Benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.1746
Re: Benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.1746
Secondo me, ricorsi non ottimamente impostati poiché ai giudici non è spiegato chiaramente il perché vengano chiesti i benefici combattentistici.
I ricorrenti partono dal presupposto sacrosanto che è quello di chiedere un beneficio in base ad una circolare che il CSMD si prende la briga di emanare aggiornando di volta in volta "le zone di intervento ai fini dell'applicazione della legge 11 dicembre 1962 n. 1746".
Fra l'altro, nessuno si sarebbe mai sognato di chiedere dei benefici previsti dalla legge citata sopra se lo SMD non emettesse periodicamente questa circolare che altrimenti mi viene da chiedere a cosa possa servire.
Qui sembra che i pazzi siano i ricorrenti, ma è l'amministrazione che mette a disposizione i mezzi per chiedere dei benefici che nessuno mai avrebbe chiesto senza l'emanazione della circolare .... o forse come beneficio se ne intendeva solo la trascrizione su foglio matricolare (cosa che avviene)?
Sempre l'amministrazione prevede che alcune missioni volate in favore delle risoluzioni ONU ... siano trascritte in rosso sul libretto di volo come missioni di guerra, e che sempre per le stesse operazioni venga riconosciuto dalla DGPM un distintivo "per equipaggio fisso di volo che ha partecipato ad azioni belliche specialità EW - ORO - 3° grado".
Ma chi ha mai chiesto niente.
O forse tutto ciò era destinato solo agli alti ranghi e quando si sono presentati i marescialli hanno pensato di dire che a loro non spettava niente perché non sottoposti a trattamento economico con classi e scatti.
Ecco questo, secondo me, bisognerebbe spiegare ai giudici.
I ricorrenti partono dal presupposto sacrosanto che è quello di chiedere un beneficio in base ad una circolare che il CSMD si prende la briga di emanare aggiornando di volta in volta "le zone di intervento ai fini dell'applicazione della legge 11 dicembre 1962 n. 1746".
Fra l'altro, nessuno si sarebbe mai sognato di chiedere dei benefici previsti dalla legge citata sopra se lo SMD non emettesse periodicamente questa circolare che altrimenti mi viene da chiedere a cosa possa servire.
Qui sembra che i pazzi siano i ricorrenti, ma è l'amministrazione che mette a disposizione i mezzi per chiedere dei benefici che nessuno mai avrebbe chiesto senza l'emanazione della circolare .... o forse come beneficio se ne intendeva solo la trascrizione su foglio matricolare (cosa che avviene)?
Sempre l'amministrazione prevede che alcune missioni volate in favore delle risoluzioni ONU ... siano trascritte in rosso sul libretto di volo come missioni di guerra, e che sempre per le stesse operazioni venga riconosciuto dalla DGPM un distintivo "per equipaggio fisso di volo che ha partecipato ad azioni belliche specialità EW - ORO - 3° grado".
Ma chi ha mai chiesto niente.
O forse tutto ciò era destinato solo agli alti ranghi e quando si sono presentati i marescialli hanno pensato di dire che a loro non spettava niente perché non sottoposti a trattamento economico con classi e scatti.
Ecco questo, secondo me, bisognerebbe spiegare ai giudici.
Re: Benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.1746
Il Tar Lazio boccia il ricorso così come avviene ormai da diversi anni.
Il problema che non capisco è perchè i legali portano avanti ancora questi ricorsi quando potrebbero chiedere la rinuncia?
Questo è uno dei tanti che ho letto anche nel 2022 e la musica continua ancora.
Mi auguro che non venga fatto l'appello, ormai perso in partenza.
Il problema che non capisco è perchè i legali portano avanti ancora questi ricorsi quando potrebbero chiedere la rinuncia?
Questo è uno dei tanti che ho letto anche nel 2022 e la musica continua ancora.
Mi auguro che non venga fatto l'appello, ormai perso in partenza.
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Re: Benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.1746
Per rinfrescare la memoria onde evitare ricorsi già in partenza persi.
La CdC Sez. 3^ d'Appello n. 412 (resa pubblica il 20/10/2023) in Rif. alla CdC Emilia Romagna n. 64/2020 RIGETTA l'Appello del collega CC. ricorrente.
- aveva fatto ricorso volto al riconoscimento del diritto all’applicazione dei benefici combattentistici previsti dall’articolo unico della legge n. 1746 del 1962 per i periodi di servizio da lui svolti all’estero per avere partecipato a tre missioni (una ad Haiti e due in Kosovo) per conto dell'ONU nelle zone d'intervento determinate dal Capo di Stato Maggiore della Difesa.
- Con l'Appello adduce l’appellante che i periodi di servizio prestati durante le suindicate missioni ONU, oltre ad essere suscettibili di supervalutazione nella misura prevista dall'art. 3 L. 390/1950, rilevano non soltanto ai fini del trattamento retributivo in costanza di servizio ma anche ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, ai sensi della legge n. 1746/1962,
Nell'appello si legge che:
- Non si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Si è invece costituito l’INPS, il quale contesta la fondatezza delle deduzioni avverse, precisando che sulla specifica questione per cui è causa si sono pronunciate, con la sentenza n. 21/2018/QM, le Sezioni Riunite di questa Corte che, all’esito di una scrupolosa ricostruzione della normativa di riferimento e tenendo altresì conto dell’autorevole avviso espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 240/2016, hanno statuito il principio di diritto secondo il quale «ai militari che hanno prestato servizio per conto dell’ONU in zone di intervento non spettano, ai fini pensionistici, i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti che abbiano partecipato alle campagne di guerra, individuate dalle disposizioni vigenti in materia», principio che ha registrato unanime condivisione da parte delle Sezioni centrali di appello della Corte dei conti. Chiede, quindi, il rigetto del gravame.
- Il Collegio non può che condividere la statuizione assunta sul punto dal Giudice di prime cure, che si appalesa esente dalle denunciate censure di legittimità sollevate dall’appellante sia sul piano della motivazione che su quello della conformità alle norme che regolano la fattispecie in esame, come interpretate dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza contabile successiva alla citata pronuncia n. 21/2018/QM delle SS.RR. (cfr. ex multis, Sez. I app., n. 408/2018, id. nn. 132 e 140 del 2019; Sez. II app., n. 231/2018; Sez. III app., n. 147/2018; Sez. Marche, n. 201/2019; Sez. Lazio, nn. 236, 599 e 600 del 2019; Sez. Toscana, n. 206/2018).
La CdC Sez. 3^ d'Appello n. 412 (resa pubblica il 20/10/2023) in Rif. alla CdC Emilia Romagna n. 64/2020 RIGETTA l'Appello del collega CC. ricorrente.
- aveva fatto ricorso volto al riconoscimento del diritto all’applicazione dei benefici combattentistici previsti dall’articolo unico della legge n. 1746 del 1962 per i periodi di servizio da lui svolti all’estero per avere partecipato a tre missioni (una ad Haiti e due in Kosovo) per conto dell'ONU nelle zone d'intervento determinate dal Capo di Stato Maggiore della Difesa.
- Con l'Appello adduce l’appellante che i periodi di servizio prestati durante le suindicate missioni ONU, oltre ad essere suscettibili di supervalutazione nella misura prevista dall'art. 3 L. 390/1950, rilevano non soltanto ai fini del trattamento retributivo in costanza di servizio ma anche ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, ai sensi della legge n. 1746/1962,
Nell'appello si legge che:
- Non si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Si è invece costituito l’INPS, il quale contesta la fondatezza delle deduzioni avverse, precisando che sulla specifica questione per cui è causa si sono pronunciate, con la sentenza n. 21/2018/QM, le Sezioni Riunite di questa Corte che, all’esito di una scrupolosa ricostruzione della normativa di riferimento e tenendo altresì conto dell’autorevole avviso espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 240/2016, hanno statuito il principio di diritto secondo il quale «ai militari che hanno prestato servizio per conto dell’ONU in zone di intervento non spettano, ai fini pensionistici, i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti che abbiano partecipato alle campagne di guerra, individuate dalle disposizioni vigenti in materia», principio che ha registrato unanime condivisione da parte delle Sezioni centrali di appello della Corte dei conti. Chiede, quindi, il rigetto del gravame.
- Il Collegio non può che condividere la statuizione assunta sul punto dal Giudice di prime cure, che si appalesa esente dalle denunciate censure di legittimità sollevate dall’appellante sia sul piano della motivazione che su quello della conformità alle norme che regolano la fattispecie in esame, come interpretate dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza contabile successiva alla citata pronuncia n. 21/2018/QM delle SS.RR. (cfr. ex multis, Sez. I app., n. 408/2018, id. nn. 132 e 140 del 2019; Sez. II app., n. 231/2018; Sez. III app., n. 147/2018; Sez. Marche, n. 201/2019; Sez. Lazio, nn. 236, 599 e 600 del 2019; Sez. Toscana, n. 206/2018).
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- nonno Alberto
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Re: Benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.1746
Messaggio da nonno Alberto »
panorama ha scritto: ↑sab nov 04, 2023 4:45 pm Per rinfrescare la memoria onde evitare ricorsi già in partenza persi.
La CdC Sez. 3^ d'Appello n. 412 (resa pubblica il 20/10/2023) in Rif. alla CdC Emilia Romagna n. 64/2020 RIGETTA l'Appello del collega CC. ricorrente.
- aveva fatto ricorso volto al riconoscimento del diritto all’applicazione dei benefici combattentistici previsti dall’articolo unico della legge n. 1746 del 1962 per i periodi di servizio da lui svolti all’estero per avere partecipato a tre missioni (una ad Haiti e due in Kosovo) per conto dell'ONU nelle zone d'intervento determinate dal Capo di Stato Maggiore della Difesa.
- Con l'Appello adduce l’appellante che i periodi di servizio prestati durante le suindicate missioni ONU, oltre ad essere suscettibili di supervalutazione nella misura prevista dall'art. 3 L. 390/1950, rilevano non soltanto ai fini del trattamento retributivo in costanza di servizio ma anche ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, ai sensi della legge n. 1746/1962,
Nell'appello si legge che:
- Non si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Si è invece costituito l’INPS, il quale contesta la fondatezza delle deduzioni avverse, precisando che sulla specifica questione per cui è causa si sono pronunciate, con la sentenza n. 21/2018/QM, le Sezioni Riunite di questa Corte che, all’esito di una scrupolosa ricostruzione della normativa di riferimento e tenendo altresì conto dell’autorevole avviso espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 240/2016, hanno statuito il principio di diritto secondo il quale «ai militari che hanno prestato servizio per conto dell’ONU in zone di intervento non spettano, ai fini pensionistici, i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti che abbiano partecipato alle campagne di guerra, individuate dalle disposizioni vigenti in materia», principio che ha registrato unanime condivisione da parte delle Sezioni centrali di appello della Corte dei conti. Chiede, quindi, il rigetto del gravame.
- Il Collegio non può che condividere la statuizione assunta sul punto dal Giudice di prime cure, che si appalesa esente dalle denunciate censure di legittimità sollevate dall’appellante sia sul piano della motivazione che su quello della conformità alle norme che regolano la fattispecie in esame, come interpretate dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza contabile successiva alla citata pronuncia n. 21/2018/QM delle SS.RR. (cfr. ex multis, Sez. I app., n. 408/2018, id. nn. 132 e 140 del 2019; Sez. II app., n. 231/2018; Sez. III app., n. 147/2018; Sez. Marche, n. 201/2019; Sez. Lazio, nn. 236, 599 e 600 del 2019; Sez. Toscana, n. 206/2018).
Ciao Antonino,
È già.....ne so qualcosa...non c'è stato verso.
Re: Benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.1746
A suo tempo la Consulta ha detto che ai militari in missione NON spettano detti benefici, in quanto il personale "decida volontariamente di partecipare a missioni internazionali".
- nonno Alberto
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Re: Benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.1746
Ciao Alberto, come stai?nonno Alberto ha scritto: ↑dom nov 05, 2023 8:23 pm
No per coloro che lo percepiscono con i vecchi scatti /classe.
Sono da gennaio 2020 che aspetto questa grande cifra, sono stato contattato più volte dall'Inps, chiedendomi di pazientare sino all'anno nuovo. Stanno liquidando il Tfs a tanti. Non ci credo. A inizio gennaio rivado alla carica. Domanda: mi aspetterà o non mi aspetterà questo capitale.
Ciao
Re: Benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.1746
Ciao Alberto, come stai?nonno Alberto ha scritto: ↑dom nov 05, 2023 8:23 pm
No per coloro che lo percepiscono con i vecchi scatti /classe.
Sono da gennaio 2020 che aspetto questa grande cifra, sono stato contattato più volte dall'Inps, chiedendomi di pazientare sino all'anno nuovo. Stanno liquidando il Tfs a tanti. Non ci credo. A inizio gennaio rivado alla carica. Domanda: mi aspetterà o non mi aspetterà questo capitale.
Ciao
Re: Benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.1746
Come ha detto nonno Alberto, solo per chi li ha maturati con lo stipendio era a classe /scatti. Ergo, o anzianissimi sottufficiali, o ufficiali omogeneizzati (+13 anni dalla nomina)/nuovi dirigenti (da maggiore in su).
Re: Benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.1746
Grazieeeeee....nonno Alberto ha scritto: ↑dom nov 05, 2023 8:23 pm
No per coloro che lo percepiscono con i vecchi scatti /classe.
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Re: Benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.1746
Messaggio da Carpe_diem »
Magic è come dici ed è bene esplicitato anche in questa risposta di PERSOMIL del 2016 che allego...magic60 ha scritto: ↑mer mar 02, 2022 11:30 am Secondo me, ricorsi non ottimamente impostati poiché ai giudici non è spiegato chiaramente il perché vengano chiesti i benefici combattentistici.
I ricorrenti partono dal presupposto sacrosanto che è quello di chiedere un beneficio in base ad una circolare che il CSMD si prende la briga di emanare aggiornando di volta in volta "le zone di intervento ai fini dell'applicazione della legge 11 dicembre 1962 n. 1746".
Fra l'altro, nessuno si sarebbe mai sognato di chiedere dei benefici previsti dalla legge citata sopra se lo SMD non emettesse periodicamente questa circolare che altrimenti mi viene da chiedere a cosa possa servire.
Qui sembra che i pazzi siano i ricorrenti, ma è l'amministrazione che mette a disposizione i mezzi per chiedere dei benefici che nessuno mai avrebbe chiesto senza l'emanazione della circolare .... o forse come beneficio se ne intendeva solo la trascrizione su foglio matricolare (cosa che avviene)?
Sempre l'amministrazione prevede che alcune missioni volate in favore delle risoluzioni ONU ... siano trascritte in rosso sul libretto di volo come missioni di guerra, e che sempre per le stesse operazioni venga riconosciuto dalla DGPM un distintivo "per equipaggio fisso di volo che ha partecipato ad azioni belliche specialità EW - ORO - 3° grado".
Ma chi ha mai chiesto niente.
O forse tutto ciò era destinato solo agli alti ranghi e quando si sono presentati i marescialli hanno pensato di dire che a loro non spettava niente perché non sottoposti a trattamento economico con classi e scatti.
Ecco questo, secondo me, bisognerebbe spiegare ai giudici.
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Re: Benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.1746
Messaggio da Carpe_diem »
... allegato 3magic60 ha scritto: ↑mer mar 02, 2022 11:30 am Secondo me, ricorsi non ottimamente impostati poiché ai giudici non è spiegato chiaramente il perché vengano chiesti i benefici combattentistici.
I ricorrenti partono dal presupposto sacrosanto che è quello di chiedere un beneficio in base ad una circolare che il CSMD si prende la briga di emanare aggiornando di volta in volta "le zone di intervento ai fini dell'applicazione della legge 11 dicembre 1962 n. 1746".
Fra l'altro, nessuno si sarebbe mai sognato di chiedere dei benefici previsti dalla legge citata sopra se lo SMD non emettesse periodicamente questa circolare che altrimenti mi viene da chiedere a cosa possa servire.
Qui sembra che i pazzi siano i ricorrenti, ma è l'amministrazione che mette a disposizione i mezzi per chiedere dei benefici che nessuno mai avrebbe chiesto senza l'emanazione della circolare .... o forse come beneficio se ne intendeva solo la trascrizione su foglio matricolare (cosa che avviene)?
Sempre l'amministrazione prevede che alcune missioni volate in favore delle risoluzioni ONU ... siano trascritte in rosso sul libretto di volo come missioni di guerra, e che sempre per le stesse operazioni venga riconosciuto dalla DGPM un distintivo "per equipaggio fisso di volo che ha partecipato ad azioni belliche specialità EW - ORO - 3° grado".
Ma chi ha mai chiesto niente.
O forse tutto ciò era destinato solo agli alti ranghi e quando si sono presentati i marescialli hanno pensato di dire che a loro non spettava niente perché non sottoposti a trattamento economico con classi e scatti.
Ecco questo, secondo me, bisognerebbe spiegare ai giudici.
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