Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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salvo 63
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da salvo 63 »

antoniomlg ha scritto:certamente si
anche per il tfs tfr buonuscita

ciao
Grazie antoniomilg ,ho fatto questo quesito perché qualcuno è convinto che andrebbe a percepire pochi euro al mese e basta.
ciao salvo 63


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antoniomlg
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da antoniomlg »

salvo 63 ha scritto:
antoniomlg ha scritto:certamente si
anche per il tfs tfr buonuscita

ciao
Grazie antoniomlg ,ho fatto questo quesito perché qualcuno è convinto che andrebbe a percepire pochi euro al mese e basta.
ciao salvo 63
mha
in effetti gli euro al mese sono pochi o per lo meno non sono molti.

ma come dico sempre anche se detti benefici di pochi euro al mese
in servizio , ripercuotono in pochi centesimi al mese quando
sono in pensione
è meglio in tasca a me che a nessuno.....
panorama
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da panorama »

SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201602795,
--------------------------------------------------------------------------------------------------

N. 02795/2016 REG.PROV.COLL.
N. 07248/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7248 del 2014, proposto da:
Bruno P., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Carlo Parente in Roma, Via Emilia, 81;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'ottemperanza
della sentenza n. 4509/2011 di questa Sezione, resa nella Camera di Consiglio del 16 marzo 2011, notificata a mezzo di Ufficiale Giudiziario in data 6 giugno 2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2016 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso, notificato il 21 maggio 2014 e depositato il successivo 30 maggio, la parte istante, in qualità di ex maresciallo in servizio presso l’A.M., ha proposto l’azione ex articolo 112 e seguenti del cod. proc. amm. per l’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe n. 4509/2011, emessa da questa Sezione per la definizione del ricorso n. R.G. 14085 del 2011, con cui veniva impugnato l’esplicito diniego formulato dall’Amministrazione resistente in merito al riconoscimento dei benefici previsti dagli artt. 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928 n. 3458, in relazione all’accertata patologia “sinusite fronto mascellare dx e frontale sin. In atto compatibile”;

Con ordinanza n. 12079 del 2014 la Sezione ha già rilevato come:

“….la predetta sentenza di questa Sezione n. 4509 del 23 maggio 2011 ha stabilito in favore dell’attuale ricorrente che:

“L’ art. 117, comma primo, lettere a) e b) del R.D. 31.12.1928 n. 3458 prevede la concessione di una abbreviazione di carriera (di anni due o uno, a seconda della gravità della menomazione) agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle categorie in congedo le cui infermità siano state ascritte a una delle categorie della tabella A) di cui al decreto luogotenenziale n. 876 del 1917.

Il successivo art. 120 del citato regio decreto estende i detti benefici ai sottufficiali.

Dal quadro normativo ora compendiato discende chiaramente che l'attribuzione della abbreviazione convenzionale di anzianità può essere concessa solo ove l'infermità:

-sia contratta in costanza del rapporto di servizio;

-sia ascritta a una delle categorie della tabella A) di cui al decreto luogotenenziale n. 876 del 1917.

E’ pacifico, in punto di fatto, che il ricorrente:

-ha contratto in costanza di servizio, ed a causa del servizio, l’infermità “Sinusite cronica mascellare ds e frontale sin. in atto compatibile … ascrivibile alla ctg 8^ nella misura minima prevista dalla tabella annessa alla L. n. 1094 del 23/12/1979 (tabella A)”;

-i pareri degli organi consultivi che ascrivono l’infermità dipendente ad una delle categorie normativamente previste in tab. A) sono intervenuti prima del collocamento in congedo.

Sussistono, pertanto, tutte le condizioni di fatto e di diritto per la concessione dei benefici di legge nei sensi postulati dal ricorrente.”

Constatato che dagli atti depositati risulta che successivamente alla pubblicazione della predetta decisione ed alla sua notificazione all’Avvocatura Generale dello Stato, avvenuta il 6 giugno 2011, la parte istante ha formalizzato idonei atti di diffida dell’Amministrazione soccombente (il primo il 15/17 novembre 2011 ed il secondo l’8 novembre 2013):
- in particolare con l’ultima diffida la parte istante rappresentava che per effetto della descritta decisione di merito l’Amministrazione soccombente non avrebbe ancora corrisposto all’interessato le somme arretrate relative al periodo di servizio che va dal 1999 al 2006, anno in cui lo stesso è stato collocato in quiescenza, spettanti in ragione del beneficio dell’incremento pari al 1,50% della retribuzione che avrebbe a sua volta riflessi economici sull’importo del trattamento di quiescenza;

Preso atto che dai documenti di causa risulta, altresì:

- che, nello spazio temporale intercorrente tra il primo ed il secondo atto di diffida, la Direzione Generale per il Personale Militare - IV Reparto, 10^ Divisione – con due distinte note, rispettivamente del 6 marzo 2012 e dell’11 luglio 2012, ha rappresentato alla Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati ed allo stesso ricorrente che in esecuzione della sentenza n. 4509 del 23 maggio 2011, spetta a quest’ultimo l’importo annuo lordo pari ad € 155,15 quale beneficio economico ex art. 1801 del D.Lgs. 15 marzo 2010, non riassorbibile e non rivalutabile e che gli stessi aumenti dovranno essere considerati per gli adempimenti di competenza;

-che la Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati con apposita nota del 4 ottobre 2012 ha comunicato al sig. Pascoli Bruno, all’INPS (gestione ex INPDAP) ed al Comando Logistico A.M. con sede in Roma, l’avvenuta conseguente liquidazione del trattamento pensionistico come da D.D. n. 175/2 del 27.9.2012 che è stato a sua volta trasmesso al Ministero dell’Economia e Finanze, Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero della Difesa per gli adempimenti di competenza, nonché l’invio dello stesso decreto alla sede Provinciale dell’INPS gestione ex INPDAP per l’emissione del ruolo di pagamento;

-che, a seguito dell’ultimo atto di diffida, pervenuto all’Amministrazione soccombente in data 20 novembre 2013, la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva con un’ulteriore nota del 27 novembre 2013 ha evidenziato che è stato conferito al ricorrente sia il trattamento pensionistico ordinario che quello privilegiato di 8^ ctg. per l’infermità sofferta dal sottufficiale collocato in congedo e che i relativi e conseguenti pagamenti devono essere richiesti all’INPS;

Premesso che deve ribadirsi, anche in relazione al tradizionale orientamento giurisprudenziale secondo cui nel giudizio per l'ottemperanza è onere del ricorrente denunciare, con pertinenti e documentate censure, i vizi che inficiano l'azione amministrativa, non potendo la sua contestazione esaurirsi in una generica dichiarazione d'insoddisfazione per il risultato raggiunto, rispetto a quello che si prefigurava di conseguire - così come nel caso di sentenza di accoglimento che comporta l’obbligo di un adempimento specifico dell’Amministrazione soccombente, dettato dalle norme di legge ritenute violate - con conseguente onere della parte istante, una volta in possesso del prospetto contenente i conteggi eseguiti dall'Amministrazione, indicare le omissioni ovvero gli errori di calcolo che sarebbero stati commessi in suo danno dagli uffici, onde porre il giudice adito in condizione di verificare, attraverso il raffronto tra i prospetti elaborati dalle parti in causa, se il giudicato è stato effettivamente eseguito solo in parte (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 24 febbraio 1996 n. 172);

Premesso, del pari, che, sotto altro profilo, l'attività di ottemperanza al giudicato connota la natura della verifica giurisdizionale del quomodo della esecuzione che vi si pone a monte dell’azione proposta, la quale per jus receptum ha natura mista (esecutoria e cognitiva), ragion per cui il giudice dell’ottemperanza non dovrebbe essere esposto ad una defatigante contrapposizione di opposti interessi, rispetto ai quali dovrebbe avere una funzione congiuntamente collaborativa anche l'Amministrazione soccombente (che nel giudizio in esame non risulta tra l’altro costituita) sotto la mediazione del giudice chiamato a dirimere (effettivi e non potenziali né artificiosi) contrasti sul quomodo dell'attuazione (si veda al riguardo Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2006 n. 583; 30 dicembre 2004 n. 8275);

Considerato che, in armonia alle esigenze di concentrazione e celerità aventi copertura costituzionale ai sensi del novellato art. 111 della Costituzione, ritiene il Collegio che sia necessario, ai fini del decidere, che la soccombente Amministrazione della Difesa depositi una complessiva relazione che dia atto delle seguenti circostanze e contenga la seguente documentazione:

a) nota, analiticamente motivata, contenente la individuazione delle somme corrisposte a titolo di beneficio previsto dall’art. 117 del citato R.D. n. 3458 del 1928 e del computo delle stesse dal sorgere del diritto (istanza dell’interessato per la quale è stato adottato il provvedimento di diniego poi annullato dalla sentenza n. 4509/2011di cui si chiede l’esecuzione) sino alla data di collocamento a riposo del Maresciallo P.. Bruno, avendo cura di indicare, altresì, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria eventualmente corrisposti e riconosciuti sulla somma capitale determinata allo scopo;

b) eventuali deduzioni alle contrarie argomentazioni proposte dal ricorrente in ottemperanza in ordine alle medesime circostanze enunciate nel presente mezzo di gravame, anche per ciò che concerne l’eventuale riflesso del diverso trattamento economico in godimento all’atto del collocamento a riposo sul computo del trattamento di quiescenza medio tempore già determinato in ragione della medesima sentenza n.
4509/2011;

c) ogni altro atto, chiarimento o documento ritenuto utile ai fini della pronuncia in tema di ottemperanza alla sentenza di questa Sezione…”.

In esecuzione della integralmente riportata ordinanza n. 12079/2014 la Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa ha depositato documentata relazione con cui rappresenta che la Direzione generale della previdenza militare e della leva ha conferito al ricorrente la pensione ordinaria conteggiata sulla base dell’ultimo stipendio comprensivo della posta stipendiale di cui all’art. 120 del regio decreto 31 dicembre 1928 n. 3458 nonché il trattamento pensionistico privilegiato di 8^ categoria e che, quanto agli arretrati relativi al periodo in cui il ricorrente era in servizio, COMAER – Ufficio Amministrazione ha comunicato di aver corrisposto al ricorrente la somma di euro 823,36 quale beneficio economico spettante ex art. 120 citato, in relazione al periodo dal 14 gennaio 1999 – data del processo verbale con cui è stata accertata la patologia che ha dato luogo al diritto al beneficio – al 5 agosto 2006, ultimo giorno di servizio del ricorrente, segnalando altresì che la indicata somma costituisce l’importo dovuto al netto dell’imposta IRPEF.

Conclude la citata relazione dell’amministrazione prospettando la intervenuta cessazione della materia del contendere.

Sulla esposta circostanza conviene il difensore del ricorrente che, tuttavia, insiste per le spese.

Al Collegio, pertanto, non resta che pronunciare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere vista la valenza satisfattiva del sia pure tardivo operato dell’amministrazione con cui è stata riconosciuta al ricorrente la spettanza di quanto richiesto.

Le spese del giudizio sono comunque poste a carico dell’amministrazione e liquidate come in dispositivo, avuto anche riguardo al disguido che ha segnato la tempistica relativa all’ottemperanza alla citata ordinanza n. 12079/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dà atto della cessazione della materia del contendere.

Condanna l’Amministrazione a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, liquidate nella misura di €. 1.000,00, più IVA e CNPA; oltre alla rifusione del contributo unificato ove effettivamente corrisposto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente FF, Estensore

Nicola D'Angelo, Consigliere
Roberto Vitanza, Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/03/2016
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da umtambor »

io prendo 6,75 euro mensili nette per "benefici economici derivanti dall'applicazione degli art.. 117 e 120 R.D. 3458/1928".
Sono quelli di cui parliamo?
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da antoniomlg »

umtambor ha scritto:io prendo 6,75 euro mensili nette per "benefici economici derivanti dall'applicazione degli art.. 117 e 120 R.D. 3458/1928".
Sono quelli di cui parliamo?

esattamente.

ciao
micky62
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da micky62 »

Io ho fatto la domanda circa un anno fa (dopo essere stato rinformato )....ma ad oggi non mi è stata data nessuna risposta....ora gli faccio un sollecito
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da antoniomlg »

micky62 ha scritto:Io ho fatto la domanda circa un anno fa (dopo essere stato rinformato )....ma ad oggi non mi è stata data nessuna risposta....ora gli faccio un sollecito

se li hai maturati durante il blocco nel senso che se la causa di servizio
con verbale di ascrizione tabellare è intervenuto durante il blocco

essi sono ancora bloccati

diversamente fai fapere
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da micky62 »

Questo beneficio e' frutto di una cds riconosciuta dalla CMO di Catanzaro nel 2002..... poi con la nuova normativa venne spedita al CdV il quale si espresse con relativo verbale positivamente solo nel 2011
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antoniomlg
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da antoniomlg »

micky62 ha scritto:Questo beneficio e' frutto di una cds riconosciuta dalla CMO di Catanzaro nel 2002..... poi con la nuova normativa venne spedita al CdV il quale si espresse con relativo verbale positivamente solo nel 2011
se e ripeto se.
non hanno fatto casino allora ti spetta dalla data del verbale della cmo.

quindi arretrati.
altriementi se e ripeto se hanno fatto casino ed hanno emesso altro verbale dalla
data del pare del cvcs allora ti daranno da quest'ultima data e dovrai fare
casino lettere su lettere diffide e ricorso.

dovresti postare il verbale ed il parere del cvcs per una
risposta piu concreta e corretta possibile

ciao
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da Briscola »

panorama ha scritto:Questo parere del Consiglio di Stato elimina ogni dubbio e speriamo che tanti lettori in pensione/congedo non facciano errori o si fanno infinocchiare da persone che sanno solo chiacchierare.
Tale beneficio compete al CNATEA di Chieti ad elargire la somma dovuta qualora risulta che all'interessato gli sia stata riconosciuta la causa di servizio SI dipendente dal CVCS in attività' di servizio della Tabella A nella misura di 1,25% per la ctg.7 ^e 8^, mentre di 2,50% dalla 1^ alla 6^ ctg.

Comunque gli interessati qualora non si vedono attribuito tale beneficio sul cedolino potranno presentare l'istanza in questione al CNATEA di Chieti.

Buona serata.
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da Jamel »

Buongiorno Briscola, ho riconosciuto dal Comitato di Verifiche la sesta categoria e dal 2009 prendevo il 2,50% dello stipendio, codice 100 sullo statino dell'Arma.
Sono in pensione a domanda dal 1 febbraio 2015.
Domanda: come faccio a vedere sul cedolino della pensione dell'INPS, se mi è stato calcolato il 2,50% sulla pensione?
Auguro una buona giornata a tutti!!!
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antoniomlg
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da antoniomlg »

Jamel ha scritto:Buongiorno Briscola, ho riconosciuto dal Comitato di Verifiche la sesta categoria e dal 2009 prendevo il 2,50% dello stipendio, codice 100 sullo statino dell'Arma.
Sono in pensione a domanda dal 1 febbraio 2015.
Domanda: come faccio a vedere sul cedolino della pensione dell'INPS, se mi è stato calcolato il 2,50% sulla pensione?
Auguro una buona giornata a tutti!!!

sul cedolino inps non si evince.
lo potresti accertare solo avendo copia
dell'atto dispositivo stipendiale che la tua amministrazione
ha emesso con tutte le voci stipendiali uitili ai fini del calcolo
della pensione,

qualcosa di simile
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Jamel
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da Jamel »

Grazie antonio.
gino59
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da gino59 »

Per antoniomlg » qui c'è tutto per il tuo "PALATO" fine che cmq, i 3 scatti non sono per tutti i riformati.-

Il comma 2 dell’articolo 2 della legge numero 336/70, che prevedeva tale beneficio, è stato dichiarato non più applicabile dal Consiglio di Stato con parere numero 34 del 1 dicembre 2005.
Infatti l’INPDAP con Nota Operativa numero 9 del 30 gennaio 2006 ha così dichiarato: “Com’è noto, il Consiglio di Stato, con parere espresso nell’Adunanza Plenaria n. 34 del 1° dicembre 1995, ha considerato non più applicabile l’articolo 2 della legge 24 maggio 1970 n. 336 nella parte in cui (comma 2) dispone che, in alternativa all’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, gli interessati possano richiedere il passaggio alla qualifica superiore, se più favorevole. Tale orientamento, confermato da questo Istituto, scaturisce dalle diverse disposizioni normative e contrattuali che, nell’ambito del processo di privatizzazione del rapporto di lavoro, hanno abolito per le qualifiche funzionali e dirigenziali l’automatismo nella progressione di carriera basato sul sistema di classi e scatti (cfr. nota Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della Funzione Pubblica n. 969 del 20 marzo 1997). La non applicabilità del disposto di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 336/1970 viene ora estesa anche ad alcune categorie di personale che, pur continuando ad operare in regime di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3 del DLgs n. 165/2001, hanno visto sostanzialmente modificata la struttura del trattamento economico con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale (come è avvento, ad esempio per la carriera prefettizia e quella diplomatica). Nei confronti di questo personale, infatti, attraverso il recepimento di diversi accordi sindacali, sono state soppresse le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali facendone confluire il relativo valore economico maturato nella retribuzione individuale di anzianità (RIA.-
____________________________________________________________________
BeneficiL336.pdf
____________________________________________________
inpdap nota operativa 9 2006.pdf






























Re: importo tfs e pensione

Messaggioda MAIK » mar nov 27, 2012 8:48 pm





Cari colleghi, al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla mia P.A.L. comunico quanto segue:


grado LGT


Parametro 139


Quadro II - Trattamento diretto..prospetto INPDAP.....................


Retribuzione pensionabile alla cessazione...............Euro 41.766,00;


Prima Quota di pensione...................................Euro 16,497,57;


Seconda Quota di pensione.................................Euro 19.477,51;


Totale prima e seconda quota.............................Euro 35,975,07;


Importo benefici DL 165/97 art.4..........................Euro 3.805,34;


Importo benefici da contabilizzare sulla pensione......Euro 3.044,27; ( sono i famosi 6 scatti);





TOTALE P.A.L .................................................Euro 39.019,35........


Spero di essere stato utile e auguro a tutti un sereno natale con le vostre famiglie.........ciao
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Briscola
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da Briscola »

antoniomlg ha scritto:
Jamel ha scritto:Buongiorno Briscola, ho riconosciuto dal Comitato di Verifiche la sesta categoria e dal 2009 prendevo il 2,50% dello stipendio, codice 100 sullo statino dell'Arma.
Sono in pensione a domanda dal 1 febbraio 2015.
Domanda: come faccio a vedere sul cedolino della pensione dell'INPS, se mi è stato calcolato il 2,50% sulla pensione?
Auguro una buona giornata a tutti!!!

sul cedolino inps non si evince.
lo potresti accertare solo avendo copia
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ha emesso con tutte le voci stipendiali uitili ai fini del calcolo
della pensione,

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Buona sera Jamel concordo per quanto asserito da antoniomIlg, comunque tramite il servizio INPS Risponde inviando una e-mail, puoi chiedere informazioni se ti viene versato la misura 2,50% del beneficio in questione. Ovviamente ti compete anche la Pensione Privilegiata Ordinaria che sicuramente già' percepisci.
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