Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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Per orientamento
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Ufficiale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, in quiescenza dal 1996.

1) . nel 1979, gli erano state riscontrate patologie riconosciute come dipendenti da causa di servizio ed ascritte nel complesso alla 6^ categoria, misura massima, di cui alla tabella A annessa alle leggi nn.rr. 137/42, 648/50 e 313/68.

2) - In data 23.12.1997 chiedeva all’amministrazione di appartenenza l’erogazione del beneficio economico di cui all’art. 117 del R.D. n. 3458 del 31.12.1928, relativamente alle invalidità per servizio suddette.

3) - Nel corso del giudizio era infatti intervenuto un provvedimento espresso del Comando Generale della Guardia di Finanza, n. ……. del 15.2.2001, recante determinazione di segno negativo in ordine alla pretesa avanzata dal ricorrente.

IL TAR LAZIO precisa:

4) - La questione di diritto posta dal ricorrente è stata già più volte affrontata sia dal Consiglio di Stato che da questo Tribunale amministrativo, ed è stata risolta nel senso che il beneficio previsto dall’art. 117 del R.D. n. 3458 del 1928 non è riassorbibile con la successiva progressione economica (cfr. ad esempio, Cons. St., sez. IV, sentenza n. 1241 del 31 ottobre 1997, sia pure con riferimento alla progressione economica di cui all’art. 2, della l. n. 425 del 1984; cfr., anche, con riferimento agli Ufficiali dell’Esercito, la sentenza n. 10439 del 7.10.2004, del TAR Lazio, Sezione I^ bis).

5) - Gli artt. 117 e 120 del R.D. 3458/28, di cui è invocata l’applicazione, hanno introdotto la concessione dell’abbreviazione di due, o di un anno, dell’anzianità di servizio, agli effetti della determinazione dello stipendio, in favore dei mutilati o invalidi di guerra, in relazione ad infermità ascritte alle differenti categorie di cui alla tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero di cui agli artt. 100 e 101 del regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

6) - Quanto all’oggetto dell’equiparazione di cui all’art. 1, della legge in esame, è fuor di dubbio che essa riguardi anche tutte le pregresse norme, purché vigenti, tra cui dunque anche quelle di cui al R.D. 3458/1928.

7) - Le invocate norme, relative all’abbreviazione dell’anzianità di servizio per gli scatti di stipendio, indicano quale presupposto l’avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, nonché l’ascrivibilità delle stesse ad una delle categorie ivi indicate.

8) - Nessun ostacolo può infine derivare, nella fattispecie, dall’art. 118, R.D. 3458/1928 (omissis, leggete in sentenza)

9) - Nel caso di specie, non è dunque pertinente la risposta dell’amministrazione, contenuta nella determinazione n. ……… del 13.2.2001, secondo cui la domanda del OMISSIS non potrebbe trovare accoglimento ostandovi il principio “tempus regit actum”.

10) - Per quanto non perspicua, essa appare formulata con riferimento ai citati e più restrittivi orientamenti applicativi adottati in passato anche dalla Guardia di Finanza.

11) - E’ tuttavia evidente che una mera circolare amministrativa non può modificare la portata del dato normativo, di talché, la circostanza che l’amministrazione abbia concesso il beneficio nella vigenza di un più restrittivo indirizzo interpretativo, non può avere conseguenza alcuna sul riconoscimento del diritto spettante al ricorrente, nell’intera portata scaturente dalla norma primaria.

Il resto per completezza leggetelo in sentenza qui sotto.
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12/11/2013 201309646 Sentenza 2


N. 09646/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02146/2001 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2146 del 2001, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.., rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del silenzio rifiuto serbato dall’amministrazione su atto di diffida notificato il 18.12.2000 per l’accertamento del diritto alla corresponsione sul trattamento di attività e sull’indennità di buonuscita di maggiori emolumenti per due anni aggiuntivi di servizio, riconosciuti ai sensi dell’art. 117 del r.d. n. 3458/1929, e per l’accertamento del diritto al pagamento delle relative differenze retributive e di indennità di fine rapporto maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria; nonché ancora per la condanna dell’amministrazione alla corresponsione del relativo trattamento economico da imputare quale differenza non corrisposta al trattamento stipendiale e di buonuscita con interessi legali e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto fino a quella di effettivo soddisfo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 23 ottobre 2013 il Cons. Silvia Martino;
Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è un Ufficiale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, in quiescenza dal 1996.

In precedenza, nel 1979, gli erano state riscontrate patologie riconosciute come dipendenti da causa di servizio ed ascritte nel complesso alla 6^ categoria, misura massima, di cui alla tabella A annessa alle leggi nn.rr. 137/42, 648/50 e 313/68.

In data 23.12.1997 chiedeva all’amministrazione di appartenenza l’erogazione del beneficio economico di cui all’art. 117 del R.D. n. 3458 del 31.12.1928, relativamente alle invalidità per servizio suddette.

In attesa della risposta dell’amministrazione, conseguiva l’accesso ad un decreto emanato dal Ministro delle Finanze in data 2.5.1985, dal quale risultava che il beneficio in argomento gli era stato concesso, ma solo nella misura di “due anni di servizio”.

Inoltrava, quindi, un atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, con cui richiedeva la corresponsione degli ulteriori benefici economici di cui innanzi, non ancora corrispostigli sullo stipendio, sulla buonuscita e sulla pensione.

Evidenzia che, con il cit. decreto del 1985, gli è stato attribuito soltanto uno scatto convenzionale dall’1.6.1979, procedendo alla rideterminazione del trattamento economico limitatamente al periodo che va dall’1.6.1979 al 31.12.1980.

Sarebbe pertanto evidente che l’amministrazione ha interpretato le disposizioni di cui al R.D. 3458/1928 in senso restrittivo, e cioè sull’assunto che il beneficio ivi previsto debba essere riassorbito dalla maturazione della successiva classe stipendiale.

Ne consegue che, erroneamente, non è stato erogato il trattamento stipendiale derivante dalla concessione del beneficio in questione per il periodo che va dal 1° gennaio 1981 al 17 dicembre 1996, data di collocamento in congedo, come pure non è stato attribuito il dovuto trattamento di quiescenza e di buonuscita che doveva essere determinato in riferimento alla base pensionabile relativa all’abbreviazione di due anni sancita dall’art. 117 del R.D. n. 3458 del 1928.

Prosegue parte ricorrente evidenziando come, anche sulla scorta dei pareri resi dal Consiglio di Stato nel corso degli anni (ad es. parere n. 452 del 1999), debba ritenersi non solo che il beneficio spetti anche ai dipendenti in congedo (purché la malattia invalidante sia stata riconosciuta durante il servizio), ma che la stesso non consiste in un mero scatto biennale “una tantum” dovendo invece connotare tutta la carriera retributiva dell’interessato.

Si tratta, in sostanza, di un beneficio non riassorbibile che confluisce nel computo della base retributiva ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e della liquidazione delle buonuscita.

Si costituivano, per resistere, le amministrazioni intimate.

La causa passava una prima volta in decisione alla pubblica udienza del 16.5.2001.

Con sentenza n. 4949 del 6.6.2001, veniva dichiara cessata la materia del contendere limitatamente all’azione volta all’annullamento del silenzio – inadempimento.

Nel corso del giudizio era infatti intervenuto un provvedimento espresso del Comando Generale della Guardia di Finanza, n. ……. del 15.2.2001, recante determinazione di segno negativo in ordine alla pretesa avanzata dal ricorrente.

La sentenza, peraltro, disponeva la remissione del ricorso sul ruolo ordinario, ai fini del prosieguo del giudizio in ordine ai residui capi di domanda.

Parte ricorrente depositava quindi un’ulteriore memoria, mentre le amministrazioni intimate depositavano documenti (ivi compresa una relazione del Comando Generale della Guardia di Finanza, risalente al 2001), in vista della pubblica udienza di discussione del 23 ottobre 2013, alla quale, infine, il ricorso è stato introitato per la decisione definitiva.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. La questione di diritto posta dal ricorrente è stata già più volte affrontata sia dal Consiglio di Stato che da questo Tribunale amministrativo, ed è stata risolta nel senso che il beneficio previsto dall’art. 117 del R.D. n. 3458 del 1928 non è riassorbibile con la successiva progressione economica (cfr. ad esempio, Cons. St., sez. IV, sentenza n. 1241 del 31 ottobre 1997, sia pure con riferimento alla progressione economica di cui all’art. 2, della l. n. 425 del 1984; cfr., anche, con riferimento agli Ufficiali dell’Esercito, la sentenza n. 10439 del 7.10.2004, del TAR Lazio, Sezione I^ bis).

Gli artt. 117 e 120 del R.D. 3458/28, di cui è invocata l’applicazione, hanno introdotto la concessione dell’abbreviazione di due, o di un anno, dell’anzianità di servizio, agli effetti della determinazione dello stipendio, in favore dei mutilati o invalidi di guerra, in relazione ad infermità ascritte alle differenti categorie di cui alla tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero di cui agli artt. 100 e 101 del regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Con legge 15 luglio 1950, n. 539, i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.

Agli effetti della legge 539/50 si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

Quanto all’oggetto dell’equiparazione di cui all’art. 1, della legge in esame, è fuor di dubbio che essa riguardi anche tutte le pregresse norme, purché vigenti, tra cui dunque anche quelle di cui al R.D. 3458/1928.

Le invocate norme, relative all’abbreviazione dell’anzianità di servizio per gli scatti di stipendio, indicano quale presupposto l’avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, nonché l’ascrivibilità delle stesse ad una delle categorie ivi indicate.

Ed invero, dallo stesso dato testuale di cui all’art. 117, R.D. 3458/1928, si evince che nell’ambito di beneficiari dell’abbreviazione temporale agli effetti della determinazione stipendiale sono compresi tanto gli ufficiali in servizio permanente quanto quelli delle categorie in congedo.

Pertanto il diritto all’anticipazione delle progressioni stipendiali sorge dal momento in cui si è verificata la condizione giuridica prevista dalla legge, senza che possano essere poste limitazioni al riguardo, in ragione della costanza in servizio o meno del dipendente, dovendo essere ricondotta la realizzazione della fattispecie all’unico presupposto giuridico richiesto.

Va poi considerato che la norma che ha previsto il beneficio de quo, consistente in sostanza in una abbreviazione di carriera, non produce direttamente essa stessa un beneficio economico, derivando gli eventuali incrementi remunerativi dalla disciplina generale sul trattamento economico.

A tanto consegue che l'’abbreviazione, involgendo i criteri di determinazione della carriera economica, quale risultante per il dipendente pubblico interessato della disciplina generale integrata con la norma agevolativa, non può dare origine a dislivelli retributivi suscettibili di “riassorbimento”.

Sul piano sostanziale va ancora considerato che l'agevolazione di cui al più volte richiamato art. 117 del R.D. n. 3458 del 1928 si ricollega ad una situazione soggettiva di pregiudizio avente carattere permanente, quale lo stato di invalidità per causa di guerra o di servizio, per cui la temporaneità della erogazione, cui consegue l’assorbimento nei successivi miglioramenti retributivi, si porrebbe in contraddizione con il fine, in senso lato indennitario, perseguito dal legislatore.

Nessun ostacolo può infine derivare, nella fattispecie, dall’art. 118, R.D. 3458/1928, il quale dispone che l’erogazione del beneficio può essere concessa una sola volta nella carriera di appartenenza, con la conseguenza che nei confronti di coloro ai quali l’attribuzione era stata accordata in applicazione di una interpretazione più restrittiva delle norme, con il riassorbimento del beneficio al momento del conseguimento di un grado superiore, ovvero all’atto della maturazione di un aumento periodico stipendiale, la riconsiderazione dello stesso secondo il più recente indirizzo applicativo costituirebbe una non consentita reiterazione del beneficio.

Ed invero, anche nel caso di specie, come in quelli già affrontati dalla giurisprudenza richiamata, la domanda avanzata dal ricorrente non risulta finalizzata ad una reiterazione dello stesso in ordine ad un diverso fatto costitutivo del diritto, bensì ad una diversa valutazione degli effetti che il beneficio avrebbe dovuto comportare in ordine al trattamento economico, e che invece non ha avuto siccome riassorbito nel tempo.

In altri termini, la richiesta del ricorrente attiene alla ricostruzione della carriera economica in applicazione della corretta modalità di godimento del beneficio, pacificamente spettante e già attribuito, senza considerarne l’assorbimento verificatosi nel tempo, con ogni effetto in ordine al trattamento stipendiale già in godimento, ed al successivo trattamento di quiescenza.

Nel caso di specie, non è dunque pertinente la risposta dell’amministrazione, contenuta nella determinazione n. ……… del 13.2.2001, secondo cui la domanda del OMISSIS non potrebbe trovare accoglimento ostandovi il principio “tempus regit actum”.

Per quanto non perspicua, essa appare formulata con riferimento ai citati e più restrittivi orientamenti applicativi adottati in passato anche dalla Guardia di Finanza.

E’ tuttavia evidente che una mera circolare amministrativa non può modificare la portata del dato normativo, di talché, la circostanza che l’amministrazione abbia concesso il beneficio nella vigenza di un più restrittivo indirizzo interpretativo, non può avere conseguenza alcuna sul riconoscimento del diritto spettante al ricorrente, nell’intera portata scaturente dalla norma primaria.

Infine, la determinazione del 15.2.2001 attesta chiaramente come - sebbene tale questione fosse stata in precedenza ventilata dalla stessa amministrazione (cfr. la nota interlocutoria n. 34819 del 16.2.2000, in atti) – non sia poi mai stata effettivamente opposta al ricorrente l’eventuale, intervenuta prescrizione del diritto, unica circostanza che (in ipotesi), sulla scorta di quanto affermato dal Consiglio di Stato nel cit. parere n. 452/99, avrebbe potuto opporsi all’integrale soddisfacimento del diritto.

3. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere accolto.

Ne consegue l’obbligo delle amministrazioni intimate di rideterminare il trattamento economico del ricorrente (ivi compresa l’indennità di buonuscita) alla luce dei sopra indicati principi e secondo la posizione rappresentata dal OMISSIS nell’istanza del 23.12.1997.

Sulle somme eventualmente risultanti quali crediti di lavoro saranno dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria fino al soddisfo, non cumulabili, peraltro, in relazione alle somme maturate dal 1° gennaio 1995, in ragione del divieto di cumulo disposto dall’art. 16, 6° comma, legge 412/1991 e dall’art. 22, 36° comma, legge 724/1994.

In ragione del fatto che la giurisprudenza, in materia, appare essersi consolidata solo dopo la proposizione del presente gravame, appare equo disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, condanna le amministrazioni intimate al pagamento al ricorrente delle differenze retributive dovute.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2013


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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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Per non perdere tempo.
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Domanda, presentata e finalizzata al riconoscimento dei benefici stipendiali derivanti dall’applicazione degli artt. 1801 e 2159 del D.lgs. n.66 del 15.03.2010 (ex artt. 117 e 120 del R.D. n.3458/1928) già previsti per gli invalidi di guerra ed applicabili anche agli invalidi di servizio, in virtù della L. n. 539 del 15.07.1950.

LA CORTE DEI CONTI precisa:

1) - Occorre, in via del tutto preliminare, rilevare che non sussiste la giurisdizione di questa Corte in ordine all’oggetto della pretesa.

2) - La richiesta concerne la valorizzazione ai fini pensionistici di benefici stipendiali non percepiti e dei quali il medesimo afferma la spettanza.

3) - Detti benefici, per tradursi sostanzialmente in aumenti retributivi, costituiscono trattamento che, anche se erogato successivamente alla cessazione dell’attività lavorativa, trova la sua causa generativa nella prestazione resa in costanza di servizio e pertanto trattasi di materia estranea al trattamento pensionistico, come tale non rientrante nella giurisdizione della Corte dei Conti (C. conti, Sez. Lazio, n. 44 del 14.01.2011; id. Sez. Campania, n. 182 del 23.09. 2010; id. Sez. Toscana, n. 10 del 18.01.2010; id. Sez. Sardegna, n. 638 del 31.03.2009).

Il resto leggetelo qui sotto x capire le motivazioni.
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LOMBARDIA SENTENZA 295 26/11/2013


SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LOMBARDIA SENTENZA 295 2013 PENSIONI 26/11/2013



SENT. N. 295/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO

dott.ssa Giuseppina Veccia
nella pubblica udienza del 19 novembre 2013 ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 27778 del registro di segreteria, proposto con ricorso da D. S. A. …omissis… rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv. A. C. e C. V. M., presso lo studio dei quali, in Milano, alla via San Vittore, n.34, è elettivamente domiciliato.

.contro
- MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
- MINISTERO DELLA DIFESA;
- COMANDO LEGIONE CARABINIERI LOMBARDIA;
- I.N.P.S.– ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE.

VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9;
VISTO il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;
UDITE le parti presenti come da verbale di udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. D. S. A. è un ex S. Ten. dei Carabinieri congedato dal 02.01.1988 e collocato in riserva dal 05.01.1988.

Con il ricorso dinanzi a questa Sezione chiede l’annullamento della nota prot. n. …..-2001 del 02.04.2013 con la quale il Comando Legione Carabinieri Lombardia ha rigettato la domanda, presentata dall’interessato in data 21.03.2001 e finalizzata al riconoscimento dei benefici stipendiali derivanti dall’applicazione degli artt. 1801 e 2159 del D.lgs. n.66 del 15.03.2010 (ex artt. 117 e 120 del R.D. n.3458/1928) già previsti per gli invalidi di guerra ed applicabili anche agli invalidi di servizio, in virtù della L. n. 539 del 15.07.1950.

Il D. S. ritiene fondata la propria pretesa, avendo ottenuto riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità sofferte, come da verbali mod. A, n…(OMISSIS) , infermità tuttavia ascritte alla 7^ cat., Tabella “A” con verbale n. 2749 del 13.07.1988, successivo al suo collocamento a riposo, decorrente dal 04.01.1988.

Non condivide il ricorrente la posizione assunta dall’Amministrazione Militare. In particolare, il Comando Legione Carabinieri Lombardia – Servizio amministrativo, nell’avversata nota del 02.04.2013, motiva il diniego all’accoglimento dell’istanza precisando come i benefici richiesti non spettino nel caso di specie, in applicazione della circolare DGPM/IV/11°/CD/139758 del 09.11.2001 del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare, perché le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio in costanza di servizio non risultavano ancora ascritte a Tabella A, all’atto del collocamento a riposo.

Con memoria depositata in data 17.09.2013, si è costituito il Ministero dell’Economia e finanze, chiedendo di essere estromesso per difetto di legittimazione passiva, in quanto il provvedimento impugnato risulta emesso dal Ministero della Difesa, originaria Amministrazione di appartenenza del ricorrente.

Con memoria depositata in data 06.11.2013 si è costituita l’Avvocatura dello Stato per il Ministero della Difesa e per il Comando Legione Carabinieri Lombardia, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questo Giudice e, comunque, l’infondatezza, nel merito, della pretesa vantata dal ricorrente.

Con memoria depositata in data 08.11.2013 si è costituito in giudizio l’INPS, affermando, in via preliminare, la carenza della propria legittimazione passiva per l’aver rivestito, nell’odierna fattispecie, il ruolo di mero ordinatore secondario di spesa; ancora in via preliminare ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo Giudice, rilevando che l’art.1801 del D.Lgs. n. 66/2010, la cui applicazione è invocata dal ricorrente, attribuisce natura “stipendiale” ai benefici economici ivi previsti, i quali solo in via riflessa sono destinati ad avere effetti sul trattamento pensionistico. Richiama, quindi, conformi pareri del Consiglio di Stato che renderebbero infondata, in fatto ed in diritto, la pretesa del ricorrente, sollevando, in ogni caso, eccezione di prescrizione per i ratei pensionistici anteriori al quinquennio precedente la presentazione dell’odierno ricorso, unico atto interruttivo proposto dal D. S. nei confronti dell’Istituto previdenziale.

All’udienza odierna, le parti, presenti come da verbale, hanno confermato le rispettive conclusioni in atti.

La causa è stata quindi decisa sulla base dei motivi in fatto e in diritto, che di seguito si illustrano.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre, in via del tutto preliminare, rilevare che non sussiste la giurisdizione di questa Corte in ordine all’oggetto della pretesa.

La richiesta del D. S. concerne la valorizzazione ai fini pensionistici di benefici stipendiali non percepiti e dei quali il medesimo afferma la spettanza.

Gli artt. 117, 118 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928 n. 3458 prevedono che venga concessa agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle categorie in congedo, ai fini della determinazione dello stipendio, l'abbreviazione di due anni ovvero di un solo anno, alla sussistenza di indicate condizioni, tra cui l’essere stati riconosciuti mutilati o invalidi ascritti a determinate categorie di pensione .

Detti benefici sono stati estesi ai mutilati ed invalidi per servizio dall’art. 1 della legge 15 luglio 1950 n. 539.

La predetta norma, infatti, stabilisce che “i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio…” (art. 1). Nell’art. 3 è specificato che “Agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19.2.1942, n. 137 ”.

I benefici economici in questione si concretizzano nell'incremento del 2,50 per cento della retribuzione del livello attribuito, per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ascrivibili tra la prima e la sesta categoria, e nella misura dell'1,25 per cento, per quelle comprese nelle categorie settima e ottava (Cons. Stato, Ad. Gen. n. 742 del 17.05.1992).

Detti benefici, per tradursi sostanzialmente in aumenti retributivi, costituiscono trattamento che, anche se erogato successivamente alla cessazione dell’attività lavorativa, trova la sua causa generativa nella prestazione resa in costanza di servizio e pertanto trattasi di materia estranea al trattamento pensionistico, come tale non rientrante nella giurisdizione della Corte dei Conti (C. conti, Sez. Lazio, n. 44 del 14.01.2011; id. Sez. Campania, n. 182 del 23.09. 2010; id. Sez. Toscana, n. 10 del 18.01.2010; id. Sez. Sardegna, n. 638 del 31.03.2009).

Infatti, I benefici di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928 n. 3458, sono incrementi stipendiali estesi al personale invalido per servizio, ai sensi della legge 15 luglio 1950 n. 539.

Comportano, in sostanza, l’abbreviazione, ai fini della progressione stipendiale, di due anni o di un anno, a seconda che il richiedente sia stato riconosciuto invalido ascritto alle prime sei categorie o alle ultime due delle apposite tabelle.

Pertanto, ogni questione ad essi relativa non attiene alle modalità di calcolo della pensione , o all’inserimento nella base pensionabile di una voce retributiva a suo tempo percepita, ma riguarda, invece, il riconoscimento di benefici la cui natura stipendiale è pacifica, riconoscimento che avrebbe poi le ovvie conseguenze in termini di ricalcolo del trattamento di quiescenza.

Va osservato, in proposito, che lo stesso Ministero della Difesa nella circolare prot. n. DGPM/IV/11^/CD/139758 in data 9/11/2001, nel precisare che il beneficio avrebbe avuto riflessi sul trattamento pensionistico, si è espresso nel senso che “In merito, preme chiarire che esso non si atteggia ad istituto dichiaratamente pensionistico.., trattandosi come più volte evidenziato di un ampliamento stipendiale e, in quanto tale, tipico dell’attività di lavoro.”

Tale posizione è in linea con la recente pronuncia della Corte di Cassazione civ. Sez. Unite n. 8/11/2006, n. 23733, che, nel ritenere sussistente la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di un “lavoratore ancora in servizio”, ha affermato che va valorizzato il “petitum sostanziale” come parametro alla stregua del quale individuare il riparto di giurisdizione. In sostanza non è lo status posseduto dal ricorrente (lavoratore o pensionato) a incidere nell’individuazione del giudice competente, ma è la natura del beneficio richiesto.

Per le esposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Spetta la giurisdizione sulle indicate questioni al Giudice del rapporto di lavoro, da individuarsi nel Giudice amministrativo – T.A.R., ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001.

Circa il regolamento delle spese di giudizio, ritiene questo giudice che sussistano le ragioni per disporne la compensazione ai sensi dell’art. 92, 2° comma, c.p.c. modificato dall’art. 45 della legge n. 69 del 18.06.2009, tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali sulla questione di giurisdizione.

P. Q. M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione monocratica,
1) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione;
2) dichiara sussistente la giurisdizione del Giudice del rapporto di lavoro, da individuarsi nel Giudice amministrativo – T.A.R..
Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Milano, il 19 novembre 2013.

IL GIUDICE
Giuseppina Veccia


Depositata in Segreteria il 26/11/2013
Disilluso
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da Disilluso »

Salve a tutti.
Sul tema pongo un quesito che riguarda la mia posizione personale (mi scuso qualora la questione fosse già stata trattata, ma io non sono riuscito a trovare discussioni sul tema):

- marzo 2009 - avanzata richiesta per riconoscimento infermità come c.d.s.;
- ottobre 2010 - c.m.o. riconosce patologia, ascrivendola a Tab. A 8^ cat.
- dicembre 2011 - comitato verifica esprime parere favorevole a riconoscimento come c.d.s.
- febbraio 2012 - Ministero Difesa emette Decreto di riconoscimento dipendenza c.d.s.

Ad oggi mai ricevuti sullo statino (sono in servizio) i benefici di cui agli artt. 117 e 120

Chiamato CNA, mi viene riferito che il mancato pagamento deriva dal fatto che anche tali benefici rientrano nel famoso blocco stipendiale! (perdipiù senza nemmeno unatantum)

Mi chiedo: ma è possibile che anche tale tipo di indennità rientri nel "blocco" ?
E in caso affermativo, qual è, fra questi, il momento temporale cui l'attribuzione/decorrenza del beneficio va ricondotta?
- quando ho fatto domanda di riconoscimento ?
- quando la c.m.o. ha riscontrato la patologia ?
- quanto è stata decretata come dipendente da c.d.s ?

Grazie in anticipo a quanti mi risponderanno, e, a prescindere, grazie a panorama per il suo contributo nel forum.
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antoniomlg
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da antoniomlg »

il beneficio decorre dalla data che avviene la ascrizione a categoria da parte della cmo.

il beneficio viene erogato a domanda del dipendente.

il beneficio soggiace agli effetti della prescrizione quinquennale.

ps

non sò niente a quanto attiene se esso rientri o meno nel blocco.

ciao
maresciallo69
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da maresciallo69 »

salve.
Mi permetto di fare un paio di domande a proposito.
La mia esperienza dice diversamente:
Istanza per CS: novembre 2001
visita CMO: giugno 2008
decreto di riconoscimento (dopo ricorso al TAR) ottobre 2012.

Ebbene, in un primo momento i benefici mi sono stati dati con decorrenza visita CMO; poi dopo essere stato trasferito presso altro ente mi sono stati tolti (recuperando tutta la somma avuta in unica soluzione: togliendomi quasi tutta la tredicesima) asserendo che una circolare del 2013 fa decorrere i benefici dalla data del decreto.
Io sto ancora cercando questa circolare.
Una cosa però non mi è chiara: perchè io che ho avuto la "sfortuna" di dover aspettare 11 anni per il decreto, e magari un altro collega che presenta istanza insieme a me gli viene decretata dopo 3 anni deve godere di 8 anni di benefici prima?
Non dovrebbe far fede, la data dell'istanza o quanto meno la data di stabilizzazione della patologia?
Dimenticavo: siamo in Italia!!!
saluti.
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antoniomlg
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da antoniomlg »

per quanto ho scritto io mi riferisco all'unica circolare in mia conoscenza del 2001
di cui rimando al link:
http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA ... 117pdf.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

Decorrenza dell’attribuzione
1) Fattispecie prevalenti

L’individuazione della data di decorrenza giuridica del beneficio
di cui agli artt. 117 e 120 esige un’analisi fondata sui medesimi
elementi posti a definizione del criterio di rilevamento temporale
della base di calcolo, giusta quanto approfondito nel precedente
punto 2 del subpara c.
Il Consiglio di Stato ha più volte affermato nelle numerose
pronunce al riguardo esplicitate che il diritto al beneficio sorge
dalla data del processo verbale.
In tale assunto si rispecchia la fattispecie di portata più ricorrente
in cui vi è il concorso delle condizioni legittimanti, vale a dire
l’avvenuto accertamento dell’infermità quale dipendente da causa
di servizio e la concomitante provvisione di un sistema retributivo
a stipendio.

se ci sono altre circolari fatemisapere
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antoniomlg
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da antoniomlg »

sono confuso, succede che più studio e cerco di capire e più mi confondo e non faccio chiarezza a mè stesso, A I U T O

cosa significa questa sentenza che và contro corrente a quello che sapevamo????

Maresciallo dell'Aeronautica militare chiede il riconoscimento del beneficio (abbreviazione dell'anzianità di servizio necessaria per la maturazione degli aumenti periodici di stipendio) accordato agli invalidi di guerra dagli artt. 117 e 120 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, ed esteso agli invalidi per servizio dall'art. 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539.

Lunedì 26 Agosto 2013, 14.56
Consiglio di Stato sez. IV
Data:
25/06/2013 ( ud. 09/04/2013 , dep.25/06/2013 )
Numero:
3468

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3420 del 2006, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
contro
Ca. Do., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Adinolfi, con
domicilio eletto presso Paolo Di Martino in Roma, via dell'Orso, 74;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n.
08055/2005, resa tra le parti, concernente attribuzione benefici
previsti artt.117 e 120 del r.d.3458 del 1928
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2013 il Cons.
Giuseppe Castiglia e udito per l'Amministrazione l'avvocato dello
Stato Stefano Varone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


Fatto

Il signor Do. Ca., maresciallo dell'Aeronautica in pensione dal 1° gennaio 2001 e riconosciuto affetto da invalidità dipendente da causa di servizio con provvedimento del 30 maggio dello stesso anno, ha chiesto il riconoscimento del beneficio (abbreviazione dell'anzianità di servizio necessaria per la maturazione degli aumenti periodici di stipendio) accordato agli invalidi di guerra dagli artt. 117 e 120 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, ed esteso agli invalidi per servizio dall'art. 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539.

Il ricorso proposto contro il mancato accoglimento dell'istanza è stato accolto dal T.A.R. della Campania - Napoli, sez. VI, con sentenza 15 giugno 2005, n. 8055. Il Tribunale regionale ha ritenuto irrilevante la circostanza - opposta invece dal Ministero della difesa - dell'essere il ricorrente in quiescenza e non più in servizio al tempo dell'accertamento dell'invalidità.

Contro la sentenza l'Amministrazione ha interposto appello. Richiamate alcune circolari ministeriali, l'Amministrazione sostiene che - come dovrebbe dedursi dall'art. 3 della citata legge n. 539 del 1950 - presupposto per l'attribuzione del beneficio sarebbe il riconoscimento dell'invalidità in costanza di servizio. Inoltre gli artt. 119 e 120 del regio decreto n. 3458 del 1928 consentirebbero l'abbreviazione in oggetto solo al momento di un eventuale richiamo in servizio con assegni, che nel caso di specie non sarebbe mai avvenuta.
Il signor Ca. si è costituito in giudizio per resistere all'appello.
All'udienza pubblica del 9 aprile 2013, l'appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.
Diritto

L'art. 117 del regio decreto n. 3458 del 1928 riconosce agli ufficiali, mutilati o invalidi di guerra, l'abbreviazione (di uno o due anni, a seconda della categoria nella quale siano iscritti) del tempo necessario a maturare gli scatti di stipendio.
L'art. 120 dello stesso decreto estende tali benefici ai sottufficiali.

Per effetto dell'art. 1 della legge n. 539 del 1950, "i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio".

Secondo il successivo art. 3, "agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137".

Il presupposto per godere del beneficio, dunque, è che l'invalidità in questione sia stata:
- contratta in servizio
- per causa di servizio.
Nel caso di specie, a questi requisiti l'Amministrazione ritiene di dovere aggiungere uno ulteriore: l'essere cioè l'accertamento avvenuto in costanza di servizio.

Vero è che in passato il Consiglio di Stato ha talvolta aderito a questa ricostruzione della normativa (cfr. sez. IV, 8 giugno 2011, n. 3591), sul presupposto del carattere costitutivo dell'accertamento compiuto dalla commissione medica. Tuttavia il Collegio - nel riconsiderare la questione - è dell'avviso di non poter fare proprio tale orientamento. Questo infatti - in disparte le circolari richiamate dall'Amministrazione, che non possono certo derogare quanto disposto da una fonte primaria - subordina il beneficio a un requisito ulteriore, non previsto dalla legge (la quale solo pone l'ovvia condizione che l'invalidità sia "debitamente riconosciuta"), contraddice senza chiara motivazione a evidenti esigenze di solidarietà e si pone in contrasto con l'interpretazione resa a suo tempo dalla Commissione speciale dello stesso Consiglio di Stato, richiamata dalla difesa dell'appellato.

Poiché, esclusa la necessità che l'invalidità sia riconosciuta durante il servizio, sussistono gli altri requisiti richiesti dalla legge (ciò non è contestato), ne discende che il signor Ca. ha diritto di vedersi riconosciuto il beneficio che la legge gli accorda, secondo i termini e le modalità previsti dalla legge medesima.
L'appello dell'Amministrazione si palesa in tal modo infondato e va perciò respinto.
Conformemente alla legge, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'Amministrazione soccombente alle spese, che liquida nell'importo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Virgilio, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da maresciallo69 »

Per antoniomlg
purtroppo la circolare di cui ti parlavo è qst anche se non è del 2013, come affermato dal "collega" che lavora in amm.ne, ma del 2005

http://www.difesa.it/Amministrazionetra ... 8nov05.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

Per me la loro è una logica per costringere la gente a fare ricorso spendendo più di quanto ti verrebbe dato, raggiungendo così il loro scopo.
Ma io finchè ho un centesimo nel C/C non gliela darò vinta!
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da antoniomlg »

Infatti questa modifica quella del 2001.

però come giustamente dici tu se uno finche ha qualche centesimo sul C/C.

deve dargli battaglia.

ciao e grazie
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da antoniomlg »

Per antoniomlg
purtroppo la circolare di cui ti parlavo è qst anche se non è del 2013, come affermato dal "collega" che lavora in amm.ne, ma del 2005
comunque sia sono convinto che il consiglio di stato dice esattamente il contrario di quello che è scritto nella circolare a te indicato.

prova a leggere ed interpretare la sentenza di cui al seguente link.

http://www.osservatoriomilitare.it/osse ... iriyah.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

ciao
panorama
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da panorama »

Circolare CGA - CC. – Direzione di Amministrazione - n. 6/56/6-4/2001 datata 11 gennaio 2006 su: Decorrenza dei benefici stipendiali di cui agli artt. 117 e 120, pari all’1,25% o al 2,50%.

Infermità accertate dal 22.01.2002, data di entrata in vigore del DPR n. 461/01.

Vedi allegati

N.B.: - Cmq. avvaletevi anche delle sentenze postate.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da panorama »

Il Tar di Milano precisa/spiega:

1) - In ottemperanza all’ordinanza del Collegio, l’amministrazione depositava una relazione nella quale precisava che il riferimento all’istanza del 12 giugno 2003 doveva intendersi riferita al processo verbale emesso in pari data, dando atto altresì di avere seguito la prassi secondo cui il diritto ai benefici di cui agli artt. 117 e 120 del regio decreto n. 3458 del 1928 (attualmente previsti dall’art. 1801 del d.lgs. n. 66 del 2010) sorgerebbero soltanto per effetto dell’accertamento medico, che riconosce la sussistenza della patologia.

2) - Il punto sul quale divergono le considerazioni di dipendente e datore di lavoro è sull’interpretazione del dato normativo, ai fini della decorrenza degli effetti del beneficio richiesto.

3) - Ritiene peraltro il Collegio di dovere aderire all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1881 del 2011, secondo cui la data utile ai fini di valutazione (e conseguente decorrenza del riconoscimento) dei presupposti del beneficio in esame debba essere quella della domanda per il riconoscimento della causa di servizio, e non la data di riconoscimento di esso.

4) - E’, infatti, lo stesso datore di lavoro pubblico ad istruire la pratica volta al riconoscimento medico della causa di servizio e ogni ritardo nei tempi procedimentali (ma perfino il formale, ma non celere rispetto di essi) si ritorcerebbe contro il soggetto in attesa del beneficio.

5) - Il ricorso del sig. Ferrario va dunque accolto, con conseguente accertamento del suo diritto ad ottenere la decorrenza degli effetti del beneficio di cui all’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010 fin dalla ricezione da parte dell’amministrazione della relativa domanda.

Accolto.

N.B.: rileggi il punto n. 5 sopra indicato.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
-------------------------------------------------------------------------------

24/10/2014 201402547 Sentenza 1


N. 02547/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00444/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 444 del 2014, proposto da:
Manlio Davide Mario Ferrario, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fontana 18

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Milano, via Freguglia, 1

per l'annullamento
del provvedimento prot. n.0296392 del 4.11.2013 emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare - IV Reparto, 9^ Divisione, nella parte in cui il beneficio è stato riconosciuto con effetto dalla data del 12 giugno 20013

e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, conseguenti e susseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 3 febbraio 2014 il sig. Ferrario, Maresciallo alle dipendenze dell’Aeronautica Militare, con ultima sede di servizio effettivo presso il Centro Meteorologico Regionale di Milano, chiedeva l’annullamento del provvedimento di diniego di cui in epigrafe, deducendone l’illegittimità per travisamento dei presupposti, in quanto l’amministrazione avrebbe errato sulla data di decorrenza del beneficio accordato ex art. 1801 del D.lgs. n. 66/2010.

Si costituiva l’amministrazione, che resisteva con atto di stile al ricorso, e la Sezione, in sede di trattazione della domanda cautelare, rinviava al merito per una sollecita definizione del giudizio, chiedendo contestualmente chiarimenti al Ministero della Difesa sul mancato riferimento, nel provvedimento impugnato, all’istanza inoltrata dal ricorrente in data 31 gennaio 2002.

In ottemperanza all’ordinanza del Collegio, l’amministrazione depositava una relazione nella quale precisava che il riferimento all’istanza del 12 giugno 2003 doveva intendersi riferita al processo verbale emesso in pari data, dando atto altresì di avere seguito la prassi secondo cui il diritto ai benefici di cui agli artt. 117 e 120 del regio decreto n. 3458 del 1928 (attualmente previsti dall’art. 1801 del d.lgs. n. 66 del 2010) sorgerebbero soltanto per effetto dell’accertamento medico, che riconosce la sussistenza della patologia.

La causa veniva infine decisa alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2014.

Il ricorrente e l’amministrazione concordano sulla ricostruzione fattuale e giuridica dei termini generali dell’odierno contenzioso, seppure il Ministero, per inciso, abbia evidenziato di non avere agli atti l’istanza del sig. Ferrario.

Sotto questo profilo, peraltro, il ricorrente ha dimostrato in giudizio di avere ottenuto l’avvio del procedimento amministrativo teso a ottenere l’equo indennizzo in discussione proprio con la formale richiesta protocollata dall’amministrazione in data 2 febbraio 2002.

Il punto sul quale divergono le considerazioni di dipendente e datore di lavoro è sull’interpretazione del dato normativo, ai fini della decorrenza degli effetti del beneficio richiesto.

L’art. 1801 del D.lgs. 66/2010 (norma da ritenersi applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, in quanto attributiva ora per allora del beneficio già ottenuto) statuisce che “al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al:

a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria;

b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria”.

La norma in questione non precisa da quale momento la maggiorazione sullo stipendio debba essere calcolata, anche se sembra individuare, quale unica data certa sotto questo profilo utilizzabile, e in considerazione del suo presupposto applicativo (ottenimento del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio), la data del processo verbale medico a mezzo del quale è stato accertato il nesso di causalità tra condotta di servizio ed insorgenza dell’evento dannoso.

Ritiene peraltro il Collegio di dovere aderire all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1881 del 2011, secondo cui la data utile ai fini di valutazione (e conseguente decorrenza del riconoscimento) dei presupposti del beneficio in esame debba essere quella della domanda per il riconoscimento della causa di servizio, e non la data di riconoscimento di esso.

Supportano tale conclusione le seguenti argomentazioni.

In primo luogo, sarebbe contraria al principio fondamentale del “buon andamento” dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.; cfr., altresì, l’attuale testo dell’art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241) un’interpretazione della norma che ancorasse alla data del processo verbale medico la decorrenza degli effetti patrimoniali, poiché rimetterebbe, in definitiva, alla mera volontà dell’amministrazione la fissazione di tale decorrenza.

E’, infatti, lo stesso datore di lavoro pubblico ad istruire la pratica volta al riconoscimento medico della causa di servizio e ogni ritardo nei tempi procedimentali (ma perfino il formale, ma non celere rispetto di essi) si ritorcerebbe contro il soggetto in attesa del beneficio.

Nel caso affrontato dalla sentenza del Consiglio di Stato su richiamata, un processo verbale medico stilato dopo il congedo del richiedente (ma a seguito di una domanda formulata in costanza di servizio) avrebbe avuto come effetto, seguendo l’interpretazione che fa decorrere gli effetti del beneficio dalla data dell’accertamento del nesso di causalità, la perdita del beneficio stesso.

In secondo luogo, risulta corretto far coincidere la data di insorgenza del credito connesso alla maggiorazione stipendiale invocata, con la data di presentazione della domanda amministrativa, in relazione al fatto che trattasi di un diritto patrimoniale condizionato ex lege alla verificazione dei suoi presupposti, con effetti che devono dunque retroagire, in caso di accertamento della causa di servizio con esito positivo, al momento della richiesta patrimoniale.

Il ricorso del sig. Ferrario va dunque accolto, con conseguente accertamento del suo diritto ad ottenere la decorrenza degli effetti del beneficio di cui all’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010 fin dalla ricezione da parte dell’amministrazione della relativa domanda.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione.

Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Dario Simeoli, Primo Referendario
Roberto Lombardi, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 24/10/2014
paperino
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da paperino »

Salve,
In virtù delle recenti e favorevoli sentenze, come bisogna agire, per chi come me ha presentato idtanza fi csusa di servizio nel 2001 e valutata nel 2005 dalla Cmo con tab.A cat.8 ed infine riconsciuta tale dal Cdv nel 2012.
Nel 2012 ho presentato istanza per i benefivi in oggetto, ma l'amministrazione, con circolari alla mano mi ha dimostrato che non era possibile corrispondere quanto chiesto visto che rienteava nel blocco.Cosa potrei fare?
panorama
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da panorama »

tu hai scritto: (ma l'amministrazione, con circolari alla mano mi ha dimostrato che non era possibile corrispondere quanto chiesto visto che rienteava nel blocco).

Cortesemente potresti allegarle queste circolari che ti hanno mostrato?

E' stato il tuo comando o i Comandi superiori a cui spetta l'evasione e la risposta scritta "ufficiosa" in relazione alla tua richiesta?
paperino
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da paperino »

La circolare del 2001.
Ma andiamo per gradi.Dopo la notifica dell'accettazione della causa di servizio fa parte dell'ufficio personale, che ovviamente mi ha rilasciato in copia, lo stesso ha inviato copia all'ufficio amministrazione sezione trattamento economico Contestualmente ho seguito la stessa procedura allegando l'istanza per la concessione dei benefici in questione.Bene, il collega dell'ufficio trattamento economico , dopo qualche giorno, mi fa sapere che il sistema informatico (TEFA) non gli consente di corrispondere quanto chiesto e che sarà possibile solo dal 2014.Inoltre, mi ha fatto leggere, la circolare min.difesa con la quale si evince che questi benefici rientrano nel blocco stipendiali, visto che il decreto della causa di servizio è del 2012.Ora con queste sentenze a noi favorevoli, come si potrebbe agire?
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