Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

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Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

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Patente e libretto, multe da 705 euro dal 3 novembre

Rivoluzione in vista per chi guida un'auto. Patente e libretto dovranno coincidere.
A partire dal prossimo 3 novembre, infatti, sarà obbligatorio aggiornare la carta di circolazione per chi utilizza un’auto di diverso intestatario.
La registrazione dovrà essere fatta alla Motorizzazione e annotare sulla carta di circolazione il nome di chi utilizza in modo costante l’auto di proprietà altrui per oltre 30 giorni.
Per chi non rispetta le nuove norme scatterà una sanzione di 705 euro e il ritiro della carta di circolazione.


Cosa fare - Chi non ha ancora provveduto alla nuova registrazione dovrà recarsi agli sportelli del Dipartimento dei Trasporti al fine di regolarizzare la propria posizione.
Sono esentati tutti coloro che usano già un mezzo non di loro proprietà o possiedono un’intestazione non aggiornata prima della data dell'entrata in vigore delle nuove norme, ovvero il 3 novembre.
Questi potranno spontaneamente aggiornare i documenti, senza tuttavia andare incontro a sanzioni in caso di inadempimento delle formalità stabilite nel testo legislativo approvato quattro anni fa e adesso giunto alla fase applicativa.
Le categorie più colpite dalle novità su patente e libretto sono i professionisti che usano le auto aziendali.


Variazione generalità - In generale si tratta di una variazione delle generalità della persona fisica alla quale è intestata della carta di circolazione relativa a autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, o della denominazione dell’ente intestatario del documento, o nel caso in cui si verifichi la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un altro soggetto.

ecco il link della notizia

http://www.liberoquotidiano.it/news/ita ... te-da.html" onclick="window.open(this.href);return false;


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Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

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Medico al telefono mentre guida? Nemmeno le urgenze giustificano l'utilizzo del cellulare.
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La Corte di Cassazione con una recente sentenza, n° 21266 dell'8 ottobre scorso, rigetta il ricorso di una specializzanda in medicina cardiovascolare a cui era stato contestato un verbale per l'utilizzo del cellulare durante la guida: la stessa si era giustificata davanti agli agenti sostenendo di aver dovuto rispondere ad una telefonata urgente del suo superiore sul caso di una paziente in pericolo di vita ed invocando le scriminanti dello stato di necessità o dell'adempimento del dovere.


Il Giudice di merito non ha ritenuto di accogliere il ricorso poiché "non sussisteva nella specie l'ipotesi di cui all'art. 4 della legge n. 689 del 1981 giacchè trattandosi di chiamata in arrivo, l'appellante non poteva conoscere le ragioni e l'eventuale urgenza della telefonata. E d'altra parte se avesse saputo già prima di porsi alla guida della ricezione di una chiamata telefonica urgente, avrebbe dovuto predisporre l'uso dell'auricolare o del viva voce. Aggiungeva che la fattispecie non integrava neanche l'adempimento di un dovere non essendovi la inevitabilità della condotta contraria al precetto sanzionato"

La Suprema Corte da parte sua ha obiettato che i motivi di ricorso prospettati dalla ricorrente sono insindacabili in sede di legittimità poiché ampiamente e giustamente valutati nella sede di merito. Gli ermellini hanno inoltre ritenuto assolutamente logica la motivazione adottata dal giudice di primo grado e conseguentemente inoperanti le scriminanti addotte poiché non integranti una situazione idonea a sostenere un'esimente reale o putativa.
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ecco il link

http://www.polizialocaleweb.com/2014/10 ... .html#more" onclick="window.open(this.href);return false;
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Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

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1) - il Prefetto di Reggio Calabria ha provveduto nei suoi confronti alla revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 120 del Codice della Strada, in conseguenza della applicazione nei suoi confronti di una misura di prevenzione della sorveglianza speciale disposta dal Tribunale di Reggio Calabria in data 28/5/2013;

IL TAR chiarisce:

2) - le Sezioni Unite della Cassazione - da ultimo con le sent. n. 2446/2014 e 10406/2014 - hanno stabilito che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la revoca della patente di guida emessa nei confronti di un soggetto che sia stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, in quanto quest’ultimo è titolare di una posizione di diritto soggettivo;

3) - lo dichiara inammissibile per carenza di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.
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10/11/2014 201400659 Sentenza Breve 1


N. 00659/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00531/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 531 del 2014, proposto dal signor S. Z., rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Alvaro ed Antonio Saffioti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Reggio Calabria, Via Nazionale Pentimele, 189;

contro
La Prefettura della Provincia di Reggio Calabria ed il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, Via del Plebiscito, 15;

per l'annullamento
del Decreto Prot. n. …../W/14/Rev., emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria di revoca della patente di guida.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura della Provincia di Reggio Calabria e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato:
- che il signor S. Z. ha impugnato il decreto con il quale il Prefetto di Reggio Calabria ha provveduto nei suoi confronti alla revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 120 del Codice della Strada, in conseguenza della applicazione nei suoi confronti di una misura di prevenzione della sorveglianza speciale disposta dal Tribunale di Reggio Calabria in data 28/5/2013;

- che le Sezioni Unite della Cassazione - da ultimo con le sent. n. 2446/2014 e 10406/2014 - hanno stabilito che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la revoca della patente di guida emessa nei confronti di un soggetto che sia stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, in quanto quest’ultimo è titolare di una posizione di diritto soggettivo;
Ritenuto:

- di dover dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione e pertanto di non dover procedere in ordine alla formulata istanza cautelare;

- di dover compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, immediatamente trattenuto per la decisione, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., il ricorso indicato in epigrafe,
lo dichiara inammissibile per carenza di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo; conseguentemente dichiarando di non doversi procedere in ordine alla formulata domanda cautelare.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Angela Fontana, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/11/2014
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Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

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Ausiliari del traffico: accertamento infrazione in materia di sosta - prova della legittimità della nomina dell'accertatore
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Corte di cassazione - ordinanza n. 22867 del 28/10/2014

In materia di violazioni riguardanti la sosta, nel giudizio di opposizione a verbale di infrazione accertata da ausiliario del traffico, l'autorità amministrativa convenuta è tenuta, di fronte a una specifica contestazione di parte ricorrente, a dar prova della legittimità della nomina dei suddetti accertatori.

Analogo principio può valere per le infrazioni stradali che possono essere accertate da agenti accertatori ispettivi.
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(In materia di violazioni riguardanti la sosta, nel giudizio di opposizione a verbale di infrazione accertata da ausiliario del traffico, l'autorità amministrativa convenuta è tenuta, di fronte a una specifica contestazione di parte ricorrente, a dar prova della legittimità della nomina dei suddetti accertatori).
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CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. CIVILE VI-2 - 28 OTTOBRE 2014, N. 22867
Presidente: Bianchini - Relatore: Scalisi - Parti: A. A. - Comune di Aversa



ORDINANZA CORTE CASSAZIONE
28 ottobre 2014, n. 22867


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente:
Bruno BIANCHINI
Consigliere:
Cesare Antonio PROTO, Felice MANNA, Milena FALASCHI
Rel. Consigliere:
Antonino SCALISI
ha pronunciato la seguente
Ordinanza


Rilevato che

il Consigliere designato, dott. A. Scalisi, ha depositato ai sensi dell'art. 380 bis cd. proc. civ., la seguente proposta di definizione del giudizio: "Preso atto che A. A. con atto di citazione del 7 aprile 2011 proponeva appello avverso la sentenza n. 10145 del 2010 emessa dal Giudice di Pace di Aversa denunciando l'erroneità della pronuncia che aveva rigettato la domanda di declaratoria di nullità del verbale di accertamento n. 50166 notificatogli dal Comune di Aversa con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 157 comma 6 e 8 del Cds, per aver sostato con il veicolo di sua proprietà in piazza Mazzini in area di parcheggio a pagamento senza esporre il titolo di pagamento. Egli riteneva che il verbale fosse nullo perché non riportante la firma autografa dell'agente accettatore o del funzionario che ne aveva emesso la copia, per mancata abilitazione dell'accertatore a rilevare l'infrazione, per inapplicabilità dell'art. 157 del CdS alla sola sosta temporanea, nonché per l'illegittimità del provvedimento istitutivo del parcheggio a pagamento che non aveva riservato aree nelle vicinanze deputate al parcheggio libero. Pertanto, A. A. chiedeva la totale riforma della sentenza di primo grado e che fosse annullato il verbale impugnato.

Si costituiva il Comune di Aversa contestando puntualmente le deduzioni dell'appellante chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.

Il Tribunale di Santa Maria C.V. rigettava l'appello e condannava A. A. al pagamento delle spese giudiziali del primo e del secondo grado del giudizio. Secondo il Tribunale, l'agente che ha rilevato l'infrazione di cui all'art. 157 CdS ed ha redatto il relativo verbale, quale ausiliario del traffico, doveva considerarsi pienamente legittimato al detto accertamento.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da A. A. con ricorso affidato a tre motivi. Il Comune di Aversa, intimato, in questa fase non ha svolto alcuna attività giudiziale.

Considerato che:

1.= Con il primo motivo A. A. lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 comma 132 della legge 127/97 in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, nonché omessa od insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 cpc. Secondo il ricorrente, il Tribunale di Santa Maria C.V. avrebbe omesso di chiarire, nonostante fosse stato contestato espressamente, se la persona, che ha elevato il verbale impugnato, fosse stata abilitata.

1.1.= Il motivo è fondato e va accolto.

La sentenza nella parte relativa allo svolgimento del processo espressamente riferisce che R. aveva chiesto la nullità dell'atto di contravvenzione di cui si dice per mancata abilitazione dell'accertatore a rilevare l'infrazione. Il Tribunale di Santa Maria C.V. non ha chiarito - e lo avrebbe dovuto fare- se l'accertatore fosse abilitato ossia nominato ausiliario del traffico con il provvedimento amministrativo di cui al comma 132 dell'art. 17 della legge n. 124 del 1997. Il Tribunale si è limitato ad affermare la legittimazione dell'ausiliario a rilevare l'infrazione, epperò, l'eccezione in ordine alla abilitazione dell'ausiliario non attiene propriamente alla legittimazione ma la presuppone. Piuttosto, pur ritenendo che il Tribunale abbia dato per presupposto l'abilitazione dell'ausiliario del traffico non ha sufficientemente chiarito se tale accertamento fosse stato effettuato sulla base della documentazione acquisita agli atti.
1.1.a) Come ha avuto modo di chiarire questa Corte in altra occasione (Cass. n. 9847 del 24/04/2010), Gli ausiliari del traffico - alla stregua dell'art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, integrato ed interpretato autenticamente dall'art. 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - sono legittimati ad accertare e contestare le violazioni al codice della strada solo se queste ultime concernano le disposizioni in materia di sosta, ma non sono abilitati a rilevare infrazioni inerenti a condotte diverse, come quelle attinenti alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, le quali possono essere contestate, oltre che dagli agenti di cui all'art. 12 del cod. strada, anche dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone. Ne consegue che, proprio perché la legittimazione degli ausiliari del traffico e dei suddetti agenti accertatori ispettivi è ricondotta al possesso di requisiti specifici fissati dalla legge che devono essere recepiti negli appositi provvedimenti amministrativi di nomina, qualora, nel conseguente giudizio di opposizione a verbale di accertamento, l'autorità amministrativa convenuta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell'opponente, non offra la prova della legittimità della loro nomina (e, quindi, della loro assegnazione alla legale esplicazione dell'attività di accertamento di competenza), la domanda di annullamento del verbale deve essere accolta secondo i principi generali sulla ripartizione dell'onere probatorio in siffatto tipo di processo.

2.= L'accoglimento del primo motivo assorbe gli altri due motivi del ricorso con i quali A. A. lamenta:

a) la violazione dell'art. 91 cpc., dell'art. 1 DM 26/9/1979, art. 1 e 5 DM 127 del 2004, art. 4 DM. 140 del 2012 in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cpc;

b) insufficiente e contraddittoria motivazione del fatto e/o falsa applicazione dell'art. 157 comma 6 legge 285/92 e dell'art. 7 lettera F n. 14-15 stessa legge in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cpc.

Si propone, conclusivamente, l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio".

Tale relazione veniva comunicata al difensore del ricorrente.

Il Collegio, condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex art. 380 bis cpc, alla quale non sono stati mossi rilievi critici.

In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona di altro Magistrato anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione. Il Collegio da atto che ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato apri a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma i-bis dello stesso art. 13.

Per questi motivi

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al tribunale di santa Maria Capua Vetere in persona di altro Magistrato anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

La Corte ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 da atto che non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma i-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera del Consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 17 giugno 2014.

Il Presidente: BIANCHINI
Il Consigliere estensore: SCALISI


Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2014.


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Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

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Autovelox: giustizia è fatta; accolti tutti i ricorsi per tardività delle multe.
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Il Ministero dell’interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha inoltrato la nota prot. n. 001698 in data 7 novembre 2014 alla prefettura di Milano.


Era stato segnalato l’uso strumentale (quasi fraudolento) delle norme del codice della strada da parte dei Comuni che, pur di evitare la decadenza dai termini per la notifica dei verbali di contravvenzioni con autovelox (90 giorni dalla commissione dell’illecito), si aggrappavano a una eccezione contenuta nella norma, eccezione che consente lo slittamento della notifica “a data da destinarsi” tutte le volte in cui è necessario compiere particolari accertamenti per individuare il proprietario del mezzo. In pratica, secondo l’artificiosa interpretazione degli agenti della polizia municipale, i 90 giorni decorrerebbero dalla visione del fotogramma scattato dall’autovelox: circostanza che non può di certo essere verificata dal cittadino e che, pertanto, può essere fatta slittare a piacimento dall’amministrazione.
Ora della vicenda si è finalmente interessato il Ministero dell’Interno che, con una nota inoltrata alla Prefettura Comune di Milano [1 vedi sotto], fa sapere che le criticità organizzative della polizia locale non legittimano il superamento ordinario dei termini di rito previsti dal codice per la notifica delle sanzioni stradali che vanno conteggiati dal momento della commessa violazione e non dalla visione del fotogramma.
A parere del Dipartimento per gli affari interni e territoriali non è corretto fare decorrere i 90 giorni dalla data “in cui gli operatori visionano i fotogrammi e associano i dati della targa a quelli del proprietario del veicolo”. In tal senso, del resto, si era già espressa, nel lontano 1996, la Corte Costituzionale [2 vedi sotto]. Ma – sottolinea il Ministero – lo stesso codice della strada [3 vedi sotto] avalla tale interpretazione, laddove lo stesso evidenzia che “qualora l’effettivo trasgressore o altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro 90 giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione”.

In buona sostanza, le ragioni che possono legittimare la polizia stradale a superare i termini di rito non possono che dipendere da fattori esterni e non da prassi organizzative interne.

Come difendersi:
Se avete ricevuto un verbale per una multa (specie se effettuata con autovelox) e, tra la data in cui è stata commessa l’infrazione e quella in cui il Comune ha consegnato il plico all’ufficio postale (data che risulta dal timbro sulla busta notificatavi) sono decorsi più di 90 giorni, avete un largo margine di possibilità di vincere il ricorso.

A tal fine una mossa opportuna potrebbe essere quella, in questo caso, di ricorrere al Prefetto che, essendo organo territoriale del Ministero, è più incline a recepire le circolari e le note ministeriali piuttosto che gli orientamenti della giurisprudenza.

E difatti, sebbene la Cassazione oggi sia orientata a favore del “termine lungo”, il Ministero, come appena detto, sposa l’interpretazione più restrittiva.

Nel ricorso dovreste citare e allegare la nota prot. n. 001698 del Ministero degli Interni.

[1] Ministero dell’interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, con la nota prot. n. 001698 inoltrata il 7 novembre alla prefettura di Milano.

[2] C. Cost. sent. n. 198/1996.

[3] Art. 201 cod. str.
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Il nr. esatto della circolare sopra allegata del M.I. è 0016968.

giusto per correttezza.
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Assicurazione RCA: contratto - riattivazione dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio.

(art. 1901 CC)
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Se il pagamento del premio riguardante l'assicurazione RCA è effettuato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di 15 giorni (art. 1901 CC) la riattivazione della copertura assicurativa non è immediata ma avviene solo a partire dalle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il pagamento stesso.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. CIVILE III - 31 OTTOBRE 2014, n. 23149

Presidente: Russo - Relatore: Sestini - Parti: A. A., B. B. - C. C., Impresa assicuratrice YYY, Impresa assicuratrice ZZZ


SENTENZA CORTE CASSAZIONE
31 ottobre 2014, n. 23149


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente:
Libertino Alberto RUSSO
Consigliere:
Luigi Alessandro SCARANO, Francesco Maria CIRILLO, Marco ROSSETTI
Rel. Consigliere:
Danilo SESTINI
ha pronunciato la seguente
Sentenza

Svolgimento del processo

Il 25.1.2002, si verificava - in Gela - un sinistro stradale che vedeva coinvolti l'autovettura XXX - di proprietà di A. A. - condotta da B. B. ed un ciclomotore - di proprietà di D. D. - condotto da C. C..

Quest'ultimo adiva il Tribunale di Gela per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti alle lesioni riportate, convenendo in giudizio A. A. e B. B., nonché la Impresa assicuratrice YYY - che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per essere inoperante la garanzia assicurativa - e la Impresa assicuratrice ZZZ, quale impressa designata dal F.G.V.S.

Il Tribunale riconosceva l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura nella determinazione del sinistro e condannava entrambi i A. A. e B. B. e la Impresa assicuratrice YYY al risarcimento dei danni.

La Corte di Appello di Caltanissetta riduceva il risarcimento riconosciuto a C. C. (individuando un suo concorso di colpa nella misura del 30%), escludeva l'operatività della garanzia assicurativa da parte della Impresa assicuratrice YYY (sul rilievo che il premio era stato pagato oltre la scadenza del periodo di tolleranza e nello stesso giorno in cui si era verificato il sinistro, di talché la copertura non avrebbe potuto avere effetto prima delle ore ventiquattro
3 del medesimo giorno) e disponeva la condanna solidale dei A. A. e B. B. e della Impresa assicuratrice ZZZ.

Ricorrono per cassazione i A. A. e B. B., affidandosi ad un unico motivo; gli intimati non svolgono attività difensiva.

La causa giunge alla pubblica udienza a seguito di ordinanza interlocutoria emessa in data 18.10.2012 dalla Sesta Sezione Civile - 3 di questa Corte (che ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso alla Impresa assicuratrice ZZZ).

Motivi della decisione

1. I ricorrenti propongono un unico motivo, con cui censurano la sentenza "ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 C.P.C. per violazione e falsa applicazione dell'art. 1901 c.c. in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c. per insufficiente e contraddittoria motivazione su elemento decisivo per il giudizio - sussistenza della copertura assicurativa; obbligo al pagamento della Impresa assicuratrice YYY".

Si dolgono che la Corte territoriale non abbia tenuto conto che il ritardo con cui era stato pagato il premio andava "qualificato mancato pagamento incolpevole, che non dà luogo a sospensione della garanzia" (e ciò in quanto non era stato contestato dalle controparti che tale ritardo era dipeso dal fatto che, essendo stato richiesto un premio superiore a quello che l'assicurato riteneva dovuto, vi era stata la necessità di "attendere un accertamento a tal proposito da parte della compagnia assicuratrice") e - altresì - che non abbia considerato che, ricevendo il pagamento in data 25.1.2002, la Impresa assicuratrice YYY aveva manifestato una "tacita volontà di rinuncia alla sospensione del contratto assicurativo", desumibile anche dal fatto che il certificato rilasciato dall'assicuratore copriva il periodo fino al 28.6.2002, con validità semestrale, di talché "il periodo di copertura assicurativa comprendeva il periodo dal 29.12.2001 al 28.06.2002, rientrandovi quindi anche il giorno dell'incidente".

2. Sul punto, la Corte territoriale ha osservato che era pacifico che il pagamento del premio (successivo al primo o alla prima rata di esso) era avvenuto lo stesso giorno del sinistro (dando atto che i Carabinieri intervenuti avevano constatato la presenza del certificato e del relativo contrassegno), ma ha ritenuto che, non indicando detto certificato "una data diversa di decorrenza della copertura", questa non poteva "che coincidere con quella prevista dal primo comma dell'art. 2901 c.c."; ha aggiunto che, "peraltro, la rinuncia agli effetti della sospensione deve manifestarsi attraverso specifiche ed univoche espressioni da parte dell'assicuratore che non possono limitarsi all'accettazione del pagamento".

3. Premesso che il punto nodale della censura è costituito dall'individuazione del momento di decorrenza della riattivazione della copertura assicurativa a seguito del pagamento del premio avvenuto dopo un periodo di sospensione ex art. 1901, 2° co. c.c., deve rilevarsi che la Corte territoriale ha fatto buon governo dell'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui "in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per le scadenze successive al pagamento del primo premio (o della relativa prima rata) di cui all'articolo 1901, secondo comma, cod. civ., l'effetto sospensivo dell'assicurazione per l'ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente cessa a partire dalle ore 24.00 della data del pagamento, e non comporta l'immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui il pagamento è stato effettuato, trovando applicazione analogica la disposizione del primo comma del medesimo articolo - dettata per l'ipotesi del mancato pagamento del primo premio o della prima rata, e secondo cui l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Ne consegue che ove il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni quindici di cui all'articolo 1901 cod. civ. (espressamente richiamato nell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1969 n. 990), per il sinistro verificatosi il giorno stesso del 6 pagamento la garanzia assicurativa non è operante" (Cass. n. 13545/2006, conforme a Cass. n. 812/1991 e a Cass. n. 2092/1985).

4. Del pari in linea con la giurisprudenza di questa Sezione è la conclusione della Corte di appello circa l'irrilevanza dell'accettazione del pagamento tardivo, che "non costituisce rinunzia alla sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce solo la risoluzione del contratto" (Cass. n. 5944/2014).

5. Del tutto inammissibili risultano, infine, le censure formulate ex art. 360 n. 5 c.p.c., che non individuano specifici vizi motivazionali, ma sono volte - in buona sostanza - a sollecitare un apprezzamento della condotta della compagnia assicuratrice di segno opposto a quello compiuto dalla Corte territoriale (che pure trova fondamento nell'orientamento dí questa Corte richiamato al punto 4).

6. Il ricorso va pertanto rigettato.

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso.

Roma, 20 giugno 2014.

Il Presidente: RUSSO
Il Consigliere estensore: SESTINI


Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2014.

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Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

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dal sito ACI di AOSTA
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Dal 14/07/2014 nuove procedure per esportare veicoli

Radiazione per esportazione

Dal 14 luglio p.v., alle formalità di radiazione per esportazione dovrà essere sempre allegata la fotocopia della Carta di Circolazione estera o l’attestazione di avvenuta reimmatricolazione all’estero.

La fotocopia della sopra citata documentazione, in caso di esportazione in Paesi extra UE, deve essere accompagnata da traduzione asseverata.

Qualora la radiazione venga richiesta quando il veicolo è stato esportato ma non ancora reimmatricolato all’estero, è comunque possibile richiedere la formalità di radiazione a condizione che venga allegata alla formalità documentazione comprovante l’avvenuto trasferimento del veicolo all’estero (ad es. documento di trasporto, bolla doganale ), oltre ovviamente all’originale della Carta di Circolazione italiana, al Certificato di Proprietà e alle targhe.

Radiazione di veicoli sottoposti a ipoteca o vincoli

A partire dal 14 luglio p.v., in presenza di richieste di radiazione per definitiva esportazione aventi ad oggetto veicoli sui quali siano iscritte ipoteche non ancora scadute, pignoramenti, sequestri, ecc., la formalità potrà essere accettata solo se alla richiesta viene allegato un atto comprovante l’assenso alla radiazione da parte del creditore.

Per i casi di veicoli con ipoteche iscritte non ancora scadute costituirà titolo per procedere alla radiazione l’atto di assenso alla cancellazione dell’ipoteca reso nelle forme di rito, ovvero nella forma della scrittura privata autenticata dal Notaio o nelle altre forme previste dal Codice Civile (es. sentenza).

Nessun titolo autorizzativo invece è richiesto nel caso di veicoli sui quali siano iscritte ipoteche ormai scadute.

Nel caso, invece, di vincoli di natura giudiziaria come sequestri, congelamento beni e pignoramenti potrà essere allegato alla richiesta o il provvedimento di dissequestro o di revoca del pignoramento (o in alternativa il verbale di vendita all’asta del veicolo effettuata in seguito al pignoramento trascritto al PRA) o comunque altro provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria che autorizzi l’esportazione del veicolo o dal quale sia possibile evincere il venir meno del gravame.

Si ricorda che la richiesta di visura sui veicoli da esportare, sebbene non obbligatoria, rappresenta in ogni caso una buona prassi per verificare l’eventuale esistenza di ipoteche non scadute o gravami che, in assenza della documentazione giustificativa sopra indicata, impedirebbero l’esito positivo della radiazione per esportazione quando sarà richiesta.
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Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

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Esercitazioni di guida con motociclo: luoghi e orari
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L'esercitazione di guida con motociclo in zona ad intenso traffico e quindi non conforme alle prescrizioni del CDS costituisce ulteriore elemento a sostegno della gravità della colpa del conducente (e quindi della sua responsabilità) in caso di incidente stradale.
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CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. CIVILE IV - 10 NOVEMBRE 2014, N. 46337


Presidente: Romis - Relatore: Blaiotta - Parti: A. A. - Corte d'appello di Bologna


SENTENZA CORTE CASSAZIONE

10 novembre 2014, n. 46337


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Presidente:

Vincenzo ROMIS



Consigliere:

Felicetta MARINELLI, Salvatore DOVERE, Eugenia SERRAO



Rel. Consigliere:

Rocco Marco BLAIOTTA


ha pronunciato la seguente

Sentenza



Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Bologna ha affermato la responsabilità dell'imputato in epigrafe in ordine al reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale in danno di B. B. La sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Bologna che ha diminuito la pena per effetto delle attenuanti generiche e del risarcimento del danno.

Secondo quanto ritenuto dai giudici di merito l'imputato, alla guida di un motoveicolo per il quale non aveva ancora conseguito la prescritta patente ma era in possesso di mera autorizzazione all'esercitazione, procedeva in modo imprudente ed imperito ed in particolare non teneva una velocità commisurata all'ora notturna, all'asfalto bagnato; alla presenza di traffico. In conseguenza, in concomitanza dell'attraversamento della sede stradale da parte del pedone B. B., perdeva il controllo del mezzo che finiva in terra e scarrocciando travolgeva la vittima che riportava lesioni letali.


2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo diversi motivi.


2.1. Si lamenta che senza ragione sia stata negata l'indagine peritale che avrebbe consentito la completa ricostruzione degli accadimenti. Si è apoditticamente ravvisato che tale indagine non era possibile per il tempo decorso; e che la prova della colpevolezza emergesse dagli elementi acquisiti. La pronunzia non spiega da quali elementi si sia dedotto che la strada era ad ampio scorrimento e con traffico alquanto intenso. Si è fatto riferimento alla deposizione testimoniale dell'agente di polizia giudiziaria operante che ha solo ragguagliato in ordine all'esistenza di traffico.

Pertanto, arbitrariamente si è ritenuto che l'imputato non potesse esercitarsi in quel luogo, atteso che l'art. 122 del Codice della strada fa riferimento a luogo poco frequentato. Si sono desunti elementi di giudizio dallo stato dei luoghi senza valutare se una condotta di guida appropriata avrebbe consentito di evitare l'impatto. D'altra parte lo scarrocciamento per circa 60 metri non è di per sé dimostrativo di una velocità non adeguata. Conclusivamente l'indagine peritale era doverosa ed utile.

2.2 Si lamenta altresì mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di riduzione al minimo della pena. L'impugnazione è stata accolta per ciò che attiene alla considerazione del concorso di colpa della parte offesa. Ma non si è tenuto conto della giovane età e del comportamento processuale che avrebbero dovuto condurre a determinare la sanzione partendo dal minimo edittale di un anno di reclusione. Si è invece partiti senza ragione da una pena base di un anno e sei mesi.

2.3 Oggetto di censura è pure la disposta sospensione della patente di guida. Infatti all'epoca del reato l'imputato non era in possesso di patente di guida non è stata svolta alcuna indagine volta a dimostrare che egli avesse conseguito tale patente prima della pronunzia di condanna.


3. Il ricorso è infondato.


La sentenza impugnata considera che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ha carattere eccezionale e che nel caso di specie essa non è indispensabile, considerando anche che si dispone della sola documentazione e non del mezzo, che non venne sequestrato.

La Corte ritiene l'esistenza di elementi idonei a dimostrare la responsabilità senza alcuna incertezza. Si considera che la moto era potente e che le incisioni sull'asfalto iniziano 30 metri prima del punto d'urto e proseguono per altri 30 metri. Si era intorno alla mezzanotte, la strada era piuttosto trafficata e ben illuminata. La moto non ha lasciato tracce di frenata ma solo incisioni sulla sede stradale, in quanto ad un probabile tentativo di brusca frenata era seguita la perdita di controllo del mezzo e la caduta al suolo. Il teste presente riferiva, in particolare, dell'attraversamento pedonale ed aggiungeva che la moto, secondo il suo apprezzamento, andava forte. Come riferito dal teste di polizia giudiziaria operante al momento del sinistro c'era traffico è dunque ai sensi dell'articolo 122 del Codice della strada non esistevano le condizioni per l'esercitazione alla guida. L'imputato non ha neppure tenuto conto della stato dei luoghi e particolarmente del fondo bagnato, sicché non riuscì a mantenere il controllo del mezzo nell'azionare l'impianto frenante. Dalle stesse dichiarazioni del ricorrente emerge che pedone venne avvistato a 20 o 30 metri e quindi ad un distanza congrua per le manovre del caso. E d'altra parte le lunghe incisioni sono indicative di velocità alquanto elevata e non adeguata, conformemente alla percezione in tal senso del teste. A ciò è pure da aggiungere che vigeva limite di velocità di 50 km/h, che si era in ora notturna, che vi erano auto parcheggiate ai lati della strada nelle quale erano ubicate private abitazione e locali pubblici. L'imputato si è trovato in una situazione non imprevedibile che non è stato in grado di affrontare a causa della sua scarsa esperienza, in un contesto che avrebbe richiesto una velocità assai moderata.

Il pedone attraversò ad oltre 70 metri dalle strisce pedonali e può essere dunque ravvisato il suo concorso di colpa. Di qui la riduzione della pena partendo dalla sanzione base di un anno e sei mesi di reclusione, in considerazione del duplice profilo di colpa specifica e della complessiva grave inadeguatezza della condotta di guida. Tale apprezzamento è pure alla base della determinazione della durata della sospensione della patente di guida che non è esclusa quando, come nel caso in esame, il titolo abitativo è conseguita dopo il fatto.

Tale apprezzamento palesemente immune da censure logiche o giuridiche. Si pone in luce una condotta di guida del tutto inappropriata ed altamente imprudente, documentata oltre ogni dubbio dalle rilevantissime e lunghe tracce lasciate sul luogo del sinistro, che indicano velocità ben alta ed incapacità di governare il mezzo. Rispetto a tali decisivi elementi di giudizio, non rileva in alcun modo il dettaglio afferente all'intensità del traffico. E risulta pure palesemente ed implicitamente inutile la sollecitata istruttoria supplementare.

L'entità della pena è poi specificamente e razionalmente connessa alla ben dimostrata gravità della colpa.


3.1 Quanto alla sospensione della patente questa Corte non intende discostarsi dalla condivisa giurisprudenza delle Sezioni unite, secondo cui non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; né, tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso (S.U. 30 gennaio 2002, Rv. 221039). Peraltro dagli atti di polizia emerge che l'imputato era in possesso di patente, verosimilmente non appropriata rispetto al motoveicolo guidato. In ogni caso, la questione è posta in termini meramente problematici e non assertivi dalla difesa. E d'altra parte difetterebbe interesse a ricorrere ove la patente non fosse stata mai conseguita, giacché la misura sanzionatoria non potrebbe, in tal caso, trovare esecuzione.


Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

Per questi motivi

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Roma 7 ottobre 2014.

Il Presidente: ROMIS

Il Consigliere estensore: BLAIOTTA

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2014.

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Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

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Guida senza patente: sanzioni - recidiva nel biennio
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Nei confronti del conducente imputato che, dopo essere già stato condannato per guida senza patente o con patente revocata, incorra in nuova violazione dell'art. 116 CDS si applica l'ipotesi speciale di recidiva prevista nella suddetta norma del codice della strada.

Al di là del carattere speciale della recidiva prevista dall'art. 116 CDS va anche considerato che la recidiva di cui all'art. 99 CP si riferisce esclusivamente ai delitti e non anche alle contravvenzioni.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. FERIALE PENALE - 13 OTTOBRE 2014, N. 42798
Presidente: Franco - Relatore: Settembre - Parti: A. A. - Corte d'appello di Catania
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SENTENZA CORTE CASSAZIONE

13 ottobre 2014, n. 42798


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente:
Amedeo FRANCO
Consigliere:
Felicetta MARINELLI, Antonella Patrizia MAZZEI, Anna PETRUZZELLIS
Rel. Consigliere:
Antonio SETTEMBRE
ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Mascalucia, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Catania in data 8/11/2013, ha condannato A. A. alla pena di mesi quattro di arresto ed € 3.000 di ammenda per aver guidato con patente revocata. Recidiva nel biennio.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto personalmente ricorso per Cassazione l'imputato, con due motivi, concernenti entrambi l'applicazione della recidiva.

2.1. Col primo contesta la sussistenza della recidiva nel biennio e lamenta che, in applicazione della stessa, sia stata irrogata la pena detentiva, non prevista dall'art. 116, comma 15, prima parte.

2.2. Col secondo contesta l'applicabilità stessa dell'art. 99 cod. pen., che si riferisce, dopo la riforma dell'articolo citato, esclusivamente ai delitti.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato. Non v'è dubbio che, a seguito della riforma dell'art. 99 cod. pen. ad opera della legge 5 dicembre 2005, n. 251, la recidiva si riferisca esclusivamente ai delitti (e non anche alle contravvenzioni); inoltre, che l'art. 116 C. S., comma 13, contempli un'ipotesi speciale di recidiva, che ricorre esclusivamente quando un soggetto, già condannato per guida senza patente o con patente revocata, incorra in nuova violazione dell'art. 116 cit.

Nella specie, A. A. ha riportato, prima della condanna per cui è procedimento, due condanne per furto, ma nessuna condanna per violazione dell'art. 116 C. S. Di conseguenza, la recidiva contestata è insussistente. Tanto comporta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Per questi motivi

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania.

Così deciso il 7 agosto 2014.

Il Presidente: FRANCO
Il Consigliere estensore: SETTEMBRE


Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2014.

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CTCU: DISDIRE LE POLIZZE DI ASSICURAZIONE IN TEMPO UTILE

ATTENZIONE: A SECONDA DEL TIPO DI POLIZZA, I TERMINI VARIANO


Dal 1° gennaio 2013 le polizze RC auto non devono più essere disdettate.

Questa novità si è diffusa a macchia d'olio, e i consumatori l'hanno accolta favorevolmente.

Purtroppo si verificano però anche alcuni malintesi.

Molti consumatori sono infatti convinti che l'obbligo di inviare una disdetta per iscritto, sia stato abolito per tutti i tipi di polizza.

Il CTCU ricorda che l'obbligo di disdetta è stato abolito per il ramo responsabilità civile auto ("rc auto"), ma vige tuttora per gli altri rami, quali incendio, malattia, infortunio, rc capofamiglia, tutela legale, ecc.

Maggiori informazioni e lettere-tipo per la disdetta su http://www.centroconsumatori.it/44v44d1462.html" onclick="window.open(this.href);return false;
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L' abbagliamento dei raggi solari non è caso fortuito: chi investe è penalmente responsabile

Sopratutto nei mesi invernali, quando il sole è basso all'orizzonte, può capitare – come in effetti è capitato – che il conducente di un'autovettura investa un pedone o un motociclista a causa dell'abbagliamento dei raggi solari. La Cassazione penale, con la sentenza n. 52649 del 18/12/2014, si è occupata della suesposta fattispecie, che prende le mosse da una decisione del Giudice di Pace, il quale, nel decidere in merito alla penale responsabilità del conducente di un'auto che aveva investito un motociclista, lo aveva assolto in primo grado dal reato di cui all'art. 590 c.p. per assenza dell'elemento soggettivo. Secondo il Giudice di Pace infatti il sinistro era stato determinato dall'improvviso accecamento -causato dalla luce del sole- del conducente dell'auto, il quale per questa ragione non aveva potuto avvedersi della presenza della moto della persona offesa nell' area di intersezione e tale situazione integrava, secondo il giudice di merito, un'ipotesi di caso fortuito. Su ricorso della Procura della repubblica, la Corte di cassazione interviene sulla questione, delineando in primo luogo i contorni del caso fortuito: per gli Ermellini, infatti, “il caso fortuito si realizza quando un fattore causale, sopravvenuto, concomitante o preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, assolutamente non prevedibile e non evitabile.” Nel caso di specie, precisa la Corte, non può escludersi la responsabilità penale del conducente del veicolo investitore, in quanto, “in tema di circolazione stradale, l'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra e non può integrare il caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per danni che ne siano derivati alle persone” . Per la Suprema Corte, infatti, in una situazione di abbagliamento il conducente è tenuto ad interrompere la marcia, ad adottare tutte le opportune cautele per non creare intralcio alla circolazione, ovvero l'insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità. Di conseguenza la sentenza di primo grado deve essere annullata con rinvio ad altro Ufficio del Giudice di Pace.
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Leggi il testo della sentenza n. 52649
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Cassazione penale: sentenza n. 52649 del 18/12/2014

Svolgimento del processo
Con sentenza del 18/07/2013 il Giudice di Pace di Cosenza assolveva S.A. dal reato di cui all'art. 590 c.p. perchè il fatto non costituisce reato. Riteneva il Giudice di Pace che il sinistro era stato determinato dall'improvviso accecamento di S.A. causato dalla luce del sole e che tale circostanza aveva impedito al prevenuto di rilevare la presenza della moto della persona offesa nell'area di intersezione. Pertanto, secondo il Giudice di Pace, l'evento era stato cagionato dall'abbagliamento della luce del sole e quindi da caso fortuito. Avverso tale statuizione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza proponeva ricorso per cassazione per ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato. Il Procuratore della Repubblica ricorrente denunzia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 590 e 45 c.p. in quanto, a suo avviso, il giudice di prime cure non aveva esaminato nè interpretato gli elementi probatori a sua disposizione, dal momento che il caso fortuito si realizza quando un fattore causale, sopravvenuto, concomitante o preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto, renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento assolutamente non prevedibile ed evitabile. Nella fattispecie che ci occupa invece l'eventuale abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integrerebbe un caso fortuito e quindi non escluderebbe la penale responsabilità per i danni che siano derivati alle persone.

Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento. Il percorso argomentativo del giudice di Pace appare infatti illogico, contraddittorio e soprattutto violativo della corretta applicazione delle norme invocate con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'esimente del caso fortuito. Tanto premesso si osserva che il caso fortuito si realizza quando un fattore causale, sopravvenuto, concomitante o preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, assolutamente non prevedibile e non evitabile. Nella fattispecie che ci occupa, invece, l'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non esclude la sua responsabilità, essendo egli tenuto ad interrompere la marcia, specialmente in vista di un incrocio e quando, come nella fattispecie di cui è processo, egli si appresta ad effettuare una manovra di svolta a sinistra del mezzo. Il conducente quindi dovrà adottare tutte le più opportune cautele al fine di non creare intralcio alla circolazione o l'insorgere di altri pencoli ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità. Sul punto è intervenuta la giurisprudenza di questa Porte che questo Collegio condivide, (cfr, tra le altre; Cass. sez. 4, sent. N.10337 dell'1.06.1989, Rv 181837) secondo cui "in tema di circolazione stradale, l'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra il caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione (di abbagliamento) il conducente è tenuto ad interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l'insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità". Ai sensi dell'art. 624 c.p.p. deve essere quindi pronunziato annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di Pace di Cosenza.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di Pace di Cosenza.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2014.

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Bollo veicoli storici, Konsumer: è caos a pochi giorni dalla scadenza
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Auto e motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico da quest’anno non godranno più dell’esenzione dal pagamento del bollo, ma verranno assoggettati alla normale tassa automobilistica regionale di possesso.

A stabilirlo è la Legge di stabilità per il 2015 (che all’art.1 comma 666 ha disposto modifiche dell’art. 63 della legge 342/2000), mentre restano vigenti le agevolazioni per i veicoli ultratrentennali (per cui è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di Euro 28,40 per gli autoveicoli, e di Euro 11,36 per i motoveicoli, solo se posti in circolazione su strade e aree pubbliche).

Tuttavia il caos regna sovrano perché, se alcune regioni hanno già scritto alla Federazione Motociclistica Italiana per chiarire quale tassa applicheranno, molte altre ancora non lo hanno fatto lasciando gli automobilisti nell’incertezza.

“A pochi giorni dalla scadenza – ci spiega Riccardo Matesic, Caposettore Konsumer a due ruote − sono 14 le regioni che hanno risposto alla FMI per spiegare a che tipo di tassa saranno assoggettati i veicoli d’interesse storico di età compresa fra i 20 e i 30 anni.

Molte regioni, infatti, essendo il bollo un’imposta regionale, avevano già bypassato la legge nazionale con un proprio ordinamento che prevedeva il pagamento di una tassa di circolazione forfettaria (da pagare quindi solo se si usa la moto), in sostituzione della tassa di proprietà”.

I seguenti Enti locali hanno comunicato alla FMI di aver mantenuto questa possibilità: Provincia di Bolzano, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana (con tassa di proprietà) e, probabilmente, il Veneto (per cui manca ancora l’ufficialità).

Tornano invece alla tassa di possesso proporzionale alla potenza Abruzzo, Calabria, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Provincia di Trento, Umbria e Valle d’Aosta.

Dubbi ci sono sulla Basilicata, che sembra intenzionata a calcolare gli importi in funzione della cilindrata.

Su Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia, per le quali il tributo è di tipo erariale, l’Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa, ma tutto lascia pensare che le tre regioni applicheranno la legge di Stabilità.

Nulla si sa invece di Campania e Piemonte.

“La FMI sottolinea come la situazione possa ancora mutare – conclude Matesic − avendo tuttora in corso contatti con i vari assessorati regionali.

Consigliamo ai motociclisti di attendere qualche giorno prima di pagare la tassa e di verificare presso gli uffici della propria regione di appartenenza la prassi corretta”.
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Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

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notizia del 05.03.2015
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Bollo auto illegale? Altroconsumo: “bufala della rete”


Il bollo sull’auto è illegale? Periodicamente, soprattutto in rete, circola la “bufala” che invita a non pagare il bollo auto perché sarebbe illegale in Europa, tanto che l’Italia ogni anno riceverebbe una multa da Bruxelles. “Ancora una volta, ci troviamo di fronte a una vera e propria bufala che trova in rete terreno fertile per diffondersi” denuncia Altroconsumo che precisa che non risultano sanzioni a carico dell’Italia.

L’Associazione ricorda che il 13 febbraio 2012 è stata presentata un’interrogazione al Parlamento Europeo in materia di “tassazione delle autovetture nell’UE e il bollo auto italiano”. Tra le altre cose, è stato chiesto alla Commissione europea di avviare uno studio per fotografare l’attuale situazione della tassazione delle autovetture e del mercato automobilistico europeo negli Stati membri, quindi di verificare la compatibilità del bollo auto italiano con il mercato automobilistico europeo.

La risposta, pervenuta il 20 marzo 2012, ha fatto chiarezza: è stato specificato che, fatto salvo il rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione, i regimi fiscali nazionali in materia di tassazione delle autovetture sono a discrezione degli Stati membri. Nello specifico, perciò, il bollo auto italiano è di competenza delle autorità nazionali e la Commissione non lo ha ritenuto contrario al diritto dell’Unione europea. “Non esiste, perciò, alcun fondamento di verità” conclude Altroconsumo.
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Incidenti stradali, Altroconsumo: negoziazione obbligatoria prima di andare dal Giudice


In caso di incidente stradale, da quest’anno è diventato obbligatorio cercare un accordo prima di rivolgersi al Giudice: è la cosiddetta “negoziazione assistita”, che comporta spese per l’avvocato.

Altroconsumo ricorda che c’è un’alternativa gratuita: la conciliazione, cui si può ricorrere anche con l’aiuto delle Associazioni dei consumatori che hanno sottoscritto un accordo con l’Ania, Associazione nazionale delle imprese assicurative.

Quando si fa un incidente stradale, se si ha una controversia (di solito con l’assicurazione che deve risarcire), prima di rivolgersi al Giudice bisogna invitare la controparte a tentare un percorso esterno al Tribunale, allo scopo di trovare un accordo tra avvocati, che eviti la necessità di rivolgersi al giudice.

Ma, precisa Altroconsumo, si tratta di una procedura costosa: la conciliazione, invece, è gratuita.

Ecco costi e procedure per queste due strade.

Negoziazione assistita:
l’avvocato della parte che intende fare causa, prima deve inviare alla controparte un invito a stipulare una convenzione di negoziazione, cioè un accordo tra gli avvocati delle due parti.
L’invito deve essere in forma scritta e sottoscritto dall’avvocato; deve contenere, oltre all’oggetto della controversia, l’avvertimento che la mancata risposta entro 30 giorni o il rifiuto possono essere valutati dal giudice, che ne terrà conto per stabilire a chi addebitare le spese di giudizio.
La procedura di negoziazione, se accettata dalla controparte, ha una durata non inferiore a un mese e non superiore ai 3 mesi, con la possibilità di una proroga di 30 giorni.
Se la procedura si conclude positivamente, l’accordo raggiunto tra le parti ha valore di sentenza.
In caso contrario si potrà ricorrere in giudizio.
Questa procedura ha un costo, quello della parcella dell’avvocato.

Conciliazione:
se la richiesta di risarcimento è entro i 15.000 euro e se la proposta dell’assicurazione non soddisfa, l’assicurato può, in alternativa alla negoziazione assistita, tentare la via della conciliazione prevista dall’accordo tra Ania (Associazione delle imprese assicurative) e le associazioni di consumatori.

Il consumatore può conciliare se:

•non ha ottenuto risposta dall’assicurazione entro i termini previsti dalla legge;
•l’assicurazione ha rifiutato la sua richiesta di risarcimento;
•non ha accettato (se non a titolo di acconto) l’offerta di risarcimento dell’assicurazione.

La procedura di conciliazione è gratuita e ha una durata massima di 30 giorni: in caso di esito positivo, viene sottoscritto un verbale di conciliazione tra le parti (rappresentante di Ania e rappresentante dell’associazione consumatori) che ha la stessa efficacia di un contratto tra le parti; in caso di esito negativo, il consumatore potrà ricorrere in giudizio (passando prima però dalla negoziazione assistita obbligatoria).

Per attivare una procedura di conciliazione attraverso Altroconsumo o semplicemente per avere maggiori informazioni, si può chiamare il numero 02/69.61.550.
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