Cassa sottuficiale
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Cassa sottuficiale
Messaggio da Domenico61 »
Salve a tutti sono un EX Brigadiere dell'arma dei Carabinieri purtroppo destituito a seguito di una condanna passata ingiudicata .
Sono stato congedato nell'anno 2014 , la domanda che vi pongo e la seguente e vero che i soldi della cassa sottufficiale per chi viene destituito o congedato di sua volontà , non avendo diritto alla pensione ordinaria questi soldi della cassa sottufficiali non vengo più percepiti ?
Vorrei sapere se qualcuno di voi si e trovato nella mia stessa situazione , e se si può fare ricorso.
L'ufficio preposto del Ministero Difesa Roma rispose con una lettera a seguito descritta : " la S.V. è stata posta in congedo a decorre dal 10.09.2014 " NON HA MATURATO i requisiti per l'acquisizione del diritto pensionistico...nel merito si evidenzia che ai sensi dell'art 1914 del codice ordinamento militare (D.lgs.66/2010, l'indennità supplementare oggetto del petitum compete allorché si verificano cumulativamente due condizioni: _Iscrizione da almeno 6 anni ad un fondo previdenziale;-cessazione dal servizio permanente con (contestuale) diritto alla pensione come si evince dal parere n.473 del 23.06.1981 emesso dal Consiglio di Stato interpellato a riguardo.
Ebbene ,tenuto conto che nel caso di specie tale ultimo requisito non risulta sussistente , ne consegue che la richiesta avanzata dalla S.V. non può trovare farvele accoglimento. firmato etc etc.. Questo e quello che mi hanno risposto adesso sarei grato se qualcuno di voi sa qualcosa in merito e se si può far ricorso. Domenico61 grazie.
Sono stato congedato nell'anno 2014 , la domanda che vi pongo e la seguente e vero che i soldi della cassa sottufficiale per chi viene destituito o congedato di sua volontà , non avendo diritto alla pensione ordinaria questi soldi della cassa sottufficiali non vengo più percepiti ?
Vorrei sapere se qualcuno di voi si e trovato nella mia stessa situazione , e se si può fare ricorso.
L'ufficio preposto del Ministero Difesa Roma rispose con una lettera a seguito descritta : " la S.V. è stata posta in congedo a decorre dal 10.09.2014 " NON HA MATURATO i requisiti per l'acquisizione del diritto pensionistico...nel merito si evidenzia che ai sensi dell'art 1914 del codice ordinamento militare (D.lgs.66/2010, l'indennità supplementare oggetto del petitum compete allorché si verificano cumulativamente due condizioni: _Iscrizione da almeno 6 anni ad un fondo previdenziale;-cessazione dal servizio permanente con (contestuale) diritto alla pensione come si evince dal parere n.473 del 23.06.1981 emesso dal Consiglio di Stato interpellato a riguardo.
Ebbene ,tenuto conto che nel caso di specie tale ultimo requisito non risulta sussistente , ne consegue che la richiesta avanzata dalla S.V. non può trovare farvele accoglimento. firmato etc etc.. Questo e quello che mi hanno risposto adesso sarei grato se qualcuno di voi sa qualcosa in merito e se si può far ricorso. Domenico61 grazie.
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Re: Cassa sottuficiale
Messaggio da Domenico61 »
Scusa panorama ma puoi mandarmele alcune sentenze a riguardo il mio casa perché ho visto nel forum ma non trovo quella a cui mi riferisco Grazie gentilissimo. Cordiali saluti.panorama ha scritto:leggi le sentenze postate in questo forum e ti renderai conto.
Re: Cassa sottuficiale
Indennità supplementare,
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Questa sentenza che ha Accolto il ricorso, nel contesto spiega molte altre cose
1) - ha prestato servizio presso le Forze Armate dell’Esercito italiano dall’anno 1978.
2) - In data 09.11.2010 è stato congedato ai sensi dell’art. 923 del D.Lgs. n. 66/2010, perché non idoneo al servizio militare e quindi è transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa.
3) - In data 14.02.2011 …... ha presentato istanza di corresponsione dell’indennità supplementare ai sensi dell’art. 1914, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2010.
4) - A tale istanza è stato dato riscontro negativo, sul presupposto che l’indennità richiesta spetterebbe – ai sensi del suddetto art. 1914 – ai soli Ufficiali cessati dal servizio permanente e collocati a riposo con diritto alla pensione, condizione non riscontrabile in capo al richiedente.
5) - L’Amministrazione ha negato altresì la restituzione dei contributi versati in costanza di impiego, ex art. 1917 del D.Lgs. n. 66/2010.
Il TAR precisa (ecco alcuni brani)
6) - La tesi sostenuta dall’Amministrazione resistente non può essere condivisa, per le seguenti ragioni. (N.B.: leggere direttamente nella sentenza allegata)
L’art. 1913, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2010, rubricato “Fondi previdenziali integrativi”, prevede......
L’art. 1914 disciplina e regola l’istituto dell’indennità supplementare stabilendo che......
Il successivo art. 1916 “Contributi obbligatori degli iscritti”, nella prima parte, recita......
7) - Come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione di controllo sugli enti, con la relazione allegata alla determinazione n. 120/2014, la Cassa di Previdenza delle Forze armate, istituita con d.P.R. 4 dicembre 2009 n. 211 previo riordino e accorpamento delle singole casse previdenziali preesistenti, fornisce prestazioni previdenziali ed assistenziali aggiuntive a quelle dell’ex Inpdap, agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate.
- Funzione principale della Cassa è quella di corrispondere agli iscritti, all’atto della cessazione dal servizio, l’indennità supplementare di cui all’art. 1914 del D.Lgs. n. 66/2010.
9) - Dunque, chiarisce la Corte dei Conti che la Cassa eroga agli iscritti cessati dal servizio un assegno “una tantum”, integrativo dell’indennità di buonuscita riconosciuta ai pubblici dipendenti alla cessazione del rapporto di impiego, di importo pari alla percentuale dell’ultimo stipendio lordo indicata al comma 2 dell’art. 1914, per il numero di anni di iscrizione al fondo.
10) - Visto quanto precede, è necessario chiarire quale sia la natura giuridica dell’indennità supplementare di cui sopra.
11) - Ritiene il Collegio che all’indennità di cui all’art. 1914 del D.Lgs. n. 66/2010 debba essere riconosciuta natura giuridica di trattamento di fine rapporto e non di trattamento pensionistico.
12) - Si tratta quindi di una forma di retribuzione differita.
13) - Ciò è dimostrato dal fatto che i versamenti obbligatori avvengono attraverso l’accantonamento di una quota percentuale dello stipendio annuo, compresa la tredicesima mensilità.
14) - Inoltre, i versamenti vengono effettuali mensilmente, mediante trattenute sullo stipendio, direttamente dall’Amministrazione che deve corrispondere la retribuzione.
15) - Ad ulteriore sostegno di tale tesi, inoltre, è possibile rinviare a quanto affermato dalla Corte dei Conti nella relazione sopra citata che, come visto, ha precisato che l’indennità è costituita da un assegno “una tantum”, integrativo dell’indennità di buonuscita riconosciuta ai pubblici dipendenti alla cessazione del rapporto di impiego.
16) - Peraltro, lo stesso Consiglio di Stato ha recentemente affermato che l'indennità di fine rapporto spettante ai dipendenti ha natura di retribuzione differita, sia pure con funzione previdenziale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 04.07.2018, n.4100).
Dunque, il fatto che l’indennità costituisca un trattamento di fine rapporto, e quindi una forma di retribuzione differita, non esclude affatto che la stessa possa svolgere una funzione previdenziale, intesa come sostegno al dipendente nel momento della cessazione dal servizio e del conseguente cambiamento di stato.
17) - Si tratta tuttavia della finalità dell’istituto, che non ne muta la natura sostanziale.
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Questa sentenza che ha Accolto il ricorso, nel contesto spiega molte altre cose
1) - ha prestato servizio presso le Forze Armate dell’Esercito italiano dall’anno 1978.
2) - In data 09.11.2010 è stato congedato ai sensi dell’art. 923 del D.Lgs. n. 66/2010, perché non idoneo al servizio militare e quindi è transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa.
3) - In data 14.02.2011 …... ha presentato istanza di corresponsione dell’indennità supplementare ai sensi dell’art. 1914, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2010.
4) - A tale istanza è stato dato riscontro negativo, sul presupposto che l’indennità richiesta spetterebbe – ai sensi del suddetto art. 1914 – ai soli Ufficiali cessati dal servizio permanente e collocati a riposo con diritto alla pensione, condizione non riscontrabile in capo al richiedente.
5) - L’Amministrazione ha negato altresì la restituzione dei contributi versati in costanza di impiego, ex art. 1917 del D.Lgs. n. 66/2010.
Il TAR precisa (ecco alcuni brani)
6) - La tesi sostenuta dall’Amministrazione resistente non può essere condivisa, per le seguenti ragioni. (N.B.: leggere direttamente nella sentenza allegata)
L’art. 1913, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2010, rubricato “Fondi previdenziali integrativi”, prevede......
L’art. 1914 disciplina e regola l’istituto dell’indennità supplementare stabilendo che......
Il successivo art. 1916 “Contributi obbligatori degli iscritti”, nella prima parte, recita......
7) - Come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione di controllo sugli enti, con la relazione allegata alla determinazione n. 120/2014, la Cassa di Previdenza delle Forze armate, istituita con d.P.R. 4 dicembre 2009 n. 211 previo riordino e accorpamento delle singole casse previdenziali preesistenti, fornisce prestazioni previdenziali ed assistenziali aggiuntive a quelle dell’ex Inpdap, agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate.
- Funzione principale della Cassa è quella di corrispondere agli iscritti, all’atto della cessazione dal servizio, l’indennità supplementare di cui all’art. 1914 del D.Lgs. n. 66/2010.
9) - Dunque, chiarisce la Corte dei Conti che la Cassa eroga agli iscritti cessati dal servizio un assegno “una tantum”, integrativo dell’indennità di buonuscita riconosciuta ai pubblici dipendenti alla cessazione del rapporto di impiego, di importo pari alla percentuale dell’ultimo stipendio lordo indicata al comma 2 dell’art. 1914, per il numero di anni di iscrizione al fondo.
10) - Visto quanto precede, è necessario chiarire quale sia la natura giuridica dell’indennità supplementare di cui sopra.
11) - Ritiene il Collegio che all’indennità di cui all’art. 1914 del D.Lgs. n. 66/2010 debba essere riconosciuta natura giuridica di trattamento di fine rapporto e non di trattamento pensionistico.
12) - Si tratta quindi di una forma di retribuzione differita.
13) - Ciò è dimostrato dal fatto che i versamenti obbligatori avvengono attraverso l’accantonamento di una quota percentuale dello stipendio annuo, compresa la tredicesima mensilità.
14) - Inoltre, i versamenti vengono effettuali mensilmente, mediante trattenute sullo stipendio, direttamente dall’Amministrazione che deve corrispondere la retribuzione.
15) - Ad ulteriore sostegno di tale tesi, inoltre, è possibile rinviare a quanto affermato dalla Corte dei Conti nella relazione sopra citata che, come visto, ha precisato che l’indennità è costituita da un assegno “una tantum”, integrativo dell’indennità di buonuscita riconosciuta ai pubblici dipendenti alla cessazione del rapporto di impiego.
16) - Peraltro, lo stesso Consiglio di Stato ha recentemente affermato che l'indennità di fine rapporto spettante ai dipendenti ha natura di retribuzione differita, sia pure con funzione previdenziale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 04.07.2018, n.4100).
Dunque, il fatto che l’indennità costituisca un trattamento di fine rapporto, e quindi una forma di retribuzione differita, non esclude affatto che la stessa possa svolgere una funzione previdenziale, intesa come sostegno al dipendente nel momento della cessazione dal servizio e del conseguente cambiamento di stato.
17) - Si tratta tuttavia della finalità dell’istituto, che non ne muta la natura sostanziale.
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Re: Cassa sottuficiale
Contatti SMD
-) 06 - 47.35.97.17/18 o 19 finale;
di scorta Tel. 06/47.35.97.23 (questo è quello che sta scritto sul foglio di liquidazione che mi è pervenuto).
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Re: Cassa sottuficiale
Messaggio da Domenico61 »
Ciao Panorama grazie per aver postato la sentenza in argomento ti faro sapere dopo aver contattato il SMD. Buona serata.
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Re: Cassa sottuficiale
Messaggio da Domenico61 »
Ciao Panorama eventualmente mi diranno di fare ricorso al TAR potresti indicarmi un avvocato che già ha trattato questo tipo di problematica se conosci alcuni avvocati su Napoli o Caserta grazie
Re: Cassa sottuficiale
Nuove norme da Gennaio 2023 >> Modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022).
- Casse di Previdenza delle FF.AA. (CPFA).
Lettera del C.G.A. CC. datata 7/01/2023.
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Re: Cassa sottuficiale
Ciao,
finalmente dopo anni hanno modificato questa disparità tra le Forze armate, in aggiunta hanno introdotto la possibilità di differire il termine di pagamento, si spera solo in determinate occasioni...
finalmente dopo anni hanno modificato questa disparità tra le Forze armate, in aggiunta hanno introdotto la possibilità di differire il termine di pagamento, si spera solo in determinate occasioni...
- nonno Alberto
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Re: Cassa sottuficiale
Messaggio da nonno Alberto »
Domenico61 ha scritto: ↑mer feb 20, 2019 7:23 pm Ciao Panorama eventualmente mi diranno di fare ricorso al TAR potresti indicarmi un avvocato che già ha trattato questo tipo di problematica se conosci alcuni avvocati su Napoli o Caserta grazie
Dovresti ricevere notizie dal CNA CC. diversamente scrivi facendo riferimento alla circolare allegata fa Panorama.
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Re: Cassa sottuficiale
Messaggio da Domenico61 »
Buongiorno a tutti e buon anno ...Volevo notiziarvi sll'avvenuto pagamente della mia cassa Sottuficiale che in primis mi fu negata perchè non avendo diritto apensione inquanto destitiuito ( anno 2014) addesso che sono in p.p.o. ho riscritto tramite E-mail al Ministero Difesa e mi è stat concessa su IBAN della mia Banca. Grazie a tutto voi per le rispette datomi in precedenza. Buon 2023.
- nonno Alberto
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Re: Cassa sottuficiale
Messaggio da nonno Alberto »
Domenico61 ha scritto: ↑lun gen 09, 2023 12:48 pm Buongiorno a tutti e buon anno ...Volevo notiziarvi sll'avvenuto pagamente della mia cassa Sottuficiale che in primis mi fu negata perchè non avendo diritto apensione inquanto destitiuito ( anno 2014) addesso che sono in p.p.o. ho riscritto tramite E-mail al Ministero Difesa e mi è stat concessa su IBAN della mia Banca. Grazie a tutto voi per le rispette datomi in precedenza. Buon 2023.
Molto bene. Ciao
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