Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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Visto che si parla di benefici posto qui questa sentenza del Tar Lazio di ieri nel caso possa interessare a qualcuno.


N. 00852/2011 REG.PROV.COLL.
N. 03658/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3658 del 2010, sul ricorso n.3658/2010–R.G. proposto dalla d.ssa OMISSIS, rappresentata e difesa dall’ avv. M. Damiani, presso il cui studio in Roma, via A. Mordini nr.14, è elettivamente domiciliata;
contro
il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento del silenzio inadempimento tenuto dall’Amministrazione in ordine al d.P.R. 20.10.2009 nonché alla diffida ad ottemperare al medesimo d.P.R. stragiudizialmente notificata in data 11.11.2009; nonché per la condanna dell’Amministrazione dell’Interno alla puntuale ed integrale esecuzione del predetto d.P.R. .

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2010 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Espone in fatto la ricorrente, Dirigente della Polizia di Stato:
-che, essendole stata riconosciuta, nel febbraio 1992, dalla competente Commissione medica ospedaliera (C.m.o), la natura professionale (id est: dipendente da causa di servizio ) di determinata infermità (considerata ascrivibile alla 6^ categoria della tabella “A” annessa al d.P.R. 30.12.1981 n.834), ebbe a chiedere alla propria amministrazione i benefici previsti dalla legge 15 luglio 1950 n.539: novella che ha esteso ai dipendenti pubblici affetti da un’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, l’attribuzione dei miglioramenti già riconosciuti in favore dei mutilati ed invalidi di guerra e consistenti nell'abbreviazione di uno o due anni di anzianità, al fine della maturazione degli aumenti periodici di stipendio; che avverso il diniego oppostole (atto dell’11.4.2008) dall’amministrazione dell’Interno, si è gravata con ricorso straordinario al Capo dello Stato: ricorso ritenuto fondato dal Consiglio di Stato “per la parte non investita dall’eccepita prescrizione” riconoscendo alla dott.ssa OMISSIS - sia nel parere n.3815/2008 (Adunanza Sez.1^ del 4.3.2009) che nel successivo parere dell’Adunanza della Sez.1^ dell’1.7.2009 ( reso in esito a richiesta di riesame del parere n.3815/2008, avanzata dal Ministero dell’Interno) – la spettanza del beneficio economico in parola “con decorrenza dal 03.6.1997 avuto riguardo alla qualifica dirigenziale al tempo rivestita” e con corredo dei relativi interessi; che con d.P.R. del 20.10.2009 veniva formalmente accolto il rimedio straordinario di cui trattasi: rimedio la cui tempestiva esecuzione veniva intimata all’amministrazione tramite diffida stragiudiziale notificatale il 10.11.2009 a cura dell’interessata.
Essendo rimasta disattesa tale intimazione, la dott.ssa OMISSIS, col ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, avanzato ai sensi dell’art.21 bis della Legge n. 1034/1971 (ratione temporis vigente) , ha adito questo Tribunale al fine di ottenere la piena ed integrale esecuzione ( in sintonia con quanto statuito nei pareri del Consiglio di Stato del 4.3. e 1.7.2009 ) del d.P.R. di accoglimento del ricorso straordinario. Si è costituita in giudizio, per il tramite della Difesa erariale, l’intimata amministrazione sostenendo, con memoria, nell’ordine, l’inammissibilità, l’infondatezza e l’improcedibilità del ricorso avversario; in particolare negli scritti difensivi della resistente si sottolinea l’intervenuta adozione – da data antecedente alla notificazione del ricorso in epigrafe - del provvedimento integralmente satisfattivo delle richieste della ricorrente.
Peraltro, non risultando detto provvedimento allegato alla memoria appena menzionata, la Sezione ha disposto ( ord. n. 810/2010 del 13.05.2010), un intervento istruttorio prescrivendo, oltre all’acquisizione di copia dello stesso, il deposito di una relazione rappresentativa dei calcoli eseguiti ai fini della determinazione e quantificazione del beneficio riconosciuto alla d.ssa OMISSIS.
In ottemperanza a quanto sopra l’amministrazione, in data 17.6.2010, ha depositato il decreto del Capo della Polizia del 21.1.2010 ( privo di relata di notifica all’interessata) unitamente a note d’ufficio in cui si specifica che gli arretrati ( riconosciuti all’interessata dal dianzi citato decreto ) le verranno erogati con la mensilità di giugno 2010.
È seguita la produzione del secondo degli atti di ricorso di cui in epigrafe con cui l’interessata ( sottolineando previamente che il decreto del 21.1.2010 non le è mai stato formalmente notificato) ha, in primo luogo, contestato le eccezioni in rito sollevate dalla resistente amministrazione e, nel merito, ha evidenziato la dissonanza tra il d.P.R. di accoglimento di ricorso straordinario ed il decreto del Capo della Polizia attuativo dello stesso. Quest’ultimo provvedimento, difatti, ad avviso della ricorrente, oltre a non dettare alcunché in ordine agli interessi del credito riconosciutole, liquida in maniera errata il beneficio di cui trattasi che risulta determinato sulla base della retribuzione da essa fruita nel 1992 e non, come prescritto dal Supremo Consesso, “con decorrenza dal 03.6.1997 avuto riguardo alla qualifica dirigenziale al tempo rivestita”. Conclude la ricorrente invocando, nell’ordine, l’annullamento del decreto del 21.1.2010, l’assegnazione alla p.a. di un ridotto termine per provvedere e la contestuale nomina di un commissario ad acta per assicurare l’integrale, e non parziale, esecuzione del d.P.R. più volte menzionato.
Le parti non hanno prodotto ulteriori scritti difensivi.
Nella camera di consiglio del 28.10.2010, presente il solo difensore della ricorrente, la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.
DIRITTO
I)- E’ in contestazione la corretta esecuzione del d.P.R. 20.10.2009 col quale, in accoglimento di apposito rimedio amministrativo, sono stati riconosciuti all’odierna ricorrente, affetta da infermità di natura professionale, i benefici, (già previsti in favore dei mutilati ed invalidi di guerra), estesi ai pubblici dipendenti dalla Legge n. 539 del 1950 e consistenti nell’abbreviazione di uno o due anni di anzianità al fine della maturazione degli aumenti periodici di stipendio. Prima di procedere allo scrutinio dell’azionata domanda di giustizia, ritiene opportuno il Collegio ricordare che la decisione sul ricorso straordinario, pur non avendo attitudine ad acquisire efficacia formale e sostanziale di cosa giudicata (in quanto atto amministrativo e non giurisdizionale), ha tuttavia carattere cogente e determina in capo all'autorità amministrativa l'obbligo di eseguirla, vincolandola quanto ai contenuti, limiti e ad ogni conseguente statuizione. Al fine di far valere il titolo alla puntuale esecuzione della pronuncia non è utilizzabile, come da concorde e prevalente giurisprudenza, lo strumento del ricorso per l'ottemperanza, limitato all'esecuzione del giudicato ["ex multis" Cons. St. IV^, n.4802 e n. 2008 del 2010; n.1440 del 2008; nn. 4156, 2320, 2206 e n. 641 del 2007; VI^, n. 5393 del 22.09.2003; va, altresì, segnalata Tar Lazio, Roma, I^, n. 4104 del 2010 che condivisibilmente perviene, dopo una capillare analisi della tematica in argomento, ad escludere che la decisione su ricorso straordinario, anche all’indomani delle innovazioni apportate dalla legge n.69 del 2009, possa essere equiparata ad una sentenza passata in giudicato; tesi questa, aggiunge il Collegio per sole ragioni di completezza della presente decisione, che mantiene integra la sua validità anche dopo il 16.9.2010, data sotto la quale è entrato in vigore il d.lgs. n.104 del 2010 (c.d. Codice del processo amministrativo – C.p.a.) il cui art.112 non cita, tra i provvedimenti per la cui attuazione può essere proposta l’azione di ottemperanza, le decisioni rese in sede di ricorso straordinario; mentre la costante vigenza (anche nell’Ordinamento introdotto dal citato d.lgs. n.104/2010) dell’istituto della trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario (art.48 del C.p.a.) costituisce prova logica della permanente incompatibilità di tale istituto con una ipotetica giurisdizionalizzazione del rimedio amministrativo di cui trattasi]. In base al principio di effettività che deve assistere le decisioni emesse in esito a procedimenti contenziosi volti alla tutela di situazioni soggettive del privato, la pretesa al pieno e corretto adempimento all'atto decisorio non resta però sfornita di tutela, che si rinviene nella possibilità di rendere significativo con rituale diffida il comportamento omissivo dell'Amministrazione per poi avvalersi dello strumento apprestato dall'art. 21 bis della legge n. 1034/1971 (ratione temporis vigente e correttamente invocato dalla ricorrente) ai fini della declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto con comminatoria dell'ordine di esecuzione. Né vale obiettare che la possibilità di avvalersi del mezzo processuale di cui al menzionato art. 21 bis è stata considerata operativamente limitata alle sole controversie in cui si è in presenza di posizioni di mero interesse legittimo in capo al cittadino (cfr. Cons. St., Sez. V^, n. 6003 del 09.10.2006; n. 497 del 10.02.2004; IV^, n. 7088 del 02.11.2004); e ciò in quanto – come ripetutamente affermato dal Giudice amministrativo (cfr., da ultimo, Cons. St. n.4802 e n. 2008 del 2010; n.1440 del 2008 citate) – nelle controversie attinenti l'esecuzione delle decisioni rese su ricorso straordinario al Capo dello Stato non entrano in gioco le situazioni soggettive originariamente tutelate a mezzo del suddetto ricorso straordinario, essendo ormai ogni questione ad esse attinente risolta con la decisione favorevole alle tesi del ricorrente. La controversia relativa all'esecuzione della decisione su ricorso straordinario, quindi, non involge la definizione del contenuto delle posizioni dedotte in quella controversia, ma la formazione del titolo che comporta l'obbligo di comportamento dell'Amministrazione, vincolato dall'intervento del Capo dello Stato.
II)- Rebus sic stanti bus, il ricorso azionato dalla d.ssa Dani si rivela fondato e meritevole di accoglimento.
E difatti, nel caso di specie, il beneficio invocato – che si è già detto rinviene il proprio supporto normativo nella legge n.539 del 1950 – si traduce (essendo stata riconosciuta la dipendente affetta da infermità professionale ascrivibile alla 6^ categoria della sopramenzionata tabella “A” nella misura massima) nell’incremento di uno scatto del 2,50% (percentuale correttamente indicata nel decreto 21.1.2010 oggetto di impugnativa col secondo atto di ricorso) sul valore della classe stipendiale in godimento (non al 7.2.1992 come riportato nel predetto decreto, ma) al 03.6.1997; e ciò in quanto il Consiglio di Stato, sia nel primo che nel secondo dei pareri resi (quest’ultimo, si ricorda, su richiesta di riesame promossa dall’amministrazione per ragioni concernenti l’an e non il quantum del beneficio), ha, rispettivamente, affermato e ribadito, la spettanza di tale miglioramento “con decorrenza dal 03.6.1997 avuto riguardo alla qualifica dirigenziale al tempo rivestita”. E poiché, come già in precedenza ricordato, la decisione sul ricorso straordinario (che nel caso in trattazione peraltro, oltre a recepire integralmente i predetti pareri, è intervenuta successivamente all’entrata in vigore dell’art.69 della legge n.69 del 18.6.2009, e dunque successivamente alle modificazioni da tale novella apportate all’art.14 del d.P.R. n.1199 del 1971) ha carattere cogente e determina in capo all'autorità amministrativa (quand’anche in ipotesi dissenta dalla predetta decisione) l'obbligo di eseguirla, vincolandola quanto ai contenuti, limiti e ad ogni conseguente statuizione, ne segue che il comportamento dell’amministrazione è interamente vincolato dall’intervento (tramite il decreto decisorio) del Capo dello Stato con conseguente illegittimità dell’impugnato decreto del Capo della Polizia del 21.1.2010 nella parte in cui – in dissonanza dal predetto decreto e dai pareri dallo stesso integralmente recepiti – si avvale, ai fini della quantificazione dello scatto del 2,50% ( e dell’ammontare degli arretrati), del trattamento stipendiale in godimento al 7.2.1992 e non di quello, di livello dirigenziale, maturato alla data del 03.6.1997.
Dalle considerazioni dianzi declinate emerge, all’evidenza, l’infondatezza delle eccezioni in rito (di inammissibilità ed improcedibilità) sollevate dalla resistente amministrazione attese:
a) la sussistenza dell’interesse a promuovere l’originario ricorso introduttivo del giudizio (posto che, alla data di notificazione e deposito dello stesso ricorso, il decreto del Capo della Polizia del 21.1.2010 non le era stato notificato né tale notificazione è successivamente intervenuta);
b) la persistenza di tale interesse a ricorrere una volta avuta conoscenza, tramite gli atti depositati in giudizio il 17.6.2010, che il decreto di decisione del ricorso straordinario era stato non correttamente eseguito, con una liquidazione parziale del beneficio riconosciutole.
Va, inoltre, dato atto che l’impugnato provvedimento del Capo della Polizia nulla dispone in ordine agli accessori (interessi legali ed eventuale rivalutazione) del credito di cui trattasi, rivelandosi, anche sotto tale ulteriore profilo, non sintonico al d.P.R. del 20.10.2009. Conclusivamente il ricorso in epigrafe, così come integrato con i successivi mm.aa. di gravame, deve essere accolto e, per l’effetto:
- va annullato il decreto del Capo della Polizia 21.1.2010 nella parte in cui si avvale dell’erroneo criterio di computo in precedenza indicato pervenendo ad una determinazione dell’importo del contributo ed alla liquidazione dei relativi arretrati non corretta e parziale;
- in attuazione dell’obbligo di dare puntuale ed integrale esecuzione al d.P.R. 20.10.2009 va assegnato alla resistente amministrazione un termine (decorrente dalla data di notificazione della presente decisione) di giorni quarantacinque per la riadozione del decreto attuativo di tale d.P.R. in perfetta sintonia con quanto statuito dal Consiglio di Stato e come ribadito nella presente decisione, ulteriormente provvedendo, nel successivo termine di giorni trenta, alla corresponsione all’interessata delle competenze arretrate (con correlati accessori) alla stessa spettanti (con ovvia detrazione di quelle, parziali, già alla stessa erogate).
Decorso tale termine, nel caso in cui l’amministrazione non provveda spontaneamente e correttamente a quanto sopra, dietro apposita istanza dell’interessata, la Sezione nominerà un Commissario ad acta conferendogli incarico del cui compenso verrà onerata l’amministrazione, valutando, in tale sede, la trasmissione degli atti alla competente Procura regionale della Corte dei Conti per gli eventuali profili di responsabilità erariale.
III)- Le spese di lite, attesa la peculiarità della controversia, possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ ter, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso (integrato da mm.aa. di gravame) in epigrafe e, per l’effetto annulla, come da motivazione, il decreto del Capo della Polizia 21.1.2010.
Ordina al Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t., di provvedere, come da motivazione, all’integrale soddisfacimento del beneficio vantato dalla ricorrente, in piena ed integrale esecuzione delle statuizioni recate nel decreto presidenziale in data 20 0ttobre 2009, entro il termine – indicato in motivazione - decorrente dalla notificazione della presente decisione; onera la parte ricorrente della notificazione della presente decisione alla soccombente amministrazione presso la sede reale del Dipartimento della P.S. .
Compensa, tra le parti in causa, le spese di lite.
Manda alla Segreteria della Sezione per la comunicazione della presente decisione alle parti in causa presso i rispettivi domicili legali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Fabio Mattei, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/01/2011


panorama
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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Per notizia ulteriore.

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N. 04509/2011 REG.PROV.COLL.
N. 14085/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14085 del 2001, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Erennio Parente, Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Difesa - Comando A.M. Roma Quartier Generale, n. COMAER-………, datato 08.08.2001, con il quale è stata rigettata l'istanza presentata dal ricorrente al fine di ottenere l'applicazione degli artt. 117 e 120 del R.D. 31.12.1928 n. 3458, ai sensi della L. 15.07.1950 n. 539;
nonché, il riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 del r.d. 31712/1928, n. 3458, estesi ai mutilati ed invalidi per causa di servizio dalla legge 15/7/1950, n. 539.
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2011 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 del r.d. 31712/1928, n. 3458, estesi ai mutilati ed invalidi per causa di servizio dalla legge 15/7/1950, n. 539.
In punto di fatto, egli riferisce che:
- con determina dirigenziale datata 13 aprile 1988, n. 1566, l’Amministrazione gli ha concesso l’equo indennizzo per l’infermità “sinusite cronica mascellare dx e frontale sx in atto compatibile” ascrivibile all’ 8^ categoria, tabella A)”;
- nel 1995, l’ I.L.M. dell’aeronautica militare gli ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio l’infermità “discoartrosi L5-S1 – lombo sciatalgia reumatica”, ascritta alla tabella B);
- a seguito di tale riconoscimento, ha chiesto che gli venisse liquidato l’equo indennizzo ma ha ricevuto un diniego in ragione del fatto che “è possibile procedere a nuova liquidazione dell’equo indennizzo solo nell’ipotesi che la menomazione complessiva che ne deriva rientri in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo equo indennizzo …”;
- con P.V. n. 17/VD in data 14/1/1999, l’I.M.L. gli ha negato un ulteriore aggravamento della integrità psico-fisica ed è stato confermato che la sua menomazione è ascrivibile all’ 8^ categoria, tabella A);
- con nota n. 455, datata 8/8/2001, l’Amministrazione ha denegato i benefici sul presupposto che “… l’iscrizione alla tabella “A” è dovuta ad una menomazione complessiva dell’integrità psico-fisica risultante da una serie di infermità/lesioni che singolarmente non derivano da causa di servizio o sono iscritte a tabella “B”, come peraltro desumibile dalla sezione relativa al giudizio sull’equo indennizzo … .”.
Con sentenza n. 8473/2010, questa Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia ritenendola spettante alla giurisdizione pensionistica della Corte dei Conti dinnanzi alla quale il giudizio avrebbe dovuto essere riassunto ai sensi e nei termini di cui all’art. 59, c. 2, della L. 18 giugno 2009, n. 69.
Il Consiglio di Stato, adito in appello per la riforma della sentenza di primo grado, muovendo dal presupposto che “la pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente ineriva (e tutt’ora inerisce) direttamente al rapporto d’impiego con effetti solo riflessi sul calcolo della pensione”, ha annullato con rinvio al medesimo Tar la sentenza n. 8473/2010 dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia (decisione n. 7447/2010).
Il ricorrente ha riproposto il ricorso dinanzi a questo Tribunale.
La causa è stata fissata ai sensi del combinato disposto dell’art. 105, c. 3, D.Lvo n. 104/2010 e dell’art. 8, c. 2 delle relative Norme di Attuazione.
Passando all’esame di merito del ricorso, il Collegio ne rileva la sua fondatezza.
L’ art. 117, comma primo, lettere a) e b) del R.D. 31.12.1928 n. 3458 prevede la concessione di una abbreviazione di carriera (di anni due o uno, a seconda della gravità della menomazione) agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle categorie in congedo le cui infermità siano state ascritte a una delle categorie della tabella A) di cui al decreto luogotenenziale n. 876 del 1917.
Il successivo art. 120 del citato regio decreto estende i detti benefici ai sottufficiali.
Dal quadro normativo ora compendiato discende chiaramente che l'attribuzione della abbreviazione convenzionale di anzianità può essere concessa solo ove l'infermità:
-sia contratta in costanza del rapporto di servizio;
-sia ascritta a una delle categorie della tabella A) di cui al decreto luogotenenziale n. 876 del 1917.
E’ pacifico, in punto di fatto, che il ricorrente:
-ha contratto in costanza di servizio, ed a causa del servizio, l’infermità “Sinusite cronica mascellare ds e frontale sin. in atto compatibile … ascrivibile alla ctg 8^ nella misura minima prevista dalla tabella annessa alla L. n. 1094 del 23/12/1979 (tabella A)”;
-i pareri degli organi consultivi che ascrivono l’infermità dipendente ad una delle categorie normativamente previste in tab. A) sono intervenuti prima del collocamento in congedo.
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni di fatto e di diritto per la concessione dei benefici di legge nei sensi postulati dal ricorrente.
Non merita, invece, condivisione l’assunto dell’amministrazione secondo cui l’iscrizione a tabella A) “è dovuta ad una menomazione complessiva dell’integrità psico-fisica risultante da una serie di infermità che singolarmente non derivano da causa di servizio o non sono iscritte a tab. B)”.
L’assunto, con cui è stato motivato il diniego dei benefici, si regge, ad avviso del Collegio, su presupposti di fatto erronei.
La menomazione subita dal ricorrente, e che ha comportato la iscrizione della infermità alla 8^ ctg della tab. A) con concessione dell’equo indennizzo, è stata motivata da una patologia ben precisa ed unica: “Sinusite cronica mascellare ds e frontale sin. in atto compatibile”, ascrivibile alla ctg. 8^ nella misura minima prevista dalla tabella annessa alla L. n. 1094 del 23/12/1979 (tabella A)”.
Tanto basta per ammettere il ricorrente ai benefici di legge.
L’altra infermità - “disco artrosi L5-SI, lomosciatalgia reumatica” - riconosciuta dipendente da causa di servizio ed ascritta alla tabella B) non fa cumulo con la precedente, tant’è che ha avuto un suo autonomo riconoscimento come infermità dipendente da causa di servizio ed una propria iscrizione tabellare a categoria.
Per le ragioni che precedono, il ricorso in esame è fondato e va, pertanto, accolto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 23/05/2011
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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Questa è una notizia diversa:

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• Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Campania, Sentenza 13.6.2008 n. 467
Ai sensi dell'art. 169, DPR 29.12.1973, n. 1092, "la domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte".
Il procedimento volto ad ottenere la pensione privilegiata è pertanto attivabile esclusivamente a domanda dell'interessato e soggiace al predetto termine di decadenza quinquennale.
Non esiste alcun riferimento normativo, nemmeno a livello interpretativo, che possa indurre a ritenere sussistente un obbligo d'avvio d'ufficio incombente sull'Amministrazione. La sola deroga al principio dell'avvio a domanda deve essere individuata - nel caso della pensione privilegiata di reversibilità - dalla previsione del comma quarto dell'articolo 184, il quale si riferisce esclusivamente ad ipotesi di morte violenta nell'adempimento di obblighi di servizio.


• T.A.R. Toscana. Sentenza del 25 novembre 2003 n. 5922.
Il beneficio previsto dall’art. 2 R.D.L. 17 maggio 1923 n.1284, che ha modificato gli artt. 43 e44 R.D. 30 settembre 1922 n.1290 a favore dei pubblici dipendenti invalidi di guerra, e cioè l’abbreviazione di uno o due anni del periodo utile ai fini dell’attribuzione degli aumenti periodici, è estensibile anche agli invalidi per servizio.
darvin
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da darvin »

Scusate, percepisco lo scatto di 1,25 avendo un'8 categoria tabella A riconosciuta.Che benefici avrò oltre alla P.P.O.?
panorama
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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21/12/2004 200406607 Sentenza 1


N. 6607 REG. SENT.
ANNO 2004
n. 420 Reg. Ric.
Anno 2001


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 420/01 proposto da ( congruo numero di ricorrenti ), rappresentati e difesi dall’avv. Gabriele De Paola ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Firenze, via de’ Medici, 2;
c o n t r o
- il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro in carica e il MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
- l’I.N.P.D.A.P. - Istituto Nazionale per la Previdenza ed Assistenza ai Pubblici Dipendenti - ROMA, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Luciano Tozzi ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Firenze, Corso Italia, 29;
per il riconoscimento
del diritto spettante in ragione della abbreviazione della anzianità di servizio, ai fini degli aumenti periodici di stipendio, da commisurarsi in relazione alla rispettiva invalidità contratta in costanza di servizio, con riflessi anche sul trattamento di quiescenza e sulla indennità di buonuscita, non avendo l’amministrazione dato applicazione agli artt.43 e 44 del R.D. 30.9.1922 n.1290.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 15 dicembre 2004, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. G.De Paola, l’avv. L.Salvi delegato da L.Tozzi e l’avv.dello Stato M.V.Lumetti;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, premesso di essere cessati dal servizio del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze, chiedono l'attribuzione dei benefici previsti dagli articoli 43 e 44 r.d. 30 settembre 1922, n. 1290, sia ai fini del trattamento economico, sia di riflesso ai fini dell'indennità di buonuscita e del trattamento di quiescenza.
L'INPDAP ha eccepito la prescrizione quinquennale, tranne che per i ricorrenti Armando T. e Francesco M..
L'eccezione va accolta, atteso che gli altri ricorrenti sono cessati dal servizio più di cinque anni prima della notifica del ricorso, come risulta dagli statini individuali prodotti dall'INPDAP, né risultano prodotti atti interruttivi della prescrizione.
Nel merito va rilevato che è ormai pacifico, essendo stato reiteratamente riconosciuto dalla giurisprudenza, che i benefici dell’abbreviazione di uno o due anni di anzianità, al fine della maturazione degli aumenti periodici di stipendio, previsti dagli artt. 43 e 44 del RD n. 1290/1922 a favore dei pubblici dipendenti mutilati ed invalidi di guerra, sono applicabili anche agli invalidi e mutilati di servizio, in virtù dell’equiparazione delle due categorie operata dalla legge n. 539 del 1950, a prescindere dalla considerazione che l’invalidità sia stata riconosciuta ai fini dell’equo indennizzo o della pensione privilegiata (Cons. Stato, Ad. gen., 17.5.1993, n. 46; Cons. Stato, sez. VI, 13.6.2000, n. 3305; Cons. Stato, Comm. Sp., 23.6.1997, n. 379; 20.11.1995, n. 335; 6.5.1996, n. 361). E’ solo necessario che, prima del collocamento a riposo, il dipendente abbia ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o della lesione con ascrivibilità a pensione. Il beneficio stesso, poi, derivando direttamente dalla legge, è liquidabile d’ufficio, una volta intervenuto detto riconoscimento, con decorrenza da quest’ultimo, e a tale liquidazione non è d’ostacolo il passaggio dal sistema di progressione economica per classi e scatti d’anzianità a quello fondato sul salario individuale di anzianità, dovendo essere calcolato l’aumento stipendiale sulla retribuzione di livello, trasferendo poi, detta maggiorazione, ratione materiae, sulla retribuzione individuale di anzianità (cfr. pareri citati n. 46/93 e 379/97, nonché TAR Toscana, I, n. 2508 del 14.10.2002). Il beneficio, insomma, si traduce in una maggiorazione percentuale per ogni biennio, del valore iniziale del livello retributivo della qualifica funzionale posseduta, e rapportato al momento in cui l’Amministrazione riconosce la dipendenza dell’infermità da causa di servizio.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto per tutti i ricorrenti nei confronti dell'Amministrazione della Difesa, che va condannata al pagamento delle differenze stipendiali dovute, mentre va accolto solo per i ricorrenti Armando T. e Francesco M. nei confronti dell'INPDAP, che dovrà procedere solo per questi ultimi alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita sulla base del trattamento economico spettante. Sulle somme arretrate spettano interessi e rivalutazione, nei limiti di legge.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie in parte il ricorso. Spese compensate.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze il 15 dicembre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana in camera di consiglio con l'intervento dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente, est.
Giacinta Del Guzzo Consigliere
Andrea Migliozzi Consigliere
F.to Giovanni Vacirca est.
F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 DICEMBRE 2004
Firenze, lì 21 DICEMBRE 2004
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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Questa è la conferma del Consiglio di Stato di un diritto agli invalidi previsto agli artt. 43 e 44 del R.D. 30 settembre 1922, n.1290.
Il CdS ha confermato la Sentenza del T.A.R. Toscana di cui sopra.


13/06/2011 201103538 Sentenza 6


N. 03538/2011REG.PROV.COLL.
N. 01473/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1473 del 2006, proposto da:
Ministero della difesa e Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
( omissis - congruo numero di ricorrenti ), rappresentati e difesi dall’avv. Gabriele De Paola, con domicilio eletto presso Gabriele De Paola in Roma, via Santa Sofia, 79;
nei confronti di
INPDAP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Dario Marinuzzi, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’INPDAP in Roma, via S. Croce in Gerusalemme, 55;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Toscana, Sezione I, 21 dicembre 2004, n. 6607, resa tra le parti, con la quale è stato accolto in parte il ricorso per il riconoscimento del diritto spettante in ragione della abbreviazione della anzianità di servizio, ai fini degli aumenti periodici di stipendio, da commisurarsi in relazione alla rispettiva invalidità contratta in costanza di servizio, con riflessi anche sul trattamento di quiescenza e sulla indennità di buonuscita, non avendo l’amministrazione dato applicazione agli artt. 43 e 44 del R.D. 30 settembre 1922, n.1290.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 10 maggio 2011 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Biagini e l’avv.to Marinuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il tribunale amministrativo regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto in parte il ricorso per il riconoscimento del diritto spettante in ragione della abbreviazione della anzianità di servizio, ai fini degli aumenti periodici di stipendio, da commisurarsi in relazione alla rispettiva invalidità contratta in costanza di servizio, con riflessi anche sul trattamento di quiescenza e sulla indennità di buonuscita, non avendo l’amministrazione dato applicazione agli artt. 43 e 44 del R.D. 30 settembre 1922, n.1290.
Gli odierni appellati, premesso di essere cessati dal servizio del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze, hanno chiesto l’attribuzione dei benefici previsti dagli articoli 43 e 44 r.d. 30 settembre 1922, n. 1290, sia ai fini del trattamento economico, sia di riflesso ai fini dell’indennità di buonuscita e del trattamento di quiescenza.
Il giudice di primo grado ha accolto l’eccezione di prescrizione, formulata dall’INPDAP per tutti i pubblici dipendenti, tranne che per i ricorrenti Armando T. e Francesco M..
Il TAR ha accolto il ricorso rilevando che i benefici dell’abbreviazione di uno o due anni di anzianità, al fine della maturazione degli aumenti periodici di stipendio, previsti dagli artt. 43 e 44 del R.D. n. 1290/1922 a favore dei pubblici dipendenti mutilati ed invalidi di guerra, sono applicabili anche agli invalidi e mutilati di servizio, in virtù dell’equiparazione delle due categorie operata dalla legge n. 539 del 1950, a prescindere dalla considerazione che l’invalidità sia stata riconosciuta ai fini dell’equo indennizzo o della pensione privilegiata (Cons. Stato, Ad. gen., 17 maggio 1993, n. 46; Cons. Stato, sez. VI, 13 giugno 2000, n. 3305; Cons. Stato, Comm. Sp., 23 giugno 1997, n. 379; 20 novembre 1995, n. 335; 6 maggio 1996, n. 361). E’ solo necessario che, prima del collocamento a riposo, il dipendente abbia ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o della lesione con ascrivibilità a pensione. Il beneficio stesso, poi, derivando direttamente dalla legge, è liquidabile d’ufficio, una volta intervenuto detto riconoscimento, con decorrenza da quest’ultimo, e a tale liquidazione non è d’ostacolo il passaggio dal sistema di progressione economica per classi e scatti d’anzianità a quello fondato sul salario individuale di anzianità, dovendo essere calcolato l’aumento stipendiale sulla retribuzione di livello, trasferendo poi, detta maggiorazione, ratione materiae, sulla retribuzione individuale di anzianità.
Il beneficio, insomma, si traduce in una maggiorazione percentuale per ogni biennio, del valore iniziale del livello retributivo della qualifica funzionale posseduta, e rapportato al momento in cui l’Amministrazione riconosce la dipendenza dell’infermità da causa di servizio.
Il TAR ha quindi accolto il ricorso per tutti i ricorrenti nei confronti dell’Amministrazione della Difesa, che va condannata al pagamento delle differenze stipendiali dovute, mentre va accolto solo per i ricorrenti Armando T. e Francesco M. nei confronti dell’INPDAP, che dovrà procedere solo per questi ultimi alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita sulla base del trattamento economico spettante. Sulle somme arretrate spettano interessi e rivalutazione, nei limiti di legge.
Le amministrazioni indicate in epigrafe hanno impugnato la sentenza deducendo:
il difetto di giurisdizione perché gli appellati sono stati collocati in quiescenza prima della proposizione della domanda;
l’inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa indicazione degli elementi costitutivi delle domande;
l’intervenuta prescrizione del diritto;
l’infondatezza del ricorso.
All’udienza del 10 maggio il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. L’eccezione di difetto di giurisdizione, formulata dalle amministrazioni appellanti, è infondata.
È di tutta evidenza che il dipendente pubblico, per il quale sussiste la giurisdizione esclusiva, non può che adire il giudice amministrativo, nel termine di prescrizione, ove intenda tutelare diritti derivanti dal rapporto di impiego. In altri termini il collocamento in quiescenza, come sostengono le amministrazioni appellanti, non sposta la giurisdizione innanzi alla Corte dei conti.
2. Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado.
Tutti gli appellati sono stati dipendenti del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze.
Orbene, dai rispettivi fascicoli personali dovrà risultare se essi abbiano ottenuto o meno un riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o della lesione con ascrivibilità a pensione. Se tale riconoscimento non è mai intervenuto ben potrà l’amministrazione negare il beneficio, restando a carico di ciascun appellato dimostrare il contrario.
3. L’eccezione di prescrizione non può essere accolta perché formulata per la prima volta in appello.
“In applicazione al giudizio amministrativo dell’art. 345 comma 2, c.p.c. (nonché, oggi, dell’art. 104, d.lg. n. 104 del 2010), in appello non possono essere proposte eccezioni non rilevabili d’ufficio, per cui non può essere proposta per la prima volta in tale grado di giudizio l’eccezione di prescrizione, in quanto non rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 2938 c.c.” (Cons. St., sez. VI, 03 novembre 2010, n. 7753).
Nel caso di specie le amministrazioni appellanti, in primo grado, si erano limitate a dedurre quanto segue: “Con la presente comparsa l’amministrazione in epigrafe si costituisce in giudizio, chiedendo il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte”.
4. Nel merito il ricorso in appello è infondato alla luce della giurisprudenza della sezione.
L’art. 1 della legge n. 539/1950 prevede, infatti, che “i benefici spettanti secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati e invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra si applicano ai mutilati e invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio”.
L’espressione utilizzata dal legislatore è chiara ed univoca nel senso che agli invalidi per servizio sono estesi i benefici che sono stati già riconosciuti agli invalidi di guerra, e, quindi, non è consentito all’interprete di dare alla norma un significato diverso da quello letterale, nella ricerca di una presunta volontà del legislatore non corrispondente a quella resa evidente.
L’univocità della locuzione adoperata dal richiamato art. 1 della legge n. 539/1950, è tale da non suscitare alcun dubbio sul fatto che il rinvio di quest’ultimo alle “vigenti disposizioni”, al fine di individuare i benefici spettanti agli invalidi di guerra da applicare “anche agli invalidi per servizio”, si riferisca pure agli artt. 43 e 44 del R.D. 30 settembre 1922, come modificato dall’art. 2 del R.D.L. n. 1284/1923 (in questo senso, ved. parere n. 361 della Commissione Speciale Pubblico Impiego del 6 maggio 1996).
Il tentativo, quindi, di limitare la portata del rinvio alle “vigenti disposizioni”, contenuto nell’art. 1 della L. n. 539/1950, con riferimento alla situazione concretamente esistente al momento dell’entrata in vigore di ogni singola “disposizione vigente”, si risolve in un’indebita operazione interpretativa che fa dipendere la vigenza di una legge dalla permanenza di condizioni che, una volta divenute inattuali, comporterebbero l’abrogazione implicita della legge stessa.
Piuttosto, la giurisprudenza ha avuto modo di affrontare la problematica relativa al carattere dinamico o meno del rinvio operato dal menzionato art. 1 della L. n. 539/1950 alle leggi a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, risolvendola nel senso che i benefici riconosciuti con leggi successive (in particolare con la L. n. 336/1970, e successive modificazioni) alla predetta legge n. 539/1950, e all’analoga n. 474/1958, non sono estensibili agli invalidi per servizio, a motivo della particolare condizione degli invalidi di guerra e della specifica causa della loro invalidità.
Ma, questa giurisprudenza, che pure viene richiamata dal primo giudice per avvalorare l’inapplicabilità agli appellanti dei benefici di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. 1290/1922, non ha mai messo in dubbio che questi benefici, riconosciuti appunto con leggi antecedenti alla norma di rinvio, spettano anche agli invalidi per servizio.
Una conferma in questo senso si ritrova anche nella recente decisione n. 1297 del 7.10.1998 della Sezione IV del Consiglio di Stato, la quale ha statuito che “l’art. 1 della legge 15 luglio 1950 n. 539 ha esteso ai mutilati ed invalidi per servizio l’applicazione del medesimo beneficio spettante, secondo le disposizioni vigenti, ai mutilati ed invalidi per servizio”, con la conseguenza che “nell’area dei beneficiari contemplati dall’anzidetto art. 2 della legge n. 539 del 1950, sono da comprendere non solo gli invalidi che abbiano ottenuto il riconoscimento della pensione privilegiata o dell’equo indennizzo, ma anche quei soggetti che, avendo ottenuto il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio della loro infermità, hanno acquisito il titolo all’ascrizione ad una delle categorie indicate nella tabella A allegata alla legge n. 137 del 1942 e successive modificazioni, ancorché non sia stato iniziato o condotto a termine il procedimento di pensione o di equo indennizzo” (Cons. St, VI, 13 giugno 2000, n. 3305).
5. In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente FF
Roberto Garofoli, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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QUINDI, COMPETEREBBE OLTRE LO SCATTO CHE PERCEPISCO COSA? UN aumento forse della RIA o ...? Grazie
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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Ricorso straordinario al PDR.

- parere della sentenza della Corte dei Conti Nr 146/96”, che per il personale affetto da infermità riconosciuta per causa di servizio”, i benefici in trattazione andavano commisurati sull’intera struttura stipendiale.

- Direzione Centrale Prestazione Previdenziale, di cui al prot. 3055/00, in data Roma 02/11/2000 dalla data del diritto con gli interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché “Il rimborso delle ritenute dirette IRPEF, perché il beneficio in trattazione è di natura risarcitoria, con la determinazione del beneficio in godimento”.

- La pretesa relativa al “… rimborso delle ritenute dirette IRPEF, perché il beneficio in trattazione è di natura risarcitoria, con la detassazione del beneficio in godimento …” riguarda materia prettamente tributaria, demandata alla competenza di organi giurisdizionali speciali, quali le Commissioni tributarie, sicché resta preclusa la possibilità di proposizione del ricorso straordinario in proposito. (C.d.S. Sez. III, 3.06.2003 n. 2857/02; 21.01.1992 n. 226/91; 25.05.1995 n. 167/95 e 15 dicembre 1998 n. 669/98).

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Numero 00073/2012 e data 12/01/2012

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 9 novembre 2011

NUMERO AFFARE 01587/2010
OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale personale militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS, M.llo maggiore aiutante dell’E.I., avverso il fg. prot. ……. del 23.06.2004, nella parte in cui negano al ricorrente la corresponsione di benefici economici dallo stesso richiesti in pretesa applicazione degli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458 del 31.12.1998.
LA SEZIONE
OMISSIS;

PREMESSO E CONSIDERATO:
IN FATTO:
Con istanza presentata al ……… in data 13.05.2004, il M.llo
maggiore Aiutante dell’E.I. OMISSIS, collocato in ausiliaria per limite di età il 7.3.2001, premesso di aver già fruito in costanza di servizio dei benefici economici derivanti dall’applicazione degli artt. 117 e 120 del R.D. 31.12.1998 n. 3458 e della L. 15.07.1950 n. 539, lamentava che l’Amministrazione avesse provveduto – con circolare ministeriale del 09/11/2001 – all’elargizione, a suo favore del beneficio alle sole voci stipendio e RIA. Pertanto, rinnovava la richiesta che si procedesse al conguaglio della corresponsione dei benefici in questione:
“- sulla tredicesima mensilità;
- sull’assegno di ausiliaria;
- sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP ed i contributi di riscatto;
- gli interessi legali dovuti a decorrere dalla data di maturazione del calcolo principale”.
In esito a quanto richiesto con l’indicata istanza, il Capo Servizio Amministrativo e Capo Gestione Denaro del Comando ………, con fg. prot. n. 04/1166/A.2. dell’11 giugno 2004, rappresentava all’interessato che da un controllo amministrativo effettuato lo stesso risultava aver “… già percepito il beneficio economico in parola con relativo conguaglio sulle voci stipendiali previste”.
Riconosceva, peraltro, che gli interessi legali attribuiti (calcolati nella misura del 3,5,%) erano inferiori a quelli dovuti nel periodo 1996 (10%) ed informava il OMISSIS di aver già provveduto ad effettuare il relativo conguaglio (ammontante ad euro 24,08) che sarebbe stato liquidato con postagiro di pari importo.
Con successivo fg. prot. n. 04/1293/A2, in data 23 giugno 2004, lo stesso Capo Servizio, ad integrazione della precedente comunicazione, rappresentava all’interessato “che il riferimento normativo che disciplina la corresponsione dei benefici stipendiali in applicazione degli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458 datato 31/12/1998, previsti per i militari invalidi di guerra ed estesi al personale invalido in servizio, ai sensi della L. 15 luglio 1950 n. 539, risulta essere la circolare del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare con prot. n. DGPM/IV/11^/CD/139758 datata 9/11/2001”.
A seguito delle comunicazioni di cui ai citati fogli, il OMISSIS, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato 6 agosto 2004 e pervenuto al S.G.P.R. il giorno 10 successivo, sosteneva di non essere soddisfatto della risposta in quanto la circolare INPDAP prot. n. 3055/0 in data 2.11.2000 avrebbe sancito, in conformità “al parere della sentenza della Corte dei Conti Nr 146/96”, che per il personale affetto da infermità riconosciuta per causa di servizio”, i benefici in trattazione andavano commisurati sull’intera struttura stipendiale” e non riteneva “… esaurito il contenzioso per l’evidente disparità di trattamento e violazione del principio d’uguaglianza ex art. 3 e 36 della Costituzione”.
Chiedeva, conclusivamente, l’applicazione “della sentenza della Corte dei Conti da Nr. 146/1936 e della Direzione Centrale Prestazione Previdenziale, di cui al prot. 3055/00, in data Roma 02/11/2000 dalla data del diritto con gli interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché “Il rimborso delle ritenute dirette IRPEF, perché il beneficio in trattazione è di natura risarcitoria, con la determinazione del beneficio in godimento”.
Con relazione trasmessa con nota del 23 febbraio 2010, pervenuta il giorno 29 successivo, il Ministero della Difesa sosteneva l’infondatezza del ricorso.
IN DIRITTO:
Il ricorso straordinario in esame è ammissibile nella sola parte in cui è teso a contestare la legittimità del diniego sostanzialmente opposto dall’Amministrazione della Difesa, con le note impugnate, alla richiesta del M.llo maggiore Aiutante OMISSIS di vedersi corrispondere il conguaglio degli importi stipendiali asseritamente spettatigli a seguito dell’attribuzione dei benefici stipendiali previsti dagli artt. 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458.
La pretesa relativa al “… rimborso delle ritenute dirette IRPEF, perché il beneficio in trattazione è di natura risarcitoria, con la detassazione del beneficio in godimento …” riguarda materia prettamente tributaria, demandata alla competenza di organi giurisdizionali speciali, quali le Commissioni tributarie, sicché resta preclusa la possibilità di proposizione del ricorso straordinario in proposito. (C.d.S. Sez. III, 3.06.2003 n. 2857/02; 21.01.1992 n. 226/91; 25.05.1995 n. 167/95 e 15 dicembre 1998 n. 669/98).
Nella parte in cui è ammissibile, il ricorso è infondato.
Sembra poter ricostruire dal contesto del ricorso che il M.llo maggiore A. OMISSIS intenda contestare la determinazione della base di calcolo a suo tempo operata dall’Amministrazione della Difesa nel concedergli i benefici stipendiali previsti per i militari invalidi di guerra dagli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458 del 31.12.1998 – estesi al personale invalido in servizio ai sensi della L. 15.07.1995 n. 539 -, in quanto a suo avviso tale base stipendiale si sarebbe limitata a considerare la “… sola voce stipendio e RIA …”, invece che “… tutta la struttura stipendiale in godimento alla data del processo verbale della competente C.M.O. di Bari”.
Risulta dal prospetto di liquidazione allegato all’impugnata nota prot. n. 04/1166/A2 in data 11.06.2004, ed è confermato dal Ministero riferente, che nel determinare i benefici in questione l’Amministrazione ha assunto come base di calcolo “lo stipendio annuo lordo in godimento alla data del 26.04.1990”, costituito dall’importo di livello in godimento (dirigenza stipendio di classe 7°) e dalla “Retribuzione ind. di anzianità”.
Il ricorrente si limita a sostenere in ricorso che “i benefici in trattazione andavano commisurati sull’intera struttura stipendiale e che la mancata considerazione di tale “struttura stipendiale” avrebbe determinato un’evidente disparità di trattamento e violazione del principio d’uguaglianza ex art. 3 e 36 della Costituzione.
Non risulta che il 1°M.llo OMISSIS abbia a suo tempo contestata, nella competente sede giurisdizionale, la correttezza della individuazione della posta stipendiale operata dall’Amministrazione con atto dispositivo n° 235 del 21.04.2002 onde, in mancanza di precisazioni al riguardo da parte dell’interessato, non è dato comprendere a quali voci stipendiali lo stesso intendesse riferirsi, dovendosi per l’attribuzione dei benefici in discorso fare esclusivo riferimento alle componenti della retribuzione aventi natura stipendiale e non a quelle accessorie.
Come osserva e ribadisce l’Amministrazione riferente, per il personale cui apparteneva l’attuale ricorrente inquadrato nei livelli, la base stipendiale (non accessoria) è costituita dall’importo corrispondente al livello di appartenenza e dalla RIA, onde non può l’interessato fondatamente invocare, ulteriori indennità o assegni di qualsivoglia natura senza neppure indicarli e senza nemmeno indicare la normativa che si ritiene (nella specie) applicabile e che si presume violata dall’Amministrazione e che non può certo consistere nel generico richiamo agli artt. 3 e 36 della Costituzione, che non possono costituire fonte diretta della pretesa vantata.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso non trova, conclusivamente, possibilità di accoglimento.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Visciola Pietro Falcone




IL SEGRETARIO
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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Parere del CdS su ricorso al PDR
Precisazione:
1)- occorre ricordare che la giurisprudenza amministrativa si è ormai consolidata nel senso che, per riconoscere i benefici di cui agli artt. 117 e 120 del R. D. n. 3458, occorre che il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e della sua ascrivibilità a categoria della Tab. A del d.P.R. n. 834 del 1981 avvenga in servizio ed in costanza di servizio, mentre per quanto riguarda il ricorrente l’ascrivibilità per cumulo alla 8^ ctg. della Tab. A della infermità sofferta è avvenuta dopo che il medesimo è stato collocato in congedo.

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Numero 00477/2012 e data 30/01/2012

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 20 ottobre 2011

NUMERO AFFARE 00561/2010

OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale personale militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’App. CC in cong. OMISSIS per il riconoscimento dei benefici economici previsti dagli artt. 117 e 120 R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458.
LA SEZIONE
Vista la relazione OMISSIS;

PREMESSO
In data 18 novembre 2004 l’Appuntato dell’Arma dei Carabinieri in congedo, OMISSIS presentava istanza al Comando Regione Carabinieri Lombardia diretta ad ottenere i benefici previsti dagli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458 del 1928, sulla base del P.V. n. …. del 2 maggio 1991 emesso dalla C.M.O. presso l’Ospedale Militare di Palermo.
Il 12 settembre 2006 il Comando Regione Carabinieri Lombardia respingeva l’istanza.
Avverso tale provvedimento l’interessato presentava il 9 gennaio 2007 ricorso straordinario al Capo dello Stato pervenuto all’Amministrazione il 26 successivo.
Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della l. n. 241 del 1990, per carenza di motivazione del provvedimento di rigetto e per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, nonché degli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458 del 1928 in riferimento alla circolare emanata dalla Direzione generale per il Personale militare con fg. prot. n. DPGM/IV/11/CD/139758 del 9 novembre 2001.
Con la relazione citata in epigrafe l’Amministrazione si esprime per l’infondatezza del ricorso.
CONSIDERATO
Infondato è il primo motivo di ricorso, in quanto la nota del Comando Regione Carabinieri Lombardia n. …./8-12-2001 del 12 settembre 2006 appare congruamente e dettagliatamente motivata.
Analogamente il secondo motivo di ricorso, visto che il procedimento in oggetto è stato introdotto da una specifica istanza del ricorrente, che ha avuto quindi ampia possibilità d’intervenirvi.
Quanto all’ultimo motivo occorre ricordare che la giurisprudenza amministrativa si è ormai consolidata nel senso che, per riconoscere i benefici di cui agli artt. 117 e 120 del R. D. n. 3458, occorre che il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e della sua ascrivibilità a categoria della Tab. A del d.P.R. n. 834 del 1981 avvenga in servizio ed in costanza di servizio, mentre per quanto riguarda il ricorrente l’ascrivibilità per cumulo alla 8^ ctg. della Tab. A della infermità sofferta è avvenuta dopo che il medesimo è stato collocato in congedo, e cioè dopo il 7 marzo 1998.
In conclusione il ricorso in oggetto appare infondato.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Damiano Nocilla Alessandro Pajno




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafa'
panorama
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da panorama »

Diniego di riconoscimento dei benefici e del riconoscimento dell’abbreviazione dell’anzianità ai fini del trattamento retributivo prevista dall’art. 117 del R.D. 3458 del 1928. ex R.D. n. 3458 del 1928 per invalidità per causa di servizio.

1) - Il Ministero della difesa, ha tuttavia negato il richiesto beneficio sulla base dell’assunto che esso spetterebbe solo ai militari che sono ancora in forza al momento del riconoscimento della dipendenza della invalidità da causa di servizio, mentre il Maresciallo al momento della pronuncia della Commissione medica, aveva esaurito il periodo massimo di aspettativa per malattia previsto dalla legge e doveva, quindi, considerarsi cessato dal servizio permanente.

IL TAR HA PRECISATO:

1) - L’essere o meno ancora in servizio alla suddetta data appare, infatti, una circostanza meramente accidentale che in nessun modo influisce sulla ratio che sta ala base della previsione legislativa del beneficio che è teso a premiare coloro che a causa del servizio prestato a favore della collettività abbiano visto irreversibilmente (e spesso gravemente) compromesso il proprio stato di salute.

2) - E’ quindi del tutto irrilevante, a tali fini, il momento in cui il giudizio della Commissione medica è stato adottato, contando solo il suo esito.

Il ricorso è stato Accolto e per quanto riguarda i dettagli vi rimando alla lettura della sentenza qui sotto per poter comprendere le circostanze.

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12/07/2012 201201979 Sentenza 1


N. 01979/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03477/2005 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3477 del 2005, proposto da:
C. G., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Moroni nel cui studio in Milano, viale Bianca Maria, 21 è elettivamente domiciliato

contro
I.N.P.D.A.P
.

nei confronti di
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso il cui ufficio in via Freguglia, 1 è ex lege domiciliato

per l'annullamento
del diniego di riconoscimento dei benefici ex R.D. n. 3458 del 1928 per invalidità per causa di servizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2012 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, militare affetto da infermità invalidante ascritta alla 8a tabella e riconosciuta dipendente da causa di servizio, ha richiesto alla Amministrazione di appartenenza il riconoscimento dell’abbreviazione dell’anzianità ai fini del trattamento retributivo prevista dall’art. 117 del R.D. 3458 del 1928.

Il Ministero della difesa, con il provvedimento impugnato, ha tuttavia negato il richiesto beneficio sulla base dell’assunto che esso spetterebbe solo ai militari che sono ancora in forza al momento del riconoscimento della dipendenza della invalidità da causa di servizio, mentre il Maresciallo C……, al momento della pronuncia della Commissione medica, aveva esaurito il periodo massimo di aspettativa per malattia previsto dalla legge e doveva, quindi, considerarsi cessato dal servizio permanente.

L’interessato contesta la legittimità del predetto provvedimento sia in linea di diritto, dipendendo, a suo dire, l’abbreviazione di carriera ai fini stipendiali solo dal fatto che la menomazione invalidante sarebbe stata causata dal servizio prestato, sia in linea di fatto, in quanto egli si è presentato innanzi al Collegio medico nella data indicata dai suoi superiori il cui comportamento sarebbe, quindi, all’origine del superamento del periodo massimo di comporto.

Si è costituita l’Avvocatura distrettuale, la quale ha eccepito la prescrizione del credito azionato, richiedendone nel merito la reiezione.

Il ricorso è fondato.

L’eccezione di prescrizione non merita accoglimento in quanto il riconoscimento della dipendenza della invalidità da causa di servizio era stato comunicato al ricorrente in data 17 marzo 1998. Egli ha presentato l’istanza per il riconoscimento del beneficio il 7 febbraio 2003 ed ha instaurato, poi, il giudizio entro il biennio successivo.

E’ evidente, perciò, che il termine di prescrizione è stato interrotto.

In punto di diritto in ordine al problema se il beneficio dell’abbreviazione fittizia dell’anzianità ai fini stipendiali spetti solo ai pubblici dipendenti che prestino ancora la propria opera al momento del riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio, oppure anche a coloro che, pur avendola contratta durante il periodo lavorativo, si trovino in congedo al momento della pronuncia della Commissione medica, la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata in modo discordante.

Le Sezioni consultive del Consiglio di Stato propendono per la soluzione meno restrittiva (da ultimo Sez. I parere n. 1399 del 2009), mentre la IV Sezione ha di recente affermato la necessità che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della invalidità intervenga prima del collocamento a riposo. Ciò in quanto il provvedimento con cui la Commissione accerta la dipendenza da causa di servizio avrebbe natura di accertamento costitutivo e sancirebbe sul piano del diritto una realtà che in precedenza avrebbe una consistenza meramente fattuale irrilevante ai fini giuridici.

Il Collegio, tuttavia, non condivide tale tesi.

A parte il discutibile assunto in base al quale la dipendenza da causa di servizio della infermità non costituirebbe un fatto storico, ma un presupposto da considerarsi esistente solo dopo la satuizione della Commissione, a giudizio del Tribunale l’interpretazione della norma attributiva del beneficio in oggetto deve essere effettuata tenendo presente i principi costituzionali ed in particolare quello di uguaglianza.

L’essere o meno ancora in servizio alla suddetta data appare, infatti, una circostanza meramente accidentale che in nessun modo influisce sulla ratio che sta ala base della previsione legislativa del beneficio che è teso a premiare coloro che a causa del servizio prestato a favore della collettività abbiano visto irreversibilmente (e spesso gravemente) compromesso il proprio stato di salute.

E’ quindi del tutto irrilevante, a tali fini, il momento in cui il giudizio della Commissione medica è stato adottato, contando solo il suo esito.

A voler diversamente opinare si dovrebbe ammettere che l’attribuzione o il diniego del beneficio in oggetto possano dipendere da eventi e circostanze del tutto accidentali ed indipendenti dalla stessa volontà dell’infermo, come è accaduto nel caso di specie nel quale il ricorrente è stato inviato a visita in un momento successivo alla scadenza del periodo di comporto a causa di un erroneo calcolo da parte suoi superiori circa la sua durata.

Il ricorso va, dunque, accolto e, per l’effetto, l’amministrazione sarà tenuta ad erogare i benefici richiesti, non dipendendo il loro riconoscimento da ulteriori accertamenti di fatto o valutazioni riservate alla p.a.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione I di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
1) annulla il provvedimento impugnato;

2) dispone ai sensi dell’art. 34 c.p.a. che l’Amministrazione, in esecuzione della presente sentenza, riconosca al ricorrente il beneficio illegittimamente negato;

3) condanna l’amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 3.000,00, oltre IVA e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Raffaello Gisondi, Primo Referendario, Estensore
Alberto Di Mario, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/07/2012
yerri63

Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da yerri63 »

mi rivolgo al caro panorama,posso chiedere il beneficio di cui si parla sul forum art.117.120 chi sono i soggetti che anno diritto,da quello che posso capire dalle discossioni in materia compete ai militari che sono in possesso di una patologia ascritta a tab. A,nel mio caso sono stato riformato senza causa di servizio ma in precedenza avevo già una malattia riconosciuta per causa di servizio che sto percependo la pensione privileggiata da me richiesta dopo il congedo che mi e stata accordata in forma del 10% sulla pensione,resto in attesa di una risposta in merito al problema.
panorama
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da panorama »

Infatti, che io sappia il beneficio spetta solo ed esclusivamente a coloro che hanno ottenuto una patologia ascritta a tab. A.
Prima del 2001 le tabelle venivano assegnate dalle CMO mentre il CPPO (poi denominato CdV) si esprimeva solo spettanza dell'E.I..
Non so se il beneficio spetta anche nel caso che la CMO abbia riscontrato patologie assegnandole a più tabelle B min. o max. che sia e che per cumulo tra esse si trasformano in tab.A.
Cmq. yerri63, non hai specificato null'altro circa la PPO che percepisci ossia per quali eventi l'hai ottenuta in seguito al giudizio definitivo poichè ciò serve per far rispondere anche gli altri lettori. Dovresti anche guardare i precedenti verbali della CMO in tuo possesso poichè dovrebbe essere scritto la classificazione della infermità già a te riconosciute.
ciao
yerri63

Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da yerri63 »

per panorama,la P.P.O.mi è stata concessa dopo che sono stato chiamato dalla C.M.O. con la quale mi confermava la 7 Categoria tab.A massima,cosi rilasciata dalla C.M.O. di Perugia nel lontamo 1994.Tutto questo e avvenuto dopo che sono stato congedato o meglio riformato per infermità per altra patologia senza causa di servizio,la data della della visita alla C.M.O. con la quale mi anno rilasciato il verbale e datato 17.11.2010.,il comitato di verifica mi rispondeva confermando la stessa categoria ed avviava il tutto al Ministero per il decreto,che perveniva con lettera R.R.al mio indirizzo e per conoscenza al C.N.A. di Chieti e all'inpdap per l'iquidare il 10% SULLA PENSIONE PROVVISORIA CHE PERCEPISCO,RESTO IN ATTESA DI SAPERE SE COMPETE NEL MIO CASO I BENEFICI DI CUI ALL'OGGETTO.TI SALUTO
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da RAMBO »

Scusate perchè non cercate un pò? In questo modo si eviterebbe di ripetere sempre le stesse cose..

Infatti in tutti i forum ci sono moltissime risposte a quesiti analoghi (vedasi link)...

Il cumulo di categorie tabellari è possibile, ormai da anni, soltanto tra patologie ascritte a tabella "A".


http://forum.grnet.it/carabinieri-f43/b ... lit=grazie" onclick="window.open(this.href);return false; rambo#p36232
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da panorama »

Per la partecipazione a tutti gli interessati alla problematica, rendo noto che:

Il Consiglio di Stato ha RESPINTO l'Appello del Ministero della Difesa per la riforma della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 08055/2005, resa tra le parti, concernente attribuzione benefici previsti artt.117 e 120 del r.d.3458 del 1928.

FATTO
1) - Il signor D. C., maresciallo dell’Aeronautica in pensione dal 1° gennaio 2001 e riconosciuto affetto da invalidità dipendente da causa di servizio con provvedimento del 30 maggio dello stesso anno, ha chiesto il riconoscimento del beneficio accordato agli invalidi di guerra dagli artt. 117 e 120 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, ed esteso agli invalidi per servizio dall’art. 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539.

2) - Il ricorso proposto contro il mancato accoglimento dell’istanza è stato accolto dal T.A.R. della Campania – Napoli, sez. VI, con sentenza 15 giugno 2005, n. 8055. Il Tribunale regionale ha ritenuto irrilevante la circostanza – opposta invece dal Ministero della difesa – dell’essere il ricorrente in quiescenza e non più in servizio al tempo dell’accertamento dell’invalidità.

3) - Contro la sentenza l’Amministrazione ha interposto appello. Richiamate alcune circolari ministeriali, l’Amministrazione sostiene che - come dovrebbe dedursi dall’art. 3 della citata legge n. 539 del 1950 - presupposto per l’attribuzione del beneficio sarebbe il riconoscimento dell’invalidità in costanza di servizio. Inoltre gli artt. 119 e 120 del regio decreto n. 3458 del 1928 consentirebbero l’abbreviazione in oggetto solo al momento di un eventuale richiamo in servizio con assegni, che nel caso di specie non sarebbe mai avvenuta.

DIRITTO

4) - Il presupposto per godere del beneficio, dunque, è che l’invalidità in questione sia stata:
- contratta in servizio
- per causa di servizio.
Nel caso di specie, a questi requisiti l’Amministrazione ritiene di dovere aggiungere uno ulteriore: l’essere cioè l’accertamento avvenuto in costanza di servizio.

5) - Vero è che in passato il Consiglio di Stato ha talvolta aderito a questa ricostruzione della normativa, sul presupposto del carattere costitutivo dell’accertamento compiuto dalla commissione medica.

6) - Tuttavia il Collegio – nel riconsiderare la questione – è dell’avviso di non poter fare proprio tale orientamento.

7) - Questo infatti - in disparte le circolari richiamate dall’Amministrazione, che non possono certo derogare quanto disposto da una fonte primaria - subordina il beneficio a un requisito ulteriore, non previsto dalla legge (la quale solo pone l’ovvia condizione che l’invalidità sia “debitamente riconosciuta”), contraddice senza chiara motivazione a evidenti esigenze di solidarietà e si pone in contrasto con l’interpretazione resa a suo tempo dalla Commissione speciale dello stesso Consiglio di Stato, richiamata dalla difesa dell’appellato.

8) - Poiché, esclusa la necessità che l’invalidità sia riconosciuta durante il servizio, sussistono gli altri requisiti richiesti dalla legge (ciò non è contestato), ne discende che il signor C….. ha diritto di vedersi riconosciuto il beneficio che la legge gli accorda, secondo i termini e le modalità previsti dalla legge medesima.

Ricorso in appello del M.D. "RESPINTO".

N.B.: I punti focali che vi invito a leggere e rileggere (vanno dal n. 4 al n. 8) della evidenza promemoria di cui sopra.

Per completezza vi invito ha leggere il tutto qui sotto.

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25/06/2013 201303468 Sentenza 4


N. 03468/2013REG.PROV.COLL.
N. 03420/2006 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3420 del 2006, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
C. D., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso Paolo Di Martino in Roma, via dell'Orso, 74;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 08055/2005, resa tra le parti, concernente attribuzione benefici previsti artt.117 e 120 del r.d.3458 del 1928

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2013 il Cons. Giuseppe Castiglia e udito per l’Amministrazione l'avvocato dello Stato Stefano Varone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il signor D. C., maresciallo dell’Aeronautica in pensione dal 1° gennaio 2001 e riconosciuto affetto da invalidità dipendente da causa di servizio con provvedimento del 30 maggio dello stesso anno, ha chiesto il riconoscimento del beneficio (abbreviazione dell’anzianità di servizio necessaria per la maturazione degli aumenti periodici di stipendio) accordato agli invalidi di guerra dagli artt. 117 e 120 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, ed esteso agli invalidi per servizio dall’art. 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539.

Il ricorso proposto contro il mancato accoglimento dell’istanza è stato accolto dal T.A.R. della Campania – Napoli, sez. VI, con sentenza 15 giugno 2005, n. 8055. Il Tribunale regionale ha ritenuto irrilevante la circostanza – opposta invece dal Ministero della difesa – dell’essere il ricorrente in quiescenza e non più in servizio al tempo dell’accertamento dell’invalidità.

Contro la sentenza l’Amministrazione ha interposto appello. Richiamate alcune circolari ministeriali, l’Amministrazione sostiene che - come dovrebbe dedursi dall’art. 3 della citata legge n. 539 del 1950 - presupposto per l’attribuzione del beneficio sarebbe il riconoscimento dell’invalidità in costanza di servizio. Inoltre gli artt. 119 e 120 del regio decreto n. 3458 del 1928 consentirebbero l’abbreviazione in oggetto solo al momento di un eventuale richiamo in servizio con assegni, che nel caso di specie non sarebbe mai avvenuta.

Il signor C….. si è costituito in giudizio per resistere all’appello.

All’udienza pubblica del 9 aprile 2013, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

DIRITTO
L’art. 117 del regio decreto n. 3458 del 1928 riconosce agli ufficiali, mutilati o invalidi di guerra, l’abbreviazione (di uno o due anni, a seconda della categoria nella quale siano iscritti) del tempo necessario a maturare gli scatti di stipendio.

L’art. 120 dello stesso decreto estende tali benefici ai sottufficiali.

Per effetto dell’art. 1 della legge n. 539 del 1950, “i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio”.

Secondo il successivo art. 3, “agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137”.

Il presupposto per godere del beneficio, dunque, è che l’invalidità in questione sia stata:
- contratta in servizio
- per causa di servizio.

Nel caso di specie, a questi requisiti l’Amministrazione ritiene di dovere aggiungere uno ulteriore: l’essere cioè l’accertamento avvenuto in costanza di servizio.

Vero è che in passato il Consiglio di Stato ha talvolta aderito a questa ricostruzione della normativa (cfr. sez. IV, 8 giugno 2011, n. 3591), sul presupposto del carattere costitutivo dell’accertamento compiuto dalla commissione medica. Tuttavia il Collegio – nel riconsiderare la questione – è dell’avviso di non poter fare proprio tale orientamento. Questo infatti - in disparte le circolari richiamate dall’Amministrazione, che non possono certo derogare quanto disposto da una fonte primaria - subordina il beneficio a un requisito ulteriore, non previsto dalla legge (la quale solo pone l’ovvia condizione che l’invalidità sia “debitamente riconosciuta”), contraddice senza chiara motivazione a evidenti esigenze di solidarietà e si pone in contrasto con l’interpretazione resa a suo tempo dalla Commissione speciale dello stesso Consiglio di Stato, richiamata dalla difesa dell’appellato.

Poiché, esclusa la necessità che l’invalidità sia riconosciuta durante il servizio, sussistono gli altri requisiti richiesti dalla legge (ciò non è contestato), ne discende che il signor C….. ha diritto di vedersi riconosciuto il beneficio che la legge gli accorda, secondo i termini e le modalità previsti dalla legge medesima.

L’appello dell’Amministrazione si palesa in tal modo infondato e va perciò respinto.

Conformemente alla legge, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l’Amministrazione soccombente alle spese, che liquida nell’importo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2013
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