Cassa Ufficiali Esercito, ritenuta in busta paga
Inviato: mar gen 21, 2014 8:33 pm
Abbrevio le ricerche:
- ) - Art. 2268 Abrogazione espressa di norme primarie
1. A decorrere dall’entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni:
OMISSIS
OMISSIS
917) decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313 e legge di conversione 8 agosto 1996, n. 416;
- ) - Art. 2272 Entrata in vigore
1. Il codice e il regolamento entrano in vigore cinque mesi dopo la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del codice.
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gli interessati, in qualità di ufficiali dell’Esercito italiano in s.p.e
Il TAR Lazio precisa:
1) - Sul punto è sufficiente riportarsi ad un precedente di questo Tribunale (sentenza della Sez. I, 20 gennaio 2005 n. 463).
2) - Al riguardo è opportuno rilevare altresì che l’art. 1 sopra indicato è stato soppresso ad opera dell’art. 2268, comma 1 n. 917, del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 con la decorrenza stabilita dall’art. 2272, comma 1, del D.Lgs. stesso.
Il resto leggetelo qui sotto.
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21/01/2014 201400746 Sentenza 1B
N. 00746/2014 REG.PROV.COLL.
N. 09416/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9416 del 2007, proposto da:
(congruo numero di ricorrenti – OMISSIS, per spazio -), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Monfregola, con domicilio eletto presso David Ottolenghi in Roma, piazza Mazzini,27;
contro
Ministero della Difesa, Cassa Ufficiali Esercito, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Della ritenuta in busta paga effettuata in danno dei ricorrenti a titolo di versamento per indennità supplementare ed assegno speciale, ai sensi dell’art. 1 della legge 8 agosto 1996 n. 416, di conversione in legge del D.L. 11 giugno 1996 n. 313;
e per la condanna
delle amministrazioni resistenti alla restituzione di quanto ritenuto in danno dei ricorrenti nel periodo di tempo a far data dall’entrata in servizio fino al saldo, oltre interessi e rivalutazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2013 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso, notificato il 19 ottobre 2007 e depositato il successivo 12 novembre, gli interessati, in qualità di ufficiali dell’Esercito italiano in s.p.e. e che ricoprono detto incarico ai sensi degli artt. 17, lett. a) e 18 della legge 10 aprile 1954 n. 113, hanno impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe ed in particolare chiesto la condanna delle amministrazioni intimate a restituire quanto loro ritenuto in conto entrata della Cassa Ufficiali dell’Esercito ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 313 del 1996, convertito in legge con l’art. 1 della legge 8 agosto 1996 n. 416.
Al riguardo, i medesimi hanno prospettato i seguenti motivi di impugnazione:
1) Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed anacronismo dell’azione amministrativa, poiché la ritenuta operata non sarebbe più supportata dalla ratio istitutiva, che è quella di incrementare il trattamento di quiescenza rispetto al trattamento economico spettante in costanza di rapporto di servizio;
2) Eccesso di potere per violazione del principio di buon andamento, efficienza ed economia dell’azione amministrativa pubblica. Eccezione di incostituzionalità per lesione degli artt. 3, 38 e 97 della cost..
Non si sono costituiti in giudizio né il Ministero della Difesa, né la Cassa Ufficiali Esercito.
All’udienza dell’11 dicembre 2013 la causa è stata posta in decisione.
Agli atti risultano depositati solo provvedimenti normativi di primo e secondo grado.
Preliminarmente occorre precisare che le censure prospettate sono supportate da mere petizioni di principio rispetto alle quali le parti non forniscono in fatto alcun principio di prova.
In linea generale e di solo contenuto le doglianze sono infondate poiché la pretesa restitutoria e di eliminazione della ritenuta in busta paga, anche con effetti retroattivi sin dall’entrata in servizio, si fonda soprattutto sul venir meno di rapporto sinallagmatico di prestazione e controprestazione, che viceversa presuppone un rapporto risolvibile per mera volontà delle parti.
Sul punto è sufficiente riportarsi ad un precedente di questo Tribunale (sentenza della Sez. I, 20 gennaio 2005 n. 463).
In tale decisione il Collegio ha statuito che:
“Con la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, alla «cassa ufficiali», già istituita presso l’allora Ministero della guerra, fu affidato il compito di corrispondere una indennità supplementare agli ufficiali del regio esercito oltre a quella previdenziale già in essere per il personale militare e civile dello Stato.
L’art. 3, della legge in esame, ha previsto l’iscrizione d’ufficio alla cassa ufficiali degli ufficiali del regio esercito in servizio permanente, dei cappellani militari in servizio permanente ed autorità ecclesiastiche cui spetta l'alta direzione del servizio di assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato, con diritto a pensione vitalizia ai sensi della legge 16 gennaio 1936, n. 77, durante il tempo in cui permangono in tale posizione e durante il tempo del richiamo quando, essendo cessati dalla posizione stessa, sono richiamati in servizio per un periodo non inferiore a tre mesi.
Con la legge 20 dicembre 1973, n. 824, art. 26, è stata estesa l’iscrizione d’ufficio nei confronti degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, nonché dei cappellani militari ammessi al trattenimento in servizio e dei sottufficiali ammessi al trattenimento in base alla stessa legge, alla legge 808/1965, ed all’art. 2, della legge 447/1964, oltre che all’Opera di previdenza per il personale di ruolo civile e militare dello Stato e per i loro superstiti, ex R.D. 619/1928, anche alle rispettive casse ufficiali, casse sottufficiali e fondo di previdenza sottufficiali, previsti per le corrispondenti categorie di personale in servizio permanente.
Come si evince dalla documentazione versata in atti dalla resistente Amministrazione - ed in particolare dai lavori preparatori alla legge 1712/1930 di cui alla relazione alla Camera dei deputati - la disposizione in ordine all’iscrizione alla preesistente Cassa Ufficiali trova fondamento nell’esigenza di sopperire ai disagi di natura economica una volta che gli ufficiali in servizio permanente vengono definitivamente collocati in congedo, attraverso un sistema di accumulo di capitale e relativi interessi durante il periodo di servizio, da liquidare quale indennità supplementare rispetto a quella previdenziale, al momento del definitivo allontanamento dal servizio militare.”
Prosegue il Tribunale:
“Intanto va osservato che dalla lettura in combinato disposto della legge 29 dicembre 1930, n. 1712 e del relativo regolamento attuativo, recato con R.D. 19 novembre 1931, si evince che l’iscrizione di diritto al fondo previdenziale gestito dalla Cassa Ufficiali ha natura obbligatoria, differenziandosi la posizione di tutti gli ufficiali dell’Esercito in servizio permanente effettivo da quella degli altri ufficiali nei cui confronti la stessa iscrizione non costituisce un obbligo, essendone prevista la facoltatività a seguito di specifica domanda, tra i quali, ad esempio, gli ufficiali riassunti provenienti dalle categorie in congedo.
Ma in disparte del dato meramente testuale, ritiene il Collegio che è la stessa natura previdenziale dell’indennità supplementare ad indicare come il legislatore abbia inteso radicare un vero e proprio obbligo di iscrizione al relativo fondo, aggiungendosi con medesima finalità a quella di buonuscita all’atto del collocamento a riposo con diritto a pensione vitalizia.
Ed invero, la detta indennità, come tutti i trattamenti di fine rapporto, pur avendo essenzialmente natura di retribuzione differita, trova fondamento nella concorrente funzione previdenziale, che spetta sulla base della disposizione normativa che radica in capo al lavoratore il relativo diritto alla percezione.
Peraltro, il rapporto previdenziale che si instaura con l’iscrizione alla Cassa Ufficiali, pur trovando presupposto legale nel rapporto di servizio militare, ha natura distinta ed autonoma da questo, facendo insorgere obblighi e diritti la cui natura sfugge alla disponibilità del militare, proprio in ragione della natura previdenziale della prestazione finale - liquidazione di indennità supplementare al momento della cessazione della percezione della retribuzione – con la conseguenza che la prevista iscrizione d’ufficio costituisce un obbligo per l’Amministrazione della Difesa, cui corrisponde un diritto indisponibile del militare.
Del resto anche la successiva normativa intervenuta in materia rafforza la suddetta tesi, ove si consideri che la legge 8 agosto 1996, n. 416, di conversione del decreto legge 11 giugno 1996, n. 313, ha espressamente previsto che la Cassa Ufficiali dell’Esercito, sotto la vigilanza del Ministero della Difesa, gestisce il Fondo previdenziale integrativo ufficiale dell’Esercito, a seguito della fusione dei patrimoni efferenti l’indennità supplementare e l’assegno speciale di cui, rispettivamente alla legge 1712/1930 ed alla legge 371/1940 .”.
Stante la natura delle ritenute operate dalla p.a. non si appalesano fondate, oltre che prive di principi di prova, le argomentazioni di parte ricorrente.
La mancanza di elementi concreti che possano dare corpo alla violazione del principio di uguaglianza e di proporzionalità da parte della disposizione dell’art. 1 della legge n. 416 del 1996 (o meglio del D.L. 11 giugno 1996 n. 313, convertito in legge, con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 8 agosto 1996 n. 416) induce a ritenere manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale prospettata per violazione degli artt. 3, 38 e 97 della costituzione, nella misura in cui la vigenza della legge da ultimo citata non tiene conto dell’esistenza di cause che oggi accrescono il trattamento di quiescenza in danno dell’efficacia della citata indennità a titolo di assegno speciale.
Tale motivo si ritiene generico e privo di aspetti argomentativi concreti ed ulteriori.
Al riguardo è opportuno rilevare altresì che l’art. 1 sopra indicato è stato soppresso ad opera dell’art. 2268, comma 1 n. 917, del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 con la decorrenza stabilita dall’art. 2272, comma 1, del D.Lgs. stesso.
Per le ragioni sopra indicate il ricorso va respinto perché infondato.
Non essendosi costituite in giudizio le amministrazioni intimate, non si dispone alcunché in merito alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2014
- ) - Art. 2268 Abrogazione espressa di norme primarie
1. A decorrere dall’entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni:
OMISSIS
OMISSIS
917) decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313 e legge di conversione 8 agosto 1996, n. 416;
- ) - Art. 2272 Entrata in vigore
1. Il codice e il regolamento entrano in vigore cinque mesi dopo la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del codice.
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gli interessati, in qualità di ufficiali dell’Esercito italiano in s.p.e
Il TAR Lazio precisa:
1) - Sul punto è sufficiente riportarsi ad un precedente di questo Tribunale (sentenza della Sez. I, 20 gennaio 2005 n. 463).
2) - Al riguardo è opportuno rilevare altresì che l’art. 1 sopra indicato è stato soppresso ad opera dell’art. 2268, comma 1 n. 917, del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 con la decorrenza stabilita dall’art. 2272, comma 1, del D.Lgs. stesso.
Il resto leggetelo qui sotto.
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21/01/2014 201400746 Sentenza 1B
N. 00746/2014 REG.PROV.COLL.
N. 09416/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9416 del 2007, proposto da:
(congruo numero di ricorrenti – OMISSIS, per spazio -), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Monfregola, con domicilio eletto presso David Ottolenghi in Roma, piazza Mazzini,27;
contro
Ministero della Difesa, Cassa Ufficiali Esercito, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Della ritenuta in busta paga effettuata in danno dei ricorrenti a titolo di versamento per indennità supplementare ed assegno speciale, ai sensi dell’art. 1 della legge 8 agosto 1996 n. 416, di conversione in legge del D.L. 11 giugno 1996 n. 313;
e per la condanna
delle amministrazioni resistenti alla restituzione di quanto ritenuto in danno dei ricorrenti nel periodo di tempo a far data dall’entrata in servizio fino al saldo, oltre interessi e rivalutazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2013 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso, notificato il 19 ottobre 2007 e depositato il successivo 12 novembre, gli interessati, in qualità di ufficiali dell’Esercito italiano in s.p.e. e che ricoprono detto incarico ai sensi degli artt. 17, lett. a) e 18 della legge 10 aprile 1954 n. 113, hanno impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe ed in particolare chiesto la condanna delle amministrazioni intimate a restituire quanto loro ritenuto in conto entrata della Cassa Ufficiali dell’Esercito ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 313 del 1996, convertito in legge con l’art. 1 della legge 8 agosto 1996 n. 416.
Al riguardo, i medesimi hanno prospettato i seguenti motivi di impugnazione:
1) Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed anacronismo dell’azione amministrativa, poiché la ritenuta operata non sarebbe più supportata dalla ratio istitutiva, che è quella di incrementare il trattamento di quiescenza rispetto al trattamento economico spettante in costanza di rapporto di servizio;
2) Eccesso di potere per violazione del principio di buon andamento, efficienza ed economia dell’azione amministrativa pubblica. Eccezione di incostituzionalità per lesione degli artt. 3, 38 e 97 della cost..
Non si sono costituiti in giudizio né il Ministero della Difesa, né la Cassa Ufficiali Esercito.
All’udienza dell’11 dicembre 2013 la causa è stata posta in decisione.
Agli atti risultano depositati solo provvedimenti normativi di primo e secondo grado.
Preliminarmente occorre precisare che le censure prospettate sono supportate da mere petizioni di principio rispetto alle quali le parti non forniscono in fatto alcun principio di prova.
In linea generale e di solo contenuto le doglianze sono infondate poiché la pretesa restitutoria e di eliminazione della ritenuta in busta paga, anche con effetti retroattivi sin dall’entrata in servizio, si fonda soprattutto sul venir meno di rapporto sinallagmatico di prestazione e controprestazione, che viceversa presuppone un rapporto risolvibile per mera volontà delle parti.
Sul punto è sufficiente riportarsi ad un precedente di questo Tribunale (sentenza della Sez. I, 20 gennaio 2005 n. 463).
In tale decisione il Collegio ha statuito che:
“Con la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, alla «cassa ufficiali», già istituita presso l’allora Ministero della guerra, fu affidato il compito di corrispondere una indennità supplementare agli ufficiali del regio esercito oltre a quella previdenziale già in essere per il personale militare e civile dello Stato.
L’art. 3, della legge in esame, ha previsto l’iscrizione d’ufficio alla cassa ufficiali degli ufficiali del regio esercito in servizio permanente, dei cappellani militari in servizio permanente ed autorità ecclesiastiche cui spetta l'alta direzione del servizio di assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato, con diritto a pensione vitalizia ai sensi della legge 16 gennaio 1936, n. 77, durante il tempo in cui permangono in tale posizione e durante il tempo del richiamo quando, essendo cessati dalla posizione stessa, sono richiamati in servizio per un periodo non inferiore a tre mesi.
Con la legge 20 dicembre 1973, n. 824, art. 26, è stata estesa l’iscrizione d’ufficio nei confronti degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, nonché dei cappellani militari ammessi al trattenimento in servizio e dei sottufficiali ammessi al trattenimento in base alla stessa legge, alla legge 808/1965, ed all’art. 2, della legge 447/1964, oltre che all’Opera di previdenza per il personale di ruolo civile e militare dello Stato e per i loro superstiti, ex R.D. 619/1928, anche alle rispettive casse ufficiali, casse sottufficiali e fondo di previdenza sottufficiali, previsti per le corrispondenti categorie di personale in servizio permanente.
Come si evince dalla documentazione versata in atti dalla resistente Amministrazione - ed in particolare dai lavori preparatori alla legge 1712/1930 di cui alla relazione alla Camera dei deputati - la disposizione in ordine all’iscrizione alla preesistente Cassa Ufficiali trova fondamento nell’esigenza di sopperire ai disagi di natura economica una volta che gli ufficiali in servizio permanente vengono definitivamente collocati in congedo, attraverso un sistema di accumulo di capitale e relativi interessi durante il periodo di servizio, da liquidare quale indennità supplementare rispetto a quella previdenziale, al momento del definitivo allontanamento dal servizio militare.”
Prosegue il Tribunale:
“Intanto va osservato che dalla lettura in combinato disposto della legge 29 dicembre 1930, n. 1712 e del relativo regolamento attuativo, recato con R.D. 19 novembre 1931, si evince che l’iscrizione di diritto al fondo previdenziale gestito dalla Cassa Ufficiali ha natura obbligatoria, differenziandosi la posizione di tutti gli ufficiali dell’Esercito in servizio permanente effettivo da quella degli altri ufficiali nei cui confronti la stessa iscrizione non costituisce un obbligo, essendone prevista la facoltatività a seguito di specifica domanda, tra i quali, ad esempio, gli ufficiali riassunti provenienti dalle categorie in congedo.
Ma in disparte del dato meramente testuale, ritiene il Collegio che è la stessa natura previdenziale dell’indennità supplementare ad indicare come il legislatore abbia inteso radicare un vero e proprio obbligo di iscrizione al relativo fondo, aggiungendosi con medesima finalità a quella di buonuscita all’atto del collocamento a riposo con diritto a pensione vitalizia.
Ed invero, la detta indennità, come tutti i trattamenti di fine rapporto, pur avendo essenzialmente natura di retribuzione differita, trova fondamento nella concorrente funzione previdenziale, che spetta sulla base della disposizione normativa che radica in capo al lavoratore il relativo diritto alla percezione.
Peraltro, il rapporto previdenziale che si instaura con l’iscrizione alla Cassa Ufficiali, pur trovando presupposto legale nel rapporto di servizio militare, ha natura distinta ed autonoma da questo, facendo insorgere obblighi e diritti la cui natura sfugge alla disponibilità del militare, proprio in ragione della natura previdenziale della prestazione finale - liquidazione di indennità supplementare al momento della cessazione della percezione della retribuzione – con la conseguenza che la prevista iscrizione d’ufficio costituisce un obbligo per l’Amministrazione della Difesa, cui corrisponde un diritto indisponibile del militare.
Del resto anche la successiva normativa intervenuta in materia rafforza la suddetta tesi, ove si consideri che la legge 8 agosto 1996, n. 416, di conversione del decreto legge 11 giugno 1996, n. 313, ha espressamente previsto che la Cassa Ufficiali dell’Esercito, sotto la vigilanza del Ministero della Difesa, gestisce il Fondo previdenziale integrativo ufficiale dell’Esercito, a seguito della fusione dei patrimoni efferenti l’indennità supplementare e l’assegno speciale di cui, rispettivamente alla legge 1712/1930 ed alla legge 371/1940 .”.
Stante la natura delle ritenute operate dalla p.a. non si appalesano fondate, oltre che prive di principi di prova, le argomentazioni di parte ricorrente.
La mancanza di elementi concreti che possano dare corpo alla violazione del principio di uguaglianza e di proporzionalità da parte della disposizione dell’art. 1 della legge n. 416 del 1996 (o meglio del D.L. 11 giugno 1996 n. 313, convertito in legge, con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 8 agosto 1996 n. 416) induce a ritenere manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale prospettata per violazione degli artt. 3, 38 e 97 della costituzione, nella misura in cui la vigenza della legge da ultimo citata non tiene conto dell’esistenza di cause che oggi accrescono il trattamento di quiescenza in danno dell’efficacia della citata indennità a titolo di assegno speciale.
Tale motivo si ritiene generico e privo di aspetti argomentativi concreti ed ulteriori.
Al riguardo è opportuno rilevare altresì che l’art. 1 sopra indicato è stato soppresso ad opera dell’art. 2268, comma 1 n. 917, del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 con la decorrenza stabilita dall’art. 2272, comma 1, del D.Lgs. stesso.
Per le ragioni sopra indicate il ricorso va respinto perché infondato.
Non essendosi costituite in giudizio le amministrazioni intimate, non si dispone alcunché in merito alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2014