causa di servizio

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franruggi
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Re: causa di servizio

Messaggio da franruggi »

Senxs causa di servizio sei a 15000 lordi + dr e gamva csrico Con una 5 sei a 20700 lordi.....+ quanto sopra con una 7 sei in via di mezzo.


francesco


franruggi
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Re: causa di servizio

Messaggio da franruggi »

+ 9000 circa cassa sotto. Li e 37000 tfs se non hai riscattato nulla

francesco
kynyo68
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Re: causa di servizio

Messaggio da kynyo68 »

ho riscattato solo un anno e 4 mesi, poi cambiato il sistema da contributivo a retributivo, non ho piu' riscattato nulla
panorama
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

Ricorso ACCOLTO.
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1) - non gli è stato comunicato il preavviso di diniego, nonostante il provvedimento sia stato adottato dopo oltre 12 anni;
- ) - che, con riferimento alla patologia “note spondiloartrosiche diffuse del rachide a lieve incidenza funzionale”, è stata documentata la natura traumatica di alcuni fatti di servizio e non può ritenersi l’aggravamento come conseguenza di processi degenerativi dell’età, posto che la patologia è insorta all’età di 32 anni;
- ) - che, per la patologia “riduzione della lordosi cervicale con fulcro C4-C5” è indimostrato che il fenomeno patologico è da ricondursi al carattere precoce dell’invecchiamento delle strutture articolari.

IL TAR precisa:

2) - In particolare, per quanto riguarda entrambe le patologie, è stato ritenuto che “mancando nella fattispecie comprovati traumi che possano aver svolto un efficiente ruolo, l’affezione obiettivata è da ritenersi perfettamente compatibile con l’età del soggetto” e che “ i processi artrosici sono da considerarsi prevalentemente sintomo del patologico invecchiamento …”.

3) - A tale proposito, basta rilevare che l’amministrazione ha ritenuto la patologia compatibile con l’età, laddove il ricorrente ha avanzato la domanda in esame all’età di 32 anni, e quindi appare l’illogicità delle valutazioni effettuate.

4) - In sostanza, le valutazioni dell’amministrazione non hanno preso in adeguata considerazione le condizioni di lavoro del ricorrente ma si sono limitate a una motivazione stereotipata, del tutto irragionevole, anche alla luce della giovane età in cui si sono manifestate le patologie.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di LECCE ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201501597, - Public 2015-05-15 -


N. 01597/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00817/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 817 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Lecce, Via 95 Rgt Fanteria 9;

contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di Verifica Cause di Servizio, Commissione Medica Ospedaliera Bari, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliata in Lecce, Via F.Rubichi 23;

per l'annullamento
- del Decreto del Ministero della Difesa del 15.11.2010, prot. n° …/N, notificato al ricorrente in data 22.2.2011, nella parte in cui non riconosce la dipendenza da causa di servizio;
- del verbale di visita medico - collegiale del 14.11.2003 della Commissione Medica Ospedaliera di Bari;
- del verbale del Comitato di Verifica per le cause di servizio reso nell'adunanza n. …/2010 del 24.9.2010, con il quale il Comitato esprime parere negativo per il riconoscimento della causa di servizio;
- di ogni atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comitato di Verifica Cause di Servizio e di Commissione Medica Ospedaliera Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2015 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi l’avv. OMISSIS, per il ricorrente e, nei preliminari, l’avv. dello Stato G. Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, -OMISSIS-, ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa nella parte in cui non è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell’infermità da “note spondiloartrosiche diffuse del rachide a lieve incidenza funzionale – Riduzione della lordosi cervicale con fulcro C4-C5” e i relativi provvedimenti presupposti.

Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione di legge, art. 10 bis l. 241/1990; eccesso di potere; carenza di istruttoria e motivazionale; violazione del giusto procedimento. 2. Eccesso di potere; falsa ed erronea presupposizione dei fatti; illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa; irragionevolezza dell’azione amministrativa, difetto di istruttoria; difetto di motivazione.

Sostiene il ricorrente: che non gli è stato comunicato il preavviso di diniego, nonostante il provvedimento sia stato adottato dopo oltre 12 anni; che, con riferimento alla patologia “note spondiloartrosiche diffuse del rachide a lieve incidenza funzionale”, è stata documentata la natura traumatica di alcuni fatti di servizio e non può ritenersi l’aggravamento come conseguenza di processi degenerativi dell’età, posto che la patologia è insorta all’età di 32 anni; che, per la patologia “riduzione della lordosi cervicale con fulcro C4-C5” è indimostrato che il fenomeno patologico è da ricondursi al carattere precoce dell’invecchiamento delle strutture articolari.

L’Amministrazione si è costituita con atto del 18 maggio 2011.

Nella pubblica udienza del 29 aprile 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il sindacato esperibile dal giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche degli organi medico-legali circa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente è limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti; al giudice amministrativo spetta una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, valutazione relativa alla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, laddove l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, in cui si sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, rappresenta un tipico esercizio di attività di merito tecnico riservato all'organo di verifica delle cause di servizio, (Cons. St.., sez. V, 13 aprile 2012, n. 2093)).

È stato altresì sottolineato che anche il giudizio sui precedenti di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, il cui esercizio è demandato agli organi dotati della necessaria competenza, con la conseguenza che tali giudizi sono censurabili solo quando esulino dai normali canoni di attendibilità in relazione alle conoscenze scientifiche applicate (Cons. St., sez. VI, 26 gennaio 2010, n. 280).

Il provvedimento di diniego del riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio è inficiato da difetto di motivazione ed è pertanto illegittimo allorquando non siano state adeguatamente considerate le peculiari condizioni di lavoro del dipendente (Cons. St., sez. VI, 19 ottobre 2009, n. 6366).

Posti questi principi, è da rilevare che le conclusioni a cui è giunto il Comitato di verifica appaiono illogiche e arbitrarie, e viziate da un falso apprezzamento o da un travisamento dei fatti.

In particolare, per quanto riguarda entrambe le patologie, è stato ritenuto che “mancando nella fattispecie comprovati traumi che possano aver svolto un efficiente ruolo, l’affezione obiettivata è da ritenersi perfettamente compatibile con l’età del soggetto” e che “ i processi artrosici sono da considerarsi prevalentemente sintomo del patologico invecchiamento …”.

A tale proposito, basta rilevare che l’amministrazione ha ritenuto la patologia compatibile con l’età, laddove il ricorrente ha avanzato la domanda in esame all’età di 32 anni, e quindi appare l’illogicità delle valutazioni effettuate.

In sostanza, le valutazioni dell’amministrazione non hanno preso in adeguata considerazione le condizioni di lavoro del ricorrente ma si sono limitate a una motivazione stereotipata, del tutto irragionevole, anche alla luce della giovane età in cui si sono manifestate le patologie.

Risultano evidenti, perciò, il difetto di motivazione e l'insufficienza istruttoria che inficiano il giudizio del Comitato in questione e di conseguenza il provvedimento di mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle malattie sofferte dal ricorrente e dell'equo indennizzo.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto con compensazione delle spese di giudizio per giustificati motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Claudia Lattanzi, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2015
panorama
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

L'informazione è la forza di tutti quelli che lottano per un diritto proprio.

La non informazione crea soltanto debolezza nella vittoria.
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Ricorso ACCOLTO.
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1) - Sostiene il ricorrente: che è stato ritenuto quale unico presupposto la predisposizione genetica; che l’anamnesi familiare e personale è negativa; che la patologia si è manifestata al rientro dalla missione in Iraq; che non è stato motivato in ordine all’esclusione che la patologia possa avere avuto un’insorgenza su base tossica.

2) - Il Comitato ha escluso la dipendenza da causa di servizio per la patologia “morbo di Basedow”, ritenendosi “la predisposizione allo sviluppo del morbo di Basedow .. preponderante se non unica”, sull’insorgenza e decorso della quale gli eventi del servizio prestato non possono aver esercitato alcuna influenza nociva, neppure sotto il profilo della concausa efficiente e determinante.

3) - Tale motivazione, ad avviso del Collegio, denota contraddittorietà oltre ad essere carente sul piano motivazionale quanto all’assenza di chiarimenti su determinati aspetti.

IL TAR precisa:

4) - A ciò aggiungasi che nella perizia medica di parte a firma della dott.ssa -OMISSIS- si legge che la patologia in questione colpisce prevalentemente donne di età compresa fra i 30 ed i 40 anni e le cause possono essere diverse, tra cui un ruolo importante può giocare anche lo stress.
- ) - Poiché, nel caso di specie, il ricorrente ha presentato i sintomi della malattia all’età di 27 anni, ossia piuttosto precocemente in un soggetto maschio, peraltro impegnato nelle citate missioni militari in territori ad alto rischio (siamo quindi fuori dalle medie statistiche), appare alquanto semplicistica la motivazione fornita dal Comitato per escludere la dipendenza da causa di servizio della patologia di che trattasi;
- ) - quest’ultimo, invero, non sembra aver tenuto conto dei suddetti dati statistici presenti nella letteratura medica, o almeno, non ha fornito un’adeguata motivazione sulle ragioni per le quali, nel caso specifico, se ne è discostato.

5) - Nel caso in esame, è indubbio che il ricorrente abbia vissuto in ambiti contaminati e abbia svolto la missione senza le necessarie protezioni ed è fatto notorio che in quegli ambiti è presente l’uranio impoverito:
- ) - vi è quindi un alto grado di probabilità che la patologia sia insorta a causa dell’esposizione alle polveri sottili e ultra sottili.
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SENTENZA ,sede di LECCE ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201501596, - Public 2015-05-15 -


N. 01596/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03086/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3086 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS in Lecce, Via 95° Reggto Fanteria N 102;

contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Lecce, Via Rubichi;

per l'annullamento
- del decreto n. …. del 16.7.2014 posizione …../A in cui il Ministero ha negato il diritto del ricorrente ad ottenere la concessione dell'equo indennizzo;
- del provvedimento notificato in data 30 settembre 2014 a mani dell'interessato;
del presupposto parere del 7.2.2014 reso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio e conosciuto dal ricorrente in data 30 settembre 2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2015 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi gli avv.ti OMISSIS, per il ricorrente e, nei preliminari, l’avv. dello Stato G. Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, Sottoufficiale in forza presso l’Esercito Italiano,, ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa con cui non è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell’infermità da “OMISSIS” e i relativi provvedimenti presupposti.

Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: violazione di legge, art. 3 l. 241/1990; eccesso di potere; motivazione erronea, motivazione insufficiente, incongrua e contraddittoria; violazione di legge, art. 19, comma 4 , d.P.R. 461/2001 in combinato disposto con l’art. 5, comma 4, l. 416/1926; grave difetto di istruttoria; ingiustizia manifesta; illogicità, contraddittorietà, falsa ed erronea presupposizione, travisamento dei fatti.

Sostiene il ricorrente: che è stato ritenuto quale unico presupposto la predisposizione genetica; che l’anamnesi familiare e personale è negativa; che la patologia si è manifestata al rientro dalla missione in Iraq; che non è stato motivato in ordine all’esclusione che la patologia possa avere avuto un’insorgenza su base tossica.

L’Amministrazione ha rilevato: che il parere è adeguatamente motivato, che non è stata data prova circa la sussistenza di particolari condizioni ambientali o operativi; che l’istruttoria è stata scrupolosa.

Nella pubblica udienza del 29 aprile 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il sindacato esperibile dal giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche degli organi medico-legali circa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente è limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti; al giudice amministrativo spetta una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, valutazione relativa alla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, laddove l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, in cui si sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, rappresenta un tipico esercizio di attività di merito tecnico riservato all'organo di verifica delle cause di servizio, (Cons. St., sez. V, 13 aprile 2012, n. 2093).

È stato altresì sottolineato che anche il giudizio sui precedenti di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, il cui esercizio è demandato agli organi dotati della necessaria competenza, con la conseguenza che tali giudizi sono censurabili solo quando esulino dai normali canoni di attendibilità in relazione alle conoscenze scientifiche applicate (Cons. St., sez. VI, 26 gennaio 2010, n. 280).

Il provvedimento di diniego del riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio è inficiato da difetto di motivazione ed è pertanto illegittimo allorquando non siano state adeguatamente considerate le peculiari condizioni di lavoro del dipendente (Cons. St., sez. VI, 19 ottobre 2009, n. 6366).

Posti questi principi, è da rilevare che le conclusioni a cui è giunto il Comitato di verifica appaiono illogiche e arbitrarie, e viziate da un falso apprezzamento o da un travisamento dei fatti.

Il Comitato ha escluso la dipendenza da causa di servizio per la patologia “morbo di Basedow”, ritenendosi “la predisposizione allo sviluppo del morbo di Basedow .. preponderante se non unica”, sull’insorgenza e decorso della quale gli eventi del servizio prestato non possono aver esercitato alcuna influenza nociva, neppure sotto il profilo della concausa efficiente e determinante.

Tale motivazione, ad avviso del Collegio, denota contraddittorietà oltre ad essere carente sul piano motivazionale quanto all’assenza di chiarimenti su determinati aspetti.

Ed invero, quand’anche la patologia di che trattasi abbia un’eziopatogenesi prevalentemente di natura eredo-costituzionale, da un lato il Comitato non ha sufficientemente dato conto di come gli eventi di servizio, obiettivamente svoltisi fuori dalle ordinarie condizioni di lavoro ed in situazioni di particolare stress, non abbiano potuto, nel caso concreto, incidere sul piano concausale; dall’altro, nel parere, pur non escludendosi che la patologia possa avere un’insorgenza su base tossica, non si argomenta esaustivamente sui motivi che hanno indotto il Comitato ad escludere tale evenienza nel caso considerato, pur essendo, il servizio del ricorrente, caratterizzato dalla partecipazione a missioni ad alto rischio, in territori notoriamente contaminati da sostanze nocive quali l’uranio impoverito (il cui contatto prolungato può causare effetti clinici dannosi) ed in condizioni climatiche ed ambientali comunque non facili.

E tutto questo in un caso, quale quello in esame, dove l’anamnesi familiare è risultata negativa.

A ciò aggiungasi che nella perizia medica di parte a firma della dott.ssa -OMISSIS- si legge che la patologia in questione colpisce prevalentemente donne di età compresa fra i 30 ed i 40 anni e le cause possono essere diverse, tra cui un ruolo importante può giocare anche lo stress. Poiché, nel caso di specie, il ricorrente ha presentato i sintomi della malattia all’età di 27 anni, ossia piuttosto precocemente in un soggetto maschio, peraltro impegnato nelle citate missioni militari in territori ad alto rischio (siamo quindi fuori dalle medie statistiche), appare alquanto semplicistica la motivazione fornita dal Comitato per escludere la dipendenza da causa di servizio della patologia di che trattasi; quest’ultimo, invero, non sembra aver tenuto conto dei suddetti dati statistici presenti nella letteratura medica, o almeno, non ha fornito un’adeguata motivazione sulle ragioni per le quali, nel caso specifico, se ne è discostato. Il difetto di istruttoria e di motivazione non emerge tanto nella parte in cui l’Organo tecnico ha valutato le condizioni di servizio sul piano strettamente causale, quanto piuttosto con rilievo all’aspetto concausale, ovvero all’incidenza delle stesse sulla precoce insorgenza della malattia rispetto al suo eventuale decorso naturale (Tar Lecce, sez. II, 25 gennaio 2011, n. 110).

Inoltre, è da rilevare che la giurisprudenza ha affermato che “a causa dell'impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto di causa-effetto, e per il riconoscimento del concorso di altri fattori collegati ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei Teatri Operativi, non deve essere richiesta la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione, in termini probabilistico-statistici, come indicato nella Relazione della Commissione Parlamentare di Inchiesta approvata nella seduta del 12 febbraio 2008 (allegati n. 33, pagg. 6 e 7) ed in quella approvata nella seduta del 9 gennaio 2013 (pagg. 33 e 34), con riferimento ai Teatri Operativi principali, quali i Balcani, l'Iraq, l'Afghanistan e il Libano Nella medesima ottica, è stato ritenuto che il verificarsi dell'evento costituisca un dato sufficiente ex se, secondo il cosiddetto "criterio di probabilità", a determinare il diritto per le vittime delle patologie e per i loro familiari agli strumenti indennitari, previsti dalla legislazione vigente in tutti quei casi in cui, accertata l'esposizione del militare all'inquinante in parola, la PA non riesca a dimostrare che essa non abbiano determinato l'insorgenza della patologia e che essa dipenda, invece, da fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità” (Tar Torino, sez. I, 6 marzo.2015, 429).

Nel caso in esame, è indubbio che il ricorrente abbia vissuto in ambiti contaminati e abbia svolto la missione senza le necessarie protezioni ed è fatto notorio che in quegli ambiti è presente l’uranio impoverito: vi è quindi un alto grado di probabilità che la patologia sia insorta a causa dell’esposizione alle polveri sottili e ultra sottili.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Claudia Lattanzi, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: causa di servizio

Messaggio da antoniomlg »

è la prima volta che mi capita di leggere in una sentenza che il Giudice
non condivide, contestandola la relazione del nominato CTU.


il resto almeno per curiosità leggetelo

N. 00264/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01166/2011 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1166 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, quali eredi di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Gianuario Carta, con domicilio eletto presso Gianuario Carta in Cagliari, Via Baylle N.3;
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Cagliari, Via Dante N.23;
per il risarcimento
del danno da responsabilita' “contrattuale” e del danno “catastrofale”
per il decesso del Caporal Maggiore -OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2015 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv. Carta e avv. dello Stato Steri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il ricorso è stato radicato presso il Tar Sardegna (sub n. 1166 del 2011) nel novembre-dicembre 2011 (rispettivamente, notifica e deposito) successivamente alla pronunzia del giudice civile del Tribunale di Cagliari intervenuta con sentenza del 4.8.2011 n. 2324, che ha ritenuto:
-sussistente il danno “jure proprio” (“extracontrattuale”) dei familiari –genitori e fratelli- del Caporal Maggiore;
-riservata alla giurisdizione amministrativa il danno dei ricorrenti in veste di “eredi” per “responsabilità contrattuale” e per “danno catastrofale”.
La pronuncia civile n. 2324/2011 è stata impugnata dall’Amministrazione e attualmente pende appello.
Col ricorso in esame i ricorrenti indicati in epigrafe, nella loro qualità di “eredi” (genitori e fratelli) di -OMISSIS-, deceduto il 4 febbraio 2004, chiedono il risarcimento del danno derivante da responsabilità di “natura contrattuale” nonché del danno “catastrofale”.
Il decesso del primo Caporale Maggiore è avvenuto per -OMISSIS-.
Dall’ 8 ottobre 1996 egli ha prestato servizio nell’Esercito, ha frequentato corsi di formazione e ha partecipato a missioni all’estero, in particolare in Albania (15 giugno-25 luglio 1997) e in Macedonia dal 20 marzo al 4 giugno 1999 (cfr. foglio matricolare caratteristico, doc. n. 19 del fascicolo ricorrente).
A distanza di pochi mesi dalla seconda missione all’estero, nel novembre 1999 sono iniziati una serie di ricoveri ospedalieri che hanno fatto emergere la diagnosi di -OMISSIS-.
Solo dopo il decesso è stata riconosciuta la <causa di servizio> (cfr. decreto ministeriale del 5.3.2004, sulla base del parere favorevole del Comitato di verifica per le cause di servizio del 27.2.2004), con la liquidazione dell’ EQUO INDENNIZZO per un importo (agli eredi) di euro 15.680.
Ai parenti sono stati poi concessi “Assegno vitalizio mensile” e consistente “Speciale elargizione”, sulla base di specifica normativa successivamente intervenuta (cfr. deposito Avvocatura del 27.1.2012).
In particolare ai genitori è stata riconosciuta la “SPECIALE ELARGIZIONE” di euro 217.077 con decreto n. 19 del 16.4.2008 (cfr. doc. n. 2 Avvocatura, deposito del 27.1.2012).
Inoltre viene corrisposto ai genitori, a decorrere dal 1.1.2008, un “ASSEGNO VITALIZIO” di 1.033 euro (cfr. decreto n. 7 del 23.4.2008 Avvocatura, deposito del 27.1.2012).
Sulla base delle normative vigenti risulta essere intervenuto da parte dell’Amministrazione un ristoro del danno, sotto diverse forme, a favore dei familiari.
Si sostiene in ricorso che, durante le missioni all’estero, “nonostante la pericolosità di questi contagi, nessuna misura protettiva, come nei reparti dei contingenti dei Paesi Alleati, era stata adottata, né gli interessati erano stati informati dei particolari rischi cui potevano essere sottoposti”.
I ricorrenti ritengono che il militare, nello svolgimento del servizio, privo di qualsiasi protezione e del tutto ignaro, avrebbe, quindi, contratto -OMISSIS- (-OMISSIS-).
Si ritiene poi che, essendo stato accertato il nesso di causalità con l’avvenuto riconoscimento della “causa di servizio”, sussisterebbe una precisa responsabilità dell’amministrazione chiamata in giudizio per il risarcimento dei danni, a causa della ritenuta -OMISSIS- subita dal militare da sostanze nocive nel corso di specifiche operazioni belliche .
Parte ricorrente invoca le conclusioni favorevoli cui è pervenuto, al riguardo, il Tribunale Civile di Cagliari, in funzione di Giudice Unico, con la sentenza n. 2324/2011 del 4 agosto 2011 (che ha riconosciuto il risarcimento, “jure proprio”, ai ricorrenti del danno subito dalla perdita del familiare).
La sentenza del giudice ordinario ha, peraltro, disconosciuto le risultanze della ivi disposta CTU, ritenendo condivisibile invece l’analisi compiuta dal CTP (degli attori) Contu (non depositata in questo giudizio, ma che risulta comunque analizzata dai CTU).
La CTU, disposta nel giudizio civile, è stata depositata in giudizio dall’Avvocatura (doc. n. 2).
La sentenza civile di primo grado non è passata in giudicato essendo stata appellata dal Ministero della Difesa con atto di citazione notificato il 28-29 dicembre 2011 (depositato in giudizio sub doc. n 1 Avvocatura).
Parte ricorrente chiede, in questa sede, il risarcimento del danno derivante da responsabilità di “natura contrattuale”, nonché del danno “catastrofale”, ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che, lucidamente, abbia dovuto assistere allo spegnersi della propria vita, trattandosi di danno che si assume sia entrato a far parte del patrimonio della vittima.
I ricorrenti agiscono quindi in qualità di “eredi” del militare.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, depositando ampia documentazione (prima produzione del 27.1.2012, seconda produzione del 19.12.2013).
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2015, previo deposito di ulteriore memoria da parte della difesa dei ricorrenti, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Caporal Maggiore -OMISSIS- è stato impegnato nelle seguenti missioni all’estero nei Balcani:
- in Albania, dal 15 giugno al 25 luglio 1997, con l’incarico di “radiofonista del Comandante” (cfr. doc. n. 4 e 5 produzioni Avvocatura del deposito del 19.12.2013);
- in Macedonia, dal 20 marzo al 4 giugno 1999 , con l’incarico di “allestimento del campo profughi” (cfr. doc. 6 Avvocatura del deposito del 19.12.2013).
-OMISSIS- è deceduto il 4 febbraio 2004 per -OMISSIS-.
Con il ricorso in esame i ricorrenti agiscono nella loro qualità di “eredi” (genitori e fratelli) di -OMISSIS- e chiedono il risarcimento:
-del danno derivante da responsabilità di “natura contrattuale”, nell’ambito del rapporto di impiego;
-nonché del danno “catastrofale”, ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che, lucidamente, abbia dovuto assistere allo spegnersi della propria vita, trattandosi di danno che si assume sia entrato a far parte del patrimonio della vittima.
Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione dell’ Avvocatura di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno, risultando sufficientemente determinata la pretesa formulata.
Nel merito va, innanzitutto, rilevato che analoga controversia è stata già decisa da questo Tar con sentenza sfavorevole n. 338 del 15.5.2014 (ricorso -OMISSIS- c/ Ministero della Difesa, per la stessa patologia -OMISSIS- a seguito di missioni in Bosnia Erzegovina e in Kosovo del Caporal Maggiore -OMISSIS-).
Per quanto concerne l’intervenuto “riconoscimento della causa di servizio” va considerato che il provvedimento è stato assunto sulla base di diversi presupposti (cioè non quelli sostenuti in questa sede , sotto il profilo del rapporto causale).
Non risulta dunque a tal fine decisiva la circostanza dell’avvenuto riconoscimento della dipendenza da “causa di servizio” dell’-OMISSIS- (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 2038 del 29 gennaio 2013).
Si tratta dunque di un giudizio in materia di risarcimento del danno, improntato in maniera rigorosa al principio dell’ “onere della prova”.
E trattandosi di domanda di risarcimento del danno da responsabilità di natura “contrattuale”, è onere del lavoratore provare l’esistenza del <nesso causale> tra la prestazione lavorativa e il danno alla salute.
Nel giudizio risarcitorio non è applicabile il principio dispositivo con metodo acquisitivo, caratteristico del processo impugnatorio, applicandosi invece al giudizio risarcitorio, proposto davanti al giudice amministrativo, il principio generale sulla distribuzione dell' <onere della prova>, sancito dall'art. 2697 c.c., con la conseguenza che il danneggiato non può limitarsi ad allegare un ‘principio di prova’, ma è investito in pieno dell' “onere della prova” (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, sez. III, 3/12/2013 n. 2681).
L’Avvocatura sostiene, principalmente, che non sarebbe stata in alcun modo “provata” la situazione di “inquinamento ambientale” nelle zone in cui il ricorrente ha concretamente operato (Albania e Macedonia), posto che il ricorrente non ha partecipato a missioni in Kosovo.
Entrambe le aree di impiego del sig. -OMISSIS- non sono state coinvolte in attività bellica o bombardamenti: con ciò viene a mancare il presupposto cardine della sostenuta responsabilità.
Inoltre le specifiche funzioni alle quali è stato adibito (radiofonista e allestimento campo profughi) non dimostrano che il militare sia venuto a contatto con il materiale inquinante.
Gli atti relativi all’avvenuto “riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’-OMISSIS-”, depositati in giudizio, non assumono rilevanza decisiva, come si è detto, in quanto fanno riferimento, come riconosciuta causa scatenante l’-OMISSIS-, all’ “elevata tensione emotiva continua e prolungata, in condizioni estreme” (cfr. parere Comitato Valutazione Cause di Servizio), senza alcun riferimento e/o riconoscimento all’eventuale rilevanza da contatto con uranio impoverito.
La causa va dunque decisa verificando, in particolare, se, nel caso di specie, sia stata fornita dal lavoratore la prova dell’esistenza della causa e del nesso causale tra la prestazione lavorativa e il danno alla salute subìto dal militare con l’insorgenza del -OMISSIS-.
Preso atto delle produzioni effettuate in causa dalle parti, il Collegio ritiene che la prova del predetto nesso di causalità non sussista, né sia stata dimostrata.
Vanno innanzitutto analizzate le risultanze della Relazione di Consulenza Tecnica d’ufficio (CTU Bernardini-Tatarelli) redatta nel giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari il 29.6-3.6.2009 (e prodotta dall’Avvocatura sub doc. n. 2 della produzione 19.12.2013).
Non è stata invece depositata in giudizio, nell’interesse di parte ricorrente, la CTP del dott. Contu (redatta sempre in relazione alla causa coltivata innanzi al giudice ordinario per l’attore).
I ricorrenti hanno depositato in giudizio solo il “rapporto” della dott.ssa Gatti del 30.7.2004 (cfr. doc. n. 17 fascicolo ricorrente), con analisi di 2 campioni che rilevavano la “presenza di corpi estranei non biodegradabili potenzialmente tossici (solfato di bario, antimonio, antimonio-cobalto, ferro-titanio, cerio-lantanio-meodimio-ferro-calcio”; ma non anche uranio).
Tale rapporto si limita a compiere un’ <osservazione> ed un <rilievo> delle sostanze rinvenute, senza ulteriori analisi causali.
I due consulenti d’ufficio (nella causa promossa innanzi al giudice ordinario) CTU Bernardini-Tatarelli, dopo avere ampiamente esaminato ed argomentato (per 25 pagine) in ordine ai diversi elementi ed aspetti rilevanti (in particolare analizzando il quadro generale di rilevanza ed il “nesso causale”) hanno concluso che, nel caso di specie,:
“il -OMISSIS- ha operato in regione balcanica per un periodo di tempo molto limitato (115 giorni) ed in regioni in cui non risulta provato l’impiego di munizionamento contenente uranio impoverito; inoltre la malattia è insorta dopo un periodo di latenza troppo breve per soddisfare il criterio cronologico” (cfr. pag. 25 CTU).
A tale conclusioni i consulenti d’ufficio sono giunti sulla base delle seguenti specifiche considerazioni:
-il sig. -OMISSIS- non risulta abbia operato in zone di guerra, bensì in Albania e in Macedonia (la seconda missione è avvenuta in Macedonia e non in Kosovo), regioni sottoposte ad azioni di guerriglia e tumulti popolari ed in cui non risulta siano mai stati utilizzati munizionamenti contenenti uranio impoverito (cfr. pag. 10 CTU);
-“i dati delle Commissioni parlamentari, le indagini dell’Istituto Superiore di Sanità, le valutazioni di agenzie internazionali (UNEP United Nations Environmental Program e IAEA International Atomic Energy Agency) sono coerenti nel sostenere che le condizioni operative in cui si è trovato a svolgere la sua attività il sig. -OMISSIS-, non rappresentavano <fattori di rischio significativo> derivato dalle radiazioni ionizzanti prodotte dal DU, residuo di remote azioni militari” (cfr. pag. 19 CTU);
-comunque “non si è registrata una -OMISSIS- significativa delle aree sottoposte a mitragliamento con dardi a uranio impoverito, eccetto nei punti di -OMISSIS- dove sono stati rinvenuti dardi, e che anche tali punti non presentano comunque rischi significativi di -OMISSIS- dell’aria, dell’acqua o delle piante” (così Commissione Mandelli , risultanze riprese da IAEA e UNEP)” (cfr. pag. 18 CTU);
-“non sussistono i presupposti medico legali per affermare che la neoplasia che trasse a morte il sig. -OMISSIS- sia stata causata o favorita nella sua evoluzione, dalla esposizione di DU o più in generale dalla missione nei Balcani negli anni 1997 (per quaranta giorni) e 1999 (per settanta giorni)” (cfr. pag. 21 CTU).
Sulla base di tali elementi non può dirsi sussistere un “riscontro scientifico” della sussistenza del <nesso causale> tra la paventata esposizione delle polveri di uranio e la patologia sofferta dal sig. -OMISSIS-.
**
Ulteriore e nuova consulenza (di parte), del 21.12.2011, è stata prodotta in questa causa dall’Avvocatura (sub doc. n. 9 produzione del 19.12.2013), redatta dall’oncologo Prof. Lopez, recante specifiche ed appropriate “considerazioni sulla sentenza 2324/2011 del Tribunale di Cagliari”, ove si traggono, in particolare, le seguenti conclusioni (cfr. pag. 19):
1) il sig. -OMISSIS- non risulta essere stato impiegato in aree belliche dove sono stati usati ordigni all’uranio impoverito e, pertanto, non può essere stato esposto a tale elemento;
2) la tossicità radiologica dell’uranio impoverito non può causare un -OMISSIS- perché tale neoplasia non è inducibile da radiazioni ionizzanti;
3) non esistono dati sulla cancerogenità nell’uomo delle nanoparticelle, in particolare di quelle generate dall’impatto di uranio impoverito su superfici dure;
4) l’immunodepressione non appare essere correlata alla genesi del -OMISSIS-;
5) il tempo di latenza tra la supposta esposizione del sig. -OMISSIS- e la diagnosi di -OMISSIS- (tra l’altro in fase già avanzata) è troppo breve per ritenere che tra i due eventi possa esserci eventualmente una correlazione”.
L’esperto conclude affermando che “il -OMISSIS- che ha condotto a morte il sig. -OMISSIS- non possa essere in alcun modo correlato al servizio prestato, né direttamente né indirettamente”.
In sostanza può, al più, dunque affermarsi che è “possibile” che sussista il nesso causale fra attività lavorativa e -OMISSIS- (nei tessuti del sig. -OMISSIS- sono state trovate nanoparticelle metalliche, ma non di uranio), ma non può affermarsi che sussista anche il necessario (e più elevato) livello di “probabilità”.
In mancanza di questo livello minimo non può dunque affermarsi la sussistenza, neppure in termini di “probabilistici”, che la patologia riscontrata e il successivo decesso siano collegati con <nesso causale> allo svolgimento del servizio (in particolare in relazione alle missioni svolte in Albania e in Macedonia) ed in riferimento alle specifiche funzioni e condizioni ambientali cui è stato esposto il militare.
In conclusione, ritiene il Collegio che, allo stato degli atti, ed in particolare alla luce della CTU prodotta in giudizio (nell’ambito della causa radicata innanzi al giudice ordinario) e della relazione tecnica del Prof. Lopez prodotta dall’Avvocatura, non sussistono obiettive ragioni per disattendere le conclusioni ivi formulate, che risultano conformi alle risultanze di studi e ricerche effettuate in materia da vari Istituti e Commissioni nazionali e internazionali, ivi esplicitamente citati.
Per le suesposte considerazioni il ricorso va respinto.
In considerazione della materia controversa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Re: causa di servizio

Messaggio da Dott.ssa Astore »

ha risolto tutto?
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Re: causa di servizio

Messaggio da pietro17 »

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Re: causa di servizio

Messaggio da antoniomlg »

Dott.ssa Astore ha scritto:ha risolto tutto?
non tutto ma.................
d'altra parte con un giudice come questo che nomina
il suo consulente CTU, per poi non condividerne l'operato........................

ciao e grazie dell'interessamento
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Re: causa di servizio

Messaggio da Dott.ssa Astore »

direi che e' il mio campo.Sono presidente della I ASSOCIAZIONE SULLO STRESS
OCCUPAZIONALE IN tOSCANA.
Cordialmente
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

interessante sentenza del Tar di Palermo con obblighi da parte del datore di lavoro.
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PolPen

“cardiopatia ischemica: IMA inferiore trattato con multiple (tre) angioplastiche ed applicazioni di stent”

1) - Ciò premesso, nel caso in esame la verificazione medico-legale disposta ha dato il seguente esito:
“…non si può negare la concausalità dello stress lavorativo e la cardiopatia ischemica o quanto meno esso ha slatentizzato una patologia che probabilmente ma non sicuramente poteva presentarsi in anni successivi. Pertanto è possibile affermare che può esservi una diretta relazione se non come causa diretta come concausa altamente fattiva nella sua cronica espressione….

2) - Ciò premesso, deve preliminarmente essere preso in esame il terzo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, teoricamente assorbente, con cui il ricorrente ha dedotto il vizio di incompetenza delle Commissioni mediche ad accertare la idoneità al servizio, sostenendo che tale accertamento medico deve essere ormai svolto dal medico competente, ai sensi degli artt. 41 e 42 del d. lgs. n. 81/2008.

3) - La censura non merita adesione, atteso che la competenza delle Commissioni mediche ad accertare l’idoneità al servizio è espressamente disciplinata dall’art. 198 del d. lgs. n. 66/2010.

4) - La verificazione medico-legale, disposta al fine di accertare l’idoneità fisica del ricorrente allo svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica di Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, ha avuto il seguente esito:
“…Vi è stato un netto recupero della funzionalità cardiaca con una frazione d’eiezione maggiore del 60 %.

5) - Tale accertamento, nel rilevare un buon compenso emodinamico, una assenza di aritmie all’Holter e una buona capacità lavorativa in relazione all’età del ricorrente - oltre che un netto e consistente recupero della funzionalità cardiaca - e nel considerare il predetto idoneo allo svolgimento dell’attività lavorativa, in sostanziale accordo anche con la struttura ospedaliera che aveva curato il ricorrente, ha reso palese la illogicità del giudizio medico legale di totale e permanente inidoneità al servizio.

6) - Va, in particolare, chiarito che la disposizione richiamata nei verbali impugnati – l’art. 1 del d.P.R. n. 738/81 – stabilisce testualmente che “Il personale delle forze di polizia indicate nell'art. 16 della L. 10 aprile 1981, n. 121, che abbia riportato una invalidità, che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto, derivante da ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto, è utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta.”.

7) - La norma stabilisce, quindi, la possibilità, per il personale delle forze di polizia – il quale abbia riportato una invalidità, che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto, derivante da infermità in conseguenza di eventi connessi all’espletamento dei compiti d'istituto - di essere utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizi d'istituto, possibilmente equivalenti in relazione alla qualifica, compatibili con la ridotta capacità lavorativa.

8) - Il che implica che, se per un verso la Commissione, proprio in base a tale disposizione, è tenuta ad esprimersi, in sede di diagnosi ai fini della causa di servizio, sulla idoneità, totale o parziale, al servizio d’istituto; per altro verso, il predetto organo non può esimersi dal formulare analogo giudizio, in base alle condizioni di salute dell’interessato, a prescindere dal riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e, quindi, ogni volta che la stessa venga interpellata per la formulazione del giudizio di idoneità/inidoneità al servizio (v. T.A.R. Molise, Campobasso, Sez. I, 30 maggio 2013, n. 352).

9) - E’ ben vero che, nel caso di specie, la p.a. ha anche richiamato l’art. 75, co. 3. del d. lgs. n. 443/1992, il quale dispone che “il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, che abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio, la quale non comporti l’inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può essere, a domanda, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria, o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d’ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreche l'infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego”.

10) - Deve, tuttavia, rilevarsi che – a prescindere dall’accertato nesso di causalità tra il servizio prestato e l’infermità contratta (v. verificazione per ricorso R.G. n. …/14) - per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, l’art. 1, co. 4, della l. n. 395/1990 stabilisce che “per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato”; operando, pertanto, il rinvio anche all’art. 71, co. 1, del d.P.R. n. 3/1957 – del quale il ricorrente ha, pure, dedotto la violazione - il quale dispone che l’impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica” (v. per un caso simile, T.A.R. Veneto, Sez. I, 27 gennaio 2011, n. 123).

11) - Ne deriva la fondatezza anche del secondo motivo, dedotto con il secondo ricorso per motivi aggiunti.

12) - Resta, infatti, sullo sfondo la questione - parallelamente posta dal ricorrente e oggetto della connessa istanza di accesso ai documenti - della doverosa applicazione della normativa contenuta nel d. lgs. n. 81/2008, il quale impone al datore di lavoro numerosi adempimenti, tra i quali l’obbligo di sottoporre i lavoratori a visita medica periodica per controllare lo stato di salute degli stessi ed esprimere, attraverso il medico competente, il giudizio di idoneità alla mansione specifica; accertamenti, questi, la cui periodicità, stabilita, di norma, con cadenza annuale, può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio, in relazione alla tipologia di mansioni disimpegnate e a prescindere da una espressa istanza formulata dai lavoratori.

13) - Di tali obblighi, del resto, la resistente amministrazione penitenziaria ha mostrato di essere consapevole (v. nota n. …/2015 depositata dal ricorrente).

14) - Per tutto quanto esposto e rilevato, i ricorsi riuniti, in quanto fondati, devono essere accolti, sia pure nei sensi e nei limiti sopra indicati, e, pertanto: OMISSIS 8leggere direttamente in sentenza)

( RILEGGI i punti n. 6, 7, 8, 9, 10 e 12 di cui sopra da me scelti ).

N.B.: per la complessa e particolare vicenda, leggete il tutto qui sotto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale …. del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti B. O. e G. N., ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in …, via Salvatore Aldisio, n. 1;

contro
- il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in via Alcide De Gasperi, n. 81, è ex lege domiciliato;

- il Ministero della Difesa-Comando Logistico dell'Esercito-Dipartimento di Sanità, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in via Alcide De Gasperi, n. 81, è ex lege domiciliato;

sul ricorso numero di registro generale … del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti B. O. e G. N., ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in …., via Salvatore Aldisio, n. 1;

contro
- il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in via Alcide De Gasperi, n. 81, è ex lege domiciliato;

- il Ministero della Difesa-Comando Logistico dell'Esercito-Dipartimento di Sanità, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in via Alcide De Gasperi, n. 81, è ex lege domiciliato;

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Comitato di Verifica Per Le Cause di Servizio, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in via Alcide De Gasperi, n. 81, è ex lege domiciliato;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo n. …. del 2013
- del provvedimento di inidoneità al servizio contenuto nel verbale prot. n. … del 26/3/2013 del Comando logistico dell'esercito - Dipartimento di sanità - commissione medica interforze di seconda istanza di Roma, con il quale si comunica al ricorrente che è stato adottato nei suoi confronti il giudizio medico legale di non idoneità permanente al servizio di istituto nella Polizia Penitenziaria “a decorrere dalla data del 26/3/2013”;

- (ove occorra e per quanto di ragione) del provvedimento contenuto nel verbale bis-n …/pp del 18/2/2013 del Ministero della difesa - dipartimento militare di medicina legale – Messina, con il quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo permanentemente al servizio di istituto nella polizia penitenziaria;

- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti

- del provvedimento di inidoneità al servizio contenuto nel verbale modello BL/S-N prot. n. …. dell'8/7/2014 del Comando Logistico dell'Esercito - Dipartimento di Sanità - Commissione Medica Interforze di seconda istanza di Roma, con il quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo permanentemente al servizio di istituto nella Polizia Penitenziaria “a decorrere dalla data del 15/4/2014";
- (ove occorra e per quanto di ragione) del provvedimento contenuto nel verbale Mod. BI/S n. Mod. BL/B N…./PP del 15/4/2014 del Ministero della Difesa - Dipartimento militare di Medicina Legale di Messina - Commissione Medica Ospedaliera 2^ con il quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo permanentemente al servizio di istituto nella Polizia Penitenziaria;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti
per l’esecuzione dell’ordinanza di codesto ecc.mo T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, … 2013, n. …/2013
nonché per la declaratoria di nullità e/o per l’annullamento
- del provvedimento di inidoneità al servizio contenuto nel verbale modello BL/S prot. n. ….. del 08.07.2014 del Comando Logistico dell’Esercito – Dipartimento di Sanità – Commissione Medica Interforze di seconda istanza di Roma con il quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo permanentemente al servizio di istituto nella Polizia Penitenziaria “a decorrere dalla data del 15.4.2014”;
- (ove occorra e per quanto di ragione) del provvedimento contenuto nel verbale mod. BI/S n. Mod. BL/B N. …/PP del 15.4.2014 del Ministero della Difesa – Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina – Commissione Medica Ospedaliera 2^ con il quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo permanentemente al servizio di istituto nella Polizia Penitenziaria;
- nonché, degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;
quanto al ricorso n. … del 2014
- del decreto del Ministero della Giustizia prot. n. …./2013/cs del 7/11/2013, con il quale il D.A.P. ha decretato che l’infermità “cardiopatia ischemica: IMA inferiore trattato con multiple (tre) angioplastiche ed applicazioni di stent” da cui è stato riconosciuto affetto il ricorrente “non è dipendente da causa di servizio”;
- del provvedimento del Ministero della Giustizia prot. GDAP-…..-2013 dell’8/11/2013, con il quale in relazione al P.D.G. del 7/11/2013 è stato disposto che il ricorrente “non potrà essere riammesso in servizio nel Corpo di Polizia penitenziaria con la ridotta capacità lavorativa prevista per la permanente inabilità in modo parziale” e che lo stesso “dovrà cessare dal servizio per riforma”;
- del parere di posizione n. …../2010 del 23/10/2013, emesso nell’adunanza n. …/2013, dal Comitato di verifica per le cause di servizio;
- del parere di posizione n. …./2013 del 3/7/2013, con il quale il Comitato di verifica per le cause di servizio ha deliberato che l’infermità non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio;
- della delibera dell’adunanza n. …/2013 del 3/7/2013, con la quale il Comitato di verifica per le cause di servizio ha deliberato il mancato riconoscimento della dipendenza della patologia in questione da causa di servizio;
- ove occorra, del processo verbale n. …/2012 della C.M.O. di Palermo;
- della nota del D.A.P.n. GDAP-….. del 22/7/2013;
- del verbale del D.A.P. del 20/11/2013;
- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate, con i relativi allegati;
OMISSIS per questione di spazio;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1) Sul ricorso R.G. n. …./2013

1.A. – Con ricorso introduttivo (R.G. n. …./2013), notificato il 23 maggio 2013 e depositato il 5 giugno seguente, il Sig. -OMISSIS-, assistente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale OMISSIS, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe – chiedendone l’annullamento, vinte le spese – con cui è stato emesso il giudizio medico legale di non idoneità permanente al servizio di istituto nella Polizia Penitenziaria.

Espone che:

- OMISSIS per questione di spazio;

C. – Con ordinanza n. …/2014 è stata disposta una verificazione, tendente ad accertare se l’infermità riscontrata al ricorrente - “cardiopatia ischemica: IMA inferiore trattato con multiple (tre) angioplastiche ed applicazioni di stent” - sia, o meno, riconducibile a causa di servizio, avuto riguardo agli esiti degli accertamenti già effettuati dalle Amministrazioni resistenti e alla natura/modalità dei servizi prestati; e, in caso di accertata sussistenza del nesso di causalità fra l’infermità indicata e il servizio svolto, indicare la categoria, di cui al d.P.R. n. 834/1981, cui la stessa risulta ascrivibile.

L’ordinanza, con la quale è stato incaricato il Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia “ Paolo Borsellino” dell’Ospedale “G.F. Ingrassia” di Palermo, è stata eseguita in data … maggio 2014.

Quindi, il ricorrente ha nuovamente proposto istanza cautelare, respinta con la citata ordinanza n. …./2014, con la quale i due ricorsi sono stati riuniti.

Le resistenti amministrazioni hanno avversato il ricorso con memoria, chiedendone il rigetto, il quanto infondato.

D. – Con ordinanza n. …/2015 è stato accolta, nei sensi e nei limiti ivi indicati, l’istanza presentata dal predetto ai sensi dell’art. 116, co. 2, cod. proc. amm., tendente ad ottenere l’accesso a copia della documentazione prevista dal d. lgs. n. 81/2008.

E. – In vista della discussione del ricorso nel merito, entrambe le parti hanno depositato documentazione.

Quindi, all’udienza pubblica del giorno … maggio 2015 il ricorso, il quale è stato discusso, è stato posto in decisione.

DIRITTO

A. – Vengono in decisione i ricorsi riuniti promossi dal Sig. OMISSIS - assistente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale OMISSIS – con cui il predetto ha contestato sia i giudizi di inidoneità permanente al servizio di istituto nella Polizia Penitenziaria (R.G. n. …/2013); sia i provvedimenti di diniego di riconoscimento della causa di servizio per l’infermità “cardiopatia ischemica:
IMA inferiore trattato con multiple (tre) angioplastiche ed applicazioni di stent” (R.G. n. …/2014).

B. – Deve darsi atto, preliminarmente, della già intervenuta riunione dei due ricorsi, disposta con la citata ordinanza n. …/2014.

Nel merito, ritiene il Collegio che entrambi i gravami sono fondati - sia pure nei limiti e con le precisazioni che saranno di seguito indicate - anche tenendo conto delle risultanze delle verificazioni disposte in entrambi i ricorsi.

C. – Per ragioni di ordine logico e sistematico, deve essere prioritariamente preso in esame il ricorso R.G. n. …/2014: detto gravame è fondato sotto l’assorbente profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.

Va preliminarmente richiamato il granitico orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il sindacato giurisdizionale sui giudizi espressi in relazione a domande di dipendenza da causa di servizio di patologie contratte da pubblici dipendenti in costanza di servizio, e/o di riconoscimento dell'equo indennizzo, è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui emergano dall'atto contestato evidenti vizi logici, desumibili dalla sua motivazione, in ragione dei quali si evidenzi l'inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione (ex plurimis: Consiglio di Stato, Sez. III, 27 gennaio 2012, n. 404; Sez. IV, 16 ottobre 2009, n. 6352).

Ciò premesso, nel caso in esame la verificazione medico-legale disposta ha dato il seguente esito:

“…non si può negare la concausalità dello stress lavorativo e la cardiopatia ischemica o quanto meno esso ha slatentizzato una patologia che probabilmente ma non sicuramente poteva presentarsi in anni successivi. Pertanto è possibile affermare che può esservi una diretta relazione se non come causa diretta come concausa altamente fattiva nella sua cronica espressione….

CONCLUSIONI:
Si conclude che le patologie sofferte dal sig. OMISSIS sono da ascrivere come dipendente direttamente da causa di servizio. Inoltre, si ritiene il sig. OMISSIS idoneo a tutte le mansioni a cui precedentemente era assegnato. Secondo il DPR 834/81 è ascrivibile alla V categoria, anche se la ottima performance cardiaca potrebbe comportare una iscrizione alla VI classe (ove le problematiche cardiovascolari però non sono riportate)”.

Il ricorso R.G. n. …/2014 va, pertanto, accolto, con conseguente annullamento di tutti gli atti impugnati, fatta eccezione per il processo verbale n. …/2012 della C.M.O. di Palermo, pure indicato in epigrafe tra gli atti impugnati: detto atto, il quale rileva, in questa sede, per la parte del giudizio diagnostico e della ascrivibilità ad una categoria (indicata come “A/5”) di cui al d.P.R. n. 834/1981 – ai fini del riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio e dell’equo indennizzo - non ha costituito oggetto di specifica impugnazione, se non sul piano puramente formale (v. epigrafe del ricorso).

Mentre, per quanto attiene al (solo) giudizio di inidoneità, pure espresso nel citato verbale, come riferito in punto di fatto, lo stesso è stato superato dal giudizio della Commissione di 2^ istanza, contenuto nel verbale n. … del 02.10.2012.

Va anche considerato che - ferma restando la diagnosi dell’infermità contratta - in ordine alla ascrivibilità alla categoria di cui alla tabella annessa al d.P.R. n. 834/1981, il giudizio della Commissione e quello del verificatore sostanzialmente coincidono (v. tabella A, categ. 5, n. 12, riferito a “Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso”); e la stessa valutazione si riscontra nella consulenza medico-legale di parte allegata al ricorso.

Non si ritiene, per contro, di potere aderire alla valutazione, peraltro espressa dal verificatore in termini puramente ipotetici, circa la possibile ascrivibilità dell’infermità alla VI classe, atteso che, come riconosciuto dallo stesso perito, in tale categoria della tabella A non sono menzionate le problematiche cardiovascolari.

Dall’annullamento del decreto ministeriale del 07.11.2013 consegue la caducazione sia del successivo provvedimento datato 08.11.2013, con cui, a seguito del diniego di causa di servizio, è stata disposta la cessazione dal servizio per riforma; sia, del verbale del 20.11.2013 della Casa Circondariale di OMISSIS, di ritiro dei documenti di riconoscimento ministeriali, avverso i quali il ricorrente ha mosso la censura di invalidità derivata.

D. – Va ora deciso il complessivo gravame promosso dal ricorrente avverso i verbali delle Commissione Mediche impugnati sia con il ricorso introduttivo che con il primo ricorso per motivi aggiunti, contenenti i giudizi di inidoneità permanente al servizio di istituto, e di contestuale giudizio di idoneità parziale nel (solo) caso di riconoscimento dell’infermità come dipendente da causa di servizio.

Va anche precisato che, con il secondo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente impugna i medesimi atti già gravati con il primo ricorso aggiuntivo, articolando nuove censure.

Come indicato dal difensore del ricorrente in sede di discussione, sussiste un interesse concreto ed attuale alla decisione anche del ricorso introduttivo, promosso (anche) avverso il provvedimento di inidoneità al servizio, contenuto nel verbale prot. n. … del 26.03.2013 della commissione medica interforze di seconda istanza di Roma, in quanto detto atto contiene il giudizio medico legale di non idoneità permanente al servizio di istituto nella Polizia Penitenziaria “a decorrere dalla data del 26.03.2013”; mentre, l’analogo e successivo verbale, impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti, attiene al medesimo giudizio negativo, ma decorrente dal 15.04.2014.

D.1. – Ciò premesso, deve preliminarmente essere preso in esame il terzo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, teoricamente assorbente, con cui il ricorrente ha dedotto il vizio di incompetenza delle Commissioni mediche ad accertare la idoneità al servizio, sostenendo che tale accertamento medico deve essere ormai svolto dal medico competente, ai sensi degli artt. 41 e 42 del d. lgs. n. 81/2008.

La censura non merita adesione, atteso che la competenza delle Commissioni mediche ad accertare l’idoneità al servizio è espressamente disciplinata dall’art. 198 del d. lgs. n. 66/2010.

D.2. – Nel merito, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato sotto gli assorbenti profili dell’eccesso di potere per illogicità e per difetto di istruttoria e di motivazione.

La verificazione medico-legale, disposta al fine di accertare l’idoneità fisica del ricorrente allo svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica di Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, ha avuto il seguente esito:

“…Vi è stato un netto recupero della funzionalità cardiaca con una frazione d’eiezione maggiore del 60 %.

Considerato che la rivascolarizzazione mediante angioplastica coronarica è stata completa e per il momento non appaiono territori miocardici a rischio di eventi ischemici e, considerato la buona aderenza alla terapia medica si ritiene che il OMISSIS possa svolgere la propria attività lavorativa…Appare però necessario sottolineare che la probabilità che il soggetto possa andare incontro ad eventi cardiaci è piuttosto elevata, in quanto i numerosi stent coronarici impiantati espongono il soggetto a rischio di restenosi…Pertanto, appare indispensabile che un eventuale ammissione al servizio attivo sia limitata temporalmente e che il soggetto sia sottoposto periodicamente a revisione della idoneità.”

Tale accertamento, nel rilevare un buon compenso emodinamico, una assenza di aritmie all’Holter e una buona capacità lavorativa in relazione all’età del ricorrente - oltre che un netto e consistente recupero della funzionalità cardiaca - e nel considerare il predetto idoneo allo svolgimento dell’attività lavorativa, in sostanziale accordo anche con la struttura ospedaliera che aveva curato il ricorrente, ha reso palese la illogicità del giudizio medico legale di totale e permanente inidoneità al servizio.

Va anche rilevato che, già nel primo giudizio del 26.03.2013 – gravato con il ricorso introduttivo - si riscontra un errore giuridico, che poi si ripeterà in tutti i successivi giudizi dello stesso tenore, in quanto la p.a. ha ritenuto che il reimpiego, in maniera parziale, nel servizio di istituto richiedesse, quale presupposto giuridico, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, richiamando il d.P.R. n. 738/1981.

Nello stesso senso si è poi espressa la Commissione medica di seconda istanza, nel verbale del 08.07.2014 redatto a seguito del disposto riesame (v. ord. n. …/2013), giudicando nuovamente il ricorrente “non idoneo permanentemente al servizio di istituto nella PP a decorrere dalla data del 15/04/2014….Si idoneo in modo parziale ai sensi della L. 738/81 e L. 68/99 (qualora l’infermità sia giudicata sì dipendente da causa di servizio)”.

Ora – a prescindere dalla considerazione che, nel connesso ricorso R.G. n. …/2014, l’esito della verificazione disposta sul diniego di riconoscimento della causa di servizio, è stato favorevole al ricorrente – in ogni caso ad avviso del Collegio il giudizio di idoneità parziale non dipende dal riconoscimento della causa di servizio, costituendo il primo un giudizio autonomo.

Va, in particolare, chiarito che la disposizione richiamata nei verbali impugnati – l’art. 1 del d.P.R. n. 738/81 – stabilisce testualmente che “Il personale delle forze di polizia indicate nell'art. 16 della L. 10 aprile 1981, n. 121, che abbia riportato una invalidità, che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto, derivante da ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto, è utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta.”.

La norma stabilisce, quindi, la possibilità, per il personale delle forze di polizia – il quale abbia riportato una invalidità, che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto, derivante da infermità in conseguenza di eventi connessi all’espletamento dei compiti d'istituto - di essere utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizi d'istituto, possibilmente equivalenti in relazione alla qualifica, compatibili con la ridotta capacità lavorativa.

Il che implica che, se per un verso la Commissione, proprio in base a tale disposizione, è tenuta ad esprimersi, in sede di diagnosi ai fini della causa di servizio, sulla idoneità, totale o parziale, al servizio d’istituto; per altro verso, il predetto organo non può esimersi dal formulare analogo giudizio, in base alle condizioni di salute dell’interessato, a prescindere dal riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e, quindi, ogni volta che la stessa venga interpellata per la formulazione del giudizio di idoneità/inidoneità al servizio (v. T.A.R. Molise, Campobasso, Sez. I, 30 maggio 2013, n. 352).

E’ ben vero che, nel caso di specie, la p.a. ha anche richiamato l’art. 75, co. 3. del d. lgs. n. 443/1992, il quale dispone che “il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, che abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio, la quale non comporti l’inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può essere, a domanda, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria, o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d’ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreche l'infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego”.

Deve, tuttavia, rilevarsi che – a prescindere dall’accertato nesso di causalità tra il servizio prestato e l’infermità contratta (v. verificazione per ricorso R.G. n. …/14) - per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, l’art. 1, co. 4, della l. n. 395/1990 stabilisce che “per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato”; operando, pertanto, il rinvio anche all’art. 71, co. 1, del d.P.R. n. 3/1957 – del quale il ricorrente ha, pure, dedotto la violazione - il quale dispone che l’impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica” (v. per un caso simile, T.A.R. Veneto, Sez. I, 27 gennaio 2011, n. 123).
Ne deriva la fondatezza anche del secondo motivo, dedotto con il secondo ricorso per motivi aggiunti.

Pertanto, dall’esito della verificazione, i cui contenuti si ritengono condivisibili, consegue l’annullamento sia dei verbali impugnati con il ricorso introduttivo; sia di quello impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti.

D.3. – In sede di riedizione del potere, le resistenti amministrazioni, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, oltre a tenere conto delle risultanze delle verificazioni disposte, dovranno riformulare un giudizio di idoneità al servizio tenendo conto di tutto quanto appena rilevato; nonché, delle prescrizioni contenute nella relazione di verificazione disposta nel ricorso R.G. n. …/2013, in cui è stato evidenziato, con argomenti condivisibili, un concreto rischio di ricadute.

Su tale punto, si reputa necessario precisare che la verifica, da parte della Commissione, in ordine alla ascrivibilità dell’infermità ad una categoria (v. verbale n. …/2012), si traduce in un giudizio di menomazione del soggetto causata dalla infermità lamentata: il che rende, ad avviso del Collegio, la capacità lavorativa del ricorrente ex se ridotta, proprio in relazione alla domanda di equo indennizzo, riconosciuto dall’ordinamento in funzione della ridotta capacità lavorativa (Corte Costituzionale, sentenza n. 209/1996; Consiglio di Stato, 24 ottobre 2008, n. 5293).

Sicché, sotto tale profilo, non può accogliersi la censura mossa con il primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti.

Anche di tale dato le resistenti amministrazioni dovranno, quindi, tenere conto in sede di rivalutazione dello stato di salute del ricorrente ai fini della formulazione del giudizio di idoneità al servizio di istituto; tenendo conto, naturalmente, della tipologia di infermità, la quale, di norma, comporta la limitazione nello svolgimento dei compiti, escludendo attività usuranti e servizi che comportino stress psico-fisici prolungati.

In tali situazioni, si apprezza particolarmente l’obbligo del datore di lavoro di sottoporre il lavoratore a visita medica, con la periodicità ritenuta necessaria in relazione alla tipologia di infermità.

Resta, infatti, sullo sfondo la questione - parallelamente posta dal ricorrente e oggetto della connessa istanza di accesso ai documenti - della doverosa applicazione della normativa contenuta nel d. lgs. n. 81/2008, il quale impone al datore di lavoro numerosi adempimenti, tra i quali l’obbligo di sottoporre i lavoratori a visita medica periodica per controllare lo stato di salute degli stessi ed esprimere, attraverso il medico competente, il giudizio di idoneità alla mansione specifica; accertamenti, questi, la cui periodicità, stabilita, di norma, con cadenza annuale, può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio, in relazione alla tipologia di mansioni disimpegnate e a prescindere da una espressa istanza formulata dai lavoratori.

Di tali obblighi, del resto, la resistente amministrazione penitenziaria ha mostrato di essere consapevole (v. nota n. …/2015 depositata dal ricorrente).

D.4. – Da ultimo, va disattesa la richiesta, formulata con il primo ricorso per motivi aggiunti, di condanna al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. per ogni mese o frazione di mese di ritardo nell’esecuzione del giudicato cautelare, con riferimento all’ordinanza n. …/2013.

Invero, l’ambito applicativo di tale disposizione attiene al giudizio di ottemperanza e presuppone la mancata esecuzione della statuizione contenuta nel provvedimento giurisdizionale; laddove, nel caso di specie la resistente p.a. ha riesercitato il potere discrezionale, in ordine al quale, del resto, parte ricorrente ha ritualmente contestato l’esito.

E. – Per tutto quanto esposto e rilevato, i ricorsi riuniti, in quanto fondati, devono essere accolti, sia pure nei sensi e nei limiti sopra indicati, e, pertanto:

- va accolto, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso R.G. n. …/2013, con conseguente annullamento di tutti gli atti impugnati;

- va accolto il ricorso R.G. n. …/2014, con conseguente annullamento degli atti impugnati, fatta eccezione per il processo verbale n. …/2012 della C.M.O. di Palermo.

F. – Le spese dei due giudizi riuniti seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Le spese della verificazione disposta nel ricorso R.G. n. …/2013 sono poste a carico di entrambi i Ministeri (Giustizia e Difesa), in solido fra di loro; le spese della verificazione disposta nel ricorso R.G. n. …/2014 sono poste a carico del Ministero dell’Economia, in relazione alla centralità del parere reso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio.

Dette spese saranno liquidate con separato decreto a seguito di presentazione di apposita istanza, corredata della relativa documentazione, da parte di ciascun verificatore.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti indicati in epigrafe:

a) accoglie il ricorso R.G. n. …/2013 nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei corrispondenti limiti;

b) accoglie il ricorso R.G. n. …/2014 nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto annulla gli atti impugnati espressamente indicati nella stessa motivazione;

c) condanna i Ministeri della Giustizia, della Difesa e dell’Economia, in solido fra di loro, al pagamento delle spese dei due giudizi, che liquida in favore del ricorrente quantificandole in complessive € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri accessori come per legge;

d) pone a carico del Ministero della Difesa e del Ministero della Giustizia, in solido fra di loro, le spese della verificazione disposta nel ricorso R.G. n. …/2013, da liquidarsi con separato decreto;

e) pone a carico del Ministero dell’Economia le spese della verificazione disposta nel ricorso R.G. n. …/2014, da liquidarsi con separato decreto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
OMISSIS.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno … maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Caterina Criscenti, Consigliere
Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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Re: causa di servizio

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mesotelioma pleurico ed esposizione a polveri d'amianto.

Non si tratta di personale Polfer ma di personale militare.

Ricorso ACCOLTO.
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1) - che il coniuge ha svolto per circa ventisei anni servizio presso la base di Sigonella, nelle cui strutture è diffusamente presente l'amianto. Tale dato troverebbe riscontro nel decreto interministeriale del 01/07/2007, emanato dal Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Ambiente, ai fini dell'individuazione degli interventi di bonifica da effettuare su aree militari dimesse o attive, che include, nell'elenco degli interventi di bonifica da amianto da effettuare, la base militare di Sigonella con la dicitura “bonifica da amianto delle coperture e delle coibentazioni d'impianti vari”;

Il resto leggetelo qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CATANIA ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201501760 - Public 2015-06-26 -


N. 01760/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00652/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 652 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avv. S. D'A. e G. S., con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Catania, in via Milano 42/a;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, Comitato di Verifica per le cause di servizio - Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento
- del decreto n. …/ del 10 dicembre 2012 con il quale è stata respinta la richiesta di concessione di equo indennizzo;
- di ogni altro atto precedente e susseguente o, comunque, collegato con il provvedimento impugnato, ivi compreso, il parere espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio n. …/2012;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2015 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in esame, la signora OMISSIS - vedova dell’Aiutante ATG “E” OMISSIS deceduto in data 10 gennaio 2011 per mesotelioma pleurico - ha impugnato il parere del Comitato di Verifica e il successivo decreto del Ministero della Difesa, che hanno rispettivamente denegato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della predetta patologia e la concessione dell’equo indennizzo. Parte ricorrente premette:

- che il coniuge ha prestato servizio dal 1972 al 1998 presso il comando 41º Stormo di Sigonella, con il ruolo di elettromeccanico di bordo e dal 1998 al 2001, data del congedo, presso la direzione 11° RMV di Sigonella dove ha comunque svolto le medesime mansioni;

- che nel corso del 2010 è stata diagnosticata la patologia sopra indicata che ha causato il decesso nel 2011.

- che con parere n. …./2012 del 6 novembre 2012, il Comitato di verifica per le causa di servizio ha ritenuto l’infermità non dipendente da causa di servizio “in quanto, nei precedenti di servizio dell’interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di concorsualità non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col contempo possano essere evoluto in senso metaplastico, in considerazione che dal rapporto informativo non ci sono elementi che possono far pensare a disposizione rischi specifici (amianto) causa o concausa dell’affezione de quo”.

- e che con successivo decreto n. …. del 10 dicembre 2012, il Ministero della Difesa ha denegato la concessione dell’equo indennizzo.

La signora OMISSIS ha, quindi, impugnato i predetti provvedimenti, deducendo un unico articolato motivo di ricorso nel quale ha censurato i vizi di eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria e difetto di motivazione. In particolare, la ricorrente sostiene:

- che la patologia tumorale contratta dal coniuge è notoriamente correlata all'esposizione a polveri d'amianto e la stessa può manifestarsi anche a distanza di moltissimi anni dall'avvenuta esposizione alle polveri di amianto;

- che il coniuge ha svolto per circa ventisei anni servizio presso la base di Sigonella, nelle cui strutture è diffusamente presente l'amianto. Tale dato troverebbe riscontro nel decreto interministeriale del 01/07/2007, emanato dal Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Ambiente, ai fini dell'individuazione degli interventi di bonifica da effettuare su aree militari dimesse o attive, che include, nell'elenco degli interventi di bonifica da amianto da effettuare, la base militare di Sigonella con la dicitura “bonifica da amianto delle coperture e delle coibentazioni d'impianti vari”;

- che il Comitato di verifica avrebbe, quindi, omesso di valutare specifici fattori di rischio strettamente connessi al servizio degli impieghi del militare;

- che, infine, anche il decreto di diniego n. …./2012 sarebbe privo di motivazione poiché si limita a respingere la richiesta di equo indennizzo presentata dalla ricorrente limitandosi a richiamare per relationem, il parere espresso dal Comitato di verifica.

L’amministrazione intimata si è costituita con mera memoria di stile e non ha formulato specifiche controdeduzioni né ha contestato i fatti esposti dalla ricorrente, limitandosi a chiedere l’estromissione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione passiva.

Con memoria del 16 aprile 2015 parte ricorrente ha insistito nelle proprie difese e alla pubblica udienza del 27 maggio 2015, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio esamina la richiesta di estromissione dal giudizio formulata dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio; la stessa deve essere disattesa in quanto, nonostante la valenza endoprocedimentale del parere reso dal predetto Comitato, laddove come nella specie vengano dedotte censure fondate sul difetto di motivazione del suddetto parere, incombe in capo al ricorrente l'onere di impugnativa del parere medesimo, con conseguente legittimazione passiva del Comitato di Verifica. Nel merito, il ricorso è fondato, secondo quanto di seguito precisato.

Va premesso che per giurisprudenza costante, gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio, anche in relazione all'equo indennizzo, rientrano nella discrezionalità tecnica del Comitato di Verifica per le cause di servizio, che perviene alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni di scienza medica e specialistica, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale su tali decisioni è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi l’inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2014, n. 1454).

Il sindacato giurisdizionale si incentra dunque prevalentemente sul difetto di motivazione o di istruttoria inficiante il parere espresso dal Comitato di Verifica, unico organo competente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza ontologica e giuridica di un’infermità da causa di servizio.

Nel caso in esame, il Comitato di verifica per le cause di servizio, si è limitato ad escludere la dipendenza da causa di servizio della patologia contratta dal ricorrente in quanto “nei precedenti di servizio dell’interessato non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica (…)”, senza esprimere alcuno specifico riferimento (nemmeno sotto il profilo della negativa incidenza concausale) alle modalità di svolgimento del servizio presso una sede di servizio inserita nell’allegato B del decreto interministeriale del 1 giugno 2007 e soggetta ad intervento di bonifica “in riserva di programmazione” per presenza di amianto in vari fabbricati; inoltre, a fronte di una grave patologia notoriamente correlata all’esposizione alle polveri di amianto, la formula stereotipata utilizzata dal comitato non appare adeguata a confutare i precisi elementi forniti dalla parte ricorrente sulle modalità di svolgimento del servizio, elementi questi non contestati dall’amministrazione resistente.

I superiori rilievi integrano i dedotti vizi di eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione del parere impugnato e determinano la necessità della rinnovazione del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e della complessiva attività istruttoria, affinché la fattispecie possa essere rivalutata, tenendo conto delle osservazioni e della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, nonché di ogni altro elemento fornito dal Ministero della Difesa e utile alla ricostruzione ed esatta delimitazione dei precedenti di servizio e dei fatti assunti a presupposto dell’invocata pretesa indennitaria.

In base alle considerazioni che precedono, il ricorso è fondato va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e obbligo dell’amministrazione di pronunziarsi nuovamente sulla sussistenza o meno della dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta dal dipendente, nei termini sopra precisati.

Le spese seguono la soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza),
accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione dovrà adottare in sede di riedizione del potere, nei termini precisati in motivazione.

Condanna le amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1500,00 (euro millecinquecento/00) oltre I.V.A., C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Gabriella Guzzardi, Presidente
Francesco Brugaletta, Consigliere
Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2015
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Re: causa di servizio

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PolPen (ricorso Riaccolto)

Il TAR bacchetta il CDV e l'Amministrazione
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1) - l’assenza di ogni altro fattore di rischio cardiaco diverso dallo stress psicofisico legato al lavoro svolto;

2) - impugna nella sede presente gli atti successivi, meglio indicati in epigrafe, con i quali l’amministrazione, in dichiarata ottemperanza alla predetta sentenza, ha nuovamente escluso che la patologia di cui egli soffre dipenda da causa di servizio, “in quanto nelle osservazioni presentate dall’interessato non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso”

3) - Come già ampiamente argomentato nella sentenza 1750/2012 citata in premesse, si controverte nella presente sede dell’istituto della causa di servizio disciplinato dalle norme del D.P.R. 29 ottobre 2001 n° 461, applicabile all’epoca dei fatti originari.

IL TAR precisa:

4) - Di tali principi, ha fatto applicazione la più volte citata sentenza 1750/2012 della Sezione, la quale, come detto in premesse, ha annullato il precedente diniego del beneficio pronunciato nei confronti dell’odierno ricorrente e, quanto al proprio effetto conformativo, ha astretto l’amministrazione non già a concedere puramente e semplicemente il beneficio richiesto, ma ad eliminare l’illogicità riscontrata.
- ) - In altre parole, pronunciandosi in sede di riesame dell’affare, l’amministrazione avrebbe potuto sì riconoscere la causa di servizio, ma anche negarla, dovendo però spiegare compiutamente perché nel caso concreto l’unico fattore di rischio cardiaco apparentemente riscontrato fosse stato, in realtà, irrilevante nel produrre l’infermità denunciata.

5) - Viceversa, il Comitato investito del riesame nulla di tutto ciò ha fatto, essendosi limitato alla motivazione stereotipa riportata in premesse, per cui non ci sarebbero elementi per modificare il precedente giudizio.

6) - Il parere e l’atto che lo recepisce vanno quindi annullati, e l’amministrazione dovrà riesaminare l’affare supportando qualunque decisione ritenga adottare con una motivazione compiuta, corretta e congrua secondo i dettami della scienza medica, la quale prenda le mosse dagli esiti della verificazione recepita dalla sentenza 1750/2012 e li recepisca ovvero li respinga, ma in ogni caso spiegandone le ragioni.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di BRESCIA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500972, - Public 2015-07-15 -


N. 00972/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00010/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Scotuzzi, con domicilio eletto presso Elena Scotuzzi in Brescia, Via Solferino, 28;

contro
Ministero della Giustizia, Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6;

per l’annullamento
del decreto 3 settembre 2014 n°…… 2014 cs, notificato al ricorrente il giorno 14 ottobre 2014, con il quale il Direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria presso il Ministero della Giustizia ha stabilito che la -OMISSIS-” da cui è stato riconosciuto affetto il ricorrente, assistente capo in congedo del Corpo di polizia penitenziaria, non è dipendente da causa di servizio;

del parere negativo del Comitato di verifica, posizione n°……./2013 protocollo amministrazione richiedente OMISSIS;

di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2015 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

-OMISSIS-, odierno ricorrente, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio dal dicembre 1998 presso la Casa circondariale di OMISSIS e addetto negli ultimi quindici anni in via continuativa all’Ufficio matricola, il 17 settembre 2008 subiva un ricovero ospedaliero con diagnosi di -OMISSIS-”, in relazione alla quale presentava istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Su tale istanza, previa visita da parte della Commissione medica ospedaliera di Milano, riceveva parere negativo dal Comitato ministeriale di verifica per le cause di servizio, come da atto 29 ottobre 2010, che riteneva non ascrivibile a causa di servizio la infermità in questione; di seguito, riceveva dall’amministrazione preavviso di diniego, presentava in data 6 aprile 2010 proprie osservazioni, ma le vedeva comunque disattendere nel nuovo parere del Comitato in data 1 luglio 2010 e nel provvedimento finale, che impugnava avanti questo TAR, con ricorso rubricato al n° 153/2011 R.G. e articolato in unico motivo di eccesso di potere, in cui deduceva l’illogicità del diniego, in quanto esso non avrebbe tenuto conto da un lato dello stress cagionatogli dalle pesanti condizioni del servizio prestato, caratterizzato da superlavoro e carenza di personale, dall’altro dalla mancanza di distinti fattori di rischio cardiaco personali.

Questo Giudice disponeva verificazione, affidata al Direttore del dipartimento di scienze mediche e chirurgiche dell’Università di Brescia, e con sentenza sez. I 30 ottobre 2012 n° 1750 ne recepiva gli esiti ed accoglieva il ricorso; riteneva infatti, in sintesi estrema, manifestamente illogico da parte dell’amministrazione avere escluso categoricamente la dipendenza da causa di servizio della patologia in atto nel momento in cui risultava, come dalla citata verificazione, l’assenza di ogni altro fattore di rischio cardiaco diverso dallo stress psicofisico legato al lavoro svolto; di conseguenza, annullava l’impugnato diniego prescrivendo all’amministrazione stessa di riesaminare la fattispecie tenendo conto di tutto ciò.

Tanto premesso, -OMISSIS- impugna nella sede presente gli atti successivi, meglio indicati in epigrafe, con i quali l’amministrazione, in dichiarata ottemperanza alla predetta sentenza, ha nuovamente escluso che la patologia di cui egli soffre dipenda da causa di servizio, “in quanto nelle osservazioni presentate dall’interessato non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso” (doc. 1 ricorrente, copia diniego; doc. 2 ricorrente, copia parere, da cui la citazione); a sostegno, il ricorrente deduce unico motivo di violazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990 n° 241, nel senso che la motivazione del diniego sarebbe solo apparente, non tenendo in nessun conto quanto emerso nel precedente giudizio di annullamento e valorizzato dalla relativa sentenza.

Ha resistito l’amministrazione, con memoria formale 16 gennaio, relazione 15 maggio e memoria 29 maggio 2015, ed ha chiesto che il ricorso sia respinto, sostenendo l’esclusiva competenza del Comitato nella materia in questione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito precisate.

2. Come già ampiamente argomentato nella sentenza 1750/2012 citata in premesse, si controverte nella presente sede dell’istituto della causa di servizio disciplinato dalle norme del D.P.R. 29 ottobre 2001 n° 461, applicabile all’epoca dei fatti originari. In sintesi, il pubblico dipendente il quale, ai sensi dell’art. 2 del citato regolamento, abbia “subìto lesioni o contratto infermità o subìto aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti” può presentare una apposita domanda per far accertare che esse dipendono da “causa di servizio”, e nell’ipotesi affermativa ha titolo per ottenere una prestazione periodica di rendita, il cd. “trattamento pensionistico di privilegio”, nonché una somma di danaro una tantum, il cd. “equo indennizzo”, come risulta dal citato art. 2, in particolare dai commi 4 e 7.

3. Ai sensi degli artt. 5 e 7 del regolamento stesso, la domanda in questione è istruita a cura di due distinti organi tecnici: in prima battuta, la Commissione medica di cu all’art. 6; in seconda e definitiva battuta il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all’art. 10; al parere di tale ultimo organo l’amministrazione è tenuta ad attenersi, trattandosi di parere conforme ai sensi dell’art. 14, e il relativo accertamento è unico, ovvero a norma dell’art. 12 “Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio”.

4. Con ciò, si risponde al rilievo dell’amministrazione resistente, per cui ogni apprezzamento in materia sarebbe appunto di competenza di detto comitato: ciò comporta, trattandosi come si è detto di parere conforme, che l’impugnazione vada estesa, come fatto nella specie, al parere stesso; non comporta certo che il parere sia insindacabile.

5. Sul punto, costante giurisprudenza afferma infatti che in materia di causa di servizio l’Amministrazione è titolare di “poteri autoritativi e discrezionali”, dato che le relative prestazioni rivestono natura indennitaria. Il pubblico dipendente, infatti per ottenerle non versa alcun contributo o premio assicurativo, e pertanto, nel contenzioso relativo al riconoscimento della causa di servizio è titolare non di un diritto soggettivo, ma di un interesse legittimo: in tali termini, per tutte, C.d.S. sez. III 7 marzo 2012 n° 1296.

6. Tali poteri discrezionali, peraltro, sono sindacabili in sede giurisdizionale amministrativa di legittimità nelle forme loro proprie, ovvero nei soli casi di irragionevolezza ovvero incongruità – v. sul punto per tutte C.d.S. sez. II parere 7 giugno 2011 n° 731- senza che in particolare si possa sostituire, con apprezzamento che sconfinerebbe nel merito, un nuovo giudizio a quello già espresso dall’amministrazione: sul punto specifico, per tutte la recente C.d.S. sez. III 15 marzo 2012 n° 1462.

7. E’ poi pacifico che a fronte di una discrezionalità tecnica, quale è quella che, come nella specie, si esercita in base alla scienza medica, il giudice possa effettuare il proprio sindacato, nei limiti descritti, in base alle categorie proprie di quella scienza – come affermato in generale, fra le molte, da C.d.S. sez. VI 13 settembre 2012 n° 4873- mediante gli strumenti istruttori della verificazione ovvero della consulenza tecnica d’ufficio. L’esito sarà poi quello proprio della giurisdizione generale di legittimità su interessi, ovvero l’eventuale annullamento degli atti illegittimi.

8. Di tali principi, ha fatto applicazione la più volte citata sentenza 1750/2012 della Sezione, la quale, come detto in premesse, ha annullato il precedente diniego del beneficio pronunciato nei confronti dell’odierno ricorrente e, quanto al proprio effetto conformativo, ha astretto l’amministrazione non già a concedere puramente e semplicemente il beneficio richiesto, ma ad eliminare l’illogicità riscontrata. In altre parole, pronunciandosi in sede di riesame dell’affare, l’amministrazione avrebbe potuto sì riconoscere la causa di servizio, ma anche negarla, dovendo però spiegare compiutamente perché nel caso concreto l’unico fattore di rischio cardiaco apparentemente riscontrato fosse stato, in realtà, irrilevante nel produrre l’infermità denunciata.

9. Viceversa, il Comitato investito del riesame nulla di tutto ciò ha fatto, essendosi limitato alla motivazione stereotipa riportata in premesse, per cui non ci sarebbero elementi per modificare il precedente giudizio. Il parere e l’atto che lo recepisce vanno quindi annullati, e l’amministrazione dovrà riesaminare l’affare supportando qualunque decisione ritenga adottare con una motivazione compiuta, corretta e congrua secondo i dettami della scienza medica, la quale prenda le mosse dagli esiti della verificazione recepita dalla sentenza 1750/2012 e li recepisca ovvero li respinga, ma in ogni caso spiegandone le ragioni.

10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto 3 settembre 2014 n° …… 2014 cs del Direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria presso il Ministero della Giustizia e il conforme parere 26 maggio 2014 del Comitato ministeriale di verifica per le cause di servizio. Condanna l’amministrazione intimata a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, spese che liquida in € 2.000 (duemila/00) complessivi, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 15/07/2015
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Re: causa di servizio

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Faccio presente di essere Presidente della Prima Associazione Toscana sullo Stress Occupazionale e da moltissimo anni o decenni mi occupo di questo problema specifico.
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Lucia Astore
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Re: causa di servizio

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