BENEFICI ECONOMICI EX ART. 1801 C.O.M. (EX ART. 117 E 120 R.D. N. 3458/1928)

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aeronatica
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BENEFICI ECONOMICI EX ART. 1801 C.O.M. (EX ART. 117 E 120 R.D. N. 3458/1928)

Messaggio da aeronatica »

Egregi Signori, un cordiale saluto a tutto il forum.
E' con immensa soddisfazione che aggiorno i lettori con sentenza afferente al titolo emessa ieri 06.12.2021 dal C.D.S., II Sezione, che determina per l'ennesima volta sconfitta del Ministero Difesa su un tema apparentemente di minore interesse.
Si tratta in tale decisione di individuare, determinare e sancire - magari una volta per tutte - la data di decorrenza dell'insorgenza del diritto di percezione di detti benefici.
In passato vi sono stati diversi orientamenti e poi "recentemente" l'orientamento giurisprudenziale si è orientato in modo costante verso la decisione di far coincidere il diritto agli arretrati economici dei benefici a decorrere dalla data di proposizione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e non dalla data del verbale della C.M.O. o, peggio, dalla data del decreto di previmil.
I Benefici economici in parola secondo il CDS con decisione odierna a conferma di orientamento granitico e costante decorrono e coincidono dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio.
Si ponga attenzione, per cortesia, non decorrono dalla data di richiesta del beneficio economico ex art. 1801 C.O.M. (perchè la domanda dell'interessato non è necessaria in quanto devono essere pagati d'ufficio in quanto previsti per legge) ma decorrono dalla data di presentazione dell'istanza di dipendenza.
Quindi l'amministrazione potrà anche impiegarci 10 anni a concludere il procedimento ma dovrà pagare i benefici dalla data di presentazione della prima istanza di riconoscimento ove si realizzino i precetti previsti dalla legge per il diritto ai benefici.
ALTRA PRONUNCIA CONTRO L'OPERATO DIFFUSO DELL'AMMINISTRAZIONE.
Purtroppo sono certo che i mitici dirigenti della ligia D.G. cosiddetta competente procederanno comunque con magnifica perdurante determinazione a negare tale citata decorrenza.
In ogni caso ora ogni dipendente ha una nuova freccia nella propria faretra da utilizzare nelle azioni difensive.
Piccole e grandi soddisfazioni che piano a piano giungono a destinazione.
In passato avevo già pubblicato precedenti messaggi sulla materia ex art. 1801 ed oggi almeno questo capitolo è giunto a destinazione nel suo lungo ed indegno viaggio iniziato in primo grado con la firma del ricorso in data 31.01.2014 e conclusosi in appello ieri, 06.12.2021 dopo SOLAMENTE quasi 8 anni.
Niente male, sistema efficace ed efficiente.
Avevo ragione nel sostenere precetti logici di civiltà che non sempre appaiono rispettati e per vedere sancita la mia ragione ho dovuto aspettare 8 anni.
Ebbene, in 8 anni quanti decreti analoghi al mio sono stati emessi dai cari dirigenti profumatamente pagati?
Quanti colleghi non hanno avuto quanto gli spettava?
Resta da comprendere, ove possibile, come mai pur avendo ragione e pur risultando vittorioso sia in prime cure sia in appello le spese legali sostenute rimangano a mio carico.
In tale modo l'utilità economica dei risultati del ricorso è stata azzerata dal costo della causa in due gradi di giudizio così forse, il prossimo ricorrente, eviterà di fare causa per evitare di perderci soldi.
Ecco, forse, il messaggio vero che si è voluto lanciare: si spenderebbe meno e si guadagnerebbe di più astenendosi dal voler far valere i propri diritti, tanto anche se vinci non hai utilità.....
Logica troppo contorta per il mio unico neurone: hai ragione, hai vinto, complimenti le spese le paghi tu.
Tutto lineare.
Secondo me, comunque, far valere i propri diritti non ha prezzo ed i benefici economici poi confluiscono su tutti i trattamenti seguenti e correlati negli anni a venire.
In ogni caso ora, ancora più di prima, è stato sancito senza dubbio alcuno il giorno dal quale debbano decorrere i benefici previsti con utilità per tutti.
Invito tutti, quindi, a valutare eventuale richiesta di arretrati sulle poste stipendiali non corrisposte.
Resto a disposizione per ogni necessità pubblicando di seguito la decisione del C.D.S..
Cordiali saluti

PUBBLICATA IL 06.12.2021
N. 8134/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00162/2015 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 162 del 2015, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è
domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Manlio Davide Mario Ferrario, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
Zaccaglino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Tafuro in
Roma, via Orazio, 3;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione
Prima) n. 2547/2014, resa tra le parti, concernente decorrenza dei benefici
economici per infermità dipendente da causa di servizio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Manlio Davide Mario Ferrario;
N. 00162/2015 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice, nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2021, la Cons. Laura
Marzano;
Nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Lombardia, Sede di Milano, il sig.
Ferrario, Maresciallo alle dipendenze dell’Aeronautica Militare, con ultima sede di
servizio effettivo presso il Centro Meteorologico Regionale di Milano, ha chiesto
l’annullamento del provvedimento di diniego di diniego del 4 novembre 2013
emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare -
IV Reparto, 9^ Divisione, nella parte in cui afferma che il diritto ai benefici di cui
agli artt. 117 e 120 R.D. n. 3458 del 1928 (attualmente previsti dall’art. 1801 D.Lgs.
n. 66 del 2010) sorge soltanto per effetto dell’accertamento medico, che riconosce
la sussistenza della patologia.
Il T.A.R. Lombardia, con sentenza n. 2547 del 24 ottobre 2014, ha accolto il ricorso
affermando che, in ossequio all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la
sentenza n. 1881 del 2011, la data utile ai fini di valutazione (e conseguente
decorrenza del riconoscimento) dei presupposti del beneficio in esame debba essere
quella della domanda per il riconoscimento della causa di servizio, e non la data di
riconoscimento di esso.
Avverso tale sentenza è insorto il Ministero della Difesa sostenendone l’erroneità e
invocando giurisprudenza di segno contrario del Consiglio di Stato il quale, sia in
sede consultiva che giurisdizionale (cfr. parere n. 3539/2006 in data 17 aprile 2007;
parere n. 3765/2008 in data 9 marzo 2010; sentenza Sez. IV n. 2683/11, parere n.
3058/13 del 28 giugno 2013), afferma che il diritto al beneficio sorge dalla data del
processo verbale.
All’argomentazione per cui ogni ritardo nei tempi procedimentali si ritorcerebbe
N. 00162/2015 REG.RIC.
contro il soggetto in attesa del beneficio, il Ministero contrappone l’osservazione
che, al contrario, il procedimento di accertamento delle patologie e della causa di
servizio è tipizzato dalla relativa normativa ed ha tempi prefissati della legge il cui
superamento è fonte di responsabilità per l’amministrazione.
L’appellato Maresciallo Manlio Davide Mario Ferrario si è costituito nel presente
grado di giudizio per resistere al gravame, del quale ha chiesto la reiezione con
integrale conferma della sentenza impugnata.
Ha, in ogni caso, eccepito l’inammissibilità dell’appello in quanto, prima della sua
proposizione, l’amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza gravata ordinando
alle proprie articolazioni il pagamento del dovuto con decorrenza dalla data del 2
febbraio 2002, così prestando acquiescenza alla sentenza impugnata.
Con note di udienza depositate in data 29 novembre 2021 l’appellante ha chiesto la
decisione della causa sugli scritti.
All’udienza pubblica del 30 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Si può prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare, essendo l’appello
infondato.
Il Collegio non ignora l’orientamento secondo cui il diritto al beneficio sorge dalla
data del processo verbale che accerta la patologia.
Tuttavia ritiene più persuasivo il diverso orientamento secondo cui il tempo che
l’amministrazione impiega per concludere il procedimento non può risolversi a
danno dell’interessato.
E’ stato, invero affermato che l’amministrazione non può invocare a supporto del
provvedimento di diniego dei benefici il tempo impiegato per istruire e decidere la
domanda di riconoscimento della causa di servizio: “tempo – tra l’altro –
eclatantemente maggiore rispetto ai termini – sia pure non perentori – fissati per la
conclusione del relativo procedimento e che, nondimeno, dovrebbe in via del tutto
illogica, e in ben evidente contrasto rispetto al principio fondamentale del “buon
andamento” dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.; cfr., altresì, l’attuale testo
dell’art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241), ritorcersi addirittura a discapito del
N. 00162/2015 REG.RIC.
presentatore della domanda” (Cons. Stato, Sez. IV, 28 marzo 2011, n. 1881).
Il principio per cui l’amministrazione non può avvalersi di un ritardo da essa stessa
creato per sottrarsi artificiosamente ai propri doveri è stato, peraltro, affermato
anche in una fattispecie in cui al militare, in occasione della visita da parte della
commissione medica ospedaliera, era stata riscontrata una patologia di gravità tale
da determinarne l’immediato collocamento in congedo con decorrenza dal giorno
precedente: è stato ivi osservato come la condotta dell’amministrazione, in quel
caso consistente nell’artificio della retrodatazione di un giorno del collocamento in
quiescenza, non possa legittimarne il sottrarsi al doveroso riconoscimento dei
benefici economici per cui è causa (Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1502).
In definitiva il Collegio ritiene che la durata dei procedimenti di riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio, in ragione della quale il provvedimento
conclusivo abitualmente giunge a distanza di molti anni dalla domanda
dell’interessato, non può risolversi a danno dello stesso.
Né, a elidere tale considerazione, può soccorrere l’obiezione dell’appellante
secondo cui il ritardo nella conclusione del procedimento è fonte di responsabilità
per l’amministrazione, trattandosi di una conseguenza diversa, ulteriore ed
eventuale, che non interferisce con il diritto dell’interessato a vedersi riconoscere il
beneficio, in presenza di tutti i presupposti di legge, a far data dalla relativa
domanda e non già da quella, successiva di molti anni, di accertamento della
infermità.
In ragione di tali considerazioni l’appello deve essere respinto con conferma
integrale della sentenza impugnata.
3. La presenza di diversi orientamenti in giurisprudenza, di cui si è dato conto,
giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente
pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto,
N. 00162/2015 REG.RIC.
conferma la sentenza impugnata.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 con
l'intervento dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Laura Marzano Giulio Castriota Scanderbeg
IL SEGRETARIO


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nonno Alberto
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Re: BENEFICI ECONOMICI EX ART. 1801 C.O.M. (EX ART. 117 E 120 R.D. N. 3458/1928)

Messaggio da nonno Alberto »

aeronatica ha scritto: mar dic 07, 2021 7:44 pm Egregi Signori, un cordiale saluto a tutto il forum.
E' con immensa soddisfazione che aggiorno i lettori con sentenza afferente al titolo emessa ieri 06.12.2021 dal C.D.S., II Sezione, che determina per l'ennesima volta sconfitta del Ministero Difesa su un tema apparentemente di minore interesse.
Si tratta in tale decisione di individuare, determinare e sancire - magari una volta per tutte - la data di decorrenza dell'insorgenza del diritto di percezione di detti benefici.
In passato vi sono stati diversi orientamenti e poi "recentemente" l'orientamento giurisprudenziale si è orientato in modo costante verso la decisione di far coincidere il diritto agli arretrati economici dei benefici a decorrere dalla data di proposizione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e non dalla data del verbale della C.M.O. o, peggio, dalla data del decreto di previmil.
I Benefici economici in parola secondo il CDS con decisione odierna a conferma di orientamento granitico e costante decorrono e coincidono dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio.
Si ponga attenzione, per cortesia, non decorrono dalla data di richiesta del beneficio economico ex art. 1801 C.O.M. (perchè la domanda dell'interessato non è necessaria in quanto devono essere pagati d'ufficio in quanto previsti per legge) ma decorrono dalla data di presentazione dell'istanza di dipendenza.
Quindi l'amministrazione potrà anche impiegarci 10 anni a concludere il procedimento ma dovrà pagare i benefici dalla data di presentazione della prima istanza di riconoscimento ove si realizzino i precetti previsti dalla legge per il diritto ai benefici.
ALTRA PRONUNCIA CONTRO L'OPERATO DIFFUSO DELL'AMMINISTRAZIONE.
Purtroppo sono certo che i mitici dirigenti della ligia D.G. cosiddetta competente procederanno comunque con magnifica perdurante determinazione a negare tale citata decorrenza.
In ogni caso ora ogni dipendente ha una nuova freccia nella propria faretra da utilizzare nelle azioni difensive.
Piccole e grandi soddisfazioni che piano a piano giungono a destinazione.
In passato avevo già pubblicato precedenti messaggi sulla materia ex art. 1801 ed oggi almeno questo capitolo è giunto a destinazione nel suo lungo ed indegno viaggio iniziato in primo grado con la firma del ricorso in data 31.01.2014 e conclusosi in appello ieri, 06.12.2021 dopo SOLAMENTE quasi 8 anni.
Niente male, sistema efficace ed efficiente.
Avevo ragione nel sostenere precetti logici di civiltà che non sempre appaiono rispettati e per vedere sancita la mia ragione ho dovuto aspettare 8 anni.
Ebbene, in 8 anni quanti decreti analoghi al mio sono stati emessi dai cari dirigenti profumatamente pagati?
Quanti colleghi non hanno avuto quanto gli spettava?
Resta da comprendere, ove possibile, come mai pur avendo ragione e pur risultando vittorioso sia in prime cure sia in appello le spese legali sostenute rimangano a mio carico.
In tale modo l'utilità economica dei risultati del ricorso è stata azzerata dal costo della causa in due gradi di giudizio così forse, il prossimo ricorrente, eviterà di fare causa per evitare di perderci soldi.
Ecco, forse, il messaggio vero che si è voluto lanciare: si spenderebbe meno e si guadagnerebbe di più astenendosi dal voler far valere i propri diritti, tanto anche se vinci non hai utilità.....
Logica troppo contorta per il mio unico neurone: hai ragione, hai vinto, complimenti le spese le paghi tu.
Tutto lineare.
Secondo me, comunque, far valere i propri diritti non ha prezzo ed i benefici economici poi confluiscono su tutti i trattamenti seguenti e correlati negli anni a venire.
In ogni caso ora, ancora più di prima, è stato sancito senza dubbio alcuno il giorno dal quale debbano decorrere i benefici previsti con utilità per tutti.
Invito tutti, quindi, a valutare eventuale richiesta di arretrati sulle poste stipendiali non corrisposte.
Resto a disposizione per ogni necessità pubblicando di seguito la decisione del C.D.S..
Cordiali saluti

PUBBLICATA IL 06.12.2021
N. 8134/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00162/2015 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 162 del 2015, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è
domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Manlio Davide Mario Ferrario, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
Zaccaglino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Tafuro in
Roma, via Orazio, 3;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione
Prima) n. 2547/2014, resa tra le parti, concernente decorrenza dei benefici
economici per infermità dipendente da causa di servizio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Manlio Davide Mario Ferrario;
N. 00162/2015 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice, nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2021, la Cons. Laura
Marzano;
Nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Lombardia, Sede di Milano, il sig.
Ferrario, Maresciallo alle dipendenze dell’Aeronautica Militare, con ultima sede di
servizio effettivo presso il Centro Meteorologico Regionale di Milano, ha chiesto
l’annullamento del provvedimento di diniego di diniego del 4 novembre 2013
emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare -
IV Reparto, 9^ Divisione, nella parte in cui afferma che il diritto ai benefici di cui
agli artt. 117 e 120 R.D. n. 3458 del 1928 (attualmente previsti dall’art. 1801 D.Lgs.
n. 66 del 2010) sorge soltanto per effetto dell’accertamento medico, che riconosce
la sussistenza della patologia.
Il T.A.R. Lombardia, con sentenza n. 2547 del 24 ottobre 2014, ha accolto il ricorso
affermando che, in ossequio all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la
sentenza n. 1881 del 2011, la data utile ai fini di valutazione (e conseguente
decorrenza del riconoscimento) dei presupposti del beneficio in esame debba essere
quella della domanda per il riconoscimento della causa di servizio, e non la data di
riconoscimento di esso.
Avverso tale sentenza è insorto il Ministero della Difesa sostenendone l’erroneità e
invocando giurisprudenza di segno contrario del Consiglio di Stato il quale, sia in
sede consultiva che giurisdizionale (cfr. parere n. 3539/2006 in data 17 aprile 2007;
parere n. 3765/2008 in data 9 marzo 2010; sentenza Sez. IV n. 2683/11, parere n.
3058/13 del 28 giugno 2013), afferma che il diritto al beneficio sorge dalla data del
processo verbale.
All’argomentazione per cui ogni ritardo nei tempi procedimentali si ritorcerebbe
N. 00162/2015 REG.RIC.
contro il soggetto in attesa del beneficio, il Ministero contrappone l’osservazione
che, al contrario, il procedimento di accertamento delle patologie e della causa di
servizio è tipizzato dalla relativa normativa ed ha tempi prefissati della legge il cui
superamento è fonte di responsabilità per l’amministrazione.
L’appellato Maresciallo Manlio Davide Mario Ferrario si è costituito nel presente
grado di giudizio per resistere al gravame, del quale ha chiesto la reiezione con
integrale conferma della sentenza impugnata.
Ha, in ogni caso, eccepito l’inammissibilità dell’appello in quanto, prima della sua
proposizione, l’amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza gravata ordinando
alle proprie articolazioni il pagamento del dovuto con decorrenza dalla data del 2
febbraio 2002, così prestando acquiescenza alla sentenza impugnata.
Con note di udienza depositate in data 29 novembre 2021 l’appellante ha chiesto la
decisione della causa sugli scritti.
All’udienza pubblica del 30 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Si può prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare, essendo l’appello
infondato.
Il Collegio non ignora l’orientamento secondo cui il diritto al beneficio sorge dalla
data del processo verbale che accerta la patologia.
Tuttavia ritiene più persuasivo il diverso orientamento secondo cui il tempo che
l’amministrazione impiega per concludere il procedimento non può risolversi a
danno dell’interessato.
E’ stato, invero affermato che l’amministrazione non può invocare a supporto del
provvedimento di diniego dei benefici il tempo impiegato per istruire e decidere la
domanda di riconoscimento della causa di servizio: “tempo – tra l’altro –
eclatantemente maggiore rispetto ai termini – sia pure non perentori – fissati per la
conclusione del relativo procedimento e che, nondimeno, dovrebbe in via del tutto
illogica, e in ben evidente contrasto rispetto al principio fondamentale del “buon
andamento” dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.; cfr., altresì, l’attuale testo
dell’art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241), ritorcersi addirittura a discapito del
N. 00162/2015 REG.RIC.
presentatore della domanda” (Cons. Stato, Sez. IV, 28 marzo 2011, n. 1881).
Il principio per cui l’amministrazione non può avvalersi di un ritardo da essa stessa
creato per sottrarsi artificiosamente ai propri doveri è stato, peraltro, affermato
anche in una fattispecie in cui al militare, in occasione della visita da parte della
commissione medica ospedaliera, era stata riscontrata una patologia di gravità tale
da determinarne l’immediato collocamento in congedo con decorrenza dal giorno
precedente: è stato ivi osservato come la condotta dell’amministrazione, in quel
caso consistente nell’artificio della retrodatazione di un giorno del collocamento in
quiescenza, non possa legittimarne il sottrarsi al doveroso riconoscimento dei
benefici economici per cui è causa (Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1502).
In definitiva il Collegio ritiene che la durata dei procedimenti di riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio, in ragione della quale il provvedimento
conclusivo abitualmente giunge a distanza di molti anni dalla domanda
dell’interessato, non può risolversi a danno dello stesso.
Né, a elidere tale considerazione, può soccorrere l’obiezione dell’appellante
secondo cui il ritardo nella conclusione del procedimento è fonte di responsabilità
per l’amministrazione, trattandosi di una conseguenza diversa, ulteriore ed
eventuale, che non interferisce con il diritto dell’interessato a vedersi riconoscere il
beneficio, in presenza di tutti i presupposti di legge, a far data dalla relativa
domanda e non già da quella, successiva di molti anni, di accertamento della
infermità.
In ragione di tali considerazioni l’appello deve essere respinto con conferma
integrale della sentenza impugnata.
3. La presenza di diversi orientamenti in giurisprudenza, di cui si è dato conto,
giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente
pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto,
N. 00162/2015 REG.RIC.
conferma la sentenza impugnata.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 con
l'intervento dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Laura Marzano Giulio Castriota Scanderbeg
IL SEGRETARIO

Ciao Manlio,

Bravo per l'obiettivo raggiunto e per l'informazione.

Alberto
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airone7388
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Re: BENEFICI ECONOMICI EX ART. 1801 C.O.M. (EX ART. 117 E 120 R.D. N. 3458/1928)

Messaggio da airone7388 »

Buonasera, grazie Aeronautica un'ottima sentenza, anche nel mio caso hanno pagato gli attetrati in data errata cioè dalla data di ascrivibilità tabellare ma io nel mio caso non ho mai presentato istanza di causa di servizio perchè mi hanno fatto il Modello C. In questo caso, quando l'istanza di dipendenza di causa di servizio corrisponde appunto con il Modello C, che succede? Posso richiedere la revisione del conteggio al mio ufficio amministrativo contabile? Grazie tanto.
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nonno Alberto
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Re: BENEFICI ECONOMICI EX ART. 1801 C.O.M. (EX ART. 117 E 120 R.D. N. 3458/1928)

Messaggio da nonno Alberto »

airone7388 ha scritto: mar dic 07, 2021 10:38 pm Buonasera, grazie Aeronautica un'ottima sentenza, anche nel mio caso hanno pagato gli attetrati in data errata cioè dalla data di ascrivibilità tabellare ma io nel mio caso non ho mai presentato istanza di causa di servizio perchè mi hanno fatto il Modello C. In questo caso, quando l'istanza di dipendenza di causa di servizio corrisponde appunto con il Modello C, che succede? Posso richiedere la revisione del conteggio al mio ufficio amministrativo contabile? Grazie tanto.

La patologia deve essere ascritta a tabella A.


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airone7388
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Re: BENEFICI ECONOMICI EX ART. 1801 C.O.M. (EX ART. 117 E 120 R.D. N. 3458/1928)

Messaggio da airone7388 »

Si certo Nonno Alberto, Modello C ascritto a A5, ma sai bene che come afferma la sentenza postata, il Modello C corrisponde, nel caso di specie, con quella che è l'istanza di dipendenza di causa di servizio, sbaglio qualcosa??
mauri64
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Re: BENEFICI ECONOMICI EX ART. 1801 C.O.M. (EX ART. 117 E 120 R.D. N. 3458/1928)

Messaggio da mauri64 »

Salve aeronatica,
complimenti per l'ottimo risultato raggiunto.

Saluti
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NavySeals
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Re: BENEFICI ECONOMICI EX ART. 1801 C.O.M. (EX ART. 117 E 120 R.D. N. 3458/1928)

Messaggio da NavySeals »

Bravo aeronatica!
Adesso però mi si apre un ulteriore dubbio. Come noto, tale incremento spetta se il riconoscimento della cds avviene in costanza di servizio. Ma se avviene dopo? Faccio un esempio:
Caio ancora in servizio presenta domanda di riconoscimento nel 2014. Il 01.06.2016 viene riformato. Nel 2017 gli viene notificato il diniego. Ricorre alla corte dei conti che nel 2018 gli da ragione, riconoscendo la cds e concedendo la ppo (retroattiva dal 02.06.2016, primo giorno dopo la riforma).
Spettano in questo caso? Grazie e ancora complimenti.
aeronatica
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Re: BENEFICI ECONOMICI EX ART. 1801 C.O.M. (EX ART. 117 E 120 R.D. N. 3458/1928)

Messaggio da aeronatica »

Buon giorno a tutti.
Rispondo a NavySeals ma mi rivolgo a tutti.
No, egregi, non seguiamo pedissequamente la linea divulgata e diffusa proprio da chi dovrebbe tutelarci ed invece tutela la propria misera carriera.
NON E' ASSOLUTAMENTE COSI'!!!!!!!!!!
I BENEFICI IN ARGOMENTO EX ART. 1801 C.O.M. SPETTANO ANCHE SE LA CDS VIENE RICONOSCIUTA NON IN COSTANZA DI SERVIZIO!!!!!!!
NON CADIAMO NELLE TRAPPOLE DIVULGATE DA CHI E' PEGGIO DI MEDEA.
Esiste giurisprudenza Amministrativa costante univoca e granitica che sancisce fino alla nausea il principio di diritto secondo il quale è oramai acclarato che i benefici in argomento spettino anche se il riconoscimento intervenga dopo il collocamento in congedo!!!
L'IMPORTANTE ED ESSENZIALE E' CHE L'ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DI DIPENDENZA DA CSO SIA STATA POSTA IN COSTANZA DI SERVIZIO, CIOE' PRIMA DI CESSARE!!!!
I due profili sono diversi e differenti e non di poco conto.
LA CIRCOSTANZA SECONDO LA QUALE IL BENEFICIO ECONOMICO NON SPETTEREBBE SE IL RICONOSCIMENTO E' INTERVENUTO DOPO LA CESSAZIONE E' PURA BUFALA O NEWS FAKE MESSA IN CIRCOLAZIONE E MANTENUTA IN ESSERE DA PRODIGHI DIRIGENTI MERCENARI AL SOLDO PER POCHI CENTESIMI CHE PER FARSI BELLI HANNO INSERITO MOTU PROPRIO IN TOTALE AUTOREFERENZIALE POTESTA' DITTATORIALE UN REQUISITO INVENTATO NON PREVISTO DALLA LEGGE.
IN TAL SENSO SI SONO ESPRESSE LE SENTENZE DEL C.D.S. CHE HANNO SANCITO IL DIRITTO AL PAGAMENTO DEL BENEFICIO ANCHE SE RICONOSCIUTO NON IN COSTANZA DI SERVIZIO QUANDO ORAMAI IN CONGEDO PURCHE' L'ISTANZA STESSA ABBIA ESPLICATO EFFETTO IN COSTANZA DI IMPIEGO.
SAREBBE ANCHE ORA DI RADDRIZZARE QUESTA BARCA CHE NAVIGA STORTA DALL'INIZIO PER VOLERE DEL COMANDANTE GUERCIO SOLO QUANDO VUOLE LUI.
Non me ne voglia NavySeals, nulla mi fa riferire a lui che anzi, invece, ringrazio per tutto ciò che fa nel Forum assieme a grandi altri, giacché mi ha dato l'opportunità di chiarire questo aspetto sul quale anni or sono avevo pubblicato altre sentenze che avevo ottenuto a tal proposito.
In effetti la pronuncia del CDS che ha aperto l'attuale argomento è la conclusione dell'iter processuale afferente la data di insorgenza del diritto ma nel mio caso, prima di questo contenzioso, ho dovuto affrontare anche la causa relativa al diritto dei benefici che il genio di turno mi aveva negato proprio perchè il riconoscimento era intervenuto dopo il mio collocamento in congedo con istanza presentata in costanza di servizio come nel caso prospettato da NavySeals.
Pertanto, prima ho dovuto vincere la causa per la spettanza del diritto a percepire i benefici ex art. 1801, poi raggiunto tale obbiettivo, dato che gli stessi mi sono stati pagati con effetto da una data sbagliata, ho intrapreso la successiva battaglia nel 2014 che si è conclusa l'altro ieri.

Ritengo meritevole la valutazione di un deposito in via giurisdizionale di una pluralità di ricorsi al fine di ottenere il rispetto dei propri diritti, dopo aver onorato con il servizio i propri doveri, giusto per giungere in via definitiva al pagamento dei benefici che - si badi bene - discendono direttamente dalla legge al verificarsi dei presupposti da essa stabiliti.
Le circolari applicative dovrebbero essere fatte per dare applicazione ai precetti della legge e non inventarsi di sana pianta condizioni di comodo non previste dal legislatore.
Qui, a maggior chiarezza, ripubblico detta sentenza ma ve ne sono anche ulteriori.
Cordiali saluti a tutti.


N. 01950/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00919/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 919 del 2013, proposto da:
Manlio Davide Mario Ferrario, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino nel cui studio in Milano, via Fontana, n. 18 è elettivamente domiciliato
contro
Ministero della Difesa, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso il cui ufficio in Milano, via Freguglia n. 1 è ex lege domiciliato
per l'annullamento
del provvedimento protocollo n.0463145 di data 19.12.2012 emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare - IV Reparto, 10a Divisione, 2a Sezione e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, conseguenti e susseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2013 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, militare affetto da infermità invalidante riconosciuta dipendente da causa di servizio, ha richiesto all’Amministrazione di appartenenza il riconoscimento dei benefici economici previsti dall’art. 1801 del D.lgs. 66/2010 e dalla L. 359/1950.
Il Ministero della difesa, con il provvedimento impugnato, ha, tuttavia, rigettato la domanda. sostenendo che i richiesti benefici spetterebbero solo ai militari che sono ancora in forza al momento del riconoscimento della dipendenza della invalidità da causa di servizio, mentre il Maresciallo Ferrario, alla data del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della propria infermità (avvenuto con decreto 3589/C del 14/09/2010), era già stato collocato in congedo.
L’interessato contesta la legittimità del predetto provvedimento, poiché, a suo dire, le agevolazioni richieste avrebbero quale unico presupposto il fatto che la menomazione invalidante sia stata causata dal servizio prestato.
Il ricorso è fondato.
In ordine al problema se i benefici economici e giuridici, che l’ordinamento riconnette all’accertamento della dipendenza da causa di servizio, presuppongano o meno che il decreto di riconoscimento sia adottato in costanza di rapporto di lavoro questo Tribunale si è già pronunciato con la sentenza della Sezione n. 1979 del 2012.
Ivi si è rilevato che, seppure la questione risulti controversa in giurisprudenza, appare maggiormente aderente ai principi di ragionevolezza e uguaglianza l’orientamento meno restrittivo (fatto proprio da ultimo dal Consiglio di Stato, Sez. I parere n. 1399 del 2009).

Infatti, l’essere o meno ancora in forza al momento del decreto di riconoscimento della causa di servizio costituisce una circostanza meramente accidentale che in nessun modo influisce sulla ratio che sta alla base della previsione legislativa tesa a premiare coloro che a causa del servizio prestato a favore della collettività, abbiano visto irreversibilmente (e spesso gravemente) compromesso il proprio stato di salute.
E’ quindi del tutto irrilevante, a tali fini, il momento in cui si conclude il procedimento volto ad accertare le cause della infermità, essendo solo il suo esito l’unico presupposto rilevante ai fini della concessione dei benefici previsti dall’ordinamento.
A voler diversamente opinare si dovrebbe ammettere che l’attribuzione dei predetti benefici possa dipendere da eventi e circostanze del tutto accidentali ed indipendenti dalla stessa volontà dell’infermo, come, peraltro, è accaduto nel caso di specie nel quale il ricorrente ha inoltrato la domanda di riconoscimento prima di essere posto in congedo (circostanza incontroversa) ed l’ha ottenuto, senza sua colpa, solo dopo la cessazione del suo rapporto di servizio.
Il ricorso va, dunque, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Raffaello Gisondi, Primo Referendario, Estensore
Angelo Fanizza, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Re: BENEFICI ECONOMICI EX ART. 1801 C.O.M. (EX ART. 117 E 120 R.D. N. 3458/1928)

Messaggio da NavySeals »

Grazie del chiarimento :D
Carminiello
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Re: BENEFICI ECONOMICI EX ART. 1801 C.O.M. (EX ART. 117 E 120 R.D. N. 3458/1928)

Messaggio da Carminiello »

Bravo Aeronatica :!:
Vorrei chiederti, essendo io in un caso simile da quello prospettato da NavySeals: i termini di prescrizione per la richiesta sono di 5 o 10 anni? E da quando decorrono, dalla domanda di presentazione della causa di servizio o dal riconoscimento (data della sentenza della corte dei conti) :?:
Grazie.
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Re: BENEFICI ECONOMICI EX ART. 1801 C.O.M. (EX ART. 117 E 120 R.D. N. 3458/1928)

Messaggio da avt8 »

Vi ricordo che le sentenze non si estendono ,a persone diverse da quelle ricorrenti-
Per cui dovete fare prima la domanda attendere esito in caso negativo ricorso al T.A.R.
aeronatica
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Re: BENEFICI ECONOMICI EX ART. 1801 C.O.M. (EX ART. 117 E 120 R.D. N. 3458/1928)

Messaggio da aeronatica »

La prescrizione in questo caso è decennale ed, ovviamente, il dies a quo inizia a decorrere - per principio generale di legge - dal momento in cui si può far valere il proprio diritto.
Una prescrizione non potrà mai iniziare il decorso e non potrà mai scadere se non decorre il momento "zero" in cui viene acclarato il diritto che puoi far valere.
Pertanto, dal momento in cui interviene il decreto di riconoscimento od il modello C che dispone il diritto concretizzando la sussistenza dei due requisiti previsti dalla legge per l'indennizzo.
Cordiali saluti.
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Re: BENEFICI ECONOMICI EX ART. 1801 C.O.M. (EX ART. 117 E 120 R.D. N. 3458/1928)

Messaggio da airone7388 »

Carissimo Aeronatica, come dicevo prima, a me hanno riconosciito il Modello C nel 2014 e poi la Cmo mi hanno ascritto le patologie a tabella A5 nel 2016; il mio ufficio amm.vo contabile mi ha fatto decorrere gli arretrati dello scatto del 2,5% dalla data del p.v. di ascrivibilitá e non (come giâ specificavo nella mia istanza) dalla data del Modello C che dovrebbe corrisponde con la data di riconoscimento della causa di servizio. È questo che ho capito nel caso di specie. Grazie per il tuo prezioso contributo. Posso riaprire il discorso con l'ufficio contabile?
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Re: BENEFICI ECONOMICI EX ART. 1801 C.O.M. (EX ART. 117 E 120 R.D. N. 3458/1928)

Messaggio da domenico69 »

Caro @aeronatica, innanzitutto mi spiace che hai dovuto affrontare tutte le spese sostenute per vederti riconosciuto un diritto spettante e che nessuno ti rimborserà mai (esperienza personale).

Passando al merito della situazione, è chiaro il momento di decorrenza dei benefici (data presentazione domanda c.s.) e questo lo sanno anche i muri (dirigenti/generali compresi).

Il problema sorge però quando si chiede il diritto, che tra l'altro dovrebbe essere concesso senza domanda ma al "semplice" riconoscimento della c.s., che naturalmente viene negato (fatta domanda due volte).

Come risolverlo?!

Andando in giudizio, correttamente sostenuto da @avt8!

E come ben sappiamo (noi e loro) ha dei costi non trascurabili, che sono un ottimo deterrente in confronto alla posta in "palio".

Pertanto finché quei figli di ...., si comporteranno in tal modo senza pagare per i loro abusi, penso che poco cambierà! 😡
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Re: BENEFICI ECONOMICI EX ART. 1801 C.O.M. (EX ART. 117 E 120 R.D. N. 3458/1928)

Messaggio da Carminiello »

aeronatica ha scritto: mer dic 08, 2021 10:56 pm La prescrizione in questo caso è decennale ed, ovviamente, il dies a quo inizia a decorrere - per principio generale di legge - dal momento in cui si può far valere il proprio diritto.
Una prescrizione non potrà mai iniziare il decorso e non potrà mai scadere se non decorre il momento "zero" in cui viene acclarato il diritto che puoi far valere.
Pertanto, dal momento in cui interviene il decreto di riconoscimento od il modello C che dispone il diritto concretizzando la sussistenza dei due requisiti previsti dalla legge per l'indennizzo.
Cordiali saluti.
Grazie 1000 per il chiarimento.
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