benefici articolo 3 comma 7 DL 165/1997

Feed - GUARDIA DI FINANZA

naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1768
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: benefici articolo 3 comma 7 DL 165/1997

Messaggio da naturopata »

Si, la n.18/2018 è stata già pubblicata e come ho detto in altro post, sembra che si conceda o uno o l'altro beneficio, sebbene la calabria abbia concesso anche l'art. 3, comma 7. Quindi la strategia di chiedere in un unico ricorso entrambi i benefici non paga.


manuxx
Appassionato
Appassionato
Messaggi: 93
Iscritto il: mar giu 26, 2012 6:13 pm

Re: benefici articolo 3 comma 7 DL 165/1997

Messaggio da manuxx »

naturopata ha scritto:Si, la n.18/2018 è stata già pubblicata e come ho detto in altro post, sembra che si conceda o uno o l'altro beneficio, sebbene la calabria abbia concesso anche l'art. 3, comma 7. Quindi la strategia di chiedere in un unico ricorso entrambi i benefici non paga.
E' la 12/2018
gi_max66
Attività iniziale
Attività iniziale
Messaggi: 19
Iscritto il: sab ago 05, 2017 5:45 pm

Re: benefici articolo 3 comma 7 DL 165/1997

Messaggio da gi_max66 »

il giudice, dopo tre ore di camera di consiglio, si è evidentemente confuso. Qualche giorno prima, la stessa Sezione aveva accolto il moltiplicatore, n.350/2017 Calabria. Il prossimo 6 marzo ci sarà un'altra udienza, stessi argomenti. Staremo a vedere, nella speranza che i giudici, stavolta, si mettano d'accordo. Credo di essere stato l'unico a cui abbiano negato il moltiplicatore.
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1768
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: benefici articolo 3 comma 7 DL 165/1997

Messaggio da naturopata »

gi_max66 ha scritto:il giudice, dopo tre ore di camera di consiglio, si è evidentemente confuso. Qualche giorno prima, la stessa Sezione aveva accolto il moltiplicatore, n.350/2017 Calabria. Il prossimo 6 marzo ci sarà un'altra udienza, stessi argomenti. Staremo a vedere, nella speranza che i giudici, stavolta, si mettano d'accordo. Credo di essere stato l'unico a cui abbiano negato il moltiplicatore.
I giudici non si mettono d'accordo sono autonomi ed il gup della 350/2017 è lo stesso che giudicherà il 6 marzo, quindi dovrebbe riconoscere il moltiplicatore ma non è per nulla detto che riconosca l'art.54 come ha fatto nel tuo caso, tra l'altro senza aver maturato almeno 15 anni al 31 12 1995, ma magari il collega questi 15 anni ce li ha e quindi glielo potrebbe concedere e quindi gli argomenti benché all'apparenza identici, possono essere nella sostanza diversi.
domenico69
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 243
Iscritto il: mar mar 07, 2017 10:18 pm

Re: benefici articolo 3 comma 7 DL 165/1997

Messaggio da domenico69 »

gi_max66 ha scritto:il giudice, dopo tre ore di camera di consiglio, si è evidentemente confuso. Qualche giorno prima, la stessa Sezione aveva accolto il moltiplicatore, n.350/2017 Calabria. Il prossimo 6 marzo ci sarà un'altra udienza, stessi argomenti. Staremo a vedere, nella speranza che i giudici, stavolta, si mettano d'accordo. Credo di essere stato l'unico a cui abbiano negato il moltiplicatore.
Collega purtroppo non sei l'unico a cui non sia stato riconosciuto il moltiplicatore, tra i fregati, secondo me, a seguito di errate interpretazioni del giudice, ci sono anche io a tenerti compagnia, un CC. sfigato.
Probabilmente perchè io il ricorso l'ho presentato di persona, senza un legale, pertanto non potevo parlare in udienza, anche se l'INPS non si è costituita.
Attualmente sto valutando l'eventuale appello, però mi sembra che ancora non ci siano stati giudizi di secondo grado, quindi non saprei cosa pensare.
Domenico.
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1768
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: benefici articolo 3 comma 7 DL 165/1997

Messaggio da naturopata »

domenico69 ha scritto:
gi_max66 ha scritto:il giudice, dopo tre ore di camera di consiglio, si è evidentemente confuso. Qualche giorno prima, la stessa Sezione aveva accolto il moltiplicatore, n.350/2017 Calabria. Il prossimo 6 marzo ci sarà un'altra udienza, stessi argomenti. Staremo a vedere, nella speranza che i giudici, stavolta, si mettano d'accordo. Credo di essere stato l'unico a cui abbiano negato il moltiplicatore.
Collega purtroppo non sei l'unico a cui non sia stato riconosciuto il moltiplicatore, tra i fregati, secondo me, a seguito di errate interpretazioni del giudice, ci sono anche io a tenerti compagnia, un CC. sfigato.
Probabilmente perchè io il ricorso l'ho presentato di persona, senza un legale, pertanto non potevo parlare in udienza, anche se l'INPS non si è costituita.
Attualmente sto valutando l'eventuale appello, però mi sembra che ancora non ci siano stati giudizi di secondo grado, quindi non saprei cosa pensare.
Domenico.
Non serve parlare in udienza perché il Giudice ha già deciso prima dell'udienza, contano il ricorso e le memorie presentate, nei termini, prima dell'udienza. Infatti il collega della Calabria con avvocato e con sentenza della stessa sezione positiva se l'è visto respinto. Inoltre molti legali, soprattutto distanti dalle varie sedi, ovviamente non si presentano e non discutono alcunché. Più che altro devi vedere, nel merito, per quale motivazione ti è stato respinto e poi quale sezione della Corte dei Conti è? Si era già espressa o no?
domenico69
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 243
Iscritto il: mar mar 07, 2017 10:18 pm

Re: benefici articolo 3 comma 7 DL 165/1997

Messaggio da domenico69 »

naturopata ha scritto:
Non serve parlare in udienza perché il Giudice ha già deciso prima dell'udienza, contano il ricorso e le memorie presentate, nei termini, prima dell'udienza. Infatti il collega della Calabria con avvocato e con sentenza della stessa sezione positiva se l'è visto respinto. Inoltre molti legali, soprattutto distanti dalle varie sedi, ovviamente non si presentano e non discutono alcunché. Più che altro devi vedere, nel merito, per quale motivazione ti è stato respinto e poi quale sezione della Corte dei Conti è? Si era già espressa o no?
E' stato respinto con la motivazione che per aver diritto al moltiplicatore essendo stato riformato, avrei dovuto accettare i ruoli civili nell'Amministrazione della difesa, invece di rifiutare tali ruoli e chiedere la pensione, come ho fatto e come penso facciano tutti i riformati che si trovano in pensione; cosi facendo avrei continuato il rapporto lavorativo fino al raggiungimento dell'età pensionabile.
Una volta arrivato all'età pensionabile allora, secondo il giudice, avrei avuto diritto al moltiplicatore in quanto spettante anche al personale civile.
Peccato che per personale civile di cui all'art. 1 del D.Lgs, viene inteso il Personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e non anche quello transitato nei ruoli civili, nel mio caso della difesa; se non sbaglio!
Inoltre avendo io richiamato a favore le prime due sentenze della C.d.C. dell'Abruzzo e quella del Molise, le stesse non sono state condivise dal giudice.
In merito alla Corte dei Conti che ha trattato il mio ricorso e quella della Liguria e non so se si era già espressa in merito, ma penso di no.
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1768
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: benefici articolo 3 comma 7 DL 165/1997

Messaggio da naturopata »

domenico69 ha scritto:
naturopata ha scritto:
Non serve parlare in udienza perché il Giudice ha già deciso prima dell'udienza, contano il ricorso e le memorie presentate, nei termini, prima dell'udienza. Infatti il collega della Calabria con avvocato e con sentenza della stessa sezione positiva se l'è visto respinto. Inoltre molti legali, soprattutto distanti dalle varie sedi, ovviamente non si presentano e non discutono alcunché. Più che altro devi vedere, nel merito, per quale motivazione ti è stato respinto e poi quale sezione della Corte dei Conti è? Si era già espressa o no?
E' stato respinto con la motivazione che per aver diritto al moltiplicatore essendo stato riformato, avrei dovuto accettare i ruoli civili nell'Amministrazione della difesa, invece di rifiutare tali ruoli e chiedere la pensione, come ho fatto e come penso facciano tutti i riformati che si trovano in pensione; cosi facendo avrei continuato il rapporto lavorativo fino al raggiungimento dell'età pensionabile.
Una volta arrivato all'età pensionabile allora, secondo il giudice, avrei avuto diritto al moltiplicatore in quanto spettante anche al personale civile.
Peccato che per personale civile di cui all'art. 1 del D.Lgs, viene inteso il Personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e non anche quello transitato nei ruoli civili, nel mio caso della difesa; se non sbaglio!
Inoltre avendo io richiamato a favore le prime due sentenze della C.d.C. dell'Abruzzo e quella del Molise, le stesse non sono state condivise dal giudice.
In merito alla Corte dei Conti che ha trattato il mio ricorso e quella della Liguria e non so se si era già espressa in merito, ma penso di no.
No, non si era già espressa. Ritengo però che la motivazione del GUP Liguria, sia molto ma molto più sensata di quello della Calabria cui era patrocinante un avvocato, quindi non ti preoccupare che avresti perso lo stesso anche con perry mason, ma almeno hai risparmiato i soldi del I° grado. Se non ti notificano la sentenza attendi a far appello fino all'ultimo, così ci sarà più giurisprudenza, ma credo che questa decisione di merito potrebbere prendere piede una volta pubblicata.
domenico69
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 243
Iscritto il: mar mar 07, 2017 10:18 pm

Re: benefici articolo 3 comma 7 DL 165/1997

Messaggio da domenico69 »

naturopata ha scritto:
No, non si era già espressa. Ritengo però che la motivazione del GUP Liguria, sia molto ma molto più sensata di quello della Calabria cui era patrocinante un avvocato, quindi non ti preoccupare che avresti perso lo stesso anche con perry mason, ma almeno hai risparmiato i soldi del I° grado. Se non ti notificano la sentenza attendi a far appello fino all'ultimo, così ci sarà più giurisprudenza, ma credo che questa decisione di merito potrebbere prendere piede una volta pubblicata.
Bene, allora la Liguria ha cominciato bene! :-(
Comunque la motivazione sarà pure più sensata, però mi sembra errata, o sbaglio?!?
Ad ogni modo la sentenza mi è già stata comunicata tramite pec dalla segreteria della Corte, quindi, quanto posso attendere ancora prima di fare appello?
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1768
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: benefici articolo 3 comma 7 DL 165/1997

Messaggio da naturopata »

domenico69 ha scritto:
naturopata ha scritto:
No, non si era già espressa. Ritengo però che la motivazione del GUP Liguria, sia molto ma molto più sensata di quello della Calabria cui era patrocinante un avvocato, quindi non ti preoccupare che avresti perso lo stesso anche con perry mason, ma almeno hai risparmiato i soldi del I° grado. Se non ti notificano la sentenza attendi a far appello fino all'ultimo, così ci sarà più giurisprudenza, ma credo che questa decisione di merito potrebbere prendere piede una volta pubblicata.
Bene, allora la Liguria ha cominciato bene! :-(
Comunque la motivazione sarà pure più sensata, però mi sembra errata, o sbaglio?!?
Ad ogni modo la sentenza mi è già stata comunicata tramite pec dalla segreteria della Corte, quindi, quanto posso attendere ancora prima di fare appello?
Potrai proporre appello entro 13 mesi dal deposito in segreteria, tranne se l'INPS ti notificasse la sentenza, per cui avresti 60 gg. per proporre appello.

Sulla motivazione al momento non mi esprimo perché a breve ho un ricorso, tra l'altro sul moltiplicatore e la fornirò dopo l'esito del giudizio.
Monki65

Re: benefici articolo 3 comma 7 DL 165/1997

Messaggio da Monki65 »

domenico69 ha scritto:
naturopata ha scritto:
Non serve parlare in udienza perché il Giudice ha già deciso prima dell'udienza, contano il ricorso e le memorie presentate, nei termini, prima dell'udienza. Infatti il collega della Calabria con avvocato e con sentenza della stessa sezione positiva se l'è visto respinto. Inoltre molti legali, soprattutto distanti dalle varie sedi, ovviamente non si presentano e non discutono alcunché. Più che altro devi vedere, nel merito, per quale motivazione ti è stato respinto e poi quale sezione della Corte dei Conti è? Si era già espressa o no?
E' stato respinto con la motivazione che per aver diritto al moltiplicatore essendo stato riformato, avrei dovuto accettare i ruoli civili nell'Amministrazione della difesa, invece di rifiutare tali ruoli e chiedere la pensione, come ho fatto e come penso facciano tutti i riformati che si trovano in pensione; cosi facendo avrei continuato il rapporto lavorativo fino al raggiungimento dell'età pensionabile.
Una volta arrivato all'età pensionabile allora, secondo il giudice, avrei avuto diritto al moltiplicatore in quanto spettante anche al personale civile.
Peccato che per personale civile di cui all'art. 1 del D.Lgs, viene inteso il Personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e non anche quello transitato nei ruoli civili, nel mio caso della difesa; se non sbaglio!
Inoltre avendo io richiamato a favore le prime due sentenze della C.d.C. dell'Abruzzo e quella del Molise, le stesse non sono state condivise dal giudice.
In merito alla Corte dei Conti che ha trattato il mio ricorso e quella della Liguria e non so se si era già espressa in merito, ma penso di no.
Sentito il mio legale, tramite il quale sono prossimo anch'io per dibattere il medesimo articolo presso la CdC Liguria, questi mi ha ribadito la sua perplessità in merito alla motivazione su citata, invitandomi per quanto possibile di fargli avere la sentenza in disamina. Giro a te "Domenico 69" con fiducia nella tua gentilezza per poterla visionare. Ciao
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1768
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: benefici articolo 3 comma 7 DL 165/1997

Messaggio da naturopata »

Ricorso accolto.

SENT. N. 18/18

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la Corte dei Conti

Sezione giurisdizionale

per la regione Piemonte

in composizione monocratica nella persona del Cons. Walter BERRUTI, quale Giudice unico ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20407 del registro di Segreteria, proposto da PELLEREJ Maurizio Adriano, nato a Ivrea (TO) il 18 febbraio 1961, residente in Torino, c.f. PLLMZD61B18E379B, rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Vitelli del Foro di Teramo come da procura speciale in calce al ricorso;

contro

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti pubblici, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Giorgio RUTA (RTU GRG 55C09 H501X) e Patrizia SANGUINETI (SNG PRZ 69A66 D969D) dell’Ufficio legale dell’Istituto, come da procura generale ad lites conferita con atto del notaio Paolo Castellini rep. 80974/21569 del 21 luglio 2015, con loro elettivamente domiciliato in Torino, Via dell’Arcivescovado n. 9;

avverso

la determinazione INPS n. TO012016858753 di conferimento al ricorrente della pensione ordinaria di inabilità n. 17744384 nella parte in cui non attribuisce l’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 165/1997 e non riconosce l’aliquota di rendimento del 44% in ordine alla quota fino alla data del 31 dicembre 1995, regolata dal sistema retributivo;

e per l’accertamento

del diritto al beneficio di cui all’art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 165/1997, nonché all’attribuzione del coefficiente complessivo di rendimento del 44% ex art. 54 D.P.R. n. 1092/1973;

e la conseguente condanna

dell’Amministrazione a rideterminare il trattamento pensionistico e a corrispondere le somme spettanti e gli arretrati oltre rivalutazione e interessi legali.

Visto il decreto con il quale è stata fissata l’odierna udienza di discussione.

Udito, alla pubblica udienza del 27 febbraio 2018, l’avv. Giorgio Ruta per l’INPS, nessun difensore comparendo per parte ricorrente.

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, già maresciallo aiutante della Guardia di finanza, espone di essere stato collocato in congedo assoluto dal 15 luglio 2017 per infermità e di godere da tale data di pensione ordinaria di inabilità calcolata con il c.d. sistema misto retributivo-contributivo.

Egli con richiesta-diffida inviata all’INPS il 12 giugno 2017 ha lamentato la mancata concessione dell’incremento figurativo previsto dall’art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 165/1997, nonché il fatto che l’aliquota di rendimento relativa alla quota retributiva della pensione (sino al 31 dicembre 1995) era stata applicata nella misura del 35,30 % e non del 44%, come invece disposto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

In mancanza di risposta ha depositato il ricorso in esame in data 11 dicembre 2017 con le conclusioni in epigrafe.

L’INPS si è costituito in data 16 febbraio 2018 chiedendo il rigetto del ricorso. L’INPS ha evidenziato che il testo dell’art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 165/1997 non consente l’interpretazione propugnata dal ricorrente e che, diversamente, si creerebbe una disparità di trattamento con il personale civile delle forze di polizia.

All’udienza del 27 febbraio 2018 il difensore del ricorrente non è comparso senza addure alcun impedimento; è comparso invece il ricorrente personalmente e ha chiesto di poter produrre dei precedenti giurisprudenziali che, in quanto tali, sono stati acquisiti. Il legale dell’INPS ha richiamato le conclusioni in atti e la causa è stata decisa come da dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorso invoca innanzitutto l’applicazione dell’art. 3, comma 7 del D.lgs. 30 aprile 1997 n. 165 (recante “Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego”), che dispone: “Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare e per il personale delle Forze armate che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.”

Tale beneficio non risulta in effetti riconosciuto nel provvedimento di liquidazione, che infatti menziona a tal fine solo l’art. 4 del D.lgs. n. 165/1997.

Nella specie l’interessato è cessato dal servizio senza poter transitare nella posizione di ausiliaria essendo stato posto in congedo assoluto per infermità e pertanto si trova nella condizione di usufruire del beneficio accordato dalla norma citata (cfr. questa Sezione n. 3/2018, nonché, per tutti Sez. Sardegna n. 156/2017).

La domanda di applicazione del beneficio di cui al citato art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 165/1997, concernente appunto il personale militare e delle ff.aa. che, pur avendone la giuridica possibilità, non è in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, risulta dunque fondata e va accolta.

2. Il ricorso invoca poi l’applicazione, in ordine alla quota di pensione al 31 dicembre 1995 da determinarsi con il sistema retributivo, dell’art. 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (recante “Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”), rubricato “Misura del trattamento normale”, che dispone: “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto dal penultimo comma del presente articolo”. Il ricorrente ritiene di aver diritto all’applicazione di tale disposizione avendo maturato al 31 dicembre 1995 (data alla quale cessa la liquidazione della pensione con il sistema retributivo) anni 15 e mesi 2 di servizio utile, ma che nel calcolo della propria pensione sarebbe stato applicato un coefficiente inferiore, pari al 35,30 per cento. Egli sostiene che l’Ente, invece di utilizzare il coefficiente previsto dall’art. 54 cit., avrebbe utilizzato quello previsto dall’art. 44 dello stesso D.P.R. n. 1092 per i dipendenti statali civili nella misura del 35 per cento della base pensionabile. A suo dire non rileverebbe in contrario il fatto che ai fini del calcolo della pensione il servizio svolto sino al 31 dicembre 1995 debba essere suddiviso, ai sensi del sopravvenuto D.lgs. n. 503/1992 (art. 13), in due periodi rispetto all’entrata in vigore di tale novella, fissata al 1° gennaio 1993. Tale suddivisione avrebbe effetto solo sulla determinazione delle basi pensionabili (cioè ultima retribuzione per il primo periodo e media retributiva per il secondo), ma non sul coefficiente di calcolo applicabile, che resterebbe quello previsto per i militari con anzianità tra quindici anni e venti di servizio dal ridetto art. 54, la cui perdurante vigenza sarebbe dimostrata anche dall’espresso richiamo contenuto nel nuovo Codice dell’ordinamento militare (D.lgs. n. 66/2010, art. 1867).

L’INPS sul punto non ha svolto difese.

Va innanzitutto precisato che secondo le regole dell’onere probatorio del processo civile spetta a parte attrice dimostrare quale sia stato il procedimento di calcolo della pensione seguito dall’INPS e dove questo presenti l’errore denunciato deviando dal modello normativo di riferimento.

Nella specie il provvedimento di liquidazione menziona il D.P.R. n. 1092/1973, ma non l’articolo in concreto applicato. Parte attrice era dunque onerata di provare (eventualmente producendo il prospetto di calcolo ritenuto corretto) l’errore in cui sarebbe incorso l’Ente applicando una disposizione invece che un’altra. Invece, si è limitata, per sostenere la propria ipotesi che sarebbe stato applicato l’articolo relativo al personale civile (art. 44) invece che quello relativo al personale militare (art. 54), a produrre (doc. 5) una tabella numerica con appunti a penna intitolata “statali aliquote di rendimento espresse in anni e mesi” di cui è restata ignota la provenienza. Infine, il difensore non ha neppure ritenuto di dovere discutere la causa, nemmeno presenziando all’udienza.

Ciò posto, sull’ambito di applicazione dell’art. 54 primo comma del D.P.R. si fronteggiano due tesi. La prima, più restrittiva e aderente al testo letterale, limita l’applicazione del più favorevole (rispetto agli altri dipendenti pubblici) coefficiente di rendimento ivi previsto (44 per cento) ai militari che abbiano maturato, nel contempo, almeno quindici ma non più di venti anni di servizio, trovando la disposizione la sua ratio in quelle situazioni in cui il militare, per motivi indipendenti dalla sua volontà (limiti di età, inabilità, ecc.), non abbia potuto maturare un’anzianità superiore. L’altra, più estensiva e sostenuta con il ricorso, ritiene la suddetta regola di calcolo di portata generale per i militari che abbiano maturato più di quindici anni, fermo restando che, superati i venti, essi cumulano tale beneficio con gli ulteriori aumenti annuali previsti dai commi seguenti (dell’1,80 o dell’3,60 per cento per cento, a seconda della qualifica, per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo).

Questo Giudice ritiene di prestare adesione al primo orientamento interpretativo (cfr. questa Sez. n. 3/2018 cit. e, prima, Sez. Sardegna n. 87/2017), maggiormente aderente al dato letterale e, in quanto più restrittivo, consono alla natura speciale della norma de qua.

Nella specie il ricorrente, come si legge nel provvedimento di pensione, è stato collocato in congedo con una anzianità complessiva maturata al congedo superiore a 20 anni.

Pertanto, la sua situazione non rientra nella fattispecie normativa contemplata dal ridetto primo comma dell’art. 54 cit., il cui ambito di applicazione riguarda i militari che abbiano maturato, nel contempo, almeno quindici ma non più di venti anni di servizio.

Le domande contenute sul punto nel ricorso, laddove basate su diversa interpretazione della norma sopra richiamata, non possono quindi essere accolte.

3. L’accoglimento della prima domanda comporta il diritto del ricorrente alla rideterminazione con applicazione del beneficio di cui all'art. 3, comma 7 del D. lgs. n. 165/1997.

4. Consegue il diritto agli arretrati.

5. Su tali arretrati vanno applicati gli interessi corrispettivi al saggio legale, calcolati dalla decorrenza di ciascun rateo di pensione sino al pagamento effettivo.

6. Compete la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3 c.g.c., da calcolarsi, secondo quanto specificato dalle SS.RR. (n. 10/2002/QM), quale parziale possibile integrazione degli interessi al saggio legale, ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi.

7. Ogni altra domanda va respinta.

8. Le spese possono essere compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

dichiara il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento previdenziale con applicazione del beneficio di cui all'art. 3, comma 7 del D. lgs. n. 165/1997;

dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione dei conseguenti arretrati oltre interessi e rivalutazione secondo quanto precisato in motivazione;

respinge ogni altra domanda;

compensa le spese.

Così deciso in Torino, il 27 febbraio 2018.

IL GIUDICE

(F.to Dott. Walter BERRUTI)



Depositata in Segreteria il 13 marzo 2018



Il Direttore della Segreteria

(F.to Antonio CINQUE)
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1768
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: benefici articolo 3 comma 7 DL 165/1997

Messaggio da naturopata »

Ricorso accolto

Sentenza n.94/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio

Il giudice unico delle pensioni, dott. Anna Bombino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 74976 del registro di segreteria proposto dal sig. T. O. nato (omissis) ivi residente (omissis), rappresentato e difeso dall’ Avv.to Massimo Vitelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teramo, via Fonte Regina n. 23,

contro l’INPS in persona del legale rappresentante pro-tempore

per la rideterminazione del trattamento pensionistico con beneficio ex art. 3 comma 7 d. lgs. 165/1997

Uditi alla udienza del 21.2.2018,con l’assistenza del Segretario Federica Sperapani, l’Avv. Massimo Vitelli per il ricorrente, e l’avv. Manuela Massa per l’INPS; è presente anche il ricorrente;

F A T T O

Con ricorso, depositato il 30 settembre 2016, il ricorrente, già sottufficiale della Guardia di Finanza, collocato in congedo assoluto dall’11.9.2014, per infermità , con trattamento pensionistico liquidato dall’INPS con il sistema “misto” giusta determinazione RM022015819069 del 23..6.2015, lamentava il mancato riconoscimento dell’aumento figurativo di cui all’art. 3, comma 7 del d. lvo n. 165 del 1997, pur se a causa del suo stato di salute, per il quale era stato riformato dal servizio, non si trovava nelle condizioni psico-fisiche per poter transitare nella posizione di ausiliaria.

Dopo aver inutilmente chiesto il riesame del provvedimento in via amministrativa, il sig. T. O. adiva la via giudiziaria deducendo la violazione della citata normativa, la quale riconosceva espressamente l’incremento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Tale vantaggio doveva essere riconosciuto a tutto il personale militare (come il ricorrente) che, cessato dal servizio per mancanza dei requisiti psico-fisici, non aveva avuto la possibilità di accedere ovvero di permanere nella posizione di ausiliaria; con ciò differenziandosi nettamente la posizione del personale militare dal personale civile, per il quale occorreva, invece, la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età (cfr. Corte conti sez. Abruzzo n. 28/12).

L’INPS nella memoria di costituzione depositata il 9.2.2018 deduceva l’infondatezza del ricorso sul presupposto che per il personale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, come è nel caso di specie, il beneficio de quo si applica in alternativa al transito in ausiliaria, previa opzione del soggetto interessato, con riferimento al personale che è cessato dal servizio per il raggiungimento dei limiti d’età previsti dall’ordinamento di appartenenza. Nel caso di specie, essendo il ricorrente cessato dal servizio presso il corpo della Guardia di Finanza per inidoneità permanente e privo del requisito espressamente richiesto del raggiungimento del limite di età previsto dall’ordinamento di appartenenza per accedere all’ausiliaria, non può esercitare il diritto di opzione; di conseguenza è da escludersi l’accesso a tale beneficio potendo l’interessato godere di altri benefici di cui alla legge 335/95 relativi alla pensione privilegiata o al trattamento anticipato.

In prossimità dell’udienza odierna la difesa del ricorrente ha prodotto ulteriore memoria nella quale ha ribadito le proprie ragioni sostenute da ampia e recente giurisprudenza contabile in materia su fattispecie analoghe (cfr. Corte Conti Sez. Abruzzo n.27/17; Corte conti Molise n.53717; Sez. Sardegna n.16/717;Sez. Calabria n.350/17; Sez. Piemonte 3/18; Sez. Emilia Romagna n.29/18).

Alla udienza odierna l’avv. Vitielli si è riportato alle memorie depositate in atti insistendo per l’accoglimento del ricorso; l’INPS ha evidenziato l’assenza di un orientamento giurisprudenziale univoco in materia (Calabria 12/2018).

DIRITTO

La questione all’esame riguarda la spettanza del diritto del ricorrente all’aumento stabilito dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997.

La normativa si inserisce nel decreto legislativo intitolato “Attuazione delle deleghe conferite dall’art. 2 comma 23 della legge 8° agosto 1995 n. 335 e dall’art. 1, commi 97 lett. g) e 99 della legge 23.12.1996 n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego” e stabilisce, per la parte che qui interessa, che, per il personale escluso dall’ausiliaria che cessi dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età (art. 1: personale civile) ovvero non in possesso dei requisiti per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, venga calcolato un aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione.

Ora, il ricorrente, collocato in congedo assoluto a decorrere dal 11.9.2014, senza aver maturato i requisiti per il transito nell’ausiliaria, non avendo raggiunto i limiti di età, certamente rientra nell’ipotesi legislativa di favore che mira ad evitare che il personale militare (per quello civile di cui al comma 1 è sempre necessario il raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in ausiliaria) che, per motivi indipendenti dalla propria volontà perda il beneficio del periodo di ausiliaria si trovi in posizione deteriore rispetto agli altri che hanno potuto raggiungere tale limite.

Al riguardo appaiono condivisibili le argomentazioni della recente sentenza della Corte conti sez. Emilia Romagna n. 29/ 18 secondo cui “ Detta soluzione ermeneutica appare avvalorata, sotto il profilo letterale dal fatto che il “raggiungimento dei limiti di età” è previsto , in modo espresso, solo per i civili e non per i militari, sotto il profilo logico per il fatto che, trattandosi di norma di favore, l’accesso all’ausiliaria consegue fisiologicamente, per i militari, al conseguimento dei limiti idi età; sicchè la ratio de detta disciplina di favore si giustifica per il fatto di concedere al militare infermo la possibilità di accedere all’ausiliaria (con relativo trattamento figurativo ai fini di pensione) anche nell’ipotesi (che qui ricorre) in cui il militare sia sì cessato prima del compimento dell’età ma per motivi indipendenti dalla sua volontà…”.

La norma, così formulata, che rimane in vigore non essendo stata abrogata dall’art.2286 del D. lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) che ha invece abrogato altri commi dell’art. 3, non permette altra soluzione ermeneutica, diversamente determinandosi un’ingiusta sperequazione rispetto al personale civile (ovviamente escluso dall’ausiliaria).

Il ricorso risulta dunque meritevole di accoglimento, con conseguente condanna dell'Amministrazione al ricalcolo del trattamento pensionistico facendo applicazione del beneficio in questione, nonché alla corresponsione degli arretrati sui ratei pensionistici già percepiti.

Sulle somme arretrate dovute spettano, in adesione ai criteri posti dalle Sezioni Riunite con la sentenza n.10/2002/QM, interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. di att. c.p.c., da liquidarsi, dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale, cumulativamente, nel senso però di una solo possibile integrazione degli interessi di legge ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (c.d. principio del cumulo parziale).

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della novità delle questioni dedotte e della non univocità interpretativa della materia da parte della giurisprudenza di questa Corte dei conti.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando,

1) accoglie la domanda attorea, riconoscendo il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento previdenziale con applicazione del beneficio di cui all'art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 66/2010, calcolato per come indicato in parte motiva ed a far data dalla presentazione della domanda amministrativa;

2) Condanna altresì la parte convenuta, secondo le proprie competenze, alla corresponsione dei conseguenti arretrati sui ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. di att. c.p.c., da liquidarsi, dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale, cumulativamente, nel senso di una solo possibile integrazione degli interessi di legge ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi.

3)Spese compensate.



Così deciso in Roma, all’udienza pubblica del 21.2.2018



Il GUP

F.to Anna Bombino



Depositata in Segreteria27/02/2018

Per il Dirigente

F.to dott. A. Vinicola
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1768
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: benefici articolo 3 comma 7 DL 165/1997

Messaggio da naturopata »

Preannuncio che la Corte dei Conti per la Lombardia, in un ricorso seguito da me ha respinto la concessione del moltiplicatore. La casistica era diversa dal solito, qui si trattava di causa di servizio, ma la motivazione sarebbe la laconica e impossibile coincidenza dell'accesso all'ausiliaria e la contestuale riforma. Appena sarà pubblicata la metterò in rete.
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1768
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: benefici articolo 3 comma 7 DL 165/1997

Messaggio da naturopata »

Sezione: CALABRIA
Esito: SENTENZA
Numero: 45
Anno: 2018
Materia: PENSIONI
Data pubblicazione: 19/04/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Cons. Quirino Lorelli
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 45 /2018
sul ricorso in materia di pensioni militari, iscritto al n.21614 del registro di
segreteria, proposto da R. P., nato a omissis, il Omissis, rappresentato e
difeso dall’avv. Pietro Paolo Tucci
C O N T R O
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica e rappresentante
legale p.t., costituito con memoria depositata il 29/3/2018
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Maria Teresa Pugliano, Giacinto Greco e Francesco
Muscari Tomaioli, giusta memoria depositata il 15/3/2018;
uditi all’udienza del 13 aprile 2018, l’avv.to Pietro Paolo Tucci per il ricorrente
e l’avv. Francesco Muscari Tomaioli per l’INPS, il cap. Francesco Ferrise per
il Ministero della Difesa, esperito il tentativo di conciliazione come da verbale
di udienza
F A T T O
Con atto introduttivo del presente giudizio, depositato il 9/2/2018, il sig. R. P.,
chiede che sia accertato e dichiarato il proprio diritto alla rideterminazione del
trattamento pensionistico, previa applicazione del beneficio di cui all'art. 3, co.
7, d.lgs n. 165/97 e quello alla rideterminazione del trattamento previdenziale
con l’applicazione dell’art.54, comma 1 del T.U. N.1092/1973, con
conseguente statuizione in ordine al ricalcolo del trattamento pensionistico ed
accertamento del diritto a percepire le somme maturate e maturande a titolo
di incremento figurativo ex art.3, co. 7, d. lgs n. 165/97, con decorrenza dal
31/5/2017, o d altra data ritenuta di giustizia e/o di equità, oltre interessi e
rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo.
Precisa il ricorrente di essere tenente colonnello dell’Esercito Italiano, in
congedo assoluto (per infermità) dal 30-5-2017, beneficiario di pensione
ordinaria di inabilità INPS n. 17473571 e di avere presentato in data
18/11/2017 istanza di liquidazione dell'incremento figurativo di cui all'art. 3,
comma 7, D. Lgs n. 165/1997; tuttavia sia l’Amministrazione di appartenenza
che l’INPS, con distinte note, rispettivamente, del novembre 2017 e del
gennaio 2018, avrebbero respinto detta istanza, onde i relativi provvedimenti
vengono impugnati per il riconoscimento del beneficio. Ricorda ancora il
ricorrente di avere presentato in data 25-1-2018 una richiesta all’INPS di
ricalcolo del proprio trattamento pensionistico in applicazione dell’art.54 del
T.U. 1092/1973, essendogli invece stata applicata, giusta la previsione
dell’art.44 del suddetto T.U., una aliquota pensionabile conteggiata del
35,250%, anziché quella del 44% da lui invocata.
Con memoria depositata il 15/3/2018 si è costituito in giudizio l’INPS,
eccependo l'inammissibilità della pretesa rideterminazione del trattamento
pensionistico previa applicazione del beneficio di cui all'articolo 3, comma 7
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165, posto che il ricorrente, sarebbe
cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto,
con un servizio utile a pensione di 39 anni e 2 mesi, di cui solo 12 anni e 3
mesi maturati fino alla data del 31-12-1992, quindi, senza aver maturato il
requisito espressamente previsto per il collocamento in ausiliaria, onde
nessuna "esclusione" dalla posizione di ausiliaria o in alternativa ai benefici
dell'articolo 3, comma 7 del D. Lgs. 30 aprile 1997, n° 165 potrebbe trovare
applicazione nel caso di specie.
Rappresenta ancora l’INPS come alla data del 31/12/1992 il ricorrente
vantava un'anzianità di servizio inferiore ai quindici anni stabiliti dal primo
comma dell'articolo 54 del DPR 29 dicembre 1973, n° 1092 ai fini
dell'applicazione dell'aliquota del 44%, rientrando invece, nel disposto dettato
dal penultimo comma dello stesso articolo 54.
Il ricorrente risultava infatti cessato dal rapporto di lavoro a far data dal
30/05/2017 con un'anzianità complessiva di servizio utile a pensione pari a 39
anni e 2 mesi, di cui: 12 anni e 3 mesi maturati alla data del 31/12/1992, 15
anni e 3 mesi maturati alla data del 31/12/1995, la pensione spettante non
può essere ritenuta quella maturata con un'anzianità contributiva di almeno
quindici anni e non più di venti e rapportata ad un'aliquota di rendimento del
44%, atteso che il disposto dettato dall'articolo 54 del D.P.R. 1092/1973 è
chiaramente riferito alla pensione spettante al militare e non già alla quota di
pensione determinata con il sistema retributivo. Si ritiene che la quota di
pensione determinata con il sistema retributivo data dalla somma di due
quote (quota "A" per le anzianità maturate fino alla data del 31/12/1992 e
quota "B" per le anzianità contributive maturate entro la data del 31/12/1995)
non possa essere valorizzata con un rendimento fisso ed invariabile del 44
per cento anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15esimo anno per
il personale militare, posto che si verrebbe ad avere un rendimento annuo del
2,93 fino al 15esimo anno di servizio ed un rendimento pari allo zero per
l'anzianità maturata dal 15esimo anno al 20esimo anno,
Con memoria depositata il 29-3-2018 si è costituito in giudizio il Centro Unico
Stipendiale dell’Esercito, chiedendo il rigetto del ricorso sotto ambedue i
profili. In particolare quanto al beneficio di cui al D. Lgs. n.165/1997,
emergerebbe la volontà del legislatore di circoscriverne l'applicazione alle
sole ipotesi di cessazione dal servizio di personale che, pur avendo maturato
il diritto all'ausiliaria (per aver raggiunto il limite di età ordinamentale per
essere collocato in quiescenza ovvero perché ricompreso nelle aliquote di
militari da collocare in aspettativa per riduzione quadri), ne sia rimasto
successivamente escluso per sopravvenuta perdita dell'idoneità fisica e non
anche, in senso generalizzato, al personale che sia stato dispensato dal
servizio anzitempo per perdita dell'idoneità al servizio militare incondizionato
(ovvero riformato).
Quanto invece all’aliquota percentuale di pensionabilità di cui all'articolo 54,
comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, trattandosi di modalità di
calcolo della pensione operata in via esclusiva dall'INPS, nel cui
procedimento non è mai intervenuta l'Amministrazione Militare, si ritiene di
non dover esprimere alcuna considerazione in merito.
All’udienza di discussione del 13/4/2018, esperito il tentativo conciliativo,
come da verbale, i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive
domande e difese; il cap. Ferrise per il Ministero della Difesa ha eccepito
come non potrebbe applicarsi la norma sull’ausiliaria in quanto il ricorrente è
stato dispensato per riforma prima dell’entrata in vigore della modifica
all’art.1865 del Codice dell’Ordinamento Militare apportata dal D. Lgs.
n.94/2017.
D I R I T T O
1) In via pregiudiziale va esaminata l’eccezione di inapplicabilità al caso di
specie delle disposizioni in materia di ausiliaria di cui all’art. 1865 C.O.M. al
caso di specie in quanto le relative modifiche alla norma sarebbero state
apportate dal D. Lgs. n.94/2017 entrato in vogore dopo la dispensa dal
servizio del ricorrente.
L’eccezione è infondata.
L’art. 1865 C.O.M. nel testo precedente alla modifica del 2017 testualmente
stabiliva che “1. Per il personale militare escluso dall'istituto dell'ausiliaria di
cui all'articolo 992, si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 165”, ma la norma invocata dal ricorrente è esattamente quella
colà indicata e cioè l’art.3, comma 7 del D. Lgs. n.165/1997, onde l’eccezione
non appare calzante, né conferente, posto pure che la nuova formulazione
del predetto art.1865, dopo la novella del 2017, è la seguente: “1. Per il
personale militare ((...)) si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 165”.
Nel caso di specie il ricorrente alla data di quiescenza risultava ex lege
escluso dall’ausiliaria non avendone, per come meglio precisato in appresso, i
requisiti e con la conseguenza che egli invoca con il ricorso esattamente
l’applicazione del beneficio indicato nell’art.1865 C.O.M.
*
2) Nel merito la prima questione che va analizzata è la fondatezza alla
pretesa della applicazione dei benefici della c.d. ausiliaria anche al personale
militare collocato in quiescenza prima del raggiungimento del limite
anagrafico di età, sulla base di una accertata inidoneità a qualunque servizio
(nell’ordinamento militare la c.d. riforma).
L’ausiliaria è una categoria del congedo che interessa il solo personale
militare che, dopo la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di
età, previsto per il grado rivestito, manifesta la propria disponibilità ad essere
chiamato nuovamente in servizio per lo svolgimento di attività in favore
dell’amministrazione di appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni
statali e territoriali. L’ausiliaria è stata oggetto di recenti modifiche ad opera di
interventi legislativi che si succeduti dal 2012 ad oggi (non ultima la legge di
Stabilità del 2015); attualmente è prevista e disciplinata dagli articoli da 992 a
996 e dagli articoli 1864, 1870, 1871, 1876 del Codice dell’Ordinamento
Militare (C.O.M., D. Lgs. n. 66/2010).
L’art. 992 del C.O.M. così dispone:
“1. Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente
a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età
previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell'articolo 909, comma
4.
2. Il personale militare permane in ausiliaria per un periodo di 5 anni.
3. All'atto della cessazione dal servizio, il personale è iscritto in appositi ruoli
dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana con indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza,
nonché del grado rivestito. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali,
limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare
formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale,
nell'ambito della provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo e al
grado rivestito.
4. Ai fini della corresponsione dell'indennità di ausiliaria, il personale, all'atto
della cessazione dal servizio, manifesta, con apposita dichiarazione scritta, la
propria disponibilità all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza e le
altre pubbliche amministrazioni.”.
In base all’attuale normativa, per essere collocati in ausiliaria occorre:
1) Appartenere al personale militare.
2) Aver cessato dal servizio per raggiunto limite di età.
3) Aver presentato domanda, all’atto della cessazione dal servizio e nei
termini prescritti, manifestando per iscritto la disponibilità al richiamo.
4) Il possesso dell’idoneità psico-fisica, che consenta al militare di svolgere
l’attività di impiego presso le amministrazioni pubbliche che ne facciano
richiesta.
Durante il periodo di ausiliaria il militare non può assumere impieghi, né
rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti
contrattuali con l’amministrazione militare, pena l’immediato passaggio nella
categoria riserva, e perdita del relativo trattamento economico.
Il militare collocato in ausiliaria, percepisce una indennità in aggiunta al
trattamento di quiescenza e, al termine del predetto periodo, ha diritto a
vedersi liquidato un nuovo trattamento di quiescenza che è comprensivo
anche del periodo di permanenza in ausiliaria.
L’indennità annua lorda percepita dal militare in ausiliaria è attualmente pari al
50% della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento
economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e
con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal
militare all’atto del collocamento in ausiliaria.
L’art.3, comma 7 del D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, stabilisce che:
“7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto
dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età
previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non
sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella
posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in
parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n.335, il
montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un
importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio
moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle
Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate
il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa
opzione dell'interessato.”
Nel caso di specie il ricorrente alla data di collocamento in quiescenza non
risultava in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella
posizione di ausiliaria in quanto gli è stata attribuita la pensione ordinaria di
inabilità, giusta provvedimento di conferimento dell’INPS e considerato che
egli era cessato dal servizio, per come si evince dal tenore del provvedimento
di concessione anzidetto, per invalidità assoluta e permanente a qualsiasi
proficuo lavoro.
Quanto ai militari inquadrati nei ruoli in ausiliaria, la categoria comprende, ai
sensi dell'art. 886 C.O.M., "il personale militare che, essendovi transitato nei
casi previsti, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione
la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della
provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra
amministrazione".
Il personale collocato in ausiliaria ex art. 992 C.O.M., è soggetto a possibili
richiami in servizio ex art. 993 C.O.M. ed è soggetto agli obblighi di cui all'art.
994 C.O.M.
L'esame della suddetta disciplina, evidenzia dunque come il militare collocato
in congedo assoluto per infermità non possa esser collocato in ausiliaria,
considerata la sua assoluta inidoneità al servizio e dunque l'impossibilità di
assolvere agli obblighi di servizio cui sono soggetti i militari in ausiliaria.
Questa Corte dei conti, in una recente decisione, ha ricordato come il
legislatore abbia riconosciuto l'incremento del montante contributivo sia al
"personale di cui all'art. 1 escluso dall'ausiliaria che cessa dal servizio per
raggiungimento dei limiti di età", che "al personale militare che non sia in
possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di
ausiliaria", categoria quest'ultima nella quale evidentemente rientra l'ufficiale
ricorrente, dichiarato non idoneo permanentemente al servizio d'istituto ex art.
929 del C.O.M. e, dunque, impossibilitato a prestare i conseguenti (pur
delimitati ed eventuali) servizi d'Istituto e dunque ad accedere all'istituto
dell'ausiliaria.
Ovviamente, considerate le ragioni dell'impossibilità normativo/oggettiva di
collocamento del militare in ausiliaria, neppure può propriamente ipotizzarsi
l'esercizio di un'opzione da parte dell'interessato, in quanto raggiunto da un
provvedimento cogente di collocamento in congedo assoluto per inidoneità
assoluta e permanente al servizio (cfr. Corte dei conti, Sez. giurisd. Molise,
n.53/2017).
In questo senso l’I.N.P.S. nel proprio messaggio del 10 dicembre 2013 n.
20238, recante “Articolo 3, comma 7 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 -
Precisazioni in merito alle modalità applicative.”, non esclude, per come
invece si pretenderebbe, una interpretazione letterale della norma, limitandosi
a prevedere che “Al fine di superare ogni eventuale dubbio interpretativo in
merito alle voci ricomprese nella base imponibile su cui calcolare la
maggiorazione di cui alla disposizione in esame si rappresenta che la stessa
corrisponde alla retribuzione contributiva percepita alla cessazione
annualizzata, comprensiva della 13° mensilità, delle competenze accessorie
per la parte eccedente il 18% e, qualora spettanti, degli scatti di cui all'articolo
4 del decreto legislativo n. 165/1997.
Si precisa inoltre che, qualora non vi sia eccedenza o non vi sia trattamento
accessorio, la base imponibile deve comunque tener conto della parte della
retribuzione maggiorabile del 18%.”.
*
2. Venendo alla seconda questione introdotta con il ricorso e cioè alla
richiesta di piena applicazione della previsione di cui all’art.54 del D.P.R.
n.1092/1973, in luogo dell’applicazione della disposizione di cui all’art.44 del
medesimo D.P.R. osserva in via pregiudiziale questo Giudicante che tale
ultima disposizione non può in alcun caso trovare applicazione al personale
militare, cui appartiene l’odierno ricorrente, trattandosi di disposizione
espressamente ricompresa nel Titolo III, rubricato “Trattamento di quiescenza
normale”, Capo I, rubricato “Personale civile”, mentre, correttamente,
l’invocato art.54 rientra nel Capo II, rubricato “Personale militare”.
Ad ogni buon fine sul punto non ritiene questo Giudicante di doversi
discostare dalle considerazioni e motivazioni espressa da questa Sezione
nelle sentenze n.12, 43 e 44 del 2018.
L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, commi 1 e 2, prevede per il personale
militare dello Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello
disciplinato per il personale civile dall’art. 44 dello stesso testo unico,
stabilendo che
“1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni
e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base
pensionabile
2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di
servizio utile oltre il ventesimo”.
Nel caso di specie, è indubbio che all’atto del pensionamento il ricorrente
avesse maturato oltre 15 anni, ma anche più di 20 di servizio e tuttavia
secondo l’Istituto controparte, la disposizione dallo stesso invocata non
potrebbe trovare applicazione. Ritiene al riguardo l’INPS che l'art.54 non
avrebbe innovato l’ordinario meccanismo delle aliquote di rendimento previsto
dall’art. 44 citato, essendosi limitato ad attribuire un ulteriore beneficio ristretto
a coloro cessati con 15 anni ma non ancora 20. Quindi secondo l’Istituto
previdenziale sembrerebbe che l’art. 54, comma 1, possa trovare
applicazione per il solo personale militare che all’atto della cessazione del
servizio non avesse ancora superato il 20° anno di servizio utile, mentre per
coloro che lo avevano superato nessuna differenziazione si sarebbe potuta
configura con il restante personale dello Stato.
Ritiene però questo Giudicante che l’INPS erroneamente parifica ambiti di
disciplina tra di loro differenti al fine di omologare situazioni e personale
tutt’altro che omologabili.
L’art.54 detta – come già ricordato - una disciplina di favore nei confronti del
personale militare che non è prevista per i dipendenti civili dello Stato,
disciplina che sancisce il diritto ad una pensione pari al 44 per cento della
base pensionabile per coloro che siano cessati tra il 15° e il 20° anno di
servizio, dunque anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno e
così fino al 20° anno di servizio utile.
In concreto e in estrema sintesi, volendo seguire il calcolo esemplificativo
fatto dall’INPS, rapportando su base annua la percentuale di rendimento, se
per il personale civile l’aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni
in conformità all’art.44, comma 1, per il personale militare, invece, detta
aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe
avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due
categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo
giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio
che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44, comma 1.
Superata tale soglia, è sì vero che la percentuale spettante è pari all’1,80%
per ogni anno di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere
dall’interpretazione anche in questo caso letterale della norma, è da calcolarsi
in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che ne risulta come dice il
comma 2 “aumentata”, di tal che, ad esempio, il dipendente militare cessato
con un anzianità di servizio di 21 anni, avrebbe avuto diritto ad una pensione
pari al 45,80% della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per 1
anno), fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all’80 per
cento della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal
comma 7 dell’art. 54 citato analogamente a quanto stabilito dall’art. 44,
comma 1, per il personale civile.
Ovviamente, poiché il ricorrente aveva un'anzianità contributiva inferiore a 18
anni alla data del 31 dicembre 1995, il relativo trattamento pensionistico non
poteva che essere determinato, come in effetti avvenuto, in base al sistema
previsto dal nuovo ordinamento pensionistico introdotto dal D. Lgs. n.
503/1992 e consolidatosi con la Legge n. 335/1995.
Tale sistema ha previsto come la pensione dovesse essere determinata in
parte secondo il sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31
dicembre 1995, e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata
dal 1° gennaio 1996, ovvero, a partire dal 1993, dalla somma della "quota A"
corrispondente "all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite
anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di
decorrenza della pensione secondo” la normativa vigente precedentemente
alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per
quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della
retribuzione pensionabile" e della "quota B" corrispondente "all'importo del
trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a
decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente
decreto".
Ne consegue che quanto in precedenza dedotto in ordine all’art. 54 non può
che valere per la parte della pensione spettante in quota A, ovverosia per la
parte della pensione calcolata sulla scorta del sistema retributivo, che deve
dunque essere ricalcolata tenendo conto della aliquota di rendimento prevista
dalla norma in rassegna. La cui applicazione, peraltro, viene anche fatta salva
dalla citata disciplina di riforma del sistema pensionistico, posto che il calcolo
della pensione deve essere effettuato secondo le norme vigenti al momento
della entrata in vigore della legge n 335 del 1995.
*
3) In conclusione il ricorso risulta meritevole di accoglimento, con
conseguente condanna dell'Amministrazione al ricalcolo del trattamento
pensionistico facendo applicazione dei benefici in questione, nonché alla
corresponsione degli arretrati sui ratei pensionistici già percepiti.
Sulle somme arretrate dovute spettano, in adesione ai criteri posti dalle
Sezioni Riunite con la sentenza n.10/2002/QM, interessi legali e rivalutazione
monetaria, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. di att. c.p.c., da liquidarsi, dalla
scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale,
cumulativamente, nel senso però di una solo possibile integrazione degli
interessi di legge ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura
degli stessi (c.d. principio del cumulo parziale).
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della novità delle
questioni dedotte e della assenza di un unitario orientamento di questa Corte
dei conti.
P. Q. M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, Giudice
unico delle pensioni, definitivamente pronunciando
1) accoglie la domanda attorea, riconoscendo il diritto del ricorrente alla
rideterminazione del trattamento previdenziale con applicazione dei benefici
calcolati per come indicato in parte motiva ed a far data dalla presentazione
della domanda amministrativa;
2) Condanna altresì le parti convenute, ciascuno secondo le proprie
competenze, alla corresponsione dei conseguenti arretrati sui ratei
pensionistici già percepiti, maggiorati di interessi legali e rivalutazione
monetaria, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. di att. c.p.c., da liquidarsi, dalla
scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale,
cumulativamente, nel senso di una solo possibile integrazione degli interessi
di legge ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi.
Spese compensate.
Così deciso in Catanzaro alla pubblica udienza del 13 aprile 2018.
Il giudice unico
Fto Quirino Lorelli
Depositata in segreteria il 18/04/2018
Il responsabile delle segreterie pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni





Sezione: CALABRIA
Esito: SENTENZA
Numero: 46
Anno: 2018
Materia: PENSIONI
Data pubblicazione: 19/04/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Cons. Quirino Lorelli
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 46/2018
sul ricorso in materia di pensioni militari, iscritto al n.21617 del registro di
segreteria, proposto da G. S., nato a Omissis, il Omissis, rappresentato e
difeso dall'avv. Santo Delfino
CONTRO
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Maria Teresa Pugliano, Giacinto Greco e Francesco
Muscari Tomaioli, giusta memoria depositata il 23/2/2018;
uditi all'udienza del 13 aprile 2018, l'avv.to Santo Delfino per il ricorrente e
l'avv. Francesco Muscari Tomaioli per l'INPS, esperito il tentativo di
conciliazione come da verbale di udienza
FATTO
Con atto introduttivo del presente giudizio, depositato il 22/02/2018, il sig. G.
S., chiede a questa Corte dei conti di annullare la determinazione atto n.
RC012014776782 del 15.11.2013, iscrizione. n.17491795 con la quale l'INPS
sede di Reggio Calabria — gestione ex Inpdap - ha quantificato il trattamento
di quiescenza, con particolare riferimento ai criteri adottati dall'Istituto di
previdenza nel calcolare l'anzianità contributiva per la parte in "quota
retributiva" della pensione, nonché avverso ogni altro atto presupposto,
connesso e conseguenziale. Chiede altresì di accertare e dichiarare il proprio
diritto: alla corretta applicazione dell'aliquota del 44%, ex art. 54 D.P.R. n.
1092/1973, in luogo dell'errata applicazione dell'aliquota del 35%, ex art. 44,
primo comma, dello stesso T.U. del 1973; all'applicazione del beneficio
compensativo di cui all'art. 3, comma 7, del D. Lgs. 165/1997 e
conseguentemente ordinare che l'I.N.P.S. - o i resistenti secondo chi di
ragione e le proprie competenze - in persona del legale rappresentante p.t.
provveda alla riliquidazione della pensione iscrizione n.17491896 del 28-11-
2014, tenendo conto:
del corretto computo dell'ammontare dell'aliquota, secondo il criterio fissato
dall'art. 44, secondo comma, DPR n. 1092/1973;
della corretta applicazione - dell'aliquota del 44%, ex art. 54 D.P.R. n.
1002/1973; dell'applicazione del beneficio compensativo di cui all'art 3,
comma 7, del D.L.gs 165/1997, con ogni ulteriore diritto in proprio favore
compreso il riconoscimento, la liquidazione e pagamento degli arretrati, degli
interessi e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo e
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Con memoria depositata il 23/2/2018 si è costituito in giudizio l'INPS,
eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale, in quanto il ricorrente
risiederebbe in Messina e l'inammissibilità della pretesa rideterminazione del
trattamento pensionistico, in relazione alla richiesta di annullare la
determinazione n° n. RC012014776782 del 15.11.2013, con particolare
riferimento ai criteri adottati dall'Istituto previdenziale nel calcolare l'anzianità
contributiva per la parte in "quota retributiva" della pensione, al corretto
computo dell'ammontare dell'aliquota del 44%, secondo il criterio fissato dal
primo comma dell'articolo 54, del DPR n° 1092/1973.
Secondo l'INPS infatti alla data del 31/12/1992 il ricorrente vantava
un'anzianità di servizio inferiore ai quindici anni stabiliti dal primo comma
dell'articolo 54 del DPR 29 dicembre 1973, n° 1092 ai fini dell'applicazione
dell'aliquota del 44%, rientrando invece, nel disposto dettato dal penultimo
comma dello stesso articolo 54.
Il ricorrente è cessato dal rapporto di lavoro a far data dal 17/10/2013 con
un'anzianità complessiva di servizio utile a pensione pari a 34 anni, di cui 9
anni e 7 msi maturati alla data del 31/12/1992 e 13 anni e 2 mesi maturati alla
data del 31/12/1995 , la pensione spettante non può essere ritenuta quella
maturata con un'anzianità contributiva di almeno quindici anni e non più di
venti e rapportata ad un'aliquota di rendimento del 44 per cento, atteso che il
disposto dettato dall'articolo 54 del DPR 1092 è chiaramente riferito alla
pensione spettante al militare e non già alla quota di pensione determinata
con il sistema retributivo.
Ritiene quindi l'ente previdenziale che la quota di pensione determinata con il
sistema retributivo data dalla somma di due quote (quota "A" per le anzianità
maturate fino alla data del 31/12/1992 e quota "B" per le anzianità contributive
maturate entro la data del 31/12/1995) non possa essere valorizzata con un
rendimento fisso ed invariabile del 44 per cento anche con un solo giorno in
più di servizio oltre il 15esimo anno per il personale militare, posto che si
verrebbe ad avere un rendimento annuo del 2,93 fino al 15esimo anno di
servizio ed un rendimento pari allo zero per l'anzianità maturata dal 15esimo
anno al 20esimo anno, diversamente opinando, per un soggetto che maturi
un'anzianità di 20 anni si verrebbe a realizzare un'aliquota del 53 % data (15
anni = 44,00 + 5 anni x 1,8 = 9,00) e per un soggetto che maturi 40 anni
un'aliquota di rendimento complessiva dell'89 per cento, data da (15 anni =
44,00 + 25 anni x 1,80 = 45,00) determinando un'aliquota superiore
all'aliquota massima dell'80 per cento.
Quanto poi all'applicazione del beneficio di cui all'articolo 3, comma 7 del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165, l'INPS, parimenti, deduce la
inammissibilità ovvero la infondatezza posto che il ricorrente, sarebbe cessato
dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto, con un
servizio utile a pensione di 37 anni, di cui solo 12 anni e 7 mesi maturati fino
alla data del 31-12-1992, quindi, senza aver maturato il requisito
espressamente previsto per il collocamento in ausiliaria, onde nessuna
"esclusione" dalla posizione di ausiliaria o in alternativa ai benefici dell'articolo
3, comma 7 del D. Lgs. 30 aprile 1997, n.165 potrebbe trovare applicazione
nel caso di specie.
Chiede quindi il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
All'udienza di discussione del 13/4/2018 i difensori delle parti hanno insistito
nelle rispettive domande, eccezioni e difese; il procuratore di parte ricorrente
ha rappresentato come l'eccezione dell'INPS di incompetenza territoriale sia
priva della indicazione del Giudice ritenuto competente (art.151 C.G.C.), con
l'effetto che si avrebbe per non formulata; il procuratore dell'INPS sul punto
ha rilevato come risulti comunque indicata la sede di residenza (Messina) del
ricorrente e che ciò radichi la competenza territoriale della Sezione Siciliana
della Corte dei conti.
DIRITTO
1. Preliminarmente va vagliata l'eccezione di incompetenza territoriale che,
per come proposta, non può essere accolta
L'art.151, comma 2 del C.G.C. testualmente prevede che "Il difetto della
competenza per territorio, come definita dall'articolo 18, comma 1, lettera c),
non e rilevabile d'ufficio ed è eccepito a pena di decadenza nella comparsa di
risposta tempestivamente depositata. L'eccezione si ha per non proposta se
non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.".
Detta disposizione ripropone nel giudizio contabile la previsione di cui
all'art.38, comma 1 del cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dall'art.45
della Legge n.69/2009. In particolare la previsione per la quale l'eccezione si
ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte
ritiene competente, contenuta all'ult. cpv. della norma del C.G.C. è
letteralmente identica a quella di cui all'ult. cpv. del comma 1 del cod. proc.
civ.
Nel caso di specie, per come evidenziato da parte ricorrente in sede di
discussione orale all'odierna udienza, l'eccezione formulata dall'INPS nella
comparsa di costituzione appare priva dell'indicazione del Giudice da adirsi.
ed a ciò non può supplire, stante la lettera della norma, la individuazione dello
stesso in sede di discussione orale della causa da parte del procuratore
costituito di parte resistente che la ha formulata. Ciò in quanto la struttura
dell'udienza di discussione della causa pensionistica, delineata dagli artt.164
e 165 del C.G.C., non consente una possibile integrazione del contenuto delle
proprie memorie in capo alle parti, nemmeno su ordine del Giudice che dirige
l'udienza, con la conseguenza che le rispettive difese rimangono fissate-nei
rispettivi scritti difensivi. Né, d'altro canto, a fronte della controeccezione di
incompletezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, parrebbe possibile,
proprio per non elidere lo spirito della norma con integrazioni all'eccezione
formulate in sede orale, ammettere tale possibilità.
La S.C. con riferimento alla previsione dell'art.38, comma 1 del cod. proc. civ.
ha poi ricordato come "a fronte del rilievo da parte del giudice della sua
incompetenza per materia per essere competente il tribunale ordinario,
l'ulteriore rilievo della sua incompetenza per territorio (semplice) doveva
essere necessariamente subordinato ad un'eccezione di parte, da formularsi
nei termini e nei modi- Stabiliti dall'art. 38 del cod. proc. civ., ovvero nella
comparsa di risposta o, nel caso di specie, nella memoria difensiva
tempestivamente depositata e con la specifica indicazione del giudice ritenuto
competente, diversamente, radicandosi la competenza per territorio del
giudice adito" (eass. Civ., Sez. VI, 9 gennaio 2018, n.698)
Tale interpretazione conduce così a dover ritenere requisito essenziale
dell'eccezione di incompetenza, ai fini anche della sola proponibilità, la
indicazione del Giudice che la parte ritiene competente e che tale indicazione
non possa essere differita dal proponente l'eccezione alla prima udienza, ma
vada assolta al momento della formulazione dell'eccezione nella comparsa di
risposta tempestivamente depositata.
In conclusione l'eccezione, a termini dell'art.151, comma 2, ult. cpv., appare
improponibile.
*
2. Venendo al merito la prima questione introdotta con il ricorso attiene
alla richiesta di piena applicazione della previsione di cui all'art.54 del D.P.R.
n.1092/1973, in luogo dell'applicazione della disposizione di cui all'art.44 del
medesimo D.P.R.; al riguardo osserva in via pregiudiziale questo Giudicante
che tale ultima disposizione non può in alcun caso trovare applicazione al
personale militare, cui appartiene l'odierno ricorrente, trattandosi di
disposizione espressamente ricompresa nel Titolo III, rubricato "Trattamento
di quiescenza normale", Capo I, rubricato "Personale civile", mentre,
correttamente, l'invocato art.54 rientra nel Capo II, rubricato "Personale
militare". Ne consegue che in alcun modo a tale disposizione può farsi
riferimento ai fini del calcolo delle pensioni militari.
Ad ogni buon fine sul punto non ritiene questo Giudicante di doversi
discostare dalle considerazioni e motivazioni espressa da questa Sezione
nelle sentenze n.12, 43 e 44 del 2018.
L'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, commi 1 e 2, prevede per il personale
militare dello Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello
disciplinato per il personale civile dall'art. 44 dello stesso testo unico,
stabilendo che
"1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni
e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base
pensionabile
2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di
servizio utile oltre il ventesimo".
Nel caso di specie, è indubbio che all'atto del pensionamento il ricorrente
avesse maturato oltre 15 anni, ma anche più di 20 di servizio e tuttavia
secondo l'Istituto
controparte, la disposizione dallo stesso invocata non potrebbe trovare
applicazione.
Ritiene al riguardo l'INPS che Part.54 non avrebbe innovato l'ordinario
meccanismo delle aliquote di rendimento previsto dall'art. 44 citato, essendosi
limitato ad attribuire un ulteriore beneficio ristretto a coloro cessati con 15
anni ma non ancora 20. Quindi secondo l'Istituto previdenziale sembrerebbe
che l'art. 54, comma 1, possa trovare applicazione per il solo personale
militare che all'atto della cessazione del servizio non avesse ancora superato
il 20° anno di servizio utile, mentre per coloro che lo avevano superato
nessuna differenziazione si sarebbe potuta configura con il restante
personale dello Stato.
Ritiene però questo Giudicante che l'INPS erroneamente parifica ambiti di
disciplina tra di loro differenti al fine di omologare situazioni e personale
tutt'altro che omologabili.
L' art.54 detta — come già ricordato - una disciplina di favore nei confronti del
personale militare che non è prevista per i dipendenti civili dello Stato,
disciplina che sancisce il diritto ad una pensione pari al 44 per cento della
base pensionabile per coloro che siano cessati tra il 15° e il 20° anno di
servizio, dunque anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno e
così fino al 20° anno di servizio utile.
In concreto e in estrema sintesi, volendo seguire il calcolo esemplificativo
fatto dall'INPS, rapportando su base annua la percentuale di rendimento, se
per il personale civile l'aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni
in conformità all' art.44, comma 1, per il personale militare, invece, detta
aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe
avuto ragion d'essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due
categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo
giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio
che, come già osservato, non è contemplato dall'art. 44, comma 1.
Superata tale soglia, è sì vero che la percentuale spettante è pari all'1,80%
per ogni anno di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere
dall'interpretazione anche in questo caso letterale della norma, è da calcolarsi
in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che ne risulta come dice il
comma 2 "aumentata", di tal che, ad esempio, il dipendente militare cessato
con un anzianità di servizio di 21 anni, avrebbe avuto diritto ad una pensione
pari al
45,80% della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per 1 anno),
fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all'80% della base
pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell'art. 54
citato analogamente a quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, per il personale
civile.
Ovviamente, poiché il ricorrente aveva un'anzianità contributiva inferiore a 18
anni alla data del 31 dicembre 1995, il relativo trattamento pensionistico non
poteva che essere determinato, come in effetti avvenuto, in base al sistema
previsto dal nuovo ordinamento pensionistico introdotto dal D. Lgs. n.
503/1992 e consolidatosi con la Legge n. 335/1995.
Tale sistema ha previsto come la pensione dovesse essere determinata in
parte secondo il sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31
dicembre 1995, e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata
dal 1° gennaio 1996, ovvero, a partire dal 1993, dalla somma della "quota A"
corrispondente "all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite
anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di
decorrenza della pensione secondo" la normativa vigente precedentemente
alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per
quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della
retribuzione pensionabile" e della "quota B" corrispondente "all'importo del
trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a
decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente
decreto".
Ne consegue che quanto in precedenza dedotto in ordine all'art.54 non può
che valere per la parte della pensione spettante in quota A, ovverosia per la
parte della pensione calcolata sulla scorta del sistema retributivo, che deve
dunque essere ricalcolata tenendo conto della aliquota di rendimento prevista
dalla norma in rassegna. La cui applicazione, peraltro, viene anche fatta salva
dalla citata disciplina di riforma del sistema pensionistico, posto che il calcolo
della pensione deve essere effettuato secondo le norme vigenti al momento
della entrata in vigore della legge n 335 del 1995.
*
2) Va poi analizzata la fondatezza della pretesa della applicazione dei
benefici della c.d. ausiliaria anche al personale militare collocato in
quiescenza prima del raggiungimento del limite anagrafico di età, sulla base
di una accertata inidoneità a qualunque servizio (nell'ordinamento militare la
c.d. riforma).
L'ausiliaria è una categoria del congedo che interessa il solo personale
militare che, dopo la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di
età, previsto per il grado rivestito, manifesta la propria disponibilità ad essere
chiamato
nuovamente in servizio per lo svolgimento di attività in favore
dell'amministrazione di appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni
statali
e territoriali. L'ausiliaria è stata oggetto di recenti modifiche ad opera di
interventi legislativi che si succeduti dal 2012 ad oggi (non ultima la legge di
Stabilità del 2015); attualmente è prevista e disciplinata dagli articoli da 992 a
996 e dagli articoli 1864, 1870, 1871, 1876 del Codice dell'Ordinamento
Militare (C.O.M., D. Lgs. n. 66/2010).
L'art. 992 del C.O.M. così dispone:
"1. Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente
a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età
previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell'articolo 909, comma
4.
2. Il personale militare permane in ausiliaria per un periodo di 5 anni.
3. All'atto della cessazione dal servizio, il personale è iscritto in appositi
ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana con indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza,
nonché del grado rivestito. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali,
limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare
formale
richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale,
nell'ambito della provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo e al
grado rivestito.
4. Ai fini della corresponsione dell'indennità di ausiliaria, il personale,
all'atto della cessazione dal servizio, manifesta, con apposita dichiarazione
scritta, la propria disponibilità all'impiego presso l'amministrazione di
appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni".
In base all'attuale normativa, per essere collocati in ausiliaria occorre:
1) Appartenere al personale militare.
2) Aver cessato dal servizio per raggiunto limite di età.
3) Aver presentato domanda, all'atto della cessazione dal servizio e nei
termini prescritti, manifestando per iscritto la disponibilità al richiamo
4) Il possesso dell'idoneità psico-fisica, che consenta al militare di svolgere
l'attività di impiego presso le amministrazioni pubbliche che ne facciano
richiesta.
Durante il periodo di ausiliaria il militare non può assumere impieghi, né
rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti
contrattuali con l'amministrazione militare, pena l'immediato passaggio nella
categoria riserva, e perdita del relativo trattamento economico.
Il militare collocato in ausiliaria, percepisce una indennità in aggiunta al
trattamento di quiescenza e, al termine del predetto periodo, ha diritto a
vedersi liquidato un nuovo trattamento di quiescenza che è comprensivo
anche del periodo di permanenza in ausiliaria.
L'indennità annua lorda percepita dal militare in ausiliaria è attualmente pari al
50% della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento
economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e
con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal
militare all'atto del collocamento in ausiliaria.
L' art.3, comma 7 del D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, stabilisce che:
"7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto
dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età
previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non
sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella
posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in
parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n.335, il
montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un
importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio
moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle
Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate
il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa
opzione dell'interessato."
Nel caso di specie il ricorrente alla data di collocamento in quiescenza non
risultava in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella
posizione di ausiliaria in quanto gli è stata attribuita la pensione ordinaria di
inabilità, giusta provvedimento di conferimento dell'INPS e considerato che
egli era cessato dal servizio, per come si evince dal tenore del provvedimento
di concessione anzidetto, per invalidità assoluta e permanente a qualsiasi
proficuo lavoro.
Quanto ai militari inquadrati nei ruoli in ausiliaria, la categoria comprende, ai
sensi dell'art. 886 C.O.M., "il personale militare che, essendovi transitato nei
casi previsti, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione
la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della
provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra
amministrazione". Il personale collocato in ausiliaria ex art. 992 C.O.M., è
soggetto a possibili richiami in servizio ex art. 993 C.O.M. ed è soggetto agli
obblighi di cui all'art. 994 C.O.M.
L'esame della suddetta disciplina, evidenzia dunque come il militare collocato
in congedo assoluto per infermità non possa esser collocato in ausiliaria,
considerata la sua assoluta inidoneità al servizio e dunque l'impossibilità di
assolvere agli obblighi di servizio cui sono soggetti i militari in ausiliaria.
Questa Corte dei conti, in una recente decisione relativa ad un sottufficiale
della Guardia di Finanza, ha ricordato come il legislatore abbia riconosciuto
l'incremento del montante contributivo sia al "personale di cui all'art. 1 escluso
dall'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età", che
"al personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per
accedere o permanere nella posizione di ausiliaria", categoria quest'ultima
nella quale evidentemente rientra l'ufficiale ricorrente, dichiarato non idoneo
permanentemente al servizio d'istituto ex art. 929 del C.O.M. e, dunque,
impossibilitato a prestare i conseguenti (pur delimitati ed eventuali) servizi
d'Istituto e dunque ad accedere all'istituto dell'ausiliaria.
Ovviamente, considerate le ragioni dell'impossibilità normativo/oggettiva di
collocamento del militare in ausiliaria, neppure può propriamente ipotizzarsi
l'esercizio di un'opzione da parte dell'interessato, in quanto raggiunto da un
provvedimento cogente di collocamento in congedo assoluto per inidoneità
assoluta e permanente al servizio (cfr. Corte dei conti, Sez. giurisd. Molise,
n.53/2017).
In questo senso l'I.N.P.S. nel proprio messaggio del 10 dicembre 2013 n.
20238, recante "Articolo 3, comma 7 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 -
Precisazioni in merito alle modalità applicative.", non esclude, per come
invece si pretenderebbe, una interpretazione letterale della norma, limitandosi
a prevedere
che "Al fine di superare ogni eventuale dubbio interpretativo in merito alle voci
ricomprese nella base imponibile su cui calcolare la maggiorazione di cui alla
disposizione in esame si rappresenta che la stessa corrisponde alla
retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata, comprensiva
della 13° mensilità, delle competenze accessorie per la parte eccedente il
18% e, qualora spettanti, degli scatti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
n. 165/1997.
Si precisa inoltre che, qualora non vi sia eccedenza o non vi sia trattamento
accessorio, la base imponibile deve comunque tener conto della parte della
retribuzione maggiorabile del 18%.".
*
3) In conclusione il ricorso risulta meritevole di accoglimento, con
conseguente condanna dell'INPS al ricalcolo del trattamento pensionistico
facendo applicazione dei benefici in questione, nonché alla corresponsione
degli arretrati sui ratei pensionistici già percepiti.
Sulle somme arretrate dovute spettano, in adesione ai criteri posti dalle
Sezioni Riunite con la sentenza n.10/2002/QM, interessi legali e rivalutazione
monetaria, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. di att. c.p.c., da liquidarsi, dalla
scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale,
cumulativamente, nel senso però di una solo possibile integrazione degli
interessi di legge ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura
degli stessi (c.d. principio del cumulo parziale).
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della novità delle
questioni dedotte e della assenza di un unitario orientamento di questa Corte
dei conti.
P. Q. M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, Giudice
unico delle pensioni, definitivamente pronunciando
1. dichiara improponibile l'eccezione di incompetenza territoriale;
2. accoglie la domanda attorea, riconoscendo il diritto del ricorrente alla
rideterminazione del trattamento previdenziale con applicazione dei benefici
calcolati per come indicato in parte motiva ed a far data dalla presentazione
della domanda amministrativa;
3. Condanna altresì l'INPS alla corresponsione dei conseguenti arretrati sui
ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di interessi legali e rivalutazione
monetaria, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. di att. c.p.c., da liquidarsi, dalla
scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale,
cumulativamente, nel senso di
una solo possibile integrazione degli interessi di legge ove l'indice di
svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi. Spese compensate.
Così deciso in Catanzaro alla pubblica udienza del 13 aprile 2018
Il giudice unico
f.to Quirino Lorelli
Depositata in segreteria il 18/04/2018
Il responsabile delle segreterie pensioni
F,to Dott.ssa Francesca Deni
Rispondi