Cassa Ufficiali A.M. e transito altre Amministrazioni

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Cassa Ufficiali A.M. e transito altre Amministrazioni

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corresponsione dell'indennità supplementare Cassa ufficiali a seguito del transito nel ruolo tecnico logistico amministrativo della Guardia di Finanza - restituzione somme.
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N.B.: ricorso Perso.
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1) - I ricorrenti premettono di essere stati Ufficiali dell’Aeronautica Militare fino al 31.9.2006 e di essere stati iscritti d’autorità , ai sensi dell’art. 3, primo comma, della legge n. 4/1/37 n. 35 (allora vigente), alla Cassa Ufficiali dell’Aeronautica Militare, oggi confluita nella Cassa di Previdenza Forze Armate, in tale periodo;

2) -di essere poi transitati nel Ruolo Tecnico Logistico Amministrativo della Guardia di Finanza dal 1°/10/2006 e di aver presentato apposite richieste intese ad ottenere, all’atto del passaggio nel Corpo della Guardia della Finanza, la liquidazione dell’indennità di cui all’art. 6 Legge n. 35/37 o perlomeno la restituzione delle somme versate;

3) - che dette istanze sono state riscontrate dall’Amministrazione con pronunce di rigetto sulla base della considerazione che i richiedenti, alla data di transito nella Guardia di Finanza, pur avendo maturato il requisito di iscrizione alla Cassa per almeno sei anni, non avevano maturato il diritto alla pensione;

4) - anche la Cassa di Previdenza Forze Armate (nella quale è confluita la Cassa Aeronautica) ha respinto le reiterate istanze presentate da alcuni dei ricorrenti, sulla base della medesima considerazione che questi, all’atto della cessazione del servizio in aeronautica, non avevano raggiunto il diritto a pensione.

5) - Ugualmente il rifiuto di restituire le contribuzioni versate non costituisce un’illegittima scelta della Cassa, bensì la mera applicazione di quanto disposto dall’art. 27 del regolamento di attuazione della menzionata legge istitutiva n. 35/1937, approvato con R.D. 25.11.1937, n. 2616, che sancisce che “in nessun caso è dovuto il rimborso delle quote pagate dagli ufficiali per il periodo in cui sono stati regolarmente iscritti”.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201507566 - Public 2015-05-27 -


N. 07566/2015 REG.PROV.COLL.
N. 06083/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6083 del 2011, proposto da:
L. M., V. C., G. P., F. D. N., G. T., M. S. S., rappresentati e difesi dall'avv. Fata Musto, con domicilio eletto presso Luca Capone in Roma, Via Sinuessa,13;

contro
Ministero della Difesa, Cassa di Previdenza delle Forze Armate, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento
del diritto alla corresponsione dell'indennità supplementare Cassa ufficiali a seguito del transito nel ruolo tecnico logistico amministrativo della Guardia di Finanza - restituzione somme.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della Cassa di Previdenza delle Forze Armate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2015 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

I ricorrenti premettono di essere stati Ufficiali dell’Aeronautica Militare fino al 31.9.2006 e di essere stati iscritti d’autorità , ai sensi dell’art. 3, primo comma, della legge n. 4/1/37 n. 35 (allora vigente), alla Cassa Ufficiali dell’Aeronautica Militare, oggi confluita nella Cassa di Previdenza Forze Armate, in tale periodo; di essere poi transitati nel Ruolo Tecnico Logistico Amministrativo della Guardia di Finanza dal 1°/10/2006 e di aver presentato apposite richieste intese ad ottenere, all’atto del passaggio nel Corpo della Guardia della Finanza, la liquidazione dell’indennità di cui all’art. 6 Legge n. 35/37 o perlomeno la restituzione delle somme versate; che dette istanze sono state riscontrate dall’Amministrazione con pronunce di rigetto sulla base della considerazione che i richiedenti, alla data di transito nella Guardia di Finanza, pur avendo maturato il requisito di iscrizione alla Cassa per almeno sei anni, non avevano maturato il diritto alla pensione; anche la Cassa di Previdenza Forze Armate (nella quale è confluita la Cassa Aeronautica) ha respinto le reiterate istanze presentate da alcuni dei ricorrenti, sulla base della medesima considerazione che questi, all’atto della cessazione del servizio in aeronautica, non avevano raggiunto il diritto a pensione.

Con il ricorso in esame i predetti, ritenendo che la Cassa Forze Armate, trattenga indebitamente le somme dagli stessi versate obbligatoriamente, agiscono in giudizio per ottenerne la dichiarazione del diritto a percepire la relativa indennità o, in subordine, la restituzione delle somme in questione, maggiorate da interessi e rivalutazione.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: violazione e falsa applicazione della normativa vigente in tema di trattamento previdenziale integrativo, in particolare degli artt. 1914 e ss. del d.lgs. 15/3/2010 n.66 - carenza assoluta di presupposti-illegittimità costituzionale dell’art. 1914 del d.lgs. n. 66/2010 e degli artt. 1917 e 1919 del medesimo decreto per violazione degli artt. 3 e 35 della Costituzione- disparità di trattamento.

In sintesi, secondo i ricorrenti la Cassa Ufficiali è tenuta a corrispondere loro l’indennità supplementare prevista per gli Ufficiali dell’Aeronautica in aggiunta a quella dell’I.N.P.D.A.P., in quanto essa persegue una funzione di natura mutualistica che non si esaurisce nell’erogazione della misura di sostegno economico agli Ufficiali collocati in pensione, in modo da concorrere al disagio del cambiamento di stato, ma comprende anche alcune prestazioni di protezione sociale a beneficio del militare e del suo nucleo familiare per sopperire alle esigenze legate al disagio di cambiamento di stato (Cfr.T.A.R. Veneto, I Sez., Sent. n. 2293/06).

Ne consegue che sarebbe irragionevole, in quanto si porrebbe in contrasto con lo spirito mutualistico predetto, che detto supporto venga meno automaticamente per tutti coloro che transitano da un ruolo all’altro prima di conseguire il diritto a pensione per il solo fatto che questi, pur avendo sei anni di iscrizione, non abbiano raggiunto il limite di età pensionabile all’atto di trasferimento ad altro corpo. In tal caso, comunque, questi avrebbero diritto alla restituzione delle somme versate obbligatoriamente oppure al trasferimento delle predette somme nella cassa previdenziale di nuova appartenenza, altrimenti si verificherebbe un indebito arricchimento della Cassa, tanto più che nessuna norma vigente fa divieto di restituzione delle stesse in caso di mancato raggiungimento del diritto alla pensione e trasferimento ad altro corpo. Tanto più che proprio la creazione di una Cassa Ufficiali unica per tutti gli appartenenti alle Forze Armate consentirà in futuro a chi passerà da un corpo ad altro di fruire automaticamente all’atto del pensionamento di tutte le somme prelevate nell’arco di tutto il servizio reso a titolo di indennità supplementare.

La contraria interpretazione opposta dall’Amministrazione, secondo i ricorrenti, determina una disparità di trattamento con altre categorie di militari per i quali invece è espressamente prevista la restituzione dei contributi obbligatori a quelli che cessano dal servizio con diritto a pensione prima del compimento dei sei anni di iscrizione al fondo, (l’art. 1917 del D.Lgs. n.66/2010 che, riproduce l’art. 7, quarto comma, del R.D.L. n. 930/33, convertito in legge n. 1890/33 disciplinante il Fondo dei Sottufficiali dell’Esercito, prevede la restituzione ai sottufficiali, agli appuntati e ai carabinieri; l’art. 1919, 2°comma, riproduce dall’art. 7, primo comma, della legge 894/39, come sostituito dall’art. 2 della legge n. 88/90, che prevede la restituzione delle somme di cui all’art. 1917 ai sottufficiali della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare).

Peraltro in tal modo l’Amministrazione perpetrerebbe un’arbitraria discriminazione dei ricorrenti rispetto a colleghi ai quali, nel passato, è stato concesso il beneficio in questione.

Infine i ricorrenti prospettano la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 35 della Costituzione dell’art. 1914 del D.Lgs. 15/3/2010 n. 66 nella parte in cui, in mancanza di uno dei requisiti previsti dalla norma - iscrizione da almeno sei anni e/o cessazione dal servizio con diritto a pensione all’atto del transito ad altro ruolo - non disciplina la destinazione dei fondi versati (liquidazione indennità, restituzione delle somme versate o devoluzione ad altro fondo previdenziale) nonché gli artt. 1917 e 1919 del medesimo D.Lgsl. n.66/2010, per quanto contemplano le ipotesi di restituzione delle somme versate solo per i sottufficiali appartenenti all’Aeronautica Militare e ad altre Forze Armate.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata con memoria difensiva, alla quale parte ricorrente ha replicato. In vista della trattazione del merito inoltre i ricorrenti hanno depositato una memoria conclusionale.

All’udienza pubblica del 18.3.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne, più che la legittimità del diniego della corresponsione dell’indennità supplementare prevista dalla legge n. 35 del 4.1.1937 istitutiva della Cassa Ufficiali dell’Aeronautica Militare, o, in alternativa la restituzione dei contributi versati alla predetta Cassa, la legittimità costituzionale della normativa che disciplina l’istituto in questione.

Il diniego di corresponsione dell’indennità in questione infatti anziché porsi in contrasto con la normativa in questione costituisce un atto vincolato in applicazione della legge n. 35 del 4.1.1937, istitutiva della predetta Cassa, che all’art. 6 subordina il pagamento della predetta indennità all’aver maturato il diritto a pensione. Ugualmente il rifiuto di restituire le contribuzioni versate non costituisce un’illegittima scelta della Cassa, bensì la mera applicazione di quanto disposto dall’art. 27 del regolamento di attuazione della menzionata legge istitutiva n. 35/1937, approvato con R.D. 25.11.1937, n. 2616, che sancisce che “in nessun caso è dovuto il rimborso delle quote pagate dagli ufficiali per il periodo in cui sono stati regolarmente iscritti”.

Cade pertanto innanzitutto l’assunto principale dei ricorrenti secondo cui la restituzione delle relative somme non è vietata da alcuna norma, risultando, al contrario tale ipotesi espressamente esclusa dalla predetta disposizione, che non costituisce, peraltro, oggetto di impugnativa con il presente gravame. La tesi difensiva dei ricorrenti, infatti, è incentrata su un’errata ricostruzione della disciplina in materia, che, secondo gli interessati, presenterebbe una lacuna nella parte in cui non prevede alcunché per il caso del passaggio a diversa forza Armata, sicchè, in mancanza di norme che disciplinano la fattispecie, troverebbero applicazione analogica le norme relative ai Sottufficiali, che invece prevedono la restituzione delle somme versate dagli stessi alla propria Cassa.

Non esiste la lacuna ravvisata dai ricorrenti, in quanto, l’ipotesi di cui si lamenta la mancata regolazione è in realtà espressamente disciplinata dall’art. 27 del R.D. 25.11.1937, n. 2616 (regolamento di attuazione della menzionata legge istitutiva n. 35/1937) che, come si è visto, vieta la restituzione dei contributi versati. Pertanto non si tratta di una lacuna, bensì di una diversa regolamentazione per le diverse categorie di personale militare, che costituisce frutto di una scelta normativa, operata con la richiamata disposizione del regolamento che non è stato impugnato.

Le problematiche poste dai ricorrenti, peraltro, sono state ripetutamente sollevate in sede politica, ma non sono state recepite, tanto che il d.lvo n. 66/2010 si limita a riprodurre la normativa dettata dalla legge istitutiva della Cassa, non ritenendosi necessaria una modificazione della disciplina da questa posta, che costituisce una conseguenza della scelta di non istituire un fondo unico per tutte le Forze Armate e per tutte le categorie di militari, bensì di mantenere fermo un sistema strutturato su distinti fondi previdenziali integrativi, per le diverse Forze e per le diverse categorie, tra di loro separati e diversamente disciplinati proprio perché risponde a differenti esigenze e situazioni specificamente connesse alla posizione di sottufficiale e ufficiali e alle caratteristiche delle diverse Armi.

In tale prospettiva risultano infondate le pretese dei ricorrenti in quanto non trovano fondamento normativo nella legislazione in materia.

L’art. 6 della Legge 4-1-1937 n. 35, Istituzione di una cassa ufficiali della regia aeronautica, prevede l’erogazione di un’indennità supplementare agli Ufficiali dell’Aeronautica, inscritti da almeno sei anni alla cassa ufficiali, che cessano dal servizio permanente con diritto a pensione vitalizia. Tale indennità è pagata agli ufficiali inscritti all'atto del collocamento a riposo dalla posizione di servizio ausiliario, oppure all'atto del collocamento a riposo da qualsiasi altra posizione purché con diritto a pensione vitalizia; alla vedova o alla prole è pagata all'atto della morte dell'ufficiale. A tal fine l’art. 3 della predetta legge dispone che sono inscritti d'ufficio alla cassa gli Ufficiali dell’Aeronautica in servizio permanente effettivo, durante il tempo in cui permangono in tale posizione, mentre l’art. 4 stabilisce la misura dell’importo della ritenuta a favore della Cassa (dell'uno per cento sullo stipendio lordo di diritto) cui sono soggetti gli Ufficiali iscritti e, per le modalità di corresponsione demanda ad un emanando decreto.

L’art. 10 della citata Legge n. 35/1937 prevede che gli ufficiali che verranno collocati a riposo con diritto a pensione vitalizia, prima del raggiungimento dei sei anni di inscrizione, avranno diritto a tanti sesti dell'indennità quanti sono gli anni di inscrizione, calcolando per anno intero le frazioni superiori a sei mesi.

Nulla prevede invece per il caso di passaggio a diversa forza Armata. Nel silenzio della legge i ricorrenti, ritengono, invocando un isolato precedente (T.A.R. Veneto Sez. I, 04-08-2006, n. 2293), che possano trovare applicazione analogica le norme relative ai Sottufficiali che disciplinano la restituzione delle somme versate dagli stessi alla propria Cassa.

Come si è detto si tratta di un silenzio solo apparente, in quanto la restituzione delle somme versate è espressamente vietata dall’art. 27 del R.D. 25.11.1937, n. 2616 e comunque, anche in tale caso, dal silenzio del legislatore al riguardo non discenderebbe necessariamente l’automatico riconoscimento della restituzione delle somme versate, trattandosi della disciplina di istituti di natura solidaristica non ispirati a quei meccanismi di stretta corrispettività ipotizzati dai ricorrenti. Ed in questo senso la questione della natura obbligatoria dell’iscrizione al Fondo e l’infondatezza della pretesa alla restituzione dei contributi obbligatoriamente versati è stata affrontata dalla Sezione con riferimento alla Cassa Ufficiali dell'Esercito italiano in s.p.e. ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 313 del 1996, convertito in legge con l'art. 1 della L. 8 agosto 1996, n. 416 (TAR Lazio, Sez. I bis, 20.1.2005 n. 463, richiamata di recente da T.A.R. Lazio Sez. I bis, 21-01-2014, n. 746 nonché 5.3.2014, n. 2566).

In merito alla lamentata disparità di trattamento rispetto ai sottufficiali ed alla reclamata interpretazione estensiva ed equitativa di quanto previsto dall'art. 1919, primo comma, del Codice dell'Ordinamento Militare per il caso dei sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare, la Sezione ha già chiarito che trattasi di trattamento giuridico differenziato per espressa scelta legislativa, non censurabile in sede di legittimità, ed ha pertanto ritenuto immune da vizi il rigetto della richiesta di restituzione avanzata dai Sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo divenuti Ufficiali in s.p.e. (T.A.R. Lazio Sez. I bis, 24-09-2012, n. 8018).

Nella medesima prospettiva è stata ritenuta infondata la pretesa alla restituzione delle somme versate (a titolo contributivo) alla Cassa Ufficiali della Marina Militare – che è analoga a quella dell’Aeronautica militare – in base alla considerazione che la disciplina normativa vigente "in subiecta materia" sino al 9 Ottobre 2010 (data di entrata in vigore del Codice dell'ordinamento militare approvato con D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, il cui art. 2268, primo comma n. 98, ha abrogato l'intera L. 14 giugno 1934, n. 1015) escludeva esplicitamente la possibilità di tale restituzione. L'art. 29 primo comma del R.D. 14 febbraio 1935 (Regolamento ministeriale di attuazione della L. 14 giugno 1934, n. 1015, istitutiva della "Cassa Ufficiali della Marina Militare") stabilisce specificamente che: "In nessun caso è dovuto il rimborso delle quote effettivamente pagate dagli Ufficiali durante il periodo in cui sono stati regolarmente iscritti". Inoltre, il Codice dell'ordinamento militare non contiene alcuna disposizione normativa contemplante la facoltà per gli Ufficiali della Marina Militare di richiedere il rimborso dei contributi versati alla Cassa Ufficiali della Marina Militare durante il periodo di iscrizione (T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 30-04-2013, n. 997).

Il Collegio condivide la ricostruzione operata nel precedente sopra richiamato, stante l’identicità della disciplina dei contributi obbligatori versati dagli ufficiali dell’Aeronautica militare all’omonima Cassa Ufficiali. In entrambi i casi vale la considerazione che il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) prevede nell'ambito del Titolo V, dedicato al "Trattamento previdenziale integrativo", all'art. 1917, il diritto dei soli sottufficiali, degli appuntati e dei carabinieri che cessano dal servizio con diritto a pensione prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo di ottenere la restituzione dei contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali integrativi precisando all'art. 1919 secondo comma, che la disposizione di cui all'art. 1917 si applica ai sottufficiali della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare che, prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, sono trasferiti nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato. Proprio l’espressa previsione normativa di tale possibilità evidenzia la natura derogatoria ed eccezionale della stessa, rispetto al regime ordinario dettato per gli Ufficiali delle medesime Forze Armate, con la conseguenza che è precluso il ricorso all'"analogia legis" invocata dai ricorrenti.

Al riguardo va condivisa l’interpretazione sostenuta nel precedente richiamato che ritiene di escludere l’estensione in via analogica, ai sensi dell'art. 12 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile, della disciplina normativa dettata per i sottufficiali agli Ufficiali, non ravvisandosi né il necessario rapporto di somiglianza tra gli elementi della fattispecie normativamente regolata e quelli della fattispecie non regolata (dopo il 9 Ottobre 2010), né l'identità di "ratio", considerato peraltro che si tratta di fondi previdenziali integrativi tra loro indipendenti e a gestione separata (T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 30-04-2013, n. 997). Anche per quanto riguarda le questioni di illegittimità costituzionale prospettate dai ricorrenti sono state già esaminate nei precedenti citati, evidenziando che rientra nella discrezionalità del legislatore la regolazione della previdenza integrativa delle diverse categorie di personale militare (T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 30-04-2013, n. 997).

Alla luce delle considerazioni e delle conclusioni sopra riportate – e che il Collegio condivide pienamente – risulta palesemente infondata la questione di legittimità costituzionale, prospettata genericamente dagli interessati lamentando la violazione dei principi di eguaglianza e di parità di trattamento espressamente tutelati dalla Costituzione. Come si è sopra ricordato la funzione assegnata alle Casse istituite per il personale militare riveste natura essenzialmente mutualistica che è diversamente modulata – per espressa volontà del legislatore - dalle normative istitutive delle relative Casse che legittimamente possono disciplinano in modo profondamente diverso analoghi istituti analoghi in rispondenza sia alle diverse concezioni ispiratrici, legate al momento storico in cui la Cassa è istituita, sia alle diverse esigenze delle distinte Forze Armate e, all’interno di esse, per le diverse categorie di militari, sulla base di meccanismi e con la previsione di condizioni e requisiti distinti. Così le leggi istitutive delle Casse ufficiali relative al personale dell’Aeronautica militare e della Marina militare risultano sostanzialmente omogenee tra loro, ma difformi rispetto alla omologa normativa concernente il personale dell’Esercito e dell’Arma dei CC. adottata in epoca anteriore. Mentre gli Ufficiali appartenenti all’Esercito italiano e all’Arma dei Carabinieri godono di un trattamento più favorevole - in quanto l’art. 6 della legge n. 1712 del 29.12.1930, riconosce loro l’indennità in questione “nei casi previsti per l’analoga indennità che corrisponde l’opera di previdenza” (cioè l’indennità di buonuscita I.N.P.D.A.P., che si consegue dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo) - per gli appartenenti all’Aeronautica e alla Marina militare il pagamento della predetta indennità è subordinato all’aver maturato il diritto a pensione rispettivamente l’art. 6 della legge n. 35 del 4.1.1937 e la legge n. 1015 del 14.6.1935). Non solo, ma nell’ambito della stessa Forza Armata dell’Aeronautica viene diversamente disciplinata la posizione degli Ufficiali rispetto a quella dei Sottufficiali, sulla base di scelte ispirate alla diversità sostanziale delle rispettive esigenze e dei mezzi per farvi fronte oltre che dei diversi meccanismi di operatività della cassa che esclude che la mera diversità della disciplina possa essere ritenuta di per sé come costituzionalmente illegittima.

Infine, per completezza, va precisato che non giova, per dimostrare l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione – che, si ribadisce, costituisce corretta applicazione della normativa in materia –invocare la lamentata disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi, che avrebbero invece beneficiato di trattamento più favorevole: come precisato dalla resistente si tratta di scelte operate esclusivamente dalla precedente Cassa Ufficiali dell’Aeronautica Militare che ha adottato una linea applicativa della normativa in materia non condivisa dalla Cassa di Previdenza delle Forze Armate ad essa subentrata. E comunque la concessione di benefici non spettanti ad alcuni soggetti non comporta l’obbligo dell’Amministrazione di estendere questi ad altri soggetti, ma piuttosto obbliga l’Amministrazione a recuperare i benefici erogati a soggetti ai quali non spettavano.

In conclusione il ricorso va respinto in quanto infondato.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi, attesa la peculiarità delle questioni trattate, per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/05/2015


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Re: Cassa Ufficiali A.M. e transito altre Amministrazioni

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Il CdS da ragione ai ricorrenti e ribalta la suindicata sentenza del TAR LAZIO.

- diritto alla corresponsione dell’indennità supplementare della Cassa ufficiali dell’Aeronautica militare

1) - ufficiali dell’Aeronautica militare transitati a far data dal 1 ottobre 2006, ossia prima della maturazione del diritto a pensione, nel ruolo “tecnico logistico amministrativo – T.L.A.” della Guardia di finanza (transito all’epoca previsto dalla legge al fine di dotare di personale il neo-istituito ruolo T.L.A. della Guardia di Finanza)

Il CdS precisa:

2) - Ne consegue che un militare che transiti da un Corpo militare dello Stato ad un altro (ivi inclusa la Guardia di finanza), senza soluzione di continuità, ha il diritto di non perdere la complessiva posizione previdenziale, anche complementare, maturata nel Corpo di provenienza.

3) - A ciò, del resto, conduce una doverosa interpretazione secundum Constitutionem delle disposizioni rilevanti in materia: al mantenimento dello status militare, infatti, non può che conseguire la perdurante applicazione degli istituti previsti dal relativo codice ordinamentale, tra cui quelli relativi alla previdenza complementare.

4) - Per le esposte ragioni, dunque, in riforma della sentenza impugnata il ricorso in appello deve essere accolto, nel senso che agli interessati compete la fruizione del montante maturato presso la Cassa ufficiali dell’Aeronautica sino al momento del transito nella Guardia di finanza.
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