Benefici di cui agli art 117 e 120 R.D n. 3458

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ercolino1967

Benefici di cui agli art 117 e 120 R.D n. 3458

Messaggio da ercolino1967 »

Buongiorno, ho avuto riconosciuta la causa di servizio con ascrizione alla tabella "A", 8^ categoria già da 6 anni, secondo le nuove modalità e quindi con anche il parere del comitato di verifica, mi è stato liquidato l'equo indennizzo ma, e a seguito di domanda al proprio ente amministratore per il riconoscimento dei benefici riferiti agli art 117 e 120, non mi sono stati riconosciuti in quanto mancherebbe un decreto di Previmil di concerto con altri enti. Ho letto attentamente le normative di riferimento e non ho trovato riscontro a tale richiesta.
Quindi, oltre al decreto del Ministero della difesa corredato del processo verbale CMO e Parere del Comitato, cosa serve ancora per l'ottenimento di detti benefici?
Ringrazio anticipatamente


guardiacoste
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Re: Benefici di cui agli art 117 e 120 R.D n. 3458

Messaggio da guardiacoste »

ciao ercolino, pensa che anche io mi trovo nella stessa situazione, poichè dopo 7 anni ancotra non ho avuto il dexcreto, e anche a me maricommi taranto ha detto che senza il decreto è inutile inviare la domanda.
nemmeno io ho trovato la circolare, ma solo una del novembre 2001 sul sito del ministero che dice che i benefici spettano anche con il verbale di cmo.
se trovi quella successiva (dicono del 2002) fammi sapere
panorama
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Re: Benefici di cui agli art 117 e 120 R.D n. 3458

Messaggio da panorama »

Per la partecipazione a tutti gli interessati alla problematica, rendo noto che:

Il Consiglio di Stato ha RESPINTO l'Appello del Ministero della Difesa per la riforma della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 08055/2005, resa tra le parti, concernente attribuzione benefici previsti artt.117 e 120 del r.d.3458 del 1928.

FATTO
1) - Il signor D. C., maresciallo dell’Aeronautica in pensione dal 1° gennaio 2001 e riconosciuto affetto da invalidità dipendente da causa di servizio con provvedimento del 30 maggio dello stesso anno, ha chiesto il riconoscimento del beneficio accordato agli invalidi di guerra dagli artt. 117 e 120 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, ed esteso agli invalidi per servizio dall’art. 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539.

2) - Il ricorso proposto contro il mancato accoglimento dell’istanza è stato accolto dal T.A.R. della Campania – Napoli, sez. VI, con sentenza 15 giugno 2005, n. 8055. Il Tribunale regionale ha ritenuto irrilevante la circostanza – opposta invece dal Ministero della difesa – dell’essere il ricorrente in quiescenza e non più in servizio al tempo dell’accertamento dell’invalidità.

3) - Contro la sentenza l’Amministrazione ha interposto appello. Richiamate alcune circolari ministeriali, l’Amministrazione sostiene che - come dovrebbe dedursi dall’art. 3 della citata legge n. 539 del 1950 - presupposto per l’attribuzione del beneficio sarebbe il riconoscimento dell’invalidità in costanza di servizio. Inoltre gli artt. 119 e 120 del regio decreto n. 3458 del 1928 consentirebbero l’abbreviazione in oggetto solo al momento di un eventuale richiamo in servizio con assegni, che nel caso di specie non sarebbe mai avvenuta.

DIRITTO

4) - Il presupposto per godere del beneficio, dunque, è che l’invalidità in questione sia stata:
- contratta in servizio
- per causa di servizio.
Nel caso di specie, a questi requisiti l’Amministrazione ritiene di dovere aggiungere uno ulteriore: l’essere cioè l’accertamento avvenuto in costanza di servizio.

5) - Vero è che in passato il Consiglio di Stato ha talvolta aderito a questa ricostruzione della normativa, sul presupposto del carattere costitutivo dell’accertamento compiuto dalla commissione medica.

6) - Tuttavia il Collegio – nel riconsiderare la questione – è dell’avviso di non poter fare proprio tale orientamento.

7) - Questo infatti - in disparte le circolari richiamate dall’Amministrazione, che non possono certo derogare quanto disposto da una fonte primaria - subordina il beneficio a un requisito ulteriore, non previsto dalla legge (la quale solo pone l’ovvia condizione che l’invalidità sia “debitamente riconosciuta”), contraddice senza chiara motivazione a evidenti esigenze di solidarietà e si pone in contrasto con l’interpretazione resa a suo tempo dalla Commissione speciale dello stesso Consiglio di Stato, richiamata dalla difesa dell’appellato.

8) - Poiché, esclusa la necessità che l’invalidità sia riconosciuta durante il servizio, sussistono gli altri requisiti richiesti dalla legge (ciò non è contestato), ne discende che il signor C….. ha diritto di vedersi riconosciuto il beneficio che la legge gli accorda, secondo i termini e le modalità previsti dalla legge medesima.

Ricorso in appello del M.D. "RESPINTO".

N.B.: I punti focali che vi invito a leggere e rileggere (vanno dal n.2 e dal n. 4 al n. 8) della evidenza promemoria di cui sopra.

Per completezza vi invito ha leggere il tutto qui sotto.

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25/06/2013 201303468 Sentenza 4


N. 03468/2013REG.PROV.COLL.
N. 03420/2006 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3420 del 2006, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
C. D., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso Paolo Di Martino in Roma, via dell'Orso, 74;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 08055/2005, resa tra le parti, concernente attribuzione benefici previsti artt.117 e 120 del r.d.3458 del 1928

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2013 il Cons. Giuseppe Castiglia e udito per l’Amministrazione l'avvocato dello Stato Stefano Varone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il signor D. C., maresciallo dell’Aeronautica in pensione dal 1° gennaio 2001 e riconosciuto affetto da invalidità dipendente da causa di servizio con provvedimento del 30 maggio dello stesso anno, ha chiesto il riconoscimento del beneficio (abbreviazione dell’anzianità di servizio necessaria per la maturazione degli aumenti periodici di stipendio) accordato agli invalidi di guerra dagli artt. 117 e 120 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, ed esteso agli invalidi per servizio dall’art. 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539.

Il ricorso proposto contro il mancato accoglimento dell’istanza è stato accolto dal T.A.R. della Campania – Napoli, sez. VI, con sentenza 15 giugno 2005, n. 8055. Il Tribunale regionale ha ritenuto irrilevante la circostanza – opposta invece dal Ministero della difesa – dell’essere il ricorrente in quiescenza e non più in servizio al tempo dell’accertamento dell’invalidità.

Contro la sentenza l’Amministrazione ha interposto appello. Richiamate alcune circolari ministeriali, l’Amministrazione sostiene che - come dovrebbe dedursi dall’art. 3 della citata legge n. 539 del 1950 - presupposto per l’attribuzione del beneficio sarebbe il riconoscimento dell’invalidità in costanza di servizio. Inoltre gli artt. 119 e 120 del regio decreto n. 3458 del 1928 consentirebbero l’abbreviazione in oggetto solo al momento di un eventuale richiamo in servizio con assegni, che nel caso di specie non sarebbe mai avvenuta.

Il signor C….. si è costituito in giudizio per resistere all’appello.

All’udienza pubblica del 9 aprile 2013, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

DIRITTO
L’art. 117 del regio decreto n. 3458 del 1928 riconosce agli ufficiali, mutilati o invalidi di guerra, l’abbreviazione (di uno o due anni, a seconda della categoria nella quale siano iscritti) del tempo necessario a maturare gli scatti di stipendio.

L’art. 120 dello stesso decreto estende tali benefici ai sottufficiali.

Per effetto dell’art. 1 della legge n. 539 del 1950, “i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio”.

Secondo il successivo art. 3, “agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137”.

Il presupposto per godere del beneficio, dunque, è che l’invalidità in questione sia stata:
- contratta in servizio
- per causa di servizio.

Nel caso di specie, a questi requisiti l’Amministrazione ritiene di dovere aggiungere uno ulteriore: l’essere cioè l’accertamento avvenuto in costanza di servizio.

Vero è che in passato il Consiglio di Stato ha talvolta aderito a questa ricostruzione della normativa (cfr. sez. IV, 8 giugno 2011, n. 3591), sul presupposto del carattere costitutivo dell’accertamento compiuto dalla commissione medica. Tuttavia il Collegio – nel riconsiderare la questione – è dell’avviso di non poter fare proprio tale orientamento. Questo infatti - in disparte le circolari richiamate dall’Amministrazione, che non possono certo derogare quanto disposto da una fonte primaria - subordina il beneficio a un requisito ulteriore, non previsto dalla legge (la quale solo pone l’ovvia condizione che l’invalidità sia “debitamente riconosciuta”), contraddice senza chiara motivazione a evidenti esigenze di solidarietà e si pone in contrasto con l’interpretazione resa a suo tempo dalla Commissione speciale dello stesso Consiglio di Stato, richiamata dalla difesa dell’appellato.

Poiché, esclusa la necessità che l’invalidità sia riconosciuta durante il servizio, sussistono gli altri requisiti richiesti dalla legge (ciò non è contestato), ne discende che il signor C….. ha diritto di vedersi riconosciuto il beneficio che la legge gli accorda, secondo i termini e le modalità previsti dalla legge medesima.

L’appello dell’Amministrazione si palesa in tal modo infondato e va perciò respinto.

Conformemente alla legge, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l’Amministrazione soccombente alle spese, che liquida nell’importo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2013
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antoniomlg
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Re: Benefici di cui agli art 117 e 120 R.D n. 3458

Messaggio da antoniomlg »

salve
comunque sia il beneficio di cui agli articoli 117 e 120
sono soggetti alla prescrizione quinquennale.
nè deriva che comunque bisogna fare la domanda alla propria amministrazione allegando
come minimo il verbale della cmo ed in caso di risposta negativa per carenza di documentazione,
si risponde alla amministrazione " nelle more di produrre il documento richiesto la domanda inoltrata ha valore di interruzione dei termini di prescrizione. e prima dello scadere di ulteriori 5 anni si rifà la stessa cosa.

ciao
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Re: Benefici di cui agli art 117 e 120 R.D n. 3458

Messaggio da antoniomlg »

ad ogni buon fine si allega:

Informativa INPDAP n. 31 del 18/03/2002 (stralcio):
Tra i destinatari dei benefici di cui all'oggetto sono da annoverare i mutilati, gli invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio, in virtù della legge 15 luglio 1950, n. 539], per effetto della parificazione ai mutilati, agli invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti in guerra.
TALI PROVVIDENZE CONSISTONO IN INCREMENTI STIPENDIALI PARI AL 2,50 % PER INFERMITÀ CLASSIFICATE ALLE PRIME 6 CATEGORIE O DELL'1,25 % PER INFERMITÀ ASCRITTE ALLE ULTIME 2 CATEGORIE DI CUI ALLA TABELLA A ANNESSA AL DPR 30 DICEMBRE 1981, N. 834.
I benefici in questione spettano anche al personale in quiescenza, purché il riconoscimento da parte della commissione medica ospedaliera dell'infermità dipendente da causa di servizio sia avvenuto nel periodo di permanenza in vita del rapporto di lavoro.
La domanda di concessione del beneficio, da parte dell'interessato, ha la funzione esclusiva di mettere in mora l'amministrazione e ad essa non deve essere attribuita nessuna rilevanza se non quella propriamente segnalatrice della propria posizione.
Il beneficio, infatti, è concedibile d'ufficio; ciò non esclude però l'applicabilità dell'istituto della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2, comma 2, del RDL n. 295/1939, modificato dall'art. 2 della legge n. 428/1985, dal giorno in cui il diritto medesimo può essere fatto valere.
Analogamente a quanto ritenuto dalla Corte dei Conti in sezione di controllo con la delibera n. 146/96, riguardanti i benefici previsti dall'art. 2, comma 1 della legge n. 336/70, anche quelli spettanti al personale di cui trattasi, vanno determinati, avendo come base di computo il trattamento fondamentale dell'avente diritto, comprensivo della RIA (retribuzione individuale di anzianità.)

fac-simile domanda
AL COMANDO
(Ufficio Amministrativo di appartenenza)

Il sottoscritto (grado,cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza)

C H I E D E

L’applicazione del beneficio di cui agli articoli 117 e 120 del D.R. nr. 3458/1928 e successive modifiche in relazione alla seguente infermità:

“Menzionare l’infermità per la quale si chiede l’applicazione di detto beneficio.”

La patologia summenzionata è stata riconosciuta “SI” dipendente da causa di servizio in data ……….. con Decreto n………………….. e successivamente ascritta a tabella in data………….con verbale modello BL/N ……… della C.M.O. di ………. come da verbali in allegato alla presente.

Data e luogo



Il richiedente
rickiconte
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Iscritto il: dom mar 31, 2013 7:35 pm

Re: Benefici di cui agli art 117 e 120 R.D n. 3458

Messaggio da rickiconte »

ercolino1967 ha scritto:Buongiorno, ho avuto riconosciuta la causa di servizio con ascrizione alla tabella "A", 8^ categoria già da 6 anni, secondo le nuove modalità e quindi con anche il parere del comitato di verifica, mi è stato liquidato l'equo indennizzo ma, e a seguito di domanda al proprio ente amministratore per il riconoscimento dei benefici riferiti agli art 117 e 120, non mi sono stati riconosciuti in quanto mancherebbe un decreto di Previmil di concerto con altri enti. Ho letto attentamente le normative di riferimento e non ho trovato riscontro a tale richiesta.
Quindi, oltre al decreto del Ministero della difesa corredato del processo verbale CMO e Parere del Comitato, cosa serve ancora per l'ottenimento di detti benefici?
Ringrazio anticipatamente
Se hai il parere del Comitato dovresti avere anche il decreto di riconoscimento.

Puoi chiarirmi quale o quali decreti hai?
Hai due possibilità:
1. Decreto che sancisce sia il riconoscimento che la liquidazione della causa di servizio;
2. Decreto di Si dipendenza e decreto di Equo indennizzo (a volte per vari motivi fanno due decreti distinti anche a distanza di diverso tempo).

Per l'attribuzione dei benefici è sufficiente il decreto di SI dipendenza ed il verbale con l'ascrizione a categoria.

Adesso, non so in Marina, ma nell'Arma dei CC il beneficio è concesso d'ufficio.
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