La Corte Costituzionale con sentenza 13/2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1801 cod. ordinamento militare nella parte in cui condiziona
l’attribuzione del beneficio al riconoscimento della infermità in costanza del rapporto di impiego, anziché al dato della sua
insorgenza in attività di servizio.
Conseguentemente anche a chi viene riconosciuta la causa di servizio in congedo con domanda presentata in servizio debbono essere concessi tali benefici economici dall'insorgenza dell'infermità, trattandosi di benefici stipendiali.
Presentata domanda per l'attribuzione, che in passato era stata rigettata due volte perché volevano che il riconoscimento della causa di servizio avvenisse in attività di servizio contrariamente a diversa giurisprudenza amministrativa (Tar e Consiglio di Stato).
Arriva la risposta, che stavolta uno si aspetta di accoglimento ed invece: "...questo Centro è in attesa di ricevere le disposizioni applicative che saranno emanate dalla competente Direzione Generale della Difesa, solo a seguito di procederà alle pertinenti attività tecnico-amministrative...".
Dalla serie aspetta e spera in barba alla legge (241/90) sul procedimento amministrativo ed i suoi termini.
Quindi finché la Direzione Generale non emana le disposizioni applicative non daranno corso alla Legge?
La Direzione Generale è stata interessata sul fatto, visto che non c'è traccia di ciò nella risposta?
Ma poi qual'è la competente Direzione Generale, Persomil (trattamento economico) o Previmil (trattamento di quiescenza)?
Ed infine per calcolare i benefici stipendiali e relativi arretrati c'è davvero bisogno di ricevere disposizioni applicative quando basterebbero semplicemente delle operazioni matematiche?
Proprio vero che per loro, noi abbiamo solo doveri e niente diritti.
P.S.: Qualcuno si trova nella stessa situazione?
BENEFICI ECONOMICI ART. 1801 - RICONOSCIMENTO IN CONGEDO.
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Re: BENEFICI ECONOMICI ART. 1801 - RICONOSCIMENTO IN CONGEDO.
Ciao, un collega ha risolto così: messa in mora e diffida ad adempiere per correzione in autotutela al provvedimento che diceva le medesime cose del tuo. Hanno ancora preso tempo. Ricorso al TAR sia per avere gli scatti, sia con contestuale richiesta danni a carico del responsabile del procedimento/direttore. Ha avuto tutto e subito, previo ritiro del ricorso. Che ha ritirato per il merito, ma porta avanti per avere la condanna alle spese.
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Re: BENEFICI ECONOMICI ART. 1801 - RICONOSCIMENTO IN CONGEDO.
Messaggio da domenico69 »
Se li metti alle strette (agendo giudizialmente) immagino che se la facciano addosso, anche perché hanno torto marcio.NavySeals ha scritto: ↑dom apr 21, 2024 1:11 pm Ciao, un collega ha risolto così: messa in mora e diffida ad adempiere per correzione in autotutela al provvedimento che diceva le medesime cose del tuo. Hanno ancora preso tempo. Ricorso al TAR sia per avere gli scatti, sia con contestuale richiesta danni a carico del responsabile del procedimento/direttore. Ha avuto tutto e subito, previo ritiro del ricorso. Che ha ritirato per il merito, ma porta avanti per avere la condanna alle spese.
Il punto però è ottenere il risultato evitando di agire in giudizio, altrimenti lo si sarebbe potuto fare già da anni vista la consolidata giurisprudenza della quale dicevo.
Con la sentenza della Corte Costituzionale ormai hanno poche scuse e devono adeguarsi anche senza via giudiziale, in un modo o nell'altro.
Magari con una semplice diffida ad adempiere con annesso avviso di denuncia per omissione d'atti d'ufficio?!?
P.S. Auguri al collega che possa ripagarsi le spese con interessi.
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