Benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.1746

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antoniope
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da antoniope »

Secondo me, visto che la Corte Costituzionale è un organo sottomesso del governo (da abolire) e ricorsi per i benefici combattenstistici erano molti, quindi un esborso considerevole per le casse dello Stato, ha dichiarato che non si possono avere maggiorazioni oltre a quelle previste.

Ma i vitalizi per loro sono sacrosanti.


Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
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antoniomlg
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da antoniomlg »

panorama ha scritto:N.B.:- nell’ultima frase l’Alta Corte conclude riferendosi ai persomale "decida volontariamente di partecipare a missioni internazionali".

Che io sappia il personale dell’Esercito, a turno, vengono obbligati a fare le missioni all’estero e, non volontariamente, e “mi sembra” che il personale del Tuscania non va volontariamente, ripeto, “mi sembra”.
posso assicurarti che per il personale dell'Esercito, nessuno ti obbliga andare all'estero.

ma c'è da dire che hai valide ragioni per saltare un turno di missione all'estero , bene lo salti
ma poi devi andare altrimenti......

abbassamento delle note "Umoristiche" ecc ecc.

se non vai in missione all'estero entri nel giro dei trasferimenti in reparti territoriali
ed in varie angherie.
panorama
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da panorama »

infatti, quello che so io e che "devi" andare in missione all'estero per le rafferme, passaggio in spe, insomma, fanno tutti punti altrimenti ne sei fuori senza futuro. Vero che si può rimandare di una sola volta ma poi..... "devi" per il tuo futuro sperato.
panorama
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da panorama »

ed qui che poi subentrano le malattie ecc. ecc.
elliot67
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da elliot67 »

. . . . insomma se ho capito bene, NULLA COMPETE e fine del discorso.......
panorama
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da panorama »

Infatti NULLA compete.
Quindi basta chiedere più se mi spetta o non mi spetta.
panorama
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da panorama »

La Corte dei Conti per la Toscana rigetta il ricorso dei colleghi in base alla sentenza della Corte Costituzionale.
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TOSCANA SENTENZA 363 14/12/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA SENTENZA 363 2016 RESPONSABILITA 14/12/2016


SENTENZA
N. 363/2016


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 60631/PM del registro di Segreteria, proposto dai signori Francesco Ga.., Luigi Ma.., Pietro Me., rappresentati e difesi dall’avv. Renzo Filoia pec renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it che si dichiara procuratore antistatario e presso cui sono elettivamente domiciliati in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci n. 18 avverso:
a) Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze alla via degli Arazzieri n. 4;
b) il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri , in persona del Comandante Generale pro tempore domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze alla via degli Arazzieri n. 4; nonché contro lo Stato Maggiore dell’Esercito, in persona del Capo di Stato Maggiore pro tempore domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze alla via degli Arazzieri n. 4;
per l’accertamento del diritto ai benefici combattentistici di cui all’art. unico della legge n. 1746/62, all’art. 18 del d.p.r. n. 1092/1973, all’art. 3 della legge n. 390/50 ed all’art. 5 del D. Lgs. n. 165/97 con correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto dell’ONU ed equiparate.

Visto l’atto introduttivo del giudizio;

Visti gli atti e documenti di causa;

Nella pubblica udienza del 6 dicembre 2016, non comparso il Ministero della Difesa, è comparso l’avv. Renzo Filoia per le parti ricorrenti.

FATTO e DIRITTO

Con atto introduttivo del giudizio proposto presso il magistrato contabile i ricorrenti appartenenti all’Arma dei Carabinieri deducono di aver prestato servizio, nel corso della loro carriera, fuori area, prendendo parte ad una serie di missioni tutte ricomprese nell’ambito della elencazione contenuta nella determinazione dello Stato Maggiore della Difesa in data 11 gennaio 2007 ed analiticamente indicate nell’atto introduttivo del giudizio.

Dopo aver richiamato la normativa fondante le richieste avanzate in sede di giudizio (art. unico della legge n. 1746 del 1962, art. 18 D.P.R. n. 1092/1973 ed art. 3 della l. n. 390/1950), le parti attoree deducevano la assimilazione ai fini dei menzionati benefici tra personale militare appartenente alla categoria dirigenziale e personale non appartenente a tale categoria, con la conseguenza che verso il personale non dirigenziale non opera il cd. “congelamento” del 31 dicembre 1986, atteso che nessuna limitazione di tale genere è prevista nella legge n. 1746/1962.

Quest’ ultima normativa, affermano i ricorrenti, estende a tutto il personale militare i benefici combattentistici afferenti sia all’avanzamento di carriera, sia all’indennità di buonuscita che al trattamento di quiescenza, siccome affermato da alcuni orientamenti della giurisprudenza amministrativa e della giurisprudenza contabile, ed i benefici previsti dalla norme in favore dei combattenti sono quelli previsti dalla normativa vigente, benefici da individuare nel computo delle campagne di guerra secondo la richiamata normativa.

Secondo gli odierni ricorrenti il servizio svolto nell’ambito di missioni fuori area sotto risoluzione ONU in zone d’intervento appositamente indicate dallo Stato Maggiore della Difesa deve essere “supervalutato” come “campagne di guerra”, atteso che tali servizi non sono indicati nell’art. 5,comma 1, D.Lgs. 165/1997, per cui per i “combattenti” ai sensi della legge 1746/1962, ai fini della computabilità degli aumenti di stipendio nei periodi prestati sotto risoluzione ONU non opera la limitazione quinquennale prevista dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 165/1997.

Concludono le parti ricorrenti per l’inclusione tra i benefici pensionistici, ai sensi della l. n. 1746/1962, dei benefici di cui all’art. 19 del DPR n. 1092/1973, cui rinvia l’art. 3 comma 4, della l. n. 108/2009, e per la declaratoria del diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all’art. unico della l. n. 1746/1962, dell’art. 18 del D.P.R. n.1092/1973, dell’art. 3 della l. 390/1950, dell’art. 5 del D.Lgs. n. 165/1997 e della correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio di missioni per conto ONU (definite con determinazione dello Stato Maggiore della Difesa), con condanna dell’Amministrazione a quanto dovuto, maggiorato degli interessi dal dì del dovuto al saldo, oltre vittoria di spese di lite e compensi, da distrarre in favore dello procuratore antistatario.

Nell’odierna udienza di discussione, non comparsa l’Amministrazione, la parte ricorrente chiedeva l’accoglimento del ricorso; quindi la causa veniva introitata per la decisione.

Osserva l’autorità giudicante che il ricorso appare infondato con tutte le conseguenze di legge.

Occorre partire in merito dall’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746 il quale dispone che “al personale militare che, per conto dell’O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d’ intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa”.

L’articolo 18 del D.P.R. n. 1092/1973 prevede che “il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni anno di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia”.

Infine l’art. 3 della legge n. 390/1950 statuisce che “per ottenere il riconoscimento della campagna è necessario che le persone di cui all’articolo precedente abbiano complessivamente prestato per ogni anno solare non meno di tre mesi di servizio, anche non continuativo, di cui all’art. 1. Qualora nell’anno solare non si raggiunga il periodo minimo di cui al comma precedente, ma la partecipazione al ciclo operativo sia continuativa a cavallo di due anni, può essere computato per il riconoscimento di almeno una campagna, il servizio prestato nell’anno successivo , a meno che questo a sua volta non sia di tale durata da comportare il riconoscimento di un’ altra campagna. In tal caso verrà riconosciuta solo quest’ultima”.

In ordine alla menzionata normativa, che disciplina i cc.dd. benefici combattentistici consistenti in scatti aggiuntivi da fruire durante il servizio attivo ovvero al momento del collocamento a riposo con ampliamento della base pensionabile, sussistono diverse opzioni interpretative rese dalla giurisprudenza.

Un primo orientamento, richiamato dalle parti ricorrenti (cfr. Sez. I Centr.16 ottobre 2013 n. 845) ritiene che l’estensione dei benefici combattentistici ai militari impegnati nelle missioni ONU ha la sua fonte nel chiaro disposto della legge 11 dicembre 1962 n. 1746, per il quale il servizio prestato dal militare in zone di intervento per conto dell’ONU è da ritenersi equiparato, agli effetti pensionistici, al servizio di guerra.

Preferibile, a parere di codesta autorità giudicante appare una diversa interpretazione secondo cui non esiste una normativa che preveda espressamente il riconoscimento dei benefici previsti per le campagne di guerra in favore del personale di servizio per conto dell’ONU, espresso riconoscimento necessario in quanto detto servizio consiste in missioni “di pace”, e quindi non rientra nelle fattispecie di impiego che danno titolo all’attribuzione delle campagne di guerra”: in termini Sez. I Centr. 17 giugno 2016 n. 230 e 9 novembre 2015 n. 552, nonché Sezione giurisdizionale Emilia Romagna 29 giugno 2016 n. 113 e, in sede cautelare, sulla scorta della giurisprudenza delle sezioni di Appello , Sez.II centr. 77/2016 (ord) che ha sospeso la esecuzione di una sentenza che aveva riconosciuto la supervalutazione ad oggetto.

Osserva la richiamata Sezione di Appello (Sez. I Centr. 17 giugno 2016 n. 230) che “questa, infatti, presuppone il riconoscimento formale da parte del Ministero della Difesa, con iscrizione nei documenti caratteristici del militare, ciò che non può avvenire in base ad una mera determinazione amministrativa, svincolata dalla sussistenza dello stato di guerra formalmente dichiarato”.

Anche la giurisprudenza amministrativa, con la decisione Sez. IV 21 ottobre 2014 n. 5172, si era pronunciato sul diritto al riconoscimento delle “campagne di guerra” ai fini della determinazione del trattamento economico di ufficiali in servizio, affermando che il richiamo della l. 24 aprile 1950 n. 390, che prevede la supervalutazione delle campagne di guerra, “è del tutto improprio, trattandosi di normativa il cui ambito di operatività era limitato espressamente alle sole campagne di guerra del periodo 1940 – 1945, e che non conteneva alcuna disposizione che ne estendesse l’applicabilità ad eventuali campagne di guerra successive”.

Infine la Corte Costituzionale, ha adottato sulla specifica questione una decisione che ha rigettato la questione di costituzionalità sollevata, con riferimento all’art.3 della Cost., dell’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746 nel senso di limitare i benefici combattentistici ivi previsti espressamente alle sole attività belliche della seconda guerra mondiale con esclusione dei militari coinvolti in zone di intervento ONU (cfr. Corte Cost. 11 novembre 2016 n. 240) asserendo che il legislatore, nella sua discrezionalità, ha sempre dimostrato di avere avuto chiaramente presente la distinzione tra le campagne di guerra e le missioni ONU ed ha affermato che per queste ultime “il legislatore ha di volta in volta individuato regole specifiche incidenti sul trattamento retributivo e pensionistico nonché dirette anche a compensare gli specifici rischi connessi agli interventi”. Sicché, ha affermato il Giudice delle Leggi, che ha provveduto alla ricostruzione del complesso quadro normativo, “non sussiste alcuna sperequazione tra la posizione del militare che nell’ambito di un servizio svolto professionalmente decida volontariamente di partecipare a missioni internazionali e che quindi riceva un peculiare trattamento retributivo e stipendiale, comunque migliorativo rispetto a quello normalmente percepito nel corso del rapporto di lavoro, e quello dell’arruolato in seguito a provvedimenti più o meno generali di richiamo alle armi, cui spetterebbe – allo stato della legislazione esistente – oltre alla sola supervalutazione di cui all’art. 18 del d.p.r. n. 1092/1973, un complesso giornaliero , il cosiddetto “soldo” poco più che simbolico”.

Per le suddette ragioni il ricorso deve essere rigettato.

Nulla sulle spese vista la non costituita controparte. Nulla per le spese di giustizia.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Regione Toscana – Giudice Unico delle Pensioni - definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai signori Francesco Ga.., Luigi Ma.., Pietro Me., respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Nulla sulle spese vista la non costituita controparte. Nulla per le spese di giustizia.

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 6 dicembre 2016 e successiva all’udienza del 6 dicembre 2016.

La presente sentenza è stata pronunciata all’udienza odierna ai sensi dell’art. 429 c.p.c. (come modificato dall’art. 53, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133) dando lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con deposito contestuale in segreteria.

Il Giudice Unico
F.to cons. Angelo Bax

Depositata in Segreteria il 14/12/2016

Il Direttore di Segreteria
F.to Paola Altini
panorama
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da panorama »

PUGLIA SENTENZA 144 29/03/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PUGLIA SENTENZA 144 2017 PENSIONI 29/03/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Dott. Alfio Vecchio ha pronunciato la seguente
SENTENZA N° 144/2017

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 32955 del registro di segreteria, promosso
ad istanza di
L. C., nato a, G. S., nato a, V. P., nato a, V. S. nato, F. M. nato a, B. A. C. nato a, A. C. nato a tutti elettivamente domiciliati in Lecce presso lo studio dell'Avv. Mariangela Caprioli che li rappresenta e difende

nei confronti di
INPS (gestione ex INPDAP) rapp.to e difeso dall’avv. Marcella Mattia

VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

Ritenuto in
FATTO

Gli odierni ricorrenti, militari in pensione dell'Arma dei Carabinieri nel corso della loro carriera hanno svolto servizi fuori area, partecipando ad una serie di missioni ricomprese nell'elenco contenuto nella determinazione dello Stato Maggiore della Difesa del 10.05 2013.

Nello specifico,

il sig. L. C., dal 30.06.2006 al 31.10.2006, ha prestato servizio nella base "CAMP MITTICA" di NASSIRIRYA (IRAQ), nell'ambito della missione M.S.U.-M.M.U. denominata "ITALFLOR-ANTICA BABILONIA" e dal 24.09.2009 al 13.04.2010 ha prestato servizio presso la base "CAMP BUTMIR 2" in SARAJEVO (BOSNIA), nell'ambito della missione CSDP dell'Unione Europea denominata "ALTHEA";

il sig. G. S., dal 20.04.2005 al 22.08.2005, ha prestato servizio nella base "CAMP MITTICA" di NASSIRIRYA (IRAQ), nell'ambito della missione M.S.U.-M.M.U. denominata "ITALFLOR-ANTICA BABILONIA" e dal 21.01.2010 al 25.05.2010 presso il Comando Carabinieri "ISAF" in Afghanistan;

il sig. V. P., dal 13.03.2011 al 30.09.2011, ha prestato servizio presso il Comando Carabinieri in Kosovo, nell'ambito della missione denominata "EULEX";

il sig. F. M., dal 03.02.2002 al 07.10.2002 presso il Comando Carabinieri in Bosnia, nell'ambito della missione M.S.U.-M.M.U. denominata "JOINT GUARDIAN" e dal 09.04.2004 al 18.10.2004 presso il Comando Carabinieri in Bosnia, nell'ambito della missione M.S.U.-M.M.U. Denominata"JOINT FORGE"; il sig. V. S., dal 23.06.2005 al 14.02.2006 presso la base "Kfor" in Kosovo, nell'ambito della missione M.S.U.-M.M.U. denominata "JONT ENTERPRISE";

il sig. B. A. C., dal 14.01.2002 al 13.08.2002, presso il Comando Carabinieri in Bosnia, nell'ambito della missione M.S.U.-M.M.U. Denominata "JOINT GUARDIAN"; dal 29.06.2004 al 01.12.2004, presso il Comando Carabinieri in Bosnia, nell'ambito della missione M.S.U.-M.M.U. Denominata "JOINT FORGE" e dal 02.12.2004 al 09.02.2005, presso la base "CAMP BUTMIR 2" in SARAJEVO (BOSNIA), nell'ambito della missione CSDP dell'Unione Europea denominata "ALTHEA";

il sig. A. C., dal 06.07.2001 al 03.02.2002, presso il Comando Carabinieri in Kosovo, nell'ambito della missione M.S.U.-M.M.U. Denominata "JOINT FORGE" e dal 10.04.2009 al 17.03.2010, presso la base "Kfor" in Kosovo, nell'ambito della missione M.S.U.-M.M.U. denominata "JONT ENTERPRISE".

In forza delle suindicate prestazioni, i ricorrenti richiedevano al Ministero della Difesa e all'I.N.P.S. la concessione dei benefici combattentistici per i periodi di missione effettuati, ai fini di una valutazione degli stessi in termini pensionistici e per la determinazione della buona uscita. Le numerose istanze presentate dai ricorrenti rimanevano senza esito.

La parte attrice con il presente ricorso chiede:

“A°) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla rideterminazione del trattamento pensionistico e di quello di buona uscita con i benefici previsti dalla L. 1746/62 per i motivi di cui al presente ricorso;

B°) rideterminare, in conseguenza, l'assegno pensionistico in applicazione dei criteri innanzi indicati, nonché il trattamento di fine servizio, a decorrere dalla data del pensionamento di ciascuno dei ricorrenti.

C°) condannare parte resistente al pagamento delle differenze della indennità di fine servizio e dell'assegno pensionistico maturate da tale data sino al giorno della operatività dell'assegno correttamente determinato, con gli interessi e rivalutazioni di legge, fino all'effettivo soddisfo;”


Con memoria di costituzione depositata in data 6 marzo 2017, l’ente previdenziale convenuto ha in via preliminare eccepito la carenza di giurisdizione di questa Corte in merito alla buonuscita; ha, quindi, eccepito la carenza di legittimazione passiva dell’Inps e chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Considerato in
DIRITTO

In via preliminare, si osserva che la domanda tendente ad ottenere la rideterminazione dell’indennità di buonuscita riguarda materia sottratta alla cognizione della Corte dei conti.

Tale pretesa deve essere dichiarata inammissibile poiché le controversie concernenti l’an ed il quantum dello specifico beneficio in quanto tale materia esula da quelle affidate alla cognizione giurisdizionale della Corte dei conti, avendo ad oggetto la fase finale del rapporto di impiego,
ed è estranea alla materia pensionistica inerente invece il periodo successivo alla cessazione del rapporto di impiego (in ordine al quale invece sussiste la giurisdizione di questa Corte)
(Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, sentenza n. 4 del 2016; Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenza n. 294 del 2008; Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenze nn. 898 del 1995 e 644 del 1995; Sezione IV giurisdizionale, pensioni militari, sentenza n. 74678 del 1990; Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sentenza n. 6 del 1989; Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, sentenza n. 259 del 1987).

Si indica, ex art. 17, primo comma, del codice di giustizia contabile nel giudice amministrativo l’autorità munita di giurisdizione in ordine alla indennità di buonuscita.

Il presente giudizio verte sull’estensione ai ricorrenti, militari partecipanti alle missioni ONU dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico della L. n. 1746/62, dell'art. 18 del D.P.R. n. 1092/73, all'art.3 della L. n. 390/50 e all'art. 5 del D.Lgs n. 165197.

E’ rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’Inps in quanto è proprio l’ente previdenziale a dover dare applicazione alla presente sentenza in caso di accoglimento del ricorso.

Nel merito osserva l’autorità giudicante che il ricorso appare infondato con tutte le conseguenze di legge.

Occorre partire in merito dall’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746 il quale dispone che “al personale militare che, per conto dell’O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d’intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa”.

L’articolo 18 del D.P.R. n. 1092/1973 prevede che “il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni anno di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia”.

Infine, l’art. 3 della legge n. 390/1950 statuisce che “per ottenere il riconoscimento della campagna è necessario che le persone di cui all’articolo precedente abbiano complessivamente prestato per ogni anno solare non meno di tre mesi di servizio, anche non continuativo, di cui all’art. 1. Qualora nell’anno solare non si raggiunga il periodo minimo di cui al comma precedente, ma la partecipazione al ciclo operativo sia continuativa a cavallo di due anni, può essere computato per il riconoscimento di almeno una campagna, il servizio prestato nell’anno successivo, a meno che questo a sua volta non sia di tale durata da comportare il riconoscimento di un’ altra campagna. In tal caso verrà riconosciuta solo quest’ultima”.

La questione deve essere esaminata alla luce della giurisprudenza che di recente ha escluso la predetta estensione dei benefici combattentistici (Sez. I Centr. 17 giugno 2016 n. 230 e 9 novembre 2015 n. 552, nonché Sezione giurisdizionale Emilia Romagna 29 giugno 2016 n. 113 e, in sede cautelare, sulla scorta della giurisprudenza delle sezioni di Appello, Sez. II centr. 77/2016 (ordinanza) che ha sospeso la esecuzione di una sentenza che aveva riconosciuto la supervalutazione ad oggetto.) e le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 240 depositata l’11 novembre 2016.

Con quest’ultima sentenza la Corte costituzionale: ha dichiarato “inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1746 (Estensione al personale militare, in servizio per conto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite - ONU - in zone d’intervento, dei benefici combattentistici), sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara”; ha dichiarato “non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge n. 1746 del 1962 sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia”;

La Corte costituzionale, nel ricostruire il quadro normativo, la ratio e la natura dell’estensione dei benefici combattentistici ai militari impiegati in zone d’intervento per conto dell’ONU, ha sostanzialmente avallato la lettura data dall’amministrazione e dalla più recente giurisprudenza, ritenendo detta interpretazione conforme a costituzione.

Nel rinviare alle ampie considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza in parola, ci si può limitare a prendere atto che “per effetto del mutato contesto internazionale e dell’evoluzione dell’ordinamento militare, l’interprete non può più arrestarsi alla generale equiparazione posta dalla disposizione impugnata tra i militari impegnati in missioni per conto dell’ONU ed i «combattenti» impegnati in «campagne di guerra», in quanto per i primi il legislatore ha di volta in volta individuato regole specifiche incidenti sul trattamento retributivo e pensionistico nonché dirette anche a compensare gli specifici rischi connessi agli interventi”.

Secondo la Consulta, “il legislatore ha sempre dimostrato di aver avuto ben presente la distinzione tra le campagne di guerra e le missioni ONU, tanto che ha ritenuto di estendere ai partecipanti alle suddette missioni alcune provvidenze riservate alle campagne di guerra” (cfr. art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915) “mentre per le altre ha escluso espressamente tale estensione” (cfr. art. 5, comma 2, della legge 9 ottobre 1971, n. 824)”; peraltro, “il concetto di <<combattente>> è stato a suo tempo individuato con riferimento ai partecipanti a vario titolo al secondo conflitto mondiale, come testimonia il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137”.

Inoltre: “con specifico riferimento poi all’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, che prevede il beneficio reclamato dai ricorrenti”, l’esame dei lavori preparatori del Codice dell’ordinamento militare e del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare “conferma la volontà del legislatore di riservare l’applicabilità di tale disposizione a situazioni ben diverse da quelle dell’impiego di militari nelle missioni ONU”;

Infine, “non sussiste alcuna sperequazione tra la posizione del militare che nell’ambito di un servizio svolto professionalmente decida volontariamente di partecipare a missioni internazionali e che quindi riceva un peculiare trattamento retributivo e stipendiale, comunque migliorativo rispetto a quello normalmente percepito nel corso del rapporto di lavoro, e quella dell’arruolato in seguito a provvedimenti più o meno generali di richiamo alle armi, cui spetterebbe – allo stato della legislazione esistente – oltre alla sola supervalutazione di cui all’art. 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973, un compenso giornaliero, il cosiddetto<< soldo>>, poco più che simbolico”;

In conclusione si rigetta il ricorso per l’inaccoglibilità della tesi attorea circa l’estensione alle missioni ONU dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico della L. n. 1746/62.

Si compensano le spese in considerazione di passate oscillazioni giurisprudenziali sulla valutazione ai fini pensionistici delle missioni ONU.

PQM

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso di cui in epigrafe.

Dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte riguardo alla domanda sulla buonuscita, indicando il giudice amministrativo quale giudice astrattamente competente all’esame della stessa.

Spese compensate
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28 marzo 2017.
IL GIUDICE
F.to Alfio Vecchio

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.
IL GIUDICE
F.to Alfio Vecchio


Depositata in Segreteria il 29/03/2017


Il Responsabile della Segreteria
Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)


In esecuzione del provvedimento del G.U.P., ai sensi dell’art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.
Bari, 29/03/2017

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panorama
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da panorama »

benefici combattentistici di cui alla legge 11 dicembre 1962, n.1746
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1) - L’INPDAP, con le note operative nn. 7 ed 8, rispettivamente in data 2 luglio 2007 e 17 marzo 2008, ha ritenuto ......(leggete direttamente in sentenza)

2) - Successivamente, con la nota operativa n. 16 in data 28 maggio 2008 ha accertato ...... dall'art. 5 - comma 1°- D.lgs. 165/1997, nonché, per la generalità dei dipendenti, dall'art. 59 - comma 1° - lett. a) - L. 449/1997. (leggete direttamente in sentenza)

La Corte dei Conti 3^ sez. d'Appello precisa:

3) - Alla luce di ciò, questo collegio condivide le argomentazioni del primo giudice che ha ritenuto che, per le sue specificità il servizio reso nelle missioni svolte per conto dell’ONU potesse rientrare nelle “particolari attività professionali.

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TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 112 03/03/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 112 2017 PENSIONI 03/03/2017



Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello

composta dai seguenti magistrati
dr.ssa Fausta Di Grazia, Presidente
dr.ssa Giuseppa Maneggio, Consigliere
dr.ssa Giuseppina Maio, Consigliere relatore
dr.ssa Patrizia Ferrari, Consigliere
dr. Giuseppe Di Benedetto, Consigliere

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 47317 del ruolo generale, proposto dal sig. Carlo Domenico MASALA, rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Frontoni e dall’Avv. Valerio Larosa ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma Viale Trastevere, n. 203;

contro
il Ministero della Difesa – Direzione Generale della previdenza militare e della leva;

il Comando Generale dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo;

per la riforma della sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Valle d’Aosta n. 3/2013, depositata il 1° marzo 2013;

Visti tutti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 13 gennaio 2017, con l’assistenza del segretario, sig.ra Maria Elisabetta Sfrecola, il relatore, dr.ssa Giuseppina Maio, e l’Avv. Marco Marasca delegato dall’Avv. Massimo Frontoni, difensore del sig. Carlo Domenico Masala e l’Avv. Maria Luisa Guttuso per il Ministero della Difesa;

Ritenuto in
FATTO

1. Con sentenza n. n 3/2013, depositata il 1° marzo 2013 la Sezione territoriale per la Regione Valle d'Aosta ha respinto il ricorso prodotto dal sig. Carlo Domenico Masala per l'ottemperanza della sentenza n.1 del 14 gennaio 2010 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Valle d'Aosta, che gli aveva riconosciuto il diritto ai benefici combattentistici di cui alla legge 11 dicembre 1962, n.1746, non correttamente e completamente eseguita dall'Amministrazione, che non avrebbe riconosciuto le campagne di guerra relative al periodo in Albania sotto l’egida ONU.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello il sig. MASALA rilevando vari motivi di gravame.

2.1 Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui applica disposizioni normative generiche a materia speciale, in ordine al diritto al riconoscimento a fini pensionistici del servizio prestato dall'appellante in Cambogia ed in Albania, sotto l'egida dell'ONU.

Ha lamentato che la sentenza avrebbe impropriamente applicato al caso di specie norme restrittive generiche (art. 59, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1997 n. 449; art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 165).

2.2. Difetto assoluto di motivazione e/o motivazione apparente.

Ha, in sostanza, affermato, contestandolo, che il Giudice di primo grado ha posto a fondamento della proprie argomentazioni l'interpretazione del complesso normativo in esame, come formulata dall'INPDAP con la nota operativa 16 del 28 maggio 2008.

Al tempo stesso, ha sottolineato che la sentenza appare priva di motivazione laddove sostiene che “Sul punto, non risulta reperibile, allo stato, giurisprudenza; tuttavia, l'interpretazione formulata dall’INPDAP, alla luce di una attenta lettura delle due norme citate, appare conforme a legge…”.

2.3. In conclusione ha chiesto l’annullamento della sentenza con accoglimento integrale delle domande del ricorrente o, se del caso, con rimessione della causa, ad altro e diverso giudice della Sezione Giurisdizionale Regionale; con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, nonché delle spese generali, Iva e CPA.

3. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 19 dicembre 2016 chiedendo il rigetto del gravame.

Richiamando il dettato normativo di cui agli artt. 59 comma 1 lettera a) legge n. 449/1997 e art. 5 decreto legislativo 165/1997, ed a sostegno delle argomentazione del giudice di prime cure ha sostenuto di aver correttamente ottemperato all'esecuzione del giudicato ed ha rappresentato, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 240 del 2016, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n.1746 (Estensione al personale militare , in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento, dei benefici combattentistici).

In conclusione ha chiesto che l'appello proposto dal Sig. MASALA Carlo Domenico venga rigettato perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, forfettariamente quantificate in € 1.000,00 (euro mille/00); con riferimento al regolamento delle spese di giudizio ha richiamato l’ applicazione dell'art. 92 c.p.c , come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, che prevede che solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare le spese tra le parti"; in subordine ha eccepito l'applicazione della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2 della legge n. 428/85, per i ratei pensionistici precedentemente maturati.

4. All’udienza del 13 gennaio 2017, dopo l’esposizione introduttiva del giudice relatore, i rappresentanti delle parti si sono riportati agli atti scritti, confermandone il contenuto e le relative conclusioni. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

Considerato in
DIRITTO

1. Come già evidenziato in narrativa, il Giudice territoriale ha rigettato l’originario ricorso per ottemperanza presentato dal Masala limitatamente ai benefici combattentistici.

In particolare ha ritenuto che il limite di cinque anni per il riconoscimento degli aumenti di servizio per particolari attività professionali si applichi anche ai benefici combattentistici di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746 ed ha, pertanto, escluso la computabilità per gli effetti de quibus delle altre missioni e, in particolar modo della partecipazione alla missione in Albania, tenuto conto degli aumenti di servizio già computati.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello il sig. Masala chiedendo il riconoscimento dei benefici in parola anche a valere sulla missione in Albania e sui quattro anni di servizio di frontiera.

3. Il Collegio ritiene che vi siano condivisibili motivi per respingere i motivi di appello proposti dal Masala.

La Legge n. 1746/1962, ha disposto (articolo unico): "Al personale militare , che per conto dell' ONU abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa".
L’art. 59, comma 1, lettera a), in particolare, prevede che ”gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo
svolgimento di particolari attività professionali non possono eccedere complessivamente i 5 anni ”.

L’NPDAP, con le note operative nn. 7 ed 8, rispettivamente in data 2 luglio 2007 e 17 marzo 2008, ha ritenuto, di poter estendere al personale militare in servizio per conto dell' ONU in zone di intervento, l'attribuzione dei benefici combattentistici, in particolare quello delle campagne di guerra, escludendo, peraltro, in una prima fase, l'applicabilità del limite quinquennale ex art. 59 — 1° comma - lett. a) - L. 449/1997 - in quanto i predetti periodi non potevano considerarsi supervalutazioni.

Successivamente, con la nota operativa n. 16 in data 28 maggio 2008 ha accertato che il diritto al computo ed al riscatto è comunque subordinato alla eseguita annotazione sullo stato di servizio /foglio matricolare attestante la durata dei periodi ed il numero delle campagne di guerra riconosciute e che le maggiorazioni stesse devono comunque sottostare al limite temporale dei cinque anni fissato, per i militari, dall'art. 5 - comma 1°- D.lgs. 165/1997, nonché, per la generalità dei dipendenti, dall'art. 59 - comma 1° - lett. a) - L. 449/1997.

Alla luce di ciò, questo collegio condivide le argomentazioni del primo giudice che ha ritenuto che, per le sue specificità il servizio reso nelle missioni svolte per conto dell’ONU potesse rientrare nelle “particolari attività professionali.

Va tra l’altro rilevato che la Corte Costituzionale con sentenza 11 novembre 2016 n. 240 nel rigettare la questione di costituzionalità sollevata, con riferimento all’art.3 della Cost., dell’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746 ha affermato che per le missioni ONU “il legislatore ha di volta in volta individuato regole specifiche incidenti sul trattamento retributivo e pensionistico nonché dirette anche a compensare gli specifici rischi connessi agli interventi” e che “non sussiste alcuna sperequazione tra la posizione del militare che nell’ambito di un servizio svolto professionalmente decida volontariamente di partecipare a missioni internazionali e che quindi riceva un peculiare trattamento retributivo e stipendiale, comunque migliorativo rispetto a quello normalmente percepito nel corso del rapporto di lavoro, e quello dell’arruolato in seguito a provvedimenti più o meno generali di richiamo alle armi, cui spetterebbe – allo stato della legislazione esistente – oltre alla sola supervalutazione di cui all’art. 18 del d.p.r. n. 1092/1973, un complesso giornaliero , il cosiddetto “soldo” poco più che simbolico”.

Per le esposte considerazioni va rigettato l’appello ed integralmente confermata la sentenza di prime cure.

Le spese legali seguono, come di regola, la soccombenza, e vengono liquidate a favore di parte appellata, in € 1000,00

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette rigetta l’appello.

Condanna l’appellante al rimborso delle spese legali a favore dell’appellato nell’importo di € 1000,00.
Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2017.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Giuseppina Maio F.to Dr.ssa Fausta Di Grazia


Depositata in Segreteria il 3 Marzo 2017


Il Dirigente
F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella


G. 47317 Sent. 112/2017
Deny77
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da Deny77 »

Sapete se c'è un legale che sta patrocinando un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo?
antoniodla
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da antoniodla »

Deny77 ha scritto:Sapete se c'è un legale che sta patrocinando un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo?
Non ho notizie, ma sarei interessato alla questione. Non mi sembra giusto accontentarsi di una sentenza basata su affermazioni errate.
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nonno Alberto
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da nonno Alberto »

Signori,disponibile all'iniziativa.alberto
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da Deny77 »

Il contenuto della sentenza è molto discutibile, per certi versi inaccettabile. Se qualcuno conosce un legale intenzionato ad adire la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, cortesemente lo faccia sapere!
Io al momento ho fatto una ricerca sul web ma non ho trovato nessuno...
Grazie!
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da antoniodla »

Ecco una recente sentenza della Corte dei Conti - Prima Sezione Centrale d'Appello che fa discutere per la sua controtendenza.
E poi si dice che "La legge è uguale per tutti". Forse, se i giudici si mettessero d'accordo!



REPUBBLICA ITALIANA 518/2017

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

Composta dai seguenti magistrati:

Dott. Salvatore NICOLELLA Presidente f.f.

Dott.ssa Rita LORETO Consigliere relatore

Dott. Antonio CIARAMELLA Consigliere

Dott.ssa Pina Maria Adriana LA CAVA Consigliere

Dott.ssa Elena TOMASSINI Consigliere

Ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di appello in materia di pensioni militari, iscritto al n. 50293 del Registro di Segreteria, proposto da:

- INPS, in persona del legale rappresentante dr. Antonello Crudo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Filippo Mangiapane, Luigi Caliulo, Maria Passarelli, Sergio Preden, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;

avverso la sentenza n. 456/2015, pubblicata in data 13.10.2015, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia;

e nei confronti di: BRUNO Salvatore, CHIRIATTI Salvatore, MASTRIA Donato, MUSIO Ippazio, VANTAGGIATO Giuseppe, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Lorenzo Coleine e Laura Lieggi, con i quali elettivamente domiciliano in Roma, alla Via Ovidio n. 20, presso lo studio dell’Avv. Lorenzo Coleine;

Visto l’atto di appello e gli altri atti e documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 21 febbraio 2017, il Consigliere relatore dott.ssa Rita Loreto, l’Avv. Filippo Mangiapane per l’INPS e l’Avv. Lorenzo Coleine per gli appellati;

FATTO

Con la sentenza in epigrafe il Giudice unico per le pensioni presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia ha accolto il ricorso proposto dagli odierni appellati, già Sottufficiali dell’Esercito in pensione, e per l’effetto ha riconosciuto loro il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico con i benefici previsti dalla legge n. 1746/1962, da calcolarsi mediante l’aumento del servizio computabile in relazione alle campagne di guerra, da riconoscersi secondo il disposto di cui all’art. 3 della l. n. 390/1950 ai periodi indicati in motivazione, durante i quali gli stessi hanno prestato servizio in zone di intervento per conto dell’ONU. Ha quindi riconosciuto loro il diritto a ricevere gli arretrati a tale titolo spettanti, maggiorati, a decorrere dalla scadenza delle singole rate, degli interessi legali ed eventualmente, nei limiti del maggior importo differenziale, della svalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT.

Avverso la sentenza favorevole del primo giudice ha proposto appello l’INPS, sostenendo la non spettanza di tali benefici , stante la mancanza di una specifica norma, poiché la legge n. 390 del 1950 individua tassativamente i soggetti aventi diritto, ed in particolare fissa il periodo temporale (11.06.1940 – 8.05.1945) entro il quale le condizioni stesse devono essersi realizzate. Inoltre, ad avviso dell’INPS, i benefici discendenti dall’applicazione della l. n. 1746 del 1962 hanno natura economico-stipendiale e si sostanziano, per il personale ancora in servizio, negli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 7 e segg. del r.d. n. 1427 del 1922, che però sono legati alla struttura stipendiale a classi e scatti, e dunque non più attuali a far tempo dal 1 gennaio 1987. Infine, l’attribuzione dei predetti benefici si realizza solo nei confronti del personale dirigenziale, per il quale opera ancora il sistema di progressione economica per classi e scatti.

Pertanto l’INPS ha ribadito la correttezza del proprio operato ed ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado.

Gli appellati si sono costituiti con memoria depositata il 28.07.2016, con cui le difese hanno richiamato giurisprudenza favorevole di questa Sezione di appello ed hanno concluso per il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del giorno 21 febbraio 2017, udito il consigliere relatore, le parti si sono riportate agli atti scritti.

DIRITTO

L’Istituto appellante sostanzialmente contesta le conclusioni dei primi giudici in base all’assunto secondo cui i benefici riconosciuti dalla l. n. 1746 del 1962 sarebbero riconducibili al solo periodo temporale (1940-1945) ed alla sola natura economico-stipendiale che si sostanzia, limitatamente al personale in servizio, nell’abbreviazione dell’anzianità di servizio corrispondente al periodo trascorso nelle zone di intervento ai fini dell’attribuzione di uno scatto stipendiale di cui agli incrementi previsti dagli artt. 7 e segg. del r.d. n. 1427 del 1922, legati alla struttura stipendiale fondata su un sistema di progressione economica per classi e scatti non più vigente dal gennaio 1987.

Ebbene, posto che i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento dei benefici combattentistici come regolati dalla l. n. 390 del 1950 (riconoscimento di una campagna per ogni anno solare), mentre non hanno richiesto l’applicazione degli scatti stipendiali, il Collegio ritiene di dover condividere le argomentazioni del primo giudice.

L’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746 dispone infatti che: “al personale militare che, per conto dell’O.N.U., abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d’intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della difesa”.

In punto di fatto è incontestato che gli odierni appellati abbiano preso parte ad operazioni in zona di intervento per conto dell’ONU.

Nonostante ciò, l’appellante INPS ha opposto il diniego dei benefici combattentistici , in ragione dell’assenza di una normativa che preveda espressamente l’attribuzione di campagne di guerra al personale militare in servizio per conto dell’ONU in zona d’intervento, destinatario della legge 11 dicembre 1962, n. 1746.

In proposito questa Sezione ha già avuto modo di precisare (Sez. I app. n. 845/2013) che è del tutto evidente che l’estensione dei benefici combattentistici ai militari impegnati nelle missioni ONU ha la sua fonte nel chiaro disposto della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, per la quale il servizio prestato dal militare in zone d’intervento per conto dell’ONU, come ha chiarito la giurisprudenza, è da ritenersi equiparato, agli effetti pensionistici, al servizio di guerra (Sez. IV, n. 80554 del 16.11.1992; id. Piemonte, n. 234 del 20.11.2009).

Pertanto, “i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti” di cui alla citata l. n. 1746 del 1962 sono dunque da individuarsi nel computo delle campagne di guerra secondo la disciplina prevista dal citato art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390, e dall’art. 18 del t.u. 1092/1973.

Condivisibile è altresì l’affermazione del primo giudice che non ha ravvisato ragioni per limitare ai soli benefici stipendiali l’estensione dei benefici in questione (disposta dalla citata legge n. 1746 del 1962) ai militari inviati in zone d’intervento ONU. La legge citata estende, infatti, i benefici combattentistici tout court, sicché non vi è ragione di limitarli solo a quelli stipendiali, laddove invece le norme (art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390, e art. 18 del t.u. 1092 del 1973) verso le quali opera l’implicito rinvio prevedono anche benefici pensionistici.

Né ha fondamento la tesi dell’appellante INPS, secondo cui detti benefici sarebbero preclusi a favore del personale militare non dirigenziale, per effetto del congelamento, al 31.12.1986, della progressione temporale legata all’anzianità di servizio (art. 1, comma 3, L. n. 468 del 01.01.1987), atteso che nessuna limitazione di questo genere è contenuta nella legge n. 1746 del 1962.

Per le esposte considerazioni va rigettato l’appello dell’INPS e integralmente confermata la sentenza di prime cure.

La particolarità della materia trattata induce alla compensazione delle spese legali del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale – RIGETTA l’appello prodotto dall’INPS avverso la sentenza n. 456/2015, depositata in data 13.10.2015, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia.

Spese legali compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del 21.02.2017.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE f.f. F Rita LORETO F Salvatore NICOLELLA
franco.

Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da franco. »

Salve, e ben sentiti, allego a chi interessa copia della lettera aggiornata dal CNA e trascritta, per ottenere i probabili benefici combattentistici, per tutti coloro che hanno effettuato missioni all'estero, riconosciute dall'ONU. Ciao
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