Carabinieri ausiliari con 3 anni di servizio

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lellogpg

Carabinieri ausiliari con 3 anni di servizio

Messaggio da lellogpg »

Salve mi chiamo raffaele ed ho svolto 3 anni di servizio nell'Arma dei Carabinieri.Non riesco a capire come mai lo Stato italiano ci ha abbandonati,visto che siamo stati tagliati fuori dai concorsi mentre i vfb hanno ancora una possibilità di rientrare nelle forze dell'ordine con un concorso straordinario come sta accadendo.Non so se qualche parlamentare o altri si stanno occupando del problema,ma non possiamo scomparire con un colpo di legge,visto che ci sono tanti carabinieri in congedo che volevano raffermare e ci credono ancora in questa istituzione.Altro che ronde basterebbe un piccolo corso di formazione agli ex carabinieri per essere subito operativi.Alcune volte vedendo come vanno le cose mi vergogno di essere italiano,purtroppo il mio è solo uno sfogo.


Roberta Prestito

carabinieri ausiliari

Messaggio da Roberta Prestito »

Ho trovato questo articolo sui carabinieri ausiliari. Cosa ne pensate? e' così la situazione in realtà? così grave?

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Roberta Prestito

Re: Carabinieri ausiliari con 3 anni di servizio

Messaggio da Roberta Prestito »

ho trovato questo raffaele, forse ti interessa,

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panorama
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Re: Carabinieri ausiliari con 3 anni di servizio

Messaggio da panorama »

ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00043

Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18

Seduta di annuncio: 41 del 04/09/2018

Firmatari
Primo firmatario: DEIDDA SALVATORE
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 04/09/2018

Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario
DONZELLI GIOVANNI
CIABURRO MONICA

Gruppo FRATELLI D'ITALIA

Data firma 04/09/2018



Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)

Stato iter: IN CORSO


Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00043

presentato da
DEIDDA Salvatore

testo di
Martedì 4 settembre 2018, seduta n. 41

La IV Commissione,

premesso che:

con decreto luogotenenziale n. 357 del 25 febbraio 1917, venne istituita la figura del «carabiniere ausiliario», con l'assunzione di circa 12.000 unità, al fine di assicurare all'Arma dei carabinieri una forza numerica adeguata da ripartire tra i vari comandi territoriali, capillarmente distribuiti sull'intero territorio nazionale;

successivamente, con decreto legislativo luogotenenziale n. 857 del 9 novembre 1945, poi confermato dalla legge 18 febbraio 1963, n. 173, venne imprevista per i giovani chiamati alla leva obbligatoria la possibilità di svolgere il medesimo servizio presso l'Arma dei carabinieri, all'esito di un corso trimestrale presso una delle già esistenti scuole allievi, con la qualifica di carabiniere ausiliario;

la legge 23 agosto 2004, n. 226, disponendo la sospensione del servizio di leva obbligatoria, ha introdotto, definitivamente, la figura del militare professionista e volontario e prevedendo, tra l'altro, che il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate fosse riservato ai volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare;

il codice dell'ordinamento militare, introdotto con il decreto legislativo n. 66 del 2010, nel disciplinare ulteriormente il servizio di leva su base volontaria, ha previsto che il contingente annualmente autorizzato debba essere suddiviso tra l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica, escludendo, pertanto, che il medesimo servizio possa essere svolto presso l'Arma dei carabinieri, con conseguente soppressione della figura del carabiniere ausiliario;

l'articolo 2199 del citato decreto legislativo n. 66, ha altresì confermato che il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle forze di polizia a ordinamento civile e militare, è riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, precludendo, pertanto, ai soggetti che avessero svolto servizio come carabiniere ausiliario la possibilità di partecipazione ai medesimi concorsi;

l'Arma dei carabinieri ha un'organizzazione territoriale diffusa capillarmente su tutta la nazione, con circa 4600 comandi di stazione che, però, oggi, vedono notevolmente ridimensionata l'attività di presidio territoriale, essendo costretti, in molti casi, a dover funzionare con orario ridotto, con grave danno per la sicurezza dei cittadini;

i carabinieri ausiliari negli anni, hanno, invece, ricoperto un fondamentale compito di supporto ai suindicati comandi locali, consentendo all'Arma dei carabinieri di assicurare un eccellente servizio in favore della popolazione residente e, dunque, appare incomprensibile la mancata previsione della medesima Arma tra i corpi per i quali sia prevista l'assegnazione di una quota del contingente dei volontari in ferma breve;

appare assolutamente irragionevole, oltre che discriminatorio e in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, precluso ai carabinieri ausiliari congedati l'accesso ai concorsi per il reclutamento del personale nelle iniziali delle forze di polizia a ordinamento civile e militare;

l'assegnazione di una quota del contingente dei volontari in ferma breve all'Arma dei carabinieri consentirebbe, altresì, di sopperire, almeno parzialmente, alle carenze d'organico dei comandi locali, garantendo la piena operatività dei medesimi e, dunque, aumentando i presidi di sicurezza e legalità sull'intero territorio nazionale,

impegna il Governo

a porre in essere ogni necessaria iniziativa al fine di consentire, da un lato, ai carabinieri ausiliari congedati la possibilità di partecipare ai concorsi per l'accesso alle carriere iniziali delle forze di polizia, sia civili che militari, e dall'altro lato, di prevedere, a decorrere dal 2019, che una quota del contingente dei militari in ferma breve venga assegnata anche all'Arma dei carabinieri.
(7-00043) «Deidda, Donzelli, Ciaburro».
panorama
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Re: Carabinieri ausiliari con 3 anni di servizio

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Ricorso Accolto dal TAR LAZIO

Ricorso presentato nel 2006 e terminato con la sentenza del 30/07/2020, dopo 14 anni.

1) - “non idoneità attitudinale” per l’ammissione alla ferma quadriennale dei Carabinieri Ausiliari

2) - Il ricorrente, già carabiniere ausiliario, è stato escluso il giorno 13 ottobre 2005 dalla procedura selettiva per il passaggio nel ruolo di carabiniere effettivo per inidoneità attitudinale.
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SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1B, numero provv.: 202008884 ,

Pubblicato il 30/07/2020

N. 08884/2020 REG. PROV. COLL.
N. 00928/2006 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 928 del 2006, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Tamagni e Francesca Lapenna, domiciliato presso la Tar Lazio Segreteria TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro
Ministero della Difesa, Carabinieri Comando Generale, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale Arma dei Carabinieri non costituito in giudizio;

nei confronti
-OMISSIS- non costituito in giudizio;

per l'annullamento
- del provvedimento di “non idoneità attitudinale” per l’ammissione alla ferma quadriennale dei Carabinieri Ausiliari reso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Reclutamento – Commissione giudicatrice con verbale n. 231130 del 13.10.2005;

- dell’art. 7 del bando di concorso per n. 2401 carabinieri effettivi in ferma quadriennale, datato 09.07.2005;

- del provvedimento di approvazione della graduatoria finale del concorso di cui trattasi, ove adottato, di data ed estremi sconosciuti;

- delle note tecniche per l’ammissione alla ferma quadriennale dei carabinieri ausiliari, approvate dal direttore del centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con provvedimento di data ed estremi sconosciuti;

- della determinazione n. 201/6-25 -1995 in data 22.05.1999 del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, non conosciuta, con cui ai sensi dell’art. 53, comma 6, del D.lgs. 12.05.1998 è stato approvato il profilo attitudinale richiesto per prestare servizio quale carabiniere effettivo;

- delle determinazioni del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 63/8-26-1 1993 CC Re.Co. del 09.02.2004, tutte non conosciute, disciplinanti la procedura di ammissione alla ferma quadriennale dei Carabinieri Ausiliari che chiedono di transitare nei ruoli effettivi;

- del provvedimento di nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi, di data ed estremi sconosciuti;

- di ogni altro atto ai suddetti comunque collegato o connesso, sia antecedente che successivo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Carabinieri Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2020 il dott. Roberto Vitanza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Perviene al Collegio per riassunzione dal Tar Abruzzo-L’Aquila, il ricorso oggetto del presente scrutinio.

Il ricorrente, già carabiniere ausiliario, è stato escluso il giorno 13 ottobre 2005 dalla procedura selettiva per il passaggio nel ruolo di carabiniere effettivo per inidoneità attitudinale.

Il Collegio, con ordinanza n. 6123/2018 ha disposto incombenti istruttori.

In particolare il Collegio ha chiesto di :

- comunicare in quali date sono avvenute, rispettivamente, l’approvazione e la pubblicazione della graduatoria finale del concorso di cui trattasi;

- il deposito di ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio, avuto riguardo alle censure svolte dalla parte ricorrente.

L’amministrazione ha comunicato, con nota del 3 settembre 2018 di aver distrutto la documentazione afferente alle prove svolte dal ricorrente, compresa la graduatoria finale che, a detta della resistente, è stata approvata verosimilmente nel mese di novembre 2005 e sarebbe stata notificata ai singoli interessati prima del congedo degli stessi, che è avvenuto tra il 15 ed il 17 novembre 2005.

La stessa amministrazione, nell’occasione, ha prodotto la relazione spedita alla Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, in uno con una relazione illustrativa afferente alla procedura utilizzata nell’accertamento della idoneità attitudinale, le norme tecniche, la relazione psicologica redatta nei confronti del ricorrente, la scheda di valutazione dell’Ufficiale perito selettore, infine il giudizio espresso dalla Commissione attitudinale.

Ciò premesso il Collegio osserva.

Preliminarmente.

La parte ha, comunque, contestato la graduatoria, che risulta pubblicata prima della proposizione del gravame.

Inoltre, atteso il tempo trascorso e la mancanza della graduatoria, non è possibile la integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati.

Ciò detto è necessario premettere che il ricorrente, proprio perché carabiniere ausiliario, è stato valutato dai superiori con riferimento all’intera attività dallo stesso svolta nell’ambito dei compiti istituzionali ad esso affidati nell’arco di un intero anno.

Nel rapporto informativo del ricorrente relativo al periodo 1° settembre al 15 novembre 2005 è stato concordemente valutato : eccellente – Militare in possesso di qualità generali molto buone, ha operato con impegno e serietà fornendo un rendimento nel settore di impiego molto soddisfacente”.

A ciò si aggiunga che il predetto non ha subito procedimenti disciplinari e non è mai stato assente dal servizio.

Tali aspetti risultano complementarmente ignorati in sede di valutazione attitudinale.

Invero, la relazione psicologica ha attestato una valutazione medio alta nei test di efficienza intellettiva.

Il risultato del Questionario MMPI-2, che ha rilevato un -OMISSIS-, non può essere verificato in quanto lo stesso è stato distrutto.

Quanto al suggerimento espresso dallo psicologo di valutare la capacità del soggetto di operare in un contesto altamente strutturato e caratterizzato da regole, esso appare contraddittorio ed illogico, atteso che il ricorrente già operava in un reparto dell’Arma dimostrando, secondo il giudizio espresso dai superiori, una reale capacità, non solo di adattamento alla struttura militare, ma : “ capace di operare in modo eccellente in molteplici attività e sempre disponibile alla collaborazione nell’ambito del proprio gruppo con un rendimento ottimo” .

Tali giudizi, espressi dai superiori in tutto l’arco del servizio, dimostrano come la valutazione espressa dall’ufficiale perito selettore risulta, invero, apodittica, contraddittoria e non conseguente alla reale personalità del ricorrente, atteso che non emerge, né è dimostrato su quali basi positive è stato formulato il giudizio per cui il ricorrente risulta :” piuttosto -OMISSIS-…”, nonché di un :” -OMISSIS-…”.

Ora, il giudizio teorico espresso dalla Commissione contrasta in modo evidente con la valutazione espressa dai superiori, basata su un costante scrutinio del ricorrente per tutto l’arco del servizio prestato, senza che la relazione dell’ufficiale selettore evidenzi le ragioni per discostarsi da tale giudizio.

Di contro, è necessario che il provvedimento, che incide sui diritti fondamentali, rappresenti, in modo chiaro ed univoco, le ragioni escludenti attraverso una puntuale e dettagliata motivazione che accerti gli aspetti e le criticità attitudinali in modo oggettivo ed individuale, con esclusione, quindi, dei ragionamenti astratti, ipotetici ed induttivi, così da convincere immediatamente ed univocamente della asserita mancanza attitudinale per la professionalità anelata, in uno con la valutazione dei precedenti di servizio del ricorrente.

Al riguardo, è opportuno precisare che la procedura per l’accertamento della attitudine militare, nel caso di specie, era disciplinata dalle norme tecniche per l’ammissione alla ferma quadriennale dei carabinieri ausiliari, di cui alla determinazione n. 205/24 del 5 luglio 2005, in base alle quali doveva essere effettuata una valutazione della documentazione caratteristica e matricolare del militare proprio per consentire : “ di apprezzare l’impegno e l’effettivo rendimento dell’interessato, valutato dai suoi diretti superiori…”, oltre agli accertamenti di cultura generale e tecnica professionale e quelli psico fisici.

Tale evenienza è stata omessa dalla Commissione di concorso.

L’esame del provvedimento finale, in questa sede contestato, in uno con gli altri atti ad esso presupposti, evidenzia, come detto, la utilizzazione di espressioni vaghe, probabilistiche ed ipotetiche ovvero di asserzione apodittiche, non solo prive di oggettivo riscontro, ma conseguenti ad un ragionamento che prescinde dalla dimostrazione dell’assunto, così da non poter verificare la bontà della opzione esercitata dalla p.a..

Nel caso di specie, resta, quindi, il valore aleatorio del giudizio che risente della valutazione del selettore che non ha neppure confutato i positivi giudizi espressi dai superiori nelle diverse aree di valutazione indicate nello stato matricolare.

Di contro, la motivazione della inidoneità attitudinale deve esprimere, in modo compiuto ed esauriente, la professionalità degli esaminatori attraverso un giudizio obiettivo ed univoco in modo da non lasciare adito a dubbi circa le ragioni dell’esito dello scrutinio, in cui le valutazioni concrete, come statuito nella direttiva sopra riportata devono necessariamente essere oggetto di valutazione.

Pertanto, alla luce delle riportate considerazioni, il giudizio nei confronti del candidato, nei termini come espressi e come emergono dagli atti di causa, si presenta illegittimo, illogico e contraddittorio perché la relativa motivazione, non consente di evidenziare immediatamente ed oggettivamente le ragioni del diniego, conculcando, così, i diritti fondamentali dei cittadini senza possibilità di una effettiva tutela giudiziaria e ciò in contrasto con l’art. 24 della Costituzione, atteso che opinabilità del giudizio non significa, né può significare mero arbitrio.

In altre parole la valutazione del candidato, in specie per l’assunzione di responsabilità nelle delicatissime aree della difesa, anche armata, delle Istituzioni, necessita di un giudizio che, già dalla sua oggettiva motivazione, evidenzi in modo chiaro, univoco e senza margini di dubbio, le eventuali carenze attitudinali riscontrate anche con riferimento ai precedenti di servizio perché, diversamente opinando, i diritti dei cittadini risulterebbero arbitrariamente compressi in violazione degli artt. 3, 4, 97 della Carta e dell’art.3 della legge 241/1990.

Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto ed annullato il provvedimento contestato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe censurato.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M. n.55/2014, complessivamente quantifica in euro 1.500,00 ( millecinquecento), oltre IVA, cpa e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Rosa Perna, Consigliere
Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Re: Carabinieri ausiliari con 3 anni di servizio

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Il CdS da ragione all'Amministrazione.

Faccenda chiusa di cui alla sentenza del Tar Lazio.
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