Avvio del fondo pensionistico complementare
Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Tar Lazio,
CC. ricorrenti,
N.B.: non è 1 sentenza ma, una richiesta di autorizzazione al deposito di files su supporto informatico in quanto i ricorrenti in questo ricorso sono molti ed il Giudice ha autorizzato.
CC. ricorrenti,
N.B.: non è 1 sentenza ma, una richiesta di autorizzazione al deposito di files su supporto informatico in quanto i ricorrenti in questo ricorso sono molti ed il Giudice ha autorizzato.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
UNARMA,
- Nota per Funzione Pubblica - Accantonamento risorse per spese di gestione Previdenza Complementare
- comunicato costituzione del fondo previdenza complementare pdf
- Nota per Funzione Pubblica - Accantonamento risorse per spese di gestione Previdenza Complementare
- comunicato costituzione del fondo previdenza complementare pdf
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Pubblicate oggi queste 2 sentenze del TAR Lazio i cui ricorsi sono stati presentati nel lontano 2011 sempre con lo stesso Avvocato.
N.B.: detti ricorsi sono stati dichiarati inammissibile per difetto di giurisdizione ed evidentemente qualcosa non è stato chiaro.
Nelle sentenze si legge:
1) - E’ evidente che la controversia attiene alla sussistenza del diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione, il che radica la giurisdizione in capo alla Corte dei Conti; mentre i ricorrenti non hanno fatto valere, direttamente, il mancato avvio della competenza complementare, né hanno chiesto il risarcimento dei danni conseguenti (petita sostanziali che, radicherebbero, al contrario, la giurisdizione di questo Tribunale sulla base della già citata Cassazione civile sez. un. 20/10/2020, n. 22807).
Cmq. le sentenze hanno lo stesso argomento ed esito finale.
N.B.: detti ricorsi sono stati dichiarati inammissibile per difetto di giurisdizione ed evidentemente qualcosa non è stato chiaro.
Nelle sentenze si legge:
1) - E’ evidente che la controversia attiene alla sussistenza del diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione, il che radica la giurisdizione in capo alla Corte dei Conti; mentre i ricorrenti non hanno fatto valere, direttamente, il mancato avvio della competenza complementare, né hanno chiesto il risarcimento dei danni conseguenti (petita sostanziali che, radicherebbero, al contrario, la giurisdizione di questo Tribunale sulla base della già citata Cassazione civile sez. un. 20/10/2020, n. 22807).
Cmq. le sentenze hanno lo stesso argomento ed esito finale.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Sentenza del Tar Lazio n. 1292 pubblicata in data 01/02/2021 ( ricorso del 2011 )
quanto sopra da me pubblicata il 13/02/2021
allego:
- Comunicato del 4 Maggio 2021 dal titolo: Previdenza complementare: il TAR conferma la tesi di USPP
quanto sopra da me pubblicata il 13/02/2021
allego:
- Comunicato del 4 Maggio 2021 dal titolo: Previdenza complementare: il TAR conferma la tesi di USPP
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
- ValentinoNeri
- Appena iscritto
- Messaggi: 5
- Iscritto il: sab mag 08, 2021 6:59 pm
Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Messaggio da ValentinoNeri »
Sarebbe produttivo i fondi delle accessorie investirli nella pensione complementare.. questo si. Almeno si segue un grafico una linea un circuito una traccia..basta va..
Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Sempreme64......finiamola con questo teatrino.
Sappi che se continui faccio come in .passato!!!
Cancello ogni singolo post che metti, con i vari nik che hai!!!!
Posso capire tutto, e te lo dissi anche in passato, ma non i teatrini.
Un saluto.
Lino.
Sappi che se continui faccio come in .passato!!!
Cancello ogni singolo post che metti, con i vari nik che hai!!!!
Posso capire tutto, e te lo dissi anche in passato, ma non i teatrini.
Un saluto.
Lino.
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Buongiorno a tutti.
Invio un disegno di legge che sembra essere interessante.
Invio un disegno di legge che sembra essere interessante.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
per opportuna notizia,
RICORSO PERSO
Il TAR precisa:
1) - L’insussistenza di una posizione giuridica meritevole di tutela in capo all’odierno ricorrente con riguardo all'inadempimento delle Amministrazioni convenute nella attivazione e costituzione delle forme di previdenza complementare, depriva, invero, di per sé di ogni consistenza l’azione risarcitoria dal medesimo avanzata.
2) - Ne deriva che, essendo l’odierno ricorrente privo di legittimazione attiva a contestare l’inadempimento dell’Amministrazione circa la previsione legislativa dettata dalla legge 8 agosto 1995 n. 335 sulla previdenza complementare, da attuarsi attraverso i cd. "Fondi pensione" relativamente al personale del pubblico impiego (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 8.3.2011, n.2092; id. n. 8008 del 2010; ancora nn. 7448, 7456 e 7458 del 19 aprile 2010 e n. 10560 del 30 ottobre 2009 e n. 2991 del 24 febbraio 2010), non esiste, di fatto, un inadempimento illegittimo foriero di danno.
3) - La pretesa risarcitoria dal medesimo avanzata è, dunque, palesemente infondata per insussistenza del pre-requisito essenziale della fattispecie risarcitoria azionata ovvero, come sottolineato dalla difesa erariale, “non può configurarsi una concreta fattispecie di danno risarcibile … a favore dei soggetti a cui è stata negata la tutela in sede giurisdizionale del in forma specifica (l’attivazione della previdenza complementare di tipo negoziale)”.
RICORSO PERSO
Il TAR precisa:
1) - L’insussistenza di una posizione giuridica meritevole di tutela in capo all’odierno ricorrente con riguardo all'inadempimento delle Amministrazioni convenute nella attivazione e costituzione delle forme di previdenza complementare, depriva, invero, di per sé di ogni consistenza l’azione risarcitoria dal medesimo avanzata.
2) - Ne deriva che, essendo l’odierno ricorrente privo di legittimazione attiva a contestare l’inadempimento dell’Amministrazione circa la previsione legislativa dettata dalla legge 8 agosto 1995 n. 335 sulla previdenza complementare, da attuarsi attraverso i cd. "Fondi pensione" relativamente al personale del pubblico impiego (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 8.3.2011, n.2092; id. n. 8008 del 2010; ancora nn. 7448, 7456 e 7458 del 19 aprile 2010 e n. 10560 del 30 ottobre 2009 e n. 2991 del 24 febbraio 2010), non esiste, di fatto, un inadempimento illegittimo foriero di danno.
3) - La pretesa risarcitoria dal medesimo avanzata è, dunque, palesemente infondata per insussistenza del pre-requisito essenziale della fattispecie risarcitoria azionata ovvero, come sottolineato dalla difesa erariale, “non può configurarsi una concreta fattispecie di danno risarcibile … a favore dei soggetti a cui è stata negata la tutela in sede giurisdizionale del in forma specifica (l’attivazione della previdenza complementare di tipo negoziale)”.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
In questo ricorso i ricorrenti sono tantissimi ed il legale ha fatto presente che, non è possibile depositare, direttamente tramite il sistema SIGA, l'ingente volume dei files contenente le singole procure, le singole notifiche eseguite a mezzo PEC nonché ulteriore documentazione- chiedendo di poter essere autorizzata al deposito manuale di detti files , cosa che il Presidente ha accolto nel modo indicato nel decreto che segue..
----------------------------
DECRETO PRESIDENZIALE sede di ROMA, sezione SEZIONE 1B, numero provv.: 202102307
Pubblicato il 06/07/2021
N. 02307/2021 REG. PROV. PRES.
N. 06572/2021 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 6572 del 2021, proposto da
-OMISSIS-;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione non costituito in giudizio;
per l'accertamento
del diritto soggettivo all'adesione al Fondo di Previdenza Complementare e della lesione derivante dalla mancata costituzione con conseguente danno pensionistico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza, depositata in data 25.6.2021, con cui parte ricorrente - dopo aver premesso che, a causa dell’elevato numero di ricorrenti, non è possibile depositare, direttamente tramite il sistema SIGA, l'ingente volume dei files contenente le singole procure, le singole notifiche eseguite a mezzo PEC nonché ulteriore documentazione- chiede di poter essere autorizzata al deposito manuale di detti files;
VISTO l'art. 13-ter All. II c.p.a.;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016;
Ritenuto che la fattispecie de qua appare sussumibile in una delle ipotesi contemplate dall'art. 5 del precitato DPCS n. 167 del 2016;
Rilevato che le motivazioni addotte a sostegno dell'istanza, avuto riguardo al notevole numero dei ricorrenti ed agli aspetti tecnico-giuridici della controversia, secondo quanto responsabilmente dichiarato, appaiono sufficientemente idonee a giustificare -in via del tutto eccezionale- il superamento dei limiti dimensionali, ai sensi dell'art. 5 del DPCS n. 167 del 2016;
P.Q.M.
accoglie l'istanza ed autorizza il deposito delle singole notifiche eseguite a mezzo PEC, su supporto informatico (“CD-ROM non riscrivibile”), ai sensi dell’art. 5 del DPCS del 22 dicembre 2016 n. 167, impregiudicata ogni decisione del Collegio in ordine all’ammissibilità in rito ed alla fondatezza nel merito del ricorso.
Il presente Decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 6 luglio 2021.
Il Presidente
Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
----------------------------
DECRETO PRESIDENZIALE sede di ROMA, sezione SEZIONE 1B, numero provv.: 202102307
Pubblicato il 06/07/2021
N. 02307/2021 REG. PROV. PRES.
N. 06572/2021 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 6572 del 2021, proposto da
-OMISSIS-;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione non costituito in giudizio;
per l'accertamento
del diritto soggettivo all'adesione al Fondo di Previdenza Complementare e della lesione derivante dalla mancata costituzione con conseguente danno pensionistico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza, depositata in data 25.6.2021, con cui parte ricorrente - dopo aver premesso che, a causa dell’elevato numero di ricorrenti, non è possibile depositare, direttamente tramite il sistema SIGA, l'ingente volume dei files contenente le singole procure, le singole notifiche eseguite a mezzo PEC nonché ulteriore documentazione- chiede di poter essere autorizzata al deposito manuale di detti files;
VISTO l'art. 13-ter All. II c.p.a.;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016;
Ritenuto che la fattispecie de qua appare sussumibile in una delle ipotesi contemplate dall'art. 5 del precitato DPCS n. 167 del 2016;
Rilevato che le motivazioni addotte a sostegno dell'istanza, avuto riguardo al notevole numero dei ricorrenti ed agli aspetti tecnico-giuridici della controversia, secondo quanto responsabilmente dichiarato, appaiono sufficientemente idonee a giustificare -in via del tutto eccezionale- il superamento dei limiti dimensionali, ai sensi dell'art. 5 del DPCS n. 167 del 2016;
P.Q.M.
accoglie l'istanza ed autorizza il deposito delle singole notifiche eseguite a mezzo PEC, su supporto informatico (“CD-ROM non riscrivibile”), ai sensi dell’art. 5 del DPCS del 22 dicembre 2016 n. 167, impregiudicata ogni decisione del Collegio in ordine all’ammissibilità in rito ed alla fondatezza nel merito del ricorso.
Il presente Decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 6 luglio 2021.
Il Presidente
Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Ecco altra sentenza del Tar che dichiara il ricorso INAMMISSIBILE PER "difetto di legittimazione attiva in capo ai singoli ricorrenti".
1) - Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione a ricorrere, in relazione alla posizione dei ricorrenti persone fisiche, come individuati in epigrafe
Forse, ancora il concetto a tanti non è chiaro. Pazienza.
1) - Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione a ricorrere, in relazione alla posizione dei ricorrenti persone fisiche, come individuati in epigrafe
Forse, ancora il concetto a tanti non è chiaro. Pazienza.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Ecco altra sentenza del Tar Lazio che dichiara il ricorso collettivo INAMMISSIBILE PER "difetto di legittimazione attiva in capo ai singoli ricorrenti".
Il Tar precisa:
1) - Si può rilevare, in via meramente incidentale, che la legittimazione ad impugnare il silenzio nella materia “de qua” va invece riconosciuta alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (quanto alle forze di polizia a ordinamento civile) ed ai Comitati centrali di rappresentanza (per le forze armate), quali organismi esponenziali di interessi collettivi, portatori, quantomeno, di un interesse legittimo procedimentale e pertanto chiamati e legittimati a partecipare ai predetti procedimenti e ad agire contro l’inerzia dei competenti organi dell’amministrazione attraverso l’unico strumento possibile, ovverosia l’azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a., esperibile in presenza di posizione di interesse legittimo connessa all'esercizio di un potere amministrativo.
2) - Quanto alle domande risarcitorie ne è evidente l’irritualità per altro motivo trattandosi di ricorso collettivo con oltre duecento ricorrenti che non possono vantare situazioni identiche rispetto alle rispettive posizioni sostanziali, ai presupposti dei ritardi e alle rispettive conseguenze.
Il Tar precisa:
1) - Si può rilevare, in via meramente incidentale, che la legittimazione ad impugnare il silenzio nella materia “de qua” va invece riconosciuta alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (quanto alle forze di polizia a ordinamento civile) ed ai Comitati centrali di rappresentanza (per le forze armate), quali organismi esponenziali di interessi collettivi, portatori, quantomeno, di un interesse legittimo procedimentale e pertanto chiamati e legittimati a partecipare ai predetti procedimenti e ad agire contro l’inerzia dei competenti organi dell’amministrazione attraverso l’unico strumento possibile, ovverosia l’azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a., esperibile in presenza di posizione di interesse legittimo connessa all'esercizio di un potere amministrativo.
2) - Quanto alle domande risarcitorie ne è evidente l’irritualità per altro motivo trattandosi di ricorso collettivo con oltre duecento ricorrenti che non possono vantare situazioni identiche rispetto alle rispettive posizioni sostanziali, ai presupposti dei ritardi e alle rispettive conseguenze.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Ecco altra sentenza del Tar Lazio che dichiara il ricorso INAMMISSIBILE
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Il ddl bilancio 2022 del 28.10.2021 prevede all'art.26 l'istituzione di un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Qualcuno in concreto sa di cosa si tratta?
Rispondi
123 messaggi
-
Pagina 6 di 9
- Vai alla pagina:
- Precedente
- 1
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Prossimo
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ LEXETICA - IL LEGALE RISPONDE
- ↳ LEXETICA - IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- ↳ LEXETICA - LA PSICOLOGA RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE