Pagina 10 di 12

Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Inviato: ven gen 05, 2018 3:10 pm
da Airone1961
Benefici combattentistici andrebbero di diritto soltanto a chi ha fatto la guerra , e consentitemi di dirvi che la nostra amata patria ripudia la guerra che quindi questi benefici nessuno è in diritto di reclamare tranne i nonni quei nonni che sono stati in guerra

Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Inviato: lun gen 08, 2018 11:23 am
da franco.
Airone1961 ha scritto:Benefici combattentistici andrebbero di diritto soltanto a chi ha fatto la guerra , e consentitemi di dirvi che la nostra amata patria ripudia la guerra che quindi questi benefici nessuno è in diritto di reclamare tranne i nonni quei nonni che sono stati in guerra
Ho postato la lettera, per fare una cortesia a chi è interessato.
Non ho chiesto una tua opinione o una ridicola risposta degna da provocatore incallito. Fatti regalare il sito dall'amministratore, almeno la notte o tutto il giorno dormi facendo sogni tranquilli.

Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Inviato: mar gen 09, 2018 1:22 pm
da panorama
Sicuramente l'INPS farà appello contro la sentenza n. 518 della PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO del 01/12/2017 e che avrà il suo arresto nei successivi gradi d'appelli, per come potete leggere qui sotto.



- ) - Va tra l’altro rilevato che la Corte Costituzionale con sentenza 11 novembre 2016 n. 240 nel rigettare la questione di costituzionalità sollevata, con riferimento all’art.3 della Cost., dell’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746 ha affermato che per le missioni ONU “il legislatore ha di volta in volta individuato regole specifiche incidenti sul trattamento retributivo e pensionistico nonché dirette anche a compensare gli specifici rischi connessi agli interventi” e che “non sussiste alcuna sperequazione tra la posizione del militare che nell’ambito di un servizio svolto professionalmente decida volontariamente di partecipare a missioni internazionali e che quindi riceva un peculiare trattamento retributivo e stipendiale, comunque migliorativo rispetto a quello normalmente percepito nel corso del rapporto di lavoro, e quello dell’arruolato in seguito a provvedimenti più o meno generali di richiamo alle armi, cui spetterebbe – allo stato della legislazione esistente – oltre alla sola supervalutazione di cui all’art. 18 del d.p.r. n. 1092/1973, un complesso giornaliero , il cosiddetto “soldo” poco più che simbolico”.


Inoltre,

TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 112 03/03/2017
-------------------------------------------------------------------------------------------
La Corte dei Conti 3^ sez. d'Appello con la suindicata sentenza, precisa:

- ) - Alla luce di ciò, questo collegio condivide le argomentazioni del primo giudice che ha ritenuto che, per le sue specificità il servizio reso nelle missioni svolte per conto dell’ONU potesse rientrare nelle “particolari attività professionali.

N.B.: è la stessa TERZA Sez. d'Appello che richiama la sopra citata sentenza della Corte Costituzionale del 2016.

Pertanto sono 2 fortezze che bisogna tenere ben in mente.

Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Inviato: mer gen 10, 2018 2:15 pm
da franco.
Grazie PANORAMA, sei sempre attento a fornirci particolari informazioni, che fanno piacere a tutti. Ciao

Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Inviato: mer gen 10, 2018 6:51 pm
da antoniodla
[quote="panorama"]Sicuramente l'INPS farà appello contro la sentenza n. 518 della PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO del 01/12/2017 e che avrà il suo arresto nei successivi gradi d'appelli, per come potete leggere qui sotto.

Vorrei ricordare che la sentenza 518/2017 è già una sentenza di Appello emessa appunto da una Sezione Centrale di Appello della Corte dei Conti. Non è possibile un altro appello (alla Cassazione ci si rivolge solo per violazioni formali). E' proprio per questo che è controcorrente e farà discutere.
Saluti.

Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Inviato: mer gen 10, 2018 7:03 pm
da antoniodla
Airone1961 ha scritto:Benefici combattentistici andrebbero di diritto soltanto a chi ha fatto la guerra , e consentitemi di dirvi che la nostra amata patria ripudia la guerra che quindi questi benefici nessuno è in diritto di reclamare tranne i nonni quei nonni che sono stati in guerra
Il fatto che la nostra patria ripudia la guerra non giustifica che i benefici in questione appartengono di diritto soltanto a chi ha partecipato ad un conflitto mondiale. La legge 1746/62 appunto, estende i benefici previsti per i combattenti delle 2 guerre mondiali a coloro che hanno partecipato a missioni ONU, per 3 mesi in un anno solare, che piaccia o no. Ed a nulla vale la teoria della non sovrapponibilità delle 2 situazioni: sono estesi i benefici, non la situazione.
Allo stesso modo la legge sulle vittime del terrorismo estende i benefici delle vittime dei conflitti a quelli per terrorismo, ma non pretende che questi ultimi indossino la divisa, siano inquadrati in ranghi militari e sia stata emanata formale dichiarazione di guerra (in altre parole che siano stati uccisi durante conflitto bellico).
La legge 1746/62 è composta da un solo articolo ed è chiara nel suo senso letterale. Null'altro.

Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Inviato: mer gen 10, 2018 8:36 pm
da panorama
La SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO con la presente sentenza n. 941 del 29/11/2017 Accoglie la tesi del Ministero della Difesa e richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale del 2016.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ecco alcuni brani:

1) - Alla luce dei suddetti principi, pienamente condivisi dal Collegio, l’appello del Ministero della Difesa risulta evidentemente fondato, e va confermato che, in forza della l. n. 1746/1962, non è consentita l’estensione, in favore del personale militare che abbia operato in zone d’intervento ONU, delle disposizioni, di cui agli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 390/1950, in collegamento con l’art. 18 del d.P.R. n. 1092/1973 (computo delle campagne di guerra).

2) - Resta da chiarire che, stante la specificità delle disposizioni che hanno stabilito il trattamento economico e i benefici previdenziali per i partecipanti alle missioni svolte per conto delle Nazioni Unite, non è applicabile alla posizione dell’appellato l'art. 23 del più volte citato d.P.R. n. 1092 del 1973, che prevede aumenti di servizio per il personale dell'Amministrazione degli affari esteri nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate.

3) - E’ appena il caso di evidenziare, stanti i rilievi dell’appellato circa i “diritti quesiti” insorti a seguito della annotazione sullo “stato di servizio ” dei servizi resi per conto dell’ONU, che ad essa non può essere riconosciuto valore di provvedimento pensionistico. Infatti, dopo la registrazione dei periodi de quibus, è stato riportato genericamente che il militare “ha titolo ai benefici di cui alla legge 11.12.1962 n. 1746” senza alcuna specificazione circa la sussistenza di un diritto stipendiale o pensionistico e sulle norme di riferimento; trattasi, quindi, di asserzione meramente indicativa.

Leggete il tutto qui sotto, nel caso trovate qualche indizio che può interessarvi per altre questioni.

N.B.: in caso di commenti, evitate di copiare tutto questo testo della sentenza.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 941 29/11/2017
------------------------------------------------------------------------------------------
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 941 2017 PENSIONI 29/11/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai magistrati:
Dott. Luciano CALAMARO Presidente
Dott. Angela SILVERI Consigliere
Dott. Daniela ACANFORA Consigliere
Dott. Francesca PADULA Consigliere relatore
Dott. Marco SMIROLDO Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull’appello, iscritto al n. 38685 del registro generale, proposto dal Ministero della Difesa, rappresentato dal Dirigente Dott. Marzio Cimmino,
- contro il Sig. Gian Paolo T.., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Crosetti e Guido Romanelli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via Pacuvio n. 34,
- e nei confronti
dell’INPDAP, cui è succeduto ex lege l’INPS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Filippo Mangiapane, Luigi Caliulo, Maria Passarelli e Lidia Carcavallo,
- avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte n. 234/2009 del 20.11.2009;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 24 novembre 2016 il relatore Cons. Francesca Padula, il Dott. Massimo Sabatano per il Ministero della Difesa, l’Avv. Chiara Romanelli, per delega dell’Avv. Guido Romanelli per l’appellato Gian Paolo T.. e l’Avv. Filippo Mangiapane per l’INPS.

FATTO

Con la sentenza impugnata è stato accolto il ricorso e riconosciuto il diritto del ricorrente T.. Gian Paolo “alla riliquidazione della pensione previo riconoscimento dell’anzianità di servizio di anni 40 …, come da decreto allegato alla nota prot. MD24557/2680/RP/U/TO del 25.06.2009 del C.A.E.I. di Torino, con conseguente conguaglio a credito del ricorrente”, con aggiunta degli accessori dalla scadenza di ciascun rateo di pensione fino al soddisfo, tenuto conto dei criteri e principi indicati dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 10/2002/QM, spese compensate.

Dalla sentenza si apprende che:

- con i provvedimenti n. 3190/br del 26.10.2007 e n. 121156/PE del 03.01.2008, l’INPDAP aveva accertato sulla posizione del ricorrente un indebito di circa € 17.000.00, disponendo una ritenuta cautelativa di circa € 300,00 sulla pensione in godimento, ai fini del recupero del credito stesso;

- l’indebito in questione scaturiva dal conguaglio tra la pensione provvisoria ed il trattamento definitivo, per il periodo novembre 1997 – settembre 2007;

- relativamente ai periodi di servizio prestati dal ricorrente nell’ambito di missioni ONU (UNTSO Gerusalemme, UNIIMOG Teheran e IFOR Sarajevo) era stata riconosciuta una supervalutazione della metà (zona disagiata) ovvero di tre quarti (zona particolarmente disagiata) in applicazione dell’art. 23 del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, successivamente ritenuta non spettante dal Ministero nell’assunto che detto articolo 23 si applicherebbe soltanto al personale civile e militare operante presso rappresentanze diplomatiche site in zone disagiate, ma non anche ai militari impegnati per conto dell’ONU negli stessi territori;

- con la nota prot. MD24557/2680/RP/U/TO del 25.06.2009 il Centro Amministrativo dell’Esercito di Torino comunicava di aver “provveduto ad allineare il trattamento di pensione dell’ufficiale alle osservazioni mosse” dalla Corte adita (con ordinanza n. 4 del 29.01.2009), anche “alla luce delle istruzioni diramate dallo SME – I Reparto in data 19.06.2008”, rimettendosi peraltro alle decisioni della Corte stessa in relazione alle ulteriori precisazioni successivamente fornite da PERSOMIL con circolare del 07.04.2009.

La sezione regionale ha innanzitutto evidenziato la contraddittorietà dell’operato dell’amministrazione, nelle sue varie articolazioni (INPDAP favorevole all’attribuzione delle campagne di guerra per essere i militari ONU equiparati ai combattenti; PERSOMIL sfavorevole; SME senza riserve circa la posizione dell’Istituto previdenziale; Centro Amministrativo dell’Esercito di Torino incerto, avendo emesso un provvedimento in autotutela computando le campagne di guerra, ma non inviandolo agli organi di controllo, rimettendosi alle valutazioni del giudice delle pensioni; PREVIMIL non pronunciatosi, pur interpellato con ordinanza).

Quindi ha rilevato che, ai fini pensionistici, l’estensione, in favore del personale militare che abbia prestato servizio in zone di intervento per conto dell’ONU, dei benefici previsti per i combattenti, disposta dall’articolo unico della l. n. 1746 dell’11.12.1962, non possa sostanziarsi in altro se non nel computo delle campagne di guerra secondo la disciplina prevista dall’art. 3 della l. n. 390 del 24.04.1950 e dall’art. 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973, risultando altrimenti priva di effetto la variazione matricolare (in concreto avvenuta) concernente la spettanza dei benefici.

In tali premesse il giudice territoriale ha confermato la pensione con il computo di un’anzianità di servizio pari a 40 anni, come da decreto allegato alla nota prot. MD24557/2680/RP/U/TO del 25.06.2009 del C.A.E.I. di Torino.

Ha proposto appello, depositato il 07.10.2010 il Ministero della Difesa, esponendo il seguente motivo:

- erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 3 l. 390/1950, dell’art. 1 della l. n. 1746/1962, dell’art. 18 del d.P.R. n. 1092/1973.

Ha evidenziato che:

- nel caso delle campagne di guerra l’estensione operata dalla legge n. 1746 del 1962 rimane priva di conseguenze sostanziali in quanto la legge n. 390 del 1950 “individua tassativamente i soggetti aventi diritto, fissando il periodo temporale (01.06.1940 -08.05.1945) entro il quale le condizioni stesse devono essersi realizzate”;

- occorrerebbe, per riconoscere lo stesso beneficio alle campagne ONU, una norma ad hoc;

- appare del tutto marginale l'apporto giurisprudenziale favorevole, trattandosi di pronunce isolate e risalenti;

- i benefici discendenti dall’applicazione della l. n. 1746/1962 hanno natura economico-stipendiale;

- la l. n. 824 del 09.10.1971, nell'estendere con l'articolo 5 agli ufficiali, sottufficiali e militari le disposizioni della l. 336/1970, al comma 20 ha espressamente escluso dall'applicazione il personale di cui alla l. 1746/62.

Ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di lite.

Con memoria depositata il 30.12.2010 si è costituito in giudizio il T.. Gian Paolo, deducendo l’inammissibilità dell’appello con riferimento alla questione del recupero dell’indebito.

Ha osservato che, cessato dal servizio e posto direttamente nella riserva dal 01.11.1997, solo con decreto n. 713 del 27.04.2007, dopo quasi dieci anni, veniva conferita la pensione definitiva. Ha richiamato i principi di tutela dell’affidamento sull’operato dell’Amministrazione in mancanza di dolo, affermati dalle SS.RR. nella sentenza n. 7/QM/2007.

Ha poi avanzato domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni a causa di reiterati ritardi colposi ed omissivi dell’Amministrazione ex art. 2 bis della l. n. 241 del 07.08.1990, introdotto dall’art. 7, comma 1, lett. c), della l. n. 69 del 18.06.2009.

Il ritardo nella definizione della pratica pensionistica, ha sostenuto l’appellato, ha causato “ulteriori danni economici e patrimoniali”.

I ritardi, causati da comportamenti omissivi gravemente colposi, riguarderebbero: la concessione dell’indennità una tantum (06.02.2006) liquidata dall’INPDAP nel gennaio 2008 rispetto alla domanda del dicembre 1997; il pagamento da parte dell’INPDAP della pensione privilegiata (disposto il 02.02.2006 dalla Direzione Generale Personale Militare, che inviava all’Istituto il decreto definitivo di pensione solo il 06.05.2008). I danni sono calcolati in complessivi € 38.431,66, con aggiunta di interessi legali e rivalutazione monetaria.

L’interessato ha lamentato, ancora, l’erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 3 della l. n. 390/1950, dell’art. 1 della l. n. 1746/1962 e dell’art. 18 del d.P.R. n. 1092/1973.

L’appellato ha richiamato la motivazione della sentenza, evidenziando la violazione dei principi costituzionali con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 che determinerebbe la prospettazione dell’appellante, in quanto sarebbe ammessa la concessione delle maggiorazione ex art. 23 del d.P.R. n. 1092/1973 in favore dei militari impiegati all’estero presso “residenze disagiate” diplomatiche (l. n. 838 del 27.12.1973) e non la speciale maggiorazione per i militari operanti per conto ONU, in armi, nella stessa “zona d’intervento”.

Ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dell’appello; l’accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno; il rigetto dell’appello con il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione previo accertamento dell’anzianità di servizio di anni 40, come da decreto del C.A.E.I. di Torino del 25.06.2009; riconoscere l’intervenuta prescrizione e la irripetibilità dei ratei precedenti al 30.09.2007, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Con ordinanza n. 069/2011 del 27.06.2011 è stata respinta l‘istanza di sospensione.

Nella memoria depositata il 21.10.2016 l’appellato ha confermato le richieste, riportandosi, tra l’altro, ai principi stabiliti dalle Sezioni Riunite nella sentenza n. 2/QM/2012.

Con memoria depositata mediante Posta Elettronica Certificata il 13.10.2016 l’INPS:

- ha premesso di rivestire la qualità di ordinatore secondario della spesa;

- ha rilevato che il provvedimento di recupero era un atto dovuto, sussistendo un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., anche in applicazione dell’art. 162, comma 7, del d.P.R. n. 1092/1973;

- ha sostenuto, richiamando giurisprudenza, che i benefici discendenti dalla l. n. 1746/1962 hanno natura economico-stipendiale limitatamente al personale in servizio , e sono collegati agli artt. 7 e ss. del r.d. n. 1427 del 27.10.1922 (in G.U. del Regno d’Italia n. 271 del 20.11.1922), peraltro non più attuali dal 01.01.1987, visto che la progressione retributiva per classi e scatti è stata sostituita, per i non appartenenti alla dirigenza militare, dal nuovo meccanismo della retribuzione individuale di anzianità (cosiddetta Ria);

- ha evidenziato che la questione è stata rimessa dal giudice amministrativo alla Corte costituzionale e discussa nell’udienza del 04.10.2016.

Ha concluso chiedendo, “in adesione” all’appello proposto dal Ministero, dichiararsi che alla controparte non spetta l’aumento del servizio computabile in relazione alle campagne di guerra e che è corretto l’operato dell’Istituto nell’effettuare i conguagli relativi al trattamento pensionistico.

Nella memoria di replica depositata il 03.11.2016 il T.. ha precisato, circa il profilo di non spettanza ai non appartenenti alla dirigenza militare, di essere stato promosso al grado di Colonnello il giorno precedente alla collocazione nella riserva; ha aggiunto di aver ottenuto l’annotazione sullo stato di servizio dei periodi resi alle dipendenza delle Nazioni Unite, di aver ottenuto il riscatto di tre anni di supervalutazione ai fini dell’indennità di buonuscita; di aver conseguito un totale di 37 anni di servizio ai fini pensionistici e di non essere sottoposto al limite complessivo di cinque anni previsto dall’art. 59, comma 1, lett. a), della l. n. 449 del 27.12.1997 per gli aumenti di periodi di servizio computabili ai fini pensionistici, in quanto già maturati alla data di entrata in vigore della stessa legge.

Nella memoria integrativa depositata mediante Posta Elettronica Certificata il 10.11.2016, il Ministero della Difesa ha insistito per l’accoglimento del ricorso e ha rappresentato che la questione giuridica controversa è stata rimessa alla Corte costituzionale e discussa nell’udienza del 04.10.2016.

Con ulteriore memoria di replica depositata il 17.11.2016 l’appellato ha eccepito che la memoria integrativa della Difesa deve ritenersi irricevibile per tardività in violazione del termine processuale di venti giorni liberi previsti prima dell’udienza di merito.

Ha quindi rappresentato che la Corte costituzionale “non è entrata nel merito delle supervalutazioni di cui al citato T.U. approvato con “d.P.R. n. 1092/1973”, che sono state attribuite al momento della emissione del trattamento provvisorio ed hanno comportato l’attribuzione di una pensione con anzianità di 37 anni; la pronuncia, inoltre, non può incidere “su posizioni già acquisite e riconosciute”. Ha confermato le conclusioni.

Nella pubblica udienza il Dott. Massimo Sabatano ha insistito per l’accoglimento dell’appello; l’Avv. Chiara Romanelli ha insistito per l’irripetibilità dell’indebito ed ha osservato che, anche a seguito della pronuncia della Corte costituzionale, non è possibile incidere sui diritti quesiti, per il resto riportandosi al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; l’Avv. Filippo Mangiapane ha confermato le deduzioni in atti.

DIRITTO

Si premette che l’eccezione di intempestività, in riferimento alla memoria integrativa depositata il 10.11.2016 dal Ministero della Difesa, è sollevata dall’appellato in carenza di interesse, in quanto l’appellante non ha proposto nell’indicato atto nuove doglianze né ha sollevato questioni non rilevabili d’ufficio, limitandosi a confermare i motivi di gravame.

L’articolo unico della legge n. 1746 dell’11.12.1962 ha disposto che: “al personale militare che, per conto dell’ONU, abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d’intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della difesa”.

Gli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 390 del 24.04.1950 hanno previsto che la partecipazione allo svolgimento delle operazioni di guerra dall'11.06.1940 all'8.05.1945 dà diritto alle “campagne di guerra”, in favore dei soggetti specificamente individuati (militari, militarizzati, partigiani, non militarizzati insigniti della croce al merito di guerra).

L’art. 18 del d.P.R. n. 1092/1973 ha stabilito che il servizio computabile “è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia”.

L’art. 23 del medesimo d.P.R. n. 1092/1973 ha previsto che il “ servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari esteri nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate, stabilite con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per il tesoro, è aumentato rispettivamente della metà e di tre quarti”.

Va preso atto che nelle more del giudizio la Corte costituzionale, con sentenza n. 240 dell’11.11.2016, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della citata l. n. 1746 dell’11.12.1962, sollevata, per la violazione dell’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia (nove ordinanze del 12.02.2015). Ha anche dichiarato inammissibile, per mancata enunciazione dei motivi di contrasto del suddetto articolo unico con gli artt. 3 e 76 della Costituzione, la questione sollevata dal TAR per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara (ordinanza del 17.12.2015).

La Consulta ha affermato, in estrema sintesi, quanto segue:

- non è possibile, <<per effetto del mutato contesto internazionale e dell'evoluzione dell'ordinamento militare>>, evincere dalla norma impugnata l’esistenza di << una generale equiparazione …tra i militari impegnati in missioni per conto dell' ONU ed i “combattenti” impegnati in “campagne di guerra”, in quanto per i primi il legislatore ha di volta in volta individuato regole specifiche incidenti sul trattamento retributivo e pensionistico nonché dirette anche a compensare gli specifici rischi connessi agli interventi>>;

- in tal senso depone <<il comma 39 dell'art. 39-vicies semel (rubricato: “Partecipazione di personale militare a missioni internazionali”) del d.l. n. 273 del 2005 (ora sostituito dall'art. 1808, comma 2, del cod. ord. mil.), a mente del quale i trattamenti economici previsti in favore dei militari in questione sono erogati anche per compensare disagi e rischi collegati al loro impiego nei teatri operativi>>;

- inoltre <<il legislatore ha sempre dimostrato di aver avuto ben presente la distinzione tra le campagne di guerra e le missioni ONU, tanto che ha ritenuto di estendere ai partecipanti alle suddette missioni alcune provvidenze riservate alle campagne di guerra (l'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915… ha esteso ai militari la spettanza della pensione, assegno o indennità di guerra), mentre per le altre ha escluso espressamente tale estensione (l'art. 5, comma 2, della legge 9 ottobre 1971, n. 824… precisa che le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante “Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati”, “non si applicano al personale di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746”)>>;

- il concetto di <<combattente>> è stato individuato <<con riferimento ai partecipanti a vario titolo al secondo conflitto mondiale, come testimonia il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 (Norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale)>>;

- il legislatore ha espresso la volontà <<di riservare l'applicabilità dell'art. 18 (campagne di guerra) del d.P.R. n. 1092 del 1973 a situazioni ben diverse da quelle dell'impiego di militari nelle missioni ONU>>.

Infatti <<nei lavori preparatori del Codice dell'ordinamento militare e del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare … viene affermato, con riferimento all'art. 1858 cod. ord. mil., che, pur trattandosi di norma non più attivata in favore dei militari appartenenti a contingenti inviati in missione all'estero, “la conservazione dell'art. 18 … del d.P.R. n. 1092 del 1973 nell'ordinamento giuridico è, però, opportuna, tenuto conto dei rischi conseguenti al verificarsi di una crisi internazionale”>>;

- è attuazione della suddetta volontà la legge n. 108 del 03.08.2009, la quale, <<mentre da un canto con l'art. 3, comma 4, in virtù del rinvio posto all'art. 19 del d.P.R. n. 1092 del 1973, prevede l'aumento di un terzo del servizio prestato sulla costa in tempo di guerra, estendendo quindi ai militari in questione un trattamento all'origine riservato a chi prestava il servizio “in tempo di guerra”, di contro non applica ai suddetti militari anche il precedente art. 18 del medesimo d.P.R.>>, riservato al <<caso di sopravvenienza di una nuova crisi internazionale, fonte di situazioni estreme>>;

- trattasi <<di scelte discrezionali del legislatore non irragionevoli>>, assunto <<confermato proprio dalla disciplina delle missioni svolte per conto delle Nazioni Unite, per le quali le disposizioni, che di volta in volta hanno stabilito il trattamento economico ed accessorio unitamente ad altre provvidenze, hanno tenuto in considerazione anche le rilevanti specificità e criticità delle singole missioni>>;

- non esiste nell'ordinamento un principio generale di assimilazione tra le <<operazioni militari armate svolte all'estero>> ed il <<conflitto armato… se non laddove il legislatore abbia ritenuto discrezionalmente di equiparare - a certi fini ed entro certi limiti - le missioni internazionali ai conflitti bellici>>;

- <<non sussiste alcuna sperequazione tra la posizione del militare che nell'ambito di un servizio svolto professionalmente decida volontariamente di partecipare a missioni internazionali e che quindi riceva un peculiare trattamento retributivo e stipendiale, comunque migliorativo rispetto a quello normalmente percepito nel corso del rapporto di lavoro, e quella dell'arruolato in seguito a provvedimenti più o meno generali di richiamo alle armi, cui spetterebbe - allo stato della legislazione esistente - oltre alla sola supervalutazione di cui all'art. 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973, un compenso giornaliero, il cosiddetto "soldo", poco più che simbolico>>.

Alla luce dei suddetti principi, pienamente condivisi dal Collegio, l’appello del Ministero della Difesa risulta evidentemente fondato, e va confermato che, in forza della l. n. 1746/1962, non è consentita l’estensione, in favore del personale militare che abbia operato in zone d’intervento ONU, delle disposizioni, di cui agli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 390/1950, in collegamento con l’art. 18 del d.P.R. n. 1092/1973 (computo delle campagne di guerra).

Resta da chiarire che, stante la specificità delle disposizioni che hanno stabilito il trattamento economico e i benefici previdenziali per i partecipanti alle missioni svolte per conto delle Nazioni Unite, non è applicabile alla posizione dell’appellato l'art. 23 del più volte citato d.P.R. n. 1092 del 1973, che prevede aumenti di servizio per il personale dell'Amministrazione degli affari esteri nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate.

La richiamata disposizione non vulnera gli artt. 3, 36 e 38, posto che le situazioni messe in comparazione sono diverse e che appartiene alla discrezionalità del legislatore stabilire la misura dei trattamenti di quiescenza e le variazioni dell'ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento dei valori contrapposti (ex multis, C. Cost., sent. n. 316 dell’11.11.2010).

Un’eventuale valutazione di irragionevolezza della mancata estensione dei benefici previsti dall’art. 23 del d.P.R. n. 1092/1973 non potrebbe, peraltro, prescindere dalla comparazione tra i trattamenti complessivi riservati alle due categorie di personale, come si evince dalla stessa suindicata sentenza n. 240 del 2016 della Corte costituzionale. Sul punto il rilievo dell’appellato è privo di specificità.

E’ appena il caso di evidenziare, stanti i rilievi dell’appellato circa i “diritti quesiti” insorti a seguito della annotazione sullo “stato di servizio ” dei servizi resi per conto dell’ONU, che ad essa non può essere riconosciuto valore di provvedimento pensionistico. Infatti, dopo la registrazione dei periodi de quibus, è stato riportato genericamente che il militare “ha titolo ai benefici di cui alla legge 11.12.1962 n. 1746” senza alcuna specificazione circa la sussistenza di un diritto stipendiale o pensionistico e sulle norme di riferimento; trattasi, quindi, di asserzione meramente indicativa.

Inoltre non presenta alcun rilievo il riconoscimento, nel decreto di pensione provvisoria, di tre anni di supervalutazione, i quali hanno comportato l’attribuzione di una pensione con anzianità di 37 anni, considerato che non sussiste alcun dubbio circa l’esistenza del “potere dell’amministrazione di modificare l’originario provvedimento di pensione provvisoria … anche dopo la scadenza del termine regolamentare di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo, … radicato nel principio della continuità e della doverosità dell’azione amministrativa, oltre che sul generale principio dell’autotutela da cui, sicuramente, l’amministrazione non decade neppure dopo lo spirare dei termini procedimentali” (SS.RR., n. 12/QM/2012 del 02.07.2012).

Né argomenti in favore dell’appellato possono trarsi dal riscatto dei tre anni di supervalutazione ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, beneficio erogato alla cessazione dell'attività lavorativa, che trova la sua causa generativa nella prestazione resa in costanza di servizio (tra le tante, Corte dei Conti, Sez. III^ Pensioni Civili, n. 46683 del 21.01.1981; Cass. SS. UU. n. 10183 del 03.05.2006).

Va ora osservato che la parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte o ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni nel secondo giudizio in una qualsiasi difesa (Cass. sez. II n. 5735 del 10.03.2011; id. sez. I n. 5721 del 19.04.2002; id. sez. lav. n. 11929 del 24.11.1998; questa Sezione n. 343 del 20.05.2014 e precedenti ivi richiamati).

Nel caso di specie l’appellato è rimasto totalmente soccombente, come già evidenziato, per cui la deduzione, contenuta nella memoria di costituzione, con la quale egli ha chiesto l’esame della questione della irripetibilità dell’indebito, rimasta assorbita dalla pronuncia di accertamento dell’invocato diritto pensionistico, è da ritenersi validamente proposta.

Tenuto conto dei limiti che le disposizioni normative vigenti pongono alla cognizione delle sezioni di appello (art. 1, comma 5, della legge n. 19 del 14.01.1994, di conversione del d.l. n. 453 del 15.11.1993, come sostituito dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 543 del 23.10.1996 convertito in legge n. 639 del 20.12.1996) e considerato che l’accertamento dell’effettiva sussistenza dei presupposti che consentono la declaratoria di irripetibilità dell’indebito, ha per oggetto una questione di fatto, gli atti vanno rinviati al giudice di primo grado perché proceda ad un nuovo giudizio nel merito, limitatamente a tale aspetto controverso e provveda anche alla regolazione delle spese del presente grado di giudizio.

Infine il Collegio dichiara inammissibile la “domanda riconvenzionale” di risarcimento del danno, in quanto proposta dall’appellato per la prima volta in appello (art. 345 c.p.c.).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale,
accoglie l’appello e per l‘effetto, in riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte n. 234/2009 del 20.11.2009:

- dichiara che non spetta al Sig. T.. Gian Paolo il diritto alla riliquidazione della pensione con il computo delle campagne di guerra secondo la disciplina prevista dagli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 390 del 24.04.1950 e dall’art. 18 del predetto d.P.R. n. 1092 del 1973, né con i benefici di cui all’art. 23 del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1993;

- rinvia gli atti al giudice di primo grado perché proceda al giudizio nel merito della questione relativa alla irripetibilità dell’indebito accertato con i provvedimenti nn. 3190/br del 26.10.2007 e 121156/PE del 03.01.2008, provvedendo anche a regolare le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 novembre 2016.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Francesca PADULA) (Luciano CALAMARO)
F.TO Francesca PADULA F.TO Luciano CALAMARO


Depositata in Segreteria il 29 NOV. 2017


IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Sabina RAGO)

F.TO Sabina RAGO

Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Inviato: gio gen 25, 2018 5:45 pm
da naturopata
Altro Ricorso accolto:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI Sent. 65/2018

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

( art. 5 L. 205/2000 )

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso, iscritto al n. 32492 del registro di segreteria, proposto dal Sig. VISCANTI Onofrio ( n. a Altamura il 8.1.1960 ); rapp.to e difeso dall’avv. Laura Lieggi, giusta procura speciale in atti ;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.;

per l’accertamento

del diritto al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all’articolo unico della L. n. 1746/1962 e all’art. 5 del D.Lgs. n. 165/1997

Nonché

I.N.P.S., gestione Dipendenti Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante p.t.;

Udito alla pubblica udienza del 10 novembre 2017 l’avv. Giuseppe Borrelli che si è riportato alla memoria depositata in atti, per l’Istituto di Previdenza, chiedendo il rigetto del ricorso;

Visto il ricorso in epigrafe, depositato in segreteria in data 10 novembre 2015;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa;

Considerato in

FATTO

Con ricorso notificato il 23 ottobre 2015 e depositato in data 10 novembre 2015, il Sig.re Viscanti Onofrio, già sottufficiale dell’E.I., allegando che nel corso della propria carriera aveva svolto servizio fuori area prendendo parte ad una serie di missioni, tutte ricomprese nell'ambito dell'elencazione contenuta nella determinazione dello Stato Maggiore Difesa in data 10.05.2013( partecipando, nello specifico alle seguenti missioni: Albania NHQT, dal 3.5.2004 al 10.11.2004, e Kosovo - Joint Enterprice, dal 13.5.2008 al 31.10.2008 ) e che in data 17.9.2015 aveva richiesto al Ministero della Difesa ed all'lnps, senza esito, il riconoscimento dei benefici combattentistici per i periodi di missione effettuati ai fini della supervalutazione in termini pensionistici e della determinazione della buona uscita, ha dedotto: che i benefici combattentistici costituiscono un riconoscimento da attribuirsi al personale che abbia prestato servizio in cd "zone di intervento" in forma di periodi di supervalutazione; che per "zone di intervento" si intendono quelle aree estere nelle quali viene impiegato un contingente militare italiano nell'ambito di una forza multinazionale per lo svolgimento di operazioni militari; che il riconoscimento dei benefici combattentistici deve essere attestato, su disposizione del Ministero della Difesa, apportando la relativa variazione al foglio matricolare dei militari che hanno partecipato alle missioni, con espressa indicazione del periodo di servizio prestato e del diritto ai benefici per campagna di guerra; e,infine, che la supervalutazione derivante dal riconoscimento dei benefici combattentistici, non essendo ricompresa fra le voci espressamente indicate dall'art. 5 del Dlgs 165/97, non è soggetta alla limitazione quinquennale di cui all'art. 5 del D.Lgs 165197 (citando giurisprudenza conforme: Corte dei ,Conti 845/2013; Tar Veneto 1288/2010, Tar Lombardia 1168/2014). Ha concluso, pertanto, chiedendo che gli vengano riconosciuti i benefici combattentistici di cui all'articolo unico della L. n. 1746/62, dell'art. 18 del D.P.R. n. 1092/73 e dell'art. 5 del D.Lgs n. 165/97 con la correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto Onu e, conseguentemente, sia rideterminato il trattamento pensionistico in godimento, con corresponsione dei relativi arretrati, dalla data di collocamento in pensione, o dalla data ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dell'Avv. Laura Lieggi.

Con memoria depositata in data 7 novembre 2017, l'INPS, dopo aver richiamato la normativa di riferimento e rilevato che spetta all'Amministrazione della Difesa accertare e verificare la sussistenza dei requisiti e, quindi, annotare sul foglio matricolare la formula contenente l'avvenuto riconoscimento delle campagne di guerra, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, deducendo che l'estensione operata dalla legge del 1962 rimane priva di conseguenze sostanziali, in quanto la legge 350/1950 individua tassativamente i soggetti aventi diritto, sussistendo le condizioni ivi previste, fissando il periodo temporale (11/06/1940- 08/05/1945) entro il quale le condizioni stesse devono essersi realizzate; sicché, per poter riconoscere lo stesso beneficio anche in altri casi, come nelle cd. campagne ONU, occorrerebbe emanare una norma ad hoc, che non può individuarsi nell'art. 18 d.P.R. 1092/1973; ha inoltre dedotto che la dinamica applicativa dei benefici in discussione legata alla progressione biennale per classi per anzianità di servizio comporta che, di fatto, l'attribuzione del predetto beneficio si realizza solo nei confronti del personale militare destinatario di trattamento economico proprio della cosiddetta "dirigenza militare", per il quale opera ancora il sistema di progressione economica per classi e scatti ed ancora, a sostegno dell'impossibilità di equiparare, agli effetti pensionistici, il servizio prestato dal militare per conto dell' ONU al "servizio di guerra", la circostanza che la L. 824/1971, nell'estendere con l'articolo 5 agli ufficiali, sottufficiali e militari le disposizioni della 1. 336/1970 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della Legge 24 maggio 1970 n. 336, concernente norme a favore del dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) al 2° comma ha espressamente escluso dall'applicazione il personale di cui alla L. 1746/62, affermando, conseguentemente, che le situazioni non possono affatto considerarsi paritetiche. L'Istituto di previdenza ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso. All'udienza del 9.6.2015 è stato disposto un supplemento istruttorio teso ad acquisire dallo Stato Maggiore dell'Esercito documentate informazioni circa la tipologia della missione estera a cui hanno preso parte i ricorrenti, il periodo di svolgimento e se la missione in zona di intervento era stata svolta sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi internazionali.

In data 6.11.2017, è pervenuta memoria di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, che eccepisce l’infondatezza del ricorso sulla base della ricognizione del quadro normativo, citando giurisprudenza conforme ( Sez. Giur. Lazio, n. 388/2014 e Sez. I centr. App., n. 552/2015 )



Ritenuto in

DIRITTO

Il ricorso è fondato secondo quanto in appresso detto.

Non ignora questo Giudice che, nelle more del presente giudizio, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 240 dell’11 novembre 2016, che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo unico della L. 11 dicembre 1962, n. 1746, sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., dal T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia.

L'articolo unico della predetta legge dispone: "Al personale militare, che per conto dell' O. N. U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa".

Nella sentenza in questione, il giudice delle leggi perviene, a conclusione di un percorso argomentativo assai articolato e fin troppo dettagliato, alla conclusione che sia inconferente la interpretazione che mira sostanzialmente ad una equiparazione tra le guerre e le missioni di pace.

Nella giurisprudenza della Corte dei conti, anteriormente alla pronuncia in commento, convivevano due orientamenti contrapposti. Il primo affermava l’estensione dei benefici combattentistici ai militari impegnati nelle missioni sotto l’egida dell’Onu e ciò in forza del disposto dell’articolo unico della L. n. 1746/1962, di cui si forniva una lettura in senso estensivo, basata sull’argomento della equiparazione del servizio prestato dal militare in zone d’intervento al servizio di guerra ( cfr. Sez. Giur. Puglia, n. 45672015 e Sez. I centr. App., n. 845/2013 ). Il secondo escludeva, all’opposto, la sussistenza di una normativa che espressamente autorizza il riconoscimento dei benefici previsti per le campagne di guerra in favore del personale in servizio per conto dell’Onu

Lo Stato Maggiore della Difesa, da ultimo, con determinazione dei 10.5.2013

ha stabilito, ai sensi e per gli effetti della legge 1746/1962, le "zone d'intervento" con i periodi di riferimento nei vari territori di svolgimento delle operazioni per conto dell'ONU (Sez. I centr. App., n. 230/2016 e n. 552/2015).

Orbene, nella specie, da quanto è desumibile dai documenti matricolari del ricorrente e riassunto dallo Stato Maggiore dell'Esercito per il ricorrente, i periodi in cui lo stesso ha preso parte ad operazioni in zona di intervento per conto dell'ONU sono i seguenti:

Albania NHQT, dal 3.5.2004 al 10.11.2004, e Kosovo - Joint Enterprice, dal 13.5.2008 al 31.10.2008

Ciò posto, la questione giuridica da affrontare concerne la portata applicativa dell’articolo unico della L. n. 1746/1962.

Il ricorso è fondato.

L’onere motivazionale è assolto, in applicazione dell’art. 17 disp. att., All. 2, D.Lgs. n. 174/2016, richiamando il precedente giurisprudenziale di questa Sezione giurisdizionale, n. 456/2015.

Va soggiunto, peraltro, che l’interpretazione seguita dalla Corte costituzionale nella sentenza n.240/2016 non tiene conto della evoluzione del concetto di “ missioni di pace “, che si caratterizzano sempre più per svolgersi in veri e propri scenari di guerra, per cui è semplicemente un eufemismo quello di chiamare simili interventi in conflitti armati come “ missioni di pace”.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, in considerazione della novità della questione trattata.

Fissa il termine di gg. 60 per il deposito della sentenza, ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.a..



P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale della Regione Puglia, in composizione monocratica,

ACCOGLIE

il ricorso n° 32492, nei sensi in motivazione.

Spese di giudizio compensate.

Fissa il termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del dieci novembre duemiladiciassette.

IL GIUDICE

F.to ( V. Raeli )

Depositata in Segreteria il 23/01/2018

Il Funzionario di Cancelleria

F.to (dott. Pasquale ARBORE)

Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Inviato: ven feb 16, 2018 9:47 am
da panorama
Diverso Giudice, della Corte dei Conti Puglia, rigetta invece il ricorso, adeguandosi alla sentenza della Corte Costituzionale del 2016.
-------------------------------------------------------------------------------------

PUGLIA SENTENZA 143 14/02/2018
-------------------------------------------------------------------------------------
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PUGLIA SENTENZA 143 2018 PENSIONI 14/02/2018
------------------------------------------------------------------------------------

Sentenza n. 143/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Marcello Iacubino,

ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A

nel giudizio di pensione, scritto al n. 32777/PM del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad istanza di:
Antonio C., nato a Ruffano il ……….., ed ivi residente in Via ……., ove elegge domicilio (il quale sta in giudizio personalmente);

contro:
MINISTERO della DIFESA, in persona del legale rappresentante p.t.;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
Visti la legge n. 205 del 2000, e il Codice di giustizia contabile approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, in particolare gli artt. 151 e ss.;
Udito, nella pubblica udienza del 13 febbraio 2018, il ricorrente; non comparsa l’Amministrazione delle Difesa.

Ritenuto in
FATTO

1. Con ricorso notificato il 13 luglio 2016 e depositato in data 21.07.2016, il ricorrente ha evocato in giudizio il Ministero della Difesa, al fine di ottenere l’accertamento del proprio preteso diritto alla maggiorazione del servizio utile, ai fini della maturazione del diritto alla pensione, ai sensi della legge n. 1746 del 1962 e dell’art. 18 del d.p.r. n. 1092/1973.

A tal fine premette di esser stato Sottufficiale dell'Esercito Italiano, già in servizio presso enti delle Telecomunicazioni della Forza Armata, e di essere stato impiegato in missione internazionale per conto dell'O.N.U., quali "zone di intervento" come di seguito specificato:

- Missione "UNIFIL" in Naqoura (Libano) a decorrere dal 8 luglio 1982 al 1 agosto 1983.

Riferisce quindi di aver chiesto l'applicazione del beneficio in argomento all'ultimo Reparto di attività (il Comando Scuola di Cavalleria) con raccomandata A.R. n. 05248502415-8 in data 17 maggio 2016. Il citato Reparto del Ministero della Difesa ha rigettato tale istanza con lettera protocollo n. MD E22814 00 12304 C.I. 4DEN I.C.5.12.1 emessa in data 7 giugno 2016.

Ad avviso del ricorrente le motivazioni ivi contenute non sono coerenti con il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, anche di appello (cita, in particolare, e allega al ricorso la sentenza della Sezione IA, n. 845 del 16.10.2013).

In punto di diritto richiama l’articolo unico della legge n. 1746/1962; la legge n. 336/1970, integrata dalla legge 824/1971 (in conformità alla Legge n. 390/1950) sulla supervalutazione del servizio; l'art. 18 del Testo Unico in materia di trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (D.P.R. 1092/73). Conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso e il riconoscimento del proprio diritto al riconoscimento del beneficio di cui alla legge n. 1746/1962.

2. In data 2.2.2018 l’intimato Ministero - Direzione Generale della Previdenza Militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati – I Reparto - I Divisione si è costituito in giudizio, chiedendo di rigettare il ricorso. Il ricorrente, ad avviso di controparte, farebbe riferimento al diritto di supervalutazione per campagne di guerra, riconosciuto dall'art. 18 D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 che, letto in correlazione con l'art. 3 L. n. 390/1950, statuisce che per ottenere il riconoscimento della campagna il servizio prestato non possa essere inferiore a tre mesi. Al riguardo, sostiene che l'ambito di applicazione di tale norma è stato specificamente limitato dal legislatore alle campagne della guerra 1940-45, ragione per cui, in mancanza di un esplicito rinvio normativo, la stessa non può essere estesa alle campagne di guerra successive. In caso di richiesta di supervalutazione a norma dell'art. 18 D.P.R n. 1092/1973, il quadro normativo di riferimento esclude, anche normativamente, ogni possibile sovrapponibilità delle missioni svolte per conto dell'O.N.U., letteralmente qualificate di pace, con le campagne di guerra. In conclusione, chiede pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese (quantificate forfettariamente in € 500,00).

3. Nell’odierna udienza, udito il ricorrente, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso, il giudizio è stato introitato per la decisione e definito con sentenza, provvedendosi in udienza a dare lettura del dispositivo e a esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Considerato in
DIRITTO

Dirimente ai fini della decisione del giudizio all’esame di questo giudice è la sentenza della Corte Costituzionale n. 240, depositata l’11 novembre 2016, con la quale è stata dichiarata “inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 , n. 1746 (Estensione al personale militare, in servizio per conto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite - ONU- in zone d’intervento, dei benefici combattentistici), sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara” e “non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge n. 1746 del 1962 sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia”.

In particolare, la citata sentenza n. 240 del 2016 della Corte costituzionale ha:

- escluso che l’articolo unico della legge n. 1746 del 1962 possa valere ad estendere ai militari impegnati in missioni per conto dell’ONU i benefici previsti in disposizioni entrate in vigore in periodi successivi, in primis quello contemplato dall’art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 1973, il quale prevede che «il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia»;

- chiarito che tali benefici possono essere estesi solo in virtù di precipui ed espressi provvedimenti legislativi che contengano previsioni dettagliate in materia di trattamento economico e previdenziale, di indennità di missione e di coperture assicurative specifiche in favore del personale militare coinvolto, e che gli stessi possono essere riconosciuti solo in caso di campagne di guerra e non di semplici missioni ONU, ma solo a quelle missioni equiparate espressamente alle campagne di guerra vere e proprie;

- chiarito altresì che il presupposto per l’applicazione del meccanismo di supervalutazione è che il soggetto sia stato un “combattente”, concetto a suo tempo individuato con riferimento ai partecipanti a vario titolo al secondo conflitto mondiale, come testimonia il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 (Norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale), il quale individua i destinatari di tali benefici (militari, militarizzati, prigionieri e partigiani);

- rilevato che «il legislatore ha sempre dimostrato di aver avuto ben presente la distinzione tra le campagne di guerra e le missioni ONU, tanto che ha ritenuto di estendere ai partecipanti alle suddette missioni alcune provvidenze riservate alle campagne di guerra» con normative espresse.

In sostanza, il Giudice costituzionale ha rimarcato, nella richiamata pronuncia, che l’esame della disciplina entrata in vigore successivamente alla legge impugnata restituisce un quadro particolarmente articolato, stratificatosi nel corso degli ultimi decenni, nei quali buona parte dei benefici sono stati destinati esclusivamente a soggetti coinvolti a vario titolo nell’ultimo conflitto mondiale. Solo alcuni di tali benefici sono stati successivamente estesi anche ai militari impiegati nelle missioni ONU: «di contro, a quei soggetti che dovessero assumere in futuro la qualifica di veri e propri “combattenti”, anche al di fuori del servizio militare svolto professionalmente, attualmente l’ordinamento riserva la particolare provvidenza prevista dall’art. 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973, giusta il richiamo posto dall’art. 1858 cod. ord. mil….il tutto risulta quindi frutto di scelte discrezionali del legislatore non irragionevoli. Tale assunto è confermato proprio dalla disciplina delle missioni svolte per conto delle Nazioni Unite, per le quali le disposizioni, che di volta in volta hanno stabilito il trattamento economico ed accessorio unitamente ad altre provvidenze, hanno tenuto in considerazione anche le rilevanti specificità e criticità delle singole missioni».

Di conseguenza, aspirando il ricorrente a provvidenze aventi natura retributiva e pensionistica che attualmente l’ordinamento riserva ai soli “combattenti” in “campagne di guerra”, la domanda oggetto del presente giudizio non può essere accolta, anche alla luce delle puntuali ed autorevoli considerazioni e statuizioni della Consulta.

Le spese vanno integralmente compensate, stante la peculiarità e complessità delle questioni affrontate dalla Corte costituzionale e risolte solo nelle more del presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda, rigetta il ricorso di cui al giudizio in epigrafe.

Spese compensate.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 13 febbraio 2018.
IL GIUDICE
F.to (Marcello Iacubino)


Depositata in Segreteria il 14/02/2018


Il Responsabile della Segreteria
Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)

Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Inviato: ven feb 16, 2018 11:00 am
da naturopata
Questo Giudice Reali va un po' per conto suo e magari bisogna avere la fortuna (o magari è una sfortuna) di capitare con lui. Ha addirittura accolto un ricorso sulla IIS da valutare separatamente piuttosto che conglobata, contro altre sentenze di suoi colleghi della stessa Puglia.

Un artista, comunque da apprezzare la sua incondizionabilità. Mi immagino il Presidente quando deve assegnargli i ricorsi (deve farlo per forza), si farà il segno della croce (ovviamente scherzo).

Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Inviato: lun feb 19, 2018 3:17 pm
da naturopata
Ricorso accolto.


SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO SENTENZA 76 2018 PENSIONI 08/02/2018







REPUBBLICA ITALIANA SENT.N. 76/2018

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 74019 del registro di segreteria proposto da C. L. con l’avv. Fernando Crucianelli, contro il Ministero della Difesa e INPS.

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente chiedeva l’attribuzione dei benefici combattentistici, ai sensi della legge 1746/1962.

Si costituivano i resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo la prescrizione quinquennale.

All’odierna udienza il giudizio è quindi passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza ed il contestuale deposito della motivazione.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorso va accolto.

L’art. 1 della l. n. 1746/62 stabilisce che “al personale militare che per conto dell’ONU abbia prestato o presti servizio in zone di intervento, sono estesi i benefici delle norme in favore dei combattenti”.

Dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente ha prestato servizio in Zone di intervento ONU (Somalia, Iraq, Afganistan).

Trova pertanto applicazione la norma in esame.

Invero, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il servizio prestato per conto dell’ONU in zone di intervento va assimilato al servizio di guerra, con conseguente applicabilità dei benefici di legge in favore dei combattenti.

Va quindi dichiarato il diritto del ricorrente all’applicazione dei benefici combattentistici.

Data la complessità della questione, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire, in sede di determinazione del trattamento pensionistico, dei benefici combattentistici;

compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del giorno 31/1/2018, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

IL GIUDICE UNICO

F.to: Dr. Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 08.02.2018

P. Il Dirigente

F.to: Dott. Alessandro VINICOLA

Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Inviato: mer feb 21, 2018 5:06 pm
da frankcip
Buongiorno, in merito alla questione allora per farsi riconoscere questi benefici ognuno di noi dovrà fare un ricorso alla corte dei conti?.
Francesco

Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Inviato: lun apr 02, 2018 2:10 pm
da panorama
Evidentemente questi ricorrenti,
per fare Appello al CdS non sanno dell'esistenza di questo forum, altrimenti non l'avrebbero mai fatto, visti i precedenti negativi del CdS, dei Tar, della massima della Corte dei Conti e della sentenza Corte Costituzionale.

Per pubblicità, posto qui ulteriore sentenza NEGATIVA del CdS e, preciso, che sotto la stessa data ne sono state pubblicate altre tutte negative.
-----------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201801987
- Public 2018-03-29 -


Pubblicato il 29/03/2018

N. 01987/2018 REG. PROV. COLL.
N. 03894/2015 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3894 del 2015, proposto da:
Marco Caula, Giuseppe Cicerone, Fabio Corpus, Nadir Dell'Erba, Vincenzo Febraro, Carmine Fiore, Giuseppe Gultieri, Attilio Inverso, Vincenzo Lanzo, Angelo Magliaro, Antonio Marando, Marzio Marconi, Alessandro Marini, Riccardo Milano, Salvatore Nocera, Cosimo Pitrelli, Giuseppe Pizzimenti, Pietro Putortì e Leonardo Varraso, rappresentati e difesi dall'avvocato Katia Giardini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabrizio Barberini in Roma, via Vallombrosa, 55;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE, TORINO, SEZIONE I, n. 339 del 2015.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2018 il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l’avvocato Di Croce, su delega dell’avv. Giardini, e l’avvocato dello Stato Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Gli appellanti, appartenenti alla categoria del personale militare non dirigenziale, espongono di avere prestato servizio militare per conto ONU in determinate zone di intervento per determinati periodi e di avere presentato domanda volta al riconoscimento dei benefici combattentistici, sia sotto il profilo dell’anzianità di servizio sia sotto il profilo del trattamento economico a fini pensionistici, per i servizi resi in tali zone.

L’amministrazione ha respinto tali richieste, sicché, unitamente ad altri interessati che non figurano tra gli odierni appellanti, hanno proposto ricorso presso il TAR Piemonte per l’annullamento di tali atti di diniego ed il conseguente riconoscimento dei benefici economici spettanti in virtù delle missioni anche ai fini pensionistici.

Il giudice di primo grado, con sentenza n. 339 del 2015, ha respinto il ricorso e, per la riforma di tale sentenza, gli interessati hanno proposto il presente appello, articolato nelle doglianze così sintetizzate:

- i ricorrenti hanno proposto al TAR due domande a seguito dell’annullamento delle istanze di rigetto di concessione dei benefici combattentistici, vale a dire accertare e dichiarare l’estensione dei benefici combattentistici per i servizi resi in zone di intervento per conto O.N.U. sia sotto il profilo dell’anzianità di servizio sia sotto il profilo del trattamento economico a fini pensionistici per i periodi non ancora oggetto di prescrizione, mentre la sentenza impugnata avrebbe ritenuto di riconoscere i benefici combattentistici esclusivamente al personale militare dirigenziale;

- il cambiamento per il personale non dirigenziale del sistema retributivo per classi e scatti in quello della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA), meccanismo stipendiale che esclude ogni valorizzazione dell’anzianità di servizio, non comporterebbe l’esclusione dalla concessione dei benefici combattentistici;

- i benefici combattentistici richiesti dai ricorrenti, infatti, non subirebbero alcuna limitazione da detto cambiamento in quanto la legge n. 1746 del 1962 nulla imporrebbe al riguardo;

- nessuna incompatibilità sussiste, né potrebbe sussistere, a livello normativo tra le leggi che riconoscono i benefici combattentistici e quelle che hanno introdotto la figura della RIA;

- la sentenza di primo grado sarebbe altresì censurabile in quanto, nel riconoscere il diritto ai benefici combattentistici sotto il profilo economico solo al personale dirigente, a causa dell’introduzione della RIA per il personale non dirigenziale, si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., tanto che il TAR Friuli Venezia Giulia ha sollevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge n. 1746 del 1962 come interpretato dal diritto vivente;

- l’art. 1 della legge n. 1746 del 1962 comporterebbe per i militari che abbiano effettuato servizio in zone di intervento ONU l’estensione dei benefici attribuiti ai combattenti sia con riferimento all’anzianità di servizio sia con riguardo al trattamento economico a fini pensionistici.

L’Avvocatura Generale dello Stato ha contestato le argomentazioni formulate ed ha concluso per il rigetto dell’appello.

All’udienza pubblica del 1 ° febbraio 2018, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il Collegio rileva in primo luogo che la posizione giuridica dedotta in giudizio dalla parte ricorrente in primo grado, odierna appellante, ha natura di diritto soggettivo avente carattere patrimoniale, sicché la domanda proposta, sebbene prospettata in primo grado anche come azione di annullamento, è qualificabile esclusivamente come azione di accertamento e non involge la legittimità dell’esercizio del potere pubblico.

In altri termini, nel caso di specie, la parte agisce per ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo al riconoscimento dei benefici combattentistici sotto il profilo dell’anzianità di servizio e sotto il profilo del trattamento economico a fini pensionistici per i servizi resi in zone di intervento ONU, per cui i relativi atti di diniego adottati dall’Amministrazione sono sostanzialmente irrilevanti ai fini della disciplina del rapporto in quanto la soddisfazione della situazione giuridica soggettiva, vale a dire l’accertamento del diritto, è realizzabile indipendentemente dal riconoscimento derivante dalla intermediazione di un provvedimento amministrativo (in tal senso, tutta la giurisprudenza sulla distinzione tra atti paritetici ed atti autoritativi sviluppatasi a seguito della c.d. sentenza Fagiolari, Cons. St., V, 1° dicembre 1939 n. 795).

Ne consegue che il thema decidendum del presente giudizio è costituito solo ed unicamente dalla valutazione della fondatezza della pretesa dedotta in ordine alla spettanza dei cc.dd. benefici combattentistici, mentre non assumono alcun rilievo eventuali vizi prospettati in relazione agli atti dell’Amministrazione.

3. Nel merito, l’appello è infondato e va di conseguenza respinto.

3.1 La giurisprudenza del Consiglio di Stato è da tempo pervenuta a conclusioni, da qui questo Collegio non ha motivo per discostarsi, tali da escludere che l’articolo unico della legge n. 1746 del 1962 - secondo cui al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti – si riferisca alla legge n. 390 del 1950 e, quindi, determini l’applicabilità, ai militari operanti in zone d'intervento per conto dell'ONU, della “supervalutazione” (ai fini dell’anzianità di servizio) prevista dalla detta legge.

La legge n. 390 del 1950, emanata nell’immediato periodo postbellico, infatti, deve intendersi riferita ai soli militari impegnati nelle campagne di guerra del periodo bellico 1940 - 1945, senza possibilità di estensione ad eventuali campagne successive.

In tal senso, si è recentemente espressa la Corte Costituzionale che, con sentenza 11 novembre 2016, n. 940, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1746 sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., dal TAR Friuli Venezia Giulia con ordinanze del 2015 (alle quali gli interessati hanno fatto riferimento nel ricorso in appello).

Tale sentenza, tra l’altro, ha posto in rilievo che:

- l’inquadramento corretto della questione non può prescindere dalla considerazione del tempo e delle circostanze che costituirono l’occasio legis della disposizione impugnata, nonché la successiva evoluzione del complessivo quadro normativo di riferimento;

- le circostanze dell’adozione della legge, rese esplicite dagli atti parlamentari (l’uccisione di numerosi militari italiani impiegati in Kindu, ex Congo belga, avvenuta nel novembre del 1961), evidenziano una situazione a quel tempo del tutto nuova (la partecipazione delle forze armate italiane a missioni in zone di conflitto per conto dell’ONU) ed in gran parte sfornita di adeguata disciplina specifica; di qui la soluzione legislativa di estendere al personale partecipante alla missione la disciplina prevista per le campagne di guerra;

- solo molti anni dopo e in un contesto profondamente mutato, dal punto di vista sia internazionale che dell’ordinamento militare italiano, la proliferazione delle cosiddette “missioni di pace” sotto l’egida delle Nazioni Unite ha prodotto una legislazione specifica, di regola dettata per singole missioni o per gruppi di missioni;

- tali provvedimenti legislativi contengono previsioni dettagliate in materia di trattamento economico e previdenziale, di indennità di missione e di coperture assicurative specifiche in favore del personale militare coinvolto;

- per effetto del mutato contesto internazionale e dell’evoluzione dell’ordinamento militare, l’interprete non può più arrestarsi alla generale equiparazione posta dalla disposizione impugnata tra i militari impegnati in missioni per conto dell’ONU ed i «combattenti» impegnati in «campagne di guerra», in quanto per i primi il legislatore ha di volta in volta individuato regole specifiche incidenti sul trattamento retributivo e pensionistico nonché dirette anche a compensare gli specifici rischi connessi agli interventi;

- in occasione dell’adozione delle disposizioni successive, il legislatore ha sempre dimostrato di aver avuto ben presente la distinzione tra le campagne di guerra e le missioni ONU;

- in sostanza, l’esame della disciplina entrata in vigore successivamente alla legge n. 1746 del 1962 restituisce un quadro particolarmente articolato, stratificatosi nel corso degli ultimi decenni, nei quali buona parte dei benefici sono stati destinati esclusivamente a soggetti coinvolti a vario titolo nell’ultimo conflitto mondiale, mentre solo alcuni di essi sono stati successivamente estesi anche ai militari impiegati nelle missioni ONU;

- di contro, a quei soggetti che dovessero assumere in futuro la qualifica di veri e propri “combattenti”, anche al di fuori del servizio militare svolto professionalmente, attualmente l’ordinamento riserva la particolare provvidenza prevista dall’art. 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973, giusta il richiamo posto dall’art. 1858 cod. ord. mil.;

- il tutto risulta frutto di scelte discrezionali del legislatore non irragionevoli;

- tale assunto è confermato proprio dalla disciplina delle missioni svolte per conto delle Nazioni Unite, per le quali le disposizioni, che di volta in volta hanno stabilito il trattamento economico ed accessorio unitamente ad altre provvidenze, hanno tenuto in considerazione anche le rilevanti specificità e criticità delle singole missioni;

- non sussiste alcuna sperequazione tra la posizione del militare che, nell'ambito di un servizio svolto professionalmente, decida volontariamente di partecipare a missioni internazionali - e che quindi riceva un peculiare trattamento retributivo e stipendiale, comunque migliorativo rispetto a quello normalmente percepito nel corso del rapporto di lavoro - e quella dell'arruolato in seguito a provvedimenti più o meno generali di richiamo alle armi, cui spetterebbe, allo stato della legislazione esistente, oltre alla sola supervalutazione di cui all' art. 18 del D.P.R. n. 1092 del 1973, un compenso giornaliero, il cosiddetto "soldo", poco più che simbolico.

3.2 L'art. unico delle L. n. 1746 del 1962, invece, deve intendersi come originariamente riferito agli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 9 e 7 del R.D. n. 1427 del 1922.

Tuttavia, come condivisibilmente sostenuto dalla sentenza appellata, che riprende la giurisprudenza di questa Sezione (ex multis: Cons. Stato, IV, n. 5172 del 2014; Cons. Stato, IV, n. 2480 del 2013), tali benefici economici potevano logicamente trovare applicazione solo in presenza di una struttura stipendiale fondata su un sistema di progressione economica per classi e scatti, e pertanto non sono più attuali a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell'estensione anche al personale militare non dirigenziale dell'istituto della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) in luogo dei precedenti meccanismi di progressione economica per classi e scatti, ai sensi dell’art. 1 co. 3 del D.L. n. 379 del 1987, convertito con modificazioni dalla L. n. 478 del 1987.

Tale circostanza preclude obiettivamente l’applicabilità agli appellanti dei benefici di cui all’articolo unico della legge n. 1746 del 1962 in ragione della inapplicabilità della disciplina cui faceva rinvio e, quindi, della sopravvenuta incompatibilità tra le rispettive discipline.

Peraltro, il legislatore, introducendo il sistema stipendiale parametrale, se da un lato, ha confermato la conclusione del vecchio sistema di progressione stipendiale automatica per il personale militare non dirigente, dall’altro, ha mantenuto in vigore per il personale militare dirigente il sistema di progressione economica per classi e scatti, rendendo tuttora applicabile il beneficio in parola nei confronti degli appartenenti a tale categoria.

Va, poi, osservato che anche il richiamo, operato nell’appello, alla previsione dell’articolo 5 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165 non risulta tale da fondare una diversa conclusione. Tale disposizione, infatti, non specifica che gli aumenti del periodo di servizio ivi riconosciuti siano attribuiti anche al personale non dirigenziale, lasciando impregiudicata la definizione di tale questione, da risolversi nel senso innanzi indicato.

Infine, il Collegio non ritiene persuasiva la doglianza formulata dagli appellanti in ordine alla violazione dell’art. 3 Cost. ed alla conseguente disparità di trattamento tra il personale militare in quanto il diritto ai benefici combattentistici sotto il profilo economico sarebbe riconosciuto al solo personale dirigente a causa dell’introduzione della RIA per il personale non dirigente.

Infatti, come già posto in rilievo da questo Consiglio di Stato in sede consultiva, nessuna irragionevole iniquità si determina quando ci si trovi in presenza di normative che regolano in modo radicalmente diverso la struttura stipendiale delle diverse categorie di personale, soprattutto quando, come avviene tra personale dirigente e personale non dirigente, il personale stesso appartiene a carriere radicalmente distinte e separate (cfr. Cons. Stato, II, n. 1273 del 2013, che richiama Cons, Stato, IV, n. 5475 del 2007).

D’altra parte, fermo restando che tra differenti categorie di personale e tra sistemi retributivi profondamente diversi deve essere esclusa la paventata disparità di trattamento, l’accertamento di quest’ultima, attesa la sussistente architettura stipendiale per il personale militare non dirigenziale, non potrebbe in alcun caso tradursi nel riconoscimento del beneficio economico in questione in favore degli appellanti.

4. Ragioni di equità, unitamente all’iniziale oscillazione giurisprudenziale in materia, inducono a disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Compensa le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Troiano, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Caponigro Paolo Troiano





IL SEGRETARIO

Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Inviato: mar apr 03, 2018 4:14 pm
da magic60
panorama ha scritto:Evidentemente questi ricorrenti,
per fare Appello al CdS non sanno dell'esistenza di questo forum, altrimenti non l'avrebbero mai fatto, visti i precedenti negativi del CdS, dei Tar, della massima della Corte dei Conti e della sentenza Corte Costituzionale.

Per pubblicità, posto qui ulteriore sentenza NEGATIVA del CdS e, preciso, che sotto la stessa data ne sono state pubblicate altre tutte negative.
ha scritto:Messaggioda Airone1961 » ven gen 05, 2018 3:10 pm

Benefici combattentistici andrebbero di diritto soltanto a chi ha fatto la guerra , e consentitemi di dirvi che la nostra amata patria ripudia la guerra che quindi questi benefici nessuno è in diritto di reclamare tranne i nonni quei nonni che sono stati in guerra
Caro Panorama ed Airone1961, questi ricorrenti partono dal presupposto sacrosanto che è quello di chiedere un beneficio in base ad una circolare che il CSMD si prende la briga di emanare aggiornando di volta in volta "le zone di intervento ai fini dell'applicazione della legge 11 dicembre 1962 n. 1746". Fra l'altro, nessuno si sarebbe mai sognato di chiedere dei benefici previsti dalla legge citata sopra se lo SMD non emettesse questa circolare periodicamente e che altrimenti mi viene da chiedere a cosa possa servire. Qui sembra che i pazzi siano i ricorrenti, ma è l'amministrazione che mette a disposizione i mezzi per chiedere dei benefici che nessuno si sarebbe mai sognato di chiedere o forse come beneficio se ne intendeva solo la trascrizione su foglio matricolare. Sempre l'amministrazione prevede che alcune missioni volate in favore della risoluzione ONU ... siano trascritte in rosso sul libretto di volo come missioni belliche, e che sempre per le stesse operazioni venga riconosciuto dalla DGPM un distintivo "per equipaggio fisso di volo che ha partecipato ad azioni belliche specialità EW - ORO 3° grado". Ma chi ha mai chiesto niente.
O forse tutto ciò era destinato solo agli alti ranghi e quando si sono presentati i marescialli hanno pensato di dire che a loro non spettava niente perché non sottoposti a trattamento economico con classi e scatti.
Forse questo bisognerebbe spiegarlo anche ai giudici. Meditare

Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Inviato: mar apr 03, 2018 6:43 pm
da panorama
Qui allora bisogna fare la guerra al Ministero e SMD nel senso che fanno credere un qualcosa di più che in effetti non c'è.
Qui, allora non resta che chiedere il risarcimento dei danni per ottenere il rimborso integrale delle spese legali e spese di giustizia sostenute per fare questi ricorsi inutili e perdenti dall'inizio.