causa di servizio

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pietro17
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Re: causa di servizio

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Re: causa di servizio

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"Cardiopatia sclerotica in pregresso episodio sincopale di verosimile genesi neuromediata" riconosciuta a seguito di un riesame.

Cmq. leggete il perché
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201700121 - Public 2017-01-25 -

Numero 00121/2017 e data 19/01/2017 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017

NUMERO AFFARE 01562/2014

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dal -OMISSIS-, contro il Ministero della difesa avverso il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

LA SEZIONE
-OMISSIS-, con la quale il Ministero della difesa direzione generale previdenza militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Gabriele Carlotti;

PREMESSO E CONSIDERATO.

1.) -OMISSIS- il Ministero della difesa negò la dipendenza da causa di servizio per le infermità denunciate dal ricorrente (cardiopatia sclerotica in pregresso episodio sincopale di verosimile genesi neuromediata; ipoacusia bilaterale di tipo percettivo alle frequenze medio acute) e liquidò invece l'equo indennizzo per altre infermità.

2.) Con il ricorso in oggetto il -OMISSIS- ha chiesto l'annullamento parziale dell'atto impugnato.

3.) A seguito del ricorso il Ministero della difesa ha riaperto l'istruttoria e, -OMISSIS-, sulla base dell'ulteriore documentazione prodotta e delle eccezioni mosse dall'odierno ricorrente.

4.) Il Comitato ha restituito il -OMISSIS-, col quale, modificando il precedente, ha ritenuto le infermità in questione dipendenti da causa di servizio.

5.) Alla luce di quest'ultimo giudizio il Ministero della difesa, in via di autotutela, ha parzialmente modificato il decreto impugnato, riconoscendo la dipendenza da causa di servizio delle infermità del ricorrente (-OMISSIS-). Successivamente l'Amministrazione, in conformità al parere del C.V.C.S. -OMISSIS- sopra citati, ha liquidato al ricorrente l'equo indennizzo relativo all'infermità "Cardiopatia sclerotica in pregresso episodio sincopale di verosimile genesi neuromediata", -OMISSIS-.

6.) Il Ministero propende per la declaratoria della cessata la materia del contendere.

7.) Il Collegio ritiene che effettivamente sia cessata la materia del contendere, giacché, in via di autotutela, l’amministrazione della difesa ha pienamente soddisfatto la pretesa azionata dal -OMISSIS- con il ricorso in oggetto. Ed invero, sebbene non sia stato liquidato al ricorrente l’equo indennizzo per la patologia “ipoacusia bilaterale di tipo percettivo alla frequenze medio acute”, avendo l’amministrazione della difesa ritenuto insussistente “uno dei presupposti necessari per il riconoscimento del beneficio economico richiesto” (-OMISSIS-), nondimeno tale patologia è stata comunque considerata, in sede di riesame, dipendente da causa di servizio, come richiesto dal -OMISSIS- con l’impugnativa. Il sindacato sulle ragioni delle mancata erogazione dell’equo indennizzo con riferimento a detta patologia esorbita, pertanto, dall’alveo cognitorio perimetrato con il ricorso in oggetto (in relazione al quale va ribadita la cessazione della materia del contendere).

P.Q.M.

Esprime il parere che, in relazione al ricorso proposto, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, del D.Lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gabriele Carlotti Gianpiero Paolo Cirillo




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

diniego della dipendenza da causa di servizio dell'infermità “mesotelioma pleurico” nonché�? dei benefici previsti quale “equiparato” alle vittime del dovere.

Riserva.
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PARERE INTERLOCUTORIO ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201700209
- Public 2017-01-31 -

Numero 00209/2017 e data 25/01/2017 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017

NUMERO AFFARE 00423/2015

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla -OMISSIS-, di diniego della dipendenza da causa di servizio dell'infermità “mesotelioma pleurico” nonché�? dei benefici previsti quale “equiparato” alle vittime del dovere.

LA SEZIONE
-OMISSIS-, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere sull’affare in oggetto;
Visti gli artt. 22, comma 8 e 52, comma 2 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.

Premesso e considerato.

1. -OMISSIS-, chiedeva la corresponsione dei benefici previsti per gli “equiparati alle vittime del dovere” ritenendo il decesso del marito interdipendente con l'infermità “Mesiotelioma pleurico”, dal medesimo sofferta.

-OMISSIS- certificava l'esistenza di un nesso eziopatogenetico tra il decesso del militare e la succitata infermità, attribuendo a quest’ultimo un’invalidità̀ pari al 100%.

-OMISSIS-- giudicava tale patologia non dipendente da fatti di servizio e non rinveniva le particolari condizioni ambientali ed operative di servizio necessarie ai fini del riconoscimento dei benefici economici di cui al d. P.R. n. 243 del 2006.

-OMISSIS-, l’Amministrazione, nel comunicare all’istante il predetto parere negativo del CVCS invitava l’interessata a produrre nuova documentazione e/o le proprie controdeduzioni a quanto rilevato nel succitato parere del CVCS.

-OMISSIS-, l’Amministrazione trasmetteva al Comitato di verifica il fascicolo sanitario e amministrativo relativo al deceduto, corredato dalle controdeduzioni prodotte dall’interessata --OMISSIS-- ai fini del riesame del parere precedentemente reso dall’organo consultivo.

-OMISSIS-, il CVCS confermava il parere negativo in precedenza formulato sia ai sensi del d. P.R. n. 461 del 2001 sia relativamente alla non sussistenza delle particolari condizioni ambientali od operative di missione di cui al d. P.R. n. 243 del 2006.

-OMISSIS-.

2. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe -OMISSIS- nonché di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale.

A sostegno del citato gravame la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere sotto il profilo dell’omessa valutazione di fatti rilevanti inerenti il servizio nonché dell’erronea e superficiale valutazione di elementi causali e concausali ai fini del riconoscimento della condizione di vittima del dovere per la patologia sofferta dal militare.

Secondo la ricorrente, infatti, il diniego impugnato sarebbe in contrasto “con gli eventi lavorativi prestati dal dipendente” nonché̀ “totalmente contraddittorio con quanto usualmente applicato dal Ministero della Difesa nei casi di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e della concessione dei benefici per le vittime del dovere e provvidenze in favore dei soggetti esposti ad amianto e/o a sostanze altamente tossiche” e avrebbe determinato “-OMISSIS-”.

Inoltre, la ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione dell’impugnato decreto che sarebbe basato sul parere espresso dal CVCS con formula stereotipata e, quindi, priva di motivazione pregnante.

3. Con la relazione istruttoria in epigrafe il Ministero riferente si è espresso per il rigetto nel merito del ricorso in esame.

4. Tanto premesso, la Sezione ritiene necessario - al fine di poter compiutamente esaminare la presente controversia ed in considerazione della delicatezza e della complessità del tema dei danni derivanti dall’esposizione all’amianto - invitare l’Amministrazione ad integrare la relazione in epigrafe, fornendo alla Sezione stessa ulteriori elementi istruttori relativamente all’ipotizzata correlazione tra la patologia sofferta e l’asserita esposizione all’amianto dell’interessato nel corso del suo servizio. E ciò nella considerazione che la stessa Amministrazione, -OMISSIS-, depositata in atti, ha comunicato che all’epoca in cui sono state costruite le unità navali sulle quali il militare ha prestato servizio “l’amianto era comunemente impiegato anche nella costruzione delle stesse e non sottoposto a restrizioni”.

Con l’occasione la Sezione invita, altresì, l’Amministrazione a trasmettere la citata integrazione istruttoria, e gli atti eventualmente ad essa allegati, alla parte ricorrente, al fine di consentirne a quest’ultima l’accesso, con assegnazione alla medesima di un congruo termine per il deposito di eventuali memorie, che dovranno essere esclusivamente indirizzate, ai sensi dell'art. 49, comma 2 del r.d. 21 aprile 1942, n. 444, all'Amministrazione, la quale le farà pervenire alla Sezione unitamente alle proprie eventuali controdeduzioni ovvero invierà alla Sezione stessa una comunicazione attestante l’avvenuta trasmissione degli atti di cui si converte e la mancata presentazione di controdeduzioni da parte dell'interessata.

Infine, la Sezione invita l’Amministrazione a svolgere i succitati adempimenti nel termine di 90 giorni decorrente dalla data di ricezione del presente parere interlocutorio.

P.Q.M.

La Sezione, impregiudicata ogni questione in rito e nel merito, invita l’Amministrazione a provvedere agli adempimenti di cui in motivazione nelle forme e nei termini ivi previsti, sospendendo nelle more l’esame del ricorso.

Manda alla segreteria di trasmettere il presente parere alla parte ricorrente.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 22, comma 8 e 52, comma 2 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dei soggetti indicati nel presente parere.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudio Boccia Gianpiero Paolo Cirillo




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Re: causa di servizio

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Il Ministero della Difesa fa Appello per la riforma della sentenza n. 370/2016, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana, quì da me sopra postata in data 01/05/2016.

Il M.D. perde l'Appello.

Occhio allarmante per TUTTI cmq. se c'è la seguente scritta:

- ) - il Ministero, nelle "avvertenze" allegate al suddetto decreto, chiaramente aveva precisato: "…decorso inutilmente il termine per l'eventuale ricorso al TAR, il giudizio sulla dipendenza sarebbe divenuto inoppugnabile anche in sede di successivo eventuale provvedimento negativo di pensione privilegiata…".

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Ecco alcuni brani:

1) - Il Ministero della Difesa, costituitosi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione e faceva presente che il citato decreto del Ministero della Difesa era stato impugnato anche innanzi al T.A.R. Catania, vertendo in materia di equo indennizzo.

2) - Con memoria depositata in data 07.09.2015, il ricorrente, precisava che la domanda era finalizzata esclusivamente al “…riconoscimento della causa di servizio quale presupposto al diritto di pensione privilegiata che pertanto è l’unico petitum sostanziale nell’ambito di questo giudizio…”.

3) - Il Giudice di primo grado, quindi, riteneva sussistente la giurisdizione (richiamando l’ordinanza n. 4325/2014 delle Sezioni unite della Corte Cassazione) e, in accoglimento parziale del ricorso, riconosceva dipendente da causa di servizio, ai fini della pensione privilegiata, la patologia “spondilosi cervicale”.

4) - Nell’appello, il Ministero della difesa affermava che l’appellato, attualmente in servizio, non aveva formulato istanza di trattamento pensionistico privilegiato, né risultava prossimo alla pensione.

5) - Con memoria depositata il 22-11-2016, l’appellato affermava che:

- • contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero della Difesa, il decreto n° 164/N del 21.01.2013 non era relativo solo all'equo indennizzo in quanto l'art. 12 del DPR n. 461/2001 sanciva che il procedimento di accertamento della causa di servizio di infermità era unico e definitivo sia ai fini della concessione dell'equo indennizzo che della pensione privilegiata; inoltre stesso Ministero, nelle "avvertenze" allegate al suddetto decreto, chiaramente aveva precisato: "…decorso inutilmente il termine per l'eventuale ricorso al TAR, il giudizio sulla dipendenza sarebbe divenuto inoppugnabile anche in sede di successivo eventuale provvedimento negativo di pensione privilegiata…";

- • il riconoscimento della causa di servizio era il primo atto amministrativo necessario e propedeutico alla concessione della pensione privilegiata con la conseguenza che, in presenza di un diniego, come quello opposto dal Ministero con il decreto n°164/N, valevole, ai sensi dell'art. 12 del DPR n. 461/2001, anche ai fini della pensione privilegiata, l'appellato, anche cessando dal servizio, non avrebbe potuto presentare istanza di trattamento pensionistico privilegiato. Per tali ragioni, insisteva, quindi, per il rigetto dell’appello.

La Corte dei Conti d'Appello per la Sicilia precisa:

6) - Nel caso in questione il soggetto ha ritenuto di poter far valere il suo diritto a pensione privilegiata e ha manifestato un interesse concreto e attuale ad un immediato accertamento di tale presupposto che, con il suo concretizzarsi, cristallizza una posizione giuridica di vantaggio ed in quanto tale meritevole di immediata tutela.

7) - Il Collegio, quindi, non può che ribadire, facendo applicazione di un pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale, che è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non solo la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente previdenziale al pagamento del trattamento pensionistico,
- ) - ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto della spettanza del trattamento pensionistico privilegiato (Cassazione civile, SS.UU. 6 marzo 2009 n. 5467).

8) - Nella fattispecie, inoltre, il Ministero della Difesa (proprio perchè l’art. 12 del d.p.r. n. 461/2001 aveva previsto che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia o di una lesione costituiva accertamento definitivo, anche nel caso in cui vi fosse da parte dell’interessato una successiva istanza volta ad ottenere solo l’equo indennizzo e/o il trattamento pensionistico privilegiato) nelle "avvertenze" del citato decreto n° 164/N del 21.01.2013, ha chiaramente affermato che "…decorso inutilmente il termine per l'eventuale ricorso al TAR, il giudizio sulla dipendenza sarebbe divenuto inoppugnabile anche in sede di successivo eventuale provvedimento negativo di pensione privilegiata…".

9) - Quanto all’affermazione dell’appellante (secondo cui la sentenza impugnata trova “…il proprio limite sancito dall'art. 71 lett. b) del regio decreto 1038 del 1933...”), si osserva che
- ) - la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e delle Sezioni d’appello di questa Corte ha ridimensionato la questione della necessità della previa domanda ex art. 71 lett. B del predetto R.D., valutando l’ammissibilità del ricorso pur in assenza di un formale provvedimento dell’Amministrazione e sottolineando come sarebbe un inutile formalismo subordinare la proponibilità del ricorso alla preesistenza del provvedimento amministrativo, tenuto conto che il giudizio pensionistico, formalmente modellato come giudizio di impugnazione, è, nella sostanza, un giudizio pieno sul rapporto (Cass. sent. 10.05.1993 n. 5329; Corte conti, Sez. I, sent. n. 206 del 2002 e n. 171/2015, n° 120/A/2015 di questa Corte).

Per completezza vi invito ha leggere il tutto qui sotto.
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SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA SENTENZA 30 14/02/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA SENTENZA 30 2017 PENSIONI 14/02/2017




IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte dei conti
Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana

composta dai sigg. magistrati:
dott. Giovanni COPPOLA - Presidente
dott. Vincenzo LO PRESTI - Consigliere-relatore
dott. Tommaso BRANCATO - Consigliere
dott. Valter DEL ROSARIO - Consigliere
dott. Guido PETRIGNI - Consigliere
ha pronunciato la seguente

Sentenza N.30/A/2017

nel giudizio d’appello, in materia di pensioni, iscritto al n. 5626/P del registro di segreteria promosso dal Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, con sede in Roma, Viale dell'Esercito, 186, rappresentato e difeso, in base al Decreto dirigenziale 18 giugno 2014 del Direttore Generale di PREVIMIL, dal Direttore del II Reparto, dott.ssa Antonella Isola, contro E. C., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Di Francesco il quale chiede che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 del c.p.c., le comunicazioni gli vengano effettuate presso la casella di posta elettronica certificata antoniodifrancesco@avvocatimistretta.it ovvero al numero di fax 0921/381602, per la riforma della sentenza n. 370/2016, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana, in data 20-04-2016, notificata il 02-05-2016.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 19-01-2017, il relatore, consigliere Vincenzo Lo Presti, e l’avv. Antonio Di Francesco.

FATTO

Con ricorso proposto innanzi alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana, il sig. E. C., in servizio nell’Arma dei Carabinieri , chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità: “gastroduodenite erosiva”, “sinusite mascellare, frontale e rinofaringite cronica”, “ernia iatale”, “esofagite peptica erosiva da reflusso di secondo grado” e “artrosi cervicale a modica incidenza funzionale”.

A tal fine, impugnava il decreto del Ministero della Difesa n. 164 del 21.01.2013 che, nel richiamare il parere del Comitato tecnico per le cause di servizio, espresso nell’adunanza n. 98/2012 del 09.09.2012 e quello espresso nell’adunanza n. 483/2012 del 21.11.2012, aveva dichiarato non dipendenti da causa di servizio le predette infermità ed aveva rigettato la domanda di concessione dell’equo indennizzo.

Il Ministero della Difesa, costituitosi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione e faceva presente che il citato decreto del Ministero della Difesa era stato impugnato anche innanzi al T.A.R. Catania, vertendo in materia di equo indennizzo.

Con memoria depositata in data 07.09.2015, il ricorrente, precisava che la domanda era finalizzata esclusivamente al “…riconoscimento della causa di servizio quale presupposto al diritto di pensione privilegiata che pertanto è l’unico petitum sostanziale nell’ambito di questo giudizio…”.

Il Giudice di primo grado, quindi, riteneva sussistente la giurisdizione (richiamando l’ordinanza n. 4325/2014 delle Sezioni unite della Corte Cassazione) e, in accoglimento parziale del ricorso, riconosceva dipendente da causa di servizio, ai fini della pensione privilegiata, la patologia “spondilosi cervicale”.

Nell’appello, il Ministero della difesa affermava che l’appellato, attualmente in servizio, non aveva formulato istanza di trattamento pensionistico privilegiato, né risultava prossimo alla pensione.

Aggiungeva che, con sentenza n. 422/2016, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana, riferendosi alla citata sentenza n. 4325/2014 delle Sezioni unite della Corte Cassazione, aveva affermato che “…la Suprema Corte, ai fini del radicarsi della giurisdizione, ha enfatizzato il collegamento costituito dalla materia riconoscendo la giurisdizione della Corte dei Conti non solo quando l'accertamento giudiziale sia proposto unitamente alla richiesta di pensione di privilegio ma anche quando l'accertamento giudiziale della dipendenza da causa di servizio sia proposto da solo, purché finalizzato all'accertamento del diritto a pensione di privilegio, senza che possa minimamente rilevare la circostanza che il ricorrente sia ancora in servizio...”; inoltre, con sentenza n. 776/2015, sempre la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana, aveva anche precisato che “…In buona sostanza, il fatto che la domanda giudiziale non sia sovrapponibile a quella formulata in via amministrativa rende evidente che il ricorrente chiede tutela, anche riguardo allo scopo-mezzo (il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta), senza aver mai manifestato interesse rispetto allo scopo-fine (la pensione privilegiata) e che, pertanto, il Giudice - individuato proprio grazie al riferimento all’interesse alla pensione privilegiata - non può scrutinare la fondatezza di una pretesa strumentale rispetto a un interesse mai oggettivamente manifestato. In altri termini, per la mancanza della domanda amministrativa di pensione privilegiata, il collegamento oggettivo tra diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata e lesione dell’interesse pensionistico è insussistente sul piano sostanziale. A ciò va aggiunto che se si ritenesse ammissibile una domanda giudiziale avulsa dalla conformazione del rapporto sostanziale riguardo al quale è chiesta la tutela, vale a dire non sovrapponibile a un assetto di interessi oggettivamente manifestati sul piano sostanziale (dove, invece, mancando la domanda pensionistica, manca l’oggettiva manifestazione dell’interesse pensionistico), si otterrebbe il distorto risultato secondo cui, nel caso di accertamento, da parte del Giudice contabile, della dipendenza da causa di servizio di una infermità (scopo-mezzo), l’interessato potrebbe, comunque, avvalersi di tale pronuncia anche per ottenere altri benefici (cioè, altro scopo-fine), il cui riconoscimento è subordinato alla sussistenza dello stesso presupposto (cioè, dello stesso scopo-mezzo)….”; infine, l’art. 71, primo comma, lettera b) del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 prevedeva che i ricorsi in materia di pensioni non erano ammessi quando “…si propongano domande sulle quali non siasi provveduto in sede amministrativa…” e, nella fattispecie, il ricorrente aveva unicamente chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte e la conseguente liquidazione del beneficio dell'equo indennizzo (infatti, la necessità di accertare la dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte, anche ai fini della pensione privilegiata, era stata dichiarata, per la prima volta, nel ricorso introduttivo, non essendo tale finalità mai stata menzionata in sede amministrativa); in conseguenza, la sentenza impugnata trovava “…il proprio limite sancito dall'art. 71 lett. b) del regio decreto 1038 del 1933...” .

Per tali ragioni, l’appellante chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Con memoria depositata il 22-11-2016, l’appellato affermava che:

• contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero della Difesa, il decreto n° 164/N del 21.01.2013 non era relativo solo all'equo indennizzo in quanto l'art. 12 del DPR n. 461/2001 sanciva che il procedimento di accertamento della causa di servizio di infermità era unico e definitivo sia ai fini della concessione dell'equo indennizzo che della pensione privilegiata; inoltre stesso Ministero, nelle "avvertenze" allegate al suddetto decreto, chiaramente aveva precisato: "…decorso inutilmente il termine per l'eventuale ricorso al TAR, il giudizio sulla dipendenza sarebbe divenuto inoppugnabile anche in sede di successivo eventuale provvedimento negativo di pensione privilegiata…";

• il riconoscimento della causa di servizio era il primo atto amministrativo necessario e propedeutico alla concessione della pensione privilegiata con la conseguenza che, in presenza di un diniego, come quello opposto dal Ministero con il decreto n°164/N, valevole, ai sensi dell'art. 12 del DPR n. 461/2001, anche ai fini della pensione privilegiata, l'appellato, anche cessando dal servizio, non avrebbe potuto presentare istanza di trattamento pensionistico privilegiato. Per tali ragioni, insisteva, quindi, per il rigetto dell’appello.

DIRITTO

Preliminarmente, si osserva che:

• l’equo indennizzo costituisce un peculiare beneficio economico attribuito all’impiegato che, per infermità o lesione contratta per causa di servizio, abbia subito una perdita o menomazione permanente della sua integrità psicofisica; è costituito dalla corresponsione di una somma di denaro una tantum commisurata alla gravità della menomazione subita e alla retribuzione percepita dall’avente diritto al momento della domanda; si tratta di un provvedimento di ristoro economico, di natura non previdenziale, concesso dall’Amministrazione ai propri dipendenti che, per fatti di servizio, abbiano riportato una menomazione alla propria integrità psicofisica, ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle “A” o “B” annesse al d.p.r. n. 834/1981, prescindendo dalla responsabilità a titolo di colpa o dolo del datore di lavoro (Consiglio di Stato, adunanza plenaria 16.07.1993 n. 9): per tale motivo si parla di indennizzo e non di risarcimento;

• la pensione privilegiata, invece, è quel particolare diritto patrimoniale che sorge, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in capo al dipendente affetto da lesioni o infermità, sempre causalmente ricollegabili a fatti di servizio e che lo abbiano reso anche inabile allo stesso; per i militari, invece, è previsto un regime di favore disciplinato dagli artt. 67 ss del d.p.r. n. 1092/1973 che dà diritto alla pensione privilegiata anche se le infermità lamentate non rendano il dipendente inabile al servizio purchè siano ascrivibili alla tabella “A”, annessa al d.p.r. n. 834/1981.

In particolare, le Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 106/B del 02.08.1979, nel cogliere la differente natura dei citati istituti, hanno chiarito che “…l’equo indennizzo trova il suo fondamento nella disciplina del rapporto di impiego ed è estraneo al trattamento di quiescenza sia normale che privilegiato col quale è in contrapposizione concettuale e teleologica, pur essendo con esso compatibile quando il dipendente interrompa la prestazione di servizio per effetto delle menomazioni…”.

Inoltre, l’art. 5 bis della legge n. 472/1987, nel prevedere che i giudizi collegiali adottati dalle commissioni mediche ospedaliere sono da considerarsi definitivi, ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza della causa di servizio, ha fatto espressamente salvo il parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo, lasciando evidentemente aperta la possibilità di giudizi divergenti ai fini della concessione dei diversi benefici, senza che il contrasto di valutazione si risolva in una violazione dei principi del giusto processo, considerato che gli istituti de quibus poggiano su presupposti differenti.

Di recente, poi, il legislatore, con l’art. 12 del d.p.r. n. 461/2001, ha sancito l’unicità dell’accertamento, prevedendo espressamente che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia o di una lesione per la quale debba pronunciarsi il Comitato di Verifica, già Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, costituisce accertamento definitivo anche nel caso in cui vi sia da parte dell’interessato una successiva istanza volta ad ottenere solo l’equo indennizzo e/o il trattamento pensionistico privilegiato.

Ciò premesso, si osserva che, nel ricorso esaminato dal Giudice di prime cure, come meglio precisato nella memoria depositata dal ricorrente in data 07.09.2015, è stato lamentato il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto indefettibile per la concessione del diritto alla pensione privilegiata ordinaria.

Prima dell’entrata in vigore del DPR n. 461 del 2001, le procedure per il riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata erano diverse e separate fra loro; solo con l’entrata in vigore della citata norma, la procedura è stata unificata e razionalizzata dal legislatore, per cui il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.

Inoltre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 4325/14, hanno precisato che, ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti, non rileva la circostanza che il ricorrente sia ancora in servizio, non potendosi negare al personale ancora in servizio il diritto alla tutela giurisdizionale volta all’accertamento del presupposto necessario – il riconoscimento della causa di servizio, appunto – per poter successivamente fare valere in giudizio il diritto a pensione privilegiata.

Nel caso in questione il soggetto ha ritenuto di poter far valere il suo diritto a pensione privilegiata e ha manifestato un interesse concreto e attuale ad un immediato accertamento di tale presupposto che, con il suo concretizzarsi, cristallizza una posizione giuridica di vantaggio ed in quanto tale meritevole di immediata tutela.

Il Collegio, quindi, non può che ribadire, facendo applicazione di un pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale, che è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non solo la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente previdenziale al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto della spettanza del trattamento pensionistico privilegiato (Cassazione civile, SS.UU. 6 marzo 2009 n. 5467).

Nella fattispecie, inoltre, il Ministero della Difesa (proprio perchè l’art. 12 del d.p.r. n. 461/2001 aveva previsto che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia o di una lesione costituiva accertamento definitivo, anche nel caso in cui vi fosse da parte dell’interessato una successiva istanza volta ad ottenere solo l’equo indennizzo e/o il trattamento pensionistico privilegiato) nelle "avvertenze" del citato decreto n° 164/N del 21.01.2013, ha chiaramente affermato che "…decorso inutilmente il termine per l'eventuale ricorso al TAR, il giudizio sulla dipendenza sarebbe divenuto inoppugnabile anche in sede di successivo eventuale provvedimento negativo di pensione privilegiata…".

Quanto all’affermazione dell’appellante (secondo cui la sentenza impugnata trova “…il proprio limite sancito dall'art. 71 lett. b) del regio decreto 1038 del 1933...”), si osserva che la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e delle Sezioni d’appello di questa Corte ha ridimensionato la questione della necessità della previa domanda ex art. 71 lett. B del predetto R.D., valutando l’ammissibilità del ricorso pur in assenza di un formale provvedimento dell’Amministrazione e sottolineando come sarebbe un inutile formalismo subordinare la proponibilità del ricorso alla preesistenza del provvedimento amministrativo, tenuto conto che il giudizio pensionistico, formalmente modellato come giudizio di impugnazione, è, nella sostanza, un giudizio pieno sul rapporto (Cass. sent. 10.05.1993 n. 5329; Corte conti, Sez. I, sent. n. 206 del 2002 e n. 171/2015, n° 120/A/2015 di questa Corte).

In conseguenza, l’appello deve essere respinto e le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano in € 800,00, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore dell’appellato.

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando rigetta l’appello risultante dall’epigrafe e condanna la parte appellante al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 800,00, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore dell’appellato.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2017.
L’Estensore Il Presidente
F.TO (Vincenzo Lo Presti) F.TO (Giovanni Coppola)

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo,14/02/2017

Il Direttore della Segreteria
F.TO (dott. Fabio Cultrera)
Efy
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Re: causa di servizio

Messaggio da Efy »

Buongiorno e scusate se scrivo qui, sono ex della polizia penitenziaria.
Sto cercando qualcuno più informato di me.
Nel 1997 mi é stata riconosciuta una causa di servizio con tabella 8a minima per gastrite. Nel 2012 sono andato in pensione e ho fatto la richiesta per la privilegiata. L'INPS di Cagliari mi ha rimandato all'ospedale militare, che me l'ha riconosciuta a vita.
Oggi però ho scoperto che il comitato di verifica non me l'ha riconosciuta.
Come mi devo muovere? A chi mi devo rivolgere?
Vi ringrazio in anticipo.
christian71
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Re: causa di servizio

Messaggio da christian71 »

Salve Efy, purtroppo sono cose che possono accadere, ritengo che non sia proprio giustissimo, ma può accadere...
Premetto che non sono informatissimo sui dettagli, ma in questi casi so che si fa ricorso alla "Corte dei Conti"...
Ti consiglio di cercare nel forum utilizzando quella chiave di ricerca nell'attesa che qualcuno che ha avuto esperienze dirette in merito ti risponda in modo più esaustivo...

Saluti e in bocca al lupo...
Christian

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panorama
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

vai a "pensione privilegiata" e leggi.
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

ACCOLTA.
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1) - era respinta l’istanza del 14.02.2008 volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “cardiopatia ischemica: pregresso IMA non Q. trattato con angioplastica + stent medicato, in buon compenso emodinamico”

2) - Questa Sezione, con sentenza n. 119/2015, riuniti i ricorsi e affermata la giurisdizione, li dichiarava inammissibili per carenza di interesse ad agire poiché il sig. F. era ancora in servizio al momento della proposizione delle relative istanze.

3) - La locale Sezione di Appello, con sentenza n. 120/2015 emessa ai sensi del comma 3 dell’art. 9 della legge n. 205/2000 a seguito di richiesta di sospensione cautelare da parte del ricorrente della sentenza del giudice di prime cure, annullava la predetta statuizione, rimettendo il giudizio a questa Sezione per la trattazione di merito.

4) - Parte attrice, con ricorso in riassunzione iscritto al n. 62606 del registro di segreteria, riassumeva il giudizio e riproponeva “tutte le censure già proposte nei ricorsi stessi e negli atti difensivi di prime cure”.

5) - L’I.N.P.S., nella memoria depositata in data 05.04.2016, chiedeva il rigetto del ricorso, censurando la sentenza n. 120/2015 della locale Sezione di Appello e sottolineando la mancanza di uno dei presupposti per il riconoscimento della pensione privilegiata, ovverosia la cessazione dal servizio.

6) - Il giudice, con ordinanza n. 78/2016, ordinava alla Commissione Medico Legale istituita presso questa Corte di accertare, sulla base della documentazione sanitaria agli atti, nonché di ulteriori verifiche specialistiche ritenute necessarie, previa occorrendo visita diretta dell’interessato, se la patologia “cardiopatia ischemica: pregresso IMA non Q. trattato con angioplastica + stent medicato, in buon compenso emodinamico” potesse ritenersi dipendente da causa di servizio, tenuto conto delle modalità di svolgimento dello stesso, come rigorosamente documentate in atti.

LA CORTE DEI CONTI precisa:

7) - Nel merito, il ricorso è meritevole di accoglimento.

8) - La materia del contendere attiene al riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio della patologia “pregresso infarto miocardico infero-latero trattato con PCI primaria e impianto di stent, in atto in buon compenso emodinamico”, così come diagnosticata dal consulente tecnico d’ufficio.

9) - L’art. 64 del d.p.r. n. 1092/1973 (come richiamato dall’art. 1839 del decreto legislativo n. 66/2010, in vigore dall’09.10.2010, decreto legislativo che ha abrogato la legge n. 308/1981),
quale norma di carattere generale per la concessione della pensione “per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio”,
stabilisce, al comma 3, che tale dipendenza sussiste solo quando tali fatti di servizio “ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante”;
- ) - il successivo art. 67, al comma 1, prevede un trattamento di favore per i militari, sia di ruolo che di leva, per la concessione della relativa pensione, prevedendo che “al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da causa di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge n. 18 marzo 1969, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione”,
senza necessità, a differenza degli impiegati civili, che sussista l’ulteriore requisito dell’inabilità al servizio.

10) - Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, il nesso di causalità si configura ogni qualvolta il processo genetico o evolutivo della infermità sia influenzato anche da elementi, soggettivi o oggettivi, ricollegabili al servizio prestato.

11) - Ciò significa che l’eventuale carattere endogeno-costituzionale dell’infermità o comunque la predisposizione organica o acquisita del soggetto alla medesima non sono di per sé fatti ostativi al riconoscimento del diritto a pensione qualora sia provato che l’attività svolta, nella sua globalità ovvero in un suo particolare aspetto fenomenico, abbia determinato l’insorgenza della malattia o il suo aggravamento.

12) - In ultimo, ai fini dell’accertamento del nesso di causa di una determinata infermità con il servizio espletato, non possono non acquistare rilevanza anche eventuali errori, ritardi o omissioni negli accertamenti diagnostici svolti dall’Amministrazione, sempre supportati da valutazioni medico-legali, che possono avere svolto un ruolo concausale, efficiente e determinante, nella sua insorgenza.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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SICILIA SENTENZA 222 27/03/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA 222 2017 PENSIONI 27/03/2017



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

Il Giudice Unico delle Pensioni
Cons. Giuseppe Colavecchio

ha emesso la seguente
SENTENZA 222/2017

sul ricorso in riassunzione, iscritto al n. 62606 del registro di segreteria, depositato in data 20.07.2015, proposto da

• F. D. nato a Palermo, il 10.05.1964, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Guerra e dall’avv. Maurizio Maria Guerra , giusta procura allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 82;

contro

• Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro-tempore;

• Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del legale rappresentante pro-tempore;

• I.N.P.S., Sede provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Di Gloria, giusta procura generali alle liti in notar Castellini di Roma del 21.07.2015 (rep. n. 80974/21569), ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Laurana n. 59.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Sentiti, nella pubblica udienza del 22.03.2017, l’avv. Alessandro Maggio per delega dell’avv. Paolo Guerra e dell’avv. Maurizio Maria Guerra per il ricorrente, l’avv. Tiziana Norrito in sostituzione dell’avv. Marco Di Gloria per l’I.N.P.S. e il dott. Mario Pasta per il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ritenuto in
FATTO

1. Il sig. F.D. revisore tecnico della Polizia di Stato ancora in servizio, con ricorso iscritto al n. 60070 del registro di segreteria, depositato in data 06.03.2012, impugnava - ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e “quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata ex art. 12 del d.p.r. n. 461/2001” - il decreto del Ministero dell’Interno n. 2567 del 29.10.2009 nella parte in cui era respinta l’istanza del 14.02.2008 volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “cardiopatia ischemica: pregresso IMA non Q. trattato con angioplastica + stent medicato, in buon compenso emodinamico” (come diagnosticata dalla C.M.O. di Palermo nel verbale n. 990 del 14.11.2008), nonché il parere n. 13149/2009 del 09.06.2009 del Comitato per le cause di servizio, le cui conclusioni erano reiterate nel parere n. 438/2009 del 07.10.2009.

1.1. Il ricorrente allegava una perizia medico-legale e menzionava giurisprudenza sulla materia oggetto del contendere; in via istruttoria, chiedeva l’acquisizione del fascicolo amministrativo, una relazione dell’amministrazione sul servizio svolto, le cartelle cliniche e ogni altro atto sanitario risultante dai registri dei richiedenti visita, nonché una consulenza tecnica d’ufficio.

1.2. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella memoria depositata in data 11.04.2012, chiedeva in via preliminare, “l’estromissione del Comitato di Verifica per le cause di Servizio … per difetto di legittimazione passiva”; nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso.

1.3. Il Ministero dell’Interno, nella memoria depositata in data 02.05.2012, dopo avere ricostruito i fatti di causa, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo poiché parte attrice era ancora in servizio attivo; in via subordinata, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva poiché la competenza era dell’I.N.P.S.; infine, si opponeva alla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio.

1.4. Il ricorrente depositava, in data 13.01.2015, memoria difensiva.

2. Il sig. F.D., con ricorso iscritto al n. 61790 del registro di segreteria, depositato in data 23.05.2014, impugnava la nota del Ministero dell’Interno del 09.04.2013 che respingeva la domanda del 15.11.2012 diretta “ad ottenere l’estensione della pronuncia amministrativa sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità «infarto miocardio acuto inferiore laterale non q. angioplastica primaria sul PL (CX), con impianto di stent medicato» quale presupposto del diritto a pensione privilegiata” nonché “la mancata risposta e il conseguente silenzio diniego ex art. 2 della legge n. 241/1990 da parte dell’INPS … sulla domanda con cui … ha chiesto, per quanto di eventuale competenza, la pronuncia amministrativa sulla dipendenza da causa di servizio” della patologia di cui sopra.

1.1. Il Ministero dell’Interno, nella memoria depositata in data 19.06.2014, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione poiché parte attrice era ancora in servizio attivo; in via subordinata, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva poiché la competenza era dell’I.N.P.S.; infine, si opponeva alla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio.

1.2. L’I.N.P.S., nella memoria depositata in data 19.01.2015, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancanza della domanda “intesa al riconoscimento della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata”; in subordine chiedeva il rigetto del ricorso.

1.3. Il ricorrente depositava, in data 14.01.2015, memoria difensiva.

3. Questa Sezione, con sentenza n. 119/2015, riuniti i ricorsi e affermata la giurisdizione, li dichiarava inammissibili per carenza di interesse ad agire poiché il sig. F. era ancora in servizio al momento della proposizione delle relative istanze.

4. La locale Sezione di Appello, con sentenza n. 120/2015 emessa ai sensi del comma 3 dell’art. 9 della legge n. 205/2000 a seguito di richiesta di sospensione cautelare da parte del ricorrente della sentenza del giudice di prime cure, annullava la predetta statuizione, rimettendo il giudizio a questa Sezione per la trattazione di merito.

5. Parte attrice, con ricorso in riassunzione iscritto al n. 62606 del registro di segreteria, riassumeva il giudizio e riproponeva “tutte le censure già proposte nei ricorsi stessi e negli atti difensivi di prime cure”.

5.1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella memoria depositata in data 29.09.2015, ribadiva il contenuto della precedente memoria ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva.

5.2. L’I.N.P.S., nella memoria depositata in data 05.04.2016, chiedeva il rigetto del ricorso,
censurando la sentenza n. 120/2015 della locale Sezione di Appello e sottolineando la mancanza di uno dei presupposti per il riconoscimento della pensione privilegiata, ovverosia la cessazione dal servizio.

5.3. Il ricorrente depositava, in data 11.04.2016, memoria difensiva.

5.4. Il Ministero dell’Interno non si costituiva nel giudizio riassunto.

5.6. Il giudice, con ordinanza n. 78/2016, ordinava alla Commissione Medico Legale istituita presso questa Corte di accertare, sulla base della documentazione sanitaria agli atti, nonché di ulteriori verifiche specialistiche ritenute necessarie, previa occorrendo visita diretta dell’interessato, se la patologia “cardiopatia ischemica: pregresso IMA non Q. trattato con angioplastica + stent medicato, in buon compenso emodinamico” potesse ritenersi dipendente da causa di servizio, tenuto conto delle modalità di svolgimento dello stesso, come rigorosamente documentate in atti.

5.6. La Commissione depositava, in data, 28.10.2016, la relazione peritale.

5.7. Il ricorrente depositava, in data 08.11.2016, memoria difensiva.

5.8. Il Ministero dell’Interno, nell’articolata memoria depositata in data 22.11.2016, preliminarmente osservava di non avere avuto conoscenza dell’udienza del 20.04.2016, esitata con l’ordinanza n. 78/2016; ciò posto, eccepiva il difetto di giurisdizione poiché il ricorrente era ancora in servizio, con la conseguenza che la cognizione della controversia sarebbe spettata al giudice amministrativo; in subordine, chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendo che non fosse stata raggiunta alcuna prova che il servizio svolto, in condizioni lavorative normali, avesse potuto costituire una concausa efficiente e determinante nell’insorgenza delle patologie lamentate.

5.9. L’udienza del 23.11.2006 era rinviata, su richiesta di parte ricorrente, all’odierna udienza per consentire l’esame della memoria del Ministero dell’Interno depositata in data 22.11.2016.

5.10 Parte attrice depositava, in data 23.02.2017, memoria difensiva.

6. Il decidente al termine della camera di consiglio, costatata l’assenza delle parti, depositava - ai sensi dell’art. 429, comma 1, c.p.c. come modificato dall’art. 53 del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 - in segreteria, per i seguiti di competenza, la presente sentenza.

Considerato in
DIRITTO

1. Preliminarmente, deve darsi atto che contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero dell’Interno nella memoria depositata in data 22.11.2016, il decreto di fissazione dell’udienza del 20.04.2016 è stato notificato all’Avvocatura dello Stato in data 16.11.2015.

2. L’eccezione di difetto di giurisdizione del Ministero dell’Interno deve essere respinta poiché sulla questione si è formato il giudicato, tenuto conto che la sentenza n. 119/2015 di questa Sezione l’aveva espressamente affermata e sul punto non vi è stata alcuna impugnativa da parte del Ministero; infatti, la locale Sezione di appello, con sentenza n. 120/2015, ha annullato - a seguito dell’impugnativa del sig. F. - la suddetta decisione n. 119/2015 con riferimento al diverso profilo della sostenuta violazione dell’art. 71, lettera b), del regio decreto n. 1038/1933 e della ritenuta mancanza di un interesse concreto ed attuale a ricorrere di parte attrice poiché ancora in servizio.

3. Occorre adesso esaminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella memoria depositata in data 29.09.2015.

All’uopo si osserva che la dottrina e la giurisprudenza di legittimità più recenti (Cassazione Civile sez. III n. 13403/05, sez. III n. 7525/2005, sez. I n. 17606/2003, sez. III n. 16492/2002) ritengono che le condizioni dell’azione - possibilità giuridica, interesse ad agire, legittimazione ad agire e contraddire - debbano essere accertate in relazione non alla loro sussistenza effettiva ma alla loro affermazione con l’atto introduttivo del giudizio, nell’ambito d’una preliminare valutazione formale dell’ipotetica accoglibilità della domanda e, così configuratele, possa parlarsi di condizioni la cui ricorrenza deve essere accertata d’ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del procedimento, con riferimento al momento della proposizione della domanda stessa.

In altri termini, l’accertamento della legittimazione attiva e passiva deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto; per cui, ove di tale coincidenza risultasse il difetto, essendosi fatto valere dall’attore un diritto altrui affermato come altrui, salva l’ipotesi di legittima sostituzione processuale, od essendosi dallo stesso assunta la violazione del diritto fatto valere ad opera di soggetto diverso da quello affermato parte del rapporto dedotto, rimarrebbe ex actis accertato che, indipendentemente dalla rispondenza al vero dei fatti allegati, comunque l’ipotetico diritto azionato o non apparterrebbe a colui che agisce ovvero non sarebbe violato o pregiudicato da colui contro il quale l’azione è proposta, e ciò non può che comportare una pronunzia di inammissibilità dell’azione per difetto di titolarità attiva o passiva della stessa.

L’accertamento, invece, non dell’ipotetica titolarità dell’azione ma dell’effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza.

Ne consegue che il Ministero dell’Economia e delle Finanze con l’eccezione in questione afferma unicamente la propria estraneità alla titolarità dei diritti e degli obblighi che al rapporto sostanziale controverso si ricollegano, così da integrare una questione relativa non alla valutazione dei requisiti dell’azione, bensì di merito, da risolversi eventualmente con una pronuncia di rigetto, nei propri confronti, della domanda proposta dall’attore.

L’eccezione preliminarmente opposta è pertanto infondata e, come tale, deve essere respinta.

Quanto in precedenza chiarito comporta, altresì, il rigetto nel merito del ricorso poiché il parere reso dalla C.M.O. di Palermo nel verbale n. 990 del 14.11.2008 e il parere n. 13149/2009 del 09.06.2009 del Comitato per le cause di servizio costituiscono atti endoprocedimentali che sono confluiti nel decreto del Ministero dell’Interno n. 2567 del 29.10.2009, provvedimento lesivo - secondo la prospettazione della locale Sezione di Appello - della sfera giuridica del ricorrente.

4. Da rigettare è anche la doglianza dell’I.N.P.S., contenuta nella memoria depositata in data in data 05.04.2016, che ha censurato la sentenza n. 120/2015 della locale Sezione di Appello, sottolineando la mancanza di uno dei presupposti per il riconoscimento della pensione privilegiata, ovverosia la cessazione dal servizio.

Sulla questione, infatti, la predetta decisione non è altrimenti censurabile da parte di questo decidente.

5. Nel merito, il ricorso è meritevole di accoglimento.

La materia del contendere attiene al riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio della patologia “pregresso infarto miocardico infero-latero trattato con PCI primaria e impianto di stent, in atto in buon compenso emodinamico”, così come diagnosticata dal consulente tecnico d’ufficio.

L’art. 64 del d.p.r. n. 1092/1973 (come richiamato dall’art. 1839 del decreto legislativo n. 66/2010, in vigore dall’09.10.2010, decreto legislativo che ha abrogato la legge n. 308/1981), quale norma di carattere generale per la concessione della pensione “per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio”, stabilisce, al comma 3, che tale dipendenza sussiste solo quando tali fatti di servizio “ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante”; il successivo art. 67, al comma 1, prevede un trattamento di favore per i militari, sia di ruolo che di leva, per la concessione della relativa pensione, prevedendo che “al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da causa di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge n. 18 marzo 1969, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione”, senza necessità, a differenza degli impiegati civili, che sussista l’ulteriore requisito dell’inabilità al servizio.

Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, il nesso di causalità si configura ogni qualvolta il processo genetico o evolutivo della infermità sia influenzato anche da elementi, soggettivi o oggettivi, ricollegabili al servizio prestato. Ciò significa che l’eventuale carattere endogeno-costituzionale dell’infermità o comunque la predisposizione organica o acquisita del soggetto alla medesima non sono di per sé fatti ostativi al riconoscimento del diritto a pensione qualora sia provato che l’attività svolta, nella sua globalità ovvero in un suo particolare aspetto fenomenico, abbia determinato l’insorgenza della malattia o il suo aggravamento.

Aggiungasi che la relazione di idoneità tra la patologia insorta e il servizio militare prestato deve essere accertata non già con criteri astratti ed assoluti bensì con riguardo, in concreto, alle condizioni soggettive dell’interessato ed a quelle oggettive in cui il servizio è stato svolto, sulla base di valide prove documentali in ordine alla loro incidenza, sotto il profilo medico-legale, sulle infermità di cui è causa. Il servizio, per porsi in termini anche di fattore concausale oltre che causale, deve rivestire un ruolo, sul piano qualitativo e/o quantitativo, tale per cui, senza di esso, l’infermità non sarebbe potuta insorgere e/o aggravarsi (cosiddetto “rischio specifico”) e avere inciso in maniera specifica e determinante, non essendo sufficiente che esso si ponga in termini di mera occasionalità (cosiddetto “rischio generico”).

In ultimo, ai fini dell’accertamento del nesso di causa di una determinata infermità con il servizio espletato, non possono non acquistare rilevanza anche eventuali errori, ritardi o omissioni negli accertamenti diagnostici svolti dall’Amministrazione, sempre supportati da valutazioni medico-legali, che possono avere svolto un ruolo concausale, efficiente e determinante, nella sua insorgenza.

Ciò posto, ai fini della decisione acquista rilevanza il parere reso dal consulente d’ufficio che, a seguito di accurate indagini diagnostiche, di attento esame della documentazione in atti, nonché di visita diretta del periziando, ha ritenuto che l’infermità di cui sopra debba ritenersi “dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante”.

Il citato parere, in toto condivisibile, si presenta basato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su adeguato supporto medico-scientifico, adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto ivi menzionate.

In particolare, il consulente dopo avere descritto la genesi della patologia in questione, unitamente all’indicazione dei principali fattori di rischio, ha ritenuto che nonostante il sig. F. avesse “una condizione clinica cardiologica predisponente all’evento infartuale acuto determinata dalla familiarità e dal tabagismo”, lo stress lavorativo cui è stato esposto, soprattutto negli ultimi periodi, come evincibile dalla documentazione agli atti (in particolare la scheda informativa sottoscritta dal vice questore aggiunto preso la Questura di OMISSIS, ove il ricorrente è in servizio dal 20.08.1992 e prodotta anche dal Ministero dell’Interno), nonché le condizioni non salubri del microclima lavorativo (come sempre descritte nella citata scheda informativa ove si precisa che solo negli ultimi tre anni l’amministrazione ha adottato provvedimenti “per l’adeguamento secondo le norme di sicurezza degli ambienti di lavoro”), “abbiano potuto contribuire all’insorgenza dell’evento infartuale (gennaio 2008) nel senso di un suo più precoce appalesamento”, con la conseguenza che il servizio ne ha costituito una concausa efficiente e determinante.

Appare, pertanto, smentita la tesi difensiva del Ministero dell’Interno, contenuta nella memoria depositata in data 22.11.2016, secondo la quale il ricorrente avrebbe prestato un servizio ordinario normalmente richiesto agli appartenenti alla Polizia di Stato; nella citata schede informativa, infatti, si legge che “detti servizi venivano espletati in condizioni di assoluto disagio”, con turni di 24 ore in avverse condizioni climatiche e di lavoro, con lo svolgimento di circa 350 ore annuali di straordinario. Tali elementi sono stati valorizzati dal consulente d’ufficio per l’accertamento della causa di servizio, secondo i principi giurisprudenziali sopra citati.

6. Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e del recente indirizzo giurisprudenziale, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra tutte le parti processuali.

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - in composizione monocratica del Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara che la patologia “pregresso infarto miocardico infero-latero trattato con PCI primaria e impianto di stent, in atto in buon compenso emodinamico” debba ritenersi dipendente da causa di servizio ai fini della pensione privilegiata. Spese compensante.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 marzo 2017.

Il Giudice
F.to Cons. Giuseppe Colavecchio

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.
Palermo, 22 marzo 2017


Pubblicata il 27 marzo 2017


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Re: causa di servizio

Messaggio da Dott.ssa Astore »

I ricorsi vanno fatti bene enei termini di legge.
Le consiglio un buon legale ed un medico legale per una relazione corretta sotto il profilo causale e concausale.Deve presentare anche certificazione precisa .
Alcuni esiti sono stati positivi.
Mi contatti allo studio.
Cordialmente
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Re: causa di servizio

Messaggio da Cobrani »

Buongiorno
Chiedo scusa a tutti, ho bisogno che divulghiate il messaggio qui sotto allegato a tutti i vostri contatti, se potete partecipate in massa.

In questo periodo il personale delle Forze Armate sta correndo il serio pericolo che i danni da infortuni e malattie subite nel corso del servizio siano valutate dall'inail, con la conseguente eliminazione del Comitato di Verifica e della normativa pensionistica correlata.
In buona sostanza è in corso una manovra tesa alla banalizzazione dello status di militare e della condizione a questo sottesa.
Esiste un pdl ora in discussione presso le commissioni XI e XII della Camera.
E' necessario che tutti i militari, le vittime e i familiari sappiano il rischio che si sta correndo.
Abbiamo creato un gruppo FORZE ARMATE: NO ALL'INAIL
Forze Armate: No all'INAIL !!!
Che non si dica...NON LO SAPEVO !
Il momento giusto è arrivato. Ora o mai più.

Partecipa al SIT-IN a Roma, in Piazza Montecitorio, previsto mercoledi 17/05/2017 dalle 11.00 alle 17,30
per dire: No all'INAIL !!! per dire che c'è bisogno di tutt'altro !!!
Il 17 maggio, alle ore 14.30, l'AFeVA Sardegna e l'AFEA Nazionale, componenti del CAD, saranno audite dalle Commissioni Lavoro e Affari Sociali della Camera dei Deputati.
Partecipa !
Per supportare la costante azione delle Associazioni delle Vittime dell'amianto e degli altri fattori nocivi che hanno minato e minano la salute del personale delle Forze Armate e Sicurezza Nazionale.

Il momento giusto è ora!

Maggiori Informazioni su
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Grazie a tutti e ricordatevi di divulgare in massa.
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

veniva rigettata l'istanza di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo.

Ricorso ACCOLTO
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201712540, - Public 2017-12-20 -
Pubblicato il 20/12/2017


N. 12540/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01148/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1148 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, nonché quale genitore esercente la patria potestà su -OMISSIS-., rappresentata e difesa dagli avvocati Rosanna Serafini e Eugenio Pini, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via della Giuliana, 82;

contro
Ministero della Difesa, Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
- della delibera n. 8221/2015 adottata dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nell’adunanza del 19 maggio 2015;

- del decreto n. 4261, adottato dal Ministero della Difesa in data 29 ottobre 2015, con cui veniva rigettata l'istanza di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2017 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’odierna ricorrente ha adito questo TAR nella qualità di vedova ed erede del defunto Caporal Maggiore Capo Sc. -OMISSIS-, per ottenere l’annullamento del rigetto della domanda tesa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e alla concessione dell’equo indennizzo, per l’infermità “-OMISSIS-”, causativa del decesso del de cuius.

Espone in fatto che l’ufficiale aveva preso parte a diverse missioni internazionali di pace nella zona dei Balcani (nel 1996 e nel 1999 in Bosnia, nel 2000 in Kosovo, nel 2004 in Irak, nel 2008 ancora in Kosovo con l’operazione “Joint Entrerprise”), nota per essere un territorio ad altissima contaminazione da uranio impoverito, svolgendo l’incarico di armerie e guastatore, privo di specifiche protezioni individuali.

Nel mese di dicembre 2013, il OMISSIS iniziava a manifestare malessere diffuso che si aggravava col trascorrere del tempo, finché nel gennaio 2014 veniva a mancare.

Avverso il decreto in epigrafe indicato ed il presupposto parere - secondo cui l’infermità in questione non potrebbe riconoscersi dipendente da fatti di servizio, “in quanto nei precedenti di servizio dell’interessato non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo alla genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o concausalità non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico” – la parte ha articolato tre motivi di doglianza, deducendo:

1) illegittimità per eccesso di potere per erronea interpretazione e travisamento di fatto, errore sul presupposto, difetto di istruttoria, incongruità, illogicità; insufficienza e contraddittorietà della motivazione;

2) illegittimità per violazione di legge con riferimento all’art. 1079, comma 1, d.p.r. n. 90/2010 e art. 7, d.p.r. n. 40/2012;

3) illegittimità per violazione di legge e disapplicazione delle direttive dello stato maggiore della Difesa 6 dicembre 1999 e 27 marzo 2000.

Secondo la tesi ricorrente, l’Amministrazione avrebbe adottato le determinazioni in questione in assenza di circostanziate attività di indagine, risultando invece dagli atti che il militare ha operato in zone inquinate e tossiche, rimanendo esposto a polveri liberatesi dopo l’esplosione di materiale bellico, che, secondo gli studi scientifici in materia, sarebbero correlate all’insorgenza di patologie tumorali. Detta circostanza fattuale avrebbe quindi imposto un adeguato compendio motivazionale alla base del diniego, tenuto altresì conto che l’Amministrazione sarebbe stata perfettamente a conoscenza della pericolosità dell’ambiente in cui il personale militare operava, come mostrato dalle direttive del 6 dicembre 1999 e del 27 marzo 2000, direttive che, nel caso del OMISSIS, sarebbero comunque state disattese.

Per resistere al gravame, si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa con comparsa formale.

Alla camera di consiglio del 2 marzo 2016, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare, incidentalmente avanzata col gravame.

A seguito dell’ordinanza collegiale n. 3739/2017, l’Amministrazione ha depositato una dettagliata e documentata relazione sulla vicenda, insistendo per l’infondatezza del ricorso.

Con memoria del 22 settembre 2017, la ricorrente ha contestato quanto ex adverso dedotto, concludendo per l’accoglimento del gravame.

Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2017, la causa è infine passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Tra il 1999 e il 2004, il Caporal Maggiore ha svolto principalmente funzioni di guastatore e armiere, occupandosi di lavori di tipo campale, nonché di montaggio e smontaggio di ponti metallici componibili, ovvero di montaggio ponti.

Risulta poi, dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione, come non possa comunque escludersi che, nelle operazioni “Joint Forge” e “Joint Guardian”, lo stesso sia stato inoltre impegnato a supporto dei nuclei addetti alla bonifica di ordigni inesplosi “per la realizzazione di “fornelli” per il brillantamento di tali ordigni inesplosi e/o opere per il contenimento della proiezione di schegge attraverso l’utilizzo di sacchetti a terra” (cfr. rapporto informativo del 25 agosto 2017), né che “i movimenti a bordo di mezzi militari, anche lungo itinerari già oggetto di bombardamenti, possano aver contribuito all’insorgenza della patologia riscontrata”, così come non potrebbe parimenti escludersi “un potenziale rischio residuo da esposizione ad agenti chimici nell’ambito della sua mansione di utilizzatore dell’armeria” ( cfr. rapporto informativo del 27 luglio 2017).

Pur a fronte di dette circostanze fattuali, già evidenziate nel ricorso e confermate dagli atti del Ministero, la dipendenza della patologia dai fatti di servizio è stata tuttavia negata sul presupposto che, nei precedenti di servizio, non risultassero fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo alla genesi neoplastica.

Quanto asserito dall’organismo tecnico contrasta, tuttavia, non solo con le circostanze sopra dette, essendo invero incontestabile che il de cuius abbia prestato servizio per un periodo complessivamente lungo in ambienti che erano stati interessati da episodi bellici e bombardamenti, risultando dunque inquinati, ma anche con quanto diffusamente emerso nella giurisprudenza amministrativa che si è largamente occupata del tema.

Numerose infatti sono le pronunce che richiamano gli studi e le indagini svolti da organismi internazionali, sulla base dei quali il Governo degli Stati Uniti, l’ONU e la NATO hanno adottato specifiche misure di protezione, conosciute dallo Stato Italiano sin dal 1992 (relazione di Eglin relativa alla Ricerca condotta nel 1977-78; rapporto US Army Mobility Equipement Research and Development Command del 1979; Conferenza di Bagnoli del 1995), (in primis, TAR Catanzaro, n. 1568/2014, poi condivisa dalla giurisprudenza successiva, da ultimo TAR Napoli, VI, n. 4886/2017), dalle quali emerge la consapevolezza della pericolosità delle condizioni di lavoro dei militari italiani nelle varie zone di guerra dei Balcani per la probabile connessione tra l’esposizione a uranio impoverito e l’insorgenza di gravi patologie, anche di natura oncologica.

Pertanto, il parere impugnato, che ha escluso il nesso eziologico fra la grave infermità contratta ed il servizio prestato, risulta nelle specie inficiato per la manifesta inattendibilità delle conclusioni cui è pervenuto, a causa dell’omessa considerazione delle incontestabili circostanze di fatto, prima viste, nonché dei dati scientifici e delle indagini sopra citati.

D’altronde, l’Amministrazione stessa ha riconosciuto, nei siti de quibus, l’esistenza di radioattività in presenza di residui di involucri di proiettili perforanti, oltreché la presenza di uranio sul terreno, ritenendo conseguentemente doveroso dare disposizioni per l’adozione di misure cautelative per la protezione del personale militare ivi operante (v. circolare del 6 dicembre 1999).

La tesi difensiva dell’Amministrazione, che si richiama inammissibilmente ad un parere medico successivo, riconosce, quali fattori di rischio più comuni per il tumore alla cistifellea, i calcoli biliari, le colecisti “a porcellana”, l’infiammazione cronica del dotto biliare, oltre che la componente ereditaria, senza tuttavia tener in debito conto anche le risultanze scientifiche fino ad ora formulate sull’uranio impoverito.

Il Comitato di Verifica si è, nella specie, limitato a negare genericamente l’esistenza di fattori potenzialmente idonei a determinare la malattia nei precedenti di servizio, quando è invece provato per tabulas che il militare ha vissuto in ambiti contaminati, per i quali è fatto notorio la presenza di uranio impoverito.

Vi è quindi un alto grado di probabilità che la patologia sia insorta a causa dell'esposizione alle polveri sottili e ultra sottili, come quelle rinvenute dalla biopsia fatta sul Caporal Maggiore.

Né l’Amministrazione ha dimostrato che l’attività svolta dal ricorrente si svolgesse in condizioni “di sicurezza”, con l'adozione di forme e sistemi di protezione, considerato altresì che, almeno con riferimento alla prima missione (aprile – agosto 1999), i provvedimenti cautelativi di cui alla circolare del dicembre 1999 non potevano essere stati applicati, essendo la nota successiva alla permanenza del militare in quei luoghi.

Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere quindi accolto, in ragione dell’evidente difetto di istruttoria e di motivazione, con conseguente annullamento del parere del Comitato di Verifica e del diniego che lo ha recepito, facendo obbligo alla P.A. di riesaminare la fattispecie, tenendo conto delle motivazioni qui svolte.

Le spese di lite seguono infine la soccombenza, da liquidarsi in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’affetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in euro 1800,00 (milleottocento/00), oltre accessori per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, D.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Roberto Vitanza, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paola Patatini Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Re: causa di servizio

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Eventuale parere richiesto al C.V.C.S. per la causa di servizio ed equo indennizzo in merito al d.p.r.451/01 e d.p.r.738/81. Se e' stata emessa la sentenza della Corte dei Conti accogliendo il ricorso per il riconoscimento della causa di servizio il C V.C S.si adegua al parere emesso dal Giudice Unico delle pensioni.
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Re: causa di servizio

Messaggio da naturopata »

Briscola ha scritto:Eventuale parere richiesto al C.V.C.S. per la causa di servizio ed equo indennizzo in merito al d.p.r.451/01 e d.p.r.738/81. Se e' stata emessa la sentenza della Corte dei Conti accogliendo il ricorso per il riconoscimento della causa di servizio il C V.C S.si adegua al parere emesso dal Giudice Unico delle pensioni.
Con il passaggio in giudicato della sentenza, non c'è bisogno di alcun adeguamento del CVCS, è direttamente esecutiva, ovvero la causa di servizio è stata riconosciuta a seguito di sentenza. L'unica cosa è che dovrai richiedere al tuo comando l'aggiornamento del verbale della C.M.O. a seguito della decisione giudiziale.
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Re: causa di servizio

Messaggio da Briscola »

Salve naturopata il C.G.A. ha provveduto ad inviare la pratica al C.V.C.S.per l'acquisizione del parere per la causa di servizio ed equo indennizzo.
La sentenza e' passata in giudicato.
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Re: causa di servizio

Messaggio da naturopata »

Briscola ha scritto:Salve naturopata il C.G.A. ha provveduto ad inviare la pratica al C.V.C.S.per l'acquisizione del parere per la causa di servizio ed equo indennizzo.
La sentenza e' passata in giudicato.
Ciao,

diciamo che non ha senso, l'amministrazione avrebbe dovuto emettere decreto di riconoscimento e successiva liquidazione di e.i. senza inviare nulla al C.V.C.S.. Comunque, poco male, aspetterai un po' e direi di non far nulla e di tener sotto controllo i tempi per evitare che diventino biblici.
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