Benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.1746

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Jamel
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Benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.1746

Messaggio da Jamel »

Buon pomeriggio a tutti!!! Nel 2005 sono stato in Bosnia e in data 2 maggio 2009, presentavo istanza per il riconoscimento ai fini pensionistici delle maggiorazioni per campagne di guerra alla CNA in base alla legge 11 dicembre 1962, n.1746. In data 8 luglio 2009 mi rispondeva la CNA che:
° "il diritto all'attribuzione dei benifici, secondo quanto precisato dal Ministero della Difesa, compete esclusivamente al personale che abbia prestato servizio in zona d'intervento inquadrato nella "forza multinazionale" sotto il diretto Comando ONU )caschi blu.......;
° la legge 27.12.1997, n 449 al'art.59, comma 1, lettera a) ha stabilito che "gli aumenti dei periodi i servizio compatibili ai fini pensionistici......non possono eccedere complessivamente i cinque anni....."
Inoltre la CNA mi scriveva che "Per quando sopra, poiche' l'operazione "ALTHEA.EUFOR", cui Lei ha partecipato, e' una missione UE (pertanto non sotto il diretto Comando ONU) (e, comunque, la S.V. ha gia' raggiunto il limite imposto dal succitato art.59) l'istanza in argomento non trova possibilita' di accoglimento.
E' GIUSTO QUELLO CHE DICE LA CNA?
Grazie per la vostra cortese risposte


fox62
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Re: Benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da fox62 »

Caro Jamel, quanto ti ha detto il CNA non corrisponde proprio al vero. infatti in rete puoi reperire tranquillamente la nota operativa INPDAP n.ro 7 del 2 luglio 2007, la quale tratta ampiamente l'argomento in disamina ed alla quale è allegata la circolare dello Stato Maggiore Difesa, che indica le missioni svolte dalle FF.AA. Italiane sino a tale data che danno dirritto al beneficio in argomento. Detta circolare viene aggiornata costantemente in quanto le missioni fuori area come ben sai sono sempre in aumeno e cambiano spesso denominazione. Ti saluto cordialmente.
Jamel
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Re: Benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da Jamel »

Ciao fox62 sul mio foglio matricolare e' cosi scritto "Conferita dal Ministero della Difesa = DGPM = III Reparto = la Croce Commemorativa per la missione Militare di pace svolta in Bosnia nel periodo dal.........al.............=
Basta questo per avere i benefici combattendistici oppure bisogna rifare la domanda ex novo?
Jamel
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Re: Benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da Jamel »

Scusa fox62 la circolare dell'INPDAP e' aggiornata fino al 31-12-2003. Io ci sono stato nel 2005.
fox62
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Re: Benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da fox62 »

E allora dati da fare e reperisci quella più recente dello Stato Maggiore Difesa, tieni presente che l'aggiornano quasi ogni anno. Io purtroppo sono già in pensione e non ti posso aiutare. Comunque presso il tuo Comando Legione la dovrebbero avere. Quello che dice il CNA non è vero. Detti benefici vengono dati anche alle missioni sotto Comando NATO. In pratica in base alla particolarità della missioni è lo SME che decide sui benefici in parola. Un saluto cordiale.
Jamel
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Re: Benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da Jamel »

SCUSA FOX62 E IL FATTO CHE
sul mio foglio matricolare e' cosi scritto "Conferita dal Ministero della Difesa = DGPM = III Reparto = la Croce Commemorativa per la missione Militare di pace svolta in Bosnia nel periodo dal.........al.............=
Basta questo per avere i benefici combattentistici oppure bisogna rifare la domanda ex novo?
fox62
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Re: Benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da fox62 »

Se la missione che hai fatto rientra tra quelle stabilite dalla prefata circola dello SME, con la fotocopia del diploma attestante la partecipazione alla missione militare di pace, devi fare a firma del tuo Comandante una lettera di trasmissione al tuo Comando superiore. Ti faccio un esempio:


INTESTAZIONE COMANDO
N.ro______/_________ data,

OGGETTO: Richiesta benefici combattentistici di cui alla legge 111.12.1962, n.ro 1746, relativa al
Brigadiere Capo, pinco pallino, nato a (C.I.P.) effettivo a questo Comando.




AL COMANDO DELLA COMPAGNIA CC. ROMA TRIONFALE



Per il superiore inoltre ai fini dell'emissione dell'atto dispositivo tendente a corrispondere i benefici combattentistici di cui alla legge sopraindicata e della variazione a matricola si trasmette copia fotostatica del diploma attestante che il militare in oggetto indicato ha partecipato alla missione militare di pace bla, bla, bla.
P.S. Comunque se vai sul motore di ricerca del forum, vedi che l'argomento è stato ampiamente trattato. Inoltre ti consiglio di contattare qualche collega che era con te in missione o il capo contingente per darti delle delucidazioni in merito. Ricordati ogni missione ha un decreto legge che la istituisce ed una sua storia. Ti saluto cordialmente.

FOX62
panorama
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Re: Benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da panorama »

Benefici combattentistici legge 1746/62 - Le campagne di guerra
(Inpdap, nota 28 maggio 2008 n. 16)

La legge 27.12.1997, n° 449 all’art. 59, comma 1, lettera a) ha stabilito che ”gli aumenti dei periodi di servizi computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività professionali non possono eccedere complessivamente i 5 anni…..”.

Questa Direzione aveva ritenuto o codi poter interpretare tale norma nel senso che non dovessero rientrare nelle “particolari attività professionali” le missioni svolte per conto ONU, e in tal senso era stata emanata la nota operativa n° 8, nella quale era precisato che: “tale supervalutazione non rientra tra quelle espressamente elencate all’articolo 5 del decreto legislativo 165/97, che prevede per esse un limite massimo di 5 anni, ed è quindi da calcolare senza alcuna limitazione di sorta”....


Documenti:
• inpdap_nota_16_2008.


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

INPDAP
Nota 28 maggio 2008 n. 16
Benefici combattentistici legge 1746/62 - campagne di guerra
La legge 27.12.1997, n° 449 all’art. 59, comma 1, lettera a) ha stabilito che ”gli aumenti dei periodi di servizimputabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività professionali non possono eccedere complessivamente I 5 anni…..”.

Questa Direzione aveva ritenuto o codi poter interpretare tale norma nel senso che non dovessero rientrare nelle “particolari attività professionali” le missioni svolte per conto ONU, e in tal senso era stata emanata la nota operativa n° 8, nella quale era precisato che: “tale supervalutazione non rientra tra quelle espressamente elencate all’articolo 5 del decreto legislativo 165/97, che prevede per esse un limite massimo di 5 anni, ed è quindi da calcolare senza alcuna limitazione di sorta”.

A seguito del riesame della problematica in questione, sentita anche la Direzione Centrale Pensioni, in considerazione delle disposizioni dettate dagli artt. 15 e 24 del D.P.R. 29.12.1973 n.

1032, che prevedono la riscattabilità dei “servizi non statali ed I periodi di tempo di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato”, si ritiene di dover modificare la citata nota operativa n° 8 del 17.03.2008 riguardante I benefici combattentistici previsti dalla legge 1746/62, significando che anche tali benefici sottostanno al limite temporale dei cinque anni.

Si rammenta che il diritto all’attribuzione dei benefici, secondo quanto precisato dal Ministero della Difesa, compete solo ed esclusivamente al personale che abbia prestato servizio in zona d’intervento inquadrato nella “forza multinazionale” sotto il diretto comando ONU (caschi blu) e non anche a coloro che siano stati inviati in quelle zone per l’espletamento di compiti istituzionalmente devoluti all’Ente o Reparto di appartenenza e che per I dipendenti interessati la conseguente variazione matricolare deve essere apposta sempre su disposizione dello Stato Maggiore della Difesa e così recitare: “….ha prestato servizio per conto ONU, in zona di intervento…. per il periodo…... ed ha titolo ai benefici per campagna di guerra per effetto della legge 11.12.1962, n. 1746”.

Pertanto, gli ambiti di riconoscimento dei benefici sono I seguenti:

1. se un militare in un anno solare ha prestato servizio in zona di intervento per conto ONU per tre mesi o più, anche non continuativi, ha diritto al riscatto di una campagna di guerra (l’onere di riscatto è calcolato su 12 mesi);

2. se lo stesso militare ha già riscattato più di 4 anni come servizi speciali può riscattare la parte di campagna di guerra fino al limite quinquennale di riscatto delle supervalutazioni;

3. se lo stesso militare ha già riscattato lo stesso periodo come servizi speciali può riscattare, fatto salvo detto limite quinquennale, l’intera campagna di guerra come differenza fra quanto già riscattato e l’anno della campagna di guerra. Va inoltre rettificato il riscatto relativo alle supervalutazioni del periodo in questione, che non sarà più inerente ad una supervalutazione, ma alla campagna di guerra;

4. se il militare ha prestato servizio in zona di intervento per conto ONU per tre mesi a cavallo di due anni consecutivi si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 della legge 390/50 (“qualora nell’anno solare non si raggiunga il periodo minimo, ma la partecipazione al ciclo operativo sia continuativa a cavallo di due anni, può essere computato per il riconoscimento di almeno una campagna, il servizio prestato nell’anno successivo, a meno che questo a sua volta non sia di tale durata da comportare il riconoscimento di un’altra campagna. In tal caso verrà riconosciuta solo quest’ultima”);

5. se le zone di intervento sono differenti, si ha comunque diritto alla maggiorazione al raggiungimento dei tre mesi nell’anno solare;

6. se il periodo di servizio in zone di intervento è inferiore ai tre mesi non si ha diritto alla campagna di guerra.

7. il computo delle campagne di guerra esclude qualsiasi altro aumento per servizi speciali prestati nel periodo al quale la campagna si riferisce.

Per il personale impiegato in missioni estere non sotto il diretto comando ONU, ma, ad esempio, nell’ambito di missioni internazionali NATO o missioni internazionali a comando europeo, trova applicazione la legge 270/2006, reiterata dalla legge 38/2007, che, a decorrere dal 01.09.2007, riconosce l’aumento di 1/3 del periodo di servizio prestato all’estero.

Si invitano codeste Sedi a voler procedere al riesame delle pratiche eventualmente già trattate.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Ottavio Filograna

f.to Ottavio Filograna
panorama
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Re: Benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da panorama »

Ecco il link che riporta la nota operativa n. 8 dell'INPDAP datata 17 marzo 2008


http://www.silplombardia.it/Portals/3/d ... guerra.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
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Re: Benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da panorama »

Questo ulteriore Link è ancora più completo perchè riporta circolari della Difesa.

http://www.assodipro.org/direttive/Rico ... colari.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
fox62
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Re: Benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da fox62 »

Caro Jamel, vedi che nel link di assodipro, postata dal buon panorama, ove vi è la circolare dello SME, riporta se la guardi bene le missioni che danno diritto ai benefici combattentistici , dandogli uno sguardo ho visto che anche i militari impiegati nella missione ALTHEA, presumo quella che hai fatto tu, hanno diritto a tale beneficio. Quindi penso che ancora una volta il CNA di Chieti può darsi che abbia preso un abbaglio. Documentati bene e vai avanti, vedrai che la spunti. Cordiali saluti.
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Re: benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da foxtrot »

X PANORAMA ......

i carabinieri fanno parte di persomil ...... giusto?

tutti quanto eravamo soggetti all'inpdap ....... giusto?

in breve .... ascolta cosa mi ha risposto (ex M1 A.M.) in merito ai benefici combattentistici, il IV REP. 10 ^ DIV trattamento economico sott.li e truppa:

In merito all'istanza pervenuta, di riconoscimento dei periodi prestati in zona di intervento per conto ONU, derivanti dalla legge 11 novembre 1962, n.1746, si comunica che tale beneficio economico, come è noto, non può essere attribuito.

Infatti, con la legge 14 novembre 1987, n.468 e la legge 8 agosto 1990, n. 231, è stata eliminata dal sistema retributivo la progressione temporale per classi e scatti, per cui, a decorrere dal 1° gennaio 1987, la valutazione in termini retributivi delle anzianità collegate col decorso del tempo non può essere più effettuata. Conseguentemente non sono più prese in considerazione le anzianità convenzionali che incidevano sulla progressione temporale medesima.

Tuttavia si evidenzia che la scrivente ha richiesto specifico parere al Consiglio di Stato circa il ripristino a favore degli aventi diritto, dei benefici economici previsti dalla legge 11 dicembre 1962, n.1746, ed in attesa di conoscere l'esito.

Allo stato attuale l'istanza in argomento non può essere accolta.


questo è quanto ..... spiegami tu qualcosa, che io non ci ho capito na mazza ...... perchè ormai rinuncio a capire tutto quello che mi scrivono sti cristiani!!!!
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Re: benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da panorama »

Ciao Foxtrot, tu hai scritto .....(ascolta cosa mi ha risposto (ex M1 A.M.) in merito ai benefici combattentistici, il IV REP. 10 ^ DIV trattamento economico sott.li e truppa) ma non hai indicato a quando risale la lettera che contiene tutto quello che hai scritto.

Penso che hai letto il link di - assodipro- cmq. da pag. 4 in poi vengono indicate le Zone e i periodi validi per ciascuna missione in "zona d'intervento" di cui all'allegato "A" dello Stato Maggiore della Difesa.
La lettera dello S.M.E. n. 1160 al punto 1 riferisce che "è stato chiarito in senso favorevole al personale nella recente nota operativa n. 8 dell'INPDAP (annesso 2)

La Lettera del M.D. datata 14 maggio 2007 al punto 2 e 3 specifica a chi spettano i benefici. Poi il punto 3 conclude così:
"Quanto sopra, considerate le responsabilità di natura amministrativo-contabile conseguenti in caso di errata attestazione del diritto".

Logicamente bisogna vedere se uno ci rientra in questi benefici e magari ripresentare una istanza integrativa alla loro risposta citando appunto gli estremi della circolare che chiarisce il beneficio in argomento.
Altro consiglio contattare l'ufficio relazione col pubblico del M.D..
panorama
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da panorama »

Su internet sempre in armonia di benefici ho trovato anche qualcosa che ha a che fare con la seguente Legge anche se è superata.
Legge 336/1970
Legge 24 maggio 1970, n. 336

e posto anche un link circa un quesito posto a tale legge:

http://www.nuovarassegna.it/Web/nuovara ... DVolume=88" onclick="window.open(this.href);return false;
panorama
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da panorama »

Giusto per notizia ai sensi della legge di cui al testo del dialogo.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
VALLE D'AOSTA Sentenza 5 2012 Pensioni 30-05-2012


SENTENZA N. 5/2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA VALLE D’AOSTA
nella persona del
Giudice unico
dr. Paolo COMINELLI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 726 del registro di Segreteria, proposto da M. C. D., nato… omissis…. contro il Ministero della Difesa e il Comando Generale Arma dei Carabinieri;

Non rappresentate le parti nella pubblica udienza del 30 maggio 2012;

Visti gli atti di causa;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il sig. M.C.D., già appartenente all’Arma dei Carabinieri, con ricorso pervenuto il 3 giugno 2008 aveva reclamato il riconoscimento dei benefici combattentistici di cui alla legge 11 dicembre 1962 n. 1746, relativamente alle missioni all’estero alle quali egli aveva partecipato (in Cambogia e in Albania), sotto l’egida dell’ONU.

Questa Sezione giurisdizionale ha pronunciato la sentenza n. 1 del 14 gennaio 2010, passata in giudicato, con la quale, in accoglimento di detto ricorso, ha riconosciuto il diritto dell’interessato ai benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti, ai sensi dell’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746, con riferimento all’ambito pensionistico, con interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme da corrispondergli.

E’ poi pervenuto, il 16 giugno 2011, un ulteriore gravame, oggetto dell’odierno giudizio. Nel testo di tale secondo ricorso vengono ripresentate le stesse richieste che erano state oggetto della pronuncia n. 1 del 14 gennaio 2010, anziché essere proposta una nuova e diversa domanda giudiziale, oppure essere affermata e illustrata la totale o parziale mancata esecuzione del disposto della pronuncia stessa (nel caso di ricorso per ottemperanza).

In concreto, il ricorso si presenta come una reiterazione di quello già accolto, e va pertanto dichiarato inammissibile, in forza dell’effetto preclusivo proprio del giudicato, a norma dell’art. 2909 del Codice Civile, essendo già intervenuta la citata pronuncia n. 1 del 14 gennaio 2010 nei confronti delle stesse parti dell’odierno giudizio, ed essendo i medesimi sia il petitum che la causa petendi.

Sussistono adeguati motivi per disporre la compensazione delle spese di giustizia.

P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Valle d’Aosta, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.

Così deciso in Aosta, il 30 maggio 2012.
IL GIUDICE
(Cominelli)
DEPOSITATO E PUBBLICATO IL 30/05/2012
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