Quanto qui sotto, è ciò che ho pubblicato in un altro post il 24/06/2011.
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Ad un Brig. Capo in congedo assoluto che prestava servizio presso la mia attuale sede di servizio il M.D. gli ha risposto cosi:
- Che lo stesso non possiede i requisiti necessari per conseguire il beneficio richiesto. Infatti, ai sensi dell'art. 43, comma 3 del D.lgs. 12 maggio 1995, n. 198 la nomina suddetta è conferita, all'atto della cessazione dal servizio, mentre il Brig. Capo dichiara di essere stato collocato in congedo per riforma in data 2005 mentre la domanda è stata presentata nel 2010.
- Si chiarisce, tuttavia, che la nomina nella categoria del complemento è subordinata al possesso dell'idoneità fisica, nella considerazione che, ai sensi dell'art. 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599, il sottufficiale appartenente a detta categoria è comunque costantemente a disposizione dell'Amministrazione fino al raggiungimento del 60° anno di età.
- Voglia codesto Comando generale disporre che al suddetto militare venga partecipato il contenuto della presente, informandolo che avverso la stessa ha facoltà di proporre, in alternativa, ricorso al T.A.R. o in alternativa, ricorso straordinario al P.D.R......................
Brigadiere Capo prossimo al congedo e nomina a M.llo di Comp
Re: Brigadiere Capo prossimo al congedo e nomina a M.llo di
Foglio del M.D. prot. n.3000257/248/SAS datato 24 dicembre 1997
L’articolo 1004 co. 3 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010), nel disciplinare le nomine nel complemento del personale dell’Arma dei Carabinieri, stabilisce testualmente: << La nomina a vice brigadiere di complemento e a maresciallo di complemento è conferita, a domanda, all'atto della cessazione dal servizio rispettivamente agli appuntati scelti e ai brigadieri capo, se hanno acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto. >> Sul Portale Leonardo: è disponibile la Circolare Ministeriale dalla quale si evince che la domanda deve essere presentata almeno tre mesi prima della data di cessazione dal servizio; • nella area dedicata alla “Modulistica” è disponibile il fac-simile di modulo per la nomina a maresciallo di complemento ed altro.
N.B.: domanda da fare come detto sopra, almeno 3 mesi prima della data di cessazione dal servizio.
vedi/leggi e scarica allegati.
L’articolo 1004 co. 3 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010), nel disciplinare le nomine nel complemento del personale dell’Arma dei Carabinieri, stabilisce testualmente: << La nomina a vice brigadiere di complemento e a maresciallo di complemento è conferita, a domanda, all'atto della cessazione dal servizio rispettivamente agli appuntati scelti e ai brigadieri capo, se hanno acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto. >> Sul Portale Leonardo: è disponibile la Circolare Ministeriale dalla quale si evince che la domanda deve essere presentata almeno tre mesi prima della data di cessazione dal servizio; • nella area dedicata alla “Modulistica” è disponibile il fac-simile di modulo per la nomina a maresciallo di complemento ed altro.
N.B.: domanda da fare come detto sopra, almeno 3 mesi prima della data di cessazione dal servizio.
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Re: Brigadiere Capo prossimo al congedo e nomina a M.llo di
vedi/leggi e scarica la 3^ pagina di cui sopra
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Re: Brigadiere Capo prossimo al congedo e nomina a M.llo di
Allego lettera del Ministero della Difesa datata 19/08/2004 relativa al quesito posto inerente il conferimento del grado di M.llo e Vice Brig. di complemento.
vedi/leggi e scarica se d'interesse.
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