Benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.1746

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leggedihooke
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da leggedihooke »

Scusate l'ignoranza;
materialmente quali sono i vantaggi, i benefici, di chi ha avuto accolta l'istanza?


antoniodla
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da antoniodla »

[quote="panorama"]Evidentemente questi ricorrenti,
per fare Appello al CdS non sanno dell'esistenza di questo forum, altrimenti non l'avrebbero mai fatto, visti i precedenti negativi del CdS, dei Tar, della massima della Corte dei Conti e della sentenza Corte Costituzionale.

Scusa Panorama, non sapevo che era stata posta la questione di massima alla Corte dei Conti.
Potresti postarmela o riportare i riferimenti?
Grazie.
panorama
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da panorama »

la massima della Corte dei Conti la trovi in questo post così come tutte le altre notizie.

ciao
leggedihooke
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da leggedihooke »

Scusate l'ignoranza;
materialmente quali sono i vantaggi, i benefici, di chi ha avuto accolta l'istanza?
Pancho01
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da Pancho01 »

panorama ha scritto:Qui allora bisogna fare la guerra al Ministero e SMD nel senso che fanno credere un qualcosa di più che in effetti non c'è.
Qui, allora non resta che chiedere il risarcimento dei danni per ottenere il rimborso integrale delle spese legali e spese di giustizia sostenute per fare questi ricorsi inutili e perdenti dall'inizio.
Come gia' detto, la legge e' chiara:"Al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti.
Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa".
Mi sembra che non da adito a interpretazioni varie. Tra l'altro l'INPS aveva diramato delle note operative (8 e 16 se non ricordo male) che davano diritto ad un anno utile per la pensione in pratica per ogni missione fatta.
Poi, come sempre, per problemi specialmente di fondi o di presunti privilegi la legge non viene applicata. Lo Stato dovrebbe pagare un sacco di "baby" pensioni per I militari impiegati varie volte in missione che con l'applicazione della legge guadagnerebbero vari anni per l'accesso alla pensione, che tra l'altro sarebbe anche piu' sostanziosa. Secondo me per questo e' stato tutto bloccato.
Inoltre vorrei riportare un piccolo aneddoto: quando ero in Kosovo in Missione un Luogotenente CC (in Italia in servizio al CNA) alla domanda sui benefici combattentistici rispondeva dicendo che al CNA avevano deciso di non accogliere le istanze del personale "perche' non era giusto che giovani Carabinieri andassero in pensione prima di loro solo perche' erano al Battaglione e avevano fatto un sacco di Missioni". Anche l'invidia ha fatto la sua parte sull'argomento.
panorama
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da panorama »

Accolto l'Appello del Ministero della Difesa contro un Ufficiale.
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1) - supervalutazione del servizio prestato all’estero quale osservatore per conto dell’ONU nell’area geografica israelo-libanese.

2) - Secondo l’appellante, l’errore di giudizio del primo giudice sarebbe consistito nell’aver considerato che le aree presso le quali l’ufficiale aveva prestato servizio fossero da ritenersi omologabili a zone interessate da “campagna di guerra”.

La Corte dei Conti, 2^ Sezione d'Appello precisa:

3) - Al riguardo occorre, infatti, rilevare che nell’ordinamento non esiste una normativa che preveda espressamente il riconoscimento dei benefici previsti per le campagne di guerra in favore del personale in servizio per conto dell’ONU, di fatto notoriamente impegnati in missioni “di pace”, ancorché in aree interessate da situazioni di alto rischio per conflitti interni o, anche, tra Stati.

4) - Il beneficio di cui trattasi è stato, invece, previsto sul presupposto ed in favore di militari impegnati nella partecipazione a “campagne di guerra”, che intanto sussistono, in quanto vi sia stata espressa dichiarazione dello stato di belligeranza per quei territori interessati alla missione, a sua volta riconosciuto dal Ministero della Difesa mediante la relativa annotazione nel Foglio matricolare e caratteristico riguardante il militare.

5) - D’altra parte occorre altresì considerare quanto statuito dal giudice delle leggi con la sentenza n. 240/2016, con cui ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge n. 1746 del 1962 sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 231 10/04/2018
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 231 2018 PENSIONI 10/04/2018
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dai magistrati
Luciano CALAMARO Presidente
Piero Carlo FLOREANI Consigliere
Domenico GUZZI Consigliere relatore
Luisa de PETRIS Consigliere
Maria Cristina RAZZANO Primo Referendario
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull’appello iscritto al n. 51124 del registro di segreteria, proposto da:
- Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato presso la sede legale, in Roma, Viale dell’Esercito, n. 186

contro
- Santoro Antonio, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele De Paola, presso il cui studio in Roma, via Giulia di Colloredo n. 46/48, ha eletto domicilio,

avverso
la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Emilia Romagna, n. 78/2015, depositata il 23 giugno 2015.

Visti gli atti del giudizio.

Data per letta, nella pubblica udienza del 22 febbraio 2018, la relazione del Consigliere designato, uditi la dott.ssa Maria Luisa Guttuso, per delega in favore del Ministero della Difesa appellante, non rappresentato l’appellato.

FATTO

Con la sentenza n. 78/2015, la Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia Romagna accoglieva il ricorso proposto dal gen. Antonio Santoro e, per l’effetto, gli riconosceva il diritto “alla riliquidazione della pensione con applicazione dei benefici di cui agli artt. 3 della legge n. 390 del 24.04.1950 e 18 del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, nonché il diritto alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, da calcolarsi dalla scadenza dei ratei al soddisfo, in applicazione del cumulo parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi, prescritti i ratei anteriori al quinquennio antecedente il 22.05.1995, data di proposizione della relativa istanza all'Amministrazione resistente”.

Veniva, pertanto, riconosciuto il diritto del Santoro alla supervalutazione del servizio prestato all’estero quale osservatore per conto dell’ONU nell’area geografica israelo-libanese.

Avverso tale decisione proponeva appello il Ministero della Difesa, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1 della legge n. 1746 del 1962, dell’art. 3 della legge 390 del 1950 e dell’art. 18, comma 1 del d.P.R. n. 1092 del 1973.

Secondo l’appellante, l’errore di giudizio del primo giudice sarebbe consistito nell’aver considerato che le aree presso le quali l’ufficiale aveva prestato servizio fossero da ritenersi omologabili a zone interessate da “campagna di guerra”.

Si costituiva in questo giudizio il sig. Santoro con una memoria del 3 luglio 2017 per opporsi ai motivi di appello e per chiedere la conferma della sentenza impugnata.

In udienza pubblica, il rappresentante del Ministero si riportava agli scritti in atti e ne chiedeva l’accoglimento.

Considerato in

DIRITTO

I. La sentenza appellata ha accolto il ricorso proposto dal sig. Santoro per l’ottenimento della cosiddetta supervalutazione del servizio militare prestato in territorio estero e sotto l’egida ONU, sul presupposto che tale servizio era stato svolto per la partecipazione a “campagne di guerra”.

Di contrario avviso si è invece mostrato il Ministero della Difesa con l’interposto gravame, che al riguardo ha in contrario sostenuto come nel caso di specie non ricorressero le condizioni previste dalla legge n. 1746 del 1962, per l’applicazione dei benefici combattentistici di cui all’art. 3 della legge n. 390 del 1950 e dell’art. 18 del d.P.R. n. 1092/1073.

II. L’appello del Ministero della Difesa è fondato.

Al riguardo occorre, infatti, rilevare che nell’ordinamento non esiste una normativa che preveda espressamente il riconoscimento dei benefici previsti per le campagne di guerra in favore del personale in servizio per conto dell’ONU, di fatto notoriamente impegnati in missioni “di pace”, ancorché in aree interessate da situazioni di alto rischio per conflitti interni o, anche, tra Stati.

Il beneficio di cui trattasi è stato, invece, previsto sul presupposto ed in favore di militari impegnati nella partecipazione a “campagne di guerra”, che intanto sussistono, in quanto vi sia stata espressa dichiarazione dello stato di belligeranza per quei territori interessati alla missione, a sua volta riconosciuto dal Ministero della Difesa mediante la relativa annotazione nel Foglio matricolare e caratteristico riguardante il militare.

Di tanto non sembra aver tenuto conto il giudice di prime cure, che in buona sostanza ha invece ritenuto assimilabile al servizio di guerra un impiego che, sebbene prestato all’estero, era all’evidenza privo di qualsiasi formale requisito per un riconoscimento in tal senso.

Anche il Consiglio di Stato, di recente (IV Sez. 21 ottobre 2014 n. 5172), si è pronunziato sul diritto al riconoscimento delle “campagne di guerra” ai fini della determinazione del trattamento economico di Ufficiali in servizio, riformando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso ed affermando che il richiamo della L. 24 aprile 1950 n. 390, il quale prevede la supervalutazione delle “campagne di guerra”, “è del tutto improprio, trattandosi di normativa il cui ambito di operatività era limitato espressamente alle sole campagne di guerra del periodo 1940-1945, e che non conteneva alcuna disposizione che ne estendesse l’applicabilità ad eventuali campagne di guerra successive”.

D’altra parte occorre altresì considerare quanto statuito dal giudice delle leggi con la sentenza n. 240/2016, con cui ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge n. 1746 del 1962 sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost.

Infine, va ricordato che per l’esclusione della supervalutazione in casi come quello in esame e con argomenti sostanzialmente analoghi a quelli sin qui esposti, si è pure espressa la giurisprudenza d’appello di questa Corte dei conti (Sez. I, sent. n. 552/2015 e sent. n. 230/2016). Nel respingere l’appello, la Sezione reputa però equo quanto alle spese di disporne l’integrale compensazione, alla luce della novità della questione trattata.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e per l‘effetto, in riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna n. 78/2015 del 23 giugno 2015, dichiara che non spetta al sig. Santoro Antonio il diritto alla riliquidazione della pensione con il computo dei servizi prestati sotto l’egida dell’ONU, in applicazione della disciplina prevista dagli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 390 del 24.04.1950 e dall’art. 18 del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1993.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2018.

L’Estensore Il Presidente
Domenico Guzzi Luciano Calamaro
F.TO Domenico Guzzi F.TO Luciano Calamaro


Depositato in Segreteria il 10 APR 2018


Il Dirigente
Dott.ssa Sabina Rago
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da panorama »

ricorso dichiarato inammissibile
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Il CdS con il presente ricorso straordinario al PdR precisa:

1) - Il ricorso straordinario in esame risulta inammissibile per violazione del principio dell'alternatività, nella considerazione che i ricorrenti (unitamente ad altro ricorrente MANCO Michele), con atto depositato il 31 ottobre 2014 con N.R.G. 394/2014, hanno già proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. Friuli Venezia Giulia.

2) - Sebbene i due rimedi siano stati azionati dagli interessati per la demolizione di provvedimenti amministrativi formalmente diversi, il gravame straordinario in oggetto, successivamente proposto, appare inammissibile perché comunque volto a ottenere il medesimo bene giuridico, ossia il riconoscimento, ai fini pensionistici e di buonuscita, dei periodi di servizio espletati nelle missioni per conto dell'O.N.U..

3) - La Sezione osserva, inoltre, che l’Amministrazione, con nota del 6 luglio 2017, ha comunicato che il ricorso dinanzi al TAR è stato dichiarato estinto per inattività con decreto n. 26/2017, poiché, a seguito del deposito della sentenza della Corte Costituzionale, i ricorrenti non hanno chiesto la fissazione dell’udienza nei termini di legge.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201801233 - Public 2018-05-10 -

Numero 01233/2018 e data 10/05/2018 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 28 marzo 2018


NUMERO AFFARE 01108/2015

OGGETTO:
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Matteo Lucio Iacovelli, Antonio Caricchio, Maurizio Barbieri, Massimo Pia, Valdino Zolli, Lorenzo Polo, Carmine Gianturco, Antonio Soloperto, Oliviero Di Luca, contro Ministero della Difesa, avverso il rigetto delle istanze per il riconoscimento dei benefici combattentistici per le missioni svolte per conto dell’O.N.U.;

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 0296100 del 22/05/2015, con cui il Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;


Premesso e considerato.

Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe il 1° Maresciallo dell’Esercito Matteo Lucio Iacovelli e altri 8 Sottufficiali dell'Esercito, hanno impugnato i provvedimenti di rigetto delle istanze, presentate tutte il 30 settembre 2014, volte al riconoscimento dei benefici combattentistici per le missioni svolte per conto dell’O.N.U.

I ricorrenti, premettendo di aver partecipato a varie missioni per conto dell'O.N.U. e di aver inoltrato al Comando di rispettiva appartenenza istanza per vedersi riconosciuta l'applicazione estensiva dei benefici combattentistici di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746, ai fini pensionistici e di buonuscita, con la supervalutazione dei periodi di servizio svolto, anche in eccedenza al limite massimo di 5 anni previsto dal d.lgs. 165/1997, con il ricorso in epigrafe impugnano i suddetti dinieghi dell'Amministrazione, ritenuti illegittimi per violazione e falsa applicazione dell'articolo unico della citata legge 11 dicembre 1962, n. 1746, dell'art. 18 del d.P.R. n. 1092/1973, dell'art. 3 della l. n. 390/1950 e dell'art. 5 del d. lgs. n. 65/1997.

L’Amministrazione eccepisce, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di alternatività.

Tale eccezione pare meritevole di accoglimento.

Il ricorso straordinario in esame risulta inammissibile per violazione del principio dell'alternatività, nella considerazione che i ricorrenti (unitamente ad altro ricorrente MANCO Michele), con atto depositato il 31 ottobre 2014 con N.R.G. 394/2014, hanno già proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. Friuli Venezia Giulia.

Sebbene i due rimedi siano stati azionati dagli interessati per la demolizione di provvedimenti amministrativi formalmente diversi, il gravame straordinario in oggetto, successivamente proposto, appare inammissibile perché comunque volto a ottenere il medesimo bene giuridico, ossia il riconoscimento, ai fini pensionistici e di buonuscita, dei periodi di servizio espletati nelle missioni per conto dell'O.N.U..

La ratio della norma di cui all'art. 8, secondo comma, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, è quella di impedire un possibile contrasto di giudizi di diversi Organi giudicanti del medesimo plesso, in ordine al medesimo oggetto.

La Sezione osserva che il Consiglio di Stato, Sezione I, con parere n. 2325/03 del 5 novembre 2003, ha affermato che -in ossequio al canone sostanziale del ne bis in idem- il principio dell'alternatività trova applicazione anche ove sussista un'obiettiva identità di petitum e causa petendi, e non solo quando vi sia identità formale di provvedimenti impugnati, oltreché di oggetto.

La Sezione osserva, inoltre, che l’Amministrazione, con nota del 6 luglio 2017, ha comunicato che il ricorso dinanzi al TAR è stato dichiarato estinto per inattività con decreto n. 26/2017, poiché, a seguito del deposito della sentenza della Corte Costituzionale, i ricorrenti non hanno chiesto la fissazione dell’udienza nei termini di legge.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Paolo Tronca Gerardo Mastrandrea




IL SEGRETARIO
Robeto Mustafà
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da maidaur »

Ora tocca a me aspettare , dopo la trattazione del giudizio in data 6 giu. 2018 innanzi alla Corte dei Conti Sezioni Riunite, la sentenza di appello proposta dal MD. Non mi faccio illusioni.
MalcomX
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da MalcomX »

Fatto a suo tempo il ricorso si è aspettato l'esito ......niente da fare ricorso respinto .
MalcomX
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da panorama »

E' normale che i ricorsi vengono respinti tutti a seguito dell'esito della sentenza della Corte Costituzionale, poiché tutte le Altre sedi di giustizia varia italiana, ormai, si sono adeguati alla massima sede di Giustizia (tranne per qualche raro Giudice di 1° grado ma che poi si perde in Appello) vds. Tar, C.d.S. e C.d.C..
Il mio Parere visti gli orientamenti?
Coloro che ancora oggi hanno ricorsi pendenti devono fare rinuncia per non vedersi accollare spese di giustizia e per la controparte, poi, ognuno è libero di fare come meglio crede.
naturopata
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da naturopata »

Sezione: SEZIONI RIUNITE
Esito: SENTENZA
Numero: 21
Anno: 2018
Materia: PENSIONI
Data pubblicazione: 02/07/2018
Sentenza n. 21/2018/QM
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE
composta dai signori magistrati:
Mario PISCHEDDA Presidente
Tommaso BRANCATO Consigliere
Domenico GUZZI Consigliere
Elena TOMASSINI Consigliere relatore
Luisa de PETRIS Consigliere
Chiara VETRO Consigliere
Maria Rita MICCI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 602/SR/QM del registro di Segreteria delle Sezioni
Riunite, ai sensi degli artt. 11 e 114 e seguenti del codice di giustizia
contabile, promosso con ordinanza n. 013/2018 del 20 febbraio 2018,
depositata l'11 aprile 2018, della I Sezione giurisdizionale centrale d'Appello,
nell’ambito del giudizio n. 51891 del Ruolo Generale Appelli, proposto dal
Ministero della Difesa, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale
regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 2/2016, depositata il 19 gennaio 2016,
contro B., assistito e difeso dall' Avvocato Carlo Borello ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Roma, via San Tommaso D'Aquino n. 116,
giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione nel presente
giudizio.
Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti con la quale è stata
determinata la composizione delle Sezioni Riunite;
Visti i decreti presidenziali n.42 del 20 aprile 2018,di composizione del
Collegio, n. 43 in data 23 aprile 2018, di fissazione dell'udienza en. 53, del 10
maggio 2018, di nomina del relatore;
Vista l'ordinanza n. 13/2018, depositata l'11 aprile 2018, della I Sezione
giurisdizionale centrale di Appello e tutti gli atti e documenti di causa;
Uditi, all'udienza del 6 giugno 2018, con l'assistenza della Segretaria, signora
Adele Mei, il relatore Consigliere Elena Tomassini, i dr. Alfredo Venditti e
Michele Grisolia per il Ministero della Difesa, l'Avv. Carlo Borello per il sig. B.
G. e il Vice Procuratore Generale Antongiulio Martina.
Ritenuto in
FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe la I Sezione giurisdizionale d'Appello di
questa Corte dei conti ha deferito a queste Sezioni Riunite la seguente
Questione di Massima:
“Se ai militari che hanno prestato servizio per conto dell'ONU in zone di
intervento, spettino, ai fini pensionistici, i benefici combattentistici di cui al
combinato disposto dell'articolo unico della legge n. 1746/1962, dell'art. 18 del
d.p.r. n. 1092 del 1973 e dell'art. 3 della legge 390/1950”.
La questione di massima è stata sollevata nel giudizio di appello, proposto dal
Ministero della Difesa, avverso la sentenza n. 2 del 2016 della Sezione
giurisdizionale regionale del Friuli Venezia Giulia.
Il Giudice di primo grado, in parziale accoglimento del ricorso del sig. B. G.,
ufficiale dell'Esercito in quiescenza, dopo aver declinato la propria
giurisdizione per quanto riguarda l'indennità di buonuscita, pure oggetto della
pretesa, in favore del Giudice amministrativo, ha dichiarato l’avvenuto
decorso del termine prescrizionale quinquennale dei ratei antecedenti il primo
atto interruttivo.
Nel merito, ha riconosciuto il diritto del ricorrente, ai fini pensionistici e
previdenziali, ai benefici combattentistici e, in particolare, alla
supervalutazione dei periodi di servizio svolti in missioni all'estero, per conto
dell'ONU, in zone d'intervento ricomprese nell'elenco allegato alle apposite
determinazioni dello Stato Maggiore della Difesa.
Per la decisione impugnata, l’interprete non può arbitrariamente restringere il
perimetro applicativo dell’art. unico della legge n. 1746 del 1962 ai soli
benefici stipendiali, in assenza di un’espressa previsione in tal senso.
Il Ministero della Difesa, con l’appello, ha denunciato, quali motivi di diritto,
l’erronea e falsa applicazione dell’art. unico della legge n. 1746 del 1962 e
dell’art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 1092del 1973, nonché dell’art. 3 della
legge n. 390 del 1950. L’Amministrazione ha dedotto che le missioni svolte
per conto dell'ONU non possono essere valorizzate ai fini pensionistici, non
essendo qualificabili come “campagne di guerra”. Ha, quindi, chiesto la
riforma della decisione impugnata con il conseguente diniego dei benefici
richiesti.
Il Giudice di appello, con l’ordinanza di rimessione, ha dato atto dell’esistenza
di un contrasto orizzontale, sia in primo che in secondo grado, in analoghe
fattispecie.
Il remittente ha dedotto che per una parte della giurisprudenza (Sezione I
centr. App., sentenze nn. 552/2015 e 230/2016, Sez. Giur. Veneto n.
172/2016 Sezione giur. Puglia nn. 160 e 377 del 2016, sez. Emilia Romagna
n. 113 del 2016, Sez. Giur. Lazio n. 388 del 2014) il servizio prestato dai
militari impegnati per conto dell'ONU in zone di intervento non è meritevole
dei predetti benefici, perché la legge n. 390 del 1950 individua tassativamente
il periodo temporale di svolgimento delle campagne di guerra (11 giugno
1940-8 maggio 1945), oltre ad indicare le modalità del relativo computo.
Secondo la richiamata giurisprudenza, sotto altro profilo, il servizio prestato
per conto dell'ONU non sarebbe, neppure, ontologicamente assimilabile alle
“campagne di guerra”, trattandosi di missioni “di pace”. Per il riconoscimento
del computo delle campagne di guerra ai fini dei benefici pensionistici,
dunque, occorrerebbe il riconoscimento formale da parte del Ministero della
Difesa, con iscrizione nei documenti caratteristici dei militari, che, quindi,
presupporrebbe obbligatoriamente la sussistenza dello “stato di guerra”,
formalmente dichiarato ai sensi della Carta costituzionale.
Per altra parte della giurisprudenza, definita maggioritaria dalla Sezione
remittente, il chiaro disposto della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, invece,
consente l’equiparazione del servizio prestato dal militare “in zone di
intervento per conto dell'ONU” al servizio di guerra; per effetto dell’estensione
operata dalla legge n. 1746 del 1962, dunque, i benefici combattentistici di
ogni natura (non solo stipendiali, ma anche pensionistici) spettano al
personale in questione (Sezione I Centr. App., n. 845 del 2013, Sez. Giur.
Piemonte, n. 234/2009, Sez. Giur. Sardegna, n. 325 del 2015, Sez. Giur.
Puglia n. 456/2015, Sez. Giur. Emilia Romagna n. 78 del 2015, sez. Giur.
Valle d'Aosta n. 1 del 2010, sez. Giur. Friuli Venezia Giulia n. 242/2011).
L’ordinanza ha dato anche atto dell'intervento, nel periodo intercorso tra il
deposito della sentenza di primo grado e l'impugnazione, della sentenza della
Corte costituzionale n. 240 del 2016, che ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale della legge n. 1746 del 1962, nella parte
in cui esclude i benefici in questione a favore dei militari impegnati in missioni
per conto dell'ONU, pur non ritenendo abrogata la citata norma.
Tuttavia, stante la natura “interpretativa di rigetto” della decisione, non
vincolante erga omnes, per il Giudice remittente essa non può ritenersi utile a
dirimere, in via definitiva, l’indicato contrasto e, di conseguenza, ha chiesto a
queste Sezioni riunite di esprimersi sulla questione di massima prima
enunciata.
Nel presente giudizio si sono costituiti la Procura Generale in data 23 maggio
2018, la parte appellata, signor B. G., rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo
Borello, il 24 maggio 2018 e il Ministero della difesa, con memoria depositata
il 28 maggio 2018, rappresentato e difeso dal Direttore generale, Dr.ssa
Maura Paolotti e/o da un suo delegato.
La Procura Generale, dopo aver ricostruito la vicenda, ha preliminarmente
dato atto, ai fini dello scrutinio di ammissibilità della questione, della
sussistenza di un contrasto giurisprudenziale orizzontale in secondo grado,
tale da richiedere la pronuncia delle Sezioni adite in punto di diritto.
Ha negato, invece, la rilevanza della questione dedotta. Secondo il
Requirente, infatti, l'appellato ha svolto servizi per conto di una forza
multinazionale – IFOR – Inplementation Force a comando NATO – NAC –
North Atlantic Council, subentrata alla Forza multinazionale dell'ONU
(UNIPRO-FOR – United Nations Protection Force) con funzioni di peace
keeping, nonché per conto della Forza multinazionale SFOR – Stabilization
Force – a comando NATO. Entrambe le missioni di pace, autorizzate
dall'ONU, sono peraltro ricomprese nell'elenco di cui alla determinazione del
Capo di Stato Maggiore della Difesa in data 10 maggio 2013 e altresì coperte
dal d.l. 1 luglio 1996, n. 346, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge n. 428 del 1996 e dall'art. 4-bis del d.l. 31.01.1997, n.
12.
Dunque, tutte le operazioni svolte dall’appellato non sarebbero qualificabili
come operazioni di “polizia internazionale dell'ONU”, previste dall'art. 53 dello
Statuto della suddetta Organizzazione. Detta disposizione normativa, infatti,
distingue nettamente le azioni coercitive esercitate dall'ONU sotto la sua
direzione da quelle – come nella specie – subordinate alla mera
autorizzazione dell'Organizzazione internazionale e condotte sotto la
direzione del Consiglio Atlantico.
È, quindi, da escludere la sussistenza del necessario presupposto dello
svolgimento del servizio “per conto dell'ONU” e pertanto da disapplicare, in
quanto illegittima, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248/1865, all. E, la
determinazione dello Stato Maggiore della Difesa che ha ricompreso nelle
zone di intervento dell'ONU – ai sensi della legge n. 1746 del 1962 – le
suddette operazioni.
In via subordinata, il Requirente ha chiesto di dare alla formulata questione di
massima una soluzione negativa, sulla base delle approfondite esegesi e
interpretazione della normativa di riferimento (art. 18 del d.P.R. n. 1092 del
1973, art. 3 della legge n. 390 del 1953 e art. 1868 del d. lgs. n. 66 del 2010
(Codice dell'ordinamento Militare).
Il riconoscimento di un periodo di servizio come “campagna di guerra” deve,
infatti, essere stabilito da un'apposita previsione normativa, che, nella specie,
manca, poiché le campagne di guerra sono state individuate esclusivamente
– in base ad appositi provvedimenti legislativi – in relazione a conflitti specifici
(prima guerra mondiale, guerra di Etiopia, guerra di Spagna e seconda guerra
mondiale), che quindi costituiscono, in assenza di successivi interventi del
legislatore, un numerus clausus.
La normativa citata dal remittente, secondo il Requirente, non è dunque
risolutiva ai fini ermeneutici: infatti, l'art. 3 della legge n. 390 del 1950 si limita
a disciplinare i requisiti di ordine temporale per il riconoscimento, come
campagne di guerra, dei periodi di partecipazione al secondo conflitto
mondiale, mentre l'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 stabilisce
l’estensione dei benefici previsti per i “combattenti” al personale militare che
abbia prestato o presti servizio in zone di intervento.
Ha evidenziato, poi, la Procura che, per l'art. 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973,
l'aumento di valutazione del servizio riguarda esclusivamente i periodi,
debitamente computati, delle campagne di guerra “riconosciute ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia”. Per i benefici combattentistici è prevista,
invece, altra disciplina, di cui all'art. 1 della legge n. 336 del 1970 e alla legge
n. 824 del 1971. Quest'ultima norma, peraltro, esclude espressamente
l'applicabilità dei benefici combattentistici al personale di cui alla legge
n. 1746 del 1962.
Trattandosi di norme di stretta interpretazione, non sarebbe neppure possibile
utilizzare l’analogia per riconoscere i benefici anche al personale militare
impegnato nelle operazioni per conto dell'ONU. Infatti, le missioni svolte per
tale Organizzazione internazionale sono dirette al mantenimento della pace,
quindi, svolte in assenza della dichiarazione dello stato di guerra, subordinata
alla deliberazione delle Camere, su proposta del Presidente della Repubblica,
a norma degli artt. 78 e 87 della Costituzione.
La soluzione propugnata, secondo la Procura Generale, troverebbe, poi,
ulteriore conforto nella giurisprudenza amministrativa di vertice e, da ultimo,
nella sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 2016, che ha dichiarato
non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con riferimento
all'articolo unico della legge n. 1746 del 1962, dal T.A.R. del Friuli Venezia
Giulia.
La Consulta ha, infatti, sottolineato la distinzione tra le campagne di guerra e
le missioni ONU; in tale contesto, i partecipanti a tali ultime operazioni sono
contemplati da alcune disposizioni speciali, come l'art. 2, comma 3, del d.P.R.
n. 1092 del 1973, che hanno esteso loro le provvidenze riservate ai
partecipanti alle campagne di guerra. È stato, altresì, preso atto del mutato
quadro normativo dopo l’approvazione della legge n. 1746 del 1962, in
ragione del quale sono stati graduati gli emolumenti aggiuntivi e le indennità
attribuiti non in maniera generalizzata, ma tenendo conto dello specifico
teatro operativo e degli obiettivi della singola missione.
Nel valorizzare la citata pronuncia, ancorché di rigetto e non vincolante erga
omnes, il Requirente ha evidenziato che, a differenza da quanto ritenuto dal
Giudice di primae curae, la disposizione di cui all'art. unico della legge n.
1746 del 1962, oltre a spiegare effetti sul trattamento di attività in termini di
anticipata progressione economica - ai sensi degli artt. 7 e 9 del R.D.L. n.
1427 del 1922 - sul trattamento degli ufficiali con qualifica dirigenziale, dà
diritto, per i suddetti militari, alla maggiorazione del trattamento pensionistico
per gli ex combattenti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 140 del 1985.
Conclusivamente, la Procura Generale ha chiesto di dichiarare
l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza e, in via subordinata,
di dare soluzione negativa al quesito.
Si è costituito, anche nel presente giudizio, l'appellato B. G., con l’Avv.
Borello.
Dopo aver ricostruito la normativa di riferimento, ha sostenuto che, ai sensi
dell'art. 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell'articolo unico della legge n. 1746
del 1962 i benefici – non solo retributivi, ma anche pensionistici di
supervalutazione del servizio prestato – si riferiscono alle “campagne di
guerra”. Tra esse rientrerebbero, a suo avviso, anche le missioni svolte per
conto dell'ONU nelle zone di intervento, individuate ogni due anni dallo Stato
maggiore della Difesa.
Nel richiamare la giurisprudenza amministrativa favorevole, ha altresì
sottolineato che la decisione del Consiglio di Stato n. 5172 del 2014, di segno
contrario, offre un'interpretazione contrastante con l'art. 3 della Costituzione.
Deve quindi ritenersi, per evitare un evidente vulnus al principio di
eguaglianza tra i vari destinatari dei benefici combattentistici, che rientrino
nella platea degli aventi diritto i militari, anche di qualifica non dirigenziale,
che abbiano svolto servizio per conto dell'ONU nell'ambito delle zone di
operazioni, individuate dallo Stato Maggiore della Difesa.
Ha concluso, pertanto, per la soluzione della proposta questione di massima
nel senso del riconoscimento, per i militari che hanno prestato servizio per
conto dell'ONU in zone di intervento, dei benefici combattentistici di cui al
combinato disposto dell'articolo unico della legge n. 1746/1962, dell'articolo
18 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell'art. 3 della legge n. 390 del 1950, con
vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario delle spese.
Il Ministero della Difesa, con memoria depositata lo scorso 28 maggio,
ha eccepito, preliminarmente, l’assenza di un contrasto giurisprudenziale
orizzontale tra le Sezioni di Appello. Infatti, alla decisione favorevole
all’interpretazione estensiva dell’articolo unico della legge n. 1746 del 1962,
citata dal remittente, hanno fatto seguito numerose pronunce di secondo
grado di segno contrario. Di conseguenza, attesa l’inesistenza di un contrasto
nella giurisprudenza di vertice, che si è attestata per la soluzione negativa,
non è sufficiente una pronuncia, rimasta isolata, a configurare il presupposto
necessario per la rimessione della questione in sede di Q.M..
L’interpretazione data alla questione dalla Corte costituzionale, poi, ha
escluso che la mancata estensione dei benefici previsti per i combattenti nelle
campagne di guerra ai partecipanti alle missioni svolte per conto dell’ONU sia
in contrasto con l’art. 3 della Costituzione.
Il conflitto con l’art. 11 della Carta fondamentale, ad avviso
dell’Amministrazione, sarebbe, invece, rinvenibile nel caso in cui i benefici
fossero riconosciuti, in assenza, per di più, del necessario presupposto della
dichiarazione dello stato di guerra, deliberata dai competenti organi.
Dunque, poiché il servizio svolto sotto l’egida dell’ONU è volto a ristabilire la
pace, mancherebbero i presupposti per il riconoscimento degli aumenti
previsti esclusivamente per le campagne di guerra.
Di conseguenza, il Ministero ha concluso perché queste Sezioni Riunite diano
una soluzione negativa alla questione di massima proposta.
All'udienza del 6 giugno 2018 il dr. Grisolia, presente, unitamente al dr.
Venditti, per il Ministero della Difesa, pur dando atto della sussistenza di
un’ulteriore pronuncia della Sezione I di appello favorevole al riconoscimento
dei benefici, ha dedotto che il contrasto è, al più, sussistente all’interno della
Sezione I centrale e non costituisce presupposto giustificativo della questione
di massima proposta, con conseguente inammissibilità. Ha, poi, ribadito, a
sostegno della soluzione negativa del quesito proposto, l’autorevolezza
ermeneutica della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 2016, della
decisione del Consiglio di Stato, nonché il contrasto con le norme
costituzionali che presuppongono la necessaria deliberazione dello stato di
guerra per la sussistenza delle relative campagne.
Nel merito, ha negato l’estensione dei benefici di supervalutazione del
servizio svolto per conto dell’ONU, trattandosi di operazioni di stabilizzazione
della pace e al di fuori dall’ambito delle campagne di guerra. Accedendo alla
soluzione positiva, peraltro, si porrebbe un problema della duplice
considerazione del servizio reso ai medesimi fini, essendo già previste norme
che considerano ulteriori benefici per detti servizi, ai sensi dell’art. 59, comma
1, lett. a) della legge n. 449 del 1997 che stabilisce il limite massimo in cinque
anni. Ha, dunque, chiesto al Collegio di dare soluzione negativa alla
questione.
Ha preso, poi, la parola il dr. Venditti, il quale ha ribadito l’insussistenza delle
condizioni per una supervalutazione dei servizi svolti per conto dell’ONU,
richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, intervenuta
sull’indennità di buonuscita, e la decisione della Corte costituzionale; ha poi
sostenuto, alla luce della legge n. 449 del 1997, l’impossibilità di superare i
cinque anni di supervalutazione del servizio. Conclusivamente, ha chiesto di
dichiarare l’inammissibilità della questione e, e nel merito, di dare al quesito
una soluzione negativa.
L’avv. Borello, per l’appellato, si è riportato alla memoria depositata,
chiedendo, invece, di dare al quesito una soluzione favorevole al
riconoscimento dei benefici.
Il V.P.G. Martina ha richiamato i propri scritti, ribadendo la sussistenza di un
contrasto giurisprudenziale in secondo grado, anche a seguito della decisione
del 2017 della I Sezione Centrale e, di conseguenza, l’ammissibilità della
deferita questione sotto questo profilo.
Ne ha sostenuto, invece, l’irrilevanza, perché le missioni svolte dall’appellato
sono missioni NATO e non “per conto dell’ONU”.
Ha concluso, in ordine al merito, per una soluzione negativa della questione,
mancando i presupposti per il riconoscimento delle campagne di guerra, in
assenza di un’equiparazione di dette missioni. In virtù della natura
eccezionale dell’istituto della supervalutazione dei servizi, non ne è possibile
un’interpretazione analogica al di fuori dei casi espressamente previsti dal
legislatore, in disparte la necessaria risoluzione di problemi pratici, poiché per
ogni conflitto è stata prevista un’apposita disciplina legislativa.
Ha, poi, precisato, che, contrariamente a quanto ritenuto da alcune pronunce,
vi è un’apposita disposizione per coloro che non hanno titolo ai benefici
combattentistici, con conseguente maggiorazione pensionistica; quindi,
l’argomentazione cardine di molte decisioni favorevoli è destituita di
fondamento.
Ha, quindi, concluso in via preliminare per una dichiarazione di inammissibilità
della questione per irrilevanza e, in via subordinata e nel merito, ha chiesto
che alla stessa venga data soluzione negativa.
La causa è stata, quindi, rimessa in decisione.
DIRITTO
1. Le Sezioni Riunite devono preliminarmente valutare se il quesito sottoposto
alla loro attenzione sia ammissibile e rilevante.
1.1 Circa il primo profilo, va innanzitutto valutata l’eccezione sollevata dal
Ministero della Difesa, che ha negato la sussistenza di un contrasto
orizzontale in secondo grado.
L’attuale disciplina in materia dei requisiti per la proposizione delle questioni
di massima a queste Sezioni Riunite, di cui agli artt. 114 e seguenti del codice
di giustizia contabile, dispone testualmente, al primo comma, che “Le Sezioni
giurisdizionali di appello possono deferire alle sezioni riunite in sede
giurisdizionale la soluzione di questioni di massima, d’ufficio o anche a
seguito di istanza formulata dal procuratore generale o da ciascuna delle parti
del giudizio di impugnazione”. La sussistenza di indirizzi interpretativi o
applicativi difformi è, invece, prevista al comma terzo del citato articolo, che
riguarda la legittimazione del Presidente della Corte dei conti e del
Procuratore generale a deferire la risoluzione di questioni di massima o di
“questioni di diritto”.
La norma del C.g.c. segue la precedente disciplina dell’art. 1, comma 7, del
d.l. n. 453 del 15.11.1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19 del
14.01.1994, come integrato dal II comma dell’art. 42 della legge 18 giugno
2009, n 69.
1.2 Alla luce dell’esame della disciplina attualmente vigente deve, quindi,
escludersi che, secondo un’interpretazione strettamente letterale del testo
normativo, sia prevista, ai fini del deferimento della questione di massima in
grado di appello, la sussistenza di contrasti giurisprudenziali; tale condizione
era, invece, espressamente contemplata dall’art. 4 della legge n. 161 del
21.03.1953 (“Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”).
La giurisprudenza formatasi anche sotto la vigenza della disciplina
precedente all’entrata in vigore del codice odierno, tuttavia, che, come sopra
riportato, analogamente a quella attuale, non prevedeva la sussistenza del
contrasto, aveva sempre ribadito la possibilità di deferire la risoluzione della
questione di massima nel caso di un contrasto orizzontale tra sezioni di
appello; esse svolgono infatti “un primo essenziale ruolo nomofilattico di
armonizzazione e di consolidamento interpretativo del diritto vivente” (Sezioni
Riunite, n. 10/Q.M./2011; n. 1/Q.M./2010 e n. 8/Q.M./2010).
Anche di recente, comunque, pur dandosi atto della mancanza di un’espressa
previsione normativa, si è ribadita la necessità di intervento delle Sezioni
Riunite sia nel caso di un contrasto orizzontale in appello, sia nel caso di
“difficoltà interpretative di particolare rilevanza per la necessità di risolvere un
punto di diritto specificamente controverso” (cfr. Sezioni riunite, n.
2/2018/Q.M.).
Deve, quindi ritenersi che anche se il legislatore non ha previsto expressis
verbis la sussistenza di un contrasto orizzontale in secondo grado, detta
condizione costituisca un elemento imprescindibile per la proposizione delle
questioni di massima alle Sezioni Riunite; diversamente opinando, il comma 1
dell’art. 114 c.g.c. sarebbe privo di ogni contenuto. Il contrasto, infatti, non fa
altro che evidenziare quella che è, poi, il presupposto previsto dal comma 3
dell’art. 114, ossia la difficoltà interpretativa della questione.
1.3 Venendo all’esame della questione proposta, contrariamente a quanto
eccepito dal Ministero della Difesa, sussiste, effettivamente, un contrasto
orizzontale in secondo grado, tale da evidenziare un’evidente difficoltà
interpretativa della normativa richiamata e che impone una soluzione
uniforme, “al fine di evitare inammissibili differenziazioni tra vicende
processuali identiche” (Sezioni riunite, n. 4/2010/Q.M.; Id., 13/2011/Q.M.; Id.
n. 2/2018, cit.).
Le sentenze ricordate nell'ordinanza di rimessione (Sez. I centrale di Appello
nn. 552/2015 e 230/2016, ma anche la sentenza 941 del 2017 della Sezione
II Centrale di appello per l'esclusione dei benefici pensionistici; in senso
contrario, non solo la sentenza n. 845 del 2013 della Sezione I Centrale di
Appello, che quindi non è rimasta affatto isolata, ma anche la più recente n.
518 del 2017, del medesimo Giudice) interpretano in maniera opposta la
normativa di cui all'art. 1 unico della legge n. 1746 del 1962, l'art. 18 del
d.P.R. n. 1092 del 1973 e l'art. 3 della legge n. 390 del 1950, richiamati
nell'ordinanza di rimessione.
Il contrasto, sussistente in primo grado, e di cui alle numerose sentenze pure
menzionate nell’ordinanza di rimessione, non è stato, dunque, composto dalle
sezioni di II grado, che svolgono il ricordato ruolo di “armonizzazione e di
consolidamento interpretativo del diritto vivente” (Sezioni riunite,
nn. 1/2010/Q.M.; Id. n. 10/2011/Q.M., cit.)
1.4 Una parte della giurisprudenza di appello – e di primo grado – nega
l'applicabilità dei benefici della supervalutazione del servizio ai militari
impegnati “per conto dell'ONU” in zone di intervento, sulla base di un duplice
ordine di ragioni. Secondo tale orientamento, infatti, la legge n. 390 del 1950
individua tassativamente il periodo temporale entro il quale deve svolgersi la
“campagna di guerra” il cui solo svolgimento dà diritto alla supervalutazione
del servizio ai fini pensionistici. Alla luce della ricordata normativa, il periodo
di svolgimento delle campagne di guerra deve collocarsi, necessariamente,
nell’arco temporale tra il 1940-1945, periodo della II Guerra mondiale, ovvero
negli altri periodi indicati dalla legislazione vigente in materia, che richiama i
vari conflitti che hanno interessato l'Italia nel secolo scorso.
In secondo luogo, i servizi svolti per conto dell'ONU non sarebbero
“campagne di guerra”, difettandone, ontologicamente, la natura; le missioni
compiute per l'Organizzazione internazionale sono infatti volte a ristabilire la
pace e l'ordine nelle regioni interessate e non costituiscono atti di belligeranza
dell’Italia, in difetto, per giunta, della deliberazione dello stato di guerra
previsto dai competenti Organi costituzionali.
Seguendo tale percorso logico-interpretativo, va ricordata, per tutte, la
decisione n. 230 del 2016 della I Sezione Centrale di Appello, per la quale “
Nell’ordinamento non esiste una normativa che preveda espressamente il
riconoscimento dei benefici previsti per le campagne di guerra in favore del
personale in servizio per conto dell’ONU, espresso riconoscimento
necessario in quanto detto servizio consiste in missioni “di pace” e quindi non
rientra nelle fattispecie di impiego che danno titolo all’attribuzione delle
campagne di guerra”; da tale affermazione discende il corollario che detto
riconoscimento “non può avvenire in base ad una mera determinazione
amministrativa, svincolata dalla sussistenza dello stato di guerra formalmente
dichiarato”.
Per altra parte delle Sezioni di Appello, tra cui pronunce della stessa I
Sezione, invece, nonché per numerose Corti territoriali, il chiaro disposto
dell'art. unico della legge n. 1746 del 1962 depone per la sicura estensibilità
dei benefici combattentistici (sia retributivi, che pensionistici) ai militari che
svolgono il servizio in zone di intervento per conto dell'ONU.
Anche in questo caso va ricordata, exempli gratia, la decisione n. 845/2013/A
della Sezione Prima Giurisdizionale centrale di Appello, per la quale “E’ del
tutto evidente che l’estensione dei benefici combattentistici ai militari
impegnati nelle missioni ONU ha la sua fonte nel chiaro disposto della legge
11 dicembre 1962, n. 1746, e per il quale il servizio prestato dal militare in
zone d’intervento per conto dell’ONU…è da ritenersi equiparato, agli effetti
pensionistici, al servizio di guerra”.
1.5 Deve inoltre evidenziarsi che la questione è stata oggetto di intervento
anche del Giudice Amministrativo, ovviamente nell’ambito retributivo, sia in
primo che in secondo grado, nonché del Consiglio di Stato in sede consultiva,
adito dalle Amministrazioni interessate.
Anche davanti al G.A. si sono evidenziate opposte soluzioni, in primo e in
secondo grado, sopite con la pronuncia del Consiglio di Stato n. 5172/2014,
che ha negato i benefici degli incrementi stipendiali di cui agli artt. 9 e 7 del
r.d. 27 ottobre 1922, n. 1427 ai militari – personale non dirigenziale - che
hanno svolto missioni per conto dell’ONU, mentre i dubbi palesatisi
nell'ambito amministrativo hanno dato luogo a interpretazioni contrastanti
delle amministrazioni interessate. Sono agli atti del giudizio, prodotte dal
Ministero appellante, numerose note della Direzione Generale per il
Personale Militare Difesa che evidenziano sia le differenti soluzioni offerte
dalla stessa Amministrazione (note del 7 aprile 2009, del 24 maggio 2010, del
15 marzo 2011), sia del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Anche l’INPDAP, con la nota operativa in data 17 marzo 2008, ha impartito
istruzioni per il calcolo della supervalutazione dei periodi oggetto di servizio
svolto per conto dell’ONU in zona di intervento, dando, quindi, per scontata
l’attribuzione dei benefici.
Le difficoltà sopra evidenziate hanno condotto, quindi, alle richieste di parere
al Consiglio di Stato, nella materia della determinazione dello stipendio del
personale interessato, in varie occasioni, che hanno condotto a numerose
pronunce, pure prodotte agli atti, di segno negativo.
Infine, è stata proposta anche l'interrogazione parlamentare n. 3-01197, di cui
al resoconto sommario degli atti del Senato n. 93 in data 22 ottobre 2014,
volta a chiarire la platea dei beneficiari.
1.6 Si tratta, quindi, a tutta evidenza, di una questione ermeneutica di
particolare complessità alla luce delle norme intervenute in subjecta materia,
tra loro confliggenti e non coordinate, e dell'evoluzione – ben indicata nelle
conclusioni della Procura Generale – delle modalità di intervento dell'ONU e
delle altre forze internazionali nel teatro post bellico delle regioni interessate
dai numerosi conflitti susseguitisi, senza sosta, dalla conclusione della II
Guerra mondiale.
Deve, quindi, ritenersi l’ammissibilità del quesito sotto il duplice profilo del
contrasto giurisprudenziale e delle difficoltà ermeneutiche della normativa.
2. In ordine alla rilevanza nel giudizio a quo, presupposto pacificamente
richiesto dalla legge e ben delineato da queste Sezioni riunite nelle decisioni
nn. 1/QM/1994, 5/98/QM, 26/99/QM, 7/2001/QM, 6/2003/QM, 8/2006/QM,
17/2011/QM, 2/2017/Q.M., anche a tale aspetto deve darsi risposta positiva.
Contrariamente a quanto dedotto dalla Procura Generale, infatti, la
risoluzione del quesito è decisiva per stabilire se l'appellato abbia o meno
diritto ai benefici di cui si verte.
Infatti, il Ministero della Difesa appellante non ha contestato, neppure nel
corso dell’udienza davanti a queste Sezioni, lo svolgimento del servizio “per
conto dell'ONU”, né si è mai dubitato, nel giudizio di primo grado o in quello di
appello, che l'appellato rientri – in punto di fatto - nell'ambito di applicazione
dell'art. unico della legge n. 1746 del 1962.
Il Ministero appellante, infatti, pur contestando l'interpretazione e applicazione
degli artt. 1 della legge n. 1746 del 1962, 18, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del
1973 e. 3 della legge n. 390 del 1950 offerta dal giudice di primo grado, non
ha mai posto in dubbio che l'appellato abbia prestato servizio “per conto
dell'ONU” o in “zona di intervento ONU”; ha unicamente dedotto, nell'atto di
gravame, che detti servizi non rientrano ontologicamente nel genus
“campagne di guerra” sottolineandone la natura di “peace keeping” e
l’assenza di una formale dichiarazione di guerra da parte dello Stato Italiano
ai sensi del dettato costituzionale.
2.1 L'approfondita ricostruzione contenuta nella memoria della Procura
Generale, per la quale il sig. B. non ha svolto servizi “per conto dell'ONU”, ma
missioni per Organizzazioni internazionali interforze semplicemente
“autorizzate” dall'ONU, se pur condivisibile in astratto, non costituisce, quindi,
punto controverso nel giudizio a quo, né è rilevabile di ufficio dal Giudice di
appello, ai sensi degli artt. 193 e 195 c.g.c.
Conseguentemente, deve ritenersi questione non contestata tra le parti che il
sig. B. abbia svolto servizi “per conto” dell'ONU; e, dunque, è rilevante, ai fini
della decisione sull'impugnazione proposta dal Ministero della Difesa, la
risoluzione della questione di massima all’esame del Collegio.
3. Venendo, poi, al merito del presente giudizio, il quesito presuppone, a tutta
evidenza, l'esame della normativa di riferimento.
3.1 L'art. unico della legge n. 1746 dell'11 dicembre del 1962 (“Estensione al
personale militare, in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento, dei
benefici combattentistici”) stabilisce che “Al personale militare che, per conto
dell'ONU, abbia prestato o presti servizio in zone di intervento, sono estesi i
benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone di intervento
sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa”.
In primo luogo, quindi, per espressa previsione legislativa, i richiedenti i
benefici devono rientrare nelle categorie di coloro che hanno prestato o
prestano servizio “per conto dell'ONU”, locuzione che, forse chiara all'epoca
di promulgazione della legge n. 14746 del 1962, presenta attualmente la
risoluzione di questioni complesse, come approfonditamente illustrato dalla
Procura Generale, alla luce della molteplicità delle tipologie di intervento delle
varie Forze internazionali “di pace” nello scenario mondiale; infatti, nelle
disposizioni dello Stato Maggiore del Ministero della Difesa vengono incluse
operazioni di diversa natura, come, per esempio, quelle svolte dall'appellato,
svolte da forze multinazionali subentrate alla gestione dell'ONU (IFOR,
UNPROFOR, SFOR, KFOR) a conduzione e comando unificato -NATO o
NAC oppure UE - EUROFOR - e autorizzate dal Consiglio di sicurezza con
apposite risoluzioni. La questione, come detto innanzi, non è peraltro oggetto
della presente questione di massima perché nel giudizio a quo non è
contestato lo svolgimento di operazioni “per conto dell'ONU”.
3.2 Viene quindi all'esame la seconda parte della norma, che “estende” a detti
militari i “benefici” previsti “dalle norme in favore dei combattenti”. La lettera
della norma quindi è chiara, in primo luogo, nel non identificare i militari come
“combattenti” o “ex combattenti” ma nel prevedere unicamente l'”estensione”
ad essi dei benefici previsti per i combattenti.
Peraltro, in contraddizione con l’art. unico della legge in commento, l'art. 5,
comma 2, della legge n. 824 del 1971, successivamente intervenuta, esclude
espressamente i benefici combattentistici, di cui agli artt. 1 e 2 della legge
n. 336 del 1970, “al personale di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746”.
Stante l’inequivoca disposizione normativa testé menzionata, dunque, occorre
individuare altre possibili disposizioni favorevoli alla luce della normativa,
anche sopravvenuta, di riferimento e verificarne poi la concreta applicazione
ai militari che svolgono o hanno svolto operazioni “per conto dell'ONU”.
3.3 L'ordinanza di rimessione circoscrive i “benefici combattentistici” al
combinato disposto dell'art. unico della legge in commento, dell'art. 18 del
d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell'art. 3 della legge n. 390 del 1950.
Restano, quindi, al di fuori del perimetro della questione di massima in
disamina altre disposizioni favorevoli, che pacificamente ricomprendono tra i
destinatari i militari impegnati in operazioni di intervento “per conto dell'ONU”
nelle zone individuate dal Ministero della Difesa, e cioè la pensione, assegno
o indennità di guerra di cui all'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 915 del 1978 o
l'aumento figurativo del servizio prestato sulla costa in tempo di guerra (oltre,
ovviamente, ai benefici retributivi, al di fuori della giurisdizione della Corte dei
conti).
Viene, dunque, in rilievo l'art. 18, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973,
per il quale “il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni
campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia”.
Trattasi, quindi, di aumento figurativo del servizio, rapportato ad ogni
campagna di guerra. Tale ultimo concetto è, poi, delineato “ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia”.
3.4 A tale ultimo riguardo, l'art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390 (“Computo
delle campagne di guerra 1940-1945”), pure richiamata nell'ordinanza di
rimessione, circoscrive le “campagne di guerra”, sostanzialmente, al periodo
di belligeranza dell’allora Regno d’Italia durante la seconda guerra mondiale
(1940-1945), fermo rimanendo il periodo minimo di servizio, anche non
continuativo, previsto nel periodo successivo. Le ulteriori disposizioni di legge
utili a delimitare il perimetro del concetto di “campagna di guerra” sono poi il
d. lgt. n. 1207 del 1916, il R.d. n. 1496 del 1938 il R.d. n. 1452 del 1942 per il
periodo 1936/1939 che riguardano specifici eventi bellici (I guerra mondiale,
guerra di Etiopia, guerra di Spagna).
Deve, quindi, ritenersi che sono computabili come servizi valutabili, ai fini
dell’aumento figurativo del servizio ai fini pensionistici, le campagne di guerra
individuate da dette disposizioni legislative e secondo il computo previsto
dall’art. 18 del T.U. degli impiegati civili e militari dello Stato.
3.5 Così delineato il quadro normativo di riferimento, va notato che il
legislatore, che pure successivamente ha emanato il Codice dell'ordinamento
militare di cui al D. lgs. n. 66 del 2010, nulla ha previsto in ordine alle missioni
operative svolte da militari per conto dell'ONU nelle zone di intervento
individuate da provvedimenti dello S.M.I.; detto articolo si limita a richiamare,
con una sorta di interpretazione “circolare”, il citato art. 18 del T.U. in materia
di pensioni civili e militari, che a sua volta richiama il concetto di “campagna di
guerra”.
Deve quindi escludersi che vi siano disposizioni vigenti nella specifica materia
dei servizi svolti “per conto dell'ONU” che prevedano espressamente una
supervalutazione del tempo impiegato dai militari nelle missioni.
3.6 Va, quindi, ulteriormente valutato, ai fini interpretativi della complessa
materia, se i servizi prestati nelle missioni ONU nelle zone di intervento siano
assimilabili alle campagne di guerra.
Quale indispensabile ausilio ermeneutico il Collegio non può, ovviamente,
non tener conto della recente decisione n. 240 del 2016 della Corte
costituzionale, sul giudizio di legittimità vertente sull’ articolo unico della legge
n. 1746 del 1962.
La Consulta, al riguardo, sulla base della ricostruzione del quadro normativo
di riferimento, ha sottolineato le profonde, ontologiche differenze tra le
campagne di guerra, così come identificate dal legislatore, e le missioni svolte
per conto dell'ONU o delle altre organizzazioni internazionali.
Pur non negando la rischiosità e la gravosità di detti ultimi servizi, il Giudice
delle Leggi ha delineato un netto spartiacque tra le campagne belliche e
quelle svolte, in tempo di pace, dai militari nei suddetti servizi svolti all’estero.
Ha poi sottolineato che, nel vigente quadro normativo, i militari de quibus non
rimangono certamente privi di adeguata considerazione dei gravosi servizi
prestati nelle zone di intervento, che indubbiamente li pongono in una
posizione ben diversa rispetto al personale che svolge l’usuale servizio
all’interno del territorio dello Stato; in considerazione di tale rilevante profilo,
essi, infatti, hanno diritto alla pensione, assegno o indennità di guerra ai sensi
dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 915 del 1978, con evidenti superiori
vantaggi, anche di carattere fiscale, rispetto ai corrispondenti benefici militari.
Tuttavia, proprio in considerazione della profonda differenza tra le campagne
di guerra e le missioni ONU, ha ricordato la Consulta che, per queste ultime, il
legislatore ha individuato varie ed ulteriori modalità di compensazione,
soprattutto di carattere retributivo, per il servizio prestato, in ragione del
particolare contesto e delle zone teatro dell'intervento, di volta in volta
differente e oggetto, pertanto, di apposite previsioni legislative ed
amministrative (determinazioni dello Stato maggiore della Difesa).
3.7 La Corte, la cui autorevole interpretazione queste Sezioni Riunite
intendono seguire, ha altresì fugato ogni dubbio in ordine a possibili contrasti
con il principio di eguaglianza delle norme che dispongono differenti
trattamenti pensionistici, esaminando, quindi, i benefici riservati ai soli, veri,
combattenti.
In tale contesto ha definitivamente chiarito che detti particolari benefici di
supervalutazione dal servizio spettano esclusivamente a coloro che hanno
svolto le “campagne di guerra” come sopra delineate e circoscritte dal
legislatore, il quale, tra l’altro, ha già espressamente escluso la spettanza, per
i militari che svolgono missioni per conto dell’ONU, dei benefici previsti dagli
artt. 1 e 2 della legge n. 336 del 1970 in favore degli “ex combattenti”.
Infatti, e condivisibilmente, ha sottolineato la diversità di posizione tra il
soggetto arruolato in tempo di guerra, in base a provvedimenti autoritativi e
con un ingaggio poco più che simbolico (il “soldo”) rispetto a coloro che
scelgono volontariamente di partecipare a missioni internazionali, con
aumenti retributivi e stipendiali.
3.8 Da ultimo, e non per ultimo, non va sottaciuta la più volte ricordata e
ribadita diversità ontologica tra le missioni svolte per conto dell'ONU e le
campagne di guerra.
Al di là, infatti, dell'assenza di una dichiarazione formale dello Stato di guerra
di cui all'art. 87 della Costituzione, previa conforme deliberazione delle
Camere (ai sensi dell'art. 78) è evidente che i militari inquadrati nei
contingenti ONU hanno funzioni del tutto diverse rispetto ai soldati
belligeranti, volte a ristabilire la pace e la democrazia nei paesi teatro di
precedenti e sanguinosi conflitti, anche se, ovviamente, anch’essi, a causa
dell’instabilità politica di tali regioni, possono incorrere in gravi rischi per
l'incolumità individuale.
3.9 Deve, quindi, convenirsi con la Consulta nel senso che la normativa in
materia di missioni ONU si è evoluta nel tempo rispetto all'iniziale previsione
della legge n. 1746 del 1962, senza che il legislatore abbia equiparato le
operazioni, con espressi provvedimenti, alle campagne di guerra, concetto
che, quindi, rimane circoscritto, con i relativi benefici di supervalutazione del
servizio, unicamente ai conflitti del secolo scorso.
4. E in questo senso, deve darsi soluzione al proposto quesito: “Ai militari che
hanno prestato servizio per conto dell'ONU in zone di intervento non
spettano, ai fini pensionistici, i benefici di cui al combinato disposto dell'art.
unico della legge n. 1746 del 1962, dell'art. 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e
dell'art. 3 della legge n. 390 del 1950 ossia della supervalutazione dei servizi
prestati nelle campagne di guerra”.
Per quanto riguarda il regime delle spese del presente giudizio, esse
troveranno disciplina da parte del Giudice remittente, cui si rinviano gli atti per
la definizione del giudizio di merito.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE
sul quesito proposto dalla I Sezione giurisdizionale di Appello della Corte dei
conti, con ordinanza n. 13/2018 del 20/02-11/04/2018, così decide:
Dichiara l'ammissibilità e la rilevanza del quesito e enuncia il presente
principio di diritto:
“Ai militari che hanno prestato servizio per conto dell'ONU in zone di
intervento non spettano, ai fini pensionistici, i benefici previsti dalle norme in
favore dei combattenti che abbiano partecipato alle campagne di guerra,
individuate dalle disposizioni vigenti in materia”.
Spese al definitivo.
Dispone il rinvio al giudice remittente.
Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 6 giugno 2018.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Elena TOMASSINI) (Mario PISCHEDDA)
Depositato in Segreteria in data2 luglio 2018
Il Direttore della Segreteria
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.1746

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Ricorso Accolto

La posto anche qui caso mai ha a che fare anche con queste missioni.

perizie contabili

1) - riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, goduto in qualità di sottufficiali dell’esercito (e “riservisti” dal 31.7.2012), in quanto ritenuto affetto da plurimi errori di calcolo (per omessa valutazione dei periodi di missione all’estero e/o delle promozioni medio tempore ottenute),

N.B.: per avere qualche dato in più sui motivi basta prendere contatti con l'avvocato (specie sulle perizie).

vedi allegato
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.1746

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Ricorso perso.
-----------------

SENTENZA sede di BOLOGNA, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201900253,

Pubblicato il 14/03/2019

N. 00253/2019 REG. PROV. COLL.
N. 00093/2015 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 93 del 2015, proposto da:
Pasquale Marruccelli, Eugenio Contadini, Ciro Murgo, Maurizio Nutricati, Antonino Oropallo, Samuele Tozzi, Daniele Zarrella, rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Quarta, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Honert in Bologna, via de' Poeti 1/7;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Bologna, anche domiciliataria in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'accertamento del diritto
al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'art. unico L. n. 1746/62, art. 18 DPR 1092/73; art. 3 L. n. 390/50; art. 5 D.Lgs. n. 165/97 e alla correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto ONU ed equiparate;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2019 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori Silvia Bassani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, - militari dell’Esercito Italiano che nel corso della carriera sono stati impegnati, per conto dell'ONU in teatri operativi ricompresi e individuati nelle determinazioni 11.01.2007 del Capo di Stato Maggiore della Difesa ai sensi e per gli effetti dell'articolo unico della L. 1746/1962, agiscono per il riconoscimento dei benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti, fra i quali la supervalutazione temporale per gli ex combattenti di cui alla L. 390/1950, rilevante sia ai fini pensionistici che ai fini dell'indennità di buonuscita.

Nell’unico motivo di ricorso lamentano la violazione dell’articolo unico della L. 1746/1962 e degli artt. 18 DPR 1092/1973, 3 L. 390/1950 e 5 D.lgs. 165/1997.

Sottolineano come i benefici combattentistici di cui alle norme appena richiamate non rientrerebbero nella previsione dell’art. 5 D.lgs. 165/1997 che ha stabilito quali sono gli aumenti virtuali del periodo di servizio fissati in alcune norme che non possono eccedere il limite dei cinque anni ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianità contributiva.

Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 26.2.2015 la domanda cautelare veniva rinunciata.

Il ricorso, teso a far valere i c.d. benefici combattentistici ex L. 1746/1962, è infondato.

In particolare è da osservare come la giurisprudenza del Consiglio di Stato si sia da tempo attestata su un'applicazione rigorosa che vale ad escludere l'applicabilità, ai militari operanti in zone d'intervento per conto dell'ONU, della supervalutazione prevista dalla L. 390/1950 "Al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. ".

La norma emanata nell'immediato periodo postbellico, infatti, deve intendersi riferita ai soli militari impegnati nelle campagne di guerra del periodo bellico 1940 - 1945, senza possibilità di estensione ad eventuali campagne successive. Se così è, l'art. unico delle L. 1746/1962 deve intendersi come originariamente riferito agli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 9 e 7 R.D. 1427/1922, i quali potevano logicamente trovare applicazione solo in presenza di una struttura stipendiale fondata su un sistema di progressione economica per classi e scatti, e pertanto non sono più applicabili a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell'estensione anche al personale militare non dirigenziale dell'istituto della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) in luogo dei precedenti meccanismi di progressione economica per classi e scatti, ai sensi dell'art. 1 comma 3, D.L. 379/1987. (vedasi sul punto Consiglio di Stato,5172/2014, 3084/2012; 5475/2007.)

La Corte Costituzionale ha avallato questa interpretazione restrittiva della L. 1746/1962 , respingendo con sentenza 240/2016 la questione di legittimità sottopostale in relazione all'art. 3 Cost..

I principali punti della motivazione della pronuncia possono essere così sintetizzarsi:

- la L. 1746/1962 fu occasionata da uno specifico sanguinoso episodio che riguardò militari in servizio all’estero ed aveva lo scopo di fronteggiare la partecipazione delle forze armate italiane a missioni in zone di conflitto per conto dell'ONU, all'epoca non disciplinata, attraverso l'estensione al personale inviato in quella missione della disciplina prevista per le campagne di guerra;

- successivamente vi fu l’approvazione di una legislazione specificamente dedicata alle "missioni di pace" condotte sotto l'egida delle Nazioni Unite, di regola dettata per singole missioni o per gruppi di missioni via via finanziate o rifinanziate con apposite norme: fra le molteplici disposizioni, la Corte ne elenca alcune come il D.L. 1/2000, (Disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, l'art. 3 L. 108/2009 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali); la L.145/2016 (Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali), in vigore dal 31 dicembre 2016;

- tale disciplina specifica contiene tra l'altro previsioni dettagliate in materia di trattamento economico e previdenziale, di indennità di missione e di coperture assicurative specifiche in favore del personale militare coinvolto (sono riconosciuti: il trattamento di missione all'estero; la percezione di altre indennità o rimborsi, tra le quali l'indennità di lungo servizio all'estero; l'estensione delle disposizioni in materia di missione all'estero; il godimento di un trattamento assicurativo specifico);

- per effetto del mutato contesto internazionale e dell'evoluzione dell'ordinamento militare, non è più possibile arrestarsi alla generale equiparazione posta dalla legge del 1962 tra i militari impegnati in missioni per conto dell'ONU ed i "combattenti" impegnati in "campagne di guerra". Per i primi, infatti, il legislatore ha di volta in volta individuato regole specifiche incidenti sul trattamento retributivo e pensionistico nonché dirette anche a compensare gli specifici rischi connessi agli interventi;

- il legislatore ha sempre dimostrato di aver avuto presente la distinzione tra campagne di "guerra" e "missioni" ONU, tanto che ha ritenuto di estendere ai partecipanti alle suddette missioni alcune provvidenze riservate alle campagne di guerra, mentre per le altre ha escluso espressamente tale estensione;

- il concetto di "combattente" è riferito dalla legge ai partecipanti a vario titolo al secondo conflitto mondiale, come si ricava dal decreto legislativo 137/1948, che individua i destinatari di tali benefici (militari, militarizzati, prigionieri e partigiani);

- l'art. 18 D.P.R. 1092/1973 si applica a situazioni ben diverse da quelle dell'impiego di militari nelle missioni ONU;

- l'esame della disciplina entrata in vigore successivamente alla L. 1746/1962 offre un quadro particolarmente articolato, stratificatosi nel corso degli ultimi decenni, nei quali buona parte dei benefici sono stati destinati esclusivamente a soggetti coinvolti a vario titolo nell'ultimo conflitto mondiale, e solo alcuni di tali benefici sono stati successivamente estesi anche ai militari impiegati nelle missioni ONU, il tutto in conseguenza di scelte non irragionevoli del legislatore;

- i termini "guerre" e "missioni di pace" non possono - anche per motivi di ordine costituzionale: art. 87 Cost., per cui è il Presidente della Repubblica a dichiarare lo stato di guerra - essere equiparabili sotto il profilo dei rischi mortali egualmente presenti in entrambe le situazioni: ben diversa è infatti la situazione di una partecipazione di limitati contingenti di soldati professionisti in missioni svolte in territorio estero e quella di "guerre" o "crisi internazionali" che imponessero addirittura il ricorso alla leva obbligatoria generalizzata, e tanto basta a giustificare la scelta del legislatore di non estendere tout court ai militari impegnati in missioni ONU tutti i benefici combattentistici, quali essi siano;

- non sussiste alcuna sperequazione tra la posizione del militare che nell'ambito di un servizio svolto professionalmente decida volontariamente di partecipare a missioni internazionali - e che quindi riceva un peculiare trattamento retributivo e stipendiale, comunque migliorativo rispetto a quello normalmente percepito nel corso del rapporto di lavoro - e quella dell'arruolato in seguito a provvedimenti più o meno generali di richiamo alle armi, cui spetterebbe, allo stato della legislazione esistente, oltre alla sola supervalutazione di cui all'art. 18 D.P.R. 1092/1973, un compenso giornaliero, il cosiddetto "soldo", poco più che simbolico.

Il Collegio, nel condividere la lettura complessiva del sistema offerta dalla Corte Costituzionale al di là del dispositivo che consente di classificare la sentenza come interpretativa di rigetto, deve prendere atto come la medesima interpretazione sia stata fatta propria da tutti i Giudici amministrativi e contabili che si sono espressi successivamente (T.A.R. Puglia 974/2017 ; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, 226/2017; T.A.R. Toscana 879/ 2017; T.A.R. Abruzzo Pescara, 146/2017; T.A.R. Veneto 364/2017; C. Conti Puglia Sez. giurisdiz. 370/2017; C. Conti Lazio Sez. giurisdiz., 58/2017; C. Conti Sardegna Sez. giurisdiz., 53/2017; )

Ne discende il rigetto di tutte le domande proposte.

Le spese di lite possono essere compensate in considerazione del fatto che il ricorso è stato promosso prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ugo De Carlo Giuseppe Di Nunzio





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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.1746

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Ricorso dei colleghi CC. perso al TAR Sardegna
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SENTENZA sede di CAGLIARI, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 201900083

Pubblicato il 04/02/2019

N. 00083/2019 REG. PROV. COLL.
N. 01269/2014 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1269 del 2014, proposto da
(Congruo numero di ricorrenti – Omissis per questione di spazio -), rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Deplano, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Asti n. 9;

contro
MINISTERO DELLA DIFESA, COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in Cagliari, via Dante n.23;

*PER L'ANNULLAMENTO
- delle note prot 34/45-1-2010 di prot. del 01.08.2014 del Capo Servizio Trattamento Economico del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, comunicate con racc. AR;
- della nota n. 40/15-2 di prot. del 25.9.2014 del Capo Servizio Trattamento Economico del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, comunicata per posta ordinaria;
- della nota n. 40/19-1 di prot. del 14.10.2014 del Capo Servizio Trattamento Economico del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, comunicata per email;

*PER L'ACCERTAMENTO E DECLARATORIA

- DEL DIRITTO DEI RICORRENTI AL RICONOSCIMENTO DI TUTTI I BENEFICI COMBATTENTISTICI relativi al TRATTAMENTO STIPENDIALE, ALL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA ED AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO, di cui all'art. unico della L. n. 1746/192 e, in particolare, di quelli previsti dall'art. 18 del DPR 1092/1973, dell'art. 1858 del D.Lgs 66/2010 e dall'art. 3 della L. 390/1950 IN RELAZIONE AI SERVIZI PRESTATI DA CIASCUNO DEI RICORRENTI NEL CORSO DI MISSIONI SVOLTE PER CONTO DELL'ONU ED EQUIPARATE, IN ZONE D'INTERVENTO DEFINITE CON DECRETI DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA dell'11.01.2007 e del 10.05.2013, ed alla correlata SUPERVALUTAZIONE DI TALI PERIODI DI SERVIZIO ANCHE OLTRE IL TERMINE QUINQUENNALE di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs 165/1997, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate spettanti per i titoli anzidetti, con decorrenza dal dì del dovuto fino al soddisfo;

*e conseguentemente per la CONDANNA:

- ex art. 30 e 133 comma 1 lett. i) del D.L.gs 104/2010, 63 comma 4 e 3 comma 1 del D.Lgs 165/2001, del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, ciascuno per quanto di competenza, a corrispondere ai ricorrenti , in tesi principale, TUTTI I BENEFICI COMBATTENTISTICI SPETTANTI IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO STIPENDIALE, ALL’INDENNITÀ DI BUONUSCITA ED AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO, di cui all'art. unico della L. n. 1746/192 e, in particolare, quelli previsti dall'art. 18 del DPR 1092/1973, dall'art. 1858 del D.Lgs 66/2010 e dall'art. 3 della L. 390/1950 in relazione ai servizi prestati da ciascuno dei ricorrenti nel corso di missione svolte per conto dell'ONU ed equiparate in zone d'intervento definite con decreti del Capo di Stato Maggiore della Difesa dell'11.01.2007 e del 10.05.2013, ed alla correlata SUPERVALUTAZIONE DI TALI PERIODI DI SERVIZIO ANCHE OLTRE IL TERMINE QUINQUENNALE di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs 165/1997, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate spettanti per i titoli anzidetti, con decorrenza dal dì del dovuto fino al soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2018 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti, appartenenti alla categoria del personale militare “non dirigenziale”, hanno prestato servizio militare per conto ONU – missioni internazionali - (in determinate zone di intervento, individuate con decreti del Capo dello Stato Maggiore della Difesa dell’11.1.2007 e 10.5.2013, per alcuni periodi dal 30.6 al 25.9.2014 (per periodi superiori a 3 mesi nell’anno solare)

Hanno presentato domanda diretta al riconoscimento, in applicazione della L. 11.12.1962 n. 1746, dei <benefici combattentistici>, sia sotto il profilo dell'anzianità di servizio sia sotto il profilo del trattamento economico a fini pensionistici, per i servizi resi in tali zone.

L'amministrazione ha respinto tali richieste, ritenendo non applicabile la norma in quanto "non vi è, al momento, la possibilità di procedere al riconoscimento generalizzato dei benefici in oggetto".

Precisando che:

“- il beneficio previsto dalla Legge 11/12/1962, n. 1746, si concretizza nell'attribuzione di un aumento periodico biennale del 2,5 per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibile con la successiva progressione economica (art. 16, comma 4, del decreto Legge 6/6/1981, n. 283, convertito con modificazioni nella Legge 6/8/1981, n. 432);

- a far data dal 1° gennaio 1987, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 150/87, l'attribuzione di tale beneficio non è più operabile, nella considerazione che la progressione economica per classi e scatti è stata soppressa”.

Hanno proposto ricorso 38 dipendenti con richiesta sia di annullamento degli atti di diniego, sia di riconoscimento dei benefici economici spettanti in virtù delle missioni, anche ai fini pensionistici.

Con ricorso depositato il 12.12.2014 sono state formulate le seguenti censure:

violazione e/o falsa e/o erronea applicazione di legge: articolo unico L. 11.12.1962 n.1746; art.3 legge 24.04.1950 n.390; art, 18 d.p.r. 29.12.1973 n.1092; art. 5 commi 1 e 2 d. lgs. 30.04.1997 n.165; art.16 commi 3 e 4 d.l. 06.06.1981 n. 283 conv. in l. 06.08.1981 n.432; art.3 comma 4 l. 03.08.2009 n.108 e art.19 dpr. 29.12.1973 n.1092; art. 1849 comma 2 e art.1858 d. lgs. 15.03.2010 n.66 - violazione dell’art. 3 legge 07.08.1990 n.241 - eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione ed illogicità manifesta.

Sostenendo che vanno estesi al personale militare impiegato dall'ONU in zone operative i benefici combattentistici per campagne di guerra, senza distinzione fra personale dirigenziale e non dirigenziale.

Si è costituita l’Amministrazione sollevando una serie di eccezioni in rito e chiedendo il rigetto nel merito del ricorso collettivo.

In particolare è stato eccepito:

- genericità, indeterminatezza, omessa impugnazione di atti generali richiamati nell’atto e non impugnati;
- inammissibilità dell’azione di accertamento per difetto di impugnazione degli atti generali ;
- anche incompetenza territoriale del Tar Sardegna ( a favore del Tar Lazio) qualora tali atti fossero da ritenersi inclusi nell’impugnazione;
- la genericità del ricorso non consentirebbe di qualificarlo come atto interruttivo della prescrizione;
- in subordine applicabilità della prescrizione quinquennale , con decorrenza dalla data di espletamento delle singole missioni.

Alla Camera di consiglio del 13.1.2015 la domanda cautelare è stata riunita al merito.

All’udienza del 19.12.2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Si può prescindere dall’esame delle eccezioni sollevate dall’Avvocatura in quanto il ricorso è infondato nel merito.

Le pretese sono state formulate a due diversi livelli:

- sotto forma impugnatoria, al fine di ottenere gli annullamenti dei dinieghi;

- formulando domanda di “accertamento” del diritto.

Il Collegio rileva che, trattandosi di norme direttamente influenti sul trattamento giuridico-economico stipendiale, la pretesa che va considerata è quella “diretta”, riferita alla spettanza o meno del diritto.

Ciò che rileva è la verifica della fondatezza della pretesa (e quindi l’applicabilità o meno della norma invocata, L. 11/12/1962, n. 1746) , senza che assumano rilievo le note/provvedimenti di rigetto assunti dal Ministero, contestualmente impugnati, non impeditive del diritto.

La norma invocata è stata effettivamente oggetto di diverse interpretazioni , ma, nel tempo, si è consolidato un orientamento restrittivo e sfavorevole alla tesi dei ricorrenti.

In giurisprudenza si rinviene, ormai, un consolidato indirizzo, specie dopo la pronunzia della Corte costituzionale 11 novembre 2016, n. 240, sia da parte dei giudici amministrativi (Tar e CS), sia da parte dei giudici contabili (C. Conti, anch’essi coinvolti per gli aspetti sul piano pensionistico).

L’ interpretazione rigorosa e restrittiva della L. n. 1746 del 1962 (in ordine alla pretesa supervalutazione dei servizi prestati in missioni di pace) è stata effettuata, in più occasioni:

- dal Consiglio di Stato (da ultimo cfr. sez. IV, del 29/03/2018, n.1987 e n. 5172 del 2014; n. 2480 del 2013; id., 25 maggio 2012, nr. 3084; id., 19 ottobre 2007, nr. 5475) ,

- dai giudici di primo grado (T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 20-09-2017, n. 974 ; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, 06-07-2017, n. 226 e 21/06/2017, n. 198; T.A.R. Toscana Sez. I, 27-06-2017, n. 879; id., 19 ottobre 2017 n. 1256; T.A.R. Abruzzo Pescara, 24-04-2017, n. 146; T.A.R. Veneto Sez. I, 13-04-2017, n. 364; T.A.R. Lombardia, sentenze n. 1052/2015 e n. 777/2015; T.A.R. Marche, sentenza n. 159/2015; T.A.R. Piemonte, n. 334/2015, n. 339/2015, n. 579/2015 e n. 520/2015, n. 309/2015, n. 32/2015, n. 16/2015, n. 1889/2014, n. 1890/2014, n. 1970/2014) ;

- nonché dai giudici contabili C. Conti Puglia Sez. giurisdizionale, 20-07-2017, n. 370; C. Conti Lazio Sez. giurisdizionale 27/03/2017, n. 58; C. Conti Sardegna Sez. giurisdizionale, 04/04/2017, n. 53; C. Conti, Sez. 1^ centrale d'appello, 09/11/2015, n. 552; Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, sentenza n. 388/2014; Corte dei Conti, Sezione prima giurisdizionale Centrale di Appello n. 552/2015/A.

Superando l’orientamento favorevole precedente (TAR Friuli Venezia Giulia Sez. I 450/2014; TAR Lombardia Milano Sez. I 1168/2014; Corte Conti Sez. Friuli Venezia Giulia n.242 del 16.11.2011; Corte Conti Sez. Valle D'Aosta n.1/2010; Corte Conti Sez. Piemonte n.234 del 20.11.2009).

Decisiva è stata la decisione interpretativa di rigetto assunta dalla Corte costituzionale n. 240 del 2016 (dopo la proposizione del presente ricorso), che ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n. 1746/1962.

La Corte lo ha interpretato nel senso che esso non estende ai militari impegnati in missioni per conto dell'ONU i benefici previsti dall'art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973 sulla supervalutazione del servizio prestato (la questione era stata sollevata dal TAR Friuli Venezia Giulia).

Per economia processuale si richiamano le motivazioni contenute nella più recente delle sentenze citate , quella del Consiglio di Stato, sez. IV, del 29/03/2018, n.1987 (che riprende in larga parte le argomentazioni già sviluppate da CS n. 5172 del 21.10.2014 e da Tar Toscana n. 1280 del 27.10.2017), la quale ha ricostruito nel dettaglio il quadro normativo di riferimento per concludere per il rigetto del ricorso.

Trattavasi di fattispecie perfettamente sovrapponibile al caso in esame.

In sintesi il l’organo d’appello (confermando la sentenza di rigetto del T.A.R. Piemonte, sez I, n. 339 del 2015) ha svolto le seguenti argomentazioni, che si richiamano (si evidenziano in maiuscolo i passi essenziali).

……..3.1 La giurisprudenza del Consiglio di Stato è da tempo pervenuta a conclusioni, da cui questo Collegio non ha motivo per discostarsi, tali da ESCLUDERE che l'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 - secondo cui al personale militare, che PER CONTO DELL'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi I BENEFICI PREVISTI DALLE NORME IN FAVORE DEI COMBATTENTI - si riferisca alla legge n. 390 del 1950 e, quindi, determini l'applicabilità, ai militari operanti in zone d'intervento per conto dell'ONU, della "supervalutazione" (ai fini dell'anzianità di servizio) prevista dalla detta legge.

La legge n. 390 del 1950, emanata nell'immediato periodo postbellico, infatti, deve intendersi riferita ai soli militari impegnati nelle campagne di guerra del periodo bellico 1940 - 1945, senza possibilità di estensione ad eventuali campagne successive.

In tal senso, si è recentemente espressa la Corte Costituzionale che, con sentenza 11 novembre 2016, n. 940, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1746 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal TAR Friuli Venezia Giulia con ordinanze del 2015.

Tale sentenza, tra l'altro, ha posto in rilievo che:

- l'inquadramento corretto della questione non può prescindere dalla considerazione del tempo e delle circostanze che costituirono l'occasio legis della disposizione impugnata, nonché la successiva EVOLUZIONE DEL COMPLESSIVO QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO;

- le circostanze dell'adozione della legge, rese esplicite dagli atti parlamentari (l'uccisione di numerosi militari italiani impiegati in Kindu, ex Congo belga, avvenuta nel novembre del 1961), evidenziano una situazione a quel tempo del tutto nuova (la partecipazione delle forze armate italiane a missioni in zone di conflitto per conto dell'ONU) ed in gran parte sfornita di adeguata disciplina specifica; di qui la soluzione legislativa di estendere al personale partecipante alla missione la disciplina prevista per le campagne di guerra;

- solo molti anni dopo e in un contesto profondamente mutato, dal punto di vista sia internazionale che dell'ordinamento militare italiano, la proliferazione delle cosiddette "missioni di pace" sotto l'egida delle Nazioni Unite HA PRODOTTO UNA LEGISLAZIONE SPECIFICA, DI REGOLA DETTATA PER SINGOLE MISSIONI O PER GRUPPI DI MISSIONI;

- tali provvedimenti legislativi contengono previsioni dettagliate in materia di trattamento economico e previdenziale, di indennità di missione e di coperture assicurative specifiche in favore del personale militare coinvolto;

- per effetto del mutato contesto internazionale e dell'evoluzione dell'ordinamento militare, l'interprete non può più arrestarsi alla generale equiparazione posta dalla disposizione impugnata tra i militari impegnati in missioni per conto dell'ONU ed i "combattenti" impegnati in "campagne di guerra", in quanto per i primi il legislatore ha di volta in volta individuato regole specifiche incidenti sul trattamento retributivo e pensionistico nonché dirette anche a compensare gli specifici rischi connessi agli interventi;

- in occasione dell'adozione delle DISPOSIZIONI SUCCESSIVE, il legislatore ha sempre dimostrato di aver avuto ben presente la DISTINZIONE tra le campagne di guerra e le missioni ONU;

- in sostanza, l'esame della disciplina entrata in vigore successivamente alla legge n. 1746 del 1962 restituisce un quadro particolarmente articolato, stratificatosi nel corso degli ultimi decenni, nei quali buona parte dei benefici sono stati destinati esclusivamente a soggetti coinvolti a vario titolo nell'ultimo conflitto mondiale, mentre SOLO ALCUNI di essi sono stati successivamente estesi anche ai militari impiegati nelle missioni ONU;

- di contro, a quei soggetti che dovessero assumere in futuro la qualifica di veri e propri "combattenti", anche al di fuori del servizio militare svolto professionalmente, attualmente l'ordinamento riserva la particolare provvidenza prevista dall'art. 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973, giusta il richiamo posto dall'art. 1858 cod. ord. mil.;

- il tutto risulta frutto di scelte discrezionali del legislatore non irragionevoli;

- tale assunto è confermato proprio dalla DISCIPLINA DELLE MISSIONI svolte per conto delle Nazioni Unite, per le quali le disposizioni, che di volta in volta hanno stabilito il trattamento economico ed accessorio unitamente ad altre provvidenze, hanno tenuto in considerazione anche le rilevanti specificità e criticità delle singole missioni;

- non sussiste alcuna sperequazione tra la posizione del militare che, nell'ambito di un servizio svolto professionalmente, decida volontariamente di partecipare a missioni internazionali - e che quindi riceva un peculiare trattamento retributivo e stipendiale, comunque migliorativo rispetto a quello normalmente percepito nel corso del rapporto di lavoro - e quella dell'arruolato in seguito a provvedimenti più o meno generali di richiamo alle armi, cui spetterebbe, allo stato della legislazione esistente, oltre alla sola supervalutazione di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 1092 del 1973, un compenso giornaliero, il cosiddetto "soldo", poco più che simbolico.

3.2 L'art. unico delle L. n. 1746 del 1962, invece, deve intendersi come originariamente riferito agli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 9 e 7 del R.D. n. 1427 del 1922.

Tuttavia, come condivisibilmente sostenuto dalla sentenza appellata, che riprende la giurisprudenza di questa Sezione (ex multis: Cons. Stato, IV, n. 5172 del 2014; Cons. Stato, IV, n. 2480 del 2013), TALI BENEFICI ECONOMICI POTEVANO LOGICAMENTE TROVARE APPLICAZIONE SOLO IN PRESENZA DI UNA STRUTTURA STIPENDIALE FONDATA SU UN SISTEMA DI PROGRESSIONE ECONOMICA PER CLASSI E SCATTI, E PERTANTO NON SONO PIÙ ATTUALI A FAR TEMPO DAL 1 GENNAIO 1987, A SEGUITO DELL'ESTENSIONE ANCHE AL PERSONALE MILITARE NON DIRIGENZIALE DELL'ISTITUTO DELLA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITÀ (R.I.A.) IN LUOGO DEI PRECEDENTI MECCANISMI DI PROGRESSIONE ECONOMICA PER CLASSI E SCATTI, AI SENSI DELL'ART. 1 co. 3 del D.L. n. 379 del 1987, convertito con modificazioni dalla L. N. 478 del 1987.

TALE CIRCOSTANZA PRECLUDE OBIETTIVAMENTE L'APPLICABILITÀ AGLI APPELLANTI DEI BENEFICI DI CUI ALL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE N. 1746 DEL 1962 IN RAGIONE DELLA INAPPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA CUI FACEVA RINVIO E, QUINDI, DELLA SOPRAVVENUTA INCOMPATIBILITÀ TRA LE RISPETTIVE DISCIPLINE.

Peraltro, il legislatore, introducendo il sistema stipendiale parametrale, se da un lato, ha confermato la CONCLUSIONE DEL VECCHIO SISTEMA DI PROGRESSIONE STIPENDIALE AUTOMATICA PER IL PERSONALE MILITARE NON DIRIGENTE, dall'altro, HA MANTENUTO IN VIGORE PER IL PERSONALE MILITARE DIRIGENTE IL SISTEMA DI PROGRESSIONE ECONOMICA PER CLASSI E SCATTI, RENDENDO TUTTORA APPLICABILE IL BENEFICIO IN PAROLA NEI CONFRONTI DEGLI APPARTENENTI A TALE CATEGORIA.

Va, poi, osservato che anche il richiamo, operato nell'appello, alla previsione dell'articolo 5 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165 non risulta tale da fondare una diversa conclusione. Tale disposizione, infatti, non specifica che gli aumenti del periodo di servizio ivi riconosciuti siano attribuiti anche al personale non dirigenziale, lasciando impregiudicata la definizione di tale questione, da risolversi nel senso innanzi indicato.

Infine, il Collegio non ritiene persuasiva la doglianza formulata dagli appellanti in ordine alla violazione dell'art. 3 Cost. ed alla conseguente disparità di trattamento tra il personale militare in quanto il diritto ai benefici combattentistici sotto il profilo economico sarebbe riconosciuto al solo personale DIRIGENTE a causa dell'introduzione della RIA per il personale NON DIRIGENTE.

Infatti, come già posto in rilievo da questo Consiglio di Stato in sede consultiva, nessuna irragionevole iniquità si determina quando ci si trovi in presenza di NORMATIVE CHE REGOLANO IN MODO RADICALMENTE DIVERSO LA STRUTTURA STIPENDIALE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI PERSONALE, soprattutto quando, come avviene tra PERSONALE DIRIGENTE E PERSONALE NON DIRIGENTE, IL PERSONALE STESSO APPARTIENE A CARRIERE RADICALMENTE DISTINTE E SEPARATE (cfr. Cons. Stato, II, n. 1273 del 2013, che richiama Cons, Stato, IV, n. 5475 del 2007).

D'altra parte, fermo restando che tra differenti categorie di personale e tra SISTEMI RETRIBUTIVI PROFONDAMENTE DIVERSI deve essere esclusa la paventata disparità di trattamento, l'accertamento di quest'ultima, attesa la sussistente architettura stipendiale per il personale militare non dirigenziale, non potrebbe in alcun caso tradursi nel riconoscimento del beneficio economico in questione in favore degli appellanti”

Il Collegio ritiene di aderire a tale orientamento; anche considerato che altra interpretazione (vedasi ad es. T.A.R. della Lombardia, 7 maggio 2014 n. 1168) è stata disattesa dal Consiglio di Stato.

Con la precedente sentenza, IV n. 5172 del 21.10.2014, il CS ha riformato la sentenza del Tar, che aveva invece (in tempi analoghi alla presentazione del presente ricorso), accolto il ricorso reputando che i periodi di servizio svolti per conto ONU in zone di intervento fossero effettivamente supervalutabili quali campagne di guerra, a favore del personale militare sia ai fini pensionistici sia ai fini dell’indennità di buonuscita.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello “manifestamente fondato” (con sentenza breve), respingendo il ricorso di primo grado (riformando la sentenza del Tar Lombardia 2014 n. 1168).

In sostanza , alla luce dell’orientamento restrittivo che è maturato (e ormai consolidato), va considerato che il legislatore ha introdotto un sistema stipendiale parametrale (RIA), incompatibile con il riconoscimento dei benefici in questione.

Considerato che il beneficio economico della L. 1746/1962 consiste nell’attribuzione di un aumento periodico biennale del 2,50% sulla “classe stipendiale” d’appartenenza.

Per il personale militare solo per la categoria “non dirigente” è stata disposta la cessazione del vecchio sistema di progressione stipendiale automatica (con sostituzione in RIA).

Mentre tale modello (sistema di progressione economica <per classi e scatti>) è stato mantenuto in vigore (solo) per il personale “militare dirigente”, rendendo tuttora applicabile il beneficio in parola nei confronti degli appartenenti a tale categoria.

Dunque i rivendicati benefici economici potevano trovare logica applicazione solo in presenza di una struttura stipendiale fondata su un <sistema di progressione economica per classi e scatti>.

Disciplina non più attuale dal 1 gennaio 1987, a seguito dell'estensione anche al personale militare <non dirigenziale> dell'istituto della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) in luogo dei precedenti meccanismi di progressione economica “per classi e scatti”, ai sensi dell'art. 1 co. 3 del d.l. n. 379 del 1987, convertito con modificazioni dalla l. n. 478 del 1987.

Tale innovazione “di sistema” preclude, in termini oggettivi, l'applicabilità dei benefici di cui all'articolo unico della legge n. 1746 del 1962, in ragione della inapplicabilità della disciplina alla quale questo faceva rinvio , per <sopravvenuta incompatibilità> tra le rispettive discipline.

Né può sostenersi disparità di trattamento in quanto la Corte costituzionale ha già ritenuto (con la sentenza citata del 2016) che la disciplina legislativa non è fonte di disparità di trattamento , proprio perchè per i dirigenti è rimasta l’applicazione del vecchio sistema per classi e scatti.

Essendo riscontrabile una oggettiva e diversa “architettura stipendiale” per il trattamento del personale militare “non dirigenziale” e per quello “dirigenziale”.

E l’ individuazione di differenti <categorie> di personale con applicazione di <sistemi retributivi> profondamente diversi , legittima, ha ritenuto la Corte, l’applicabilità di una difforme disciplina.

In definitiva il nuovo sistema RIA, applicabile (solo) al personale non dirigente (post 1987, data della succitata riforma del sistema), risulta incompatibile con l’applicazione dei benefici richiesti.

In conclusione il ricorso va respinto.

Le spese possono essere integralmente compensate fra le parti per ragioni di equità sia in considerazione della materia trattata, sia per la sussistenza di una iniziale oscillazione giurisprudenziale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore
Tito Aru, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Grazia Flaim Francesco Scano





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panorama
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Re: Benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.1746

Messaggio da panorama »

Il CdS rigetta l'appello dei ricorrenti ufficiali e sottoufficiali dell’Arma dei Carabinieri, già in servizio presso la Caserma “Chinotto” di Vicenza, e di aver operato nell’ambito di una serie di missioni ONU, analiticamente elencate per ognuno degli interessati. Le suddette missioni sono state svolte in territori dichiarati “zone d’intervento” da apposite determinazioni dello Stato Maggiore della Difesa.

1) - Gli stessi inoltravano al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri istanza per il riconoscimento dei benefici combattentistici di cui al combinato disposto dell’art.1 L. 1746/1962, dell’art.18 D.P.R. 1092/1973 e dell’art. 3 L. 390/1950, con particolare riferimento alla sopravvalutazione – ai fini del trattamento pensionistico - del servizio svolto per conto dell’ONU in zone d’intervento e alle retribuzioni arretrate dovute per gli aumenti retributivi maturati in base all’anzianità rideterminata per la sopravvalutazione dei periodi di servizio; chiedevano, inoltre, il riconoscimento del diritto al riscatto oneroso – ai fini dell’indennità di buonuscita – degli incrementi di anzianità riconosciuti ex art.15 D.P.R. 1032/1973.

2) - Si discute anche sulla sentenza della Corte costituzionale n. 240/2016.

N.B.: il resto leggetelo direttamente.
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