Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

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Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

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Rc auto, verso dematerializzazione del contrassegno


Una nuova banca dati e sistemi di rilevazione automatica delle targhe permetteranno di eliminare l’obbligo di esporre il contrassegno Rcauto sulla propria automobile. Entrerà infatti in vigore il prossimo 18 ottobre il provvedimento per la dematerializzazione dei contrassegni assicurativi Rcauto, che troverà piena e completa attuazione entro due anni, con la conseguente eliminazione dell’obbligo di esporre sulle autovetture il contrassegno cartaceo.

L’obiettivo, spiega il Ministero dello Sviluppo economico, “è quello di ridurre le frodi, contrastando la contraffazione dei contrassegni cartacei e l’evasione dell’obbligo assicurativo, tramite la sostituzione dei contrassegni attuali con controlli incrociati telematici tra le banche dati delle targhe dei veicoli e quelle delle polizze assicurative”. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre.

Si legge sulla scheda informativa del Ministero: “Nel quadro delle iniziative in corso per contenere i costi dell’assicurazione RC-auto, attuando gli interventi già disposti dal precedente Governo, con il regolamento n. 110 del 9 agosto 2013 si definiscono le fasi ed il processo di progressiva dematerializzazione dei contrassegni assicurativi, allo scopo di contrastare comportamenti fraudolenti perpetrati anche attraverso la falsificazione dei contrassegni cartacei, nonché fornire uno strumento per arginare l’evasione dell’obbligo assicurativo, attraverso la verifica puntuale dell’esistenza e validità della copertura dei veicoli in circolazione. L’individuazione delle autovetture prive di assicurazione potrà essere effettuata dagli agenti delle autorità competenti semplicemente interrogando, in occasione dei normali controlli, la nuova banca dati integrata, nonché utilizzando anche a questi fini i sistemi di rilevazione automatica delle targhe già in uso per il controllo della velocità e per il controllo dell’accesso alle zone a traffico limitato, quindi, senza l’ausilio o l’installazione di microchip o dotazioni affini”.
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Ecco la scheda informativa del Ministero
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Decreto 9 agosto 2013, n. 110 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici.

Entrata in vigore:

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2013.

In vigore dal 18 ottobre 2013.

Riferimenti normativi:

Art. 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27.

Obiettivi:

Nel quadro delle iniziative in corso per contenere i costi dell’assicurazione RC-auto, attuando gli interventi già disposti dal precedente Governo, con il regolamento n. 110 del 9 agosto 2013 si definiscono le fasi ed il processo di progressiva dematerializzazione dei contrassegni assicurativi, allo scopo di contrastare comportamenti fraudolenti perpetrati anche attraverso la falsificazione dei contrassegni cartacei, nonché fornire uno strumento per arginare l’evasione dell’obbligo assicurativo, attraverso la verifica puntuale dell’esistenza e validità della copertura dei veicoli in circolazione.

L’individuazione delle autovetture prive di assicurazione potrà essere effettuata dagli agenti delle autorità competenti semplicemente interrogando, in occasione dei normali controlli, la nuova banca dati integrata, nonché utilizzando anche a questi fini i sistemi di rilevazione automatica delle targhe già in uso per il controllo della velocità e per il controllo dell’accesso alle zone a traffico limitato, quindi, senza l’ausilio o l’installazione di microchip o datazioni affini.

Banca dati e sistema di controllo:

Presso la Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita la banca dati alimentata dalle informazioni contenute nell’Archivio nazionale dei veicoli e nell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, nonché dalle informazioni e dai dati forniti gratuitamente dalle imprese di assicurazione, relativi alla data di decorrenza, di sospensione e di scadenza delle coperture r.c. auto dei veicoli a motore.

La banca dati, così completata, permetterà i necessari controlli sia da parte delle forze dell’ordine (compresi comandi dei vigili urbani), sia degli stessi assicurati che potranno verificare l’esistenza e validità della propria copertura con accesso personale, sempre garantito, attraverso moduli web.

In considerazione, poi, delle finalità primarie che oggi il contrassegno assicurativo soddisfa, ovvero la necessità di rendere conoscibile ai terzi i dati relativi all’impresa assicuratrice che copre il veicolo ed il relativo periodo di copertura, a tutela dei danneggiati coinvolti in incidenti stradali, o comunque portatori di interesse ad acquisire le informazioni relative al veicolo danneggiante, in fase attuativa saranno previste e rese disponibili le procedure e modalità di accesso pubblico alle informazioni contenute nei database,
garantendo le stesse finalità che attualmente la normativa vigente considera rilevanti nell’interesse
generale.

Le compagnie di assicurazione rilasciano in ogni caso attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del
pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti, e la relativa semplice esibizione da parte del
proprietario del veicolo, o di chi altri ne ha interesse, prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o
contestato per effetto dei sistemi descritti.

Modalità di aggiornamento della banca dati:

Il sistema permetterà alle imprese assicuratrici l’accesso via web alla banca dati, direttamente e, fatta
salva, in ogni caso, la propria esclusiva responsabilità per la trasmissione dei dati, anche avvalendosi
eventualmente della rete di intermediazione, ovvero, in alternativa, per il tramite della loro associazione e
dei relativi centri telematici di raccolta delle informazioni sulla copertura RC Auto, onde fornire le
necessarie indicazioni (ed aggiornamenti, in caso di sospensione e scadenza) circa l’avvenuta stipula della
polizza a copertura della RC Auto di tutti i veicoli in circolazione nel nostro Paese.

Modalità, tempi e fasi di attuazione:

L’articolo 31 del decreto-legge n. 1 del 2012 prevede, nel termine di 2 anni, la definitiva sostituzione del
contrassegno assicurativo, con la conseguente eliminazione dell’obbligo di esposizione sulle autovetture.

Al fine di garantire la gradualità e sostenibilità tecnologica dell’implementazione della banca dati, il
processo di dematerializzazione si articola nelle seguenti fasi operative, ciascuna delle quali seguita da un
congruo periodo di sperimentazione ed i cui termini decorrono dall’entrata in vigore del regolamento.

L’attuazione è rimessa alla Direzione generale per la motorizzazione.

a. entro 30 giorni, viene resa operativa la struttura informatica del database costituente la banca dati;

b. entro 60 giorni, si provvede al popolamento del database attraverso la connessione ed il
trasferimento massivo alla banca dati delle informazioni contenute negli archivi istituiti presso l’ANIA;

c. entro 1 anno, si definiscono e, nei successivi 6 mesi, si rendono operative, le connessioni
informatiche, nonché i sistemi di accesso e trasmissione via web delle informazioni necessarie
all’aggiornamento del database, da parte delle imprese di assicurazione secondo le descritte modalità di
aggiornamento;

d. entro 1 anno, si definiscono e, nei successivi 6 mesi, si attivano, i sistemi di accesso via web da
parte dei cittadini alle informazioni detenute nella banca dati e si indicano le modalità e i requisiti per
l’accesso;

e. entro 18 mesi, si definisce e rende operativa la predisposizione della banca dati per garantire la
possibilità di collegamento con i dispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dello sviluppo economico rendono noto,
attraverso comunicazione fornita sui rispettivi siti web, lo stato di realizzazione del processo di
dematerializzazione e delle relative fasi di sperimentazione.


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Per notizia.

Avvocato CGUE: Rcauto, limiti al risarcimento del danno morale


La Corte di Giustizia dell’Unione europea è stata chiamata a chiarire se una disposizione nazionale, che disciplina l’ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale, sia compatibile con le normative dell’Unione europea sull’assicurazione degli autoveicoli. Il caso riguarda un automobilista italiano, coinvolto in un incidente stradale nel 2007, che ha chiesto al Tribunale di Tivoli di ottenere dalla Unipol Assicurazioni S.p.a. il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In particolare, ha chiesto un risarcimento pari a 14.155 euro per il danno non patrimoniale. La Unipol, tuttavia, fondandosi sui criteri stabiliti nell’articolo 139 del Codice delle assicurazioni private, gli ha versato, per tale tipo di danno, un risarcimento pari solo a 2.700 euro.

La responsabilità extracontrattuale derivante da sinistri stradali disciplinata dal Codice delle assicurazioni private (lex specialis rispetto al codice civile) in caso di lesioni di lieve entità, stabilisce i parametri che i giudici nazionali devono rispettare nel quantificare il risarcimento del danno biologico che deve essere liquidato dall’assicurazione r.c.a. Il giudice italiano ha dunque chiesto alla Corte Ue se l’articolo 139 del Codice delle assicurazioni private sia compatibile con tre direttive europee sull’r.c.a.

Secondo la Corte, tali direttive “non mirano ad armonizzare i regimi della r.c.a. negli Stati membri che restano liberi di stabilire il regime della r.c. applicabile ai sinistri derivanti dalla circolazione degli autoveicoli. Esse stabiliscono il principio della “sufficienza” del risarcimento: gli importi devono consentire di garantire alle vittime un indennizzo sufficiente”.

Su tale base, la Corte ha operato una distinzione tra l’obbligo di copertura, da parte dell’assicurazione r.c.a., garantito dalla normativa dell’Unione, e la portata del risarcimento dei danni a titolo di r.c.a. dell’assicurato, disciplinata dal diritto nazionale, pur nel rispetto del diritto dell’Unione.

Per l’Avvocato generale, dunque, “l’articolo 139 del Codice delle assicurazioni private non preclude, in toto, la risarcibilità del danno non patrimoniale causato da incidenti automobilistici. Esso si limita a quantificare l’entità del risarcimento del danno non patrimoniale che deve essere concesso alle vittime, e non limita la responsabilità delle assicurazioni. A parere dell’Avvocato generale, una normativa nazionale che fissa parametri vincolanti per la determinazione del danno non patrimoniale causato da sinistri stradali, non viola, di per sé, alcuna disposizione del diritto dell’Unione: non spetta quindi alla Corte UE esercitare un controllo sulle scelte strategiche operate dagli Stati membri in questo settore. Secondo l’Avvocato generale, nulla nel fascicolo di causa consente di ritenere che il risarcimento dovuto sulla base dei parametri stabiliti dall’articolo 139 del Codice delle assicurazioni private sia insufficiente”. Il risarcimento corrisposto all’automobilista, conclude l’Avvocato generale, “non pare trascurabile per il tipo di danno descritto”. Di conseguenza, l’Avvocato generale “non ritiene che i parametri di cui all’articolo 139 comportino una limitazione sproporzionata del risarcimento dovuto alle vittime di sinistri stradali”.

L’Avvocato generale propone alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale nel senso che: le direttive europee chiamate in causa (72/166/CEE e 84/5/CEE e 90/232/CEE) sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli, “non ostano a disposizioni nazionali, come l’articolo 139 del Codice delle assicurazioni private, che stabilisce criteri per la quantificazione del risarcimento dovuto dall’assicurazione per i danni non patrimoniali subiti dalle vittime di incidenti automobilistici”.
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Rcauto elettronica, Adoc: deterrente contro veicoli “fantasma”


L’introduzione del contrassegno elettronico per l’Rcauto potrebbe aiutare a ridurre il fenomeno delle vetture “fantasma”, prive di assicurazione: in Italia circolano infatti circa 4 milioni di veicoli sprovvisti di Rcauto. “Consideriamo importante l’introduzione del tagliando elettronico quale deterrente del fenomeno dei veicoli “fantasma”, sprovvisti di assicurazione Rcauto – dichiara Lamberto Santini, presidente dell’Adoc – In Italia circa 4 milioni di veicoli circolano sulle strade senza copertura Rcauto obbligatoria, un fenomeno in continua crescita, soprattutto nel Sud Italia, e molto pericoloso per la sicurezza stradale. Se si pensa che in Italia il numero di incidenti per milione di abitanti è maggiore del 7% rispetto alla media europea (nel 2012 ci sono stati 62 incidenti per milione di abitanti, contro i 55 della media UE) e del 40% rispetto a Paesi come la Germania e la Spagna, l’impatto di tale fenomeno è rilevante e facilmente comprensibile”.

Per l’associazione una delle cause è rappresentata dal costo elevato delle assicurazioni e dalla forbice di spesa fra Nord e Sud Italia. “L’importo medio annuo, per un contraente italiano, si attesta sui 600 euro per veicolo, il 27% in più della media europea, l’80% in più della Germania e della Spagna, molto più del doppio rispetto alla Francia – ricorda Santini – E’ evidente che, in un momento particolarmente duro per l’economia delle famiglie, sborsare la metà di uno stipendio per l’assicurazione può diventare ostico o addirittura proibitivo. E’ fondamentale dunque prevedere molteplici interventi atti a ribassare drasticamente i costi delle polizze, riportandoli almeno nella media europea e di equiparare i costi sostenuti da Nord e Sud. In questo senso il tagliando elettronico potrebbe contribuire ad un abbassamento dei costi delle polizze”.
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Osservatorio: la Rca a chilometri è conveniente per chi usa poco l’auto


Per risparmiare sulla polizza Rca, chi non utilizza molto l’automobile può scegliere un’assicurazione auto a chilometri. Questa formula prevede un costo differenziato in base ai chilometri effettivamente percorsi con la propria vettura.

Le assicurazioni auto a chilometri sono offerte dalla maggior parte delle assicurazioni, incluse le assicurazioni online come Quixa, Direct Line e Genertel. Qualsiasi sia la compagnia con la quale si decide di stipulare un contratto, è necessario installare un dispositivo satellitare, la scatola nera, sul proprio veicolo.

Questo sistema è capace di verificare i chilometri percorsi, ma anche d’individuare tramite GPS l’esatta posizione di un veicolo in caso di furto. Grazie alla scatola nera è, inoltre, possibile ricostruire l’esatta dinamica di un incidente e di ricevere pronta assistenza in caso di necessità.

Con le assicurazioni a chilometri, il premio viene definito in base alla fascia di percorrenza. Quest’ultima va scelta con molta cautela e attenzione onde evitare di pagare un costo aggiuntivo per superamento del limite previsto di chilometri.

Come già anticipato, le polizze di questo tipo sono particolarmente adatte a chi non utilizza spesso l’automobile o comunque macina pochi chilometri al giorno (tendenzialmente meno di 5 mila km annui); quindi sa già che non supererà i vincoli imposti dalla compagnia assicurativa. Le formule a consumo sono invece da escludere se si percorrono più di 10 mila km all’anno.
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Rc auto, CGUE: risarcimento danno morale non inferiore alla copertura minima Ue


Se il diritto nazionale consente ai familiari della vittima di un incidente stradale di chiedere un risarcimento per il danno morale, questo deve essere coperto dall’assicurazione obbligatoria rc auto. E la copertura minima prevista dal diritto dell’Unione per i danni alla persona si applica anche al danno morale. La Corte di Giustizia dell’Unione europea è stata chiamata a rispondere a due casi relativi al risarcimento del danno morale a seguito di incidenti stradali con vittime.

Le due direttive di riferimento sono quella in materia di assicurazione obbligatoria degli autoveicoli e una seconda che stabilisce che, anche se gli Stati membri sono liberi di determinare i danni coperti da tale assicurazione e le modalità della stessa, l’assicurazione deve coprire obbligatoriamente i danni alle persone, per un importo minimo di copertura pari a EUR 1 000 000 per vittima o a EUR 5 000 000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime. Inoltre, essa deve coprire anche i danni alle cose per un importo minimo di 1 000 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.

La prima causa riguarda un incidente fra un’auto immatricolata nella Repubblica slovacca e un automezzo pesante immatricolato nella Repubblica ceca. I familiari della vittima chiedevano alla compagnia assicuratrice il risarcimento del danno morale, previsto dal diritto civile ceco. Tuttavia, poiché la copertura garantita dall’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli non si estende, secondo la normativa slovacca sull’assicurazione obbligatoria, al danno morale, la compagnia assicuratrice aveva rifiutato tale risarcimento.

La Corte di Giustizia ha precisato che “i danni alla persona, la cui copertura è obbligatoria in forza della seconda direttiva, comprendono ogni danno arrecato all’integrità della persona, incluse le sofferenze sia fisiche sia psicologiche. Di conseguenza, tra i danni che devono essere risarciti conformemente al diritto dell’Unione figurano i danni immateriali il cui risarcimento è previsto a titolo della responsabilità civile dell’assicurato dalla normativa nazionale applicabile alla controversia”.

La seconda causa prende in considerazione un incidente avvenuto in Lettonia nel quale un bambino di dieci anni ha perso i genitori: affidato alla nonna, la tutrice ha invitato la compagnia assicuratrice del responsabile dell’incidente a corrispondere un indennizzo di importo pari a circa EUR 284 820 per il danno morale subito dal bambino a causa della perdita dei genitori. In questo caso, il problema sta nel fatto che in Lettonia la compagnia assicuratrice può essere chiamata a risarcire il danno morale ma l’ammontare del risarcimento è estremamente basso.

La Corte di Giustizia ha precisato che “se uno Stato membro riconosce il diritto a una compensazione per il danno morale subito, esso non può prevedere per questa specifica categoria di danni, rientranti tra i danni alla persona ai sensi della seconda direttiva, massimali di garanzia inferiori agli importi minimi di garanzia fissati in tale direttiva. Infatti, la direttiva non prevede né autorizza una distinzione, tra i danni coperti, oltre a quella stabilita tra danni alle persone e danni alle cose”.
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Polizze rc auto contraffatte, due segnalazioni dall’Ivass


L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) rende noti due casi di commercializzazione di polizze rc auto false e contraffatte.

Il primo riguarda polizze rc auto false intestate a BILFORSIKRINGER FJORD ASSICURAZIONI, società che non rientra tra le imprese autorizzate o, comunque, abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio della Repubblica. L’eventuale stipulazione di polizze rc auto recanti l’intestazione “BILFORSIKRINGER FJORD ASSICURAZIONI” comporta per i contraenti l’insussistenza della copertura assicurativa e per gli intermediari lo svolgimento di un’attività non consentita dalle vigenti disposizioni normative.

Il secondo caso riguarda la commercializzazione di polizze rc auto contraffatte recanti la denominazione ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC tramite il sito internet http://www.siamosicuri.net" onclick="window.open(this.href);return false;, che non consente l’identificazione dell’intermediario né l’accertamento della relativa iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi. L’impresa, con sede legale in Gibilterra, abilitata ad operare in Italia in libertà di prestazione di servizi e autorizzata in Italia al rilascio di coperture assicurative r. c. auto, ha dichiarato di non aver alcun rapporto con il sito internet e anche altre imprese i cui loghi sono riportati sul sito hanno dichiarato di non aver alcun rapporto con quest’ultimo. L’Ivass avverte dunque che qualsiasi contratto assicurativo rc auto emesso da siamosicuri.net è da ritenersi falso.

I siti web degli intermediari che esercitano l’attività di intermediazione tramite internet, ricorda l’Ivass, devono sempre indicare: i dati identificativi dell’intermediario; l’indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica; il numero e la data di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché l’indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’Ivass.

Per gli intermediari del SEE abilitatati ad operare in Italia il sito web deve riportare, oltre ai dati identificativi ed ai recapiti sopra indicati, l’indicazione dell’eventuale sede secondaria nonché la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia con l’indicazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine. I siti web che non contengono tali informazioni non sono conformi alla disciplina in tema di intermediazione assicurativa ed espongono il consumatore al rischio di stipulazione di polizze contraffatte.
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Incidenti stradali, un’APP garantisce un soccorso più immediato


Un’applicazione intelligente che riesce ad attivare il Pronto Intervento stradale a distanza di pochi secondi dall’incidente: un meccanismo oliato e efficace, già testato a livello nazionale. E’ questo uno dei molteplici servizi messi a punto da Sicurezza e Ambiente S.p.A. Beneficiare dei servizi è semplice: attraverso l’innovativa applicazione Servizio Trasparenza & Recorder per smartphone o mediante chiamata al numero verde 800.89.89.89. Trascorsi 60 secondi dal possibile incidente, in assenza di richiesta di intervento da parte dell’utente, l’App attiva la Centrale Operativa di Sicurezza e Ambiente per l’invio immediato di un operatore garantendo un’assistenza tempestiva.

L’App consente anche la registrazione dei dati da incidente, utili a ricostruire l’accaduto, e la possibilità di elaborazione del profilo guida dell’utente, che permettono la ricostruzione della sua storia. Inoltre l’operatore specializzato intervenuto “fotografa” l’incidente attraverso dispositivi di ultima generazione, (palmari, tablet, etc), e trasferisce subito i dati alle compagnie interessate. In tal modo risulta facilitato il pagamento degli eventuali danni subiti, con un considerevole risparmio di tempo e con una modalità molto più agevole per l’assicurato.

L’applicazione, infatti, consente la registrazione di tutti i dati utili a ricostruire la dinamica dell’incidente, offrendo anche la possibilità di elaborare il profilo guida dell’assicurato. A lungo termine l’applicazione potrebbe consentire una riduzione degli incidenti causati da insidie stradali: il corretto ripristino della sicurezza e della viabilità consente la rapida ripresa della circolazione stradale, limitando i disagi e gli ulteriori danni conseguenti al verificarsi di incidenti stradali.
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Il caso.
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Diventa daltonico per colpa del Viagra

24/09/2013

Assume viagra e per colpa del suo principio attivo è daltonico: per questo motivo il giudice di pace sconta della metà le multe per semaforo rosso.


Assume viagra e per colpa del suo principio attivo è daltonico: per questo motivo il giudice di pace sconta della metà le multe per semaforo rosso. Incredibile ma vera, la storia - secondo quanto riferito dall'Asaps, il portale degli amici e sostenitori della polizia stradale - è accaduta a Sarzana, in provincia di La Spezia, dove la polizia municipale del posto ha spedito a casa del trasgressore una decina di multe per aver superato altrettanti semafori rossi.

Alla vista delle contravvenzioni il trasgressore e il suo avvocato si sono rivolti al giudice chiedendo di avere clemenza. L'automobilista, infatti, ha dichiarato di essere assuntore di viagra: la famosa pillola blu avrebbe tra gli effetti indesiderati anche quello di far diventare daltonico l'assuntore che, dopo aver buttato giù la pillola, avrebbe dovuto pensarci bene prima di mettersi al volante.

Tra i possibili sintomi rilevati dal bugiardino della nota pillola, infatti, ci sarebbe anche il daltonismo: da qui la decisione finale del giudice di pace che ha acconsentito ad uno sconto del 50% sull'importo complessivo delle multe, disponendo però il pagamento della restante metà e la decurtazione dei punti.
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Passa col rosso: "Colpa del Viagra, mi ha reso daltonico". E il giudice gli crede

"Un panettiere aveva assunto Viagra ed era diventato daltonico per colpa del principio attivo contenuto nel farmaco. Ed è stato proprio questo il motivo per cui era passato col rosso ai semafori. Ha ottenuto uno sconto sulle multe“

omissis

Il giudice gli ha creduto e ha disposto uno sconto sulla pena, il 50 per cento, ma non gli ha salvato i punti sulla patente, gli verranno regolarmente sottratti, dato che sul bugiardino del medicinale il daltonismo risulta tra i possibili effetti collaterali, chi lo assume dovrebbe evitare di mettersi al volante.

Protagonista della vicenda un tranquillo panettiere quarantacinquenne, che ha spiegato al giudice di pace: "Signor giudice, sinceramente non ho visto il colore del semaforo sul rosso. Per questo ho oltrepassato il varco telematico. Ero sotto gli effetti di un farmaco, il Viagra, ma cerchi di capire: una disfunzione erettile mi aveva colpito tra il novembre del 2012 e il marzo di quest’anno e il medico come cura mi aveva prescritto proprio il viagra, e può capitare che ci siano problemi di identificazione e riconoscimento dei colori…".

Aveva accumulato sanzioni amministrative da 177,60 euro per un totale del dovuto di 1935,60 euro.


Il giudice di Pace Luciano Civita, ascoltata la deposizione del teste ha strabuzzato gli occhi, andando immediatamente a leggere e verificare che proprio quella era la motivazione del ricorso. «Lo sa che questa è un’aggravante ? – ha detto Civita -, di fronte a possibili effetti collaterali lei non doveva proprio mettersi alla guida in quel periodo era pericoloso per sé e gli altri. Non c’è spazio per alcun ricorso e le consiglio di non proseguire sulla strada processuale, perché non c’è fondamento e spenderebbe inutilmente un sacco di soldi».

Il panettiere se l'è cavata con mille euro di multa e 5 punti in meno della patente.
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rilascio dell'autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalità di esercizio.
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In questo Parere il Consiglio i Stato chiarisce quanto segue:

1) - Peraltro, relativamente ai soggetti minori di età che intendono esercitarsi ai fini dell’ottenimento anticipato della patente di guida, non si rinvengono divieti al noleggio di autovetture con doppi comandi.

2) - L’interpretazione costituzionalmente orientata esclude perciò la presenza di una questione di legittimità costituzionale.

Ricorso Accolto.

Il resto dei motivi leggetelo qui sotto.
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23/12/2013 201211678 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 23/10/2013


Numero 04950/2013 e data 23/12/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 23 ottobre 2013


NUMERO AFFARE 11678/2012

OGGETTO:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Società Pit Stop Sas, e dalla Sig.ra Anna Ascione, avverso regolamento recante disciplina del rilascio dell'autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalità di esercizio;

LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 29985 in data 06/11/2012 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Eugenio Mele;

Premesso:

E’ proposto ricorso dalla Pit Stop sas con sede in Napoli per l’annullamento del regolamento recante disciplina per il rilascio dell’autorizzazione a soggetti minori di età per la guida accompagnata di autoveicoli, prima dell’acquisizione della patente di guida automobilistica.

La società ricorrente che esercita l’attività di noleggio di autovetture senza conducente assume di essere lesa dal provvedimento impugnato, in favore delle autoscuole, impedendo ai soggetti minori di età, ma in possesso della patente di guida A1 di prepararsi per il conseguimento della patente B.

Il Ministero, nella propria relazione, rileva la inammissibilità del ricorso per la mancata notifica ai controinteressati e la sua infondatezza, precisando comunque essere intervenuta l’Autorità antitrust.

Emanato parere istruttorio al fine dell’acquisizione del parere dell’Autorità per la tutela della concorrenza, perviene il parere suddetto.

Considerato:

L’eccezione di inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati è infondata.

Infatti, nella specie, è impugnato un regolamento ministeriale che individua le regole da applicare ai fini del rilascio dell’autorizzazione ai soggetti minori per la guida accompagnata, il quale, in quanto tale, se pure individua una lesione per alcuni soggetti, non individua, però, dei soggetti controinteressati al mantenimento delle norme censurate, in quanto questi non vengono a trovarsi in una posizione antagonistica con i soggetti potenzialmente danneggiati, ma soltanto beneficiari di fatto della eliminazione di alcuni concorrenti, il che dà luogo al sorgere di una posizione di fatto, puramente effettuale e non di una situazione giuridica soggettiva, degna di essere tutelata.

In ogni caso, le norme regolamentari, nella loro qualità di regole generali ed astratte, si dirigono indifferenziatamente a tutti i soggetti che possono venire a trovarsi nelle fattispecie concrete rientranti in quella astratta e non sono, pertanto, previamente individuabili.

Nel merito, il ricorso è invece, fondato.

Premesso che anche l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, nell’avviso di cui al parere istruttorio, si è determinata nell’affermare la non coerenza con i principi della libera concorrenza delle norme che prevedono la esclusione delle autovetture con doppi comandi noleggiate per l’esercitazione alla guida, la Sezione è del parere che il ricorso sia fondato per il fatto che la norma in parola, contenuta nel regolamento impugnato, è da annullare in quanto verrebbe ad essere inibito il noleggio di autovetture con doppi comandi ai fini della pratica, mentre ciò sarebbe consentito su autovetture private, anche senza il doppio comando, determinandosi perciò un assurdo giuridico.

Peraltro, relativamente ai soggetti minori di età che intendono esercitarsi ai fini dell’ottenimento anticipato della patente di guida, non si rinvengono divieti al noleggio di autovetture con doppi comandi.

L’interpretazione costituzionalmente orientata esclude perciò la presenza di una questione di legittimità costituzionale.

Conclusivamente il ricorso va accolto e per l’effetto va annullato il provvedimento in epigrafe, facendo salva l’ulteriore attività dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Sezione è del parere che il ricorso debba essere accolto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Eugenio Mele Francesco D'Ottavi




IL SEGRETARIO
Francesca Albanesi
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Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

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Da un Tribunale ad un altro con perdita di tempo e soldi.
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revisione mediante nuovo esame di idoneità tecnica.

1) - Il ricorrente ha riassunto innanzi a questo Tribunale il giudizio, promosso innanzi al Giudice di Pace di Lecce (il quale, con ordinanza del 17 giugno 2013, ha declinato la giurisdizione)

IL TAR di Lecce conclude:

2) - Per le ragioni suesposte, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettante al Giudice ordinario ed in particolare, in applicazione dell’art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (richiamato dall’art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), al Giudice di pace competente.

Il resto leggetelo qui sotto.
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09/01/2014 201400051 Sentenza Breve 1


N. 00051/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01351/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1351 del 2013, proposto da:
C. G., rappresentato e difeso dall'avv. G. T., con domicilio eletto presso lo studio in Lecce, via F. Lubello 11;

contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;
Motorizzazione Civile Ufficio Provinciale di Lecce;

per l'annullamento
della disposizione n. ……. emessa dall'Ufficio Provinciale di Lecce della Direzione Generale per la Motorizzazione civile, notificata al ricorrente in data 21/2/2013 e degli atti presupposti, collegati, connessi e/o consequenziali e, in particolare, della comunicazione dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida "dalla quale risulta che è esaurito il punteggio di 20 (venti) attribuiti alla S.V. emanato ai sensi del comma 6 del citato art. 126 bis e dall'art. 128 del D.Lgs. 285/92 e notificato in pari data".

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore per la camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori avv. G. T. e avvocato dello Stato Simona Libertini.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente ha riassunto innanzi a questo Tribunale il giudizio, promosso innanzi al Giudice di Pace di Lecce (il quale, con ordinanza del 17 giugno 2013, ha declinato la giurisdizione), avverso la suindicata nota con cui l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Lecce, dopo che l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ha comunicato il 16/12/2011 che è stato esaurito il punteggio di venti punti, attribuito all’atto del rilascio della patente (art. 126-bis del Codice della strada), ne ha disposto la revisione mediante nuovo esame di idoneità tecnica.

Espone che, benché edotto della decurtazione allorquando erano elevati e notificati i verbali delle violazioni al Codice della Strada contestategli, non è stata effettuata l’autonoma e specifica comunicazione della variazione di punteggio, prevista dal terzo comma del suindicato art. 126-bis.

Sulla scorta di ciò, deducendo che la mancata comunicazione non gli ha consentito di partecipare ai corsi di recupero per evitare il totale azzeramento del punteggio, insorge avverso la suddetta comunicazione, denunciando la violazione degli artt. 126-bis, terzo comma, e 128 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nonché dell’art. 6 del D.M. 29 luglio 2003 n. 159, oltre all’eccesso di potere.

Il ricorso è stato poi notificato (in data 2 ottobre 2013) all’Avvocatura Distrettuale dello Stato; con atto del 6 novembre 2013, si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo che il ricorso sia dichiarato irricevibile, inammissibile e, gradatamente, rigettato.

Con ordinanza del 10 novembre 2013 è stato ordinato al ricorrente di depositare il biglietto di cancelleria con cui è stata comunicata l’ordinanza del Giudice di Pace ed il provvedimento impugnato.

Il Ministero ha esibito memoria e documentazione in data 13 novembre 2013.

Il 15 novembre 2013 il ricorrente ha prodotto note e depositato la comunicazione dell’Ufficio della Motorizzazione Civile.

Sentite le parti all’udienza dell’11 aprile 2012, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, nella camera di consiglio il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ha assegnato il ricorso per la decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

DIRITTO

Il Collegio ritiene di dover dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, reputando altresì di poter prescindere dalla comunicazione ex art. 73, terzo comma, cpa.

Ciò in quanto, potendo la parte denunciare con ricorso per cassazione il conflitto negativo di giurisdizione (art. 362, secondo comma, n. 1), c.p.c.), esigenze di celerità impongono di non ritardare la definizione del giudizio, che ha subito più rinvii (per la notifica all’Avvocatura Distrettuale ed il deposito del provvedimento impugnato).

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, per difetto della giurisdizione amministrativa.

La revisione della patente di guida, di cui all’art. 126-bis, sesto comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, costituisce misura accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie, che consegue alla perdita totale del punteggio attribuito all’atto del rilascio del permesso.

Secondo la disciplina recata dal Codice della strada al Titolo VI, Sezione II (“Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie”), nelle stesse sono da ricomprendere le “sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida” (art. 210, primo comma, lett. c).

Il che comporta che la contestazione ad essa rivolta va proposta, ex art. 204-bis del Codice della strada, nelle forme dell’opposizione e secondo il rito ora stabilito dall’art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, innanzi al Giudice di pace competente.

Come ha rimarcato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, i rimedi approntati dal d.lgs. n. 285/92 assumono carattere di rimedio generale esperibile per tutte le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada (dal cui novero – per quanto detto – non v’è ragione di escludere la misura della revisione della patente ex art. 126-bis), attesa “l’omogeneità del sistema sanzionatorio del C.d.S.” e la necessità di evitare “una divaricazione delle forme di tutela giurisdizionale, priva di ogni ragionevole giustificazione e, come tale, non compatibile con i principi della nostra Carta costituzionale e, segnatamente, con quelli sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost.” (SS.UU., 29 luglio 2008 n. 20544; sul punto, cfr. altresì Cons. Stato – Sez. IV, 2 settembre 2011 n. 4962).

Il Collegio non ignora che nella giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, è stato talvolta affermato, per un verso, che la revisione della patente di guida per esaurimento dei punti vada accomunata all’ipotesi di cui all’art. 128 dello stesso Codice (revisione disposta per i dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o dell’idoneità tecnica alla guida), mentre per altro verso si è accentuato l’aspetto formale (obbligo di comunicare le singole decurtazioni, al fine di consentire all’interessato di riacquistare il punteggio attraverso la frequentazione dei corsi di aggiornamento), delineando sotto tale profilo lo snodarsi di un iter amministrativo, valevole a radicare la giurisdizione del G.A.

Entrambi i rilievi non convincono.

Quanto al primo, si deve segnalare la profonda differenza con la fattispecie ex art. 128 del Codice della strada (in cui viene in rilievo l’adozione di un provvedimento rientrante nella discrezionalità dell’amministrazione di disporre il nuovo accertamento), mentre per l’art. 126-bis la sottoposizione all’esame di idoneità tecnica fa seguito alla perdita dei punti con effetto automatico e quale ulteriore misura accessoria alle sanzioni, senza che sia rinvenibile l’esercizio di alcuna discrezionalità (cfr. TAR Lombardia – Brescia, 4 febbraio 2010 n. 574).

In ordine all’altro aspetto sopra indicato, occorre osservare che l’art. 126-bis del d.lgs. n. 285/92 consente di riacquistare sei punti con i corsi di aggiornamento organizzati dalle autoscuole o dai soggetti autorizzati, “purché il punteggio non sia esaurito” (quarto comma); corsi ai quali è possibile iscriversi dopo aver ricevuto la comunicazione di decurtazione del punteggio (art. 6 D.M. 29/7/2003 n. 11590).

Nel rapporto informativo depositato il 30/3/2012, l’Amministrazione ha indicato che “le comunicazioni di avvenuta decurtazione risultano regolarmente spedite all’indirizzo del ricorrente”; la circostanza che allo stesso siano state effettivamente comunicate è comprovata dalla sua partecipazione ad uno dei detti corsi, che gli ha consentito di riottenere sei punti in data 26/7/2008 (cfr. l’estratto cronologico allegato al rapporto informativo).

Peraltro, il terzo comma dello stesso art. 126-bis, pur disponendo che “ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”, stabilisce che “ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri”, rimettendo dunque alla diligenza del singolo nell’informarsi la possibilità di scongiurare l’effetto ultimo che deriverebbe dalla definitiva sottrazione dell’intero punteggio.

Del resto, la commissione di ogni violazione reca la comunicazione dei punti sottratti e rende edotto l’interessato delle future possibili conseguenze, di tal che in giurisprudenza è stato pure affermato che non “può sostenersi che, in assenza di comunicazione, il titolare del permesso di guida non sarebbe messo in condizioni di recuperare i punti decurtati attraverso la frequenza di corsi previsti dall’art. 126-bis, comma 4, così impedendogli la salvaguardia del titolo abilitativo” (Cons. Stato – Sez. IV, 29 settembre 2011 n. 5410).

Né la previsione di uno specifico iter procedimentale può farsi derivare dal contenuto della Circolare ministeriale del 1° luglio 2010 prot. n. 60396, che non costituisce fonte del diritto e che, in ogni caso, formula il suggerimento agli uffici “di far precedere il provvedimento di revisione della patente di guida per azzeramento del punteggio ex art. 126 bis dalla comunicazione di avvio” nella piena consapevolezza della non obbligatorietà e al solo intento di prevenire il contenzioso, in quanto la comunicazione “può, per l’esperienza acquisita, svolgere un’utile funzione di risoluzione anticipata delle controversie” (Circolare cit.).

In sintesi, la comunicazione relativa alla decurtazione del punteggio è contenuta nell’atto che eleva la contravvenzione, sicché una ripetizione della stessa contraddice l’esigenza di celerità e snellezza del procedimento amministrativo.

Per le ragioni suesposte, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettante al Giudice ordinario ed in particolare, in applicazione dell’art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (richiamato dall’art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), al Giudice di pace competente.

Sussistono giusti ed evidenti motivi per compensare le spese processuali.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, come chiarito in motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giuseppe Esposito, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 09/01/2014
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Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

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revoca della patente di guida, ai sensi dell’art. 120 del Codice della Strada, emesso sul presupposto che l’interessato aveva ricevuto un “avviso orale” ai sensi della legge n. 1423/1956 (ora art. 3 del d.lgs. n. 159/2011).

IL CONSIGLIO DI STATO scrive:

1) - Nel merito, appare prioritaria ed assorbente – pur se il ricorrente sembra averle attribuito solo una posizione marginale nel contesto delle sue difese - la questione se l’”avviso orale” di cui alla legge n. 1423/1956 (ora art. 3 del d.lgs. n. 159/2011) rientri fra le misure di prevenzione personale le quali costituiscono presupposto per l’applicazione dell’art. 120 del codice della strada.

2) - Conviene precisare che qui si discute dell’avviso orale “mero”, ossia non accompagnato dalle ulteriori prescrizioni di cui all’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 (e già nell’art. 4, quarto comma, legge n. 1423/1956 come modificato dall'art. 15 della legge n. 128/2001)

3) - La differenza fra l’avviso orale e le misure di prevenzione propriamente dette consiste essenzialmente in ciò:
- ) - che le misure di sicurezza impongono al soggetto vincoli di fare e di non fare che ne limitano in qualche modo la libertà personale e in particolare lo privano della facoltà di tenere comportamenti che altrimenti sarebbero leciti;

- ) - al contrario il semplice avviso orale – ossia, si ripete, quello non accompagnato dalle eventuali prescrizioni che possono esservi annesse ai sensi dell’art. 3. comma 4, d.lgs. n. 159/2011 - non comporta alcun vincolo consistendo soltanto nella intimazione di tenere «una condotta conforme alla legge». Nulla di più o di meno di ciò che è richiesto alla generalità dei cittadini.

4) - In conclusione:
- ) - l’avviso orale non accompagnato dalle ulteriori prescrizioni (previste dalla legge solo come eventuali a discrezione dell’autorità di p.s.) non può essere considerato di per sé una “misura di prevenzione” e non dà luogo all’applicazione dell’art. 120 del codice della strada.

Ricorso del cittadino Accolto.

Il resto leggetelo qui sotto.
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14/02/2014 201400722 Sentenza 3


N. 00722/2014REG.PROV.COLL.
N. 09377/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9377 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. C. B., con domicilio eletto presso F. P. in Roma, via Domenico Chelini N.9;

contro
U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA: SEZIONE I n. 00270/2013, resa tra le parti, concernente revoca della patente di guida

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS e dello Stato Vessichelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’appellato, già ricorrente in primo grado, è stato destinatario di un provvedimento di revoca della patente di guida, ai sensi dell’art. 120 del Codice della Strada, emesso sul presupposto che l’interessato aveva ricevuto un “avviso orale” ai sensi della legge n. 1423/1956 (ora art. 3 del d.lgs. n. 159/2011).

L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma. Il ricorso è stato respinto con sentenza immediata n. 270/2013.

2. L’interessato propone ora appello a questo Consiglio.

In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio ravvisa i presupposti per la definizione immediata della controversia.

3. Nel merito, appare prioritaria ed assorbente – pur se il ricorrente sembra averle attribuito solo una posizione marginale nel contesto delle sue difese - la questione se l’”avviso orale” di cui alla legge n. 1423/1956 (ora art. 3 del d.lgs. n. 159/2011) rientri fra le misure di prevenzione personale le quali costituiscono presupposto per l’applicazione dell’art. 120 del codice della strada.

Conviene precisare che qui si discute dell’avviso orale “mero”, ossia non accompagnato dalle ulteriori prescrizioni di cui all’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 (e già nell’art. 4, quarto comma, legge n. 1423/1956 come modificato dall'art. 15 della legge n. 128/2001)

4. Nella sistematica della legge n. 1423/1956 come modificata dalla legge n. 327/1988 (che era quella vigente all’epoca della formulazione dell’art. 120 del codice della strada nel testo attuale, per il profilo che qui interessa) appare chiaro che il mero avviso orale non si configura come una “misura di prevenzione” bensì come un antecedente necessario dell’applicazione delle misure di prevenzione propriamente dette.

Invero gli artt. 3 e 4 (sempre della legge n. 1423/1956) sono espliciti nel senso che le misure di prevenzione ivi previste si applicano qualora, dopo l’avviso orale, il soggetto abbia perseverato nelle sue condotte riprovevoli.

In particolare è significativo il secondo comma dell’art. 4: «Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni [dall’avviso orale], il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale...»: questo testo pare inequivoco nel senso che l’avviso orale non è, di per sé, una misura di prevenzione.

5. La differenza fra l’avviso orale e le misure di prevenzione propriamente dette consiste essenzialmente in ciò: che le misure di sicurezza impongono al soggetto vincoli di fare e di non fare che ne limitano in qualche modo la libertà personale e in particolare lo privano della facoltà di tenere comportamenti che altrimenti sarebbero leciti; al contrario il semplice avviso orale – ossia, si ripete, quello non accompagnato dalle eventuali prescrizioni che possono esservi annesse ai sensi dell’art. 3. comma 4, d.lgs. n. 159/2011 - non comporta alcun vincolo consistendo soltanto nella intimazione di tenere «una condotta conforme alla legge». Nulla di più o di meno di ciò che è richiesto alla generalità dei cittadini.

6. In conclusione: l’avviso orale non accompagnato dalle ulteriori prescrizioni (previste dalla legge solo come eventuali a discrezione dell’autorità di p.s.) non può essere considerato di per sé una “misura di prevenzione” e non dà luogo all’applicazione dell’art. 120 del codice della strada.

In questo senso l’appello deve essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato in primo grado.

La presente decisione non preclude all’autorità amministrativa di disporre la revoca, la revisione o la sospensione della patente di guida dell’interessato, per qualsivoglia altra ragione diversa da quella qui considerata.

7. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Michele Corradino, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/02/2014
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Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

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Semafori T-Red, Tribunale Milano: stop con il giallo


Il codice della strada “impone la diminuzione della velocità in prossimità dell’incrocio e l’arresto dell’auto” anche con il giallo.

Non si può “qualificare come ingiusto un arricchimento” delle casse comunali “fondato sul provento di infrazioni al codice della strada da parte di cittadini imprudenti” multati perché passati con il rosso.

Lo si legge nelle motivazioni della sentenza con cui il Tribunale di Milano ha assolto 6 imputati, tra cui il sindaco di Segrate, nel processo sui T-red, i semafori intelligenti ribattezzati “vampiri rossi”. Codacons: “Tesi campata in aria”.

I giudici spiegano anche perché quei semafori – finiti nell’occhio del ciclone per il tempo ritenuto troppo breve tra il giallo e il rosso – erano in realtà regolari e anche omologati dal ”competente ufficio del Ministero dei Trasporti”.

Il collegio, inoltre, chiarisce che col giallo bisogna fermarsi e si può attraversare, ”solo nel caso eccezionale in cui l’arresto possa costituire pericolo”.

Ne consegue, scrivono i giudici, che le tesi dell’accusa ”sull’elevato numero di contravvenzioni legato a un tempo di latenza troppo ristretto” tra il giallo e il rosso ”finiscono per tutelare i conducenti imprudenti”.

Per il Codacons, al di là delle singole responsabilità personali sulle quali non intende pronunciarsi, “la tesi dei giudici è campata in aria”.

Il Codice della strada, infatti, non parla di casi eccezionali o di pericolo, ma solo di sufficiente sicurezza. L’art. 41, comma 10, stabilisce, infatti, che “durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l’arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell’accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l’area di intersezione con opportuna prudenza”.

Considerato che il tempo di reazione per un conducente attento e pronto è di circa un secondo, durante il quale, se uno viaggia anche solo a 50 Km/h, percorre 15 metri, portandosi quindi in prossimità del semaforo e che se si aggiunge lo spazio di frenatura un veicolo in perfetta efficienza percorre in totale 28 metri prima di potersi definitivamente fermare, è evidente che far durare il giallo pochi secondi significa non consentire agli automobilisti di fermarsi in sufficiente sicurezza.

“Ecco perché parlare addirittura di conducenti imprudenti, è dir poco irrispettoso per chi è stato incastrato dai vampiri.

Peraltro la tesi contrasta con quella di chi aveva annullato migliaia di multe accogliendo le tesi dei consumatori e che, guarda caso, è preposto a decidere sulle violazioni al codice della strada”.
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Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

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Guida in stato di ebbrezza, prelievo delle urine, rifiuto


Suprema Corte di Cassazione IV Sezione Penale Sentenza 5 novembre 2013 – 3 marzo 2014, n. 10136
Presidente Brusco – Relatore Foti

Con la sentenza che si riporta al link in fondo alla pagina, la Cassazione ha trattato un caso molto interessante in materia di guida in stato di ebbrezza e di tutte le conseguenze che possono verificarsi e, in particolare, sul prelievo delle urine e sulla legittimità o meno di un rifiuto.

La Cassazione sul punto ha osservato che in tema di accertamenti concernenti la verifica delle condizioni psico-fisiche dei conducenti di autoveicoli coinvolti in incidenti stradali e della loro utilizzabilità processuale con riguardo alle ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica, ha condivisibilmente affermato che i risultati del prelievo ematico, non preordinato ai fini di prova della responsabilità penale ma effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero in una struttura ospedaliera a seguito di incidente stradale, sono certamente utilizzabili ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, irrilevante dovendo ritenersi, in tali casi, la mancanza del consenso dell'interessato. E' stato, quindi, anche affermato che i prelievi non necessari a fini terapeutici, effettuati in assenza di consenso dell'interessato, sono inutilizzabili, per violazione del diritto, costituzionalmente garantito, di inviolabilità della persona (Cass. nn. 38537/07, 4118/09, 26108/12, 6755/13).

Applicando tali principi alla vicenda oggi in esame, concernente la guida in stato di alterazione psico-fisica determinata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cioè un'ipotesi di reato del tutto simile a quella della guida in stato di ebbrezza alcolica, deve osservarsi che, non risultando che il prelievo delle urine fosse necessario a fini terapeutici, legittimamente il C. ha rifiutato il prelievo che, peraltro, avrebbe dovuto eseguirsi tramite cateterizzazione vescicale, cioè con un metodo invasivo e doloroso al quale egli aveva tutto il diritto di opporsi. Rifiuto legittimamente opposto anche perché non risulta che il personale operante abbia preventivamente verificato la disponibilità dell'imputato di sottoporsi ad accertamenti meno invasivi, secondo le modalità descritte nell'art. 187 del codice della strada.

Deve quindi dichiararsi, con riguardo al reato di cui all'art. 187 co. 8 C.S., contestato sub capo B) della rubrica, previo annullamento senza rinvio, sul punto, della sentenza impugnata, che il fatto non sussiste; con rigetto, nel resto, del ricorso.

Leggi il testo della sentenza


Ritenuto in fatto
1. - C.A. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova, del 28 febbraio 2013, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Chiavari, del 21 novembre 2011, che lo ha ritenuto colpevole dei reati di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico rilevato pari a 1,25 g/1), aggravato dall'aver provocato un incidente stradale, e di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti diretti a verificare l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (artt. 186 co. 2 lett. b) e co. 2 bis, 187 co. 8 del codice della strada), e lo ha condannato, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di mesi nove di arresto ed euro 4.500,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per un anno.

2. - Deduce il ricorrente;
a) Nullità del dibattimento di primo grado, omesso esame del motivo di gravame concernente l'invalidità dell'elezione di domicilio dell'imputato per la mancata indicazione del domiciliatario;

b) Nullità del dibattimento d'appello, essendo stato il C. citato davanti alla corte territoriale con notifica al domicilio eletto presso il difensore di fiducia;

c) Omesso esame del motivo di gravame concernente la legittimità del rifiuto opposto dall'imputato a sottoporsi a trattamento invasivo e doloroso (cateterizzazione vescicale) per la ricerca di tracce di stupefacenti nelle urine.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato nei termini de seguito precisati.

1. - Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato ed aspecifico.

Già nell'atto di appello era stata proposta analoga doglianza, laddove è stato rilevato, non solo che nell'atto di elezione del domicilio mancavano le generalità del domiciliatario, ma anche che vi era motivo per dubitare che l'imputato, ricoverato in ospedale, fosse nelle condizioni di eleggere il domicilio.

Sul punto, la corte territoriale ha esaurientemente argomentato, rilevando, da un lato, che dall'atto di elezione di domicilio risultavano, in realtà, le generalità del domiciliatario, individuato nel difensore d'ufficio contestualmente nominato (che lo ha, peraltro, assistito per tutte le fasi del giudizio, compreso quello di cassazione), dall'altro, che non vi era motivo per dubitare della pienezza delle facoltà psico-fisiche del C., essendosi egli mostrato, pur dopo l'incidente, ben orientato e vigile, tanto da avere correttamente declinato le proprie generalità e da avere rifiutato il ricovero presso l'ospedale ove era stato trasportato.

A tali considerazioni nulla ha obiettato il ricorrente, che si è limitato a riproporre la medesima doglianza senza tener conto delle considerazioni svolte dal giudice.

2. - Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso.

Occorre in proposito osservare che, in tema di notificazione del decreto di citazione a giudizio, questa Corte, anche a SS.UU. (n. 119/2005, Palumbo), ha da tempo costantemente affermato che l'imputato, ove anche intenda proporre l'eccezione di nullità assoluta dell'atto, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., "non può limitarsi a denunciare la mera inosservanza della norma processuale, ma deve anche rappresentare al giudice di non avere avuto conoscenza dell'atto e deve altresì avvalorare l'affermazione con elementi che la rendano credibile". Ciò in considerazione del fatto che spetta alla parte di sollecitare l'esercizio dei poteri officiosi del giudice, quando dagli atti non risultano gli elementi necessari per l'esercizio di quei poteri e solo le parti sono in grado di rappresentarli al giudice.

Orbene, nel caso in esame, in cui è in discussione una nullità non assoluta, ma a regime intermedio in quanto relativa, non alla regolare costituzione del rapporto processuale, bensì alla conoscenza del provvedimento oggetto di notifica, il ricorrente, non solo non ha allegato al ricorso gli atti dai quali risulterebbe modificata l'originaria elezione di domicilio presso il difensore, con indicazione del nuovo, ma non si è curato di specificare se e quale concreta lesione dei suoi diritti egli abbia patito dalla notificazione dell'atto presso lo studio del difensore di fiducia invece che nel domicilio dichiarato.

Precisazione doverosa atteso che, in considerazione del rapporto fiduciario intercorrente tra il difensore e l'imputato, e del dovere del primo di mantenere contatti con il suo assistito, tale modalità di notifica non si presenta certo inidonea a determinare l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato medesimo.

D'altra parte, nello stesso atto di ricorso, sottoscritto dal difensore, l'esponente non indica alcuna ragione per la quale sia stato impossibile informare l'imputato della avvenuta notifica del medesimo atto presso lo studio professionale.

Oltre che manifestamente infondato, il motivo proposto si presenta, quindi, anche generico.

3. - Fondata è, viceversa, l'ultima doglianza.

La giurisprudenza di questa Corte, in tema di accertamenti concernenti la verifica delle condizioni psico-fisiche dei conducenti di autoveicoli coinvolti in incidenti stradali e della loro utilizzabilità processuale con riguardo alle ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica, ha condivisibilmente affermato che i risultati del prelievo ematico, non preordinato ai fini di prova della responsabilità penale ma effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero in una struttura ospedaliera a seguito di incidente stradale, sono certamente utilizzabili ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, irrilevante dovendo ritenersi, in tali casi, la mancanza del consenso dell'interessato. E' stato, quindi, anche affermato che i prelievi non necessari a fini terapeutici, effettuati in assenza di consenso dell'interessato, sono inutilizzabili, per violazione del diritto, costituzionalmente garantito, di inviolabilità della persona (Cass. nn. 38537/07, 4118/09, 26108/12, 6755/13).

Applicando tali principi alla vicenda oggi in esame, concernente la guida in stato di alterazione psico-fisica determinata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cioè un'ipotesi di reato del tutto simile a quella della guida in stato di ebbrezza alcolica, deve osservarsi che, non risultando che il prelievo delle urine fosse necessario a fini terapeutici, legittimamente il C. ha rifiutato il prelievo che, peraltro, avrebbe dovuto eseguirsi tramite cateterizzazione vescicale, cioè con un metodo invasivo e doloroso al quale egli aveva tutto il diritto di opporsi. Rifiuto legittimamente opposto anche perché non risulta che il personale operante abbia preventivamente verificato la disponibilità dell'imputato di sottoporsi ad accertamenti meno invasivi, secondo le modalità descritte nell'art. 187 del codice della strada.

Deve quindi dichiararsi, con riguardo al reato di cui all'art. 187 co. 8 C.S., contestato sub capo B) della rubrica, previo annullamento senza rinvio, sul punto, della sentenza impugnata, che il fatto non sussiste; con rigetto, nel resto, del ricorso.

4. - Consegue a tale decisione la rideterminazione della pena inflitta dai giudici del merito, alla quale può direttamente procedere questa Corte, ai sensi degli artt. 620 c.p.p., lettera 1), e 621 c.p.p., eliminando la frazione di pena inflitta, per il reato sub B), a titolo di continuazione - un mese di arresto e 500,00 euro di ammenda - e riducendo di sei mesi la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

La pena deve quindi essere determinata, per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (capo A), in otto mesi di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per mesi sei, dovendosi ritenere che il giudice del merito abbia applicato sei mesi di sospensione per ciascuna violazione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato previsto dall'art. 187 codice della strada (capo B) perché il fatto non sussiste.

Ridetermina, per il reato di cui all'art. 186 codice della strada (capo A), la pena inflitta in mesi otto di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda e la sospensione della patente di guida in mesi sei.
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Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

Messaggio da panorama »

Codacons: multe su strisce blu sono nulle se ticket è solo scaduto.

Le multe date per divieto di sosta se si è pagato il biglietto sulle strisce blu ma si è sforato sull’orario indicato sono nulle.

“Quando paghiamo per la sosta sulle strisce blu ed esponiamo regolarmente sul cruscotto il gratta e sosta o il biglietto emesso dal parcometro, non possiamo essere multati per divieto di sosta ai sensi dell’art. 7 del Codice della strada se arriviamo in ritardo e facciamo scadere il tempo indicato.

Secondo una nota del ministero dei Trasporti, fino ad oggi opportunamente oscurata, può essere chiesta solo la differenza tra i due importi e non i 25 euro attualmente dati come sanzione amministrativa”: è quanto afferma il Codacons che chiede ai Comuni di annullare le multe e restituire i soldi.

Per il Codacons “ora tutte le multe comminate negli ultimi 60 giorni vanno annullate d’ufficio dai comuni che le hanno emesse, eventualmente inoltrando la richiesta alle prefetture competenti per territorio.

I comuni non solo possono, ma devono esercitare questo potere di autotutela, revocando d’ufficio le multe comminate, altrimenti potrebbero essere ipotizzati i reati di abuso ed omissioni di atti d’ufficio”.

L’associazione invita i consumatori a inviare una segnalazione a info@codacons.it o alle sedi locali.

Per l’associazione di consumatori, inoltre, vanno restituiti tutti i soldi indebitamente percepiti dai comuni in questi anni, quantomeno a far data dalla nota del ministero, ossia dal marzo del 2010.
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