Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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salvo 63
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da salvo 63 »

Buon giorno a tutto il forum, mi scuso per l’intromissione ma credo che un chiarimento su questo argomento che è stato discusso centinaia di volte ancora non è arrivato.
Nel mio caso posso assicurarvi che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è avvenuto nel 2008 in costanza di servizio, l’istanza al fine di ottenere i benefici di cui gli art. 117 e 120 l’ho fatta alla fine del 2013 da pensionato, premesso che la mia amministrazione ancora non mi ha risposto per stabilire se rientro o no in questo diritto, nell’ipotesi positiva ( spero per me e per tutte le situazioni uguali alla mia) sbocco permettendo a quale data devo fare riferimento?
Un cordiale saluto Salvo 63


gino59
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da gino59 »

salvo 63 ha scritto:Buon giorno a tutto il forum, mi scuso per l’intromissione ma credo che un chiarimento su questo argomento che è stato discusso centinaia di volte ancora non è arrivato.
Nel mio caso posso assicurarvi che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è avvenuto nel 2008 in costanza di servizio, l’istanza al fine di ottenere i benefici di cui gli art. 117 e 120 l’ho fatta alla fine del 2013 da pensionato, premesso che la mia amministrazione ancora non mi ha risposto per stabilire se rientro o no in questo diritto, nell’ipotesi positiva ( spero per me e per tutte le situazioni uguali alla mia) sbocco permettendo a quale data devo fare riferimento?
Un cordiale saluto Salvo 63
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P.S. Un po di €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ di arretrati a Natale......!!!!!
salvo 63
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da salvo 63 »

Grazie gino per il gentile pensiero, anche un panettone….. è meglio del cetriolo dell’ortolano.
Saluti salvo 63
panorama
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da panorama »

benefici economici di cui agli artt. 117 e 120 R.D. n. 3458/28 e successive modificazioni ed integrazioni.
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1) - il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, ha adottato il provvedimento in epigrafe con il quale respingeva la domanda del ricorrente, negandogli la concessione dei benefici economici.

2) - Tale atto di diniego si fonda, sostanzialmente, sulla circostanza che le infermità riscontrate siano state riconosciute dipendenti da causa di servizio con provvedimento successivo al suo collocamento in congedo.

3) - Il ricorso, dunque, appare fondato e per l’effetto deve essere annullato il provvedimento impugnato.

4) - L’Amministrazione, conseguentemente, dovrà rivalutare la posizione del ricorrente e, in caso di sussistenza dei presupposti normativi, riconoscere il beneficio di legge.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201413305 - Public 2014-12-30 -


N. 13305/2014 REG.PROV.COLL.
N. 10609/2005 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10609 del 2005, proposto da:
I. C., rappresentato e difeso dall'avv. Renato Lioi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Merulana, 139;

contro
Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo Carabinieri di Chieti, Comando Regione Carabinieri Lazio;

per l’accertamento e la declaratoria
- del diritto del ricorrente ad ottenere i benefici economici di cui agli artt. 117 e 120 R.D. n. 3458/28 e successive modificazioni ed integrazioni;

e per l’annullamento
- del provvedimento n. 644/1-1979-1-2002 dell’11 marzo 2005 con cui il Comando Generale dell’Arma dei carabinieri ha negato al ricorrente i suddetti benefici economici.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2014 il Cons. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori Renato Lioi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è Maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri attualmente in quiescenza.

In data 23 ottobre 1996 il ricorrente, in servizio presso il Nucleo Carabinieri della Marina Militare di Roma, si sottoponeva a degli accertamenti clinici presso l’infermeria del proprio reparto.

All’esito di tali accertamenti, in data 30 ottobre 1996, veniva riconosciuto affetto da “artrosi dorso-lombare e note di gonartrosi bilaterale non invalidante”.

Sempre in data 30 ottobre 1996 il ricorrente inoltrava immediatamente istanza diretta ad ottenere il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle infermità riscontrate.

L’Amministrazione militare, dunque, avviava il relativo procedimento e sottoponeva a visita il ricorrente solo in data 16 gennaio 1998.

In tale occasione la C.M.O. di Roma riconosceva la dipendenza da causa di servizio delle patologie riscontrate, affermando che “dalla documentazione agli atti risulta che l’interessato, nell’espletamento delle varie incombenze, è stato incessantemente sottoposto a strapazzi fisici, disagi ambientali, fattori diatermici per le inderogabili esigenze che il servizio richiedeva. Tali eventi sono da ritenere fattori preponderanti nel determinismo delle infermità di cui al G.D.”.

Tali patologie erano dunque ascritte alla Tabella A, 8^ Categoria, misura massima.

In conseguenza di tale giudizio, il ricorrente, con istanza in data 26 marzo 1998, richiedeva il riconoscimento dei benefici economici ed integrazioni, interrompendo espressamente anche i termini di prescrizione.

Tuttavia il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, ha adottato il provvedimento in epigrafe con il quale respingeva la domanda del ricorrente, negandogli la concessione dei benefici economici.

Tale atto di diniego si fonda, sostanzialmente, sulla circostanza che le infermità riscontrate siano state riconosciute dipendenti da causa di servizio con provvedimento successivo al suo collocamento in congedo.

Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere sotto vari profili.

L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.

Alla udienza del 14 ottobre 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Osserva il Collegio come il Sig. I… abbia inoltrato istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio in data 30 ottobre 1996; tale richiesta è stata inoltrata lo stesso giorno in cui è stata emessa diagnosi da parte della infermeria del proprio reparto.

A seguito di tale domanda, l’Amministrazione ha adottato la determinazione di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio solo in data 16 gennaio 1998 e, quindi, successivamente al collocamento in congedo del ricorrente avvenuto in data 29 ottobre 1997.

Appare, tuttavia, evidente come la tardività del provvedimento della Amministrazione non può incidere sulla posizione soggettiva vantata dall’odierno ricorrente che, pur avendo tempestivamente proposto la relativa istanza, è stato medio tempore collocato in congedo.

Il ricorso, dunque, appare fondato e per l’effetto deve essere annullato il provvedimento impugnato.

L’Amministrazione, conseguentemente, dovrà rivalutare la posizione del ricorrente e, in caso di sussistenza dei presupposti normativi, riconoscere il beneficio di legge.

La dichiarata illegittimità dell’atto ed il suo conseguente annullamento esime il Collegio dalla valutazione della domanda – richiesta solo in via subordinata – di risarcimento del danno.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comando Generale Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo Carabinieri di Chieti, al pagamento, nei confronti della parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.000,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore
Vincenzo Blanda, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/12/2014
panorama
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da panorama »

N.B.: leggete bene qui sotto.
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1) - la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia ha accolto il ricorso del sig. OMISSIS, già sostituto commissario della Polizia di Stato presso il Compartimento Polfer OMISSIS, e gli ha riconosciuto la corresponsione dei benefici economici di cui alla legge 539/1950 dalla data di presentazione della domanda, anziché dalla data del verbale di accertamento dell’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, come erroneamente disposto dall’amministrazione degli Interni.

2) - Con l’unico motivo d’appello, l’Avvocatura ha rinnovato l’eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ragione del fatto che la richiesta posta a fondamento del ricorso del 12.12.2007 in primo grado consisteva nella richiesta di arretrati stipendiali connessi all’attività di servizio e quindi di competenza del giudice amministrativo.

3) - In secondo luogo, l’Avvocatura ha specificato che al sig. OMISSIS, collocato in quiescenza in data 15.01.2007 erano già stati valutati i benefici derivanti dall’applicazione della legge n. 539 del 1950.

LA CORTE DEI CONTI 2^ Sez. centrale D'APPELLO precisa:

4) - tenuto conto che il riconoscimento dei benefici di cui trattasi è stato richiesto dal OMISSIS in costanza di servizio (1999) e non in data successiva alla cessazione dal servizio – avvenuta in data 15.01.2007 -, e ai soli fini del conseguimento dei ratei arretrati dell’emolumento, domanda che non appartiene, quindi, per le ragioni sopra indicate, alla cognizione della Corte dei conti.

CONCLUDE CON:

5) - accoglie l’appello iscritto al n. 48372 del Registro di Segreteria, proposto dal Ministero dell’interno in persona del ministro p.t., e per l’effetto, in riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia n. 490 del 16.06.2014, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda concernente i ratei arretrati dell’emolumento stipendiale previsto dall’articolo 1 della legge n. 539/1950.

Cmq., consiglio sempre di leggere il tutto, qui sotto.
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SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 62 16/02/2015
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 62 2015 PENSIONI 16/02/2015

62/2015


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
IIª SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati
dott. Stefano Imperiali, Presidente
dott.ssa Angela Silveri, Consigliere
dott. Luigi Cirillo, Consigliere
dott.ssa Daniela Acanfora, Consigliere
dott. Marco Smiroldo, Consigliere relatore
riunita in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 48372 del Registro di Segreteria, proposto dal Ministero dell’interno in persona del ministro p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso cui è domiciliato in via dei Portoghesi, n. 12 Roma, contro Sig.re OMISSIS rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Codognotto presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Stimigliano 5, per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia n. 490 del 16.06.2014, notificata il 24.07.2014.

Visti tutti gli atti ed i documenti di causa.
Uditi nella camera di consiglio del giorno 05.02.2015 il relatore, consigliere Marco Smiroldo, l’avv. Codognotto per l’appellato, assente l’appellante.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza n. 490 del 16.06.2014, la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia ha accolto il ricorso del sig. OMISSIS, già sostituto commissario della Polizia di Stato presso il Compartimento Polfer OMISSIS, e gli ha riconosciuto la corresponsione dei benefici economici di cui alla legge 539/1950 dalla data di presentazione della domanda, anziché dalla data del verbale di accertamento dell’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, come erroneamente disposto dall’amministrazione degli Interni.

2.- Con ricorso in appello notificato in data 07.11.2014, depositato in data 21.11.2014, il Ministero dell’interno ha impugnato la predetta decisione chiedendone, previa sospensione, la riforma.

Con l’unico motivo d’appello, l’Avvocatura ha rinnovato l’eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ragione del fatto che la richiesta posta a fondamento del ricorso del 12.12.2007 in primo grado consisteva nella richiesta di arretrati stipendiali connessi all’attività di servizio e quindi di competenza del giudice amministrativo.

In secondo luogo, l’Avvocatura ha specificato che al sig. OMISSIS, collocato in quiescenza in data 15.01.2007 erano già stati valutati i benefici derivanti dall’applicazione della legge n. 539 del 1950.

L’Avvocatura ha quindi concluso chiedendo l’annullamento, previa sospensione, della sentenza impugnata e per l’effetto che venga dichiarato il rigetto del ricorso proposto dal sig. OMISSIS.

3.- Con memoria depositata in data 12.01.2015, si è costituito il sig. OMISSIS chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza.

Al riguardo, la difesa, dopo aver ricostruito la vicenda che aveva condotto il sig. OMISSIS ad ottenere – su domanda presentata il 25.01.1999 – il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità ascrivibili alla 8^ cat. Tab. A minima, e quindi i benefici prevista dalla legge n. 539 del 1950, ossia l’aumento dello stipendio pari al 1,25% del trattamento economico stipendiale in godimento, qualificato quest’ultimo come emolumento economico previdenziale ex lege 539 del 1950, ha affermato la piena giurisdizione della Corte dei conti, e la correttezza della decorrenza dei predetti benefici dal momento della domanda come statuito dal giudice di prime cure.

Ha quindi chiesto il rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza con condanna al pagamento dell’emolumento previdenziale de quo dal giorno della domanda, 01.02.1999 ossia il primo giorno del mese successivo alla domanda di sottoposizione alla visita medica, al mese di giugno 2006, oltre accessori.

5.- Alla camera di consiglio del 05.02.2015, udita la relazione del Consigliere Smiroldo, l’avv. Codognotto ha concluso per l’infondatezza dell’istanza cautelare e, nel merito, si è riportato alle conclusioni formulate nella comparsa di risposta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- In applicazione dell’art. 9 della legge n. 205 del 2000, si procede alla decisione “in forma semplificata” del giudizio poiché il gravame risulta manifestamente fondato.

2.- Per una migliore comprensione della questione dedotta in giudizio, è necessario richiamare le norme concernenti il beneficio richiesto e ricostruirne l’interpretazione giurisprudenziale.

L’articolo 1 della legge n. 539/1950 prevede che "I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati e invalidi di guerra si applicano anche ai mutilati e invalidi per servizio ".

Si tratta delle provvidenze previste dall’art.117 del regio decreto n. 3458/1928 a mente del quale "Agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle categorie in congedo è concessa, agli effetti della determinazione dello stipendio:
-a) l'abbreviazione di due anni, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguito ricompense al valor militare per fatto di guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70;
-b) l'abbreviazione di un anno, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguita la croce di guerra o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie, giusta la tabella indicata alla precedente lettera a), e alla terza categoria giusta l'art. 101 del testo unico predetto. In applicazione del presente articolo non può essere concessa che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni. Le ricompense al valore militare e la croce di guerra di cui alle precedenti lettere a) e b) valgono agli effetti del presente articolo anche quando la relativa pubblicazione sul Bollettino ufficiale sia posteriore al 1° aprile 1922”. L’art. 120 dello stesso regio decreto stabilisce che " agli effetti della determinazione degli stipendi e delle paghe giornaliere pei sottufficiali (compresi quelli richiamati dal congedo), si applicano le disposizioni contenute nei precedenti artt. 115, 116, 117 e 118".

L'articolo 3 della legge n. 539/1950 dispone che "Agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137".

Il beneficio in questione si traduceva sino al 31 dicembre 1986, in un’abbreviazione del tempo necessario alla maturazione del successivo aumento stipendiale. Con l'abolizione del meccanismo di progressione economica fondato sulle classi e sugli scatti biennali, sostituito con la retribuzione individuale di anzianità, si è posto il problema del permanere della possibilità di applicare il beneficio al nuovo sistema retributivo .

Il Consiglio di Stato, consultato al riguardo, ha ritenuto che l'attribuzione del beneficio in questione si concretizzi nell’attribuzione di una somma pari al 2,50% del valore iniziale della retribuzione del livello posseduto dall’invalido con infermità ascritta alle prime sei categorie, o nella concessione di una somma pari all’1,25% agli invalidi ascritti alle ultime due categorie.

Alla stregua della suesposta normativa, il ricorrente, odierno appellato, aveva chiesto in costanza di servizio, ossia al 25.01.1999 che il Ministero dell’interno gli corrispondesse i ratei arretrati dell’emolumento in parola dal giorno della domanda al giugno 2006, oltre accessori.

Secondo l’orientamento costantemente espresso dal giudice regolatore della giurisdizione, e fatto proprio da questa Sezione (v. da ultimo, Sez. II, sent. n. 166 del 2014) la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni attiene – a norma degli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214 del 1934 - al contenuto dei provvedimenti che concedono, rifiutano o riducono la pensione, ledendo il diritto dell’ex dipendente in ordine all’an ed al quantum di essa, ed ha quindi per oggetto ogni questione relativa agli elementi formativi del diritto alla pensione e alle condizioni che determinano il diritto stesso in relazione all’ammontare e alla durata dell’assegno pensionistico , ancorchè la decisione implichi un’indagine sul contenuto degli atti amministrativi attributivi dell’assegno, non influendo tale indagine sul pregresso rapporto di lavoro ma solo sul trattamento pensionistico ; con la conseguenza che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti allorchè non si controverta sulla legittimità di provvedimenti che incidono sul rapporto di servizio , ma soltanto della determinazione della pensione in applicazione di benefici economici che andrebbero concessi ai soli fini pensionistici (cfr. Cass. SS.UU. n. 12722 del 2005 e n. 12 del 2007 e giurisprudenza ivi richiamata).

Ciò non si è verificato nel caso di specie, tenuto conto che il riconoscimento dei benefici di cui trattasi è stato richiesto dal OMISSIS in costanza di servizio (1999) e non in data successiva alla cessazione dal servizio – avvenuta in data 15.01.2007 -, e ai soli fini del conseguimento dei ratei arretrati dell’emolumento, domanda che non appartiene, quindi, per le ragioni sopra indicate, alla cognizione della Corte dei conti.

Le ragioni che fondano la declaratoria di difetto di giurisdizione giustificano la condanna dell’appellato alle spese di euro 1.000,00 in favore dell’appellante costituito.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI - II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

definitivamente pronunciando, accoglie l’appello iscritto al n. 48372 del Registro di Segreteria, proposto dal Ministero dell’interno in persona del ministro p.t., e per l’effetto, in riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia n. 490 del 16.06.2014, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda concernente i ratei arretrati dell’emolumento stipendiale previsto dall’articolo 1 della legge n. 539/1950.

Condanna dell’appellato al pagamento delle spese, pari a euro 1.000,00, in favore dell’appellante costituito.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 05.02.2015.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cons. Marco Smiroldo Pres. Stefano Imperiali
F.to Marco Smiroldo F.to Stefano Imperiali

Depositato in Segreteria il 16/02/2015

Il Dirigente
Dott.ssa Daniela D’Amaro
F.to Daniela D’AMARO
Klaine1964
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da Klaine1964 »

Buongiorno a tutto il forum, vi espongo quanto comunicatomi dal CNA.
In esito alla sua richiesta, in data 10/02/2015, si comunica che le attuali disposizioni in materia di concessione dei benefici economici di cui all'oggetto ne prevedono l'applicazione d'ufficio sulla base della documentazione sanitaria completa (verbale della CMO e relativo decreto di dipendenza da causa di servizio, ove previsto) che l' Ufficio Personale del Comando di Corpo trasmette a questo Ufficio T.E.A., A CONDIZIONE CHE IN COSTANZA DI SERVIZIO ci sia stato il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità giudicate ascrivibili ad una delle 8 CATEGORIE DELLA TABELLA "A" annessa al D.P.R. n. 834/1981.
Il verbale n. ACMO ....... in data 01/12/2014, allegato all'istanza, con cui la CMO di Padova ha riscontrato l'aggravamento di una infermità SI dipendEnte da causa di servizio giudicandola ascrivibile all' 8 categoria della tabella "A" RISULTA EMESSO IN DATA SUCESSIVA AL SUO COLLOCAMENTO IN CONGEDO - avvenuto in data 17/03/2014 per riforma- e, pertanto non può essere valorizzato ai fini di cui trattasi, giacchè a quella non era più titolare di trattamento economico di attività, bensì di quello di quiescenza.

Volevo sapere da chi si è trovato nella mia situazione quali sono le mosse da intraprendere per avere detto beneficio, fare ricorso? o ci sono altre strade? o non lo prenderò mai!!!!!!
Un grazie a chi mi risponde
salvo 63
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da salvo 63 »

Personalmente ho fatto richiesta di sollecito a febbraio c.a. ma ancora niente, non so se il tuo caso è uguale al mio, nel mio caso il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è avvenuto nel 2008 in costanza di servizio, l’istanza al fine di ottenere i benefici di cui gli art. 117 e 120 l’ho fatta alla fine del 2013 da premettere che sono in congedo dal giugno del 2011 ( per riforma) in costanza di servizio avevo una tabelle B successivamente nel 2012 ho avuto l’aggravamento e sono passato all’ottava categoria della tabella A, sono in pensione privilegiata da luglio del 2013 e a dicembre del 2014 ho avuto anche la differenza dell’equo indennizzo da tabella B tabella A nonostante tutto ho seri dubbi se riuscirei ad ottenerli i benefici di cui gli art. 117 e 120, aspetto e spero.
Salvo 63
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da Klaine1964 »

Scusa ma il CNA non ti ha risposto? Che sollecito? La causa di servizio Tab. "B" riconosciuta nel 2011 in costanza di servizio, aggravamento 1/12/2014 , domanda art 1801 in data 10/02/2015 in stato di quiescenza. la risposta del CNA è quella sopra postata.
salvo 63
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da salvo 63 »

Cercherò di essere più chiaro,la richiesta dei benefici l’ho fatta al D.A.P in quanto ex Penitenziaria.
Come ho scritto nel precedente post la causa di servizio è stata riconosciuta e decretata nel 2008 in costanza di servizio, i benefici di cui gli articoli 117 e 120 non potevo chiederli in quanto avevo riconosciuta una tabella B, e questa non prevedeva i suddetti benefici.
Nel 2011 sono stato congedato per riforma non dip. Da causa di servizio, successivamente ho chiesto la pensione privilegiata ordinaria per le infermità riconosciute tra cui questa ( tab B) mi è stato riconosciuto l’aggravamento in quanto l’infermità non era suscettibile di miglioramento per cui mi è stata concessa una tabella A ottava a vita, su questa ho chiesto i benefici di cui gli articoli 117 e 120,con tutte le date riportate nel precedente post, ma ribadisco ancora non ho nessuna risposta per poter stabilire il da farsi , spero di essere stato chiaro.
Salvo 63
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da Klaine1964 »

Chiarissimo scusa se non avevo capito, ma è possibile che con il grande numero di utenti di questo forum non ci sia qualcuno nella nostra situazione!
gino59
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da gino59 »

Klaine1964 ha scritto:Chiarissimo scusa se non avevo capito, ma è possibile che con il grande numero di utenti di questo forum non ci sia qualcuno nella nostra situazione!
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La mia situazione è più o meno uguale a quella di voi due e quindi, la 1^ volta (2011) il C.N.A. mi ha
risposto "PICCHE" ma con una finestrella aperta....!!!

Da circa un mese ho presentato istanza (ufficiale) interessando il C.G.A -Dir. di Amm/ne e il C.N.A..-

Attendo risposta ufficiale.- Saluti
Klaine1964
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da Klaine1964 »

Caro Gino leggendo quello che mi ha risposto il CNA ( a tua interpretazioni visto che sei più afferrato in materia ) non è che hanno lasciato un pertugio aperto anche nel mio caso ?
Grazie
gino59
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da gino59 »

Klaine1964 ha scritto:Caro Gino leggendo quello che mi ha risposto il CNA ( a tua interpretazioni visto che sei più afferrato in materia ) non è che hanno lasciato un pertugio aperto anche nel mio caso ?
Grazie
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Purtroppo, noooooooooo e di conseguenza anche se indiretta, mi hai dato una brutta notizia.-Ciaooooo
panorama
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da panorama »

Ricorso ACCOLTO.
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SENT. N. .../16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE ...........

FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato presso la Sezione Giurisdizionale in data 21 agosto 2015 il signor ......., ha impugnato il decreto n. ..../PPO del .....2012 del Ministero della Difesa, di liquidazione del trattamento definitivo di pensione, chiedendo dichiararsi il proprio preteso diritto al conseguimento dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 R.D. n. 3458/1928 e correlata L. n. 539/1950, denegati dal predetto Dicastero per essere la dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dal ricorrente ..... accertata in data successiva a quella del collocamento in congedo; invoca quindi la rideterminazione del trattamento pensionistico e la conseguente corresponsione delle differenze sui ratei arretrati, a far data dal 2 agosto 2001 (di collocamento in congedo assoluto), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

Nell’atto introduttivo del giudizio il Colonnello ..... espone di essere stato riconosciuto permanentemente inabile al Servizio Militare incondizionato e collocato in congedo assoluto a far data dal 2 agosto 2001, come da provvedimento dell’Istituto Medico Legale “A.MOSSO” – Commissione Medico Legale di Milano

A seguito di domanda di accertamento presentata dall’interessato in data 30 dicembre 1999 con il citato verbale dell’Istituto medico Legale veniva accertato che l’infermità “ OMISSIS ” richiesta come “OMISSIS " era no dipendente da causa di servizio, mentre l’infermità “OMISSIS” veniva riconosciuta si aggravamento “OMISSIS ” (già riconosciuta dipendente da causa di servizio con processo verbale Mod. .....in data 31.10.1995 del I.M.L. di Milano), giudizio ascritto alla Cat. 8^ della Tabella “A” annessa al D.P.R. 834/1981, ai fini dell’attribuzione dei benefici economici di equo indennizzo e di pensione privilegiata previsti ex lege.

Il Comitato di Verifica di Roma, con deliberazione del 1 dicembre 2004 e consequenziale decreto D.G.P.M. datato 31 dicembre 2004, riconosceva l’infermità “esiti di infarto…omissis” si dipendente da causa di servizio, riformando i provvedimenti precedenti.

Per effetto di tale riconoscimento la Direzione Generale del Personale Militare del Ministero della Difesa, con decreto in data 18 marzo 2005, rettificava il precedente decreto in data 11 marzo 2002, con il riconoscimento che il collocamento in aspettativa ed in congedo assoluto .... derivava da infermità contratta in servizio e risultava dipendente da causa di servizio.

In seguito a tali provvedimenti il ricorrente ha inoltrato una serie di istanze sollecitatorie ......e in data 14 aprile 2015 al Ministero della Difesa e all’INPS al fine di conseguire il conseguente beneficio economico di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928 e correlata l. n. 539/1950 che, nel caso del ricorrente, avendo l’infermità contratta in servizio determinato l’immediato collocamento in congedo assoluto, dovrebbero sostanziarsi –secondo la prospettazione attorea- nel calcolo del trattamento pensionistico di un ulteriore 1,25, pari ad un incremento annuo lordo di euro 365,00.

Rileva il ricorrente che il Ministero della Difesa ha sempre motivato il detto diniego asserendo che il summenzionato Decreto Dirigenziale (n. ..... del 31.12.2004) di accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta era di data successiva al collocamento in congedo, avvenuto in data 2.8.2001, e che pertanto i benefici previsti dai richiamati articoli non avrebbero potuto essere erogati al personale in congedo, ma solo al personale ancora in servizio, oppure al personale in congedo richiamato in servizio.

La difesa espone che, in seguito al predetto accertamento, con decreto n. ..../04 del 31 dicembre 2004, è stata riconosciuta la richiesta dipendenza da causa di servizio e con successivo decreto del 18 marzo 2005 è stato sancito che la cessazione dal servizio permanente dell’ufficiale deve intendersi determinata da infermità dipendente da causa di servizio.

DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione di questo Giudice attiene all’accertamento dell’asserita spettanza, in capo al ricorrente, dei benefici previsti dagli artt. 117, 120 del R.D. n. 3458 del 1928 e correlata l. n. 539/1950, in relazione alla patologia “OMISSIS”, giudicata causalmente connessa all’attività di servizio prestata dal ......, con parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio (n. ..../2004), successivo al collocamento del medesimo in congedo assoluto.

La consolidata giurisprudenza (sulla base dell’indirizzo fornito dal Consiglio di Stato) ha chiarito che il beneficio in questione si concretizza ora nell’attribuzione di una somma pari al 2,50% del valore iniziale della retribuzione del livello posseduto dall’invalido con infermità ascritta alle prime sei categorie, o nella concessione di una somma pari all’1,25% agli invalidi ascritti alle ultime due categorie (secondo quanto anche recepito dall’art.1801, d.lgs. n.66/2010).

Poste tali premesse sul piano normativo va preliminarmente respinta l’eccezione sollevata dalla difesa del Ministero della Difesa, di difetto di giurisdizione di questo Giudice a decidere la controversia.
Per quanto non vi sia unicità di orientamenti giurisprudenziali in ordine all’individuazione del Giudice titolare della giurisdizione in materia, ad avviso di questo Giudice la controversia all’esame deve ritenersi ricadere nell’ambito di cognizione della Corte dei conti, tenuto conto che è in discussione la spettanza o meno dei benefici previsti dagli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458 del 1928, ai soli fini della determinazione della base pensionabile, e, quindi, ai soli fini pensionistici, senza cioè che la questione abbia una qualche incidenza sul rapporto di servizio.

In tal senso si è espresso un ampio filone della giurisprudenza contabile (ex plurimis Corte dei conti, Sez. Giur. Sicilia, n. 222/2015; Corte dei conti, Sez. Giur. Abruzzo, n. 564/2010, Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia n. 1323/2013) in adesione alle statuizioni in materia della Suprema Corte di Cassazione secondo cui la giurisdizione della Corte dei conti attiene – a norma degli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214 del 1934 - al contenuto dei provvedimenti che concedono, rifiutano o riducono la pensione, ledendo il diritto dell’ex dipendente in ordine all’an ed al quantum di essa, ed ha quindi per oggetto ogni questione relativa agli elementi formativi del diritto alla pensione e alle condizioni che determinano il diritto stesso in relazione all’ammontare e alla durata dell’assegno pensionistico, ancorchè la decisione implichi un’indagine sul contenuto degli atti amministrativi attributivi dell’assegno, non influendo tale indagine sul pregresso rapporto di lavoro ma solo sul trattamento pensionistico; con la conseguenza che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti allorchè non si controverta sulla legittimità di provvedimenti che incidono sul rapporto di servizio, ma soltanto della determinazione della pensione in applicazione di benefici economici che andrebbero concessi ai soli fini pensionistici (in tal senso espressamente Corte dei conti, Sez. II, n. 166/2014).Trattandosi nel caso di specie di riconoscimento dei benefici ai soli fini della riliquidazione del trattamento pensionistico la domanda appartiene, quindi, per le ragioni sopra indicate, alla cognizione della Corte dei conti.

Nel merito, si osserva che l’infermità di cui trattasi -“OMISSIS…”- era stata accertata dall’Istituto Medico legale di Milano, con processo verbale modello ML/AB n. ..../D/2001 in data 2 agosto 2001 (data di decorrenza del collocamento in congedo assoluto del ricorrente), seppur ritenuta non dipendente da causa di servizio.

Come evidenziato nella narrativa in fatto, con ricorso in data 15.10.2001 (doc. 16 di parte ricorrente) il signor ..... impugnava il giudizio di non dipendenza da causa di servizio dell’infermità “OMISSIS ", pronunciato avanti alla Commissione Medica di 1^ istanza alla Commissione Sanitaria Superiore d’appello di Roma, la quale – ricevuta la pratica- comunicava al ricorrente che “in ottemperanza a quanto disposto dalla legge numero 241 del 7 agosto 1990…l’espletamento della stessa sarà affidato a uno dei relatori di questa Commissione e sarà definitiva in circa TRE mesi in assenza di impedimenti ...” salvo poi restituirla all’I.M.L. di Milano a seguito dell’introduzione del D.P.R. n. 461/2001 che individuava il Comitato di Verifica per le cause di servizio quale unico organo competente ad emettere giudizi di dipendenza da causa di servizio.

Il Comitato di Verifica, con parere n. ..../2004, reso in data 1.12.2004, riscontrava la dipendenza dell’infermità “OMISSIS…” da fatti di servizio evidenziando che “dalla relazione trasmessa dall’Amministrazione e dalla documentazione in atti è dato ravvisare, nel caso di specie, il nesso eziologico tra l’infermità denunciata dal richiedente e riscontrata dalla Commissione Medica e l’attività di servizio prestato o che, comunque, gli elementi e le circostanze di fatto evidenziati si prospettano in rapporto di efficienza eziopatogenetica con l’insorgenza e l’evoluzione dell’evento morboso”.

Come affermato dalla stessa difesa del Ministero della Difesa, la Direzione Generale per il Personale Militare del medesimo Dicastero riconosceva la richiesta dipendenza da causa di servizio con decreto n ..../04 in data 31 dicembre 2004 e con successivo decreto in data 18 marzo 2005 espressamente sanciva che “il decreto dirigenziale in data 11 marzo 2002…è rettificato nella parte riguardante il collocamento in aspettativa del Tenente Colonnello del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico in servizio permanente (ora Colonnello in congedo assoluto) ....…nonché nella parte riguardante la cessazione dal servizio permanente dell’ufficiale medesimo, nel senso che esse debbono intendersi determinate da infermità dipendente da causa di servizio, anziché da infermità non dipendente”.

Con ulteriore decreto ..../A/.... del 22 settembre 2008 la stessa direzione Generale del Personale Militare del Ministero della Difesa riconosceva il beneficio stipendiale di cui trattasi, per un importo pari ad euro 365,34, pari all’1,25% dello stipendio in godimento all’atto della cessazione dal servizio, limitatamente alla infermità “OMISSIS…” mentre rigettava l’istanza in via amministrativa del ..... per il riconoscimento del beneficio anche in relazione alla diversa infermità “OMISSIS …” motivandola in ragione dell’avvenuto accertamento della dipendenza da causa di servizio in data successiva a quella del collocamento in congedo.

Le censure prospettate dal ricorrente in relazione al predetto diniego appaiono fondate in quanto il Ministero risulta aver erroneamente connesso l’erogazione dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928 alla data del provvedimento conclusivo del procedimento di accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ovvero del decreto dirigenziale che, uniformandosi al parere del Comitato di Verifica, sancisce la dipendenza di quest’ultima infermità da causa di servizio mentre la stessa avrebbe dovuto essere riconosciuta con decorrenza dalla data dell’avvenuto accertamento della patologia (2 agosto 2001) da cui è disceso il collocamento in congedo assoluto, come del resto già attestato dalla stessa Direzione Generale per il Personale Militare che, con decreto 18.3.2005, ha, proprio sulla base di tale presupposto, “rettificato” il decreto dirigenziale in data 11 marzo 2002 sia nella parte riguardante il collocamento in aspettativa del ...... sia “nella parte riguardante la cessazione dal servizio permanente dell’Ufficiale medesimo, nel senso che esse devono intendersi determinate da infermità dipendente da causa di servizio, anziché da infermità non dipendente”.

• Va ripercorso il dato normativo rilevante. Come sopra accennato l’art. 1 della l. n. 539/1950 estende i benefici di cui agli artt. 117 e 120 del regio decreto 3458/1928 prevedendo che “i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio"; secondo il successivo art. 3 "agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137". Il presupposto per godere del beneficio, dunque, è che l'invalidità in questione sia stata contratta in servizio e per causa di servizio: elementi pacifici nella fattispecie. Recentemente parte della giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di dichiarare l’illegittimità dei provvedimenti con i quali l’Amministrazione ha ritenuto di interpretare i predetti requisiti normativamente individuati considerandovi ricompreso anche quello di essere l'accertamento avvenuto in costanza di servizio (Cons. St., IV, n. 3468/2013; id. n. 1881/2011).

Il Consiglio di Stato ha precisato sul punto che, se è vero che in passato un filone giurisprudenziale aveva accolto la prospettazione del Ministero sul presupposto del carattere costitutivo dell'accertamento compiuto dalla commissione medica, tuttavia il predetto orientamento va disatteso posto che lo stesso “… in disparte le circolari richiamate dall'Amministrazione, che non possono certo derogare quanto disposto da una fonte primaria - subordina il beneficio a un requisito ulteriore, non previsto dalla legge (la quale solo pone l'ovvia condizione che l'invalidità sia "debitamente riconosciuta"), contraddice senza chiara motivazione a evidenti esigenze di solidarietà e si pone in contrasto con l'interpretazione resa a suo tempo dalla Commissione speciale dello stesso Consiglio di Stato, richiamata dalla difesa dell'appellato”; ha quindi ritenuto insussistente la necessità che “l’invalidità sia accertata durante il servizio” (Cons. St., IV, n. 3468/2013).

In ordine all’ipotesi in cui il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sia intervenuto successivamente alla collocazione in congedo dell’interessato ancorchè la domanda di riconoscimento della causa di servizio sia stata presentata in data anteriore, il Giudice Amministrativo ha chiarito che “ …a differenza di quanto affermato dal Ministero della Difesa gli effetti del provvedimento del Comitato di verifica per le cause di servizio non possono che retroagire alla data considerata nella domanda dell’interessato, da intendersi a sua volta quale atto interruttivo della prescrizione dei diritti patrimoniali anzidetti, vincolando in tal modo l’Amministrazione medesima alla conseguente ricostruzione della posizione retributiva e, conseguentemente, pensionistica dell’interessato medesimo” (Cons. St., IV, 1881/2011); ha altresì aggiunto che “l'Amministrazione “non può - ora - legittimamente invocare a supporto del provvedimento di diniego dei benefici medesimi il tempo impiegato per istruire e decidere la domanda di riconoscimento della causa di servizio: tempo - tra l'altro - eclatantemente maggiore rispetto ai termini - sia pure non perentori - fissati per la conclusione del relativo procedimento e che, nondimeno, dovrebbe in via del tutto illogica, e in ben evidente contrasto rispetto al principio fondamentale del "buon andamento" dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.; cfr., altresì, l'attuale testo dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241), ritorcersi addirittura a discapito del presentatore della domanda” (Cons. St., IV, n. 1881/2011).

In relazione a tale profilo anche il Giudice contabile ha avuto modo di affermare che “…certamente la contestualità del verbale della CMO rispetto al rapporto di servizio non può essere considerata condicio sine qua non nel caso di domande presentate in costanza del rapporto di servizio” (Corte dei conti, Sez. per la Regione Siciliana, n. 1539/2010), osservando altresì che “…rigettare l’istanza del ricorrente perche’ la constatazione della dipendenza da causa di servizio della infermita’ di cui lo stesso era affetto e’ avvenuta dopo la cessazione dal servizio, sebbene il procedimento sia stato tempestivamente attivato, significherebbe addossare ingiustamente al privato cittadino le inerzie ed il mal funzionamento della Pubblica Amministrazione” (Corte dei conti, Sez. per la Regione Siciliana, n. 1539/2010; Corte dei conti, Sez. Giur. Sicilia, n. 222/2015).

Nella fattispecie, pertanto, la circostanza dell’avvenuto accertamento in epoca successiva al collocamento in congedo del nesso di dipendenza dell’infermità con il servizio - riconducibile alla tempistica del procedimento amministrativo che ha condotto alla revisione da parte del Comitato di Verifica per le cause di Servizio del parere espresso originariamente dall’I.M.L. di Milano in ordine alla dipendenza da causa di servizio della già accertata infermità- non può in alcun modo riverberarsi sulla decorrenza degli effetti del predetto accertamento che deve farsi risalire alla data del riconoscimento della malattia invalidante, intervenuto all’atto della visita medico legale presso l’I.M.L di Milano in data 2.8.2001; possono quindi ritenersi soddisfatti i presupposti per il riconoscimento del beneficio richiesto ai fini pensionistici (di cui agli artt. agli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928 e correlata l. n. 539/1950 attualmente recepiti dall’art.1801, d. lgs. n.66/2010).

La giurisprudenza formatasi in materia ha sul punto statuito che “…trattandosi di maggiorazioni stipendiali, ossia di incrementi che operano direttamente sullo stipendio - il momento genetico del diritto (e la relativa decorrenza) va collocato nel periodo di espletamento del servizio e non in quello di quiescenza e che - essendo il beneficio concedibile d’ufficio - la relativa domanda è ammissibile anche se presentata dal dipendente in stato di quiescenza, purché il riconoscimento della malattia invalidante sia avvenuto in attività di servizio” (ex plurimis Corte dei conti, Sez. Sicilia, n. 204/2015 che richiama il parere n. 452/1999 reso dalla Commissione speciale pubblico impiego del Consiglio di Stato). Anche la circolare della Direzione generale per il personale militare n. DGPM/IV/11^/CD/139758 del 9 novembre 2001, proprio con riferimento al caso di coloro che siano stati collocati a riposo per effetto diretto del riconoscimento di un'infermità dipendente da causa di servizio (Parag. G), ha chiarito che «Quantunque possa verificarsi una coincidenza tra la data di cessazione dal servizio per detta causa, riportata nel relativo provvedimento di stato, con quella in cui risulta avvenuto l'accertamento medico, si deve ritenere che il fatto costitutivo del diritto al beneficio in argomento, si sia comunque realizzato allorché il soggetto si trovi ancora in servizio ed abbia perciò titolo allo stipendio». E ciò richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato che ha «ritenuto che nel giorno dell'accertamento sanitario, il soggetto va considerato, ai fini di cui trattasi, pur sempre in servizio per il fatto di essere stato convocato a visita quando egli era ancora in costanza di attività».

Conclusivamente, deve essere quindi riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione della pensione con il computo del predetto beneficio richiesto, a far data dal 2 agosto 2001, con pagamento delle competenze arretrate, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, a termini dell’art. 429, comma 3, c.p.c., con applicazione della regola dell’assorbimento (di cui alla sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, n. 10/QM/2002).

Quanto alla domanda del tutto genericamente avanzata dall’INPS nelle sole conclusioni della memoria difensiva, in ordine al preteso “diritto ad essere manlevato dal Ministero della Difesa” da ogni onere riguardo ad “eventuali accessori di legge rispetto alle somme che dovessero essere riconosciute dovute al ricorrente”, basti rilevare, richiamando condivisibile orientamento giurisprudenziale, che la stessa “non può configurarsi come domanda riconvenzionale, posto che essa non è stata proposta nei confronti dell’attore del presente giudizio, ma nei confronti di altro soggetto convenuto dall’attore e senza le forme che garantiscono il rispetto del principio del contraddittorio” (cfr. Corte dei conti, Sez. Lazio, n. 331/2014; Corte dei conti, Sez. I App. n. 449/2015); sul punto valgono altresì i motivi esposti nei precedenti di questa Sezioni che si richiamano (Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte n. 29/2013; Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 36/2014; id. n. 142/2014).

P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la regione OMISSIS, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, riconosce il diritto del signor ...... ad ottenere la rideterminazione del trattamento di quiescenza in godimento con inclusione, nella base pensionabile, del beneficio di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928 n. 3458 in relazione alla l. 15 luglio 1950 n. 539 ed alla corresponsione dei ratei arretrati, maggiorati di rivalutazione monetaria e interessi legali, da liquidarsi secondo i principi di cui alla sentenza 10/QM/2002 delle SS.RR. della Corte dei conti, a far data dalla scadenza dei singoli ratei di spettanza sino all’effettivo soddisfo.

OMISSIS

Depositata in Segreteria il 8 Febbraio 2016
franruggi
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da franruggi »

Klaine1964 ha scritto:Caro Gino leggendo quello che mi ha risposto il CNA ( a tua interpretazioni visto che sei più afferrato in materia ) non è che hanno lasciato un pertugio aperto anche nel mio caso ?
Grazie

Ecco cosa mi hanno risposto.
In merito all'istanza, in data 17 febbraio 2016, concernente l'oggetto, pervenuta tramite il locale Nu.R.P., si rappresentache questo Ufficio già nel 2012 aveva ricevuto dall'Ufficio Personale delComando Legione CC Lazio la documentazione necessaria all'attribuzione deibenefici economici oggetto della richiesta.

Tuttavia, non è stato possibile procedere allacorresponsione degli stessi a causa:
- del blocco economico per il periodo 2011 - 2014;
- del suo collocamento in congedo, avvenuto durante tale blocco stipendiale, per il periodo dal 2015 in avanti.

Al riguardo si allegano le circolari ministerialidi riferimento, che sostanzialmente stabiliscono che:
- i requisiti per acquisire la titolarità ai benefici economici in paroladevono essere riuniti in costanza di servizio(trattandosi di beneficio stipendiale bisogna essere titolari di stipendio enon di pensione all'atto in cui ricorrono tutti i presupposti);
- per i procedimenti di riconoscimento istruiti dopo l'entrata invigore del DPR 461/2001 (22/01/2002) il diritto al beneficio va ricondottoalla data del decreto di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio,eccezion fatta nei casi di aggravamento diinfermità già SI dipendenti da causa di servizio dove la titolaritàall'attribuzione dei prefati benefici si consegue alla data del processoverbale di aggravamento;
- nei casi di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio durante ilblocco economico (2011/2014) la decorrenza economica è 01/01/2015, allorquando,per il personale in costanza di servizio a detta data, sono venute meno lecondizioni preclusive agli aumenti stipendiali.

Pertanto, l'istanza non trova possibilità diaccoglimento e sarà archiviata nella Sua cartella amministrativa.

IL CAPO UFFICIO
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