causa di servizio

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alias8171
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Re: causa di servizio

Messaggio da alias8171 »

Panorama, ciao, quindi si puo' fare ricorso alla corte dei conti senza passare dal TAR? ho capito bene?


alonso

Re: causa di servizio

Messaggio da alonso »

Fai ricorso alla corte dei conti,costa molto meno del TAR e la sentenza a differenza del TAR è legge.
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antoniomlg
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Re: causa di servizio

Messaggio da antoniomlg »

alonso ha scritto:Fai ricorso alla corte dei conti,costa molto meno del TAR e la sentenza a differenza del TAR è legge.
alonso

cosa intendi dire con "la sentenza è legge"...?

mi sembra inverosimile quello che leggo......

grazie
naturopata
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Re: causa di servizio

Messaggio da naturopata »

antoniomlg ha scritto:
alonso ha scritto:Fai ricorso alla corte dei conti,costa molto meno del TAR e la sentenza a differenza del TAR è legge.
alonso

cosa intendi dire con "la sentenza è legge"...?

mi sembra inverosimile quello che leggo......

grazie
Le sentenze della Corte dei Conti passate in giudicato, diciamo che sono "legge", più propriamente fanno stato fra le parti. Diversamente da quelle amministrative, che sono di mero annullamento (e quindi l'amm.ne si deve ripronunciare, magari nuovamente in senso negativo come di sovente), quelle della Corte dei Conti sono di merito e quindi immediatamente esecutive nel merito, ovvero l'amm.ne deve adeguarsi punto e basta.
alonso

Re: causa di servizio

Messaggio da alonso »

Naturopata,hai spiegato alla perfezione ciò che intendevo,SEI UN GRANDE.
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Re: causa di servizio

Messaggio da Dott.ssa Astore »

Se vuole posso darle come medico legale un aiuto ma mi necessita avere tutti i verbale della CMO e della CMV,lo stato di servizio e tutta la documentazione sanitaria presentata.
Grazie
Lucia Astore
Dott.ssa Lucia Astore - Medico Legale | Psichiatra forense
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panorama
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

oligoartrite sieronegativa

non è un problema da Ortopedico ma dello specialista, quindi vi consiglio di andare da un'infettivologo o da un reumatologo.
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1) - Dall’esame degli atti risulta che il ricorrente non ha proposto la domanda per il riconoscimento della causa di servizio della malattia contratta.

2) - termine di decadenza di sei mesi dalla data in cui si sarebbe verificato l'evento dannoso o da quella in cui l’istante stesso ne avrebbe avuto piena conoscenza.

3) - La mancata presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio preclude l’ottenimento del bene della vita a cui il ricorrente aspira, per cui il ricorso è inammissibile per carenza di interesse a ricorrere.

N.B.. Ricorso non potuto trattare perché l'interessato non ha presentato istanza per causa di servizio, quindi, Dichiarato Inammissibile.

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SENTENZA ,sede di MILANO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201801541, - Public 2018-06-20 -
Pubblicato il 20/06/2018

N. 01541/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00677/2014 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 677 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia in Milano, via Corridoni, 39;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento
del provvedimento del 27.11.2013 del capo del reparto “Osservazione” presso il Dipartimento militare di medicina legale di Milano, con cui il ricorrente è stato giudicato “non idoneo” al servizio militare, anche nella parte in cui l’impugnato provvedimento è stato motivato sul presupposto che l’infermità non sarebbe dipendente da causa di servizio, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 maggio 2018 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, arruolato nell’Esercito in ferma breve, ha impugnato il giudizio, espresso dall’Ospedale militare, di non idoneità al servizio militare, e dell’allegato foglio di proposta a rassegna datato 27 novembre 2013 nella parte in cui si legge “l’infermità non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio”, per i seguenti motivi.

I) Eccesso di potere per difetto di istruttoria - illogicità manifesta - carenza dei presupposti- omessa motivazione - contradditorietà manifesta.

Secondo il ricorrente la cronologia del fatti cosi come verificatasi, rende palese che la "oligoartrite sieronegativa" dalla quale è affetto sia dipendente da causa di servizio.

La "causa" sarebbe da individuarsi nel vaccino cosi come somministrato all'odierno ricorrente dal sanitari militari durante la permanenza presso OMISSIS con sede in Verona.

La difesa dello Stato chiede l’inammissibilità del ricorso o la sua reiezione in quanto il ricorrente non ha promosso il diverso e specifico procedimento volto all’accertamento della riconducibilità della patologia riscontrata alla causa di servizio ovvero - e appunto – all’avvenuta somministrazione dei vaccini.

All’udienza del 22 maggio 2018 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è inammissibile.

Dall’esame degli atti risulta che il ricorrente non ha proposto la domanda per il riconoscimento della causa di servizio della malattia contratta.

In merito l’art. 34 c. 2 del Codice del processo amministrativo stabilisce che “2. In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”.

Nel caso in questione occorre rammentare che la procedura per il riconoscimento della dipendenza di un’infermità dalla causa di servizio è disciplinata da apposita normativa di settore (il D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461) che ne subordina l’inizio alla presentazione di un’apposita istanza da parte dell’interessato al proprio Comando di appartenenza e nel termine di decadenza di sei mesi dalla data in cui si sarebbe verificato l'evento dannoso o da quella in cui l’istante stesso ne avrebbe avuto piena conoscenza.

La mancata presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio preclude l’ottenimento del bene della vita a cui il ricorrente aspira, per cui il ricorso è inammissibile per carenza di interesse a ricorrere.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali all’amministrazione, che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Di Mario, Presidente, Estensore
Valentina Santina Mameli, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Primo Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Alberto Di Mario





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
panorama
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

I Ministeri Appellatesi, perdono l'Appello presso il CdS

Importante sentenza e fatene tesoro.
-------------------------------------------------------------------

1) - la competente divisione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, dopo avere recepito il parere del comitato di verifica per le cause di servizio del 10 dicembre 2008:

- ha accolto l'istanza …..... della dipendenza da c.d.s. della infermità;

- non ha riconosciuto analoga dipendenza da c.d.s. per le seguenti ulteriori infermità: "-OMISSIS-";

- nulla ha statuito circa la dipendenza da causa di servizio della ulteriore infermità "-OMISSIS- in atto: -OMISSIS- -OMISSIS-", di cui l’appellato era stato considerato affetto dalla Commissione medica ospedaliera nella seduta del 29 giugno 2006.

2) - In parziale accoglimento del ricorso n. -OMISSIS- del 2009, proposto in primo grado, il Tar per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, con la qui appellata sentenza n. -OMISSIS-, ha ritenuto che il decreto gravato sia viziato per eccesso di potere, per carenza di motivazione in merito alla dipendenza da c.d.s. della infermità da ultimo menzionata.

3) - Tale carenza è stata ritenuta incongrua rispetto alla tipica corrispondenza che deve sussistere tra quanto richiesto dal dipendente, che ha sollecitato gli opportuni accertamenti medico-legali, e la pronuncia dell’amministrazione diretta ad accertare la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività di servizio e la lamentata infermità asseritamente contratta in ragione dell’espletamento delle incombenze d’ufficio.

4) - I Ministeri appellanti basano le loro istanze su una articolata puntualizzazione di elementi fattuali, supportati da correlati riscontri documentali, intesi ad evidenziare quanto segue:

ECCO LE DIFESE DEI MINISTERI che non sono avvalsi a nulla:

- l'istanza presentata in data 1° giugno 2005 dall’appellato, per quanto riguarda l'infermità "-OMISSIS-", era riferita all'accertamento del solo sopravvenuto aggravamento della patologia;

- la Commissione medica di Bari, con il verbale n. -OMISSIS- del 29 giugno 2006, aveva espresso un giudizio di ascrivibilità della suddetta patologia alla 8^ ctg. per constatato aggravamento, dando atto del fatto che la stessa patologia era già stata riconosciuta dipendente da causa di servizio (“già di d.c.s.”) con verbale della Commissione medica di Bari, mod. AB n. -OMISSIS- del 26 gennaio 1987, stilato in esito all'istanza di riconoscimento presentata in data 12 marzo 1986;

- in merito al riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio della suddetta pregressa infermità, l'Amministrazione si era espressa positivamente con il precedente provvedimento n. -OMISSIS- del 26 aprile 1988 (doc. n. 11);

- sempre in relazione alla medesima infermità, l'allora C.P.P.O., in data 31 ottobre 1990 ….., aveva reso il proprio parere, conformemente al quale l'Amministrazione, con decreto n. 2171 del 9 ottobre 1991 …., aveva negato l'equo indennizzo, giudicando l’infermità ascrivibile a nessuna categoria.

5) - Sulla base della richiamata sequenza fattuale, i Ministeri appellanti sostengono che il procedimento, relativo al riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio per la suddetta infermità, si era già concluso con il precedente provvedimento di riconoscimento, n. -OMISSIS- del 26 aprile 1988.

6) - Pertanto, la patologia "-OMISSIS-: in atto -OMISSIS- -OMISSIS-" non doveva essere nuovamente menzionata ai fini del riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio nel provvedimento impugnato n. -OMISSIS- del 12 giugno 2009,........;

7) - L’istanza di aggravamento presentata dall’appellato in data 1° giugno 2005 imponeva all’Amministrazione unicamente di valutare l'aggravamento dell’infermità ai fini della richiesta di equo indennizzo, mediante l’emissione di un ulteriore provvedimento di liquidazione; sicché non potrebbe sostenersi alcuna illegittimità del decreto impugnato, per mancata motivazione su una parte della istanza sottoposta alla valutazione del Ministero competente.

IL CDS scrive che:

8) - Le deduzioni sin qui riepilogate non possono essere condivise.

9) - In punto di fatto occorre rilevare che con l’istanza datata 1° giugno 2005 l’appellato ha chiesto "leggere in sentenza ..........";

10) - Nelle premesse della stessa istanza, il richiedente ha specificato che la patologia "-OMISSIS-" era già stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con il precedente verbale della Commissione medica di Bari, mod. AB n. -OMISSIS- del 26 gennaio 1987.

11) - Dunque, diversamente da quanto sostenuto dai Ministeri appellanti, l’istanza del 2005 conteneva una richiesta di accertamento della dipendenza da causa di servizio estesa anche all’aggravamento della patologia "-OMISSIS-".

12) - In punto di diritto, occorre rilevare che, ai sensi degli artt. 1, comma 1, 5 e 14, comma 4, del d.P.R. n. 461/2001 (‘Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio’), l’accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio investe ogni ipotesi di “lesioni” o “infermità” o “aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti”, ponendosi indifferentemente per ciascuna di tali evenienze la necessità di appurarne la riconducibilità eziologica all’espletamento di attività rientranti nelle incombenze d’ufficio del dipendente (Cons. Stato, leggere direttamente in sentenza tutti i RIF.).

13) - Dunque, anche l’aggravamento di una patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio impone di accertare se l’ulteriore peggioramento delle condizioni fisiche del dipendente sia riconducibile alle attività espletate per ragioni di lavoro, potendosi dare il caso (contrario) che la patologia, di cui si deduce l’aggravamento, abbia conosciuta una evoluzione peggiorativa per cause indipendenti dallo svolgimento delle attività d’ufficio o in una fase temporale di interruzione delle stesse.

14) - N.B.: Leggere direttamente il n. 7.5. direttamente in sentenza;

15) - Sotto entrambi i profili menzionati, emerge come l’aggravamento di una precedente patologia già acclarata come dipendente da causa di servizio è equiparabile, sul piano della indagine istruttoria sul nesso eziologico, ad una patologia del tutto nuova e autonoma da altre.

16) - Per quanto esposto, questo Collegio conviene con la valutazione espressa dal primo giudice in ordine alla illegittimità per carenza di motivazione del decreto impugnato, nella parte in cui non si è basato su una specifica valutazione circa la dipendenza da causa di servizio della patologia indicata dall’appellato in fase di aggravamento.

(N.B.: rileggi i punti suindicati dal n. 10 al n. 15).

Cmq. leggete con riguardo tutta la sentenza qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201804917
- Public 2018-08-13 -


Pubblicato il 13/08/2018

N. 04917/2018 REG. PROV. COLL.
N. 05654/2012 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5654 del 2012, proposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro
Il signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda), n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 luglio 2018 il Cons. Giovanni Pescatore e udito per i Ministeri appellanti l’avvocato dello Stato Alfonso Peluso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il decreto impugnato in primo grado, n. -OMISSIS- del 12 giugno 2009, la competente divisione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, dopo avere recepito il parere del comitato di verifica per le cause di servizio del 10 dicembre 2008:

- ha accolto l’istanza dell’appellato, già sovrintendente capo forestale, sull’accertamento della dipendenza da causa di servizio della infermità "-OMISSIS-";

- non ha riconosciuto analoga dipendenza da causa di servizio per le seguenti ulteriori infermità: "-OMISSIS-";

- nulla ha statuito circa la dipendenza da causa di servizio della ulteriore infermità "-OMISSIS- in atto: -OMISSIS- -OMISSIS-", di cui l’appellato era stato considerato affetto dalla Commissione medica ospedaliera nella seduta del 29 giugno 2006.

2. In parziale accoglimento del ricorso n. -OMISSIS- del 2009, proposto in primo grado, il Tar per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, con la qui appellata sentenza n. -OMISSIS-, ha ritenuto che il decreto gravato sia viziato per eccesso di potere, per carenza di motivazione in merito alla dipendenza da causa di servizio della infermità da ultimo menzionata.

Tale carenza è stata ritenuta incongrua rispetto alla tipica corrispondenza che deve sussistere tra quanto richiesto dal dipendente, che ha sollecitato gli opportuni accertamenti medico-legali, e la pronuncia dell’amministrazione diretta ad accertare la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività di servizio e la lamentata infermità asseritamente contratta in ragione dell’espletamento delle incombenze d’ufficio.

3. La sentenza è stata ritualmente appellata dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L’appellato non si è costituito nel corso del secondo grado del giudizio.

4. In assenza di istanze cautelari, la causa è stata discussa e posta in decisione all’udienza pubblica del 24 luglio 2018.

5. I Ministeri appellanti basano le loro istanze su una articolata puntualizzazione di elementi fattuali, supportati da correlati riscontri documentali, intesi ad evidenziare quanto segue:

- l'istanza presentata in data 1° giugno 2005 dall’appellato, per quanto riguarda l'infermità "-OMISSIS-", era riferita all'accertamento del solo sopravvenuto aggravamento della patologia;

- la Commissione medica di Bari, con il verbale n. -OMISSIS- del 29 giugno 2006, aveva espresso un giudizio di ascrivibilità della suddetta patologia alla 8^ ctg. per constatato aggravamento, dando atto del fatto che la stessa patologia era già stata riconosciuta dipendente da causa di servizio (“già di d.c.s.”) con verbale della Commissione medica di Bari, mod. AB n. -OMISSIS- del 26 gennaio 1987, stilato in esito all'istanza di riconoscimento presentata in data 12 marzo 1986 (doc.12 e 13);

- in merito al riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio della suddetta pregressa infermità, l'Amministrazione si era espressa positivamente con il precedente provvedimento n. -OMISSIS- del 26 aprile 1988 (doc. n. 11);

- sempre in relazione alla medesima infermità, l'allora Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, in data 31 ottobre 1990 (doc. n. 10), aveva reso il proprio parere, conformemente al quale l'Amministrazione, con decreto n. 2171 del 9 ottobre 1991 (doc. n. 9), aveva negato l'equo indennizzo, giudicando l’infermità ascrivibile a nessuna categoria.

6. Sulla base della richiamata sequenza fattuale, i Ministeri appellanti sostengono che il procedimento, relativo al riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio per la suddetta infermità, si era già concluso con il precedente provvedimento di riconoscimento, n. -OMISSIS- del 26 aprile 1988.

6.1. Pertanto, la patologia "-OMISSIS-: in atto -OMISSIS- -OMISSIS-" non doveva essere nuovamente menzionata ai fini del riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio nel provvedimento impugnato n. -OMISSIS- del 12 giugno 2009, nelle cui premesse, peraltro, risulta richiamato il già menzionato parere Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie del 31 ottobre 1990, relativo al precedente procedimento di riconoscimento di dipendenza da fatti di servizio.

6.2. L’istanza di aggravamento presentata dall’appellato in data 1° giugno 2005 imponeva all’Amministrazione unicamente di valutare l'aggravamento dell’infermità ai fini della richiesta di equo indennizzo, mediante l’emissione di un ulteriore provvedimento di liquidazione; sicché non potrebbe sostenersi alcuna illegittimità del decreto impugnato, per mancata motivazione su una parte della istanza sottoposta alla valutazione del Ministero competente.

7. Le deduzioni sin qui riepilogate non possono essere condivise.

7.1. In punto di fatto occorre rilevare che con l’istanza datata 1° giugno 2005 l’appellato ha chiesto “che le sopra specificate infermità siano riconosciute contratte in servizio e per causa di servizio ed ascritte alla relativa categoria tabellare di equo indennizzo, con consequenziale liquidazione dello stesso, comprese le patologie per le quali il sottoscritto ha richiesto l’aggravamento”.

Nelle premesse della stessa istanza, il richiedente ha specificato che la patologia "-OMISSIS-" era già stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con il precedente verbale della Commissione medica di Bari, mod. AB n. -OMISSIS- del 26 gennaio 1987.

Dunque, diversamente da quanto sostenuto dai Ministeri appellanti, l’istanza del 2005 conteneva una richiesta di accertamento della dipendenza da causa di servizio estesa anche all’aggravamento della patologia "-OMISSIS-".

7.2. Del contenuto di tale istanza fornisce riscontro il verbale del 29 giugno 2009, dal quale si desume che la Commissione medica si è fatta carico di esaminare anche il profilo dell’accertamento del nesso causale relativo alla "-OMISSIS- -OMISSIS-", in relazione al quale risulta specificato che la medesima patologia era già stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio (“già di d.c.s.”).

7.3. In punto di diritto, occorre rilevare che, ai sensi degli artt. 1, comma 1, 5 e 14, comma 4, del d.P.R. n. 461/2001 (‘Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio’), l’accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio investe ogni ipotesi di “lesioni” o “infermità” o “aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti”, ponendosi indifferentemente per ciascuna di tali evenienze la necessità di appurarne la riconducibilità eziologica all’espletamento di attività rientranti nelle incombenze d’ufficio del dipendente (Cons. Stato, sez. IV, 27 giugno 2008, n. 3257; Id., sez. VI, 19 dicembre 2005, n. 7174; Id., sez. V, 7 dicembre 2001, n. 6164; Id., sez. IV, 21 novembre 2001, n. 5901).

7.4. Dunque, anche l’aggravamento di una patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio impone di accertare se l’ulteriore peggioramento delle condizioni fisiche del dipendente sia riconducibile alle attività espletate per ragioni di lavoro, potendosi dare il caso (contrario) che la patologia, di cui si deduce l’aggravamento, abbia conosciuta una evoluzione peggiorativa per cause indipendenti dallo svolgimento delle attività d’ufficio o in una fase temporale di interruzione delle stesse.

7.5. Di tanto si trae indiretta conferma sia dal disposto dell’art. 56 del d.P.R. 686/1957 (abrogato dal d.P.R. n. 461/1991), ai sensi del quale in ipotesi di aggravamento sopravvenuto della menomazione della integrità fisica, per la quale sia stato concesso un equo indennizzo, l'impiegato che richieda la revisione dell'indennizzo già concesso deve essere “sottoposto agli accertamenti sanitari previsti per la prima concessione dell'equo indennizzo”; sia dal disposto dell'art. 14, comma 4, del d.P.R. n. 461/1991 (che ha sostituito il citato art. 56), il quale dispone che l'aggravamento, per poter dare luogo a revisione della indennità precedentemente riconosciuta come dovuta a causa di servizio, debba verificarsi nel quinquennio decorrente dalla comunicazione del provvedimento che attribuisce l'indennizzo originario (Cons., Stato, sez. IV, 2 novembre 2004, n. 7079) e che la revisione dell'equo indennizzo debba seguire “le procedure indicate dal presente regolamento”.

7.6. Sotto entrambi i profili menzionati, emerge come l’aggravamento di una precedente patologia già acclarata come dipendente da causa di servizio è equiparabile, sul piano della indagine istruttoria sul nesso eziologico, ad una patologia del tutto nuova e autonoma da altre.

7.7. Per quanto esposto, questo Collegio conviene con la valutazione espressa dal primo giudice in ordine alla illegittimità per carenza di motivazione del decreto impugnato, nella parte in cui non si è basato su una specifica valutazione circa la dipendenza da causa di servizio della patologia indicata dall’appellato in fase di aggravamento.

8. Per quanto esposto, l’appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

9. Stante l’esito del giudizio e la mancata costituzione della parte appellata, nulla si dispone per le spese del secondo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello n. 5654 del 2012, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità dell’appellato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2018, con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore
Solveig Cogliani, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Luigi Birritteri, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Pescatore Luigi Maruotti





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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

Ricorso Straordinario al PdR perso

N.B.: in questo post, ci sono altre informazioni circa l'indennità speciale "una tantum".

mancato riconoscimento dell'indennità "una tantum" ex art. 7. d.P.R. 738/1981
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Il CdS precisa:

1) - l'Amministrazione ha operato in base all'art. 7 del d.P.R. n.738 del 25 ottobre 1981 ("Stato giuridico - Trattamento - Indennità speciale"), che recita testualmente: "... L'interessato che abbia ottenuto il riconoscimento dell'invalidità a norma degli articoli precedenti ha diritto alla corresponsione, su domanda da presentare entro sei mesi dal riconoscimento stesso, di una indennità speciale «una tantum», proporzionata al grado di invalidità accertato, non cumulabile con altre specifiche provvidenze corrisposte o da corrispondersi allo stesso titolo, il cui importo è pari a quello dell'equo indennizzo previsto dalle vigenti disposizioni maggiorato del venti per cento …”

2) - Nel caso di specie, il militare non ha diritto ad ottenere il beneficio richiesto, perché non cumulabile all'equo indennizzo, già corrispostogli per la patologia "artrosi cervico lombare" in sede di accertamento della dipendenza prima e di aggravamento poi.

3) - Per quanto attiene l’offerta di restituire le due indennità, come affermato dalla giurisprudenza in materia di equo indennizzo (cfr., da ultimo, Cons. St., Sez. VI, n. 2028/2012; Cons. St., Sez. III, n. 1296/2012; Tar Catanzaro, Sez. II, n. 136/2012; Cons. St., Sez. III, n. 3621/2011), il provvedimento di concessione dell'equo indennizzo (come quello di concessione dell'indennità una tantum di cui all'art. 7 d.p.r. n. 738/1981) ha natura autoritativa, non paritetica, e, pertanto, non è liberamente disponibile da parte del ricorrente.

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201802084 - Public 2018-09-04 -

Numero 02084/2018 e data 27/08/2018 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 27 luglio 2018


NUMERO AFFARE 00869/2014

OGGETTO:
Ministero dell'economia e delle finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da C.. R.., contro Ministero dell'economia e delle finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, avverso il mancato riconoscimento dell'indennità "una tantum";

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 267189 del 18/09/2013, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;


Premesso e considerato.

1.) Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe, il luogotenente della Guardia di Finanza C.. R.., in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di ...., ha impugnato la determina del Comando Generale della Guardia di Finanza del 25 ottobre 2012, con cui è stata respinta la richiesta di liquidazione dell'indennità speciale "una tantum" ex art. 7. d.P.R. 738/1981, presentata in data 9/10/2009 in quanto "l'aggravamento può essere liquidato una sola volta" nonché la determina del Comando Generale della Guardia di Finanza del 26/02/2013 di rigetto del ricorso gerarchico.

1.1) Il ricorrente chiede che gli venga riconosciuta l’indennità speciale "una tantum" rilevando la specialità dell'indennità richiesta, in quanto riservata alle sole Forze di Polizia, e la disponibilità dello stesso alla rinuncia alle somme concesse a titolo di equo indennizzo ed aggravamento già percepite, in quanto incompatibili con l’indennità “una tantum”.

2.) Il ricorrente ha chiesto la concessione dell'equo indennizzo, con istanza datata 4 agosto 1995, per la menomazione dell'integrità fisica conseguente all'infermità "artrosi cervico-lombare", già riconosciuta dipendente da causa di servizio, concessa dall’Amministrazione, con decreto n. 507, in data 12 febbraio 1998, del Comando Generale, Servizio Amministrativo III" Divisione.

2.1.) Successivamente il militare, con istanze datate 13 agosto 1999 e 6 agosto 2001, ha chiesto l'aggravamento dell'equo indennizzo per le infermità note di “gastroduodenite" e "artrosi c/d/I lievemente discopatica", già riconosciute dipendenti da causa di servizio, successivamente concesso con decreto n.700, in data 10 settembre 2003, del Comando Generale, Servizio Amministrativo III" Divisione.

2.2.) Il luogotenente, con istanza prodotta in data 9 ottobre 2009, ha chiesto la corresponsione dell'indennità speciale "una tantum" ai sensi dell'art.7 del d.P.R. n. 738 del 25 ottobre 1981, per le infermità "artrosi cervico lombare" e "artrosi c/d/l lievemente discopatica", già giudicate dipendenti da causa di servizio e classificate per cumulo alla 7" categoria Tab.A.

Il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Firenze — C.M. Dipendenze, con verbale modello BL/B n.018166 del 30 marzo 2010, ha diagnosticato in atto nei confronti dell'interessato l'aggravamento dell'infermità "artrosi cervico lombare" in "limitazione funzionale del rachide lombare, danno radicolare", ascrivendola, per cumulo con altre infermità, alla Tabella A, Cat.6", giudicandolo idoneo al servizio in modo parziale.

3.) L’Amministrazione eccepisce l’infondatezza del gravame in oggetto.

4.) La Sezione ritiene il ricorso infondato e, quindi, da rigettare.

Le argomentazioni formulate dal ricorrente a sostegno delle proprie pretese risultano prive di fondamento, in quanto l'Amministrazione ha operato in base all'art. 7 del d.P.R. n.738 del 25 ottobre 1981 ("Stato giuridico - Trattamento - Indennità speciale"), che recita testualmente: "... L'interessato che abbia ottenuto il riconoscimento dell'invalidità a norma degli articoli precedenti ha diritto alla corresponsione, su domanda da presentare entro sei mesi dal riconoscimento stesso, di una indennità speciale «una tantum», proporzionata al grado di invalidità accertato, non cumulabile con altre specifiche provvidenze corrisposte o da corrispondersi allo stesso titolo, il cui importo è pari a quello dell'equo indennizzo previsto dalle vigenti disposizioni maggiorato del venti per cento …”

Nel caso di specie, il militare non ha diritto ad ottenere il beneficio richiesto, perché non cumulabile all'equo indennizzo, già corrispostogli per la patologia "artrosi cervico lombare" in sede di accertamento della dipendenza prima e di aggravamento poi.

Per quanto attiene l’offerta di restituire le due indennità, come affermato dalla giurisprudenza in materia di equo indennizzo (cfr., da ultimo, Cons. St., Sez. VI, n. 2028/2012; Cons. St., Sez. III, n. 1296/2012; Tar Catanzaro, Sez. II, n. 136/2012; Cons. St., Sez. III, n. 3621/2011), il provvedimento di concessione dell'equo indennizzo (come quello di concessione dell'indennità una tantum di cui all'art. 7 d.p.r. n. 738/1981) ha natura autoritativa, non paritetica, e, pertanto, non è liberamente disponibile da parte del ricorrente.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Paolo Tronca Gianpiero Paolo Cirillo




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
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Re: causa di servizio

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Buona
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1) - la p.a. ha respinto la istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia accusata dal ricorrente perché la relativa richiesta è stata formulata dopo oltre cinque anni dalla data di congedo.

2) - La norma applicata dalla p.a. (art. 169 del DPR 1092 del 1973), che statuiva il termine decadenziale di cinque anni dalla cessazione dal servizio per avanzare la domanda di riconoscimento della causa di servizio delle patologie successivamente riscontrate, è stata dichiarata, sotto tale profilo, incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza del 30 luglio-1° agosto 2008, n. 323.

3) - Conseguentemente, impregiudicata ogni valutazione del merito da parte della p.a., il provvedimento contestato deve essere annullato.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201809608, - Public 2018-09-27 –

Pubblicato il 27/09/2018

N. 09608/2018 REG. PROV. COLL.
N. 02124/2008 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2124 del 2008, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Gennari, con domicilio eletto presso lo Studio Izzo Cioni Avv. Valerio in Roma, viale Bruno Buozzi, 47;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della difesa in data 26 ottobre 2007, di rigetto della istanza di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 settembre 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La parte ricorrente contesta il provvedimento con il quale la p.a. ha respinto la istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia accusata dal ricorrente perché la relativa richiesta è stata formulata dopo oltre cinque anni dalla data di congedo.

Al riguardo il Collegio osserva.

La norma applicata dalla p.a. (art. 169 del DPR 1092 del 1973), che statuiva il termine decadenziale di cinque anni dalla cessazione dal servizio per avanzare la domanda di riconoscimento della causa di servizio delle patologie successivamente riscontrate, è stata dichiarata, sotto tale profilo, incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza del 30 luglio-1° agosto 2008, n. 323.

Conseguentemente, impregiudicata ogni valutazione del merito da parte della p.a., il provvedimento contestato deve essere annullato.

Sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe censurato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Carmine Volpe





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Re: causa di servizio

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per completezza, questa è la sentenza della Corte Costituzionale, richiamata dal Tar Lazio con la sentenza di cui sopra.
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SENTENZA N. 323
ANNO 2008


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza del 5 aprile 2007 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, sul ricorso proposto da S. E. nei confronti del Ministero della difesa, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2008.

Udito nella camera di consiglio del 9 luglio 2008 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto in fatto

1. - La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con ordinanza del 5 aprile 2007, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), «nella parte in cu i fa decorrere il termine di decadenza per l'inoltro della domanda di pensione privilegiata dalla data di cessazione dal servizio, anziché dal momento della manifestazione della malattia», per violazione dell'art. 3, primo comma, e dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione.

2. - Il giudice rimettente riferisce che il giudizio a quo ha ad oggetto il ricorso della vedova del capitano di corvetta G. L., cessato dal servizio per collocamento in ausiliaria in data 10 giugno 1992 e deceduto il 28 aprile 1999, avverso il decreto 11 gennaio 2001, n. 1/M, con il quale il Ministero della difesa - in applicazione dell'art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973 - ha respinto la domanda di pensione privilegiata di reversibilità, avanzata dalla ricorrente il 10 settembre 1999.

L'ordinanza di rimessione precisa che il provvedimento di diniego impugnato si fonda sul fatto che sono trascorsi più di cinque anni tra la presentazione della suddetta domanda e la cessazione dal servizio del militare e ciò, nonostante la Commissione medica, investita del caso, abbia accertato che l'infermità (Mesotelioma pleurico) che ha causato la morte del dipendente, diagnosticatagli nel maggio del 1998, sia dipesa dalla prolungata esposizione all'amianto subita nel corso del servizio prestato alle dipendenze della Marina militare dal 1951 fino al collocamento a riposo.

3. - Ricostruiti così i fatti di causa, il giudice a quo ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, il quale stabilisce, al primo comma, che «la domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte» e, al secondo comma, che detto «termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo».

3.1. - Ad avviso del rimettente, la ratio legis di tale disposizione si fonda sulle «conoscenze mediche e scientifiche dell'epoca in cui entrò in vigore il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato», approvato con d.P.R. n. 1092 del 1973, quando - fatta eccezione per il morbo di Parkinson - non erano ancora note «patologie che fossero del tutto prive di qualunque manifestazione sintomatica per un arco di tempo superiore ai cinque anni».

Il successivo progresso scientifico in materia, osserva sempre il rimettente, «ha messo in luce l'esistenza di altre patologie a decorso lento e latente, il cui periodo di totale assenza di manifestazioni morbose va ben oltre il quinquennio», così come accade, in particolare, per le patologie provocate dall'esposizione all'amianto, «tutte caratterizzate da un lungo intervallo di tempo fra l'inizio dell'esposizione e la comparsa della malattia».

3.2. - Alla luce di tali considerazioni, la Corte rimettente ritiene che l'art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, facendo «decorrere il termine di decadenza per l'inoltro della domanda di pensione privilegiata dalla data di cessazione dal servizio, anziché dal momento della manifestazione della malattia», determinerebbe una «ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti che hanno contratto malattie a normale decorso e lavoratori dipendenti con patologia a lunga latenza», in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La lesione del principio di eguaglianza, afferma ancora il giudice a quo, si manifesterebbe, altresì, «con riferimento al regime previsto per l'assicurazione infortuni e malattie professionali dei lavoratori dell'industria, ove il termine dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative decorre "dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale"», secondo quanto disposto dall'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

3.3. - Sotto altro profilo, sempre ad avviso della Corte rimettente, la disposizione censurata contrasterebbe anche con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, che stabilisce il diritto dei lavoratori a che «siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita» in caso di malattia.

Il giudice rimettente osserva, al riguardo, che «i termini decadenziali hanno la funzione di sanzionare un comportamento omissivo o inerte facendo venire meno il diritto di chi, pur avendone avuto la possibilità, non si è attivato tempestivamente», cosicché far decorrere il termine di decadenza dalla data di cessazione dal servizio, anziché da quella della manifestazione morbosa, «in tutti i casi in cui il tempo di latenza della malattia abbia superato il periodo decadenziale, equivale ad impedire in modo del tutto irragionevole l'esercizio del diritto riconosciuto dall'ordinamento, come quello alla pensione privilegiata».

3.4. - La Corte rimettente precisa, inoltre, che le odierne censure di legittimità costituzionale muovono da presupposti differenti rispetto a quelli posti a fondamento delle questioni aventi ad oggetto l'art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, già decise da questa Corte, nel senso della manifesta inammissibilità, con le ordinanze n. 300 del 2001 e n. 246 del 2003. Nei relativi atti di rimessione, infatti, premessa «l'esistenza di un parallelismo tra il morbo di Parkinson e la sclerosi multipla», si chiedeva - pur sempre in base al principio di uguaglianza - «l'estensione del termine decennale previsto per il parkinsonismo anche all'altra infermità»; scelta che questa Corte ha affermato essere riservata «alla discrezionalità del legislatore».

4. - Quanto alla rilevanza della questione, il rimettente evidenzia, in primo luogo, che la Commissione medica ospedaliera interessata del caso ha riconosciuto che la prolungata esposizione all'amianto cui è stato soggetto il dante causa della ricorrente durante il servizio rappresenta la «causa unica nel determinismo della patologia neoplastica che ha condotto a morte l'interessato, per cui il decesso deve considerarsi avvenuto per causa di servizio»; in secondo luogo, che il diniego dell'Amministrazione in ordine alla concessione della pensione privilegiata è «motivato esclusivamente con riferimento al disposto di cui all'art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973».

Conseguentemente, conclude la Corte rimettente, dalla «soluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale dipende [.] l'esito del giudizio» a quo.

Considerato in diritto

1. - La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), «nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza per l'inoltro della domanda di pensione privilegiata dalla data di cessazione dal servizio, anziché dal momento della manifestazione della malattia», in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

1.1. - Ad avviso del giudice rimettente, infatti, la norma censurata, stabilendo l'inammissibilità della domanda di trattamento privilegiato qualora «il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione del servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte», determinerebbe una «ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti che hanno contratto malattie a normale decorso e lavoratori dipendenti con patologia a lunga latenza» (in violazione dell'art. 3 Cost.), nonché una irragionevole compressione del diritto alla pensione privilegiata (in contrasto con l'art. 38 Cost.), in tutte le ipotesi in cui l'infermità, pur riconosciuta come dipendente da causa di servizio, si sia manifestata successivamente al decorso di detto termine.

2. - La questione è fondata.

2.1. - Come ricordato dal giudice rimettente, questa Corte si è già occupata della legittimità costituzionale dell'art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, sotto un profilo diverso, e precisamente in relazione alla pretesa irragionevolezza della norma per il fatto che il termine quinquennale dalla cessazione del servizio per la richiesta della pensione privilegiata risulta elevato a dieci anni nel solo caso del morbo di Parkinson, pur non potendosi escludere l'esistenza di altre malattie - come la sclerosi multipla - che, al pari di quello, risultano di difficile diagnosi e caratterizzate da esordi e decorsi mutevoli.

Con le ordinanze n. 300 del 2001 e n. 246 del 2003, tale questione fu dichiarata manifestamente inammissibile, sul rilievo che «la scelta di prorogare i termini della domanda per l'una o per l'altra malattia, sulla base di sicuri dati scientifici, appartiene indubbiamente alla discrezionalità del legislatore».

Tuttavia, questa Corte osservò, al contempo, che non era stata invece censurata «la scelta del legislatore di far decorrere il termine per la domanda di pensione privilegiata dalla data di cessazione del servizio indipendentemente dalle modalità di manifestazione della malattia» (così ordinanza n. 246 del 2003).

2.2. - L'odierno dubbio di costituzionalità muove proprio dalla considerazione che l'art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, fissando il dies a quo del termine quinquennale di decadenza al momento della cessazione dal servizio, a prescindere dalle modalità concrete di manifestazione della malattia, comprime del tutto ingiustificatamente il diritto alla pensione privilegiata dei lavoratori per i quali l'insorgenza della manifestazione morbosa, della quale sia accertata la dipendenza dal servizio, sia successiva al decorso di detto termine.

Le attuali conoscenze mediche, infatti, hanno messo in luce l'esistenza di malattie in cui, fra la causa della patologia e la relativa manifestazione, intercorre un lungo e non preventivabile periodo di latenza in assenza di alcuna specifica sintomatologia, come ad esempio in quelle provocate dall'esposizione all'amianto.

Risulta, pertanto, evidente che quando l'infermità si manifesta successivamente al decorso del termine quinquennale dalla cessazione del servizio, la norma censurata esige irragionevolmente che la domanda di accertamento della dipendenza della infermità dal servizio svolto sia inoltrata entro un termine in cui ancora difetta il presupposto oggettivo (l'infermità) della richiesta medesima. Ne consegue che, in tali casi, in palese violazione sia dell'art. 38, secondo comma, sia dell'art. 3 Cost., l'esercizio del diritto alla pensione privilegiata risulta pregiudicato ancor prima che venga ad esistenza, determinando quella ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti che hanno contratto malattie a normale decorso e lavoratori dipendenti con patologia a l unga latenza denunciata dal giudice rimettente.

2.3. - Pertanto, con riferimento ai casi nei quali la malattia insorga allorché siano già decorsi cinque anni dalla cessazione dal servizio - ferma restando la disciplina attuale per le altre ipotesi -, occorre che la norma impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che, in tale ipotesi, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte - ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato - decorra dalla manifestazione della malattia stessa.

Giova rimarcare, al riguardo, che, per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, l'infermità deve in ogni caso trarre evidenti origini dal servizio, sulla base di una rigorosa verifica della dipendenza dal medesimo.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008.

F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere


Depositata in Cancelleria l'1 agosto 2008.
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Re: causa di servizio

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Accolto,

- La CdC Veneto, per il personale ancora in servizio, riconosce la competenza propria per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, quale presupposto necessario ed inderogabile del diritto al riconoscimento della pensione privilegiata.

Nella sentenza si legge:

1) - L’amministrazione resistente ha eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione della Corte dei conti ritenendo che il decreto avversato dovesse essere impugnato dinanzi al TAR competente, essendo il ricorrente ancora in servizio e riguardando la domanda l’equo indennizzo.

2) - Ciò stante, poiché il decreto impugnato è stato reso espressamente ai sensi del DPR 29 ottobre 2001 n. 461 (richiamato nelle premesse del decreto), il mancato riconoscimento della dipendenza in ordine all’equo indennizzo è valevole anche ai fini della P.P.O., e qualora l’interesse (desumibile dal petitum sostanziale) del ricorrente sia – come nella specie - quello di ottenere l’accertamento della dipendenza quale diretto presupposto, una volta cessato dal servizio, per la concessione della pensione privilegiata, esso deve farsi valere davanti al Giudice competente per le pensioni.

3) - A tal fine, deve rammentarsi che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4325/14 hanno precisato che, ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti, non rileva la circostanza che il ricorrente sia ancora in servizio, non potendosi negare al personale ancora in servizio il diritto alla tutela giurisdizionale volta all’accertamento del presupposto necessario – il riconoscimento della causa di servizio, appunto – per poter successivamente fare valere in giudizio il diritto a pensione privilegiata.

4) - In conclusione, la domanda di accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato e limitatamente a tale aspetto, incardina la giurisdizione della Corte dei conti, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla “materia” (cfr. Cass. SS.UU. n. 5467/2009; n. 152/1999 e n. 12722/2005; Corte conti, Sez. I app., n. 171/2005; Sez. Lazio, n. 825/2014, App. Sicilia, n. 120/2015).

5) - L’eccezione volta a contestare la giurisdizione di questa Corte sollevata dall’amministrazione resistente va conseguentemente rigettata.
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Re: causa di servizio

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Il Ministero della Difesa perde l'Appello, per intempestività della domanda, poiché formulata oltre sei mesi dopo la piena conoscenza dell’infermità.

Interessante sentenza del CdS a favore di un collega CC.

- il termine semestrale

1) - il termine semestrale per la presentazione della suddetta domanda non decorre dal semplice verificarsi di un evento i cui danni possano manifestarsi in futuro o dalla conoscenza di una malattia o lesione, bensì dal momento dell’esatta percezione della natura e della gravità dell’infermità e del suo nesso causale con un fatto di servizio, occorrendo in definitiva, tenere in considerazione il lasso temporale entro il quale l’interessato abbia acquisito conoscenza, secondo un criterio di normalità, dell’effettiva conoscenza e gravità dell’affezione e delle relative conseguenze invalidanti (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 2631/2011).

2) - La mera consapevolezza, invero, di essere affetti da una infermità non comporta per il dipendente l’onere di proporre la domanda per il riconoscimento della causa di servizio nel termine di sei mesi, essendo richiesto – al fine di far decorrere detto termine – l’ulteriore requisito della consapevolezza della dipendenza dell’infermità da causa di servizio. Si rileva inoltre che la prova della tardività della domanda rispetto alla conoscenza della reale consistenza dell’infermità e del legame eziologico tra l’attività lavorativa svolta e la malattia, incombe sull’amministrazione, che nel caso di specie in alcun modo risulta aver fornito.


vedi allegato
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panorama
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

per notizia, questa utile info si trova in una sentenza della CdC che ha accolto il ricorso.

L’odierno ricorrente, M.A.S. UPS dei CC, cessato dal servizio per infermità a decorrere dal 5.9.1997, è titolare di trattamento pensionistico privilegiato di 1^ ctg. oltre l’assegno di super-invalidità tabella F n. 8 dal 05.09.2001 a vita per l’infermità “Cataratta bilaterale in esiti di trapianto renale per irc” e “Pregressa colica renale calcolosi ureterale sn” (cfr. P.V. C.M.O. di Bologna n. 1416 del 08.05.2003).

1) - questo giudice, ritenuto necessario disporre un supplemento istruttorio, ha richiesto all’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute di accertare se sussistesse l’interdipendenza causale tra la patologia cardiaca, di cui alla domanda dell’8.6.2015, e la patologia renale, già ritenuta dipendente dal servizio.

2) - Il Collegio medico, al quale ha partecipato uno specialista in cardiologia, ha ritenuto che “la grave e progressiva insufficienza renale ha rappresentato un fattore concausale di primaria importanza nella genesi e nella successiva evoluzione delle affezioni cardiache denunciate”. Alle operazioni peritali, hanno partecipato i CTP nominati dalle due parti di causa che hanno concordato sulla sussistenza dell’interdipendenza della patologia cardiaca dalla patologia renale.

3) - L’infermità cardiaca è stata conclusivamente ascritta alla V ctg. tabella A.

4) - Detto parere medico-legale appare fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su idoneo supporto medico-scientifico, adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto menzionate.
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

Il Ministero della Difesa perde nuovamente l'Appello da lui stesso proposto, che aveva chiesto ancora una volta il rigetto per difetto di giurisdizione e che l'interessato era ancora in servizio.
Sono anni ormai che perde gli appelli su questa motivazione e ancora ci tenta, ma come si fa!!

- L'appello era contro la sentenza della CdC Sardegna n. 130/2017 pubblicata il 3 novembre 2017.

1) - la Sezione giurisdizionale per la Sardegna ha accertato la “dipendenza da causa di servizio della patologia di cui alla lettera b) di parte motiva, ai fini del percepimento di trattamento privilegiato pari a quattro annualità di tabella B dalla data del congedo”

La CdC precisa:

2) - Al riguardo occorre evocare i principi enunciati dalla Corte di cassazione e condivisibilmente richiamati dall’appellato, a tenore dei quali è devoluta alla Corte dei conti “la domanda di mero accertamento della causa di servizio proposta ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento per materia, senza che assuma rilievo la circostanza che il dipendente pubblico sia ancora in servizio attivo, trattandosi di profilo suscettibile solo di rilevare sull'ammissibilità della domanda, la cui valutazione è rimessa al giudice speciale” (cfr. Corte cass. sezioni unite, n. 5467/2009, n.4325/2014; idem n.1306/2017).

Cmq. leggete il tutto nell'allegato per comprendere meglio.
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