causa di servizio

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Re: causa di servizio

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Accolto in parte.
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1) - Parte attrice ha richiamato, inoltre, l’ordinanza n. 4325/2014 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che “ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei Conti anche sul ricorso proposto da militare in servizio teso ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di malattie quale presupposto del diritto a successiva pensione privilegiata”.

2) - Il Ministero della Difesa, nella memoria depositata in data 16.07.2014, ha eccepito il difetto di giurisdizione poiché il provvedimento impugnato, tra l’altro gravato anche innanzi al T.A.R. Catania, ha negato l’equo indennizzo; ha chiesto, poi, la condanna di parte attrice alle “spese di giudizio per temerarietà della lite e per inutile aggravio all’attività amministrativa”.

3) - Il ricorrente, nella memoria depositata in data 07.09.2015, dopo avere precisato di avere chiesto “esclusivamente il riconoscimento della causa di servizio quale presupposto al diritto di pensione privilegiata che pertanto è l’unico petitum sostanziale nell’ambito di questo giudizio”, ha richiamato la sentenza n. 120/2015 della locale Sezione di Appello e la sentenza n. 171/2015 della I Sezione Centrale di Appello;

La Corte dei Conti precisa:

4) - Preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione poiché l’oggetto del presente giudizio, come anche ribadito dal ricorrente nella memoria depositata in data 07.09.2015, non riguarda l’equo indennizzo ma l’accertamento della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata, la cui cognizione è riservata a questa Corte (ordinanza n. 4325/2014 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione).

5) - Aggiungasi che la relazione di idoneità tra la patologia insorta e il servizio militare prestato deve essere accertata non già con criteri astratti ed assoluti bensì con riguardo, in concreto, alle condizioni soggettive dell’interessato ed a quelle oggettive in cui il servizio è stato svolto, sulla base di valide prove documentali in ordine alla loro incidenza, sotto il profilo medico-legale, sulle infermità di cui è causa. Il servizio , per porsi in termini anche di fattore concausale oltre che causale, deve rivestire un ruolo, sul piano qualitativo e/o quantitativo, tale per cui, senza di esso, l’infermità non sarebbe potuta insorgere e/o aggravarsi (cosiddetto “rischio specifico”) e avere inciso in maniera specifica e determinante, non essendo sufficiente che esso si ponga in termini di mera occasionalità (cosiddetto “rischio generico”).

Cmq. leggete il tutto qui sotto x completezza.
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SICILIA SENTENZA 370 27/04/2016

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA 370 2016 PENSIONI 27/04/2016



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

Il Giudice Unico delle Pensioni
Cons. Giuseppe Colavecchio

ha emesso la seguente
SENTENZA 370/2016

sul ricorso in materia di pensione, iscritto al n. 61845 del registro di segreteria, depositato in data 11.06.2014, proposto da

• C. E., nato OMISSIS;

contro

• Ministero della Difesa in persona del legale rappresentante pro-tempore.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Assenti le parti all’udienza del 20.04.2016.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, arruolato nell’Arma dei Carabinieri in data 27.09.1996 e tutt’ora in servizio presso la Compagnia di M.., con la qualifica - dal 02.03.1999 - di Maresciallo capo addetto all’Aliquota Operativa NORM, ha chiesto, previa eventuale nomina di un consulente tecnico d’ufficio, di riconoscere la dipendenza da causa di servizio della patologie “ga.. ero..”, “si.. ma., fro.. e rin.. cro..”, “er..
ia..”, “eso.. pep.. ero.. da ref.. di se.. gra..” e “artrosi cervicale a modica incidenza funzionale”.

All’uopo, il sig. C., dopo avere descritto le modalità di svolgimento del servizio e allegato perizia medico-legale del dott. Giovanni A.. del 12.06.2013, ha ritenuto illegittimo il decreto del Ministero della Difesa n. 164 del 21.01.2013 che, nel richiamare il parere del Comitato tecnico per le cause di servizio espresso nell’adunanza n. 98/2012 del 09.09.2012 e quello espresso nell’adunanza n. 483/2012 del 21.11.2012, ha dichiarato non dipendenti da causa di servizio le infermità di cui sopra e ha rigettato la domanda di concessione dell’equo indennizzo; ha lamentato: “Violazione e falsa applicazione del d.p.r. 686/57 e del d.p.r. 461/2001. Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990. Travisamento dei fatti e illogicità manifesta”.

Parte attrice ha richiamato, inoltre, l’ordinanza n. 4325/2014 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che “ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei Conti anche sul ricorso proposto da militare in servizio teso ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di malattie quale presupposto del diritto a successiva pensione privilegiata”.

2. Il Ministero della Difesa, nella memoria depositata in data 16.07.2014, ha eccepito il difetto di giurisdizione poiché il provvedimento impugnato, tra l’altro gravato anche innanzi al T.A.R. Catania, ha negato l’equo indennizzo; ha chiesto, poi, la condanna di parte attrice alle “spese di giudizio per temerarietà della lite e per inutile aggravio all’attività amministrativa”.

3. Il ricorrente, nella memoria depositata in data 07.09.2015, dopo avere precisato di avere chiesto “esclusivamente il riconoscimento della causa di servizio quale presupposto al diritto di pensione privilegiata che pertanto è l’unico petitum sostanziale nell’ambito di questo giudizio”, ha richiamato la sentenza n. 120/2015 della locale Sezione di Appello e la sentenza n. 171/2015 della I Sezione Centrale di Appello; ha aggiunto che il Ministero della Difesa con decreto n. 2881 del 24.09.2014 ha riconosciuto dipendente da causa di servizio la patologia “discopatia di L3/L4, L4/L5 e L5/S1 a modica incidenza funzionale”.

4. Il decidente, con ordinanza n. 164/2013, ha ordinato alla Commissione Medico Legale istituita presso questa Corte di accertare, sulla base della documentazione sanitaria agli atti, nonché di ulteriori verifiche specialistiche ritenute necessarie, previa occorrendo visita diretta dell’interessato, se le patologie “ga.. ero..”, “si.. ma.., fro.. e rin.. cro..”, “er.. ia..”, “eso.. pep.. ero.. da ref. di se.. gra..” e “artrosi cervicale a modica incidenza funzionale” potessero ritenersi dipendenti da causa di servizio .

5. Il perito d’ufficio ha depositato in data 01.03.2016 il prescritto parere medico-legale e le valutazioni sulle osservazioni critiche formulate dal ricorrente.

6. Parte attrice ha depositato, in data 11.04.2016, memoria difensiva nella quale, nel confutare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ha chiesto l’assunzione di prova testimoniale e il rinnovo della consulenza tecnica; ha, poi, chiesto l’accoglimento del ricorso o in subordine il riconoscimento della causa di servizio per l’infermità “spondilosi cervicale”.

7. La Commissione ha depositato, in data 12.04.2012, le osservazioni formulate dal ricorrente al parere tecnico.

8. Il decidente al termine della camera di consiglio, costatata l’assenza delle parti, ha depositato - ai sensi dell’art. 429, comma 1, c.p.c. come modificato dall’art. 53 del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 - in segreteria, per i seguiti di competenza, la presente sentenza.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione poiché l’oggetto del presente giudizio, come anche ribadito dal ricorrente nella memoria depositata in data 07.09.2015, non riguarda l’equo indennizzo ma l’accertamento della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata, la cui cognizione è riservata a questa Corte (ordinanza n. 4325/2014 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione).

2. Premesso quanto sopra, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, il nesso di causalità si configura ogni qualvolta il processo genetico o evolutivo dell’infermità sia influenzato anche da elementi, soggettivi o oggettivi, ricollegabili al servizio prestato. Ciò significa che l’eventuale carattere endogeno-costituzionale dell’infermità o comunque la predisposizione organica o acquisita del soggetto alla medesima non sono di per sé fatti ostativi al riconoscimento del diritto a pensione qualora sia provato che l’attività svolta, nella sua globalità ovvero in un suo particolare aspetto fenomenico, abbia determinato l’insorgenza della malattia o il suo aggravamento.

Aggiungasi che la relazione di idoneità tra la patologia insorta e il servizio militare prestato deve essere accertata non già con criteri astratti ed assoluti bensì con riguardo, in concreto, alle condizioni soggettive dell’interessato ed a quelle oggettive in cui il servizio è stato svolto, sulla base di valide prove documentali in ordine alla loro incidenza, sotto il profilo medico-legale, sulle infermità di cui è causa. Il servizio , per porsi in termini anche di fattore concausale oltre che causale, deve rivestire un ruolo, sul piano qualitativo e/o quantitativo, tale per cui, senza di esso, l’infermità non sarebbe potuta insorgere e/o aggravarsi (cosiddetto “rischio specifico”) e avere inciso in maniera specifica e determinante, non essendo sufficiente che esso si ponga in termini di mera occasionalità (cosiddetto “rischio generico”).

3. Orbene, il ricorrente è stato riscontrato affetto, al momento della visita eseguita il 16.12.2015 dal consulente d’ufficio, da “spondiloartrosi cervicale, si.. cro.. fro.. e mas.., er.. ia.., eso.. da ref.., gas.. cong.. e duo.. ero..”.

Il perito si è soffermato sulla natura di ogni singola patologia, descrivendone il quadro clinico, le principali cause scatenati, sia di natura endogeno-costituzionale che esogena, raffrontandole con il servizio svolto da parte attrice, come descritto nel rapporto informativo in atti del 27.02.2009.

3.1. Non sono state ritenute dipendenti da causa di servizio la “sin.. fron.. e mas..” (OMISSIS), la “gas.. ero..” (OMISSIS), la “er.. ia..” (OMISSIS), il “ref.. gas.. eso..” causa della “esof.. pep.. ero..” (OMISSIS).

3.2. E’ stata giudicata, invece, dipendente da concausa di servizio la “spondilosi cervicale” - legata a fattori di natura endogena (età, ereditarietà, obesità, processi infiammatori) o esogena (clima, condizione di lavoro, alterata distribuzione delle sollecitazioni meccaniche sulla superficie articolare, traumi); la Commissione ha ritenuto, sulla base del rapporto informativo in atti, “probabile che le mansioni espletate dal ricorrente, comportanti il mantenimento di posture viziate, l’esposizione della colonna vertebrale a microtraumatismi dovuti alle vibrazioni prodotte dai mezzi guidati su sterrato e su asperità del terreno, abbiano potuto determinare l’infermità in questione”.

3.3. Le valutazioni critiche del ricorrente sono state ampiamente confutate dalla Commissione nella relazione integrativa agli atti, né si ritiene di assumere la prova testimoniale richiesta poiché non formulata nel libello introduttivo del presente giudizio; si deve ricordare, infatti, che eventuali lacune probatorie non possono essere colmate dal giudice dopo l’espletamento della consulenza tecnica, essendo onere di parte attrice provare i fati costitutivi del proprio diritto, così come prescrive l’art. 2697 c.c.

5. In conclusione, ritenuto che il citato parere medico-legale, in toto condivisibile, si presenta fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su adeguato supporto medico-scientifico, adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto menzionate, deve essere riconosciuta dipendente da causa di servizio ai fini della pensione privilegiata la patologia “spondilosi cervicale”.

6. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - in composizione monocratica del Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando,

- riconosce dipendente da causa di servizio ai fini della pensione privilegiata la patologia “spondilosi cervicale”;

- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 aprile 2016.
Il Giudice
F.to Cons. Giuseppe Colavecchio

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 20 aprile 2016

Pubblicata il 27 aprile 2016

Il Funzionario di Cancelleria
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora


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Re: causa di servizio

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Accolto.
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anche questa sentenza della Corte dei Conti viene trattata in virtù di dell’ordinanza della Corte di Cassazione, SS.UU., n. 4325 del 24 febbraio 2014, nota ormai a tutti noi lettori del forum.

La Corte precisa:

1) - Non merita, invece, accoglimento l’eccezione di difetto di legittimazione prospettato dall’ente previdenziale odierno resistente, in quanto la pretesa fatta valere è, comunque, riconducibile all’erogazione, in futuro di una pensione privilegiata, con conseguente riconoscimento in capo all’Inps della titolarità dell’interesse a contraddire di cui all’art. 100 c.p.c.

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SICILIA SENTENZA 345 19/04/2016

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA 345 2016 PENSIONI 19/04/2016



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle Pensioni
Adriana Parlato

ha pronunciato la seguente

sentenza n. 345/2016

nel giudizio n. 60061, depositato il 2 marzo 2012, promosso da Di B.C. nato a OMISSIS, elettivamente domiciliato a Palermo, in via Marchese di Villabianca n.82, presso lo studio degli avvocati Paolo Guerra e Maurizio M. Guerra, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in calce al ricorso

contro

- il Ministero del Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Direttore pro tempore;

- il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio operante presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Presidente pro tempore;

nonché nel giudizio n. 61937, proposto dallo stesso ricorrente, ugualmente rappresentato, il 18 luglio 2014, già riunito al precedente, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., nell’ordinanza di questa Sezione 110/2015
contro

- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Direttore pro tempore;

- Il Comitato di Verifica per le cause di Servizio di cui all’art. 10 del D.P.R. 461/2001, operante presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

- L’Inps (gestione ex Inpdap), in persona del legale rappresentante pro tempore;

Esaminati gli atti ed i documenti dei fascicoli processuali;

Visti il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9;

premesso in

fatto

Il signor Di B. ispettore della Guardia di Finanza “ramo mare”, con istanza del 7 aprile 2000, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le infermità “cervico artrosi con cervicalgia” e “gonoartrosi ginocchio destro con lieve idrato”.

Nel corso del relativo procedimento la Commissione Medica Ospedaliera di Palermo, sede distaccata di Messina, con processo verbale n. 1300 del’11 giugno 2005, esprimeva la diagnosi di “spondiloartrosi cervicale con discopatie degli ultime tre metameri senza in atto significativa incidenza funzionale” e “gonoartrosi senza significativa incidenza funzionale”, mentre il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio , nell’adunanza n. 175 del 10 settembre 2007, giudicava entrambe le patologie non dipendenti dal servizio .

Il Ministero competente, in conformità al suddetto parere, adottava il decreto negativo n. 3146 del 9 novembre 2010.

L’interessato introduceva, quindi, il giudizio n. 60061, affermando, anche sulla scorta della sentenza della pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 5467 del 6 marzo 2009, la giurisdizione del giudice contabile e supportando le proprie pretese tramite una perizia di parte; chiedeva, in via istruttoria, l’acquisizione della documentazione riguardante le mansioni svolte e l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio e, nel merito, l’accoglimento del ricorso.

Il Ministero delle Finanze si costituiva con memoria del 2 aprile 2012, domandando, preliminarmente, che fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comitato di Verifica, in quanto autore di un atto meramente endo - procedimentale e, nel merito, il rigetto del gravame.


* * *

Nel frattempo, il 15 novembre 2012, il militare aveva presento un’istanza volta ad ottenere l’estensione del riconoscimento della causa di servizio delle infermità accusate quale “presupposto del diritto a pensione”.

La domanda veniva rigettata con la nota 62/I.P, in cui si osservava che il beneficio non era concedibile poiché la domanda era stata formulata in costanza di servizio e che il mancato riconoscimento della dipendenza dal servizio avrebbe costituito accertamento definitivo, ex art. 12 D.P.R 461/2001, sia ai fini della concessione dell’equo indennizzo sia del trattamento di privilegio.

Il signor Di B. in data 18 luglio 2014, depositava il ricorso n. 61937, del quale chiedeva la riunione, per connessione oggettiva e soggettiva, con quello n.60061, impugnando il provvedimento con cui il Ministero delle Finanze aveva rigettato la propria ulteriore richiesta ed il silenzio diniego serbato sulla stessa dall’Inps, ribadendo, per il resto le domande e le difese già spiegate.

La Guardia di Finanza si costituiva, con memoria dell’11 maggio 2015, svolgendo difese con riferimento ad entrambi i ricorsi e sostenendo la correttezza del proprio operato e l’infondatezza delle domande avversarie.

L’Inps, costituitosi con comparsa depositata in data 8 maggio 2015, eccepiva, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del giudice adito e, in secondo luogo, l’inammissibilità del gravame ex art. 71 lettera b) del R.D. 1038/1933 e, nel merito, ne sosteneva l’infondatezza.

Il ricorrente, con memoria del 12 maggio 2015, svolgeva ampie considerazioni sia sulla corretta individuazione del giudice contabile, sul quale si sarebbe radicata la giurisdizione, anche in conformità a diverse pronunce rese dallo stesso in controversie analoghe a quella in oggetto, sia sulla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 71 lettera b) del R.D. 1038/1933 sia sul proprio interesse, attuale e concreto all’impugnativa.

All’udienza del 21 maggio 2015, l’avvocato Alessandro Maggio reiterava la richiesta di riunire i ricorsi e chiedeva l’adozione di una pronuncia parziale sulla sussistenza della giurisdizione del giudice adito; l’avvocato Tiziana Giovanna Norrito non si opponeva alla richiesta di riunione, riportandosi, per il resto alle precedenti difese; il tenente colonnello B.. N.., per la Guardia di Finanza, rinviava al contenuto della memoria scritta.

Il G.U., ritenuto necessario ai fini della decisione del ricorso acquisire un parere medico - legale relativo alla dipendenza da causa di servizio delle infermità “cervico artrosi con cervicalgia” e “gonoartrosi ginocchio destro”, con l’ordinanza n. 110/2015, ne affidava la redazione alla Commissione Medico Legale presso questa Sezione, ordinando, al contempo, alla Guardia di Finanza di depositare presso la Segreteria della Sezione che avrebbe provveduto a trasmetterla alla CML, una dettagliata relazione riguardante i servizi svolti dal ricorrente e la documentazione sanitaria – amministrativa riguardante l’interessato che, eventualmente, non fosse già stata versata in atti con gli allegati prodotti il 25 giugno 2012 e il 28 ottobre 2014.

Il 18 settembre 2015 l’amministrazione ottemperava alla richiesta rivoltale; il collegio interpellato, in data 27 gennaio 2016, trasmetteva il proprio parere, nel quale affermava la dipendenza dal servizio delle patologie esaminate; in data 11 marzo il ricorrente trasmetteva brevi note a sostegno delle pretese fatte valere.

All’udienza del 18 marzo 2016, sentiti i rappresentanti delle parti che si riportavano alle precedenti difese scritte, la causa era trattenuta per la decisione e, al termine della camera di consiglio, il G.U., constatata l’assenza di pubblico effettuava gli adempimenti previsti dall’art. 429 c.p.c.

Considerato in

Diritto

1. Si evidenzia, in primo luogo, che con l’ordinanza n. 110/2015, per evidenti ragioni di connessione, è stata disposta la riunione dei giudizi indicati in epigrafe, aventi entrambi per oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate, specificandosi nel gravame più recentemente proposto che la declaratoria del nesso causale interessava al ricorrente “quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata”.

2. Di seguito, in via pregiudiziale, occorre esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Inps, che ha obiettato che il riconoscimento controverso è prodromico anche a benefici estranei al perimetro riservato alla cognizione del giudice contabile, quale l’equo indennizzo ed ha pure sottolineato che il ricorrente presta tutt’ora servizio attivo.

L’eccezione è infondata, poiché il giudice della giurisdizione ha chiaramente statuito che “è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio , proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio , quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla "materia"” (cfr. l’ordinanza della Corte di Cassazione, SS.UU., n. 4325 del 24 febbraio 2014; vd., inoltre, la pronuncia di questa Sezione n. 408/2015 e la copiosa giurisprudenza, di merito e di legittimità ivi citata).

3. Il ricorso, inoltre, appare ammissibile anche sotto l’ulteriore profilo contestato dall’ente previdenziale; non appare, infatti, pertinente il richiamo all’art. 71, lett. b, del R.D. n.1038/1933, il quale dispone che non possono essere proposte innanzi alla Corte dei Conti domande in merito alle quali non vi sia stata una previa pronunzia in sede amministrativa.

Ciò in quanto l’ispettore Di B. ha avanzato in via amministrava diverse istanze volte ad ottenere il riconoscimento della dipendenza dal servizio dell’infermità artrosiche da cui è affetto e il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è espressamente pronunciato, dichiarandole non meritevoli di accoglimento ed adottando un provvedimento ostativo alla concessione, in futuro, della pensione privilegiata.

4. Neppure può dubitarsi della presenza in capo al ricorrente, ispettore della Guardia di Finanza tuttora in servizio , dell’interesse concreto ed attuale, ai sensi dell’art. 100 del c.p.c., ad ottenere una pronunzia giudiziale sulla sussistenza o meno della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate, trattandosi un presupposto essenziale, ex art. 67 del D.P.R. n.1092/1973, per il successivo riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione privilegiata ordinaria ( cfr. la citata ordinanza delle SS.UU. n.4325/2014; la sentenza n.171/2015 della I^ Sezione Centrale d’Appello e la recenti decisioni n.120/2015 della locale Sezione d’Appello).

5. Prima di affrontare il merito della controversia, in via preliminare, infine, deve essere dichiarata l’estraneità al presente giudizio del Comitato di verifica presso il Ministero dell’Economia, estraneo al rapporto pensionistico controverso e perciò privo di legittimazione passiva.

6. Non merita, invece, accoglimento l’eccezione di difetto di legittimazione prospettato dall’ente previdenziale odierno resistente, in quanto la pretesa fatta valere è, comunque, riconducibile all’erogazione, in futuro di una pensione privilegiata, con conseguente riconoscimento in capo all’Inps della titolarità dell’interesse a contraddire di cui all’art. 100 c.p.c.

7. L’oggetto del contendere attiene al riconoscimento di nesso di interdipendenza fra il servizio e l’infermità “cervico artrosi con cervicalgia” e “gonoartrosi ginocchio destro”, considerate dal Comitato di Verifica per le cause di Servizio , pronunciatosi con parere n.49490/2006 del 10 settembre 2007, come patologie degenerative dipendenti da malformazioni costituzionali, sulla cui insorgenza e aggravamento non avrebbero svolto alcun influenza le mansioni svolte dall’interessato.

Tale giudizio non appare condivisibile, tenuto conto delle puntuali osservazioni del consulente d’ufficio incaricato di pronunciarsi in ordine al profilo in questione.

In particolare, la C.M.L. ha evidenziato che il ricorrente, per un lungo periodo, è stato imbarcato in unità navali, svolgendo servizio con turni di navigazione sia diurni che notturni per la repressione dei traffici marittimi illeciti e per l’effettuazione di controlli di polizia economica e finanziaria, giungendo a concludere che le lunghe ore di navigazione e le relative vibrazioni trasmesse al sistema osteo- muscolare abbiano esposto la colonna vertebrale e le ginocchia dell’interessato a microtraumatismi ripetuti nel tempo, causa dei fenomeni artrosici in esame.

Tale valutazione appare condivisibile, coerente con la documentazione in atti e congruamente motivata anche per quanto attiene alla rilevanza, quanto meno concausale, dei traumi riportati al ginocchio sinistro, già lesionato in età giovanile: le richieste di parte attrice, pertanto, meritano integrale accoglimento, dovendosi riconoscere la dipendenza dal servizio delle infermità “cervico artrosi con cervicalgia” e “gonoartrosi ginocchio destro”.

5. Considerata la particolare complessità delle questioni controverse, tuttavia, sussistono idonei motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in conformazione monocratica di giudice Unico per le Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, di conseguenza, dichiara la dipendenza delle infermità denunciate dal ricorrente, “cervico artrosi con cervicalgia” e “gonoartrosi ginocchio destro”, dal servizio svolto dallo stesso.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 18 marzo 2016.
Il Giudice
F.to Adriana Parlato

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo,13Aprile 2016

Pubblicata il 19 Aprile 2016

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Re: causa di servizio

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===interessante sentenza del TAR di Firenze

N. 00462/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00759/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 759 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso Elena Vignolini in Firenze, Via F. Bonaini, 10;

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze Direzione, Comitato di Verifica Per Le Cause di Servizio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

del decreto nr.3452/D-Pos 625179/A in data 2.12.2010 del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati - II Reparto - 9^ Divisione - 2^ Sezione (notificato il 24.1.2011) nonchè del parere nr.617/2010 in data 27.7.2010 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nelle parti in cui si è ritenuto che l'-OMISSIS- riscontrata al ricorrente non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio;

del Verbale Modello BL/G nr.1483/C.C. redatto in data 23.10.2009 dal Dipartimento Militare di Medicina Legale della -OMISSIS- - Commissione Medica Ospedaliera 2^, del verbale modello BL/B n.1074/C.C. datato 28.4.2009 della Commissione Medica Ospedaliera 2^ del Dipartimento Militare di Medicina Legale La -OMISSIS-;

per l'acccertamento ed il riconoscimento del ricorrente a percepire il corrispondente equo indennizzo con conseguente condanna a carico delle resistenti amministrazioni a corrispondere il relativo trattamento economico maggiorato da interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze Direzione e di Comitato di Verifica Per Le Cause di Servizio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2016 il Pres. Armando Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Il ricorrente, Sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, nel periodo dal 1991 al 2005 ha partecipato a numerose missioni internazionali di pace in territori dove è stato fatto uso di proiettili -OMISSIS-, con conseguente dispersione nell’ambiente di -OMISSIS-

Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con parere del 27.7.2010 riteneva che l’-OMISSIS- “Pregressa -OMISSIS-” non poteva essere riconosciuta dipendente da causa di servizio “in quanto non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese, benché impegnative, disagi e strapazzi di tale intensità, né elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi”.

I predetti provvedimenti sono stati impugnati per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, illogicità manifesta ed insufficienza della motivazione.

2 - In particolare, il ricorrente sottolinea come proprio durante una delle missioni in -OMISSIS-al ricorrente stesso fosse stata riscontrata, in data 22.5.2004, “-OMISSIS- bilaterale”; in data 11.6.2004 veniva ricoverato presso il Complesso Sanitario Campale-OMISSIS-+ -OMISSIS- di natura da determinare” ed in data 18.6.2004 veniva rimpatriato per motivi sanitari.

Non vi sarebbe, dunque, alcun dubbio che l’-OMISSIS- si è manifestata durante un periodo di servizio svolto in zona di guerra e da valutare in relazione al contesto delle operazioni internazionali di pace svolte in siti devastati da bombardamenti (con spostamenti a bordo di camionette aperte) senza essere munito di alcun mezzo di protezione (tute, mascherine e guanti), in relazione all’ambiente altamente inquinato da esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione ed ossidazione dei metalli pesanti, causate dall’impatto e dall’esplosione delle munizioni utilizzate per le operazioni belliche, fra le quali munizioni si annoverano quelle con utilizzo di -OMISSIS-.

3 - Alla luce delle situazioni ambientali e degli approfonditi studi riportati nel ricorso, appare erroneo, a detta dell’interessato, il giudizio per cui non si rilevano “né elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi”.

Ulteriore fattore concausale sarebbe l’impiego, in dosi considerevoli, delle vaccinazioni (tra obbligatorie e facoltative circa 35/40) variamente somministrate ai militari in missione fuori-area, per la prevenzione di numerose patologie infettive, le quali, secondo un’attenta lettura della produzione scientifica in materia, contribuiscono ad un rilevante abbassamento delle difese immunitarie.

4 - E’ stata anche (2° motivo) contestata la violazione dell’art.10/bis della L.7.8.1990 n.241.

Con il terzo motivo,poi, è stata dedotta violazione dell’art.5 del DPR. n.181/2009, illegittimità per omessa applicazione della Tabella relativa alle -OMISSIS-di cui agli artt.138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, eccesso di potere per erronea valutazione della situazione di fatto.

Con il 4 motivo si lamenta che la CMO di La -OMISSIS- abbia escluso il danno morale per la -OMISSIS- totale, in tal modo violando l’art. 5 co. 1, lett. c) del DPR n. 37/2009.

5 - In via preliminare deve dichiararsi il mancato rispetto del principio di chiarezza e sinteticità nella redazione del ricorso, ai sensi dell’art. 3 c.p.a.. Ciò costituirà elemento di valutazione nella liquidazione delle spese di causa (art. 26 c.p.a.).

5.1 – Sempre in via preliminare va dichiarata inammissibile l’azione di accertamento: per costante e ampiamente noto orientamento giurisprudenziale nel procedimento di concessione di equo indennizzo non sono ravvisabili posizioni di diritto soggettivo da accertare ma solo di interesse legittimo da far valere con azione di annullamento.

5.2 - Nel merito. il secondo motivo di violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 è infondato, poiché, per ormai prevalente giurisprudenza anche di questo TAR il preavviso di rigetto dell’istanza non opera nei procedimenti di equo indennizzo ((T.A.R. Toscana Sez. I, 3/08/2015, n. 1153; v. anche T.A.R. Campania, Napoli, VII, 18.4.2013, n. 2057; idem, 18.4.2013, n. 2086; Cons. Stato, IV, 27.6.2008, n. 3259; T.A.R. Campania, Napoli, VI, 14.1.2008, n. 176).

6 - Merita invece accoglimento il primo motivo di eccesso di potere – riferito al giudizio di non dipendenza da causa di servizio della patologia -OMISSIS- “ Pregressa -OMISSIS-”, sotto i molteplici aspetti dedotti in ricorso.

Alla luce dell’ampia (anzi, come detto, eccessiva) esposizione delle acquisizioni scientifiche in materia di rischi da esposizione a proiettili ad -OMISSIS- (o-OMISSIS-) e a fronte della indiscutibile presenza prolungata del ricorrente in teatri di guerra ove è stato fatto uso di tali munizionamenti, con i conseguenti effetti di rilascio nell’ambiente di particelle da esplosione contro obiettivi a loro volta inquinanti (industrie chimiche), il tutto accompagnato da una condizione di indebolimento generale delle difese immunitarie indotto da una serie continua di vaccinazioni, appare davvero ermetica, come tale illogica e priva di ogni supporto descrittivo-motivazionale la sopra riportata affermazione del CVCS.

Come si è già ricordato, quest’ultimo, infatti, si è limitato ad affermare che “non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese, benché impegnative, disagi e strapazzi di tale intensità, né elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali “.

Si tratta di affermazione stereotipa, in quanto – secondo l’ampia casistica in materia, più volte sottoposta al vaglio di questo Tribunale - ripetutamente usata, con una abusata tecnica redazionale “a stampone” dal medesimo Comitato in numerosissimi casi analoghi, come tale doppiamente inspiegabile e tanto più sorprendente. Si tratta, infatti, di valutazione proveniente da organo tecnico-amministrativo di cui fanno parte giudici provenienti dalle diverse magistrature, avvocati dello Stato, dirigenti statali, ufficiali medici superiori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato, funzionari medici delle amministrazioni dello Stato: cioè quello che dovrebbe essere il fior fiore delle capacità e competenze in materia di procedimenti amministrativi e scienze medico-legali. Come tale, esso Comitato dovrebbe assicurare al cittadino il massimo grado di rispetto dei fondamentali canoni di buona azione amministrativa di carattere discrezionale, in termini di motivazione, adeguatezza istruttoria, logicità, imparzialità e trasparenza.

6- Sul piano del cattivo uso della discrezionalità tecnica, va osservato, sotto un primo profilo, come sia la letteratura scientifica che quella giuridica hanno posto in rilievo il nesso di causalità intercorrente tra l’impiego di militari in zone di “guerra” caratterizzate da utilizzo di proiettili ad -OMISSIS-(T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 25/02/2013, n. 1084; T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 19/02/2013, n. 478 ;T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 05/08/2010, n. 17232).

Come ampiamente rilevato in giurisprudenza, vari e qualificati studi, oltre alla documentazione citata nel ricorso, hanno evidenziato gli effetti gravemente nocivi derivanti dall’esposizione -OMISSIS- (relazioni delle commissioni parlamentari d’inchiesta del 12.1.2008 e del 9.1.2013: TAR Toscana, sez. I. 09/06/2015 n. 880 ; si veda anche TAR Lazio, Roma, I bis, 21.7.2014, n. 7777).

Proprio e seppure in relazione alla mancanza di studi dimostranti la natura -OMISSIS-, questo Collegio ha più volte ricordato che, come risulta dal resoconto della commissione parlamentare d’inchiesta del 18.5.2005 , “in letteratura è risaputo che i metalli pesanti sono -OMISSIS-”; rilevano, inoltre, le argomentazioni svolte in tale sede dalla dottoressa -OMISSIS-(responsabile del laboratorio dei biomateriali presso il Dipartimento di neuroscienze dell’Università degli Studi di -OMISSIS-). Del resto, quanto sostenuto sul punto dalla comunità scientifica ha indotto il legislatore stesso (art. 1079, comma 1, del d.p.r. n. 90/2010) a riconoscere la sussistenza di un rischio correlato all’impiego in teatri operativi esposti alla dispersione di nano particelle di minerali pesanti da esplosione di materiale bellico ( TAR Tosana, 9/6/2015 n. 880; TAR Lazio, Roma, I bis, 21.7.2014, n. 7777; Cons. Stato, IV, 4.9.2013, n. 4440).

In tale contesto, il riconoscimento dell’indennità in questione non richiede la dimostrazione certa del nesso causale, operando un criterio di probabilità, alla cui stregua il verificarsi dell’evento -OMISSIS-costituisce elemento sufficiente a determinare il diritto, per la vittima della patologia, all’indennità, qualora l’Amministrazione non sia in grado di escludere, con specifica, puntuale e convincente motivazione, il nesso di causalità (TAR Sicilia, Palermo, I, 4.3.2014, n. 649).

Rispetto a tale quadro scientifico-giurisprudenziale la motivazione del CVCS si manifesta – come già evidenziato - apodittica, autoreferenziale, illogica ed errata.

7 - Quanto al secondo aspetto di irragionevolezza, lo stesso Comitato non si è premurato di capire e far capire quali sarebbero i “fattori individuali” tali da recidere qualsiasi nesso quanto meno di concausalità con le sopra ricordate condizioni di lavoro, quali, ad esempio: familiarità -OMISSIS-, esiti di patologie -OMISSIS-anteriori all’impiego in zone di guerra, ecc..

Né lo stesso Comitato, a fronte delle significative circostanze favorevoli alle pretese del ricorrente, si è sforzato in alcun modo di dimostrare che i teatri ove ha operato il ricorrente fossero immuni da quei pericoli di inquinamento -OMISSIS- o comunque ambientale che il ricorrente, dal canto suo, si è diligentemente preoccupato di dimostrare, anche con riferimento alle date di insorgenza della patologia -OMISSIS-.

8 – D’altra parte, la giurisprudenza di questo Tribunale nella materia di equo indennizzo con specifico riferimento alle patologie -OMISSIS-di militari italiani operanti nelle varie zone di guerra per missioni di pace in cui le Forze Armate del nostro Paese si sono trovate ad operare nell’ultimo ventennio, ha chiarito - con ampia esposizione delle vicende parlamentari, della letteratura scientifica e delle modalità di operare dei militari sui vari teatri di intervento dell’Italia nelle numerose missioni di pace all’estero – che le condizioni di impiego e dei luoghi di intervento costituiscono fattori probabilistici di causalità o concausalità, che non si possono sbrigativamente liquidare da parte del Comitato di verifica con formule tautologiche, astratte, libresche, ripetitive e smentite da fatti oggettivi, quali le situazioni personali del militare o il suo impiego in condizioni di elevata pericolosità, tutt’altro che ordinaria.

9 – In particolare, si è ribadito più volte che la pregressa partecipazione a missioni all’estero, se da un lato non giustifica il riconoscimento indifferenziato e in via automatica della dipendenza da causa di servizio delle patologie dalle quali il personale militare sia risultato affetto, essa, tuttavia e per converso, costituisce circostanza di fatto che – tenuto anche conto del numero consistente di missioni (come nel caso di specie) – richiede un puntuale approfondimento istruttorio e motivazionale del CVCS caso per caso (e non con formule “copia e incolla”), diretto a far emergere con convincente chiarezza le ragioni che abbiano indotto l’amministrazione ad escludere l’esistenza di un fattore specifico di rischio in rapporto di causalità con la malattia (TAR Toscana, 9-6-2015 n. 880); peraltro, dalla stessa giurisprudenza emerge l’andamento ondivago ed imperscrutabile del CVCS, il quale per altre, del tutto analoghe fattispecie, ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle patologie -OMISSIS-contratte in zone di guerra: TAR Toscana, 13/07/2015 n. 1068).

Ugualmente ondivago ed imperscrutabile appare il giudizio dello stesso CVCS, laddove per lo stesso militare e per le stesse circostanze da un lato riconosce il nesso eziologico per una patologia -OMISSIS- e dall’altro lo esclude per un’altra analoga -OMISSIS- (TAR Toscana, 13/07/2015 n. 01068 ).

10 – In definitiva, nessuna specifica ragione di esclusione è dato rinvenire nella tautologica motivazione dell’atto impugnato, che, attraverso il generico riferimento alla insussistenza di “disagi e strapazzi di tale intensità, né elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali” , da un lato, trascura di attribuire la dovuta considerazione alle peculiari caratteristiche (geografiche e funzionali) del servizio prestato dal ricorrente, dall’altro omette di indicare quali siano i fattori individuali predisponenti o determinanti sul piano causale.

11 – Va accolto anche il motivo relativo alla mancata considerazione del danno morale connesso alla -OMISSIS- (pur riconosciuta dipendente) da parte della CMO, di cui si impugna il relativo verbale indicato in epigrafe.

Sul punto appare sufficiente rinviare, per ragioni di sinteticità, a quanto disposto su materia identica da questo Collegio, il quale ha osservato che, in relazione a quanto disposto dall’art. 1082 del DPR n. 90/2010 (e dele ecorrispondenti norme previgenti), gli organi sanitari militari debbono tener conto della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione della dignità umana connessa ad una affezione -OMISSIS-, come ad esempio un -OMISSIS- (TAR Toscana, 15-10-2014, nn. 1536 e 1537,, IDEM,N30-10-2014 n. 1712).

12 – Va invece respinta l’altra censura relativa alla ascrivibilità a tabella superiore dell’-OMISSIS- -OMISSIS- per le stesse ragioni esposte dalla testè citata giurisprudenza di questo TAR, il quale ha rilevato che la tabella richiamata dall’art. 138 D. Lgs. n. 20972005 (espressamente richiamata ed invocata dal ricorrente) relativamente ai danni subiti dalle -OMISSIS-non era stata ancora approvata all’epoca degli impugnati provvedimenti. .

13 - In conclusione il ricorso va in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto e in parte accolto e vanno annullati i provvedimenti impugnati, nei limiti della motivazione sopra esposta.

Le spese, in relazione alla parziale soccombenza e alla inosservanza dei principi di chiarezza e sinteticità nella redazione del ricorso, ben possono compensarsi.

In relazione al reiterato comportamento del Comitato di Verifica Cause di Servizio, denotante grave negligenza nell’esame del caso, il Collegio trasmette copia della presente sentenza al Sig. Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Sig. Capo di Gabinetto dello stesso Ministro, nonché – in relazione al ricorrente contenzioso che il predetto comportamento del Comitato di Verifica ingenera, con i conseguenti esborsi a carico dell’erario per oneri processuali, maggiori somme per interessi e quant’altro - alla Procura Regionale Toscana della Corte ei Conti.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione ed annulla i provvedimenti impugnati, nei limiti esposti nella stessa motivazione.

Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria perché invii copia della presente sentenza al Sig. Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Sig. Capo di Gabinetto dello stesso Ministro, nonché, con il relativo fascicolo, alla Procura Regionale Toscana della Corte dei Conti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente, Estensore

Bernardo Massari, Consigliere

Gianluca Bellucci, Consigliere



IL PRESIDENTE, ESTENSORE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Re: causa di servizio

Messaggio da oreste.vignati »

questa e veramente favolosa, finalmente qualcosa si muove, speriamo abbia qualche effetto.
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

oltre a quella postata sopra da ANGRI62 che mi ha preceduto e che cmq. ringrazio per la sua collaborazione, ho notato diverse sentenze del Tar di Firenze (Toscana) che dispone l'invio delle medesime alla Corte dei Conti per la valutazione del danno e, speriamo, che questi signori pagano una volta per tutte, le spese di tasca propria.

infatti, ne posto qualcuna col riferimento (lascio a voi la possibilità di vederla) a modo di esempio.
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SENTENZA ,sede di FIRENZE ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201600521, - Public 2016-03-23 -

in questa sentenza si legge:

1) - Il CVCS si è espresso negativamente sull’istanza di equo indennizzo a distanza di ben dieci anni.

2) - In disparte la mancanza di ogni minima analisi sulle caratteristiche mansionali del grado e della specializzazione posseduti (purtroppo quasi sempre carenti nei pareri del CVCS) il parere in contestazione omette, altresì, ogni riferimento significativo alle risultanze delle visite espletate dal CMO, favorevoli al ricorrente.

3) - A scalzare l’evidenza della lacunosità motivazione, istruttoria, percettiva e valutativa del Comitato non può valere invocare – come fa la Relazione dell’Amministrazione versata in atti – la discrezionalità che caratterizza l’operato dell’Organo tecnico.

4) - E’ pur vero, infatti, che nell’assetto delineato dal DPR n. 461/2001 il CVCS è l’unico organo competente, in via esclusiva, a pronunciarsi sul nesso di causalità o concausalità determinante fra condizioni di lavoro e patologia lamentata dal lavoratore; tuttavia, proprio per questo suo ruolo di esclusività lo stesso Comitato deve tener conto di tutti i fattori ed elementi potenzialmente ascrivibili a fattore eziologico e dare congrua e convincente motivazione sulla compiuta valutazione complessiva: che, come detto, nella specie risulta totalmente mancante.

5) - Manda alla Segreteria perché invii copia della presente sentenza e del fascicolo di causa alla Procura Regionale Toscana della Corte dei Conti.
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angri62
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Re: causa di servizio

Messaggio da angri62 »

===altro ricorso accolto.....

N. 00856/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02652/2013 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2652 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Fontana n. 18

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Milano, Via Freguglia, n. 1

per l'annullamento:

- del decreto n. 01857/2013/CS del 7.6.2013 del Ministero della giustizia;

- del parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato per la verifica delle cause di servizio, posizione n. 29271/2012;

- dell’atto prot. n. 0154349-2013 del 2.5.2013 (recante la data del 31.5.2013) del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Direzione generale del personale e della formazione;

- di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2016 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, già dipendente del Ministero della Giustizia in qualità di appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria (arruolato dal 27 novembre 1977), ha impugnato il decreto con il quale il Ministero, sulla scorta del parere (parimenti impugnato) del Comitato di verifica delle cause di servizio (C.V.C.S.), non ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “disturbo dell’adattamento con ansia in remissione parziale in pregressa allegata sindrome ansiosa depressiva”, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Il Comitato di verifica ha reputato la patologia sofferta dal ricorrente non riconducibile a causa di servizio, in quanto: “trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro-vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio, idonee per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l’infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante”.

In estrema sintesi, l’interessato ha dedotto:

- l’insufficienza della motivazione e il difetto d’istruttoria dell’attività amministrativa, che non avrebbe ponderato adeguatamente l’incidenza eziologica delle mansioni svolte dal ricorrente in ambiente carcerario a contatto con la popolazione detenuta (all’uopo, l’istante ricorda, ad esempio, di essere dovuto intervenire in occasione del suicidio di un detenuto);

- sul versante procedimentale, l’omissione della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/90.

Si è costituito il Ministero intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione; quest’ultima ha adempiuto depositando, in data 31 gennaio 2014, un rapporto informativo dal quale risulta che il ricorrente:

- dal 1979 al gennaio 2008 ha svolto servizio presso l’ufficio matricola della Casa Circondariale di Lodi, svolgendo a partire dal 2001 occasionalmente le funzioni di Comandante di reparto;

- dal giugno del 2008, anche a seguito del carico di lavoro che aveva ingenerato particolari apprensioni, ha lasciato l’ufficio matricola svolgendo contemporaneamente servizio nei seguenti uffici: presso l’Ufficio Colloqui come responsabile, presso l’Ufficio educatori come supporto al personale e presso la Sorveglianza Generale come coordinatore.

All’udienza pubblica del 19 novembre 2014 la Sezione ha disposto consulenza tecnica d’ufficio. In particolare, il CTU è stato incaricato di fornire risposta ai seguenti quesiti:

“- Dica il c.t.u., previa visita medica dell’interessato nel contraddittorio degli eventuali consulenti di parte, nonché sulla scorta della documentazione esibita in giudizio e di quella eventualmente ritenuta necessaria e fornita in sede peritale, se il sig. -OMISSIS- sia stato affetto e lo sia tuttora dalle patologie indicate in ricorso; b) - Dica, altresì, se sussista nesso causale (o concausale) in termini di alta probabilità scientifica e logico - razionale tra l’evento patologico eventualmente riscontrato e le condizioni lavorative dedotte in ricorso (e quali risultano dalla documentazione in atti); - specifichi, nell’ipotesi affermativa, a quale delle categorie indicate nelle tabelle A o B allegate al D.P.R. 834/81 sia ascrivibile l’evento patologico accertato”.

Depositata la relazione peritale, la causa è stata discussa e decisa all’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2016.

2. Il ricorso è fondato. Al riguardo il Collegio osserva quanto segue.

2.1. Preliminarmente, occorre rilevare che la giurisprudenza amministrativa è concorde nell’affermare che il giudizio medico-legale reso conclusivamente dal C.V.C.S. si basa su nozioni scientifiche e su dati dell’esperienza propri della disciplina applicata i quali, per il loro carattere squisitamente tecnico, sono tendenzialmente insindacabili, purché coerenti con le circostanze emerse nel corso del procedimento. Il giudizio medico-legale è, quindi, censurabile in sede giudiziaria per eccesso di potere solo quando la valutazione dei fatti effettuata dall’Organo tecnico risulti manifestamente irrazionale, presenti macroscopici vizi logici oppure quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione medica finale o per palese contrasto con i criteri che il Comitato ha dichiarato di applicare (cfr., C.d.S., Sez. V, n. 2093/2012; Sez. III, n. 404/2012; Sez. IV, n. 2683/2011).

2.2. Tuttavia, proprio con riferimento alle valutazioni tecniche inerenti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità, la stessa giurisprudenza ha anche affermato che l’oggetto del giudizio deve comunque estendersi alla esatta valutazione dei fatti, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie applicabile. In tale ottica, se è vero che il Giudice non può sostituire all’apprezzamento opinabile dell’Amministrazione il proprio, è altrettanto vero che il medesimo Giudice, in ossequio al fondamentale principio di effettività della tutela giurisdizionale, non può esimersi dal sindacare l’eventuale erroneità dell’apprezzamento dell’Amministrazione, ove tale erroneità sia in concreto valutabile, soprattutto ove debba esercitarsi una discrezionalità tecnica, in rapporto alla quale l’esercizio del potere richiede non una scelta di opportunità, ma l’esatta valutazione di un fatto secondo criteri e parametri di una determinata scienza o tecnica (cfr., C.d.S., Sez. VI, n. 8399/2009).

2.3. Questo Collegio aderisce a quest’ultimo orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in definitiva, il giudice amministrativo, pur incontrando i limiti oggettivi dell’opinabilità e della relatività di ogni valutazione scientifica, nonché dell’impossibilità di sostituirsi all’Amministrazione, non è tenuto a limitare il proprio apprezzamento ad un esame superficialmente estrinseco della valutazione discrezionale, secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell’istruttoria, dovendo, invece, estendere l’oggetto del giudizio secondo una doppia direttrice: quella dell’esatta e compiuta valutazione del fatto, secondo parametri chiari e precisi della scienza di volta in volta applicata, e quella della piena verisimiglianza, completezza e coerenza logica delle conclusioni raggiunte.

2.4. Con riferimento ai fatti di causa, le argomentazioni del ricorrente meritano di essere condivise.

2.4.1. Al riguardo, il Collegio deve osservare che il parere del C.V.C.S., sebbene abbia riportato la consueta formula stereotipata di aver “esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”, ha in realtà completamente tralasciato l’esame concreto dei precedenti di servizio anche sotto il profilo medico. In particolare, come evidenziato nella relazione del CTU, “appare del tutto attendibile, e non vi sono chiari elementi di contrasto o di negazione in merito, che il sig. -OMISSIS- abbia presentato una sintomatologia ansiosa e depressiva nei periodi descritti, rilevandosi altresì attestazioni mediche che fanno specifico riferimento all’insorgere della stessa a seguito della sua situazione lavorativa (ruolo lavorativo nucleo centrale della reazione di adattamento Dott. Ferrari 16/3/2011 e altre).

Nello specifico, non vi sono quindi elementi che permettano di porre il dubbio sulla clinica in essere né nell’arco dei mesi in cui il soggetto si assentò dal lavoro, né nei periodi successivi, in cui la ripresa del lavoro fu certamente indicativa di una remissione parziale come effetto della terapia farmacologica né, in particolare, sulle certificazioni rilasciate da sanitari nel corso dello svolgimento della propria opera professionale in ambito di struttura pubblica”.

2.4.2. In aggiunta a ciò, si rileva ancora che il parere in esame non è adeguatamente motivato sotto un ulteriore e diverso profilo, posto che è stata esclusa in modo apodittico la sussistenza di un nesso di causalità (“neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante”) tra il quadro morboso diagnosticato al ricorrente e la doverosa attività di servizio dallo stesso prestata, così tralasciando di analizzare in concreto i precedenti di servizio e di indagarli come possibile concausa sia efficiente (che connota la genesi della malattia) che determinante (quando i fatti di servizio assurgono al ruolo di elementi preponderanti che influiscono sul male, nel senso che in loro difetto questo non sarebbe insorto). Al riguardo, contrariamente a quanto affermato nell’impugnato parere del Comitato di verifica, il CTU evidenzia che “non risulta che il sig. -OMISSIS- abbia mai presentato evidenti sintomi di psicopatologie pregresse, tanto più essendo soggetto capace di svolgere adeguatamente le proprie mansioni in polizia senza che sia dato comprovare in lui alcuna patologica “personalità predisposta” ”, aggiungendo che “attendibile e coerente con quanto rilevato dai differenti Sanitari è poi anche ciò che il soggetto riferisce in merito al suo allarme costante, intercorso peraltro dopo molti anni di attività in cui l’adattamento fu efficace, e soggettivamente attribuito tanto al carico di lavoro che alla responsabilità nei confronti dei detenuti, molti dei quali portatori di gravi problematiche personali o a rischio auto lesivo”; l’omissione di un documentato e motivato esame del nesso eziologico, anche sul piano della concausalità, conferma, dunque, che la decisione medico-legale è illegittima per mancanza di un’adeguata istruttoria e di una esauriente motivazione.

2.5. Il parere del C.V.C.S. (vincolante per l’Amministrazione) risulta pertanto del tutto errato - e dunque illegittimo - nelle parti in cui nega la riconducibilità eziologica della patologia di cui soffre il ricorrente all’esposizione cronica del medesimo allo stress lavorativo durante lo svolgimento delle proprie mansioni di servizio, con una motivazione stereotipata e apodittica e sulla scorta di un evidente difetto d’istruttoria, nonché di una incongrua valutazione tanto dei fatti che della sindrome.

2.6. Sotto diverso profilo, trattandosi di procedimento ad iniziativa di parte l’adozione del provvedimento negativo avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi, norma di principio in ordine alla quale le eccezioni vanno intese in termini restrittivi e non estese in via analogica.

Nel caso de quo l’adozione della necessaria comunicazione avrebbe, infatti, consentito la produzione di elementi difensivi da valutare nella naturale sede procedimentale, prima che nella presente sede giurisdizionale.

2.7. In ragione delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del decreto impugnato e del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

Al riguardo, il Collegio osserva che, a seguito del disposto annullamento, il procedimento dovrà essere rinnovato dal Ministero della Difesa, con richiesta di riesame al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, il quale rivaluterà la situazione del ricorrente alla luce delle considerazioni e di tutti i fatti evidenziati in motivazione ed emergenti dalla documentazione in atti, nonché delle perizie mediche, anche di parte, con nuova adozione di un provvedimento finale da parte di un diverso Collegio.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Il compenso spettante al consulente d’ufficio è posto a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidato come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente per complessivi € 2000,00 (euro duemila/00).

Condanna, altresì, il Ministero al pagamento, in favore del consulente tecnico Dott. Riccardo Pettorossi, del compenso nella misura di complessivi € 850,00, di cui € 300,00 da rimborsare al ricorrente qualora da quest’ultimo già versati al consulente come anticipo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Angelo Fanizza, Primo Referendario

Oscar Marongiu, Referendario, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/05/2016

IL SEGRETARIO
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

servizio prestato come dattilografo.
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La Corte dei Conti rigetta:

1) - infermità: "OD esiti di distacco di retina con visus residuo ombre e luci; OS esiti di distacco di retina con visus residuo 5-6/10”.
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LAZIO SENTENZA 166 26/05/2016


SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO SENTENZA 166 2016 PENSIONI 26/05/2016



Sent. 166 /2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Pres. Ivan De Musso

nella pubblica udienza del 14 aprile 2016, con l'assistenza del segretario dott. Marco Olivieri Sangiacomo;
udito 1’ Avv. Andrea Musacchio, su delega degli Avv.ti D. e P. Bonaiuti per la parte ricorrente;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 066619/PM del registro di Segreteria promosso dal sig. W. D. G., rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Bonaiuti e Paolo Bonaiuti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Omissis, via R. Grazioli Lante n. 16,

AVVERSO
il decreto n. 36 del Ministero della Difesa del 14 marzo 2006.

FATTO

Il sig. W. D. G., già sottufficiale dei Carabinieri , in congedo assoluto per riforma dal 12 ottobre 2001, in data 19 ottobre 2001 chiese trattamento pensionistico di privilegio per ‘infermità "OD esiti di distacco di retina con visus residuo ombre e luci; OS esiti di distacco di retina con visus residuo 5-6/10”;

Detta istanza venne rigettata con il provvedimento impugnato, emesso in conformità con il parere espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di servizio il quale, nella seduta del 21 febbraio 2005, malgrado l’esito della visita medica collegiale da parte della C.M.O. di Roma che, nel verbale n. D201/0744 del 10 ottobre 2001 non negò un possibile ruolo concausale del servizio prestato come dattilografo;

La difesa del ricorrente si duole dell'erroneità del parere del Comitato di verifica, anche alla luce dell’avviso del consulente di parte dott. Fiorani il quale, nella sua relazione depositata in atti, assume che “il lavoro svolto come dattilografo ed addetto ai video terminali per lunghissimi anni, in condizioni non ottimali di luminosità, ha causato quelle sollecitazioni meccaniche soprarichiamate, sul corpo vitreo che stanno alla base del successivo distacco della retina”;

All’udienza del 19 dicembre 2011 il Giudice Unico di questa Sezione, con ordinanza n. 270/2012 ha disposto l’acquisizione di un dettagliato rapporto informativo sulle mansioni effettivamente svolte dal sottufficiale nel periodo 1972-2001. Il Comando Carabinieri , con nota dell’8 gennaio 2014 ha trasmesso tutti i rapporti informativi relativi al periodo d’interesse;

Con ordinanza n. 350/2014 questo stesso giudice ha investito la Sezione Speciale del C.M.L. presso la Corte dei conti del quesito: “Se e in quale misura l’applicazione a strumenti di videoscrittura possa aver svolto ruolo causale o concausale nell’insorgenza dell’infermità diagnosticata dalla C.M.O. di Roma, con il verbale del 21.02.2005 nonché con l’altro verbale del 12 ottobre 2001;

La Sezione Speciale del C.M.L. presso la Corte di conti ha fatto pervenire il proprio parere in data 27.04.2015.

In esso il predetto organo tecnico si esprime nei seguenti termini: «Sulla base dell’esame della documentazione in atti e successivamente acquisita nonché delle considerazioni dianzi espresse, questa Sezione Speciale del Collegio Medico Legale ritiene che l’impiego a strumenti di videoscrittura (svolto dal 1991 al 2000) non abbia svolto alcun ruolo causale o concausale efficiente e determinante in un soggetto affetto da grave miopia nell’insorgenza dell’infermità “OD esiti di distacco di retina con visus residuo ombre e luce OS esiti di distacco di retina con visus residuo 5-6/10”, che pertanto è da ritenersi NON dipendente da causa di servizio.>> In data 04.09.2015 gli Avv.ti D. e P. Bonaiuti hanno depositato note di udienza con allegata perizia medico-legale del doti. C.M. Fiorani contestando le conclusioni del parere del C.M.L. e insistendo per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza del 16.09.2015 l’Avv. D. Bonaiuti ha insistito, in via principale, per l’accoglimento del ricorso e, in via subordinata, per l’acquisizione di un ulteriore parere medico-legale.

In accoglimento della richiesta subordinata del difensore del ricorrente veniva disposta con ordinanza n. 232/2015 l’acquisizione di un ulteriore parere medico-legale del Ministero della Salute il quale, in data 25.11.2015 ha fatto pervenire il suo avviso del seguente tenore:

“Dopo attento esame degli atti, tenuto conto della storia clinica, in risposta al quesito posto in ordinanza si ritiene che la determinazione del distacco di retina bilaterale sia rapportabile alla condizione di miopia elevata di cui è portatore il W. D. G. senza poter attribuire un ruolo causale o concausale all’attività di videoscrittura svolta dallo stesso dal 1991 al 2000. La condizione di miopia elevata è determinata da una costituzione anatomica del bulbo oculare che risulta di dimensioni accresciute rispetto alla norma e quindi determinata da fattori endogeno costituzionali. Tale condizione è notoriamente associata in senso statistico alla presenza di degenerazioni periferiche vitreo retiniche. La presenza di queste degenerazioni, che sono caratterizzate dalla concomitanza di assottigliamenti del tessuto retinico associati ad aumentata del vitro soprastante, costituisce una evidente predisposizione alla formazione di lesioni aderenza di continuo in forma di fori o rotture retiniche dalle quali può penetrare progressivamente una quantità di vitreo liquefatto tra la neuro retina e l’epitelio pigmentato, determinando un simultaneo distacco della retina. L’attività di videoscrittura praticata dal ricorrente non può essere considerata, per criterio qualitativo quantitativo e modale, significativa dal punto di vista etiopatogenetico in riferimento sia alla miopia che al conseguente distacco di retina. Tale attività lavorativa non comporta infatti una sollecitazione eccezionale sulla capacità “trattiva” del vitreo nelle aree degenerative rispetto a qualsiasi altra comune attività. Tra i fattori responsabili della accentuazione della forza trattiva virale nel contesto delle aree degenerative sono da ricordare le condizioni di disidratazione sistematica, anche relativa, nonché la sollecitazione meccanica determinata da traumi o scuotimenti in grado di provocare sommovimenti della gelatina vitreale all’interno del bulbo. Infine si segnala che l’impegno della funzione visiva, di per se stesso, non può essere considerato comparabile all’azione di trauma."

In data 29.01.2016 gli Avv.ti D. e P. Bonaiuti hanno depositato note di udienza con le quali, confortati anche dalle perizie mediche di parte del dott. Fiorani e del dott. Mochi, contestano le valutazioni medico-legali da ultimo espresse dall’U.M.L. ed insistono per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza del 09.02.2016 l’Avv. Musacchio, delegato dagli Avv.ti Bonaiuti, ha sottolineato come i disagi lavorativi cui è stato sottoposto per più di venti anni il ricorrente non possono non aver influito, sotto il profilo perlomeno concausale, nella genesi e/o nell’aggravamento della patologia oculare di cui è affetto il Sig. W. D. G., infermità che meriterebbe di essere classificata nella V ctg..

Con ordinanza n. 34/2015 il GUP ha chiesto al ricorrente di depositare ogni ulteriore documentazione in suo possesso relativa all’infermità sofferta.

Gli avvocati patrocinanti hanno depositato, oltre ad una serie di documentazione, note autorizzate nelle quali insistono per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza odierna l’Avv. Musacchio si è riportato alle argomentazioni scritte ed insistito per l’accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

I due pareri medico-legali acquisiti nel corso del processo – alle cui argomentazioni integralmente ci si riporta - concordano nel ritenere, dal punto di vista scientifico secondo le attuali conoscenze mediche, l’assenza di un collegamento etiopatogenetico determinante dell’infermità oculare sofferta dal Sig. W. D. G. dall’attività lavorativa di applicazione ai video terminali, né sotto il profilo causale né quello concausale, atteso, inoltre, che il ricorrente ha svolto l’attività di dattilografo con l’uso di videoterminali solo nell’ultimo periodo del rapporto lavorativo (1991-2000), periodo in cui l’infermità visiva, sotto l’aspetto di grave miopia, si era già manifestata.

I due pareri medico-legali convincono il giudicante che l’insorgenza dell’infermità "OD esiti di distacco di retina con visus residuo ombre e luci; OS esiti di distacco di retina con visus residuo 5-6/10” non può riconoscersi dipendente da causa o concausa di servizio.

Le conclusioni dei pareri medico-legali acquisiti convincono il giudicante sulla genetica predisposizione del ricorrente all’infermità di cui è affetto all’occhio sx atteso che il medesimo – come attestato dalle sue stesse dichiarazioni anamnestiche – “non ha mai visto” dall’occhio dx anche anteriormente all’assunzione del rapporto lavorativo.

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.

PQM

Il Giudice Unico delle Pensioni

Respinge il ricorso.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Roma il 14 aprile 2016.

Il GUP
F.to Pres. Ivan De Musso

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26/05/2016


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Re: causa di servizio

Messaggio da Dott.ssa Astore »

Io propongo un primo contatto con un legale competente in materia,ma quanto prima.
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

La 3^ Sez. d'Appello della Corte dei Conti, ha Accolto, la tesi del ricorrente secondo cui la Corte dei Conti è competente ha pronunciarsi sui ricorsi dei "dinieghi" sul riconoscimento delle cause di servizio per il personale ancora in servizio.

Ora finalmente si è fatta chiarezza fino all'ultimo grado d'Appello della Corte dei Conti.

Infatti la Corte precisa:

1) - Il motivo è fondato.

2) - Occorre infatti considerare, in proposito, che secondo l’orientamento della Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 4325/2014 e precedenti ivi richiamati) appartiene alla giurisdizione di questa Corte la potestas judicandi su una domanda volta ad ottenere il mero riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità, senza che alcun rilievo possa in contrario assumere il fatto che l’interessato sia ancora in servizio.

3) - L’appello merita quindi accoglimento in quanto erroneamente l’originario ricorso è stato dichiarato inammissibile, ben avendo potuto, il primo giudice, pronunciarsi sulla domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate dall’Arvonio, sebbene quest’ultima non fosse ancora in quiescenza.

4)- Per l’effetto, devono rinviarsi gli atti al giudice territoriale ai sensi dell’art. 105 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 affinchè, in diversa composizione, decida il merito della controversia.

N.B.: - Consiglio a tutti di farne tesoro e conservarla nelle proprie cartelle.
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TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 20 01/02/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 20 2016 RESPONSABILITA 01/02/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZ. III GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dagli ill.mi signori magistrati :
Enzo Rotolo Presidente rel. est.
Antonio Galeota Consigliere
Giuseppa Maneggio Consigliere
Elena Tomassini Consigliere
Marco Smiroldo Consigliere

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nel giudizio d’appello in materia pensionistica – iscritto al n. 49.332 del registro di segreteria –
Ad istanza

di D. A., rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Guerra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Magnagrecia n. 95,

avverso
la sentenza n. 770/2014 del 5.11.2014 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio e
nei confronti
del Ministero dell’Interno, dell’Inps e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore.

Visto l’atto d’appello;
Esaminati tutti gli altri documenti di causa;
Udita, alla pubblica udienza del 22.1.2016, la relazione del Presidente Enzo Rotolo ed udito, altresì, nell’interesse della parte ricorrente, l’avv. Paolo Guerra nonché, in rappresentanza dell’Inps, l’avv. Luigi Caliulo (intervenuto per delega dell’avv. Mauro Ricci) nonché, per il Ministero dell’Interno (costituitosi in udienza), il dott. Angelo Mammone; non costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ritenuto in
FATTO

Con l'impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha dichiarato inammissibili due ricorsi, riuniti in rito, con i quali il OMISSIS di P.S. D. A. era insorto contro il denegato accertamento, in sede amministrativa, della dipendenza da causa di servizio di talune infermità.

A fondamento della riferita declaratoria il primo giudice ha posto l’insussistenza dell’interesse al ricorso da parte dell’A.., siccome ancora in servizio attivo e privo pertanto, quale soggetto non legittimato ad alcuna pretesa pensionistica, di un concreto ed attuale interesse a ricorrere, essendo questo assertivamente configurabile solo all’atto della cessazione dal servizio.

La predetta ha interposto appello avverso tale pronuncia, lamentandone l’erroneità in base all’art. 12 del DPR n. 461/2001 e rilevando, in particolare, che il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio costituisce il presupposto del diritto a pensione - e radica quindi un concreto interesse ad agire - sia per il personale congedato che per quello ancora in servizio;

L’Inps si è costituito in giudizio contestando le ragioni di parte ricorrente ed affermando, in ragione della giuridica impossibilità di anticipare una pronuncia giudiziale su un diritto ancora in fase di maturazione, l’infondatezza del proposto gravame, del quale ha conclusivamente chiesto il rigetto.

Nella Camera di consiglio del 16.10.2015 questa Sezione ha respinto, per assenza di danno irreparabile, l’istanza cautelare proposta dall’appellante.

All’odierna pubblica udienza l’avv. Guerra ha richiamato varia giurisprudenza a sostegno della pretesa fatta valere dal suo rappresentato, mentre l’avv. Caliulo e il dott. Mammone hanno chiesto rispettivamente il rigetto dell’appello o la sua decisione secondo le valutazioni del Collegio.

Quindi la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in
DIRITTO

Come riferito in narrative la questione devoluta all’esame del Collegio concerne la legittimazione del dipendente ancora in servizio attivo a chiedere a questa Corte di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della dipendenza di infermità da causa di servizio quale presupposto di un trattamento di pensione privilegiata.

La Sezione territoriale ha negato un interesse concreto ed attuale, in capo all’odierno appellante (non ancora in quiescenza), alla proposizione dell’esperito ricorso, mentre l’avv. Guerra ha sostenuto, con richiami a varia giurisprudenza, che questo potere di azione deve comunque riconoscersi al dipendente, a prescindere dalla mancato possesso dello status di pensionato.

Il motivo è fondato.

Occorre infatti considerare, in proposito, che secondo l’orientamento della Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 4325/2014 e precedenti ivi richiamati) appartiene alla giurisdizione di questa Corte la potestas judicandi su una domanda volta ad ottenere il mero riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità, senza che alcun rilievo possa in contrario assumere il fatto che l’interessato sia ancora in servizio.

È pur vero che la stessa Corte regolatrice ha affermato la possibile rilevanza, in punto di ammissibilità del ricorso volto a tale accertamento, della posizione soggettiva del ricorrente, ma tale affermazione, che mira essenzialmente a sottolineare il carattere comunque autonomo dei poteri spettanti al giudice adìto, non solo deve misurarsi con gli effetti (negativi) di un provvedimento che dovrebbe far stato in una successiva - e sterile - attività procedimentale per la concessione di trattamento privilegiato (Sez. giur. Sardegna n.43/2015), ma porta anche a considerare che una tutela giurisdizionale differita al momento di maturazione degli asseriti presupposti di valida costituzione del rapporto processuale verrebbe ad astrarre dalle garanzie della sua piena effettività sia in relazione alle esigenze di una giustizia tanto più efficace quanto più tempestiva, sia con riguardo all’interesse alla sollecita definizione dei rapporti con la pubblica amministrazione; interessi, questi, che senza dubbio si correlano e danno fondamento all’interesse fatto valere in giudizio dal ricorrente per rimuovere una situazione di attuale incertezza dalla sfera del proprio patrimonio giuridico.

L’appello merita quindi accoglimento in quanto erroneamente l’originario ricorso è stato dichiarato inammissibile, ben avendo potuto, il primo giudice, pronunciarsi sulla domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate dall’Arvonio, sebbene quest’ultima non fosse ancora in quiescenza.

Deve quindi accogliersi il proposto gravame con conseguente riforma della statuizione di inammissibilità.

Per l’effetto, devono rinviarsi gli atti al giudice territoriale ai sensi dell’art. 105 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 affinchè, in diversa composizione, decida il merito della controversia.

Non è luogo a provvedere sulle spese di giustizia stante il principio di gratuità operante nei giudizi pensionistici, mentre le spese legali, tenuto conto anche della procedura camerale si liquidano, in favore dell’appellante, come in dispositivo e vanno poste a carico, in parti uguali, delle resistenti parti costituite.

.P.Q.M.

disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, accoglie l’appello in epigrafe e, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara ammissibile l’originario ricorso.

Rimette gli atti al primo giudice in diversa composizione monocratica per la decisione del merito.

Nulla dispone in ordine alle spese di giustizia.

Liquida, in favore dell’appellante, le spese legali in complessivi € 1000,00 che pone a carico, in parti uguali, delle parti resistenti costituite.

Manda alla Segreteria gli adempimenti di competenza.

Così provveduto in Roma, nella Camera di Consiglio del 22.1.2016.

Il Presidente estensore
(F.to Enzo Rotolo)


Depositata nella segreteria della Sezione il 1 Febbraio 2016

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Re: causa di servizio

Messaggio da Briscola »

In merito al riesame della causa di servizio al famoso CVCS pur allegando osservazioni da parte di un medico legale Il Predetto CVCS non fa altro che confermare il parere emesso precedentemente e il Ministero della Difesa si adegua a tale parere che e' vincolante. Quindi se si e' in possesso della relazione medico-legale con parere.che smentisce quello emesso dal CDVS si consiglia di presentare il ricorso alla Corte dei Conti e verra' chiesto il parere al Collegio medico-légale del Ministero della Salute chiedendo information se l'infermita' puo' essere riconosciuta si/no causa di servizio e a quale categoria. Tale Collegio di Norma smentisce il parere emesso dal CVCS.
Quanto sopra per gli eventuali intéressait.
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Re: causa di servizio

Messaggio da Dott.ssa Astore »

Tattendo un aggiornamento
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Re: causa di servizio

Messaggio da pietro17 »

Trattenne che cosa dottoressa.........
Non vede che sono quasi solo ed esclusivamente "sentenze"??
Cordialmente.


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Re: causa di servizio

Messaggio da pietro17 »

Trattende...


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Re: causa di servizio

Messaggio da Dott.ssa Astore »

Faccio spesso perizie su queste tematiche specifiche con adeguata certificazione sanitaria e strumentale unitamente a relazioni del suo Ente attestanti la tipologia del lavoro usurante.
Se vuole mi puo' contattare.
Cordialmente
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Re: causa di servizio

Messaggio da Dott.ssa Astore »

se vuole mi contatti....sono anche il Presidente della prima Associazione Toscana sulle stress occupazionale
Dott.ssa Lucia Astore - Medico Legale | Psichiatra forense
Studio: Via della Mattonaia, 35 - 50121 Firenze
Telefono: 055 23 45 154
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