"avvio procedimento disciplinare scaduto"

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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maveri84k
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"avvio procedimento disciplinare scaduto"

Messaggio da maveri84k »

salve , vorrei un informazione, mi è stato notificato un avvio di procedimento disciplinare,dove si diceva che a partire dalla notifica sarei stato"punito"entro 30 giorni. ora questi giorni sono scaduti,l'avvio di procedimento deve ritenersi nullo/prescritto?


aeronatica
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Re: "avvio procedimento disciplinare scaduto"

Messaggio da aeronatica »

Egregio, il termine indicato non è perentorio, pertanto...scaduto il predetto, l'Amministrazione non perde la potestà sanzionatoria e può comunque provvedere a sanzionare il comportamento.
Ciò che ritengo è che in caso di sconfinamento del termine indicato, il provvedimento successivamente assunto potrebbe essere comunque viziato per violazione di termini partecipativi.....
Bisogna poter leggere i documenti afferenti al caso di specie e valutare il procedimento esperito.
Buon lavoro
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Iscritto il: sab ott 13, 2007 4:10 pm

Re: "avvio procedimento disciplinare scaduto"

Messaggio da Admin »

maveri84k ha scritto:salve , vorrei un informazione, mi è stato notificato un avvio di procedimento disciplinare,dove si diceva che a partire dalla notifica sarei stato"punito"entro 30 giorni. ora questi giorni sono scaduti,l'avvio di procedimento deve ritenersi nullo/prescritto?
Se parliamo di procedimento disciplinare di stato, i termini sono perentori e, quindi, il loro superamento comporta la decadenza dall’esercizio dell’azione disciplinare (art. 1392 Codice dell'ordinamento militare).

1. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione haavuto conoscenza integrale (della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.)

2. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, espletati dall'autorita' competente, nei termini previsti dagli articoli 1040, comma 1, lettera d), numero 19 e 1041, comma 1, lettera s), numero 6 del regolamento.

3. Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione.
4. In ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall'ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attivita' e' stata compiuta.

Per quanto attiene alle sanzioni disciplinari di corpo, al riguardo l’0rdinamento militare non prevede dei termini per la conclusione del procedimento dovendo il rapporto essere fatto senza ritardo.

Dunque il rapporto disciplinare non può essere, a garanzia del militare, ritardato senza conseguenza sulla legittimità del procedimento amministrativo.

Aderendo pertanto a quanto prescritto dalla legge di principio sul procedimento amministrativo ( 241/90 ss.mm.) e affermato dal Consiglio di Stato, il termine per la trasmissione di detto rapporto disciplinare deve intendersi di gg.30.
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Avv. Giorgio Carta
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Re: "avvio procedimento disciplinare scaduto"

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

lei non lo precisa, ma probabilmente è stato instaurato nei suoi confronti un procedimento disciplinare di corpo, dagli effetti, quindi, più lievi.
In tal caso, tutti i termini previsti, sono meramente ordinatori, cioè, una volta superati, non determinano alcun effetto invalidante sull'atto tardivo.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
disperata79
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Re: "avvio procedimento disciplinare scaduto"

Messaggio da disperata79 »

Buona sera cosa si intende per conclusione di accertamenti preliminari entro 60 giorni. Se poi è stato violato il termine perentorio posso essere reintegrata ? e in sede cautelare è possibile? Grazie
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