Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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Metto ha disposizione questa sentenza di ieri 26/04/2010 del Tar Lazio che ha fatto chiarezza comunque su alcuni passaggi per ottenere i benefici, sperando che nessuno abbia più dubbi in futuro.
N. 08473/2010 REG.SEN.
N. 14085/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14085 del 2001, proposto da:
P. B., rappresentato e difeso dagli avv. ……, con domicilio eletto presso ….. in Roma, via ….;
contro
il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Difesa - Comando A.M. Roma Quartier Generale, n. COMAER-QG/320/455, datato 08.08.2001, con il quale è stata rigettata l'istanza presentata dal ricorrente al fine di ottenere l'applicazione degli artt. 117 e 120 del R.D. 31.12.1928 n. 3458, ai sensi della L. 15.07.1950 n. 539; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2010, il dott. Giuseppe Rotondo e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, il ricorrente chiede il riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 del r.d. 31712/1928, n. 3458, estesi ai mutilati ed invalidi per causa di servizio dalla legge 15/7/1950, n. 539.
In punto di fatto, egli riferisce che:
-con determina dirigenziale datata 13 aprile 1988, n. 1566, l’Amministrazione gli ha concesso l’equo indennizzo per l’infermità “sinusite cronica mascellare dx e frontale sx in atto compatibile” ascrivibile all’ 8^ categoria, tabella A)”;
-nel 1995, l’ I.L.M. dell’aeronautica militare gli ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio l’infermità “discoartrosi L5-S1 – lombo sciatalgia reumatica”, ascritta alla tabella B);
-a seguito di tale riconoscimento, ha chiesto che gli venisse liquidato l’equo indennizzo ma ha ricevuto un diniego in ragione del fatto che “è possibile procedere a nuova liquidazione dell’equo indennizzo solo nell’ipotesi che la menomazione complessiva che ne deriva rientri in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo equo indennizzo …”;
-con P.V. n. 17/VD in data 14/1/1999, l’I.M.L. gli ha negato un ulteriore aggravamento della integrità psico-fisica ed è stato confermato che la sua menomazione è ascrivibile all’ 8^ categoria, tabella A);
-con nota n. 455, datata 8/8/2001, l’Amministrazione ha denegato i benefici sul presupposto che “… l’iscrizione alla tabella “A” è dovuta ad una menomazione complessiva dell’integrità psico-fisica risultante da una serie di infermità/lesioni che singolarmente non derivano da causa di servizio o sono iscritte a tabella “B”, come peraltro desumibile dalla sezione relativa al giudizio sull’equo indennizzo … .”.
La questione posta all’attenzione del Collegio postula, preliminarmente, la soluzione del quesito attinente alla giurisdizione in materia, che è particolarmente controversa in giurisprudenza.
Una pronuncia del Tar Campania Napoli, VII Sez., nella sentenza 16147/05 ha sostenuto in una articolata motivazione che “la giurisdizione della Corte dei Conti in materia pensionistica è limitata alle questioni concernenti propriamente il diritto a pensione in senso stretto, rimanendo esclusa, invece, ogni questione relativa al rapporto di pubblico impiego, anche nel caso in cui i provvedimenti emessi concernano lo sviluppo dello stesso nel senso del collocamento a riposo, quale fase conclusiva del rapporto medesimo……sussiste la competenza del Giudice amministrativo a conoscere delle controversie in ordine all’accertamento del diritto a differenze stipendiali, ancorché lo sviluppo insito nelle relative domande dei dipendenti pubblici possa influire nella determinazione della pensione già in godimento, siccome riferite pur sempre ad una fase del rapporto di lavoro” (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. I bis, 24 marzo 2003, n. 2551; Tar Campania, Napoli, Sez. V, 23 gennaio 2003, n. 383; Cons. Stato, Sez. VI, 22 giugno 2004, n. 4446).
Le Sezioni riunite della Corte dei Conti, tuttavia, si sono pronunciate sulla questione della giurisdizione in materia pensionistica e sulla sua estensione, in una controversia relativa alla sottoponibilità alla giurisdizione pensionistica della Corte dei Conti della materia concernente il trattamento previdenziale dei deputati dell’assemblea regionale siciliana (SS.RR. n. 5/2005/QM del 30.11.2005) ed hanno affermato che “la giurisdizione pensionistica della Corte dei Conti si estende a tutti i giudizi afferenti i trattamenti economici di natura previdenziale, comunque denominati, posti direttamente a carico totale o parziale dello Stato o delle Regioni, tra cui rientrano anche quelli a favore dei deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana e dei loro aventi causa, in quanto gravanti sul bilancio regionale, peraltro attribuiti alla competenza territoriale funzionale della sezione giurisdizionale regionale per la Sicilia”.
E dunque la segnalata sentenza, espressione dell’indirizzo giurisprudenziale al quale si ritiene di aderire, assegna la giurisdizione in materia pensionistica alla Corte dei Conti.
Per determinare se la questione di cui è causa rientri in tale ambito è peraltro necessario stabilire se tale giurisdizione si estenda anche al riconoscimento dei benefici richiesti.
Questi benefici sono oggetto di diverse norme.
In primo luogo, gli artt. 117 e 120 del R.D. 3458/28 individuano i soggetti, destinatari di alcuni benefici sugli stipendi, che presentano condizioni fisiche gravate da infermità o da mutilazioni, originate a causa del servizio e che comportano invalidità.
In particolare, l’art. 117 individua i beneficiari negli "ufficiali in servizio permanente e in quelli delle categorie in congedo", mentre l’art. 120 estende il riconoscimento anche ai sottufficiali di carriera.
La legge 15.7.1950 n. 539 specifica, poi, che si considerano mutilati ed invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19.2.1942 n. 137.
I benefici economici previsti dalle menzionate disposizioni in favore del personale militare devono essere, quindi, attribuiti nei confronti dei pubblici dipendenti mutilati o invalidi per servizio, a condizione che le infermità o mutilazioni siano state riconosciute dipendenti da causa di servizio ed ascritte-o ascrivibili- alle categorie di menomazione comprese tra la prima e l'ottava della tabella A).
La norma, quindi, postula solo il riconoscimento della patologia come dipendente da causa di servizio e la mera ascrivibilità dell’invalidità e non l’effettiva ascrizione a tabella A), che avverrà a seguito di provvedimento di concessione della pensione privilegiata ordinaria.
In tal senso è anche il parere 361/1996 della Commissione Speciale del Consiglio di Stato, in cui è chiarito che i benefici economici “de quibus” spettano ai pubblici dipendenti destinatari del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità ascrivibile a categoria di pensione, anche se successivamente collocati a riposo prima della concessione di equo indennizzo o di pensione privilegiata.
Con un successivo parere n. 452/1999, il Consiglio di Stato ha ulteriormente precisato i termini della questione, affermando che tra i destinatari dei predetti benefici economici spettanti ai mutilati ed invalidi per servizio è da ricomprendere anche il personale militare in congedo, a condizione che il riconoscimento della relativa malattia invalidante sia avvenuto in costanza di servizio, con l'ulteriore chiarimento che i benefici in questione vanno concessi “d'ufficio”, non potendosi attribuire alle eventuali domande alcuna rilevanza, se non quella meramente segnalatrice della propria posizione.
Nella circolare n. 139758 del 9 novembre 2001, il Ministero della Difesa prendendo atto dei nuovi “indirizzi emersi in materia” ha affermato che i benefici “de quibus”, spettano, d’ufficio, in presenza di infermità riconosciute in servizio (ai militari) e dipendenti da esso, le quali abbiano dato luogo ad ascrivibilità ad una delle categorie della Tab. A.
La circolare, inoltre, precisa che il diritto in questione non può essere subordinato alla presentazione di eventuale istanza: la quale, ove occorra, avrebbe valenza meramente segnalatrice ed idonea a costituire in mora l’Amministrazione, ai sensi dell'art. 1219, 1° comma c.c..
Chiarisce, infine, l’atto che la corresponsione degli emolumenti arretrati è, tuttavia, subordinata alla preliminare ricognizione dei periodi temporali, oggetto dell’eventuale intervenuta prescrizione quinquennale, fornendo specifiche indicazioni per i casi di presentazione o non presentazione della istanza.
È evidente, pertanto, la natura pensionistica dei suddetti benefici, come si ricava dalla ricognizione normativa e giurisprudenziale, poiché essi incidono sull’entità del trattamento pensionistico (cfr. Corte dei Conti, sez. giurisd., Reg. Lombardia, sentenza n. 1983 del 16 dicembre 2002).
Ne consegue, per quanto sopra, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia siccome spettante alla giurisdizione pensionistica della Corte dei Conti dinnanzi alla quale il giudizio dovrà essere riassunto, ai sensi e nei termini di cui all’art. 59, c. 2, della L. 18 giugno 2009, n. 69.
La particolarità del caso trattato e la natura della decisione adottata costituiscono giusta ed eccezionale causa per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ bis, dichiara inammissibile, nei sensi in motivazione, il ricorso meglio in epigrafe specificato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 17 marzo 2010, con l'intervento dei Magistrati:
Franco Angelo Maria De Bernardi, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Roberto Proietti, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/04/2010


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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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Per opportuna conoscenza, meditando pero’ attentamente su cio’ che è scritto.

Questa sentenza riguarda i benefici di cui agli artt.117 e 120 del R.D. 31.12.1928 n.3458.

N. 10730/2010 REG.SEN.
N. 06122/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6122 del 2006, proposto dal signor P…. E….., rappresentato e difeso dall'avv. ….., con domicilio eletto presso di questi in Roma, viale delle Medaglie D'Oro n….;
contro
-il Ministero della Difesa (Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
-l’INPDAP, n.c.;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento n. “16583RA/3-1” del 13.4.2006: con cui i competenti organi ministeriali ne hanno rigettata l’istanza volta ad ottenere i benefici di cui agli artt.117 e 120 del R.D. 31.12.1928 n.3458.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2010, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Reputandolo illegittimo sotto più profili, il Vicebrigadiere (in congedo) dei CC. P….. E….. ha impugnato il provvedimento n. “16583RA/3-1” del 13.4.2006: con cui i competenti organi ministeriali ne hanno rigettata l’istanza volta ad ottenere i benefici di cui agli artt.117 e 120 del R.D. 31.12.1928 n.3458.
All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 21.4.2010, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – ne constata la palese infondatezza.
Al riguardo; premesso
-che l’interessato, in quanto oggetto di un provvedimento disciplinare di carattere destitutorio (che ha fatto seguito ad una sua condanna penale per insubordinazione, minacce ed ingiuria), ha lasciato (coattivamente) l’Arma il 14.3.2003;
-che solo nell’ottobre di quell’anno, ha chiesto di esser sottoposto alle verifiche atte a stabilire se la “c…. e…..” da cui egli era affetto dipendesse (o meno) da causa di servizio;
-che (ancora), solo l’8.2.2005, l’apposito Comitato si è pronunciato – sul punto – in senso positivo (diversamente da quanto ritenuto, dallo stesso, in ordine al “d…. m…..”: per il quale era stata avanzata, in precedenza, un’analoga istanza),
si rileva come i benefici di cui è causa (consistenti nell’attribuzione di uno “scatto aggiuntivo” del 2,50% sugli emolumenti stipendiali) siano previsti (cfr., C.d.S., CSI, n.452/89) solo in favore di chi abbia avuto un tale riconoscimento in costanza di servizio.
E dunque; atteso
-che il D.P.R. 29.10.2001 n.461 (nell’abrogare l’art.5 bis del D.L.n.472/87) ha spostato la competenza in materia dalle CC.MM.OO.(il cui giudizio non è, quindi, più sufficiente ai fini “de quibus”) al cennato “Comitato di Verifica”: il parere favorevole del quale è “condicio sine qua non” per l’adozione, da parte degli organi di amministrazione attiva, del relativo provvedimento;
-che (come si è visto) l’E….. è stato – comunque – congedato prima che ciò si verificasse,
il Collegio – con ogni conseguenza in tema di spese di lite – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.
P.Q.M.
-rigetta il ricorso indicato in epigrafe;
-condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida, in favore del Dicastero della Difesa (unica tra le parti intimate ad essersi costituita in giudizio) in complessivi 2000 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 21 aprile 2010, con l'intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 11/05/2010
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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La sentenza ad un certo punto chiarisce quanto segue e che al seguente punto 2, lascia meditare in quanto specifica un particolare da non sottovalutare:
1)-I benefici economici previsti dalle menzionate disposizioni in favore del personale militare devono essere, quindi, attribuiti nei confronti dei pubblici dipendenti mutilati o invalidi per servizio, a condizione che le infermità o mutilazioni siano state riconosciute dipendenti da causa di servizio ed ascritte-o ascrivibili- alle categorie di menomazione comprese tra la prima e l'ottava della tabella A).
2)- La norma, quindi, postula solo il riconoscimento della patologia come dipendente da causa di servizio e la mera ascrivibilità dell’invalidità e non l’effettiva ascrizione a tabella A), che avverrà a seguito di provvedimento di concessione della pensione privilegiata ordinaria .
3)- In tal senso è anche il parere 361/1996 della Commissione Speciale del Consiglio di Stato, in cui è chiarito che i benefici economici “de quibus” spettano ai pubblici dipendenti destinatari del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità ascrivibile a categoria di pensione, anche se successivamente collocati a riposo prima della concessione di equo indennizzo o di pensione privilegiata.

N. 08473/2010 REG.SEN.
N. 14085/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14085 del 2001, proposto da:
P…. B….., rappresentato e difeso dagli avv. …….., con domicilio eletto presso ……. in Roma, via Emilia, n…;
contro
il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Difesa - Comando A.M. Roma Quartier Generale, n. COMAER-QG/320/455, datato 08.08.2001, con il quale è stata rigettata l'istanza presentata dal ricorrente al fine di ottenere l'applicazione degli artt. 117 e 120 del R.D. 31.12.1928 n. 3458, ai sensi della L. 15.07.1950 n. 539; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2010, il dott. Giuseppe Rotondo e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, il ricorrente chiede il riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 del r.d. 31712/1928, n. 3458, estesi ai mutilati ed invalidi per causa di servizio dalla legge 15/7/1950, n. 539.
In punto di fatto, egli riferisce che:
-con determina dirigenziale datata 13 aprile 1988, n. 1566, l’Amministrazione gli ha concesso l’equo indennizzo per l’infermità “sinusite cronica mascellare dx e frontale sx in atto compatibile” ascrivibile all’ 8^ categoria, tabella A)”;
-nel 1995, l’ I.L.M. dell’aeronautica militare gli ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio l’infermità “discoartrosi L5-S1 – lombo sciatalgia reumatica”, ascritta alla tabella B);
-a seguito di tale riconoscimento, ha chiesto che gli venisse liquidato l’equo indennizzo ma ha ricevuto un diniego in ragione del fatto che “è possibile procedere a nuova liquidazione dell’equo indennizzo solo nell’ipotesi che la menomazione complessiva che ne deriva rientri in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo equo indennizzo …”;
-con P.V. n. 17/VD in data 14/1/1999, l’I.M.L. gli ha negato un ulteriore aggravamento della integrità psico-fisica ed è stato confermato che la sua menomazione è ascrivibile all’ 8^ categoria, tabella A);
-con nota n. 455, datata 8/8/2001, l’Amministrazione ha denegato i benefici sul presupposto che “… l’iscrizione alla tabella “A” è dovuta ad una menomazione complessiva dell’integrità psico-fisica risultante da una serie di infermità/lesioni che singolarmente non derivano da causa di servizio o sono iscritte a tabella “B”, come peraltro desumibile dalla sezione relativa al giudizio sull’equo indennizzo … .”.
La questione posta all’attenzione del Collegio postula, preliminarmente, la soluzione del quesito attinente alla giurisdizione in materia, che è particolarmente controversa in giurisprudenza.
Una pronuncia del Tar Campania Napoli, VII Sez., nella sentenza 16147/05 ha sostenuto in una articolata motivazione che “la giurisdizione della Corte dei Conti in materia pensionistica è limitata alle questioni concernenti propriamente il diritto a pensione in senso stretto, rimanendo esclusa, invece, ogni questione relativa al rapporto di pubblico impiego, anche nel caso in cui i provvedimenti emessi concernano lo sviluppo dello stesso nel senso del collocamento a riposo, quale fase conclusiva del rapporto medesimo……sussiste la competenza del Giudice amministrativo a conoscere delle controversie in ordine all’accertamento del diritto a differenze stipendiali, ancorché lo sviluppo insito nelle relative domande dei dipendenti pubblici possa influire nella determinazione della pensione già in godimento, siccome riferite pur sempre ad una fase del rapporto di lavoro” (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. I bis, 24 marzo 2003, n. 2551; Tar Campania, Napoli, Sez. V, 23 gennaio 2003, n. 383; Cons. Stato, Sez. VI, 22 giugno 2004, n. 4446).
Le Sezioni riunite della Corte dei Conti, tuttavia, si sono pronunciate sulla questione della giurisdizione in materia pensionistica e sulla sua estensione, in una controversia relativa alla sottoponibilità alla giurisdizione pensionistica della Corte dei Conti della materia concernente il trattamento previdenziale dei deputati dell’assemblea regionale siciliana (SS.RR. n. 5/2005/QM del 30.11.2005) ed hanno affermato che “la giurisdizione pensionistica della Corte dei Conti si estende a tutti i giudizi afferenti i trattamenti economici di natura previdenziale, comunque denominati, posti direttamente a carico totale o parziale dello Stato o delle Regioni, tra cui rientrano anche quelli a favore dei deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana e dei loro aventi causa, in quanto gravanti sul bilancio regionale, peraltro attribuiti alla competenza territoriale funzionale della sezione giurisdizionale regionale per la Sicilia”.
E dunque la segnalata sentenza, espressione dell’indirizzo giurisprudenziale al quale si ritiene di aderire, assegna la giurisdizione in materia pensionistica alla Corte dei Conti.
Per determinare se la questione di cui è causa rientri in tale ambito è peraltro necessario stabilire se tale giurisdizione si estenda anche al riconoscimento dei benefici richiesti.
Questi benefici sono oggetto di diverse norme.
In primo luogo, gli artt. 117 e 120 del R.D. 3458/28 individuano i soggetti, destinatari di alcuni benefici sugli stipendi, che presentano condizioni fisiche gravate da infermità o da mutilazioni, originate a causa del servizio e che comportano invalidità.
In particolare, l’art. 117 individua i beneficiari negli "ufficiali in servizio permanente e in quelli delle categorie in congedo", mentre l’art. 120 estende il riconoscimento anche ai sottufficiali di carriera.
La legge 15.7.1950 n. 539 specifica, poi, che si considerano mutilati ed invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19.2.1942 n. 137.
I benefici economici previsti dalle menzionate disposizioni in favore del personale militare devono essere, quindi, attribuiti nei confronti dei pubblici dipendenti mutilati o invalidi per servizio, a condizione che le infermità o mutilazioni siano state riconosciute dipendenti da causa di servizio ed ascritte-o ascrivibili- alle categorie di menomazione comprese tra la prima e l'ottava della tabella A).
La norma, quindi, postula solo il riconoscimento della patologia come dipendente da causa di servizio e la mera ascrivibilità dell’invalidità e non l’effettiva ascrizione a tabella A), che avverrà a seguito di provvedimento di concessione della pensione privilegiata ordinaria.
In tal senso è anche il parere 361/1996 della Commissione Speciale del Consiglio di Stato, in cui è chiarito che i benefici economici “de quibus” spettano ai pubblici dipendenti destinatari del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità ascrivibile a categoria di pensione, anche se successivamente collocati a riposo prima della concessione di equo indennizzo o di pensione privilegiata.
Con un successivo parere n. 452/1999, il Consiglio di Stato ha ulteriormente precisato i termini della questione, affermando che tra i destinatari dei predetti benefici economici spettanti ai mutilati ed invalidi per servizio è da ricomprendere anche il personale militare in congedo, a condizione che il riconoscimento della relativa malattia invalidante sia avvenuto in costanza di servizio, con l'ulteriore chiarimento che i benefici in questione vanno concessi “d'ufficio”, non potendosi attribuire alle eventuali domande alcuna rilevanza, se non quella meramente segnalatrice della propria posizione.
Nella circolare n. 139758 del 9 novembre 2001, il Ministero della Difesa prendendo atto dei nuovi “indirizzi emersi in materia” ha affermato che i benefici “de quibus”, spettano, d’ufficio, in presenza di infermità riconosciute in servizio (ai militari) e dipendenti da esso, le quali abbiano dato luogo ad ascrivibilità ad una delle categorie della Tab. A.
La circolare, inoltre, precisa che il diritto in questione non può essere subordinato alla presentazione di eventuale istanza: la quale, ove occorra, avrebbe valenza meramente segnalatrice ed idonea a costituire in mora l’Amministrazione, ai sensi dell'art. 1219, 1° comma c.c..
Chiarisce, infine, l’atto che la corresponsione degli emolumenti arretrati è, tuttavia, subordinata alla preliminare ricognizione dei periodi temporali, oggetto dell’eventuale intervenuta prescrizione quinquennale, fornendo specifiche indicazioni per i casi di presentazione o non presentazione della istanza.
È evidente, pertanto, la natura pensionistica dei suddetti benefici, come si ricava dalla ricognizione normativa e giurisprudenziale, poiché essi incidono sull’entità del trattamento pensionistico (cfr. Corte dei Conti, sez. giurisd., Reg. Lombardia, sentenza n. 1983 del 16 dicembre 2002).
Ne consegue, per quanto sopra, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia siccome spettante alla giurisdizione pensionistica della Corte dei Conti dinnanzi alla quale il giudizio dovrà essere riassunto, ai sensi e nei termini di cui all’art. 59, c. 2, della L. 18 giugno 2009, n. 69.
La particolarità del caso trattato e la natura della decisione adottata costituiscono giusta ed eccezionale causa per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ bis, dichiara inammissibile, nei sensi in motivazione, il ricorso meglio in epigrafe specificato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 17 marzo 2010, con l'intervento dei Magistrati:
Franco Angelo Maria De Bernardi, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Roberto Proietti, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 26/04/2010
Roberto Mandarino
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da Roberto Mandarino »

Gli scatti scatti invalidi, che rilasciano la maggiorazione dell'1,25% dello stipendio base goduto alla data di stesura del verbale redatto dalla Commissione Medico Militare anche ai fini di Equo Indennizzo di 8^ oppure di 7^ categoria della Tabella "A" e del 2,50% dalla 1^ alla 6^ categoria della Tabella "A", di fatto vengono applicati dal Ministero Difesa, come da circolare allegata, soltanto a coloro che, in servizio oppure il giorno della riforma totale per malattia, abbiano ottenuto (anche se oggi si trovano in pensione) una patologia ascritta a categoria della Tab.A. anche se successivamente non riconosciuta dipendente dal servizio dal Comitato di Verifica. Per i verbali stilati dalla Commissione Medico Militare in data successiva all'entrata in vigore D.P.R. 29.10.2001 n.461 è necessario che vi sia anche il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tale patologia rilasciato da parte del Comitato di Verifica.

Saluti Roberto
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2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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Roberto come capisci tu questo passaggio del punto n. 2 del mio intervento precedente?
"la mera ascrivibilità dell’invalidità e non l’effettiva ascrizione a tabella A), che avverrà a seguito di provvedimento di concessione della pensione privilegiata ordinaria.".
Io capisco che una malattia riconosciuta oggi anche se non è direttamente Tab. "A" ma lo sarà un domani a seguito della concessione della P.P.O. già spetta, infatti si legge "La mera ascrivibilità dell'invalidità" e NON "l'effettiva ascrizione a Tab. "A"" pertanto se e Tab. "B" dovrebbe spettare quanto previsto.
Roberto Mandarino
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da Roberto Mandarino »

Caro panorama,

ho notato che ti prodighi a propodurre molte sentenze.

Personalmente preferisco prima di ricorrere a vie legali (fino a quando non si tratta di somme per le quali ne valga la pena) usare la norma di legge e il regolamento interno di riferimento.

E' chiaro che ogni sentenza è diversa dall'altra anche perchè la situazione di ogni ricorrente cambia.

La normativa invece è uguale per tutti è sufficiente conoscerla e farla applicare.

La regola è quella che ho rappresentato, la tua con tutto il dovuto rispetto che meriti, e solo una sentenza riferita ad un singolo.

Saluti è buon fine settimana Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
panorama
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da panorama »

Scusa Roberto, è vero che ogni sentenza è riferita al singolo caso ma qui’ il Tar Lazio riepiloga brevemente le norme in riferimento alla legge e ai pareri resi dal massimo organo amministrativo quale il Consiglio di Stato così come segue. I numeri affiancati qui’ sotto li ho messi io il quale ripeto presto attenzione alla precisazione data dal Tar al nr. 5 dell’ordine qui’ sotto richiamato il quale brevemente trascrivo: “La norma, quindi, postula solo il riconoscimento ........... come dipendente da causa di servizio e la mera ascrivibilità dell’invalidità e non l’effettiva ascrizione a tabella A) che avverrà a seguito di provvedimento …… della P.P.O.”. Pertanto dalla lettura il Tar specifica:
- riconoscimento come dip. da c.s. e la mera ascrivibilità (oggi), non l’effettiva ascrizione (oggi) a tab A) che può avvenire comunque un (domani) per cumulo con le altre patologie o già da subito per una malattia seria.
- pertanto il diritto prioritario al beneficio economico si individua nel vedersi riconoscere la dip. da c.s. e la mera ascrivibilità e non l’effettiva ascrizione a tab A), quindi a mio avviso potrebbe bastare anche una tab B) per poterlo ottenere, visto che la tab A) si potrà ottenere un domani con la P.P.O. a seguito del congedo. Così si penalizzerebbero quasi tutti visto che la tab A) e difficile ottenerla già da subito alla prima istanza di causa di servizio. Io posso anche sbagliarmi ma la sentenza del Tar (non essendo un avvocato) la interpreto in questo senso così come sopra specificato.
1)- In primo luogo, gli artt. 117 e 120 del R.D. 3458/28 individuano i soggetti, destinatari di alcuni benefici sugli stipendi, che presentano condizioni fisiche gravate da infermità o da mutilazioni, originate a causa del servizio e che comportano invalidità.
2)- In particolare, l’art. 117 individua i beneficiari negli "ufficiali in servizio permanente e in quelli delle categorie in congedo", mentre l’art. 120 estende il riconoscimento anche ai sottufficiali di carriera.
3)- La legge 15.7.1950 n. 539 specifica, poi, che si considerano mutilati ed invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19.2.1942 n. 137.
4)-I benefici economici previsti dalle menzionate disposizioni in favore del personale militare devono essere, quindi, attribuiti nei confronti dei pubblici dipendenti mutilati o invalidi per servizio, a condizione che le infermità o mutilazioni siano state riconosciute dipendenti da causa di servizio ed ascritte-o ascrivibili- alle categorie di menomazione comprese tra la prima e l'ottava della tabella A).
5)- La norma, quindi, postula solo il riconoscimento della patologia come dipendente da causa di servizio e la mera ascrivibilità dell’invalidità e non l’effettiva ascrizione a tabella A), che avverrà a seguito di provvedimento di concessione della pensione privilegiata ordinaria.
6)- In tal senso è anche il parere 361/1996 della Commissione Speciale del Consiglio di Stato, in cui è chiarito che i benefici economici “de quibus” spettano ai pubblici dipendenti destinatari del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità ascrivibile a categoria di pensione, anche se successivamente collocati a riposo prima della concessione di equo indennizzo o di pensione privilegiata.
7)- Con un successivo parere n. 452/1999, il Consiglio di Stato ha ulteriormente precisato i termini della questione, affermando che tra i destinatari dei predetti benefici economici spettanti ai mutilati ed invalidi per servizio è da ricomprendere anche il personale militare in congedo, a condizione che il riconoscimento della relativa malattia invalidante sia avvenuto in costanza di servizio, con l'ulteriore chiarimento che i benefici in questione vanno concessi “d'ufficio”, non potendosi attribuire alle eventuali domande alcuna rilevanza, se non quella meramente segnalatrice della propria posizione.
8)- Nella circolare n. 139758 del 9 novembre 2001, il Ministero della Difesa prendendo atto dei nuovi “indirizzi emersi in materia” ha affermato che i benefici “de quibus”, spettano, d’ufficio, in presenza di infermità riconosciute in servizio (ai militari) e dipendenti da esso, le quali abbiano dato luogo ad ascrivibilità ad una delle categorie della Tab. A.

Ti saluto.
Roberto Mandarino
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da Roberto Mandarino »

Tutte le sentenze che hai allegato ripercorrono è confermano quanto riportato nella circolare del Ministero Difesa che ho allegato e che viene anche citata in tali sentenze.

L'unica diversità si trova nel fatto che le sentenze, al contrario del Ministero Difesa, concedono tale beneficio anche a coloro che avendo ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio durante l'attività lavorativa ricevono a seguito di aggravamento l'ascrizione della patologia a categoria DELLA TAB. "A" successivamente al congedo.
QUINDI ANCHE IN BASE ALLE SENTENZE CHE HAI ALLEGATO LA TAB."B" NON RILASCIA TALE DIRITTO E NEANCHE QUELLO RELATIVO ALLA PENSIONE PRIVILEGIATA SE NON A SEGUITO DI UN SUCCESSIVO AGGRAVAMENTO A TAB. "A" .

Pertanto chi è stato escluso da tale beneficio perchè durante il servizio ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed a seguito di aggravamento ha ottenuto soltanto dopo il congedo l'ascrizione della patologia a categoria della Tab."A" può FACILMENTE VINCERE LA CAUSA USANDO LE VIE LEGALI.
Tuttavia se fossi interessato personalmente, considerata l'esiguità dei vantaggi economici, le spese da anticipare al legale nonchè le lungaggini burocratiche, non credo che andrei avanti.


Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
panorama
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da panorama »

Questa sentenza del 22.02.2002 anche se un po' vecchia riguarda gli stessi benefici di cui sopra e ritengo opportuno doverla esporla.

Sezione 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO
Sezione staccata di Pescara
N.D..287/02..........
N.R.G.69/99,436/99,34/00,
composto dai magistrati:
-Michele ELIANTONIO presidente ff.
-Mario DI GIUSEPPE consigliere
-Dino NAZZARO cons. relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi proposti con ric. n.n. 69/1999, 436/1999 e 34/2000 da F….. M……, costituito con l’avv. ……., come in ricorsi;
CONTRO
IL MINISTRO P.T. DELLA DIFESA, in giudizio con l’Avvocatura dello Stato;
LA COMMISSIONE MEDICA DI II° ISTANZA;
PER L’ANNULLAMENTO
- ric. 69/99: della nota dell’8.10.1998 prot. 321/224-1975 del Comando Regione Carabinieri Abruzzo e Molise (rigetto dei benefici di stipendio ex R.D. 3458/28 e L. 539/50) e del foglio di congedo assoluto, datato 18.8.1998, se interpretato in senso sfavorevole al ricorrente (non in servizio il giorno 18.8.1998);
- ric. 436/99: del verbale n. 1382/10.12.1998 e della nota 20.2.1999 prot. 22/942/98/C.M. della Commissione medica di II° (conferma parere della CMO); i verbali della CMO del 18.8.1998;
- ric. n. 34/2000: del foglio di congedo assoluto dell’11.6.1999;
visti i ricorsi, gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura, le memorie ed i documenti depositati;
uditi all’udienza del 7 febbraio 2002 il consigliere Dino NAZZARO, gli avv. ……;
ritenuta la causa per la decisione e considerato, quanto segue, in
FATTO e DIRITTO
I ricorsi vanno riuniti per connessione.
IL ricorrente, maresciallo ordinario dell’Arma dei Carabinieri, è stato sottoposto, per ordine del proprio Comando, a visita medica presso l’Ospedale militare di Chieti; la CMO ha riscontrato le seguenti infermità: sclerosi multipla, sinusite frontale, pregressa brucellosi, faringo-tonsellite cronica, lievissima ipoacusia neurosensorile alle alte frequenze.
Tutte venivano riconosciute dipendenti da causa di servizio, con ascrizione alle varie tabelle (cat. 5 ed 8 della tab. A e tab. B.), escluso la sclerosi multipla, per la quale si è evidenziata anche la tardività della domanda; nel contempo il F….. è stato ritenuto inidoneo permanentemente al servizio e da collocare in congedo assoluto “a decorrere dalla data del verbale” (l’atto formale sarà del settembre 1998, reiterato nel 1999).
Con il ric. n. 69/99 si censura il rigetto della istanza, presentata lo stesso giorno del 18.8.1998, tesa ad ottenere il beneficio economico degli aumenti di stipendio (artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928 e L. 15.7.1950 n. 539), motivato dal fatto che la domanda doveva essere presentata “in costanza di servizio”.
Le doglianze attengono: 1) omessa indicazioni di cui all’art. 3 L. 7.8.1990 n. 241 (termine per ricorrere ed autorità cui ricorrere); 2) violazione degli artt. 117/120 del R.D. 31.12.1928 n. 3458 ed art. 3 della L. 15.7.1950 n. 539, con travisamento dei fatti, essendo il dipendente in servizio alla data del 18.8.1998, sottoponendosi alla prescritta visita medica; il beneficio “de quo”, peraltro, può acquisirsi solo con l’accertamento dell’invalidità ed è rilevante per la determinazione della base pensionistica.
IL ric. n. 436/99, invece, censura il verbale della Commissione medica di II° istanza n. 1382/10.12.1998, che, confermando il parere della CMO, ha escluso, per la sclerosi multipla, la dipendenza dalla causa di servizio, e ritenuta la tardività della domanda.
I motivi, quali esposti in gravame, sono relativi alla natura della malattia e alla non valutazione delle particolari circostanze di lavoro, nonchè al problema della “conoscenza” della malattia, ai fini della decorrenza del semestre.
Con il ric. n. 34/2000, si contesta l’interpretazione di considerare il giorno 18.8.1998, come “non in servizio”.
L’Avvocatura si oppone alle tesi avversarie e chiede il rigetto dei gravami.
In merito all’art. 3 della L. n. 241/90, trattandosi di norma di scopo, valutabile solo ai fini della concessione dell’errore scusabile, la stessa non incide sul piano della legittimità, anche perchè il ricorrente ha regolarmente esercitato la propria tutela giurisdizionale.
La questione principale è quella relativa al giorno “18.8.1998”, che è ad un tempo la data della visita medica, della dichiarazione di inidoneità al servizio e della presentazione della domanda per conseguire i benefici economici stipendiali, rilevanti ai fini della base pensionistica; nello stesso giorno, invero, si concentrano una pluralità di atti e di effetti.
IL tutto è stato determinato dalla previsione contenuta nel verbale della CMO che, riconoscendo la inidoneità permanente al servizio, ha aggiunto che il F…… M……. era da “collocare in congedo assoluto a fare dalla data del presente verbale”, ovvero con provvedimento da adottarsi con valore retroattivo, essendo stato il primo atto formale emesso in data 1.9.1998 prot. n. 1052/3.
Un’osservazione da fare è che il Fischietti è stato sottoposto a visita medica, in data 18.8. 1998, perchè a tale data era ancora in servizio; l’interessato, poi, avendo conosciuto (ed accettato) la propria inidoneità, solo dopo la visita medica, non poteva essere più tempestivo di quanto è stato, presentando la domanda, ai sensi degli artt. 117/120 R.D. n. 3458/1928 e L. n. 539/1950, lo stesso giorno (18.8.1998) dell’accertata inidoneità.
La retroattività degli atti giuridici rappresenta, peraltro, sempre una “fictio iuris”, che non può mai ritorcersi a danno del dipendente, impedendogli l’acquisizione di un diritto; la stessa nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 2.8.1997 n. 6/15-B-77-10-4, che fa seguito ad analoga disposizione del Ministero della Difesa del 30.7.1997 n. 48000/A/8, afferma che il “beneficio in questione è corrisposto dalla data della domanda ... mentre il diritto sorge dalla data del processo verbale”, la cui redazione avviene in costanza di servizio.
Non è superfluo ricordare, infine, come nell’atto di collocamento in congedo si afferma che al F……… “competono gli assegni in attività di servizio fino al 17 novembre 1998” e che il giudizio della CMO è stato confermato, anche in punto di “non idoneità” (e retroattivamente), dalla Commissione medica di II° istanza, con verbale n. 1382/10.12.1998.
In sintesi, alla data del 18.8.1998 il F…….. era da considerarsi in servizio, proprio perchè riconosciuto “inidoneo” solo in tale data, mentre la dichiarazione, pur con i suoi effetti retroattivi, è intervenuta successivamente; la retroattività giuridica, pertanto, non può impedire al medesimo di acquisire i diritti tempestivamente azionati.
Conclusivamente il ricorso n. 69/99 va accolto e con esso anche il gravame n. 34/2000, relativo sempre al congedo assoluto, retroattivo dal 18.8.1998, riformulato a seguito del verbale medico del 10.12.1998.
Va esaminato il ricorso n. 436/1999 col quale si contesta la dichiarata “non dipendenza” da causa di servizio della “sclerosi multipla” e la “non tempestività” della domanda, relativamente alla stessa.
IL verbale della Commissione medica di II° è, invero, totalmente confermativo di quello della CMO di Chieti, per cui, per il contenuto, va fatto riferimento a quanto esposto nel primo verbale.
Parte ricorrente lamenta che relativamente al parere medico di II°, che ha dato definitività al giudizio, non è stato messo in grado di partecipare al procedimento, con violazione degli artt. 7/10 L. 7.8.1990 n. 241.
La L. 11.3.1926 n. 416 (art. 5), invero, prevede che la Commissione esamina la pratica è può decidere “sugli atti” oppure procedere a “visita diretta”; trattasi di una facoltà discrezionale, che non si contesta, ma quel che va rilevato è che tale “facoltà” è distinta e successiva al rispetto dei cd. principi di “democrazia amministrativa”, di cui alla L. n. 241/1990, che stabilisce delle norme generali, in tema di partecipazione all’azione della P.A., valevoli per tutte le amministrazioni pubbliche, atteso che l’interessato può “in procedendo” esibire idonea documentazione (es. una perizia di parte), che potrebbe portare ad una diversa e/o più approfondita valutazione, tale da incidere sulle stesse determinazioni finali.
Trattasi di un vizio formale che, però, nella specie è superabile essendo il procedimento unitario, iniziatosi a domanda di parte, che conserva l’onere di diligenza per tutta la durata della procedura.
L’eccezione di “non tempestività” della domanda per la “sclerosi multipla”, viene fatta, circostanza già rilevata con ordinanza n. 282/99, senza il supporto di idonea documentazione circa la prova “certa e sicura” della “piena conoscenza” dell’infermità, prima della certificazione medica del 9.10.1997; il consulente neurologo della CMO, in data 12.8.1998, infatti, fa riferimento ad una sindrome demielizzante iniziata da poco più di un anno (ovvero tra aprile ed agosto 1997), ma è solo in tale ultima visita che si parla di una “diagnosi di sclerosi multipla certa” ed è questo il dato essenziale, dovendo il “dies” decorrere solo dalla data di piena conoscenza degli effetti invalidanti, derivanti dall’infermità stessa” (C. S., VI, n. 5848/20.11.2001); comunque, anche volendo considerare il periodo aprile/agosto 1997, la domanda presentata il 9.10.1997 sarebbe comunque tempestiva.
In merito alla negata dipendenza dalla causa di servizio, il giudizio medico è perentorio nello escludere che il servizio prestato possa avere avuto un ruolo causale e sarebbe stato “solo occasionale nel determinismo dell’infermità”.
La mancata analisi dell’attività di servizio del ricorrente, quale documentata in atti, ed il carattere lapidario del giudizio determinano notevoli perplessità in punto di attendibilità del parere, specie in presenza di malattie di origine incerta e/o multifattoriale (TAR Pescara n. 897/18.12.1999; C.S., IV, n. 606/1999), atteso che il principio di equivalenza causale (art. 41 cod. pen.) deve trovare applicazione in tutte le ipotesi concausali.
La stessa Commissione, invero, in una successiva nota esplicativa del 18.2.2000, ricorda, a giustificazione postuma del diniego, come la etiopatogenesi della sclerosi multipla sia incerta ed addebitabile (forse) a risposte autoimmuni dell’organismo, senza che ciò escluda, anche se non se ne ha una conoscenza diretta, la rilevanza dello “stress” lavorativo, quale stimolo neurovegetativo, legato a prestazioni lavorative particolarmente logoranti, protrattasi per lungo tempo (C.Conti, III sez. pens. civ., n. 70551/5.4.1994).
L’attività (dal 1981) di sottufficiale dell’Arma dei carabinieri, impegnato in compiti rilevanti e particolari (documentati dalle relazioni di servizio in atti), è da considerare senz’altro stressante e logorante; quel che emerge nella fattispecie, quale dato visibile, è che la reale situazione di servizio del militare non è stata affatto considerata, pur sussistendo, a corredo della pratica, la documentazione di una situazione particolarmente gravosa (vedasi relazione del 30.4.1998 del Comando Regione - Sez. Sanità, prot. n. 13/144, che parla della presenza di fattori della massima importanza nel determinismo delle infermità in diagnosi, quali: strapazzi e disagi fisici notevoli, esposizione a perfrigerazioni continue, irregolarità di vita alimentare, continua tensione nervosa e frequenti “stresses” emotivi e psichici).
Sul piano medico, infine, nonostante la ritenuta incertezza sulle possibili origini della patologia, che, come relazionato dalla perizia di parte, può ben essere collegata ad uno stato biologico, su cui si sia innestata l’azione del sistema neuro-vegetativo, a sua volta soggetto a stimoli psico-sociali e/o stress, desta del pari notevoli perplessità l’assoluta ed aprioristica esclusione di una tale possibilità, resa verosimile dalla stessa attività di servizio.
Sul punto, invero, il Tribunale deve riaffermare il consolidato indirizzo giurisprudenziale che, ai fini del riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio di una data infermità, non è necessario che risulti assolutamente certo, specie in presenza di “incertezza scientifica”, il nesso di causalità tra prestazione del servizio e infermità, essendo sufficiente che tale nesso sia desumibile con apprezzabile grado di probabilità (Tar Pescara n.523/25.7.1998 e n. 671/18.9.1998; C.S., VI, n. 159/17.2.1999 e IV, n. 5782/12.11.2001).
Parte ricorrente censura, infine, le ascrizioni fatte dalla CMO e dalla Commissione medica di II°, in quanto non di competenza delle stesse e/o comunque, con riferimento alla cervicobrachialgia e protrusione discale, illogiche ed errate.
IL motivo è irrilevante, atteso che nella fattispecie viene in discussione, con valore prioritario, il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio e considerato che, dopo l’entrata in vigore dell'art. 5 bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, conv. in l. 20 novembre 1987 n. 472, è venuto meno per l'amministrazione il vincolo di definitività delle stesse determinazioni, gia' sancito dall'art. 5 l. 11 marzo 1926 n. 416 e dall'art. 16 r.d. 15 aprile 1928 n. 1024 (Consiglio Stato sez. IV, 20 maggio 1996, n. 621); le ascrizioni delle commissioni mediche, ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo, non hanno, pertanto, alcun carattere provvedimentale.
Conclusivamente il ricorso va accolto, per quanto attiene la negata dipendenza dal servizio della sclerosi multipla, senza la necessità, per ragioni di economia processuale, di esperire la C.T.U. richiesta, stante la palese illegittimità del provvedimento, alla stregua delle argomentazioni svolte, cui l’amministrazione è tenuta ad uniformarsi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara,
-riunisce i ricorsi in epigrafe;
-accoglie i ric. n.n. 69/1999 e 34/2000 e per l’effetto annulla gli atti impugnati, per quanto attiene il diniego di concessione dei benefici stipendiali di cui al R.D. n. 3458/28 (artt. 117/120) e L. 539/50 (art. 3), essendo stata la relativa domanda del dipendente, presentata in “costanza di servizio”, come illustrato in motivazione;
-accoglie il ric. n. 436/1999 e per l’effetto annulla i provvedimenti di cui in epigrafe, nella parte in cui non ha riconosciuta la sclerosi multipla, come dipendente da causa di servizio.
-condanna l’Amministrazione convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di causa, che si liquidano, per onorario di avvocato, diritti di procuratore e spese vive in complessivi € =4000= (quattromila euro).
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2002.
Michele ELIANTONIO presidente ff.

Dino NAZZARO cons. estensore
IL Segretario di udienza

Pubblicata mediante deposito in segreteria in data 22.02.2002
IL Dirigente di segreteria
Roberto Mandarino
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da Roberto Mandarino »

Caro panorama,

allegando questa sentenza intendi farmi notare qualcosa? Personalmente non ci trovo nulla di nuovo.

Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
panorama
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da panorama »

Tranquillo Roberto, non è per te, però potrebbe essere utile a qualche collega.
Ciao
panorama
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da panorama »

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
DOTT.SSA (omissis)
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA N. 1539/2010
RICORSO 30188 M – UDIENZA 7 LUGLIO 2010

Giudizio promosso da:
D. P. A. nato a omissis rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano Pellegrino del Foro di Marsala, come da delega in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Roberto Genna, sito in Palermo, Via Siracusa n. 30
CONTRO
MINISTERO DELLA DIFESA in persona del Ministro pro tempore
VISTI
il R.D. 13 agosto 1933 n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993 n. 453, convertito con Legge 14 gennaio 1994 n. 19 e con Legge 14 gennaio 1994 n. 20; la Legge 21 luglio 2000 n. 205;
ESAMINATI
gli atti ed i documenti del fascicolo processuale;
All’udienza del 7 luglio 2010 le parti sono assenti.
Al termine dell’udienza, previa camera di consiglio, il Giudicante ha dato lettura del dispositivo della presente decisione
FATTO
Il Sig. D. P. A., Appuntato dei Carabinieri e’ in congedo dal 29 ottobre 1997. In data 31 ottobre 1994, lo stesso ebbe ad inoltrare all’Amministrazione di appartenenza, istanza volta ad ottenere i benefici di cui agli artt. 117 e 120 R.D. 3458 e L. 539/1950; solo in data 27 marzo 1998 il Sig. D. P. A. veniva sottoposto a visita medica a seguito della quale veniva diagnosticata la seguente infermita’:”spondiloartrosi dorsale”.
Con rifermento alla istanza volta ad ottenere i benefici di cui agli artt. 117 e 120 R.D. 3458 e L. 539/1950, pero’, con provvedimento del 4 marzo 2003, l’Amministrazione procedente rappresentava che non si poteva dare corso alla erogazione del beneficio richiesto in quanto la constatazione della dipendenza da causa di servizio della infermita’ riscontrata non era avvenuta in costanza di servizio.
Avverso il provvedimento suddetto il sig. D. P. depositava ricorso presso questa Sezione giurisdizionale in data 5 maggio 2003.
Con nota 15 settembre 2003, il Comando Regione Carabinieri Sicilia rappresentava che il provvedimento adottato dall’Amministrazione medesima doveva ritenersi pienamente valido in quanto adottato in conformita’ dei criteri dettati dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, con Circolare applicativa n. DGPM/IV/11^/CD139758 del 9 novembre 2001 di recepimento del parere del Consiglio di Stato 452/1999 che richiedeva, tra l’altro, che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermita’ dovesse avvenire in costanza di servizio.
Con memoria del 9 giugno 2010, pervenuta presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale il 22 giugno 2010, il Comando Legione Carabinieri Sicilia, nell’illustrare il contenuto della gia’ menzionata Circolare del Ministero della Difesa del 2001, in via preliminare, chiede che sia dichiarata la prescrizione quinquennale dei ratei di pensione precedentemente maturati e, nel merito, il rigetto del gravame.
All’udienza del 7 luglio 2010, assenti le parti, la causa viene trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
preliminarmente deve essere affermata, dopo un pressoche’ consolidato indirizzo contrario anche di questa Sezione giurisdizionale, la giurisdizione in subiecta materia di questa Corte, in quanto nella più recente giurisprudenza della Corte dei conti (si vedano, tra le altre, Sez. giur. Reg. Campania 330/2010; Sez. giur. reg. Sardegna, 22 maggio 2008, n. 1195; Sez. giur. reg. Piemonte, 23 luglio 2008, n. 196; Sez. giur. Veneto, 11 settembre 2007, n. 754), la giurisdizione è stata affermata sulla considerazione che nei casi quali quello oggetto della presente controversia, si disputi esclusivamente di questioni inerenti al rapporto pensionistico, senza che vengano in rilievo provvedimenti attinenti al pregresso rapporto di pubblico impiego.
Pertanto la Cassazione ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti ogni volta che, analizzando il c.d. “petitum sostanziale” si rilevava che cio’ che veniva dedotto era “esclusivamente la prestazione pensionistica e la sua quantificazione, presupponendo, bensi’ diritti maturati nel contesto del rapporto di lavoro, ma deducendo come causa petendi non quest’ultimo, bensì il diverso rapporto previdenziale che ad esso si ricollega” . (cfr. Appelli Sicilia 268/2009; Cass. Sez. Un. 3061/1993; 13058/1997; 20/2000; 10973/2001; 9343/2002;14171/2004; 6404/2005; 14/2007).
Nel merito, dunque, il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento, ai fini pensionistici, dei benefici economici di cui agli articoli 43 e ss. del r.d. 1290 del 1922 (omologhi a quelli previsti dagli artt. 117 e 120 del r.d. 31.12.12928 n. 3458 per il personale militare) estesi al personale invalido per servizio ai sensi della legge 15.7. 1950, n. 539.
È necessario, per una migliore comprensione della questione dedotta in giudizio, ricostruire l’evoluzione normativa (e delle disposizioni relative alla pratica applicazione del dettato legislativo) concernente il beneficio richiesto.
L’art. 117 del regio decreto n.3458/1928 recita: “Agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle categorie in congedo è concessa, agli effetti della determinazione dello stipendio:
a) l'abbreviazione di due anni, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguito ricompense al valor militare per fatto di guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70;
b) l'abbreviazione di un anno, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguita la croce di guerra o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie giusta la tabella indicata alla precedente lettera a), e alla terza categoria giusta l'art. 101 del testo unico predetto.
In applicazione del presente articolo non può essere concessa che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni.
Le ricompense al valore militare e la croce di guerra di cui alle precedenti lettere a) e b) valgono agli effetti del presente articolo anche quando la relativa pubblicazione sul Bollettino ufficiale sia posteriore al 1° aprile 1922”.
L’art.120 del citato regio decreto n.3458/1928 stabilisce. “Gli ufficiali delle categorie in congedo chiamati in servizio, i quali non abbiano mai goduto (pure avendone diritto) dei benefici indicati agli artt. 115, 116 e 117 avranno il trattamento stabilito dagli articoli stessi in occasione del loro primo richiamo alle armi, fatta eccezione per il periodo di richiamo di cui al primo comma del precedente art. 51”.
Occorre, inoltre, considerare che l’art. 1 della legge n. 539/1950 ha esteso l’applicazione dei benefici previsti a favore dei mutilati ed invalidi di guerra anche ai mutilati ed invalidi per servizio.
La normativa citata prevede – per la parte che interessa nel presente giudizio – che venga concessa, ai fini della determinazione dello stipendio, l’abbreviazione di due anni ovvero di un solo anno a seconda che il dipendente pubblico sia stato riconosciuto mutilato o invalido in relazione ad infermità ascritte alle prime sei categorie di pensione, ovvero alle ultime due. Tali norme stabiliscono, altresì, che può essere concessa una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle accennate condizioni. Dette disposizioni, inizialmente previste per i soli mutilati e invalidi di guerra, sono state estese anche ai mutilati e invalidi per servizio per effetto dell’entrata in vigore della legge 15 luglio 1950 n. 539, il cui articolo 1, primo comma, ha disposto testualmente che “I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati e invalidi di guerra .. si applicano anche ai mutilati e invalidi per servizio”.
Il beneficio in parola si traduceva, sostanzialmente, sino al 31 dicembre 1986, in un’abbreviazione del tempo necessario alla maturazione del successivo aumento stipendiale.
Successivamente, peraltro, l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 (norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 13 febbraio 1987 per il personale della Polizia di Stato, esteso all’Arma dei Carabinieri e agli altri Corpi di polizia dal decreto legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 20 novembre 1987 n. 472) ha soppresso, a decorrere dal 1 gennaio 1987, il meccanismo di progressione economica fondato sulle classi e sugli scatti biennali e lo ha sostituito con la retribuzione individuale di anzianità. Il nuovo sistema retributivo ha posto il problema del permanere della possibilità di applicare il beneficio per cui è causa (che, come detto, si sostanziava in un incremento economico valutato, nel precedente sistema retributivo, mediante l’attribuzione di classi e scatti nel trattamento economico di attività).
Il Consiglio di Stato, consultato al riguardo, ha indicato le modalità da seguire per continuare a concedere il beneficio in questione anche nel periodo successivo al 1 gennaio 1987 (vds. circolare ministeriale n. 78283 del 25 maggio 1994). Le stesse si sono concretizzate nell’attribuzione di una somma pari al 2,50% del valore iniziale della retribuzione del livello posseduto dall’invalido con infermità ascritta alle prime sei categorie, o nella concessione di una somma pari all’1,25% agli invalidi ascritti alle ultime due categorie. Sempre a decorrere dal 1987, in virtù del disposto di cui all’articolo 5bis della legge n. 472 dello stesso anno, per ottenere la speciale provvidenza in argomento, è divenuto sufficiente il verbale redatto dalla Commissione medica ospedaliera che dichiara la dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dall’interessato e la sua ascrizione a una delle categorie di pensione privilegiata, senza necessità di ottenere l’adozione del decreto concessivo dell’equo indennizzo.
Nel caso in esame, risulta che il ricorrente era stato giudicato affetto da infermità dipendente da c.s. dalla C.M.O. di Palermo solo in data 27 marzo 1998, quindi ben cinque mesi dopo la data di congedo, ma ben oltre tre anni dalla presentazione della istanza.
E’ opportuno ricordare che, in sede di prima applicazione della normativa in parola, con Circolare 386/1997, il Ministero della Difesa intendeva riconoscere il beneficio in parola solo al personale in servizio ed al personale in congedo solo in caso di richiamo.
Ben presto, pero’, la disparita’ di trattamento tra personale in congedo e personale in servizio (o richiamato) divenne evidente al punto che il Ministero della Difesa con la gia’ menzionata Circolare del 2001, ha ben chiarito - assumendo a riferimento il parere della Commissione speciale pubblico impiego del Consiglio di Stato – che i benefici in parola debbono esser attribuiti d’ufficio appena avuto notizia del verbale della Commissione medico Ospedaliera che riconosce al militare l’infermità, ascritta a categoria, dipendente da causa di servizio e che il personale in quiescenza, che ha ottenuto in attività di servizio il riconoscimento della malattia invalidante da parte della C.M.O., ha diritto al beneficio anche se ha prodotto istanza non in costanza di servizio.
Cio’ rappresenta, senza dubbio, una previsione di favore nei confronti del personale in quiescenza che vedeva riconosciuta la facolta’ di presentare la domanda per l’accesso ai benefici per cui e’ causa, anche successivamente alla cessazione dal servizio, sempre che vi fosse un precedente verbale della CMO, redatto in costanza di servizio, attestante la dipendenza da causa di servizio della infermita’ sofferta.
La contestualita’ del verbale della CMO rispetto al rapporto di servizio, quindi, va letta nell’ottica di questa previsione di favore accordata al personale in quiescenza al fine di giustificare, legittimare, le domande posteriori alla cessazione dal servizio che in sede di prima applicazione della normativa in esame erano state tagliate fuori.
Certamente la contestualita’ del verbale della CMO rispetto al rapporto di servizio non puo’ essere considerata una condicio sine qua non nel caso di domande tempestivamente presentate in costanza del rapporto di servizio la cui assenza porta, quindi, al rigetto della domanda.
Soccorrono, a tale proposito, i piu’ banali principi di buon andamento ed efficienza dell’attivita’ della Pubblica Amministrazione che, in piena vigenza della L. 241/1990, ha l’obbligo di agire e, quindi, di concludere i procedimenti, in tempi certi e brevi.
Nel caso in esame, pertanto, l’Amministrazione, rigettando l’istanza del ricorrente perche’ la costatazione della dipendenza da causa di servizio della infermita’ di cui lo stesso era affetto e’ avvenuta dopo la cessazione dal servizio, sebbene il procedimento sia stato tempestivamente attivato, significherebbe addossare ingiustamente al privato cittadino le inerzie ed il mal funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Alla luce di quanto sin qui’ rappresentato, ritiene, dunque, questo Giudice che, ai fini pensionistici, il ricorso presentato dal sig. D. P. A. deve essere accolto in quanto la pretesa, tempestivamente avanzata nei confronti della competente Amministrazione, nel merito risulta fondata; per l’effetto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione della pensione previa valorizzazione nella base pensionabile di uno scatto dell’1,25 per cento, (essendo l’infermita’ riscontrata ascrivibile alla 8^ categoria ) a decorrere dal momento del collocamento a riposo.
Sulle somme costituite da differenze a titolo di pensione l’Amministrazione corrisponderà al D. P. A. il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 429 comma 3 c.p.c. cosi’ come interpretato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza 10/2002/QM .
Il Comando Regione Carabinieri Sicilia e’ condannato, altresi’, al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 ed Euro 800,00 per onorari, oltre il rimborso forfettario per spese generali pari del 12,5%, IVA e CPA
PER QUESTI MOTIVI
il Giudice delle pensioni della
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
DELLA CORTE DEI CONTI
ACCOGLIE
il ricorso in epigrafe, introduttivo del giudizio iscritto al n. 30188 del registro di Segreteria, proposto D.P. A., nel senso e con le statuizioni di cui in parte motiva e, per l’effetto condanna il Comando Regione Carabinieri Sicilia alla riliquidazione del trattamento pensionistico, previa valorizzazione nella base pensionabile di uno scatto dell’1,25 per cento per l’inclusione dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 R.D. 3458/1928, a decorrere dal momento del collocamento a riposo. Sulle somme arretrate il Comando Regione Carabinieri Sicilia dovra’ corrispondere interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 429 comma 3 c.p.c. cosi’ come interpretato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza 10/2002/QM .
Il Comando Regione Carabinieri Sicilia e’ condannato, altresi’, al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 ed Euro 800,00 per onorari, oltre il rimborso forfettario per spese generali pari del 12,5%, IVA e CPA
Cosi’ deciso in Palermo, 7 luglio 2010
IL GIUDICE
F.to Dott.ssa (omissis)
Depositato in Segreteria nei modi di legge
Palermo, li 08 luglio 2010

Il Funzionario Amministrativo
F.to (omissis)
panorama
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da panorama »

Data emissione Data Adunanza
24/09/2010 25/05/2010

Numero 04324/2010 e data 24/09/2010

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Terza
Adunanza di Sezione del 25 maggio 2010

NUMERO AFFARE 02862/2009

OGGETTO:
Ministero della Difesa Direzione Personale Militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’Appuntato in congedo G. G. per il riconoscimento dei benefici stipendiali di cui agli articoli 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. MD-GMIL-IV-14S.C./292713/360/170/280 del 19 giugno 2009, pervenuta il successivo 3 agosto 2009, con la quale il Ministero della Difesa chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Giuseppe Roxas;

PREMESSO:
Il ricorso straordinario al Capo dello Stato dell’Appuntato in congedo G. G. è volto a conseguire i benefici stipendiali previsti dagli articoli 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 3458 e dalla legge 15 luglio 1950, n. 539.
Le istanze proposte al riguardo dall’interessato risultano respinte con note del 6 maggio 2004, del 2 marzo 2005 e del 29 maggio 2007.
Da ultimo, con nota prot. n. 468/1281-1998 AD del 6 agosto 2008, il Comando Generale Carabinieri Toscana ribadisce l’insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio richiesto.
Nel proprio ricorso, l’interessato lamenta, allegando la documentazione, la mancata corresponsione dei benefici pur in presenza dei requisiti richiesti.
L’Amministrazione deduce preliminarmente la genericità del gravame e la sua tardività, avendo la nota del 2008 valore meramente confermativo, e comunque l’infondatezza nel merito del ricorso.
CONSIDERATO:
Ritiene la Sezione di dover trascurare le progettazioni di inammissibilità avanzate dall’Amministrazione, trattandosi di ricorso palesemente infondato nel merito.
Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale (cfr., tra gli altri, il parere della Sezione n. 448 del 13 novembre 2007), da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, il presupposto per il beneficio invocato dal ricorrente è costituito dall’esistenza di un verbale della Commissione medica con il quale, in costanza di servizio dell’interessato, sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di una infermità ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella “A”, come si desume dall’art. 3 della legge 15 luglio 1950, n. 539, che richiede espressamente, ai fini del beneficio in discorso, il riconoscimento di tali infermità “in servizio e per causa di servizio”.
Nella fattispecie in esame tale presupposto non si è verificato poiché il verbale n. 556 della Commissione Medica ospedaliera di Firenze reca la data del 22 febbraio 1983, ed è quindi intervenuto dopo la data del collocamento in quiescenza del ricorrente, avvenuto il 1 settembre 1978.
Come più volte osservato dalla Sezione, è infatti evidente che, trattandosi di un beneficio riguardante lo stipendio (abbreviazione di servizio ai fini della determinazione dello stipendio, beneficio inizialmente previsto per i militari ed invalidi di guerra, poi esteso ai militari invalidi per causa di servizio per effetto della L. 15.7.1950, n. 539), il fatto costitutivo del diritto deve realizzarsi allorquando il dipendente abbia titolo a ricevere lo stipendio, sia cioè ancora in servizio.
Il ricorso pertanto è infondato e deve essere respinto.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Roxas Sergio Santoro




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Roberto Mandarino
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da Roberto Mandarino »

Praticamente è quello che ho sempre ribadito, e cioè che per averne diritto, la Commissione Medico Militare deve assegnare alla patologia l'ascrizione alla tabella "A" mentre l'interessato si trova ancora in servizio oppure il giorno in cui questo viene riformato totalmente.
Ciao Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
panorama
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da panorama »

Questo parere del Consiglio di Stato elimina ogni dubbio e speriamo che tanti lettori in pensione/congedo non facciano errori o si fanno infinocchiare da persone che sanno solo chiacchierare.
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