benefici art.117-120

Feed - CARABINIERI

sharda
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 71
Iscritto il: mer feb 09, 2011 8:59 am

benefici art.117-120

Messaggio da sharda »

Egregio Roberto,

solo a carattere informativo riguardo i benefici di cui agli art. 117 e 120 RD 3458/1929 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli eventuali beneficiari hanno delle scadenze per presentare domanda - da che anno vengono contegiati (sempre riferito al personale in congedo).
Ho letto la circolare del Comando Generale, ma non parla di date o altro ( ci sono notevoli OMISSIS in alcune parti ).

grazie


Roberto Mandarino
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 2045
Iscritto il: gio ott 22, 2009 4:01 pm

Re:benefici art.117-120

Messaggio da Roberto Mandarino »

Tale diritto è imprescrittibile, tuttavia la domanda presentata dall'interessato è utile per mettere in mora l'amministrazione che diversamente elargisce soltanto gli arretrati degli ultimi 5 anni.

Per accedere al beneficio è necessario che l'ascrizione (gravità) della patologia venga assegnata nel verbale redatto dalla Commissione Medico Militare a categoria della Tabella "A" mentre l'interessato si trovava in servizio oppure nel verbale di riforma totale (ultimo giorno di servizio) E NON SUCCESSIVAMENTE AL CONGEDO.

Rammento che per le patologie ascritte all' 8^ oppure alla 7^ categoria della Tab."A" la maggiorazione è pari all' 1,25%, mentre per quelle ascritte dalla 1^ alla 6^ categoria la maggiorazione è del 2,50% dello stipendio percepito dall'interessato il giorno in cui la Commissione Medico Militare ha compilato il verbale con tale ascrizione tabellare.

Per i Verbali stilati dalla Commissione Medica successivamente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n.461/2001, è necessario anche il decreto favorevole al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio rilasciato dal Comitato di Verifica.

Saluti Roberto Mandarino
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
sharda
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 71
Iscritto il: mer feb 09, 2011 8:59 am

Re: benefici art.117-120

Messaggio da sharda »

Grazie per la risposta, sicuramente hai fatto la felicità di due colleghi in lotta con l'amministrazione.
mi scuso se faccio alcune domande di troppo, nella nostra Sezione ANC stiamo cercando di creare un archivio con le principali norme e decreti e leggi per i pensionati e non.
grazie ancora
Gianpaolo
gino59
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 10407
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: benefici art.117-120

Messaggio da gino59 »

sharda ha scritto:Grazie per la risposta, sicuramente hai fatto la felicità di due colleghi in lotta con l'amministrazione.
mi scuso se faccio alcune domande di troppo, nella nostra Sezione ANC stiamo cercando di creare un archivio con le principali norme e decreti e leggi per i pensionati e non.
grazie ancora
Gianpaolo



....Ottima l'iniziativa.- Diramatelo a tutte le sezioni.- auguroni
sharda
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 71
Iscritto il: mer feb 09, 2011 8:59 am

Re: benefici art.117-120

Messaggio da sharda »

grazie gino59, c'è ancora tanto da fare, e grazie a questo sito, tutto sarà molto più semplice.
sharda
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 71
Iscritto il: mer feb 09, 2011 8:59 am

Re: benefici art.117-120

Messaggio da sharda »

Sempre se non disturbo.
Avrei piacere poter ricevere un facsimile di domanda per richiede i benefici citati nell'oggetto, da inserire nel data base della sezione, ho controllato nei vari interventi, ma non mi sembra averne trovato alcuno.
Nella circolare del Comando Generale, in omissis sono proprio le varie domande - per quelli in costanza di servizio - riferita agli eredi del de cuius - non in costanza di servizio ( pensionati) - e rinnovo della domanda.
ringrazio anticipatamente chiunque possa darmi un aiuto.
Gianpaolo
Roberto Mandarino
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 2045
Iscritto il: gio ott 22, 2009 4:01 pm

Re: benefici art.117-120

Messaggio da Roberto Mandarino »

Spero di accontentare gli amici dell'Associazione Nazionale Carabinieri.

Purtroppo ho raggiunto il limite massimo dei file che posso allegare quindi sono costretto a riportare i moduli scrivendoli in basso

Saluti Roberto Mandarino

---------------------------------------------------------------------


AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO
Viale Croce Benedetto, 380
66100 Chieti Scalo
____________________________
Servizio Amministrativo Gestione del Danaro
_________ _______________________

OGGETTO Benefici economici derivanti dall'applicazione degli artt. 117 e 120 dei R.D.31/12/1928 n. 3458 e legge 15/07/1950, n. 539.


Il sottoscritto _________________________________________________________________________ nato a ___________________________________________________ (____) il _____________________
residente a ____________________ (____) Via _______________________________________ n _____



collocato in congedo il _______________ per _______________________________________________
mentre era in servizio presso il Comando CC dì _______________________________________________
ad integrazione della domanda presentata il _________________________________________________
IN COSTANZA DI SERVIZIO

VISTO; il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni fissi del regio esercito approvato con regio decreto 31 Dicembre 1928, n. 3458, con particolare riguardo agli artt. 117 e 120 che hanno riconosciuto una speciale provvidenza stipendiale nei confronti dei militari invalidi o mutilati di guerra;
VISTO: il regolamento al citato testo unico, approvato con regio decreto n. 983 del 23 Giugno 1930;
VISTA: la legge 15 luglio 1950, n. 539 che ha esteso agli invalidi per servizio i medesimi benefici riconosciuti agli invalidi o mutilati di guerra,
VISTA: la circolare n. DGPM/IV/II/CD/139758 datata 09/11/2001 del Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale militare con la quale è stata estesa la possibilità di presentare la domanda per ottenere il beneficio al personale che si trova nella posizione di quiescenza;
CONSIDERATO: il riconoscimento a suo favore di infermità dipendente da causa di servizio, ascritta alla tabella A, _________ categoria; come da annotazione risultante da foglio matricolare.

RINNOVA LA RICHIESTA

e chiede che si proceda al conguaglio della corresponsione dei benefici indicati in oggetto:
¨ del _________ sullo stipendio;
¨ sulla 13^ mensilità,
¨ sulla R.I.A.;
¨ sull'assegno di ausiliaria;
¨ sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata I.N.P.D.A.P. ed i contributi di riscatto,
¨ gli interessi legali dovuti a decorrere dalla data della maturazione del credito principale.

Per infermità eventuali non iscritte sul foglio matricolare, allegare copia del P.V. di riconoscimento della CMO ___________________________________________________________

______________________, li ____________________

Il richiedente
_____________________







AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO
Viale Croce Benedetto, 380
66100 Chieti Scalo
____________________________
Servizio Amministrativo Gestione del Danaro
_________ _______________________

OGGETTO Benefici economici derivanti dall'applicazione degli artt. 117 e 120 dei R.D.31/12/1928 n. 3458 e legge 15/07/1950, n. 539.


Il sottoscritto _________________________________________________________________________ nato a ___________________________________________________ (____) il _____________________
residente a ____________________ (____) Via _______________________________________ n _____




collocato in congedo il _______________ per _______________________________________________
mentre era in servizio presso il Comando CC dì _______________________________________________
ad integrazione della domanda presentata il _________________________________________________
NON IN COSTANZA DI SERVIZIO

VISTO; il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni fissi del regio esercito approvato con regio decreto 31 Dicembre 1928, n. 3458, con particolare riguardo agli artt. 117 e 120 che hanno riconosciuto una speciale provvidenza stipendiale nei confronti dei militari invalidi o mutilati di guerra;
VISTO: il regolamento al citato testo unico, approvato con regio decreto n. 983 del 23 Giugno 1930;
VISTA: la legge 15 luglio 1950, n. 539 che ha esteso agli invalidi per servizio i medesimi benefici riconosciuti agli invalidi o mutilati di guerra,
VISTA: la circolare n. DGPM/IV/II/CD/139758 datata 09/11/2001 del Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale militare con la quale è stata estesa la possibilità di presentare la domanda per ottenere il beneficio al personale che si trova nella posizione di quiescenza;
CONSIDERATO: il riconoscimento a suo favore di infermità dipendente da causa di servizio, ascritta alla tabella A, _________ categoria; come da annotazione risultante da foglio matricolare.

RINNOVA LA RICHIESTA

e chiede la corresponsione dei benefici indicati in oggetto:
¨ del _________ sullo stipendio;
¨ sulla 13^ mensilità,
¨ sulla R.I.A.;
¨ sull'assegno di ausiliaria;
¨ sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata I.N.P.D.A.P. ed i contributi di riscatto,
¨ gli interessi legali dovuti a decorrere dalla data della maturazione del credito principale.

Per infermità eventuali non iscritte sul foglio matricolare, allegare copia del P.V. di riconoscimento della CMO ___________________________________________________________

______________________, li ____________________

Il richiedente
_____________________





AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO
Viale Croce Benedetto, 380
66100 Chieti Scalo
____________________________
Servizio Amministrativo Gestione del Danaro
_________ _______________________

OGGETTO Benefici economici derivanti dall'applicazione degli artt. 117 e 120 dei R.D.31/12/1928 n. 3458 e legge 15/07/1950, n. 539.


Il sottoscritto _________________________________________________________________________ nato a ___________________________________________________ (____) il _____________________
residente a ____________________ (____) Via _______________________________________ n _____



collocato in congedo il _______________ per _______________________________________________
mentre era in servizio presso il Comando CC dì _______________________________________________
LA DOMANDA VIENE INOLTRATA PER LA PRIMA VOLTA

VISTO; il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni fissi del regio esercito approvato con regio decreto 31 Dicembre 1928, n. 3458, con particolare riguardo agli artt. 117 e 120 che hanno riconosciuto una speciale provvidenza stipendiale nei confronti dei militari invalidi o mutilati di guerra;
VISTO: il regolamento al citato testo unico, approvato con regio decreto n. 983 del 23 Giugno 1930;
VISTA: la legge 15 luglio 1950, n. 539 che ha esteso agli invalidi per servizio i medesimi benefici riconosciuti agli invalidi o mutilati di guerra,
VISTA: la circolare n. DGPM/IV/II/CD/139758 datata 09/11/2001 del Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale militare con la quale è stata estesa la possibilità di presentare la domanda per ottenere il beneficio al personale che si trova nella posizione di quiescenza;
CONSIDERATO: il riconoscimento a suo favore di infermità dipendente da causa di servizio, ascritta alla tabella A, _________ categoria; come da annotazione risultante da foglio matricolare.

CHIEDE

la corresponsione dei benefici indicati in oggetto:
¨ del _________ sullo stipendio;
¨ sulla 13^ mensilità,
¨ sulla R.I.A.;
¨ sull'assegno di ausiliaria;
¨ sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata I.N.P.D.A.P. ed i contributi di riscatto,
¨ gli interessi legali dovuti a decorrere dalla data della maturazione del credito principale.

Per infermità eventuali non iscritte sul foglio matricolare, allegare copia del P.V. di riconoscimento della CMO ___________________________________________________________

______________________, li ____________________

Il richiedente
_____________________






AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO
Viale Croce Benedetto, 380
66100 Chieti Scalo
____________________________
Servizio Amministrativo Gestione del Danaro
_________ _______________________

OGGETTO Benefici economici derivanti dall'applicazione degli artt. 117 e 120 dei R.D.31/12/1928 n. 3458 e legge 15/07/1950, n. 539.

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ nato a ___________________________________________________ (____) il _____________________
residente a ____________________ (____) Via _______________________________________ n _____



PREMESSO CHE:
veniva collocato in congedo il _______________ per _________________________________________
mentre era in servizio presso il Comando CC dì _______________________________________________
a seguito della domanda presentata il _________________________________________________
IN COSTANZA DI SERVIZIO – otteneva l’attribuzione di uno scatto anticipato dal _____ al ________ che veniva riassorbito alla scadenza;

VISTO; il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni fissi del regio esercito approvato con regio decreto 31 Dicembre 1928, n. 3458, con particolare riguardo agli artt. 117 e 120 che hanno riconosciuto una speciale provvidenza stipendiale nei confronti dei militari invalidi o mutilati di guerra;
VISTO: il regolamento al citato testo unico, approvato con regio decreto n. 983 del 23 Giugno 1930;
VISTA: la legge 15 luglio 1950, n. 539 che ha esteso agli invalidi per servizio i medesimi benefici riconosciuti agli invalidi o mutilati di guerra,
CONSIDERATO: il riconoscimento a suo favore di infermità dipendente da causa di servizio, ascritta alla tabella A, _________ categoria; come da annotazione risultante da foglio matricolare.

CONSIDERATO CHE

* Con circolare n. DGPM/IV/II 139758 dei 9 novembre 2001, il Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare ha voluto riesumare il beneficio economico previsto dagli artt. 117 e 120 del R.D. 3458/28 e legge 539/50, sollecitato da pronunce dei vari consessi, sia in sede giurisdizionale sia in sede consultiva.

* Ora, però, si è venuto a creare un sostanziale squilibrio tra il personale che pur avendo assunto la qualifica di invalido per servizio non potrebbe beneficiare del nuovo trattamento economico solo perché, a suo tempo, in aderenza ad alcune circolari ministeriali, presentò domanda ed ottenne uno scatto anticipato, limitato ad un periodo di breve durata, riassorbito, poi, alla scadenza.

· Prima di innescare a catena una serie di ricorsi giurisdizionali che sicuramente andrebbe a danneggiare il normale corso della Giustizia, si suggerisce la necessità, come ha fatto lodevolmente il Comando Generale della Guardia di Finanza, che ha stimolato il Consiglio di Stato Sezione III Commissione Speciale del Pubblico Impiego ad emettere il parere n. 452 del 13 dicembre 1999, di chiedere un ulteriore parere per stabilire se:
· il personale che a suo tempo ha chiesto ed ottenuto lo scatto anticipato in riferimento alle circolari del Ministero della Difesa prot.n.762/T.E.B. del 15/06/1976; n. 7070/T.E.B. del 24/02/1981 e n. 7111/T.E.B del 25/11/1982 di Uffesercito/Sottuffesercito, possa presentare domanda intesa ad ottenere l'adeguamento dei benefici attualmente elargiti e disciplinati con diversi criteri d'attuazione rispetto ai primi. Ciò potrebbe avvenire mediante un conguaglio tra il percepito e il dovuto, sempre che il conguaglio stesso si evolva a favore dell'interessato.

* Tale ripescaggio dovrebbe avvenire indipendentemente dalla preminenza stabilita dall'art 118 del R.D. 3458/28 e dal merito evidenziato dalla Sezione del Controllo della Corte dei Conti nella deliberazione n. 84/90 che prevedono la possibilità di riconoscere il beneficio per una sola volta.

* Nella fattispecie il beneficio economico ha un carattere abortivo perché non portato a termine nella sua completezza dei diritto dì cui può vantare un invalido per servizio, indipendentemente dall'epoca dell'attribuzione.

* Il personale che a suo tempo presentò domanda ed ottenne uno scatto anticipato, verrebbe così penalizzato e, solo perché in diverse epoche, con diversi indirizzi socio economici da parte dei Ministero della Difesa, il beneficio assume una diversa collocazione attributiva.

* Qualora il Consiglio di Stato dovesse sposare quest'ultima ipotesi si avrebbe una vasta convergenza di intenti in forma collettiva tra i militari in servizio e quelli in congedo, non solo dell'Arma dei Carabinieri, ma anche di altre amministrazioni della Difesa.

* Un parere così concepito farebbe apparire l'intervento una vera e propria posta contabile di giustizia socioamministrativa a titolo di “parcondicio” con il beneplacido di tutti.

* Tale applicabilità si uniformerebbe al criterio generale della GIUSTIZIA che vuole che la norma applicata sia sempre quella più favorevole al cittadino.

· Nella fattispecie viene ribadita l'imprescrivibilità dello stipendio e dunque del beneficio stesso, che ne costituisce una posta contabile amplicativa, vertendosi nel campo dei diritti patrimoniali indispensabili.

RINNOVA LA RICHIESTA

e chiede che si proceda al conguaglio della corresponsione dei benefici indicati in oggetto:
¨ del _________ sullo stipendio del de cuius;
¨ sulla 13^ mensilità,
¨ sulla R.I.A.;
¨ sull'assegno di ausiliaria;
¨ sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata I.N.P.D.A.P. ed i contributi di riscatto,
¨ gli interessi legali dovuti a decorrere dalla data della maturazione del credito principale.

Per infermità eventuali non iscritte sul foglio matricolare, allegare copia del P.V. di riconoscimento della CMO ___________________________________________________________

______________________, li ____________________


Il richiedente
________________________








AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO
Viale Croce Benedetto, 380
66100 Chieti Scalo
Servizio Amministrativo Gestione del Danaro

OGGETTO Benefici economici derivanti dall'applicazione degli artt. 117 e 120 dei R.D.31/12/1928 n. 3458 e legge 15/07/1950, n. 539.

La sottoscritta _________________________________________________________________________ nata a ___________________________________________________ (____) il _____________________
residente a ____________________ (____) Via _______________________________________ n _____
moglie/vedova del ______________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ (____) il ______________________
deceduto a ______________________________________________ il ____________________________



PREMESSO CHE IL DE CUIUS:
veniva collocato in congedo il _______________ per _________________________________________
mentre era in servizio presso il Comando CC dì _______________________________________________
ad integrazione della domanda presentata il _________________________________________________
IN COSTANZA DI SERVIZIO

VISTO; il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni fissi del regio esercito approvato con regio decreto 31 Dicembre 1928, n. 3458, con particolare riguardo agli artt. 117 e 120 che hanno riconosciuto una speciale provvidenza stipendiale nei confronti dei militari invalidi o mutilati di guerra;
VISTO: il regolamento al citato testo unico, approvato con regio decreto n. 983 del 23 Giugno 1930;
VISTA: la legge 15 luglio 1950, n. 539 che ha esteso agli invalidi per servizio i medesimi benefici riconosciuti agli invalidi o mutilati di guerra,
VISTA: la circolare n. DGPM/IV/II/CD/139758 datata 09/11/2001 del Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale militare con la quale è stata estesa la possibilità di presentare la domanda per ottenere il beneficio al personale che si trova nella posizione di quiescenza;
CONSIDERATO: il riconoscimento a suo favore di infermità dipendente da causa di servizio, ascritta alla tabella A, _________ categoria; come da annotazione risultante da foglio matricolare.

RINNOVA LA RICHIESTA

e chiede che si proceda al conguaglio della corresponsione dei benefici indicati in oggetto:
¨ del _________ sullo stipendio del de cuius;
¨ sulla 13^ mensilità,
¨ sulla R.I.A.;
¨ sull'assegno di ausiliaria;
¨ sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata I.N.P.D.A.P. ed i contributi di riscatto,
¨ gli interessi legali dovuti a decorrere dalla data della maturazione del credito principale.

Per infermità eventuali non iscritte sul foglio matricolare, allegare copia del P.V. di riconoscimento della CMO ___________________________________________________________

______________________, li ____________________
La richiedente
_____________________






AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO
Viale Croce Benedetto, 380
66100 Chieti Scalo
Servizio Amministrativo Gestione del Danaro

OGGETTO Benefici economici derivanti dall'applicazione degli artt. 117 e 120 dei R.D.31/12/1928 n. 3458 e legge 15/07/1950, n. 539.

La sottoscritta _________________________________________________________________________ nata a ___________________________________________________ (____) il _____________________
residente a ____________________ (____) Via _______________________________________ n _____
moglie/vedova del ______________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ (____) il ______________________
deceduto a ______________________________________________ il ____________________________



PREMESSO CHE IL DE CUIUS:
veniva collocato in congedo il _______________ per _________________________________________
mentre era in servizio presso il Comando CC dì _______________________________________________
ad integrazione della domanda presentata il _________________________________________________
NON IN COSTANZA DI SERVIZIO

VISTO; il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni fissi del regio esercito approvato con regio decreto 31 Dicembre 1928, n. 3458, con particolare riguardo agli artt. 117 e 120 che hanno riconosciuto una speciale provvidenza stipendiale nei confronti dei militari invalidi o mutilati di guerra;
VISTO: il regolamento al citato testo unico, approvato con regio decreto n. 983 del 23 Giugno 1930;
VISTA: la legge 15 luglio 1950, n. 539 che ha esteso agli invalidi per servizio i medesimi benefici riconosciuti agli invalidi o mutilati di guerra,
VISTA: la circolare n. DGPM/IV/II/CD/139758 datata 09/11/2001 del Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale militare con la quale è stata estesa la possibilità di presentare la domanda per ottenere il beneficio al personale che si trova nella posizione di quiescenza;
CONSIDERATO: il riconoscimento a suo favore di infermità dipendente da causa di servizio, ascritta alla tabella A, _________ categoria; come da annotazione risultante da foglio matricolare.

RINNOVA LA RICHIESTA

e chiede la corresponsione dei benefici indicati in oggetto:
¨ del _________ sullo stipendio del de cuius;
¨ sulla 13^ mensilità,
¨ sulla R.I.A.;
¨ sull'assegno di ausiliaria;
¨ sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata I.N.P.D.A.P. ed i contributi di riscatto,
¨ gli interessi legali dovuti a decorrere dalla data della maturazione del credito principale.

Per infermità eventuali non iscritte sul foglio matricolare, allegare copia del P.V. di riconoscimento della CMO ___________________________________________________________

______________________, li ____________________
La richiedente
_____________________





AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO
Viale Croce Benedetto, 380
66100 Chieti Scalo
Servizio Amministrativo Gestione del Danaro

OGGETTO Benefici economici derivanti dall'applicazione degli artt. 117 e 120 dei R.D.31/12/1928 n. 3458 e legge 15/07/1950, n. 539.

La sottoscritta _________________________________________________________________________ nata a ___________________________________________________ (____) il _____________________
residente a ____________________ (____) Via _______________________________________ n _____
moglie/vedova del ______________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ (____) il ______________________
deceduto a ______________________________________________ il ____________________________



PREMESSO CHE IL DE CUIUS:
veniva collocato in congedo il _______________ per _________________________________________
mentre era in servizio presso il Comando CC dì _______________________________________________
LA DOMANDA VIENE INOLTRATA PER LA PRIMA VOLTA

VISTO; il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni fissi del regio esercito approvato con regio decreto 31 Dicembre 1928, n. 3458, con particolare riguardo agli artt. 117 e 120 che hanno riconosciuto una speciale provvidenza stipendiale nei confronti dei militari invalidi o mutilati di guerra;
VISTO: il regolamento al citato testo unico, approvato con regio decreto n. 983 del 23 Giugno 1930;
VISTA: la legge 15 luglio 1950, n. 539 che ha esteso agli invalidi per servizio i medesimi benefici riconosciuti agli invalidi o mutilati di guerra,
VISTA: la circolare n. DGPM/IV/II/CD/139758 datata 09/11/2001 del Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale militare con la quale è stata estesa la possibilità di presentare la domanda per ottenere il beneficio al personale che si trova nella posizione di quiescenza;
CONSIDERATO: il riconoscimento a suo favore di infermità dipendente da causa di servizio, ascritta alla tabella A, _________ categoria; come da annotazione risultante da foglio matricolare.

CHIEDE

la corresponsione dei benefici indicati in oggetto:
¨ del _________ sullo stipendio del de cuius;
¨ sulla 13^ mensilità,
¨ sulla R.I.A.;
¨ sull'assegno di ausiliaria;
¨ sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata I.N.P.D.A.P. ed i contributi di riscatto,
¨ gli interessi legali dovuti a decorrere dalla data della maturazione del credito principale.

Per infermità eventuali non iscritte sul foglio matricolare, allegare copia del P.V. di riconoscimento della CMO ___________________________________________________________

______________________, li ____________________

La richiedente
_____________________








AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO
Viale Croce Benedetto, 380
66100 Chieti Scalo
____________________________
Servizio Amministrativo Gestione del Danaro
_________ _______________________

OGGETTO Benefici economici derivanti dall'applicazione degli artt. 117 e 120 dei R.D.31/12/1928 n. 3458 e legge 15/07/1950, n. 539.

La sottoscritta _________________________________________________________________________ nata a ___________________________________________________ (____) il _____________________
residente a ____________________ (____) Via _______________________________________ n _____
moglie/vedova del ______________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ (____) il ______________________
deceduto a ______________________________________________ il ____________________________



PREMESSO CHE IL DE CUIUS:
veniva collocato in congedo il _______________ per _________________________________________
mentre era in servizio presso il Comando CC dì _______________________________________________
ad integrazione della domanda presentata il _________________________________________________
IN COSTANZA DI SERVIZIO – otteneva l’attribuzione di uno scatto anticipato dal _____ al ________ che veniva riassorbito alla scadenza;

VISTO; il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni fissi del regio esercito approvato con regio decreto 31 Dicembre 1928, n. 3458, con particolare riguardo agli artt. 117 e 120 che hanno riconosciuto una speciale provvidenza stipendiale nei confronti dei militari invalidi o mutilati di guerra;
VISTO: il regolamento al citato testo unico, approvato con regio decreto n. 983 del 23 Giugno 1930;
VISTA: la legge 15 luglio 1950, n. 539 che ha esteso agli invalidi per servizio i medesimi benefici riconosciuti agli invalidi o mutilati di guerra,
CONSIDERATO: il riconoscimento a suo favore di infermità dipendente da causa di servizio, ascritta alla tabella A, _________ categoria; come da annotazione risultante da foglio matricolare.

CONSIDERATO CHE

* Con circolare n. DGPM/IV/II 139758 dei 9 novembre 2001, il Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare ha voluto riesumare il beneficio economico previsto dagli artt. 117 e 120 del R.D. 3458/28 e legge 539/50, sollecitato da pronunce dei vari consessi, sia in sede giurisdizionale sia in sede consultiva.

* Ora, però, si è venuto a creare un sostanziale squilibrio tra il personale che pur avendo assunto la qualifica di invalido per servizio non potrebbe beneficiare del nuovo trattamento economico solo perché, a suo tempo, in aderenza ad alcune circolari ministeriali, presentò domanda ed ottenne uno scatto anticipato, limitato ad un periodo di breve durata, riassorbito, poi, alla scadenza.

· Prima di innescare a catena una serie di ricorsi giurisdizionali che sicuramente andrebbe a danneggiare il normale corso della Giustizia, si suggerisce la necessità, come ha fatto lodevolmente il Comando Generale della Guardia di Finanza, che ha stimolato il Consiglio di Stato Sezione III Commissione Speciale del Pubblico Impiego ad emettere il parere n. 452 del 13 dicembre 1999, di chiedere un ulteriore parere per stabilire se:
· il personale che a suo tempo ha chiesto ed ottenuto lo scatto anticipato in riferimento alle circolari del Ministero della Difesa prot.n.762/T.E.B. del 15/06/1976; n. 7070/T.E.B. del 24/02/1981 e n. 7111/T.E.B del 25/11/1982 di Uffesercito/Sottuffesercito, possa presentare domanda intesa ad ottenere l'adeguamento dei benefici attualmente elargiti e disciplinati con diversi criteri d'attuazione rispetto ai primi. Ciò potrebbe avvenire mediante un conguaglio tra il percepito e il dovuto, sempre che il conguaglio stesso si evolva a favore dell'interessato.

* Tale ripescaggio dovrebbe avvenire indipendentemente dalla preminenza stabilita dall'art 118 del R.D. 3458/28 e dal merito evidenziato dalla Sezione del Controllo della Corte dei Conti nella deliberazione n. 84/90 che prevedono la possibilità di riconoscere il beneficio per una sola volta.

* Nella fattispecie il beneficio economico ha un carattere abortivo perché non portato a termine nella sua completezza dei diritto dì cui può vantare un invalido per servizio, indipendentemente dall'epoca dell'attribuzione.

* Il personale che a suo tempo presentò domanda ed ottenne uno scatto anticipato, verrebbe così penalizzato e, solo perché in diverse epoche, con diversi indirizzi socio economici da parte dei Ministero della Difesa, il beneficio assume una diversa collocazione attributiva.

* Qualora il Consiglio di Stato dovesse sposare quest'ultima ipotesi si avrebbe una vasta convergenza di intenti in forma collettiva tra i militari in servizio e quelli in congedo, non solo dell'Arma dei Carabinieri, ma anche di altre amministrazioni della Difesa.

* Un parere così concepito farebbe apparire l'intervento una vera e propria posta contabile di giustizia socioamministrativa a titolo di “parcondicio” con il beneplacido di tutti.

* Tale applicabilità si uniformerebbe al criterio generale della GIUSTIZIA che vuole che la norma applicata sia sempre quella più favorevole al cittadino.

· Nella fattispecie viene ribadita l'imprescrivibilità dello stipendio e dunque del beneficio stesso, che ne costituisce una posta contabile amplicativa, vertendosi nel campo dei diritti patrimoniali indispensabili.

RINNOVA LA RICHIESTA

e chiede che si proceda al conguaglio della corresponsione dei benefici indicati in oggetto:
¨ del _________ sullo stipendio del de cuius;
¨ sulla 13^ mensilità,
¨ sulla R.I.A.;
¨ sull'assegno di ausiliaria;
¨ sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata I.N.P.D.A.P. ed i contributi di riscatto,
¨ gli interessi legali dovuti a decorrere dalla data della maturazione del credito principale.

Per infermità eventuali non iscritte sul foglio matricolare, allegare copia del P.V. di riconoscimento della CMO ___________________________________________________________

______________________, li ____________________

La richiedente
_____________________
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
sharda
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 71
Iscritto il: mer feb 09, 2011 8:59 am

Re: benefici art.117-120

Messaggio da sharda »

Caro Amico Roberto, solo così posso esprimerti i miei ringraziamenti per quanto hai fatto sino ad ora e per quanto farai in futuro per dare un concreto sostegno ai colleghi in congedo e non.
Un grazie di cuore
Gianpaolo
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: benefici art.117-120

Messaggio da panorama »

Mi raccomando a quando presentate la domanda ed ai tempi, occhio, altrimenti si fa la fine di questi colleghi una volta andati in pensione.


N. 03574/2011 REG.PROV.COLL.
N. 04280/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4280 del 1999, proposto da: OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avv. OMISSIS, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, via Cola di Rienzo, ……;
contro
il Ministero della Difesa ed il Ministero del Tesoro, in persona dei rispettivi Ministri p. t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
l’I.n.p.d.a.p. - Gestione Autonoma ex Enpas, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, presso il cui studio è domiciliato elettivamente in Roma, via C. Beccaria, ……
per l'accertamento
del diritto all'applicazione dei benefici economici previsti dagli artt. 117 e 20 del r.d. n. 3458/1928 anche in favore del personale militare in congedo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato per i Ministeri intimati e dell’I.n.p.d.a.p. - Gestione Autonoma ex Enpas;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2011 il Cons. Donatella Scala e uditi, altresì, l’avv. OMISSIS
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
I ricorrenti, Appuntati o Sottufficiali dell’Arma dei carabinieri in congedo, e titolari di invalidità e/o infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, ed iscritte alle categorie di menomazione comprese tra la prima e l’ottava della tabella annessa al d. lgt. n. 876 del 1917 e ss. mm., si dolgono di non godere in virtù di tanto anche dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 del r.d. n. 3458/1928 e legge n. 539/1950, consistenti nella anticipazione della maturazione del diritto agli aumenti periodici dello stipendio.
Reclamano, pertanto, il diritto alla percezione di tali benefici, deducendo, al riguardo, l’erronea applicazione degli artt. 117 e 120 del r.d. n. 3458/1928 e della legge n. 539/1950, la violazione degli artt. 3 e 95, Cost., eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta contraddittorietà, illogicità
Concludono, chiedendo la declaratoria del diritto ai benefici di cui sopra e, per l’effetto, la condanna degli intimati Dicasteri e I.n.p.d.a.p., ognuno per quanto di competenza, al pagamento delle differenze dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa delle intimate Amministrazioni centrali; con memoria del 2 dicembre 2010, per il Ministero della difesa, ha evidenziato, altresì, l’infondatezza delle richieste avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituito, altresì, l’intimato I.n.p.d.a.p. che, con memoria difensiva, ha eccepito, in rito, il difetto di giurisdizione a favore della Corte dei Conti, per quanto attiene alle spettanze pensionistiche e la prescrizione del diritto, con riferimento ai ricorrenti collocati a riposo in arco temporale anteriore a cinque anni dalla proposizione del ricorso; nel merito, ha eccepito l’infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto, pertanto, il rigetto.
Alla pubblica udienza del 7 aprile 2011 la causa è stata trattenuta a sentenza.
DIRITTO
1. Devono essere scrutinate, con priorità, le eccezioni sollevate in rito dalla difesa dell’I.n.p.d.a.p..
1.1 I ricorrenti, tutti congedati dal servizio tra il 1992 ed il 1998, hanno introdotto azione di accertamento in ordine al diritto al riconoscimento dei benefici economici in applicazione degli artt. 117 e 120 del r.d. n. 3458/1928 e della legge n. 539/1950, riconosciuti al personale in servizio, in relazione a vicenda involgente il rapporto di impiego nella fase del servizio attivo, quale il riconoscimento di invalidità e/o infermità dipendente da causa di servizio.
Ritiene, pertanto, il Collegio che il giudice competente nella introdotta controversia non può essere il giudice contabile, in quanto, ai sensi dell’art. 62, R.D. 1214/1934, la giurisdizione della Corte dei Conti in materia pensionistica riguarda tutte le questioni concernenti propriamente il diritto a pensione, rimanendo escluse, invece, le questioni relative al rapporto di pubblico impiego, anche nel caso in cui i provvedimenti emessi concernano lo sviluppo dello stesso nel senso del collocamento a riposo, quale fase conclusiva dello stesso.
Lo spartiacque della competenza del giudice amministrativo va ricercato, dunque, nella pretesa azionata, che rimane salva ove quest’ultima riguardi provvedimenti della Amministrazione di dipendenza, che seppure possano indirettamente influire nella determinazione della pensione, attengono pur sempre ad una fase, ancorché conclusiva, del rapporto di lavoro.
Diversamente, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice contabile le controversie che concernono con immediatezza, anche nella misura, il modificarsi del diritto a pensione, con riferimento tanto alla liquidazione del trattamento pensionistico, quanto a quelle relative alla determinazione della base pensionabile. (c.fr. Cons. di Stato, VI Sez., 10 aprile 2002, n. 1958; CGARS, 4 luglio 2005, n. 418)
Nel caso in esame, per quanto sopra esposto, l’accertamento del diritto agli aumenti periodici dello stipendio attengono ad una fase procedimentale prodromica a quella concernente il diritto al pensionamento dei ricorrenti, ancorché tale riconoscimento avrebbe poi inevitabili riflessi nel computo del trattamento pensionistico tout court.
Non ha pregio, pertanto, l’eccezione sul punto sollevata.
1.2 E’ invece meritevole di positiva considerazione l’eccezione di prescrizione quinquennale del diritto azionato, come spiegata dalla difesa dell’Inpdap, relativamente ai ricorrenti (OMISSIS, n. 3 colleghi).
E’ ormai principio pacifico in giurisprudenza che, ai sensi degli artt. 1, I comma, e 20, II comma, della legge 29/12/1973, n. 1032, il diritto di percepire, in tutto od in parte, l’indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data di collocamento a riposo del dipendente (Cons. Stato, Sez. VI, 26/4/2005, n. 1878; Sez. VI, 28/2004, n. 4571; Sez. VI, 22/4/2004, n. 2324); che detto termine prescrizionale trova applicazione anche per gli accessori del credito principale, e cioè interessi e rivalutazione monetaria (Cons. Stato, sez. VI, 5 agosto 2005, n. 4134); infine, che, per superare l’eccezione di prescrizione, gli aventi diritto debbono allegare e provare la presenza di atti interruttivi della prescrizione, ma un siffatto valore non può essere attribuito agli atti di liquidazione della buonuscita, che sono atti dovuti con cui il debitore estingue la propria obbligazione (Cons. Stato, Ad. Plen., 22 dicembre 2004, n. 13).
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che i sopra indicati ricorrenti sono stati collocato a riposo, rispettivamente, l’8.04.1993, il 31.12.1994 ed il 28.02.1992, e, pertanto, il ricorso, notificato nel 1999, senza che sia stata data prova di alcun atto interruttivo, risulta azionato ben oltre il termine di prescrizione quinquennale.
A tanto consegue l’accoglimento dell’eccezione sul punto formulata dalla difesa dell’Inpdap.
2. Con il gravame in esame le parti ricorrenti introducono azione di accertamento in ordine al diritto ai benefici di cui agli artt. 117 e 120 del r. d. 31.12.1928, n. 3458, lamentando, in sostanza, che illegittimamente l'intimata Amministrazione della Difesa avrebbe ristretto l'ambito di applicazione della normativa de qua, giusta direttiva n. 6084/142/97 del 16.06.1997, al solo personale militare che al momento della relativa domanda fosse ancora in servizio, con esclusione, dunque, di quello in congedo, quali essi ricorrenti, creando illogiche situazioni di disparità di trattamento legate ai tempi di presentazione dell'istanza.
Reclamano, pertanto, l'accertamento del diritto ai benefici de quibus in ragione della sussistenza dell'unico requisito richiesto dalla pertinente normativa, e cioè, il riconoscimento di una malattia o infermità dipendente da causa di servizio.
Il ricorso non può essere accolto.
Gli artt. 117 e 120 del r. d. 3458/28, di cui è invocata l'applicazione, hanno introdotto la concessione dell'abbreviazione di due, o di un anno, dell'anzianità di servizio, agli effetti della determinazione dello stipendio, in favore dei mutilati o invalidi di guerra, in relazione ad infermità ascritte alle differenti categorie di cui alla tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero di cui agli artt. 100 e 101 del regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.
Con legge 15 luglio 1950, n. 539, i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.
Agli effetti della legge 539/50 si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.
Quanto all'oggetto dell'equiparazione di cui all'art. 1, legge in esame, è fuor di dubbio che riguardi anche tutte le pregresse norme, purché vigenti, tra cui dunque anche quelle di cui al R.D. 3458/1928.
Peraltro, il beneficio dell'aumento convenzionale dell'anzianità, di cui si controverte, spetta solo a coloro per i quali il riconoscimento dell'infermità e la sua iscrizione a categoria siano avvenuti in costanza di servizio, essendo insufficiente che detta infermità sia stata contratta in servizio.
Pure dovendosi dare atto di un indirizzo giurisprudenziale secondo cui il diritto all'anticipazione delle progressioni stipendiali sorge dal momento in cui si è verificata la condizione giuridica prevista dalla legge – id est, avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, nonché l'ascrivibilità delle stesse ad una delle categorie ivi indicate - senza che rilevi, al riguardo, la costanza in servizio o meno del dipendente, dovendo essere ricondotta la realizzazione della fattispecie all'unico presupposto giuridico richiesto, (cfr. Tar Lazio, Sez. I bis, n. 2560/2003; Cons. Stato, Sez. I, parere n. 1399 del 2009) il Collegio ritiene di aderire all’indirizzo più rigoroso, in quanto più aderente all'espresso dettato di legge e ai principi regolanti la materia (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 8 giugno 2010, n. 3591).
La consolidata giurisprudenza ritiene che l'esercizio di poteri tecnico-discrezionali nell'attività di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio qualifica la relativa attività di accertamento costitutivo, mentre l'inerenza di tali poteri all'interesse pubblico alla corretta spendita del pubblico denaro e alla legittimità dell'organizzazione amministrativa oltre che al buon andamento dell'attività amministrativa depongono verso la qualificazione della posizione giuridica soggettiva del dipendente di interesse legittimo nei confronti dell'accertamento dell'effettiva esistenza dello stato morboso, della sua capacità invalidante e del nesso eziologico fra la malattia e la prestazione. ( cfr. Cons. di Stato, VI Sez. n. 2644 del 2002).
Tanto precisato, il momento discriminante, in relazione al quale va verificata la costanza del rapporto, è quello del riconoscimento della dipendenza e della sua ascrizione a tabella, trattandosi di attività che qualifica costitutivamente in senso giuridico una realtà prima solamente fattuale.
Alla stregua di quanto ora rilevato, una corretta interpretazione dell' art. 117 r.d. n. 3458/1928 induce a ritenere che l'infermità deve essere effettivamente ascritta a tabella in costanza di servizio, non essendo sufficiente la mera teorica ascrivibilità della stessa: quindi i pareri degli organi consultivi che ascrivono le infermità dipendenti ad una delle categorie normativamente previste in tab. A devono intervenire prima del collocamento in congedo.
Né rileva, al riguardo, il dato testuale di cui all'art. 117, r.d. 3458/1928, che contempla nell'ambito dei beneficiari dell'abbreviazione temporale agli effetti della determinazione stipendiale tanto gli ufficiali in servizio permanente quanto quelli delle categorie in congedo, atteso che, dalla lettura congiunta dei successivi artt. 119 (per gli ufficiali) e 120 ( per i sottufficiali) si evince che il riconoscimento della dipendenza a favore del personale in posizione di congedo - ausiliaria, riserva etc. - permette l'attribuzione del beneficio unicamente al momento del richiamo in servizio attivo con assegni.
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti di ( 3 colleghi) ; nei confronti dei restanti ricorrenti il ricorso deve essere respinto ( 2 colleghi)
Sussistono, peraltro, sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e, in parte, lo respinge, nei limiti di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Donatella Scala, Consigliere, Estensore
Rosa Perna, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/04/2011
Roberto Mandarino
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 2045
Iscritto il: gio ott 22, 2009 4:01 pm

Re: benefici art.117-120

Messaggio da Roberto Mandarino »

Caro panorama,

pur non volendo scendere in polemica, ti ribadisco che il tuo modo di rispondere ai colleghi allegando delle sentenze è quantomeno discutibile, sopratutto quando queste (come in questo caso) non hanno nulla a che vedere con il quesito posto dagli interessati.

Avevo già risposto esaustivamente al collega che aveva fatto la domanda, e vorrei farti notare che la sentenza che hai allegato è relativa a persone disinformate che non ha avevano assolutamente diritto a tale beneficio, queste infatti non avevano ottenuto dalla Commissione Medica, per la patologia sofferta, l'ascrizione a categoria della tabella "A" in costanza di servizio oppure il giorno della riforma totale, come avevo dettagliamente specificato.
La prescrizione quinquennale accennata in tale sentenza è riferita agli eventuali benefici economici che tali scatti avrebbero procurato agli interessati esclusivamente ai fini della buonuscita.

Pertanto la tua personale interpretazione di tale sentenza è assolutamente errata, in quanto, come ripeto, tale diritto è imprescrittibile.
Saluti Roberto Mandarino
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
sharda
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 71
Iscritto il: mer feb 09, 2011 8:59 am

Re: benefici art.117-120

Messaggio da sharda »

Per conto di una nostra iscritta,
vedova di un Appuntato classe 1921 nel 1940 in servizio di leva a Palermo. All'inizio del conflitto (non capisco in che forma) aggregato come ausiliare nei carabinieri, a fine conflitto ha effettuato corso di 6 mesi ad iglesias, collocato in congedo per riforma con il grado di Appuntato nel 1976 - deceduto per malattia cardiaca nel 1997.
Domanda: la nostra iscritta può concorrere per questi benefici.
Grazie Gianpaolo
Roberto Mandarino
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 2045
Iscritto il: gio ott 22, 2009 4:01 pm

Re: benefici art.117-120

Messaggio da Roberto Mandarino »

La Signora può senz'altro presentare la domanda con il penultimo modulo che ho inviato.

Ovviamente questa richiesta sarà presa in considerazione soltanto se il suo povero marito aveva ottenuto per almeno una patologia l'ascrizione a categoria della tabella "A" in costanza di servizio oppure il giorno della riforma totale.

Sarebbe opportuno allegare a tale domanda una copia del Verbale della Commissione Medico Militare che riporta tale ascrizione tabellare, a tal proposito rammento che tutte le C.M.O. sono dotate di un archivio storico.

Saluti Roberto Mandarino
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
sharda
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 71
Iscritto il: mer feb 09, 2011 8:59 am

Re: benefici art.117-120

Messaggio da sharda »

Grazie per l'informazione
Giusto ieri ho visto la documentazione di suo marito che la signora conserva gelosamente - Copia Foglio matricolare, tutti gli estratti dei verbali delle C.M.O interessate, compreso quello della riforma.risultanza sintetica per cumulo infermità SI dipendenti causa servizio tutte ascrivibili alla tabella A riformato con la 4^ categoria.
Già da Sabato in Sezione provvederò a far compilare la relativa domanda.
un grazie da parte mia e anche dalla signora
saluti gianpaolo
oscarcc

Re: benefici art.117-120

Messaggio da oscarcc »

Intervengo ponendo un quesito al gentile Roberto Mandarino. Premesso che percepisco già i benefici di cui agli artt. 117 e 120 e sono tutt'ora in servizio. Allorquando andrò in congedo, detti benefici mi verranno corrisposti sulla pensione in automatico o dovrò rifare domanda all'atto del congedamento. Ringrazio anticipatamente per la risposta
Roberto Mandarino
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 2045
Iscritto il: gio ott 22, 2009 4:01 pm

Re: benefici art.117-120

Messaggio da Roberto Mandarino »

Le verranno elargiti automaticamente.

Saluti Roberto Mandarino
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
Rispondi