Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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panorama
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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Sentenza TAR non appellata e successivamente chiesta l'Ottemperanza, poi è avvenuto che >> il procuratore del ricorrente abbia istato per la cessazione della materia del contendere, in quanto: «il Comando generale Carabinieri ha dato atto di aver provveduto in data 12 marzo 2021 ad effettuare le comunicazioni volte alle riliquidazioni dei trattamenti pensionistici all’INPS di Matera e allo Stato Maggiore della Difesa.

- >> DINIEGO in quanto «il riconoscimento dell’infermità come SI dipendente da causa di servizio è stato decretato con provvedimento del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri n. -OMISSIS-, successivamente alla data di collocamento in congedo a domanda (30 ottobre 2014)».

Il TAR con la 1^ sentenza ha scritto:

1) - Risulta, pertanto, che la possibilità di usufruire dei benefici stipendiali di cui si controverte è subordinata al riconoscimento legale di una infermità contratta in servizio o per causa di servizio, chiaro essendo che deve trattarsi appunto di quadro patologico maturato durante il servizio ma indipendentemente dalla data in cui l’Amministrazione conclude il relativo procedimento amministrativo.

2) - Se il legislatore che ha esteso il beneficio in questione anche a coloro che avevano riportato infermità per causa di servizio si è premurato di stabilire, quale unico presupposto di erogazione della provvidenza, la circostanza che l’infermità fosse stata contratta in servizio non c’è alcuna plausibile ragione per esigere che anche il decreto terminativo del procedimento debba essere emanato prima del collocamento in congedo.


3) - E’, dunque, erroneo il provvedimento con il quale l’Amministrazione militare nega il beneficio stipendiale di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. 3458/1928 sull’assunto che il decreto ministeriale di riconoscimento della causa di servizio è stato emesso in epoca successiva al collocamento in congedo del militare» (in termini, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 28 novembre 2016 n.1822; nello stesso senso T.A.R. Lazio, sez. I-bis, 18 marzo 2019, n. 3602; TAR Puglia, sez. II, 12 novembre 2018, n. 1673; T.A.R. Lombardia, sez. III, 13 settembre 2018, n. 2063; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 24 marzo 2009, n. 569).
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panorama
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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Il CdS rigetta l'appello del Ministero della Difesa,

il tutto proviene dal T.A.R. Lombardia, con riferimento alla sentenza n. 2547/2014 del 24 ottobre 2014, circa la decorrenza sui benefici per CdS
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mauri64
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da mauri64 »

Ciao panorama,
è la stessa postata da aeronatica in diverse sezioni il giorno 7 u.s.

Maurizio
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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Si lo so mauri64, l'ho voluta postare qui dove di solito aggiorno questo post man mano che escono fuori.
Ciao
mauri64
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da mauri64 »

👍

Ciao Maurizio
panorama
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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Il CdS rigetta l'Appello del Ministero della Difesa e dell'Arma dei Carabinieri.

- Infermità riscontrate nel mentre era in servizio, mentre è stato sottoposto a visita presso la CMO quando ormai era in pensione.
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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Tar Lombardia sezione di Brescia accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri aveva comunicato che: “la richiesta di attribuzione dei benefici in oggetto non può, purtroppo, trovare accoglimento" in quanto, il riconoscimento della dipendenza da c.d.s. dell’infermità patita non era intervenuto in costanza di rapporto di servizio, bensì successivamente al collocamento in congedo a domanda del richiedente.

Il TAR scrive:

1) - Ora, benché – come risulta dal tenore letterale della disposizione - il beneficio di cui si discute abbia natura stipendiale e benché il presupposto per il riconoscimento dello stesso debba maturare in costanza del rapporto di impiego, nondimeno è altrettanto indubbio che, in ossequio ai principi generali che regolano il rapporto tra Amministrazione e amministrati, la durata del procedimento amministrativo per accertare la sussistenza del presupposto non può andare a detrimento del militare che ha chiesto di accedere al beneficio in questione.

2) - È dunque condivisibile l’orientamento che ancora l’attribuzione del beneficio al fatto che l’infermità che ne giustifica l’erogazione sia stata contratta in servizio (cfr., T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. II, sentenza n. 1673/2018; T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. III, sentenza n. 2063/2018).
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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ALLEGO:

1) - Il CdS rigetta l'Appello proposto da Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

2) - Il Tar Puglia sede di Lecce accoglie con prescrizione sulle somme in quanto il ricorrente si trova in congedo dal 20.5.1996;

3) – Tar Campania sede di Napoli -Ordinanza Collegiale- meglio qui sotto indicata:

- Si resta in attesa della decisione che la Corte Costituzionale assumerà sulla questione di costituzionalità sollevata dal TAR Campania, con ordinanza n 5237/2021 del 26 luglio 2021 circa i benefici economici derivanti dall'applicazione degli artt. 1801 e 2159 del decreto legislativo n. 66 del 2010.

Praticamente si chiedono chiarimenti.
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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Il Tar di Lecce rigetta il ricorso,

- domanda del 24 marzo 2006, effettuata in costanza di servizio militare, di riconoscimento dipendenza da causa di servizio;

- il 17 settembre 2007, transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa per inidoneità;

- Sottoposto a visita medica, con processo verbale datato 02.11.2009 della C.M.O. dell’O.M.M. di Taranto che esprimeva il giudizio con ascrizione della detta patologia alla Tab A - 7^ categoria;

- Il Comitato di Verifica con parere del 24.04.2012, ha riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra servizio effettuato dal ricorrente ed insorgenza della infermità denunciata;

- Con decreto del 09.05.2013 il Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva liquidava in suo favore l’equo indennizzo spettante;

- Successivamente, con istanza del 20.10.2017, chiedeva il riconoscimento dei benefici economici previsti per gli invalidi di guerra (artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928) ed estesi al personale invalido per servizio dalla Legge n. 539/1950 nonché ai sensi dell’art. 1801 del D. Lgs. n. 66/2010;

- Con il ricorso, il ricorrente ha impugnato l’atto del 21 dicembre 2017 (notificatogli dalla Stazione Aeromobili della Marina Militare di OMISSIS con foglio in data 9 gennaio 2018), con il quale la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha rigettato la predetta istanza volta all’attribuzione dei benefici economici previsti dall’art. 1801 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la seguente motivazione: “ i benefici economici ........ possono essere concessi al personale militare a condizione che, in costanza di rapporto di impiego, abbia ottenuto il riconoscimento ... da causa di servizio ....... alle categorie ..... della tabella "A" annessa al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915. In relazione a quanto sopra esposto e dai dati indicati nella documentazione, risulta che il riconoscimento ....... da causa di servizio ... , avvenuta con Decreto in data 9 maggio 2013, n. .... della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, a recepimento del parere del Comitato di Verifica ... in data 24 aprile 2012, è successivo all'estinzione del rapporto di impiego, quale militare, dell'interessato, essendo .... - transitato nelle aree funzionali del personale civile in data 17 settembre 2007”.

- ..... a dire del ricorrente, l’illegittimità del diniego espresso dall’Amministrazione resistente in considerazione del fatto che il decreto ministeriale con cui è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della patologia denunciata e l’ascrizione della stessa alla 6^ ctg. Tab. A, è successivo alla data del suo collocamento in congedo quale militare (il ricorrente dal 2007 è transitato quale dipendente civile).

Il Giudice precisa:

- Ora, rileva il Collegio che il provvedimento ministeriale impugnato nel presente giudizio si basa - sostanzialmente - sulle medesime ragioni ostative, tenuto conto che la soprariportata norma dell’art. 70 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133, era vigente al momento dell’adozione della gravata nota ministeriale del 21 dicembre 2017.

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DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.
note: Entrata in vigore del decreto: 25-6-2008.

OMISSIS

Art. 70
Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo e' esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.

1-bis In deroga alle disposizioni del presente articolo, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare ((nonché' al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)) si applica l'articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare.

2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del testo unico di cui al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.
-------------------------------------

LEGGE 6 agosto 2008, n. 133

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. ll decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, modificate o non convertite in legge.
3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, per l'esercizio della delega integrativa e correttiva del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, nonché del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, é prorogato di tre mesi.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 agosto 2008

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Scajola, Ministro dello sviluppo
economico

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa


Visto, il Guardasigilli: Alfano

Avvertenza:

Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 25 giugno 2008.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


ALLEGATO:


Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 331.
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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Fa seguito al post messo qui a pag. n. 9 da me il 24/01/2020 di cui alla sentenza del Tar. F.V.G.
------------------------------

Il CdS rigetta l'Appello del Ministero della Difesa e dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, tra l'altro si legge che il collega CC. non si è costituito in giudizio.

1) - negata l’attribuzione degli arretrati e dei benefici stipendiali di cui agli artt. 1801 e 2159 del d.lgs. n. 66 del 2001 correlati alla riconosciuta invalidità per causa di servizio, tra l'altro durante il periodo del cd. "Blocco stipendiale"

- in data 5 giugno 2012, il ricorrente CC. chiedeva l’accertamento della dipendenza da causa di servizio per una serie di patologie;

- In data 27 marzo 2013 la C.M.O. accertava l’infermità, individuandone la data di stabilizzazione nel 5 giugno 2012.

- il 26 febbraio 2014 il Comitato di verifica a sua volta deliberava la dipendenza da causa di servizio e l’Amministrazione si pronunciava in conformità, come da normativa, con decreto del 2 marzo 2015.

- in data 29 novembre 2015, il ricorrente con istanza chiedeva al CNA - Servizio trattamento economico dell’Arma, l’attribuzione dei benefici stipendiali previsti per gli invalidi per servizio. Il Ministero della Difesa riconosceva il beneficio solo dal 2 marzo 2015, data del decreto che aveva definito l’iter per la causa di servizio, individuando nello stesso il momento di cristallizzazione del diritto del dipendente.

- Da qui la richiesta al T.a.r. di anticipare la decorrenza del beneficio alla data di stabilizzazione della malattia (5 giugno 2012), ovvero, in denegata ipotesi, di accertamento della stessa da parte della C.m.o. (27 marzo 2013).

Il Tribunale adito, ha accolto parzialmente il ricorso del signor -OMISSIS-, individuando quale data corretta dalla quale computare la decorrenza del beneficio quella del 27 marzo 2013 (giorno della visita presso la C.M.O. e non il giorno della domanda)

- le amministrazioni .....hanno proposto in appello con un unico motivo. Senza nulla eccepire in ordine all’avvenuta individuazione quale termine di decorrenza del beneficio quello del primo accertamento da parte della C.m.o., lamentano esclusivamente la violazione dell’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, nonché dell’art. 1 del d.P.R. n. 122 del 2013: a loro avviso il primo giudice avrebbe infatti dovuto tenere conto della normativa sopravvenuta che, “congelando” le retribuzioni dei dipendenti pubblici, non avrebbe consentito di erogare alcunché all’interessato prima del 2015. La richiesta avanzata rientrerebbe nella disciplina citata in quanto non si riferirebbe ad arretrati, ma ad un beneficio economico attribuito “ex novo” in vigenza del richiamato blocco stipendiale. Da qui la sua necessaria decorrenza solo a partire dal 1° gennaio 2015, ovvero una volta venuto meno il regime normativo de quo.

Il CdS in Diritto precisa:

- L’art. 9 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, recante OMISSIS, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 ha previsto che «Per gli anni 2011, 2012 e 2013 OMISSIS

- La norma, che ha superato il vaglio della Corte costituzionale in ragione delle esigenze di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica contingenti al periodo, incontra quale eccezione espressamente declinata, quella delle voci legate a eventi straordinari quali, tra l’altro, la malattia. Nel caso di specie, l’art. 1801 del d.lgs. n. 66 del 2010, invocato dalla parte, prevede un beneficio una sola volta e nella misura massima, non riassorbibile e non rivalutabile pari all’1,25 % dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria. Ne è pertanto innegabile la riconducibilità ad una patologia fisica, peraltro riconosciuta come dipendente da causa di servizio, come tale esclusa dal regime di “blocco” evocato dalla difesa pubblica.

CONCLIDENDO:

- Per tale ragione l’appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata di condanna dell’Amministrazione a corrispondere al dipendente i maggiori importi dovuti per il periodo 27 marzo 2013- 2 marzo 2015, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali.

Allego unico file completo del giudizio del Tar in 1° grado.
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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Come sempre bisogna andare avanti per un diritto. Complimenti.
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Il CdS accoglie l'appello del ricorrente Ufficiale E.I. (Ten.Col.)

- impugna la sentenza .... che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso per l’accertamento del diritto al riconoscimento dei benefici economici previsti dal r.d. n. 348 del 1928 e dalla legge n. 539 del 1950, consistenti nell’abbreviazione di due ovvero di un anno dell’anzianità di servizio necessaria per la maturazione degli aumenti periodici di stipendio a favore degli invalidi per causa di guerra o di servizio.

il CdS ribalta la sentenza del Tar di Bari, con il seguente finale:

- La distinzione tra gli Ufficiali di grado più elevato (compresi gli “omogeneizzati”) e gli altri militari, ai fini delle modalità di attribuzione del beneficio, si collega quindi alla differenza nella struttura e nella progressione della retribuzione, la quale a sua volta discende dal fatto che la riforma del 1987 d’istituzione della RIA ha riguardato solo i secondi: tale differenza deriva direttamente dalla legge e non può essere obliterata, nemmeno adducendo (invero genericamente e, peraltro, a sfavore del lavoratore) delle “ragioni equitative”, dalla circolare del 9 novembre 2001, la quale non vincola il giudice e sul punto non può trovare applicazione, contrastando con fonti a essa sovraordinate.

- Pertanto, considerato che nel caso di specie viene in rilievo una patologia ascrivibile alla sesta categoria della tabella A (come attestato dal verbale della CMO del 9 settembre 2002, doc. 7 del Ministero), deve essere accertato il diritto dell’appellante all’abbreviazione di due anni dell’anzianità, agli effetti della determinazione dello stipendio, con decorrenza dal riconoscimento della dipendenza dell’invalidità da causa di servizio.


P.Q.M.

- Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara ammissibile e accoglie il ricorso di primo grado e, per l’effetto, accerta il diritto dell’ufficiale in questione all’abbreviazione di due anni dell’anzianità, agli effetti della determinazione dello stipendio, con decorrenza dal riconoscimento della dipendenza dell’invalidità da causa di servizio; compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.


N.B.: Cmq. leggete il tutto direttamente dall'allegato.
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