Se può essere di interesse comune, ho letto una interessante Sentenza, spero che qualcuno riesca dare una giusta interpretazione. L'Inps rifarà i conteggi previsti?
n.167.[url][url] Sentenza 24 giugno - 27 luglio 2020:[/urlhttps://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/29/T-200167/s1]
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Stipendi del personale non contrattualizzato - Blocco degli incre-
menti retributivi dal 2011 al 2015 - Valorizzazione in quiescenza degli emolumenti
pensionabili connessi alle classi e agli scatti che sarebbero maturati durante il blocco
- Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, proporzio-
nalità e adeguatezza dei trattamenti pensionistici, nonché di capacità contributiva,
anche in relazione a parametri convenzionali - Non fondatezza delle questioni.
– Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio
2010, n. 122, art. 9, comma 21, secondo periodo; decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con-
vertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 16, comma 1, lettera b) ,
e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, art. 1,
comma 1, lettera a) , primo periodo); legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 256.
– Costituzione, artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 117, primo comma; Protocollo addizionale alla Con-
venzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, art. 1; Pro-
tocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, art. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cordiali saluti avoi tutti
Blocco degli incrementi retributivi dal 2011 al 2015
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Re: Blocco degli incre- menti retributivi dal 2011 al 2015
Messaggio da naturopata »
merolik ha scritto: ↑mar ago 04, 2020 5:38 pm Se può essere di interesse comune, ho letto una interessante Sentenza, spero che qualcuno riesca dare una giusta interpretazione. L'Inps rifarà i conteggi previsti?
Non credo che la sentenza sia interessante, perché in parte ha dichiarato inammissibile e nel resto infondate le pretese. I conteggi rimangono gli stessi.
Re: Blocco degli incre- menti retributivi dal 2011 al 2015
Buongiorno, ne deduco che fare ricorso per la perdita dei benefici economici maturati a quei tempi e non riconosciuti sulla pensione sia tempo e denaro sprecato, giusto?
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Re: Blocco degli incre- menti retributivi dal 2011 al 2015
Messaggio da naturopata »
Assolutamente si, ma è già la seconda volta che la ex Corte Costituzionale (ora anch'essa votata al bilancio dello Stato), ha dato parere sfavorevole, anzi, si rischia di beccarsi anche le spese legali e la sanzione per ricorso temerario.
Re: Blocco degli incre- menti retributivi dal 2011 al 2015
Messaggio da merolik »
Grazie per la delucidazione.
naturopata ha scritto: ↑mer ago 05, 2020 2:33 pmmerolik ha scritto: ↑mar ago 04, 2020 5:38 pm Se può essere di interesse comune, ho letto una interessante Sentenza, spero che qualcuno riesca dare una giusta interpretazione. L'Inps rifarà i conteggi previsti?
Non credo che la sentenza sia interessante, perché in parte ha dichiarato inammissibile e nel resto infondate le pretese. I conteggi rimangono gli stessi.
Re: Blocco degli incre- menti retributivi dal 2011 al 2015
Se ho capito bene, l’interpretazione che si autodefiniva “costituzionalmente orientata” recentemente fornita dalla sezione giurisdizionale del Lazio della Corte dei Conti non era poi tale, atteso che la Consulta ha stabilito L’infondatezza della questione di costituzionalità sulla mancata estensione ai pensionati del ripristino dello status quo ante blocco 2011-2015.naturopata ha scritto: ↑mer ago 05, 2020 4:16 pmAssolutamente si, ma è già la seconda volta che la ex Corte Costituzionale (ora anch'essa votata al bilancio dello Stato), ha dato parere sfavorevole, anzi, si rischia di beccarsi anche le spese legali e la sanzione per ricorso temerario.
Quindi - se ho capito bene - i relativi ricorsi sono destinati a sorte sfavorevole certa, quantomeno in seconda istanza.
Buono a sapersi. Mi pare che la sentenza del Lazio fosse l’unica favorevole tra la molta giurisprudenza di senso contrario.
Pare questa una ulteriore dimostrazione dell’assioma secondo cui i pensionati hanno sempre torto e sono il bancomat dello Stato.
Non perdo per questo la calma, abbandono piuttosto ogni speranza e lo faccio sempre con gioia. La speranza è un peso.
Tutti conosciamo il nostro destino ed è poco intelligente illudersi che sia un cammino eterno sulle acque tra rose e fiori.
E’ invece possibile vivere con gioia ogni attimo come se fosse l’ultimo e pensare liberamente come se la vita non finisse mai.
Un umile inchino dal Vostro Monaco zen.
Re: Blocco degli incrementi retributivi dal 2011 al 2015
La CdC sez. 3^ d’Appello n. 376 in rif. alla CdC Toscana n. ../2019, rigetta l’appello del ricorrente già Colonnello della Guardia di Finanza collocato in ausiliaria a decorrere dall’8 febbraio 2015 e, successivamente, posto nella riserva a partire dal 9 febbraio 2016, al fine di ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico con il riconoscimento degli scatti stipendiali di anzianità maturati nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2011 e il 7 febbraio 2015, sospesi, per il periodo considerato, dall’art. 9, c. 21, del d.l. n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122.
N.B.: il Giudice d’Appello precisa:
Alla luce delle chiare e nette considerazioni svolte dalla Corte costituzionale, i motivi di appello proposti da xx appaiono infondati poiché le argomentazioni svolte nel gravame erano dirette unicamente a contestare la legittimità costituzionale delle ricadute sul trattamento pensionistico del blocco temporaneo degli scatti retributivi, introdotto dal citato art. 9, c. 21 del d.l. n. 78 del 2010.
N.B.: il Giudice d’Appello precisa:
Alla luce delle chiare e nette considerazioni svolte dalla Corte costituzionale, i motivi di appello proposti da xx appaiono infondati poiché le argomentazioni svolte nel gravame erano dirette unicamente a contestare la legittimità costituzionale delle ricadute sul trattamento pensionistico del blocco temporaneo degli scatti retributivi, introdotto dal citato art. 9, c. 21 del d.l. n. 78 del 2010.
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