BENEFICI ECONOMICI EX ART. 1801 C.O.M. (EX ART. 117 E 120 R.D. N. 3458/1928)

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aeronatica
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BENEFICI ECONOMICI EX ART. 1801 C.O.M. (EX ART. 117 E 120 R.D. N. 3458/1928)

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Egregi Signori, un cordiale saluto a tutto il forum.
E' con immensa soddisfazione che aggiorno i lettori con sentenza afferente al titolo emessa ieri 06.12.2021 dal C.D.S., II Sezione, che determina per l'ennesima volta sconfitta del Ministero Difesa su un tema apparentemente di minore interesse.
Si tratta in tale decisione di individuare, determinare e sancire - magari una volta per tutte - la data di decorrenza dell'insorgenza del diritto di percezione di detti benefici.
In passato vi sono stati diversi orientamenti e poi "recentemente" l'orientamento giurisprudenziale si è orientato in modo costante verso la decisione di far coincidere il diritto agli arretrati economici dei benefici a decorrere dalla data di proposizione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e non dalla data del verbale della C.M.O. o, peggio, dalla data del decreto di previmil.
I Benefici economici in parola secondo il CDS con decisione odierna a conferma di orientamento granitico e costante decorrono e coincidono dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio.
Si ponga attenzione, per cortesia, non decorrono dalla data di richiesta del beneficio economico ex art. 1801 C.O.M. (perchè la domanda dell'interessato non è necessaria in quanto devono essere pagati d'ufficio in quanto previsti per legge) ma decorrono dalla data di presentazione dell'istanza di dipendenza.
Quindi l'amministrazione potrà anche impiegarci 10 anni a concludere il procedimento ma dovrà pagare i benefici dalla data di presentazione della prima istanza di riconoscimento ove si realizzino i precetti previsti dalla legge per il diritto ai benefici.
ALTRA PRONUNCIA CONTRO L'OPERATO DIFFUSO DELL'AMMINISTRAZIONE.
Purtroppo sono certo che i mitici dirigenti della ligia D.G. cosiddetta competente procederanno comunque con magnifica perdurante determinazione a negare tale citata decorrenza.
In ogni caso ora ogni dipendente ha una nuova freccia nella propria faretra da utilizzare nelle azioni difensive.
Piccole e grandi soddisfazioni che piano a piano giungono a destinazione.
In passato avevo già pubblicato precedenti messaggi sulla materia ex art. 1801 ed oggi almeno questo capitolo è giunto a destinazione nel suo lungo ed indegno viaggio iniziato in primo grado con la firma del ricorso in data 31.01.2014 e conclusosi in appello ieri, 06.12.2021 dopo SOLAMENTE quasi 8 anni.
Niente male, sistema efficace ed efficiente.
Avevo ragione nel sostenere precetti logici di civiltà che non sempre appaiono rispettati e per vedere sancita la mia ragione ho dovuto aspettare 8 anni.
Ebbene, in 8 anni quanti decreti analoghi al mio sono stati emessi dai cari dirigenti profumatamente pagati?
Quanti colleghi non hanno avuto quanto gli spettava?
Resta da comprendere, ove possibile, come mai pur avendo ragione e pur risultando vittorioso sia in prime cure sia in appello le spese legali sostenute rimangano a mio carico.
In tale modo l'utilità economica dei risultati del ricorso è stata azzerata dal costo della causa in due gradi di giudizio così forse, il prossimo ricorrente, eviterà di fare causa per evitare di perderci soldi.
Ecco, forse, il messaggio vero che si è voluto lanciare: si spenderebbe meno e si guadagnerebbe di più astenendosi dal voler far valere i propri diritti, tanto anche se vinci non hai utilità.....
Logica troppo contorta per il mio unico neurone: hai ragione, hai vinto, complimenti le spese le paghi tu.
Tutto lineare.
Secondo me, comunque, far valere i propri diritti non ha prezzo ed i benefici economici poi confluiscono su tutti i trattamenti seguenti e correlati negli anni a venire.
In ogni caso ora, ancora più di prima, è stato sancito senza dubbio alcuno il giorno dal quale debbano decorrere i benefici previsti con utilità per tutti.
Invito tutti, quindi, a valutare eventuale richiesta di arretrati sulle poste stipendiali non corrisposte.
Resto a disposizione per ogni necessità pubblicando di seguito la decisione del C.D.S..
Cordiali saluti

PUBBLICATA IL 06.12.2021
N. 8134/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00162/2015 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 162 del 2015, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è
domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Manlio Davide Mario Ferrario, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
Zaccaglino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Tafuro in
Roma, via Orazio, 3;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione
Prima) n. 2547/2014, resa tra le parti, concernente decorrenza dei benefici
economici per infermità dipendente da causa di servizio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Manlio Davide Mario Ferrario;
N. 00162/2015 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice, nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2021, la Cons. Laura
Marzano;
Nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Lombardia, Sede di Milano, il sig.
Ferrario, Maresciallo alle dipendenze dell’Aeronautica Militare, con ultima sede di
servizio effettivo presso il Centro Meteorologico Regionale di Milano, ha chiesto
l’annullamento del provvedimento di diniego di diniego del 4 novembre 2013
emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare -
IV Reparto, 9^ Divisione, nella parte in cui afferma che il diritto ai benefici di cui
agli artt. 117 e 120 R.D. n. 3458 del 1928 (attualmente previsti dall’art. 1801 D.Lgs.
n. 66 del 2010) sorge soltanto per effetto dell’accertamento medico, che riconosce
la sussistenza della patologia.
Il T.A.R. Lombardia, con sentenza n. 2547 del 24 ottobre 2014, ha accolto il ricorso
affermando che, in ossequio all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la
sentenza n. 1881 del 2011, la data utile ai fini di valutazione (e conseguente
decorrenza del riconoscimento) dei presupposti del beneficio in esame debba essere
quella della domanda per il riconoscimento della causa di servizio, e non la data di
riconoscimento di esso.
Avverso tale sentenza è insorto il Ministero della Difesa sostenendone l’erroneità e
invocando giurisprudenza di segno contrario del Consiglio di Stato il quale, sia in
sede consultiva che giurisdizionale (cfr. parere n. 3539/2006 in data 17 aprile 2007;
parere n. 3765/2008 in data 9 marzo 2010; sentenza Sez. IV n. 2683/11, parere n.
3058/13 del 28 giugno 2013), afferma che il diritto al beneficio sorge dalla data del
processo verbale.
All’argomentazione per cui ogni ritardo nei tempi procedimentali si ritorcerebbe
N. 00162/2015 REG.RIC.
contro il soggetto in attesa del beneficio, il Ministero contrappone l’osservazione
che, al contrario, il procedimento di accertamento delle patologie e della causa di
servizio è tipizzato dalla relativa normativa ed ha tempi prefissati della legge il cui
superamento è fonte di responsabilità per l’amministrazione.
L’appellato Maresciallo Manlio Davide Mario Ferrario si è costituito nel presente
grado di giudizio per resistere al gravame, del quale ha chiesto la reiezione con
integrale conferma della sentenza impugnata.
Ha, in ogni caso, eccepito l’inammissibilità dell’appello in quanto, prima della sua
proposizione, l’amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza gravata ordinando
alle proprie articolazioni il pagamento del dovuto con decorrenza dalla data del 2
febbraio 2002, così prestando acquiescenza alla sentenza impugnata.
Con note di udienza depositate in data 29 novembre 2021 l’appellante ha chiesto la
decisione della causa sugli scritti.
All’udienza pubblica del 30 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Si può prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare, essendo l’appello
infondato.
Il Collegio non ignora l’orientamento secondo cui il diritto al beneficio sorge dalla
data del processo verbale che accerta la patologia.
Tuttavia ritiene più persuasivo il diverso orientamento secondo cui il tempo che
l’amministrazione impiega per concludere il procedimento non può risolversi a
danno dell’interessato.
E’ stato, invero affermato che l’amministrazione non può invocare a supporto del
provvedimento di diniego dei benefici il tempo impiegato per istruire e decidere la
domanda di riconoscimento della causa di servizio: “tempo – tra l’altro –
eclatantemente maggiore rispetto ai termini – sia pure non perentori – fissati per la
conclusione del relativo procedimento e che, nondimeno, dovrebbe in via del tutto
illogica, e in ben evidente contrasto rispetto al principio fondamentale del “buon
andamento” dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.; cfr., altresì, l’attuale testo
dell’art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241), ritorcersi addirittura a discapito del
N. 00162/2015 REG.RIC.
presentatore della domanda” (Cons. Stato, Sez. IV, 28 marzo 2011, n. 1881).
Il principio per cui l’amministrazione non può avvalersi di un ritardo da essa stessa
creato per sottrarsi artificiosamente ai propri doveri è stato, peraltro, affermato
anche in una fattispecie in cui al militare, in occasione della visita da parte della
commissione medica ospedaliera, era stata riscontrata una patologia di gravità tale
da determinarne l’immediato collocamento in congedo con decorrenza dal giorno
precedente: è stato ivi osservato come la condotta dell’amministrazione, in quel
caso consistente nell’artificio della retrodatazione di un giorno del collocamento in
quiescenza, non possa legittimarne il sottrarsi al doveroso riconoscimento dei
benefici economici per cui è causa (Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1502).
In definitiva il Collegio ritiene che la durata dei procedimenti di riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio, in ragione della quale il provvedimento
conclusivo abitualmente giunge a distanza di molti anni dalla domanda
dell’interessato, non può risolversi a danno dello stesso.
Né, a elidere tale considerazione, può soccorrere l’obiezione dell’appellante
secondo cui il ritardo nella conclusione del procedimento è fonte di responsabilità
per l’amministrazione, trattandosi di una conseguenza diversa, ulteriore ed
eventuale, che non interferisce con il diritto dell’interessato a vedersi riconoscere il
beneficio, in presenza di tutti i presupposti di legge, a far data dalla relativa
domanda e non già da quella, successiva di molti anni, di accertamento della
infermità.
In ragione di tali considerazioni l’appello deve essere respinto con conferma
integrale della sentenza impugnata.
3. La presenza di diversi orientamenti in giurisprudenza, di cui si è dato conto,
giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente
pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto,
N. 00162/2015 REG.RIC.
conferma la sentenza impugnata.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 con
l'intervento dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Laura Marzano Giulio Castriota Scanderbeg
IL SEGRETARIO


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