persistente inottemperanza, il commissario ad acta indicato in motivazione.

Condanna il Ministero della Difesa a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano nella somma di € 1.000,00, oltre spese generali e accessori di legge, disponendone la distrazione a favore del difensore, come richiesto.


Ottimo servizio Antonino 👍
panorama
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

Come sempre nell'interesse di tutti.
mauri64
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Re: causa di servizio

Messaggio da mauri64 »

Bravo Antonino.
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nonno Alberto
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Re: causa di servizio

Messaggio da nonno Alberto »

panorama ha scritto: mar gen 17, 2023 12:29 am


Come sempre nell'interesse di tutti.

Vero, e da tutti ci vorrebbe maggiore attenzione.
panorama
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

Dal sito del Ministero della Difesa

Domande più frequenti
Cause di Servizio ed Equo Indennizzo


13/07/2022

A chi deve essere presentata l'istanza per il riconoscimento della causa di servizio?
L'istanza deve essere presentata all'Ente lavorativo di appartenenza (o all'ultimo ente di servizio se l'interessato è pensionato), che provvederà ad inoltrarla - corredata della documentazione necessaria - alla C.M.O. territorialmente competente.

Quali sono i termini per la presentazione della domanda di causa di servizio e a quali effetti essi devono intendersi perentori?
La domanda di dipendenza da causa di servizio deve essere presentata entro e non oltre 6 mesi dalla data di conoscibilità dell'infermità da parte del'interessato. Tale termine deve intendersi perentorio ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo e degli altri benefici economici connessi al riconoscimento da causa di servizio.

Quali sono i termini per la presentazione dell'istanza di equo indennizzo?
L'istanza di equo indennizzo può essere presentata contestualmente rispetto a quella di causa di servizio, o anche successivamente e comunque entro e non oltre 6 mesi dalla data di notifica del provvedimento concessivo della dipendenza di causa di servizio. Dopo la cessazione dal servizio, il termine per la presentazione della domanda di equo indennizzo è sempre di 6 mesi dalla conoscibilità della menomazione derivante dall'infermità, entro il limite massimo di 5 anni dal collocamento a riposo (elevato a 10 per il parkinsonismo e le malattie ad eziopatogenesi non definita o idiopatica).

Quando e a chi può rivolgersi il dipendente nel caso in cui voglia presentare ricorso?
Il ricorso può essere presentato agli organi giurisdizionali indicati nel provvedimento notificato che si intende contestare entro i termini definiti nel medesimo provvedimento.

Entro quali termini e quante volte può essere richiesto l'aggravamento di un'infermità?
La domanda di riliquidazione dell'equo indennizzo per aggravamento di infermità può essere presentata entro e non oltre 5 anni dalla data di notifica del provvedimento di prima liquidazione, anche più di una volta, ma il beneficio della maggiorazione dell'equo indennizzo per accertato aggravamento può essere concesso una sola volta per la stessa infermità.

In caso di incidente in itinere rimborsato dall'assicurazione privata, spetta anche l'equo indennizzo?
L'art. 50 del D.P.R. N. 686/57 stabilisce che debba essere detratto dall'equo indennizzo quanto già percepito dal dipendente, per la stessa infermità, in virtù di assicurazioni a carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione (es. una tantum o rendita INAIL). Tale discorso non si estende alle assicurazioni private.

Il beneficio dell'equo indennizzo è cumulabile col trattamento di pensione privilegiata ordinaria?
Si, tuttavia l'importo è ridotto del 50% in caso di conseguimento, per la medesima infermità, di assegno rinnovabile ovvero di pensione privilegiata ordinaria. Il recupero del 50% dell'importo non è previsto nel caso di conferimento ai superstiti a seguito di riconoscimento dalla dipendenza del decesso.

Si può ottenere la liquidazione di un ulteriore equo indennizzo per altra infermità?
Qualora il militare riporti nuove infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, e ascrivibili a categoria, si procede alla liquidazione di un nuovo indennizzo in cumulo con il primo, se la menomazione complessiva che ne deriva rientra in una categoria superiore a quella sulla base della quale venne liquidato il primo indennizzo. Dal nuovo importo comunque deve essere detratto quanto in precedenza già liquidato. In particolare si rende noto che in caso di attribuzione di una tabella B in cumulo con altre infermità, ascritte a categoria di tabella A o precedente tabella B, non si procede ad un'ulteriore liquidazione.

La misura del beneficio "una tantum" a quali parametri fa riferimento?
Tale beneficio è previsto per il personale militare dell'Arma dei Carabinieri giudicato inidoneo parzialmente al servizio di istituto, la misura del beneficio è pari all'importo dell'eventuale equo indennizzo spettante maggiorato del 20%.

In quali casi l'importo dell'equo indennizzo è ridotto?
L'importo dell'equo indennizzo è ridotto:
- del 25% se l'interessato ha superato i 50 anni di età al momento dell'evento dannoso;
- del 50% se l'interessato ha superato i 60 anni di età al momento dell'evento dannoso.

----------------------

Aggravamento di infermità per causa di servizio - revisione dell’equo indennizzo

D.P.R. 461/2001

Art. 14.
Termini e competenza

OMISSIS co. 1 e 2;

3. In caso di concorrente richiesta di Equo Indennizzo prima della espressione del parere del Comitato, è adottato un unico provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e concessione di Equo Indennizzo; per i procedimenti non concorrenti di concessione di Equo Indennizzo si applicano la procedura ed i termini procedimentali previsti dal presente regolamento.

4. Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di cui al comma 3, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l'equo indennizzo, può per una sola volta chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo già concesso, secondo le procedure indicate dal presente regolamento.
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Re: causa di servizio

Messaggio da mauri64 »

Ciao Antonino,
Bravo sempre al pezzo. :D
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nonno Alberto
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Re: causa di servizio

Messaggio da nonno Alberto »

panorama ha scritto: dom gen 22, 2023 1:14 pm Dal sito del Ministero della Difesa

Domande più frequenti
Cause di Servizio ed Equo Indennizzo


13/07/2022

A chi deve essere presentata l'istanza per il riconoscimento della causa di servizio?
L'istanza deve essere presentata all'Ente lavorativo di appartenenza (o all'ultimo ente di servizio se l'interessato è pensionato), che provvederà ad inoltrarla - corredata della documentazione necessaria - alla C.M.O. territorialmente competente.

Quali sono i termini per la presentazione della domanda di causa di servizio e a quali effetti essi devono intendersi perentori?
La domanda di dipendenza da causa di servizio deve essere presentata entro e non oltre 6 mesi dalla data di conoscibilità dell'infermità da parte del'interessato. Tale termine deve intendersi perentorio ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo e degli altri benefici economici connessi al riconoscimento da causa di servizio.

Quali sono i termini per la presentazione dell'istanza di equo indennizzo?
L'istanza di equo indennizzo può essere presentata contestualmente rispetto a quella di causa di servizio, o anche successivamente e comunque entro e non oltre 6 mesi dalla data di notifica del provvedimento concessivo della dipendenza di causa di servizio. Dopo la cessazione dal servizio, il termine per la presentazione della domanda di equo indennizzo è sempre di 6 mesi dalla conoscibilità della menomazione derivante dall'infermità, entro il limite massimo di 5 anni dal collocamento a riposo (elevato a 10 per il parkinsonismo e le malattie ad eziopatogenesi non definita o idiopatica).

Quando e a chi può rivolgersi il dipendente nel caso in cui voglia presentare ricorso?
Il ricorso può essere presentato agli organi giurisdizionali indicati nel provvedimento notificato che si intende contestare entro i termini definiti nel medesimo provvedimento.

Entro quali termini e quante volte può essere richiesto l'aggravamento di un'infermità?
La domanda di riliquidazione dell'equo indennizzo per aggravamento di infermità può essere presentata entro e non oltre 5 anni dalla data di notifica del provvedimento di prima liquidazione, anche più di una volta, ma il beneficio della maggiorazione dell'equo indennizzo per accertato aggravamento può essere concesso una sola volta per la stessa infermità.

In caso di incidente in itinere rimborsato dall'assicurazione privata, spetta anche l'equo indennizzo?
L'art. 50 del D.P.R. N. 686/57 stabilisce che debba essere detratto dall'equo indennizzo quanto già percepito dal dipendente, per la stessa infermità, in virtù di assicurazioni a carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione (es. una tantum o rendita INAIL). Tale discorso non si estende alle assicurazioni private.

Il beneficio dell'equo indennizzo è cumulabile col trattamento di pensione privilegiata ordinaria?
Si, tuttavia l'importo è ridotto del 50% in caso di conseguimento, per la medesima infermità, di assegno rinnovabile ovvero di pensione privilegiata ordinaria. Il recupero del 50% dell'importo non è previsto nel caso di conferimento ai superstiti a seguito di riconoscimento dalla dipendenza del decesso.

Si può ottenere la liquidazione di un ulteriore equo indennizzo per altra infermità?
Qualora il militare riporti nuove infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, e ascrivibili a categoria, si procede alla liquidazione di un nuovo indennizzo in cumulo con il primo, se la menomazione complessiva che ne deriva rientra in una categoria superiore a quella sulla base della quale venne liquidato il primo indennizzo. Dal nuovo importo comunque deve essere detratto quanto in precedenza già liquidato. In particolare si rende noto che in caso di attribuzione di una tabella B in cumulo con altre infermità, ascritte a categoria di tabella A o precedente tabella B, non si procede ad un'ulteriore liquidazione.

La misura del beneficio "una tantum" a quali parametri fa riferimento?
Tale beneficio è previsto per il personale militare dell'Arma dei Carabinieri giudicato inidoneo parzialmente al servizio di istituto, la misura del beneficio è pari all'importo dell'eventuale equo indennizzo spettante maggiorato del 20%.

In quali casi l'importo dell'equo indennizzo è ridotto?
L'importo dell'equo indennizzo è ridotto:
- del 25% se l'interessato ha superato i 50 anni di età al momento dell'evento dannoso;
- del 50% se l'interessato ha superato i 60 anni di età al momento dell'evento dannoso.

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Aggravamento di infermità per causa di servizio - revisione dell’equo indennizzo

D.P.R. 461/2001

Art. 14.
Termini e competenza

OMISSIS co. 1 e 2;

3. In caso di concorrente richiesta di Equo Indennizzo prima della espressione del parere del Comitato, è adottato un unico provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e concessione di Equo Indennizzo; per i procedimenti non concorrenti di concessione di Equo Indennizzo si applicano la procedura ed i termini procedimentali previsti dal presente regolamento.

4. Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di cui al comma 3, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l'equo indennizzo, può per una sola volta chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo già concesso, secondo le procedure indicate dal presente regolamento.


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Re: causa di servizio

Messaggio da mauri64 »

Ciao giancar74,
in merito ai tuoi quesiti attendi la competenza degli esperti in materia.
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Re: causa di servizio

Messaggio da nonno Alberto »

giancar74 ha scritto: dom gen 22, 2023 3:23 pm Una cosa non mi è chiara.. l' aggravamento per il ricalcolo dell' equo indennizzo si può chiedere una sola volta ed entro 5 anni a partire dalla data del decreto e fino e qui ci siamo ed e' chiarissimo.
L' aggravamento di per se, invece, quante volte si può chiedere?
Ci sono limiti temporali?
Naturalmente mi riferisco alla sola assegnazione della categoria di invalidità..
Ciao


La domanda può essere presentata senza limiti di tempo e, in caso di esito negativo, la domanda di aggravamento può essere rinnovata fino a due volte per la stessa infermità. È ammessa una terza istanza trascorsi dieci anni dalla data della precedente domanda di aggravamento.
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Re: causa di servizio

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Dal sito del Ministero della Difesa

M_D GPREV REG2021 0098035 24-11-2021

D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria dell’equo indennizzo nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie). Adozione di nuovi schemi di rapporto informativo da parte del Comitato di Verifica per le Cause di servizio.


Chiarimenti disposizioni applicative prot. M_D A934676 REG2022 0016201 22-02-2022
Chiarimenti
N.B.: - Punto 2. A seguito di successive interlocuzioni a riguardo avvenute con il citato CVCS , è stato
chiarito da quest’ultimo che, differentemente da quanto comunicato con la nota a riferimento,
per quanto riguarda le patologie psichiatriche e respiratorie non si rende necessario
procedere alla compilazione di dedicato questionario la cui assenza non determina alcun
nocumento alla validità formale dell’istanza di riconoscimento
.

Disposizioni applicative prot. M_D GPREV REG2021 0098035 24-11-2021
N.B.: - Punto 4. Si precisa, a tal fine, che come indicato in calce alla stessa scheda, in caso di patologie traumatiche non sarà necessario compilare alcun altro quadro.
Qualche delucidazione, invece, occorre fornire per le patologie non traumatiche per le quali, oltre alla compilazione della citata scheda sarà necessario, per alcune particolari tipologie di infermità di cu i agli allegati 3 4 5 e 6 procedere a redigere ulteriori schede al fine di fornire qualche elemento ulteriore di valutazione per l’Organo Tecnico.

Disposizioni applicative per la creazione del "fascicolo digitale". prot. M_D GPREV REG2020 0032015 16-04-2020
N.B.: - Disposizioni applicative per la creazione del “fascicolo digitale”.
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Re: causa di servizio

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Ciao Antonino,
forse non ti sei accorto che è una circolare del novembre 2021.
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