Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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panorama
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da panorama »

Ciao naturopata,
come saprai, io ho postato diverse sentenze ma, cmq. ad oggi, il Ministero della Difesa e il C.G.A.CC. non hanno cambiato orientamento (penso che anche le altre Amministrazioni adottano la disposizione Ministeriale), quindi, loro corrispondono le somme dovute dalla data del riconoscimento della C.d.S. da parte del Comitato con il previsto parere.
Poi, ogni persona è libera di decidere se accettare la somma che dicono loro ho scegliersi l'avvocato anche sostenendo soldi di tasca.


naturopata
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da naturopata »

panorama ha scritto:Ciao naturopata,
come saprai, io ho postato diverse sentenze ma, cmq. ad oggi, il Ministero della Difesa e il C.G.A.CC. non hanno cambiato orientamento (penso che anche le altre Amministrazioni adottano la disposizione Ministeriale), quindi, loro corrispondono le somme dovute dalla data del riconoscimento della C.d.S. da parte del Comitato con il previsto parere.
Poi, ogni persona è libera di decidere se accettare la somma che dicono loro ho scegliersi l'avvocato anche sostenendo soldi di tasca.
Ciao Panorama,

certo che so che hai postato tante sentenze, tuttavia, magari, se qualcuno non legge tutti i post precedenti, o è nuovo, saprà che quella Circolare è assurda e se vuole può ricorrere, quindi l'ho solo specificato per qualcuno, magari distratto che potrebbe anche non notare che è del 2006.
panorama
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da panorama »

Ok,
però il prossimo ricorrente deve CHIEDERE che quella disposizione Ministeriale e del C.G.A. venga dichiarata illegittima, solo così il Ministero elaborerà una nuova disposizione che farà decorrere il beneficio economico come era un tempo, ossia, dalla data di domanda del riconoscimento della CdS.
ciao
panorama
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

Messaggio da panorama »

Ricorso perso in quanto il 12/11/2003 è stato posto in congedo per superamento periodo MAX di aspettativa e l'aggravamento è stato riconosciuto il 20/11/2003.
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1) - aggravamento della causa di servizio, riconosciuta, per cumulo, dalla CMO di La Spezia in data 20 novembre 2003.

2) - L’amministrazione ...... ha respinto la richiesta in considerazione del fatto che al predetto è stata riconosciuta la infermità ........... dopo il suo collocamento in congedo.

3) - Infatti, lo stesso, in quella data, è stato collocato in congedo perché il giorno 12 novembre 2003 aveva superato il periodo massimo di aspettativa.

4) - il Consiglio di Stato, in sede consultiva, si è espresso nel senso che l’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio ed iscritta a categoria consente gli incrementi stipendiali, anche nel caso in cui tale infermità sia riconosciuta dopo il transito in congedo (Cons. St., Sez. I, parere 1399 del 2009).

5) - Di contrario avviso si è espresso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, che, invero, ha ritenuto come tale beneficio possa essere attribuito al dipendente solo nel caso in cui il riconoscimento dell’infermità e la sua iscrizione a categoria siano avvenuti in costanza di servizio, essendo insufficiente che l’infermità sia stata contratta in servizio ( Cons. St., sez. IV, nn. 1502/2012 e 3591/2010).

6) - Ritiene il Collegio di dover aderire a tale secondo orientamento interpretativo anche in relazione al dato testuale degli artt. 117 e 120 del Regio Decreto citato che, con riferimento al personale congedato, concedeva tale beneficio nel solo caso di richiamo in servizio.

7) - nel caso di specie il ricorrente è stato posto in congedo formalmente il 20 novembre 2003, avendo maturato il periodo massimo di aspettativa in data 12 novembre 2003.

8) - Quindi, il predetto da tale ultima data non era più in attività di servizio, atteso che l’ulteriore periodo temporale, sino al 20 novembre 2003, deve considerarsi prestato quale funzionario di fatto e, conseguentemente, lo stesso non può essere considerato “in costanza di rapporto di impiego”.

N.B.: rileggi i punti n. 7 e 8.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201803698, - Public 2018-04-03 -

Pubblicato il 03/04/2018


N. 03698/2018 REG. PROV. COLL.
N. 11673/2004 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11673 del 2004, proposto da:
D.. Pasquale, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro
Ministero della Difesa, Stato Maggiore della Marina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Inpdap, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Pancari, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Beccaria, 29;

Inps, non costituito in giudizio;

Per la declaratoria
dell’attribuzione dei benefici stipendiali di cui agli artt. 117 e 120 del r.d. 3458/28 previsti per i militari invalidi di guerra e di servizio nell'ulteriore misura dell'1,25%.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore della Marina e di Inpdap ;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 2 febbraio 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Preliminarmente deve essere disposta la estromissione dal processo dell’INPS (subentrato all’INPAP), per difetto di legittimazione passiva, non afferendo, la questione oggetto di scrutinio, ad evenienze pensionistiche.

Nel merito.

La giurisdizione sulla controversia appartiene al giudice adito (Cons. St., sez. IV, n.7447/2010), attenendo ad aspetti connessi al rapporto di pubblico impiego.

Il ricorrente, Capo di seconda classe della Marina Militare, ha chiesto l’attribuzione dell’incremento economico previsto dall’allora vigente Regio Decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 in considerazione dell’aggravamento della causa di servizio, riconosciuta, per cumulo, dalla CMO di La Spezia in data 20 novembre 2003.

L’amministrazione resistente ha respinto la richiesta in considerazione del fatto che al predetto è stata riconosciuta la infermità ascritta alla 6° categoria dopo il suo collocamento in congedo.

Infatti, lo stesso, in quella data, è stato collocato in congedo perché il giorno 12 novembre 2003 aveva superato il periodo massimo di aspettativa.

Sul punto, invero, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, si è espresso nel senso che l’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio ed iscritta a categoria consente gli incrementi stipendiali, anche nel caso in cui tale infermità sia riconosciuta dopo il transito in congedo (Cons. St., Sez. I, parere 1399 del 2009).

Di contrario avviso si è espresso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, che, invero, ha ritenuto come tale beneficio possa essere attribuito al dipendente solo nel caso in cui il riconoscimento dell’infermità e la sua iscrizione a categoria siano avvenuti in costanza di servizio, essendo insufficiente che l’infermità sia stata contratta in servizio ( Cons. St., sez. IV, nn. 1502/2012 e 3591/2010).

Ritiene il Collegio di dover aderire a tale secondo orientamento interpretativo anche in relazione al dato testuale degli artt. 117 e 120 del Regio Decreto citato che, con riferimento al personale congedato, concedeva tale beneficio nel solo caso di richiamo in servizio.

Tale orientamento è stato poi ribadito nell’art. 1801 del D.L. 15 marzo 2010, n. 66, dopo che l’art. 70, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2008 ha, a far data dal 1° gennaio 2009, abrogato l’indicata norma, abrogazione confermata dall’art. 2268, comma 1, del D.Lgs. n. 66 cit..

Ora, nel caso di specie il ricorrente è stato posto in congedo formalmente il 20 novembre 2003, avendo maturato il periodo massimo di aspettativa in data 12 novembre 2003.

Quindi, il predetto da tale ultima data non era più in attività di servizio, atteso che l’ulteriore periodo temporale, sino al 20 novembre 2003, deve considerarsi prestato quale funzionario di fatto e, conseguentemente, lo stesso non può essere considerato “in costanza di rapporto di impiego”.

Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.

La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dell’INPS, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Carmine Volpe





IL SEGRETARIO
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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ricorso Accolto.
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La questione riguarda anche la problematica circa data prima e dopo il congedamento.

In ultimo il Ministero della Difesa ha sostenuto che anche a voler prendere in considerazione la data della domanda di accertamento della causa di servizio, datata 23 dicembre 2011, allo stesso modo il beneficio richiesto non spetterebbe posto che a tale data era in corso il c.d. “blocco stipendiale” introdotto dall’art. 9, co. 1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, venuto meno a partire dal 1° gennaio 2015, per il solo personale che a tale data era in servizio.

La Corte dei Conti per quest'ultima parte sul blocco precisa:

Invero, seppure alla data di cessazione dal servizio vigeva il c.d. blocco stipendiale, come invocato dal Ministero convenuto, tuttavia dall’espressione contenuta nell’art. 9, co. 1, del D.L. n. 78/2010, “al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva”, non appare preclusa l’attribuzione del beneficio in discussione trattandosi pur sempre di una situazione non rientrante nell’ordinaria dinamica del trattamento economico.

N.B.: per comprendere al meglio le motivazioni Vi invito a leggere il tutto qui sotto.
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PUGLIA SENTENZA 259 10/04/2018
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PUGLIA SENTENZA 259 2018 PENSIONI 10/04/2018
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Sent 259/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico
Consigliere dott. Pasquale Daddabbo

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 33618 del registro di segreteria, proposto dal sig. T. C. D. (C.F.: Omissis), nato ad Omissis (Omissis) in data Omissis e residente in OMISSIS (Le) OMISSIS, elettivamente domiciliato in Magliano (Le) alla Omissis, presso lo studio dell'avv. Antonio Castello che lo rappresenta e difende,

contro
Ministero Della Difesa - Direzione Generale per il personale militare IV reparto - 9° divisione trattamento economico sottufficiali, graduati e militari di truppa,

avverso
la nota prot. n. M_DGMILREG20170343844 datata 5.6.2017 di rigetto della richiesta di riconoscimento dei benefici economici di cui all'art. 1801 del D.lgs. n. 66/2010.

Visto il D. Lgs. n. 174/2016;

Udito, nella pubblica udienza del 20 marzo 2018, l’avv. Antonio Castello per il ricorrente; non comparso il Ministero convenuto.

FATTO

Il sig. T. C. D., già sottufficiale della Marina Militare in congedo dal 9.2.2012, con ricorso depositato in data 1° agosto 2017 e notificato insieme al decreto di fissazione d’udienza in data 29.9.2017, ha esposto, per quel che rileva in questa sede, che:

- con verbale n. 13 nel 1994 veniva riconosciuto dalla C.M.O. di La Spezia affetto da OMISSIS, dipendente da causa di servizio,

- in data 23.12.2011 presentava istanza di aggravamento della predetta patologia,

- in data 9.2.2012, la 2^ C.M.O. di Taranto, con verbale BL/S n. 103, lo giudicava permanentemente non idoneo al servizio M.M. inc/to. e non idoneo alla riserva. Da porre in congedo assoluto a far data dal 9.2.2012, come comunicato dal Ministero della Difesa con decreto n. 1057 del 16.4.2012,

- in data 10.9.2013, la C.M.O. di Taranto con verbale mod. B n. 349/MM diagnosticava le infermità:
a) OMISSIS (ascrivibile in Tabella A, categoria 8)

e b) OMISSIS (ascrivibile in Tabella A, categoria 5),

- con decreto n. 912 del 14.6.2016 il Ministero della Difesa, sulla base del conforme parere espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, riconosceva la dipendenza da causa di servizio delle predette patologie,

- di conseguenza, al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici stipendiali ora previsti dall'art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010, inoltrava, anche a mezzo PEC, varie istanze, tra cui:

a) quella del 12.12.2016 rivolta all'Ufficio Pensioni della Direzione di Commissariato di Taranto,

b) quella del 12.5.2017 rivolta al Ministero Della Difesa Direzione Generale per il personale militare IV reparto - 9° divisione trattamento economico sottufficiali, graduati e militari di truppa,

- il Ministero Della Difesa con nota prot. n. M DGMILREG20170343844 del 5.6.2017 rigettava la richiesta di riconoscimento dei benefici richiesti e la Direzione di Commissariato M.M. - Taranto della Marina Militare comunicava il predetto diniego con la conseguente nota prot. n. M_DMCOMTA0044582, datata 28.6.2017,

- il rigetto era motivato sulla base del fatto che i provvedimenti giuridico amministrativi utili al riconoscimento del beneficio demandato fossero stati emanati successivamente alla data di collocamento in congedo.

Così esposti i fatti di causa il ricorrente ha impugnato il diniego opposto dall’amministrazione della Difesa deducendo che nella specie sussistono tutti i presupposti previsti dall’art. 1801 del D. Lgs. n. 66/2010 per conseguire la maggiorazione del 2,50% dello stipendio in quanto egli aveva avanzato l’istanza tesa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ancor prima della cessazione dal servizio stesso e che subordinare il riconoscimento di un diritto del cittadino alle lungaggini procedurali comporterebbe una grave compromissione del principio di buon andamento della P.A. e, prima ancora, del principio di uguaglianza: ha invocato l’orientamento giurisprudenziale espresso in alcune sentenze del giudice della pensioni che slega il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010 dalla data del provvedimento accertante la causa di servizio.

In base alle predette deduzioni il ricorrente ha concluso chiedendo di dichiarare il diritto a godere dei benefici economici previsti dall'art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010 e di condannare il Ministero della Difesa al pagamento del trattamento economico richiesto nella misura del 2,50 per cento, come previsto per la quinta categoria della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria con decorrenza da ogni singolo rateo ai sensi dell'art. 429 cpc ed oltre interessi anatocistici dalla data del presente ricorso giudiziario, con condanna del Ministero della Difesa alla refusione delle spese, diritti, compenso ed onorari di causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Il Ministero della Difesa, costituito in giudizio con memoria depositata in data 15.12.2017, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione della Corte dei conti in materia osservando che la pretesa avanzata col presente gravame ha per oggetto la corresponsione di un emolumento stipendiale e, quindi, di un beneficio economico discendente da un rapporto di pubblico impiego. Nel merito ha dedotto l’infondatezza del gravame sostenendo che in base alla disciplina già dettata dagli artt. 117 e 120 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, successivamente estesa agli invalidi per servizio ed ora riportata nell’art. 1801 del D. Lgs. n. 66/2010, è necessario che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta si realizzi in costanza di servizio.

In proposito ha richiamato il parere del Consiglio di Stato (n. 4315/2014 in data 22 ottobre 2014) secondo cui gli effetti dei benefici connessi con il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte decorrono dal “provvedimento previsto nell’art. 14, comma 1, del predetto DPR n. 461 del 2001” e, cioè, dal momento dell’adozione “del decreto con cui l’amministrazione attiva recepisce il parere tecnico espresso dal Comitato di Verifica, parere specificatamente e funzionalmente incentrato sulla ricostruzione del nesso causale tra attività di servizio e patologia riconosciuta. Il Ministero resistente ha osservato che nella specie tali atti sono intervenuti dopo il congedo del ricorrente in quanto il Comitato di Verifica si è espresso con parere n. 23679/2014 in data 21 novembre 2014, riconoscendone la dipendenza da causa di servizio e con decreto n. 912 in data 14 giugno 2016, la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva ha recepito il citato parere del Comitato di Verifica, così sancendo la dipendenza da causa di servizio delle predette infermità. In ultimo il Ministero della Difesa ha sostenuto che anche a voler prendere in considerazione la data della domanda di accertamento della causa di servizio, datata 23 dicembre 2011, allo stesso modo il beneficio richiesto non spetterebbe posto che a tale data era in corso il c.d. “blocco stipendiale” introdotto dall’art. 9, co. 1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, venuto meno a partire dal 1° gennaio 2015, per il solo personale che a tale data era in servizio.

In base alle suesposte deduzioni difensive il Ministero ha concluso per l’inammissibilità ovvero per l’infondatezza del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.

All’udienza del 23.1.2018 è stata disposta l’acquisizione di documentazione istruttoria mentre all’udienza del 20.3.2018 l’avv. Antonio Castello per il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso riportandosi alle argomentazioni degli atti scritti. Il giudizio, non comparso il Ministero della Difesa, è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

DIRITTO

Il sig. T. C. D. lamenta il mancato riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 1801 del D. Lgs. n. 66/2010 a valere sul suo trattamento di pensione con rideterminazione della pensione stessa.

La giurisprudenza non è univoca nella individuazione del giudice competente in materia, essendo – per alcuni versi – affermato che il riconoscimento dei benefici, pur avendo riflessi pensionistici, attiene esclusivamente alla progressione stipendiale, mentre – per altri versi - si valorizza la valutabilità di tali benefici ai fini pensionistici, con l’effetto - rispettivamente - di negare (cfr., tra l’altro, Sez. I n. 180 del 2009) ovvero di affermare la giurisdizione della Corte dei conti (così Sez. II n. 435 del 2010 e n. 166 del 2014).

Reputa questo giudice di condividere in proposito l’orientamento giurisprudenziale espresso da ultimo con la sentenza n. 1064/2015 della Sezione seconda d’appello, che ha ritenuto appartenere alla cognizione della Corte dei conti una controversia simile a quella all’odierno esame.

Il giudice di appello ha valorizzato il fatto che in tale giudizio, come nel caso di specie, era in discussione la spettanza o meno dei benefici previsti dagli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458 del 1928 ai soli fini della determinazione della base pensionabile e, quindi, ai soli fini pensionistici, senza cioè che la questione avesse una qualche incidenza sul rapporto di servizio.

E’ stato, quindi, richiamato l’orientamento costantemente espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni attiene - a norma degli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214 del 1934 - al contenuto dei provvedimenti che concedono, rifiutano o riducono la pensione, ledendo il diritto dell’ex dipendente in ordine all’an ed al quantum di essa, ed ha quindi per oggetto ogni questione relativa agli elementi formativi del diritto alla pensione e alle condizioni che determinano il diritto stesso in relazione all’ammontare e alla durata dell’assegno pensionistico, ancorché la decisione implichi un’indagine sul contenuto degli atti amministrativi attributivi dell’assegno, non influendo tale indagine sul pregresso rapporto di lavoro ma solo sul trattamento pensionistico; con la conseguenza che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti allorché non si controverta sulla legittimità di provvedimenti che incidono sul rapporto di servizio, ma soltanto della determinazione della pensione in applicazione di benefici economici che andrebbero concessi ai soli fini pensionistici (cfr. Cass. SS.UU. n. 12722 del 2005 e n. 12 del 2007 e giurisprudenza ivi richiamata).

Questo è quanto si verifica nel caso di specie, tenuto conto che il riconoscimento dei benefici di cui trattasi è stato richiesto dal T. C. D. in data successiva alla cessazione dal servizio e ai soli fini del la riliquidazione del trattamento pensionistico; la domanda appartiene, quindi, per le ragioni sopra indicate, alla cognizione della Corte dei conti.

Nel merito occorre accertare se al sig. T. C. D. spettino i benefici previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458 del 1928 e alla legge n. 539 del 1950 e da ultimo dall’art. 1801 del D. Lgs. n. 66/210 per i dipendenti pubblici che siano affetti da infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e ascrivibili a categoria pensionistica.

Tali benefici consistono in un incremento stipendiale spettante una tantum in favore di coloro che, in costanza di rapporto di impiego, abbiano ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibili ad una delle categorie della tabella A. L’aumento è pari al 2,50% dello stipendio, per le infermità dalla I alla VI categoria e all’1,25%, per le infermità dalla VII alla VIII categoria.

Dagli atti di causa emerge che la CMO di La Spezia con verbale n. 13 del 29.10.1994 aveva già riconosciuto dipendente da causa di servizio la patologia dell’apparato uditivo del ricorrente anche se all’epoca non era ascrivibile a categoria di pensione. Tale riconoscimento ai sensi dell’art. 5bis del D.L. 387/1987 risultava definitivo, ai fini che qui interessano, posto che tale norma faceva salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie solo per il caso di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo.

Ciò posto deve anche rilevarsi, con riguardo all’ascrivibilità di tale malattia, che il ricorrente in data 23.12.2011, prima della cessazione dal servizio, ha indirizzato apposita istanza tesa, tra l’altro, al riconoscimento dell’aggravamento della patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio e che la CMO di Taranto si è espressa sull’idoneità al servizio con verbale n. 103 del 9.2.2012 e sull’aggravamento ed ascrivibiltà alla V^ categoria tabellare in una successiva seduta del 10.9.2013. Tale situazione ha comportato la cessazione dal servizio del ricorrente prima ancora della classificazione della malattia già da tempo riconosciuta dipendente da causa di servizio.

La ascrivibilità della patologia dell’apparato uditivo è risultata, quindi, tardiva rispetto alla cessazione dal servizio per causa imputabile all’amministrazione stessa che non ha rispettato quanto dettato dall’art. 168 del D.Lgs. n. 66/2010, a mente del quale, dal verbale della commissione medico ospedaliera, devono risultare il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell’infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonché' l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al servizio o altre forme di inabilità.

Fermo restando il risalente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, l’indicazione della categoria a cui era ascrivibile per aggravamento la patologia in discussione, pur indicata nel verbale della CMO di Taranto del 10.9.2013, deve farsi, quindi, risalire al precedente verbale del 9.2.2012 allorquando la stessa Commissione si è espressa per l’inidoneità al servizio, determinando in tal modo la cessazione dal servizio stesso del ricorrente.

Sussistono, quindi, in capo al ricorrente i presupposti previsti dal richiamato art. 1801 del D. Lgs. n. 66/2010 per ottenere il beneficio dell’aumento del 2,50% sullo stipendio in godimento all’atto della cessazione dal servizio con conseguente diritto alla rideterminazione della pensione.

Invero, seppure alla data di cessazione dal servizio vigeva il c.d. blocco stipendiale, come invocato dal Ministero convenuto, tuttavia dall’espressione contenuta nell’art. 9, co. 1, del D.L. n. 78/2010, “al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva”, non appare preclusa l’attribuzione del beneficio in discussione trattandosi pur sempre di una situazione non rientrante nell’ordinaria dinamica del trattamento economico.

In base a quanto fin qui esposto deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento di pensione in godimento con l’inclusione nella base pensionabile del beneficio di cui all’art. 1801 del D. Lgs. n. 66/2010 ed alla corresponsione dei ratei arretrati maggiorati da interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi secondo i principi di cui alla sentenza n. 10/QM/2002 delle SS.RR. della Corte dei Conti, a far data dalla scadenza dei singoli ratei sino all’effettivo soddisfo

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n. 33618 e per l’effetto riconosce il diritto del sig. T. C. D. alla rideterminazione del trattamento di pensione in godimento con l’inclusione nella base pensionabile del beneficio di cui all’art. 1801 del D. Lgs. n. 66/2010 ed alla corresponsione dei ratei arretrati maggiorati da interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi secondo i principi di cui alla sentenza n. 10/QM/2002 delle SS.RR. della Corte dei Conti, a far data dalla scadenza dei singoli ratei sino all’effettivo soddisfo.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente che si liquidano nell’importo di €. 1.000,00, oltre accessori da distrarsi a favore del difensore antistatario.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 20 marzo 2018.
IL GIUDICE
F.to (Pasquale Daddabbo)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.
IL GIUDICE


F.to (Pasquale Daddabbo)

Depositata in Segreteria il 10/04/2018


Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)


In esecuzione del provvedimento del G.U.P., ai sensi dell’art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.
Bari, 10/04/2018
Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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Ricorso Accolto.

1) - ricostruzione della carriera stipendiale dal 13/11/1979 al 1989, anno del congedo, con attribuzione dei benefici previsti dall’art. 117, lett. b), del r.d. 3458/1928 e conseguente rivalutazione della buonuscita, il tutto con gli interessi legali, la rivalutazione monetaria e le spese di giustizia;

2) - il ricorrente – S. Tenente dei Carabinieri, in congedo dal 13 agosto 1989 – chiede l’accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera e, segnatamente, all’aumento dell’anzianità di servizio ai fini economici con decorrenza dal 13 novembre 1979, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 della legge n. 539 del 1950 e 117 del R.D. n. 3458 del 1928.

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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201807404, - Public 2018-07-04 -
Pubblicato il 04/07/2018


N. 07404/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00487/2013 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 487 del 2013, proposto da
Amedeo Colaiacomo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Funari e Antonio Funari, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Funari in Roma, via Girolamo da Carpi n. 1;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.;

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t.;
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera stipendiale dal 13/11/1979 al 1989, anno del congedo, con attribuzione dei benefici previsti dall’art. 117, lett. b), del r.d. 3458/1928 e conseguente rivalutazione della buonuscita, il tutto con gli interessi legali, la rivalutazione monetaria e le spese di giustizia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 maggio 2018 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 3 gennaio 2013 e depositato il successivo 17 gennaio 2013, il ricorrente – S. Tenente dei Carabinieri, in congedo dal 13 agosto 1989 – chiede l’accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera e, segnatamente, all’aumento dell’anzianità di servizio ai fini economici con decorrenza dal 13 novembre 1979, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 della legge n. 539 del 1950 e 117 del R.D. n. 3458 del 1928.

In particolare, il ricorrente espone quanto segue:

- essendo stato giudicato in data 13 novembre 1979 “invalido per servizio di 7^ categoria” dalla C.M.O. dell’Ospedale Militare di Roma, il successivo 14 febbraio 1980 inoltrava domanda al Comando Legione CC. Lazio per chiedere i benefici “spettanti ai sensi delle suddette leggi”;

- la domanda de qua veniva rigettata con nota del 22 febbraio 1980, riportante – a supporto della decisione adottata - la motivazione che i benefici in discussione “possono essere applicati solo quando all’interessato sia stato liquidato l’equo indennizzo”;

- non condividendo la posizione assunta dall’Amministrazione e, comunque, avendo ottenuto la concessione dell’equo indennizzo con decreto n. 1244 del 14 settembre 1984, reiterava la stessa domanda nel 1985, 1989, 1993 e 1997, al fine di evitare il maturare del termine prescrizionale, finché – con atto dispositivo n. 288 del 12 gennaio 1998 – gli veniva riconosciuto l’incremento dell’1,25% dello stipendio tabellare, con decorrenza dal 7 gennaio 1985;

- tale atto dispositivo era, però, oggetto di annullamento con nota del 24 febbraio 1998, “in quanto il beneficio richiesto non può essere attribuito significando che l’interessato è stato collocato in congedo il 14.08.1989”;

- con successiva nota del 9 aprile 1998 l’Amministrazione precisava che “cionondimeno, si attribuirà il beneficio in questione secondo le disposizioni vigenti alla data del 07/01/85” e, conseguentemente, nel mese di novembre 1998 riceveva la somma di L. 313.700 per “liquidazione dei benefici per il periodo 01.11.1979/01.02.1981” per scatto anticipato, con relativo assorbimento all’atto della “normale progressione economica”;

- ciò detto, presentava ulteriori domande, “tendenti ad ottenere il beneficio con il rispetto dell’art. 117 anche per il periodo successivo al 1981”;

- atteso che tali domande “non diedero nessun esito,… in data 20.10.2001 .. inoltrò ricorso straordinario al Capo dello Stato”, poi sfociato nel decreto 5 novembre 2004, reso sui pareri favorevoli del Ministero della Difesa e del Consiglio di Stato, di accoglimento dell’azione proposta “con conseguente obbligo dell’Amministrazione di assumere gli ulteriori provvedimenti di sua competenza” in conformità ai principi elencati;

- con A.D. n. 14818 del 2 maggio 2006 l’Amministrazione attribuiva uno scatto aggiuntivo dell’1,25% dello stipendio in godimento al 13.11.1979, per un ammontare di L. 39.375 annue lorde, “non rivalutabile e non riassorbile”;

- tenuto conto della mancata corresponsione degli arretrati di competenza da parte dell’INPDAP “dal 14.8.1989 ad oggi” ma anche del mancato riconoscimento di un “secondo scatto” per l’aggravamento subito, presentava due ricorsi alla Corte dei Conti, sfociati rispettivamente nella sentenza n. 44 del 14 gennaio 2011 di inammissibilità per difetto di giurisdizione e nella sentenza di rigetto n. 1433/2011 (avverso la quale “è pendente ricorso in appello”).

Tutto ciò detto, il ricorrente denuncia che – mediante l’adozione dell’A.D. 14818 del 2 maggio 2006, comportante il mero riconoscimento di L. 39.375 “quale somma corrispondente all’1,25% dello stipendio”, in dichiarata applicazione, tra l’altro, della “circolare n. GPM/IV/11^/CD/139758 datata 09.11.2001” – il Ministero della Difesa ha operato in spregio del disposto dell’art. 117 del R.D. n. 3458 del 1928, prescrivente – come noto – il beneficio dell’anticipazione di un anno sulla maturazione dello scatto stipendiale, connotato, tra l’altro, da carattere “permanente ed imprescrittibile”, e – a seguito, peraltro, del computo dell’incidenza di tale beneficio sullo stipendio e, conseguentemente, sulla pensione per una somma pari a L. 3.607.414 – chiede, in conclusione, di:

- accertare la spettanza del beneficio richiesto nei termini dal predetto indicati, ossia mediante il ricalcolo dello scatto “al fine di evitare il riassorbimento “strisciante” ai sensi dell’art. 117 di cui sopra (senza rilevanza alcuna di quanto riportato nella “circolare del 2001” e nella legge sulla r.i.a., entrata in vigore nel 1987), sulla base, tra l’altro, della corretta individuazione del livello dello stipendio in godimento alla data del 13 novembre 1979 (indicato nel VI, anziché V, preso in considerazione nell’A.D. n. 14818 del 2006);

- condannare l’Amministrazione intimata alla ricostruzione dei carriera stipendiale con i benefici in esame dal 13 novembre 1979 al 1989 (congelamento) e, dunque, alla corresponsione delle somme a tale titolo dovute e non corrisposte anche in relazione all’indennità di “buonuscita”, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Con atto depositato in data 28 gennaio 2013 si è costituito il Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il quale – il successivo 11 gennaio 2018 – ha prodotto documenti e, precipuamente, una relazione dell’Ufficio Contenzioso del citato Comando, corredata da allegati, in cui – a seguito di una rappresentazione dell’evoluzione della vicenda nel tempo – è posto in evidenza, in sintesi, quanto segue: - come disposto nella circolare n. GPM/IV/11^/CD/139758 del 9 novembre 2001, per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ascrivibili alle due classi 7^ e 8^ della tabella A il beneficio di cui si discute “deve computarsi applicando la ragione percentuale” dell’1,25%; - ciò detto, i provvedimenti di diniego opposti al ricorrente sono in linea con la citata circolare, specie nella parte in cui si afferma la necessità dell’intervento del provvedimento di ascrivibilità ad una delle categorie di pensione di cui alla Tabella A…. durante la permanenza in servizio e non dopo il collocamento in congedo”.

Il successivo 4 aprile 2018 anche il ricorrente ha prodotto documenti.

Con memoria depositata 10 aprile 2018 il ricorrente ha essenzialmente ribadito il proprio diritto all’abbreviazione di un anno per la determinazione dello stipendio (e non, per contro, allo scatto aggiuntivo applicato dall’Amministrazione, oggetto, tra l’altro, di riassorbimento integrale).

Anche l’Amministrazione ha prodotto in data 20 aprile 2018 uno scritto difensivo, teso ad affermare non solo la correttezza degli importi stipendiali dalla predetta indicati ed a precisare che, “essendo stata soppressa” dal 1987 la “progressione economica per classi e scatti”, il calcolo del beneficio non poteva che essere elaborato applicando la percentuale dell’1,25% (con ulteriore evidenza della natura di “emolumento fisso non riassorbibile” del beneficio in discussione), ma anche a contestare il cumulo di interessi e rivalutazione “sugli emolumenti arretrati dei pubblici dipendenti” ex art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 e, ancora, a eccepire l’estinzione del diritto per intervenuta prescrizione in “relazione a tutto il periodo antecedente al quinquennio dalla proposizione del ricorso…. o, al più, in relazione a tutto il periodo antecedente al quinquennio dalla proposizione, nell’anno 2009, del ricorso dinanzi alla Corte dei Conti”.

A fronte di tale memoria, in data 24 aprile 2018 il ricorrente ha prodotto una memoria di replica con cui ha eccepito la tardività dello scritto difensivo di cui sopra e, conseguentemente, affermato “la sua inutilizzabilità ai fini del presente giudizio”, aggiungendo - “per mero scrupolo difensivo” – la costante interruzione del termine prescrizionale e l’inopponibilità della normativa sulla R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) in quanto introdotta “solo successivamente” all’insorgenza del diritto al beneficio.

All’udienza pubblica del 16 maggio 2018 – nel corso della quale i difensori delle parti in causa hanno dichiarato di “volersi riportare agli scritti”, come da verbale – il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto ai sensi e nei termini di seguito indicati.

1.1. Al fine del decidere, appare opportuno porre in evidenza che – come desumibile da quanto rappresentato dalle parti in causa e, comunque, tenuto conto delle peculiarità che connotano l’azione proposta - la controversia in esame sostanzialmente investe i seguenti aspetti:

- la sussistenza o meno del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto un determinato trattamento stipendiale, in virtù del disposto dell’art. 117, comma 1, lett. b), del R.D. n. 3458 del 1928, differente da quello riconosciuto e, quindi, erogato a seguito dell’A.D. n. 14818 del 2006;

- la verifica, dunque, se – in termini generali - l’Amministrazione abbia provveduto nel rispetto della previsione in argomento;

- in caso di risposta positiva in relazione alla debenza del beneficio di cui all’art. 117 in esame nei termini e secondo le modalità esposte dal ricorrente e di risposta negativa in ordine alla corretta corresponsione del trattamento stipendiale conseguentemente spettante da parte dell’Amministrazione, l’effettiva maturazione o meno della prescrizione da quest’ultima opposta in “relazione al periodo antecedente al quinquennio dalla data di proposizione del ricorso o, al più, … al quinquennio dalla proposizione, nell’anno 2009, del ricorso dinanzi alla Corte dei Conti” (tenuto, peraltro, conto della piena valenza dell’eccezione de qua anche in virtù dell’espresso e formale richiamo – operato nel corso dell’udienza pubblica – dal difensore della citata Amministrazione agli scritti difensivi prodotti).

2. In via preliminare, il Collegio ravvisa validi motivi per affermare che la titolarità in capo al ricorrente del diritto al beneficio di cui all’art. 117 del r.d. n. 3458 del 1928 può essere ragionevolmente configurata in termini di situazione giuridica soggettiva già positivamente accertata o, comunque, indiscussa.

In tale senso, infatti, primariamente depongono:

- la nota del Comando Regione Carabinieri Lazio del 9 aprile 1998 (cfr. all. n. 11 al ricorso);

- l’esito del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal ricorrente nel 2001 e, specificamente, l’accoglimento di quest’ultimo con il decreto in data 5 novembre 2004, sulla base del parere del Consiglio di Stato, Adunanza della Sezione terza del 9 marzo 2004.

A conferma del pieno assoggettamento – ratione temporis – della vicenda in esame alla disciplina del r.d. in argomento si pongono, tra l’altro, i seguenti rilievi:

- nel richiamato parere si dà conto che “il solo presupposto per il beneficio è costituito dall’esistenza del verbale della Commissione medica con il quale, in costanza di servizio del dipendente, sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di una infermità ascrivibile ad una delle categorie di cui alla … tabella A, come si desume dall’art. 3 della ripetuta legge n. 539 del 1950”;

- la documentazione prodotta agli atti dal ricorrente prova che quest’ultimo è stato riconosciuto dalla C.M.O. dell’Ospedale Militare di Roma invalido “per servizio di 7^ categoria” con verbale in data 13 novembre 1979 (epoca in cui il predetto prestava – appunto - ancora servizio);

- l’art. 1801 del codice dell’ordinamento militare è - comunque - entrato in vigore solo nel 2010.
In conclusione, chiara si profila l’operatività dell’art. 117 in esame in relazione alla controversia in trattazione.

3. Ciò detto, deve essere valutata la correttezza dell’operato dell’Amministrazione e, precipuamente, la conformità di quest’ultimo al disposto dell’art. 117 del r.d. n. 3458 del 1928.

A tale fine appare opportuno ricordare che:

- il menzionato art. 117, al comma 1, dispone che “agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli in congedo è concessa, agli effetti della determinazione dello stipendio: …… b) l’abbreviazione di un anno se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguita la croce di guerra o abbiano riportato ferite di guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie giusta la tabella” annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, “o alla terza categoria giusta l’art. 101 del testo unico predetto”;

- ai sensi dell’art. 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539, “i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio”, con ulteriore precisazione – al successivo art. 3 – che “agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che alle strette dipendenze dello Stato e degli enti locali, abbiano contratto per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137”.

Ciò detto, la documentazione prodotta agli atti prova quanto segue:

- a fronte dell’avvenuto riconoscimento del beneficio in data 9 aprile 1998, nel mese di novembre del 1998 l’Amministrazione ha corrisposto al ricorrente la somma di L. 313.700, a titolo di “liquidazione dell’importo del beneficio per il periodo dall’1.11.1979 all’1.2.1981, data in cui viene assorbito dal miglioramento economico concesso per il contratto stipendiale dalla Legge 432/81”, con conseguente “divieto di reiterazione del beneficio già concesso” (cfr. anche note dell’Amministrazione dell’8 aprile 1999 e del 13 settembre 2001, di rigetto del “ricorso gerarchico”, e lettera del ricorrente del 15 marzo 2001);

- a seguito del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal ricorrente avverso la nota del 13 settembre 2001, il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha reso in data 9 marzo 2004 il parere in precedenza richiamato, in cui è dato leggere che “il beneficio in questione consiste in uno scatto di stipendio che ha effetti permanenti e, quindi, non è riassorbile né rivalutabile” e, conseguentemente, risulta statuita la spettanza dell’attribuzione del “richiesto beneficio stipendiale anche successivamente al 1° febbraio 1981, avendo l’interessato sempre interrotto i termini prescrizionali”, con il connesso obbligo dell’Amministrazione di “assumere gli ulteriori provvedimenti di sua competenza”;

- in asserita esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica datato 5 novembre 2004, emesso in esito a tale parere, con atto dispositivo n. 14818 del 2 maggio 2006 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha riconosciuto la spettanza al ricorrente della somma di L. 39.375 a fare data dal 13 novembre 1979, corrispondente a “nr. 1 scatto aggiuntivo del 1,25%” sullo stipendio (indicato in € 1.626,84).

Sulla base di quanto riportato, il Collegio ritiene che l’Amministrazione non abbia correttamente operato.

Tenendo sempre doverosamente conto che la controversia in esame riguarda il trattamento stipendiale del ricorrente a fare data dal 13 novembre 1979, ossia dal momento in cui la C.M.O. ha giudicato quest’ultimo “invalido per servizio di 7^ categoria”, fino alla data di collocamento in congedo dello stesso (“13.8.1989”), è doveroso ribadire – in stretta aderenza non solo con i contenuti del parere del Consiglio di Stato di cui sopra ma anche della pressoché unanime giurisprudenza in materia (cfr., tra le altre, TAR Lazio, Sez. II, 11 luglio 2016, n. 7927) – che:

- il beneficio previsto dall’art. 117 consiste nell’abbreviazione – per quanto attiene alla posizione del ricorrente – di un anno “dell’anzianità di servizio”, agli effetti della determinazione dello stipendio, ossia concretizza – in sintesi – una “abbreviazione di carriera”;

- il diritto al beneficio de quo sorge dal momento in cui si è verificata la condizione giuridica prevista dalla legge (rectius: il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, con ascrivibilità della stessa ad una delle categorie indicate) e non è affatto riassorbile in virtù della successiva progressione economica;

- tale constatazione costituisce – del resto – una stretta conseguenza delle peculiarità del beneficio in esame, nel senso che – consistendo quest’ultimo in un semplice “abbreviazione di carriera” – il vantaggio economico derivante a favore del dipendente non è rappresentato dall’astratta attribuzione di una somma di danaro, computabile ab initio in un preciso e determinato ammontare, bensì è dipendente dagli incrementi remunerativi della disciplina generale del trattamento economico;

- in sintesi, il beneficio de quo involge propriamente “i criteri di determinazione della carriera economica” del dipendente quale risultante dalla disciplina generale integrata con la norma agevolativa e, pertanto, non può dare origine a dislivelli retributivi suscettibili di riassorbimento (pena, tra l’altro, l’insorgenza – in caso contrario - di un’insanabile contraddizione con il fine, in senso lato indennitario, perseguito dal legislatore), bensì impone una costante applicazione del beneficio mediante la determinazione da parte dell’Amministrazione del trattamento economico con l’anticipazione prescritta.

In ragione di quanto detto:

- va riconosciuta l’inidoneità dell’atto dispositivo del 2 maggio 2006 dell’Amministrazione – prescrivente, a fare data dal 13 novembre 1979, “nr. 1 scatto aggiuntivo del 1,25%”, per un totale di L. 39.375 - a concretizzare un valido adempimento della decisione adottata in esito al ricorso straordinario al Capo dello Stato, giusto parere del Consiglio di Stato del 9 marzo 2004, e – in termini più generali – una corretta applicazione del disposto dell’art. 117 in esame;

- in stretta correlazione alle considerazioni di cui sopra, è meritevole di positivo riscontro la pretesa vantata dal ricorrente alla “ricostruzione della carriera stipendiale dal 13.11.1979 al 1989”, con conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere al corretto computo degli incrementi retributivi dovuti nel corso del periodo in trattazione in virtù dell’applicazione degli scatti convenzionali sul trattamento economico via via maturato, in aderenza a quanto prescritto dall’art. 117 del r.d. n. 3458 del 1928, e di rideterminare, altresì, l’indennità di buonuscita sulla base di quest’ultimi;

- sulle somme che, a tale titolo, risulteranno dovute dovranno essere, ancora, computati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, precisando – in riscontro, tra l’altro, a quanto rilevato dall’Amministrazione – che, a tali fini, dovrà essere tenuto conto del divieto di “cumulo” introdotto dalle leggi n. 412/1991 e n. 724/1994.

4. Come in precedenza riportato, l’Amministrazione eccepisce “l’estinzione del diritto per intervenuta prescrizione in relazione a tutto il periodo antecedente al quinquennio dalla proposizione del ricorso di che trattasi o, al più, in relazione a tutto il periodo antecedente al quinquennio dalla proposizione, nell’anno 2009, del ricorso dinanzi alla Corte dei Conti, con cui veniva chiesto il corretto conteggio dei benefici in esame”, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c. e dell’art. 2 della legge n. 428 del 1985 (rectius: prescrizione quinquennale).

L’eccezione de qua è infondata.

Al riguardo, è sufficiente osservare che:

- nel parere del Consiglio di Stato del 9 marzo 2004 è fissata la spettanza del diritto di cui si discute e, in particolare, è dato leggere che “sussistono le condizioni per l’attribuzione del richiesto beneficio stipendiale anche successivamente al 1° febbraio 1981, avendo l’interessato sempre interrotto i termini prescrizionali”;

- il ricorso alla Corte dei Conti, richiamato dall’Amministrazione resistente, è stato proposto in data 28 febbraio 2009 e, quindi, entro cinque anni a fare data di emissione del parere di cui sopra;

- dalla decisione della Corte dei Conti alla proposizione del presente ricorso non sono passati cinque anni;

- in ultimo ma non per questo meno importante, risulta noto che, già in virtù delle innovazioni normative introdotte con l’art. 69 della legge 18 giugno 2009, n. 69, anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha avuto modo di attribuire – seppure non negli stessi termini del Consiglio di Stato – il crisma dell’ottemperabilità della “decisione straordinaria” e, segnatamente, di riconoscere la vincolatività del parere reso dal Consiglio di Stato ed il connesso obbligo dell’Amministrazione di conformarsi ad esso (cfr. – in veste di pronuncia definibile “capofila” – 28 gennaio 2011, n. 2065). Preso così atto della sostanziale assimilabilità del decreto presidenziale ad un atto giurisdizionale specie sotto il profilo dell’individuazione degli strumenti di tutela, non è, dunque, affatto irragionevole riscontrare la piena operatività – in relazione alla vicenda in esame, connotata dalla definizione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato – del termine prescrizionale decennale ex art. 2953 c.c..

5. Per le ragioni illustrate, il ricorso va accolto ai sensi e nei termini in precedenza indicati.

Tenuto conto delle peculiarità della vicenda in esame, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 487/2013, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione resistente alla ricostruzione della carriera stipendiale del ricorrente dal 31 novembre 1979 al 1989 in stretta aderenza al disposto dell’art. 117, lettera b), del r.d. 3458 del 1928, con connessa rivalutazione dell’indennità di buonuscita, e, dunque, alla corresponsione delle somme al predetto dovute e non corrisposte, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei termini di legge.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 con l’intervento dei Magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
Roberto Vitanza, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonella Mangia Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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ricorso Straordinario perso, il motivo?

1) - riconoscere l'emolumento con decorrenza dalla data del decreto dell'Amministrazione di recepimento del parere del Comitato di Verifica anziché dalla data della domanda di riconoscimento della causa di servizio.

leggete il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201900403 - Public 2019-02-12 -

Numero 00403/2019 e data 11/02/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 19 dicembre 2018


NUMERO AFFARE 01670/2017

OGGETTO:
Ministero della difesa.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Pietro R.., contro Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare, avverso la decorrenza economica del pagamento degli arretrati per riconoscimento di causa di servizio - Marina Militare;

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 469709 del 25 agosto 2017, con cui il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;


Premesso e considerato.

1.) Con il ricorso in esame l’Ufficiale della Capitaneria di Porto Pietro R.. chiede l’annullamento o la disapplicazione della circolare del 28 novembre 2005 della Direzione Generale per il personale militare, in materia di benefici economici ex artt. 117 e 120 del r.d. 31 dicembre 1928, n. 3458.

Il ricorrente, che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio, con una istanza del 17 ottobre 2016 ha chiesto il pagamento degli arretrati relativi al beneficio in questione, con decorrenza 20 settembre 2006 (data di presentazione della domanda della causa di servizio).

2.) La Direzione di Commissariato di Augusta rispondeva negativamente con foglio in data 26 gennaio 2017 (notificato il 20 febbraio 2017), nella considerazione che, secondo la suddetta circolare, le infermità ascrivibili ad una delle otto categorie della tabella "A" annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137 e successive modificazioni, accertate dopo il 22 gennaio 2002, conferiscono titolo all'attribuzione del correlato beneficio stipendiale dalla data di emanazione del decreto con il quale l'Amministrazione recepisce il previsto parere del Comitato di Verifica.

3.) Il ricorrente si duole sostanzialmente dell’ingiustizia derivante dal fatto di vedersi riconoscere l'emolumento con decorrenza dalla data del decreto dell'Amministrazione di recepimento del parere del Comitato di Verifica anziché dalla data della domanda di riconoscimento della causa di servizio.

4.) Riferisce il Ministero che il rimedio in trattazione sarebbe inammissibile sia sotto il profilo di non lesività dell’atto impugnato, sia sotto il profilo della genericità dei motivi.

Nel merito ritiene il ricorso infondato.

5.) La Sezione ritiene di poter prescindere dalla eccezione di inammissibilità poiché il ricorso è infondato nel merito.

6.) Quanto alla decorrenza, evidentemente non satisfattiva della pretesa del ricorrente, che domanda che i benefici gli vengano riconosciuti dal 2006 (anno di presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio), occorre considerare che solo con il riconoscimento di entrambe le condizioni previste (dipendenza della lesione dal servizio ed ascrizione ad una delle categorie comprese tra la prima e l’ottava della tabella A) scatta il diritto al riconoscimento del beneficio.

Ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 461 del 29 ottobre 2001, ora trasfuso nell’art. 198 del d. lgs. del 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), spetta alla Commissione medico ospedaliera, in via esclusiva, il giudizio sulla diagnosi dell’infermità o della lesione e sulla sua iscrizione alla categoria di appartenenza (Cons. Stato, Sez. IV, 04-05-2011, n. 2683), con la conseguenza che correttamente l’Amministrazione ha fatto riferimento, anche sul piano della decorrenza temporale dei benefici, all’accertamento della Commissione medico ospedaliera di Taranto.

In linea con la suddetta novella normativa, con circolare prot. n. M_D GMIL_05 11^ CD 1013213 in data 28 novembre 2005, la Direzione Generale per il personale militare ha definitivamente chiarito che le infermità ascrivibili a una delle 8 categorie della Tabella "A", annessa alla l. 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, accertate dopo il 22 gennaio 2002, conferiscono titolo all'attribuzione del beneficio in argomento non più dalla data del processo verbale di accertamento bensì da quella di emanazione del decreto con il quale l'Amministrazione recepisce il parere del Comitato di Verifica.

7.) Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi infondata la pretesa del ricorrente di ottenere il riconoscimento dei benefici a far data dalla presentazione della domanda.

P.Q.M.

la Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Paolo Tronca Gabriele Carlotti




IL SEGRETARIO
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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Questi ricorsi non vanno fatti al Presidente della Repubblica, ma devono seguire il rito ordinario dei due gradi, difatti qui con un parere di m....ribaltano consolidata giurisprudenza del medesimo CDS e del TAR che invece ha sempre riconosciuto i benefici dalla data della domanda, anche se io ritengo che il periodo da prendere a base sia la data del verbale della C.M.O. che ascrive appunto la categoria a prescindere dal tempo che intercorra per il successivo decreto e fermo restando i 9 mesi per cui tutto il procedimento si dovrebbe concludere, ovvero se si va a visita oltre i 9 mesi per colpa addebitabile alla lentezza dell'amministrazione, la data di decorrenza sarà dal primo giorno successivo al 9 mese.
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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ricorso Accolto dal Tar

1) - diritto del ricorrente ad ottenere i benefici economici di cui agli artt. 117 e 120 del R.D 31 dicembre 1928, n. 3458 e Legge 15 luglio 1950, n. 539 (ora artt. 1801 e 2159 del Dlgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”) con decorrenza dal momento di presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della propria infermità e la declaratoria di accoglibilità della domanda formulata in data 16.11.2015 e reiterata con le osservazioni in data 10.12.2015;

2) - circolare del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. DPGM/IV/CD/139758 del 9 novembre 2001;
- circolare del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. M_D GMIL_05 11^CD 1013213 del 28 novembre 2005.

3) - A distanza di oltre tre anni, il Ministero della Difesa - su conforme parere del Comitato di Verifica - si pronunciava con decreto del 17 luglio 2007, riconoscendo l’infermità dipendente da causa di servizio; tuttavia, nel frattempo, il ricorrente, in data 3 ottobre 2005, aveva cessato il servizio presso l’Arma dei Carabinieri.

4) - In data 16 gennaio 2019 l’Amministrazione depositava memoria, asserendo che il diritto de quo non potrebbe sorgere in un momento successivo al rapporto di impiego, vale a dire in congedo, in una fase, cioè, in cui mancherebbe il rapporto di sinallagmaticità tra prestazione del servizio e retribuzione stipendiale.

Il TAR precisa:

5) - In particolare, il Collegio osserva che la controversia in esame pone una questione giuridica su cui il Consiglio di Stato si è già pronunciato in un caso analogo con sentenza n. 1881 del 28 marzo 2011, precisando che “benché il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio sia intervenuto soltanto successivamente alla collocazione in congedo dell’interessato […] sussistono tutti i presupposti per la concessione all’interessato dei benefici stipendiali”.

6) - In considerazione di tali circostanze sussistono, nella specie, tutti i presupposti per la concessione dei benefici stipendiali richiesti dal ricorrente e, inoltre, risulta altrettanto assodato che l'Amministrazione, per istruire e decidere la domanda di riconoscimento della causa di servizio, ha impiegato un tempo maggiore rispetto ai termini - sia pure non perentori - fissati per la conclusione del relativo procedimento che, per il principio fondamentale del "buon andamento" dell'azione amministrativa, giammai potrebbe ritorcersi a scapito del richiedente.

7) - Infine, quanto alla rilevanza delle circolari amministrative, consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis Sez. IV, 17 dicembre 2018, n. 7098) ha affermato che esse costituiscono mere norme interne, finalizzate a disciplinare l'attività di organi e uffici periferici, in quanto tali prive di rilevanza nell’ordinamento giuridico generale. Pertanto esse non hanno valore normativo o provvedimentale e non assumono carattere vincolante per i soggetti destinatari degli atti applicativi, i quali non hanno l'onere di impugnarle.

N.B.: rileggi i punti n. 6 e 7.
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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Appello incidentale del ministero accolto Corte dei Conti II^ Sez. Centrale d'appello sentenza n.153/2019. Evidenzio in neretto un colpo da campione di diritto di chi ha fatto questo appello:


Ebbene, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di primo grado, il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio deve intervenire, expressis verbis, “in costanza di rapporto di impiego” sicché il presupposto per la spettanza dell’indicato beneficio è duplice:
1) deve trattarsi di infermità dipendente da causa di servizio ed ascrivibile a
categoria di tabella A;
2) il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio deve avvenire in costanza di servizio. Detta ultima condizione trova la sua ratio giustificatrice proprio nella natura “stipendiale” del beneficio in questione il cui importo, infatti, è espressamente parametrato allo stipendio percepito.
Nella presente fattispecie non si rinvengono i presupposti per la concessione dell'invocato beneficio in quanto il militare è cessato dal servizio il 4/3/2005 mentre il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è intervenuto in data 4/4/2014 (v. DM n. 223/2014). Anche l’ascrizione dell'infermità "osteocondrite condilo femorale bilaterale" a categoria tabellare è intervenuta con processo verbale n. 715/E.1. del 16/06/2011, quindi in data finanche successiva alla cessazione dell'ultimo richiamo in servizio (24/12/2009).
Meraviglia, infine, che sia lo stesso D. A. ad eccepire l’inapplicabilità in fattispecie del Codice dell’Ordinamento Militare atteso che ne ha richiamato egli stesso numerose disposizioni nel corpo del proprio gravame, come nel ricorso di prime cure. A tale riguardo, basti solo rilevare che il ricorrente ha chiesto la riliquidazione della pensione privilegiata lamentando l’erroneità a tal fine del DM n. 353/2015 (di gran lunga successivo all’entrata in vigore del C.O.M.), provvedimento impugnato in questa sede.
Alla luce di quanto detto, la sentenza va riformata sul punto specifico non spettando al D. A. i benefici in questione.
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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Il Ministero della Difesa perde l'appello, sia per quanto riguarda il beneficio sia per la giurisdizione della CdC.

- appellata la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia n. 259/2018 del 10/4/2018

- Scatti per invalidità per causa di servizio.

1) - rideterminazione del trattamento di pensione in godimento con l’inclusione nella base pensionabile del beneficio di cui all’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010.

IN FATTO si legge:

2) - In particolare, il giudice di prime cure, dopo aver affermato che la controversia apparteneva alla cognizione della Corte dei conti, in quando pur venendo in rilievo benefici stipendiali, erano state prospettate questioni afferenti al trattamento pensionistico, reputava non preclusiva la circostanza che, alla data del collocamento in quiescenza, non si era verificata la condizione per fruire dell’indicato beneficio, ossia il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile ad una delle categorie indicate nella tabella A allegata al d.P.R. 915/1978.

IN DIRITTO si legge:

3) - Orbene, nella vicenda in esame è incontroverso che la cessazione dal servizio sia avvenuta prima della classificazione della malattia già da tempo riconosciuta dipendente da causa di servizio.

4) - Ma ciò non è in alcun modo imputabile all’appellato, essendo espressione della fisiologica evoluzione dell’iter procedurale.

5) - Essa, peraltro, è in piena continuità con l’orientamento del giudice amministrativo che, chiamato a pronunciarsi sulla spettanza dei benefici stipendiali, ha affermato che non può essere legittimamente invocato a supporto del provvedimento di diniego dei benefici medesimi il tempo impiegato per istruire e decidere la domanda di riconoscimento della causa di servizio.

6) - È stato, infatti ritenuta contraria al principio fondamentale del “buon andamento” dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost, come declinato dall’art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241, un’interpretazione della norma che ancorasse alla data del processo verbale medico la decorrenza degli effetti patrimoniali, poiché rimetterebbe, in definitiva, alla mera volontà dell’amministrazione, cui compete l’istruzione della pratica volta al riconoscimento medico della causa di servizio, la fissazione di tale decorrenza (cfr. Cons. St. sent. 1881/2011.

7) - Infine, infondata è la doglianza concernente la mancata valorizzazione della portata ostativa, all’accoglimento della domanda, del c.d. blocco stipendiale di cui al d.l. 78/2010.

8 - Come correttamente rilevato dal primo giudice, la vicenda per cui v’è causa è estranea alle ordinarie dinamiche del trattamento economico di attività.
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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Ricorso accolto al Tar Friuli Venezia Giulia di un collega CC., con riferimento alla data dell'accertamento presso la CMO dalla data del decreto con il quale veniva riconosciuto il diritto all’equo indennizzo.

- diniego dell'attribuzione degli arretrati e dei benefici stipendiali di cui agli artt. 1801 e 2159 del D.Lgs 66/2010

Il TAR scrive:

1) - Detta previsione è stata interpretata dalla più recente giurisprudenza (vd., per tutte, Cons. Stato, Sez. II, n. 6725 del 2019) nel senso di ritenere conforme al dettato normativo il possibile aggiornamento della misura dell’indennità ogni qual volta possa essere rivista l’ascrivibilità della patologia alle categorie comprese tra la I e la VI, ovvero tra la VII e l’VIII, essendo tuttavia pacifico che il beneficio in esame spetta sin “dal primo momento di avvenuto riconoscimento dell’infermità”, momento che necessariamente coincide con la data in cui si è compiuto l’accertamento da parte della Commissione Medica Ospedaliera (si veda, specie nelle premesse in fatto, T.A.R. Lazio, Roma, n. 4460 del 2011, nella parte in cui ha registrato la prassi di retrodatare la spettanza del beneficio economico, conformemente alle aspettative del ricorrente, osservata dall’Amministrazione in altra analoga occasione).

2) - Alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale richiamato, la tesi esposta dalla difesa erariale, secondo cui il diritto al beneficio sorgerebbe soltanto a seguito dell’emissione del decreto ministeriale, in cui viene definitivamente stabilita la categoria di assegnazione dell’infermità, non può essere condivisa, dovendosi al contrario rilevare che la misura del suddetto beneficio va pur sempre considerata suscettibile di revisione, restandone tuttavia immutata la originaria titolarità.
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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- Scatti per invalidità di servizio ai sensi dell’articolo 1801, 1813 e 2159 D.Lgs. 15.03.2010 n. 66 del Codice dell’Ordinamento Militare (ex artt.117-120) - (1,25% o 2,50%).
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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La CdC Calabria (sent. 2/2020) da ragione al collega della PolPen e Accoglie il suo ricorso sui benefici per invalidi per servizio.

Si legge:

1) - Ad avviso del ricorrente tale interpretazione è erronea e in contrasto con il disposto degli artt. 1801 e 1813 del Codice dell’ordinamento Militare (D. Lgs. N. 66/2010), che non vincola l’attribuzione del beneficio alla circostanza che il riconoscimento della causa di servizio avvenga in costanza del rapporto d’impiego.

2) - Secondo ormai pacifica giurisprudenza, il beneficio si traduce nell’applicazione alla base retributiva della ragione percentuale del 2,50% (per infermità ascrivibili dalla prima alla sesta) o dell’1,25% (per infermità ascrivibili alla settima e all’ottava categoria) (Corte dei Conti, Sez. II d’Appello, sent. n. 1064 del 28.12.2016).

La Corte precisa:

3) - Le censure prospettate dal ricorrente in relazione al predetto diniego appaiono fondate in quanto il Ministero risulta aver erroneamente connesso l’erogazione dei benefici richiesti alla data del provvedimento conclusivo del procedimento di accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ovvero del decreto dirigenziale che, uniformandosi al parere del Comitato di Verifica, sancisce la dipendenza di quest’ultima infermità da causa di servizio, mentre la stessa avrebbe dovuto essere riconosciuta con decorrenza dalla data della domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia, proposta in costanza di servizio, nel 2007.

4) - Il Consiglio di Stato ha precisato sul punto che, se è vero che in passato un filone giurisprudenziale aveva accolto la prospettazione del Ministero sul presupposto del carattere costitutivo dell'accertamento compiuto dalla commissione medica, tuttavia il predetto orientamento va disatteso posto che lo stesso “(…) in disparte le circolari richiamate dall'Amministrazione, che non possono certo derogare quanto disposto da una fonte primaria - subordina il beneficio a un requisito ulteriore, non previsto dalla legge (la quale solo pone l'ovvia condizione che l'invalidità sia "debitamente riconosciuta"), contraddice senza chiara motivazione a evidenti esigenze di solidarietà e si pone in contrasto con l'interpretazione resa a suo tempo dalla Commissione speciale dello stesso Consiglio di Stato, (…)”; ha quindi ritenuto insussistente la necessità chel’invalidità sia accertata durante il servizio” (Cons. St., IV, n. 3468/2013).
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120.

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Il CdS con il presente Parere rigetta il ricorso.

Rif.:
- art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010 - circolari n. M_D GMIL_05 11^ CD 1013213 del 28 novembre 2005 e n. DPGM/IV/11^/CD/139758 del 9 novembre 2001.

Si legge:

1) - L’interessato riferisce di aver prodotto in data 17 settembre 2015, entro il previsto termine di sei mesi dalla data di congedo, domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte, in parte riconosciute come tali all’esito del relativo procedimento dal Ministero della difesa con decreto n. 992/2018, con liquidazione del relativo equo indennizzo.

2) - Con successiva istanza del 10 agosto 2018 l’odierno ricorrente chiedeva il riconoscimento dei benefici economici previsti dall’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010, recante il codice dell’ordinamento militare (COM), e dagli artt. 117 e 120 del r.d. n. 3458/1928, che veniva tuttavia negato dall’Amministrazione con il provvedimento principalmente avversato, in considerazione del fatto che il riconoscimento in parola è successivo alla data di collocamento in congedo.

Il CdS precisa:

3) - Dalla piana lettura della norma emerge che l’emolumento in parola costituisce un “beneficio stipendiale”, dal che deriva che correttamente l’Amministrazione militare non lo ha liquidato all’interessato, il quale, essendo in congedo, non era più titolare di “stipendio”.

4) - Con la conseguenza che la richiesta di attribuzione del beneficio deve essere fatta, qualora sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di una infermità, in costanza del rapporto di lavoro” (Consiglio di Stato, Sez. I, n. 808/2018; in termini cfr. anche Sez. II, n. 1579/2017 e Sez. III, n. 1315/2010).

5) - A nulla rilevano, infine, i tempi del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità lamentata, dal momento che, come lo stesso ricorrente evidenzia nel gravame, la relativa istanza è stata dal medesimo prodotta dopo il suo collocamento in congedo.

Cmq. leggete il tutto nell'allegato Parere.
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