Cassa Ufficiali Esercito, ritenuta in busta paga

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Cassa Ufficiali Esercito, ritenuta in busta paga

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Abbrevio le ricerche:

- ) - Art. 2268 Abrogazione espressa di norme primarie
1. A decorrere dall’entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni:
OMISSIS
OMISSIS
917) decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313 e legge di conversione 8 agosto 1996, n. 416;

- ) - Art. 2272 Entrata in vigore
1. Il codice e il regolamento entrano in vigore cinque mesi dopo la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del codice.
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gli interessati, in qualità di ufficiali dell’Esercito italiano in s.p.e

Il TAR Lazio precisa:

1) - Sul punto è sufficiente riportarsi ad un precedente di questo Tribunale (sentenza della Sez. I, 20 gennaio 2005 n. 463).

2) - Al riguardo è opportuno rilevare altresì che l’art. 1 sopra indicato è stato soppresso ad opera dell’art. 2268, comma 1 n. 917, del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 con la decorrenza stabilita dall’art. 2272, comma 1, del D.Lgs. stesso.

Il resto leggetelo qui sotto.
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21/01/2014 201400746 Sentenza 1B


N. 00746/2014 REG.PROV.COLL.
N. 09416/2007 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9416 del 2007, proposto da:
(congruo numero di ricorrenti – OMISSIS, per spazio -), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Monfregola, con domicilio eletto presso David Ottolenghi in Roma, piazza Mazzini,27;

contro
Ministero della Difesa, Cassa Ufficiali Esercito, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento
Della ritenuta in busta paga effettuata in danno dei ricorrenti a titolo di versamento per indennità supplementare ed assegno speciale, ai sensi dell’art. 1 della legge 8 agosto 1996 n. 416, di conversione in legge del D.L. 11 giugno 1996 n. 313;

e per la condanna
delle amministrazioni resistenti alla restituzione di quanto ritenuto in danno dei ricorrenti nel periodo di tempo a far data dall’entrata in servizio fino al saldo, oltre interessi e rivalutazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2013 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso, notificato il 19 ottobre 2007 e depositato il successivo 12 novembre, gli interessati, in qualità di ufficiali dell’Esercito italiano in s.p.e. e che ricoprono detto incarico ai sensi degli artt. 17, lett. a) e 18 della legge 10 aprile 1954 n. 113, hanno impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe ed in particolare chiesto la condanna delle amministrazioni intimate a restituire quanto loro ritenuto in conto entrata della Cassa Ufficiali dell’Esercito ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 313 del 1996, convertito in legge con l’art. 1 della legge 8 agosto 1996 n. 416.

Al riguardo, i medesimi hanno prospettato i seguenti motivi di impugnazione:

1) Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed anacronismo dell’azione amministrativa, poiché la ritenuta operata non sarebbe più supportata dalla ratio istitutiva, che è quella di incrementare il trattamento di quiescenza rispetto al trattamento economico spettante in costanza di rapporto di servizio;

2) Eccesso di potere per violazione del principio di buon andamento, efficienza ed economia dell’azione amministrativa pubblica. Eccezione di incostituzionalità per lesione degli artt. 3, 38 e 97 della cost..

Non si sono costituiti in giudizio né il Ministero della Difesa, né la Cassa Ufficiali Esercito.

All’udienza dell’11 dicembre 2013 la causa è stata posta in decisione.

Agli atti risultano depositati solo provvedimenti normativi di primo e secondo grado.

Preliminarmente occorre precisare che le censure prospettate sono supportate da mere petizioni di principio rispetto alle quali le parti non forniscono in fatto alcun principio di prova.

In linea generale e di solo contenuto le doglianze sono infondate poiché la pretesa restitutoria e di eliminazione della ritenuta in busta paga, anche con effetti retroattivi sin dall’entrata in servizio, si fonda soprattutto sul venir meno di rapporto sinallagmatico di prestazione e controprestazione, che viceversa presuppone un rapporto risolvibile per mera volontà delle parti.

Sul punto è sufficiente riportarsi ad un precedente di questo Tribunale (sentenza della Sez. I, 20 gennaio 2005 n. 463).

In tale decisione il Collegio ha statuito che:

“Con la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, alla «cassa ufficiali», già istituita presso l’allora Ministero della guerra, fu affidato il compito di corrispondere una indennità supplementare agli ufficiali del regio esercito oltre a quella previdenziale già in essere per il personale militare e civile dello Stato.

L’art. 3, della legge in esame, ha previsto l’iscrizione d’ufficio alla cassa ufficiali degli ufficiali del regio esercito in servizio permanente, dei cappellani militari in servizio permanente ed autorità ecclesiastiche cui spetta l'alta direzione del servizio di assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato, con diritto a pensione vitalizia ai sensi della legge 16 gennaio 1936, n. 77, durante il tempo in cui permangono in tale posizione e durante il tempo del richiamo quando, essendo cessati dalla posizione stessa, sono richiamati in servizio per un periodo non inferiore a tre mesi.

Con la legge 20 dicembre 1973, n. 824, art. 26, è stata estesa l’iscrizione d’ufficio nei confronti degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, nonché dei cappellani militari ammessi al trattenimento in servizio e dei sottufficiali ammessi al trattenimento in base alla stessa legge, alla legge 808/1965, ed all’art. 2, della legge 447/1964, oltre che all’Opera di previdenza per il personale di ruolo civile e militare dello Stato e per i loro superstiti, ex R.D. 619/1928, anche alle rispettive casse ufficiali, casse sottufficiali e fondo di previdenza sottufficiali, previsti per le corrispondenti categorie di personale in servizio permanente.

Come si evince dalla documentazione versata in atti dalla resistente Amministrazione - ed in particolare dai lavori preparatori alla legge 1712/1930 di cui alla relazione alla Camera dei deputati - la disposizione in ordine all’iscrizione alla preesistente Cassa Ufficiali trova fondamento nell’esigenza di sopperire ai disagi di natura economica una volta che gli ufficiali in servizio permanente vengono definitivamente collocati in congedo, attraverso un sistema di accumulo di capitale e relativi interessi durante il periodo di servizio, da liquidare quale indennità supplementare rispetto a quella previdenziale, al momento del definitivo allontanamento dal servizio militare.”

Prosegue il Tribunale:

“Intanto va osservato che dalla lettura in combinato disposto della legge 29 dicembre 1930, n. 1712 e del relativo regolamento attuativo, recato con R.D. 19 novembre 1931, si evince che l’iscrizione di diritto al fondo previdenziale gestito dalla Cassa Ufficiali ha natura obbligatoria, differenziandosi la posizione di tutti gli ufficiali dell’Esercito in servizio permanente effettivo da quella degli altri ufficiali nei cui confronti la stessa iscrizione non costituisce un obbligo, essendone prevista la facoltatività a seguito di specifica domanda, tra i quali, ad esempio, gli ufficiali riassunti provenienti dalle categorie in congedo.

Ma in disparte del dato meramente testuale, ritiene il Collegio che è la stessa natura previdenziale dell’indennità supplementare ad indicare come il legislatore abbia inteso radicare un vero e proprio obbligo di iscrizione al relativo fondo, aggiungendosi con medesima finalità a quella di buonuscita all’atto del collocamento a riposo con diritto a pensione vitalizia.

Ed invero, la detta indennità, come tutti i trattamenti di fine rapporto, pur avendo essenzialmente natura di retribuzione differita, trova fondamento nella concorrente funzione previdenziale, che spetta sulla base della disposizione normativa che radica in capo al lavoratore il relativo diritto alla percezione.

Peraltro, il rapporto previdenziale che si instaura con l’iscrizione alla Cassa Ufficiali, pur trovando presupposto legale nel rapporto di servizio militare, ha natura distinta ed autonoma da questo, facendo insorgere obblighi e diritti la cui natura sfugge alla disponibilità del militare, proprio in ragione della natura previdenziale della prestazione finale - liquidazione di indennità supplementare al momento della cessazione della percezione della retribuzione – con la conseguenza che la prevista iscrizione d’ufficio costituisce un obbligo per l’Amministrazione della Difesa, cui corrisponde un diritto indisponibile del militare.

Del resto anche la successiva normativa intervenuta in materia rafforza la suddetta tesi, ove si consideri che la legge 8 agosto 1996, n. 416, di conversione del decreto legge 11 giugno 1996, n. 313, ha espressamente previsto che la Cassa Ufficiali dell’Esercito, sotto la vigilanza del Ministero della Difesa, gestisce il Fondo previdenziale integrativo ufficiale dell’Esercito, a seguito della fusione dei patrimoni efferenti l’indennità supplementare e l’assegno speciale di cui, rispettivamente alla legge 1712/1930 ed alla legge 371/1940 .”.

Stante la natura delle ritenute operate dalla p.a. non si appalesano fondate, oltre che prive di principi di prova, le argomentazioni di parte ricorrente.

La mancanza di elementi concreti che possano dare corpo alla violazione del principio di uguaglianza e di proporzionalità da parte della disposizione dell’art. 1 della legge n. 416 del 1996 (o meglio del D.L. 11 giugno 1996 n. 313, convertito in legge, con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 8 agosto 1996 n. 416) induce a ritenere manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale prospettata per violazione degli artt. 3, 38 e 97 della costituzione, nella misura in cui la vigenza della legge da ultimo citata non tiene conto dell’esistenza di cause che oggi accrescono il trattamento di quiescenza in danno dell’efficacia della citata indennità a titolo di assegno speciale.

Tale motivo si ritiene generico e privo di aspetti argomentativi concreti ed ulteriori.

Al riguardo è opportuno rilevare altresì che l’art. 1 sopra indicato è stato soppresso ad opera dell’art. 2268, comma 1 n. 917, del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 con la decorrenza stabilita dall’art. 2272, comma 1, del D.Lgs. stesso.

Per le ragioni sopra indicate il ricorso va respinto perché infondato.

Non essendosi costituite in giudizio le amministrazioni intimate, non si dispone alcunché in merito alle spese.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2014


panorama
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Re: Cassa Ufficiali Esercito, ritenuta in busta paga

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ritenuta in busta paga effettuata a titolo di versamento per indennità supplementare ed assegno speciale

i ricorrenti sono ufficiali dell’Esercito italiano in s.p.e.

IL TAR LAZIO precisa:

1) - il Collegio ritiene doveroso precisare che vi sono i presupposti per pronunciare, ai sensi dell’art. 74 del c.p.a., una sentenza in forma semplificata in quanto tutte le questioni sollevate con il ricorso in esame hanno formato l’oggetto dell’approfondimento effettuato con la sentenza di questa Sezione del 21 gennaio 2014, n. 746, con cui sono state, altresì, richiamate ulteriori pronunce della giurisprudenza amministrativa che, nel tempo, ha avuto modo di affrontare le questioni riguardanti la complessa vicenda della pretesa restitutoria e di eliminazione della ritenuta in busta paga oggetto della vexata quaestio (Cfr., in particolare, TAR Lazio, Sez. I, 20 gennaio 2005 n. 463).

Per completezza leggete qui sotto.
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05/03/2014 201402566 Sentenza 1B


N. 02566/2014 REG.PROV.COLL.
N. 10685/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10685 del 2008, proposto da:
C. G., D. M. S., F. L., F. D., G. F., M. L., M. R., P. S. M., P. P. V., R. D., S. S. e T. M., tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Monfregola, con domicilio eletto presso Augusto Mollo in Lanuvio, in Roma presso la Segreteria della Sezione del Tribunale Via Flaminia n. 189;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Cassa Ufficiali Esercito, non costituita in giudizio;

per l'annullamento
della ritenuta in busta paga effettuata in danno dei ricorrenti a titolo di versamento per indennità supplementare ed assegno speciale, ai sensi dell’art. 1 della legge 8 agosto 1996 n. 416, di conversione in legge del D.L. 11 giugno 1996 n. 313;

e per la condanna
delle amministrazioni intimate alla restituzione di quanto ritenuto in danno dei ricorrenti nel periodo di tempo a far data dall’entrata in servizio fino al saldo, oltre interessi e rivalutazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2014 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso, notificato il 19 ottobre 2007 e depositato il successivo 12 novembre, gli interessati, in qualità di ufficiali dell’Esercito italiano in s.p.e. e che ricoprono detto incarico ai sensi degli artt. 17, lett. a) e 18 della legge 10 aprile 1954 n. 113, hanno impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe ed in particolare chiesto la condanna delle amministrazioni intimate a restituire quanto loro ritenuto in conto entrata della Cassa Ufficiali dell’Esercito ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 313 del 1996, convertito in legge con l’art. 1 della legge 8 agosto 1996 n. 416.

Al riguardo, i medesimo hanno prospettato i seguenti motivi di impugnazione:

1) Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed anacronismo dell’azione amministrativa, poiché la ritenuta operata non sarebbe più supportata dalla ratio istitutiva, che è quella di incrementare il trattamento di quiescenza rispetto al trattamento economico spettante in costanza di rapporto di servizio.

2) Eccesso di potere per violazione del principio di buon andamento, efficienza ed economia dell’azione amministrativa pubblica. Eccezione di incostituzionalità per lesione degli artt. 3, 38 e 97 della cost..

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa con atto meramente formale.

All’udienza del 5 febbraio 2014 la causa è stata posta in decisione.

Ciò premesso ed in via preliminare, il Collegio ritiene doveroso precisare che vi sono i presupposti per pronunciare, ai sensi dell’art. 74 del c.p.a., una sentenza in forma semplificata in quanto tutte le questioni sollevate con il ricorso in esame hanno formato l’oggetto dell’approfondimento effettuato con la sentenza di questa Sezione del 21 gennaio 2014, n. 746, con cui sono state, altresì, richiamate ulteriori pronunce della giurisprudenza amministrativa che, nel tempo, ha avuto modo di affrontare le questioni riguardanti la complessa vicenda della pretesa restitutoria e di eliminazione della ritenuta in busta paga oggetto della vexata quaestio (Cfr., in particolare, TAR Lazio, Sez. I, 20 gennaio 2005 n. 463).

Trattandosi, quindi, di questioni analoghe affrontate con le citate decisioni, il Collegio, non avendo motivi per discostarsene, si richiama integralmente – anche in questo caso - alle argomentazioni ivi contenute.

Di conseguenza, il ricorso in esame va respinto.

Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in coerenza con quanto deciso nella citata sentenza della Sezione.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore
Domenico Landi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2014
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Re: Cassa Ufficiali Esercito, ritenuta in busta paga

Messaggio da Zenmonk »

Scusate ma gli esperti sanno entro quanto tempo viene pagata l'indennità supplementare in caso di riforma? Due anni?
panorama
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Re: Cassa Ufficiali Esercito, ritenuta in busta paga

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Il Tar Lazio respinge il ricorso degli ufficiali ricorrenti.
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SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1S, numero provv.: 202300263

Pubblicato il 09/01/2023

N. 00263/2023 REG. PROV. COLL.
N. 08813/2014 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8813 del 2014, proposto da
Antonio C., Ennio I., Pasquale S., Carlo Antonio Z., Aldo C., Francesco L., Aurelio A., Franco Giuseppe P., Antonino B., Mario M., Gaetano M., Antonio L., Augusto S., Cosimo G., Gabriele R., Giorgio B., Adriano Maria C., Paolo C., Scipione L., Sergio B., Domenico P., Giuseppe C., Paolo S., Tito I., Paolo V., rappresentati e difesi tutti dall’avv. Antonio Giuseppe Pititto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio legale in Roma, via Pellegrino Matteucci, n. 41;

contro
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per il riconoscimento
del diritto alla rivalutazione dell’assegno speciale di cui all’art. 1 della legge n. 371/1940 e ss.mm.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 12 dicembre 2022 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, tutti ufficiali dell’Esercito italiano collocati nella riserva, chiedono il riconoscimento, per i dieci anni precedenti la notifica del ricorso, del diritto alla rivalutazione dell’assegno speciale di cui all’art. 1 l. 9 maggio 1940, n. 371; nonché la condanna del Ministero della difesa e della Cassa di previdenza delle forze armate al pagamento delle somme corrispondenti.

1.1. Premettono di aver diritto all’assegno speciale, istituito dalla legge n. 371/1940 allo scopo di rendere meno penalizzante la differenza tra stipendio e pensione cui essi vanno soggetti all’atto della cessazione del servizio attivo. E che tuttavia, nel corso degli anni, il relativo importo è stato liquidato in misura nettamente inferiore a quella loro spettante perché l’amministrazione, in violazione delle leggi che disciplinano la materia, avrebbe «operato una sperequazione tra l’importo dell’indennità supplementare di cui alla legge 29 dicembre 1930, n. 1712 e l’importo dell’assegno speciale, a tutto vantaggio della prima». Di qui la legittimazione e l’interesse ad agire degli odierni esponenti «a vedere accertato, riconosciuto e tutelato il proprio diritto alla rivalutazione dell’assegno de quo nella misura che s’indica del 100 % o in quella diversa che risulterà di giustizia».

1.2. In particolare, i ricorrenti sostengono che, sebbene il d.l. 11 giugno 1996, n. 313, conv. dalla l. 8 agosto 1996, n. 416, abbia unificato le gestioni relative all’assegno speciale e all’indennità supplementare di cui all’art. 1 l. 1712 cit., determinando la ritenuta complessiva nella misura del 4% dell’80% dello stipendio percepito dagli ufficiali, l’amministrazione abbia comunque l’obbligo di suddividere il contributo del 4% in parti eguali tra l’assegno speciale e l’indennità supplementare. Se si interpretasse diversamente la normativa, nel senso che l’amministrazione potrebbe suddividere ad libitum le contribuzioni tra l’assegno e l’indennità, risulterebbero violati il principio di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.), nonché il principio di piena tutelabilità dei diritti della personalità (artt. 3 e 24 Cost.).

1.3. Chiedono eventualmente di sollevarsi questione di legittimità costituzionale con riguardo all’art. 1, l. 416 cit., che ha comportato il confluire delle ritenute in un’unica gestione, il quale, se interpretato nel senso che l’amministrazione possa destinare le contribuzioni senza alcun vincolo, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, 97 Cost.; e con riguardo all’art. 7, comma 1, lett. h), d.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 (recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» o c.o.m.), che ha determinato la soppressione delle parole «in relazione al beneficio aggiuntivo dell’assegno speciale» di cui al secondo comma dell’art. 1916 c.o.m., il quale, se interpretato anch’esso nel senso che la p.a. possa destinare le contribuzioni senza alcun vincolo, sarebbe in contrasto tanto con gli artt. 3, 24, 97 quanto con l’art. 76 della Costituzione per eccesso di delega.

1.4. Chiedono, dunque, il riconoscimento del diritto alla rivalutazione dell’assegno speciale quale a ciascuno di loro corrisposto sulla base della metà delle contribuzioni, come risulterebbe da un’interpretazione costituzionalmente orientata delle varie disposizioni normative in materia richiamate.

2. L’Amministrazione intimata si è costituita nel presente giudizio con atto formale, per resistere al ricorso e chiederne il rigetto.

3. All’udienza di smaltimento del 12 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

4.1 Preliminarmente, ai fini di un inquadramento normativo della fattispecie, giova rammentare che l’assegno speciale, la cui disciplina è ora contenuta nell’art. 1915 c.o.m., è un emolumento vitalizio ad personam corrisposto agli ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei carabinieri collocati nella riserva o in congedo assoluto, in aggiunta all’indennità supplementare di cui all’art. 1, l. 1712 cit., la cui disciplina invece è ora contenuta nell’art. 1914 c.o.m.

4.2. In passato erano previste due trattenute: una, pari al 2% dell’intero stipendio lordo per l’indennità supplementare, l’altra, pari all’1% dello stipendio lordo per l’assegno speciale. Con il decreto-legge n. 313 cit., la trattenuta è divenuta unica, calcolata nella misura del 4% dell’80% dello stipendio percepito dagli ufficiali, comprensivo della tredicesima mensilità; ciò in quanto è stato previsto che la Cassa ufficiali dell’Esercito gestisca il Fondo previdenziale integrativo ufficiale dell’Esercito, costituito dalla fusione dei patrimoni afferenti all’indennità supplementare e all’assegno speciale.

5. Ebbene, tanto premesso, l’infondatezza del ricorso deve ricondursi proprio al carattere unitario della trattenuta in questione e del fondo previdenziale integrativo ufficiale dell’Esercito.

5.1. In ragione di detto carattere unitario, e in mancanza di disposizioni in senso difforme, priva di fondamento normativo risulta l’assunto attoreo secondo cui la p.a. incontrerebbe un limite invalicabile nel dover destinare metà delle contribuzioni all’assegno e l’altra metà all’indennità supplementare.

5.2. Una simile conclusione non potrebbe, invero, discendere da una presunta voluntas legis sottesa all’art. 6, l. 371 cit., secondo il quale «per sopperire all’onere derivante dalla corresponsione dell’assegno speciale previsto dalla presente legge, la ritenuta dell’uno per cento stabilita dall’art. 4 della legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712 è elevata al due per cento dello stipendio lordo». A dire della parte ricorrente, risulterebbe chiaro come «elevando, all’atto dell’istituzione dell’assegno speciale, al 2% la ritenuta dell’1% ch’era prevista per l’indennità supplementare, il legislatore abbia voluto che la complessiva ritenuta del 2% fosse da suddividere in parti uguali – 1% e 1% – tra indennità supplementare e assegno speciale».

5.3. In realtà, errano i ricorrenti nell’assumere che in passato vi fosse una complessiva ritenuta del 2% da suddividere in parti eguagli, essendo invece previste, come già considerato, due distinte trattenute.

5.4. Neppure il dato storico normativo, dunque, depone a favore della tesi attorea.

5.5. Al contrario, in difetto di una disposizione normativa che imponga una precisa suddivisione della contribuzione tra assegno e indennità supplementare, deve ritenersi che il 4% della trattenuta vada calcolato sull’80% dello stipendio indistintamente e cumulativamente per i due benefici (in tal senso, v. Tar Lazio, sez. I-bis, 4 giugno 2018, n. 6168, non appellata), con la conseguenza che la p.a. sarà tenuta semplicemente a rispettare il predetto vincolo del 4%, rispetto al quale, peraltro, nessuna censura viene articolata nel gravame.

6. Quanto alle questioni di legittimità costituzionale prospettate nel ricorso, esse possono essere disattese, essendo prive del requisito della non manifesta infondatezza: interpretare le norme in questione (i.e., art. 1, l. 416 cit.) nel senso, sopra evidenziato, che esse non impongano una precisa suddivisione della contribuzione tra assegno e indennità supplementare non appare in contrasto con la Costituzione, e segnatamente con gli artt. 3, 24, 97 Cost., poiché ciò non equivale a consentire alla p.a. di agire arbitrariamente e in assenza di vincoli, essendo l’amministrazione comunque tenuta a rispettare la detta misura del 4%. Per la stessa ragione, l’art. 7, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 20 cit. non sembra disattendere in qualche modo la legge delega, e dunque non se ne profila un contrasto con l’art. 76 Cost. per eccesso di delega.

7. Conclusivamente, per tutto quanto precede, il ricorso non è meritevole di favorevole considerazione e va, pertanto, respinto.

8. Si ritengono, tuttavia, sussistenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, in considerazione della peculiarità della questione disaminata

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente FF
Claudio Vallorani, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Matthias Viggiano Michelangelo Francavilla





IL SEGRETARIO
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