causa di servizio

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Re: causa di servizio

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1) - chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “psicosi delirante cronica ad impronta paranoidea in trattamento psicologico" non solo ai fini del trattamento pensionistico ma, anche ai fini dell’equo indennizzo.

2) - Nell'anno 1997 il brigadiere OMISSIS è stato imputato in un procedimento, dinanzi il Tribunale Militare di Palermo, per il reato di peculato militare continuato in concorso.
- ) - Malgrado l’esito favorevole del procedimento penale - concluso con provvedimento di archiviazione, essendo stata accertata l'estraneità del ricorrente a tutti i fatti imputatigli – rimase, però, compromesso l’equilibrio psicologico del carabiniere.

LA CORTE DEI CONTI di Palermo precisa:

3) - In seguito ai contrastanti giudizi medici, alla precedente udienza del 18 febbraio 2015, il Giudice emetteva ordinanza istruttoria, n. 23/2015, con la quale formulava alla Commissione Medico Legale presso questa Sezione il quesito se l’infermità patita dal ricorrente potesse essere ritenuta dipendente da causa di servizio e la sua eventuale ascrivibilità a categoria di pensione.

4) - In data 25 giugno 2015 la C.M.L. depositava il richiesto parere secondo cui l’infermità lamentata può essere considerata dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante e viene ascritta, alla data del congedo per riforma, alla tabella. A, IV categoria, a vita.

5) - Preliminarmente, con riguardo all’equo indennizzo, questo Giudice rileva che, attesa la sua natura indennitaria e non previdenziale, OMISSIS. Trattandosi di questione relativa a personale militare , ...., il giudice munito di giurisdizione nel T.A.R. competente per territorio.

6) - Con riferimento alla domanda relativa alla richiesta di corresponsione della pensione privilegiata, il ricorso è meritevole di accoglimento.

7) - Infatti dal parere della Commissione Medico Legale si evince che le problematiche psichiatriche insorsero nel ricorrente subito dopo l'evento giudiziario che lo vide implicato negli-anni 1998/1999.

8) - A fronte di tale diagnosi, però, il DSM di Caltanissetta, nello stesso anno 2003, prescrive un piano terapeutico per la psicosi cronica.

9) - Da quanto sopra, la CML è del parere che non vi fu una piena guarigione dell'iniziale depressione, bensì questa si evolse assumendo, successivamente, i connotati di psicosi cronica depressiva.

10) - Per quanto concerne la dipendenza dal servizio, ritiene la Commissione che le mansioni svolte nell’impiego operativo e soprattutto gli eventi giudiziari che videro coinvolto il brigadiere OMISSIS

Rileggi i punti n. 1, 2, 7, 8 e 9 di cui sopra.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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SICILIA SENTENZA 741 29/07/2015
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA 741 2015 PENSIONI 29/07/2015



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
La Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
Il Giudice Unico delle Pensioni
Dott. Sergio Vaccarino ha pronunciato la seguente

SENTENZA 741/2015

sul ricorso in materia di pensione n 61151, depositato il 28 giugno 2013, proposto da OMISSIS, nato OMISSIS, C.F. OMISSIS, Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri in congedo, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Nigrelli presso il cui studio in Palermo, viale Leonardo Da Vinci n. 94 è elettivamente domiciliato.

Contro
Ministero della Difesa, Direzione Generale per le Pensioni Militari;

VISTI il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;
VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;
Udito all’odierna pubblica udienza l’avv. Nigrelli per il ricorrente.

FATTO

Con ricorso depositato in segreteria il 28 giugno 2013, il sig. OMISSIS, già brigadiere capo dell’Arma dei Carabinieri, chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “psicosi delirante cronica ad impronta paranoidea in trattamento psicologico" non solo ai fini del trattamento pensionistico ma, anche ai fini dell’equo indennizzo.

Rappresenta che ha prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri dal 5 maggio 1975 al 10 ottobre 2006, data in cui è cessato dal servizio per infermità.

Dagli atti risulta che il ricorrente, dal 1987 al 1995, prestò servizio presso la Stazione dei Carabinieri di OMISSIS svolgendo turni giornalieri di pattuglia automontata e a piedi, perlustrazioni, traduzioni, attività di polizia giudiziaria, servizi di antiborseggio, servizi di ordine pubblico e, in forma prevalente, svolgendo l'attività di addetto contabile e il disbrigo di pratiche amministrative.

Nell'anno 1997 il brigadiere OMISSIS è stato imputato in un procedimento, dinanzi il Tribunale Militare di Palermo, per il reato di peculato militare continuato in concorso. Malgrado l’esito favorevole del procedimento penale - concluso con provvedimento di archiviazione, essendo stata accertata l'estraneità del ricorrente a tutti i fatti imputatigli – rimase, però, compromesso l’equilibrio psicologico del carabiniere.

Sottoposto ad una prima visita, in costanza di servizio, la Commissione Medica Ospedaliera (CMO) del Centro Militare di Medicina Legale (CMML) di Palermo, con processo verbale ML/AB del 19 giugno 2003 formulava il parere che l’infermità "note depressive reattive" riscontrate a seguito di accertamenti specialistici effettuati privatamente il 14 settembre 1999, non potesse essere riconosciuta dipendente da causa di servizio e giudicava il militare idoneo al servizio militare incondizionato e d'Istituto nell'Arma dei Carabinieri.

In seguito a conforme parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, il Ministero della Difesa con decreto n. 2309/N del 11 settembre 2009 sanciva la non dipendenza da causa di servizio della citata infermità.

Successivamente, sottoposto ad ulteriore visita presso la stessa CMO di Palermo, con verbale ML/AB del 11 ottobre 2006, riformulando la diagnosi dell'infermità psichica in “psicosi delirante in trattamento farmacologico”, dichiarò che il brigadiere fosse permanentemente non idoneo al servizio militare d’istituto e, inoltre, non idoneo ad essere reimpiegato nelle corrispondenti aree del personale civile del Ministero della Difesa. Dal predetto verbale risulta, altresì, che l’infermità ai fini della pensione privilegiata, avrebbe potuto essere ascritta alla quarta categoria, tabella A, con assegno rinnovabile per anni quattro.

In data 27 gennaio 2015, si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa depositando note difensive nelle quali contesta la domanda attorea e solleva eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte in ordine alla domanda relativa all’equo indennizzo.

In seguito ai contrastanti giudizi medici, alla precedente udienza del 18 febbraio 2015, il Giudice emetteva ordinanza istruttoria, n. 23/2015, con la quale formulava alla Commissione Medico Legale presso questa Sezione il quesito se l’infermità patita dal ricorrente potesse essere ritenuta dipendente da causa di servizio e la sua eventuale ascrivibilità a categoria di pensione.

In data 20 maggio 2015, si costituiva in giudizio il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri depositando memoria con la quale chiede, in buona sostanza, il rigetto delle domande formulate nel ricorso.

In data 25 giugno 2015 la C.M.L. depositava il richiesto parere secondo cui l’infermità lamentata può essere considerata dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante e viene ascritta, alla data del congedo per riforma, alla tabella. A, IV categoria, a vita.

In data 16 luglio 2015 parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria difensiva con la quale insiste nelle proprie domande e contesta l’eccezione di difetto di giurisdizione in ordine all’equo indennizzo, sollevata dal Ministero della Difesa.

All’odierna udienza, l’avv. Nigrelli ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

La causa, pertanto, è stata posta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, con riguardo all’equo indennizzo, questo Giudice rileva che, attesa la sua natura indennitaria e non previdenziale, in quanto correlato al rapporto d’impiego, la relativa domanda esula dalla giurisdizione della Corte dei Conti, in materia pensionistica, così come delineata dagli artt.13 e 62 del T.U. n.1214 del 1934, dall’art. 6 della L. n.19 del 1994, e dall’art. 5 della L. n.205 del 2000 e deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (SS.UU, sent. n. 3601 del 28 maggio 1986) e da quella di questa Corte (Corte dei conti, SS.RR. n.67/c del 8 ottobre 1987).

Trattandosi di questione relativa a personale militare , per effetto dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, individua ai sensi dell’art. 59, 1° comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il giudice munito di giurisdizione nel T.A.R. competente per territorio.

Con riferimento alla domanda relativa alla richiesta di corresponsione della pensione privilegiata, il ricorso è meritevole di accoglimento.

Infatti dal parere della Commissione Medico Legale si evince che le problematiche psichiatriche insorsero nel ricorrente subito dopo l'evento giudiziario che lo vide implicato negli-anni 1998/1999.

Dopo un periodo di ansia per cui il ricorrente effettuò una terapia ansiolitica, prescrittagli nel 1998, la prima diagnosi apertamente psichiatrica, datata 1999, fu di depressione maggiore con ideazione delirante ad impronta paranoidea; per tale infermità lo stesso cominciò a seguire terapia farmacologica.

In seguito dell'istanza di riconoscimento della suddetta infermità come dipendente da causa di servizio, la CMO di Palermo diagnosticò, in data 19 giugno 2003, pregresso stato depressivo reattivo; in atto normale assetto della struttura di personalità. In tale diagnosi si evidenzia il fatto che l'infermità psichica del ricorrente fosse pregressa, quindi ormai superata, con, in atto, un normale assetto della struttura della personalità.

A fronte di tale diagnosi, però, il DSM di Caltanissetta, nello stesso anno 2003, prescrive un piano terapeutico per la psicosi cronica.

Da quanto sopra, la CML è del parere che non vi fu una piena guarigione dell'iniziale depressione, bensì questa si evolse assumendo, successivamente, i connotati di psicosi cronica depressiva.

Per quanto concerne la dipendenza dal servizio, ritiene la Commissione che le mansioni svolte nell’impiego operativo e soprattutto gli eventi giudiziari che videro coinvolto il brigadiere OMISSIS., “abbiano potuto costituire un evidente insulto psichico che, agendo su una personalità verosimilmente predisposta e vulnerabile, possa aver determinato l'insorgenza della depressione maggiore successivamente assumente i connotati di psicosi cronica depressiva e di psicosi delirante cronica ad impronta paranoidea”.

In conclusione, conclude il parere, che l'infermità del ricorrente psicosidelirante cronica ad impronta paranoidea possa essere considerata come SI dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante e possa essere ascritta, alla data del congedo per riforma, alla tabella A, IV categoria a vita.

Per quanto sopra esposto, questo Giudice condivide il parere espresso dalla Commissione Medico Legale presso questa Sezione che appare correttamente formulato e correttamente supportato dalla scienza medica.

In conseguenza, la pretesa pensionistica dell’odierno ricorrente va accolta e riconosciuto il diritto alla corresponsione della pensione privilegiata di IV categoria, Tabella A, a vita, a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 29 febbraio 2012.

In relazione alle spese di giudizio, ritiene questo Giudice, che la particolarità della questione trattata consenta di ritenerle compensate tra le parti

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda relativa all’equo indennizzo.

Accoglie, per il resto il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione della pensione privilegiata di IV categoria, Tabella A, a vita, con decorrenza dal giorno successivo alla presentazione della relativa domanda all’Amministrazione del 29 febbraio 2012.

Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 luglio 2015

IL GIUDICE
F.to Sergio Vaccarino
Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 22 luglio 2015

Pubblicata in Palermo il 29 luglio 2015

Il Direttore della Segreteria
F.to Dott.ssa Rita Casamichele


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Re: causa di servizio

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Con la sentenza n.120/2015 la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Sicilia (pubblicata il 07/05/2015), per le cause di servizio ha ribadito il fatto che, la Corte dei Conti è ritenuta competente anche per il personale in attività di servizio.
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La Corte dei Conti d'Appello precisa:

1) - Ma anche il secondo motivo appare manifestamente fondato, con riferimento ad una erronea valutazione dell’interesse concreto ed attuale alla pronuncia giudiziale sulla dipendenza, sol perché il ricorrente era ancora in servizio.

2) - L’appellante ha riversato in atti le sentenze nn. 9 e 171 del 2015 della Prima Sez. Giur. Centr. d’appello, a sostegno della propria domanda.

3) - Dirimente, ai fini del decidere, appare il richiamo operato in quelle pronunce alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 4325/2014), secondo la quale non può negarsi al personale ancora in servizio il diritto alla tutela giurisdizionale volta all’accertamento del presupposto necessario – riconoscimento della causa di servizio – per potere successivamente far valere in giudizio il diritto alla pensione privilegiata.

4) - A tal proposito va ricordato come la stessa giurisprudenza di questa Corte (Corte dei Conti, sez. IV Pens. Mil., sent. n. 82939 del 04.05.1994) abbia avuto modo di precisare l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di una (o più) infermità - previsto dall'art. 169, comma primo, DPR 29.12.1973, n. 1092, afferisca un diritto potestativo autonomo del privato a che lo Stato accerti se sussistano, o meno, le condizioni richieste per il riconoscimento del diritto a pensione che, con i suoi connotati di imprescrittibilità, intangibilità e indisponibilità, si atteggia come un quid pluris rispetto al primo.

5) - Da ciò consegue che sussiste sempre un interesse concreto ed attuale, anche per il soggetto in attività di servizio, all’accertamento delle condizioni che potrebbero, in ogni momento, poi, consentirgli l’esercizio del diritto alla pensione privilegiata.

6) - La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, ed il giudizio rimesso al primo Giudice in diversa composizione.

N.B.: rileggi il punto n. 3 e 6.
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SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA SENTENZA 120 07/05/2015
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA SENTENZA 120 2015 PENSIONI 07/05/2015




R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE D’APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:
dott. Agostino BASTA Presidente
dott. Pino ZINGALE Consigliere relatore
dott. Vincenzo LO PRESTI Consigliere
dott. Valter DEL ROSARIO Consigliere
dott. Guido PETRIGNI Consigliere
ha pronunciato la seguente


S E N T E N Z A - N. 120/A/2015
I N F O R M A S E M P L I F I C A T A

nel giudizio in materia di pensione civile iscritto al n. 5338 del registro di segreteria promosso ad istanza di D. F., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Guerra, nei confronti del Ministero dell’Interno, dell’I.N.P.S. e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la riforma della sentenza n. 119/2015 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana.

Visto l’atto introduttivo del giudizio depositato il 5 marzo 2015 e contestuale domanda di sospensiva.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
Uditi nella camera di consiglio del 23 aprile 2015 il relatore Consigliere Pino Zingale e l’avvocato Paolo Guerra per l’appellante; non rappresentato il Ministero dell’Interno e non costituito l’I.N.P.S. ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

F A T T O

Con ricorso alla Sezione Giurisdizionale di questa Corte per la Regione Siciliana, depositato il 6 marzo 2012, il signor D. F., revisore tecnico della Polizia di Stato in servizio, ha impugnato, ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e del diritto alla pensione privilegiata ex art. 12 del D.P.R. n. 461/2001, il provvedimento ministeriale con cui era stata respinta l’istanza presentata dal medesimo il 14.2.2008 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “IMA infero laterale non q. angioplastica primaria su PL (CX) con impianto di stent medicato” diagnosticato dalla CMO di Palermo come “Cardiopatia ischemica, pregresso IMA non Q. trattato con angioplastica + stent medicato, in buon compenso emodinamico”), censurando, altresì, il parere del CVCS n.13149/2009, che aveva ritenuto la diagnosticata infermità dipendente da fattori costituzionali e non dal servizio prestato.

A sostegno del ricorso l’interessato allegava consulenza medico-legale e descriveva dettagliatamente le circostanze del servizio ritenute ricollegabili causalmente alle infermità riscontrate; in punto di diritto, ha poi richiamato giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione circa la giurisdizione di questa Corte anche in materia di accertamento della dipendenza da causa di servizio e non solo di diritto a pensione.

Con il secondo ricorso, depositato il 23 maggio 2014, l’interessato ha impugnato il diniego espresso dal Ministero dell’Interno sulla domanda presentata il 15.11.2012 diretta ad ottenere la pronuncia amministrativa sulla dipendenza da causa di servizio quale presupposto del diritto a pensione privilegiata, nonché il silenzio tenuto dall’INPS sulla medesima domanda.

Anche a base del secondo ricorso veniva richiamata, quanto alla causalità del servizio prestato, la consulenza medico legale e, quanto all’ammissibilità del ricorso, recente giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione.

Il ricorrente, dopo aver richiesto la riunione del ricorso n.61790 al precedente ricorso n.60070, concludeva per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità dedotta, previa, occorrendo, CTU.

Il Ministero dell’interno si costituiva in entrambi i giudizi, eccependo l’inammissibilità dei ricorsi per difetto di giurisdizione di questa Corte, poiché il ricorrente era ancora in servizio attivo. In via subordinata, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendo ritenersi la competenza a provvedere in materia dell’Inps. Si opponeva, infine, alla richiesta di CTU.

Si costituiva, altresì, il MEF nel ricorso n.60070 e chiedeva l’estromissione del CVCS, organo chiamato ad emettere un parere avente natura ed efficacia endoprocedimentale. In via subordinata, argomentava a sostegno della legittimità di tale parere.

Si costituiva, infine, l’Inps, ed eccepiva l’inammissibilità per carenza della preventiva domanda in via amministrativa. Nel merito, eccepiva l’infondatezza del ricorso. Nell’eventualità che venisse disposta CTU, nominava quale CTP il dott. Vincenzo Morana.

Il primo Giudice, rilevato che la questione comune ad entrambi i ricorsi concerneva l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità cardiaca sofferta dall’interessato ai fini del diritto alla pensione privilegiata ordinaria, dipendenza causale che è stata negata in sede amministrativa, li riuniva e, pur affermando la propria giurisdizione, li dichiarava inammissibili in quanto il diritto soggettivo alla pensione sorge soltanto al momento della cessazione dal servizio, e la Corte lo valuta sulla base della legislazione vigente in tale momento, non potendo anticipare una pronuncia giudiziale su un diritto che deve ancora maturare per mancanza dei suoi presupposti, il principale dei quali è, appunto, la cessazione dal servizio (cfr., in fattispecie analoghe, Sezione Lazio, n.225/2014; n.770/2014; Sezione Marche, n.130/2014).

Nella specie, l’interessato aveva proposto i ricorsi per vedersi riconoscere la dipendenza da causa di servizio delle infermità riscontrate, negata in sede amministrativa, e al momento della loro proposizione era in servizio attivo: pertanto, i ricorsi riuniti venivano ritenuti inammissibili.

Avverso tale sentenza interponeva appello l’interessato lamentando per un verso l’erronea applicazione dell’art. 71, lettera b), del R.D. n. 1038/1933, richiamato dal primo Giudice ai fini della dichiarazione di inammissibilità e, per altro verso, la mancata esatta valutazione dell’interesse attuale e concreto del ricorrente, ancorchè in servizio, alla invocata pronuncia giurisdizionale di merito sulla dipendenza dell’infermità, con riferimento all’art. 100 c.p.c.

Si è costituito in giudizio il solo Ministero dell’Interno ed ha chiesto il rigetto del gravame.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’I.N.P.S., sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.

Alla camera di consiglio del 23 aprile 2015, convocata per la discussione del cautelare, l’avv. Paolo Guerra, avvalendosi della previsione inserita nel decreto di fissazione dell’udienza camerale, a tutela del contraddittorio, ha chiesto che la controversia fosse decisa con sentenza semplificata, attesa la manifesta fondatezza della pretesa, insistendo, in via subordinata, per la concessione della cautela richiesta.

D I R I T T O

Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, in materia pensionistica, possono adottare nella camera di consiglio fissata per l’istanza cautelare, decisioni in forma semplificata, nel caso in cui si rinvengano i presupposti indicati nel comma 1 del citato articolo, e cioè manifesta fondatezza o irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso.

La pacifica giurisprudenza di questa Corte ritiene la predetta norma applicabile anche ai giudizi in grado di appello (ex plurimis: Corte dei conti, Sez. I centr. d’appello, n. 265/2015/A; Idem, Sez. II centr. d’appello, n. 165/2015/A; Idem, Sez. III centr. d’appello, n. 275/2015).

Nella fattispecie i motivi di gravame risultano manifestamente fondati.

Per quanto riguarda il richiamo all’art. 71, lettera b), del R.D. n. 1038/1933, operato dal primo giudice al fine della dichiarazione di inammissibilità, esso appare del tutto inconferente, in quanto tale norma prevede l’inammissibilità qualora si propongano domande sulle quali non siasi provveduto in sede amministrativa, evenienza che non ricorre nel caso di specie e che, invero, è stata espressamente esclusa dalla stesso Giudice di prime cure là dove ha espressamente affermato che la dipendenza era stata negata in sede amministrativa.

Ma anche il secondo motivo appare manifestamente fondato, con riferimento ad una erronea valutazione dell’interesse concreto ed attuale alla pronuncia giudiziale sulla dipendenza, sol perché il ricorrente era ancora in servizio.

L’appellante ha riversato in atti le sentenze nn. 9 e 171 del 2015 della Prima Sez. Giur. Centr. d’appello, a sostegno della propria domanda.

Dirimente, ai fini del decidere, appare il richiamo operato in quelle pronunce alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 4325/2014), secondo la quale non può negarsi al personale ancora in servizio il diritto alla tutela giurisdizionale volta all’accertamento del presupposto necessario – riconoscimento della causa di servizio – per potere successivamente far valere in giudizio il diritto alla pensione privilegiata.

A tal proposito va ricordato come la stessa giurisprudenza di questa Corte (Corte dei Conti, sez. IV Pens. Mil., sent. n. 82939 del 04.05.1994) abbia avuto modo di precisare l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di una (o più) infermità - previsto dall'art. 169, comma primo, DPR 29.12.1973, n. 1092, afferisca un diritto potestativo autonomo del privato a che lo Stato accerti se sussistano, o meno, le condizioni richieste per il riconoscimento del diritto a pensione che, con i suoi connotati di imprescrittibilità, intangibilità e indisponibilità, si atteggia come un quid pluris rispetto al primo.

Da ciò consegue che sussiste sempre un interesse concreto ed attuale, anche per il soggetto in attività di servizio, all’accertamento delle condizioni che potrebbero, in ogni momento, poi, consentirgli l’esercizio del diritto alla pensione privilegiata.

A ciò si aggiunga un’ulteriore valutazione che impinge sulla effettività stessa della tutela giurisdizionale.

L’accertamento della dipendenza da causa di servizio necessita di complesse verifiche tecnico-valutative sulla natura dell’infermità, sul tipo di servizio svolto e sull’influenza causale o concausale di quest’ultimo sulla prima.

Tali verifiche, sovente, diventano assai labili e di difficile effettuazione con il passare del tempo e con processi di rarefazione documentale e probatoria che, in ogni caso, restano nella piena disponibilità della P.A. e sui quali l’interessato non può in alcun modo influire.

Ne consegue che il soggetto che ritenga di potere far valere a tempo debito il diritto a pensione privilegiata, a legislazione vigente, ha un interesse concreto ed attuale ad un immediato accertamento di tale presupposto che, con il suo concretizzarsi, cristallizza una posizione giuridica di vantaggio ed in quanto tale meritevole di immediata tutela.

L’appello appare, pertanto manifestamente fondato e va accolto.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, ed il giudizio rimesso al primo Giudice in diversa composizione.

La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazioni tra le parti delle spese processuali.

P. Q. M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata. Rimette il giudizio al primo Giudice, in diversa composizione, per la prosecuzione della trattazione di merito. Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23 aprile 2015.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to (Pino Zingale) F.to (Agostino Basta)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 07/05/2015

Il Direttore della Segreteria
F.to (Fabio Cultrera)
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Re: causa di servizio

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per chi è interessato al problema.
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Il CdS bacchetta le Amministrazioni scrivendo.

1) - La sentenza del T.A.R. appare non condivisibile perché non ha considerato che il dovere della p.A. di definire il procedimento entro un termine stabilito con apposite disposizioni non è meno vincolante solo perché nel procedimento debbono intervenire pareri di altre autorità amministrative.

2) - A maggior ragione quando, come nella specie, la fonte normativa che regola il procedimento considera e disciplina anche i tempi relativi ai vari passaggi ed adempimenti, compresa l’acquisizione di pareri obbligatori.

N.B.: leggete qui sotto il breve l'argomento poiché la sentenza è molto breve e, quindi, ho omesso il resto.

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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201504496
- Public 2015-09-25 –


N. 04496/2015REG.PROV.COLL.
N. 03363/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

SENTENZA
contro
Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 00151/2015, resa tra le parti, concernente silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di corresponsione del relativo equo indennizzo

OMISSIS

4. Comparendo all’odierna camera di consiglio, il difensore del ricorrente ha chiesto che si dia atto del venir meno dell’interesse a ricorrere, chiedendo peraltro la condanna della controparte alle spese.

5. Il Collegio ritiene che si debba dichiarare l’appello improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, in quanto nel corso del giudizio il silenzio dell’Amministrazione è venuto meno grazie alla pronuncia del provvedimento espresso, sia pure sfavorevole all’interessato.

Quanto alle spese del giudizio, il Collegio ritiene che debbano essere liquidate in favore dell’appellante.

Invero se non fosse sopravvenuto il difetto d’interesse verosimilmente l’appello sarebbe stato accolto.

La sentenza del T.A.R. appare non condivisibile perché non ha considerato che il dovere della p.A. di definire il procedimento entro un termine stabilito con apposite disposizioni non è meno vincolante solo perché nel procedimento debbono intervenire pareri di altre autorità amministrative. A maggior ragione quando, come nella specie, la fonte normativa che regola il procedimento considera e disciplina anche i tempi relativi ai vari passaggi ed adempimenti, compresa l’acquisizione di pareri obbligatori.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’appellante, liquidandole complessivamente per i due gradi in euro 1.500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

OMISSIS

IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2015
panorama
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

Ha seguito di quanto decretato anche dalla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana con sentenza n. 120/2015, lo studio legale GUERRA precisa:

1) - Contro il decreto negativo sulla dipendenza da causa di servizio, il personale delle Forze Armate, Polizia e Soccorso Pubblico in servizio poteva finora ricorrere soltanto al TAR o proporre Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica (rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica del provvedimento negativo). Questi, tuttavia, non potevano (e ancora non possono) contestare il parere tecnico-scientifico del C.V.C.S. se non per manifesta infondatezza, incoerenza o travisamento dei fatti: essi valutano soltanto la legittimità degli atti. Nell’ipotesi migliore, quindi, annullano i decreti e impongono all’Amministrazione di acquisire nuovi pareri del C.V.C.S., che verosimilmente, come il più delle volte è avvenuto e avviene, possono essere ancora una volta negativi, con gli interessati costretti a valutare l’opportunità di un contenzioso senza fine, ma certamente oneroso.

2) - Ora, invece, contro il decreto negativo, il personale tuttora in attività potrà ricorrere alla Corte dei Conti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto della (futura) pensione privilegiata.
-------------------------------------------------------------------------

Quali sono i vantaggi

La Corte dei Conti, quale Giudice del rapporto, ha facoltà di riesaminare i fatti di servizio, le condizioni ambientali e la causa (eziologia) delle infermità. Può avvalersi, inoltre, d’una nuova consulenza tecnica, acquisire perizie medico-legali prodotte dal ricorrente e, infine, pronunciarsi sulla causa di servizio, annullando e sostituendo definitivamente il decreto negativo con una propria decisione che l’Amministrazione ha l’obbligo di eseguire.

Inoltre il ricorso alla Corte dei conti avverso il decreto negativo di dipendenza da causa di servizio può essere proposto in ogni tempo, non essendo soggetto a termini decadenziali propri del TAR.

Ne consegue che, contro il decreto negativo di dipendenza, al personale in servizio conviene ricorrere direttamente alla Corte dei Conti per l’accertamento della dipendenza quale presupposto della (futura) pensione privilegiata.

Per rendere ammissibile il ricorso alla Corte dei Conti, è consigliabile:
formulare la domanda di dipendenza da causa di servizio, o integrare quella già inviata, con l’espressa richiesta del provvedimento sulla dipendenza anche quale presupposto del diritto a pensione privilegiata;
in caso di decreto negativo di dipendenza già ricevuto, inoltrare altra domanda all’Amministrazione d’appartenenza, chiedendo specificamente l’estensione della pronuncia sulla dipendenza quale presupposto del diritto a pensione privilegiata.

Il personale interessato a ricorrere alla Corte dei conti dovrebbe essere:

a. chi voglia ottenere durante l’attività tutti i benefici connessi alla causa di servizio negata e garantirsi il diritto (futuro) alla pensione privilegiata;

b. chi è stato dichiarato parzialmente inidoneo al servizio, che potrebbe vantare il diritto alla permanenza nel ruolo militare con mansioni d’ufficio e garantirsi la pensione privilegiata in caso di dispensa;

c. chi è stato dichiarato assolutamente inidoneo al servizio militare incondizionato che oltre a transitare ai ruoli civili, potrebbe beneficiare della pensione privilegiata (art. 139 del T.U. 1092/73).

d. chi, anche se riconosciuto idoneo a seguito della contratta menomazione, voglia ipotecare il proprio futuro con il preventivo riconoscimento della causa di servizio ai fini del diritto a pensione privilegiata per infermità negata.

ecco il link
--------------------------------------

http://www.avvocatoguerra.it/notizie/di ... -la-svolta" onclick="window.open(this.href);return false;
christian71
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Re: causa di servizio

Messaggio da christian71 »

Grazie panorama… molto interessante… ma una cosa non ho ben capito, cioè se in caso di parere positivo della Corte dei Conti oltre al beneficio della PPO si avrà diritto anche all'equo indennizzo oppure no…

In teoria leggendo il punto "a." sembrerebbe di si…

Saluti e buona serata
Christian

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panorama
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

spettano tutti i benefici connessi all'accoglimento della causa di servizio.
stan63
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Re: causa di servizio

Messaggio da stan63 »

parole sante, giorgio. un saluto a tutti
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Re: causa di servizio

Messaggio da alessiop »

Salve a tutti, ieri dopo la visita presso la CMO di bari mi è stata riconosciuta la causa di servizio tabella B, ovviamente da confermare a Roma. Premetto che si tratta di infortunio in servizio.
Vorrei gentilmente sapere cosa mi spetta e quali sono i privilegi con tale tabella B, ossia se mi spetta esenzione tiket, in caso di malattia come funziona etc.
Grazie a tutti coloro che mi risponderanno
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Re: causa di servizio

Messaggio da Dott.ssa Astore »

consiglio sempre un parere medico legale scritto da un collega competente in materia mlitare,relativo al nesso di causa/concausa,se possibile anche avvalorato da documentazione non solo sanitaria ma anche amministrativa.
SE PERO' I TEMPI SONO SCADUTI,NON FACCIA NULLA.MI TENGA AL CORRENTE DEL PROSEGUIO.
CORDIALMENTE
LUCIA ASTORE
Dott.ssa Lucia Astore - Medico Legale | Psichiatra forense
Studio: Via della Mattonaia, 35 - 50121 Firenze
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

1) - “calcolosi renale e vescicale”

2) - “coxoartrosi bilaterale con limitazione funzionale”

3) - “ipertensione arteriosa con retinopatia”

4) - “sindrome da conflitto sub acromiale spalla sx”
------------------------------------------------------------------------

giudizio espresso dal CVCS:

Per la n. 1: è infermità di natura prevalentemente costituzionale, derivante da uno squilibrio chimico-fisico delle urine;

Per la n. 2: è stata qualificata come patologia di natura secondaria a displasia;

Per la n. 3: quale affezione frequentemente di natura primitiva insorgente in individui con familiarità, favorita da fattori individuali legati ad abitudini di vita.

Per la n. 4: non viene citato nulla.
------------------------------------------------------------------------------

Il TAR invece ha disposto una verificazione tecnica sul possibile effetto causale o concausale del servizio reso sulle infermità lamentate, il quale il verificatore con dettagliata relazione medico-legale ha precisato che:
«risultano incontrovertibilmente ed inoppugnabilmente dimostrati i nessi causali tra tipo di servizio svolto dal ricorrente e le patologie contestate».

In particolare nella verificazione si è posto in evidenza che:

- il tipo di servizio disimpegnato dal ricorrente costituisce un fattore di rischio sia per

- l’ipertensione arteriosa (stress emotivi, alterazioni del ritmo sonno-veglia),

- sia per la calcolosi delle vie urinarie (il tipo di lavoro ha precluso una agevole idratazione ed una regolare minzione),

- sia anche per l’artrosi polidistrettuale e per l’artrite scapolo-omerale sinistra (perfrigerazioni repentine, conseguenti ai turni “operativi”).

Per tali risultanze il TAR ha ACCOLTO il ricorso.

Cmq. leggete il tutto qui sotto (ogni tanto una buona sentenza.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di PERUGIA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500376 - Public 2015-09-11 -


N. 00376/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00056/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti K. M. e M. D. C., con i quali è elettivamente domiciliato in Perugia, Via dei Priori,19;

contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono pure legalmente domiciliati in Perugia, Via degli Offici, 14;

per l'annullamento
dei decreti del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nn. OMISSIS con i quali si esprime il diniego al riconoscimento della causa di servizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2015 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Il ricorrente, appuntato “S” in servizio, dal 18 aprile 1990, presso il Comando Stazione Carabinieri di OMISSIS, espone di avere presentato, in data 16 giugno 2004, domanda per il riconoscimento della dipendenza da servizio della patologia “calcolosi renale e vescicale”, in data 31 dicembre 2005 domanda per il riconoscimento dal servizio della patologia “coxoartrosi bilaterale con limitazione funzionale”, ed ancora, nel gennaio 2008, domande per il riconoscimento della dipendenza dal servizio delle patologie “ipertensione arteriosa con retinopatia” e “sindrome da conflitto sub acromiale spalla sx”.

Allega che l’Amministrazione ha avviato l’istruttoria sottoponendolo a visite presso le Commissioni Mediche Ospedaliere di Perugia, Firenze e Roma, che hanno riconosciuto l’esistenza delle denunciate patologie e la loro dipendenza dal servizio.

Al contrario, il Comitato di Verifica per le cause di servizio ha ritenuto che dette patologie non fossero dipendenti da causa di servizio.

In conformità dei pareri del Comitato di Verifica sono intervenuti i decreti nn. OMISSIS in data 13 ottobre 2010 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, di rigetto della domanda di equo indennizzo.

2. - Deduce a fondamento del ricorso, esperito avverso detti provvedimenti, la violazione di legge, e dei principi generali in tema di riconoscimento di causa di servizio, nonché l’eccesso di potere sotto plurimi profili sintomatici, e principalmente per vizio della motivazione con riguardo al disconoscimento della causa di servizio.

In particolare, il Comitato di verifica ha ritenuto che la patologia “calcolosi renale e vescicale” è infermità di natura prevalentemente costituzionale, derivante da uno squilibrio chimico-fisico delle urine; la ”coxoartrosi bilaterale con limitazione funzionale” è stata qualificata come patologia di natura secondaria a displasia; la patologia “ipertensione arteriosa con retinopatia” quale affezione frequentemente di natura primitiva insorgente in individui con familiarità, favorita da fattori individuali legati ad abitudini di vita. Nessun riferimento viene fatto al tipo di prestazione resa, ai disagi ed agli strapazzi cui è stato sottoposto nell’espletamento dei compiti di istituto.

3. - Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

4. - Con ordinanza 4 giugno 2014, n. 291 questo Tribunale Amministrativo Regionale ha disposto una verificazione tecnica sul possibile effetto causale o concausale del servizio reso sulle infermità lamentate, officiando di tale incombente il direttore (od altro medico dallo stesso designato) della Struttura Complessa di Medicina Interna e Cardiovascolare dell’Azienda Ospedaliera di Perugia.

5. - L’adempimento è stato eseguito dall’organo verificatore, che, a seguito di visita diretta del ricorrente, con dettagliata relazione medico-legale, depositata presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo in data 25 novembre 2014, ha concluso nel senso che «risultano incontrovertibilmente ed inoppugnabilmente dimostrati i nessi causali tra tipo di servizio svolto dal ricorrente e le patologie contestate». In particolare nella verificazione si è posto in evidenza che il tipo di servizio disimpegnato dal ricorrente costituisce un fattore di rischio sia per l’ipertensione arteriosa (stress emotivi, alterazioni del ritmo sonno-veglia), sia per la calcolosi delle vie urinarie (il tipo di lavoro ha precluso una agevole idratazione ed una regolare minzione), sia anche per l’artrosi polidistrettuale e per l’artrite scapolo-omerale sinistra (perfrigerazioni repentine, conseguenti ai turni “operativi”).

6. - Ritiene il Collegio che la relazione tecnica sia coerente ed immune da vizi logici e giuridici, e meritevole dunque di condivisione, anche alla stregua dell’approfondita anamnesi compiuta.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento, nei limiti della domanda, degli impugnati provvedimenti di rigetto delle domande di equo indennizzo.

Le spese di giudizio seguono, come per regola, la soccombenza, e sono liquidate nell’importo fissato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti di rigetto delle domande di equo indennizzo.

Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere, in favore del ricorrente, le spese di giudizio, liquidate in euro millecinquecento/00 (1.500,00), oltre che le spese della verificazione tecnica, poste provvisoriamente a carico dello stesso ricorrente, e determinate, nell’ordinanza n. 291 del 2014, in euro mille/00 (1.000,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
Paolo Amovilli, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

Il Ministero perde l'Appello al CdS.

Il CdS bacchetta cmq. il Ministero.

Mi domando: quando finiranno queste missioni estere?
---------------------------------------------------------------------------------------

1) - diniego di riconoscimento all’appellato della sua infermità come dipendente da causa di servizio;

2) - dichiara d’aver partecipato fin dai primi anni 2000 a varie missioni militari italiane all’estero, rimanendo esposto, a causa dell’intensa attività operativa, a contaminazioni da uranio impoverito, tant’è che gli fu diagnosticato un linfoma di Hodgkin classico.

N.B.: il CdS precisa:

3) - Sicché rettamente il TAR ha censurato tal parere, nulla più che una mera clausola di stile buona per ogni vicenda e qualunque patologia, appunto perché a sua volta inficiato da un evidente e fin qui mai sanato difetto di motivazione.

4) - Ma in entrambi i casi, sono le appellanti a fornire, in corso di causa, i dati rilevanti sulla vicenda de qua, di talché sfugge al Collegio per qual ragione questi ultimi, evidentemente già esistenti al tempo in cui fu reso l’annullato parere, non potessero esservi inclusi nella motivazione e così resi noti allo stesso appellante.

5) - Non basta allora né predicarli, né ostenderli in corso di causa, perché ciò non è che una integrazione postuma, e con scritti difensionali, d’un parere fintamente motivato, il difetto del quale era e resta tuttora evidente.

6) - Pare al Collegio, anzi, che vi sia un fraintendimento di fondo, nell’appello, rispetto a quello che scrive il TAR in ordine sia al difetto di motivazione (che emerge ictu oculi e NON è seriamente revocabile in dubbio), sia all’onere della prova (che è ripartito tra i vari attori del procedimento amministrativo nei sensi dianzi descritti). Non è chi non veda come il difetto di motivazione è il sintomo più chiaro dell’assenza del clare loqui della P.A. in un contesto in cui la delicatezza della questione in sé e dei vari interessi implicati ne imporrebbe l’esposizione con dovizia di particolari, ma non determina di per sé solo, almeno allo stato, il riconoscimento d’alcunché all’appellato.

7) - Se, dunque, le appellanti, come mostrano nel ricorso in epigrafe, hanno i dati e gli argomenti per paralizzare ogni pretesa dell’appellato, la doverosa riedizione della statuizione, la quale di regola consegue al giudicato, sarà l’opportuna sede per statuire in tal senso.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201600837
- Public 2016-02-29 -


N. 00837/2016REG.PROV.COLL.
N. 05544/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al n. 5544/2015 RG, proposto dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall' Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ezio Bonanni e Pietro Gambino, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 2;

per la riforma
della sentenza del TAR Lazio – Roma, sez. I-bis, n. 4345/2015, resa tra le parti e concernente il diniego di riconoscimento all’appellato della sua infermità come dipendente da causa di servizio;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del 14 gennaio 2016 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, l’avv. Gambino (in proprio e in dichiarata delega di Bonanni) e l'avvocato dello Stato Camassa;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO

Il sig. OMISSIS, sottocapo in SPE della Marina militare, dichiara d’aver partecipato fin dai primi anni 2000 a varie missioni militari italiane all’estero, rimanendo esposto, a causa dell’intensa attività operativa, a contaminazioni da uranio impoverito, tant’è che gli fu diagnosticato un linfoma di Hodgkin classico.

Sicché il OMISSIS, in data 7 marzo 2006, propose un’istanza al Ministero della difesa affinché gli fosse riconosciuta la dipendenza di tal patologia da causa di servizio. La CMO di OMISSIS, in esito agli accertamenti clinici, il 9 febbraio 2007 confermò sì che il sig. OMISSIS fosse affetto da tal malattia ma senza ascriverla ad alcuna categoria, per cui egli presentò un’istanza di revisione. Con parere n. ….. del 18 dicembre 2009, il CVCS non riconobbe tal patologia come dipendente da causa di servizio, non avendo al riguardo l’interessato addotto ragioni circostanziate e scientificamente fondate. Dal che l’emanazione del decreto n. … del 1° marzo 2010, con il quale il Ministero della difesa rigettò la pretesa del sig. OMISSIS.

Questi impugnò tal decreto in una con gli atti presupposti innanzi al TAR Lazio, con il ricorso n. 10354/2010 RG, deducendone l’illegittimità per difetto di motivazione e d’istruttoria, per illogicità, per travisamento, per ingiustizia manifesta e per violazione dell’art. 3, c. 6 del DPR 3 marzo 2009 n. 37 (ora, dall’art. 1079, c. 1 del Dlg 15 marzo 2010 n. 90), oltre a produrre vario materiale sulle conseguenze patologiche dell’esposizione all’uranio impoverito e sugli effetti delle vaccinazioni compiute senza criterio.

Con sentenza n. 4345 del 19 marzo 2015, l’adito TAR ha accolto, con molti argomenti, la pretesa azionata sotto il profilo assorbente del difetto di motivazione del parere del CVCS , stante l’ampia letteratura sulla correlazione tra talune malattie neoplastiche (compreso il linfoma di Hodgkin) e l’esposizione del paziente all’uranio impoverito, tant’è che il legislatore ne ha riconosciuto il rischio specifico legato all’impiego in vari teatri operativi.

Appellano quindi il Ministero della difesa ed il Ministero dell’ economia e delle finanze, col ricorso in epigrafe, contestando l’ impugnata sentenza sotto il profilo sia del preteso difetto di motivazione che non sussiste in concreto e sulla scorta del quadro clinico dell’appellato, sia dell’onere della prova (non essendo stato egli impiegato né in teatri di combattimento, né a mansioni che previdero in modo diretto tali impieghi), sia della non riconducibilità della patologia alla somministrazione delle varie vaccinazioni cui egli fu sottoposto nelle missioni alle quali partecipò. Resiste in giudizio il sig. Motta, che conclude per il rigetto dell’appello.

Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2016, il ricorso in epigrafe è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il TAR Lazio ha annullato il decreto ed il presupposto parere del CVCS che hanno escluso, in capo all’appellato (militare in SPE partecipante a varie missioni militari italiane all’estero), la dipendenza della di lui patologia (linfoma di Hodgkin classico) da causa di servizio per una contaminazione da uranio impoverito o per gli effetti di vaccinazioni subite nel corso dell’attività operativa.

L’appello, che con il ricorso in epigrafe il Ministero della difesa ed il Ministero dell’ economia e delle finanze hanno interposto avverso tal annullamento, non ha pregio e va disatteso.

Al riguardo, si legge in detto parere del CVCS il linfoma di cui soffre l’appellato che non dipende da fatti di servizio, «… non sussistendo nel servizio prestato specifiche noxae potenzialmente idonee ad assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti, la forma in questione ( del linfoma – NDE) non può attribuirsi allo stesso, pur considerando tutti i suoi aspetti descritti agli atti…», null’altro.

Sicché rettamente il TAR ha censurato tal parere, nulla più che una mera clausola di stile buona per ogni vicenda e qualunque patologia, appunto perché a sua volta inficiato da un evidente e fin qui mai sanato difetto di motivazione. Per contro, nei casi come quelli in esame, nell’accertare i presupposti sostanziali della dipendenza della patologia da causa di servizio la P.A. procedente ed i suoi organi tecnici sono gravati da un onere d’istruttoria e di motivazione assai stringente, circa la sussistenza, in concreto, delle circostanze straordinarie e dei fatti di servizio che hanno esposto il militare ad un maggior rischio rispetto alle condizioni ordinarie d’attività. Non considerano le appellanti che, nei casi delicati qual è quello in esame, all’interessato basta dimostrare l’insorgenza della malattia in termini probabilistico–statistici, non essendo sempre possibile stabilire un nesso diretto di causalità tra l’insorgenza della neoplasia ed i contesti operativi complessi o degradati sotto il profilo bellico o ambientale in cui questi è chiamato ad operare. Viceversa, la P.A. procedente, che ha disposizione dati aggiornati e più precisi e le professionalità più acconce per effettuare la verifica della concreta posizione del militare, pure in ordine alla ricostruzione dell’attività da lui svolta con riguardo ai di lui qualifica e profilo d’impiego operativo, ben più facilmente può tratteggiare, partendo da questi ultimi dati, una seria probabilità d’insorgenza, o meno, della malattia denunciata.

Se si fa riferimento a quanto descritto dalle appellanti e da taluni atti versati nella presente causa, il dato fattuale dell’impiego dell’appellato non sembra dirimente per concludere in un senso, anziché in un altro a favore della di lui tesi. Infatti, il tipo di operazioni cui egli fu inviato ed il profilo di suo impiego personale non sembrerebbero tali da giustificare, secondo la regola del «più probabile che non» ed anche per il tempo di formazione della sofferta neoplasia, una diretta dipendenza di essa da esposizioni all’uranio impoverito, mentre così non è possibile concludere per le vaccinazioni.

Ma in entrambi i casi, sono le appellanti a fornire, in corso di causa, i dati rilevanti sulla vicenda de qua, di talché sfugge al Collegio per qual ragione questi ultimi, evidentemente già esistenti al tempo in cui fu reso l’annullato parere, non potessero esservi inclusi nella motivazione e così resi noti allo stesso appellante.

Non basta allora né predicarli, né ostenderli in corso di causa, perché ciò non è che una integrazione postuma, e con scritti difensionali, d’un parere fintamente motivato, il difetto del quale era e resta tuttora evidente. Ciò però non toglie che sarebbe stato (ed è tuttora) possibile adoperarli in ogni momento al fine di correggere detta motivazione, nell’esercizio dell’autotutela da parte sia dell’organo tecnico, sia della P.A. procedente nell’interlocuzione con esso e nella pienezza del contraddittorio procedimentale.

Tanto affinché la definizione dell’ assetto tecnico degli interessi contrapposti trovasse (e trovi, in sede di riedizione del potere malamente esercitato) la sua acconcia e giusta sede nel provvedimento conclusivo, come impongono gli ordinari canoni di legittimità, efficacia ed imparzialità dell’azione amministrativa.

In questi termini, non giova asserire che il parere della CVCS è definitivo, quando esso accerta la riconducibilità di una patologia all’attività di servizio ed il rapporto di causalità tra i fatti e siffatta infermità. Questo è vero, ma solo nel senso dell’efficacia del parere come obbligatorio e vincolante in ordine ai dati così accertati, non potendo esser confuso tal effetto ex lege con i diversi profili, per un verso, della congruità fattuale e scientifica dell’accertamento svolto e, per altro verso, dell’esatta rappresentazione di esso in forma intelligibile a qualunque terzo, che nella specie è mancata. Pare al Collegio, anzi, che vi sia un fraintendimento di fondo, nell’appello, rispetto a quello che scrive il TAR in ordine sia al difetto di motivazione (che emerge ictu oculi e NON è seriamente revocabile in dubbio), sia all’onere della prova (che è ripartito tra i vari attori del procedimento amministrativo nei sensi dianzi descritti). Non è chi non veda come il difetto di motivazione è il sintomo più chiaro dell’assenza del clare loqui della P.A. in un contesto in cui la delicatezza della questione in sé e dei vari interessi implicati ne imporrebbe l’esposizione con dovizia di particolari, ma non determina di per sé solo, almeno allo stato, il riconoscimento d’alcunché all’appellato.

Se, dunque, le appellanti, come mostrano nel ricorso in epigrafe, hanno i dati e gli argomenti per paralizzare ogni pretesa dell’appellato, la doverosa riedizione della statuizione, la quale di regola consegue al giudicato, sarà l’opportuna sede per statuire in tal senso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso n. 5544/2015 RG in epigrafe), lo respinge.

Condanna le Amministrazioni statali appellanti al pagamento, a favore del resistente e costituito sig. OMISSIS, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in € 2.500,00 (Euro duemila cinquecento/00), oltre IVA, CPA ed accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2016, con l'intervento dei sigg. Magistrati:
Carlo Saltelli, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Dott.ssa Astore
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Re: causa di servizio

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Io proporrei un buon ricorso con un legale esperto e con una precisa perizia medico legale.i nostri legale sono espertissimi ed in condizione di dare consigli precisi.
Se vuole mi contatti.
Cordialmente
Lucia Astore
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panorama
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

Mi scusi Dott.ssa, ma il suo intervento a chi è rivolto?
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Re: causa di servizio

Messaggio da Dott.ssa Astore »

Buona Pasa
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STANCHISSIMO
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Re: causa di servizio

Messaggio da STANCHISSIMO »

Buona Pasqua anche a lei Dott.ssa.

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