benefici articolo 3 comma 7 DL 165/1997

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dib0231

benefici articolo 3 comma 7 DL 165/1997

Messaggio da dib0231 »

Buonasera a tutti, mi rivolgo a chi come me si trova nella posizione di dover percepire la pensione a seguito di riforma assoluta per motivi psichici. Mi spiego meglio sono stato riformato per inabilità assoluta e permanente, ho presentato la domanda di pensione seguendo i normali iter in vigore. Nella mia domanda inviata all'amministrazione ho chiesto anche i benefici derivanti dall'art. 3 comma 7 del DL 165/1997 e nello specifico nel passo seguente (evidenziato in rosso):""""Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione e' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi e' determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Io sono un misto non avendo compiuto nel 1995 i fatidici 18 anni.
Ritengo di poterne beneficiare in quanto a 39 anni e mezzo sono stato posto in congedo dalla CMO competente, decisione che non mi ha permesso di poter valutare l'opportunità o meno di accedere alla figura dell'ausiliaria. Sono a conoscenza (passa parola) che esiste una sentenza recente della Corte dei Conti, credo abruzzese, che ha dato ragione ad un ex obbligando la amministrazione a corrispondere detto beneficio. Ora dopo vane ricerche sul web mi sono arreso e chiedo un aiuto a quanti di buon cuore possono instradarmi al fine di reperire tale sentenza e quindi proporre ricorso per ottenere detto beneficio. A dimenticavo il ricorso proposta alla Corte dei Conti era stato redatto dal avv. Vitelli, credo anche lui abruzzese, però tranne pote righe come notizia non ho trovato altro. Spero in qualche anima gentile che mi aiuti , buona serata a tutti.


antoniope
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Re: benefici articolo 3 comma 7 DL 165/1997

Messaggio da antoniope »

Se non si hanno i requisiti non viene applicato. Inoltre questo articolo scade ad aprile 2017 e non si sa se lo rinnoveranno.
Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
dib0231

Re: benefici articolo 3 comma 7 DL 165/1997

Messaggio da dib0231 »

Buonasera AntonioPE, scusa ma non capisco cosa intendi per "se non si hanno i requisiti non viene applicato". A parte che il comma sembra abbastanza chiaro, proprio oggi pomeriggio ho reperito sul web la sentenza in argomento che è la 28 del 2012 della Corte dei Conti Abruzzo. Detta sentenza dovrebbe chiarire ogni dubbio in proposito, ad ogni buon conto siamo quì apposta per discuterne. Spero di essere riuscito ad allegarla al post così si può anche leggere meglio. Saluti.
Corte dei Conti Abruzzo.pdf
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firefox
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Re: benefici articolo 3 comma 7 DL 165/1997

Messaggio da firefox »

dib0231 ha scritto:Buonasera AntonioPE, scusa ma non capisco cosa intendi per "se non si hanno i requisiti non viene applicato". A parte che il comma sembra abbastanza chiaro, proprio oggi pomeriggio ho reperito sul web la sentenza in argomento che è la 28 del 2012 della Corte dei Conti Abruzzo. Detta sentenza dovrebbe chiarire ogni dubbio in proposito, ad ogni buon conto siamo quì apposta per discuterne. Spero di essere riuscito ad allegarla al post così si può anche leggere meglio. Saluti.
Corte dei Conti Abruzzo.pdf
In effetti, essendo tu un militare, la sentenza mi pare chiara.
Quindi tale beneficio ti spetta.
NON mi risulta abbia una scadenza temporale, o meglio anche se alla sua istituzione era stata prevista MAI è stato ufficializzato un rinnovo, ed oggi, per eliminarlo o modificarlo dovrebbero cambiare una Legge...cosa che ritengo MAI sarà.
dib0231

Re: benefici articolo 3 comma 7 DL 165/1997

Messaggio da dib0231 »

Buonasera per tutti allego la prima e la seconda sentenza, emessa per lo stesso caso, dalla Corte dei Conti Abruzzo. Inoltre vi comunico che l'avvocato Vitelli Massimo di Teramo, a cui ho dato mandato di assistermi, ha provveduto a depositare questa settimana il ricorso alla competente Corte dei Conti, sia per l'art. 3 comma 7 ma anche per le problematiche relative alla mancata applicazione dell'art. 54 da parte dell'INPS. Ora aspettiamo l'evolversi. Se qualcuno ha il recapito del maresciallo Berti dei CC può comunicarmelo per cortesia? Volevo chiedergli alcune notizie. Se qualcuno volesse informarsi di persona in merito al ricorso può provare a contattare me in MP oppure direttamente l'avvocato Vitelli a questi contatti e-mail: massimovitelli@alice.it; oppure: massimo.vitelli@pec-avvocatiteramo.it; o presso il suo studio: 0861 211107 Via Fonte Regina 23 Teramo. Teniamoci aggiornati sugli sviluppi, un saluto.
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Re: benefici articolo 3 comma 7 DL 165/1997

Messaggio da mixmax »

Presumo si parli del CD moltiplicatore ovvero i famosi 6 scatti. Ricordavo si applicassero d'ufficio.... non credevo occorresse fare ricorso! Come mai?
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Re: benefici articolo 3 comma 7 DL 165/1997

Messaggio da oreste.vignati »

mixmax ha scritto:Presumo si parli del CD moltiplicatore ovvero i famosi 6 scatti. Ricordavo si applicassero d'ufficio.... non credevo occorresse fare ricorso! Come mai?
hai detto giusto all'inizio " moltiplicatore", i sei scatti sono un'altra cosa 165/97 art4
mixmax
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Re: benefici articolo 3 comma 7 DL 165/1997

Messaggio da mixmax »

Grazie ho letto. Quindi PS e PP nisba...Solo militari?
alfano francesco
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Re: benefici articolo 3 comma 7 DL 165/1997

Messaggio da alfano francesco »

Buongiorno. Qualcuno sa qualcosa circa l'eventuale revisione del decreto prevista per questo mese.
dib0231

Re: benefici articolo 3 comma 7 DL 165/1997

Messaggio da dib0231 »

Pubblico il sito dove si può leggere di una altra sentenza favorevole per quel che concerne l'art. 3 comma 7. Questa volta è la Corte dei Conti del Molise.

https://www.nonsolomarescialli.it/corte ... -servizio/" onclick="window.open(this.href);return false;
dib0231

Re: benefici articolo 3 comma 7 DL 165/1997

Messaggio da dib0231 »

pubblico la sentenza che mi riguarda e che vede accolto il ricorso per il riconoscimento dei benefici economici di cui all'art. 3 comma 7, e rigettato invece l'art. 54.
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JESSICA1995
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Re: benefici articolo 3 comma 7 DL 165/1997

Messaggio da JESSICA1995 »

Complimenti per quanto ottenuto.
naturopata
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Re: benefici articolo 3 comma 7 DL 165/1997

Messaggio da naturopata »

La pubblico non come allegato:

Ricorso accolto

Sentenza n.29/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER l’EMILIA-ROMAGNA
In funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica in persona del consigliere Marco Pieroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio instaurato con il ricorso n. 44704/C presentato dal signor M.R., nato il ___ e residente a _____, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Vitelli; uditi, nella pubblica udienza del 10 ottobre 2017, con l’assistenza del Segretario d’udienza dottoressa Maria Cassadonte, l’avv. Massimo Vitelli per il ricorrente e l’avv. Riccardo
Salvo, in sostituzione dell’avv. Nilla Barusi, per l’INPS;
Visti gli atti di causa;
MOTIVAZIONE
1. Con il ricorso in epigrafe, depositato presso questa Sezione il 27.03.2017 (e con successive integrazioni), il ricorrente chiede: a) l’accertamento dell’illegittimità
della determinazione pensionistica RE012016852781 del 19.08.2016, emessa
dall’Inps, nella parte in cui non attribuisce al ricorrente l’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 1997, né riconosce l’aliquota di rendimento
pari al 44% in ordine alla quota fino alla data del 31.12.1995, regolata dal sistema retributivo; b) per l’effetto, che venga dichiarata: b.1) la spettanza del diritto di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997; b.2) il riconoscimento dell’aliquota di
rendimento pari al 44% in ordine alla quota fino alla data del
31.12.1995, regolata dal sistema retributivo, con ripartizione nella misura del 34,49% per la quota A) e del 9,51% per la quota B); c) la condanna dell’Inps a versare le
somme spettanti con gli arretrati, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
d) la condanna alle spese di lite.
2. Si è costituito l’INPS con memoria depositata in data 09.10.2017,
chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Il ricorso è da accogliere parzialmente.
3.1. Fondata è la prima domanda formulata dal ricorrente riguardante la spettanza del diritto del ricorrente all’aumento stabilito dall’art. 3, comma 7, del
decreto legislativo n. 165 del 1997 (che rimane in vigore non essendo stata abrogata dall’art.2286 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare); la disposizione prevede, per la parte che qui interessa, che: “Per il personale di cui
all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione.”.
Ora, il ricorrente, collocato in congedo assoluto a decorrere dal 20 maggio 2016, per infermità certificata, senza aver maturato i requisiti per il transito nell’ausiliaria, non avendo raggiunto i limiti di età, certamente rientra nell’ipotesi
legislativa di favore che mira proprio a consentire che il personale militare (per quello civile di cui al comma 1 è sempre necessario il raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in ausiliaria) che, per motivi indipendenti dalla propria volontà (con certificazione della mancanza “dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria”) perderebbe il beneficio del periodo di ausiliaria venendosi a
trovare in posizione deteriore rispetto agli altri colleghi che hanno potuto raggiungere tale limite.
Detta soluzione ermeneutica appare avvalorata, sotto il profilo letterale dal fatto che il “raggiungimento dei limiti di età” è previsto, in modo espresso, solo per i
civili e non per i militari; sotto il profilo logico per il fatto che, trattandosi di norma di favore, l’accesso all’ausiliaria consegue fisiologicamente, per i militari, al
conseguimento dei limiti di età; sicché, la ratio di detta disciplina di favore si giustifica per il fatto di concedere al militare infermo la possibilità di accedere all’ausiliaria (con relativo trattamento figurativo ai fini di pensione) anche nell’ipotesi (che qui ricorre) in cui il militare sia sì cessato prima del compimento dell’età ma per motivi indipendenti dalla sua volontà.
3.2. Stante l’accoglimento della domanda sub punto 3.1., in conformità al
definito indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (v. Sezioni Riunite, sentenza n.
6/2008/QM), sulle somme dovute in forza della presente pronuncia va riconosciuto al ricorrente il diritto al “maggior importo” tra interessi e rivalutazione ex art. 429, comma 3, cod. proc. civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice FOI) rilevati anno per anno: tale importo va calcolato a decorrere da ogni singola scadenza debitoria e fino all’effettivo soddisfo.
3.3. Non fondata è la domanda del ricorrente di riconoscimento, ai sensi dell’art. 54 del T.U. n. 1092 del 1973, dell’aliquota di rendimento pari al 44% in ordine alla quota di pensione fino alla data del 31.12.1995, regolata dal sistema retributivo, con ripartizione nella misura del 34,49% per la quota A) e del 9,51% per la quota B).
Infatti, anche tale disposizione (art. 54: “La pensione spettante al militare che
abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.”) si configura come la precedente (art. 3, comma 7, l. n. 335/1995),
quale norma che riconosce un regime di favore ai militari che abbiano maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile; tale situazione, in punto di fatto, non è ravvisabile nella specie, avendo il ricorrente maturato 39 anni 5 mesi e 11 giorni.
La norma, in quanto di favore, non può che formare oggetto di stretta interpretazione venendo a configurare una deroga sostanziale rispetto al regime pensionistico ordinario; ne consegue che essa non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente e tassativamente indicate dalla normativa di riferimento atteso il divieto di interpretazione analogica a cui sostanzialmente si perverrebbe in caso contrario, vulnerando i principi costituzionali della ragionevolezza e di parità di trattamento (art. 3 Cost.).
4. In considerazione della soccombenza reciproca, sussistono giusti
motivi per la compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica:
A) accoglie, come da motivazione, la domanda sub 3.1.; sulle somme dovute in forza di tale pronuncia va riconosciuto al ricorrente il diritto al “maggior importo” tra interessi e rivalutazione ex art. 429, comma 3, cod. proc. civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice FOI) rilevati anno per anno: tale importo va calcolato a decorrere da ogni singola scadenza debitoria e fino all’effettivo soddisfo;
B) respinge, come da motivazione, la domanda sub 3.3.
C) Le spese legali sono compensate.
D) Non vi è luogo, invece, a provvedere sulle spese di giustizia, avuto riguardo al principio di gratuità operante nei giudizi pensionistici.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003 nr. 196,
DISPONE
Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto
articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.
Così provveduto in Bologna, nelle udienze 10.10 - 7.11.2017.
Il Giudice
f.to Cons. Marco Pieroni

Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2018
Il Direttore di Segreteria
f.to Dott.ssa Lucia Caldarelli
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Re: benefici articolo 3 comma 7 DL 165/1997

Messaggio da naturopata »

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere Maria Elisabetta LOCCI, quale giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24.029 del registro di Segreteria, proposto dal sig. G. S., nato il Omissis a Omissis, e residente in Omissis, Omissis (codice fiscale Omissis), rappresentato e difeso dall'Avvocato Michela SCAFETTA (CF: SCFMHL79E55A485U; pec: scafetta@pec.it), presso il cui studio, sito in Roma, Viale Africa, n. 120, ha eletto domicilio, contro l’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici (CF: 80078750587).

Uditi, nella pubblica udienza del 24 gennaio, il difensore del ricorrente, Avvocato Roberta Chiara PILIA, per delega dell’Avvocato Michela SCAFETTA, e l’Avvocato Mariantonietta PIRAS per l’INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Ritenuto in

FATTO

Con atto depositato presso la Segreteria della Sezione in data 10 agosto 2017, il ricorrente, ex appartenente al Corpo della Guardia di Finanza e titolare di pensione, ha proposto ricorso contro l’INPS di Cagliari, chiedendo che, in applicazione dell’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, venga riconosciuto il proprio diritto all’aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione, con conseguente rideterminazione della pensione in godimento, in ragione del maggiore montante contributivo spettante.

Il ricorrente ha precisato di essere stato “riformato”, in quanto giudicato “permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato” dalla competente Commissione Medica Ospedaliera. Dal 2 dicembre 2013, posto in quiescenza, è titolare della pensione in pagamento n. iscrizione 17140733 presso l’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici (Ex INPDAP), sede territoriale di Cagliari.

In data 10.02.2017, ha presentato alla sede INPS di Cagliari domanda di accertamento del diritto azionato in questa sede. Peraltro, dopo l’assunzione a protocollo dell’istanza, accompagnata dalla assicurazione che “si riscontra la nota in oggetto, che sarà inoltrata al competente ufficio” (nota del 13 febbraio 2017), sarebbe seguito un incomprensibile rimbalzo di competenza che, di fatto e nonostante i solleciti, non avrebbe portato ad alcuna risposta.

Ad avviso della parte ricorrente, il diritto vantato troverebbe fondamento nella norma di cui all’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, la quale si applicherebbe a tutti i soggetti che, come nel suo caso, non siano transitati nella posizione di ausiliaria, in quanto non in possesso dei requisiti psico-fisici per accedervi o permanervi.

A supporto della tesi è stata richiamata giurisprudenza conforme di questa Corte (Sezione giurisdizionale Abruzzo, sentenze n. 28/2012 e n. 27/2017), e sono state formulate le seguenti conclusioni:

“- Dichiarare l’illegittimità della mancata risposta di INPS all’istanza presentata in data 10.02.2017 atta al riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997;

- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente -in attuazione del dettato normativo nonché in ossequio alla consolidata giurisprudenza-, all’aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione, previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997;

- Accertare e dichiarare altresì il diritto del ricorrente alla rideterminazione della pensione numero iscrizione 17140733 in considerazione del maggiore montante contributivo.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

L’INPS, si è costituito in giudizio con il ministero degli Avv.ti Maurizio Falqui CAO, Stefania SOTGIA e Mariantonietta Piras, depositando all’uopo memoria difensiva in data 10 gennaio 2018, con la quale è stato precisato che l'accertamento del diritto richiesto competerebbe esclusivamente all' amministrazione ex datrice di lavoro, la quale soltanto potrebbe contraddire in ordine alla sussistenza\ insussistenza delle condizioni in fatto e in diritto sottostanti la pretesa, mentre l'Istituto non potrebbe che prendere atto delle determinazioni adottate, provvedendo a mettere in pagamento le somme indicate, laddove spettanti.

La mancata evocazione in giudizio dell'amministrazione di appartenenza (Ministero dell'Economia) e l'assenza di qualsivoglia documentazione idonea a permettere la modifica della prestazione (Mod. PA04), renderebbero improcedibile la domanda e infondata, in ogni caso, la pretesa ivi portata.

È stato, pertanto, conclusivamente richiesto che, in via preliminare, sia dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’INPS o, comunque, che sia respinta ogni pretesa avanzata contro l’Istituto. Spese di lite rifuse.

Nell’udienza del 24 gennaio 2018, fissata per la discussione della causa, l’Avvocato PILIA, per il ricorrente, ha fatto integrale richiamo al ricorso introduttivo e alla documentazione allegata, chiedendo che la causa venga decisa.

L’Avvocato PIRAS, nell’interesse dell’INPS, ha a sua volta fatto richiamo alla memoria in atti.

Considerato in

DIRITTO

Questioni analoghe a quella posta dal ricorrente, nonché l’eccezione formulata dall’INPS, hanno già formato oggetto di pronunce di questa Sezione, in particolare, sentenze n. 156, dell’11/12/2017 e n. 162, del 19/12/2017, dalle cui argomentazioni, da condividersi integralmente, questo giudice non ravvisa motivo alcuno di discostarsi.

Ciò avuto riferimento sia al difetto di legittimazione passiva, eccepita dall’INPS, che al merito della vicenda.

In ordine al primo aspetto, questa Sezione ha già rilevato che non vi sono ragioni che ostino alla immediata riliquidazione delle pensioni, affermazione che va condivisa alla luce delle seguenti considerazioni: a) il ruolo dell’INPS non può essere considerato marginale, in quanto spetta all’Istituto liquidare la pensione del ricorrente; b) nei casi, come quello del G. S., l’INPS medesimo disponeva di tutti gli elementi necessari per riconoscere il beneficio invocato in questa sede, poiché era a conoscenza del fatto che il ricorrente era cessato dal servizio per inabilità senza transitare nell’ausiliaria; c) era in possesso, dal prospetto dei dati trasmesso dall’amministrazione di provenienza, dell’ammontare della base di calcolo su cui applicare l’incremento stabilito dalla legge.

Conseguentemente l’Istituto previdenziale è stato correttamente evocato in giudizio, essendo il legittimo contraddittore, posto che non sussiste alcun obbligo, in capo all’Amministrazione datoriale, di adottare espressa certificazione al riguardo, tanto che, con la sentenza n. 162/2017, previamente citata, questa Sezione ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di detta Amministrazione, nel caso chiamata in giudizio.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Va, difatti, premesso che l’interessato è cessato dal servizio senza transitare nella posizione di ausiliaria, essendo stato posto in congedo assoluto per inabilità.

Egli si trovava pertanto nella condizione di legge per usufruire del beneficio accordato dalla norma invocata, la quale prevede quanto segue: “Per il personale di cui all’articolo 1 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato”.

Come già affermato dalla Sezione Molise (sentenza n. 53/2017), la riportata disposizione normativa è da ritenersi tuttora vigente, “pur successivamente all’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare, considerato che detto decreto legislativo n. 66/2010 espressamente prevede (art. 2268, comma 1, n. 930) l’abrogazione dei soli commi da 1 a 5 dell’articolo 3 del d. lgs. n. 165/1997.

Orbene, la disposizione ha riconosciuto l’incremento del montante contributivo sia al personale che cessi dal servizio per raggiunti limiti di età (per tale via escluso dall’ausiliaria), sia nei confronti del personale militare che, come il ricorrente, non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, giacché dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare, di talché neppure può propriamente ipotizzarsi l’esercizio di un’opzione da parte dell’interessato (cfr: Sez. giur. Abruzzo, sent. n. 28/2012, citata dalla difesa del ricorrente e sent. n. 53/2017).

Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso merita accoglimento.

Sugli arretrati spettanti per effetto dell’accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l’importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.

La condanna alle spese segue la soccombenza. La liquidazione è operata sulla base della tabella 11 allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e le stesse, in assenza di apposita notula e considerata la complessità della causa e l’attività svolta, in applicazione dei criteri dettati dal DM 10 marzo 2014, n. 55, si liquidano equitativamente in euro millecinquecento, incluso il rimborso spese forfettarie (ex art. 2, comma 2 DM citato), al netto di IVA e oneri di legge, in favore di parte ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso di G. S. e, per l’effetto, dichiara il diritto del medesimo alla riliquidazione della pensione in godimento mediante applicazione del beneficio previsto dall’art. 3, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Sugli arretrati spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per gli interessi, calcolati con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e sino al pagamento, ai sensi dell’art. 167 CGC.

Condanna l’INPS al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di assistenza legale, che si liquidano in euro millecinquecento, al netto di IVA e oneri di legge.

Fissa in venti giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 24 gennaio 2018.

Il Giudice unico

f.to Maria Elisabetta LOCCI



Depositata in Segreteria il 31 gennaio 2018.

Il Dirigente

f.to Giuseppe Mullano
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Re: benefici articolo 3 comma 7 DL 165/1997

Messaggio da manuxx »

Questa sentenza da torto, accoglie solo art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e respinge dall'articolo 3, del D.Lgs n° 165/1997
R E P U BB L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IL GIUDICE DELLE PENSIONI

CONS. DOMENICO GUZZI

ha pronunziato la seguente

SENTENZA n. 12/2018

Sul il ricorso in materia di pensioni civili n. 21458 del registro di Segreteria, proposto da

- G. P., nato a omissis l’Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Santo Delfino, presso il cui studio in Villa San Giovanni, via Zanotti Bianco n. 33, ha eletto domicilio,

contro

- l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione di Reggio Calabria, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, con i quali ha eletto domicilio in Catanzaro, via F. Acri n. 81, presso la sede dell’Avvocatura INPS territoriale.

Uditi all’udienza del 26 gennaio 2018 l’avv. Santo Delfino per il ricorrente e l’avv. Giacinto Greco per l’INPS.

FATTO

Con l’interposto gravame, il sig. G. P. agisce avverso la determinazione atto n. RC012017875805 del 28.07.2017 con la quale l'INPS sede di Reggio Calabria - gestione ex lnpdap - ha quantificato il trattamento di quiescenza iscrizione n. 17492103.

A tal fine rappresenta di essersi arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza in data 01.10.1986 e, dopo circa 31 anni di servizio (nel grado di maresciallo aiutante), di essere stato posto in congedo assoluto in data 04.05.2017 a seguito di sopravvenuta inidoneità psico-fisica.

In conseguenza di ciò, il trattamento di pensione avrebbe dovuto essergli liquidato con l’applicazione dei benefici di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, anziché, come fatto dall’amministrazione previdenziale, facendo applicazione del sistema di calcolo di cui all’art. 44 dello stesso testo unico.

Il ricorrente chiede, inoltre, il rimborso degli arretrati maturati per l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 3, del D.Lgs n° 165/1997, sul presupposto che, cessato dal servizio per riforma, è stato escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria ex art. 992 del D.L.gs n° 66/2010.

Con memoria depositata il 15 dicembre 2017, l’INPS si è ritualmente costituito per contestare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per chiedere che la stessa sia integralmente respinta.

In udienza, le parti intervenute hanno insistito, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, per l’accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate in atti.

Considerato

D I R I T T O

Come evidenziato in narrativa, il ricorso comprende due capi di domanda.

Con il primo, il ricorrente chiede che il suo trattamento pensionistico ordinario gli venga liquidato secondo il sistema di calcolo previsto dall’art. 54 del d. P.R. n. 1092 del 1973.

Il secondo capo di domanda fa, invece, riferimento all’asserito diritto di conseguire i benefici derivanti dall’applicazione dell’art. 3 del D.lgs. n. 165/1997.

Orbene, ritiene questo giudice che il ricorso possa essere accolto parzialmente e solo con riguardo al primo capo di domanda per le ragioni di seguito esposte.

I. L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, commi 1 e 2, com’è noto prevede per il personale militare dello Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello disciplinato per il personale civile dall’art. 44 dello stesso testo unico, stabilendo che “1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Nel caso di specie, è indubbio che all’atto del pensionamento il sig. G. avesse maturato oltre 15 anni, ma anche più di 20 di servizio e tuttavia secondo l’Istituto controparte, la disposizione dallo stesso invocata non potrebbe trovare applicazione.

Ritiene al riguardo l’INPS che l'art. 54 non avrebbe innovato l’ordinario meccanismo delle aliquote di rendimento previsto dall’art. 44 citato, essendosi limitato ad “attribuire un ulteriore beneficio ristretto a coloro cessati con 15 anni ma non ancora 20”.

Dal suo punto di vista, in pratica sarebbe sufficiente “porre mente al meccanismo delle aliquote percentuali. Fino a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5). Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1,8% sino al conseguimento dell'80% al 40esimo anno (che, tuttavia, per i militari era più veloce trattandosi di servizio utile e non effettivo, ove il servizio utile era contraddistinto dalle maggiorazioni)”.

In concreto, dunque, il “comma 1 dell'art. 54, quindi, non creava nuove aliquote annuali di calcolo, bensì si limitava a fornire un bonus a coloro che cessassero con anzianità compresa tra 15 e 20 anni di servizio. Bonus variabile, chiaramente, in base all'anzianità superiore a 15 fino a 20. Per cui, chi cessava con 16 anni aveva un bonus di 1,8% x 4 anni, chi cessava a 17 anni un bonus di 1,8%, e così via”.

In definitiva, dunque, sembrerebbe che l’art. 54, comma 1, possa trovare applicazione per il solo personale militare che all’atto della cessazione del servizio non avesse ancora superato il 20° anno di servizio utile, mentre per coloro che lo avevano superato nessuna differenziazione si sarebbe potuta configura con il restante personale dello Stato.

Questo giudice è di contrario avviso.

Sul punto, risulta evidente la commistione che l’INPS erroneamente compie tra ambiti di disciplina tra di loro differenti al fine di omologare situazioni e personale tutt’altro che omologabili.

L’art. 54 detta, come lo stesso INPS peraltro riconosce, una disciplina di favore nei confronti del personale militare che non è prevista per i dipendenti civili dello Stato, disciplina che sancisce il diritto ad una pensione pari al 44 per cento della base pensionabile per coloro che siano cessati tra il 15° e il 20° anno di servizio.

Non è pertanto corretto sostenere, come fa invece l’INPS (sopra se ne è dato conto) che fino “a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5). Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1'1,8% sino al conseguimento dell'80%......”, giacché così opinando non si coglie ciò che il chiaro tenore letterale della disposizione non può che portare a cogliere e cioè che il 44 per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto 15 anni, dunque anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno e così fino al 20° anno di servizio utile.

In concreto e in estrema sintesi, volendo seguire il calcolo esemplificativo fatto dall’INPS, rapportando su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale civile l’aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all’art.44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44, comma 1.

Superata tale soglia, è sì vero che la percentuale spettante è pari all’1,80 per cento per ogni anno di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dall’interpretazione anche in questo caso letterale della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che ne risulta come dice il comma 2 “aumentata”, di tal che, ad esempio, il dipendente militare cessato con un anzianità di servizio di 21 anni, avrebbe avuto diritto ad una pensione pari al 45,80% della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per 1 anno), fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all’80 per cento della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell’art. 54 citato analogamente a quanto stabilito dall’art. 44, comma 1, per il personale civile.

Ovviamente, poiché il ricorrente aveva un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, il relativo trattamento pensionistico non poteva che essere determinato, come in effetti avvenuto, in base al sistema previsto dal nuovo ordinamento pensionistico introdotto dal D.Lgs. n. 503/1992 e consolidatosi con la nota legge n. 335 dell’8 agosto 1995, sistema che ha, infatti, notoriamente previsto come la pensione dovesse essere determinata in parte secondo il sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996, ovvero, a partire dal 1993, dalla somma della "quota A" corrispondente "all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo” la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile" e della "quota B" corrispondente "all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto".

Ne consegue che quanto in precedenza dedotto in ordine all’art. 54 non può che valere per la parte della pensione spettante al G. in quota A, ovverosia per la parte della pensione calcolata sulla scorta del sistema retributivo, che deve dunque essere ricalcolata tenendo conto della aliquota di rendimento prevista dalla norma in rassegna.

La cui applicazione, peraltro, viene anche fatta salva dalla citata disciplina di riforma del sistema pensionistico, se è vero come è vero che, come sopra evidenziato, il calcolo della pensione deve essere effettuato secondo le norme vigenti al momento della entrata in vigore della legge n 335 del 1995.

II. In merito alla richiesta di applicazione del beneficio compensativo di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo n° 165/1997, con ogni ulteriore diritto a favore del ricorrente compreso il riconoscimento, la liquidazione e pagamento degli arretrati, degli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo, il ricorse deve essere invece respinto.

Il ricorrente è cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto con un'età anagrafica di 51 anni 1 mese e 3 giorni ed un servizio utile a pensione di 35 anni e 7 mesi, quindi, senza aver maturato nessun requisito espressamente previsto per il collocamento in ausiliaria, pertanto, nessuna "esclusione " dalla posizione di ausiliaria o in alternativa ai benefici dell'articolo 3, comma 7 del D.Lvo 30 aprile 1997, n° 165 può trovare applicazione nel caso di specie.

L’ art. 3 del DLgs n. 165/1997, in attuazione della delega conferita ai sensi dell’ art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 662/96 (legge finanziaria 1997), ha infatti introdotto rilevanti modifiche alla normativa riguardante la posizione di ausiliaria, sotto il profilo delle modalità di accesso, dei limiti di permanenza e dell’importo dell’indennità, prevedendo che in essa possa essere collocato il personale militare delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza giudicato idoneo a seguito di accertamento sanitario e a tale personale compete, e stabilendo che in aggiunta al trattamento pensionistico, a detto personale compete un’indennità pari all’80% della differenza tra la pensione percepita e la retribuzione spettante al pari grado in servizio.

Ora, i fini del presente giudizio e per risolvere la questione di diritto posta dal ricorrente, non si può che denotare come, a proposito delle modalità di accesso, il citato art. 3, comma 1, abbia in buona sostanza escluso dalla possibilità di poter transitare in ausiliaria il personale militare che sia cessato dal servizio non per raggiunti limiti di età ma per inidoneità al servizio di istituto.

Il ricorrente, come detto, è stato dispensato dal servizio attivo per inidoneità, sicché lo stesso non vantava il requisito soggettivo per il collocamento in ausiliaria e, dunque, per il conseguimento degli effetti economici per come preteso in domanda.

Il ricorso va in conclusione parzialmente accolto, mentre per ciò che concerne le spese, la complessità delle questioni trattate induce a

disporne la compensazione integrale tra le parti in causa.

P.Q.M.

La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria,

ACCOGLIE

Il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo.

Sui maggiori ratei spettano, inoltre, gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

RESPINGE

Il ricorso per i restanti capi di domanda.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria di provvedere agli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro il 26 gennaio 2018

IL GIUDICE

f.to Domenico Guzzi

Depositata in Segreteria il 26/01/2018

Il responsabile delle segreterie pensioni

f.to Dott.ssa Francesca Deni
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