Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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salvo 63
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da salvo 63 »

Premesso che mi dispiace che hai avuto il diniego,da questa tua notizia possiamo apprendere che le speranze sono sempre più ridotte la sentenza sopra citata comunque non esclude il personale in congedo per i suddetti benefici,certo almeno tu una risposta per decidere o meno l’hai ottenuta , in merito volevo sapere se per fare il ricorso alla Corte dei Conti deve necessariamente esserci il diniego da parte dell’Amministrazione di appartenenza,gradirei saperlo perché ho fatto istanza due anni fa, nonostante da circa un anno ho fatto un sollecito non ho ricevuto nessuna risposta,sono in pensione dal 2011 il riconoscimento è avvenuto in costanza di servizio nel 2008, l’aggravamento nel 2012 in occasione della concessione per la privilegiata erogata nel 2013 ,grazie a chi vorrà delucidarmi.
Salvo 63


fox62
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da fox62 »

Ciao Salvo, questo è il mio caso, penso sia uguale al tuo. Comunque al CNA circa una settimana fa ho inviato la sentenza. Penso mi dovrebbero dare gli arretrati. Alla Corte dei Conti non ci vuole avvocato.


SARDEGNA SENTENZA 13 2016 PENSIONI 05/02/2016




REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 13/2016

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Maria Elisabetta LOCCI, quale giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23.500 del registro di Segreteria, proposto dal sig. SANNA Antonio Salvatore (CF: SNNNNS62H03F975B), nato a Nughedu San Nicolò il 3 giugno 1962 e residente in Cagliari, via Famagosta n. 23, contro il Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Celebrato il giudizio alla pubblica udienza del 27 gennaio 2016, presente il ricorrente, non rappresentata l’Amministrazione.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO

Il signor SANNA, con ricorso depositato in data 18 agosto 2015, ha chiesto che venga riconosciuto il proprio diritto all’attribuzione dei benefici di cui agli articoli n. 117 e 120 del R.D. 3458 del 31 dicembre 1928, dovuti per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ascritte, per cumulo, alla VIII categoria a vita e che, conseguentemente, sia condannata la convenuta Amministrazione alla corresponsione di quanto dovuto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali a norma dell’art. 429, comma 3, c.p.c., e con maggiorazione degli interessi di mora.

A sostegno della domanda il ricorrente ha specificato di essere cessato dal servizio in data 5 aprile 2011, con diritto a pensione, e di aver inoltrato apposita domanda diretta ad ottenere in via amministrativa i predetti benefici, in data 23 settembre 2014.

In risposta l’Amministrazione ha precisato (cfr. nota del 16 ottobre 2014, n. 188073TC72734-1) di non poter dare corso alla erogazione dell’emolumento, in quanto la constatazione della dipendenza da causa di servizio delle infermità non aveva avuto luogo in costanza di servizio, in applicazione dei criteri dettati dal Ministero della Difesa con circolare del 9 novembre 2001, facendo riferimento al verbale emesso in data 29 novembre 2011 dalla C.M.O. di Cagliari.

Per contro, ha sostenuto parte attrice, le infermità che avevano dato luogo al trattamento di privilegio, erano state già riconosciute dipendenti sia dalla C.M.O. di Milano che dalla C.M.O. di Cagliari quando ancora era in servizio, in particolare, in data 2 luglio 1985 (Milano) e alle date del 16 giugno 2003 e 5 febbraio 2004. La dipendenza da servizio delle infermità, a seguito del favorevole parere espresso dal Comitato di Verifica in data 29 ottobre 2008, era stato inoltre riconosciuta dalla stessa Amministrazione con decreto n. 5620 del 12 ottobre 2011 (infermità ascritta a tabella B), a ben sette anni di distanza dalla presentazione della domanda.

La C.M.O. di Cagliari si sarebbe pronunciata in data 29 novembre 2011 a seguito della richiesta diretta ad ottenere la pensione di privilegio (peraltro riconosciuta), inoltrata nell’aprile del 2011, di talché non influirebbe in alcun modo sulla ratio della previsione legislativa, posto che tutte le infermità per cui il trattamento era stato concesso erano state già riconosciute dipendenti in costanza di servizio.

Per altro verso, l’Amministrazione avrebbe il dovere di concludere i procedimenti in tempi certi e brevi. Se così avesse agito, egli avrebbe goduto del beneficio già in costanza di servizio, mentre il procedimento aveva subito lungaggini burocratiche non imputabili a propri comportamenti.

A sostegno della propria tesi il ricorrente ha fatto richiamo alla giurisprudenza amministrativa e contabile formatasi in materia, sottolineando in particolare che il Consiglio di Stato avrebbe indicato le modalità da seguire per la concessione del beneficio (attribuzione di una somma pari all’1,25% del valore iniziale della retribuzione del livello posseduto dall’invalido per le infermità, come nel caso, ascrivibili ad VIII categoria), e avrebbe ritenuto sufficiente il verbale redatto dalla CMO che dichiara la dipendenza da causa di servizio dell’infermità, e la sua ascrizione ad una delle categorie di pensione privilegiata.

E’ stato conclusivamente richiesto l’accoglimento del ricorso, con condanna dell’Amministrazione al pagamento degli oneri accessori nei sensi più sopra specificati.

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo, Ufficio Contenzioso, ha depositato il fascicolo amministrativo e memoria di costituzione in giudizio in data 11 novembre 2015, con la quale sono state formulate conclusioni di inaccoglibilità del gravame, in quanto il Comando si sarebbe uniformato alla normativa di riferimento.

A supporto delle rassegnate conclusioni, l’Amministrazione convenuta ha, in particolare, riportato alcuni passi della circolare del 9 novembre 2001, n. DGPM/IV/11^/CD/139758, emessa dal Ministero della Difesa, sostenendo, in buona sostanza che il parere medico che ha riconosciuto l’ascrizione delle infermità a categoria di pensione sarebbe intervenuto successivamente al collocamento in congedo (i provvedimenti concessivi dell’equo indennizzo avevano ritenuto le distinte infermità, ciascuna ascrivibile a tabella B).

In data 23 settembre 2015 il ricorrente ha provveduto al deposito del verbale con cui la CMO si era pronunciata sulla “spondiloartrosi diffusa”, riconosciuta dipendente da causa di servizio con parere definitivo del Comitato di Verifica per le cause di servizio.

Con successiva memoria, depositata in data 11 dicembre 2015, il signor SANNA ha insistito per l’accoglimento del ricorso sottolineando come, i benefici richiesti, avrebbero quale unico presupposto il fatto che la menomazione invalidante sia stata causata dal servizio prestato ed ha richiamato diversi precedenti del giudice amministrativo (in particolare, Consiglio di Stato, sentenza del 25 giugno 2013, n. 3468).

Nel caso particolare, poi, a fronte di una domanda di riconoscimento di causa di servizio, presentata nel 2002, non sarebbe stato possibile richiedere l’aggravamento in quanto l’atto conclusivo del primo procedimento sarebbe intervenuto solo nell’ottobre del 2011, ma il fatto che all’atto del congedo egli avesse diritto al trattamento pensionistico sarebbe facilmente desumibile dall’intervallo di tempo intercorso tra la data del congedo (5 aprile 2011) e la data del riscontrato aggravamento (29 novembre 2011), di appena otto mesi, di talché l’infermità sarebbe da ritenere aggravata anche in costanza di servizio.

All'udienza del 27 gennaio 2016, fissata per la discussione della causa, il ricorrente, dietro domanda di questo Giudice, ha confermato di aver avuto concessa la pensione privilegiata, con decorrenza dalla cessazione dal servizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, va precisato che, in applicazione dell’art. 429 c.p.c., come modificato dall’art.53 del D.L. 25 giugno 2008 n.112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n.13 (cfr. art.56 D.L. citato), nel caso in esame si rende necessaria la fissazione di un termine di venti giorni per il deposito della sentenza, comprensiva della motivazione.

2. Sempre in via preliminare, va affermata la giurisdizione delle Corte dei conti, nonostante la natura stipendiale del richiesto beneficio posto che, come emerge chiaramente dalla narrativa del fatto, la domanda giudiziale (e la correlativa domanda inoltrata in precedenza all’Amministrazione), è diretta ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico sulla scorta delle invocate maggiorazioni stipendiali.

Conseguentemente, poiché come ribadito dalla Cassazione a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 27187 del 20/12/2006 e, in senso conforme, S.U., n. 24172 del 30 dicembre 2004), la giurisdizione va determinata, a norma dell'art. 386 cod. proc. civ., sulla base dell'oggetto della domanda, verificato alla stregua del "petitum" sostanziale, è indubbio che competente a pronunciarsi sulla istanza diretta ad ottenere il computo di un emolumento e/o il riconoscimento ai fini pensionistici di un servizio prestato sia la Corte dei conti, essendo ad essa riservata, dall’ordinamento, la cognizione sui ricorsi relativi alla sussistenza e alla misura del diritto a pensione a carico totale o parziale dello Stato (v. art. 62, primo comma, del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214), ovvero su tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, attribuiti da leggi speciali (art. 62 secondo comma r.d. cit.), ed essendo per contro rimesse al Giudice Amministrativo, anche per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art 3 del D.lgs. n. 165 del 2001, le controversie attinenti al rapporto lavorativo ed equo indennizzo (art. 29 del D.Lg. n. 80/1998), con esclusione della materia pensionistica.

3. Nel merito la pretesa dedotta in giudizio appare fondata e deve essere accolta in ragione delle seguenti considerazioni.

Le norme invocate dal ricorrente testualmente prevedevano:

Agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle categorie in congedo è concessa, agli effetti della determinazione dello stipendio: a) l'abbreviazione di due anni, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguito ricompense al valor militare per fatto di guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70; b) l'abbreviazione di un anno, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguita la croce di guerra o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie giusta la tabella indicata alla precedente lettera a), e alla terza categoria giusta l'art. 101 del testo unico predetto. In applicazione del presente articolo non può essere concessa che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni (art. 117 r.d. 31 dicembre 1928, n. 3458).

Ai sensi del successivo articolo 120, agli effetti della determinazione degli stipendi e delle paghe giornaliere pei sottufficiali (compresi quelli richiamati dal congedo), si applicano le disposizioni contenute nei precedenti artt. 115, 116, 117 e 118, ad eccezione dell'ultimo comma dell'articolo 118, che è applicabile soltanto ai sottufficiali di carriera che erano tali prima del 24 maggio 1915 (comma 1) e i sottufficiali richiamati in servizio, i quali non abbiano mai goduto (pure avendone diritto) i benefici sopraindicati, avranno il trattamento stabilito dagli articoli sopra citati, fermo il disposto del primo comma dell'art. 99.

L’art. 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539 (Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra) ha operato una equiparazione tra le categorie dei mutilati ed invalidi di guerra e dei mutilati ed invalidi per causa di servizio, per ciò che attiene ai benefici attribuiti a favore dei primi dalle allora vigenti disposizioni legislative, sancendo che “I benefici spettanti, secondo vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti di guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio”.

L’art. 3 della stessa legge n. 539 del 1950 ha poi stabilito che “agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19.2.1942, n. 137”.

La disposizione è stata reiterata dall’art. 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474 (recante provvedimenti di perequazione dei trattamenti agli invalidi per servizio).

I predetti benefici (originariamente previsti dagli artt. 43 e 44, r.d. 30 settembre 1922, n. 1290 e poi rimodulati, per il personale militare, con gli artt. 117 e 120, invocati dal ricorrente), consistono in un incremento stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, spettante una sola volta in favore di coloro che, in costanza di rapporto di impiego, abbiano ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per infermità ascrivibili ad una delle categorie indicate nella tabella A, allegata al d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di importo pari al 2,50 % dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria, e 1,25 % dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria.

Detto beneficio si traduceva, sino al 31 dicembre 1986, in un’abbreviazione del tempo necessario alla maturazione del successivo aumento stipendiale. Con l'abolizione del meccanismo di progressione economica fondato sulle classi e sugli scatti biennali, sostituito con la retribuzione individuale di anzianità, si è posto il problema del permanere della possibilità di applicare il beneficio al nuovo sistema retributivo.

Il Consiglio di Stato, consultato al riguardo (parere della Commissione Speciale Pubblico Impiego, n. 452/1999), ha ritenuto che l'attribuzione del beneficio in questione si concretizzi nell’attribuzione di una somma pari al 2,50% del valore iniziale della retribuzione del livello posseduto dall’invalido con infermità ascritta alle prime sei categorie, o nella concessione di una somma pari all’1,25% per le infermità ascritte alle ultime due categorie.

Gli art. 117 e 120 del r.d. 31 dicembre 1928, n. 3458 sono stati poi abrogati, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, dall’art. 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133). Peraltro la norma, al comma 1-bis, ha specificato che, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica l'articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare, il quale testualmente prevede: “al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al: a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria; b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria” (cfr D.lgs. 66/2010).

La condizione, richiesta dalla legge, che gli aventi diritto abbiano <<contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A>>, è stata interpretata, in un primo momento, nel senso di escludere la spettanza del beneficio qualora il riconoscimento della dipendenza e l’attribuzione della categoria pensionistica siano posteriori alla cessazione dal servizio.

Con riguardo alla decorrenza del beneficio, è stato affermato che lo stesso non possa essere anteriore alla dichiarazione di ascrivibilità, mentre è irrilevante la circostanza che non sia stato ancora iniziato, o portato a termine, il procedimento di pensione o di equo indennizzo (Cons. St., comm. spec. pubbl. imp., 23 giugno 1997, n. 379; id., 6 maggio 1996, n. 361; id., 20 novembre 1995, n. 335; id., sez. III, 7 febbraio 2006, n. 5337/2003; Tar Lazio Roma, sez. II, 20 aprile 2006, n. 2881).

In particolare, per quanto qui interessa, il Consiglio di Stato (Commissione speciale per il pubblico impiego) con parere n. 361 del 1996 reso nell'adunanza del 06.05.1996, oltre a stabilire che i predetti benefici si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio, indipendentemente dall'effettiva attribuzione dell'equo indennizzo o della pensione privilegiata, essendo sufficiente che gli interessati abbiano ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione, con ascrivibilità a categoria di pensione, ha altresì precisato che, per i militari, i benefici vanno attribuiti dalla data del processo verbale della Commissione medica ospedaliera che ha riconosciuto l'infermità, per effetto della legge 20.11.1987, n. 472, che, all'art. 5 bis ha stabilito il carattere di definitività dei processi verbali delle Commissioni mediche ospedaliere (cfr. anche parere del medesimo Consesso 335/95 in data 20.11.1995).

Interpellato nuovamente dal Ministero della Difesa, che intendeva riconoscere il beneficio in parola solo al personale in servizio, ed al personale in congedo solo in caso di richiamo, il massimo organo consultivo, con il parere n. 492/1999, più sopra richiamato, recepito dall'amministrazione nella circolare n. 139578 del 9 novembre 2001, ha precisato che il beneficio spetta indipendentemente dalla formale concessione dell'equo indennizzo e/o della pensione privilegiata, perché esso si acquisisce con l'accertamento che l'infermità dipende da causa di servizio ed è ascrivibile ad una categoria di pensione, condizioni desumibili, appunto, dal verbale della competente CMO; ne consegue che ha diritto al beneficio anche il personale in quiescenza, purché abbia ottenuto in attività di servizio il riconoscimento della malattia invalidante.

A tale regola è stata posta un'eccezione solo per coloro che sono stati collocati a riposo in conseguenza di un'infermità, successivamente riconosciuta dipendente da causa di servizio.

In questi casi l'amministrazione, recependo l'orientamento giurisprudenziale dello stesso Consiglio di Stato, ha ritenuto che nel giorno dell’accertamento sanitario il soggetto vada considerato in servizio, per il fatto di essere stato convocato a visita quando egli era ancora in costanza di attività (Sez. I Centrale d'Appello, sentenza n. 435/2010).

Più di recente la medesima giurisprudenza amministrativa ha ritenuto presupposto sufficiente per godere del beneficio il fatto che l’invalidità sia stata contratta in servizio e per causa di servizio, prescindendo dalla circostanza che il richiedente fosse o meno ancora in servizio all’atto dell’accertamento medico (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 3468/2013, allegata da parte ricorrente e, negli stessi sensi, TAR Milano, sent. 02547/2014 del 24/10/2014), quantomeno nei casi in cui i provvedimenti dell’Amministrazione siano intervenuti a notevole distanza di tempo (oltre i tempi procedimentali stabiliti dalla l. 241/1990 e regolamenti di attuazione).

Rapportando tali principi alla vicenda in esame, dagli atti di causa emerge quanto segue: per il “pregresso trauma cranico ed esiti di ferita da taglio al volto”, al SANNA venne liquidato l’equo indennizzo (tabella B misura massima) con DM 995/CC del 2 agosto 1991. Il ricorrente presentava domanda di aggravamento il 13 agosto 2009, ma la CMO di Cagliari, con verbale del 24 maggio 2011, ha ritenuto l’infermità non aggravata.

Per la spondiloartrosi, la domanda veniva presentata il 19 dicembre 2002 e reiterata il 19 agosto 2003.

A seguito delle visite presso la CMO di Cagliari (verbali n. 1041 del 16 giugno 2003 e n. 110 del 5 febbraio 2005) l’infermità era ritenuta ascrivibile alla tabella B, misura massima. Il prescritto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che ha ritenuto l’infermità dipendente da causa di servizio è intervenuto il 29 ottobre 2008 (n. 1188/2008), mentre il decreto ministeriale conseguente reca la data del 12 ottobre 2011, n. 5620. In quel momento il SANNA era già in quiescenza.

Con verbale del 29 novembre 2011, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Cagliari ha ritenuto le infermità ascrivibili alla VIII categoria tabella A.

Dallo svolgersi degli accadimenti che hanno contrassegnato la vicenda amministrativa del SANNA, si desume che il ricorrente ha dovuto attendere a lungo la pronuncia dell’Amministrazione sull’istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità spondiloartrosi, ritenuta ascrivibile a categoria pensionistica solo dopo il collocamento in quiescenza dello stesso.

Sul punto, si deve rilevare che è lo stesso datore di lavoro pubblico ad istruire la pratica volta al riconoscimento medico della causa di servizio, e ogni ritardo nei tempi procedimentali si ritorce contro il soggetto in attesa del beneficio.

Sarebbe, pertanto, contraria al principio fondamentale del “buon andamento” dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.; cfr., altresì, l’attuale testo dell’art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241) un’interpretazione della norma attributiva dei benefici che ancori e limiti il diritto del richiedente all’avvenuta ascrizione dell’infermità a categoria di tabella A, quando la stessa Amministrazione abbia ritardato oltremodo gli accertamenti di competenza.

Così opinando, si rimetterebbe, in definitiva, alla mera volontà dell’Amministrazione stessa l’attribuzione degli emolumenti, vanificando in tal modo lo spirito della legge.

Nel caso del sig. SANNA, come si è visto, il riconoscimento dell’ascrizione a categoria pensionistica è intervenuto quando lo stesso era in quiescenza, ma innegabile appare che la domanda era stata formulata in costanza di servizio e sono trascorsi ben sette anni solo per avere il riconoscimento formale della dipendenza, anch’esso peraltro con un provvedimento, datato 12 ottobre 2011, emesso a distanza di tre anni dal favorevole parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (e a sette anni dal verbale della CMO).

Diventa, dunque, non condivisibile, l’argomentazione del provvedimento di reiezione dell’Amministrazione, poiché come chiarito dal parere n. 361/96 del Consiglio di Stato il secondo quesito concerne l'ammissibilità dell'attribuzione dei benefici in questione ai pubblici dipendenti destinatari di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità ascrivibili a categoria di pensione ma successivamente collocati a riposo prima della concessione di equo indennizzo o di pensione privilegiata. Come già rilevato dal cit. parere di Adunanza generale, è determinante ai fini della soluzione affermativa del quesito il fatto che l'art. 3 della legge 15 luglio 1950 n. 539 definisca mutilati ed invalidi per servizio coloro che abbiano contratto mutilazioni o infermità ascrivibili ad una delle categorie di legge: la previsione della mera ascrivibilità, invece dell'ascrizione, è indice di certo della sufficienza, ai fini dell'attribuzione dei benefici di legge, dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e della non necessità della già avvenuta concessione dell'equo indennizzo o della pensione privilegiata.

Vero è che a seguito delle prime visite presso la CMO di Cagliari (verbali n. 1041 del 16 giugno 2003 e n. 110 del 5 febbraio 2005) la spondiloartrosi era ritenuta ascrivibile alla tabella B, misura massima, ma è altrettanto vero che, col trascorrere del tempo, l’infermità si è sicuramente aggravata, come confermato dall’ultimo verbale del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Cagliari, datato 29 novembre 2011, che ha ritenuto le infermità ascrivibili alla VIII categoria tabella A.

Non sono stati versati in atti verbali di visita intermedi, che consentano di enucleare una data certa in cui l’invalidità è divenuta tale da dare diritto a categoria pensionistica a vita, ma tale aspetto non può andare a detrimento del ricorrente, il quale non poteva avanzare domanda di aggravamento prima del riconoscimento della dipendenza.

E’ peraltro più che ragionevole presumere, dato il lasso temporale intercorso tra pensionamento e accertamento (aprile 2011/novembre 2011, ossia sette mesi), che l’infermità fosse già aggravata prima del collocamento in quiescenza.

Non può sul punto farsi riferimento al decreto che ha riconosciuto la dipendenza, ritenendo classificabile l’infermità a tabella B (del 12 ottobre 2011), posto che a distanza di appena un mese ben altri sono stati i risultati della visita medica.

Le considerazioni che precedono, che depongono per l’accoglimento del ricorso, si rendono utili anche ai fini di stabilire la decorrenza e le modalità di calcolo del richiesto emolumento.

Trattandosi di beneficio da attribuirsi d’ufficio, la decorrenza non può essere stabilita prendendo come riferimento la data di presentazione della domanda amministrativa (risalente al 2014), né le domande proposte negli anni 2003 e 2004 di accertamento della dipendenza da causa di servizio, dato l’esito degli accertamenti allora disposti (ascrizione a tabella B).

Si ritiene, pertanto, in considerazione dei ritardi frapposti dall’Amministrazione nel condurre gli accertamenti di propria competenza, che il momento da prendere a base di calcolo per la determinazione dell’emolumento sia l’ultimo giorno di servizio del SANNA.

Conseguentemente, poiché il beneficio richiesto si concretizza nella concessione di una somma pari all’1,25% (trattandosi di infermità ascritta all’ottava categoria), esso dovrà essere calcolato utilizzando quale base di computo il valore iniziale della retribuzione del livello posseduto dal ricorrente all’atto del collocamento in quiescenza (secondo le indicazioni di cui alla lettera c), punto 1., lettera b, e lettera e), punto 1., della circolare ministeriale n. 139758 del 9 novembre 2001), e dovrà essere corrisposto al SANNA sulla pensione in godimento, a far data dal 5 aprile 2011.

Le somme arretrate dovute per effetto della presente sentenza vanno incrementate di rivalutazione monetaria e interessi legali, da calcolare secondo gli indici ISTAT e la misura legale degli interessi, con decorrenza dal momento di maturazione di ciascun credito (ovverossia dalla scadenza di ciascun rateo) e sino al pagamento.

I predetti accessori spettano peraltro limitatamente al maggiore importo tra la rivalutazione e gli interessi, di volta in volta determinato secondo l'indice e il tasso correnti in ciascun periodo, in conformità al principio giurisprudenziale enunciato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, con sentenza n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002 e confermato con sentenza n. 6/2008/QM del 24.11.2008.

Non si ritiene, per contro, in aderenza alla giurisprudenza per cui interessi e rivalutazione hanno funzione conservativa del potere di acquisto del credito originario, che al SANNA spetti il riconoscimento di un danno maggiore rispetto ai corrisposti accessori di legge, non essendo stata fornita prova dello stesso, in applicazione dell'art. 1224, 2° c.c..

Non si fa luogo alla liquidazione delle spese, in quanto non risulta che parte ricorrente ne abbia sostenuto per l’assistenza in giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, riconosce il diritto di SANNA Antonio Salvatore alla riliquidazione della pensione con applicazione dei benefici già previsti dagli articoli n. 117 e 120 del R.D. 3458 del 31 dicembre 1928, ed ora contemplati dall’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010, da calcolarsi nei modi e con le decorrenze di cui in parte motiva.

Sulle somme arretrate dovute per effetto della presente sentenza spettano al ricorrente la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, da calcolare secondo gli indici ISTAT e la misura legale degli interessi, con decorrenza dal momento di maturazione di ciascun credito (ovverosia dalla scadenza di ciascun rateo) e sino al pagamento, peraltro limitatamente al maggiore importo tra la rivalutazione e gli interessi, di volta in volta determinato secondo l'indice e il tasso correnti in ciascun periodo.

Nulla per le spese.

Fissa in venti giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 27 gennaio 2016.

Il Giudice unico

f.to Maria Elisabetta LOCCI



Depositata in Segreteria il 05/02/2016

IL DIRIGENTE

f.to Paolo Carrus
salvo 63
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da salvo 63 »

grazie fox62,volevo sapere oltre al fatto che non occorre l'avvocato se è indispensabile il diniego da parte dell'amministrazione,perchè io ad oggi non ho nessuna risposta.
fox62
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da fox62 »

Si, ovvio che ci vuole la lettera di diniego da parte dell'Amministrazione. Comunque fossi in tè, facendo seguito alla richiesta fatta a suo tempo, farei una lettera R/R , ai sensi della L. 241/90, chiedendo al CNA, chiarimenti merito alla tua richiesta precedente, detta lettera per conoscenza la manderei pure alla Direzione di Amministrazione del Comando Generale e vedrai che ti rispondono. Successivamente in base alla risposta prendi i dovuti provvedimenti. Ciao.
salvo 63
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da salvo 63 »

fox62 ha scritto:Si, ovvio che ci vuole la lettera di diniego da parte dell'Amministrazione. Comunque fossi in tè, facendo seguito alla richiesta fatta a suo tempo, farei una lettera R/R , ai sensi della L. 241/90, chiedendo al CNA, chiarimenti merito alla tua richiesta precedente, detta lettera per conoscenza la manderei pure alla Direzione di Amministrazione del Comando Generale e vedrai che ti rispondono. Successivamente in base alla risposta prendi i dovuti provvedimenti. Ciao.
ti ringrazio per i consigli,per correttezza devo informarti che sono un ex Penitenziaria le carte me le gioco con il mio amato DAP,sei stato utilissimo ciao.
salvo 63
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spartagus
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da spartagus »

Buon giiorno, anche io sono nelle stesse condizioni del collega ho fatto la domanda e mi hanno inviato un dinniego, dopo che mi hanno mandato il dinniego gli ho scritto un'altra lettera per il riesame,dicendo che quando sono stato riformato e durante le visite della cmo che mi aveva riscontrato la malatttia ero in servizio e solo dopo cinque anni dal congedo mi e arrivata la si dipendenza da causa di servizio,adesso stò aspettando una nuova risposta dal CNA di chieti, aspetto un'altra settimana e se non rispondono gli mando una raccomandata ovviamente con una ricevuta di ritorno,ho letto che hai detto che presso la corte dei cont non serve l'avvocato mi spieghi come si fa ad inviare il ricorso alla corte dei conti, che nel caso mi dovrebbe un'altra volta negativo il CNA di chieti mi muovo grazie se vuoi mipuoi scrivere anche sulla mia email vincenzosolvi@libero.it aspetto una tua gradita risposta.
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da antoniomlg »

............Ciao Salvo, questo è il mio caso, penso sia uguale al tuo. Comunque al CNA circa una settimana fa ho inviato la sentenza. Penso mi dovrebbero dare gli arretrati. Alla Corte dei Conti non ci vuole avvocato.


SARDEGNA SENTENZA 13 2016 PENSIONI 05/02/2016
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 13/2016
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA COMPLIMENETI VIVISSIMI

chiaramente in ogni scritto, richiesta, sollecito, diffida ecc ecc
sarà usata questa sentenza ............

per la serie sarai famoso......
hai fatto giurisprudenza

ciao e grazie di tutto
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Zenmonk
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da Zenmonk »

Scusate colleghi ma come si vede sul pa04 se hanno calcolato o no questi benefici economici 117-120?
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antoniomlg
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da antoniomlg »

Zenmonk ha scritto:Scusate colleghi ma come si vede sul pa04 se hanno calcolato o no questi benefici economici 117-120?
sul PA04 non lo vedi

dovresti avere l'ultimo Atto Dispositivo redatto in data
ultimo giorno servizio con cui il tuo Centro Amministrativo (CNA) oppure (CUSE)
redige il PA04..

qualcosa del genere guarda:
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da marinaio14 »

Buongiorno a tutti,

mi rivolgo agli esperti, per un quesito:

tale beneficio compete SOLO a chi è stata riconosciuta una CdS in Tabella A durante il servizio ?

Nel mio caso, è stata rigettata la richiesta perchè mi è stata riconosciuta una CdS in Tabella B durante il servizio, e solo in sede di riforma mi è stato accolto l'aggravamento in Tabella A.

grazie a chiunque voglia intervenire...
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da gino59 »

fox62 ha scritto:Ciao Salvo, questo è il mio caso, penso sia uguale al tuo. Comunque al CNA circa una settimana fa ho inviato la sentenza. Penso mi dovrebbero dare gli arretrati. Alla Corte dei Conti non ci vuole avvocato.


SARDEGNA SENTENZA 13 2016 PENSIONI 05/02/2016




REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 13/2016

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Maria Elisabetta LOCCI, quale giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23.500 del registro di Segreteria, proposto dal sig. SANNA Antonio Salvatore (CF: SNNNNS62H03F975B), nato a Nughedu San Nicolò il 3 giugno 1962 e residente in Cagliari, via Famagosta n. 23, contro il Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Celebrato il giudizio alla pubblica udienza del 27 gennaio 2016, presente il ricorrente, non rappresentata l’Amministrazione.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO

Il signor SANNA, con ricorso depositato in data 18 agosto 2015, ha chiesto che venga riconosciuto il proprio diritto all’attribuzione dei benefici di cui agli articoli n. 117 e 120 del R.D. 3458 del 31 dicembre 1928, dovuti per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ascritte, per cumulo, alla VIII categoria a vita e che, conseguentemente, sia condannata la convenuta Amministrazione alla corresponsione di quanto dovuto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali a norma dell’art. 429, comma 3, c.p.c., e con maggiorazione degli interessi di mora.

A sostegno della domanda il ricorrente ha specificato di essere cessato dal servizio in data 5 aprile 2011, con diritto a pensione, e di aver inoltrato apposita domanda diretta ad ottenere in via amministrativa i predetti benefici, in data 23 settembre 2014.

In risposta l’Amministrazione ha precisato (cfr. nota del 16 ottobre 2014, n. 188073TC72734-1) di non poter dare corso alla erogazione dell’emolumento, in quanto la constatazione della dipendenza da causa di servizio delle infermità non aveva avuto luogo in costanza di servizio, in applicazione dei criteri dettati dal Ministero della Difesa con circolare del 9 novembre 2001, facendo riferimento al verbale emesso in data 29 novembre 2011 dalla C.M.O. di Cagliari.

Per contro, ha sostenuto parte attrice, le infermità che avevano dato luogo al trattamento di privilegio, erano state già riconosciute dipendenti sia dalla C.M.O. di Milano che dalla C.M.O. di Cagliari quando ancora era in servizio, in particolare, in data 2 luglio 1985 (Milano) e alle date del 16 giugno 2003 e 5 febbraio 2004. La dipendenza da servizio delle infermità, a seguito del favorevole parere espresso dal Comitato di Verifica in data 29 ottobre 2008, era stato inoltre riconosciuta dalla stessa Amministrazione con decreto n. 5620 del 12 ottobre 2011 (infermità ascritta a tabella B), a ben sette anni di distanza dalla presentazione della domanda.

La C.M.O. di Cagliari si sarebbe pronunciata in data 29 novembre 2011 a seguito della richiesta diretta ad ottenere la pensione di privilegio (peraltro riconosciuta), inoltrata nell’aprile del 2011, di talché non influirebbe in alcun modo sulla ratio della previsione legislativa, posto che tutte le infermità per cui il trattamento era stato concesso erano state già riconosciute dipendenti in costanza di servizio.

Per altro verso, l’Amministrazione avrebbe il dovere di concludere i procedimenti in tempi certi e brevi. Se così avesse agito, egli avrebbe goduto del beneficio già in costanza di servizio, mentre il procedimento aveva subito lungaggini burocratiche non imputabili a propri comportamenti.

A sostegno della propria tesi il ricorrente ha fatto richiamo alla giurisprudenza amministrativa e contabile formatasi in materia, sottolineando in particolare che il Consiglio di Stato avrebbe indicato le modalità da seguire per la concessione del beneficio (attribuzione di una somma pari all’1,25% del valore iniziale della retribuzione del livello posseduto dall’invalido per le infermità, come nel caso, ascrivibili ad VIII categoria), e avrebbe ritenuto sufficiente il verbale redatto dalla CMO che dichiara la dipendenza da causa di servizio dell’infermità, e la sua ascrizione ad una delle categorie di pensione privilegiata.

E’ stato conclusivamente richiesto l’accoglimento del ricorso, con condanna dell’Amministrazione al pagamento degli oneri accessori nei sensi più sopra specificati.

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo, Ufficio Contenzioso, ha depositato il fascicolo amministrativo e memoria di costituzione in giudizio in data 11 novembre 2015, con la quale sono state formulate conclusioni di inaccoglibilità del gravame, in quanto il Comando si sarebbe uniformato alla normativa di riferimento.

A supporto delle rassegnate conclusioni, l’Amministrazione convenuta ha, in particolare, riportato alcuni passi della circolare del 9 novembre 2001, n. DGPM/IV/11^/CD/139758, emessa dal Ministero della Difesa, sostenendo, in buona sostanza che il parere medico che ha riconosciuto l’ascrizione delle infermità a categoria di pensione sarebbe intervenuto successivamente al collocamento in congedo (i provvedimenti concessivi dell’equo indennizzo avevano ritenuto le distinte infermità, ciascuna ascrivibile a tabella B).

In data 23 settembre 2015 il ricorrente ha provveduto al deposito del verbale con cui la CMO si era pronunciata sulla “spondiloartrosi diffusa”, riconosciuta dipendente da causa di servizio con parere definitivo del Comitato di Verifica per le cause di servizio.

Con successiva memoria, depositata in data 11 dicembre 2015, il signor SANNA ha insistito per l’accoglimento del ricorso sottolineando come, i benefici richiesti, avrebbero quale unico presupposto il fatto che la menomazione invalidante sia stata causata dal servizio prestato ed ha richiamato diversi precedenti del giudice amministrativo (in particolare, Consiglio di Stato, sentenza del 25 giugno 2013, n. 3468).

Nel caso particolare, poi, a fronte di una domanda di riconoscimento di causa di servizio, presentata nel 2002, non sarebbe stato possibile richiedere l’aggravamento in quanto l’atto conclusivo del primo procedimento sarebbe intervenuto solo nell’ottobre del 2011, ma il fatto che all’atto del congedo egli avesse diritto al trattamento pensionistico sarebbe facilmente desumibile dall’intervallo di tempo intercorso tra la data del congedo (5 aprile 2011) e la data del riscontrato aggravamento (29 novembre 2011), di appena otto mesi, di talché l’infermità sarebbe da ritenere aggravata anche in costanza di servizio.

All'udienza del 27 gennaio 2016, fissata per la discussione della causa, il ricorrente, dietro domanda di questo Giudice, ha confermato di aver avuto concessa la pensione privilegiata, con decorrenza dalla cessazione dal servizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, va precisato che, in applicazione dell’art. 429 c.p.c., come modificato dall’art.53 del D.L. 25 giugno 2008 n.112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n.13 (cfr. art.56 D.L. citato), nel caso in esame si rende necessaria la fissazione di un termine di venti giorni per il deposito della sentenza, comprensiva della motivazione.

2. Sempre in via preliminare, va affermata la giurisdizione delle Corte dei conti, nonostante la natura stipendiale del richiesto beneficio posto che, come emerge chiaramente dalla narrativa del fatto, la domanda giudiziale (e la correlativa domanda inoltrata in precedenza all’Amministrazione), è diretta ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico sulla scorta delle invocate maggiorazioni stipendiali.

Conseguentemente, poiché come ribadito dalla Cassazione a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 27187 del 20/12/2006 e, in senso conforme, S.U., n. 24172 del 30 dicembre 2004), la giurisdizione va determinata, a norma dell'art. 386 cod. proc. civ., sulla base dell'oggetto della domanda, verificato alla stregua del "petitum" sostanziale, è indubbio che competente a pronunciarsi sulla istanza diretta ad ottenere il computo di un emolumento e/o il riconoscimento ai fini pensionistici di un servizio prestato sia la Corte dei conti, essendo ad essa riservata, dall’ordinamento, la cognizione sui ricorsi relativi alla sussistenza e alla misura del diritto a pensione a carico totale o parziale dello Stato (v. art. 62, primo comma, del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214), ovvero su tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, attribuiti da leggi speciali (art. 62 secondo comma r.d. cit.), ed essendo per contro rimesse al Giudice Amministrativo, anche per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art 3 del D.lgs. n. 165 del 2001, le controversie attinenti al rapporto lavorativo ed equo indennizzo (art. 29 del D.Lg. n. 80/1998), con esclusione della materia pensionistica.

3. Nel merito la pretesa dedotta in giudizio appare fondata e deve essere accolta in ragione delle seguenti considerazioni.

Le norme invocate dal ricorrente testualmente prevedevano:

Agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle categorie in congedo è concessa, agli effetti della determinazione dello stipendio: a) l'abbreviazione di due anni, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguito ricompense al valor militare per fatto di guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70; b) l'abbreviazione di un anno, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguita la croce di guerra o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie giusta la tabella indicata alla precedente lettera a), e alla terza categoria giusta l'art. 101 del testo unico predetto. In applicazione del presente articolo non può essere concessa che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni (art. 117 r.d. 31 dicembre 1928, n. 3458).

Ai sensi del successivo articolo 120, agli effetti della determinazione degli stipendi e delle paghe giornaliere pei sottufficiali (compresi quelli richiamati dal congedo), si applicano le disposizioni contenute nei precedenti artt. 115, 116, 117 e 118, ad eccezione dell'ultimo comma dell'articolo 118, che è applicabile soltanto ai sottufficiali di carriera che erano tali prima del 24 maggio 1915 (comma 1) e i sottufficiali richiamati in servizio, i quali non abbiano mai goduto (pure avendone diritto) i benefici sopraindicati, avranno il trattamento stabilito dagli articoli sopra citati, fermo il disposto del primo comma dell'art. 99.

L’art. 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539 (Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra) ha operato una equiparazione tra le categorie dei mutilati ed invalidi di guerra e dei mutilati ed invalidi per causa di servizio, per ciò che attiene ai benefici attribuiti a favore dei primi dalle allora vigenti disposizioni legislative, sancendo che “I benefici spettanti, secondo vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti di guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio”.

L’art. 3 della stessa legge n. 539 del 1950 ha poi stabilito che “agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19.2.1942, n. 137”.

La disposizione è stata reiterata dall’art. 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474 (recante provvedimenti di perequazione dei trattamenti agli invalidi per servizio).

I predetti benefici (originariamente previsti dagli artt. 43 e 44, r.d. 30 settembre 1922, n. 1290 e poi rimodulati, per il personale militare, con gli artt. 117 e 120, invocati dal ricorrente), consistono in un incremento stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, spettante una sola volta in favore di coloro che, in costanza di rapporto di impiego, abbiano ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per infermità ascrivibili ad una delle categorie indicate nella tabella A, allegata al d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di importo pari al 2,50 % dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria, e 1,25 % dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria.

Detto beneficio si traduceva, sino al 31 dicembre 1986, in un’abbreviazione del tempo necessario alla maturazione del successivo aumento stipendiale. Con l'abolizione del meccanismo di progressione economica fondato sulle classi e sugli scatti biennali, sostituito con la retribuzione individuale di anzianità, si è posto il problema del permanere della possibilità di applicare il beneficio al nuovo sistema retributivo.

Il Consiglio di Stato, consultato al riguardo (parere della Commissione Speciale Pubblico Impiego, n. 452/1999), ha ritenuto che l'attribuzione del beneficio in questione si concretizzi nell’attribuzione di una somma pari al 2,50% del valore iniziale della retribuzione del livello posseduto dall’invalido con infermità ascritta alle prime sei categorie, o nella concessione di una somma pari all’1,25% per le infermità ascritte alle ultime due categorie.

Gli art. 117 e 120 del r.d. 31 dicembre 1928, n. 3458 sono stati poi abrogati, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, dall’art. 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133). Peraltro la norma, al comma 1-bis, ha specificato che, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica l'articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare, il quale testualmente prevede: “al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al: a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria; b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria” (cfr D.lgs. 66/2010).

La condizione, richiesta dalla legge, che gli aventi diritto abbiano <<contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A>>, è stata interpretata, in un primo momento, nel senso di escludere la spettanza del beneficio qualora il riconoscimento della dipendenza e l’attribuzione della categoria pensionistica siano posteriori alla cessazione dal servizio.

Con riguardo alla decorrenza del beneficio, è stato affermato che lo stesso non possa essere anteriore alla dichiarazione di ascrivibilità, mentre è irrilevante la circostanza che non sia stato ancora iniziato, o portato a termine, il procedimento di pensione o di equo indennizzo (Cons. St., comm. spec. pubbl. imp., 23 giugno 1997, n. 379; id., 6 maggio 1996, n. 361; id., 20 novembre 1995, n. 335; id., sez. III, 7 febbraio 2006, n. 5337/2003; Tar Lazio Roma, sez. II, 20 aprile 2006, n. 2881).

In particolare, per quanto qui interessa, il Consiglio di Stato (Commissione speciale per il pubblico impiego) con parere n. 361 del 1996 reso nell'adunanza del 06.05.1996, oltre a stabilire che i predetti benefici si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio, indipendentemente dall'effettiva attribuzione dell'equo indennizzo o della pensione privilegiata, essendo sufficiente che gli interessati abbiano ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione, con ascrivibilità a categoria di pensione, ha altresì precisato che, per i militari, i benefici vanno attribuiti dalla data del processo verbale della Commissione medica ospedaliera che ha riconosciuto l'infermità, per effetto della legge 20.11.1987, n. 472, che, all'art. 5 bis ha stabilito il carattere di definitività dei processi verbali delle Commissioni mediche ospedaliere (cfr. anche parere del medesimo Consesso 335/95 in data 20.11.1995).

Interpellato nuovamente dal Ministero della Difesa, che intendeva riconoscere il beneficio in parola solo al personale in servizio, ed al personale in congedo solo in caso di richiamo, il massimo organo consultivo, con il parere n. 492/1999, più sopra richiamato, recepito dall'amministrazione nella circolare n. 139578 del 9 novembre 2001, ha precisato che il beneficio spetta indipendentemente dalla formale concessione dell'equo indennizzo e/o della pensione privilegiata, perché esso si acquisisce con l'accertamento che l'infermità dipende da causa di servizio ed è ascrivibile ad una categoria di pensione, condizioni desumibili, appunto, dal verbale della competente CMO; ne consegue che ha diritto al beneficio anche il personale in quiescenza, purché abbia ottenuto in attività di servizio il riconoscimento della malattia invalidante.

A tale regola è stata posta un'eccezione solo per coloro che sono stati collocati a riposo in conseguenza di un'infermità, successivamente riconosciuta dipendente da causa di servizio.

In questi casi l'amministrazione, recependo l'orientamento giurisprudenziale dello stesso Consiglio di Stato, ha ritenuto che nel giorno dell’accertamento sanitario il soggetto vada considerato in servizio, per il fatto di essere stato convocato a visita quando egli era ancora in costanza di attività (Sez. I Centrale d'Appello, sentenza n. 435/2010).

Più di recente la medesima giurisprudenza amministrativa ha ritenuto presupposto sufficiente per godere del beneficio il fatto che l’invalidità sia stata contratta in servizio e per causa di servizio, prescindendo dalla circostanza che il richiedente fosse o meno ancora in servizio all’atto dell’accertamento medico (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 3468/2013, allegata da parte ricorrente e, negli stessi sensi, TAR Milano, sent. 02547/2014 del 24/10/2014), quantomeno nei casi in cui i provvedimenti dell’Amministrazione siano intervenuti a notevole distanza di tempo (oltre i tempi procedimentali stabiliti dalla l. 241/1990 e regolamenti di attuazione).

Rapportando tali principi alla vicenda in esame, dagli atti di causa emerge quanto segue: per il “pregresso trauma cranico ed esiti di ferita da taglio al volto”, al SANNA venne liquidato l’equo indennizzo (tabella B misura massima) con DM 995/CC del 2 agosto 1991. Il ricorrente presentava domanda di aggravamento il 13 agosto 2009, ma la CMO di Cagliari, con verbale del 24 maggio 2011, ha ritenuto l’infermità non aggravata.

Per la spondiloartrosi, la domanda veniva presentata il 19 dicembre 2002 e reiterata il 19 agosto 2003.

A seguito delle visite presso la CMO di Cagliari (verbali n. 1041 del 16 giugno 2003 e n. 110 del 5 febbraio 2005) l’infermità era ritenuta ascrivibile alla tabella B, misura massima. Il prescritto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che ha ritenuto l’infermità dipendente da causa di servizio è intervenuto il 29 ottobre 2008 (n. 1188/2008), mentre il decreto ministeriale conseguente reca la data del 12 ottobre 2011, n. 5620. In quel momento il SANNA era già in quiescenza.

Con verbale del 29 novembre 2011, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Cagliari ha ritenuto le infermità ascrivibili alla VIII categoria tabella A.

Dallo svolgersi degli accadimenti che hanno contrassegnato la vicenda amministrativa del SANNA, si desume che il ricorrente ha dovuto attendere a lungo la pronuncia dell’Amministrazione sull’istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità spondiloartrosi, ritenuta ascrivibile a categoria pensionistica solo dopo il collocamento in quiescenza dello stesso.

Sul punto, si deve rilevare che è lo stesso datore di lavoro pubblico ad istruire la pratica volta al riconoscimento medico della causa di servizio, e ogni ritardo nei tempi procedimentali si ritorce contro il soggetto in attesa del beneficio.

Sarebbe, pertanto, contraria al principio fondamentale del “buon andamento” dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.; cfr., altresì, l’attuale testo dell’art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241) un’interpretazione della norma attributiva dei benefici che ancori e limiti il diritto del richiedente all’avvenuta ascrizione dell’infermità a categoria di tabella A, quando la stessa Amministrazione abbia ritardato oltremodo gli accertamenti di competenza.

Così opinando, si rimetterebbe, in definitiva, alla mera volontà dell’Amministrazione stessa l’attribuzione degli emolumenti, vanificando in tal modo lo spirito della legge.

Nel caso del sig. SANNA, come si è visto, il riconoscimento dell’ascrizione a categoria pensionistica è intervenuto quando lo stesso era in quiescenza, ma innegabile appare che la domanda era stata formulata in costanza di servizio e sono trascorsi ben sette anni solo per avere il riconoscimento formale della dipendenza, anch’esso peraltro con un provvedimento, datato 12 ottobre 2011, emesso a distanza di tre anni dal favorevole parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (e a sette anni dal verbale della CMO).

Diventa, dunque, non condivisibile, l’argomentazione del provvedimento di reiezione dell’Amministrazione, poiché come chiarito dal parere n. 361/96 del Consiglio di Stato il secondo quesito concerne l'ammissibilità dell'attribuzione dei benefici in questione ai pubblici dipendenti destinatari di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità ascrivibili a categoria di pensione ma successivamente collocati a riposo prima della concessione di equo indennizzo o di pensione privilegiata. Come già rilevato dal cit. parere di Adunanza generale, è determinante ai fini della soluzione affermativa del quesito il fatto che l'art. 3 della legge 15 luglio 1950 n. 539 definisca mutilati ed invalidi per servizio coloro che abbiano contratto mutilazioni o infermità ascrivibili ad una delle categorie di legge: la previsione della mera ascrivibilità, invece dell'ascrizione, è indice di certo della sufficienza, ai fini dell'attribuzione dei benefici di legge, dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e della non necessità della già avvenuta concessione dell'equo indennizzo o della pensione privilegiata.

Vero è che a seguito delle prime visite presso la CMO di Cagliari (verbali n. 1041 del 16 giugno 2003 e n. 110 del 5 febbraio 2005) la spondiloartrosi era ritenuta ascrivibile alla tabella B, misura massima, ma è altrettanto vero che, col trascorrere del tempo, l’infermità si è sicuramente aggravata, come confermato dall’ultimo verbale del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Cagliari, datato 29 novembre 2011, che ha ritenuto le infermità ascrivibili alla VIII categoria tabella A.

Non sono stati versati in atti verbali di visita intermedi, che consentano di enucleare una data certa in cui l’invalidità è divenuta tale da dare diritto a categoria pensionistica a vita, ma tale aspetto non può andare a detrimento del ricorrente, il quale non poteva avanzare domanda di aggravamento prima del riconoscimento della dipendenza.

E’ peraltro più che ragionevole presumere, dato il lasso temporale intercorso tra pensionamento e accertamento (aprile 2011/novembre 2011, ossia sette mesi), che l’infermità fosse già aggravata prima del collocamento in quiescenza.

Non può sul punto farsi riferimento al decreto che ha riconosciuto la dipendenza, ritenendo classificabile l’infermità a tabella B (del 12 ottobre 2011), posto che a distanza di appena un mese ben altri sono stati i risultati della visita medica.

Le considerazioni che precedono, che depongono per l’accoglimento del ricorso, si rendono utili anche ai fini di stabilire la decorrenza e le modalità di calcolo del richiesto emolumento.

Trattandosi di beneficio da attribuirsi d’ufficio, la decorrenza non può essere stabilita prendendo come riferimento la data di presentazione della domanda amministrativa (risalente al 2014), né le domande proposte negli anni 2003 e 2004 di accertamento della dipendenza da causa di servizio, dato l’esito degli accertamenti allora disposti (ascrizione a tabella B).

Si ritiene, pertanto, in considerazione dei ritardi frapposti dall’Amministrazione nel condurre gli accertamenti di propria competenza, che il momento da prendere a base di calcolo per la determinazione dell’emolumento sia l’ultimo giorno di servizio del SANNA.

Conseguentemente, poiché il beneficio richiesto si concretizza nella concessione di una somma pari all’1,25% (trattandosi di infermità ascritta all’ottava categoria), esso dovrà essere calcolato utilizzando quale base di computo il valore iniziale della retribuzione del livello posseduto dal ricorrente all’atto del collocamento in quiescenza (secondo le indicazioni di cui alla lettera c), punto 1., lettera b, e lettera e), punto 1., della circolare ministeriale n. 139758 del 9 novembre 2001), e dovrà essere corrisposto al SANNA sulla pensione in godimento, a far data dal 5 aprile 2011.

Le somme arretrate dovute per effetto della presente sentenza vanno incrementate di rivalutazione monetaria e interessi legali, da calcolare secondo gli indici ISTAT e la misura legale degli interessi, con decorrenza dal momento di maturazione di ciascun credito (ovverossia dalla scadenza di ciascun rateo) e sino al pagamento.

I predetti accessori spettano peraltro limitatamente al maggiore importo tra la rivalutazione e gli interessi, di volta in volta determinato secondo l'indice e il tasso correnti in ciascun periodo, in conformità al principio giurisprudenziale enunciato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, con sentenza n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002 e confermato con sentenza n. 6/2008/QM del 24.11.2008.

Non si ritiene, per contro, in aderenza alla giurisprudenza per cui interessi e rivalutazione hanno funzione conservativa del potere di acquisto del credito originario, che al SANNA spetti il riconoscimento di un danno maggiore rispetto ai corrisposti accessori di legge, non essendo stata fornita prova dello stesso, in applicazione dell'art. 1224, 2° c.c..

Non si fa luogo alla liquidazione delle spese, in quanto non risulta che parte ricorrente ne abbia sostenuto per l’assistenza in giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, riconosce il diritto di SANNA Antonio Salvatore alla riliquidazione della pensione con applicazione dei benefici già previsti dagli articoli n. 117 e 120 del R.D. 3458 del 31 dicembre 1928, ed ora contemplati dall’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010, da calcolarsi nei modi e con le decorrenze di cui in parte motiva.

Sulle somme arretrate dovute per effetto della presente sentenza spettano al ricorrente la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, da calcolare secondo gli indici ISTAT e la misura legale degli interessi, con decorrenza dal momento di maturazione di ciascun credito (ovverosia dalla scadenza di ciascun rateo) e sino al pagamento, peraltro limitatamente al maggiore importo tra la rivalutazione e gli interessi, di volta in volta determinato secondo l'indice e il tasso correnti in ciascun periodo.

Nulla per le spese.

Fissa in venti giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 27 gennaio 2016.

Il Giudice unico

f.to Maria Elisabetta LOCCI



Depositata in Segreteria il 05/02/2016

IL DIRIGENTE

f.to Paolo Carrus
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da marinaio14 » sab mar 05, 2016 9:30 am

Buongiorno a tutti,

mi rivolgo agli esperti, per un quesito:

tale beneficio compete SOLO a chi è stata riconosciuta una CdS in Tabella A durante il servizio ?

Nel mio caso, è stata rigettata la richiesta perchè mi è stata riconosciuta una CdS in Tabella B durante il servizio, e solo in sede di riforma mi è stato accolto l'aggravamento in Tabella A.

grazie a chiunque voglia intervenire...
M14


Da quello che hai scritto sembra la stessa dell'Amico fox62.-
fox62
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da fox62 »

Buonasera marinaio, a mio avviso il beneficio ti spetta, poiché nella circolare n.ro DGPM/IV/11^/CD/139758 del Ministero della Difesa del 19/11/2001, tra l'altro reperibile integralmente in rete a pagina 18, lettera g. ove cita i casi particolare l'ultimo giorno di servizio, col quale il militare viene riformato, come nel tuo caso è da considerarsi come il militare sia ancora in servzio. Ciao.
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antoniomlg
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da antoniomlg »

facciamo tutti ATTENZIONE

tali benefici devono e ripeto devono[/b]
essere presi in considerazione per il calcolo dei famosi
6 scatti.

poche amministrazioni lo fanno o meglio
quasi nessuno lo fà e noi amministrati non ci facciamo caso

ciao
salvo 63
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da salvo 63 »

antoniomlg ha scritto:facciamo tutti ATTENZIONE

tali benefici devono e ripeto devono[/b]
essere presi in considerazione per il calcolo dei famosi
6 scatti.

poche amministrazioni lo fanno o meglio
quasi nessuno lo fà e noi amministrati non ci facciamo caso

ciao

quindi anche per il TFS?
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antoniomlg
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da antoniomlg »

certamente si
anche per il tfs tfr buonuscita

ciao
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