Benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.1746

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MalcomX
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da MalcomX »

natalind ha scritto:Buongiorno a tutti del forum! help.....


]un amico/collega, non essendo iscritto al forum, mi ha chiesto di chiedere ai più esperti, mi sembra che Panorama abbia trattato la specifica materia "benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174", come può produrre ricorso alla Corte dei Conti per ottenere quanto non gli è stato riconosciuto all'atto del collocamento in congedo per riforma. Gli hanno detto che deve fare un semplice ricorso, ma non avendo la più pallida idea di come si faccia, chiedo (a suo nome) se qualcuno che l'ha già ottenuto, possa fornirgli qualche indicazione e/o postare un pdf attinente. Per notizia ha fatto il primo semestre della prima missione in Libano.
Grazie a tutti coloro che vorranno intervenire e/o indirizzare sull'argomento il collega.

Raf
Non puoi fare un ricorso se prima il Tuo amico non presenta un istanza sia al Ministero della Difesa che all'INPS poi dopo quando i 2 enti ti risponderanno picche solo allora potrai fare ricorso alla Corte dei Conti per quello che ti posso dire personalmente ho messo tutto in mano ad un avvocato che ha già vinto un ricorso , vedi sentenza della CdC Puglia , e lui provverà sia a fare le istanze che il ricorso più di questo non ti sò dire ....
MalcomX


fox62
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da fox62 »

In considerazione che l'Avvocatura dello Stato sta appellando tutte le sentenze favorevoli delle varie Corte dei Conti, alla Corte dei Conti di Appello. Conviene aspettare il 14 giugno prossimo venturo, poichè la Corte Costituzionale, investita della problematica dal TAR, del Friuli Venezia Giulia, si dovrà pronunciare sulla costituzionalità della legge n. 1746/1962. Buona giornata
antoniodla
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da antoniodla »

Non credo comunque che ci siano dubbi di costituzionalità della legge 1746/62: il ricorso alla consulta è un po' provocatorio per porre in evidenza l'errore di valutazione del Consiglio di Stato che non riconosce applicabile la legge 390/50 perchè limitata ai combattenti del 1940-45 e poi considera validissima e perfettamente costituzionale il r.d. 2427/1922 che è anche esso limitato ai combattenti del 1915-18 (e allora di cosa stiamo parlando? Tutta questa la motivazione di incostituzionalità? Allora perchè considerare valida il r.d.?).
Comunque è naturale che, considerata la prossima decisione della Consulta, possa essere conveniente aspettare (se non si ha fretta).
Mi piacerebbe però conoscere le motivazioni dell'Avvocatura dello Stato per un appello considerando che la sola sentenza di appello della Corte dei Conti, la 845/2013, ha praticamente irriso le motivazioni addotte dal Ministero della Difesa ricorrente.
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natalind
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da natalind »

Grazie agli intervenuti a nome del collega ed anche da parte mia, comunque come suggeritogli, aspetterà l'esito di giugno p.v..

saluti Raf
MalcomX
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da MalcomX »

Un altro riconoscimento da parte della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia .....
BENEFICI COMBATTENTISTICI
La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale del Friuli Venezia Giulia, con la sentenza nr. 2 del 19.01.2016 ha confermato la vigenza e la portata generale dell’articolo unico della legge n. 1746/1962 al quale va dato significato e continuità applicativa ammettendo, per il personale che abbia prestato servizio nelle zone di intervento nei periodi indicati nelle determinazioni dello Stato Maggiore della Difesa, il riconoscimento della supervalutazione di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973. Mantenendo fermo l’orientamento giurisprudenziale della Corte (Sez. Puglia n. 456/2015; Sez. Sardegna n. 325/2015; Sez. Emilia Romagna n. 78/2015; Sez. Valle d’Aosta n. 1/2010; Sez. Piemonte e n. 234/2009; Sez. I^ Pens. Di guerra n. 285197/1988; questa stessa Sezione n. 242/2011; peraltro cfr. anche T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 450/2014; T.A.R. Lombardia n. 1168/2014; T.A.R. Veneto n. 1288/2010) che ha trovato conferma anche in grado d’appello (Corte dei Conti, Sez. II^ App. n. 845 del 2013), il Giudice adito ha ritenuto che “La normativa, così interpretata, esclude che possano sussistere questioni di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746.” E che “le istanze degli interessati non possono essere disattese dall’Amministrazione della Difesa assumendo che il servizio nelle missioni operative O.N.U. è affatto diverso e non equiparabile al servizio prestato dai militari durante la guerra 1940-1945 e che pertanto non può essere riportato alla disciplina destinata alla campagne di guerra di tale periodo, ovvero alla legge n. 390 del 1950.”
La Corte ha quindi accolto il ricorso e riconosciuto il diritto del militare ricorrente alla “riliquidazione della pensione con applicazione dei benefici di cui agli artt. 3 della L. 390/1950 e 18 del D.P.R. n. 1092/1973 (ove tali benefici non siano stati, per taluni interventi operativi, già riconosciuti; cfr. note doc. 2 all. al ricorso), che risultano comportare, in ragione dei sopraindicati periodi di servizio svolti dal ricorrente in zone d’intervento O.N.U., il complessivo riconoscimento a fini pensionistici di 5 campagne di guerra”.
Il servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia; che l’art. 3 della legge n. 390/1950, prevede che per ottenere il riconoscimento di una campagna di guerra è necessario che sia complessivamente prestato, per ogni anno solare, un periodo, anche non continuativo, di non meno di tre mesi di servizio operativo di guerra; che qualora nell'anno solare non si raggiunga il periodo minimo di cui al comma precedente, ma la partecipazione al ciclo operativo sia continuativa a cavallo di due anni, può essere computato per il riconoscimento di almeno una campagna il servizio prestato nell'anno successivo, a meno che questo a sua volta non sia di tale durata da comportare il riconoscimento di un'altra campagna; in tal caso verrà riconosciuta solo questa ultima.
Sulle spettanze arretrate conseguenti alla riliquidazione retroattiva della pensione, spettano al ricorrente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Il personale militare non in servizio che ha svolto campagne d’intervento per conto dell’O.N.U. tra quelle individuate nell’elenco allegato può promuovere ricorso innanzi alla Corte dei Conti per la rideterminazione del proprio trattamento pensionistico e del pagamento degli arretrati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta.

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antomar
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da antomar »

Io ho già riscattato 5 anni completi ma sono stato in kosovo sotto egida ONU per 18 mesi....possibile che non mi spetta niente?
panorama
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da panorama »

Accolto.
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SICILIA SENTENZA 358 22/04/2016

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA 358 2016 PENSIONI 22/04/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Dott.ssa Maria Rita Micci

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 358/2016

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 62194 del registro di segreteria, promosso ad istanza di :

A. C. nato OMISSIS residente OMISSIS;

Nei confronti di:

- MINISTERO DELLA DIFESA

- STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO

VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;

VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

nella pubblica udienza del 20 APRILE 2016 è presente il ricorrente personalmente; assente l’amministrazione

FATTO

Con ricorso notificato il 10 novembre 2014 e, quindi, depositato il successivo 18 dicembre, il Colonnello C. chiedeva, previo annullamento della nota ministeriale della nota ministeriale prot. MD GPREV 0150685 del 22 settembre 2014, la riliquidazione della propria pensione previo riconoscimento dei benefici di cui alla L 1746/1962, secondo la disciplina di cui all’art. 3 L. 390/1950 e art. 1858 del D.Lgs. 66/2010, nella misura di cui all’art. 18 del DPR 1092/1973, con la corresponsione delle somme dovute a decorrere dal 12 agosto 2012 e da durare a vita.

Esponeva il ricorrente, collocato in ausiliaria per raggiunti limiti di età il 12 agosto 2012, di aver prestato, nel periodo 29 dicembre 2004 – 25 maggio 2005, servizio presso il Centro Amministrativo di intendenza con sede in Kabul (Afghanistan) per conto dell’O.N.U., nell’ambito dell’operazione “ISAF”. On istanza del 27 maggio 2014, il ricorrente chiedeva il riconoscimento di un anno di supervalutazione in eccedenza rispetto al limite dei 5 anni previsto dal D.Lgs. 165/1997, per essere stato comandato a prestare il servizio suddetto. Tale missione era stata classificata dal ministero della Difesa con determinazione del giorno 11 gennaio 2007, come “zona di intervento” per gli effetti di cui alla L. 1746/1962.

Il Ministero della Difesa rigettava la richiesta rappresentando che i benefici di cui alla L. 390/1950, in assenza di un esplicito rinvio, sono temporalmente limitati al periodo bellico : 11 giugno 1940 – 8 maggio 1945, né possono ritenersi applicabili i benefici di cui all’art. 18 del DPR 1092/1973 in quanto espressamente destinati a ricompensare il servizio militare prestato in tempo di guerra.

Le campagne O.N.U., infatti, non sono mai state dichiarate campagne di guerra, essendo definite da sempre come “missioni di pace”.

Occorre, pertanto, a detta del Ministero una espressa definizione di una campagna come campagna di guerra; detta definizione non può ricavarsi per analogia.

Con memoria del 7 aprile 2016, il Colonnello C. insisteva per l’accoglimento del ricorso.

Con memoria depositata il giorno 11 aprile 2016, il Ministero della Difesa, insistendo nella posizione già stragiudizialmente manifestata, chiedeva il rigetto del ricorso.

Considerato in

DIRITTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dei benefici di cui alla L. 1746/1962, secondo la disciplina di cui all’art. 3 L. 390/1950 e art. 1858 del D.Lgs. 66/2010, nella misura di cui all’art. 18 del DPR 1092/1973, con la corresponsione delle somme dovute a decorrere dal 12 agosto 2012 e da durare a vita.

Parte resistente chiede il rigetto di dette pretese stante la qualificazione di missioni di pace che caratterizza le missioni ONU cui il ricorrente ha preso parte.

L’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746 stabilisce: “Al personale militare , che per conto dell'ONU abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa”.

Dagli atti di causa risulta che l’odierno ricorrente ha preso parte alla missione ONU denominata ISAF in Kabul (Afghanistan) dal 29 dicembre 2004 al 25 maggio 2005.

Dalla determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa del 31 dicembre 2013, la missione risulta ricompresa nell’elenco dei territori da considerarsi, per i periodi a fianco di ciascuno di essi indicato, “zona di intervento” ai fini della citata legge.

Come ampiamente esposto in narrativa, l’amministrazione odierna resistente nega che allo svolgimento dei servizi così come poc’anzi descritti, possa ricondursi il riconoscimento dei c.d. benefici combattentistici. Il Ministero motiva il proprio diniego osservando che il servizio nelle missioni per conto dell’ONU, sono espressamente definite “missioni di pace”, non è equiparabile al servizio prestato dai militari durante la guerra 1940-1945 cui è da ritenersi esclusivamente riferita la legge n. 390 del 1950.

Il Giudice, condividendo la recente giurisprudenza di questa Corte (v. Corte conti Friuli Venezia Giulia 2/2016 e tutta le giurisprudenza ivi richiamata) non ritiene possa aderire alla tesi controparte, per le ragioni qui di seguito esposte.

I benefici combattentistici di cui parte ricorrente chiede l’applicazione sono tutti quei benefici che il legislatore del 1950, volle riconoscere, con la legge n. 350 a tutti coloro che parteciparono ad operazioni di guerra nel periodo compreso tra il giorno 11 giugno 1940 e il giorno 8 maggio 1945; appare quasi superfluo dover precisare che la ratio di detta norma la si rinviene nell’intento di compensare il fatto che i partecipanti a dette operazioni abbiano messo a repentaglio la propria vita per il dovere verso la Patria.

Nel 1950 l’ONU non esisteva ancora e, pertanto, solo il legislatore del 1962, attraverso l’emanazione della L. 1746, composta di un solo articolo, ha voluto estendere a tutti coloro che avessero prestato servizio in particolari zone di intervento, i benefici combattentistici di cui alla legge 350/1950, stante l’elevato rischio per la vita umana che detto servizio caratterizza.

Ovviamente è necessario effettuare una interpretazione adeguatrice della norma, guardando a quella che è il bene ultimo che il legislatore ha voluto tutelare (elevato rischio per la vita umana compensato con benefici economici e previdenziali) e non già il limite temporale (1940 – 1945) in cui i servizi riconoscibili siano svolti, indicato dalla norma medesima.

Orbene, il ricorrente, come meglio risulta dagli atti, ha prestato servizio (29 dicembre 2004 – 25 maggio 2005 ) a Kabul (Afghanistan) nel corso dell’operazione IFAS, meglio conosciuta come “international Security Assistance Force”. Trattasi di una missione della NATO autorizzata dall’ONU, di supporto al governo dell’Afghanistan nella guerra contro i Talebani e al – Quaida. Innegabile è, quindi, l’elevata pericolosità e l’elevato rischio per le vite umane dei soldati che vi erano coinvolti, seppure a scopo di protezione, sostegno ed addestramento per il governo afghano, in un territorio per anni segnato dalla guerra.

Occorre precisare che l’art. 5 della L. 824/1971, pur escludendo dagli specifici benefici combattentistici di cui alla legge n. 336/1970 il personale in servizio nelle “zone di intervento” O.N.U., conferma la vigenza e la portata generale dell’articolo unico della legge n. 1746/1962; ed è a tale disposizione, pertanto, va dato significato e continuità applicativa.

Questo Giudice, conformemente alla recente giurisprudenza di questa (Corte conti Puglia 456/2015; Corte conti Sardegna 352/2015) ritiene che al personale che abbia prestato servizio in tali zone e nei periodi indicati nelle determinazioni dello Stato Maggiore della Difesa, vada il riconoscimento della supervalutazione di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973

Va inoltre osservato che non vi è alcuna ragionevole motivazione che induca a ritenere che l’estensione dei “benefici … in favore dei combattenti” di cui alla legge n. 1746/1962, riguardi i soli benefici stipendiali; tale limitazione non è infatti desumibile in via interpretativa dal disposto dell’articolo unico della legge n. 1746 del 1962, che prevede l’applicazione dei “benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti” senza aggettivazioni limitative di sorta, per cui non può non riconoscersi che il richiamo riguardi anche le norme che prevedono benefici di natura previdenziale/pensionistica (cfr., in senso conforme, Corte conti Sez. I^ App. n. 845/2013).

Si rammenta che l’art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973, stabilisce che il servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia; che l’art. 3 della legge n. 390/1950, prevede che per ottenere il riconoscimento di una campagna di guerra è necessario che sia complessivamente prestato, per ogni anno solare, un periodo, anche non continuativo, di non meno di tre mesi di servizio operativo di guerra; che qualora nell'anno solare non si raggiunga il periodo minimo di cui al comma precedente, ma la partecipazione al ciclo operativo sia continuativa a cavallo di due anni, può essere computato per il riconoscimento di almeno una campagna il servizio prestato nell'anno successivo, a meno che questo a sua volta non sia di tale durata da comportare il riconoscimento di un'altra campagna; in tal caso verrà riconosciuta solo questa ultima.

Alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso presentato dal Colonnello C. è meritevole di accoglimento.

Il Colonnello C. A. ha diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dei benefici di cui agli artt. 3 della L. 390/1950 e 18 del D.P.R. n. 1092/1973, che risultano comportare, in ragione dei sopraindicati periodi di servizio svolti dal ricorrente in zone d’intervento O.N.U., il complessivo riconoscimento a fini pensionistici di 1 campagna di guerra.

Sulle spettanze arretrate conseguenti alla riliquidazione retroattiva della pensione, spettano al ricorrente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (determinata, ai sensi dell'articolo 150 disp. att. c.p.c., alla stregua degli indici rilevati dall'ISTAT anno per anno) a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei sui quali spettavano le maggiori somme sino al saldo. Il cumulo di interessi e rivalutazione è peraltro da riconoscersi solo parzialmente, ovvero la rivalutazione solo quale eventuale integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione ISTAT dovesse eccedere la misura degli stessi (cfr. SS.RR. n. 10/QM del 18.10.2002).

Nulla per le spese

P.Q.M.

il Giudice Unico delle Pensioni, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, con riferimento al ricorso n. 62194:

1) accoglie il ricorso e per l’effetto riconosce il diritto del Col C. A. alla riliquidazione della pensione con applicazione dei benefici (per la parte in cui, come da documentazione in atti, non siano stati già riconosciuti) di cui agli artt. 3 della legge n. 390 del 24.04.1950 e 18 del D.P.R. n. 1092 del 29.12.1973;

2) Sulle somme arretrate da erogarsi al ricorrente dovranno essere calcolati separatamente (tenuto conto dei principii enunciati nella sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n.10/2002/Q.M.), con decorrenza dalla maturazione dei singoli ratei pensionistici e sino al soddisfo, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (quest’ultima da corrispondersi, però, limitatamente al maggior danno derivante dall’eventuale differenza tra la svalutazione monetaria, calcolata anno per anno in base agli indici di cui all’art. 150 disp. att. del c.p.c., e gli interessi legali);

Nulla per le spese Così deciso in Palermo, il 20 APRILE 2016.

IL GIUDICE F.to Dott.ssa Maria Rita Micci

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 20 aprile 2016

Pubblicata il 22 aprile 2016

Il Funzionario di Cancelleria
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora
cosim133
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da cosim133 »

Buongiorno a tutti
chiedo gentilmente al sig. Lino o Angri62 delucidazioni riguarda una comunicazione ricevuta dalla
direz. commissar. roma :
Applicazione dei benefici previsti dagli art.6 e 23 R.D.L. N°1462 del 27/10/92
riferimento:
Msg n°10005838 del 12-05-2014

In relazione alla sua richiesta,si rappresenta che questa Direzione non può accogliere la richiesta di riconoscimento dei benefici combattentistici ai fini contributivi ,in quanto cosi come disposto dal
para 3 del Msg. in rife.
si è in attesa delle determinazioni delle SS.AA. in merito all'applicazione della Legge-
In attesa
Cordiali saluti.....e Grazie.
spartaco69
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da spartaco69 »

Confermo quanto sopra, anche al sottoscritto pensionato MM, la Direzione Commissariato MM Roma rispondeva analogamente,credo vi sia in atto un ricorso in attesa di sentenza.. oppure fanno un copia incolla giusto per..
antoniope
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da antoniope »

Aspettate il 14/15 Giugno p.v.
Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
cosim133
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da cosim133 »

Grazie Spartaco69.. e Antonio Pe
speriamo di ottenere quanto dovuto ... il prima possibile
Saluto tutti.
antoniodla
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da antoniodla »

Purtroppo la discussione sulla costituzionalità dell'art. unico della legge 1746/62 è stata rinviata al 4 ottobre p.v. riunita alla ordinanza del TAR Abruzzo sullo stesso argomento.
stefano72
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da stefano72 »

Salve chiedo ai gentili esperti del forum se possibile, di postare un fax simile di domanda da presentare al Ministero della Difesa che all'INPS per ottenere i benefici combattentistici legge 11.12 1962 n.1746. Grazie
fox62
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da fox62 »

Buonasera, poiché come molti degli interessati sanno oggi 4 ottobre era prevista la sentenza della Corte Costituzionale in materia di benefici Combattentistici, volevo chiedere se qualche collega è a conoscenza dell'esito della sentenza. Buona serata.
elliot67
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da elliot67 »

Salve, nessuno sa rispondere alla domanda di "fox62"? Penso che questo argomento interessa molti, me compreso, per cui rinnovo mi associo alla richiesta con la speranza che qualche collega ci illumini ...... ringrazio anticipatamente
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