Cassa Ufficiali Esercito per promozione alla “vigilia” del c

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Cassa Ufficiali Esercito per promozione alla “vigilia” del c

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Per notizia.

1) - Cassa Ufficiali Esercito: indennità supplementare per promozione alla “vigilia” del collocamento in congedo.

Ricorso respinto.
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07/05/2014 201104209 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 12/03/2014

Numero 01469/2014 e data 07/05/2014

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 12 marzo 2014

NUMERO AFFARE 04209/2011

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da F. E., Gen. D(r), avverso la nota prot. n. 11025 in data 16.06.2010 della Cassa Ufficiali Esercito confermativa di precedente nota prot. 0008154 del 5.5.2010 di diniego di liquidazione dell’indennità supplementare sulla base dello stipendio attribuito nel grado di Generale di Divisione.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 77 in data 08.09.2011, trasmessa con nota prot. n. MDSSMD0084476 del 27.09.2011, pervenuta il giorno 3 ottobre 2011, con la quale il Ministero della Difesa (Cassa di Previdenza della Forze Armate) ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;

Visto il parere interlocutorio espresso nell’adunanza del 12 giugno 2013, trasmesso al Ministero della Difesa – Gabinetto – con nota del S.G. n. 3907/13 in data 16 settembre 2013, con il quale la Sezione invitava l’Amministrazione a consentire al ricorrente l’accesso alla relazione istruttoria, con la contestuale assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di eventuali repliche;

Vista la nota ministeriale M_D SIMD 0120632 in data 26.11.2013, pervenuta il 29 successivo, con la quale l’Amministrazione comunica di aver dato adempimento al richiamato parere interlocutorio e che, nel termine assegnatogli, non sono stati prodotti dall’interessato ulteriori atti definitivi;

Richiamato in fatto quanto espone la riferente Amministrazione;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Carlo Visciola;

PREMESSO E CONSIDERATO:
IN FATTO:

I termini essenziali della controversia sottesa all’impugnativa in esame sono già stati riassunti nel precedente parere interlocutorio, espresso nell’adunanza del 12 giugno 2013, con il quale la Sezione ha invitato il Ministero riferente a consentire al ricorrente l’accesso, dallo stesso richiesto, alla relazione istruttoria ed agli atti del procedimento, con l’assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per eventuali repliche.

L’Amministrazione ha comunicato – con nota datata 26.11.2013 – di aver tempestivamente provveduto, inviando all’interessato tutto il carteggio necessario per le eventuali repliche e che, nel termine all’uopo assegnatogli, nulla era pervenuto da parte dell’ufficiale generale ricorrente.

Il ricorso veniva, quindi, riportato all’esame della Sezione all’odierna adunanza.

IN DIRITTO:
Come già chiarito nel parere interlocutorio richiamato in narrativa, attraverso l’annullamento dell’impugnata nota a firma del Presidente della Cassa Ufficiali Esercito n. 1125 del 16.06.2010 (confermativa della precedente nota n. 8154 del 5.5.2010 della stessa Cassa Ufficiali Esercito), il Gen. Div. (a) E. F. tende alla declaratoria del proprio diritto ad ottenere la liquidazione dell’indennità supplementare, istituita dalla L. 29.12.1930 n. 1712, sulla base dello stipendio attribuito nel grado di Generale di Divisione, la cui promozione è stata consegnata alla “vigilia” prima del collocamento in congedo.

A sostegno di tale pretesa, il ricorrente deduce l’assenza, a suo avviso, nel D.M. 29.2.1988, di qualsivoglia norma diretta a disciplinare la contribuzione in argomento ed osserva che l’eventuale presenza di una siffatta norma avrebbe comportato l’illegittimità del decreto medesimo, invocato dalla Cassa Ufficiali Esercito, a sostegno del mancato accoglimento dell’istanza dell’interessato, poiché atto amministrativo e non legislativo stante il dettato perentorio degli artt. 3 e 4 della L. 29.12.1930 n. 1712.

A giudizio della Sezione la pretesa del ricorrente è infondata.

Come ricorda la relazione istruttoria – alla quale il ricorrente ha avuto accesso, ancorché senza avvalersi della facoltà di presentare ad essa eventuali repliche – il citato D.M. 29.02.1988 è stato emesso sulla base di conformi pareri di questo Consiglio n. 1189/87 e 1190/87, ben conosciuti dallo stesso ricorrente, che li assume frutto di un errore cui lo stesso Consiglio sarebbe stato indotto dalle relazioni ministeriali.

Con il primo di tali pareri (n. 1189/87), espresso nell’adunanza del 3 novembre 2007, sul quesito proposto dal Ministero della Difesa – D.G. per il Personale Militare dell’Aeronautica – circa i criteri di liquidazione dell’indennità supplementare corrisposta dalla Cassa Ufficiali dell’Aeronautica, la Sez. III di questo Consiglio, sulla base di un puntuale “excursus” della normativa vigente in materia, concludeva che l’indennità in discorso dovesse essere calcolata sull’ultimo stipendio su cui era effettuata la trattenuta, non potendo a tal fine invocarsi le fittizie promozioni attribuite automaticamente ai militari interessati l’ultimo giorno di servizio, ai sensi delle leggi n. 536 del 1971 e n. 224 del 1986.

Con ulteriore parere (nn. 1190/87) espresso nella medesima adunanza la stessa Terza Sezione, pronunciandosi sul quesito relativo al criterio di liquidazione dell’indennità supplementare da corrispondere agli iscritti alle Casse Ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, esaminava gli effetti dell’introduzione nell’ordinamento della c.d. “promozione alla vigilia” per talune categorie di Ufficiali e manifestava l’avviso che, al fine di prevenire un inevitabile e progressivo dissesto finanziario, attraverso una più corretta interpretazione delle norme che ne regolavano il funzionamento, le Casse dovessero liquidare l’indennità sullo stipendio che aveva formato oggetto di prelievo contributivo “... e non di quello corrisposto per effetto delle c.d. promozioni alla vigilia”, a nulla rilevando a tal fine la diversa disciplina legislativa relativa al trattamento di quiescenza e previdenza degli ufficiali interessati.

Alle conclusioni di tale parere, integralmente condivise dalla Sezione anche per le motivazioni su cui fondano, si è correttamente e legittimamente conformata la Cassa Ufficiali Esercito nel liquidare al ricorrente l’indennità supplementare sulla base del parametro stipendiale riferito al grado di Brigadiere Generale, prima della “promozione alla vigilia” a quello di “Generale di Divisione”.

Le indicate conclusioni, dalle quali non vi è motivo di discostarsi in questa sede, sono state condivise e riaffermate anche di recente dalla giurisprudenza consolidata di questo Consiglio con i pareri n. 2832/2005 e 897/2008, emessi rispettivamente nelle adunanze del 31 ottobre 2006 e 15 aprile 2008 su ricorsi straordinari proposti nei confronti della Cassa Ufficiali dell’Esercito da altro ufficiale generale promosso alla vigilia al grado superiore.

Con il primo di tali pareri la III Sezione ha ulteriormente precisato che nel sistema dei benefici previsti dall’art. 32 c. 9 bis della L. n. 224/1986, alla chiara equiparazione tra la promozione al grado superiore e l’attribuzione, in luogo di quest’ultima, di un dato numero di scatti stipendiali, consegue che anche la promozione c.d. “alla vigilia” non potrebbe che assumere rilevanza, alla stregua dell’attribuzione degli scatti stipendiali “ai soli fini pensionistici e della indennità di buonuscita, con esclusione, quindi, di ogni effetto sull’indennità supplementare in questione”.

Con il secondo parere (n. 897/2008), la stessa III Sezione si esprimeva sul ricorso straordinario per revocazione proposto dall’interessato, Maggior Generale dell’E.I., avverso il D.P.R. 7.6.2007 – con cui, in conformità al parere n. 2831/2005, era stato respinto il suo ricorso straordinario avverso la reiezione dell’istanza intesa a rivedere la liquidazione dell’indennità supplementare erogata dalla Cassa Ufficiali dell’Esercito –. Nel concludere per l’inammissibilità del ricorso, non ritenendo sussistente l’ipotesi di revocazione invocata dal ricorrente, la Sezione investita della revocazione rilevava che già l’elaborato ed esaustivo parere (n. 2832/2005) del 31 ottobre 2006, nel replicare sul punto alle argomentazioni del ricorrente straordinario, aveva confermato la legittimità dell’esclusione dello stipendio conseguito per effetto della promozione “alla vigilia” della ritenuta a favore della Cassa stessa sullo stipendio degli ultimi due giorni alla vigilia.

Risulta, dunque, irrilevante contrariamente a quanto ritenuto dall’attuale ricorrente, la circostanza che nessuna ritenuta fosse stata applicata dall’ultimo Ente di servizio sullo stipendio attribuito nel grado di Generale di Divisione, dal momento che, come già affermato dal richiamato parere della Terza Sezione n. 1189/37, l’indennità in discorso deve essere calcolata sull’ultimo stipendio su cui si è effettuata la trattenuta, non potendosi tener conto, a tal fine, delle fittizie promozioni disposte – come nel caso del ricorrente – sulla base delle leggi più volte citate (tra cui la L. 536/’71).

Può, conclusivamente, convenirsi col Ministero riferente sull’infondatezza del ricorso, avendo la Cassa Ufficiali dell’Esercito correttamente operata la contestata liquidazione nel rispetto della vigente normativa ed in puntuale applicazione dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza di questo Consiglio.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Visciola Pietro Falcone




IL SEGRETARIO
Maria Grazia Nusca


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Re: Cassa Ufficiali Esercito per promozione alla “vigilia” d

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Fatto diverso ma interessante.

Ricorso Accolto.

posto tutto completo

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1) - veniva corrisposta la indennità di cui all’art. 1914 del D.lvo n.66/2010.

2) - il legislatore ha previsto che gli ufficiale delle Forze armate provvedano, obbligatoriamente, ad un versamento aggiuntivo al fondo previdenziale integrativo ( art. 1916 D.lvo cit.) che, se corrisposto per almeno sei anni, consentiva e consente, al momento del collocamento in quiescenza con diritto a pensione, la corresponsione di una indennità una tantum.

3) - Con Ordinanza n. 1077/2016 il Collegio ha respinto la chiesta misura cautelare. (N.B.: qui in fondo anche postata)

4) - Il Consiglio di Stato, con Ordinanza 2660/2016, ha, invece, accolto il gravame avanzato contro la decisione del TAR. (N.B.: qui in fondo anche postata)

N.B.: leggete il tutto attentamente.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201704232, - Public 2017-04-05 -

Pubblicato il 04/04/2017


N. 04232/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01539/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1539 del 2016, proposto da:
A. S., rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonelli C.F. NTNMRA59L57H501R, Matteo Michele Angio' C.F. NGAMTM71C06A160G, con domicilio eletto presso Studio Antonelli - Angiò in Roma, piazza Gondar, 22;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Cassa di Previdenza delle Forze Armate non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva
del provvedimento M D SSMD 0158798 del 13.11.15 avente ad oggetto: indennità supplementare della cassa di previdenza delle Forze Armate. Ripetizione di somme non dovute, ex art. 2033 c.c..;

nonché, in via subordinata, alla condanna dell’amministrazione (ri)liquidazione della indicata indennità a far data dal giorno 20 febbraio 2014 e, in ulteriore subordine, alla restituzione dei contributi versati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2017 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, Generale di C.A. dell’Esercito italiano, è stato nominato, in data 23 febbraio 2010, Direttore dell’AISE.

In data 3 febbraio 2011 è cessato dal servizio per limiti di età e posto in ausiliaria.

Lo stesso è stato, con determinazione dirigenziale della Presidenza del Consiglio, richiamato in servizio “con assegni” dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per continuare a svolgere l’incarico di Direttore dell’AISE a far data dal 3 febbraio 2011.

Nel mese di febbraio 2013 al ricorrente veniva corrisposta la indennità di cui all’art. 1914 del D.lvo n.66/2010.

Il predetto è stato, poi, posto definitivamente in quiescenza il 20 febbraio 2014.

Quindi con il provvedimento in epigrafe impugnato la p.a. ha chiesto al ricorrente la restituzione delle somme corrisposte a titolo di indennità suppletiva perché lo stesso, in sede di richiamo, ha continuato a percepire un trattamento economico retributivo e non pensionistico.

Avverso tale determinazione è insorto il ricorrente con il ricorso giurisdizionale oggetto del presente scrutinio, in uno con contestuale istanza cautelare.

Con Ordinanza n. 1077/2016 il Collegio ha respinto la chiesta misura cautelare.

Il Consiglio di Stato, con Ordinanza 2660/2016, ha, invece, accolto il gravame avanzato contro la decisione del TAR.

All’udienza del giorno 9 gennaio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La questione merita un attento ed approfondito esame.

In primo luogo il Collegio ritiene opportuno individuare la natura giuridica della indennità supplementare.

La stessa risulta attivata con Legge 1712/1930 ( più volte integrata: L. 22 dicembre 1939, n. 2183; L. 28 novembre 1940, n. 1773; L. 27 febbraio 1958, n. 166; 5 luglio 1965, n. 814; D.L., 11 giugno 1996, n. 313, convertito nella L. 8 agosto 1996, n.416), in uno con il Regolamento di cui al R.D. 18 dicembre 1931, n.635, per poi essere riprodotta nell’art. 1914 del D.lvo cit..

In buona sostanza il legislatore ha previsto che gli ufficiale delle Forze armate provvedano, obbligatoriamente, ad un versamento aggiuntivo al fondo previdenziale integrativo ( art. 1916 D.lvo cit.) che, se corrisposto per almeno sei anni, consentiva e consente, al momento del collocamento in quiescenza con diritto a pensione, la corresponsione di una indennità una tantum.

La struttura normativa della riferita indennità costituisce, pacificamente, non già un trattamento pensionistico, ma un mero trattamento di fine rapporto di natura previdenziale ad esecuzione differita.

Sostiene la p.a. che la riferita indennità può essere corrisposta solo se, alla cessazione dal servizio dell’ufficiale, questi consegua la materiale percezione della pensione.

Di contrario avviso è il ricorrente secondo cui, proprio la dizione letterale della norma, comporta che il presupposto richiesto deve essere inteso come astratta titolarità al trattamento di pensione al momento della cessazione del servizio.

Osserva il Collegio.

Le tesi sostenuta dalla parte resistente non può essere condivisa.

La p.a. ha, infatti, proposto un inscindibile legame tra i versamenti obbligatori effettuati, finalizzati alla pagamento della indennità suppletiva, in uno con la contestuale corresponsione della pensione.

In altre parole per la parte resistente l’attribuzione della indennità supplementare è legittima solo se alla cessazione dal servizio consegua la contestuale percezione della pensione.

Ritiene il Collegio che osta a tale ricostruzione dommatica, in primo luogo, la stessa lettera della legge che parla di diritto alla pensione e non già di corresponsione materiale della stessa.

L’indicata dizione letterale risente, invero, della originaria costruzione normativa del 1930 ( art. 6, comma 3 : Agli ufficiali che cessano dal servizio permanente perchè collocati in congedo assoluto, con diritto a pensione vitalizia, l'indennità supplementare è corrisposta all'atto del trasferimento in tale posizione) ed è stata, in buona sostanza, riportata, quasi testualmente, nell’art. 1914 cit..

Ora, se l’introduzione della persistenza di tale diritto per usufruire del beneficio economico, costituiva, originariamente, una condizione da verificare caso per caso, in realtà il concetto stesso di diritto alla pensione, nel tempo, si è sostanzialmente modificato.

Non può essere sottovalutato il fatto che l’ordinamento prevedeva, per i pubblici dipendenti e, segnatamente, degli ufficiali, in alcuni casi, anche la perdita del diritto alla pensione, così che a tale perdita, conseguiva anche la privazione dell’ulteriore beneficio supplementare.

Oggi, dopo la Sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 1966, tale evenienza non è più praticabile, per cui, una volta acquisito il diritto al trattamento pensionistico, questo non può più essere perso dal dipendente pubblico o privato.

Quindi l’interpretazione della riportata previsione normativa deve essere intesa nella sua esclusiva espressione letterale.

Conforta tale costruzione interpretativa proprio il comma 5 del citato art. 1419 che prevede la corresponsione della riferita indennità ai superstiti con diritto a pensione ( ne sarebbero esclusi i soli figli maggiorenni e la moglie divorziata priva del c.d. assegno “ divorzile”).

Anche in questo caso il legislatore parla di diritto alla pensione e non di materiale corresponsione della stessa.

La differenza non è di poco conto nella ipotesi di prematura morte del beneficiario in quanto l’indicata indennità, anche se non materialmente percepita dall’erede, entra, già all’avverarsi della condizione, nel suo patrimonio.

Inoltre l’indicata indennità costituisce la conseguenza naturale dei versamenti obbligatori ( art. 1916 D.lvo cit.) ai fondi integrativi previsti per legge, le cui quote non sono rimborsabili in caso di mancata attribuzione della indennità supplementare ( TAR Lazio-Roma, Sez. 1° Bis, n. 7566/15).

Allora, non costituendo tale prelievo pecuniario, una prestazione tributaria, la mancata corresponsione della indennità supplementare e/o la restituzione delle quote versate, costituirebbero certamente, una distorsione della causa del particolare rapporto giuridico obbligatorio, così che dovrebbe dubitarsi della legittimità costituzionale di tale prestazione.

Una interpretazione costituzionale dell’art. 1914 cit., pertanto, richiede che tale retribuzione integrativa differita non possa essere negata se il dipendente, che ha versato i previsti sei anni di contribuzione ha, al momento della cessazione dal servizio, diritto a pensione.

Solo in difetto di tale requisito è legittimo il rifiuto della indennità di cui si discute perché, in tal caso, mancando il trattamento pensionistico, ossia la prestazione pecuniaria collegata ai contributi lavorativi versati, si ha un mero assegno sociale.

Nella presente questione, pertanto, non è revocabile in dubbio che il ricorrente, ha versato contributi all’indicato fondo per oltre sei anni ed al momento della cessazione dal servizio aveva diritto al trattamento di pensione.

Pertanto il ricorso deve essere accolto ed annullato il provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che complessivamente liquida, a mente del D.M. 55 del 2014, ad euro 910,00 ( novecentodieci), oltre IVA e CPA e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO

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ORDINANZA CAUTELARE ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201601077,

- Public 2016-03-03 -


N. 01077/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01539/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1539 del 2016, proposto da:

A. S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Antonelli, Matteo Michele Angio', con domicilio eletto presso Studio Antonelli - Angiò in Roma, piazza Gondar, 22;

contro
Ministero della Difesa, Cassa di Previdenza delle Forze Armate, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento M D SSMD 0158798 del 13.11.15 avente ad oggetto: indennità supplementare della cassa di previdenza delle Forze Armate. Ripetizione di somme non dovute, ex art. 2033 c.c..


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della Cassa di previdenza delle Forze Armate;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2016 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che il ricorrente nel periodo di svolgimento dell’incarico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunque percepito in luogo del trattamento pensionistico quello previsto per le funzioni di direttore AISE;

Considerato, pertanto, anche alla luce della giurisprudenza di questo Tribunale (ex multis TAR Lazio, I bis, n. 746/2014 e n. 7566/2015) che il ricorso non appare sorretto da sufficienti elementi di fondatezza;

Ritenuto quindi di non poter accogliere la domanda cautelare;

Spese al definitivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) respinge la domanda cautelare.
Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Roberto Vitanza, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/03/2016

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ORDINANZA CAUTELARE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201602660
- Public 2016-07-08 -


N. 02660/2016 REG.PROV.CAU.
N. 03641/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3641 del 2016, proposto da:

A. S., rappresentato e difeso dall’avv. Maria Antonelli, e presso lo studio della medesima domiciliato in Roma, alla piazza Gondar n. 22, per mandato a margine dell’appello cautelare;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica;

Cassa di Previdenza delle Forze Armate, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma
dell' ordinanza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis, n. 1077 del 3 marzo 2016, resa tra le parti, con cui è stata respinta l’istanza incidentale cautelare presentata nel ricorso in primo grado n.r. 1539/2016, proposto per l’annullamento del provvedimento del centro unico stipendiale interforze ufficio di gestione della cassa di previdenza delle forze armate del 13 novembre 2015, notificato il 26 novembre 2015, recante richiesta di restituzione della somma di € 45.654,76 percepita indebitamente a titolo di indennità supplementare ex art. 1914 d.lgs. n. 66/2010


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 il Cons. Leonardo Spagnoletti e udito per le parti gli avvocati Antonelli;


Considerato che la questione relativa al riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’indennità supplementare richiede più puntuale approfondimento di merito;

Ritenuto che, in relazione all’entità della somma oggetto di recupero, il pregiudizio allegato riveste requisiti di relativa gravità;

Ritenuto equo compensare le spese dell’appello cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) Accoglie l'appello (Ricorso numero: 3641/2016) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2016
Rispondi