AVVISO per ricorso Piantone h24 con Avv. Favia.

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panorama
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AVVISO per ricorso Piantone h24 con Avv. Favia.

Messaggio da panorama »

Per tutti i colleghi che hanno fatto ricorso nel 1995 con l'Avv. Favia relativo al servizio di Piantone h24 si informa che anche il Consiglio di Stato ha rigettato il nostro ricorso. Per brevità di spazio ho eliminato i nominativi dei partecipanti per cui chi vuole rendersi conto se nell'elenco c'è il proprio nominativo si potrà andare sul sito del CdS oppure chi vuole la sentenza lo faccia presente che provvederò ad inviargliela. Questo avviso che do serve per chi non avesse già fatto richiesta di indennizzo ai sensi della legge Pinto ha farlo entro 6 mesi dalla data della presente sentenza. Io l'ho chiesto già lo scorso anno e l'udienza c'è stata nel mese di febbraio 2010. Ancora non so l'importo quantificato dalla Corte d'Appello. La legge Pinto è nota per i danni dei "processi lumaca".
Quanti anni di lavoro straordinario sono stati "regalati allo Stato" e siamo stati così ricompensati. GRAZIE MILLE.
N. 01736/2010 REG.DEC.

N. 04128/2004 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 4128 del 2004, proposto da:
(- vedesi nominativi - numerosi militari dell’Arma dei CC. e che hanno fatto ricorso con l’Avv. Favia), rappresentati e difesi dagli avv. David Favia e Goffredo Gobbi, selettivamente domiciliati in Roma, via Maria Cristina N. 8, presso l’avv. Gobbi;
contro
il Ministero dell'Interno ed il Ministero della Difesa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo regionale del Lazio, Sezione I BIS n. 01946/2003, resa tra le parti, concernente diritto a percepire somme relative ad ore di lavoro straordinario.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2010 il Consigliere Anna Leoni e uditi per le parti l’avvocato Gobbi e l'avvocato dello Stato Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
I ricorrenti, appartenenti all’Arma dei carabinieri e in possesso del grado di militare di truppa, impugnano la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. I bis, qualificando il ricorso proposto come azione di accertamento, ha rigettato lo stesso sulla base della considerazione che il servizio di piantone, per la ridotta attività che comporta, non può essere qualificato alla stessa stregua del lavoro straordinario e lo stesso va perciò retribuito con la specifica indennità prevista dall’art. 17 della legge n. 668 del 1986.
Questi i motivi dell’appello:
1) Violazione della legge n. 121 del 1981(artt. 16, 43, 63 e 64);
2) Eccesso di potere;
3) Disparità di trattamento, manifesta ingiustizia;
4) Eventuale incostituzionalità degli artt. 2 L. n. 135/75, come modificato dall’art.4 L. n. 284/77, 16 e 43 L.n. 121 del 1981; 6 e 7 L. n. 69/84, 17 L. n. 668/86 e di ogni altra norma che non equipari il trattamento economico riservato agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri con quello riservato a qualsivoglia Forza di polizia.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso per genericità e contestando il merito delle proposte censure.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 19 gennaio 2010.
DIRITTO
L’appello non è fondato.
Invero, consolidata giurisprudenza della Sezione, da cui il Collegio non intende discostarsi e alle cui conclusioni si riporta(cfr., di recente, n. 2671/2008)ha individuato una linea interpretativa che non consente di condividere la tesi degli appellanti.
Dispone, infatti, l’art. 17 della legge n. 668 del 1986 che il lavoro prestato oltre l’orario di servizio (40 ore) dai soggetti appartenenti all’Arma dei carabinieri, quando si concreti in attività all’interno delle caserme, vada retribuito in misura ridotta rispetto al compenso per lavoro straordinario, e cioè nella misura del dieci per cento del compenso stesso.
La norma ha la evidente “ratio” nel fatto che occorre distinguere tra lavoro straordinario vero e proprio, vale a dire in quel “surplus” di attività lavorativa che impegna il soggetto oltre l’orario normale negli ordinari compiti di istituto, e il lavoro meramente sedentario e di vigilanza interna, caratteristico di un impegno di energie di gran lunga inferiore rispetto ai compiti ordinari di un carabiniere in servizio(cfr. in termini, dec. n. 2671 cit.).
In tal senso si è assestata la giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2174/08; 6248 del 2005), che ha appunto distinto l’attività lavorativa vera e propria da quella svolta all’interno delle caserme, come il servizio di piantone, che sicuramente non presenta lo stesso dispendio di energie e le stesse caratteristiche di rischio che sono invece connesse con l’attività tipica di un carabiniere, ritenendo conseguentemente, fra l’altro, non suscettibile la norma di cui all’art. 17 della legge n. 668 del 1986 di censure di costituzionalità.
Il Collegio concorda pienamente con tale pregressa giurisprudenza, che ben si attaglia alla presente fattispecie, in quanto gli appellanti ha svolto appunto il servizio di piantone all’interno delle caserme.
Residua da esaminare la questione di legittimità costituzionale reiterata dagli appellanti, in relazione agli artt. 3, 32 e 36 Cost.
La questione è manifestamente infondata, in quanto al fine di determinare la giusta retribuzione spettante al lavoratore secondo i canoni di sufficienza e proporzionalità, ai sensi dell’art. 36 Cost., si deve valutare il trattamento economico globale e quindi tutte le attribuzioni patrimoniali che in concreto concorrono a formarlo ed aventi natura retributiva ed obbligatoria, non potendo il giudizio tra lavoro svolto e corrispettivo essere formulato con riferimento a singole voci retributive(cfr. Cons. Stato, IV Sez., n. 7101 del 2004; Corte cost. n. 91 del 2004, n. 470 del 2002 e n. 263 del 2002).
Circa, poi, la lamentata disparità di trattamento rispetto agli appartenenti alla Polizia di Stato, va rilevata l’infondatezza della dedotta violazione dell’art. 3 Cost., attesa la sussistenza, per le due categorie di dipendenti, di ordinamenti giuridici ed economici differenziati.
Quanto, poi, alla lamentata violazione dell’art. 32 Cost. va rilevata l’assoluta genericità della censura e, quindi, la sua inammissibilità.
L’appello va, pertanto, rigettato.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate .
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori:
Luigi Cossu, Presidente
Luigi Maruotti, Consigliere
Pier Luigi Lodi, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere, Estensore
Salvatore Cacace, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2010


MISTER_NO
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Re: AVVISO per ricorso Piantone h24 con Avv. Favia.

Messaggio da MISTER_NO »

son rimasto senza parole .....
panorama
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Re: AVVISO per ricorso Piantone h24 con Avv. Favia.

Messaggio da panorama »

Speriamo che l’Avv. FAVIA proponga Appello alla Corte Europea per questa ingiustizia.
1)- Differenza di importo tra 1 ora di straordinario e compensazione.
Il Consiglio di Stato ha scritto: “Dispone, infatti, l’art. 17 della legge n. 668 del 1986 che il lavoro prestato oltre l’orario di servizio (40 ore) dai soggetti appartenenti all’Arma dei carabinieri, quando si concreti in attività all’interno delle caserme, vada retribuito in misura ridotta rispetto al compenso per lavoro straordinario, e cioè nella misura del dieci per cento del compenso stesso.”
2)- Il servizio in caserma era comunque impegnativo in quanto non ti permetteva di consumare il pasto a casa unitamente alla moglie e ai figli neanche durante le festività più importanti, così come gli uffici erano aperti al pubblico 24 ore su 24 per non parlare anche che non eri padrone di consumare un “piatto caldo serenamente” perché mentre stavi per mettere il boccone in bocca ecco che qualcuno suonava alla porta oppure la centrale doveva dettare un Fonogramma a mezzo radio (allora non esisteva il Fax) o qualcuno di passaggio che chiedeva informazioni. Eccome che il piantone era impegnativo in quanto anche durante la notte venivi “disturbato” quando si verificavano Furti, incidenti stradali ed il Comandante di Stazione per non aspettare che quelli che abitavano fuori caserma giungessero in caserma, si portava il “piantone” assieme previo avviso alla centrale operativa per collaborare. Ditemi voi se era un servizio “sedentario”.
Io ho fatto servizio in un paese di 50mila abitanti e c’era solamente l’Arma come FF.PP. e la caserma aveva una forza organica di 14 persone ma in paese c’era un grosso Ospedale Civile privo di Posto Fisso di Polizia pertanto durante il giorno venivamo chiamati per prognosi riservata ed altro e vi posso garantire che non c’era un attimo di pace di mattina, pomeriggio, sera e notte 24 ore su 24. In caserma era un via vai di gente per tutta l’intera giornata.
Quando si arrestava una o più persone durante la sera e che gli atti si prolungavano per tutta la notte anche perché bisognava vigilare sul o sui detenuti, come venivano considerate queste ore “sedentarie” o no? Signor Giudice per cortesia mi risponda.
Il Consiglio di Stato ha scritto: “La norma ha la evidente “ratio” nel fatto che occorre distinguere tra lavoro straordinario vero e proprio, vale a dire in quel “surplus” di attività lavorativa che impegna il soggetto oltre l’orario normale negli ordinari compiti di istituto, e il lavoro meramente sedentario e di vigilanza interna, caratteristico di un impegno di energie di gran lunga inferiore rispetto ai compiti ordinari di un carabiniere in servizio”
3) – Durante il giorno il piantone “svolgeva lavoro burocratico vario) metteva la posta all’interno delle rispettive pratiche ordinarie o “P”, lavava le auto di servizio, andava a fare spesa e cucinava, veniva spezzato il servizio di piantone per fare la pattuglia a piedi o automontata, andava in paese e fuori paese ad invitare le persone in caserma, a volte puliva le armi di reparto, ecc. . Il “piantone” pertanto non faceva solo vigilanza interna e né apriva o chiudeva solamente la porta o rispondeva al telefono ma faceva tutto, pertanto c’era un dispendio di energie.
Il Consiglio di Stato ha scritto: “In tal senso si è assestata la giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2174/08; 6248 del 2005), che ha appunto distinto l’attività lavorativa vera e propria da quella svolta all’interno delle caserme, come il servizio di piantone, che sicuramente non presenta lo stesso dispendio di energie e le stesse caratteristiche di rischio che sono invece connesse con l’attività tipica di un carabiniere, ritenendo conseguentemente, fra l’altro, non suscettibile la norma di cui all’art. 17 della legge n. 668 del 1986 di censure di costituzionalità.”
4) – Io già all’ora avrei preferito lavorare 8 o 6 ore come piantone impiegando 3-4 militari al giorno ed il restante tempo mio libero lo avrei dedicato ad altre cose, anziché restare in caserma “sottocosto” per altre 16 o 18 ore lavorative.
Il Consiglio di Stato ha scritto: “Circa, poi, la lamentata disparità di trattamento rispetto agli appartenenti alla Polizia di Stato, va rilevata l’infondatezza della dedotta violazione dell’art. 3 Cost., attesa la sussistenza, per le due categorie di dipendenti, di ordinamenti giuridici ed economici differenziati.”
Questa sentenza è TOTALMENTE tutta ingiusta.
Discrimina i lavoratori
E’ proprio vero che l’interesse economico dello Stato viene prima di tutto.
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lino
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Re: AVVISO per ricorso Piantone h24 con Avv. Favia.

Messaggio da lino »

Ma vi rendete conto che il consiglio di stato ci considera una sorta di polizia di serie b, che differenza notano tra noi e la P.S. ma non hanno vergogna.
E poi come diceva il bravo collega Panorama tutto si poteva dire tranne che fosse un servizio sedentario, ti chiamavano per qualsiasi problematica esterna,inoltre vi erano alcuni superiori che venivano di notte a controllare e quando capitavano questi periodi dormivi ?vestito.
E poi non mi risulta che i colleghi che all'epoca lavoravano negli uffici gli veniva decurtato lo stipendio al 10x100.
Comunque ancora oggi si continua con la reperibilita',che viene pagata con pochi euro, chiedete quanto viene pagata a ferrovieri, enel, gas, sanita' ecc. una differenza incredibile e all'inizio si doveva rimanere in casa vicino al telefono per 24 ore perche' i telefoni portatili costavano troppo e quasi nessuno di noi lo aveva .
Della serie, basta non pagare ...........
MISTER_NO
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Re: AVVISO per ricorso Piantone h24 con Avv. Favia.

Messaggio da MISTER_NO »

ho esordito nell' Arma con un bel 13:00/13:00 di piantone alla caserma (Stazione).....il giorno dopo ero esaurito.
quanto tempo a gratis (al mare sarei stato meglio) !!
la differenza con la Polizia (serie A e serie B) sta nei sindacati, secondo me (ovvero loro civili e noi militari) !!
tante belle cose.
MISTER_NO
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Re: AVVISO per ricorso Piantone h24 con Avv. Favia.

Messaggio da MISTER_NO »

ah, (Lino) a proposito di reperibilità, ho inserito un POST con delle domande. Spero in gradite risposte.
ciao a tutti.
Debico
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Re: AVVISO per ricorso Piantone h24 con Avv. Favia.

Messaggio da Debico »

anche io ho presentato il ricorso e nel 2009 relativo alla legge Pinto tramite l'avvocato Frisani con studio a Firenze. In questi giorni ho appreso che alcuni colleghi, da un paio di mesi hanno già ricevuto la somma di 5.000,00. In merito sai qualcosa di preciso. Distinti Saluti
panorama
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Re: AVVISO per ricorso Piantone h24 con Avv. Favia.

Messaggio da panorama »

Io invece a febbraio 2012 ho ricevuto sul mio c/c il bonifico inviatomi dall'avv. Frisani ed ad oggi sono già finiti.
La Corte d'Appello nel 2010 mi ha riconosciuto un indenizzo di oltre 7000,00euro
petit1964

Re: AVVISO per ricorso Piantone h24 con Avv. Favia.

Messaggio da petit1964 »

io anche ho ricorso nel 2009 con frisani, ma poi una sentenza della cassazione ha spostato tutto dalla corte di appello di roma a quella di perugia con rideposito atti a maggio 2012, aspettiamo tanto sono soldi sicuri.
maurizio1962
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Re: AVVISO per ricorso Piantone h24 con Avv. Favia.

Messaggio da maurizio1962 »

sicuro che siano sicuri ? perdona il mio scetticismo ma non riesco a capire perché a qualcuno si e qualcuno forse più avanti. Dopo aver letto i Vs interventi ho chiesto lumi allo studio SALMASO di Conselve (PD) che dovrebbe rappresentarmi e mi riferiva che aspettavano il deposito della Sentenza alla Corte d'Appello di Perugia e “non appena sarà depositata la sentenza ne faremo relativa comunicazione ai ricorrenti e ci attiveremo per la relativa esecuzione” . Certamente se non gli inviavo io una e-mail questi non si sarebbero più fatti sentire!!
spike91
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Re: AVVISO per ricorso Piantone h24 con Avv. Favia.

Messaggio da spike91 »

Buongiorno anche io faccio parte di quelli che hanno fatto ricorso per il piantone H24, il mio insieme a tanti altri lo ha presentato l'Avv. Frisani di Firenze, verso i primi di quest'anno un collega mi riferiva e avevo conferma che qualcuno del nostro ricorso aveva ricevuto un assegno in quanto avevano presentato un secondo ricorso (Legge Pinto durata eccessiva dei processi) ed era stato vinto e se io fossi rientrato nella lista dei nuovi ricorrenti sarei stato liquidato anch'io.
L'unica cosa era sapere se avevo partecipato al secondo ricorso e telefonando allo studio del legale la segretaria mi riferiva che rientravo anch'io solo che il legale aveva trattato la pratica in due spezzoni e io sarei rientrato con il secondo e le previsioni di avere norizie dopo le ferie estive.
Fine luglio provavo a mandare una e-mail alla segreteria dello studio legale, ma sino alla data odierna (se pur avendo avuto conferma di lettura) non ho avuto alcuna risposta.
Qualcuno di voi è nella mia stessa posizione? Avete notizie in merito?
Grazie a tutti.
quirico
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Re: AVVISO per ricorso Piantone h24 con Avv. Favia.

Messaggio da quirico »

panorama ha scritto:Per tutti i colleghi che hanno fatto ricorso nel 1995 con l'Avv. Favia relativo al servizio di Piantone h24 si informa che anche il Consiglio di Stato ha rigettato il nostro ricorso. Per brevità di spazio ho eliminato i nominativi dei partecipanti per cui chi vuole rendersi conto se nell'elenco c'è il proprio nominativo si potrà andare sul sito del CdS oppure chi vuole la sentenza lo faccia presente che provvederò ad inviargliela. Questo avviso che do serve per chi non avesse già fatto richiesta di indennizzo ai sensi della legge Pinto ha farlo entro 6 mesi dalla data della presente sentenza. Io l'ho chiesto già lo scorso anno e l'udienza c'è stata nel mese di febbraio 2010. Ancora non so l'importo quantificato dalla Corte d'Appello. La legge Pinto è nota per i danni dei "processi lumaca".
Quanti anni di lavoro straordinario sono stati "regalati allo Stato" e siamo stati così ricompensati. GRAZIE MILLE.
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spike91 ha scritto:Buongiorno anche io faccio parte di quelli che hanno fatto ricorso per il piantone H24, il mio insieme a tanti altri lo ha presentato l'Avv. Frisani di Firenze, verso i primi di quest'anno un collega mi riferiva e avevo conferma che qualcuno del nostro ricorso aveva ricevuto un assegno in quanto avevano presentato un secondo ricorso (Legge Pinto durata eccessiva dei processi) ed era stato vinto e se io fossi rientrato nella lista dei nuovi ricorrenti sarei stato liquidato anch'io.
L'unica cosa era sapere se avevo partecipato al secondo ricorso e telefonando allo studio del legale la segretaria mi riferiva che rientravo anch'io solo che il legale aveva trattato la pratica in due spezzoni e io sarei rientrato con il secondo e le previsioni di avere norizie dopo le ferie estive.
Fine luglio provavo a mandare una e-mail alla segreteria dello studio legale, ma sino alla data odierna (se pur avendo avuto conferma di lettura) non ho avuto alcuna risposta.
Qualcuno di voi è nella mia stessa posizione? Avete notizie in merito?
Grazie a tutti.
N NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 4128 del 2004, proposto da:
(- vedesi nominativi - numerosi militari dell’Arma dei CC. e che hanno fatto ricorso con l’Avv. Favia), rappresentati e difesi dagli avv. David Favia e Goffredo Gobbi, selettivamente domiciliati in Roma, via Maria Cristina N. 8, presso l’avv. Gobbi;
contro
il Ministero dell'Interno ed il Ministero della Difesa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo regionale del Lazio, Sezione I BIS n. 01946/2003, resa tra le parti, concernente diritto a percepire somme relative ad ore di lavoro straordinario.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2010 il Consigliere Anna Leoni e uditi per le parti l’avvocato Gobbi e l'avvocato dello Stato Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
I ricorrenti, appartenenti all’Arma dei carabinieri e in possesso del grado di militare di truppa, impugnano la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. I bis, qualificando il ricorso proposto come azione di accertamento, ha rigettato lo stesso sulla base della considerazione che il servizio di piantone, per la ridotta attività che comporta, non può essere qualificato alla stessa stregua del lavoro straordinario e lo stesso va perciò retribuito con la specifica indennità prevista dall’art. 17 della legge n. 668 del 1986.
Questi i motivi dell’appello:
1) Violazione della legge n. 121 del 1981(artt. 16, 43, 63 e 64);
2) Eccesso di potere;
3) Disparità di trattamento, manifesta ingiustizia;
4) Eventuale incostituzionalità degli artt. 2 L. n. 135/75, come modificato dall’art.4 L. n. 284/77, 16 e 43 L.n. 121 del 1981; 6 e 7 L. n. 69/84, 17 L. n. 668/86 e di ogni altra norma che non equipari il trattamento economico riservato agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri con quello riservato a qualsivoglia Forza di polizia.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso per genericità e contestando il merito delle proposte censure.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 19 gennaio 2010.
DIRITTO
L’appello non è fondato.
Invero, consolidata giurisprudenza della Sezione, da cui il Collegio non intende discostarsi e alle cui conclusioni si riporta(cfr., di recente, n. 2671/2008)ha individuato una linea interpretativa che non consente di condividere la tesi degli appellanti.
Dispone, infatti, l’art. 17 della legge n. 668 del 1986 che il lavoro prestato oltre l’orario di servizio (40 ore) dai soggetti appartenenti all’Arma dei carabinieri, quando si concreti in attività all’interno delle caserme, vada retribuito in misura ridotta rispetto al compenso per lavoro straordinario, e cioè nella misura del dieci per cento del compenso stesso.
La norma ha la evidente “ratio” nel fatto che occorre distinguere tra lavoro straordinario vero e proprio, vale a dire in quel “surplus” di attività lavorativa che impegna il soggetto oltre l’orario normale negli ordinari compiti di istituto, e il lavoro meramente sedentario e di vigilanza interna, caratteristico di un impegno di energie di gran lunga inferiore rispetto ai compiti ordinari di un carabiniere in servizio(cfr. in termini, dec. n. 2671 cit.).
In tal senso si è assestata la giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2174/08; 6248 del 2005), che ha appunto distinto l’attività lavorativa vera e propria da quella svolta all’interno delle caserme, come il servizio di piantone, che sicuramente non presenta lo stesso dispendio di energie e le stesse caratteristiche di rischio che sono invece connesse con l’attività tipica di un carabiniere, ritenendo conseguentemente, fra l’altro, non suscettibile la norma di cui all’art. 17 della legge n. 668 del 1986 di censure di costituzionalità.
Il Collegio concorda pienamente con tale pregressa giurisprudenza, che ben si attaglia alla presente fattispecie, in quanto gli appellanti ha svolto appunto il servizio di piantone all’interno delle caserme.
Residua da esaminare la questione di legittimità costituzionale reiterata dagli appellanti, in relazione agli artt. 3, 32 e 36 Cost.
La questione è manifestamente infondata, in quanto al fine di determinare la giusta retribuzione spettante al lavoratore secondo i canoni di sufficienza e proporzionalità, ai sensi dell’art. 36 Cost., si deve valutare il trattamento economico globale e quindi tutte le attribuzioni patrimoniali che in concreto concorrono a formarlo ed aventi natura retributiva ed obbligatoria, non potendo il giudizio tra lavoro svolto e corrispettivo essere formulato con riferimento a singole voci retributive(cfr. Cons. Stato, IV Sez., n. 7101 del 2004; Corte cost. n. 91 del 2004, n. 470 del 2002 e n. 263 del 2002).
Circa, poi, la lamentata disparità di trattamento rispetto agli appartenenti alla Polizia di Stato, va rilevata l’infondatezza della dedotta violazione dell’art. 3 Cost., attesa la sussistenza, per le due categorie di dipendenti, di ordinamenti giuridici ed economici differenziati.
Quanto, poi, alla lamentata violazione dell’art. 32 Cost. va rilevata l’assoluta genericità della censura e, quindi, la sua inammissibilità.
L’appello va, pertanto, rigettato.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate .
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori:
Luigi Cossu, Presidente
Luigi Maruotti, Consigliere
Pier Luigi Lodi, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere, Estensore
Salvatore Cacace, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2010
dallo studio frisani non si è saputo più nulla, la causa doveva essere discussa a febbraio 2012 dopo il rinvio da ottobre 2011, a tutt'oggi nulla si sa
quirico
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Re: AVVISO per ricorso Piantone h24 con Avv. Favia.

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panorama ha scritto:Per tutti i colleghi che hanno fatto ricorso nel 1995 con l'Avv. Favia relativo al servizio di Piantone h24 si informa che anche il Consiglio di Stato ha rigettato il nostro ricorso. Per brevità di spazio ho eliminato i nominativi dei partecipanti per cui chi vuole rendersi conto se nell'elenco c'è il proprio nominativo si potrà andare sul sito del CdS oppure chi vuole la sentenza lo faccia presente che provvederò ad inviargliela. Questo avviso che do serve per chi non avesse già fatto richiesta di indennizzo ai sensi della legge Pinto ha farlo entro 6 mesi dalla data della presente sentenza. Io l'ho chiesto già lo scorso anno e l'udienza c'è stata nel mese di febbraio 2010. Ancora non so l'importo quantificato dalla Corte d'Appello. La legge Pinto è nota per i danni dei "processi lumaca".
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spike91 ha scritto:Buongiorno anche io faccio parte di quelli che hanno fatto ricorso per il piantone H24, il mio insieme a tanti altri lo ha presentato l'Avv. Frisani di Firenze, verso i primi di quest'anno un collega mi riferiva e avevo conferma che qualcuno del nostro ricorso aveva ricevuto un assegno in quanto avevano presentato un secondo ricorso (Legge Pinto durata eccessiva dei processi) ed era stato vinto e se io fossi rientrato nella lista dei nuovi ricorrenti sarei stato liquidato anch'io.
L'unica cosa era sapere se avevo partecipato al secondo ricorso e telefonando allo studio del legale la segretaria mi riferiva che rientravo anch'io solo che il legale aveva trattato la pratica in due spezzoni e io sarei rientrato con il secondo e le previsioni di avere norizie dopo le ferie estive.
Fine luglio provavo a mandare una e-mail alla segreteria dello studio legale, ma sino alla data odierna (se pur avendo avuto conferma di lettura) non ho avuto alcuna risposta.
Qualcuno di voi è nella mia stessa posizione? Avete notizie in merito?
Grazie a tutti.
N NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 4128 del 2004, proposto da:
(- vedesi nominativi - numerosi militari dell’Arma dei CC. e che hanno fatto ricorso con l’Avv. Favia), rappresentati e difesi dagli avv. David Favia e Goffredo Gobbi, selettivamente domiciliati in Roma, via Maria Cristina N. 8, presso l’avv. Gobbi;
contro
il Ministero dell'Interno ed il Ministero della Difesa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo regionale del Lazio, Sezione I BIS n. 01946/2003, resa tra le parti, concernente diritto a percepire somme relative ad ore di lavoro straordinario.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2010 il Consigliere Anna Leoni e uditi per le parti l’avvocato Gobbi e l'avvocato dello Stato Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
I ricorrenti, appartenenti all’Arma dei carabinieri e in possesso del grado di militare di truppa, impugnano la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. I bis, qualificando il ricorso proposto come azione di accertamento, ha rigettato lo stesso sulla base della considerazione che il servizio di piantone, per la ridotta attività che comporta, non può essere qualificato alla stessa stregua del lavoro straordinario e lo stesso va perciò retribuito con la specifica indennità prevista dall’art. 17 della legge n. 668 del 1986.
Questi i motivi dell’appello:
1) Violazione della legge n. 121 del 1981(artt. 16, 43, 63 e 64);
2) Eccesso di potere;
3) Disparità di trattamento, manifesta ingiustizia;
4) Eventuale incostituzionalità degli artt. 2 L. n. 135/75, come modificato dall’art.4 L. n. 284/77, 16 e 43 L.n. 121 del 1981; 6 e 7 L. n. 69/84, 17 L. n. 668/86 e di ogni altra norma che non equipari il trattamento economico riservato agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri con quello riservato a qualsivoglia Forza di polizia.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso per genericità e contestando il merito delle proposte censure.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 19 gennaio 2010.
DIRITTO
L’appello non è fondato.
Invero, consolidata giurisprudenza della Sezione, da cui il Collegio non intende discostarsi e alle cui conclusioni si riporta(cfr., di recente, n. 2671/2008)ha individuato una linea interpretativa che non consente di condividere la tesi degli appellanti.
Dispone, infatti, l’art. 17 della legge n. 668 del 1986 che il lavoro prestato oltre l’orario di servizio (40 ore) dai soggetti appartenenti all’Arma dei carabinieri, quando si concreti in attività all’interno delle caserme, vada retribuito in misura ridotta rispetto al compenso per lavoro straordinario, e cioè nella misura del dieci per cento del compenso stesso.
La norma ha la evidente “ratio” nel fatto che occorre distinguere tra lavoro straordinario vero e proprio, vale a dire in quel “surplus” di attività lavorativa che impegna il soggetto oltre l’orario normale negli ordinari compiti di istituto, e il lavoro meramente sedentario e di vigilanza interna, caratteristico di un impegno di energie di gran lunga inferiore rispetto ai compiti ordinari di un carabiniere in servizio(cfr. in termini, dec. n. 2671 cit.).
In tal senso si è assestata la giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2174/08; 6248 del 2005), che ha appunto distinto l’attività lavorativa vera e propria da quella svolta all’interno delle caserme, come il servizio di piantone, che sicuramente non presenta lo stesso dispendio di energie e le stesse caratteristiche di rischio che sono invece connesse con l’attività tipica di un carabiniere, ritenendo conseguentemente, fra l’altro, non suscettibile la norma di cui all’art. 17 della legge n. 668 del 1986 di censure di costituzionalità.
Il Collegio concorda pienamente con tale pregressa giurisprudenza, che ben si attaglia alla presente fattispecie, in quanto gli appellanti ha svolto appunto il servizio di piantone all’interno delle caserme.
Residua da esaminare la questione di legittimità costituzionale reiterata dagli appellanti, in relazione agli artt. 3, 32 e 36 Cost.
La questione è manifestamente infondata, in quanto al fine di determinare la giusta retribuzione spettante al lavoratore secondo i canoni di sufficienza e proporzionalità, ai sensi dell’art. 36 Cost., si deve valutare il trattamento economico globale e quindi tutte le attribuzioni patrimoniali che in concreto concorrono a formarlo ed aventi natura retributiva ed obbligatoria, non potendo il giudizio tra lavoro svolto e corrispettivo essere formulato con riferimento a singole voci retributive(cfr. Cons. Stato, IV Sez., n. 7101 del 2004; Corte cost. n. 91 del 2004, n. 470 del 2002 e n. 263 del 2002).
Circa, poi, la lamentata disparità di trattamento rispetto agli appartenenti alla Polizia di Stato, va rilevata l’infondatezza della dedotta violazione dell’art. 3 Cost., attesa la sussistenza, per le due categorie di dipendenti, di ordinamenti giuridici ed economici differenziati.
Quanto, poi, alla lamentata violazione dell’art. 32 Cost. va rilevata l’assoluta genericità della censura e, quindi, la sua inammissibilità.
L’appello va, pertanto, rigettato.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate .
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori:
Luigi Cossu, Presidente
Luigi Maruotti, Consigliere
Pier Luigi Lodi, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere, Estensore
Salvatore Cacace, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2010
dallo studio frisani non si è saputo più nulla, la causa doveva essere discussa a febbraio 2012 dopo il rinvio da ottobre 2011, a tutt'oggi nulla si sa
petit1964

Re: AVVISO per ricorso Piantone h24 con Avv. Favia.

Messaggio da petit1964 »

sono ricorrente e lo studio frisani ha depositato gli atti alla corte di appellol di perugia a maggio 2012 a seguito di sentenza della cassazione che faceva spostare gliatti da roma appunto a perugia .
maurizio1962
Altruista
Altruista
Messaggi: 159
Iscritto il: lun lug 02, 2012 7:20 am

Re: AVVISO per ricorso Piantone h24 con Avv. Favia.

Messaggio da maurizio1962 »

Qualcuno ha notizie sul deposito della sentenza in quel di Perugia ?
grazie
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